COMUNE DI BUGUGGIATE PROVINCIA DI VARESE

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1 COMUNE DI BUGUGGIATE PROVINCIA DI VARESE CONVENZIONE PER LA GESTIONE IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI TESORERIA COMUNALE PER IL PERIODO Art.1 - Oggetto della Convenzione Il Servizio di tesoreria di cui alla presente Convenzione, affidato ad una banca autorizzata a svolgere l attività, di cui all art. 208 del T.U. n.267/2000, ha per oggetto quanto previsto al successivo art. 209 che testualmente recita: 1. il servizio di tesoreria consiste nel complesso di operazioni legate alla gestione finanziaria dell ente locale e finalizzate in particolare alla riscossione delle entrate, al pagamento delle spese, alla custodia di titoli e valori ed agli adempimenti connessi previsti dalla Legge, dallo Statuto, dai Regolamenti dell Ente o da norme pattizie; 2. il Tesoriere esegue le operazioni di cui al comma 1 nel rispetto della Legge 29 Ottobre 1984, n. 720, e successive modificazioni; 3. ogni deposito, comunque costituito è intestato all Ente Locale e viene gestito dal Tesoriere. Art.2 Durata della concessione La concessione avrà durata dal 1 gennaio 2014 fino al 31 dicembre 2017 è potrà essere rinnovata d intesa tra le parti, qualora la normativa vigente alla scadenza naturale del primo affidamento lo consentirà. Art. 3 Modalità di esecuzione del servizio 1. Il servizio dovrà essere svolto con l organizzazione di personale e mezzi del concessionario. 2. Il Tesoriere dovrà disporre di uno sportello ubicato nel raggio di 2 (due) Kilometri dalla sede del Comune. 3. Dovrà garantire che l addetto alla tesoreria sia a disposizione esclusivamente del servizio tesoreria con uno sportello appositamente destinato; 4. Dovrà garantire il servizio di tesoreria per tutto l orario di apertura al pubblico della Banca, che non potrà essere comunque inferiore a 5 giorni settimanali - da lunedì a venerdì con apertura anche pomeridiana; 5. L orario di apertura al pubblico dovrà essere esposto allo sportello riservato al servizio di tesoreria, le eventuali modifiche al detto orario potranno essere apportate: a) se conseguenti a nuovi contratti di lavoro con i dipendenti o per disposizioni ministeriali, previa notifica al Comune del nuovo orario; b) se per esigenze del Tesoriere, dopo aver concordato con il Comune il nuovo orario; 6. Il personale del Servizio di tesoreria deve essere in numero costantemente adeguato alle esigenze del servizio. 7. Durante il periodo di validità della Convenzione, di comune accordo tra le parti e tenuto conto delle indicazioni di cui all art.213 del T.U. n. 267/2000, possono essere apportati perfezionamenti metodologici ed informatici alle modalità di espletamento del servizio stesso, anche mediante la gestione in Internet. Per la formalizzazione dei relativi accordi, può procedersi con scambi di lettere. Art 4 - Compenso al Tesoriere e rimborso spese di gestione 1. Nessun compenso è dovuto al Tesoriere per la gestione del servizio. 2. Il Concessionario avrà diritto solo al rimborso delle spese vive sostenute per il Servizio di tesoreria, quali quelle postali, imposta di bollo (se a carico dell Ente) e simili.

