Il progetto di distribuzione e la gradazione dei crediti. Tivoli Terme, 23 novembre 2011
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1 Il progetto di distribuzione e la gradazione dei crediti Tivoli Terme, 23 novembre 2011
2 Art. 596 c.p.c. (Formazione del progetto di distribuzione)... il professionista delegato a norma dell'articolo 591-bis, non più tardi di trenta giorni dal versamento del prezzo, provvede a formare un progetto di distribuzione contenente la graduazione dei creditori che vi partecipano e lo deposita in cancelleria affinché possa essere consultato dai creditori e dal debitore...
3 INDIVIDUAZIONE DELLA MASSA 1 immobile = 1 massa Possibile accorpare in una unica massa quei beni su cui concorrano i medesimi crediti (per numero e qualità) In presenza di una pluralità di debitori comproprietari dell'immobile si dovrà suddividere il ricavato formando una singola massa per ogni debitore
4 DETERMINAZIONE DELLA MASSA ATTIVA Art c.c. Il creditore, per conseguire quanto gli è dovuto può far espropriare i beni del debitore, secondo le disposizioni del Codice di Procedura Civile Art c.c. Il pignoramento comprende gli accessori, le pertinenze e i frutti della cosa pignorata Art. 509 cpc La somma da distribuire è formata da quanto proviene a titolo di prezzo o conguaglio delle cose vendute o assegnate, di rendita o provento delle cose pignorate, di multa e risarcimento di danno da parte dell'aggiudicatario.
5 La massa attiva si compone delle seguenti voci: Prezzo del bene venduto; competenze nette bancarie maturate e maturande nel libretto della procedura; fitti attivi / indennità di occupazione (rendite); somme versate in forza dell'istanza di conversione che non si sia conclusa con la liberazione del bene dal pignoramento (art. 495 cpc, c. 5); 1/10 delle cauzioni versate da chi, ammesso all'incanto, abbia omesso di partecipare al medesimo, senza documentato e giustificato motivo (art. 580 cpc, c. 2); cauzioni versate da chi ha presentato offerte dopo l'incanto (art. 584 cpc, c. 5); cauzione versata dall'aggiudicatario inadempiente (art. 587 cpc, c. 1); risarcimento dell'aggiudicatario inadempiente (art. 587 cpc, c. 2).
6 INDIVIDUAZIONE DEI CREDITORI Legittimati a partecipare alla distribuzione sono i creditori pignoranti e i creditori intervenuti nei limiti e con le modalità del riformato art. 499 cpc
7 INTERVENTI AMMISSIBILI (art. 499 c.p.c.) 1. tutti gli interventi spiegati in data anteriore al a prescindere dal possesso o no di un titolo esecutivo; 2. tutti gli interventi spiegati in data successiva al purché muniti di titolo esecutivo; 3. gli interventi dei creditori non muniti di titolo esecutivo in data successiva al purché: al momento del pignoramento abbiano eseguito un sequestro sui beni pignorati; o, al momento del pignoramento, abbiano iscritto ipoteca sui beni pignorati; o siano titolari di un credito di somma di denaro risultante dalle scritture contabili di cui all'art (in tal caso, a pena di inammissibilità, deve essere allegato al ricorso l'estratto autentico notarile di tali scritture)
8 Il creditore non titolato può effettuare intervento nella procedura esecutiva e deve notificare al debitore, entro i 10 giorni successivi al deposito, copia del ricorso. Il G.E., nell'ordinanza in cui dispone la vendita del bene fissa udienza di comparizione del debitore e dei creditori non muniti di titolo esecutivo disponendo la notifica ad opera di una delle parti. All'udienza di comparizione il debitore deve indicare quali crediti intervenuti riconosce. In assenza del debitore si intendono riconosciuti tutti i crediti per i quali hanno avuto luogo gli interventi in assenza di titolo esecutivo. Se il debitore non effettua riconoscimento del credito, il creditore intervenuto ha diritto all'accantonamento delle somme che gli spetterebbero se ne fa esplicita istanza e se dimostra di avere proposto, nei trenta giorni successivi all'udienza di accertamento crediti, l'azione necessaria per potersi munire di titolo esecutivo (art. 499 cpc). L'accantonamento è a termine. Il G.E. determina il tempo ritenuto necessario affinché i creditori intervenuti possano munirsi di titolo esecutivo. In ogni caso il termine non può essere superiore a 3 anni. Decorso il termine fissato, il G.E. dispone la comparizione delle parti per assegnazione della somma accantonata. Se il titolo esecutivo è inferiore al credito accantonato, la differenza viene destinata ai creditori insoddisfatti. (art. 510 cpc)
