Disciplina dei reclami e dell ABF.
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- Fabiana Letizia Palumbo
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1 Disciplina dei reclami e dell ABF pagina 1
2 Sistemi stragiudiziali delle controversie I sistemi stragiudiziali delle controversie sono detti alternativi rispetto alla giustizia ordinaria Nascono per rispondere ad un esigenza di celerità e di economicità L Arbitro Bancario Finanziario (ABF) è una sistema stragiudiziale di risoluzione delle controversie pagina 2
3 Differenza tra l arbitrato, la conciliazione e l ABF Nell arbitrato le parti di comune accordo si rivolgono ad un terzo imparziale per risolvere una controversia Nella conciliazione le parti di comune accordo si rivolgono ad un terzo imparziale per aiutarle ad elaborare una soluzione alla controversia sorta L ABF nasce per legge e le sue decisioni non sono vincolanti pagina 3
4 Che cos è l ABF L ABF è istituito dall art. 128 bis d.lgs. 385/1993 (cd. TUB): 1. I soggetti di cui all articolo 115 aderiscono a sistemi di risoluzione stragiudiziale delle controversie. 2. Con delibera del CICR, su proposta della Banca d Italia, sono determinati i criteri di svolgimento delle procedure di risoluzione delle controversie e di composizione dell organo decidente, in modo che risulti assicurata l imparzialità dello stesso e la rappresentatività dei soggetti interessati. Le procedure devono in ogni caso assicurare la rapidità, l economicità della soluzione delle controversie e l effettività della tutela. (.) pagina 4
5 Elementi caratteristici In base all art. 128 bis TUB gli elementi caratteristici dell ABF sono: istituzione per legge le banche e gli intermediari finanziari sono obbligati ad aderirvi (art. 115 TUB) il CICR determina i criteri di svolgimento delle procedure di risoluzione delle controversie e di composizione dell organo decidente imparzialità e rappresentatività dell organo decidente rapidità ed economicità della soluzione della controversia effettività della tutela Ai sensi dell art. 40 d.lgs. n. 11/2010 (sui servizi di pagamento) l adesione all ABF è stabilita per gli Istituti di Moneta Elettronica (IMEL) e per gli Istituti di Pagamento (IP) pagina 5
6 Differenza con l Autorità Giudiziaria (AG) L ABF è un sistema stragiudiziale di risoluzione delle controversie ossia alternativo al ricorso giurisdizionale. La differenza fondamentale tra l ABF e il sistema giurisdizionale è: l AG emette una decisione vincolante per le parti (sentenza) l ABF non emette decisioni vincolanti, ma se l intermediario non si conforma ad esse il suo inadempimento viene reso pubblico IMPORTANTE: è sempre ammesso ricorso all AG. Tuttavia va ricordato che il d.lgs. 28/2010 sulla mediazione in materia civile e commerciale (cd. mediaconciliazione) ha previsto che per poter sottoporre all AG una controversia in materia di servizi bancari e finanziari sia necessario in via preventiva fare ricorso al mediatore o all ABF (v. slide n.8) pagina 6
7 Competenza L ABF ècompetentea decidere tutte le controversie relative ad operazioni e servizi bancari e finanziari (mutui, prestiti personali, conti correnti, aperture di credito etc.): fino a euro se il cliente richiede una somma di denaro senza limiti se viene richiesto solo l accertamento di diritti, obblighi, facoltà L ABF non è competente per le controversie : riguardanti servizi e attività di investimento, collocamento di prodotti finanziari, operazioni e servizi che siano componenti di prodotti finanziari (art. 23, comma 4, d.lgs. 58/1998) riguardanti beni materiali o servizi diversi da quelli bancari e finanziari (ad es. vizi del bene) qualora i danni non siano conseguenza immediata e diretta della condotta dell intermediario già pendenti davanti all autorità giudiziaria, ad un arbitro o ad un conciliatore (salvo il caso di fallimento di una procedura conciliativa) relative ad operazioni o comportamenti anteriori al 1 gennaio 2009 (par. 4 Disp. Sist. strag. BI) (cfr. Titolo VI TUB, delibera CICR 29 luglio 2008 n. 275) pagina 7
