LE START-UP SENZA NOTAIO 1 L evoluzione dell onere formale ai fini della registrazione. Roma 5 e 6 ottobre 2016
|
|
- Uberto Valsecchi
- 7 anni fa
- Visualizzazioni
Transcript
1 LE START-UP SENZA NOTAIO 1 L evoluzione dell onere formale ai fini della registrazione Roma 5 e 6 ottobre 2016
2 I prodromi della disciplina
3 Art. 3 Accesso dei giovani alla costituzione di società a responsabilità limitata 1. Dopo l'articolo 2463 del codice civile, è inserito il seguente articolo: «Articolo 2463-bis (Società semplificata a responsabilità limitata) La società semplificata a responsabilità limitata può essere costituita con contratto o atto unilaterale da persone fisiche che non abbiano compiuto i trentacinque anni di età alla data della costituzione. L'atto costitutivo deve essere redatto per scrittura privata e deve indicare:.
4 2. Con decreto ministeriale emanato dal Ministro della Giustizia di concerto con il Ministro dell'economia e delle Finanze e con il Ministro dello Sviluppo Economico, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, viene tipizzato lo statuto standard della società e sono individuati i criteri di accertamento delle qualità soggettive dei soci.
5 6) Ai fini degli adempimenti pubblicitari di cui al comma 4-quater, il contratto deve essere redatto per atto pubblico o per scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma degli articoli 24 o 25 del codice di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 CAD, da ciascun imprenditore o legale rappresentante delle imprese aderenti, trasmesso ai competenti uffici del registro delle imprese attraverso il modello standard tipizzato con decreto del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro dello sviluppo economico. Le NUOVE modalità di iscrizione del contratto di rete
6 Art. 36 5, DL 179/ Ai fini degli adempimenti pubblicitari di cui al comma 4-quater dell'articolo 3 del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, e successive modificazioni, il contratto di rete nel settore agricolo può essere sottoscritto dalle parti con l'assistenza di una o più organizzazioni professionali agricole maggiormente rappresentative a livello nazionale, che hanno partecipato alla redazione finale dell'accordo. Il contratto di rete nel settore agricolo
7 Contratti di rete (art. 3, DL 5/2009) (testo vigente) Per acquistare la soggettività giuridica il contratto deve essere stipulato per atto pubblico o per scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'articolo 25 del CAD
8 La Camera, premesso che: il programma di semplificazione a favore delle imprese impone grande attenzione per individuare soluzioni adeguate alle nuove tecnologie e coerente con gli strumenti già adottati dalla Pubblica Amministrazione; in tale contesto rientrano anche misure di semplificazione e di riduzione dei costi concernenti l'iscrizione dell'atto costitutivo delle società di persone e delle relative modificazioni; la normativa stabilisce che tali atti sono esclusivamente oggetto di intervento notarile mentre sarebbe opportuno prevedere che, oltre che nelle forme stabilite dalla legge vigente, l'iscrizione possa avvenire nel Registro delle imprese per atto firmato digitalmente; l'autenticazione della firma verrebbe effettuata, in tal caso, dal Conservatore del Registro delle imprese; l'introduzione di questa nuova e semplice modalità informatica comporta il superamento dell'esclusività della forma dell'atto pubblico o della sottoscrizione autenticata, offrendo alle società la possibilità di ridurre in modo significativo i costi e di accelerare i tempi utilizzando modalità telematiche semplificate; la riduzione dei costi sarebbe significativa passando da circa 1000 euro a 90 euro per il diritto di segreteria per il deposito presso la Camera di Commercio, Industria, Agricoltura e Artigianato,
9 impegna il Governo a valutare l'introduzione di norme che prevedano che l'atto costitutivo di cui all'articolo 2296 del codice civile e le modificazioni del medesimo di cui all'articolo 2300 del codice civile, sottoscritti con firma digitale di cui all'articolo 25 del decreto legislativo n. 82 del 2005 da parte dei soci della società, possano essere validamente iscritti nel Registro delle imprese e che, in tale caso, l'autenticazione delle firme sia effettuata dal Conservatore del Registro delle Imprese con modalità telematica.
10 ACCOLTO COME RACCOMANDAZIONE DAL GOVERNO NELLA SEDUTA DELL'ASSEMBLEA DEL 6 AGOSTO 2014
11 In tutti gli Stati membri la cui legislazione non preveda, all'atto della costituzione, un controllo preventivo, amministrativo o giudiziario, l'atto costitutivo e lo statuto della società e le loro modifiche devono rivestire la forma di atto pubblico.
12 ART La firma digitale deve riferirsi in maniera univoca ad un solo soggetto ed al documento o all'insieme di documenti cui e' apposta o associata. 2. L'apposizione di firma digitale integra e sostituisce l'apposizione di sigilli, punzoni, timbri, contrassegni e marchi di qualsiasi genere ad ogni fine previsto dalla normativa vigente. 3. Per la generazione della firma digitale deve adoperarsi un certificato qualificato che, al momento della sottoscrizione, non risulti scaduto di validita' ovvero non risulti revocato o sospeso. 4. Attraverso il certificato qualificato si devono rilevare, secondo le regole tecniche ((di cui all'articolo 71)), la validita' del certificato stesso, nonche' gli elementi identificativi del titolare e del certificatore e gli eventuali limiti d'uso. ((4-bis. L'apposizione a un documento informatico di una firma digitale o di un altro tipo di firma elettronica qualificata basata su un certificato elettronico revocato, scaduto o sospeso equivale a mancata sottoscrizione, salvo che lo stato di sospensione sia stato annullato. La revoca o la sospensione, comunque motivate, hanno effetto dal momento della pubblicazione, salvo che il revocante, o chi richiede la sospensione, non dimostri che essa era gia' a conoscenza di tutte le parti interessate. 4-ter. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche se la firma elettronica e' basata su un certificato qualificato rilasciato da un certificatore stabilito in uno Stato non facente parte dell'unione europea, quando ricorre una delle seguenti condizioni: a) il certificatore possiede i requisiti previsti dal regolamento eidas ed e' qualificato in uno Stato membro; b) il certificato qualificato e' garantito da un certificatore stabilito nella Unione europea, in possesso dei requisiti di cui al medesimo regolamento; c) il certificato qualificato, o il certificatore, e' riconosciuto in forza di un accordo bilaterale o multilaterale tra l'unione europea e Paesi terzi o organizzazioni internazionali.)) GLI ARTICOLI 24 E 25 DEL CAD
