Salute multiconfort gold Assicurazione rimborso spese di cura da malattia, infortunio o parto

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1 Tutela persona Per la famiglia Salute multiconfort gold Assicurazione rimborso spese di cura da malattia, infortunio o parto Il presente Fascicolo Informativo contenente: Nota informativa e Glossario Condizioni Generali di assicurazione Informativa trattamento dati personali deve essere consegnato al Contraente prima della sottoscrizione della polizza di assicurazione. Prima della sottoscrizione leggere attentamente la Nota informativa.

2 Home insurance In base a quanto disciplinato dal Provvedimento IVASS n.7/2013, dal 1 novembre 2013 il Contraente ha facoltà di ottenere, mediante processo di auto registrazione, le credenziali di accesso ad apposita area riservata, tramite la quale gli è possibile consultare una serie di informazioni relative alle sue polizze, accedendo dalla home page del sito internet della Società all indirizzo area clienti e seguendo le istruzioni ivi riportate.

3 Nota Informativa

4 NOTA INFORMATIVA Sommario A. INFORMAZIONI SULL IMPRESA DI ASSICURAZIONE 1. Informazioni generali 2. Informazioni sulla situazione patrimoniale della Società B. INFORMAZIONI SUL CONTRATTO 3. Durata e rinnovo del contratto 4. Coperture assicurative offerte Limitazioni ed esclusioni 5. Periodi di carenza contrattuali 6. Dichiarazioni dell Assicurato in ordine alle circostanze del rischio Questionario sanitario 7. Aggravamento e diminuzione del rischio e variazioni nella professione 8. Premi 9. Adeguamento del premio, delle somme assicurate o dei massimali 10. Diritto di recesso 11. Prescrizione dei diritti derivanti dal contratto 12. Legge applicabile al contratto 13. Regime fiscale 14. Informazioni in corso di contratto C. INFORMAZIONI SULLE PROCEDURE LIQUIDATIVE E SUI RECLAMI 15. Sinistri liquidazione dell indennizzo 16. Convenzioni 17. Reclami 18. Arbitrato GLOSSARIO Fascicolo Informativo Salute multiconfort gold pag. 2 di 11 Mod. A ediz. 09/2013 agg.08/2015

5 NOTA INFORMATIVA Nota Informativa La presente Nota informativa è redatta secondo lo schema predisposto dall IVASS, ma il suo contenuto non è soggetto alla preventiva approvazione dell IVASS. Il Contraente deve prendere visione delle condizioni di assicurazione prima della sottoscrizione della polizza. A. INFORMAZIONI SULL IMPRESA DI ASSICURAZIONE 1. Informazioni generali Denominazione sociale e forma giuridica L'impresa di assicurazione denominata nel seguito Società è Nationale Suisse S.p.A., società con unico socio, appartenente al Gruppo Helvetia, iscritto all albo dei gruppi assicurativi con il numero 031, e soggetta all attività di direzione e coordinamento da parte di Helvetia Compagnia Svizzera d'assicurazioni SA - Rappresentanza Generale e Direzione per l Italia. Sede legale La Sede legale e operativa è in Italia in via G.B. Cassinis, Milano. Recapito telefonico, sito internet e indirizzo di posta elettronica ordinaria e certificata tel , info@nationalesuisse.it, nationalesuisse@pec.nationalesuisse.it Autorizzazione all'esercizio delle assicurazioni La Società è stata autorizzata all'esercizio delle assicurazioni con Decreto Ministeriale del 6 ottobre 1972, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n 274 del 20 ottobre 1972 ed iscritta all albo delle imprese di assicurazione con il numero Informazioni sulla situazione patrimoniale della Società (dati relativi al bilancio 2014) Patrimonio netto L ammontare del patrimonio netto della Società è pari a 15,0 milioni di euro, di cui 12,0 milioni di euro relativi al capitale sociale e 3,0 milioni di euro relativi al totale delle riserve patrimoniali. Indice di solvibilità L indice di solvibilità, che rappresenta il rapporto tra l ammontare del margine di solvibilità disponibile e l ammontare del margine di solvibilità richiesto dalla normativa vigente (quest ultimo calcolato in funzione dei premi incassati o dell onere dei sinistri), è pari a 1,32. Si precisa che il margine di solvibilità disponibile è rappresentato dal patrimonio netto della Società al netto degli elementi immateriali, libero da qualsiasi impegno prevedibile, e comprende: a) il capitale sociale versato; b) le riserve legali e le riserve statutarie e facoltative, non destinate a copertura di specifici impegni; c) gli utili dell'esercizio e degli esercizi precedenti portati a nuovo, al netto dei dividendi da pagare; d) le perdite dell'esercizio e degli esercizi precedenti portate a nuovo. Si rinvia al sito internet della Società per la consultazione di eventuali aggiornamenti del Fascicolo Informativo non derivanti da innovazioni della normativa contrattuale. B. INFORMAZIONI SUL CONTRATTO 3. Durata e rinnovo del contratto La polizza non prevede tacito rinnovo e pertanto la garanzia cesserà alla scadenza pattuita senza applicazione del periodo di tolleranza di 15 giorni previsto dall art.1901, 2 comma, del Codice Civile. 4. Coperture assicurative offerte Limitazioni ed esclusioni Assicurazione malattia La Società tiene indenne l Assicurato, fino a concorrenza dei massimali annui indicati in polizza (anche in caso di utilizzo da parte dell Assicurato delle strutture convenzionate), delle spese di natura sanitaria sostenute per interventi chirurgici, ricoveri e day hospital a seguito di malattia o infortunio o parto. Possono essere indennizzate le spese sostenute per gli onorari dei medici, i diritti di sala operatoria, i medicinali, gli esami diagnostici e le visite specialistiche, i trattamenti fisioterapici, le rette di ricovero. L assicurazione è operante anche per i figli dell Assicurata, durante i loro primi 30 giorni di vita, a condizione che il ricovero per il parto di quest ultima risulti in garanzia. Fascicolo Informativo Salute multiconfort gold pag. 3 di 11 Mod. A ediz. 09/2013 agg.08/2015

6 NOTA INFORMATIVA Per gli aspetti di dettaglio relativi alle prestazioni garantite si rimanda agli articoli Rischio assicurato, Cure al neonato e Diaria alternativa al rimborso delle spese durante il ricovero o il day hospital delle Condizioni Generali di Assicurazione. AVVERTENZA L assicurazione prevede limitazioni alla garanzia (limiti di indennizzo e scoperti) per la cui descrizione si rimanda al successivo punto 15. Convenzione. Sono esclusi dalla copertura assicurativa tutte le spese elencate all articolo Rischi esclusi riportato nella sezione Assicurazione Rimborso spese mediche delle Condizioni Generali di Assicurazione, nonché quelle conseguenti agli eventi ivi indicati. Assicurazione assistenza All assicurazione Malattia è possibile abbinare un insieme di servizi che operano in caso di infortunio o malattia e focalizzati sull'aiuto dell assicurato presso il suo domicilio, mediante assistenza di primo soccorso e/o post ricovero, o sulla risoluzione dei problemi che si possono verificare quando è in viaggio, gestendo situazioni di emergenza in ogni parte del mondo. Assicurazione Trasporto in autoambulanza in Italia Assistenza per cure fisioterapiche con indirizzo riabilitativo Invio di un infermiere a domicilio Anticipo spese mediche Rimpatrio della salma Limite alla prestazione Spesa necessaria per compiere fino Km 200 (andata/ritorno) 260 per sinistro 1500 per sinistro con garanzie di restituzione per sinistro Si segnala che la durata massima della garanzia assicurativa per ciascun periodo di permanenza continuata all estero nel corso di ciascun anno di validità dell assicurazione è di 60 (sessanta) giorni. AVVERTENZA Sono esclusi dalla copertura assicurativa tutti gli eventi elencati all articolo Esclusioni della sezione Assicurazione Assistenza delle Condizioni Generali di Assicurazione. L assicurazione non è concedibile a chi abbia un età superiore a quella massima di permanenza e quindi la scadenza della polizza è fissata alla scadenza annuale successiva al compimento di tale età. AVVERTENZA Il limite massimo di età assicurabile è 65 anni. 5. Periodi di carenza contrattuali L'assicurazione ha effetto dalle ore 24 del giorno indicato in polizza se il premio è stato pagato; altrimenti ha effetto dalle ore 24 del giorno del pagamento. Se il Contraente non paga i premi successivi, l'assicurazione resta sospesa dalle ore 24 del 15 giorno successivo a quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24 del giorno del pagamento. Fermo quanto sopra, l assicurazione, anche dopo il pagamento del premio, non è sempre efficace fin da subito. AVVERTENZA La garanzia della presente polizza decorre: per gli infortuni: dal momento in cui ha effetto l assicurazione; per le malattie: il periodo di carenza va dal 30 giorno successivo a quello di effetto dell assicurazione (per le malattie più comuni) fino al 300 giorno (per le malattie del puerperio); per il parto: dal 300 giorno. Per un quadro completo della decorrenza della garanzia e dei termini di aspettativa si rimanda al relativo articolo delle Condizioni Generali di Assicurazione. 6. Dichiarazioni dell Assicurato in ordine alle circostanze del rischio Questionario sanitario È assolutamente necessario che all atto della stipulazione del contratto il Proponente fornisca risposte precise e veritiere alle domande a proposito dello stato di salute degli Assicurandi nonché sui loro precedenti assicurativi. AVVERTENZA Le dichiarazioni inesatte o le reticenze del Contraente o dell Assicurato relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio da parte della Società possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all indennizzo, nonché la stessa cessazione dell assicurazione così come espressamente indicato all articolo Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio delle Condizioni Generali di Assicurazione. Fascicolo Informativo Salute multiconfort gold pag. 4 di 11 Mod. A ediz. 09/2013 agg.08/2015

7 NOTA INFORMATIVA Particolare rilevanza assumono inoltre le condizioni di inassicurabilità dell Assicurato, che si esplicano nella presenza di sieropositività al virus H.I.V., alcolismo e tossicodipendenza, indipendentemente dalla concreta valutazione dello stato di salute dell Assicurato stesso. Il manifestarsi nell Assicurato di una o più di tali affezioni o malattie nel corso dell assicurazione costituisce per la Società aggravamento di rischio per il quale essa non avrebbe consentito l assicurazione ai sensi dell art del Codice Civile, applicandosi in tal caso la disciplina ivi prevista. Per i dettagli si rimanda all articolo Persone non assicurabili delle Condizioni Generali di Assicurazione. Per la stipulazione della polizza è obbligatoria la preventiva compilazione del Questionario Sanitario per ogni singolo Assicurato. Il Questionario diviene parte integrante della polizza. AVVERTENZA È fondamentale rispondere in maniera precisa e veritiera alle domande previste dal Questionario Sanitario, in quanto da ciò dipende la validità della polizza, ai sensi degli artt.1892 e 1893 del Codice Civile. Ricordiamo inoltre che, firmando il questionario, l Assicurato si assume la responsabilità di quanto vi è dichiarato, anche se le risposte vengono scritte da terzi, ai sensi dell articolo 1894 del Codice Civile. 7. Aggravamento e diminuzione del rischio e variazioni nella professione Salvo quanto indicato al precedente punto 6. Dichiarazioni dell Assicurato in ordine alle circostanze del rischio con riferimento alle persone non assicurabili, secondo quanto indicato nelle Condizioni Generali di Assicurazione all articolo Aggravamento del rischio il Contraente e/o l Assicurato non sono tenuti a comunicare eventuali aggravamenti del rischio o variazioni nella professione esercitata. 8. Premi L assicurazione è il contratto con il quale la Società, verso pagamento di un premio, si obbliga a indennizzare l Assicurato, entro i limiti convenuti, per i danni a esso prodotti da un sinistro. Il premio, consistente in una somma di denaro, è l oggetto della prestazione del Contraente e costituisce il corrispettivo della prestazione, al verificarsi del sinistro, della Società. Nel caso in cui la polizza sia collocata a mezzo di fattispecie contrattuali qualificabili come contratti di appalto pubblico di servizi in base al Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE (D.Lgs. n. 163/2006), la Società, al fine di non incorrere nella nullità dei contratti stessi, assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all art. 3 della Legge n. 136/2010 e successive modifiche, impegnandosi ad effettuare ogni transazione inerente il contratto di appalto attraverso conto corrente dedicato. Si segnala che In caso di pagamento del premio oltre 90 giorni dalla scadenza, decorrono nuovamente i termini di aspettativa descritti al successivo punto 5. Periodi di carenza contrattuali. Periodicità di pagamento del premio Il premio, salvo il caso di contratti di durata inferiore a dodici mesi, è determinato per periodi di assicurazione di un anno ed è dovuto per intero, anche se ne sia stato concesso il frazionamento. Il pagamento del premio viene effettuato all atto della conclusione del contratto e per tutta la sua durata ad ogni ricorrenza annuale della data di decorrenza. Modalità di versamento del premio Il pagamento del premio annuo avviene presso l Intermediario a cui è assegnata la polizza tramite: bonifico bancario sul conto corrente intestato all Intermediario; assegno non trasferibile intestato all Intermediario; bollettino postale sul conto corrente intestato all Intermediario; contanti, fino ad un massimo di 750 euro annui per polizza. È escluso il pagamento del premio con modalità diverse da quelle sopra riportate. Frazionamento del premio In alternativa al pagamento del premio con periodicità annuale, il Contraente può scegliere una periodicità di pagamento semestrale. In tal caso il pagamento del premio, gravato dall addizionale di frazionamento del 3%, viene effettuato rispettivamente ad ogni ricorrenza semestrale della data di decorrenza. 9. Adeguamento del premio, delle somme assicurate o dei massimali Ad ogni scadenza annuale, i valori che rappresentano il massimale assicurato, gli eventuali limiti di indennizzo e le franchigie, non espressi in percentuale, nonché il premio sono soggetti ad adeguamento in proporzione alle variazioni percentuali del numero indice rappresentato dalla media ponderata degli indici degli Onorari specialistici, analisi cliniche, accertamenti diagnostici e servizi ospedalieri, rilevato dallo Istituto Centrale di Statistica (ISTAT). L assicurazione Assistenza non è soggetta ad indicizzazione. Fascicolo Informativo Salute multiconfort gold pag. 5 di 11 Mod. A ediz. 09/2013 agg.08/2015

