CASSAZIONE PENALE Sezione quarta - sentenza n del 13 maggio 2005

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1 CASSAZIONE PENALE Sezione quarta - sentenza n del 13 maggio 2005 RESPONSABILITÀ DEL TEAM CHIRURGICO In caso di scioglimento dell equipe operatoria a fine intervento, il chirurgo allontanandosi per una giusta causa non è responsabile dell errore commesso in sua assenza. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con sentenza in data 13/5/2004 la Corte di appello di Salerno ha confermato, limitatamente agli imputati Gi. Ma. E An. Sp., la sentenza del 2/10/2001 del Tribunale di Salerno, che li aveva ritenuti responsabili di lesioni colpose e, concesse le attenuanti generiche, ritenute equivalenti alla contestata aggravante, li aveva condannati alle pene ritenute di giustizia. Ai predetti imputati era stato addebitato il delitto di cui agli artt. 113 e 590, comma 2, in relazione all art. 583, 1 comma, n. 2, Cp perché, a seguito di un intervento di taglio cesareo su Ma. Ro., eseguito dal dott. Gi. Ma., coadiuvato dal dott. An. Sp., era stata dimenticata nell addome della paziente una garza laparotomica. Dimessa dalla clinica Vi.de.So.Hy. il 16/10/1995, Ma. Ro. subì due interventi chirurgici il 29/12/1995, eseguiti presso l Ospedale di S., il primo di «laparotomia sottombelicale per ascesso intraperitoneale contenente pezza laparotomia con asportazione della tuba sinistra» e il secondo di asportazione dell ovaio di sinistra. Sempre nell Ospedale di S., rispettivamente in data 20/1/1996 e 4/3/1996, Ma. Ro. subì un primo successivo intervento chirurgico per «ascesso intracavitario in regione paraombelicale sinistra», e poi un secondo per «peritonite infetta delle pelvi e delle ultime anse». Il giudice di primo grado, così come quello di appello, ha ritenuto che il primo intervento fu causato dalla necessità di rimuovere la garza laparotomica, e i successivi per sopperire alle gravi complicazioni alle quali aveva dato luogo la permanenza della garza nell addome. Il giudice di appello ha dapprima motivato sul mancato decorrere del termine per la prescrizione, essendosi verificate sospensioni per anni uno, mesi sette e giorni quindici, a causa dei rinvii per impedimento o comunque su istanze dei difensori. Ha poi richiamato per relationem la motivazione della sentenza di primo grado, e infine ha esaminato i motivi di appello, tra cui anche quelli del responsabile civile Casa di cura Vi.de.So. Hy. Spa. Per ciò che concerne la posizione del Gi. Ma., la Corte territoriale ha ritenuto che dalle dichiarazioni del consulente del Pm e del testimone Di. Ca., che ha sottoposto Ma. Ro. agli interventi chirurgici presso l Ospedale di S., era risultato che l asportazione della tuba sinistra era avvenuta per effetto della permanenza della garza nell addome della paziente, e che tutti i successivi interventi erano stati conseguenti al primo. Inoltre, l avere ritenuto da parte del primo giudice che un intervento più tempestivo avrebbe limitato le conseguenze dannose non immutava il fatto, sempre ricollegato alla negligenza e alla non attenta esecuzione del parto cesareo. La Corte di merito ha poi disatteso il motivo di appello dello An. Sp. Attinente a un ruolo assolutamente marginale tenuto nell intervento di parto cesareo, rilevando che l imputato era un collaboratore 1

2 della casa di cura e partecipava agli interventi che si svolgevano nel suo turno di servizio. Nella specie, il giudice di merito ha rilevato che Gi. Ma. ne ha voluto la presenza finché fosse indispensabile, e che lo ha fatto andare via solo quando era «impellente» la sua presenza in reparto. Infine, è stato disatteso anche l appello del responsabile civile (...). La Corte ha, quindi, confermato la sentenza di primo grado, tranne che per altro imputato, e ha condannato in solido gli imputati e il responsabile civile al rimborso delle spese sostenute dalla parte civile. I due imputati e il responsabile civile hanno proposto ricorso per cassazione, chiedendo l annullamento della sentenza della Corte di appello di Salerno (...). MOTIVI DELLA DECISIONE Il ricorso di Gi. Ma. va dichiarato inammissibile, essendo tutti i motivi di impugnazione palesemente infondati. Con il primo motivo il ricorrente ha dedotto la violazione degli artt. 521 e 522 Cpp, assumendo che la Corte di merito ha riconosciuto che una tempestiva rimozione della garza nel periodo di degenza avrebbe senz altro consentito una