Giurisprudenza di merito IL GIUDICE DI PACE IN GEMONA DEL FRIULI. Sentenza 15 dicembre 2011, n. 142

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1 Giurisprudenza di merito GIUDICE DI PACE DI GEMONA DEL FRIULI Sentenza 15 dicembre 2011, n. 142 Accertamento delle violazioni Limiti massimi di velocità Autovelox Segnalazione della postazione. Per consolidata giurisprudenza di legittimità, la verbalizzazione dei pubblici ufficiali fa prova fino a querela di falso (artt e 2700 c.c.). Pertanto là dove gli Agenti accertatori danno atto nel verbale della regolare installazione del segnale di preavviso di accertamento elettronico della velocità, detta affermazione fa fede fino a querela di falso e quindi è onere dell opponente dimostrare la non avvistabilità dello stesso cartello. (Massima redazionale) (G.d.P. di Gemona del Friuli, 15 dicembre 2011, n. 142) Art. 142 cs. >>>>>>>>>> <> <<<<<<<<<< REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL GIUDICE DI PACE IN GEMONA DEL FRIULI nella persona dell avv. Vincenzo Zappalà, ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa promossa con ricorso depositato in Cancelleria il da: OMISSIS OPPONENTE Contro: ASSOCIAZIONE INTERCOMUNALE DEL GEMONESE DELLA POLIZIA MUNICIPALE AMMINISTRAZIONE OPPOSTA NON COMPARSA per controversia in materia di opposizione a verbale di contestazione bolletta n. 0044, emesso in data dall ASSOCIAZIONE INTERCOMUNALE DEL GEMONESE DELLA POLIZIA MUNICIPALE, avente ad oggetto: violazione dell art. 142, comma 9, del Codice della Strada, D. Lgs. n 285/1992 e successive modificazioni ed integrazioni (C.d.S.). decisa con dispositivo letto all udienza di discussione del 15 dicembre 2011 sulle seguenti conclusioni delle parti:

2 - 2 - OPPONENTE: Previa sospensione della sua esecutività, annullarsi il provvedimento opposto. In via subordinata, applicarsi la sanzione minima edittale. Con rifusione di spese ed onorari. OPPOSTA: respingersi il ricorso. FATTO E DIRITTO In data 8 settembre 2011, alle ore 16,35, al Km. 49 di via Cjamparis, in Comune di Gemona del Friuli, gli Agenti Giatti e Copetti della Polizia Municipale di Gemona del Friuli, hanno accertato che l attuale opponente, alla guida del motociclo HUSQVARNA TE targato (omissis), ha violato il comma 9 dell art. 142 CDS ed hanno notificato al conducente il verbale in oggetto con la seguente motivazione: Transitava lungo la via Cjamparis con direzione centro, ove vige il limite di 50 Km/h, reso noto dalla segnaletica verticale, alla velocità di 100 Km/h, alla quale è stata dedotta la tolleranza pari al 5% (con un minimo di 5 Km), pertanto risulta superare di 50 Km/h il limite massimo di velocità stabilito dall ente proprietario della strada. Velocità rilevata tramite apparecchiatura TELELASER ULTRALYTE matr. n. UL , omologata dal Ministero LL.PP. con D.M. prot dd , in dotazione al servizio di P.M., la cui perfetta funzionalità è stata verificata prima dell uso. Il trasgressore è stato informato sulle modalità di accertamento, con visione sullo strumento della velocità e della distanza di rilevamento, pari a m. 257,5, velocità strumentale Km/h 106. Collocato segnale mobile di avviso controllo velocità D.M a 346,6 mt. dal fermo veicoli. Dichiarazioni del trasgressore: Nulla. Il trasgressore non firma, ma riceve copia. Sanzioni: sanzione amministrativa pecuniaria in misura ridotta di. 500,00, ritiro della patente di guida, decurtazione di n. 6 punti sulla patente di guida. MOTIVI DELL OPPOSIZIONE L opponente ricorre avverso il suddetto verbale e tutti gli atti pregressi e/o successivi per i seguenti motivi: all atto del fermo ha chiesto informazioni in merito al posto in cui sarebbe stato posizionato il cartello di preavviso, negando di averlo visto; non si è in alcun modo avveduto di detto segnale; si è pertanto portato sul luogo di posizionamento del segnale di preavviso, constatando che lo stesso risultava non visibile perchè posizionato su di un palo, in corrispondenza dei parcheggi dell esercizio pubblico denominato Da Mantovani, in località Ospedaletto; all atto del transito in prossimità del suddetto posizionamento vi erano diversi veicoli posteggiati di fronte all esercizio pubblico, tanto da nascondere il cartello;

