Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Reggio Emilia

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1 Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Reggio Emilia Orientamenti interpretativi al Regolamento per la Formazione Professionale Continua dell Ordine territoriale di Reggio Emilia (Approvati con deliberazione del Consiglio dell Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Reggio Emilia del 9 marzo 2009 ed aggiornati con le modifiche al Regolamento FPC apportate dal medesimo Consiglio nelle sedute del 16/12/ /01/ /02/ /03/ /05/ /07/ /10/2014)

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3 il Consiglio dell Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Reggio Emilia PRESO ATTO delle attribuzioni e dei compiti del Consiglio Nazionale in materia di formazione professionale continua. per cui: 1. ai sensi dell art. 29, co 1, lett. m), del d.lgs. n. 139/2005, il Consiglio Nazionale valuta e approva i programmi di formazione professionale continua predisposti dagli Ordini territoriali; 2. ai sensi dell art. 29, co. 1, lett. d), e) e p), del d.lgs. 139/2005, nell ambito delle proprie attribuzioni di coordinamento e promozione dell attività dei Consigli dell Ordine per favorire le iniziative volte al miglioramento e al perfezionamento professionale, di vigilanza sul regolare funzionamento dei Consigli dell Ordine e di esercizio della potestà regolamentare in materia organizzativa, nonché in materia di verifica e vigilanza della sussistenza dei requisiti per l iscrizione, l azione del Consiglio Nazionale è orientata ad accertare che gli Ordini territoriali: a) adottino disposizioni regolamentari in materia di formazione professionale continua tali da garantire efficacia ed uniformità di attuazione dei programmi da questi predisposti, in conformità alle indicazioni contenute nelle Linee Guida predisposte dal Consiglio Nazionale stesso; b) predispongano ed inviino al Consiglio Nazionale i programmi di formazione professionale continua contenenti attività formative aventi ad oggetto le materie inerenti all attività professionale del dottore commercialista ed esperto contabile, indicate nel relativo Elenco di cui all art. 3, co. 2; c) attuino i programmi in modo da assicurare ampia e tempestiva diffusione dei medesimi tra tutti gli iscritti, uniformità di riconoscimento dei crediti formativi alle attività formative ed elevato livello culturale delle stesse; d) accertino l effettiva partecipazione degli iscritti alle attività formative. e) adottino sistemi di rilevazione delle presenze tali da rendere agevole e quindi favorire la più ampia partecipazione alle proprie attività formative anche da parte di professionisti provenienti da Ordini territoriali diversi; 3. il Consiglio Nazionale favorisce l ampliamento dell offerta formativa degli Ordini territoriali, anche attraverso eventi formativi e attività di formazione a distanza, direttamente accreditati dal Consiglio Nazionale nell ambito dei poteri di coordinamento e promozione dell attività dei Consigli dell Ordine per favorire le iniziative intese al miglioramento e al perfezionamento professionale, di cui all art. 29, co. 1, lett. d), del d.lgs. n. 139/2005, adotta il seguente Regolamento.

4 Art. 1 Scopo del Regolamento 1. Scopo di questo Regolamento è disciplinare l attività di formazione professionale continua per gli iscritti negli Albi tenuti dagli Ordini dei dottori commercialisti e gli esperti contabili, con particolare riguardo alle attribuzioni proprie del Consiglio dell Ordine territoriale di Reggio Emilia. 2. Il fondamento normativo delle presenti disposizioni regolamentari deve essere rinvenuto nell art. 12, co. 1, lett. r), del d.lgs. n. 139/2005, secondo cui il Consiglio dell Ordine promuove, organizza e regola la formazione professionale continua ed obbligatoria dei propri iscritti e vigila sull assolvimento di tale obbligo da parte dei medesimi. 3. Il Regolamento per la formazione professionale continua dell Ordine di Reggio Emilia è articolato per integrarsi in maniera armonica e coordinata con il Regolamento per la formazione professionale continua del Consiglio Nazionale ed è conforme allo schema contenuto nelle Linee Guida per la redazione del Regolamento per la formazione professionale continua dell Ordine territoriale. 4. L attività del Consiglio Nazionale nel campo della formazione è disciplinata dall art. 29, co. 1, lett. d), e), m) e p), del d.lgs. n. 139/2005, secondo le quali il Consiglio Nazionale, rispettivamente, coordina e promuove l attività dei Consigli dell Ordine per favorire le iniziative intese al miglioramento e al perfezionamento professionale, vigila sul regolare funzionamento dei Consigli dell Ordine, valuta e approva i programmi di formazione professionale continua ed obbligatoria predisposti dagli Ordini locali, esercita la potestà regolamentare in materia di organizzazione.

5 Art. 2 Definizione e obiettivi della formazione professionale continua 1. La formazione professionale continua: a) è attività obbligatoria di aggiornamento, approfondimento e sviluppo delle conoscenze e delle competenze tecniche sulle materie oggetto di esercizio dell attività professionale del dottore commercialista e dell esperto contabile. Non sostituisce, ma completa lo studio e l approfondimento individuale che sono i presupposti per l esercizio dell attività professionale; b) è diretta al miglioramento e al perfezionamento professionale, ai sensi dell art. 29, co. 1, lett. d), del d.lgs. n. 139/2005. Il suo svolgimento è uno dei presupposti per la correttezza, la qualità e il pregio della prestazione professionale; c) è svolta nell interesse dei destinatari della prestazione professionale degli iscritti all albo e a garanzia dell interesse pubblico; d) è volta ad assicurare e garantire che gli iscritti all albo mantengano, approfondiscano ed estendano la propria competenza tecnica e professionale.