8 NOTA INFORMATIVA Esempio valore indice alla decorrenza della polizza: 150 valore indice alla ricorrenza annuale successiva: 159 massimale rimborso spese di cura assicurato alla decorrenza: ,00 euro premio annuo dovuto alla decorrenza: 75,00 euro massimale assicurato alla ricorrenza annuale successiva: x ( ) = ,00 euro premio annuo dovuto alla ricorrenza annuale successiva: 75 x ( ) = 79,50 euro Per aspetti di dettaglio si rimanda all articolo Indicizzazione delle Condizioni Generali di Assicurazione. 10. Diritto di recesso Poiché la durata dei contratti non può superare i cinque anni (più eventuale rateo), secondo il disposto del primo comma dell articolo 1899 del Codice Civile non è riconosciuta al Contraente la facoltà di recedere dall assicurazione, se non in caso di sinistro e secondo le condizioni di seguito descritte. Per tutte le indicazioni relative ai termini e alle modalità di esercizio di tale diritto si rinvia all articolo Recesso in caso di sinistro delle Condizioni Generali di Assicurazione. AVVERTENZA Dopo ogni sinistro, denunciato a termini di polizza, e fino al 60 giorno dal pagamento o rifiuto dell'indennizzo, ciascuna delle Parti può recedere dall'assicurazione. In tal caso la Società, entro 45 giorni dalla cessazione dell assicurazione, mette a disposizione la parte di premio, al netto dell imposta, già pagata e relativa al tempo che intercorre tra il momento della cessazione della polizza e il termine del periodo di assicurazione per il quale è stato corrisposto il premio stesso. In ogni caso, il recesso non può essere e- sercitato dalla Società decorso un anno dalla data di stipulazione della polizza. 11. Prescrizione dei diritti derivanti dal contratto Ai sensi dell'articolo 2952 del Codice civile il diritto al pagamento delle rate di premio si prescrive in un anno dalle singole scadenze. Gli altri diritti derivanti dal contratto di assicurazione si prescrivono in due anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui si fonda il diritto. 12. Legge applicabile al contratto La legislazione applicabile al contratto è quella italiana; le Parti hanno comunque la facoltà, prima della conclusione del contratto stesso, di scegliere una legislazione diversa. La Società propone di scegliere la legislazione italiana. Resta comunque ferma l'applicazione di norme imperative del diritto italiano. 13. Regime fiscale Imposta sui premi I premi pagati per le assicurazioni aventi ad oggetto i rischi di danni alla persona sono soggetti a imposta nella misura del 2,50%. I premi pagati per le assicurazioni di assistenza nei casi di emergenza previsti in polizza sono soggetti a imposta nella misura del 10,00%. Detraibilità fiscale dei premi I premi versati dal Contraente non beneficiano di alcuna detrazione d imposta sul reddito delle persone fisiche dichiarato dal Contraente stesso. Tassazione delle prestazioni Le somme liquidate non soggette ad alcuna imposizione fiscale. 14. Informazioni in corso di contratto Variazioni della Nota Informativa La Società si impegna a pubblicare sul proprio sito internet, all indirizzo le eventuali variazioni delle informazioni contenute nella Nota Informativa non derivanti da innovazioni normative intervenute anche per effetto di modifiche successive alla conclusione del contratto. Riscontro a richieste di informazioni La Società fornisce riscontro per iscritto alle richieste di informazioni relative al rapporto assicurativo presentate dal Contraente/Assicurato o dagli aventi diritto ed inviate a: Nationale Suisse S.p.A. Via G.B. Cassinis, Milano Fax ; info@nationalesuisse.it; richiesteinformazioni@pec.nationalesuisse.it, qualora la richiesta avvenga tramite casella di posta elettronica certificata. Fascicolo Informativo Salute multiconfort gold pag. 6 di 11 Mod. A ediz. 09/2013 agg.08/2015

9 NOTA INFORMATIVA C. INFORMAZIONI SULLE PROCEDURE LIQUIDATIVE E SUI RECLAMI 15. Sinistri liquidazione dell indennizzo La denuncia del sinistro segue modalità differenti in funzione del fatto che l Assicurato si avvalga di Centri Medici Convenzionati o meno; nel primo caso la richiesta deve essere effettuata direttamente alla Struttura Organizzativa che gestisce la convenzione con i suddetti centri medici, nel secondo caso alla Società ovvero all Intermediario cui è assegnata la polizza. Premesso che per insorgenza del sinistro s intende il momento in cui si verifica il ricovero in Istituto di cura, il day hospital o l intervento chirurgico reso necessario a seguito di infortunio, malattia o parto e fermo restando quanto indicato al punto 5. Periodi di carenza contrattuali, si precisa che in caso di ricovero iniziato prima della scadenza della polizza e protrattosi senza interruzione fin oltre tale momento, la Società tiene indenne l Assicurato delle spese del ricovero stesso pertinenti al periodo successivo alla cessazione dell assicurazione e fino alla data della dimissione dall Istituto di Cura, come meglio precisato all articolo Spese pertinenti al periodo successivo alla scadenza della polizza. AVVERTENZA Il Contraente e/o l Assicurato deve dare avviso del sinistro nei tempi e con le modalità descritte dal combinato disposto degli articoli Denuncia del sinistro - obblighi dell Assicurato o del Contraente e Obblighi dell Assicurato o del Contraente per usufruire del pagamento diretto delle Norme in caso di sinistro nelle Condizioni Generali di Assicurazione. Per gli aspetti di dettaglio inerenti le procedure liquidative si rimanda all articolo Criteri di liquidazione dell indennizzo delle norme suindicate. Nell ipotesi in cui l Assicurato non si rivolga a Centri Medici Convenzionati, la gestione dei sinistri e la liquidazione degli indennizzi è in carico alla Società; diversamente, e in ogni caso con riferimento alla assicurazione di Assistenza, la gestione dei sinistri è affidata a un organizzazione esterna in ragione di specifico accordo stipulato con la Società, sia per il pagamento diretto ai Centri medici che aderiscono alla Convenzione che per l erogazione delle prestazioni di Assistenza alla persona. AVVERTENZA La gestione dei sinistri per l assicurazione Assistenza alla persona è affidata a Europ Assistance Service S.p.A., Piazza Trento, Milano numero verde tel , alla quale l Assicurato deve rivolgersi direttamente per la denuncia del sinistro; quest ultima avviene nei termini e con le modalità previste nelle ISTRUZIONI PER LA RICHIESTA DI ASSISTENZA delle Norme relative al modulo Assistenza contenute nelle Condizioni Generali di Assicurazione. Si segnala che il diritto alle assistenze decade qualora l'assicurato non abbia preso contatto con la Struttura Organizzativa di Europ Assistance al verificarsi del sinistro. 16. Convenzioni La polizza prevede, in base ad un accordo con Europ Assistance Service S.p.A., che il pagamento delle spese di cura sia effettuato direttamente dalla Società, senza alcun anticipo da parte dell Assicurato e senza applicazione di alcuno scoperto. AVVERTENZA Le condizioni di cui sopra operano purché l Assicurato si avvalga di un Centro Medico Convenzionato. Le spese sostenute invece in Istituti di cura, ambulatori non convenzionati e/o per medici non convenzionati vengono rimborsate all Assicurato, che avrà quindi provveduto in proprio al pagamento delle spese stesse, con la applicazione dello scoperto del 20%. Per il ricovero conseguente a parto effettuato in strutture mediche non convenzionate, la Società rimborserà le spese sostenute nel limite massimo dell 1% del massimale garantito con l applicazione di uno scoperto del 20%. In caso di parto con taglio cesareo il citato limite si intende elevato al 2%. Per gli aspetti di dettaglio si rimanda al combinato disposto degli articoli Modalità di pagamento dell indennizzo e Obblighi dell Assicurato o del Contraente per usufruire del pagamento diretto delle Condizioni Generali di Assicurazioni. Per un efficace utilizzo della Rete di Centri Medici convenzionati con Europ Assistance Service e al fine di ottimizzare le prestazioni offerte dall assicurazione si consiglia di consultare l allegata GUIDA OPERATIVA ALL UTILIZZO DELLA RETE DEI CENTRI MEDICI CONVENZIONATI. Si segnala infine che sul sito internet della Società è disponibile l elenco aggiornato dei Centri Medici Convenzionati. Esempio n. 1 Parto o parto cesareo in un Centro Medico Convenzionato Massimale assicurato: euro La Società pagherà direttamente al Centro quanto dovuto dall Assicurato Fascicolo Informativo Salute multiconfort gold pag. 7 di 11 Mod. A ediz. 09/2013 agg.08/2015

10 NOTA INFORMATIVA Esempio n. 2 Parto in una struttura non convenzionata Massimale assicurato: euro Spese sostenute dall Assicurato: euro Somma rimborsata: x 1% = euro scoperto del 20% X (1-20%) = euro Esempio n. 3 Parto cesareo in una struttura non convenzionata Massimale assicurato: euro Spese sostenute dall Assicurato: euro Somma rimborsata: x 2% = scoperto del 20% X (1-20%) = euro 17. Reclami Premesso che, ai sensi del Regolamento IVASS n. 24/2008, per reclamo s intende "una dichiarazione di insoddisfazione nei confronti di un'impresa di assicurazione relativa a un contratto o a un servizio assicurativo; non sono considerati reclami le richieste di informazioni o di chiarimenti, le richieste di risarcimento danni o di esecuzione del contratto", eventuali reclami inerenti il rapporto contrattuale o la gestione dei sinistri, anche qualora riguardino soggetti coinvolti nel ciclo operativo della Società, devono essere inoltrati per iscritto alla Società stessa presso: Nationale Suisse S.p.A. Ufficio reclami Via G.B. Cassinis Milano (Italia) Fax reclami@nationalesuisse.it La Società invia la relativa risposta entro 45 giorni dal ricevimento del reclamo. In caso di mancato o parziale accoglimento del reclamo da parte della Società, il reclamante potrà rivolgersi all'ivass ed ai sistemi alternativi di risoluzione delle controversie. In particolare: 1. possono essere presentati all IVASS (Via del Quirinale 21, Roma oppure ai fax ) i reclami: - per l accertamento dell osservanza delle disposizioni del D.Lgs n. 209/2005 (Codice delle Assicurazioni Private) e delle relative norme di attuazione, nonché delle disposizioni del D.Lgs. n. 206/2005 (Codice del Consumo), Parte III, Titolo III, Capo I, Sezione IV-bis relative alla commercializzazione a distanza di servizi finanziari al consumatore da parte delle imprese di assicurazione e di riassicurazione, degli intermediari e dei periti assicurativi; - già presentati direttamente alle imprese di assicurazione e che non hanno ricevuto risposta entro il termine di 45 giorni dal ricevimento da parte delle imprese stesse o che hanno ricevuto una risposta ritenuta non soddisfacente. I reclami indirizzati all IVASS devono contenere: - nome, cognome e domicilio del reclamante, con eventuale recapito telefonico; - individuazione del soggetto o dei soggetti di cui si lamenta l operato; - breve ed esaustiva descrizione del motivo della lamentela; - copia del reclamo eventualmente presentato all impresa di assicurazione e dell eventuale riscontro fornito dalla stessa; - ogni documento utile per descrivere più compiutamente le relative circostanze; Per reperire il modello da utilizzare per la presentazione dei reclami all'ivass, si rinvia al sito della Società all'indirizzo nella sezione Reclami. Si precisa che in caso di liti transfrontaliere è possibile presentare reclamo all IVASS o direttamente al sistema estero competente chiedendo l attivazione della procedura FIN-NET (il sistema competente è individuabile accedendo al sito internet: 2. per la risoluzione delle controversie relative al contratto tramite sistemi alternativi il reclamante ha: a) la facoltà - in prima istanza - di avvalersi della negoziazione assistita prevista ai sensi del D.L. 132/2014, convertito con modifiche dalla L. 162/2014, mediante invito, inoltrato tramite il proprio legale, all'altra parte a stipulare una convenzione di negoziazione assistita; b) l'obbligo - qualora non intendesse avvalersi della negoziazione assistita o il ricorso alla negoziazione stessa non lo abbia pienamente soddisfatto - di attivare, ai sensi del D.Lgs. n. 28/2010 e s.m.i., il procedimento di mediazione innanzi ad un Organismo di Mediazione, iscritto in apposito Registro, istituito presso il Ministero della Giustizia, che abbia sede nel luogo del Giudice territorialmente competente per la vertenza; c) la facoltà - solo in seguito alla definitiva conclusione del procedimento di mediazione secondo le modalità di cui al sopra citato D.Lgs. n. 28/2010 e s.m.i. - di adire l'autorità Giudiziaria competente, la quale viene individuata in quella del luogo di residenza o di domicilio del Contraente o dei soggetti che intendono far valere i diritti derivanti dal contratto. È in ogni caso facoltà del reclamante ricorrere ad un arbitrato, secondo le modalità qui specificate. Fascicolo Informativo Salute multiconfort gold pag. 8 di 11 Mod. A ediz. 09/2013 agg.08/2015