13 25. Firma autenticata. 1. Si ha per riconosciuta, ai sensi dell'articolo 2703 del codice civile, la firma elettronica o qualsiasi altro tipo di firma ((elettronica))avanzata autenticata dal notaio o da altro pubblico ufficiale a cio' autorizzato. 2. L'autenticazione della firma elettronica, anche mediante l'acquisizione digitale della sottoscrizione autografa, o di qualsiasi altro tipo di firma elettronica avanzata consiste nell'attestazione, da parte del pubblico ufficiale, che la firma e' stata apposta in sua presenza dal titolare, previo accertamento della sua identita' personale, della validita' dell'eventuale certificato elettronico utilizzato e del fatto che il documento sottoscritto non e' in contrasto con l'ordinamento giuridico. 3. L'apposizione della firma digitale da parte del pubblico ufficiale ha l'efficacia di cui all'articolo 24, comma Se al documento informatico autenticato deve essere allegato altro documento formato in originale su altro tipo di supporto, il pubblico ufficiale puo' allegare copia informatica autenticata dell'originale, secondo le disposizioni dell'articolo 23 GLI ARTICOLI 24 E 25 DEL CAD
14 Contratti di rete il parere a BS «1) il rinvio all'articolo 25 del codice dell'amministrazione digitale deve intendersi riferito al "pubblico ufficiale, come letteralmente scritto o a uno o a determinati pubblici ufficiali? 2) in questo secondo caso si deve ritenere che i pubblici ufficiali siano: a) il notaio per la competenza generale in materia di autenticazione di firma di cui alla legge 89/1913; b) il conservatore del registro delle imprese quale pubblico ufficiale deputato alla tenuta del registro presso il quale l'atto va iscritto. Questo ultima ipotesi troverebbe fondamento nell'assunto che l'autenticazione delle firme non è richiesta per la validità del contratto, quindi ad substantiam, ma meramente per l'iscrizione dell'atto nel registro delle imprese, quindi ad regularitatem (regolarità formale). L'articolo 3, comma 4-quater prevede, infatti, che il contratto rete debba essere stipulato per atto pubblico o per scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'articolo 25 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, lasciando intendere che la terza ipotesi sia alternativa e diversa dalla previsione di atto pubblico o scrittura privata autenticata, atti per i quali la firma autenticata è prevista ad substantiam».
15 Contratti di rete il parere a BS Il richiamo operato all articolo 25 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 (CAD), è sicuramente tale da garantire un onere formale e quindi una verifica preventiva di livello superiore, in altri termini il mancato richiamo all art. 24 del CAD, non si limita semplicemente a verificare la provenienza del contratto (essendo per ciò sufficiente la mera firma digitale di cui all art. 24), ma una verifica da parte del pubblico ufficiale. Ci si deve concentrare soprattutto sul primo comma, che evidenzia l alternativa tra il notaio e altro pubblico ufficiale. Si conviene con la ricostruzione operata da codesta Camera nel senso di ritenere che il notaio sia dotato della capacità generale di autenticazione, riservatagli dalla legge professionale. Occorre dunque verificare chi sia l altro p.u., cui il legislatore aggiunge la dizione a ciò autorizzato. È necessario analizzare preventivamente la finalità generale della norma sui contratti di rete (il rdietto articolo 3 del DL 5 del 2009) ed in particolare il comma 4 quater, che contiene la definizione di contratto con soggettività, oggetto del quesito.
16 Contratti di rete il parere a BS Il comma in parola ha finalità esclusivamente formale e pubblicitaria, ed è integralmente dedicato alle modalità di iscrizione nel registro delle imprese. Si può quindi dedurre che siamo in presenza di una disciplina orientata Ai fini degli adempimenti pubblicitari di cui al comma 4-quater, come ben definito dal precedente comma 4 ter. Da quanto precede deriva che l intera disciplina del contratto di rete rileva (ovviamente dal punto di vista giuridico, oggetto del presente quesito) a fini meramente pubblicitari. Dall iscrizione infatti del contratto (con o senza soggettività) derivano gli effetti ulteriori (economici, fiscali, tributari, agevolativi ), che la legge riserva alle reti d impresa. La conseguenza immediata è che l altro pubblico ufficiale a ciò [cioè all iscrizione] autorizzato è soltanto il Conservatore del registro delle imprese (o persona da esso delegata secondo gli ordinari criteri amministrativi).
17 Contratti di rete il parere a BS La disciplina peraltro trova mutatis mutandis un riferimento anche nell art. 36, comma 5, sempre del DL 179 del 2012, che ha previsto che i contratti di rete nel settore agricolo possono essere sottoscritti dalle parti con l'assistenza di una o più organizzazioni professionali agricole maggiormente rappresentative a livello nazionale, che hanno partecipato alla redazione finale dell'accordo, in assenza di atto pubblico, scrittura privata autenticata o, dal 7 gennaio 2015, tramite modello standard, come più volte precisato dalla scrivente. Nel caso oggetto di questo quesito, come nel caso, da ultimo rappresentato del settore agricolo, nulla muta nella verifica in capo all ufficio del registro delle imprese che resta limitata alla regolarità formale dell atto (contratto) depositato.