6 Art. 3 Attività di formazione professionale continua 1. Ai fini dell assolvimento dell obbligo di cui al successivo art. 5, costituiscono attività formative, anche se svolte all estero, quelle di seguito indicate, aventi ad oggetto le materie di cui al comma successivo: a) partecipazione ad eventi formativi, quali convegni, seminari, corsi, master ed eventi similari, nonché svolgimento di attività di formazione a distanza, inclusi nei programmi formativi degli Ordini territoriali di cui all art. 29, co. 1, lett. m), del d.lgs. 139/2005; b) svolgimento di altre attività formative particolari, individuate dal regolamento per la formazione professionale continua dell Ordine Territoriale. 2. Le attività formative devono avere ad oggetto le materie inerenti all attività professionale del dottore commercialista ed esperto contabile. In particolare, le attività formative devono riguardare le materie finanziarie ed economico-aziendali, le materie giuridiche tra cui il diritto civile, commerciale e fallimentare, amministrativo, tributario, penale, processuale civile e penale, le attività professionali riservate e quelle soggette a particolari regolamentazioni; devono avere altresì ad oggetto le norme dell ordinamento e della deontologia professionale nonché le procedure applicative connesse allo svolgimento dell attività professionale, con particolare riguardo all applicazione delle nuove tecnologie e alla gestione degli studi professionali. In ogni caso, le materie trattate nelle attività formative dovranno tassativamente essere comprese tra quelle indicate nell Elenco delle materie oggetto delle attività formative specificamente predisposto ed aggiornato dal Consiglio Nazionale. Assemblea generale degli iscritti per l approvazione del bilancio La partecipazione all Assemblea generale degli iscritti all ODCEC di Reggio Emilia per l approvazione del bilancio evento previsto dal D.Lgs. 139/2005 e inerente alla macroarea A.1 dell Elenco delle materie oggetto di eventi formativi attribuisce agli Iscritti 2 crediti formativi indipendentemente dalla sua durata. Il riconoscimento di tali crediti è subordinato all inclusione dell evento nel programma formativo del Consiglio dell Ordine. I relatori sui temi all ordine del giorno all Assemblea annuale per l approvazione del bilancio non acquisiscono crediti formativi in qualità di relatori, in quanto tale attività non rientra tra le attività formative particolari.

7 Art. 4 Periodo formativo 1. Il periodo di formazione professionale continua è triennale. I trienni formativi sono fissi a decorrere dal 1 gennaio 2008 e costituiscono il riferimento temporale per tutti gli iscritti. 2. L anno formativo decorre dal 1 gennaio e termina il 31 dicembre.

8 Art. 5 Obbligo della formazione professionale continua e impegno minimo 1. Lo svolgimento della formazione professionale continua è obbligo giuridico e deontologico per gli iscritti negli albi tenuti dagli Ordini territoriali ai sensi degli artt. 12, co. 1, lett. r) e 29, co. 1, lett. m), del d.lgs. n. 139/ Per l assolvimento dell'obbligo di formazione l iscritto all albo è tenuto a: a) acquisire 90 crediti formativi professionali in ciascun triennio formativo, con un minimo di 20 crediti annuali di cui almeno 3 crediti annuali derivanti da attività formative aventi ad oggetto l ordinamento, la deontologia, le tariffe e l organizzazione dello studio professionale; tramite le attività di formazione a distanza gli iscritti possono acquisire un massimo di 15 crediti formativi annuali; è concessa facoltà alle iscritte, nei primi due anni successivi al parto, di acquisire fino a 30 crediti formativi annuali tramite attività di formazione a distanza. b) documentare l attività di formazione effettivamente svolta, anche mediante autocertificazione; c) esibire all Ordine territoriale di appartenenza, secondo le modalità dallo stesso stabilite, la documentazione comprovante l avvenuto svolgimento della formazione continua per il triennio formativo precedente a quello in cui è effettuata la richiesta. 3. Qualora un iscritto acquisisca in un anno più di 20 crediti, quelli eccedenti possono essere riportati nel computo di quelli necessari per assolvere l obbligo formativo triennale, ma non possono sostituire i 20 crediti formativi minimi da conseguire nel corso di ciascun anno formativo. 4. In nessun caso è possibile riportare nel computo dei crediti di un triennio i crediti maturati nei trienni precedenti. 5. Per i nuovi iscritti all albo, l obbligo formativo annuale decorre dal 1 gennaio dell anno successivo a quello di iscrizione. Tale previsione non è applicabile nel caso di cancellazione e successiva reiscrizione. 6. L iscritto all albo sceglie liberamente, in relazione alle proprie esigenze professionali e nel rispetto delle presenti norme, le attività formative da svolgere ai fini dell assolvimento dell obbligo di cui al comma 1. Per l acquisizione dei crediti di cui al comma 2, l iscritto può partecipare alle attività formative comprese nei programmi predisposti da qualsiasi Ordine territoriale e approvati dal Consiglio Nazionale nonché alle attività formative direttamente accreditate dal Consiglio Nazionale, nell ambito dei poteri di coordinamento e promozione dell attività dei Consigli dell Ordine per favorire le iniziative intese al miglioramento e al perfezionamento professionale, di cui all art. 29, co. 1, lett. d), del d.lgs. n. 139/2005. Obbligo formativo nel primo anno di iscrizione all Albo e negli altri periodi di esenzione Gli eventuali crediti formativi acquisiti durante il periodo per il quale l Iscritto è esentato dall obbligo formativo, non possono essere computati ai fini dell assolvimento dell obbligo. L Ordine territoriale di Reggio Emilia potrà, comunque, valutare positivamente, per altre finalità (Es: comunicazioni al tribunale, annotazioni nell albo, ecc.), l acquisizione di crediti formativi da parte dell Iscritto nel periodo in cui è esentato dall obbligo. Attività formativa anteriore all iscrizione all Albo L eventuale attività formativa svolta nel periodo che precede l iscrizione all Albo non rientra nella formazione professionale continua e non permette di acquisire crediti formativi professionali. Attività formativa in presenza di trasferimento dall Albo all Elenco Speciale e viceversa In caso di trasferimento dall Albo all Elenco Speciale, o viceversa, l iscritto sarà tenuto ad adempiere all obbligo formativo in proporzione ai mesi di effettiva iscrizione all Albo esercenti. Obbligo formativo a seguito della sanzione disciplinare di sospensione. Qualora un Iscritto sia sospeso dall esercizio della professione, in forza di un provvedimento disciplinare, ai sensi dell art. 52 del D.Lgs 139/2005, si ritiene che l obbligo deontologico della formazione professionale, nel periodo di sospensione, non subisca alcuna riduzione rispetto a quanto previsto dal vigente Regolamento. Autocertificazione delle attività formative svolte L iscritto è tenuto a documentare l attività formativa svolta fuori dalla circoscrizione territoriale dell ODCEC di Reggio Emilia, ma comunque inseriti nei programmi formativi di altri ODCEC territoriali d Italia e contemporaneamente accreditati dal CNDCEC, mediante autocertificazione da effettuare utilizzando il modulo di Dichiarazione sostitutiva di certificazione annuale appositamente predisposto. In fase di verifica e controllo da parte degli organi preposti dal ODCEC di Reggio Emilia, potranno essere richieste certificazioni di enti esterni ed ogni altra documentazione comprovante l effettiva partecipazione agli eventi formativi dichiarati.