8 Il d.lgs. 28/2010 Il d.lgs. 28/2010 in materia di mediazione finalizzata alla conciliazione delle controversie civili e commerciali ha disposto all art. 5: 1. Chi intende esercitare in giudizio un'azione relativa ad una controversia in materia di ( ) contratti assicurativi, bancari e finanziari è tenuto preliminarmente a esperire il procedimento di mediazione ai sensi del presente decreto ovvero il procedimento di conciliazione previsto dal decreto legislativo 8 ottobre 2007, n. 179, ovvero il procedimento istituito in attuazione dell'articolo 128 bis del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia di cui al decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 38 ( ). L'esperimento del procedimento di mediazione è condizione di procedibilità della domanda giudiziale. L'improcedibilità deve essere eccepita dal convenuto, a pena di decadenza, o rilevata d'ufficio dal giudice, non oltre la prima udienza. Il ricorso all ABF è, quindi, condizione di procedibilità per il procedimento giurisdizionale Il ricorso all ABF è alternativo alla mediazione pagina 8
9 Rapporto tra ABF, conciliazione e azione giudiziaria dopo il d.lgs. 28/2010 non possono essere inoltre proposti ricorsi inerenti a controversie già sottoposte all autorità giudiziaria, rimesse a decisione arbitrale ovvero per le quali sia pendente un tentativo di conciliazione ai sensi di legge (disp. sist. strag. BI) L azione giudiziaria non è procedibile se non è stato esperito un tentativo di conciliazione o non è stato adito l ABF, ma l eccezione di improcedibilità deve essere rilevata dal convenuto o dal giudice d ufficio entro la prima udienza (altrimenti si procede in sede giudiziaria) Non possono essere sottoposti ricorsi all ABF se sia pendente un tentativo di conciliazione (non c è ancora ricorso all ABF) Se in pendenza del procedimento davanti all ABF il ricorrente dichiara di aver promosso o aderito ad un tentativo di conciliazione, il procedimento ABF si interrompe. Se la conciliazione non riesce, viene riproposto un nuovo ricorso (senza reclamo all intermediario) pagina 9
10 1. Organo Decidente Le controversie sono rimesse alla decisione di un organo decidente, articolato in tre collegi su base territoriale. Il collegio con sede a Milano decide i ricorsi presentati dai clienti che hanno il proprio domicilio in Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia, Liguria, Lombardia, Piemonte, Trentino Alto Adige, Valle d'aosta, Veneto Il collegio con sede a Roma decide i ricorsi presentati dai clienti che hanno il proprio domicilio in Abruzzo, Lazio, Marche, Sardegna, Toscana, Umbria Il collegio con sede a Napoli decide i ricorsi presentati dai clienti che hanno il proprio in Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sicilia. pagina 10
11 2. Organo Decidente I componenti dell Organo decidente sono nominati con provvedimento di Banca d Italia tra persone di esperienza e professionalità, in particolare in materia bancaria, finanziaria o di tutela dei consumatori. E costituito da: a. il presidente e due membri designati da Banca d Italia b. un membro designato dagli intermediari c. un membro designato dalle associazioni rappresentative dei clienti. Con le stesse modalità sono nominati uno o più componenti supplenti l presidente rimane in carica 5 anni. Gli altri componenti 3 anni. Il mandato può essere rinnovato una sola volta. (art. 3 delibera CICR n. 275/2008) pagina 11
12 Funzionamento dell Organo Decidente Ogni collegio si considera regolarmente costituito con la presenza dei 5 membri che lo compongono Per la trattazione del ricorso il Presidente nomina un relatore Le decisioni sui ricorsi vengono prese a maggioranza La Banca d Italia fornisce gli strumenti per il funzionamento dell ABF. In particolare cura: l attività ausiliaria di segreteria tecnica (ogni collegio ha una segreteria tecnica) la relazione annuale dell ABF l assistenza tecnico operativa ai collegi pagina 12
13 Conflitto di interessi Il conflitto d interesse può attenere all oggetto del ricorso o ad una delle parti In caso di conflitto d interessi prima della riunione: viene data comunicazione al Presidente e alla segreteria tecnica vi è un dovere di astensione del collegio farà parte il membro supplente In caso di conflitto d interessi durante della riunione: viene disposto un rinvio della trattazione del ricorso pagina 13
