- CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO -

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1 allegato 2 del bando di gara PROCEDURA APERTA PER L ACQUISIZIONE DELLA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER L UNIONE TERRE DI CASTELLI, L ASP GIORGIO GASPARINI, I COMUNI DI SPILAMBERTO E DI VIGNOLA, LA SOCIETA VIGNOLA PATRIMONIO srl PERIODO / VALORE STIMATO DELL APPALTO ,00 (euro duemilioniottantaduemila/00) IVA ESCLUSA lotto 1 - CIG D lotto 2 CIG CC8 - CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO - ART. 1 AMMINISTRAZIONE CONTRAENTE E AMMINISTRAZIONI APPROVVIGIONANTI Il presente appalto coinvolge cinque soggetti: l Unione di Comuni Terre di Castelli; il Comune di Spilamberto; l Azienda Pubblica di Servizi alla Persona Giorgio Gasparini di Vignola; il Comune di Vignola; Vignola Patrimonio srl. L Unione di Comuni Terre di Castelli assume la qualità di Amministrazione aggiudicatrice, in quanto svolge la procedura di gara sino all aggiudicazione definitiva, in nome e per conto di tutti i soggetti sopraelencati. Inoltre, assume la qualità di Amministrazione contraente poiché stipulerà il contratto sia in nome e per conto proprio sia in nome e per conto dei Comuni di Spilamberto e di Vignola nonché della società Vignola patrimonio srl. L Unione Terre di Castelli è, altresì, Amministrazione approvvigionante, in considerazione del fatto che, tramite il presente appalto, soddisfa un proprio fabbisogno. I Comuni di Spilamberto e di Vignola nonché la società Vignola Patrimonio srl assumono, pertanto, la sola qualità di Amministrazioni approvvigionanti. L Azienda Pubblica di Servizi alla Persona Giorgio Gasparini di Vignola stipulerà il contratto in nome e per conto proprio, assumendo, in tale modo, la qualità di Amministrazione contraente relativamente al proprio fabbisogno. Compete all Unione Terre di Castelli svolgere ogni compito e funzione inerente l intera procedura di gara, dalla fase istruttoria a quella conclusiva di aggiudicazione definitiva, nonché stipulare il contratto d appalto. In particolare e, comunque, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, all Unione Terre di Castelli sono affidati i seguenti compiti e attività: a) sottoscrivere, anche in nome e per conto del mandante, gli atti di gara, ivi compresi gli atti connessi e/o collegati e/o consequenziali alla procedura; b) approvare e pubblicare gli atti di gara garantendone la conformità alla normativa di settore; c) ricevere le offerte inviate dai concorrenti e valutare le medesime; d) provvedere a ogni attività necessaria e comunque connessa al perfezionamento del contratto con l operatore economico risultato aggiudicatario della procedura (es. certificazione antimafia, predisposizione del modulo GAP, etc.); 1

2 e) stipulare il contratto di fornitura anche in nome e per conto degli enti mandanti; f) custodire la cauzione definitiva prestata dal contraente e in generale tutti i documenti in originale; g) provvedere, anche in nome e per conto degli enti mandanti, a ogni attività necessaria e opportuna alla corretta esecuzione contrattuale, fatta eccezione per le attività connesse e consequenziali alla verifica qualitativa e quantitativa della fornitura resa, che rimangono a esclusivo carico delle Amministrazioni approvvigionanti; h) difesa in giudizio per ogni controversia inerente la fase di affidamento, svolgimento e revoca della procedura di gara; i) attuare tutti gli adempimenti necessari a garantire il rispetto delle norme di protezione dei dati personali (D.lgs. 196/2003); j) garantire il diritto di accesso agli atti da parte di tutti gli interessati, nel rispetto di quanto previsto dalla Legge n. 241/90 e ss. mm. e ii., dall art. 10 del D.lgs. 267/2000 e dal vigente Regolamento dell Unione Terre di Castelli. Compete alle Amministrazioni approvvigionanti lo svolgimento dell attività gestionale ordinaria connessa all esecuzione contrattuale, ossia, a titolo esemplificativo e non esaustivo: la vigilanza sulla corretta esecuzione delle prestazioni contrattuali; la comunicazione al fornitore delle proprie esigenze; la tenuta dei rapporti con il fornitore e, in particolare, con il referente che verrà dallo stesso individuato ai sensi del successivo art. 12; la gestione delle fasi della spesa, quali