REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU)

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1 COMUNE DI POGGIO A CAIANO PROVINCIA DI PRATO REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) Approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 28 del 29/06/2012 Modificato e integrato con le deliberazioni di Consiglio Comunale: n. 47 del 30/10/2012 n. 43 del 11/11/2013 n. 55 del 29/11/2013 n. 22 del 21/05/2014 n. 44 del 15/09/2014

2 INDICE Articolo 1. Oggetto del Regolamento pag. 3 Articolo 2. Presupposto impositivo pag. 3 Articolo 3. Abitazione principale pag. 3 Articolo 4. Pertinenze pag. 4 Articolo 5. Abitazioni locate pag. 4 Articolo 6. Immobili non locati pag. 4 Articolo 7. Abitazione data in comodato gratuito a parenti pag. 4 Articolo 8. Aree fabbricabili pag. 5 Articolo 9. Immobili inagibili e inabitabili pag. 5 Articolo 10. Quota statale del tributo pag. 5 Articolo 11. Accertamenti pag. 6 Articolo 12. Versamenti pag. 6 Articolo 13. Rateizzazione pag. 6 Articolo 14. Rimborsi pag. 6 Articolo 15. Attività di controllo e sanzioni pag. 7 Articolo 16. Norme di rinvio pag. 7 Articolo 17. Entrata in vigore pag. 7 2

3 Art. 1 - Oggetto del Regolamento 1. Il presente regolamento disciplina l applicazione nel Comune di POGGIO A CAIANO (prov. di Prato) dell'imposta Municipale Propria istituita dall art. 13 del Decreto Legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214 e disciplinata dal medesimo articolo 13 e dagli articoli 8 e 9 del D. Lgs 14 marzo 2011, n L imposta municipale propria (IMU) costituisce la componente di natura patrimoniale dell imposta unica comunale. 3. L istituzione dell imposta unica comunale lascia salva la disciplina per l applicazione dell IMU. Pertanto, per la disciplina regolamentare del tributo si rinvia alle norme dello specifico regolamento, approvato con deliberazione del Consiglio comunale n.43 del 11/11/2013; 4. Il presente regolamento è adottato nell ambito della potestà regolamentare prevista dagli articoli 52 e 59 del Decreto Legislativo 15 dicembre 1997, n.446, dall art. 13, comma 13, del Decreto Legge 201/2011 e dall art. 14, comma 6, del Decreto Legislativo 23/ Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni generali previste dalle vigenti leggi in materia dell Imposta Municipale Propria. Art. 2 Presupposto impositivo 1. Il presupposto dell imposta municipale propria è il possesso di immobili, esclusa, a decorrere dal 01/01/2014, l abitazione principale e le pertinenze della stessa, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1-A/8 e A/9. Art. 3 - Abitazione principale 1. E considerata abitazione principale ai fini dell Imposta Municipale propria IMU l immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore dimora abitualmente e risiede anagraficamente. Nel caso in cui i componenti ascrivibili ad un unico nucleo familiare, secondo la documentazione relativa allo stato civile o le risultanze di controlli anagrafici, abbiano stabilito la dimora abituale e la residenza anagrafica in immobili diversi nel territorio comunale, le agevolazioni per l abitazione principale e per le relative pertinenze in relazione al nucleo familiare si applicano per un solo immobile. In questo caso, l immobile adibito ad abitazione principale deve essere indicato mediante presentazione di dichiarazione IMU nei termini di legge. 2. Dall imposta dovuta per l unità immobiliare adibita ad abitazione principale dal soggetto passivo e per le relative pertinenze, si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, Euro 200,00; se l unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica. 3. Si considera direttamente adibita ad abitazione principale l unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata. 4. Si considera direttamente adibita ad abitazione principale l unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata. 5. Si considera direttamente adibita ad abitazione principale l unità immobiliare e relative pertinenze, escluse quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, concessa in uso gratuito dal soggetto 3