9 L'intervento è tempestivo se effettuato prima della udienza fissata per l'autorizzazione alla vendita (art. 499 cpc, comma 2 - art 564 cpc). Se emessa ordinanza di vendita solo relativamente ad alcuni beni compresi nella procedura, l'intervento successivo sarà tardivo rispetto ai beni compresi nell'ordinanza ma tempestivo per i beni per i quali non sia stata ancora fissata la vendita. I creditori la cui pretesa sia assistita da cause di prelazione si considerano tempestivi anche se l'atto di intervento è depositato dopo l'udienza fissata per l'autorizzazione alla vendita ma purché prima dell'udienza fissata per l'approvazione del progetto di distribuzione (art. 566 cpc)
10 In caso di riunione di procedure né i pignoramenti né gli interventi presenti al momento della riunione in una delle procedure si estendono a beni dell'altra procedura che non siano comuni alle due esecuzioni. I creditori pignoranti o intervenuti nella prima procedura, per poter concorrere anche sui beni delle procedure riunite devono fare formale atto di intervento chiedendo di partecipare alla distribuzione del ricavato di quei beni. Gli intervenuti successivi alla riunione delle procedure, salvo diversa indicazione, sono validi per partecipare alla distribuzione del ricavo di ogni bene presente nelle procedure riunite.
11 GRADUAZIONE DEI CREDITI 1. Spese in prededuzione 2. Crediti assistiti da privilegio 3. Crediti assistiti da ipoteca 4. Crediti con privilegio sussidiario 5. Crediti non assistiti da cause di prelazione (crediti chirografari)
12 SPESE IN PREDEDUZIONE Sono le spese inerenti il procedimento che vanno quindi soddisfatte prima della vera e propria graduazione dei crediti Sono comprese: spese e onorari del custode; spese e onorari del delegato alla vendita; spese e onorari del CTU per la predisposizione del progetto di distribuzione; spese e onorari del CTU estimatore del bene oggetto di procedura esecutiva; spese per la pubblicità; eventuali spese di manutenzione e conservazione del bene.
13 CREDITI PRIVILEGIATI Art c.c. Crediti per atti conservativi o di espropriazione I crediti per le spese di giustizia fatte per gli atti conservativi o per l'espropriazione di beni immobili nell'interesse comune dei creditori sono privilegiati sul prezzo degli immobili stessi. Del pari ha privilegio il credito dell'acquirente di un immobile per le spese fatte per la dichiarazione di liberazione dall'immobile dalle ipoteche.
14 Sono comprese: le spese per il primo pignoramento se fruttuoso, anche se eseguito dopo l'iscrizione di una ipoteca (compresa la notifica del precetto); le spese di giustizia per atti che tendono a conservare la garanzia patrimoniale costituita dai beni del debitore (art c.c.) ovvero a realizzare coattivamente il valore di essi ((art c.c.). Spese, cioè, che vengono affrontate esclusivamente da chi ha la veste di creditore e che si presentano idonee ad avvantaggiare gli altri creditori: godono del privilegio le spese affrontate nell'interesse comune dei creditori concorrenti e resta escluso per gli ati compiuti a vantaggio esclusivo di uno di essi (Cass n. 763); le spese di giustizia anticipate dall'aggiudicatario per la cancellazione di ipoteche e del pignoramento iscritti sull'immobile sottoposto ad espropriazione forzata in conformtià dell'ordine impartito dal giudice della esecuzione con il decreto di trasferimento (art. 586 cpc), in quanto spese sostenute per l'espropriazione di beni immobili nell'interesse comune dei creditori (Cass n. 929); le spese di giustizia sostenute per azioni surrogatorie (art c.c.) e quelle sostenute per azioni revocatorie (art c.c.); le spese per giudizi di divisione necessari alla esecuzione su beni indivisi.