l impegno, la liquidazione, l ordinazione e il pagamento. Articolo 2 - OGGETTO e ARTICOLAZIONE DELL APPALTO Oggetto del presente appalto è la fornitura di energia elettrica, di produzione nazionale e/o di importazione, somministrata da un Produttore, o da un Grossista Distributore Idoneo di energia elettrica alle Amministrazioni contraenti come precedentemente definite all art. 1. L appalto è, pertanto, articolato in due lotti non aggiudicabili separatamente così individuati: lotto 1: Unione Terre di Castelli, Comuni di Spilamberto e di Vignola, Vignola Patrimonio srl; lotto 2: l Azienda Pubblica di Servizi alla Persona Giorgio Gasparini di Vignola. Articolo 3 - QUANTITA DELLA FORNITURA Il quantitativo totale presunto della fornitura è determinato su un periodo massimo di ventiquattro mesi, per un valore stimato di KWh complessivi, pari ad un importo indicativo e non garantito, al lordo di tutte le componenti tariffarie, IVA esclusa, di ,00 (duemilioniottantaduemila/00), di cui: l Unione di Comuni Terre di Castelli: Kwh per un valore stimato di ,00; il Comune di Spilamberto: Kwh per un valore stimato di ,00; l Azienda Pubblica di Servizi alla Persona Giorgio Gasparini di Vignola: Kwh per un valore stimato di ,00; il Comune di Vignola: Kwh per un valore stimato di ,00; Vignola Patrimonio srl: Kwh per un valore stimato di ,00; così suddivise per fasce orarie: F0 (Kwh) F1 (Kwh) F2 (Kwh) F3 (Kwh) TOTALE (Kwh) Comune di Vignola Vignola Patrimonio srl Unione di Comuni Terre di Castelli Azienda pubblica di servizi alla persona G. Gasparini Spilamberto TOT Il totale dei prelievi potrà subire variazioni in eccesso o in difetto e tale circostanza non potrà costituire in nessun caso motivo per la mancata o ridotta fornitura o per variazioni al prezzo di appalto. 2

3 La fornitura è prevista presso le utenze elettriche delle Amministrazioni interessate già esistenti ed espressamente elencate nell apposito allegato al disciplinare di gara (Modulo punti di consegna), nonché presso le utenze elettriche che potranno essere inserite nel corso di vigenza del contratto. Si precisa che, per il Comune di Vignola, è in corso di svolgimento la procedura di concessione di un progetto di riqualificazione, adeguamento normativo della rete di pubblica illuminazione comprensivo delle attività di gestione della rete di pubblica illuminazione e fornitura della energia elettrica e che, in dipendenza degli esiti di detta procedura, è prevedibile ipotizzare entro il primo semestre del 2011 il subentro di un soggetto terzo nella titolarità delle utenze di pubblica illuminazione di Vignola. Questo soggetto avrà la facoltà di accordarsi con l aggiudicatario della presente gara per il prosieguo della fornitura elettrica e, altresì, la facoltà di disdettare tutte le utenze di pubblica illuminazione in capo al Comune di Vignola. Nell ipotesi in cui la Stazione Appaltante estenda la fornitura ad eventuali nuove utenze di energia elettrica, anche successivamente alla data di inizio del presente appalto, l appaltatore si impegna a praticare prezzi, condizioni e patti non peggiorativi rispetto a quelli contenuti nell offerta presentata in sede di gara. Tutte le utenze relative all energia elettrica hanno carattere di non interrompibilità della fornitura. Data la tipologia di appalto ed in considerazione del disposto dell art. 26, comma 3-bis del D.lgs. 81/2008, non sussistono costi relativi alla sicurezza. Articolo 4 - DURATA DELL APPALTO La durata presunta della fornitura è così articolata per ciascuna Amministrazione interessata: Unione Terre di Castelli: / Comune di Vignola: / Vignola Patrimonio srl: / Comune di Spilamberto: / Azienda pubblica di Servizi alla Persona Giorgio Gasparini : / Il contratto di appalto avrà durata complessiva massima pari a 24 mesi, con decorrenza dalle ore 00:00 del 1 gennaio 2011 alle ore del 31 dicembre Le Amministrazioni contraenti si riservano la possibilità di prorogare il contratto, per il tempo necessario all espletamento di una nuova procedura di gara, dandone comunicazione al fornitore a mezzo raccomandata A.R. anticipata via fax almeno 60 (sessanta) giorni prima della scadenza del contratto. Articolo 5 DIVIETO DI SUBAPPALTO E fatto divieto assoluto di subappaltare in tutto o in parte la presente