4 passivo residente nel Comune di Poggio a Caiano, a parenti in linea retta entro il primo grado, che la utilizzano come abitazione principale. L agevolazione è concessa limitatamente alla quota di rendita risultante in catasto non eccedente il valore di euro 500,00. In caso di più unità immobiliari concesse in comodato dal medesimo soggetto passivo dell'imposta, l'agevolazione di cui al primo periodo può essere applicata ad una sola unità immobiliare. L amministrazione comunale può in ogni momento accertare la sussistenza dei requisiti suddetti Art. 4 - Pertinenze 1. Si considerano pertinenze ai fini dell applicazione dell IMU gli immobili classificati esclusivamente nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7 nella misura massima di una unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all unità ad uso abitativo, destinati ed effettivamente utilizzati in modo durevole al servizio o ad ornamento dell immobile principale e non costituiscano di fatto una ulteriore unità ad utilizzo autonomo. 2. Sono in ogni caso escluse dall'applicazione dell'aliquota ridotta tutte le unità immobiliari che siano locate disgiuntamente dall immobile principale cui si riferiscono o che risultano altrimenti produttrici di reddito.. Art. 5 - Abitazioni locate 1 Il Comune ha facoltà di determinare, con delibera annuale adottata con le modalità di cui all art. 6, aliquote ridotte, anche differenti tra loro, per l abitazione locata, dal soggetto passivo d imposta persona fisica, con affitto concordato ai sensi dell art. 2, comma 3, legge 431/98, o con contratto stipulato ai sensi della legge 392/78 sull equo canone, a soggetto che le utilizza come abitazione principale e che vi risiede. Art. 6- Immobili non locati 1. Ai fini dell applicazione dell aliquota si considerano non locati gli immobili ad uso abitativo e le loro pertinenze anche se distintamente iscritte in catasto per i quali non possa essere prodotto un contratto di locazione per almeno 6 mesi nell anno solare o nei quali non risulta alcun residente per un periodo di almeno 6 mesi continuativi. Art. 7- Abitazione data in comodato gratuito a parenti 1. Nei limiti di quanto disposto di cui all art. 13, comma 6, del D.L. 201/2012 convertito in L. 214/2012, il Comune può determinare un aliquota agevolata per le abitazioni concesse in uso gratuito dal soggetto passivo residente nel Comune di Poggio a Caiano a parenti in linea retta fino al primo grado, a condizione che il soggetto che l utilizza vi abbia stabilito anche la propria residenza, così come intesa ai fini anagrafici. 2. Ai fini dell agevolazione, il contribuente deve presentare entro il 31 dicembre dell anno d imposta, dichiarazione sostitutiva, nella quale sono riportati gli estremi catastali dell abitazione concessa in uso gratuito, il nominativo del parente ed il grado di parentela. 3. L aliquota agevolata eventualmente stabilita dal Comune, è applicata a partire dall anno d imposta in cui è presentata la dichiarazione sostituiva, per i mesi in cui il soggetto che l utilizza risulta residente anagraficamente, e vale anche per gli anni successivi se non intervengono variazioni, delle quali il contribuente deve informare il Comune. 4. L amministrazione comunale può in ogni momento accertare la sussistenza dei requisiti suddetti. 4

5 Art. 8 - Aree fabbricabili 1. Con deliberazione adottata ai sensi dell art. 52 del D.Lgs. 446/1997, il comune determina periodicamente e per zone omogenee valori di riferimento delle aree fabbricabili site nel territorio. E altresì facoltà dell ente di avvalersi degli innovativi servizi prestati in tal senso dall Agenzia del Territorio. Art. 9 Immobili inagibili e inabitabili 1. L imposta è ridotta del 50% per i fabbricati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati limitatamente al periodo dell anno durante il quale sussistono tali condizioni. 2. Ai fini dell applicazione della riduzione di cui al precedente comma, l inagibilità o inabitabilità deve consistere in un degrado fisico sopravvenuto (fabbricato diroccato, pericolante, fatiscente), non superabile con interventi di ordinaria o straordinaria manutenzione, così come definiti dalla vigente normativa nazionale e regionale di riferimento, nonché dalle disposizioni regolamentari comunali. Pertanto, si intendono inagibili/inabitabili i fabbricati o le unità immobiliari che presentano le sotto descritte caratteristiche: a. strutture orizzontali (solai e tetto di copertura) con gravi lesioni che possano costituire pericolo a cose o persone, con rischi di crollo; b. strutture verticali (muri perimetrali o di confine) con gravi lesioni che possano costituire pericolo e possano far presagire danni a cose o persone, con rischi di crollo parziale o totale; c. edifici per i quali é stato emesso provvedimento dell Amministrazione Comunale o di altre amministrazioni competenti di demolizione o ripristino atta ad evitare danni a cose o persone, ove è espressamente indicata l inagibilità o inabitabilità; 3. Non sono considerati inagibili o inabitabili i fabbricati in cui sono in corso interventi edilizi. Gli interventi edilizi di demolizione di fabbricato o di recupero rientrano nella fattispecie prevista dall art. 5, comma 6 del D.Lgs. 504/92. Inoltre, non costituisce motivo di inagibilità o inabitabilità il rifacimento e/o il mancato allacciamento degli impianti (gas, luce, acqua, fognature). 4. L inagibilità o inabitabilità può essere attestata dal contribuente mediante dichiarazione sostitutiva, redatta ai sensi del D.P.R. 28/12/2000 n. 445 e successive modificazioni, corredata da idonea documentazione (perizie tecniche, provvedimenti amministrativi ecc.) attestante i requisiti di inagibilità o inabitabilità nonché la data dalla quale sussiste tale condizione. 5. Il Comune si riserva comunque di verificare la veridicità della dichiarazione presentata dal contribuente mediante i propri uffici e l Azienda Sanitaria Locale, secondo le rispettive competenze, ovvero mediante tecnici liberi professionisti all uopo incaricati. 6. In mancanza della dichiarazione sostituiva, di cui al precedente punto 4, la condizione di inagibilità o inabitabilità è accertata dall Ufficio Tecnico Comunale con perizia a carico del proprietario. Art. 10 Quota statale del tributo E' riservato allo Stato, ai sensi dell'art. 1, comma 380, let. f), della Legge 24/12/2012, n. 228, il gettito dell'imposta municipale propria derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, calcolato all aliquota standard prevista dello 0,76%, ai sensi dell art. 13, comma 6, del Decreto Legge 6/12/2011, n Il Comune ha facoltà di aumentare l'aliquota applicata ai predetti fabbricati fino a 0,3 punti percentuali. Il relativo gettito è di competenza del Comune La riserva di cui al comma 1 non si applica agli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D posseduti dal Comune e che insistono sul suo territorio. 5

