Sommario Editoriale: le funzioni del responsabile

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1 N 3 Maggio 2007 Commissione Odontoiatri Presidente Valerio Brucoli Segretario Ercole Romagnoli Componenti Dino Dini Claudio Gatti Luigi Paglia Commissione Medici Sommario Editoriale: le funzioni del responsabile sanitario Lotta all abusivismo: iniziativa dell ordine Profilo professionale dell odontotecnico: ferma opposizione Riclassificazione: incontro con le istituzioni L aggiornamento dell ORDINE: corso di radioprotezione La Newsletter odontoiatri nasce con l intento di essere uno strumento agile e snello di comunicazione e di raccordo tra istituzione e professione odontoiatrica. Aiutateci a renderla tale:scriveteci all indirizzo odontoiatri@omceomi.it Referente odontoiatra Massimo Parise Direttore del Bollettino Marcello Costa Angeli CAO: mercoledì dalle ore 10,30 alle ore Tel CONTATTI odontoiatri@omceomi.it Il responsabile sanitario: funzioni e responsabilità Tra i compiti assegnati alla Commissione dell Albo odontoiatri rientra l esercizio del potere disciplinare. La maggior parte dei procedimenti svolti e programmati riguarda aspetti connessi alla violazione dell art. 348 del codice penale, che recita: -Chiunque abusivamente esercita una professione, per la quale e' richiesta una speciale abilitazione dello Stato, e' punito con la reclusione fino a sei mesi o con la multa da lire duecentomila a un milione), con il coinvolgimento di un sanitario nella veste di responsabile o direttore sanitario. - Parecchie segnalazioni avvengono ad opera degli organismi deputati al controllo (NAS, ASL), e di queste molte riguardano società non costituite da medici od odontoiatri. E noto, purtroppo, che le forme societarie nascondono spesso situazioni non lecite, e non è infrequente trovare sui giornali di categoria annunci nei quali si ricercano responsabili sanitari, o addirittura dove colleghi si propon-

2 gono come tali.. Per qualcuno essere responsabile sanitario può diventare l unica forma di esercizio della professione, espletato in più studi dentistici, addirittura decine, con intuibili ripercussioni sulla efficacia della vigilanza esercitata Alcune volte sconcerta soprattutto nei casi di sospetto prestanomismo, è la superficialità con cui viene svolto l incarico, accompagnato, frequentemente da ignoranza, spesso dichiaratamente reale, sulle sue funzioni e responsabilità. Viene ritenuto un obbligo formale, non si considera necessaria la propria presenza all interno della struttura per la quale si opera, anzi, l assenza è considerata come elemento a proprio favore nel caso in cui durante la stessa si verifichino reati. In considerazione dell aumentato numero di segnalazioni è opportuno conoscere a fondo gli estremi della normativa che regola l argomento, e quali sono le sanzioni nelle quali si potrebbe incorrere non solo per la loro violazione cosciente ma anche per leggerezza o superficialità. Il codice deontologico individua e regolamenta la figura del responsabile sanitario all articolo 69, che recita, tra l altro: -Il medico che svolge funzioni di direzione sanitaria nelle strutture pubbliche o private ovvero di responsabile sanitario in una struttura privata deve garantire, nell espletamento della sua attività, il rispetto delle norme del Codice di Deontologia Medica e la difesa dell autonomia e della dignità professionale all interno della struttura in cui opera.- -Egli, altresì, deve vigilare sulla correttezza del materiale informativo attinente alla organizzazione e alle prestazioni erogate dalla struttura.- La Commissione Centrale per gli esercenti le professioni sanitarie (C.C.E.P.S.) ha da tempo confermato, con diverse decisioni, che il direttore sanitario di uno studio dentistico è tenuto ad assicurare la conformità alle normative vigenti dell attività dello studio in tutti i suoi aspetti, ivi inclusi quelli amministrativi Inoltre Pur non sussistendo disposizioni normative relative ad obblighi orari o giornalieri di presenza del Direttore sanitario nella struttura cui lo stesso è preposto, è altrettanto pacifico che allo stesso competono tutti gli atti inerenti gli aspetti organizzativi connessi con le attività prettamente sanitarie della struttura con conseguente assunzione di responsabilità relativamente al rispetto della normativa che regola l esercizio professionale. Va ricordato, per estensione e logica conseguenza che anche Il sanitario che svolge la sua professione in una struttura non può dichiararsi estraneo alle iniziative poste in essere impersonalmente dalla struttura medesima; infatti, se fosse accettata questa ipotesi, la costituzione di società o ambulatori, o simili, farebbe venire meno ogni forma di responsabilità disciplinare a carico dei sanitari. Si sottolineano i termini deve garantire, assicurare, e vigilanza Vigilare significare curare con diligenza (Voc. Zanichelli) ossia con amore, cura sollecita ed assidua. Appare quindi evidente che il responsabile sanitario è, appunto, responsabile di tutto ciò che avviene all interno della struttura che dirige, e che deve porre in atto tutte le precauzioni, sia in via preventiva (chiarimento scritto e controfirmato sulle competenze di chi afferisce alla struttura, verifica dei titoli etc.) che tecniche ( ad es. in attivazione delle attrezzature), capaci di impedire il compiersi di un reato o comunque la violazione di leggi o regolamenti in sua presenza e soprattutto in sua assenza. -Del resto sempre il codice deontologico chiarisce, all articolo 67, che -e' vietato al medico collaborare a qualsiasi titolo o di favorire, anche fungendo da prestanome, chi eserciti abusivamente la professione.il medico che nell'esercizio professionale venga a conoscenza di prestazioni mediche o odontoiatriche effettuate da non abilitati alla professione o di casi di favoreggiamento dell abusivismo, è obbligato a farne denuncia all Ordine territorialmente competente.- Non va dimenticato inoltre che la legge 175/92, nella parte non abrogata dalla cosiddetta Legge Bersani, riporta, all art. 8 :- Gli esercenti le professioni sanitarie che prestano comunque il proprio nome, ovvero la propria attività, allo scopo di permettere o di agevolare l'esercizio abusivo delle professioni medesime sono puniti con l'interdizione dalla professione per un periodo non inferiore ad un anno.- Recenti sentenze della Corte di cassazione penale hanno ribadito che l assunzione formale dell incarico di responsabile sanitario, non espletandone in concreto le funzioni, delinea una situazione evidentemente fittizia, ponendo in essere le condizioni per esercizio abusivo di professione medica coperta da prestanome Nell invitare quindi tutti i colleghi a porre in atto, con effettiva vigιlanza quanto è possibile per evitare e non favorire l esercizio abusivo della professione, reato odioso sia nei confronti dei pazienti che dei colleghi, ricordiamo, come meglio dettagliato di seguito, che l Ordine di Milano ha deciso di costituirsi parte civile in tutti i procedimenti penali per violazione dell art. 348 C.P., e che la Commissione Albo odontoiatri si adopererà, pur privilegiando gli aspetti preventivi ed educativi, con la fermezza necessaria per stroncare un fenomeno che appare tuttora vitale e che potrebbe trovare nuova linfa qualora venissero adottate misure legislative per l istituzione di ulteriori figure professionali in campo odontoiatrico. Ercole romagnoli Informazione odontoiatrica

