Con te & per te Assicurazione Infortuni. Tutela patrimonio. Per la famiglia

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1 Tutela patrimonio Per la famiglia Con te & per te Assicurazione Infortuni Il presente Fascicolo Informativo contenente: Nota informativa e Glossario Condizioni Generali di assicurazione Informativa trattamento dati personali deve essere consegnato al Contraente prima della sottoscrizione della polizza di assicurazione. Prima della sottoscrizione leggere attentamente la Nota informativa.

2 HOME INSURANCE In base a quanto disciplinato dal Provvedimento IVASS n.7/2013, dal 1 novembre 2013 il Contraente ha facoltà di ottenere, mediante processo di auto registrazione, le credenziali di accesso ad apposita area riservata, tramite la quale gli è possibile consultare una serie di informazioni relative alle sue polizze, accedendo dalla home page del sito internet della Società all indirizzo area clienti e seguendo le istruzioni ivi riportate.

3 Nota Informativa

4 NOTA INFORMATIVA Sommario A. INFORMAZIONI SULL IMPRESA DI ASSICURAZIONE 1. Informazioni generali 2. Informazioni sulla situazione patrimoniale della Società B. INFORMAZIONI SUL CONTRATTO 3. Durata e rinnovo del contratto 4. Coperture assicurative offerte Limitazioni ed esclusioni 5. Dichiarazioni dell Assicurato in ordine alle circostanze del rischio 6. Aggravamento e diminuzione del rischio e variazioni nella professione 7. Premi 8. Adeguamento del premio, delle somme assicurate e dei massimali 9. Diritto di recesso 10. Prescrizione dei diritti derivanti dal contratto 11. Legge applicabile al contratto 12. Regime fiscale 13. Informazioni in corso di contratto C. INFORMAZIONI SULLE PROCEDURE LIQUIDATIVE E SUI RECLAMI 14. Sinistri liquidazione dell indennizzo 15. Reclami 16. Arbitrato GLOSSARIO Fascicolo Informativo Con te & per te pag. 2 di 13 Mod. A800 - ediz. 03/2015 agg. 04/2015

5 NOTA INFORMATIVA Nota Informativa La presente Nota informativa è redatta secondo lo schema predisposto dall IVASS, ma il suo contenuto non è soggetto alla preventiva approvazione dell IVASS. Il Contraente deve prendere visione delle condizioni di assicurazione prima della sottoscrizione della polizza. A. INFORMAZIONI SULL IMPRESA DI ASSICURAZIONE 1. Informazioni generali Denominazione sociale e forma giuridica L'impresa di assicurazione denominata nel seguito Società è Nationale Suisse S.p.A., società con unico socio, appartenente al Gruppo Helvetia, iscritto all albo dei gruppi assicurativi con il numero 031, e soggetta all attività di direzione e coordinamento da parte di Helvetia Compagnia Svizzera d'assicurazioni SA - Rappresentanza Generale e Direzione per l Italia. Sede legale La Sede legale è in Italia in via G.B. Cassinis, Milano mentre la Direzione Generale è in via XXV Aprile, San Donato Milanese (MI). Recapito telefonico, sito internet e indirizzo di posta elettronica tel , info@nationalesuisse.it Autorizzazione all'esercizio delle assicurazioni La Società è stata autorizzata all'esercizio delle assicurazioni con Decreto Ministeriale del 6 ottobre 1972, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n 274 del 20 ottobre 1972 ed iscritta all albo delle imprese di assicurazione con il numero Informazioni sulla situazione patrimoniale della Società (dati relativi al bilancio 2014) Patrimonio netto L ammontare del patrimonio netto della Società è pari a 15,0 milioni di euro, di cui 12,0 milioni di euro relativi al capitale sociale e 3,0 milioni di euro relativi al totale delle riserve patrimoniali. Indice di solvibilità L indice di solvibilità, che rappresenta il rapporto tra l ammontare del margine di solvibilità disponibile e l ammontare del margine di solvibilità richiesto dalla normativa vigente (quest ultimo calcolato in funzione dei premi incassati o dell onere dei sinistri), è pari a 1,32. Si precisa che il margine di solvibilità disponibile è rappresentato dal patrimonio netto della Società al netto degli elementi immateriali, libero da qualsiasi impegno prevedibile, e comprende: a) il capitale sociale versato; b) le riserve legali e le riserve statutarie e facoltative, non destinate a copertura di specifici impegni; c) gli utili dell'esercizio e degli esercizi precedenti portati a nuovo, al netto dei dividendi da pagare; d) le perdite dell'esercizio e degli esercizi precedenti portate a nuovo. Si rinvia al sito internet della Società per la consultazione di eventuali aggiornamenti del Fascicolo Informativo non derivanti da innovazioni della normativa contrattuale. B. INFORMAZIONI SUL CONTRATTO 3. Durata e rinnovo del contratto La polizza può essere stipulata sia nella forma con tacito rinnovo a scadenza che nella forma senza tacito rinnovo e può avere durata annuale o poliennale. Qualora fosse scelta la prima forma, la polizza, in assenza di disdetta, si rinnova tacitamente ad ogni scadenza per un anno; in caso di disdetta regolarmente inviata, la garanzia cessa alla scadenza del contratto e non trova applicazione il periodo di tolleranza di 15 giorni previsto dallo articolo 1901, 2 comma, del Codice Civile. Qualora, invece, fosse scelta la seconda forma, la polizza non prevede tacito rinnovo e pertanto la copertura assicurativa cessa alla scadenza pattuita senza applicazione del periodo di tolleranza di 15 giorni previsto dall articolo 1901, 2 comma, del Codice Civile. Qualora la presente assicurazione sia stipulata unitamente e contestualmente ad una polizza di responsabilità civile della circolazione (r.c. auto) dal medesimo Contraente, la presente assicurazione potrà aver durata esclusivamente annuale e il Contraente stesso, qualora decida di non aderire alla proposta di rinnovo relativa alla suddetta polizza r.c. auto e comunque in caso di annullamento di quest ultima, ha facoltà di interrompere il rapporto contrattuale senza alcun preavviso e senza alcuna formalità. Fascicolo Informativo Con te & per te pag. 3 di 13 Mod. A800 - ediz. 03/2015 agg. 04/2015