14 Il Collegio di coordinamento E composto: a. dai presidenti dei tre collegi b. da un membro designato dalle associazioni degli intermediari c. da un membro designato dalle associazioni rappresentative dei clienti I componenti di cui alla lett. b) e c) vengono annualmente estratti a sorte dalla Banca d Italia tra i membri appartenenti ai singoli collegi E competente a trattare i ricorsi che pongano questioni particolarmente importanti o per le quali si possono formare orientamenti difformi tra i collegi La rimessione viene fatta dal collegio territorialmente competente oppure dal presidente dello stesso prima che il ricorso sia esaminato pagina 14
15 Segreteria Tecnica La Segreteria tecnica è presso Banca d Italia, composta da suoi dipendenti Ogni collegio ha la propria Segreteria tecnica Svolge un attività ausiliaria all organo decidente : riceve i ricorsi e forma il fascicolo riceve la documentazione relativa agli intermediari verifica la regolarità, la completezza e la tempestività della documentazione ricevuta sottopone i casi di manifesta irricevibilità o inammissibilità del ricorso al Presidente del collegio predispone una relazione sul ricorso che andrà ai membri del collegio Le competenze espletate dalla Segreteria pongono dubbi sull indipendenza da Banca d Italia dell ABF pagina 15
16 Il procedimento davanti all ABF Il presupposto per l avvio del procedimento davanti all ABF è la presentazione di un reclamo all intermediario Il procedimento davanti all ABF si articola: proposizione di un reclamo da parte del cliente Istruttoria (documentale) decisione del collegio Il procedimento è ispirato: ai principi di imparzialità terzietà; al principio del contraddittorio pagina 16
17 Il presupposto: il reclamo all intermediario Prima di poter adire l ABF il cliente deve presentare un reclamo all intermediario, in cui contesta il suo comportamento (anche omissivo) Sono ammissibili solo i ricorsi, proposti in assenza di reclamo, se il giudice abbia rilevato il mancato esperimento di un ricorso all ABF o al conciliatore (d.lgs.28/2010) All interno di ciascun intermediario vengono istituiti degli uffici reclami che istruiscono e decidono sul reclamo presentato dal cliente. L intermediario si pronuncia entro 30 gg. dalla ricezione del reclamo e in caso di accoglimento indica anche i tempi per l adempimento. pagina 17
18 1. Ricorso all ABF Da chi: viene proposto dal cliente (consumatore/impresa) dell intermediari o, per suo conto, da un associazione di categoria Perché: il cliente non è soddisfatto della decisione dell intermediario sul reclamo presentato, oppure l intermediario non ha deciso entro il termine di 30 gg. Il ricorso deve avere ad oggetto la stessa questione del reclamo Entro quando: il ricorso è proponibile entro 12 mesi dalla presentazione del reclamo Contro chi viene presentato: banche, intermediari finanziari (TUB), confidi, cambiavalute, IMEL operanti in Italia, PI (bancoposta), banche e intermediari esteri operanti in Italia. Quanto costa: il ricorso è gratuito. Viene previsto solo il versamento di 20 euro per le spese della procedura, somma rimborsata dall intermediario in caso di accoglimento parziale o totale del ricorso pagina 18
19 2. Ricorso all ABF Il ricorso viene presentato alla segreteria tecnica del collegio territorialmente competente o a qualunque filiale della Banca d Italia aperta al pubblico Il ricorrente deve dare tempestiva comunicazione all intermediario del ricorso Qualora dalla documentazione trasmessa alla segreteria tecnica non risulti la tempestiva comunicazione all intermediario, è la stessa segreteria che provvede ad inviare il ricorso all intermediario Entro 30 gg. dalla ricezione del ricorso, l intermediario trasmette le proprie controdeduzioni e ogni documentazione utile ai fini della valutazione del ricorso Le controdeduzioni sono trasmesse al ricorrente Il cliente e l intermediario possono farsi assistere dalle rispettive associazioni di categoria pagina 19