18 Secondo Confagricoltura la formulazione utilizzata nel sopra richiamato art. 36, c. 5, del DL 179/2012 («4 fini degli adempimenti pubblicitari... il contratto di rete nel settore agricolo può essere sottoscritto dalle partì con l'assistenza di una o più organizzazioni professionali agricole maggiormente rappresentative a livello nazionale, che hanno partecipato alla redazione finale dell'accordo») andrebbe intesa nel senso che il legislatore abbia voluto creare, per i contratti di rete tra imprese agricole, una modalità ulteriore, consistente nella predisposizione dell'atto su carta (mentre la legge impone ormai per tutti gli atti da iscrivere o depositare nel registro delle imprese la predisposizione con modalità informatica), con sottoscrizione autografa da parte dei contraenti, la cui "autenticità" sarebbe garantita dalla partecipazione alla preparazione dell'atto "di una o più organizzazioni professionali agricole maggiormente rappresentative a livello nazionale" (senza, quindi, l'intervento del notaio che, apponendo la propria sottoscrizione digitale, attesta contestualmente anche di avere verificato l'identità dei soggetti firmatari in forma autografa dell'atto). Il contratto di rete nel settore agricolo PARERE A UNIONCAMERE
19 Come già evidenziato, la norme che attualmente regolano gli adempimenti pubblicitari nei confronti del registro delle imprese e del REA (in primis art. 31, c. 2, della legge 340/2000, e art. 9 del DL 7/2007 e relative norme di attuazione) prevedono che gli stessi siano eseguiti, in ogni caso, secondo modalità informatiche e telematiche. Gli atti da iscrivere o depositare nel registro delle imprese devono, pertanto, essere documenti "originariamente" informatici (cioè documenti che nascono come informatici), oppure documenti informatici "derivati": cioè, documenti che nascono come cartacei e che, dopo essere stati sottoscritti autografamente dagli obbligati, vengono sottoposti a scansione ottica, con allegazione di una dichiarazione di conformità da parte di un notaio o altro pubblico ufficiale competente, che sottoscrive a sua volta digitalmente la copia ottica in questione. Il contratto di rete nel settore agricolo PARERE A UNIONCAMERE
20 Appare da escludere, conseguentemente, sulla scorta delle norme citate, la possibilità di iscrivere nel registro delle imprese, allo stato attuale, un contratto di rete nel settore agricolo predisposto cartaceamente, sottoscritto autografamente dalle imprese contraenti, e la cui copia ottica venga dichiarata conforme all'originale cartaceo dall'associazione di categoria con apposizione della propria firma digitale. Nel contempo, le considerazioni appena esposte sembrano spingere ad interpretare la norma in questione, al fine, comunque, di darle un significato, nel senso, piuttosto, che si sia voluta creare, per il solo settore agrario, una modalità ulteriore rispetto alle tre previste dalla legge Il contratto di rete nel settore agricolo PARERE A UNIONCAMERE
21 Il documento informatico nel CAD Art. 1 lett. p) documento informatico: la rappresentazione informatica di atti, fatti o dati giuridicamente rilevanti; Art. 20 Documento informatico 1. Il documento informatico da chiunque formato, la memorizzazione su supporto informatico e la trasmissione con strumenti telematici conformi alle regole tecniche di cui all'articolo 71 sono validi e rilevanti agli effetti di legge, ai sensi delle disposizioni del presente codice.
22 Il documento informatico nel CAD art Il documento informatico, cui e' apposta una firma elettronica, sul piano probatorio e' liberamente valutabile in giudizio, tenuto conto delle sue caratteristiche oggettive di qualita', sicurezza, integrita' e immodificabilita'. 2. Il documento informatico sottoscritto con firma elettronica avanzata, qualificata o digitale, formato nel rispetto delle regole tecniche di cui all'articolo 20, comma 3, che garantiscano l'identificabilita' dell'autore, l'integrita' e l'immodificabilita' del documento, ha l'efficacia prevista dall'articolo 2702 del codice civile. L'utilizzo del dispositivo di firma elettronica qualificata o digitale si presume riconducibile al titolare, salvo che questi dia prova contraria.
23 Il documento informatico nel CAD art Il documento informatico, cui e' apposta una firma elettronica, sul piano probatorio e' liberamente valutabile in giudizio, tenuto conto delle sue caratteristiche oggettive di qualita', sicurezza, integrita' e immodificabilita'. 2. Il documento informatico sottoscritto con firma elettronica avanzata, qualificata o digitale, formato nel rispetto delle regole tecniche di cui all'articolo 20, comma 3, che garantiscano l'identificabilita' dell'autore, l'integrita' e l'immodificabilita' del documento, ha l'efficacia prevista dall'articolo 2702 del codice civile. L'utilizzo del dispositivo di firma elettronica qualificata o digitale si presume riconducibile al titolare, salvo che questi dia prova contraria.
24 Parere Padova 7 dicembre 2015: contratti di rete standard Contratto nato cartaceamente; firmato olografamente; registrato cartaceamente; scansionato. Brani del contratto cartaceo sono stati inseriti nel modello standard, al quale è stato allegato il pdf del cartaceo INAMMISIBILE: il contratto deve essere redatto sullo standard, elettronicamente e firmato digitalmente.
25 CONCLUSIONI Quando la norma richiama il contratto elettronico, firmato a norma dell'art. 24 (e eventualmente 25) del CAD, non sono consentite soluzioni alternative Il contratto elettronico nasce e rimane tale Può essere prevista la rappresentazione a stampa PDF per motivi ulteriori, ma l'originale resta sempre unicamente elettronico
26 CONCLUSIONI/2 Se la norma chiede che il documento sia firmato a norma dell'art. 24 del CAD non sono ammessi sistemi alternativi Ad es. procure o altro
Firme elettroniche e documenti informatici
Firme elettroniche e documenti informatici Pordenone, 12 maggio 2017 Avv. David D'Agostini Informatica & Diritto Proprietà intellettuale e industriale Trattamento dei dati personali I&D e privacy Documenti
DettagliDECRETO LEGISLATIVO 7 marzo 2005, n. 82. Codice dell'amministrazione digitale. Vigente al:
DECRETO LEGISLATIVO 7 marzo 2005, n. 82 Codice dell'amministrazione digitale. Vigente al: 19 1 2015 Capo II DOCUMENTO INFORMATICO E FIRME ELETTRONICHE; ((TRASFERIMENTI)), LIBRI E SCRITTURE Sezione I Documento
DettagliDecreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 Codice dell'amministrazione digitale. G.U. 16 maggio 2005, n Supplemento Ordinario n.
Decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 G.U. 16 maggio 2005, n. 112 - Supplemento Ordinario n. 93 1 Articolo 1 Definizioni 1. Ai fini del presente codice si intende per: p. documento informatico: la rappresentazione
Dettaglidi Gea Arcella notaio in Buja
L'atto pubblico informatico: la novella alla legge notarile ed il D.L. 179 di Gea Arcella notaio in Buja garcella@notariato.it Trieste 14 febbraio 2013 1 1. La forma pubblica amministrativa e il D.L. 179
DettagliLE MODIFICHE AL CODICE DELL AMMINISTRAZIONE DIGITALE. PRIME BREVI NOTE
LE MODIFICHE AL CODICE DELL AMMINISTRAZIONE DIGITALE. PRIME BREVI NOTE Il d.lgs. 26 agosto 2016, n. 179, rubricato Modifiche ed integrazioni al Codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo
DettagliQuestioni teoriche e prassi operativa nel PCT
Questioni teoriche e prassi operativa nel PCT Prof. Avv. Giusella Finocchiaro www.studiolegalefinocchiaro.it www.blogstudiolegalefinocchiaro.it Il documento informatico Il quadro normativo (1/2) Percorso
DettagliPON FSE - Competenze per lo sviluppo Asse II Capacità istituzionale - Obiettivo H
PON FSE - Competenze per lo sviluppo Asse II Capacità istituzionale - Obiettivo H Percorso formativo su Semplificazione e nuovo Codice dell Amministrazione Digitale H - 4 - FSE - 2012-1 COPIE E DUPLICATI
Dettaglifirme elettroniche (artt. 1) documento informatico (artt. 1, 20-25) Posta elettronica certificata (artt. 1 e 6,48) Pagamenti con modalità telematiche
ART. 15 Rilevanza non più solo a documento cartaceo, ma a documento informatico stabilendone la rilevanza a tutti gli effetti di legge Demanda a successiva emanazione regolamentare le modalità di applicazione
DettagliDal cartaceo al digitale: la dematerializzazione degli a1
Dal cartaceo al digitale: la dematerializzazione degli a1 La formazione del documento digitale:il documento e la firma digitale, gli originali e le copie Notaio Gea Arcella garcella@notariato.it Mantova,
DettagliDicembre La Firma Digitale
1 La Firma Digitale Agenda 2 Introduzione La normativa La tecnologia: - la crittografia, il certificatore, i dispositivi Validità nel tempo I vantaggi Introduzione 3 La firma digitale è un sistema che
DettagliDECRETO LEGISLATIVO 2 luglio 2010, n. 110
DECRETO LEGISLATIVO 2 luglio 2010, n. 110 Disposizioni in materia di atto pubblico informatico redatto dal notaio, a norma dell'articolo 65 della legge 18 giugno 2009, n. 69. (10G0132) Vigente al: 27-09-2010
DettagliCittà di Giugliano in Campania
Città di Giugliano in Campania Provincia di Napoli REGOLAMENTO DISCIPLINA ORGANIZZATIVA PER CONTRATTI STIPULATI IN MODALITA ELETTRONICA Approvato con Delibera del Commissario Straordinario n.28 del 15.03.2013
DettagliPROCESSO TELEMATICO. Lo stato dell arte della normativa e le regole generali
PROCESSO TELEMATICO Lo stato dell arte della normativa e le regole generali TUTTO INIZIA DODICI ANNI FA. art. 4 del d.p.r. 123/2001 Tutti gli atti e i provvedimenti del processo possono essere compiuti
DettagliDecreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82
Decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 Codice dell amministrazione digitale 1. Capo I Principi generali Sezione I Definizioni, finalità e ambito di applicazione A RT. 2 * Comma sostituito dall art. 2,
DettagliDISCIPLINARE PER LA STIPULAZIONE DEI CONTRATTI IN MODALITA ELETTRONICA
DISCIPLINARE PER LA STIPULAZIONE DEI CONTRATTI IN MODALITA ELETTRONICA Approvato con Deliberazione di G.C. n. 44 del 07/03/2013 1 INDICE Art. 1 Finalità...pag. 3 Art. 2 Redazione e sottoscrizione...pag
DettagliDECRETO-LEGGE 24 gennaio 2012, n. 1
DECRETO-LEGGE 24 gennaio 2012, n. 1 Disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la competitività. (12G0009) (GU n.19 del 24-1-2012 - Suppl. Ordinario n. 18 ) Decreto-Legge
DettagliCORSO DI FORMAZIONE VALORE P.A.
Direzione centrale Credito e Welfare CORSO DI FORMAZIONE VALORE P.A. TITOLO Documento informatico, firma elettronica, PEC AREA GIURIDICA-ECONOMICA Direttore/ coordinatore Didattico scientifico Faculty
DettagliCOMUNE DI ROCCA D EVANDRO PROVINCIA DI CASERTA Medaglia d Argento al Merito Civile. Contratti stipulati in modalità elettronica REGOLAMENTO
REGOLAMENTO CONTRATTI STIPULATI IN MODALITA ELETTRONICA Approvato con delibera del Consiglio Comunale N 5 Del 13/03/2013 DISCIPLINA ORGANIZZATIVA PER CONTRATTI STIPULATI IN MODALITA ELETTRONICA ARTICOLO
DettagliMINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO DECRETO 28 ottobre 2016 Approvazione del modello per le modifiche delle start-up innovative, ai fini dell'iscrizione nel registro delle imprese, a norma dell'art. 4,
DettagliCOMUNE DI MASER PROVINCIA DI TREVISO
COMUNE DI MASER PROVINCIA DI TREVISO REGOLAMENTO PER LA STIPULAZIONE E CONSERVAZIONE DEl CONTRATTI IN MODALITA' ELETTRONICA Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 46 in data 30 novembre
DettagliSOCIETA A RESPONSABILITA LIMITATA SEMPLIFICATA
SOCIETA A RESPONSABILITA LIMITATA SEMPLIFICATA D.L. 24 gennaio 2012, n. 1 - ART. 3 (In vigore dal 24 gennaio 2012) «Articolo 2463-bis - Società semplificata a responsabilità limitata 1. La società semplificata
DettagliIl nuovo CAD. Prof. Avv. Giusella Finocchiaro. Studio legale Finocchiaro.
Il nuovo CAD Prof. Avv. Giusella Finocchiaro Studio legale Finocchiaro www.studiolegalefinocchiaro.it www.blogstudiolegalefinocchiaro.it Il nuovo CAD Il nuovo Codice dell Amministrazione digitale D.lgs.
DettagliGuida alla presentazione della domanda di iscrizione degli atti di trasferimento delle quote di partecipazione nelle Srl senza l intervento del notaio
Guida alla presentazione della domanda di iscrizione degli atti di trasferimento delle quote di partecipazione nelle Srl senza l intervento del notaio Premesse e riferimenti normativi L Art. 36, comma
DettagliNORME COLLEGATE ALLE NOTIFICHE VIA PEC (testo aggiornato al )
NORME COLLEGATE ALLE NOTIFICHE VIA PEC (testo aggiornato al 11.01.2016) D.Lgs. n.82/2005 Codice Amministrazione Digitale Articolo 22 (Copie informatiche di documenti analogici). (1) 1. I documenti informatici
Dettaglifirma digitale tra sicurezza per l utente ed esigenza della Rete
E Privacy 2003 Firenze, Palazzo Vecchio 14 giugno 2003 firma digitale tra sicurezza per l utente ed esigenza della Rete Presidente Centro Studi di Informatica Giuridica www.csig.it presidente@csig.it Cos
DettagliRegione Calabria Azienda Sanitaria Provinciale Cosenza
Regione Calabria Azienda Sanitaria Provinciale Cosenza REGOLAMENTO RECANTE LA DISCIPLINA ORGANIZZATIVA PER CONTRATTI PUBBLICI DI APPALTI STIPULATI IN MODALITA ELETTRONICA Approvato con deliberazione n.1279
DettagliL'atto costitutivo della startup innovativa con modello standard tipizzato
L'atto costitutivo della startup innovativa con modello standard tipizzato Reggio Calabria, 24 maggio 2017 Una nuova modalità di costituzione online, con firma digitale, a costo zero A seguito della emanazione
DettagliDocumento informatico e firme elettroniche nel CAD
Documento informatico e firme elettroniche nel CAD Prof. Avv. Giusella Finocchiaro Studio legale Finocchiaro www.studiolegalefinocchiaro.it www.blogstudiolegalefinocchiaro.it Il documento informatico Documento
DettagliValore legale del documento informatico e della posta elettronica certificata
Confindustria Udine 6 maggio 2011 Valore legale del documento informatico e della posta elettronica certificata Avv. David D'Agostini Sommario - principali definizioni (d.lgs. 82/05 aggiornato da d.lgs.