6 NOTA INFORMATIVA AVVERTENZA Il Contraente può dare disdetta alla Società inviando a quest ultima almeno 30 giorni prima della scadenza (originaria o rinnovata) del contratto mediante lettera raccomandata, così come indicato all articolo Durata e proroga dell assicurazione delle Condizioni Generali di Assicurazione. 4. Coperture assicurative offerte Limitazioni ed esclusioni Assicurazione infortuni Il prodotto offre la copertura contro le conseguenze economiche degli infortuni che l Assicurato subisca nello svolgimento di attività professionali e non, salvo quanto espressamente indicato in polizza. Indennizzo in caso di invalidità permanente In caso di infortunio che abbia per conseguenza una invalidità permanente totale o parziale, la Società s impegna a corrispondere un indennità calcolata sulla somma assicurata secondo le percentuali indicate nelle tabelle dei valori di menomazione delle Condizioni Generali di Assicurazione. AVVERTENZA Premesso che l indennizzo è pari alla somma assicurata per la percentuale d invalidità permanente riconosciuta, questo è liquidato in funzione della somma assicurata, del grado d invalidità permanente accertato e dell eventuale franchigia prescelta dal Contraente; per maggiori dettagli si rimanda a quanto indicato agli articoli Calcolo dell indennizzo e Invalidità permanente delle Condizioni Generali di Assicurazione. Sulla fascia di somma assicurata non superiore a euro il calcolo viene fatto, se l invalidità accertata non è superiore al 10%, sulla base della tabella di seguito indicata: Grado di invalidità accertato in % % di indennizzo sulla somma assicurata 0,3 0,6 1,0 2,0 2,5 3,0 4,0 6,0 8,0 9,0 Se invece l invalidità accertata è compresa tra il 10% e il 50%, la percentuale di invalidità riconosciuta è pari a quella accertata. ESEMPIO n. 1 (franchigia base) Somma assicurata: Grado di invalidità accertato 9% % di indennizzo sulla somma assicurata: 8% Somma liquidata: x 8% = Sulla somma assicurata che eccede euro, sono applicate franchigie crescenti secondo il seguente schema: somma assicurata franchigia assorbibile compresa tra euro e euro 5% applicata fino a grado di IP accertata del 25% compresa tra euro e euro 10% applicata fino a grado di IP accertata del 30% compresa tra euro e euro 15% applicata fino a grado di IP accertata del 35% superiore a euro 20% applicata fino a grado di IP accertata del 40% Con la franchigia assorbibile la differenza tra la percentuale riconosciuta e quella accertata diminuisce con il crescere dell invalidità stessa. Per ciascuna parte di somma assicurata evidenziata nello schema sopra riportato, in caso di invalidità superiore al limite entro il quale si applica la rispettiva franchigia assorbibile e inferiore o uguale al 50%, la percentuale di invalidità riconosciuta è pari a quella accertata. ESEMPIO n. 2 (franchigia base) Somma assicurata: Grado di invalidità accertato 16% % di indennizzo sulla somma assicurata fino a % da a % da a % Somma liquidata: x 16% + ( ) x 12% + ( ) x 6% = = A prescindere dall ammontare della somma assicurata, qualora l invalidità permanente sia di grado superiore al 50% la percentuale di indennizzo che viene riconosciuta è superiore al grado di invalidità accertato secondo il seguente schema: Grado di invalidità accertato in % oltre 65 % di indennizzo sulla somma assicurata ESEMPIO n. 3 (franchigia base) Somma assicurata: Grado di invalidità accertato 57% % di indennizzo sulla somma assicurata: 71% Somma liquidata: x 71% = Fascicolo Informativo Con te & per te pag. 4 di 13 Mod. A800 - ediz. 03/2015 agg. 04/2015