3 - 3 - come dimostrato dalle fotografie allegate, il cartello di preavviso era installato sul palo del segnale di divieto di sorpasso, al di sotto di detto segnale, ad un altezza tale da risultare non visibile; all atto della contestazione ha cercato di spiegare le sue ragioni, ma a fronte della determinazione degli Agenti, ha deciso di non firmare il verbale, ritenendo la contestazione illegittima. Allega tre fotografie ed indica come teste il sig. Fabio Clapiz, che viaggiava sullo stesso ciclomotore in qualità di trasportato. Tutto ciò premesso eccepisce l illegittimità del verbale in oggetto per eccesso di potere e violazione degli artt. 39, 142, comma 6 bis e 194 CDS e degli artt. 77 e 79 del Reg. CDS. In particolare, per violazione del principio di colpevolezza di cui all art. 3 della L. 689/1981, richiamato dall art. 194 CDS, principio ricavato dall art. 42 del C.P. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Il Giudicante, con decreto del , ha fissato l udienza di comparizione del , ai soli fini della decisione in merito all istanza di sospensione. Il Comando accertatore ha fatto pervenire gli atti e le controdeduzioni in data , dichiarando che l opponente non è incorso in altre violazioni. All udienza del è stato escusso in qualità di testimone l Agente accertatore Giorgio Copetti ed è stato sentito liberamente l opponente. Nella stessa udienza è stata acquisita la copia dell ordinanza n /2011, con cui la Prefettura di Udine ha disposto la sospensione della patente per mesi uno a decorrere dal Quindi il Giudicante ha sospeso l efficacia del verbale opposto, ordinando alla Prefettura di Udine il deposito degli atti di sua competenza. L udienza è stata rinviata al con l avvertimento all opponente che la sua eventuale assenza comporterà la convalida del provvedimento opposto, ai sensi dell art. 23, 5 comma, L. 689/1981. All udienza di comparizione del parte opponente ha insistito per l accoglimento del ricorso e, in subordine, per la derubricazione della violazione ai sensi dell art. 141 CDS. Il Giudicante, ritenuta la causa matura per la decisione, ha dato lettura del dispositivo ed ha trattenuto la causa a sentenza. MOTIVI DELLA DECISIONE L opposizione è infondata in fatto ed in diritto e pertanto non merita accoglimento. In fatto, osserva il Giudicante che l opponente si è limitato ad elencare una serie di obblighi di legge, affermando che la prova del loro adempimento doveva essere fornita dall amministrazione. Nulla ha eccepito in merito alla violazione accertata.

4 - 4 - In diritto, osserva che per consolidata giurisprudenza di legittimità la verbalizzazione dei pubblici ufficiali fa prova fino a querela di falso (artt e 2700 c.c.). Nella fattispecie, gli Agenti accertatori hanno dato atto della regolare installazione del segnale di preavviso di accertamento elettronico della velocità. Non vi è quindi alcun onere probatorio a carico dell amministrazione, mentre è onere dell opponente dimostrare la non visibilità del suddetto cartello.. Per quanto riguarda il cartello di preavviso, osserva questo Giudicante che l obbligo di segnalare il controllo elettronico della velocità, è stato introdotto dall'art. 3, comma l, lettera b), del decreto legge 3 agosto 2007, n. 117, che ha modificato l art. 142 del C.d.S., aggiungendovi il comma 6 bis: Le postazioni di controllo sulla rete stradale per il rilevamento della velocità devono essere preventivamente segnalate e ben visibili, ricorrendo all'impiego di cartelli o di dispositivi di segnalazione luminosi, conformemente alle norme stabilite nel regolamento di esecuzione del presente codice. Le modalità di impiego sono stabilite con decreto del Ministro dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'interno. Le modalità d impiego sono state stabilite con D.M. 15 agosto 2007, emanato di concerto tra il Ministero dei Trasporti ed il Ministero degli Interni, pubblicato sulla G. U. n. 195 del Tale norma è stata richiamata espressamente nel verbale di accertamento oggetto del presente procedimento. L art. 2 del suddetto D.M. detta le modalità di installazione: I segnali stradali e i dispositivi di segnalazione luminosi devono essere installati con adeguato anticipo rispetto al luogo ove viene effettuato il rilevamento della velocità e in modo da garantirne il tempestivo avvistamento, in relazione alla velocità locale predominante. La distanza tra i segnali o i dispositivi e la postazione di rilevamento della velocità deve essere valutata in relazione allo stato dei luoghi; in particolare è necessario che non vi siano tra il segnale e il luogo di effettivo rilevamento intersezioni stradali che comporterebbero la ripetizione del messaggio dopo le stesse, e comunque non superiore a quattro km. Ciò premesso, osserva il Giudicante che le suddette disposizioni sono integrate dal Regolamento di Esecuzione del Codice della Strada. In particolare, l obbligo di ripetizione del segnale dopo ogni intersezione è prescritto dal 2 comma dell art. 104 Reg. C.d.S., mentre la distanza dal punto di rilevazione tiene conto delle prescrizioni del 7 comma dell art. 81 Reg. C.d.S.: I segnali di pericolo devono essere installati, di norma, ad una distanza di 150 m. dal punto di inizio del pericolo segnalato. Nelle strade urbane con velocità massima non superiore a quella stabilita dall'articolo 142, comma 1, del codice, la distanza può essere ridotta in relazione alla situazione dei luoghi. Osserva inoltre che la disposizione, introdotta dal punto 4.3 della circolare del Ministero dell Interno Dipartimento della Pubblica Sicurezza, n. 300/A/1/26352/101/3/3/9 del 3 agosto

