LE START-UP SENZA NOTAIO 1 L evoluzione dell onere formale ai fini della registrazione. Roma 5 e 6 ottobre 2016

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1 LE START-UP SENZA NOTAIO 1 L evoluzione dell onere formale ai fini della registrazione Roma 5 e 6 ottobre 2016

2 I prodromi della disciplina

3 Art. 3 Accesso dei giovani alla costituzione di società a responsabilità limitata 1. Dopo l'articolo 2463 del codice civile, è inserito il seguente articolo: «Articolo 2463-bis (Società semplificata a responsabilità limitata) La società semplificata a responsabilità limitata può essere costituita con contratto o atto unilaterale da persone fisiche che non abbiano compiuto i trentacinque anni di età alla data della costituzione. L'atto costitutivo deve essere redatto per scrittura privata e deve indicare:.

4 2. Con decreto ministeriale emanato dal Ministro della Giustizia di concerto con il Ministro dell'economia e delle Finanze e con il Ministro dello Sviluppo Economico, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, viene tipizzato lo statuto standard della società e sono individuati i criteri di accertamento delle qualità soggettive dei soci.

5 6) Ai fini degli adempimenti pubblicitari di cui al comma 4-quater, il contratto deve essere redatto per atto pubblico o per scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma degli articoli 24 o 25 del codice di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 CAD, da ciascun imprenditore o legale rappresentante delle imprese aderenti, trasmesso ai competenti uffici del registro delle imprese attraverso il modello standard tipizzato con decreto del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro dello sviluppo economico. Le NUOVE modalità di iscrizione del contratto di rete

6 Art. 36 5, DL 179/ Ai fini degli adempimenti pubblicitari di cui al comma 4-quater dell'articolo 3 del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, e successive modificazioni, il contratto di rete nel settore agricolo può essere sottoscritto dalle parti con l'assistenza di una o più organizzazioni professionali agricole maggiormente rappresentative a livello nazionale, che hanno partecipato alla redazione finale dell'accordo. Il contratto di rete nel settore agricolo

7 Contratti di rete (art. 3, DL 5/2009) (testo vigente) Per acquistare la soggettività giuridica il contratto deve essere stipulato per atto pubblico o per scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'articolo 25 del CAD

8 La Camera, premesso che: il programma di semplificazione a favore delle imprese impone grande attenzione per individuare soluzioni adeguate alle nuove tecnologie e coerente con gli strumenti già adottati dalla Pubblica Amministrazione; in tale contesto rientrano anche misure di semplificazione e di riduzione dei costi concernenti l'iscrizione dell'atto costitutivo delle società di persone e delle relative modificazioni; la normativa stabilisce che tali atti sono esclusivamente oggetto di intervento notarile mentre sarebbe opportuno prevedere che, oltre che nelle forme stabilite dalla legge vigente, l'iscrizione possa avvenire nel Registro delle imprese per atto firmato digitalmente; l'autenticazione della firma verrebbe effettuata, in tal caso, dal Conservatore del Registro delle imprese; l'introduzione di questa nuova e semplice modalità informatica comporta il superamento dell'esclusività della forma dell'atto pubblico o della sottoscrizione autenticata, offrendo alle società la possibilità di ridurre in modo significativo i costi e di accelerare i tempi utilizzando modalità telematiche semplificate; la riduzione dei costi sarebbe significativa passando da circa 1000 euro a 90 euro per il diritto di segreteria per il deposito presso la Camera di Commercio, Industria, Agricoltura e Artigianato,

9 impegna il Governo a valutare l'introduzione di norme che prevedano che l'atto costitutivo di cui all'articolo 2296 del codice civile e le modificazioni del medesimo di cui all'articolo 2300 del codice civile, sottoscritti con firma digitale di cui all'articolo 25 del decreto legislativo n. 82 del 2005 da parte dei soci della società, possano essere validamente iscritti nel Registro delle imprese e che, in tale caso, l'autenticazione delle firme sia effettuata dal Conservatore del Registro delle Imprese con modalità telematica.

10 ACCOLTO COME RACCOMANDAZIONE DAL GOVERNO NELLA SEDUTA DELL'ASSEMBLEA DEL 6 AGOSTO 2014

11 In tutti gli Stati membri la cui legislazione non preveda, all'atto della costituzione, un controllo preventivo, amministrativo o giudiziario, l'atto costitutivo e lo statuto della società e le loro modifiche devono rivestire la forma di atto pubblico.