11 NOTA INFORMATIVA 18. Arbitrato In caso di disaccordo sull indennizzabilità del danno e sull eventuale misura dello stesso è possibile evitare una controversia processuale ricorrendo al cosiddetto arbitrato: la soluzione delle divergenze di natura medica viene demandata ad un collegio di tre medici nominati uno per parte e il terzo di comune accordo, ferma restando la possibilità di adire all Autorità giudiziaria ordinaria qualora una Parte decida di impugnare l esito della procedura arbitrale. Si ricorda che il luogo di svolgimento dell arbitrato è la città sede dell Istituto di medicina legale più vicina al domicilio dell Assicurato. *** Nationale Suisse S.p.A. è responsabile della veridicità e della completezza delle notizie e dei dati contenuti nella presente Nota informativa. Michelangelo Avello Amministratore Delegato Nationale Suisse S.p.A. Documento redatto nel mese di agosto 2015, data dell ultimo aggiornamento delle informazioni ivi contenute. Fascicolo Informativo Salute multiconfort gold pag. 9 di 11 Mod. A ediz. 09/2013 agg.08/2015

12 NOTA INFORMATIVA GLOSSARIO Qui di seguito sono riportati i principali termini utilizzati nella documentazione precontrattuale e contrattuale presente nel Fascicolo Informativo con il significato loro attribuito dalla Società. Gli stessi termini sono evidenziati in carattere corsivo nel testo delle Condizioni Generali di Assicurazione. Il glossario è suddiviso nelle seguenti parti: 1. definizioni generali 2. definizioni relative all assicurazione Malattia 3. definizioni relative all assicurazione Assistenza Definizioni generali Anno (annuo, annuale): periodo di tempo la cui durata è pari a 365 giorni (366 in caso di anno solare bisestile); Assicurato : la persona il cui interesse è protetto dall'assicurazione; Assicurazione : il contratto mediante il quale la Società, dietro pagamento da parte del Contraente del premio pattuito, si obbliga a mantenere indenne l Assicurato, entro i limiti convenuti, del danno a lui causato da un sinistro; Contraente : il soggetto che stipula l'assicurazione; Polizza : il documento che prova l'assicurazione; Premio : la somma dovuta dal Contraente alla Società per l assicurazione; Settimana : periodo di tempo la cui durata è pari a 7 giorni; Società : l'impresa assicuratrice, ovvero Nationale Suisse S.p.A. Definizioni relative all assicurazione Malattia Ambulatorio : la struttura od il centro medico attrezzato e regolarmente autorizzato, in base alla normativa vigente, ad erogare prestazioni sanitarie in regime di degenza diurna, nonché lo studio professionale idoneo per legge all esercizio della professione medica individuale; Centro Medico Convenzionato : l Istituto di Cura, l ambulatorio e i medici specialisti, convenzionati con Europ Assistance Service S.p.A. Piazza Trento Milano, ai quali l Assicurato può rivolgersi, previo contatto telefonico con la Centrale Salute di Europ Assistance Service, per usufruire delle prestazioni mediche richieste. A tal fine la Società ha stipulato specifico accordo con Europ Assistance Service S.p.A.; Day hospital : la degenza esclusivamente diurna in istituto di cura documentata da cartella clinica per prestazioni di carattere diagnostico, terapeutico e riabilitativo, che non comportano la necessità di un ricovero ma richiedono, per loro natura e complessità, l esigenza di un regime di assistenza medica e infermieristica continuo. Il day surgery è assimilato al day hospital; Difetto fisico : l alterazione organica acquisita evidente o clinicamente diagnosticata; Franchigia : la parte dell indennizzo che rimane a carico dell Assicurato; Indennizzo : la somma dovuta dalla Società in caso di sinistro; Infortunio : l'evento dovuto a causa fortuita, violenta ed esterna, che abbia per conseguenza diretta ed esclusiva lesioni fisiche obiettivamente constatabili; Intervento chirurgico : l atto medico, avente una diretta finalità terapeutica e praticato in Istituto di Cura o in ambulatorio, perseguibile attraverso una cruentazione dei tessuti o in alternativa mediante l utilizzo di sorgenti di energia meccanica, luminosa o termica. Sono equiparati a interventi chirurgici: o gli accertamenti diagnostici invasivi, intendendo come tali quelli che comportano il prelievo cruento dei tessuti per l espletamento di indagini istologiche e quelli che comportano l introduzione di cateteri o strumenti ottici non attraverso cavità naturali bensì mediante una cruentazione dei tessuti; o la riduzione incruenta di fratture e lussazioni; Istituto di cura : l ospedale, la clinica universitaria, la casa di cura, l istituto universitario, regolarmente autorizzati, in base ai requisiti di legge dalle competenti autorità, all erogazione di prestazioni sanitarie e ai ricoveri. Non si considerano istituti di cura gli stabilimenti termali, le strutture di convalescenza, lungodegenza e riabilitazione, le case di cura aventi finalità dietologiche ed estetiche e le case di riposo; Lettera d impegno : il documento riportante gli obblighi reciproci del Centro Medico Convenzionato e dell Assicurato che quest ultimo deve sottoscrivere al momento del ricovero o del day hospital; Fascicolo Informativo Salute multiconfort gold pag. 10 di 11 Mod. A ediz. 09/2013 agg.08/2015

13 NOTA INFORMATIVA Malattia : ogni obiettivabile alterazione evolutiva dello stato di salute non conseguente a infortunio; Malformazione : la patologia clinicamente diagnosticata di origine congenita; Pagamento diretto : il pagamento diretto delle spese, da parte della Società, al Centro Medico Convenzionato; Questionario sanitario : il documento che descrive lo stato di salute dell Assicurato e che forma parte integrante della polizza; Ricovero : la degenza ininterrotta che richiede il pernottamento in Istituto di Cura; Rischio : la possibilità che si verifichi il sinistro; Scoperto : l importo da calcolarsi in misura percentuale sulle spese indennizzabili a termini di polizza che per ciascun sinistro rimane a carico dell Assicurato; Sinistro : il verificarsi del ricovero o della degenza in day hospital o dell intervento chirurgico reso necessario a seguito di infortunio, malattia o parto; Stato patologico : ogni alterazione dello stato di salute conseguente ad infortunio o malattia. Definizioni relative all assicurazione Assistenza Struttura Organizzativa : la struttura di Europ Assistance Service S.p.A. Piazza Trento Milano, costituita da: medici, tecnici, operatori, in funzione 24 ore su 24 tutti i giorni dell anno, che in virtù di specifica convenzione sottoscritta con la Società provvede, per incarico di quest ultima, al contatto telefonico con l Assicurato e organizza ed eroga, con costi a carico della stessa Società, le prestazioni di assistenza previste in polizza; Prestazioni : l assistenza da erogarsi in natura e cioè l aiuto che deve essere fornito all Assicurato, al momento del bisogno, da parte di Europ Assistance tramite la Struttura Organizzativa; Sinistro : l evento che si può verificare nel corso di validità dell assicurazione che determina la richiesta di assistenza dell Assicurato e che rientra nei termini di polizza. Fascicolo Informativo Salute multiconfort gold pag. 11 di 11 Mod. A ediz. 09/2013 agg.08/2015

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15 Condizioni Generali di Assicurazione

16 CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE La polizza è composta da: le Condizioni Generali di Assicurazione contenute nel presente fascicolo - modello A1120; le definizioni riportate nel Glossario, che integrano a tutti gli effetti la normativa contrattuale; la Scheda di Polizza - modello A riportante i dati amministrativi e tecnici della polizza e le persone assicurate; l Allegato - modello A valido per l eventuale indicazione di persone assicurate non riportate sulla Scheda di Polizza; l Allegato - modello A106 - valido per l eventuale indicazione di condizioni speciali; il Questionario sanitario - modello A913 - la cui compilazione è indispensabile per la descrizione dello stato di salute. Al fine di dar loro risalto, sono evidenziate in grigio, per effetto di quanto disposto dal secondo comma dell art.166 del Codice delle Assicurazioni (decreto legislativo 7/9/2005 n.209), quelle Condizioni di Assicurazione che indicano decadenze, nullità o limitazioni delle garanzie ovvero oneri a carico del Contraente o dell Assicurato. Per comodità di consultazione si riporta in sintesi il contenuto del presente documento: SOMMARIO DELLE CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE: NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE IN GENERALE... pag. 3 SEZIONE ASSICURAZIONE RIMBORSO SPESE MEDICHE o Oggetto dell assicurazione... pag. 5 o Effetti dell assicurazione... pag. 7 o Sinistri... pag. 8 o Condizioni Particolari... pag.10 SEZIONE ASSICURAZIONE ASSISTENZA o Oggetto dell assicurazione... pag.11 o Sinistri... pag.14 o Istruzioni per la richiesta di prestazioni... pag.14 Testo conforme a quello depositato presso il Notaio Cesare Bignami di Milano in data 24 novembre 2012, con atto n del suo repertorio (raccolta n ). Fascicolo Informativo Salute multiconfort gold pag. 2 di 14 Mod. A ediz. 09/2013 agg. 08/2015

17 CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE Condizioni Generali di Assicurazione NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE IN GENERALE Art. 1 - Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio Le dichiarazioni inesatte o le reticenze dell'assicurato o del Contraente relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo nonché la stessa cessazione dell'assicurazione ai sensi degli artt.1892, 1893 e 1894 del Codice Civile. Art. 2 - Altre assicurazioni L'Assicurato od il Contraente deve comunicare per iscritto alla Società l'esistenza e la successiva stipulazione di altre polizze rimborso spese mediche e/o di cura. La Società, in caso di dolosa omissione di tale comunicazione, non è tenuta a corrispondere l indennizzo. L Assicurato od il Contraente, in caso di sinistro interessante la Sezione Assicurazione Rimborso Spese Mediche, deve darne avviso a tutti gli assicuratori, indicando a ciascuno il nome degli altri, ai sensi dell art.1910 del Codice Civile. Art. 3 - Pagamento del premio L'assicurazione ha effetto dalle ore del giorno indicato in polizza se il premio o la prima rata di premio sono stati pagati; altrimenti ha effetto dalle ore del giorno del pagamento. I premi devono essere pagati all'agenzia alla quale è assegnata la polizza oppure alla Società. Se il Contraente non paga i premi o le rate di premio successivi, l'assicurazione resta sospesa dalle ore del 15 (quindicesimo) giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore del giorno del pagamento, ferme le successive scadenze, ai sensi dell'art.1901 del Codice Civile. Fermo restando quanto sopra previsto, la garanzia decorre secondo i termini disposti dall art.22 (Decorrenza della garanzia - Termini di aspettativa) delle Condizioni Generali di Assicurazione. Il premio è sempre determinato per periodi di assicurazione di un anno, salvo il caso di durata inferiore, ed è dovuto per intero anche se ne sia stato concesso il frazionamento in due rate. In caso di pagamento del premio oltre 90 (novanta) giorni dalla scadenza, decorrono nuovamente i termini di aspettativa previsti dall art.22 (Decorrenza della garanzia - Termini di aspettativa) delle Condizioni Generali di Assicurazione. Il premio è determinato in base all età dell Assicurato al momento della stipulazione della polizza e rimane costante, salvo quanto previsto dall art.11 (Indicizzazione) delle Condizioni Generali di Assicurazione, per tutta la durata contrattuale pattuita. Art. 4 - Durata dell assicurazione L'assicurazione, salvo quanto previsto dall art.27 (Recesso in caso di sinistro) delle Condizioni Generali di Assicurazione, scade alle ore del giorno indicato in polizza e non prevede il tacito rinnovo. Art. 5 - Modifiche dell'assicurazione Le eventuali modifiche dell'assicurazione devono essere provate dalle Parti per iscritto. Art. 6 - Aggravamento del rischio Non trova applicazione, relativamente all evoluzione dello stato di salute dell Assicurato nel corso della assicurazione, quanto disposto dall art.1898 del Codice Civile in materia di aggravamento del rischio, salvo quanto previsto dall art.23 (Persone non assicurabili) delle Condizioni Generali di Assicurazione e quanto indicato al comma successivo. L insorgenza nel corso dell assicurazione di diabete in terapia con insulina nonché di sindromi organiche cerebrali, disturbi schizofrenici, disturbi paranoici, forme maniaco depressive ed epilessie costituisce aggravamento del rischio che il Contraente e/o l'assicurato deve comunicare alla Società. Gli aggravamenti di rischio non noti o non accettati dalla Società possono comportare infatti la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo nonché la stessa cessazione dell'assicurazione ai sensi dell'art del Codice Civile. Art. 7 - Oneri fiscali dell assicurazione Sono a carico del Contraente, secondo le norme di legge, gli oneri fiscali relativi all assicurazione. Art. 8 - Assicurazione per conto altrui Se la polizza è stipulata per conto altrui, gli obblighi derivanti dalla polizza stessa devono essere adempiuti dal Contraente, salvo quelli che per loro natura non possono essere adempiuti che dall Assicurato, così come disposto dall art.1891 del Codice Civile. Art. 9 - Foro competente Foro competente è esclusivamente quello del luogo di residenza o di domicilio dell Assicurato. Fascicolo Informativo Salute multiconfort gold pag. 3 di 14 Mod. A ediz. 09/2013 agg. 08/2015