5 secondo cui le postazioni mobili di controllo dovranno essere segnalate ricorrendo ai dispositivi luminosi presenti sui veicoli di servizio che dovranno essere posizionati ad almeno 400 m. dal punto in cui è collocato l'apparecchio di rilevamento della velocità deve intendersi provvisoria e superata perché emanata nelle more della completa attuazione delle disposizioni ministeriali in corso di approvazione (vedasi anche il Parere del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti dd. 21/4/2009 prot ). Infatti, dopo l entrata in vigore del D.M. 15 agosto 2007, lo stesso organo ha emanato la circolare di pari numero del 20 agosto 2007, con la quale ha recepito le disposizioni del decreto ministeriale in tema di segnalazione delle postazioni di controllo della velocità, che richiamano espressamente le distanze minime indicate, per ciascun tipo di strada dall art. 79, comma 3, D.P.R , n. 495 (Regolamento di esecuzione del Codice della Strada). In base a tale ultima norma le misure minime dello spazio di avvistamento dei segnali di pericolo e di prescrizione sono indicativamente le seguenti: 1) autostrade e strade extraurbane principali: m. 150; 2) strade extraurbane secondarie e urbane di scorrimento, con velocità superiore a 50 km/h: m. 100; 3) altre strade: m. 50. Tutto ciò premesso, osserva il Giudicante che gli accertatori hanno attestato a verbale: Collocato segnale mobile di avviso controllo velocità D.M a 346,6 mt. dal fermo veicoli. Dopo aver visionato gli atti, la testimonianza dell Agente Copetti e le fotografie acquisite agli atti, il Giudicante è giunto alla convinzione che il segnale mobile di preavviso era correttamente posizionato rispetto alle succitate norme e normalmente visibile in relazione alle condizioni della strada ed al limite di velocità vigente ed era posto a conveniente distanza di avvistabilità. La non visibilità del cartello di preavviso avrebbe dovuto essere contestata immediatamente, con contestuale verifica congiunta, atta a dimostrare la presenza di un veicolo di tali dimensioni da renderlo non visibile e le risultanze di tale accertamento avrebbero dovute essere messe a verbale a richiesta del trasgressore. Invece, lo stesso ha dichiarato: nulla, a dimostrazione che non aveva prestato attenzione alla segnaletica, compresa quella mobile apposta nell occasione dagli accertatori. Inoltre, dall istruttoria esperita non sono emersi elementi atti a confermare le congetture avanzate da parte opponente e cioè la probabile presenza di un veicolo che nascondeva la visibilità del cartello di preavviso. La testimonianza dell Agente Copetti non può essere intesa come un ammissione di irregolare posizionamento del segnale mobile. Nella fattispecie, in assenza di querela di falso, le attestazioni rese dagli Agenti nel verbale di accertamento (e confermate in sede di testimonianza dall AGENTE Copetti) non possono essere invalidate dalle fotografie allegate, che nulla dimostrato in concreto.

6 - 6 - L ordinanza di sospensione del va pertanto revocata. P. Q. M. Il Giudice di Pace di Gemona del Friuli, definitivamente decidendo, così provvede: Respinge l opposizione di OMISSIS e, per l effetto, revoca la propria ordinanza del e convalida il verbale di contestazione bolletta n. 0044, emesso in data dall ASSOCIAZIONE INTERCOMUNALE DEL GEMONESE DELLA POLIZIA MUNICIPALE e tutti gli atti conseguenti e susseguenti. Visto l art. 11 L. 689/1981, determina la sanzione amministrativa pecuniaria nella misura di. 500,00. Spese compensate. Sentenza provvisoriamente esecutiva ex art. 282 c.p.c. Così deciso in Gemona del Friuli il 15 dicembre Si comunichi a mezzo fax (art. 136 c.p.c.). IL GIUDICE DI PACE COORDINATORE avv. Vincenzo Zappalà

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