fornitura. Articolo 6 - STRUTTURA DEL PREZZO La formulazione dell offerta dovrà essere a tariffa FISSA. I prezzi unitari contrattuali dell energia elettrica, espressi in /MWh, sono composti e definiti come segue: - prezzi unitari base pari al costo dell energia elettrica al netto delle perdite e comprensivi delle maggiorazioni relative ai certificati verdi, al CIP 6/92, agli oneri di sbilanciamento ed agli oneri relativi alle quote di CO2, corrispondenti ad ogni fascia oraria (multioraria F1, F2, F3; monoraria F0); - prezzi unitari integrativi dell energia elettrica relativi al trasporto, perdite convenzionali, costi di eventuali sfasamenti, dispacciamento, componenti di sistema (A, UC, MCT, misura, vendita) applicabili al mercato libero e tasse. Detti costi, stabiliti dall AEEG, saranno anticipati dal fornitore e riportati senza maggiorazioni in fattura. Precisazioni Sulle fatture, l aggiudicatario dovrà indicare con cadenza mensile: - per la potenza, i valori max mensili per singola fascia oraria; - per l energia reattiva le quantità riferite a ciascuna fascia oraria. Il fornitore si impegna ad applicare le condizioni offerte anche nel caso in cui, durante il periodo di fornitura, ci dovessero essere dismissioni, immissioni di impianti nonché modificazioni di tensione di alimentazione per uno o più punti di consegna, ivi comprese le modificazioni di prelievo e consumo per potenziamenti o variazioni in diminuzione di impianti esistenti. Il fornitore, in sede di gara, dovrà indicare gli importi relativi alle varie fasce orarie, i quali dovranno essere espressi nella forma /MWh. 3

4 Prezzo di applicazione: Per quanto innanzi esposto, il prezzo che verrà corrisposto dalle Amministrazioni contraenti al fornitore sarà costituito: PREZZO OMNICOMPRENSIVO DI: - applicazione della normativa europea in materia di certificati verdi (art. 11 del D. Lgs. 79/99, così come modificato dall art. 4 del D. Lgs. 387/03); - energia di importazione (con relativi oneri di Cross Border Trading); - energia CIP6 (con relativi oneri d asta); - le offerte economiche si riterranno, inoltre, già inclusive degli oneri per la predisposizione di tutte le operazioni tecniche ed amministrative conseguenti e necessarie al subentro nei contratti di fornitura e di ogni altro onere non espressamente indicato; - non sarà applicato a carico dell Amministrazione contraente alcun onere aggiuntivo in merito alla normativa sull Emission Trading; - per quanto riguarda gli oneri di dispacciamento, i prezzi di fornitura si intendono già comprensivi, in maniera forfettaria, degli oneri di cui agli artt. 40, 41, 43 Del. AEEG n.111/06 (corrispettivi di sbilanciamento, non arbitraggio e per l assegnazione dei diritti di utilizzo della capacità di trasporto); - non sarà richiesta all Amministrazione contraente alcuna previsione dei prelievi, che risulti vincolante ai fini del prezzo di fornitura (né per mese e per fascia, né a livello orario); LE OFFERTE ECONOMICHE SI RITERRANNO NON INCLUSIVE DI: - perdite di rete (pari al 10,8% per la Bassa Tensione e al 5,1% per la Media Tensione); - Importi relativi al dispacciamento (relativamente ai soli oneri di cui agli artt. 44, 45, 46, 47 Del. AEEG n. 111/06 e s.m.i.); - corrispettivo a copertura dei costi per la remunerazione della disponibilità di capacità produttiva - corrispettivo CD (art. 48 Del. AEEG n. 111/06 e s.m.i.); - corrispettivo a copertura dei costi per la remunerazione del servizio di interrompibilità del carico - corrispettivo INT (art. 73 Del. AEEG n. 111/06 e s.m.i.); - corrispettivo per il servizio di trasporto corrispettivo TRAS; - corrispettivo per il servizio di distribuzione; - corrispettivo per il servizio di misura corrispettivo MIS (Del. AEEG n. 275/06 e s.m.i.); - oneri di sistema relativi al mercato libero componenti A, UC, MCT (Del. AEEG n. 348/07 e s.m.i.); - imposte ed addizionali previste dalla normativa vigente; - I.V.A. Articolo 7 - OBBLIGHI DEL FORNITORE Il fornitore si impegna a soddisfare l intero fabbisogno delle Amministrazioni approvvigionanti in termini di energia elettrica, per tutta la durata del contratto d appalto, ivi incluse le ulteriori utenze che dovessero essere attivate, nonché quelle ancora in essere e che saranno anche esse trasferite all appaltatore. Qualora, dopo la