18 CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE Art Rinvio alle norme di legge L assicurazione è regolata dalla legge italiana. Per tutto quanto non è regolato dalla polizza, valgono le norme di legge. Art Indicizzazione (non valido per la Sezione Assicurazione Assistenza) Ad ogni scadenza annuale, i valori che rappresentano il massimale assicurato, gli eventuali limiti d indennizzo e le franchigie, non espressi in percentuale, nonché il premio sono soggetti ad adeguamento in proporzione alle variazioni percentuali del numero indice rappresentato dalla media ponderata dei numeri indice onorari specialistici, analisi cliniche, accertamenti diagnostici e servizi ospedalieri, rilevato dall Istituto Centrale di Statistica (ISTAT). L adeguamento dei valori si effettua, per la prima volta, ponendo a raffronto l indice indicato sulla Scheda di Polizza, corrispondente a quello del mese di giugno dell anno precedente quello di stipulazione della polizza, con quello del mese di giugno dell anno successivo. Gli aumenti o le riduzioni dei valori sono applicati a decorrere dalla prima scadenza annuale di premio successiva al 31 dicembre dell anno in cui si è verificata la variazione. Ai successivi adeguamenti si procede analogamente, prendendo per base l ultimo indice che ha dato luogo a variazioni. Fascicolo Informativo Salute multiconfort gold pag. 4 di 14 Mod. A ediz. 09/2013 agg. 08/2015

19 CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE SEZIONE ASSICURAZIONE RIMBORSO SPESE MEDICHE OGGETTO DELL ASSICURAZIONE Art Rischio assicurato La Società tiene indenne l Assicurato, fino a concorrenza del massimale annuo garantito indicato sulla Scheda di Polizza, delle seguenti spese di natura sanitaria da lui sostenute rese necessarie da malattia, infortunio o parto: durante ricovero (escluso parto) day hospital intervento ricovero per con intervento chivento chirurvento chito chirurgico senza inter- con inter- senza interven- chirurgico in parto (anche ambulatorio cesareo) spese indennizzabili rurgico gico rurgico (terapia) onorari per l équipe chirurgica sì no sì no sì sì diritti di sala operatoria e materiale d intervento (comprese endoprotesi sì no sì no sì sì applicate durante intervento) medicinali, esami e accertamenti diagnostici sì sì sì no sì sì trattamenti fisioterapici e rieducativi sì sì sì sì no no altre prestazioni mediche e infermieristiche sì sì sì no no sì rette di ricovero o di degenza sì sì sì sì no sì Sono indennizzabili le spese sostenute: 1. prima e dopo l intervento chirurgico (escluso il parto) effettuato in Istituto di Cura per: le visite specialistiche, nonché gli esami o gli accertamenti diagnostici prescritti dal medico effettuati nei 90 (novanta) giorni precedenti alla data del ricovero o della degenza in day hospital; le visite specialistiche, nonché gli esami o gli accertamenti diagnostici, i medicinali, le prestazioni mediche ed infermieristiche, i trattamenti fisioterapici e rieducativi, le cure termali (escluse in ogni caso le spese di natura alberghiera), purché prescritti dal medico, effettuati nei 90 (novanta) giorni successivi alla cessazione del ricovero o della degenza in day hospital; 2. prima e dopo il ricovero senza intervento chirurgico (escluso il parto) per: le visite specialistiche, nonché gli esami o gli accertamenti diagnostici prescritti dal medico effettuati nei 30 (trenta) giorni precedenti il ricovero; le visite specialistiche, nonché gli esami o gli accertamenti diagnostici, i medicinali, le prestazioni mediche ed infermieristiche, i trattamenti fisioterapici e rieducativi, le cure termali (escluse in ogni caso le spese di natura alberghiera), purché prescritti dal medico, effettuati nei 30 (trenta) giorni successivi alla cessazione del ricovero; 3. per il trasporto sanitario con il limite per anno assicurativo del 2% (due procento) del massimale garantito. Per trasporto sanitario si intende il trasferimento, con idoneo mezzo di trasporto sanitario, all Istituto di Cura o da un Istituto di Cura all altro e, successivamente, al domicilio dell Assicurato. L indennizzo viene riconosciuto esclusivamente per il ricovero (escluso il parto) ed il day hospital con intervento chirurgico. Art Cure al neonato L assicurazione è operante, durante i primi 30 (trenta) giorni di vita, per i nati da un parto indennizzabile a termini di polizza, per le stesse garanzie previste per la madre al momento del parto stesso. Per il neonato non opera quanto disposto dall art.15 (Diaria alternativa al rimborso delle spese durante il ricovero o day hospital) delle Condizioni Generali di Assicurazione. Art Modalità di pagamento dell indennizzo La Società tiene indenne l Assicurato delle spese garantite per l intervento chirurgico e per quelle durante il ricovero e il day hospital con le seguenti modalità: A) nel caso in cui l Assicurato si avvalga dei Centri Medici Convenzionati, la Società pagherà direttamente a questi ultimi quanto dovuto dall Assicurato, fino a concorrenza dell importo a questi rimborsabile. Il Contraente e/o l Assicurato si impegnano a restituire alla Società gli importi dalla stessa liquidati per prestazioni che, dall esame della cartella clinica o da altra documentazione medica, risultino non indennizzabili a termini di polizza; Fascicolo Informativo Salute multiconfort gold pag. 5 di 14 Mod. A ediz. 09/2013 agg. 08/2015

20 CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE B) nel caso in cui l Assicurato (escluso il parto) non si avvalga dei Centri Medici Convenzionati o non rispetti quanto stabilito all art.25 (Obblighi dell Assicurato o del Contraente per usufruire del pagamento diretto), la Società rimborserà all Assicurato le spese sostenute entro le seguenti misure: spese indennizzabili: misura del rimborso: 1. spese relative a: onorari per l équipe chirurgica; diritti di sala operatoria; materiale d intervento; medicinali, esami ed accertamenti diagnostici, trattamenti fisioterapici e rieducativi; altre prestazioni mediche e infermieristiche; rette di ricovero o di degenza; 2. spese relative a endoprotesi applicate durante (in base alle garanzie previste dall art.12) fino a concorrenza dell insieme delle spese sostenute, ma con l applicazione di uno scoperto del 20% (venti procento). fino a concorrenza delle spese sostenute. l intervento chirurgico: C) per il rimborso delle spese relative al parto: nel caso in cui l Assicurato non si avvalga dei Centri Medici Convenzionati, la Società rimborserà all Assicurato le spese sostenute nel limite massimo dell 1% (uno procento) del massimale garantito con l applicazione di uno scoperto del 20% (venti procento). In caso di parto cesareo il menzionato limite massimo si intende elevato al 2% (due procento); nel caso in cui l Assicurato si avvalga dei Centri Medici Convenzionati utilizzando però chirurghi, medici, paramedici o l intera équipe chirurgica non convenzionati, la Società: pagherà il Centro Medico Convenzionato secondo le modalità di cui al precedente punto A); rimborserà all Assicurato le spese sostenute per gli onorari dei chirurghi, medici, paramedici o dell intera équipe chirurgica nel limite massimo dell 1% (uno procento) del massimale garantito con l applicazione di uno scoperto del 20% (venti procento). In caso di parto cesareo il menzionato limite massimo si intende elevato al 2% (due procento); D) nel caso in cui l Assicurato (escluso il parto) si avvalga di un Centro Medico Convenzionato utilizzando però chirurghi, medici, paramedici o l intera équipe chirurgica non convenzionati, la Società: pagherà il Centro Medico Convenzionato secondo le modalità di cui al precedente punto A); rimborserà all Assicurato le spese sostenute per gli onorari dei chirurghi, medici, paramedici o dell intera équipe chirurgica secondo le modalità di cui al precedente punto B)1. con l applicazione dello scoperto ivi previsto. Relativamente alle spese di cui all art.12 (Rischio assicurato), punti 1, 2 e 3, il rimborso avverrà a mani dell Assicurato a termini di polizza anche nel caso in cui l Assicurato stesso si sia avvalso di un Centro Medico Convenzionato. Art Diaria alternativa al rimborso delle spese durante il ricovero o day hospital L Assicurato, in caso di mancato utilizzo dei Centri Medici Convenzionati, può chiedere, in alternativa all indennizzo garantito per le spese sostenute durante il periodo di ricovero o day hospital, ovvero in assenza di spese per tale periodo, il pagamento da parte della Società di un indennità giornaliera pari a: euro 80 (ottanta) per ogni giorno di ricovero, con il limite di 60 (sessanta) giorni per ciascun ricovero; euro 50 (cinquanta) per ogni giorno di effettiva permanenza in day hospital, con il limite di 30 (trenta) giorni per ciascun ciclo di day hospital. Per le restanti spese garantite rimane confermato il rimborso a termini di polizza. Art Sinistri causati da colpa grave A parziale deroga dell art.1900 del Codice Civile, l assicurazione è operante per i sinistri causati da colpa grave dell'assicurato, del Contraente o di eventuali beneficiari dell indennizzo. Art Sinistri causati da tumulti popolari A parziale deroga dell art.1912 del Codice Civile, l assicurazione è operante per i sinistri causati da tumulti popolari ai quali l Assicurato non abbia preso parte. Art Rischi esclusi L assicurazione non è operante per le spese relative a: a) le conseguenze dirette di infortuni, nonché di malattie, malformazioni e stati patologici, diagnosticati o curati anteriormente alla stipulazione della polizza che abbiano richiesto accertamenti strumentali, sottaciuti alla Società dal Contraente e/o dall Assicurato con dolo o colpa grave all atto della stipulazione della polizza; b) l eliminazione o correzione di difetti fisici preesistenti alla stipulazione della polizza; c) la cura delle malattie mentali e dei disturbi psichici in genere, ivi compresi i comportamenti nevrotici; Fascicolo Informativo Salute multiconfort gold pag. 6 di 14 Mod. A ediz. 09/2013 agg. 08/2015