DettagliDocumento informatico, firme elettroniche e conservazione nel CAD
Documento informatico, firme elettroniche e conservazione nel CAD Prof. Avv. Giusella Finocchiaro Studio legale Finocchiaro www.studiolegalefinocchiaro.it www.blogstudiolegalefinocchiaro.it Il quadro normativo
DettagliIL CONTROLLO FORMALE S.I.S.- SISTEMA INFORMATIVO SISMICA BOLOGNA, 28 GENNAIO 2016 /ORE 9:00 13:00. Arch./Ing. Grilli Germano
IL CONTROLLO FORMALE - L ISTRUTTORIA DEI PROGETTI - LA PROCURA SPECIALE - FIRME ANALOGICHE E IN DIGITALE - DOCUMENTI ANALOGICI E IN DIGITALE - EFFICACIA DEI DOCUMENTI INFORMATICI - CERTIFICATO DI RUOLO
DettagliLa gestione dell'istruttoria. su pratiche digitali. (problematiche e soluzioni)
La gestione dell'istruttoria su pratiche digitali (problematiche e soluzioni) Ing. Alberto Cervellati Servizio Tecnico Bacino Romagna Regione Emilia-Romagna SIS Attività informative e formative http://ambiente.regione.emilia-romagna.it/geologia/temi/sismica/
DettagliA. Normativa di riferimento:
Nuova Società a responsabilità limitata semplificata. Breve confronto con la srl ordinaria e a capitale ridotto A. Normativa di riferimento: Decreto-legge del 24 gennaio 2012 n. 1 Disposizioni urgenti
DettagliLa firma digitale e la posta elettronica certificata
La firma digitale e la posta elettronica certificata Ing. Giulio Borsari Ministero della giustizia Direttore dell Ufficio Coordinamento Tecnologie «Firma analogica» Ciao Autenticità Non ripudio Integrità
DettagliAosta, 20/05/2013 CONSORZIO DEGLI ENTI LOCALI DELLA VALLE D'AOSTA SOC. COOP. C PIAZZA NARBONNE AOSTA (AO) Prot. n.
CELVA prot. 0002134/2013 del 24/05/2013 pos. 3.1.0 A Direzione Regionale della Valle d'aosta Ufficio Servizi e Consulenza Aosta, 20/05/2013 CONSORZIO DEGLI ENTI LOCALI DELLA VALLE D'AOSTA SOC. COOP. C
DettagliSottoscrizione dell accordo
Sottoscrizione dell accordo Firma digitale D.P.R. 513/1997 Semplificare i rapporti tra cittadino e P.A. Identificazione del contraente Sottoscrizione delle dichiarazioni negoziali Firma Digitale «Firma»
DettagliGli strumenti tecnologici della pubblica amministrazione digitale. XXVIII Convegno Nazionale ANUSCA Riccione 18 Novembre 2008
Gli strumenti tecnologici della pubblica amministrazione digitale XXVIII Convegno Nazionale ANUSCA Riccione 18 Novembre 2008 Avvertenze per l uso ===== 2 ===== Nei prossimi 15 minuti parleremo di strumenti
DettagliFirma Digitale. Avv. Gianmarco Cenci
Firma Digitale 1 Avv. Gianmarco Cenci g.cenci@studiocenci.it Le Funzioni della Firma Digitale rendere manifesta la provenienza di un documento informatico o di un insieme di documenti informatici verificare
DettagliLe attestazioni di conformità nel processo
Le attestazioni di conformità nel processo telematico aggiornate al 22.08.2015 (cioé alla L. 132/2015) Cosa devi fare? Attestazione occorrente Vedi il fac simile Notificare via Pec un documento scansionato
DettagliLa gestione dell istruttoria su pratiche digitali
La gestione dell istruttoria su pratiche digitali - PREMESSA - LA PROCURA SPECIALE - FIRME ANALOGICHE E IN DIGITALE - DOCUMENTI ANALOGICI E IN DIGITALE - EFFICACIA DEI DOCUMENTI INFORMATICI - CERTIFICATO
DettagliGuida agli adempimenti relativi alle imprese individuali ed alle denunce al repertorio economico amministrativo - REA
HANDELS-, INDUSTRIE-, HANDWERKS- UND LAND- WIRTSCHAFTSKAMMER BOZEN CAMERA DI COMMERCIO, INDUSTRIA, ARTIGIANATO E AGRICOLTURA DI BOLZANO H A N D E L S R E G I S T E R R E G I S T R O D E L L E I M P R E
DettagliRegione Campania DISCIPLINARE DI ORGANIZZAZIONE INTERNA DEL SERVIZIO DI FIRMA ELETTRONICA
Bollettino Ufficiale della Regione Campania n. 38 del 09 agosto 2004 Allegato A1 Regione Campania DISCIPLINARE DI ORGANIZZAZIONE INTERNA DEL SERVIZIO DI FIRMA ELETTRONICA MANUALE DI GESTIONE DEI DOCUMENTI
DettagliCARMINE GALLUZZI ANCITEL LOMBARDIA
LA SFIDA DELLA DEMATERIALIZZAZIONE NELLA PA: CRITICITÀ, OPPORTUNITÀ E BUONE PRASSI LE FIRME ELETTRONICHE LE TIPOLOGIE DI FIRMA 1/2 D.LGS. 82/2005 ART. 1 q) firma elettronica: l'insieme dei dati in forma
DettagliIL DIRETTORE GENERALE VICARIO
Ministero dello Sviluppo Economico DIREZIONE GENERALE PER IL MERCATO, LA CONCORRENZA, IL CONSUMATORE, LA VIGILANZA E LA NORMATIVA TECNICA Divisione VI Registro delle Imprese, professioni ausiliarie del
DettagliDOCUMENTO INFORMATICO E FIRME ELETTRONICHE
DOCUMENTO INFORMATICO E FIRME ELETTRONICHE Prof.ssa Annarita Ricci Università degli Studi G. D Annunzio Chieti Pescara annarita.ricci@unich.it IL QUADRO NORMATIVO DI RIFERIMENTO Regolamento eidas n. 910/2014
DettagliCAMERA DI COMMERCIO DI BIELLA
CAMERA DI COMMERCIO DI BIELLA UFFICIO DEL REGISTRO DELLE IMPRESE L iscrizione nel Registro delle Imprese dei Consorzi con attività Esterna - art. 2612 c.c. AGOSTO 2013 2 INDICE DEFINIZIONE DI CONSORZIO
DettagliREGOLAMENTO PER LA STIPULAZIONE DEI CONTRATTI IN MODALITA' ELETTRONICA
REGOLAMENTO PER LA STIPULAZIONE DEI CONTRATTI IN MODALITA' ELETTRONICA Approvato con deliberazione n. 11/CC del 28 gennaio 2016 1 Art. 1 Definizioni 1. Si riportano alcune definizioni tratte dal D.Lgs.