sottoscrizione dei contratti, tali fabbisogni non potessero essere in tutto o in parte soddisfatti per cause dipendenti dalla volontà del fornitore, questi si impegna a corrispondere alle Amministrazioni contraenti gli eventuali maggiori oneri sostenuti a seguito del ricorso a forniture alternative fino alla scadenza naturale del contratto stipulato e fatto salvo il diritto al risarcimento di eventuali ulteriori danni. L appaltatore si impegna, alla scadenza del contratto, a garantire la continuità della fornitura sino al subentro del nuovo fornitore, ai medesimi patti e condizioni. L appaltatore si obbliga ad applicare ai propri dipendenti i contratti collettivi di lavoro, nonché ad osservare le norme vigenti sull assunzione, tutela, protezione, assicurazione ed assistenza dei lavoratori, assumendo a proprio carico tutti gli oneri relativi. Il mancato rispetto delle disposizioni di cui ai commi precedenti consente alle Amministrazioni contraenti di sospendere in tutto o in parte i pagamenti fino alla regolarizzazione delle posizioni, senza che l appaltatore possa vantare alcun titolo risarcitorio per il ritardato pagamento. Nel perdurare dell inadempimento, ciascuna Amministrazione contraente potrà esercitare la facoltà di risolvere il contratto. Articolo 8 - GESTIONE TECNICA DELLA FORNITURA Gli aspetti tecnici concernenti la riconsegna dell energia elettrica quali, a titolo esemplificativo: tensione e frequenza, forma d onda, continuità del servizio, microinterruzioni, buchi di tensione, gestione del collegamento dei punti di prelievo della Stazione Appaltante alla rete elettrica, attengono ai rapporti tra la Stazione Appaltante 4

5 ed il gestore della rete competente alla quale le utenze della Stazione Appaltante sono collegate. Il fornitore si impegna comunque a fornire, a titolo gratuito, consulenza ed assistenza per la tutela degli interessi della Stazione Appaltante connessi con eventuali pretese nei confronti del gestore di rete competente per un livello di qualità tecnica dell energia elettrica riconsegnata ritenuto non idoneo. Articolo 9 - COMPLESSI DI MISURA Il fornitore, su istanza dell Amministrazione contraente, nel rispetto delle norme adottate dal Gestore di rete competente, richiederà la verifica, anche in contraddittorio, dei complessi di misura installati presso il punto di consegna dell energia elettrica. Qualora i complessi di misura risultino inesatti, salvo diverso criterio adottato dal Gestore di Rete competente, il fornitore procederà alla ricostruzione dei prelievi in base al coefficiente di correzione accertato con effetto retroattivo dal momento in cui l irregolarità si è prodotta, ove lo stesso sia determinabile ovvero, nei casi di indeterminabilità, dal mese in cui è stata effettuata la verifica per iniziativa del fornitore o da quello in cui l Amministrazione contraente l ha richiesta. Quando l irregolarità sia tale da togliere ogni attendibilità alle indicazioni dei complessi di misura, i prelievi verranno valutati mediante equi confronti con quelli verificatisi in analoghi periodi e condizioni, tenendo conto di ogni altro elemento idoneo. Articolo 10 - ASSISTENZA TECNICO ECONOMICA La fattura mensile sarà conforme alle norme di trasparenza raccomandata dall AEEG. La fattura dovrà evidenziare i consumi e gli oneri relativi della fornitura, conformemente a quanto descritto nel presente capitolato. La fattura mensile dovrà pervenire entro e non oltre il 30 giorno del mese successivo al periodo di rilevazione dei consumi, anche in via informatica per e successivamente in copia cartacea. Nel caso entro tale data al fornitore non fossero ancora pervenuti i reali dati di consumo, la fatturazione potrà essere fatta sul consumo previsto stimato secondo i consumi relativi al mese di riferimento dell anno 2009 maggiorati del 5%, salvo l effettuazione del conguaglio nella fattura successiva. Eventuali ritardi nella presentazione della fattura potranno portare a ritardi nei pagamenti senza che debbano essere riconosciuti oneri aggiuntivi al fornitore da parte delle Amministrazioni interessate. Articolo 11 - ASSISTENZA TECNICO-AMMINISTRATIVA Il fornitore si impegna ad effettuare e a prestare la propria collaborazione nelle seguenti attività auditing: a) fornire alle Amministrazioni