7 NOTA INFORMATIVA In alternativa a quanto sopra, a fronte di una diminuzione del premio relativo alla presente garanzia, è possibile applicare franchigie più elevate rispetto a quelle sopra indicate. Per ulteriori informazioni in merito occorre rivolgersi ai nostri Intermediari che potranno fornire una consulenza personalizzata. Indennizzo in caso di morte Se l infortunio ha per conseguenza la morte dell assicurato, la Società corrisponde la somma assicurata ai beneficiari designati o, in difetto di designazione, agli eredi dell assicurato in parti uguali. Per ulteriori dettagli si rimanda all articolo Morte delle Condizioni Generali di Assicurazione. Indennità giornaliera per il caso di inabilità temporanea Se l infortunio ha come conseguenza una inabilità temporanea dell assicurato, la Società corrisponde una diaria: integrale per tutto il tempo in cui l Assicurato si è trovato nella totale incapacità fisica di attendere alle sue occupazioni abituali; parziale per tutto il tempo in cui l Assicurato non ha potuto attendere che in parte alle suddette occupazioni. AVVERTENZA La corresponsione di detta indennità avverrà alla fine del periodo in cui la capacità lavorativa dello assicurato risulta ridotta, dedotta l eventuale franchigia espressa in giorni così come indicato nelle Condizioni Generali di Assicurazione all articolo Indennità giornaliera per inabilità temporanea. ESEMPIO Somma assicurata: 50 Periodo di inabilità temporanea: 15 giorni (con franchigia base sempre operante) Somma liquidata (se prime cure non prestate al pronto soccorso) 50 x 8 = 400 Somma liquidata (se prime cure prestate in pronto soccorso) 50 x 12 = 600 Periodo di inabilità temporanea: 15 giorni (con franchigia 10 gg. se espressamente richiamata) Somma liquidata (se prime cure non prestate al pronto soccorso) 50 x 5 = 250 Somma liquidata (se prime cure prestate in pronto soccorso) 50 x 5 = 250 Indennità giornaliera per il caso di ricovero, day hospital e convalescenza In caso di infortunio la Società corrisponde l indennità giornaliera assicurata per ciascun giorno di degenza ospedaliera o il 50% di tale indennità in caso di day hospital. In caso di convalescenza successiva a ricovero o a day hospital la Società, in base alle modalità di calcolo stabilite dalle Condizioni Generali di Assicurazioni, corrisponde un indennità pari al 50% di quella assicurata per il ricovero. Il numero complessivo di giorni di riconoscimento dell indennità in questione non può superare il triplo dei giorni di ricovero o day hospital con il limite massimo di 60 giorni per evento e per anno assicurativo. Per ulteriori dettagli si rimanda all articolo Indennità giornaliera per ricovero, day hospital e convalescenza delle Condizioni Generali di Assicurazione. Indennità giornaliera per il caso di immobilizzazione La Società liquida un indennità giornaliera se all assicurato sia stato applicato un mezzo di contenzione con il limite massimo di 60 giorni per evento e per anno assicurativo. Tale limite è ridotto a 30 giorni in caso di fratture di coste, vertebre, ossa del bacino, per le quali non è prevista l applicazione di mezzi di contenzione. Per ulteriori dettagli si rimanda all articolo Indennità giornaliera per immobilizzazione delle Condizioni Generali di Assicurazione. Rimborso spese di cura La Società rimborsa, fino a concorrenza del massimale assicurato, le spese sostenute a seguito del verificarsi del sinistro, così come precisate nell articolo Rimborso spese di cura delle Condizioni Generali di Assicurazione. Per alcune spese tra cui: i medicinali, i trattamenti fisioterapici, le cure termali, i trasferimenti dell infortunato, l acquisto o il noleggio di carrozzelle ortopediche, la Società rimborsa una percentuale del massimale assicurato per le quali si rimanda al sopra indicato articolo. Rimborso spese adeguamento abitazioni In caso di infortunio, indennizzabile a termine di polizza, che comporti un invalidità permanente pari o superiore al 66%, la Società rimborsa, fino a concorrenza del massimale assicurato, le spese sostenute per adeguare l abitazione corrispondente al domicilio dell Assicurato. Per ulteriori dettagli si rimanda all articolo Rimborso spese di adeguamento abitazione per invalidità permanente grave delle Condizioni Generali di Assicurazione Fascicolo Informativo Con te & per te pag. 5 di 13 Mod. A800 - ediz. 03/2015 agg. 04/2015

8 NOTA INFORMATIVA Il contratto in oggetto può prevedere, se espressamente richiamate, delle garanzie complementari per le quali si rimanda ai relativi articoli delle Condizioni Generali di Assicurazione (Fondo istruzione Perdita anno scolastico Accompagnatore). AVVERTENZA La copertura assicurativa presenta delle limitazioni per gli infortuni: - causati da guerra e insurrezione (la garanzia opera soltanto per i primi 14 giorni dall insorgenza di tali eventi, a condizione che l Assicurato già si trovasse nello Stato interessato da guerra o insurrezione); - causati da calamità naturali (l assicurazione opera soltanto per i casi di morte e invalidità permanente e con i limiti di indennizzo e le franchigie indicate all articolo Infortuni causati da calamità naturali ); - derivanti dalla pratica delle attività sportive elencate nell omonimo articolo delle Condizioni Generali di Assicurazione (l assicurazione opera soltanto per i casi di morte, invalidità permanente e in caso di ricovero e con i limiti di indennizzo e le franchigie indicate nel suindicato articolo); In caso di rotture sottocutanee dei tendini (al cui articolo delle Condizioni Generali di Assicurazione si rimanda per approfondimenti) non dovute ad eventi traumatici e cause da sollecitazione, l assicura-zione decorre dal 181 giorno successivo a quello di effetto. Per le ernie addominali da sforzo, anche se bilaterali, la garanzia decorre dal 181 giorno successivo a quello di effetto dell assicurazione (vedi l articolo Invalidità permanente delle Condizioni Generali di Assicurazione per ulteriori aspetti di dettaglio). Sono esclusi infine dalla copertura assicurativa tutti gli eventi elencati nelle Condizioni Generali di Assicurazioni all articolo Rischi esclusi della sezione Norme che regolano l assicurazione Infortuni. Assicurazione tutela legale All assicurazione infortuni è possibile abbinare l assicurazione di Tutela Legale che con il quale si assicura, in collaborazione con ARAG SE - Rappresentanza Generale e Direzione per l Italia il rimborso di onorari, spese e competenze del legale liberalmente scelto dalle persone assicurate, spese giudiziarie e processuali, onorari dei periti, spese di transazione e di soccombenza in caso di: Recupero danni a persone e/o a cose subiti per fatti illeciti di terzi (ospedale, infermieri, medici, ecc.); Controversie contrattuali con valore in lite superiore a euro; Recupero danni a persone subiti per fatti illeciti di terzi che abbiano provocato l infortunio. Le prime due prestazioni operano in caso di intervento chirurgico a seguito di infortunio indennizzabile a termini di polizza e occorso nel periodo di decorrenza di polizza stessa. AVVERTENZA Sono esclusi infine dalla copertura assicurativa tutti gli eventi elencati nelle Condizioni Generali di Assicurazioni all articolo Esclusioni della sezione Norme che regolano l assicurazione Tutela legale. Assicurazione assistenza All assicurazione infortuni è possibile abbinare, in collaborazione con EUROP ASSISTANCE SERVICE S.p.A., un insieme di servizi focalizzati sull'aiuto dell Assicurato prestato presso il suo domicilio, mediante assistenza di primo soccorso e/o post ricovero, o sulla risoluzione dei problemi di chi è in viaggio, gestendo situazioni di emergenza in ogni parte del mondo. Assicurazione Limite alla prestazione Invio di un infermiere a domicilio 10 ore al giorno per massimo 10 giorni Invio di un fisioterapista a domicilio 10 ore al giorno per massimo 15 giorni Anticipo spese mediche con garanzie di restituzione Rimpatrio della salma Prolungamento del soggiorno 75 al giorno per un massimo di 3 giorni Si segnala che ciascuna prestazione, ad eccezione della consulenza medica, non è fornita per più di tre volte per anno assicurativo. AVVERTENZA Sono esclusi infine dalla copertura assicurativa tutti gli eventi elencati nelle Condizioni Generali di Assicurazioni all articolo Esclusioni della sezione Norme che regolano l assicurazione Assistenza. L assicurazione non può essere concessa agli Assicurati che abbiano un età superiore a quella massima di permanenza e pertanto la scadenza della polizza è fissata alla scadenza annuale successiva al compimento di tale età. Fascicolo Informativo Con te & per te pag. 6 di 13 Mod. A800 - ediz. 03/2015 agg. 04/2015