2 3. Il rimborso delle spese di cui sopra avverrà con periodicità semestrale. Il Tesoriere procederà, pertanto, di sua iniziativa, alla contabilizzazione sul conto di tesoreria delle predette spese, trasmettendo all Ente apposita nota spesa. 4. Il Comune di Buguggiate si impegna ad emettere i relativi mandati entro 30 giorni dal ricevimento della nota spesa. Art. 5 - Responsabilità Per eventuali danni a terzi o al Comune di Buguggiate o rivalse fatte valere da terzi nei confronti dell Ente, il Tesoriere risponde, ai sensi dell art. 211 del T.U. n. 267/2000, con tutte le proprie attività e con il proprio patrimonio. Il tesoriere è responsabile di tutti i depositi, comunque costituiti, intestati all Ente. E comunque fatta salva la risarcibilità del danno ulteriore. Art. 6 - Esercizio finanziario L esercizio finanziario ha durata annuale, con inizio il 1 gennaio e termine il 31 dicembre di ciascun anno; dopo tale termine, non possono effettuarsi operazioni di cassa sul bilancio dell anno precedente. Art. 7 - Riscossioni 1. Le entrate sono incassate dal Tesoriere, in base ad ordinativi di incasso (reversali), emessi dall Ente su moduli appositamente predisposti, numerati progressivamente per esercizio finanziario e firmati dal responsabile del Settore finanziario o da altra persona abilitata a sostituirlo, in caso di assenza e/o impedimento. 2. L Ente si impegna a comunicare al Tesoriere le firme autografe, le generalità e le qualifiche delle persone autorizzate, nonché le successive variazioni. 3. Gli ordinativi di incasso devono contenere le indicazioni di cui all art. 180 del T.U. n. 267/ A fronte dell incasso, il Tesoriere rilascia quietanza, numerata in ordine cronologico per esercizio finanziario. 5. Il Tesoriere deve accettare, anche senza autorizzazione dell Ente, le somme che i terzi intendono versare, a qualsiasi titolo, a favore del Comune di Buguggiate, rilasciando ricevuta contenente, oltre l indicazione della causale del versamento, la clausola espressa salvi i diritti dell Ente. 6. Tali incassi saranno segnalati al Comune di Buguggiate, per l emissione dei relativi ordinativi di incasso, che dovranno essere emessi tempestivamente. 7. Per le entrate riscosse senza ordinativo di incasso, il Tesoriere non è responsabile per eventuali errate imputazioni sulle contabilità speciali né della mancata apposizione di eventuali vincoli di destinazione, resta inteso, comunque, che le somme verranno attribuite alla contabilità speciale fruttifera, solo se dagli elementi in possesso del Tesoriere risulti evidente che trattasi di entrate proprie, salvo diverse disposizioni di legge. 8. Con riguardo alle entrate affluite direttamente nelle contabilità speciali, il Tesoriere, appena in possesso dell apposito tabulato, fornitogli dalla competente Sezione di Tesoreria provinciale dello Stato, è tenuto a rilasciare quietanza. In relazione a ciò, l Ente trasmette, in termini di cui al comma 9, i corrispondenti ordinativi a copertura. 9. In merito alle riscossioni di somme affluite sui conti correnti postali, intestati all Ente e per i quali al Tesoriere deve essere riservata la firma di traenza, il prelevamento dai conti medesimi è disposto, ai sensi dell art. 58 del Regolamento di Contabilità, direttamente dal tesoriere due volte al mese, con cadenza quindicinale richiedendo la regolarizzazione all Ente nel caso di mancanza di ordinativo. Su richiesta del Responsabile del Settore Finanziario il tesoriere dovrà effettuare ulteriori prelievi in aggiunta a quelli sopra stabiliti. 10. Il Tesoriere esegue l ordine del prelievo, mediante emissione di assegno postale e accredita l importo corrispondente sul conto di tesoreria. 11. Per quanto non indicato, si rinvia al Regolamento di contabilità.

3 12. La valuta degli incassi dovrà essere pari al medesimo giorno di esecuzione dell operazione di versamento. Art. 8 Pagamenti 1. I pagamenti sono effettuati in base a mandati di pagamento individuali o collettivi, emessi dall Ente, su moduli appositamente predisposti, numerati progressivamente per esercizio finanziario e firmati dal responsabile del Settore Finanziario o da altra persona abilitata a sostituirlo. 2. L Ente si impegna a comunicare al Tesoriere le firme autografe, le generalità e le qualifiche delle persone autorizzate, nonché le successive variazioni. 