15 Non sono comprese: le spese di accertamento del credito, cioè quelle sostenute dal creditore per il riconoscimento, in sede di giudizio di merito, della fondatezza del proprio diritto (Cass n. 1837); le spese di giustizia incontrate dal creditore per l'iscrizione di un'ipoteca giudiziale che sono privilegiate ex art c.c. (Cass n. 2625); spese per pignoramenti con risultato negativo (es. per trascrizione errata o per notifiche non andate a buon fine) (le spese sono ammesse ma vanno collocate in chirografo); spese per pignoramenti su beni già pignorati (sono ammesse ma collocate al medesimo grado del credito quali spese per intervento nel processo di esecuzione)
16 Art c.c. - comma 1 I crediti per spese di giustizia enunciati dagli articoli 2755 e 2770 sono preferiti ad ogni altro credito anche pignoratizio o ipotecario Art c.c. I crediti egualmente privilegiati concorrono tra loro in proporzione del rispettivo importo
17 CREDITI PRIVILEGIATI Art c.c. Ordine dei privilegi sugli immobili Quando sul prezzo dello stesso immobile concorrono più crediti privilegiati, la prelazione ha luogo secondo l'ordine seguente: 1) i crediti per le imposte sui redditi immobiliari indicati dall'art. 2771; 2) i crediti per i contributi, indicati dall'articolo 2775; 3) i crediti dello Stato per le concessioni di acque, indicati dall'art. 2774; 4) i crediti per i tributi indiretti, indicati dall'art. 2772; 5) i crediti per l'imposta comunale sull'incremento di valore degli immobili; 5-bis) i crediti del promissario acquirente per mancata esecuzione dei contratti preliminari, indicati all'art bis.
18 Art c.c. - comma 2 I creditori che hanno privilegio sui beni immobili sono preferiti ai creditori ipotecari se la legge non dispone diversamente. Art c.c. Estensione del privilegio Il privilegio accordato al credito si estende alle spese ordinarie per l'intervento nel processo di esecuzione. Si estende anche agli interessi dovuti per l'anno in corso alla data del pignoramento e per quelli dell'anno precedente. Gli interessi successivamente maturati hanno privilegio nei limiti della misura legale fino alla data della vendita. Art c.c. I crediti egualmente privilegiati concorrono tra loro in proporzione del rispettivo importo
19 CREDITI IPOTECARI Sono crediti garantiti da ipoteca sui beni immobili L'ipoteca è volontaria, legale o giudiziale (art. 2808, comma 3) Se sullo stesso immobile sono iscritte più ipoteche, i crediti saranno soddisfatti in base al grado ipotecario di iscrizione di ciascuna di esse (art c.c.). I crediti con iscrizione ipotecaria dello stesso grado sugli stessi beni concorrono tra loro in proporzione dell'importo relativo (art c.c.) Non si tiene conto delle ipoteche iscritte dopo il pignoramento (art c.c.) nonché delle ipoteche per le quali sia trascorso il ventennio dalla iscrizione (art c.c.). Oltre al capitale sono garantiti gli accessori (spese ed interessi) secondo le regole fissate dall'art c.c.
20 Art c.c. Estensione degli effetti dell'iscrizione L'iscrizione del credito fa collocare nello stesso grado le spese dell'atto di costituzione d'ipoteca, quelle dell'iscrizione e rinnovazione e quelle ordinarie occorrenti per l'intervento nel processo di esecuzione. Per il credito di maggiori spese giudiziali le parti possono estendere l'ipoteca con patto espresso, purché sia presa la corrispondente iscrizione. Qualunque sia la specie d'ipoteca, l'iscrizione di un capitale che produce interessi fa collocare nello stesso grado gli interessi dovuti, purché ne sia enunciata la misura nell'iscrizione. La collocazione degli interessi è limitata alle due annate anteriori e a quella in corso al giorno del pignoramento, ancorché sia stata pattuita l'estensione a un maggior numero di annualità; le iscrizioni particolari prese per altri arretrati hanno effetto dalla loro data. L'iscrizione del capitale fa pure collocare nello stesso grado gli interessi maturati dopo il compimento dell'annata in corso alla data del pignoramento, però soltanto nella misura legale e fino alla data della vendita.
21 CAPITALE coperto da garanzia ipotecaria: - il capitale iscritto nei limiti del credito effettivamente esistente Per i contratti di mutuo il capitale è costituito dal capitale mutuato meno la somma di tutte le frazioni imputate a capitale delle rate di ammortamento venute a scadenza e pagate. (corrisponde alla somma erogata al mutuatario ancora non rimborsata; quindi non comprende la quota di interessi corrispettivi compresa nelle rate scadute e rimaste insolute). Per i debiti da conto corrente il capitale è costituito dall'intero importo del decreto o della sentenza (su tale capitale matureranno gli interessi privilegiati)
22 SPESE coperte da garanzia ipotecaria: - spese per l'atto di costituzione di ipoteca volontaria (non quelle del mutuo eventualmente concesso contestualmente); - spese di iscrizione (imposta ipotecaria, spese per copie, ecc.) e rinnovazione dell'ipoteca; - spese ordinarie per l'intervento nel processo di esecuzione (spese legali del processo esecutivo evenutalmente liquidate dal giudice).