9 NOTA INFORMATIVA AVVERTENZA Il limite massimo di età assicurabile è 75 anni. La Società rinuncia, a favore dell'assicurato e dei suoi aventi diritto, al diritto di surrogazione di cui all'articolo 1916 del Codice Civile verso i terzi responsabili dell'infortunio, fatta eccezione per il caso di rimborso di spese sostenute dall Assicurato stesso in conseguenza dell infortunio subito. 5. Dichiarazioni dell assicurato in ordine alle circostanze del rischio È assolutamente necessario che all atto della stipulazione del contratto l Assicurando fornisca risposte precise e veritiere alle domande circa il proprio stato di salute e sui propri precedenti assicurativi. AVVERTENZA Le dichiarazioni inesatte o le reticenze del Contraente e/o dell Assicurato relative a circostanze che influiscono nella valutazione del rischio da parte della Società possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all indennizzo, nonché la stessa cessazione dell assicurazione come espressamente indicato agli articoli Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio e Anticipata risoluzione dell assicurazione delle Condizioni Generali di Assicurazione. Particolare rilevanza assumono poi le condizioni di inassicurabilità dell Assicurato, che si esplicano nella sieropositività al virus HIV, alcolismo e tossicodipendenza, indipendentemente dalla concreta valutazione dello stato di salute dell Assicurato stesso. Il manifestarsi nell Assicurato di una o più di tali affezioni o malattie nel corso della assicurazione costituisce per la Società aggravamento di rischio per il quale essa non avrebbe consentito l assicurazione ai sensi dell art del Codice Civile, applicandosi in tal caso la disciplina ivi prevista. 6. Aggravamento e diminuzione del rischio e variazione nella professione Aggravamento del rischio Il Contraente e/o l Assicurato deve dare immediata comunicazione scritta alla Società, mediante lettera raccomandata, di ogni aggravamento del rischio o variazione nella professione esercitata. Si rimanda agli articoli Aggravamento del rischio e Attività diversa da quella dichiarata delle Condizioni Generali di Assicurazione per le conseguenze derivanti dalla mancata comunicazione di quanto sopra. A titolo esemplificativo, determina un aggravamento del rischio una variazione nell attività professionale svolta dall Assicurato, verificatasi in epoca successiva all entrata in vigore del contratto, che comporti un aumento significativo della probabilità di infortunarsi e/o della gravità dell infortunio (quale il passaggio da una mansione con lavoro esclusivamente amministrativo ad una con lavoro prevalentemente manuale). Diminuzione del rischio Nel caso di diminuzione del rischio l Assicurato ha facoltà di comunicare la variazione intervenuta alla Società e il diritto di vedere ridotto il premio da parte di quest ultima, secondo le modalità indicate al relativo articolo delle Condizioni Generali di Assicurazione. 7. Premi L assicurazione è il contratto con il quale la Società, verso pagamento di un premio, si obbliga a indennizzare l Assicurato, entro i limiti convenuti, per i danni a esso prodotti da un sinistro. Il premio, consistente in una somma di denaro, è l oggetto della prestazione del Contraente e costituisce il corrispettivo della prestazione, al verificarsi del sinistro, della Società. Periodicità di pagamento del premio Il premio, salvo il caso di contratti di durata inferiore a dodici mesi, è determinato per periodi di assicurazione di un anno ed è dovuto per intero, anche se ne sia stato concesso il frazionamento. Il pagamento del premio viene effettuato all atto della conclusione del contratto e per tutta la sua durata ad ogni ricorrenza annuale della data di decorrenza. Modalità di versamento del premio Il pagamento del premio annuo avviene presso l Intermediario a cui è assegnata la polizza tramite: bonifico bancario sul conto corrente intestato all Intermediario; assegno non trasferibile intestato all Intermediario; bollettino postale sul conto corrente intestato all Intermediario; contanti, fino ad un massimo di 750 euro annui per polizza. È escluso il pagamento del premio con modalità diverse da quelle sopra riportate. Frazionamento del premio In alternativa al pagamento del premio con periodicità annuale, il Contraente può scegliere una periodicità di pagamento semestrale o quadrimestrale. Fascicolo Informativo Con te & per te pag. 7 di 13 Mod. A800 - ediz. 03/2015 agg. 04/2015