DettagliS.r.l. semplificata. Le novità del D.L. 76/2013, convertito nella L. 99/2013. Stefano A. Cerrato. video & more
Le novità del D.L. 76/2013, convertito nella L. 99/2013 Stefano A. Cerrato video & more La «storia» della s.r.l. semplificata L art. 3 d.l. 24 gennaio 2012, n. 1, conv. con modifiche dalla l. 24 marzo
DettagliDisposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2013).
LEGGE 24 dicembre 2012, n. 228 Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2013). (GU n. 302 del 29-12-2012) Art. 1, comma 19 Al decreto-legge 18 ottobre
DettagliIL PROCESSO TRIBUTARIO TELEMATICO Decreto Ministeriale 23 dicembre 2013 numero 163 C A R M E L O L E O T T A
IL PROCESSO TRIBUTARIO TELEMATICO Decreto Ministeriale 23 dicembre 2013 numero 163 BUSTO 11 LUGLIO 2014 ARSIZIO SINDACATO AVVOCATI C A R M E L O L E O T T A ATTIVITA TELEMATICHE TRAMITE S.I.Gi.T. abilitazione
DettagliMichela Rossi La sottoscrizione autografa consiste nella scrittura a mano delnomeedelcognomeincalceadundocumento.
Documento informatico e Firma digitale Michela Rossi michela.rossi@unibo.it Firma autografa e documento La sottoscrizione autografa consiste nella scrittura a mano delnomeedelcognomeincalceadundocumento.
DettagliPeriodico informativo n. 139/2014 Iscrizione immediata al registro imprese
Periodico informativo n. 139/2014 Iscrizione immediata al registro imprese Gentile Cliente, con la stesura del presente documento informativo Vi informiamo che è entrata in vigore il 1 settembre scorso
DettagliREGOLAMENTO COMUNALE PER LA FORMAZIONE E CONSERVAZIONE DEI CONTRATTI IN FORMA PUBBLICA AMMINISTRATIVA CON MODALITA ELETTRONICHE AI SENSI DELL ART.
REGOLAMENTO COMUNALE PER LA FORMAZIONE E CONSERVAZIONE DEI CONTRATTI IN FORMA PUBBLICA AMMINISTRATIVA CON MODALITA ELETTRONICHE AI SENSI DELL ART. 11, COMMA 13, DEL D.LGS. N. 163/2006 Approvato con delibera
DettagliSanità 2.0: quali strumenti per le Strutture Sanitarie?
Materiale didattico - Avv. Silvia Stefanelli Sanità 2.0: quali strumenti per le Strutture Sanitarie? PROFILI GIURIDICI SU DOCUMENTO INFORMATICO E IDENTITÀ DIGITALE Segreteria Organizzativa Via V.Gemito,
DettagliConsiglio dell'ordine Degli Avvocati di Padova - Commissione Informatica -
Consiglio dell'ordine Degli Avvocati di Padova - Commissione Informatica - IL D.L. 83 DEL 27/06/2015 DEPOSITI TELEMATICI DI ATTI INTRODUTTIVI E POTERI DI AUTENTICA ART. 19, 1. A ) 1) DEPOSITO ATTO INTRODUTTIVO
DettagliIl nuovo assetto dei Contratti di Rete
Il nuovo assetto dei Contratti di Rete commento tecnico del quadro delle novità legislative aggiornato al 1 gennaio 2013 Il Parlamento con Legge 17 dicembre 2012 n.221 ha convertito, con modifiche, il
DettagliIl documento informatico e le firme elettroniche
Il documento informatico e le firme elettroniche Lezione n. 2 Claudio Di Cocco 1 Il documento Documenti = tutti quegli oggetti materiali che sono in qualsiasi maniera idonei a rappresentare o a dare conoscenza
DettagliIl Codice dell Amministrazione Digitale IL DOCUMENTO INFORMATICO. Prefettura di Reggio Calabria novembre 2010
Il Codice dell Amministrazione Digitale IL DOCUMENTO INFORMATICO Prefettura di Reggio Calabria 23-25 novembre 2010 www.vincenzocalabro.it Definizione di documento Il documento deve avere le seguenti caratteristiche:
DettagliTesto Unico sulla documentazione amministrativa
Testo Unico sulla documentazione amministrativa Testo Unico in materia di documentazione amministrativa (D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445) (Gazzetta Ufficiale n. 42 del 20 febbraio 2001) ** * ** IL PRESIDENTE
Dettaglia cura di Mara Bonitta - I.S. "Malignani" Udine - 21 febbraio 2017
Azione # 11 PNSD Digitalizzazione dei servizi amministrativi e gestione documentale: documento informatico e sua produzione, firma digitale, flussi documentali, conservazione a norma 1 Azione #11 P.N.S.D.
DettagliSRL: semplificate e a capitale ridotto
La circolare di aggiornamento professionale N. 261 03.07.2012 SRL: semplificate e a capitale ridotto Con il decreto sulla crescita, si affianca un nuovo tipo di società a capitale ridotto per persone fisiche
DettagliLa sottoscrizione delle domande e le dichiarazioni di conformità dei documenti allegati alle pratiche R.I. e R.E.A.