12 ART La firma digitale deve riferirsi in maniera univoca ad un solo soggetto ed al documento o all'insieme di documenti cui e' apposta o associata. 2. L'apposizione di firma digitale integra e sostituisce l'apposizione di sigilli, punzoni, timbri, contrassegni e marchi di qualsiasi genere ad ogni fine previsto dalla normativa vigente. 3. Per la generazione della firma digitale deve adoperarsi un certificato qualificato che, al momento della sottoscrizione, non risulti scaduto di validita' ovvero non risulti revocato o sospeso. 4. Attraverso il certificato qualificato si devono rilevare, secondo le regole tecniche ((di cui all'articolo 71)), la validita' del certificato stesso, nonche' gli elementi identificativi del titolare e del certificatore e gli eventuali limiti d'uso. ((4-bis. L'apposizione a un documento informatico di una firma digitale o di un altro tipo di firma elettronica qualificata basata su un certificato elettronico revocato, scaduto o sospeso equivale a mancata sottoscrizione, salvo che lo stato di sospensione sia stato annullato. La revoca o la sospensione, comunque motivate, hanno effetto dal momento della pubblicazione, salvo che il revocante, o chi richiede la sospensione, non dimostri che essa era gia' a conoscenza di tutte le parti interessate. 4-ter. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche se la firma elettronica e' basata su un certificato qualificato rilasciato da un certificatore stabilito in uno Stato non facente parte dell'unione europea, quando ricorre una delle seguenti condizioni: a) il certificatore possiede i requisiti previsti dal regolamento eidas ed e' qualificato in uno Stato membro; b) il certificato qualificato e' garantito da un certificatore stabilito nella Unione europea, in possesso dei requisiti di cui al medesimo regolamento; c) il certificato qualificato, o il certificatore, e' riconosciuto in forza di un accordo bilaterale o multilaterale tra l'unione europea e Paesi terzi o organizzazioni internazionali.)) GLI ARTICOLI 24 E 25 DEL CAD

13 25. Firma autenticata. 1. Si ha per riconosciuta, ai sensi dell'articolo 2703 del codice civile, la firma elettronica o qualsiasi altro tipo di firma ((elettronica))avanzata autenticata dal notaio o da altro pubblico ufficiale a cio' autorizzato. 2. L'autenticazione della firma elettronica, anche mediante l'acquisizione digitale della sottoscrizione autografa, o di qualsiasi altro tipo di firma elettronica avanzata consiste nell'attestazione, da parte del pubblico ufficiale, che la firma e' stata apposta in sua presenza dal titolare, previo accertamento della sua identita' personale, della validita' dell'eventuale certificato elettronico utilizzato e del fatto che il documento sottoscritto non e' in contrasto con l'ordinamento giuridico. 3. L'apposizione della firma digitale da parte del pubblico ufficiale ha l'efficacia di cui all'articolo 24, comma Se al documento informatico autenticato deve essere allegato altro documento formato in originale su altro tipo di supporto, il pubblico ufficiale puo' allegare copia informatica autenticata dell'originale, secondo le disposizioni dell'articolo 23 GLI ARTICOLI 24 E 25 DEL CAD

14 Contratti di rete il parere a BS «1) il rinvio all'articolo 25 del codice dell'amministrazione digitale deve intendersi riferito al "pubblico ufficiale, come letteralmente scritto o a uno o a determinati pubblici ufficiali? 2) in questo secondo caso si deve ritenere che i pubblici ufficiali siano: a) il notaio per la competenza generale in materia di autenticazione di firma di cui alla legge 89/1913; b) il conservatore del registro delle imprese quale pubblico ufficiale deputato alla tenuta del registro presso il quale l'atto va iscritto. Questo ultima ipotesi troverebbe fondamento nell'assunto che l'autenticazione delle firme non è richiesta per la validità del contratto, quindi ad substantiam, ma meramente per l'iscrizione dell'atto nel registro delle imprese, quindi ad regularitatem (regolarità formale). L'articolo 3, comma 4-quater prevede, infatti, che il contratto rete debba essere stipulato per atto pubblico o per scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'articolo 25 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, lasciando intendere che la terza ipotesi sia alternativa e diversa dalla previsione di atto pubblico o scrittura privata autenticata, atti per i quali la firma autenticata è prevista ad substantiam».