21 CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE d) le conseguenze di intossicazioni causate da abuso di alcool o di psicofarmaci, nonché dall uso di stupefacenti od allucinogeni; e) dalla guida di qualsiasi veicolo o natante sotto l effetto di farmaci psicotropi anche se assunti a scopo terapeutico; f) l interruzione volontaria non terapeutica della gravidanza; g) le prestazioni aventi finalità esclusivamente dietologiche od estetiche (salvi gli interventi di chirurgia plastica o stomatologica ricostruttiva resi necessari da infortunio o da interventi chirurgici demolitivi); h) le cure odontoiatriche di tipo conservativo, protesico, implantologico, estrattivo ed ortodontico, nonché quelle del paradonto, salvo che si tratti di cure rese necessarie da malattie neoplastiche; i) l acquisto, manutenzione e riparazione di apparecchi protesici e terapeutici, salve le endoprotesi applicate durante l intervento chirurgico previste dall art.12 (Rischio assicurato) delle Condizioni Generali di Assicurazione; j) le conseguenze dirette od indirette di trasformazioni od assestamenti energetici dell'atomo, naturali o provocati, ed accelerazioni di particelle atomiche (fissione e fusione nucleare, isotopi radioattivi, macchine acceleratrici, raggi X, etc.), salvo che siano causate da radiazioni utilizzate per terapie mediche; k) le degenze dovute alla necessità dell Assicurato, dopo essere divenuto permanentemente non più autosufficiente, di avere assistenza di terzi per effettuare gli atti elementari della vita quotidiana, nonché ricoveri per lunga degenza, quando le degenze ed i ricoveri siano resi necessari prevalentemente da misure di carattere assistenziale o fisioterapico di mantenimento; l) le prestazioni per la diagnosi e la cura della sterilità e dell impotenza; m) le conseguenze di guerre, insurrezioni, movimenti tellurici od eruzioni vulcaniche; n) le conseguenze di azioni dolose compiute o tentate dall Assicurato, nonché da lui volontariamente attuate o consentite contro la sua persona; o) gli infortuni derivanti dalla pratica degli sport aerei in genere (compresi deltaplani, ultraleggeri, parapendii e assimilabili); p) gli infortuni derivanti dalla partecipazione a corse/gare automobilistiche non di regolarità pura, motociclistiche e motonautiche ed alle relative prove ed allenamenti. Per i maggiori massimali e le diverse prestazioni conseguenti a variazioni intervenute nel corso dell assicurazione, le disposizioni di cui alle lettere a) e b) si applicheranno con riguardo alla data della variazione, anziché a quella di stipulazione della polizza. Art Persone non assicurabili La Società presta l assicurazione su dichiarazione del Contraente che l Assicurato non è affetto da sieropositività HIV, alcolismo o tossicodipendenza. Premesso che la Società, qualora al momento della stipulazione della polizza fosse stata a conoscenza che l Assicurato era affetto da sieropositività HIV, alcolismo o tossicodipendenza, non avrebbe acconsentito a prestare l assicurazione, resta inteso che, al manifestarsi di tali condizioni nel corso della polizza, l assicurazione stessa cessa contestualmente, indipendentemente dalla concreta valutazione dello stato di salute dell Assicurato, a norma dell art.1898 del Codice Civile, senza obbligo della Società di corrispondere l indennizzo. In caso di cessazione dell assicurazione in corso, la Società mette a disposizione del Contraente, entro 45 (quarantacinque) giorni dalla cessazione stessa, la parte di premio, al netto dell imposta, già pagata e relativa al tempo che intercorre tra il momento della cessazione della polizza ed il termine del periodo di assicurazione per il quale è stato corrisposto il premio stesso. Art Validità territoriale dell assicurazione L'assicurazione vale per il mondo intero. EFFETTI DELL ASSICURAZIONE Art Spese pertinenti al periodo successivo alla scadenza L assicurazione, alla sua cessazione, non vale per alcuna delle spese pertinenti al periodo successivo alla scadenza della polizza. Nel solo caso, tuttavia, di ricovero iniziato prima della scadenza della polizza e protrattosi ininterrottamente fin oltre tale momento, la Società tiene indenne l Assicurato delle spese del ricovero stesso pertinenti al periodo successivo alla cessazione dell assicurazione e fino alla data della dimissione dall Istituto di Cura, nonché di quelle eventualmente previste a termini di polizza. Art Decorrenza della garanzia - Termini di aspettativa La garanzia decorre: a) per gli infortuni, dal momento in cui ha effetto l assicurazione; b) per le malattie, dal 30 (trentesimo) giorno successivo a quello di effetto dell assicurazione; Fascicolo Informativo Salute multiconfort gold pag. 7 di 14 Mod. A ediz. 09/2013 agg. 08/2015

22 CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE c) per le conseguenze di stati patologici noti al Contraente e/o all Assicurato, ovvero diagnosticati, ovvero sottoposti ad accertamenti, ovvero curati anteriormente alla stipulazione dell assicurazione, purché dichiarati alla Società all atto della stipulazione della polizza e salva diversa pattuizione, dal 180 (centottantesimo) giorno successivo a quello di effetto dell assicurazione; d) per le conseguenze di stati patologici non ancora manifestatisi al momento della stipulazione della polizza, ma insorti, secondo giudizio medico, anteriormente a tale data, dal 180 (centottantesimo) giorno successivo a quello di effetto dell assicurazione; e) per il parto e per le malattie del puerperio, dal 300 (trecentesimo) giorno successivo a quello di effetto dell assicurazione; f) per l aborto terapeutico e per le malattie dipendenti da gravidanza, dal 30 (trentesimo) giorno successivo a quello di effetto dell assicurazione, sempreché la gravidanza abbia avuto inizio in un momento successivo a tale data. Qualora la polizza sia stata emessa in sostituzione, senza soluzione di continuità, di altra polizza riguardante lo stesso Assicurato, i termini di aspettativa di cui sopra operano: dal giorno in cui aveva avuto effetto la polizza sostituita, per le prestazioni e le somme da quest ultima previste; dal giorno in cui ha effetto la presente polizza, limitatamente al maggior massimale ed alle diverse prestazioni da essa previste. Tale disposizione vale anche nel caso di variazioni contrattuali intervenute nel corso dell assicurazione. Art Variazione di elementi contrattuali Previa comunicazione scritta da parte della Società al Contraente, possono essere soggette a variazione: a) la clausola di indicizzazione, in occasione di ogni scadenza annuale, in seguito a modifiche nella composizione e nei parametri dell indice previsto dall art.11 (Indicizzazione) delle Condizioni Generali di Assicurazione; b) l Accordo con Europ Assistance Service S.p.A.. Se in corso di assicurazione l Accordo decade per qualunque motivo, la Società ha facoltà di stipularne altro, dandone tempestivo avviso al Contraente. La polizza, ove ciò non si verifichi, continuerà ad essere operante ai sensi dell art.14 (Modalità di pagamento dell indennizzo) lettere B) e C), primo comma, delle Condizioni Generali di Assicurazione senza applicazione di alcuno scoperto. SINISTRI Art Denuncia del sinistro e obblighi dell Assicurato o del Contraente In caso di sinistro, l'assicurato od il Contraente deve darne avviso scritto all'agenzia alla quale è assegnata la polizza oppure alla Società entro 3 (tre) giorni da quando ne ha avuto conoscenza, ai sensi dell'art.1913 del Codice Civile. L'inadempimento di tale obbligo può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo, ai sensi dell'art.1915 del Codice Civile. La denuncia del sinistro deve essere corredata, o tempestivamente seguita, da certificazione medica che contenga la diagnosi. Qualora le prestazioni mediche vengano erogate, anche in parte, da un Centro Medico Convenzionato, l Assicurato può non dare l avviso di sinistro se ha rispettato quanto disposto dall art.25 (Obblighi dell Assicurato o del Contraente per usufruire del pagamento diretto) delle Condizioni Generali di Assicurazione. Il contatto con Europ Assistance Service S.p.A. viene considerato come denuncia di sinistro. L Assicurato deve consentire alla Società le indagini e gli accertamenti necessari, produrre copia della cartella clinica completa e fornire la documentazione sanitaria utile per la liquidazione del sinistro, a tal fine sciogliendo qualsiasi medico dal segreto professionale. La Società si riserva la facoltà di richiedere ulteriore documentazione sanitaria nel caso di reticenze da parte dell Assicurato. Art Obblighi dell Assicurato o del Contraente per usufruire del pagamento diretto Per poter usufruire del pagamento diretto, così come disposto dal punto A) dell art.14 (Modalità di pagamento dell indennizzo) delle Condizioni Generali di Assicurazione, l Assicurato od il Contraente, prima del ricovero o del day hospital, in possesso della prescrizione medica, dovrà contattare Europ Assistance Service S.p.A. comunicando gli estremi di identificazione della polizza, il nominativo dell Assicurato ed il motivo della richiesta di prestazione indicato nella suddetta prescrizione. L Assicurato ed il Contraente si assumono la responsabilità connessa alla decisione di avvalersi di un Centro Medico Convenzionato. L Assicurato, all atto del ricorso ad un Centro Medico Convenzionato, deve sottoscrivere la Lettera d impegno cui deve essere allegata la prescrizione medica per poter usufruire del pagamento diretto. Il pagamento che la Società effettua al Centro Medico Convenzionato solleva la Società stessa nei confronti del Centro Medico Convenzionato e dell Assicurato, senza che questi o i suoi eredi possano vantare pretesa alcuna per la stessa causale, nemmeno a titolo integrativo di quanto la Società abbia già corrisposto. Fascicolo Informativo Salute multiconfort gold pag. 8 di 14 Mod. A ediz. 09/2013 agg. 08/2015

23 CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE Art Criteri di liquidazione dell indennizzo La Società corrisponde l indennizzo a cura ultimata, su presentazione degli originali delle relative notule, distinte e ricevute, fiscalmente valide e debitamente quietanzate. La Società restituisce all Assicurato i predetti originali, previa apposizione della data e degli estremi della liquidazione dell indennizzo. In caso di rimborso da parte di terzi, la Società corrisponde l indennizzo al netto di quanto a carico dei terzi stessi. Se l Assicurato opta per la diaria alternativa prevista dall art. 15 (Diaria alternativa al rimborso delle spese durante il ricovero o day hospital) delle Condizioni Generali di Assicurazione, la predetta diaria viene corrisposta integralmente senza detrarre l importo a carico di terzi. I rimborsi vengono effettuati in Italia, in euro. Nel caso di spese sostenute in Paesi non aderenti al sistema monetario dell euro, il rimborso viene calcolato al cambio rilevato dalla Banca Centrale Europea relativo al giorno in cui l Assicurato ha sostenuto le spese. Art Recesso in caso di sinistro Dopo ogni sinistro, denunciato a termini di polizza, e fino al 60 (sessantesimo) giorno dal pagamento o rifiuto dell'indennizzo, ciascuna delle Parti può recedere dall'assicurazione, dandone comunicazione alla altra Parte mediante lettera raccomandata. In caso di pagamento diretto delle spese da parte della Società, come previsto dall art.14 (Modalità di pagamento dell indennizzo) lettera A) delle Condizioni Generali di Assicurazione, per giorno di pagamento dell indennizzo si intende quello successivo alla dimissione in caso di ricovero od alla cessazione dell intero ciclo di degenze in day hospital. Il recesso ha effetto dalla scadenza del periodo annuo di assicurazione in corso ovvero, qualora sia comunicato meno di 90 (novanta) giorni prima di tale data, dalla scadenza annua successiva. Tuttavia, se il recesso è esercitato dal Contraente, può avere effetto, a sua richiesta, dal giorno stesso della spedizione della raccomandata. In tal caso la Società, entro 45 (quarantacinque) giorni dalla cessazione dell assicurazione, mette a disposizione la parte di premio, al netto dell imposta, già pagata e relativa al tempo che intercorre tra il momento della cessazione della polizza ed il termine del periodo di assicurazione per il quale è stato corrisposto il premio stesso. Il recesso non può essere esercitato dalle Parti decorso un anno dalla data di stipulazione della polizza. Nel caso in cui la presente polizza ne sostituisca un altra della Società per lo stesso rischio che preveda la rinuncia alla facoltà di recesso e per la quale risulti già superato il periodo di osservazione, la facoltà di recesso ed il relativo periodo di osservazione valgono solo per i nuovi Assicurati e per i maggiori massimali previsti per le persone già precedentemente assicurate. Nel caso in cui la presente polizza ne sostituisca un altra della Società per lo stesso rischio che preveda la rinuncia alla facoltà di recesso e per la quale non risulti esaurito il periodo di osservazione, la facoltà di recesso ed il relativo periodo di osservazione sono ripristinati: integralmente per la presente polizza per i nuovi Assicurati e per i maggiori massimali previsti per le persone già precedentemente assicurate; per un periodo pari a quello necessario all esaurimento del periodo di osservazione della polizza sostituita per gli Assicurati e le somme previste da quest ultima. Art Controversie - Arbitrato irrituale In caso di controversie di natura medica sull indennizzabilità del sinistro, le Parti possono conferire, per iscritto, mandato di decidere se ed in quale misura sia dovuto l indennizzo, a norma e nei limiti delle condizioni di polizza, ad un Collegio di tre medici, nominati uno per parte ed il terzo di comune accordo o, in caso contrario, dal Presidente del Consiglio dell'ordine dei medici avente sede nel luogo ove deve riunirsi il Collegio dei medici. Il Collegio medico risiede nel comune, sede di Istituto di medicina legale, più vicino al luogo di residenza dell'assicurato. Ciascuna delle Parti sostiene le proprie spese e remunera il medico da essa designato, contribuendo per la metà delle spese e competenze per il terzo medico. Le decisioni del Collegio medico sono prese a maggioranza di voti, con dispensa da ogni formalità di legge, e sono vincolanti per le Parti, le quali rinunciano fin d'ora a qualsiasi impugnativa salvo i casi di violenza, dolo, errore o violazione dei patti contrattuali. I risultati delle operazioni arbitrali devono essere raccolti in apposito verbale, da redigersi in doppio e- semplare, uno per ognuna delle Parti. Le decisioni del Collegio medico sono vincolanti per le Parti anche se uno dei medici rifiuti di firmare il relativo verbale; tale rifiuto deve essere attestato dagli altri arbitri nel verbale stesso. Fascicolo Informativo Salute multiconfort gold pag. 9 di 14 Mod. A ediz. 09/2013 agg. 08/2015