10 NOTA INFORMATIVA In tal caso, fermo restando che il premio relativo al primo anno è sempre dovuto per intero, il pagamento del premio, gravato dalle addizionali di frazionamento di seguito indicate, viene effettuato rispettivamente ad ogni ricorrenza semestrale o quadrimestrale della data di decorrenza. periodicità di pagamento del premio annuo addizionale di frazionamento applicata al premio di rata semestrale 3% quadrimestrale 4% Si precisa che l'assicurazione ha effetto dalle ore 24 del giorno indicato in polizza se il premio è stato pagato; altrimenti ha effetto dalle ore 24 del giorno del pagamento. Se il Contraente non paga i premi successivi, l'assicurazione resta sospesa dalle ore 24 del 15 giorno successivo a quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24 del giorno del pagamento. AVVERTENZA L Intermediario ha facoltà di applicare sconti di premio nei limiti dell autonomia riconosciutagli dalla Società. 8. Adeguamento del premio e delle somme assicurate Il Contraente ha facoltà di chiedere che le somme e i massimali assicurati siano adeguati ad ogni ricorrenza annuale della data di decorrenza in base all andamento dell indice nazionale generale dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, elaborato dall'istituto Centrale di Statistica (ISTAT). Contestualmente all aumento di somme assicurate e massimali il premio viene adeguato, in pari misura, dalla Società. Qualora, su base annua, l'importo del premio ricorrente, delle somme assicurate e dei massimali, a seguito delle indicizzazioni intervenute secondo le modalità sopra descritte, superi del 50% gli importi iniziali delle predette entità, il Contraente e la Società hanno facoltà di rinunciare in via definitiva all adeguamento delle stesse, che rimangono pertanto quelle risultanti dall'ultimo adeguamento effettuato. Esempio valore indice alla decorrenza della polizza: 150 valore indice alla ricorrenza annuale successiva: 159 somma assicurata alla decorrenza: ,00 euro premio annuo dovuto alla decorrenza: 75,00 euro somma assicurata alla ricorrenza annuale successiva: x ( ) = ,00 euro premio annuo dovuto alla ricorrenza annuale successiva: 75 x ( ) = 79,50 euro Per aspetti di dettaglio si rimanda all articolo Indicizzazione delle Condizioni Generali di Assicurazione. 9. Diritto di recesso Il contratto può avere fine prematura rispetto al termine inizialmente stabilito qualora la Società o il Contraente decidano di recedere dalla polizza a seguito di sinistro ovvero qualora il Contraente non essendo più interessato a proseguire nel rapporto assicurativo scelga di recedere unilateralmente dal contratto. AVVERTENZA Recesso in caso di sinistro Dopo ogni sinistro denunciato a termini di polizza e fino al 60 giorno dal pagamento o rifiuto dell'indennizzo, il Contraente e la Società possono recedere dall'assicurazione, dandone comunicazione all altra Parte mediante lettera raccomandata. Per le modalità di esercizio di questo diritto e per le relative conseguenze si rinvia all articolo Recesso in caso di sinistro riportato nelle Norme che regolano i sinistri delle Condizioni Generali di Assicurazione. Recesso per volontà del Contraente Ai sensi del primo comma dell art.1899, secondo periodo, del Codice Civile, nei contratti di durata poliennale le Parti sono vincolate per l intera durata contrattuale pattuita ed entrambe possono rescindere il contratto stesso alla scadenza indicata in polizza. Qualora l assicurazione abbia durata superiore ai cinque anni, al solo Contraente è riconosciuta la facoltà, trascorso il primo quinquennio di durata, di recedere dal contratto senza oneri e con preavviso di 30 giorni (in deroga ai termini di legge). Per i termini e le modalità di esercizio di questo diritto, e per le relative conseguenze, si rinvia all articolo Durata e proroga dell assicurazione riportato nelle Condizioni Generali di Assicurazione. 10. Prescrizione e decadenza dei diritti derivanti dal contratto Ai sensi dell'articolo 2952 del Codice Civile, i diritti derivanti dal contratto si prescrivono in 2 anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui si fonda il diritto. Per l assicurazione Infortuni detto giorno coincide con il momento in cui l Assicurato è in grado di quantificare alla Società i postumi invalidanti che gli sono residuati dall infortunio, così come risultante dall ultimo certificato medico di stabilizzazione. Fascicolo Informativo Con te & per te pag. 8 di 13 Mod. A800 - ediz. 03/2015 agg. 04/2015