approvvigionanti, unitamente alla fattura, il report dei consumi e dei prelievi di potenza elettrica e/o di capacità impegnata nel mese di riferimento, un resoconto sintetico e completo dei dati acquisiti nel mese di riferimento; b) consentire alle Amministrazioni Approvvigionanti la verifica in ogni momento circa l esecuzione delle prestazioni contrattuali, ivi compreso l andamento dei consumi, e l elaborazione di report specifici anche in formato elettronico e/o in via telematica da inviare entro 15 giorni dalla data di richiesta e comunque mensilmente. Il fornitore si impegna, per quanto di sua competenza, a prestare piena collaborazione per rendere possibile le attività di monitoraggio sui consumi e sulla utilizzazione dell Energia elettrica erogata. Il fornitore dovrà sollecitare tempestivamente e assistere le Amministrazioni contraenti affinché, per il buon fine della fornitura, produca tutti gli atti di propria competenza nei riguardi dell AEEG o del GRTN o di altri soggetti interessati. Quanto sopra riguarda anche eventuali fatti nuovi intervenuti dopo la stipula del contratto e nuovi atti legislativi e normativi. Articolo 12 - RESPONSABILE DEL SERVIZIO e REPERIBILITA L appaltatore, prima della stipula del contratto, si obbliga a nominare un Responsabile del Servizio e un suo sostituto, in qualità di referenti responsabili nei confronti delle Amministrazioni approvvigionanti, garantendone la reperibilità dal lunedì al venerdì, dalle ore 8.30 alle ore Articolo 13 - MODALITÀ DI STIPULAZIONE DEL CONTRATTO CORRISPETTIVO Il contratto verrà stipulato a misura; la contabilizzazione, sulla base degli effettivi consumi di energia elettrica, avverrà applicando il singolo prezzo unitario (euro/mwh) di riferimento (per fascia oraria) indicato nel modulo di offerta economica allegato al disciplinare di gara e presentato in sede di offerta. 5

6 Articolo 14 - PERIODICITA DELLA FATTURAZIONE E PAGAMENTI La fatturazione avverrà con cadenza mensile e con le modalità di seguito specificate: a) la trasmissione delle fatture avverrà per via cartacea e/o telematica. Le fatture dovranno pervenire alle Amministrazioni Approvvigionanti entro il 30 giorno del mese successivo alla rilevazione dei consumi e saranno pagate entro 60 (sessanta) giorni dalla data di ricevimento delle stesse al protocollo delle Amministrazioni contraenti, accreditando gli importi complessivi fatturati come comunicato dal fornitore; b) qualora le Amministrazioni approvvigionanti, nel controllo delle fatture addebitate dal fornitore, rilevino errori o imprecisioni, l Amministrazione contraente contesterà tale irregolarità al fornitore stesso, provvedendo, previa emissione di nota d accredito da parte del fornitore, a recuperare l importo non dovuto, stornandolo direttamente dal pagamento della prima fatturazione utile. Articolo 15 - MODIFICHE e INTEGRAZIONI DEL CONTRATTO In periodo di vigenza il contratto si intenderà modificato di diritto, come stabilito dalla Deliberazione AEEG n 78/99, mediante l inserimento di clausole negoziali e regolamentazioni tecniche, che la stessa AEEG potrà definire ai sensi del D. Lgs 16 marzo 1999 n 79 e seguenti. Nel caso in cui dovessero sopraggiungere provvedimenti di pubbliche autorità dai contenuti non suscettibili di inserimento di diritto nel presente contratto e che fossero parzialmente o totalmente incompatibili con lo stesso, la Stazione Appaltante e l offerente potranno concordare le opportune formulazioni sul presupposto di un equo contemperamento dei rispettivi interessi e nel rispetto dei criteri di aggiudicazione della gara. Qualora per effetto delle deliberazioni emanate dall AEEG ovvero a seguito di ulteriori provvedimenti che potranno essere emanati e che dovessero apportare delle modifiche alla normativa che disciplina il settore elettrico i principali parametri di riferimento su cui si basa il contratto di fornitura dovessero subire degli emendamenti tali da comportare delle variazioni sostanziali delle condizioni economiche, le Parti provvederanno a negoziare nuove condizioni economiche nel rispetto dei reciproci interessi. Sono ammesse modifiche e/o integrazioni contrattuali nell esclusivo interesse delle Amministrazioni approvvigionanti, purché non alterino il contenuto del negozio, qualora siano ritenute