La sottoscrizione delle domande e le dichiarazioni di conformità dei documenti allegati alle pratiche R.I. e R.E.A. Maria Loreta RASO Torino, 9 aprile 2013 1 PARTE PRIMA La sottoscrizione delle domande
DettagliDott.ssa Michela Rossi Corso di laurea Giurisprudenza Informatica giuridica 2012/2013
Documento informatico e Firma digitale Dott.ssa Michela Rossi Corso di laurea Giurisprudenza Informatica giuridica 2012/2013 Firma autografa e documento La sottoscrizione autografa consiste nella scrittura
DettagliCentro Assistenza Multicanale Pescara. atto
Centro Assistenza Multicanale Pescara IMPOSTA di REGISTRO modalità e legislazione afferente la registrazione dell atto atto Articolo 36, comma 1-bis, 1 del decreto legge 25 giugno 2008 n. 112 pubblicato
DettagliG.U. 2 luglio 2002, n. 153 IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
Decreto 17 maggio 2002, n. 127 Regolamento recante disciplina delle modalità di pagamento dell'imposta di bollo dovuta sulle domande, le denunce e gli atti che le accompagnano, presentate all'ufficio del
Dettagli13 APRILE 2016 LA NORMATIVA IL D.LG. 179/2012 LE SPECIFICHE TECNICHE MODELLI ERRORI E SANZIONI
LE ATTESTAZIONI DI CONFORMITA 13 APRILE 2016 LA NORMATIVA IL D.LG. 179/2012 LE SPECIFICHE TECNICHE MODELLI ERRORI E SANZIONI LA NORMATIVA D.LG. 179/2012 - ARTICOLO N.16 DECIES POTERE DI CERTIFICAZIONE
DettagliR E P U B B L I C A I T A L I A N A
Numero 02942/2012 e data 18/06/2012 R E P U B B L I C A I T A L I A N A Consiglio di Stato Sezione Consultiva per gli Atti Normativi Adunanza di Sezione del 7 giugno 2012 NUMERO AFFARE 04878/2012 OGGETTO:
Dettagli*** Agenzia del Territorio. PROVVEDIMENTO 26 giugno 2012
*** Agenzia del Territorio PROVVEDIMENTO 26 giugno 2012 Modalità di presentazione, per via telematica, dell'atto di surrogazione di cui all'art. 120-quater del decreto legislativo 1 settembre 1993, n.
DettagliLa sede legale virtuale dell impresa. Michele Bossi
La sede legale virtuale dell impresa Michele Bossi Il funzionamento Art. 4, comma 1, DPR 68/05 La posta elettronica certificata (PEC) consente l invio di messaggi la cui trasmissione è valida agli effetti
DettagliLegislazione sulla conservazione sostitutiva dei documenti nella gestione dei rifiuti
Legislazione sulla conservazione sostitutiva dei documenti nella gestione dei rifiuti Paolo Pipere Esperto di Diritto dell Ambiente Segretario nazionale Associazione Italiana Esperti Ambientali (Ass.I.E.A.)!
DettagliServizio di Firma Elettronica Avanzata BMW Bank GmbH Succursale Italiana Caratteristiche tecniche e conformità
Servizio di Firma Elettronica Avanzata BMW Bank GmbH Succursale Italiana Caratteristiche tecniche e conformità Il presente documento, (il Documento ) è redatto da BMW Bank GmbH Succursale Italiana (in
DettagliContratti pubblici informatici
CODICE-DATA-P0 Contratti pubblici informatici Ottobre 2013 CODICE-DATA-P1 Quadro normativo di riferimento Decreto Legge 18 ottobre 2012 n. 179 «Ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese», convertito
DettagliLa notificazione via PEC da parte dell avvocato: istruzioni per l uso
La notificazione via PEC da parte dell avvocato: istruzioni per l uso Avv. Andrea Ricuperati (ultimo aggiornamento: 21 aprile 2016) 1 Le tre modalità di notifica secondo la nuova L. n. 53/1994 Tramite
DettagliEstratti. Gea Arcella. Notaio in Buja Componente Commissione Informatica Consiglio Nazionale del Notariato
Estratti Gea Arcella Notaio in Buja Componente Commissione Informatica Consiglio Nazionale del Notariato Recentemente l'art. 6, comma 2, lettera f) quater del d.l.70 convertito con modificazioni dalla
DettagliPROCURA SPECIALE. ai sensi co.3 bis art.38 DPR.445/2000. nella persona di:
PROCURA SPECIALE ai sensi co.3 bis art.38 DPR.445/2000 Codice di identificazione della pratica: SUAP CCIAA Io sottoscritto/a in qualità di: cognome nome richiedente/ titolare/ legale rappresentante dell'impresa/società
DettagliIL DIRETTORE DELL AGENZIA. In base alle attribuzioni conferitegli dalle norme riportate nel seguito del presente provvedimento.
Definizione delle informazioni da trasmettere e delle modalità per la comunicazione dei dati delle fatture emesse e ricevute e dei dati delle liquidazioni periodiche IVA di cui agli articoli 21 e 21-bis
DettagliConservazione dei documenti informatici fiscali: quadro normativo di riferimento e prospettive
Conservazione dei documenti informatici fiscali: quadro normativo di riferimento e prospettive A cura di Mario Carmelo Piancaldini (Coordinatore Forum italiano sulla fatturazione elettronica) Agenzia delle
DettagliVercelli, 6 giugno 2016
Vercelli, 6 giugno 2016 I poteri di autentica dei difensori Art. 16 undecies d.l. 18 ottobre 2012, n. 179 (aggiunto dal d.l. 27 giugno 15, n. 82) COPIA ANALOGICA Quando l attestazione di conformità prevista
DettagliADEMPIMENTI COMUNI PER L ISCRIZIONE E IL DEPOSITO DI ATTI SOCIETARI AL REGISTRO DELLE IMPRESE S.p.A. e società consortili per azioni s.r.l.
ADEMPIMENTI COMUNI PER L ISCRIZIONE E IL DEPOSITO DI ATTI SOCIETARI AL REGISTRO DELLE IMPRESE S.p.A. e società consortili per azioni s.r.l. e consortili a responsabilità limitata società cooperative start
Dettagli04/04/2012 ABILITA INFORMATICHE E TELEMATICHE. P.A. e informazioni. Ignoranza informatica nella P.A.
ABILITA INFORMATICHE E TELEMATICHE Informatica e Pubblica Amministrazione A.A. 2011-12 1 P.A. e informazioni Enorme mole di informazioni Informazioni distribuite e frammentate Necessità di integrare informazioni
DettagliUFFICIO REGISTRO DELLE IMPRESE di MASSA CARRARA
UFFICIO REGISTRO DELLE IMPRESE di MASSA CARRARA (NUOVE DISPOSIZIONI IN MATERIA DI TRASFERIMENTO QUOTE SOCIALI DI SOCIETA A RESPONSABILITA LIMITATA) Premesse e riferimenti normativi L Art. 36, comma 1 bis,
DettagliBOZZA Pagina 1 di 11
Schema di D.P.C.M. gg mm 2011 Regole tecniche in materia di formazione, trasmissione, conservazione, copia, duplicazione, riproduzione e validazione temporale dei documenti informatici, nonché di formazione
DettagliDECRETO LEGISLATIVO RECEPIMENTO DELLA DIRETTIVA 1999/93/CE SULLA FIRMA ELETTRONICA IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
DECRETO LEGISLATIVO RECEPIMENTO DELLA DIRETTIVA 1999/93/CE SULLA FIRMA ELETTRONICA IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione; Vista la direttiva 1999/93/CE del Parlamento
DettagliDecreto Ministero Giustizia n 209, G.U Notifiche telematiche, regole tecniche.