23 INTERESSI coperti da garanzia ipotecaria - gli interessi convenzionali al tasso enunciato nella iscrizione ipotecaria, per l'annata in corso e per le due annate anteriori il giorno del pignoramento; - gli interessi legali (di cui all'art c.c.) dalla fine dell'anno in corso alla data del pignoramento e sino alla data della vendita. L'enunciazione nella iscrizione ipotecaria della misura degli interessi è condizione per il riconoscimento della prelazione sugli stessi (Cass., sez. I, n Cass., sez. I, n. 9497) Per la data di vendita deve intendersi la data del decreto di trasferimento dell'immobile e non quella della aggiudicazione (Cass., sez. I, n. 5526)
24 L'ANNATA IN CORSO di cui all'art c.c. non va intesa come anno solare ma come arco di tempo della durata di dodici mesi, il cui inizio corrisponde a quello del debito di interessi (Cass. Sez. I, n. 4124) 1. determinare la data di decorrenza degli interessi del debito: Mutuo = data contrattualmente prevista; Debiti accertati giudizialmente = data della mora indicata in sentenza, in mancanza la data di deposito del provvedimento (decreto ingiuntivo o sentenza) 2. aggiungere alla data di decorrenza del debito tanti anni sino a che sia superata la data del pignoramento (data C); 3. dalla data C sottrarre un anno (data B). Da tale data così determinata inizia l'anno in corso. 4. dalla data B sottrarre due anni (data A). Gli interessi maturati, al tasso convenzionale, successivamente alla data A e sino alla data C sono da collocarsi in privilegio; gli interessi, al tasso convenzionale, maturati anteriormente alla data A sono da collocare al chirografo.
25 Esempio Data decorrenza mutuo: Notifica atto di pignoramento: Si aggiunge 1 anno al sino ad arrivare al (prima scadenza annuale successiva al pignoramento). Da tale data sottraggo 1 anno per determinare la decorrenza dell'annata in corso Anno in corso = al Sottrarre due anni alla data di decorrenza dell'anno in corso Biennio anteriore = al Data di vendita =
26 In ipotecario: - interessi corrispettivi maturati nell'annata in corso e nel biennio precedente (dal al ) - interessi moratori maturati nell'annata in corso e nel biennio precedente (dal al ) sulla sola quota capitale - interessi legali calcolati dalla fine dell'anno in corso alla data del pignoramento ( ) sino alla data di vendita ( ) Se la rata di mutuo è posticipata e contiene, pertanto, gli interessi relativi al periodo anteriore a se stessa, la prima rata del biennio da considerare ai fini degli interessi che vanno al privilegio non è quella che scade nel momento di inizio del biennio, ma quella immediatamente successiva. In chirografo: - interessi corrispettivi e moratori maturati anteriormente al biennio anteriore ; - interessi moratori maturati nell'annata in corso e nel biennio anteriore sulle quote interessi (se consentito anatocismo); - differenza tra interessi convenzionali (corrispettivi e/o moratori, anche anatocistici ove consentito) maturati dopo l'annata in corso e sino alla vendita e gli interessi legali ammessi in privilegio
27 INTERESSI Se l'intervento o il pignoramento si basano su un titolo esecutivo giudiziale sono incontestabili le componenti del credito azionato per capitale, interessi ed accessori In caso contrario (es. titolo negoziale) deve essere posta la massima attenzione alla esatta quantificazione degli importi dovuti soprattutto riguardo agli interessi. 1. interessi superiori agli interessi legali La misura degli interessi passivi ad un tasso superiore a quello legale deve essere stabilita per iscritto a pena di nullità (art c.c., comma 3). In difetto sono dovuti esclusivamente gli interessi al tasso legale fino alla data del (data di entrata in vigore della L. 154/1992). Per il periodo successivo, ossia dal e per i contratti stipulati dopo tale data, si applicano i tassi di interesse previsti dall'art. 5 L. 154/1992, sostituito, a decorrere dal dall'art. 117 del D. Lgs. 583/1993 (T.U.B.)