rapida guarigione ed evitato le successive devastanti conseguenze. Secondo il ricorrente, quindi, tutti gli interventi successivi al primo non possono essere causalmente ricollegati all errore verificatosi, per cui la contestazione nel decreto di citazione, dalla quale l imputato si è difeso, è diversa dal fatto per il quale è stato condannato. Sul punto, si osserva, in primo luogo, che la Corte territoriale ha ritenuto (pagg. 5 e 6 sentenza impugnata) sussistere comunque il nesso di causalità tra la condotta omissiva del Gi. Ma., per avere lasciato la garza laparotomica nell addome della paziente, e gli eventi lesivi successivi in quanto, senza l iniziale negligenza, nessuna conseguenza negativa incidente sulla salute di Ma. Ro. Si sarebbe verificata. Tale valutazione è così ampiamente logica da non potere meritare censura alcuna, e quindi supera l eccezione procedurale (...). Le ragioni appena esposte consentono di ritenere palesemente infondato anche il secondo motivo di ricorso (...). Con il terzo e ultimo motivo di impugnazione il ricorrente ha censurato la sentenza gravata per non avere risposto al motivo di appello, secondo il quale la competenza alla conta delle garze è del ferrista e non del primo operatore. La Corte di appello di Salerno, pur con motivazione sintetica, ha invece precisato che «appare appena il caso di ribadire che della evidenziata negligenza ne debba rispondere Gi. Ma. quale principale operatore» (pag. 6). Tale orientamento giurisprudenziale è stato recentemente ribadito con due sentenze di questa sezione (Cass. 26/5/2004 n ; Cass. 2/3/2004 n ). Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso proposto da Gi. Ma. consegue, a norma dell art. 616 Cpp, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma, che si ritiene equo liquidare in euro 1.000,00, in favore della cassa delle ammende, non ravvisandosi assenza di colpa in ordine alla determinazione della causa di inammissibilità. La declaratoria di inammissibilità del ricorso impedisce di dichiarare il reato di lesioni colpose estinto per prescrizione (...). A diverse conclusioni si deve pervenire per il ricorso di An. Sp., che non è manifestamente infondato. Nella specie, il delitto di lesioni colpose è stato commesso l 11/10/1995, identificando- 2

3 si il momento consumativo del reato di cui all art. 590 Cp in quello di insorgenza della malattia (Cass. 9/5/2003 n ; Cass. 8/1/1998 n. 2522). A norma dell art. 157 n. 4 Cp, per il delitto in questione il termine di prescrizione è di anni cinque, aumentato della metà in conseguenza dei numerosi atti interruttivi ex art. 160 Cp, pervenendosi così alla data dell 11/4/2003. Vanno ancora aggiunti anni uno, mesi sette e giorni quindici, per le numerose sospensioni (art. 159 Cp) a causa di rinvii per impedimenti o comunque su richiesta degli imputati o di alcuni di essi (...). Ne consegue che il termine di prescrizione è scaduto definitivamente il 26/11/2004, e cioè nel periodo intercorrente tra l emissione della sentenza di appello e di quella di legittimità (...). La declaratoria di estinzione del reato per prescrizione nei confronti dello An. Sp. è conseguente alla circostanza che il primo motivo di ricorso è fondato e avrebbe legittimato l annullamento con rinvio della sentenza impugnata per difetto di motivazione su un punto rilevante della decisione, e cioè l accertamento del momento in cui il ricorrente si sarebbe allontanato dalla camera operatoria. A questo Collegio non sfugge - anzi si condivide - la già citata giurisprudenza di legittimità, secondo la quale, in tema di colpa professionale, nel caso di equipe chirurgiche, ogni sanitario, oltre che al rispetto dei canoni di diligenza e di prudenza connessi alle specifiche mansioni svolte, è tenuto a osservare gli obblighi a ognuno derivanti dalla convergenza di tutte le attività verso il fine comune e unico. Ne consegue che ogni sanitario non può esimersi dal conoscere e valutare l attività precedente o contestuale svolta da altro collega, sia pure specialista in altra disciplina, e dal controllarne la correttezza, se del caso ponendo rimedio o facendo in modo che si ponga opportunamente rimedio a errori altrui che siano evidenti e non settoriali e, come tali, rilevabili ed emendabili con l ausilio delle comuni conoscenze scientifiche del professionista medio (Cass. 2/3/2004 n ). Ancor più specificamente, proprio in una fattispecie attinente alla mancata rimozione dall addome