15 Contratti di rete il parere a BS Il richiamo operato all articolo 25 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 (CAD), è sicuramente tale da garantire un onere formale e quindi una verifica preventiva di livello superiore, in altri termini il mancato richiamo all art. 24 del CAD, non si limita semplicemente a verificare la provenienza del contratto (essendo per ciò sufficiente la mera firma digitale di cui all art. 24), ma una verifica da parte del pubblico ufficiale. Ci si deve concentrare soprattutto sul primo comma, che evidenzia l alternativa tra il notaio e altro pubblico ufficiale. Si conviene con la ricostruzione operata da codesta Camera nel senso di ritenere che il notaio sia dotato della capacità generale di autenticazione, riservatagli dalla legge professionale. Occorre dunque verificare chi sia l altro p.u., cui il legislatore aggiunge la dizione a ciò autorizzato. È necessario analizzare preventivamente la finalità generale della norma sui contratti di rete (il rdietto articolo 3 del DL 5 del 2009) ed in particolare il comma 4 quater, che contiene la definizione di contratto con soggettività, oggetto del quesito.

16 Contratti di rete il parere a BS Il comma in parola ha finalità esclusivamente formale e pubblicitaria, ed è integralmente dedicato alle modalità di iscrizione nel registro delle imprese. Si può quindi dedurre che siamo in presenza di una disciplina orientata Ai fini degli adempimenti pubblicitari di cui al comma 4-quater, come ben definito dal precedente comma 4 ter. Da quanto precede deriva che l intera disciplina del contratto di rete rileva (ovviamente dal punto di vista giuridico, oggetto del presente quesito) a fini meramente pubblicitari. Dall iscrizione infatti del contratto (con o senza soggettività) derivano gli effetti ulteriori (economici, fiscali, tributari, agevolativi ), che la legge riserva alle reti d impresa. La conseguenza immediata è che l altro pubblico ufficiale a ciò [cioè all iscrizione] autorizzato è soltanto il Conservatore del registro delle imprese (o persona da esso delegata secondo gli ordinari criteri amministrativi).

17 Contratti di rete il parere a BS La disciplina peraltro trova mutatis mutandis un riferimento anche nell art. 36, comma 5, sempre del DL 179 del 2012, che ha previsto che i contratti di rete nel settore agricolo possono essere sottoscritti dalle parti con l'assistenza di una o più organizzazioni professionali agricole maggiormente rappresentative a livello nazionale, che hanno partecipato alla redazione finale dell'accordo, in assenza di atto pubblico, scrittura privata autenticata o, dal 7 gennaio 2015, tramite modello standard, come più volte precisato dalla scrivente. Nel caso oggetto di questo quesito, come nel caso, da ultimo rappresentato del settore agricolo, nulla muta nella verifica in capo all ufficio del registro delle imprese che resta limitata alla regolarità formale dell atto (contratto) depositato.

18 Secondo Confagricoltura la formulazione utilizzata nel sopra richiamato art. 36, c. 5, del DL 179/2012 («4 fini degli adempimenti pubblicitari... il contratto di rete nel settore agricolo può essere sottoscritto dalle partì con l'assistenza di una o più organizzazioni professionali agricole maggiormente rappresentative a livello nazionale, che hanno partecipato alla redazione finale dell'accordo») andrebbe intesa nel senso che il legislatore abbia voluto creare, per i contratti di rete tra imprese agricole, una modalità ulteriore, consistente nella predisposizione dell'atto su carta (mentre la legge impone ormai per tutti gli atti da iscrivere o depositare nel registro delle imprese la predisposizione con modalità informatica), con sottoscrizione autografa da parte dei contraenti, la cui "autenticità" sarebbe garantita dalla partecipazione alla preparazione dell'atto "di una o più organizzazioni professionali agricole maggiormente rappresentative a livello nazionale" (senza, quindi, l'intervento del notaio che, apponendo la propria sottoscrizione digitale, attesta contestualmente anche di avere verificato l'identità dei soggetti firmatari in forma autografa dell'atto). Il contratto di rete nel settore agricolo PARERE A UNIONCAMERE