3. I mandati di pagamento devono contenere le indicazioni di cui all art. 185 del T.U. n. 267/ Il Tesoriere si impegna al rispetto degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari, di cui all art.3 della Legge 136/2010, e successive modificazioni, garantendo la conforme gestione dei mandati di pagamento dell Ente prevedendo in particolare, nel proprio sistema contabile, l inserimento e la gestione del CIG e, se dovuto, del CUP afferente la singola transazione. 5. In caso di pagamenti da eseguirsi in termine fisso, indicato dall Ente sull ordinativo e per gli stipendi, l Ente deve consegnare i mandati almeno due giorni lavorativi prima della data di scadenza. 6. I pagamenti saranno eseguiti dal Tesoriere, senza richiedere alcuna commissione, nei limiti dei rispettivi stanziamenti di competenza e dei residui, con separata scritturazione, secondo che si tratti di pagamenti in conto competenza o in conto residui. 7. Gli stipendi al personale comunale dovranno essere pagati per contanti, nei limiti previsti dalla normativa, presso lo sportello il giorno 27 di ogni mese o, se richiesto, accreditati su conti correnti con valuta fissa al ventisette. Ove tale data ricorra in un giorno non lavorativo, i pagamenti saranno effettuati il primo giorno utile antecedente. La data di pagamento della dodicesima mensilità se comprensiva della tredicesima mensilità, verrà pagata e accreditata così come verrà indicato annualmente dal Servizio Finanziario. 8. I mandati sono pagabili di norma allo sportello del Tesoriere presso la dipendenza che svolge il servizio, contro ritiro di regolare quietanza. I pagamenti possono inoltre essere eseguiti, previa espressa annotazione sui mandati da parte del Comune o previa comunicazione espressa dal beneficiario ed autorizzata dall Ente, con una delle seguenti modalità: accrediti su conti correnti postali, accrediti su conti correnti bancari, emissione di assegni circolari, RID, RIBA, MAV e altre forme previste dalla norma. 9. I mandati sono ammessi al pagamento, di norma, il giorno lavorativo bancabile successivo a quello della consegna al tesoriere. 10. Il Tesoriere effettua, altresì, i pagamenti, derivanti da obblighi tributari, da somme iscritte a ruolo, da delegazioni di pagamento, da spese ricorrenti, come canone di utenze, rate assicurative ecc, anche in assenza del relativo mandato di pagamento. 11. La regolarizzazione mediante mandato dovrà avvenire entro 15 giorni e, comunque, entro la fine del mese in corso. 12. I beneficiari saranno avvisati direttamente dal Comune di Buguggiate dopo l avvenuta consegna dei relativi mandati al Tesoriere. 13. L Ente si impegna a non consegnare mandati al Tesoriere, oltre la data del 15 dicembre di ogni anno, ad eccezione di quelli relativi al pagamento delle competenze al personale e dei pagamenti, aventi scadenza perentoria successiva a tale data. 14. Nessuna commissione è dovuta al Tesoriere né da parte del Comune, né da parte dei beneficiari per l esecuzione di ogni pagamento ordinato dall Ente effettuato con qualsiasi modalità. 15. Per la legittimità dei pagamenti dovrà essere rispettato quanto previsto dall art. 216 e successivi del T.U. n. 267/2000.

4 16. A comprova e discarico dei pagamenti effettuati, il Tesoriere allega al mandato la quietanza del creditore, ovvero provvede ad annotare sui relativi mandati gli estremi delle operazioni effettuate, apponendo il timbro pagato, in alternativa ed ai medesimi effetti, il Tesoriere provvede ad annotare gli estremi del pagamento effettuato su documentazione meccanografica, da consegnare all Ente, unitamente ai mandati pagati, in allegato al proprio rendiconto. 17. Su richiesta dell Ente, il Tesoriere è tenuto a fornire gli estremi di qualsiasi pagamento eseguito, nonché la relativa prova documentale. 18. Con riguardo ai pagamenti relativi ai contributi previdenziali, l Ente si impegna, nel rispetto della normativa vigente, a produrre, contestualmente ai mandati di pagamento delle retribuzioni del proprio personale, anche quelli relativi al pagamento dei contributi suddetti, corredandoli della prevista distinta, debitamente compilata. 19. Il Tesoriere, al ricevimento dei mandati, procede al pagamento degli stipendi ed accantona le somme necessarie per il pagamento dei corrispondenti contributi, entro la scadenza di legge, ovvero vincola l anticipazione di tesoreria. 20. Per quanto concerne il pagamento delle rate dei mutui, garantiti da delegazioni di pagamento, il Tesoriere, a seguito della notifica ai sensi di legge delle delegazioni medesime, ha l obbligo di effettuare semestralmente gli accantonamenti necessari, anche tramite apposizione di vincolo sull anticipazione di tesoreria. 