20 1. Istruttoria L istruttoria è documentale La segreteria tecnica del collegio svolge un istruttoria preliminare per verificare la sussistenza dei presupposti per la sottoposizione del ricorso al collegio. In particolare accerta: la completezza, regolarità e tempestività della documentazione presentata dalle parti la manifesta irricevibilità (es. ricorso presentato per operazioni compiute prima del 1 gennaio 2009) o inammissibilità del ricorso (es. ricorsi già pendenti presso l AG), dandone immediata comunicazione al presidente del collegio Il presidente del collegio dichiara inammissibile il ricorso manifestatamente irricevibile o inammissibile Se il presidente accerta l esistenza di irregolarità sanabili, fissa un termine per la regolarizzazione. In caso di mancato rispetto del termine il ricorso viene dichiarato inammissibile Il collegio qualora lo ritenga necessario può richiedere ulteriori elementi informativi alle parti pagina 20
21 2. Istruttoria Il procedimento viene interrotto qualora il ricorrente comunichi di aver promosso o aderito ad un tentativo di conciliazione o di mediazione. Il procedimento riprende quando la conciliazione non riesce Nel caso in cui l intermediario si sia rivolto all AG (che non abbia dichiarato improcedibile la domanda giudiziale ai sensi del d.lgs. 28/2010) o ad un arbitro, la segreteria tecnica chiede al ricorrente se ha interesse alla prosecuzione del procedimento davanti all ABF: se il ricorrente non manifesta alcun interesse alla prosecuzione del procedimento, questo si estingue se il ricorrente manifesta interesse, il procedimento prosegue In caso di rinuncia al ricorso il procedimento si estingue pagina 21
22 Decisione del Collegio Il Collegio si pronuncia entro 60 gg. dal momento in cui ha ricevuto le controdeduzioni o in mancanza dalla scadenza del termine per la loro presentazione (30 gg. dalla ricezione del ricorso) Il collegio decide applicando leggi, regolamenti ed eventuali codici di condotta ai quali aderisce l intermediario La decisione deve contenere: l indicazione del collegio il nome dei componenti del collegio con l indicazione per ciascuno dei soggetti designanti l indicazione delle parti e della relativa qualificazione la concisa esposizione dei motivi in fatto e in diritto della decisione il dispositivo il luogo e la data della deliberazione la sottoscrizione del Presidente pagina 22
23 2. Decisione La decisione con la motivazione viene comunicata alle parti entro 30 gg. dalla pronuncia. Può essere comunicato tempestivamente il dispositivo e in seguito (dopo 30 gg.) la motivazione La decisione può: accogliere il ricorso (il risarcimento del danno è inferiore a euro) rigettare il ricorso In caso di accoglimento fissa un termine per l adempimento dell intermediario In assenza di un termine per l adempimento, esso si considera di 30 gg. Avverso la decisione dell ABF è ovviamente ammesso ricorso all AG pagina 23
24 Pubblicità dell inadempimento Le decisioni dell ABF non sono vincolanti In caso di accoglimento del ricorso l intermediario comunica le misure adottate alla segreteria tecnica del collegio competente In caso di inadempimento dell intermediario: viene reso pubblico tale inadempimento viene resa pubblica l eventuale mancata cooperazione al funzionamento della procedura La pubblicazione dell inadempimento viene effettuata a spese dell intermediario: sul sito dell ABF in due quotidiani ad ampia diffusione nazionale pagina 24
25 Correzione delle decisioni Le decisioni possono essere corrette se affette da: omissioni errori materiali errori di calcolo La correzione non è un impugnazione della decisione La parte interessata ne fa richiesta entro 30 gg. dalla comunicazione della decisione con motivazione La richiesta di correzione viene proposta allo stesso collegio che ha deciso Il Presidente o altro membro delegato valuta l ammissibilità Se la richiesta è ammissibile, il termine (max 30 gg.) per l adempimento dell intermediario si interrompe Il collegio si pronuncia entro 30gg. dalla dichiarazione di ammissibilità pagina 25
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