3 Lotta all abusivismo: iniziativa dell ordine E noto come uno dei motivi per cui non si riesce a contenere l esercizio abusivo della professione odontoiatrica, ampiamente diffuso, consiste nella inadeguatezza delle sanzioni, incapaci di fungere da deterrente. La maggior parte dei procedimenti penali per violazione dell articolo 348 C.P. si conclude con un patteggiamento, assolutamente insufficiente per distogliere dal compiere o reiterare il reato. Da tempo giacciono in sede legislativa proposte di inasprimento delle pene esistenti e di procedere alla confisca, e non solo al sequestro, dei beni strumentali utilizzati per esercitare abusivamente la professione. E paradossale il fatto che un iscritto all ordine coinvolto in concorso nell esercizio abusivo della professione (prestanome) rischi un procedimento disciplinare che in caso di sospensione di fatto costituisce una pena adeguata, mentre il non iscritto possa disinvoltamente superare il grado di giudizio con minime conseguenze. Consapevole della gravità del problema il Consiglio dell ordine di Milano, nella seduta del 7 Maggio ha discusso della questione, individuando una valenza plurioffensiva del reato di esercizio abusivo della professione. Infatti parte lesa non è solo la persona che ha subito gli interventi del non avente titolo, ma anche l Ordine o l Associazione professionale, aventi tra i loro compiti la difesa degli interessi della categoria, penalizzate nel caso anche patrimonialmente per la concorrenza sleale che si attua in simili circostanze. Do conseguenza il Consiglio, sentita la relazione del presidente della CAO, Valerio Brucoli, e dell Avvocato Enrico Pennasilico ha deliberato di svolgere azione risarcitoria nei confronti del soggetto non i- scritto dando mandato a professionista del foro competente. Un iniziativa forte, che con l - aiuto degli organi di controllo, quali NAS ed ASL potrà dare, in attesa o a complemento di nuove norme di legge più incisive, efficacia alla repressione dell - abusivismo. Profilo dell odontotecnico: ferma opposizione Il comparto odontoiatrico, e non solo, è ancora una volta agitato dalla periodica ricorrenza di iniziative intese ad attribuire maggiori competenze all odontotecnico. Si ipotizza la istituzione di un corso di laurea breve delle durata di tre anni, individuando tre profili sanitari: odontotecnico, ottico e chiropratico.il punto nodale è costituito dal comma tre dell articolo 1 del regolamento allegato al parere del Consiglio superiore di sanità, espresso nel Novembre 2001, e che recita: L'odontotecnico su richiesta, alla presenza e sotto la responsabilità dell abilitato a norma di legge all esercizio dell'odontoiatria, può collaborare, solo all'interno di strutture odontoiatriche autorizzate ai sensi delle normative vigenti agli atti di verifica di congruità dei dispositivi medici su misura, al solo scopo di ottimizzare tutti gli elementi relativi esclusivamente al manufatto che egli stesso realizza. Appare evidente come il rendere lecita la presenza all interno dello studio odontoiatrico di una ulteriore figura possa generare ulteriore confusione di ruoli e facilitare l esercizio abusivo della professione medico odontoiatrica. Nulla da eccepire sul legittimo desiderio di migliorare le propria preparazione professionale, ma in un sistema imperfetto che vede ancora oggi valutato imponente l abusivismo in campo odontoiatrico, indipendentemente dalle responsabilità dell una o dell altra categoria, non è pensabile di introdurre un ulteriore elemento che lo favorisca. Tra le voci che si oppongono a questa iniziativa vi è sicuramente la FNOMCeo, che nella riunione del 21 Aprile 2007, ha, tra l altro sottolineato come "ancora una volta vengano sottovalutati i pericoli concernenti l'istituzione indiscriminata e ingiustificata di nuovi operatori che non recano certamente alcun miglioramento agli attuali livelli assistenziali, contribuendo invece a provocare pericolose sovrapposizioni di competenze".riaffermata con forza la "posizione assolutamente negativa della Federazione più volte ufficialmente formalizzata presso le competenti Autorità con note ufficiali e ampia documentazione". Il presidente dell Ordine di Milano, Roberto Anzalone ha lucidamente dichiarato "Sono nettamente contrario alla ipotesi di tre nuove professioni con percorsi universitari troppo brevi che non garantiscono una preparazione qualitativamente sufficiente. Si andrebbe verso una conflittualità delle figure professionali e un?anarchia delle competenze nel sistema sanitario.comunque per e- sprimere un parere motivato attendo di conoscere quale sarà il testo del decreto di istituzione dei nuovi profili professionali." Così si è espresso Amedeo Bianco, Presidente FNOMCeO: Ferma restando l'esigenza di sviluppare competenze specifiche in settori specifici dei processi clinico-assistenziali, si rischia, con l'esasperata individuazione di nuovi soggetti professionali, di creare in campo sanitario non una maggiore "con-correnza" (nel senso di correre insieme) ma vere e proprie guerriglie tra vecchie e nuove professioni, sulla pelle dei cittadini: sani e malati.