necessarie per la funzionalità del servizio e/o per risolvere aspetti di dettaglio. Articolo 16 - CESSIONE DEL CONTRATTO La Ditta, poiché tenuta all esecuzione in proprio del contratto di cui al presente appalto, non può disporne la cessione anche parziale, a pena di nullità, salvo quanto stabilito dall art. 116 del D.lgs. 163/06. Non sono considerate cessioni, ai fini del presente appalto, le modifiche di sola denominazione sociale o di ragione sociale o i cambiamenti di sede, purché il nuovo soggetto venga espressamente indicato subentrante nel contratto in essere con l Amministrazione contraente. Nel caso di trasformazioni di impresa, fusioni o scissioni societarie, il subentro nel contratto deve essere prioritariamente autorizzato dall Amministrazione contraente, che può esprimersi a sua discrezione; in caso di mancata autorizzazione, il contraente resta obbligato alla completa esecuzione delle prestazioni. Articolo 17 PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI Il fornitore ha l obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni, ivi comprese quelle che transitano per le apparecchiature di elaborazione dati, di cui venga in possesso e, comunque, a conoscenza, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all esecuzione del contratto di fornitura. In particolare, il fornitore si impegna a operare nel rispetto della normativa in materia di trattamento dei dati personali e ad adempiere agli obblighi imposti dal D.lgs. n. 196/2003. Si impegna, inoltre: - a trattare i dati ai soli fini dell espletamento delle attività oggetto del presente capitolato di gara; - a informare i propri operatori incaricati sulle disposizioni operative in materia di sicurezza e riservatezza dei dati trattati, provvedendo a impartire le necessarie istruzioni; - al rispetto delle istruzioni specifiche eventualmente ricevute dalle Amministrazioni contraenti per il trattamento dei dati personali anche integrando procedure già in essere; - a informare il Responsabile e/o il titolare del trattamento delle Amministrazioni contraenti in caso di situazioni anomale o di emergenze. 6

7 Articolo 18 CAUZIONE DEFINITIVA L esecutore, a garanzia degli oneri per il mancato o inesatto adempimento del contratto, è obbligato a costituire, per ciascun contratto, una garanzia fideiussoria del 10% dell importo contrattuale. Le fideiussioni bancarie o le polizze assicurative devono prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all eccezione di cui all art. 1957, comma 2, del c.c. nonché l operatività della garanzia medesima entro 15 giorni a semplice richiesta scritta dell Amministrazione contraente. Le garanzie fideiussorie sono progressivamente svincolate, nel limite massimo del 75% dell importo iniziale, in base ai seguenti termini ed entità: - 35% al ; - 40% al Lo svincolo sarà automatico; relativamente alla fornitura di cui al lotto 1, lo svincolo sarà subordinato alla previa acquisizione da parte dell Unione Terre di Castelli delle dichiarazioni di regolare esecuzione della fornitura da parte di tutti gli Enti mandanti. L ammontare residuo, pari al 25% dell importo iniziale garantito, sarà svincolato al termine dell appalto a fronte di un esatto e puntuale adempimento di tutte le obbligazioni in esso contenute. Articolo 19 PENALI In caso di ritardo nei tempi di attivazione della fornitura di energia elettrica da parte dell appaltatore, per le utenze attive di cui al Modulo punti di consegna allegato al disciplinare di gara, per ogni giorno lavorativo di ritardo rispetto alla data di attivazione della fornitura concordata, non imputabile alle Amministrazioni interessate, l appaltatore medesimo è tenuto a corrispondere all Amministrazione contraente una penale pari a Euro 300,00 (trecento/00), fatto salvo il risarcimento del maggior danno. Deve considerarsi ritardo anche il caso in cui l appaltatore esegua la fornitura in oggetto in modo anche solo parzialmente difforme dalle disposizioni di cui al presente capitolato d oneri e agli ordinativi di fornitura. In tal caso l Amministrazione contraente applicherà la suddetta penale sino alla data in cui la fornitura inizierà ad essere eseguita in modo effettivamente conforme a quanto prescritto, fatto salvo il risarcimento del maggior danno. Le penali applicate ai sensi