9 Art. 6 Attribuzioni e compiti dell Ordine territoriale 1. L attività istituzionale dell Ordine territoriale comprende la formazione professionale continua dei propri iscritti all albo, ai sensi dell art. 12, co. 1, lett. r) del d. lgs. 28 giugno 2005, n L Ordine territoriale é ente formatore e regola il processo formativo e vigila sull assolvimento dell assolvimento dell obbligo da parte dei propri iscritti. 2. In particolare l Ordine territoriale: a) promuove, operando anche di concerto con altri Ordini territoriali, adeguate offerte di attività formative, predisponendo i relativi programmi, che invia al Consiglio Nazionale nei tempi e nelle modalità indicate agli artt. 8 e 9 del Regolamento per la formazione professionale continua del Consiglio Nazionale; b) allo scopo di consentire lo svolgimento dell attività di valutazione dei programmi, trasmette al Consiglio Nazionale copia del proprio Regolamento per la formazione professionale continua e di ogni successiva modifica ed integrazione; c) favorisce lo svolgimento gratuito della formazione professionale, utilizzando risorse proprie e quelle eventuali ottenibili da sovvenzioni erogate per la formazione professionale da enti finanziatori, garantendo che nel programma annuale vi siano eventi formativi gratuiti per complessive 60 (sessanta) ore, indipendentemente dal numero degli iscritti all Albo; d) regola le modalità del rilascio degli attestati di partecipazione alle attività formative; e) verifica annualmente, nei modi e nei tempi ritenuti più opportuni, l assolvimento dell obbligo di formazione professionale e, a tal fine, può chiedere agli iscritti l esibizione della documentazione relativa all attività formativa svolta. 3. Ai fini della vigilanza, l Ordine territoriale può chiedere all iscritto l esibizione della documentazione comprovante l avvenuto svolgimento della formazione continua per il triennio formativo precedente a quello in cui è effettuata la richiesta. 4. Anche quando le attività formative siano organizzate o sviluppate da organismi terzi, l Ordine è altresì responsabile dei contenuti delle medesime nonché del controllo dell effettiva partecipazione dei propri iscritti alle attività formative nell ambito del progetto di formazione professionale continua ai sensi dell art. 12, co. 1, lett. r) del d.lgs. n. 139/ L inosservanza dell obbligo formativo è valutata dall Ordine territoriale al termine del triennio formativo, ai sensi degli artt. 49 e ss. del d.lgs. n. 139/2005, con avvio dell azione tendente ad accertare i motivi che hanno originato l inosservanza. Al termine della fase istruttoria preliminare, l Ordine territoriale, nel caso ne ricorrano gli estremi, delibera l apertura di un procedimento disciplinare, nel rispetto del Regolamento vigente dei procedimenti disciplinari. Rilascio degli attestati di partecipazione agli eventi Non è consentito delegare a soggetti terzi estranei all Ordine il rilascio della certificazione dei crediti formativi maturati nella circoscrizione territoriale dell ODCEC di Reggio Emilia. Trasferimento ad un Albo tenuto da altro Ordine In caso di richiesta di trasferimento di un Iscritto ad un Albo tenuto da un altro Ordine territoriale, vanno prese in considerazione le due possibili fattispecie: 1. richiesta di trasferimento nelle more del periodo formativo in corso; 2. richiesta di trasferimento nel periodo successivo al termine del periodo formativo concluso. 1. Richiesta di trasferimento nelle more del periodo formativo in corso L Ordine di provenienza allega al carteggio personale dell iscritto da trasmettersi all Ordine di destinazione il documento riepilogativo dell attività formativa svolta dall interessato dall inizio del periodo formativo in corso e sino alla data di delibera di trasferimento. Tale documento viene vistato dall Ordine di provenienza con la sola finalità di attestare l avvenuto inserimento nel proprio programma formativo degli eventi indicati dall Iscritto e di attribuire i crediti di cui all art. 7, comma 3 del presente Regolamento. L attestazione consiste, pertanto, in una mera presa e notifica d atto e non già in un nulla osta sull adempimento dell obbligo formativo da parte dell Iscritto, poiché, tale ottemperamento potrà essere oggetto di valutazione esclusivamente al termine del periodo formativo di riferimento. Né, peraltro, l eventuale mancato raggiungimento del tetto minimo dei 20 crediti formativi annuali è condizione ostativa alla delibera di trasferimento od al suo perfezionamento. 2. Richiesta di trasferimento successivamente al termine del periodo formativo concluso In istruttoria alla delibera di trasferimento l Ordine di provenienza, nel caso abbia già provveduto alle verifiche di cui all art. 6, comma 5 del presente Regolamento, attesta all Ordine di destinazione l assolvimento dell obbligo formativo nel periodo di riferimento. Nel caso tale verifica non sia ancora stata effettuata l Ordine di provenienza trasmette all Ordine di destinazione il documento riepilogativo dell attività formativa svolta dall interessato nel periodo formativo già concluso, unitamente a quella svolta nel periodo in corso e sino alla data di delibera di trasferimento. Tale documento viene vistato dall Ordine di provenienza con la sola finalità di attestare l avvenuto inserimento nel

10 proprio programma formativo degli eventi indicati dall Iscritto e di attribuire i crediti di cui all art. 7, comma 3 del presente Regolamento. L attestazione consiste, pertanto, in una mera presa e notifica d atto e non già in un nulla osta sull assolvimento dell obbligo formativo da parte dell Iscritto. Si ritiene che l eventuale mancato rispetto dell obbligo formativo non possa essere causa ostativa al nulla osta al trasferimento in quanto, l apertura di un procedimento disciplinare ai sensi dell art. 6, comma 5 del presente Regolamento, non può trarre origine da una atto/richiesta dell iscritto (Es: trasferimento ad altro Ordine) e pertanto sarà cura dell Ordine destinatario valutare la posizione ed adottare gli opportuni provvedimenti. In entrambi i su esplicitati punti 1) e 2), il documento riepilogativo dell attività formativa svolta e l eventuale documentazione inerente, costituiscono parte integrante del fascicolo personale dell Iscritto, che verrà trasmesso all Ordine di destinazione, unitamente al nulla osta sulla posizione amministrativa e disciplinare del richiedente.