Decreto Ministero Giustizia 15.10.2012 n 209, G.U. 05.12.2012 - Notifiche telematiche, regole tecniche. di concerto con IL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA IL MINISTRO PER LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE E LA SEMPLIFICAZIONE
DettagliAttestazione occorrente. Attestazione ex art. 3 bis, co. 2, L. 53/1994
A v v. R o b e r t o D i P i e t r o Patrocinante in Cassazione via Gramsci n. 41-67051 AVEZZANO AQ Tel e fax 0863 414530 0863 22278 www.studiodipietro.it Email studiodipietro@gmail.com Le attestazioni
DettagliCon l interpello specificato in oggetto, concernente l interpretazione dell art. 66, comma 6 bis del DL n. 331 del 1993, è stato esposto il seguente
Milano, 2 febbraio 2007 Direzione Regionale della Lombardia Ufficio Fiscalità Generale Prot. N. 7550 OGGETTO: Interpello 904-645/2006 ART. 11, legge 27 luglio 2000, n. 212. CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA
DettagliModulo di Adesione al servizio di Firma Elettronica Avanzata ( FEA )
Modulo di Adesione al servizio di Firma Elettronica Avanzata ( FEA ) A) Condizioni relative al servizio di Firma Elettronica Avanzata ( FEA ) 1. Premesse Zurich Investments Life S.p.A., Società a socio
DettagliDOCUMENTO INFORMATICO E FIRME ELETTRONICHE, PAGAMENTI, LIBRI E SCRITTURE
DOCUMENTO INFORMATICO E FIRME ELETTRONICHE, PAGAMENTI, LIBRI E SCRITTURE Art 1 c. 1., q DEFINIZIONE DI DOCUMENTO INFORMATICO documento informatico: la rappresentazione informatica di atti, fatti o dati
DettagliL IMPOSTA DI BOLLO E GLI ADEMPIMENTI PRESSO LA CAMERA DI COMMERCIO
L IMPOSTA DI BOLLO E GLI ADEMPIMENTI PRESSO LA CAMERA DI COMMERCIO SCHEDA N. 3 Parte Prima Claudio Venturi - Imposta di bollo Scheda n. 3 Parte Prima Gennaio 2008 Pag. 1/29 www.tuttocamere.it LA TENUTA
DettagliRISOLUZIONE N. 13/E. Roma, 09 febbraio 2011
RISOLUZIONE N. 13/E Roma, 09 febbraio 2011 Direzione Centrale Normativa OGGETTO: Consulenza giuridica Applicazione dell imposta di bollo alle procure speciali di cui all art. 63 del DPR 600 del 1973 e
Dettagli19 novembre 1997, n. 514
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 19 novembre 1997, n. 514 Regolamento recante disciplina del procedimento di autorizzazione alla produzione, commercializzazione e deposito di additivi alimentari,
DettagliDecreto del Presidente della Repubblica del 28 dicembre 2000, n. 445
Decreto del Presidente della Repubblica del 28 dicembre 2000, n. 445 Gazzetta Ufficiale del 20 febbraio 2001, n. 42 S.O. n. 30 Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione
DettagliL e-government dell ateneo Federico II
L e-government dell ateneo Federico II CSI- Area Tecnica e-government 1 Clelia Baldo La firma digitale La firma digitale - Generalità La firma digitale è basata su un procedimento di crittografia asimmetrica
DettagliCOMUNICAZIONE CESSAZIONE ATTIVITÀ DI VENDITA AL PUBBLICO DI FARMACI AI SENSI DELL ART. 5 DEL DECRETO LEGGE 223/2006
CODICE PRATICA *CODICE FISCALE*-GGMMAAAA-HH:MM Mod. Comunale (Modello 0341 Versione 001-2013) COMUNICAZIONE CESSAZIONE ATTIVITÀ DI VENDITA AL PUBBLICO DI FARMACI AI SENSI DELL ART. 5 DEL DECRETO LEGGE
DettagliMINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
di controllo privato CSQA Certifi cazioni srl autorizzato a svolgere le attività di controllo sulla indicazione geografi ca protetta «Bresaola della Valtellina»; Considerato che lo statuto approvato da
Dettagli- A tutte le strutture UIL - Ai Presidenti delle Cooperative e Consorzi aderenti - Alle ARCS Regionali costituite CIRCOLARE N.
UNIONE ITALIANA DEL LAVORO SEDE NAZIONALE SEDE EUROPEA SEGRETERIA CONFEDERALE 00187 ROMA VIA LUCULLO 6 R. DU GOVERNEMENT PROVISOIRE 34 TELEFONO 47531 1000 BRUXELLES TELEX 622425 TELEFONO 00322 / 2178838
DettagliIl recente Dpcm del 22 febbraio
Firma elettronica avanzata: oltre alle regole tecniche disposti anche obblighi di informazione e trasparenza Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 22 febbraio 2013 - Commento REGOLE TECNICHE
DettagliDentro la Notizia. 13 Settembre 2012
Consiglio Provinciale dei Consulenti del Lavoro di Napoli A CURA DELLA COMMISSIONE COMUNICAZIONE DEL CPO DI NAPOLI Dentro la Notizia 73/2012 SETTEMBRE/7/2012 (*) 13 Settembre 2012 DOPO LA SOCIETÀ A RESPONSABILITÀ
DettagliMINISTERO DELL ECONOMIA E DELLE FINANZE DECRETO
MINISTERO DELL ECONOMIA E DELLE FINANZE DECRETO 26 luglio 2012 Individuazione delle modalita di inserimento negli atti catastali della sussistenza del requisito della ruralita. (12 08730) (GU n. 185 del
DettagliAGENZIA DEL TERRITORIO
AGENZIA DEL TERRITORIO PROVVEDIMENTO 8 settembre 2011 Estensione agli Uffici provinciali di Milano, Napoli, Roma e Torino del regime transitorio di facoltatività della trasmissione per via telematica del
Dettagli