24 CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE CONDIZIONI PARTICOLARI (valide esclusivamente se richiamate sul modello A1121) A) Rette dell accompagnatore La Società, esclusivamente a seguito di ricovero per infortunio o malattia indennizzabili a termini di polizza, rimborsa, fino al massimo euro 80 (ottanta) al giorno, le spese sostenute dall Assicurato per le rette di vitto e pernottamento dell accompagnatore nell Istituto di Cura per un periodo non superiore a 30 (trenta) giorni per evento e per anno assicurativo. B) Franchigia L assicurazione è prestata con l applicazione della franchigia per ogni sinistro indicata sulla Scheda di Polizza (mod.a1121). Fascicolo Informativo Salute multiconfort gold pag. 10 di 14 Mod. A ediz. 09/2013 agg. 08/2015

25 CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE SEZIONE ASSICURAZIONE ASSISTENZA OGGETTO DELL ASSICURAZIONE Art. 29 Prestazioni a) Consulenza medica Qualora a seguito di infortunio o malattia l Assicurato necessiti di una consulenza medica, può mettersi in contatto direttamente o tramite il proprio medico curante con i medici della Struttura Organizzativa che valuteranno quale sia la prestazione più opportuna da effettuare in suo favore. b) Invio di un medico generico in Italia Qualora a seguito di infortunio o di malattia l Assicurato in Italia necessiti di un medico dalle ore alle ore o nei giorni festivi e non riesca a reperirlo, la Struttura Organizzativa, accertata la necessità della prestazione, provvederà ad inviare uno dei medici convenzionati. In caso di impossibilità da parte di uno dei medici convenzionati ad intervenire personalmente, la Struttura Organizzativa organizzerà, in via sostitutiva, il trasferimento dell Assicurato nel centro medico idoneo più vicino mediante autoambulanza. c) Trasporto in autoambulanza in Italia Qualora a seguito di infortunio o di malattia l Assicurato necessiti di un trasporto in autoambulanza, successivamente al ricovero di primo soccorso, la Struttura Organizzativa provvederà ad inviarla direttamente con un limite di spesa massimo pari a quello necessario per compiere Km 200 (duecento) di percorso complessivo (andata/ritorno). d) Rientro sanitario Qualora a seguito di infortunio o di malattia le condizioni dell Assicurato, accertate tramite contatti diretti e/o con altri mezzi di telecomunicazione tra i medici della Struttura Organizzativa ed il medico curante sul posto, rendano necessario il suo trasporto in ospedale attrezzato in Italia o alla sua residenza, la Struttura Organizzativa provvederà ad effettuare il trasporto con uno dei mezzi di seguito elencati che i medici della stessa ritengono più idoneo alle condizioni dell Assicurato: aereo sanitario (fornito esclusivamente in Paesi Europei); aereo di linea, classe economica, eventualmente in barella; treno in prima classe ed, occorrendo, il vagone letto; autoambulanza (senza limiti di chilometraggio). Il trasporto è interamente organizzato dalla Struttura Organizzativa inclusa l assistenza medica ed infermieristica durante il viaggio, se ritenuta necessaria dai medici della stessa. La Struttura Organizzativa, qualora abbia provveduto al rientro dell Assicurato, ha il diritto di richiedere all Assicurato stesso, se ne fosse in possesso, il biglietto aereo, ferroviario, eccetera, non utilizzato. Non danno luogo alla prestazione: le infermità o lesioni che a giudizio dei medici possono essere curate sul posto o che non impediscono all Assicurato di proseguire il viaggio; le malattie infettive nel caso in cui il trasporto implichi violazione di norme sanitarie nazionali o internazionali. La prestazione non è altresì operante qualora l Assicurato o i suoi familiari addivengano a dimissione volontaria contro il parere dei sanitari che lo hanno in cura. e) Trasferimento in un centro ospedaliero attrezzato Qualora l Assicurato a seguito di infortunio o malattia sia affetto da una patologia che viene ritenuta non curabile nell ambito dell organizzazione ospedaliera della Regione di residenza, per caratteristiche obiettive accertate dalla Struttura Organizzativa previa analisi del quadro clinico e d intesa con il medico curante, la Struttura Organizzativa provvederà: ad individuare ed a prenotare, tenuto conto delle disponibilità esistenti, l Istituto di Cura italiano od estero ritenuto più attrezzato per la patologia dell Assicurato; ad organizzare il trasporto dell Assicurato con uno dei mezzi di seguito elencati più idoneo alle sue condizioni: aereo sanitario (fornito esclusivamente in Paesi Europei); aereo di linea, classe economica, eventualmente in barella; treno in prima classe ed, occorrendo, il vagone letto; autoambulanza (senza limiti di chilometraggio); ad assistere l Assicurato durante il trasporto con personale medico o paramedico se ritenuto necessario dai medici della Struttura Organizzativa. Fascicolo Informativo Salute multiconfort gold pag. 11 di 14 Mod. A ediz. 09/2013 agg. 08/2015

26 CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE Non danno luogo alla prestazione le lesioni che a giudizio dei medici della Struttura Organizzativa possono essere curate presso l unità ospedaliera della Regione di residenza dell Assicurato, nonché le terapie riabilitative. f) Rientro dal centro ospedaliero attrezzato Quando l Assicurato, in conseguenza della prestazione di cui al punto f) che precede, viene dimesso dal centro ospedaliero dopo la degenza, la Struttura Organizzativa provvederà al suo rientro con uno dei mezzi di seguito elencati che i medici della Struttura Organizzativa stessa ritengono più idoneo alle condizioni dell Assicurato: aereo di linea, classe economica, eventualmente in barella; treno in prima classe ed, occorrendo, il vagone letto; autoambulanza (senza limiti di chilometraggio). Il trasporto è interamente organizzato dalla Struttura Organizzativa inclusa l assistenza medica ed infermieristica durante il viaggio, se ritenuta necessaria dai medici della stessa. L Assicurato deve comunicare alla Struttura Organizzativa l Istituto di Cura presso cui è ricoverato, unitamente al nome e recapito telefonico del medico che lo ha in cura, affinché la Struttura Organizzativa possa stabilire i necessari contatti. g) Invio dei medicinali urgenti a domicilio Qualora a seguito di infortunio o malattia l Assicurato a seguito di prescrizione medica abbia bisogno di medicine e/o articoli sanitari e non possa allontanarsi dal proprio domicilio per gravi motivi di salute certificati dal medico curante, la Struttura Organizzativa, dopo aver ritirato la relativa ricetta presso l Assicurato, provvederà alla consegna di quanto prescritto dal medico curante. Il costo dei farmaci e/o degli articoli sanitari è a carico dell Assicurato. h) Invio dei medicinali urgenti all estero Qualora a seguito di infortunio o malattia le specialità medicinali regolarmente registrate in Italia che il medico curante ha prescritto siano introvabili sul posto e i medici della Struttura Organizzativa concordano che le specialità reperibili non sono equivalenti, la Struttura Organizzativa provvederà ad inviare i medicinali, con il mezzo più rapido, tenendo conto delle norme locali che ne regolano il trasporto. La Società terrà a proprio carico i costi relativi all invio dei medicinali. La prestazione non è operante per le specialità medicinali non registrate in Italia. Restano a carico dell Assicurato i costi dei medicinali. L Assicurato dovrà specificare con precisione il nome del medicinale, le modalità di somministrazione (se pillole, fiale, ecc.) ed eventualmente la casa farmaceutica. i) Assistenza per cure fisioterapiche con indirizzo riabilitativo Qualora l Assicurato, a seguito di traumi o fratture semplici e/o per riabilitazione cardiovascolare di base, derivanti da infortunio e/o malattia, necessiti dell assistenza di un fisioterapista al domicilio, la Struttura Organizzativa provvederà ad inviarlo con un limite massimo di spesa di 260 (duecento sessanta) Euro per sinistro. j) Invio di un infermiere al domicilio Qualora l Assicurato, nella settimana successiva al rientro da un ricovero in Istituto di Cura, abbia bisogno di essere assistito da un infermiere, la Struttura Organizzativa procurerà direttamente all Assicurato un infermiere a tariffa controllata fino ad un massimo di 155 (cento cinquantacinque) euro complessivi per sinistro. k) Anticipo spese mediche Qualora l Assicurato debba sostenere delle spese mediche impreviste e non gli sia possibile provvedere direttamente e immediatamente, la Struttura Organizzativa pagherà, per conto dell Assicurato, le fatture fino ad un importo massimo di 155 (cento cinquantacinque) euro per sinistro. Qualora l ammontare delle fatture superasse il predetto importo, la prestazione diventerà operante nel momento in cui in Italia la Struttura Organizzativa avrà ricevuto garanzie di restituzione ritenute da essa adeguate. L importo delle fatture pagate dalla Struttura Organizzativa non potrà mai comunque superare la somma di (duemila seicento) euro. La prestazione non è operante: nei paesi in cui non esistono filiali o corrispondenti della Struttura Organizzativa; se il trasferimento di valuta all estero comporta violazione delle disposizioni in materia vigenti in Italia o nel paese in cui si trova l Assicurato; se l Assicurato non è in grado di fornire alla Struttura Organizzativa garanzie di restituzione da quest ultima ritenute adeguate. Al rientro l Assicurato dovrà rimborsare la somma anticipata entro 30 (trenta) giorni dalla data dell anticipo stesso. Trascorso tale termine dovrà restituire, oltre alla somma anticipata, l ammontare degli interessi al tasso legale corrente. Fascicolo Informativo Salute multiconfort gold pag. 12 di 14 Mod. A ediz. 09/2013 agg. 08/2015

27 CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE l) Rimpatrio salma Qualora a seguito di infortunio o malattia l Assicurato sia deceduto, la Struttura Organizzativa organizza ed effettua il trasporto della salma fino al luogo di sepoltura in Italia, con il limite massimo di spesa di (duemila seicento) Euro per sinistro, ancorché siano coinvolti più Assicurati. Se tale prestazione comportasse un esborso maggiore di tale importo, la prestazione diventerà operante dal momento nel quale in Italia la Struttura Organizzativa avrà ricevuto garanzie bancarie o di altro tipo ritenute da essa adeguate. Sono escluse le spese relative alla cerimonia funebre e l eventuale recupero della salma. m) Accompagnamento dei minori Qualora l Assicurato accompagnato da minori di 15 anni si trovi nell impossibilità di occuparsi di loro in seguito a infortunio o malattia, la Struttura Organizzativa provvederà a fornire un biglietto ferroviario, in prima classe, o aereo, in classe economica, di andata e ritorno per permettere ad un familiare convivente, residente in Italia di raggiungere i minori, prendersene cura e ricondurli alla loro residenza in Italia. Non sono previste le spese di soggiorno del familiare. L Assicurato deve comunicare il nome, l indirizzo ed il recapito telefonico del familiare affinché la Struttura Organizzativa possa contattarlo ed organizzare il viaggio. n) Rientro anticipato Qualora l Assicurato debba rientrare alla sua residenza prima della data che aveva programmato, con un mezzo diverso da quello inizialmente previsto a causa di avvenuto decesso di un familiare in Italia (coniuge, figlio/a, fratello, sorella, genitore, suocero/a, genero, nuora), come da data risultante su certificato di morte rilasciato dall anagrafe, la Struttura Organizzativa organizzerà il viaggio in treno, prima classe, o in aereo di linea, classe economica, fino al luogo in Italia dove è deceduto il familiare o al luogo dove il familiare deceduto viene inumato. Se l Assicurato si trova in viaggio con un minore, semprechè anche quest ultimo sia assicurato, verrà organizzato il rientro anticipato per entrambi. Qualora l Assicurato, per rientrare anticipatamente, sia costretto ad abbandonare il veicolo, verrà messo a sua disposizione un biglietto ferroviario, in prima classe, o aereo, in classe economica, per il successivo recupero del veicolo stesso. La prestazione non è operante se l Assicurato non può fornire alla Struttura Organizzativa adeguate informazioni sui sinistri che danno luogo alla richiesta di rientro anticipato. Tali informazioni saranno documentate successivamente a richiesta della Struttura Organizzativa. o) Viaggio di un familiare Qualora a seguito di infortunio o malattia l Assicurato necessiti di un ricovero in Istituto di Cura per un periodo superiore a 10 (dieci) giorni, la Struttura Organizzativa metterà a disposizione di un componente della famiglia residente in Italia un biglietto aereo (classe economica) o ferroviario (prima classe) di andata e ritorno. Art Limite massimo di coperture per permanenza continuata all estero La durata massima della garanzia assicurativa per ciascun periodo di permanenza continuata all estero nel corso di ciascun anno di validità dell assicurazione è di 60 (sessanta) giorni. Art Validità territoriale dell assicurazione L'assicurazione vale per il mondo intero. Le prestazioni di cui all art.27 (Prestazioni), lettere e) rientro sanitario, l) anticipo spese mediche, m) rimpatrio salma, n) accompagnamento minori, o) rientro anticipato e p) viaggio di un familiare delle Condizioni Generali di Assicurazione sono operanti quando l Assicurato si trova al di fuori del proprio comune di residenza. Art Cessazione dell assicurazione Modifica della Struttura Organizzativa Il recesso, ove esercitato a termini dell art.24 (Recesso in caso di sinistro) delle Condizioni Generali di Assicurazione, vale negli stessi termini e condizioni anche per la presente assicurazione. Se durante il corso dell assicurazione la Convenzione stipulata con la Struttura Organizzativa decade per qualunque motivo, la Società ha facoltà di stipularne altra con diversa Struttura Organizzativa, dandone tempestivo avviso al Contraente e garantendo le medesime prestazioni previste in polizza; ove ciò non si verifichi, la polizza continuerà ad essere operante esclusivamente con la Sezione Assicurazione Rimborso Spese Mediche. Art Esclusioni Le prestazioni non sono dovute per sinistri provocati o dipendenti da: a) guerra, terremoti, fenomeni atmosferici aventi caratteristiche di calamità naturali; b) trasformazioni od assestamenti energetici dell'atomo, naturali o provocati, ed accelerazioni di particelle atomiche (fissione e fusione nucleare, isotopi radioattivi, macchine acceleratrici, raggi X, etc.); c) scioperi, rivoluzioni, sommosse o movimenti popolari, saccheggi, atti di terrorismo e di vandalismo; d) dolo dell Assicurato; Fascicolo Informativo Salute multiconfort gold pag. 13 di 14 Mod. A ediz. 09/2013 agg. 08/2015