11 Art. 7 Crediti formativi professionali 1. Il credito formativo professionale (CFP) è l unità di misura per la valutazione dell impegno richiesto per l assolvimento dell obbligo di formazione professionale continua. 2. Per la partecipazione agli eventi formativi ed alle attività formative a distanza, verranno riconosciuti all iscritto i crediti formativi professionali attributi dal Consiglio Nazionale secondo il Regolamento per la formazione professionale continua del Consiglio Nazionale, sulla base di quanto effettivamente maturato dall iscritto. 3. Alle attività formative particolari di cui all art. 3, co. 1, lett. b), i crediti formativi sono attribuiti secondo i criteri riportati nella seguente tabella: Attività formative particolari Crediti attribuiti Limiti massimi annuali a) Relazioni in convegni, seminari, corsi e master approvati dal Consiglio Nazionale. 1 ora = 3 crediti max 15 b) Relazioni nelle scuole e nei corsi di formazione per praticanti. 1 ora = 3 crediti max 15 c) Pubblicazioni di natura tecnico-professionale su argomenti compresi nell Elenco delle materie oggetto delle attività formative. 1 credito ogni 5 cartelle di battute ciascuna max 10 d) Docenze annuali presso istituti universitari ed enti equiparati nelle materie comprese nell Elenco delle materie oggetto delle attività formative. e) Docenze annuali presso istituti tecnici ed enti equiparati nelle materie comprese nell Elenco delle materie oggetto delle attività formative. f) Partecipazione alle commissioni per gli esami di Stato per l esercizio della professione di dottore commercialista ed esperto contabile e per l esame per l iscrizione al registro dei revisori contabili. g) Partecipazione alle commissioni di studio e gruppi di lavoro del Consiglio Nazionale e degli Ordini territoriali. h) Partecipazione ai gruppi di lavoro e alle commissioni di studio degli organismi nazionali e internazionali cui aderisce il Consiglio Nazionale. i) Partecipazione alle commissioni parlamentari o ministeriali aventi ad oggetto lo studio di argomenti compresi nell Elenco delle materie oggetto delle attività formative. 10 crediti max 15 4 crediti max 4 5 crediti max 5 1 riunione = 1 credito max 10 1 riunione = 2 crediti max 10 1 riunione = 1 credito max 10 l) Superamento di esami in corsi universitari nelle materie comprese nell Elenco delle materie oggetto delle attività formative; gli esami suddetti devono attribuire crediti formativi universitari. il numero di crediti formativi professionali è pari al numero di crediti formativi universitari attribuiti all esame max Affinché siano idonee ad attribuire crediti formativi, le attività di formazione a distanza di cui all art. 3, co. 1, lett. a), devono essere specificatamente inserite nei programmi predisposti dall Ordine territoriale ed inviati al Consiglio Nazionale per l approvazione. Relativamente a tali attività formative, l Ordine deve indicare tutte le informazioni richieste dal Consiglio Nazionale in conformità alle Norme di attuazione sull applicazione delle tecnologie di e-learning alle attività formative, di cui all art. 6, co. 2, lett. b) del Regolamento per la formazione professionale continua del Consiglio Nazionale, illustrando altresì le modalità di controllo dell effettiva partecipazione dell iscritto all attività formativa, la cui responsabilità compete all Ordine territoriale di appartenenza dell iscritto. 5. Le disposizioni di cui al comma precedente non si applicano nel caso di attività di formazione a distanza organizzate ed erogate dal Consiglio Nazionale, ovvero da esso direttamente accreditate, che si considerano automaticamente accreditate. Attività di relatore negli eventi inseriti nei programmi formativi L attività di relatore negli eventi inseriti nei programmi formativi approvati dal Consiglio Nazionale attribuisce al relatore tre crediti formativi per ogni ora effettiva, o frazione di ora, di relazione svolta, come previsto dall art. 7, comma 3 del presente Regolamento, oltre, naturalmente, ai crediti relativi alla partecipazione agli eventi svolti nell eventuale restante tempo di non docenza. Il riconoscimento e la certificazione dei crediti conseguiti per l attività di relatore sono effettuati dagli Ordini territoriali. Nel caso in cui un evento sia replicato dal relatore, allo stesso devono essere attribuiti i CFP per ciascuna replica.