di un paziente di una pinza chirurgica, spezzatasi e in parte scivolata nella anse intestinali, la Corte di legittimità ha ulteriormente specificato che il controllo della rimozione dei ferri spetta all intera équipe operatoria, cioè ai medici, che hanno la responsabilità del buon esito dell operazione anche con riferimento a tutti gli adempimenti connessi, e non può essere delegato al solo personale paramedico, avendo gli infermieri funzione di assistenza, ma non di verifica (Casa. 26/5/2004 n ). Va, però, considerato che il giudice non può sottovalutare la circostanza dello «scioglimento dell équipe operatoria», che può anche non incidere sull esclusione della colpa e del nesso di causalità, qualora avvenga, a esempio, in un intervento ad alto rischio, senza giustificazioni per chi si allontana, e quindi facendo venire meno quel contributo di conoscenze professionali che possono salvaguardare l incolumità del paziente in presenza di errore altrui. Al contrario, lo stesso «scioglimento dell équipe operatoria» in una fase in cui l intervento può ritenersi, se non concluso, solo da definire con adempimenti della massima semplicità, quali la conta delle garze e dei ferri da rimuovere o già rimossi, e, subito dopo, la sutura della ferita, a conclusione di un operazione chirurgica perfettamente riuscita, ed essendo il medico che si allontana giustificato da altre più pressanti e urgenti attività mediche, consente di escludere la colpa per negligenza e, di conseguenza, l incidenza causale sull evento. Nella specie, la stessa motivazione della sentenza impugnata, pur valorizzando le dichiarazioni rese dallo stesso An. Sp., e ritenute per lui solo pregiudizievoli in relazione all esclusione di un ruolo secondario nell intervento di parto cesareo, precisa che il 3

4 ricorrente ha dichiarato di essersi allontanato dalla sala operatoria quando la sua presenza non era «più indispensabile», e si recò in reparto ove «era impellente» la sua presenza (pag. 7). Non vi è dubbio alcuno che la negligenza consistita nell avere lasciato la garza nell addome della Ma. Ro. si è verificata, nella fase forale dell intervento, e cioè appena prima della sutura della ferita, essendo in precedenza non solo giustificata, ma opportuna la sua permanenza nel corpo della paziente. Al momento in cui la sentenza dà atto di un credibile allontanamento dello An. Sp. prima che tutto l intervento di parto cesareo (da ritenersi concluso con la sutura della ferita) sia terminato, la Corte di merito, sullo specifico motivo di appello dell imputato, riproposto in sede di legittimità, di una partecipazione parziale del ricorrente all intervento o avrebbe dovuto pronunciarsi sulla presenza o meno dello An.Sp. alla conta delle garze, o, quanto meno al momento in cui doveva essere eseguita, se la conta non è stata fatta, ma non può, in primo luogo, ritenere che, anche in caso di assenza del ricorrente, questi ne deve rispondere avendo fatto parte dell équipe operatoria, e, in secondo luogo, se la circostanza di fatto non risulti oggetto di indagine istruttoria, non può ritenere non decisiva la richiesta di integrazione istruttoria al fine di accertare la misura della partecipazione dello An. Sp. all operazione di parto cesareo. Sotto il primo aspetto la motivazione comporta una violazione di legge sostanziale addebitando la cooperazione colposa ex art. 113 Cp a soggetto estraneo alla condotta colposa di negligenza, né portatore di un autonoma colpa concorrente con quella del Gi. Ma., tenuto conto della sua assenza nel momento in cui è stata omessa o male eseguita la verifica delle garze, e ben potendosi ritenere (ma la valutazione spetterebbe al giudice di merito) che le specifiche incombenze per le quali è stato chiamato nel reparto di una clinica privata siano più urgenti delle semplici fasi di completamento di un intervento di parto cesareo fino a quella fase perfettamente riuscito. Per ciò che concerne il secondo aspetto, e cioè la possibilità che sul punto (e cioè l individuazione del momento dell allontanamento dello An. Sp. Dalla sala operatoria) non sia stato effettuato in primo grado alcun accertamento, ritenendosi la presenza nell équipe già decisiva per dichiarare la responsabilità del ricorrente, la motivazione di rigetto della richiesta di rinnovamento dell istruttoria dibattimentale ex art. 603 Cpp è in parte mancante e in parte manifestamente illogica. È mancante là dove valuta la richiesta