19 Come già evidenziato, la norme che attualmente regolano gli adempimenti pubblicitari nei confronti del registro delle imprese e del REA (in primis art. 31, c. 2, della legge 340/2000, e art. 9 del DL 7/2007 e relative norme di attuazione) prevedono che gli stessi siano eseguiti, in ogni caso, secondo modalità informatiche e telematiche. Gli atti da iscrivere o depositare nel registro delle imprese devono, pertanto, essere documenti "originariamente" informatici (cioè documenti che nascono come informatici), oppure documenti informatici "derivati": cioè, documenti che nascono come cartacei e che, dopo essere stati sottoscritti autografamente dagli obbligati, vengono sottoposti a scansione ottica, con allegazione di una dichiarazione di conformità da parte di un notaio o altro pubblico ufficiale competente, che sottoscrive a sua volta digitalmente la copia ottica in questione. Il contratto di rete nel settore agricolo PARERE A UNIONCAMERE

20 Appare da escludere, conseguentemente, sulla scorta delle norme citate, la possibilità di iscrivere nel registro delle imprese, allo stato attuale, un contratto di rete nel settore agricolo predisposto cartaceamente, sottoscritto autografamente dalle imprese contraenti, e la cui copia ottica venga dichiarata conforme all'originale cartaceo dall'associazione di categoria con apposizione della propria firma digitale. Nel contempo, le considerazioni appena esposte sembrano spingere ad interpretare la norma in questione, al fine, comunque, di darle un significato, nel senso, piuttosto, che si sia voluta creare, per il solo settore agrario, una modalità ulteriore rispetto alle tre previste dalla legge Il contratto di rete nel settore agricolo PARERE A UNIONCAMERE

21 Il documento informatico nel CAD Art. 1 lett. p) documento informatico: la rappresentazione informatica di atti, fatti o dati giuridicamente rilevanti; Art. 20 Documento informatico 1. Il documento informatico da chiunque formato, la memorizzazione su supporto informatico e la trasmissione con strumenti telematici conformi alle regole tecniche di cui all'articolo 71 sono validi e rilevanti agli effetti di legge, ai sensi delle disposizioni del presente codice.

22 Il documento informatico nel CAD art Il documento informatico, cui e' apposta una firma elettronica, sul piano probatorio e' liberamente valutabile in giudizio, tenuto conto delle sue caratteristiche oggettive di qualita', sicurezza, integrita' e immodificabilita'. 2. Il documento informatico sottoscritto con firma elettronica avanzata, qualificata o digitale, formato nel rispetto delle regole tecniche di cui all'articolo 20, comma 3, che garantiscano l'identificabilita' dell'autore, l'integrita' e l'immodificabilita' del documento, ha l'efficacia prevista dall'articolo 2702 del codice civile. L'utilizzo del dispositivo di firma elettronica qualificata o digitale si presume riconducibile al titolare, salvo che questi dia prova contraria.

23 Il documento informatico nel CAD art Il documento informatico, cui e' apposta una firma elettronica, sul piano probatorio e' liberamente valutabile in giudizio, tenuto conto delle sue caratteristiche oggettive di qualita', sicurezza, integrita' e immodificabilita'. 2. Il documento informatico sottoscritto con firma elettronica avanzata, qualificata o digitale, formato nel rispetto delle regole tecniche di cui all'articolo 20, comma 3, che garantiscano l'identificabilita' dell'autore, l'integrita' e l'immodificabilita' del documento, ha l'efficacia prevista dall'articolo 2702 del codice civile. L'utilizzo del dispositivo di firma elettronica qualificata o digitale si presume riconducibile al titolare, salvo che questi dia prova contraria.

24 Parere Padova 7 dicembre 2015: contratti di rete standard Contratto nato cartaceamente; firmato olografamente; registrato cartaceamente; scansionato. Brani del contratto cartaceo sono stati inseriti nel modello standard, al quale è stato allegato il pdf del cartaceo INAMMISIBILE: il contratto deve essere redatto sullo standard, elettronicamente e firmato digitalmente.

25 CONCLUSIONI Quando la norma richiama il contratto elettronico, firmato a norma dell'art. 24 (e eventualmente 25) del CAD, non sono consentite soluzioni alternative Il contratto elettronico nasce e rimane tale Può essere prevista la rappresentazione a stampa PDF per motivi ulteriori, ma l'originale resta sempre unicamente elettronico

26 CONCLUSIONI/2 Se la norma chiede che il documento sia firmato a norma dell'art. 24 del CAD non sono ammessi sistemi alternativi Ad es. procure o altro

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