12 Al di fuori degli eventi inseriti nei programmi formativi approvati dal Consiglio Nazionale non potranno esser attribuiti né riconosciuti crediti formativi professionali per attività di relatore, ovunque e sotto qualunque forma svolta, salvo che si tratti di relazioni nelle scuole e nei corsi di formazione per praticanti commercialisti o esperti contabili. Attività di coordinatore di seminari e corsi di formazione L attività di coordinamento di corsi e seminari di formazione non comporta l attribuzione di crediti formativi, a meno che il coordinatore partecipi all evento in qualità di relatore. Pubblicazioni Definizione di pubblicazione Pubblicazione è, in senso lato, qualunque elaborato o elaborazione di contenuti, in qualunque formato, divulgato in qualsiasi ambito rivolto ad una serie indistinta di destinatari. E dunque necessario delimitare il concetto di pubblicazione secondo quanto stabilito dalle norme vigenti in materia. E da ritenere che ai fini della formazione professionale continua per pubblicazione sia da intendere il c.d. prodotto editoriale. L art. 1, comma 1, della legge 7 marzo 2001, n. 62, Nuove norme sull editoria e sui prodotti editoriali e modifiche alla legge 5 agosto 1981, n. 416, definisce il prodotto editoriale come segue: Per prodotto editoriale ( ) si intende il prodotto realizzato su supporto cartaceo, ivi compreso il libro, o su supporto informatico, destinato alla pubblicazione o, comunque, alla diffusione di informazioni presso il pubblico con ogni mezzo, anche elettronico, o attraverso la radiodiffusione sonora o televisiva, con esclusione dei prodotti discografici o cinematografici. Il comma 2 del medesimo articolo precisa inoltre che: Non costituiscono prodotto editoriale i supporti che riproducono esclusivamente suoni e voci, le opere filmiche ed i prodotti destinati esclusivamente all informazione aziendale sia ad uso interno sia presso il pubblico. Per opera filmica si intende lo spettacolo, con contenuto narrativo o documentaristico, realizzato su supporto di qualsiasi natura, purché costituente opera dell ingegno ai sensi della disciplina sul diritto d autore, destinato originariamente, dal titolare dei diritti di utilizzazione economica, alla programmazione nelle sale cinematografiche ovvero alla diffusione al pubblico attraverso i mezzi audiovisivi. Dalle norme che precedono se ne ricava non solo la definizione di pubblicazione ma anche la condizione che determina l elaborato pubblicato, vale a dire la sua diffusione presso il pubblico tramite soggetti riconosciuti quali editori ai sensi delle norme che regolano lo specifico settore. Ai fini della formazione professionale continua, la diffusione presso il pubblico del prodotto editoriale può essere realizzata tramite: 1. carta stampata (libro/quotidiano/rivista); 2. supporto multimediale chiuso (CD, DVD, floppy disk); 3. contesto multimediale aperto (testata/pubblicazione Internet registrata). Il riconoscimento dei crediti è subordinato alla verifica dei seguenti requisiti degli strumenti di diffusione del prodotto editoriale: nel caso di libri: l indicazione dell editore; nel caso di pubblicazioni periodiche (quotidiani/riviste): la registrazione della testata, anche se distribuita esclusivamente via Internet; nel caso di supporti multimediali chiusi, che gli stessi: a) siano allegati a pubblicazioni (libri/quotidiani/riviste) per le quali ricorrano i requisiti predetti; b) ovvero costituiscano autonome pubblicazioni ai sensi della legge sull editoria. Non rientrano invece tra i prodotti editoriali idonei ad attribuire all autore crediti formativi: a) interventi ed elaborati in banche dati (chiuse o aperte) che non abbiano i requisiti di pubblicazione sopraindicati; b) elaborati (articoli, newsletter ecc.) diffusi dall iscritto sul proprio sito Internet o sul sito di terzi, qualora questo non sia inserito in un contesto riconosciuto e disciplinato dalla legge sull editoria. Qualifica di pubblicazione tecnico-professionale Costituisce pubblicazione tecnico-professionale il prodotto editoriale che a prescindere dal contesto di diffusione (libro/quotidiano/rivista), purché rientrante tra quelli assoggettati alle norme dell editoria tratti di argomenti contenuti nell Elenco delle materie oggetto delle attività formative approvato dal Consiglio Nazionale (ad esempio un intervento in materia fiscale pubblicato su una rivista anche generalista). Determinazione dei crediti Ai fini della determinazione dei crediti formativi, in considerazione della definizione di prodotto editoriale, non risulta sempre applicabile il riferimento alle cartelle (in quanto misura di riferimento non univoca); in questo caso tale criterio viene sostituito dal calcolo delle battute (una battuta corrisponde ad un carattere digitato, ivi compreso lo spazio ). In accordo con la tabella di cui all art. 7, comma, 3 del presente Regolamento, alla pubblicazione di natura tecnicoprofessionale su argomenti compresi nell Elenco delle materie oggetto delle attività formative approvato dal Consiglio Nazionale è attribuito 1 credito ogni battute. Tale ultima soglia può essere raggiunta anche sommando tra loro le battute di articoli diversi, purché ciascuno di essi sia almeno di battute. Agli iscritti che pubblichino di concerto tra loro articoli e/o testi inerenti argomenti professionali, i crediti formativi

13 possono essere attribuiti nella misura del contributo prestato alla redazione degli articoli e/o testi (ad esempio secondo la distribuzione dei capitoli e delle sezioni redatte). Nell impossibilità di applicare tale criterio, il credito attribuito all intero articolo e/o testo si ripartirà uniformemente tra gli autori. Resta fermo il limite di 10 crediti annuali acquisibili tramite attività di pubblicazione di prodotti editoriali. Procedura per il riconoscimento dei crediti La necessità di essenziali informazioni ai fini del riconoscimento dei crediti da parte dell Ordine di Reggio Emilia rende indispensabile una procedura secondo la quale l autore fornisca all Ordine, anche nell ambito dell autocertificazione, gli estremi della pubblicazione. In particolare: a) nel caso di libri o di sezioni di libri: nome dell'editore o, altrimenti, dello stampatore, luogo e data di pubblicazione, ed eventualmente, ove possibile, contributo prestato per la realizzazione del prodotto editoriale; b) nel caso di articoli in quotidiani, riviste e periodici di qualsiasi altro genere, anche diffusi tramite tecnologie multimediali: titolo dell articolo, indicazione della testata, data di pubblicazione e tipologia di diffusione; c) nel caso di supporti multimediali chiusi: tipologia, titolo del prodotto editoriale, indicazione della pubblicazione cui è allegato ovvero indicazione che ne consenta l identificazione quale autonoma pubblicazione ai sensi della legge sull editoria. All Ordine sono attribuite le funzioni di controllo e di valutazione di conformità rispetto ai presupposti per il riconoscimento dei crediti formativi. L iscritto che sia intenzionato a farsi riconoscere crediti formativi a seguito di pubblicazioni di natura tecnicoprofessionale su argomenti compresi nell Elenco delle materie oggetto delle attività formative approvato dal Consiglio Nazionale ai sensi dell art. 7 comma 3 del presente Regolamento deve comunicare entro 6 mesi dall avvenuta pubblicazione, mediante autocertificazione, i dati contenuti nella tabella esemplificativa di seguito riportata allegando copia della pubblicazione stessa. Tipo di pubblicazione Libro Quotidiano Rivista Altra pubblicazione periodica Supporto multimediale Titolo Titolo della testata Tipologia di diffusione Tipo (specificare) Titolo Editore/stampatore Luogo e data di pubblicazione Argomento dell Elenco delle materie oggetto delle attività formative approvato dal Consiglio Nazionale Eventuali coautori e rapporto di ripartizione dell impegno Estensione dell articolo; n battute Crediti formativi (ex art. 7 comma 3 del Regolamento FPC dell Ordine di Reggio Emilia Docenze universitarie Sono ritenute idonee ad attribuire 10 crediti formativi annuali le docenze sulle materie comprese nell Elenco delle materie oggetto delle attività formative approvato dal Consiglio Nazionale, effettivamente svolte in un corso universitario, da docenti aventi i seguenti titoli accademici: 1. Professore ordinario e straordinario; 2. Professore associato, confermato o non confermato; 3. Professore a contratto per contratto sostitutivo/principale/integrativo; 4. Ricercatore titolare di affidamento o supplenza; 5. Ricercatore, confermato o non confermato e assistente ordinario; 6. Dottore di ricerca, dottorando di ricerca, titolare di assegno di ricerca; 7. Cultore della materia. Le docenze semestrali permettono l acquisizione di un numero di crediti pari a quello previsto per la docenza di un intero corso. Docenze presso enti equiparabili alle Università Gli elementi caratterizzanti le università emergono dal combinato disposto dell art. 6, L , n. 168 e dell art. 1, L , n In base ad essi, le università medesime sono contraddistinte da: svolgimento di attività didattica e di ricerca non strumentale; autonomia didattica,scientifica, organizzativa, finanziaria e contabile; potere di rilasciare titoli di studio aventi valore legale; personalità giuridica. Le università possono essere statali e non statali. Ciò che rileva è che si tratti di enti riconosciuti per rilasciare titoli aventi valore legale. Si veda, al riguardo, l art. 10, comma 1, del D.L. 1 ottobre 1973, n. 580, convertito con modificazioni nella