dei commi precedenti verranno trattenute sui crediti maturati dall appaltatore e non potranno comunque superare, complessivamente, il 10% del corrispettivo del contratto. L applicazione delle penali dovrà essere preceduta da regolare contestazione dell inadempienza, rispetto alla quale l appaltatore avrà facoltà di presentare controdeduzioni entro e non oltre 10 (dieci) giorni dalla ricezione della contestazione. Articolo 20 - RISOLUZIONE Il contratto potrà essere risolto di diritto, per inadempimento ai sensi dell art c.c., anche senza previa diffida, nei casi di seguito elencati: - quando le penali raggiungano il 10% (dieci per cento) dell importo del contratto; - mancata ricostituzione del deposito cauzionale; - violazione delle norme in materia di tutela assicurativa e previdenziale dei lavoratori; - grave e reiterato inadempimento delle obbligazioni nascenti dal presente contratto; In caso di risoluzione del contratto, La Stazione Appaltante procederà all incameramento della cauzione definitiva, salvo comunque il diritto al risarcimento di eventuali maggiori danni subiti. Resta salvo per l appaltatore il diritto al pagamento dei compensi spettanti in ordine alle prestazioni utilmente eseguite fino alla data di risoluzione del contratto, decurtati delle eventuali penalità di cui al precedente articolo. Articolo 21 - CONTROVERSIE E in facoltà delle parti definire le controversie che dovessero insorgere in ordine all interpretazione e/o all esecuzione dei contratti mediante accordo bonario ex art. 240 del D.lgs. 163/06 o, in difetto, deferire una o più controversie a un giudizio arbitrale ai sensi degli artt. 241 e 242 del citato decreto legislativo. Articolo 22 ADEMPIMENTI NECESSARI ALL AGGIUDICAZIONE, STIPULAZIONE DEI CONTRATTI E SPESE CONTRATTUALI L Amministrazione aggiudicatrice procede alla verifica del possesso dei requisiti per la partecipazione alla procedura di gara indicati dall art. 38 e dall art. 48, comma 2, del Codice dei contratti. 7

8 Nell ipotesi in cui l appalto non possa essere aggiudicato a favore del concorrente collocato al primo posto della graduatoria provvisoria, lo stesso verrà aggiudicato al concorrente secondo classificato. In caso di ulteriore impossibilità, l appalto sarà aggiudicato al concorrenti/i successivamente collocato/i nella graduatoria finale. La stipulazione di ciascun contratto è, comunque, subordinata alla presentazione della seguente documentazione: a) in caso di raggruppamento temporaneo di imprese, mandato risultante da scrittura privata autenticata e relativa procura conferita al legale rappresentante dell operatore economico mandatario; b) garanzia fideiussioria definitiva di cui al precedente art. 18; c) comunicazione riportante il nominativo del titolare o legale rappresentante autorizzato a sottoscrivere il contratto e il nominativo del Referente amministrativo e commerciale di cui al precedente art. 6 Organizzazione dell appaltatore. L Amministrazione aggiudicatrice provvederà a chiedere alla Prefettura competente le informazioni riservate di cui all art. 10 del D.P.R. 252/98. L Amministrazione aggiudicatrice provvederà alla verifica, ai sensi dell art. 16-bis introdotto dalla Legge 2/09 di conversione del D.L. 185/08, della posizione contributiva e previdenziale dell appaltatore nei confronti dei propri dipendenti. L appaltatore dovrà presentarsi alla data che sarà fissata dall Amministrazione contraente per la stipulazione del contratto; in mancanza di presentazione nei termini stabiliti, salvo i casi di grave impedimento motivato e comprovato, si procederà all incameramento della cauzione provvisoria. In tal caso, è facoltà dell Amministrazione aggiudicare l appalto all impresa che risulti successivamente classificata nella graduatoria delle offerte. Sono a carico dell appaltatore tutte le spese contrattuali, compresi i diritti di segreteria e le spese di registrazione dei contratti, nonché gli oneri fiscali. La formale stipula dei contratti avverrà entro 120 giorni dalla data di efficacia dell aggiudicazione definitiva, fatto salvo l esercizio dei poteri di autotutela. Le Amministrazioni contraenti si riservano la facoltà di chiedere l esecuzione d urgenza nel rispetto della normativa vigente. 8

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