11 NOTA INFORMATIVA 11. Legge applicabile al contratto La legislazione applicabile al contratto è quella italiana; le Parti hanno comunque la facoltà, prima della conclusione del contratto stesso, di scegliere una legislazione diversa. La Società propone di scegliere la legislazione italiana. Resta comunque ferma l'applicazione di norme imperative del diritto italiano. 12. Regime fiscale Imposta sui premi I premi pagati per le assicurazioni aventi ad oggetto i rischi di danni alla persona sono soggetti ad imposta nella misura del 2,50%. Sono soggetti a imposta nella misura del 21,25% i premi pagati per le assicurazioni aventi ad oggetto il rischio di danni al patrimonio dell Assicurato causati dal pagamento delle spese di giustizia in tutti i casi, previsti dalla polizza, in cui l Assicurato necessiti di assistenza legale per la difesa dei propri interessi. I premi pagati per le assicurazioni di assistenza nei casi di emergenza previsti dalla polizza sono soggetti ad imposta nella misura del 10,00%. Detraibilità fiscale dei premi Sui premi pagati per le assicurazioni aventi ad oggetto i rischi di danni alla persona, intendendosi per tali le assicurazioni aventi ad oggetto esclusivo i rischi di morte, di invalidità permanente (in misura non inferiore al 5%), viene riconosciuta annualmente una detrazione d'imposta sul reddito delle persone fisiche dichiarato dal Contraente alle condizioni e nei limiti del tetto di detraibilità fissati dalla legge. Qualora soltanto una componente del premio pagato per l'assicurazione risulti destinata alla copertura dei rischi sopra indicati, il diritto alla detrazione d'imposta spetta esclusivamente con riferimento a tale componente, che viene appositamente indicata dalla Società. Tale detrazione fiscale spetta al soggetto che sopporta l'onere economico del pagamento del premio, la detrazione spetta sempreché l'assicurato se persona diversa dal Contraente sia fiscalmente a carico del Contraente stesso. Ai fini della detrazione d'imposta devono essere considerati, oltre ai premi pagati per le assicurazioni sopra indicate, anche eventuali premi pagati dal Contraente per le assicurazioni sulla vita o contro gli infortuni stipulate anteriormente al 1 gennaio 2001 (che conservano il diritto alla detrazione d'imposta). In virtù della detrazione d'imposta, il costo effettivo dell assicurazione risulta inferiore ai premi pagati. I premi versati dal Contraente per le altre assicurazioni non beneficiano di alcuna detrazione d imposta. Tassazione delle prestazioni Le somme liquidate non soggette ad alcuna imposizione fiscale. 13. Informazioni in corso di contratto Variazioni della Nota Informativa La Società si impegna a pubblicare sul proprio sito internet, all indirizzo le eventuali variazioni delle informazioni contenute nella Nota Informativa non derivanti da innovazioni normative intervenute anche per effetto di modifiche successive alla conclusione del contratto. Riscontro a richieste di informazioni La Società fornisce riscontro per iscritto alle richieste di informazioni relative al rapporto assicurativo presentate dal Contraente o dagli aventi diritto ed inviate a: Nationale Suisse S.p.A. Via XXV Aprile, San Donato Milanese Fax ; info@nationalesuisse.it; richiesteinformazioni@pec.nationalesuisse.it, qualora la richiesta avvenga tramite casella di posta elettronica certificata. C. INFORMAZIONI SULLE PROCEDURE LIQUIDATIVE E SUI RECLAMI 14. Sinistri liquidazione dell indennizzo È onere dell Assicurato procedere alla denuncia del sinistro con la massima prontezza, indicando con precisione tutti gli elementi necessari per la definizione del sinistro e allegando alla denuncia il certificato medico (che deve contenere tutti gli elementi utili per la quantificazione dei danni) fermo restando che il decorso delle lesioni deve essere documentato da ulteriori certificati medici.. AVVERTENZA Infortuni Premesso che l insorgenza del sinistro coincide con il verificarsi dell infortunio (anche se le conseguenze poste in garanzia si dovessero verificare in tempi successivi), il Contraente e/o l Assicurato deve dare avviso del sinistro all Intermediario cui è assegnata la polizza o alla Società nei tempi e con le modalità previste nelle Norme in caso di sinistro delle Condizioni Generali di Assicurazione all articolo Denuncia del sinistro - obblighi dell Assicurato e del Contraente. Fascicolo Informativo Con te & per te pag. 9 di 13 Mod. A800 - ediz. 03/2015 agg. 04/2015