14 legge 30 novembre 1973, n. 766: Le denominazioni di università, ateneo, istituti di istruzione universitaria, possono essere usate soltanto dalle università statali e da quelle non statali riconosciute per rilasciare titoli aventi valore legale a norma delle disposizioni di legge. L istituzione di nuove università ed istituti di istruzione universitaria non statali, legalmente riconosciuti, nonché l autorizzazione al rilascio di titoli aventi valore legale sono disciplinati dall art. 2, comma 5, del regolamento sullo sviluppo e sulla programmazione approvato con D.P.R. n. 25 del 27/01/1998. Vanno ricondotte alla categoria università anche le istituzioni che pur formalmente non denominate come tali (per esempio: Accademie, Politecnici, Scuole ed Istituti di studi superiori, ecc.) presentano tuttavia le stesse caratteristiche. Gli enti equiparati alle università sono individuati dall art. 8 L , n. 168, che considera tali: il CNR, l INFN e gli Osservatori astronomici, astrofisica e vesuviano; gli enti ed istruzioni pubbliche nazionali di ricerca a carattere non strumentale, dotati di autonomia scientifica, organizzativa, finanziaria e contabile, individuati con D.P.R., i quali: a) svolgono attività di ricerca scientifica nel rispetto dell autonomia di ricerca delle strutture scientifiche e della libertà di ricerca dei ricercatori, singoli o associati, in coerenza con le rispettive funzioni istituzionali e nel quadro della programmazione nazionale; b) gestiscono programmi di ricerca di interesse nazionale, attuati anche in collaborazione con altri enti pubblici o privati, e partecipano alla elaborazione, al coordinamento ed alla esecuzione di programmi di ricerca comunitari ed internazionali; c) provvedono all istruzione, alla organizzazione ed al funzionamento delle strutture di ricerca e di servizio, anche per quanto concerne i connessi aspetti amministrativi, finanziari e di gestione; d) esercitano la propria autonomia finanziaria e contabile, nel rispetto delle norme in materia di autonomia finanziaria e contabile delle università, in quanto compatibili. L equiparazione ai fini legali di un ente di ricerca alle università, pertanto, avviene con espresso riconoscimento da parte della legge (ad esempio CNR, INFN, ecc.), ovvero con DPR, per il quale occorrono: a) la natura pubblica dell ente; b) lo svolgimento da parte di esso di un attività di ricerca qualificabile come non strumentale. E tale la ricerca finalizzata all avanzamento delle conoscenze in un settore disciplinare o per tema specifico 2; in tale ottica si considera non strumentale la ricerca in quanto tale, non finalizzata, cioè, ad obiettivi predeterminati; c) l esercizio dell attività di ricerca nel rispetto dell autonomia delle strutture scientifiche e della libertà di ricerca dei ricercatori. Ciò richiede l esistenza di una operante base di ricercatori e la capacità di autogestione di persone, risorse e strutture da parte dell ente. Pertanto, l attribuzione dei CFP, previsti dal Regolamento, secondo le modalità applicabili alle docenze presso le università propriamente dette, è consentita soltanto per le docenze presso gli enti pubblici espressamente equiparati alle università dalla legge, e dal regolamento governativo emanato ai sensi dell art. 17, comma 2, L. n. 400/1988, ovvero con Decreto del Presidente della Repubblica. Docenze presso istituti tecnici ed enti equiparati Ai fini della formazione professionale continua, sono ritenute idonee ad attribuire crediti formativi le docenze presso gli istituti tecnici di scuole pubbliche e degli enti equiparati, vale a dire le scuole paritarie private (istituzioni scolastiche attivate secondo le disposizioni della legge 10 marzo 2000, n. 62, Norme per la parità scolastica e disposizioni sul diritto allo studio e all'istruzione) e le scuole regolarmente riconosciute (istituzioni scolastiche che hanno ottenuto il riconoscimento tramite decreto ministeriale). L equiparazione si fonda sul criterio dell idoneità dei diplomi a permettere ai discenti l accesso agli istituti universitari. Non sono invece valide le docenze presso le scuole private istituite con presa d atto, in quanto da non ritenersi quali enti equiparati agli istituti tecnici ai sensi del Regolamento di formazione professionale continua. Al docente di ruolo e al docente che svolge una supplenza annuale nelle materie di seguito indicate sono attribuiti 4 crediti formativi professionali: Diritto/Economia/Scienza delle finanze; Diritto e legislazione sul turismo; Discipline territoriali; Economia aziendale; Economia aziendale/tecniche operative; Economia tecnica delle aziende turistiche; Matematica; Matematica/Informatica; Matematica finanziaria e/o applicata; Tecnica amministrativa; Trattamento testi. Partecipazione alle riunioni delle commissione consultive dell Ordine e ai sottogruppi delle commissioni stesse La partecipazione a ciascuna riunione dei nuclei di lavoro delle commissioni consultive e dei gruppi di studio fa maturare 1 CFP, purché venga redatto un verbale e sia possibile rilevare le presenze. I crediti formativi professionali di cui alla tabella dell art. 7, comma 3 del presente Regolamento, sono attribuiti in relazione al numero delle riunioni soltanto ai componenti delle commissioni, e non anche agli eventuali partecipanti alle stesse in qualità di osservatori