4 Mentre il presidente della CAO Nazionale, PIPPO RENZO, esprime così le preoccupazioni della nostra categoria: "Ho ritenuto giusto, ancora una volta, sollevare il velo di ipocrisia che accompagna e favorisce l'esercizio abusivo di una professione sanitaria? E può darsi il caso che un progetto, pur legittimo nei principi ispiratori, venga piegato a soddisfare interessi di pochi....in un ambito confuso, ambiguo, un tecnico si può spacciare per odontoiatra e permettersi operazioni che altrimenti gli verrebbero negate dalla legge e dalla sua preparazione... A chi fa veramente comodo l'istituzione di un nuovo corso di laurea breve? Quanti sono gli Odontotecnici disposti a "formarsi" con un percorso universitario, per esercitare la stessa attività che esercitano già oggi?. Naturale quindi l invito alla coesione ed alla vigilanza,per evitare che tutto ciò che viene propagandato come innovazione o liberalizzazione non si riveli poi semplicemente anarchia. Il 15 Marzo scorso sono scaduti i termini per adeguare gli studi odontoiatrici monoprofessionali ai requisiti indicati dall All.1 del D.G.R. del 27/o7/2001 (la cosiddetta riclassificazione L Ordine di Milano, recependo la necessità di chiarire i dubbi riguardanti l adeguamento alla check list regionale, soprattutto in previsione dell avvio dei controlli da parte degli organi competenti, ha organizzato un incontro con i dirigenti della A.S.L. 3 di Milano. L incontro, importante, inaugura un periodo di fattiva collaborazione, basata sulla consapevolezza dell obiettivo comune, ossia quello di assicurare le cure migliori ai nostri pazienti, e potrebbe costituire un precedente pilota in grado di fungere da indirizzo per tutte le A.S.L. Vi aspettiamo numerosi. 6 Giugno 2007 ore 20,30 La Riclassificazione Teatro Villoresi Piazza Corbiolo Monza Dott. Valerio Brucoli : Presidente Commissione Albo Odontoiatri dell Ordi ne dei Medici Chirurghi e Odontoiatri di Milano Dott. Pietrogino Pezzano: Direttore Generale A.S.L 3 di Milano Dott. Guido Altomonte : Direttore Provvisorio Servizio Igiene e Sanità Pubblica Dott. Roberto Cecchetti : Direttore del Dipartimento di Prevenzione Medica

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