28 CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE e) suicidio o tentato suicidio; f) infortuni derivanti dallo svolgimento delle seguenti attività: alpinismo con scalata di rocce od accesso ai ghiacciai, salti dal trampolino con sci o idroscì, guida ed uso di guidoslitte, sports aerei in genere, atti di temerarietà, corse e gare automobilistiche, motonautiche e motociclistiche e relative prove e allenamenti, nonché tutti gli infortuni sofferti in conseguenza di attività sportive svolte a titolo professionale; g) malattie nervose e mentali; malattie di cui l Assicurato era a conoscenza ma non dichiarate nel Questionario Sanitario; malattie preesistenti dichiarate nel Questionario Sanitario ed escluse dalla Società nella Sezione Assicurazione Rimborso Spese Mediche ; malattie ed infortuni conseguenti e derivanti da abuso di alcolici o psicofarmaci nonché dall uso non terapeutico di stupefacenti e allucinogeni; h) l espianto e/o il trapianto di organi. Le prestazioni non sono altresì fornite in quei paesi che si trovassero in stato di belligeranza dichiarata o di fatto. SINISTRI Art Segreto professionale L Assicurato libera dal segreto professionale, relativamente ai sinistri formanti oggetto della prestazione, i medici che lo hanno visitato o curato dopo o anche prima del sinistro, nei confronti della Struttura Organizzativa e/o dei magistrati eventualmente investiti dell esame del sinistro stesso. Art Indennizzi/Prestazioni alternative per mancata fruizione di prestazioni Qualora l Assicurato non usufruisca di una o più prestazioni, la Società non è tenuta a fornire indennizzi o prestazioni alternative di alcun genere a titolo di compensazione. Art Diritto alle prestazioni Il diritto alle prestazioni decade qualora l Assicurato non abbia preso contatto diretto con la Struttura Organizzativa al verificarsi del sinistro. ISTRUZIONI PER LA RICHIESTA DI PRESTAZIONI Art. 37 Richiesta di prestazione La richiesta di prestazione avviene mediante richiesta telefonica effettuata alla Struttura Organizzativa, in funzione 24 ore su 24, facendo capo al numero verde: oppure al numero di Milano: oppure, se impossibilitati a telefonare, inviando un telegramma a: EUROP ASSISTANCE SERVICE S.p.A Piazza Trento, MILANO. In ogni caso dovrà essere comunicato con precisione: 1. il tipo di prestazione di cui si necessita; 2. il nome e cognome dell Assicurato; 3. il numero di polizza preceduto dalla sigla NAMU; 4. l indirizzo del luogo in cui ci si trova; 5. il recapito telefonico dove la Struttura Organizzativa provvederà a richiamare l Assicurato nel corso dell assistenza. Le spese telefoniche successive alla prima chiamata sono a carico della Struttura Organizzativa. La Struttura Organizzativa potrà richiedere all Assicurato - e lo stesso è tenuto a fornirla integralmente - ogni ulteriore documentazione ritenuta necessaria alla conclusione della prestazione; in ogni caso è necessario inviare gli originali (non le fotocopie) dei giustificativi, fatture e ricevute delle spese. In ogni caso l intervento dovrà sempre essere richiesto alla Struttura Organizzativa che interverrà direttamente o ne dovrà autorizzare esplicitamente l effettuazione. Fascicolo Informativo Salute multiconfort gold pag. 14 di 14 Mod. A ediz. 09/2013 agg. 08/2015

29 GUIDA OPERATIVA ALL UTILIZZO DELLA RETE DEI CENTRI MEDICI CONVENZIONATI La Rete dei Centri Medici convenzionati La Rete dei Centri Medici convenzionati è il risultato di una rigorosa selezione effettuata da un gruppo di esperti professionisti di Europ Assistance Service nell ambito dei servizi e delle prestazioni sanitarie. I Centri Medici convenzionati sono distribuiti capillarmente sul territorio nazionale e sono quindi di facile accesso in funzione delle esigenze dell Assicurato. Inoltre la qualità delle loro prestazioni è costantemente monitorata da Europ Assistance Service al fine di garantire un servizio efficiente. Per conoscere i Centri Medici convenzionati contattare telefonicamente la Centrale Salute di Europ Assistance Service. Il pagamento diretto delle prestazioni, effettuato da Europ Assistance Service ai Centri ed ai professionisti convenzionati, consente all Assicurato con polizza Salute Multiconfort Gold di non anticipare spese, a volte anche di rilevanti entità. Per beneficiare di questi vantaggi, rispettando quindi quanto stabilito in polizza, è necessario seguire le regole di seguito riportate. La Centrale Salute di Europ Assistance Service e l accesso ai Centri Medici convenzionati Presso Europ Assistance Service è in funzione una Centrale Operativa telefonica (denominata Centrale Salute) che ha il compito di attivare i necessari contatti fra gli Assicurati ed i Centri Medici convenzionati provvedendo alla prenotazione e garantendone il pagamento diretto. Pertanto, in possesso della prescrizione del medico curante, allorché si debba prenotare un Centro Medico convenzionato, si dovrà necessariamente contattare la Centrale Salute componendo il numero telefonico sottoindicato. Ciò anche allo scopo di verificare che il Centro Medico convenzionato e l équipe medica prescelti, siano convenzionati. Chiamando il n (linea verde disponibile per chiamate solo dall Italia) oppure il n (linea nera per chiamate dall estero), e chiedendo della Centrale Salute, si accede alla struttura preposta alla gestione dei sinistri attraverso il circuito dei Centri Medici convenzionati. Al momento del contatto telefonico è necessario comunicare: cognome e nome dell Assicurato; numero di polizza; la causale del ricovero o dell intervento chirurgico supportata da apposita certificazione medica da trasmettere via fax allo ; un recapito telefonico dove poter contattare l Assicurato per aggiornarlo nel corso dell assistenza diretta. La telefonata può essere sostituita dall invio di un fax da parte dell Assicurato. La Centrale Salute di Europ Assistance Service, accertata la regolarità della richiesta, provvederà a: fornire ogni informazione sulla copertura assicurativa e sui Centri Medici convenzionati; prenotare, dopo aver valutato la congruità medico-assicurativa della prestazione, con sollecitudine (secondo quanto concordato in merito ai tempi e luoghi ed in relazione alla necessità eventualmente manifestata dal medico curante) il Centro Medico convenzionato ed il Medico prescelti o rispondenti alle esigenze del caso; confermare tramite il fax di presa in carico l avvenuta prenotazione, con pagamento diretto, presso il Centro Medico convenzionato. La preventiva richiesta dell Assicurato alla Centrale Salute, l invio della prescrizione del medico che certifichi la necessità del ricovero o dell intervento chirurgico e la successiva conferma da parte della Centrale Salute dell avvenuta organizzazione della prestazione sono condizioni indispensabili per l operatività del pagamento diretto. Concordata la prenotazione secondo le modalità sopra indicate, al Centro Medico convenzionato dovrà essere esibita la prescrizione medica del medico curante. Il Centro Medico convenzionato richiederà di sottoscrivere la Lettera di impegno. Fascicolo Informativo Salute multiconfort gold pag. 1 di 2 Mod. A ediz. 09/ agg.08/2015

30 La dimissione dai Centri Medici convenzionati Al momento della dimissione non sarà addebitata alcuna spesa contemplata dalle garanzie prestate dalla polizza Salute Multiconfort Gold. Gli unici casi in cui il Centro Medico convenzionato richiede un pagamento riguardano: l eventuale franchigia prevista dalla polizza; le eventuali prestazioni non previste (extra, confort, ecc); gli eventuali importi che eccedono il massimale previsto; il ricorso a medici non convenzionati con Europ Assistance Service. In questo caso si dovrà anticipare la spesa e trasmettere la relativa documentazione a Europ Assistance Service per ottenere il rimborso, nei limiti delle garanzie di polizza. Si ricorda che il pagamento diretto è una modalità prevista dalla polizza e l eventuale non autorizzazione della prestazione da parte della Centrale Salute non pregiudica la valutazione da parte di Nationale Suisse dell indennizzabilità del sinistro a termini di polizza. La documentazione medica Europ Assistance Service, ricevuta la documentazione medica dal Centro Medico convenzionato ed effettuati i relativi pagamenti, provvederà a trasmettere a Nationale Suisse l intera documentazione comprensiva delle fatture. In caso di esplicita richiesta, sarà compito di Nationale Suisse provvedere alla restituzione all Assicurato delle fatture, previa apposizione della data e degli estremi della liquidazione dell indennizzo. A tal fine ci si potrà rivolgere all intermediario presso la quale è appoggiata la polizza. Il rimborso delle spese Il rimborso delle spese sostenute in caso di: visite e/o esami effettuati nel periodo antecedente o successivo al ricovero (nei termini previsti dalle condizioni di polizza); presenza dell accompagnatore (se operante la relativa garanzia di polizza); trasporto sanitario; dovrà essere richiesto, a cura ultimata, inviando gli originali delle fatture debitamente quietanzate a: EUROP ASSISTANCE SERVICE S.p.A. Centrale Salute Piazza Trento, MILANO Fascicolo Informativo Salute multiconfort gold pag. 2 di 2 Mod. A ediz. 09/ agg.08/2015