12 NOTA INFORMATIVA L onere delle spese per l accertamento del sinistro sono a carico dell Assicurato. La Società si riserva di sottoporre l Assicurato a visita medica ogniqualvolta sia ritenuta necessaria per valutare la sussistenza dei requisiti in ordine all indennizzabilità del sinistro ed alla sua quantificazione. Tutela legale In caso di sinistro, il Contraente e/o l Assicurato deve darne avviso nei tempi e con le modalità previste nelle Norme in caso di sinistro delle Condizioni Generali di Assicurazione agli articoli Denuncia del sinistro e libera scelta del legale e Fornitura mezzi di prova e documenti occorrenti alla prestazione assicurativa delle Condizioni Generali di Assicurazione ed è tenuto inoltre ad assumere a proprio carico le spese sostenute per i documenti necessari alla gestione del sinistro nonché ogni altro onere fiscale che dovesse presentarsi nel corso o alla fine della causa. Si informa altresì che per insorgenza del sinistro si intende: 1) per l esercizio di pretese al risarcimento di danni extracontrattuali, il momento del verificarsi del primo evento che ha originato il diritto al risarcimento; 2) per tutti gli altri casi, il momento in cui l'assicurato, la controparte o un terzo ha cominciato a violare norme di legge o di contratto. Assistenza In caso di sinistro, l Assicurato deve darne avviso alla Struttura organizzativa descritta nelle ISTRUZIONI PER LA RICHIESTA DI ASSISTENZA delle Disposizioni relative all assicurazione Assistenza contenute nelle Condizioni Generali di Assicurazione nei termini e con le modalità previste. Si segnala che il diritto alle assistenze decade qualora l'assicurato non abbia preso contatto con la struttura suindicata al verificarsi del sinistro. La gestione dei sinistri e la liquidazione degli indennizzi è in carico alla Società con riferimento all assicurazione Infortuni; con riferimento alle assicurazioni di Tutela legale e Assistenza la gestione dei sinistri è invece affidata a società esterne in ragione di specifico accordo stipulato con la Società stessa. AVVERTENZA Tutela legale La gestione dei sinistri per l assicurazione Tutela legale è affidata, alle condizioni specificate nell articolo Gestione del sinistro delle Disposizioni relative all assicurazione Tutela legale incluse nelle Condizioni Generali di Assicurazione, ad ARAG SE - Rappresentanza Generale e Direzione per l Italia, Viale del Commercio 59, Verona, tel fax per invio nuove denunce di sinistro fax per invio documentazione per la gestione del sinistro , alla quale l Assicurato può rivolgersi direttamente. Assistenza La gestione dei sinistri per l assicurazione Assistenza è affidata ad Europ Assistance Service S.p.A., Piazza Trento, Milano numero verde tel , alla quale l Assicurato deve rivolgersi direttamente per la denuncia del sinistro. 15. Reclami Premesso che, ai sensi del Regolamento IVASS n. 24/2008, per reclamo s intende "una dichiarazione di insoddisfazione nei confronti di un'impresa di assicurazione relativa a un contratto o a un servizio assicurativo; non sono considerati reclami le richieste di informazioni o di chiarimenti, le richieste di risarcimento danni o di esecuzione del contratto", eventuali reclami inerenti il rapporto contrattuale o la gestione dei sinistri, anche qualora riguardino soggetti coinvolti nel ciclo operativo della Società, devono essere inoltrati per iscritto alla Società stessa presso: Nationale Suisse S.p.A. Ufficio reclami Via G.B. Cassinis Milano (Italia) Fax reclami@nationalesuisse.it La Società invia la relativa risposta entro 45 giorni dal ricevimento del reclamo. In caso di mancato o parziale accoglimento del reclamo da parte della Società, il reclamante potrà rivolgersi all'ivass ed ai sistemi alternativi di risoluzione delle controversie. In particolare: 1. possono essere presentati all IVASS (Via del Quirinale 21, Roma oppure ai fax ) i reclami: - per l accertamento dell osservanza delle disposizioni del D.Lgs n. 209/2005 (Codice delle Assicurazioni Private) e delle relative norme di attuazione, nonché delle disposizioni del D.Lgs. n. 206/2005 (Codice del Consumo), Parte III, Titolo III, Capo I, Sezione IV-bis relative alla commercializzazione a distanza di servizi finanziari al consumatore da parte delle imprese di assicurazione e di riassicurazione, degli intermediari e dei periti assicurativi; Fascicolo Informativo Con te & per te pag. 10 di 13 Mod. A800 - ediz. 03/2015 agg. 04/2015

13 NOTA INFORMATIVA - già presentati direttamente alle imprese di assicurazione e che non hanno ricevuto risposta entro il termine di 45 giorni dal ricevimento da parte delle imprese stesse o che hanno ricevuto una risposta ritenuta non soddisfacente. I reclami indirizzati all IVASS devono contenere: - nome, cognome e domicilio del reclamante, con eventuale recapito telefonico; - individuazione del soggetto o dei soggetti di cui si lamenta l operato; - breve ed esaustiva descrizione del motivo della lamentela; - copia del reclamo eventualmente presentato all impresa di assicurazione e dell eventuale riscontro fornito dalla stessa; - ogni documento utile per descrivere più compiutamente le relative circostanze; Per reperire il modello da utilizzare per la presentazione dei reclami all'ivass, si rinvia al sito della Società all'indirizzo nella sezione Reclami. Si precisa che in caso di liti transfrontaliere è possibile presentare reclamo all IVASS o direttamente al sistema estero competente chiedendo l attivazione della procedura FIN-NET (il sistema competente è individuabile accedendo al sito internet: 2. per la risoluzione delle controversie relative al contratto tramite sistemi alternativi il reclamante ha: a) la facoltà - in prima istanza - di avvalersi della negoziazione assistita prevista ai sensi del D.L. 132/2014, convertito con modifiche dalla L. 162/2014, mediante invito, inoltrato tramite il proprio legale, all'altra parte a stipulare una convenzione di negoziazione assistita; b) l'obbligo - qualora non intendesse avvalersi della negoziazione assistita o il ricorso alla negoziazione stessa non lo abbia pienamente soddisfatto - di attivare, ai sensi del D.Lgs. n. 28/2010 e s.m.i., il procedimento di mediazione innanzi ad un Organismo di Mediazione, iscritto in apposito Registro, istituito presso il Ministero della Giustizia, che abbia sede nel luogo del Giudice territorialmente competente per la vertenza; c) la facoltà - solo in seguito alla definitiva conclusione del procedimento di mediazione secondo le modalità di cui al sopra citato D.Lgs. n. 28/2010 e s.m.i. - di adire l'autorità Giudiziaria competente, la quale viene individuata in quella del luogo di residenza o di domicilio del Contraente o dei soggetti che intendono far valere i diritti derivanti dal contratto. È in ogni caso facoltà del reclamante ricorrere ad un arbitrato, secondo le modalità qui specificate. 16. Arbitrato In caso di disaccordo sulla quantificazione del danno e sull applicazione dei criteri di indennizzabilità dello stesso è possibile evitare una controversia processuale ricorrendo al cosiddetto arbitrato: la soluzione delle divergenze di natura medica viene demandata ad un collegio di tre medici nominati uno per parte e il terzo di comune accordo, ferma restando la possibilità di adire all Autorità giudiziaria ordinaria qualora una Parte decida di impugnare l esito della procedura arbitrale per dolo o errore manifesto e/o in caso di vertenze che riguardano l insussistenza del diritto all indennizzo. Si ricorda che il luogo di svolgimento dell arbitrato è la città sede dell Istituto di medicina legale più vicina al domicilio dell Assicurato. *** Nationale Suisse S.p.A. è responsabile della veridicità e della completezza delle notizie e dei dati contenuti nella presente Nota informativa. Michelangelo Avello Amministratore Delegato Nationale Suisse S.p.A. Documento redatto nel mese di aprile 2015, data dell ultimo aggiornamento delle informazioni ivi contenute. Fascicolo Informativo Con te & per te pag. 11 di 13 Mod. A800 - ediz. 03/2015 agg. 04/2015