istruttoria al solo fine di escludere il ruolo marginale del ricorrente nell esecuzione dell intervento di taglio cesareo, e non anche per determinare la cooperazione colposa nel reato; è manifestamente illogica là dove assume che il suo allontanamento quando la presenza non era più «indispensabile» è prova della sua responsabilità, aggravando tale illogicità con la ritenuta «impellente» necessità di recarsi in reparto. Al contrario, proprio tali valutazioni avrebbero dovuto indurre i giudici di appello a disporre la rinnovazione dell istruttoria dibattimentale ex art. 603 Cpp, trattandosi di risolvere una questione di diritto sostanziale, per la quale solitamente la giurisprudenza massimata di legittimità non può comprendere tutte le possibili variabili di fatto, a differenza di quel che avviene per lo più per i vizi processuali (ad es. tardività dell impugnazione ex art. 585 Cpp). Pertanto, pur se va ribadito che in tema di colpa professionale, l intera equipe chirurgica è tenuta a osservare gli obblighi derivanti dalla convergenza di tutte le attività verso il fine comune e unico, e tra tali obblighi rientra anche quello di porre rimedio agli errori di altro medico, pur specialista, se questi siano rilevabili ed emendabili con l ausilio di comuni conoscenze scientifi- 4

5 che del professionista medio, l anticipato «scioglimento dell équipe chirurgica» per cause giustificate o dalla semplicità delle residue attività da compiere o dalla impellente necessità di uno dei componenti dell équipe di prestare la propria opera professionale per la cura indilazionabile di altro o altri pazienti, o - a maggior ragione - per il concorso di entrambe le cause, ben può e- sonerare da responsabilità colposa il medico allontanatosi, che non era quindi presente nel momento in cui o è stata omessa la dovuta prestazione professionale (negligenza) o è stato eseguito un maldestro intervento (imperizia o imprudenza), che ha causato conseguenze colpose per il paziente. Nella specie, dalla motivazione della sentenza impugnata si evince che o tale accertamento è del tutto carente nel procedimento a carico del ricorrente, e quindi, andava eseguito, anche in sede di appello, o - se oggetto dell istruttoria nel primo grado di giudizio - di esso non è stato tenuto alcun conto per la decisione, pur trattandosi di valutazioni indispensabili al fine di individuare o escludere la responsabilità del ricorrente An. Sp. Essendo il reato estinto per prescrizione, per ciò che concerne le determinazioni penali, tale formula prevale sull annullamento con rinvio ex art. 623 Cpp, e, in relazione al solo ricorso dello An. Sp., gli atti vengono rinviati per le sole statuizioni civili al giudice civile competente per valore in grado di appello. Per ciò che riguarda il ricorso del responsabile civile Casa di cura Vi.de.So.Hy. Spa, vanno preliminarmente esaminate le eccezioni di carattere processuale sulla regolarità della vocatio in iudicium (...). Anche il primo motivo di ricorso è infondato. Il responsabile civile reitera l eccezione di violazione dell art Cc, assumendo che, non essendo Gi. Ma. legato da alcun rapporto di collaborazione o di lavoro dipendente con la casa di cura privata, dove è stato eseguito l intervento di parto cesareo, non sussiste alcun vincolo perché la società Vi.de.So.Hy. Spa sia tenuta a risarcire il danno a Ma. Ro. È ormai giurisprudenza civile costante che «nel caso di danni causati dall insuccesso di un intervento chirurgico, la casa di cura nella quale l intervento è stato praticato risponde, a titolo contrattuale ex art Cc, del danno causato dal chirurgo, anche nei casi in cui quest ultimo non faccia parte dell organizzazione aziendale della casa di cura» (Cass. Civile 8/1/1999 n. 103; conformi Cass. 8/5/2001 n. 6386; Cass. 14/7/2004 n ) (...). P.Q.M. La Corte annulla senza rinvio la sentenza impugnata nei confronti di An. Sp., in quanto il reato ascrittogli è estinto per prescrizione, e rinvia per le statuizioni civili al giudice civile competente per valore in grado di appello. Dichiara inammissibile il ricorso di Gi. Ma. e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 1.000,00 in favore della cassa delle ammende. Rigetta il ricorso del responsabile civile limitatamente al fatto di Gi. Ma., e rimette lo stesso dinanzi al giudice civile competente per valore in grado di appello in relazione al fatto di An. Sp. 5

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