15 Partecipazione alle riunioni degli Organismi cui aderisce il CNDCEC La partecipazione alle riunioni degli organismi cui aderisce il CNDCEC, che si elencano qui di seguito, fa maturare 2 CFP, per ciascuna riunione, con un massimo di 10 nell anno: INTERNAZIONALI FCM FEE INSOL EUROPE INSOL INTERNATIONAL CILEA INN IFAC NAZIONALI OIC - ORGANISMO ITALIANO CONTABILITA' CUP COGEST ISDACI IL TRUST IN ITALIA FERPI - OSCAR DI BILANCIO CONVENZIONI IRDCEC ICE RAGIONERIA DI STATO CAF Doc OPEN DOT COM Affinché la partecipazione alle riunioni di tali organismi faccia maturare CFP, è necessario che: gli incontri siano di studio e gli argomenti di trattazione siano di carattere tecnico-scientifico; gli argomenti di trattazione siano tra quelli compresi nell Elenco delle materie oggetto delle attività formative approvato dal Consiglio Nazionale ; i membri abbiano una nomina ufficiale; sia redatto un verbale da cui sia possibile rilevare le presenze per ciascun incontro. Partecipazioni alle commissioni parlamentari e ministeriali La partecipazione a ciascuna riunione delle commissioni parlamentari o ministeriali aventi ad oggetto lo studio di materie previste dall Elenco delle materie oggetto delle attività formative approvato dal Consiglio Nazionale fa maturare 1 CFP (per un massimo di 10 CFP all anno), purché: sia verificabile la nomina; si rediga un verbale per ciascuna riunione, da cui sia possibile rilevare le presenze e gli argomenti trattati; gli incontri siano di studio e gli argomenti di trattazione siano di carattere tecnico-scientifico. Partecipazione ai master La partecipazione a master inseriti nel programma degli Ordini permette di acquisire crediti formativi. L eventuale successivo periodo di stage che chiude il master non consente, invece, il conseguimento di crediti formativi. Partecipazione ai master universitari I master organizzati dalle Università possono rientrare tra gli eventi formativi dell Ordine, purché siano inseriti nel programma ed a condizione che l Ordine sia responsabile della vigilanza delle presenze. Per quanto concerne il numero di CFP, a coloro che supereranno l esame finale di profitto dovranno essere attribuiti, oltre ai crediti assegnati all evento, ulteriori CFP, pari al numero di crediti formativi universitari (CFU) attributi al master dall Università, con un limite massimo di 10 crediti formativi all anno, in base a quanto disposto dalla tabella delle attività particolari,di cui all art. 7, co. 3. Giudici tributari Gli iscritti all Albo dei dottori commercialisti e degli esperti contabili giudici tributari svolgono una funzione professionale e non acquisiscono crediti formativi in relazione a tale funzione o alle attività svolte in ragione di essa. Art. 8 Esenzioni A partire dal la richiesta di esenzione perché abbia effetto, deve essere inoltrata per iscritto alla segreteria dell ordine territoriale, entro 12 mesi dal verificarsi dell evento e dalla data in cui avrà inizio l esenzione.

16 1. L iscritto può essere esentato dallo svolgimento della formazione professionale continua nei seguenti casi: a) maternità/paternità, per un anno; b) servizio militare volontario e civile volontario, malattia grave, infortunio, assenza dall Italia, che determinino l interruzione dell attività professionale per almeno 6 mesi; c) altri casi di documentato impedimento derivante da cause di forza maggiore; d) per raggiungimento del limite di età anagrafica fissato a partire dall anno 2014 in anni 70 (settanta); e) per i dottori commercialisti ed esperti contabili parlamentari, per il periodo corrispondente alla durata della loro carica legislativa, se da loro espressamente richiesto. 2. Gli iscritti nell elenco speciale e coloro che non esercitano la professione, neanche occasionalmente, non sono tenuti a svolgere l attività di formazione professionale continua. 3. Al fine di esentare dall assolvimento dell obbligo formativo coloro che, non esercitando neanche occasionalmente l'attività professionale (in forma individuale, in qualità di socio di studio associato, in qualità di socio di STP, in qualità di dipendente di studio professionale) ne avanzino richiesta, l Ordine territoriale può effettuare la propria attività di verifica in base a una dichiarazione nella quale l iscritto, sotto la propria personale responsabilità, sostenga di: a) non essere in possesso di partita Iva, né soggetto al relativo obbligo in relazione ad attività rientranti nell oggetto della professione; b) non essere iscritto alla Cassa Nazionale di Previdenza ed Assistenza né soggetto al relativo obbligo; c) non esercitare l attività o le funzioni professionali neanche occasionalmente e in qualsiasi forma (individuale, socio di studio associato, socio di STP, dipendente di studio professionale) ; d) di non svolgere attività di sindaco o revisore contabile. 4. L esenzione di cui ai commi precedenti comporta la riduzione dei crediti formativi da acquisire nel triennio formativo nella misura di 30 crediti per ciascun anno d esonero. 5. I crediti formativi comunque acquisiti durante il periodo per il quale l iscritto è esentato dall obbligo formativo non possono essere computati ai fini dell assolvimento dell obbligo. 6.1 Se un iscritto chiede l esonero dagli obblighi formativi: per servizio militare e civile oppure se la causa di forza maggiore, prevista dall art. 8 comma 1, lettera c), provoca anche un interruzione dell attività professionale; lo stesso iscritto in caso di accoglimento della richiesta di esonero non potrà essere dominus di praticanti. Una volta accolta la richiesta, l Ordine provvederà immediatamente a darne notizia al tirocinante che avrà 2 mesi di tempo per sostituire il dominus mantenendo la continuità della pratica professionale. 6.2 Nel caso in cui l esonero sia chiesto: per grave malattia o infortunio, assenza dall Italia, che determinino l interruzione dell attività professionale, oppure in tutti gli altri casi di cui all art 8 comma 1 lettera c); il consiglio valuterà al momento della delibera se il professionista esonerato possa continuare ad avere praticanti. Da questo momento, nel caso il consiglio ritenga che il collega non possa nel periodo di esonero, avere praticanti, il tirocinante avrà 2 mesi di tempo per sostituire il dominus mantenendo la continuità della pratica professionale. 6.3 Nel caso in cui l esonero sia chiesto: per maternità o gravidanza non presumendosi un interruzione dell attività professionale superiore ai sei mesi (ed in quanto di fatto non si verifichi), si ritiene che non vi siano impedimenti allo svolgimento della funzione di dominus. 6.4 Nel caso in cui l esonero sia chiesto: per superati limiti di età se l attività professionale continua effettivamente, si ritiene che l iscritto possa, evidentemente, fungere da dominus. Esenzioni Gravidanza, maternità/paternità Si ritiene ragionevole, per ciascuna gravidanza, maternità/paternità che abbia luogo nel triennio, decurtare l'obbligo formativo nella misura di nr.30 CFP; tale riduzione potrà essere imputata al triennio formativo scelto dall'iscritto0, con facoltà di ripartirla anche tra due trienni consecutivi. Impedimenti dovuti a cause di forza maggiore