21. Per quanto non indicato, si rinvia al Regolamento di contabilità. 22. La valuta dei pagamenti presso lo sportello dovrà essere pari al medesimo giorno di esecuzione dell operazione di pagamento. Per gli accrediti su conti correnti viene stabilita la valuta cadente il giorno lavorativo dopo quello di esecuzione dell operazione, ad esclusione dei pagamenti per stipendi che seguiranno quanto stabilito al comma 7 del presente articolo. Art. 9 Trasmissione di atti e documenti 1. Gli ordinativi di incasso e i mandati di pagamento sono trasmessi dall Ente al Tesoriere in ordine cronologico, accompagnati da distinta in doppia copia, debitamente sottoscritta, di cui una, vistata dal Tesoriere, funge da ricevuta per l Ente. 2. Durante ciascun esercizio, l Ente trasmette al Tesoriere i seguenti documenti: - bilancio di previsione ed estremi della deliberazione di approvazione, nonché della sua esecutività; - elenco dei residui attivi e passivi, sottoscritto dal responsabile del Settore Finanziario; - delibere esecutive, relative a prelevamenti dal fondo di riserva, e variazioni di bilancio; - variazioni apportate all elenco dei residui attivi e passivi, riaccertati in sede di rendicontazione; 3. Il Tesoriere è tenuto a trasmettere mensilmente la documentazione di cui all art. 225 del T.U. n. 267/2000. Art.10 Anticipazioni di tesoreria 1. Il Tesoriere, su richiesta dell Ente, presentata di norma all inizio dell esercizio finanziario e corredata dalla deliberazione dell Organo esecutivo, è tenuto a concedere anticipazioni di tesoreria, entro il limite massimo di tre dodicesimi delle entrate, afferenti ai primi tre titoli di bilancio di entrata dell Ente, accertate nel consuntivo del penultimo anno precedente. 2. Il Tesoriere è obbligato a procedere, di iniziativa, per l immediato rientro totale o parziale delle anticipazioni, non appena si verifichino entrate libere da vincoli. 3. In relazione a ciò, l Ente, su indicazione del Tesoriere, provvede all emissione dei relativi ordinativi di incasso e mandati di pagamento, entro 15 giorni e, comunque, entro la fine del mese in corso.

5 4. Il tasso di interesse, da corrispondere al Tesoriere sulle anticipazioni di tesoreria, decorre dall effettivo utilizzo, e sarà pari al tasso indicato al successivo art. 12. Art. 11 Amministrazione titoli e valori in deposito 1. Il Tesoriere assume gratuitamente in custodia e amministrazione i titoli e i valori di proprietà dell Ente, nel rispetto delle norme vigenti in materia di deposito accentrato dei titoli. 2. Il Tesoriere custodisce e amministra, altresì, con le modalità di cui al comma precedente, i titoli e i valori, depositati da terzi per cauzione a favore dell Ente. ART.12 - Elementi di valutazione per l aggiudicazione del servizio (tassi, commissioni, servizi) ELEMENTI ECONOMICI a. Tasso passivo applicato sull utilizzo della anticipazione di tesoreria (spread su Euribor 3 mesi) b. Tasso attivo applicato sulle giacenze di cassa (spread su Euribor 3 mesi) con liquidazione trimestrale c. Tasso commissione applicato sulle polizze fidejussorie rilasciate su richiesta dell Ente d. Spese di tenuta del conto di tesoreria. e. Canone annuo per l installazione di apparecchiature POS. ELEMENTI INERENTI IL SERVIZIO f. Numero di Comuni nell ambito regionale per i quali si sta svolgendo il servizio di tesoreria alla data del Bando g. Corresponsione all Ente di contributi annui (sponsorizzazioni) per attività socio-culturali, di difesa dell ambiente, di sviluppo del territorio, ecc. h. Commissioni applicate agli utenti per l incasso su moduli precompilati di entrate tributarie, extratributarie e proventi dell Ente (ICI, TARSU, TOSAP, IMU ecc.) i. Proposte operative per miglioramento ed ampliamento servizio j. Condizioni particolari di favore per conti correnti aperti da soggetti che svolgono attività di pubblico interesse e che sono convenzionati con l Ente; k. Acquisizione degli ordinativi di incasso/pagamento su tracciato record in uso presso il Comune e consultazione on line della movimentazione giornaliera di tesoreria, con possibilità di acquisizione in ordine ai singoli documenti: anagrafiche dei versamenti e/o beneficiari causali di versamento e/o pagamento stato del documento (emesso, riscosso, pagato, regolarizzato) modalità di esecuzione dei pagamenti (cassa, bonifico bancario, assegno) dettaglio delle bollette di riscossione e dei provvisori di entrata regolarizzati (per le reversali d incasso) dettaglio delle quietanze e dei provvisori di uscita regolarizzati (per i mandati di pagamento) totali (fondo di cassa, reversali emesse, reversali riscosse, mandati emessi, mandati pagati, provvisori di entrata, provvisori di uscita) ( allegare documentazione esplicativa) l. Operazioni di cessione pro soluto del credito: disponibilità alla stipula con l Ente di specifica convenzione pro soluto nei confronti dei fornitori dell Amministrazione come