28 2. interessi usurari Il tasso di interesse debitore non può superare il tasso soglia di cui alla L n. 108 (legge sull'usura) a. se il tasso soglia risultava superato al momento della stipula: - per i contratti stipulati dopo l'entrata in vigore della L n. 108 non è dovuto alcun interesse; - per i contratti stipulati prima dell'entrata in vigore della L n. 108 si deve operare la riduzione del tasso previsto nel contratto al tasso soglia b. se il superamento del tasso soglia si è avuto in costanza di rapporto si deve operare la riduzione automatica del tasso degli interessi a quello corrispondente al tasso soglia di volta in volta rilevato
29 3. interessi anatocistici art c.c. - Anatocismo In mancanza di usi contrari, gli interessi scaduti possono produrre interessi solo dal giorno della domanda giudiziale o per effetto di convenzione posteriore alla loro scadenza e sempre che si tratti di interessi dovuti almeno per sei mesi. Contratti di conto corrente stipulati prima del (data di entrata in vigore della delibera CICR del ) E' illecito il meccanismo dell'anatocismo (Corte Cost. Sentenza n. 425 del ) Contratti di conto corrente stipulati dopo il (data di entrata in vigore della delibera CICR del ) E' lecito il meccanismo dell'anatocismo. Contratti di mutuo bancario ordinario E' illecito il meccanismo dell'anatocismo Contratti di mutuo bancario fondiario stipulati prima del (data di entrata in vigore del D. Lgs. 385/1993) E' lecito il meccanismo dell'anatocismo Contratti di mutuo bancario fondiario stipulati dopo il (data di entrata in vigore del D. Lgs. 385/1993) E' illecito il meccanismo dell'anatocismo
30 CREDITI CON PRIVILEGIO SUSSIDIARIO SUGLI IMMOBILI (art c.c.) Sono crediti che godono del privilegio generale sui beni mobili e che, in caso di infruttuosa esecuzione sui beni mobili, godono del privilegio sussidiario sugli immobili. Possibile a condizione che il creditore dimostri di avere tentato l'esecuzione sui beni mobili del debitore con esito negativo.
31 Art c.c. Collocazione sussidiaria sugli immobili I crediti relativi al trattamento di fine rapporto nonché all'indennità di cui all'art sono collocati sussidiariamente, in caso di infruttuosa esecuzione sui mobili, sul prezzo degli immobili, con preferenza rispetto ai crediti chirografari. I crediti indicati dagli artt e 2751-bis, ad eccezione di quelli indicati al precedente comma ed i crediti per contributi dovuti a istituti, enti o fondi speciali, compresi quelli sostitutivi o integrativi, che gestiscono forme di assicurazione obbligatoria per invalidità, la vecchiaia e i superstiti di cui all'art. 2753, sono collocati sussidiariamente, in caso di infruttuosa esecuzione sui mobili, sul prezzo degli immobili, con preferenza rispetto ai crediti chirografari, ma dopo i crediti indicati al primo comma I crediti dello Stato indicati dal terzo comma dell'art sono collocati sussidiariamente, in caso di infruttuosa esecuzione sui mobili, sul prezzo degli immobili, con preferenza rispetto ai crediti chirografari, ma dopo i crediti indicati al comma precedente.
32 CREDITORI CHIROGRAFARI Sono tutti coloro che non hanno alcun privilegio o prelazione e i creditori muniti di privilegio o prelazione per la parte di credito che non può essere coperta dalla garanzia ipotecaria. Si distinguono in tempestivi e tardivi I creditori tempestivi vengono soddisfatti prima dei creditori tardivi. Se procedura incapiente i crediti muniti dello stesso grado devono essere soddisfatti in percentuale al loro ammontare. In proporzione all'entità dei rispettivi crediti I creditori tardivi sono gli ultimi ad essere soddisfatti. Sono quelli che intervengono oltre l'udienza fissata per l'autorizzazione alla vendita ma prima di quella per la approvazione del progetto di distribuzione. Concorrono alla distribuzione solo se esiste avanzo dopo soddisfazione di tutti gli altri creditori (art. 565 cpc)
33 PROCEDURA ESECUTIVA E FALLIMENTO Art. 51 l.f.: Salvo diversa disposizione della legge, dal giorno della dichiarazione di fallimento nessuna azione individuale esecutiva o cautelare, anche per crediti maturati durante il fallimento, può essere iniziata o proseguita sui beni compresi nel fallimento. Art. 107 l.f.,: se alla data di dichiarazione di fallimento sono pendenti procedure esecutive, il curatore può subentrarvi; in tale caso si applicano le disposizione del codice di procedura civile; altrimenti su istanza del curatore il giudice dell'esecuzione dichiara l'improcedibilità dell'esecuzione, salvi i casi di deroga di cui all'art. 51. Art. 41 TUB:.la somma ricavata dall'esecuzione, eccedente la quota che in sede di riparto risulta spettante alla banca, viene attribuita al fallimento.
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