6 4. 4. Per l'accertamento, la riscossione, le sanzioni, i rimborsi, gli interessi e il contenzioso si applicano le disposizioni vigenti in materia di IMU. Le attività di accertamento e riscossione sono svolte dal Comune al quale spettano le maggiori somme derivanti dallo svolgimento delle suddette attività a titolo di imposta, interessi e sanzioni. Art. 11 Accertamenti 5. Gli avvisi di accertamento, i provvedimenti istruttori di rimborso e sanzionatori possono essere notificati a mezzo posta con raccomandata con avviso di ricevimento o mediante i messi comunali. 6. Gli avvisi di accertamento devono essere notificati entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello a cui si riferisce l imposizione. 7. Si applicano, in quanto compatibili le norme relative all istituto dell accertamento con adesione del contribuente sulla base dei criteri stabiliti dal D. lgs. 19 giugno 1997 n 218 nonché i benefici previsti dai D. lgs. 18 dicembre 1997 n 471, n 472, n 473 e successive modifiche. 8. Non si procede all emissione di avviso di accertamento qualora l ammontare complessivo, riferito ad un unico anno d imposta e comprensivo delle sanzioni, non superi 12,00. Detta norma non si applica nei casi di ravvedimento operoso di cui all art. 13 del D.Lgs. 472/97 Art. 12- Versamenti 1. Si considerano regolarmente eseguiti i versamenti effettuati da un contitolare anche per conto degli altri, a condizione che l imposta sia versata interamente. 2. Non si fa luogo al versamento se l Imposta Municipale Propria complessivamente dovuta (comprensiva della quota spettante allo Stato) dovuta per ciascun anno d imposizione, è inferiore a. 12,00. Art. 13- Rateizzazione 1. L amministrazione comunale, su richiesta del contribuente, nella ipotesi di temporanea situazione di obiettiva difficoltà, può concedere una dilazione di importi derivanti da avviso di accertamento fino a un massimo di quattro rate trimestrali, con l applicazione di interessi calcolati al tasso legale. La prima rata deve essere versata entro il termine di scadenza dell avviso. 2. Il mancato pagamento, anche di una sola rata, comporterà l immediata revoca della rateizzazione e l immediato pagamento del debito residuo entro 30 giorni dalla scadenza della rata non assolta. Art Rimborsi 1. Il contribuente può richiedere al Comune il rimborso delle somme versate e non dovute entro i termini stabiliti dalla Legge. 2. L istanza di rimborso deve essere corredata da copia dei bollettini di versamento. Sulle somme rimborsate spettano gli interessi, nella misura prevista dalla normativa vigente. 3. E comunque riconosciuto il diritto al rimborso, anche oltre il termine quinquennale e fino a prescrizione decennale, nel caso in cui l imposta sia stata erroneamente versata al Comune per immobili ubicati in Comune diverso. Tale facoltà è riconosciuta in quanto siano possibili le azioni di recupero dell imposta da parte del Comune. 4. Non si effettuano rimborsi per importi inferiori a Euro 12,00. 6

7 Art Attività di controllo e sanzioni 1. La Giunta Comunale ed il funzionario responsabile della gestione del tributo curano il potenziamento dell attività di controllo mediante collegamenti con i sistemi informativi dell Agenzia delle Entrate e con altre banche dati rilevanti per la lotta all evasione. 2. La Giunta Comunale verifica inoltre le potenzialità della struttura organizzativa, disponendo le soluzioni necessarie agli uffici per la gestione del tributo ed il controllo all evasione, perseguendo obiettivi di equità fiscale. Art. 16- Norme di rinvio 1. Per tutto quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni di cui agli artt. 8 e 9 del D.Lgs. 23/2011, all art. 13 del D.L. 201/2011 e all art. 1 della L. 147/2013, ed ogni altra normativa vigente applicabile all imposta municipale propria. Art Entrata in vigore 1. Il presente regolamento entra in vigore il primo gennaio

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