6 previsto dall art.9, comma 3 bis del decreto legge 29 novembre 2008, n.185, convertito nella legge 28 gennaio 2009, n.2 così come modificato dall art.13 della legge n.183/2011. L aggiudicazione del servizio avverrà sulla base del punteggio assegnato come segue: lettera a) lettera b) lettera c) lettera d) lettera e) lettera f) max punti 10 (all offerta migliore verranno attribuiti 10 punti; punteggi proporzionali per le altre offerte) max punti 15 (all offerta migliore verranno attribuiti 15 punti; punteggi proporzionali per le altre offerte) max punti 2 (all offerta migliore verranno attribuiti 2 punti; punteggi proporzionali per le altre offerte) max punti 10 (Attribuzione del punteggio massimo in caso di accollo da parte del Tesoriere delle spese di tenuta del conto di Tesoreria. Le spese dovranno essere indicate in misura forfettaria annuale; punteggi proporzionali per le altre offerte) max 10 punti. (Il canone deve essere espresso per singolo POS e deve intendersi omnicomprensivo) max 3 punti (punteggi proporzionali alle altre offerte) lettera g) max 15 punti (Verranno attribuiti 15 punti al contributo massimo; punteggi proporzionali per le altre offerte) lettera h) lettera i) lettera j) lettera k) lettera l) max 20 punti (punteggi proporzionali alle altre offerte) max 4 punti (punteggi proporzionali alle altre offerte) max 2 punti (punteggi proporzionali alle altre offerte) max 8 punti (punteggi proporzionali alle altre offerte) max 1 punti (disponibilità alla stipula convenzione: 1 punto, 0 alle altre offerte) TOTALE PUNTEGGIO COMPLESSIVO ATTRIBUIBILE 100 PUNTI Art Norme sul Collocamento Obbligatorio Al fine del rispetto delle norme che regolano il diritto al lavoro dei disabili, la Banca dovrà aver adempiuto a quanto previsto dalla Legge n. 68/1999. Art. 14- Norme sull accessibilità degli ambienti Al fine del rispetto delle norme previste dal DM 236/89 e della L. 13/89, il locale destinato alle operazioni di tesoreria dovrà alla data di inizio del servizio essere a norma per ciò che riguarda l accessibilità e la visibilità degli ambienti da parte di persone disabili. Art. 15- Forme di Concessione 1. La Concessione sarà costituita dall atto di affidamento e dalla Convenzione stipulata in forma pubblica amministrativa, che regolerà i rapporti tra Comune e Concessionario così come previsti dal presente atto. 2. Tutte le spese inerenti la stipula della Convenzione saranno a carico del Concessionario. 3. Ai fini della determinazione del valore del contratto e della sua registrazione, in applicazione dell art. 29, comma 12, lett.a.2) del Codice dei Contratti sarà considerato

7 l importo del contributo annuo (sponsorizzazione), complessivamente dovuto dall aggiudicatario per l intero periodo di affidamento del Servizio. Per quanto riguarda gli interessi e le altre forme di remunerazione si effettuerà il relativo pagamento alla fine di ogni esercizio finanziario. Art. 16 Penali 1. Il mancato rispetto delle obbligazioni di cui alla presente convenzione comporterà l applicazione di una penale da determinarsi entro il minimo di 200,00 ed il massimo di ,00 sulla base di una contestazione formale da parte del Dirigente Responsabile del Servizio Finanziario, tenuto conto delle inadempienze. 2. A seguito della contestazione, viene stabilito un termine massimo di 15 giorni entro il quale dovranno essere fornite le controdeduzioni. La sanzione verrà erogata tenuto conto delle motivazioni addotte. Art. 17 Divieto di sub concessione E vietato, a pena di revoca della Concessione, affidare a terzi, una o più prestazioni, oggetto della Concessione. Art. 18 Foro competente Per ogni controversia nascente dalla presente convenzione sarà competente, in via esclusiva, il Foro di Varese. Art. 19 Clausola finale Per quanto non espressamente previsto dal presente atto, le parti fanno rinvio a tutte le disposizioni normative vigenti in materia. Per accettazione:

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