31 INFORMATIVA RESA ALL INTERESSATO PER IL TRATTAMENTO DI DATI PERSONALI In applicazione della normativa sulla privacy, La/Vi informiamo sull uso dei Suoi/Vostri dati personali e sui Suoi/Vostri diritti (nota 1): 1. Trattamento dei dati personali per finalità assicurative (nota 2) Al fine di fornire i servizi e/o i prodotti assicurativi richiesti o in Suo/Vostro favore previsti, la nostra Società deve disporre di dati personali che La/Vi riguardano dati raccolti presso di Lei/Voi o presso altri soggetti (nota 3) e/o dati che devono essere forniti da Lei/Voi o da terzi per obblighi di legge (nota 4) e deve trattarli, nel quadro delle finalità assicurative, secondo le ordinarie e molteplici attività e modalità operative dell assicurazione. Le/Vi chiediamo, di conseguenza, di esprimere il consenso per il trattamento dei Suoi/Vostri dati strettamente necessari per la fornitura dei suddetti servizi e/o i prodotti assicurativi. Il consenso che richiediamo riguarda anche gli eventuali dati sensibili (nota 5) strettamente inerenti alla fornitura di servizi e/o prodotti assicurativi citati, il trattamento dei quali, come il trattamento delle altre categorie di dati oggetto di particolare tutela (nota 6), è ammesso, nei limiti in concreto strettamente necessari, dalle relative autorizzazioni di carattere generale rilasciate dal Garante per la protezione dei dati personali. Inoltre, esclusivamente per le finalità sopra indicate e sempre limitatamente a quanto di stretta competenza in relazione allo specifico rapporto intercorrente tra Lei/Voi e la nostra Società, i dati, secondo i casi, possono o debbono essere comunicati ad altri soggetti appartenenti al settore assicurativo o correlati con funzione meramente organizzativa o aventi natura pubblica che operano in Italia o all estero come autonomi titolari, soggetti così costituenti la c.d. catena assicurativa (nota 7). Il consenso che richiediamo riguarda, pertanto, oltre alle nostre comunicazioni e trasferimenti, anche gli specifici trattamenti e le comunicazioni e trasferimenti all interno della catena assicurativa effettuati dai predetti soggetti. Precisiamo inoltre che senza i Suoi/Vostri dati non potremmo fornire, in tutto o in parte, i servizi e/o i prodotti assicurativi citati. 2. Modalità di uso dei dati personali I dati sono trattati (nota 8) dalla nostra Società titolare del trattamento solo con modalità e procedure, anche informatiche e telematiche, strettamente necessarie per fornire i servizi e/o prodotti assicurativi richiesti o in Suo/Vostro favore previsti, ovvero, qualora vi si abbia acconsentito, per ricerche di mercato, indagini statistiche e attività promozionali; sono utilizzate le medesime modalità e procedure anche quando i dati vengono comunicati in Italia o all estero per i suddetti fini ai soggetti in precedenza già indicati nella presente informativa, i quali a loro volta sono impegnati a trattarli usando solo modalità e procedure strettamente necessarie per le specifiche finalità indicate nella presente informativa e conformi alla normativa. Nella nostra Società, i dati sono trattati da tutti i dipendenti e collaboratori nell ambito delle rispettive funzioni e in conformità delle istruzioni ricevute, sempre e soltanto per il conseguimento delle specifiche finalità indicate nella presente informativa; lo stesso avviene presso i soggetti già indicati nella presente informativa a cui i dati vengono comunicati. Per talune attività utilizziamo soggetti di nostra fiducia operanti anche all estero che svolgono per nostro conto compiti di natura tecnica od organizzativa (nota 9); lo stesso avviene presso i soggetti già indicati nella presente informativa cui i dati vengono comunicati. Il consenso più volte richiesto comprende ovviamente anche le modalità, procedure, comunicazioni e trasferimenti qui indicati. 3. Diritti dell interessato Lei/Voi ha/avete il diritto di conoscere, in ogni momento, quali sono i Suoi/Vostri dati presso i singoli titolari di trattamento, cioè presso la nostra Società o presso i soggetti sopra indicati cui li comunichiamo, e come vengono utilizzati; ha/avete inoltre il diritto di farli aggiornare, integrare, rettificare o cancellare, di chiederne il blocco e di opporsi al loro trattamento (nota 10). Per l esercizio dei Suoi/Vostri diritti nonché per informazioni più dettagliate circa i soggetti o le categorie di soggetti ai quali i dati sono comunicati o che ne vengono a conoscenza in qualità di responsabili o incaricati ci si può rivolgere al nostro Responsabile per il riscontro con gli interessati scrivendogli presso la nostra Sede o inviando una a privacy@nationalesuisse.it (nota 11). NOTE 1) Come previsto dall'art.13 del Codice (decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196). 2) La "finalità assicurativa" richiede necessariamente, tenuto conto anche della raccomandazione del Consiglio d'europa REC(2002), che i dati siano trattati per: predisposizione e stipulazione di polizze assicurative; raccolta dei premi; liquidazione dei sinistri o pagamento di altre prestazioni; riassicurazione; coassicurazione; prevenzione e individuazione delle frodi assicurative e relative azioni legali; costituzione, esercizio e difesa di diritti dell'assicuratore; adempimento di altri specifici obblighi di legge o contrattuali; analisi di nuovi mercati assicurativi; gestione e controllo interno; attività statistiche. 3) Ad esempio: altri soggetti inerenti al rapporto che La/Vi riguardano (contraenti di assicurazioni in cui Lei/Voi risultate assicurato, beneficiario, ecc.; coobbligati); altri operatori assicurativi (quali agenti, broker di assicurazione, imprese di assicurazione, ecc.); soggetti che, per soddisfare le Sue/Vostre richieste (quali una copertura assicurativa, la liquidazione di un sinistro, ecc.), forniscono informazioni commerciali; organismi associativi e consortili propri del settore assicurativo (v. nota 7, quarto e quinto trattino); altri soggetti pubblici (v. nota 7, sesto e settimo trattino). 4) Ad esempio, ai sensi della normativa contro il riciclaggio. 5) Cioè dati di cui all'art. 4, comma l, lett. d), del Codice, quali dati relativi allo stato di salute, alle opinioni politiche, sindacali, religiose. 6) Ad esempio: dati relativi a procedimenti giudiziari o indagini. 7) Secondo il particolare rapporto assicurativo, i dati possono essere comunicati a taluni dei seguenti soggetti: - assicuratori, coassicuratori (indicati nel contratto) e riassicuratori; agenti, subagenti, mediatori di assicurazione e di riassicurazione, produttori ed altri canali di acquisizione di contratti di assicurazione; banche, società di gestione del risparmio, sim; legali; periti (indicati nell'invito); autofficine (indicate nell'invito o scelte dall'interessato); centri di demolizione di autoveicoli; - società del Gruppo a cui appartiene la nostra Società (controllanti, controllate o collegate, anche indirettamente, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge); Fascicolo Informativo Salute multiconfort gold pag. 1 di 2 Mod. A ediz. 09/ agg.08/2015

32 - società di servizi per il quietanzamento; società di servizi a cui siano affidati la gestione, la liquidazione e il pagamento dei sinistri (indicate nell'invito), tra cui la Struttura Organizzativa di assistenza (indicata nel contratto), la società di consulenza per tutela giudiziaria (indicata nel contratto), la clinica convenzionata (scelta dall'interessato); società di servizi informatici e telematici o di archiviazione; società di servizi postali (per trasmissione, imbustamento, trasporto e smistamento delle comunicazioni alla clientela, indicate sul plico postale); società di revisione e di consulenza (indicata negli atti di bilancio); società d informazione commerciale per rischi finanziari; società di servizi per il controllo delle frodi; società di recupero crediti (vedi tuttavia anche nota 9); - ANIA - Associazione nazionale fra le imprese assicuratrici, per la raccolta, elaborazione e reciproco scambio con le stesse imprese, alle quali i dati possono essere comunicati, di elementi, notizie e dati strumentali all'esercizio dell'attività assicurativa e alla tutela dei diritti dell'industria assicurativa rispetto alle frodi; - organismi consortili propri del settore assicurativo - che operano in reciproco scambio con tutte le imprese di assicurazione consorziate, alle quali i dati possono essere comunicati -, quali (ripartiti secondo i rami assicurativi interessati): assicurazioni incendio: Pool Italiano per l'assicurazione dei Rischi Atomici, per la valutazione dei rischi atomici e/o assunzione e conseguente ripartizione degli stessi in riassicurazione e/o retrocessione tra le imprese assicuratrici consorziate; assicurazioni r.c. generale: Pool per l'assicurazione R.C. Inquinamento, per la valutazione dei rischi da inquinamento e/o assunzione e conseguente ripartizione degli stessi in riassicurazione tra le imprese assicuratrici consorziate; assicurazioni r.c. auto e natanti: Consorzio per la Convenzione Indennizzo Diretto - CID, per la gestione della Convenzione per l'indennizzo diretto, che impegna le imprese assicuratrici aderenti a risarcire, nell'interesse e in nome di ogni altra impresa partecipante, i propri assicurati r.c. auto per sinistri imputabili a soggetti assicurati presso ogni altra impresa aderente, ottenendone successivamente il rimborso da quest'ultima; Ufficio Centrale Italiano - UCI S.c. a r.l., il quale gestisce e liquida i sinistri provocati in Italia da veicoli immatricolati in Stati esteri alle condizioni di cui all'art. 6 della legge 24 dicembre 1969, n. 990, come modificato dalla legge 7 agosto 1990, n.242, garantisce le "carte verdi" emesse dalle imprese assicuratrici socie, garantisce il rimborso dei sinistri causati all'estero da veicoli immatricolati in Italia non assicurati o assicurati presso imprese assicuratrici poste in liquidazione coatta amministrativa; assicurazioni trasporti: o Comitato delle Compagnie di Assicurazioni Marittime in Genova, o Comitato delle Compagnie di Assicurazioni Marittime in Roma, o Comitato delle Compagnie di Assicurazioni Marittime in Trieste, per la gestione e liquidazione di sinistri, avarie e recuperi per conto e nell'interesse delle imprese assicuratrici associate e per compiti strumentali alle suddette attività; assicurazioni vita: Consorzio Italiano per l'assicurazione Vita dei Rischi Tarati - CIRT, per la valutazione dei rischi vita tarati, per l'acquisizione di dati relativi ad assicurati e assicurandi e il reciproco scambio degli stessi dati con le imprese assicuratrici consorziate, alle quali i dati possono essere comunicati, per finalità strettamente connesse con l'assunzione dei rischi vita tarati nonché per la riassicurazione in forma consortile dei medesimi rischi, per la tutela dei diritti dell'industria assicurativa nel settore delle assicurazioni vita rispetto alle frodi; Pool Italiano per la Previdenza Assicurativa degli Handicappati, per la valutazione dei rischi vita di soggetti handicappati; - CONSAP - Concessionaria Servizi Assicurativi Pubblici, la quale, in base alle specifiche normative, gestisce lo stralcio del Conto consortile r.c. auto, il Fondo di garanzia per le vittime della strada, il Fondo di garanzia per le vittime della caccia, gli aspetti amministrativi del Fondo di solidarietà per le vittime dell'estorsione e altri Consorzi costituiti o da costituire, la riassicurazione dei rischi agricoli, le quote delle cessioni legali delle assicurazioni vita; commissari liquidatori di imprese di assicurazione poste in liquidazione coatta amministrativa (provvedimenti pubblicati nella Gazzetta Ufficiale), per la gestione degli impegni precedentemente assunti e la liquidazione dei sinistri; IVASS - Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni, ai sensi del decreto legge 6 luglio 2012 n. 95 (Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini) convertito con legge 7 agosto 2012 n. 135; - nonché altri soggetti, quali: UIF Unità di Informazione Finanziaria, ai sensi del decreto legislativo n. 231 del 2007; Casellario Centrale Infortuni, ai sensi del decreto legislativo 23 febbraio 2000, n. 38; Ministero delle infrastrutture - Motorizzazione civile e dei trasporti in concessione, il quale, in base all'art. 226 cod. strad, gestisce l'archivio nazionale dei veicoli e l'anagrafe nazionale degli abilitati alla guida; CONSOB - Commissione Nazionale per le Società e la Borsa, ai sensi della legge 7 giugno 1974, n.216; COVIP - Commissione di vigilanza sui fondi pensione, ai sensi dell'art.17 del decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124; Ministero del lavoro e della previdenza sociale, ai sensi dell'art. 17 del decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124; Enti gestori di assicurazioni sociali obbligatorie, quali INPS, INPGI, ecc.; Ministero dell'economia e delle finanze - Anagrafe tributaria, ai sensi dell'art. 7 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 605; Consorzi agricoli di difesa dalla grandine e da altri eventi naturali, i quali, in base alle leggi sui rischi agricoli, possono operare come delegatarii delle imprese assicuratrici consorziate per l'assicurazione dei danni prodotti dalla grandine e dal gelo (il consorzio cui aderisce l'assicurato); Magistratura; Forze dell'ordine (Polizia di Stato; Arma dei Carabinieri; Guardia di Finanza; Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco; Polizia Municipale); altri soggetti o banche dati nei confronti dei quali la comunicazione dei dati è obbligatoria. L'elenco completo e aggiornato dei soggetti di cui ai trattini precedenti è disponibile gratuitamente chiedendolo al Servizio indicato in informativa. 8) Il trattamento può comportare le seguenti operazioni previste dall'art.4, comma 1, lett. a), del Codice: raccolta, registrazione, organizzazione, conservazione, elaborazione, modificazione, selezione, estrazione, raffronto, utilizzo, interconnessione, blocco, comunicazione, cancellazione, distruzione di dati; è invece esclusa l'operazione di diffusione di dati. 9) Questi soggetti sono società o persone fisiche nostre dirette collaboratrici e svolgono le funzioni di responsabili del nostro trattamento dei dati. Nel caso invece che operino in autonomia come distinti "titolari" di trattamento rientrano, come detto, nella c.d. "catena assicurativa" con funzione organizzativa (v. nota 7, terzo trattino). 10) Tali diritti sono previsti e disciplinati dagli articoli 7-10 del Codice. La cancellazione e il blocco riguardano i dati trattati in violazione di legge. Per l'integrazione occorre vantare un interesse. L'opposizione può essere sempre esercitata nei riguardi del materiale commerciale pubblicitario, della vendita diretta o delle ricerche di mercato; negli altri casi l'opposizione presuppone un motivo legittimo. 11) L'elenco completo e aggiornato dei soggetti ai quali i dati sono comunicati e quello dei responsabili del trattamento, nonché l'elenco delle categorie dei soggetti che vengono a conoscenza dei dati in qualità di incaricati del trattamento, sono disponibili gratuitamente richiedendoli per iscritto al Responsabile per il riscontro con gli interessati presso la nostra Sede o inviando una a privacy@nationalesuisse.it. L'elenco completo e aggiornato dei responsabili del trattamento è conoscibile in modo agevole anche nel sito internet Fascicolo Informativo Salute multiconfort gold pag. 2 di 2 Mod. A ediz. 09/ agg.08/2015

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34 Nationale Suisse S.p.A. Sede legale: via G.B. Cassinis, Milano tel fax info@nationalesuisse.it nationalesuisse@pec.nationalesuisse.it Società del Gruppo Helvetia Società con unico Socio - Soggetta all attività di direzione e coordinamento da parte di Helvetia Compagnia Svizzera d'assicurazioni SA Rappresentanza Generale e Direzione per l Italia Capitale sociale euro i.v. - R.E.A. di Milano n Albo Imprese n Albo Gruppi Assicurativi n 031 Partita IVA e Codice Fiscale n Imp. aut. all esercizio Assic. con D.M (G.U n. 274)

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