17 Al di fuori dei casi d impedimento espressamente previsti dall art. 8, comma 1, lettere a) e b) del presente Regolamento, la valutazione e la decisione discrezionale dei casi particolari d impedimento derivanti da cause di forza maggiore è rimessa di volta in volta alle decisioni del Consiglio dell Ordine. Raggiungimento del limite di età anagrafica. In caso di esenzione per raggiungimento dei limiti di età anagrafica fissati dall art. 8, comma 1, lettera d) del presente Regolamento, l Iscritto non deve presentare espressa richiesta al Consiglio dell Ordine in quanto, in questo caso, l esenzione è desumibile da un dato oggettivo già in possesso dell Ordine. Mancato svolgimento, anche occasionale, della professione. La dichiarazione richiesta all Iscritto nel caso di esenzione prevista dall art. 8, comma 3 del presente Regolamento, deve contenere anche l indicazione dell anno o frazione di anno per il quale si richiede di usufruirne. Al termine del periodo d esenzione indicato nella prima richiesta, tale dichiarazione dovrà essere presentata annualmente al Consiglio dell Ordine, affinché l Iscritto attesti il perdurare nel tempo delle condizione richieste dall art. 8, comma 3 del presente Regolamento.

18 Art. 9 Attuazione dei programmi 1. L Ordine territoriale, nel rispetto dei principi previsti dall art. 6, realizza anche di concerto con altri Ordini territoriali il programma approvato dal Consiglio Nazionale, con le modalità ritenute meglio rispondenti alle esigenze di formazione dei propri iscritti. 2. L Ordine territoriale realizza il programma, anche di concerto con altri Ordini, avvalendosi di strutture e mezzi propri o della categoria ovvero conferendo apposito incarico a soggetti terzi. Il soggetto incaricato dall Ordine territoriale svolge, nella circoscrizione di quest ultimo, le singole attività formative e opera sotto la direzione, il controllo e la responsabilità dell Ordine stesso. In nessun caso tale soggetto può avvalersi della qualifica di ente accreditato per la formazione professionale continua degli iscritti negli Albi tenuti dagli Ordini dei dottori commercialisti e degli esperti contabili, poiché esso esegue un incarico nei limiti e con l osservanza delle condizioni stabilite dall Ordine che lo ha incaricato.

19 Art. 10 Riconoscimento e attribuzione dei crediti formativi agli iscritti 1. L Ordine territoriale riconosce i crediti formativi agli iscritti all albo che partecipano agli eventi e svolgono le altre attività formative di cui all art. 3, co. 1, lett a) e b). Alle attività formative particolari di cui all art. 3, co. 1, lett. c), l Ordine territoriale attribuisce i crediti formativi secondo i criteri indicati all art Al fine di ottenere il riconoscimento e l attribuzione dei crediti formativi, gli iscritti producono la documentazione dell attività formativa svolta, anche mediante autocertificazione, entro il 31 marzo di ogni anno o in caso di necessità nel termine definito dal Consiglio di anno in anno e comunicato con circolare agli iscritti. 3. L iscritto può indicare di aver assolto l obbligo della formazione professionale continua in tutte le forme di comunicazione del proprio studio professionale rivolte ai clienti e al pubblico (corrispondenza, sito Internet, targa, biglietti da visita ecc.). 4. L accertamento del mancato assolvimento dell obbligo di formazione nel triennio, nelle modalità qui regolamentate, comporta l avvio da parte dell Ordine dell azione tendente ad accertare i motivi che hanno originato l inosservanza. Al termine della fase istruttoria preliminare, l Ordine territoriale, nel caso ne ricorrano gli estremi, delibera l apertura del procedimento disciplinare in capo all iscritto nel rispetto del Regolamento vigente dei procedimenti disciplinari. 5. Il dato personale relativo all avvenuto o al mancato assolvimento dell obbligo formativo del singolo iscritto è pubblico, ai sensi e per gli effetti dell art. 19 del d.lgs. n. 196/2003. Le modalità di diffusione di tale dato sono rimesse ai singoli Ordini territoriali. Riconoscimento del credito in funzione del tempo di effettiva partecipazione all evento Il credito formativo viene calcolato in base al tempo di effettiva partecipazione, 1 ora = 1 credito. Le frazioni di ora vengono considerate con i seguenti arrotondamenti: da 1 minuto fino a 29 minuti di effettiva partecipazione, arrotondamento per difetto = 0 (zero) crediti; da 30 minuti fino a 59 minuti di effettiva partecipazione, arrotondamento per eccesso = 1 credito. Nel caso in cui il Consiglio Nazionale abbia riconosciuto un numero di crediti formativi diverso dalle effettive ore di durata dell evento stesso, le regole di cui sopra verranno applicate con il criterio della proporzionalità. Attività formative particolari L attribuzione di crediti formativi professionali per lo svolgimento delle attività formative particolari previste nella tabella di cui all art. 7, comma 3 del presente Regolamento, deve essere sempre richiesta all Ordine. L interessato, perciò,, dovrà comunicare, nei termini fissati dall art. 10 del presente Regolamento, lo svolgimento delle attività previste in tale tabella mediante autocertificazione con la quale descrivere e documentare esaustivamente l attività formativa particolare effettivamente svolta, onde permetterne l esatto inquadramento nella casistica prevista. L attribuzione al richiedente di crediti formativi professionali per tali attività particolari sarà effettuata direttamente dalla Commissione Controllo Obbligo Formativo.

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