14 NOTA INFORMATIVA GLOSSARIO Qui di seguito sono riportati i principali termini utilizzati nella documentazione precontrattuale e contrattuale presente nel Fascicolo Informativo con il significato loro attribuito dalla Società. Gli stessi termini sono evidenziati in carattere corsivo nel testo delle Condizioni Generali di Assicurazione. Il glossario è suddiviso nelle seguenti parti: 1. definizioni generali 2. definizioni relative all assicurazione Infortuni 3. definizioni specifiche per l assicurazione Tutela legale 4. definizioni specifiche per l assicurazione Assistenza Definizioni generali Anno (annuo, annuale): periodo di tempo la cui durata è pari a 365 giorni (366 in caso di anno solare bisestile); Assicurazione : il contratto mediante il quale la Società, dietro pagamento da parte del Contraente del premio pattuito, si obbliga a mantenere indenne l Assicurato, entro i limiti convenuti, del danno a lui causato da un sinistro; Contraente : il soggetto che stipula l'assicurazione; Disdetta : comunicazione che il Contraente deve inviare all assicuratore, o viceversa, entro un termine di preavviso fissato dal contratto, per evitare la tacita proroga dell assicurazione; Massimale : il massimo esborso a cui è tenuta la Società in caso di sinistro; Mese (mensile): periodo di tempo la cui durata è compresa tra 28 e 31 giorni in funzione della data iniziale del conteggio; Periodo di assicurazione : nel caso in cui la polizza preveda una durata annuale o poliennale, s'intende stabilito come il periodo compreso tra la data di decorrenza della polizza e la prima scadenza annua immediatamente successiva e, per gli anni seguenti, come il periodo compreso tra due scadenze annue successive di polizza; nel caso in cui la polizza sia stipulata per una durata inferiore all'anno coincide con quest'ultima; Poliennale (durata): periodo di tempo la cui durata minima è pari a 730 giorni (731 in caso di anno solare bisestile compreso nel periodo); Polizza : il documento che prova l'assicurazione; Premio : la somma dovuta dal Contraente alla Società per l assicurazione; Quinquennio : periodo di tempo la cui durata è pari a giorni (1.827 in caso di due anni solari bisestili compresi nel periodo); Settimana (settimanale): periodo di tempo la cui durata è pari a 7 giorni; Società : l'impresa assicuratrice, ovvero Nationale Suisse S.p.A. Definizioni relative all assicurazione Infortuni Abuso di psicofarmaci : l assunzione di farmaci contenenti sostanze psicoattive, con modalità o posologie diverse da quelle indicate dalle necessarie prescrizioni mediche; Assicurato : la persona il cui interesse è protetto dall'assicurazione; Beneficiario : gli eredi dell Assicurato, o le altre persone da questi designate, ai quali la Società corrisponde la somma assicurata per il caso morte; Day hospital : la degenza in Istituto di Cura a regime esclusivamente diurno; Ebbrezza : la condizione, conseguente all assunzione di bevande alcoliche, nella quale il livello di alcol risulta essere pari o superiore al limite di 0,8 grammi per litro; Franchigia : la parte dell indennizzo che rimane a carico dell Assicurato espressa in giorni o in percentuale; Inabilità temporanea : la perdita temporanea, a seguito di infortunio, in misura totale o parziale, della capacità dell Assicurato di attendere alle sue occupazioni; Indennizzo : la somma dovuta dalla Società in caso di sinistro; Infortunio : l'evento dovuto a causa fortuita, violenta ed esterna, che produca lesioni fisiche obiettivamente constatabili le quali abbiano per conseguenza la morte, un invalidità permanente, un inabilità temporanea o il pagamento di spese di cura; Intervento chirurgico : l atto medico, praticato in Istituto di cura od ambulatorio, perseguibile attraverso una cruentazione dei tessuti ovvero mediante l utilizzo di sorgenti di energia meccanica, luminosa o termica. S intende equiparata a un intervento chirurgico anche la riduzione incruenta di fratture e lussazioni; Fascicolo Informativo Con te & per te pag. 12 di 13 Mod. A800 - ediz. 03/2015 agg. 04/2015

15 NOTA INFORMATIVA Invalidità permanente : la perdita definitiva, a seguito di infortunio, in misura totale o parziale, della capacità dell'assicurato allo svolgimento di un qualsiasi lavoro, indipendentemente dalla sua professione; Istituto di cura : l ospedale, la clinica universitaria, la casa di cura, l istituto universitario, regolarmente autorizzati, in base ai requisiti di legge e dalle competenti autorità, all erogazione di prestazioni sanitarie ed ai ricoveri. Non si considerano istituti di cura gli stabilimenti termali, le strutture di convalescenza, di lungodegenza e di riabilitazione, le case di cura aventi finalità dietologiche ed estetiche e le case di riposo; Mezzi di contenzione : apparecchi ortopedici, inamovibili per prescrizione medica, costituiti da fasce gessate o altri mezzi comunque immobilizzanti, fissi e rigidi, applicati in Istituti di cura o comunque da medici, atti a favorire il processo di guarigione di fratture ossee, lesioni e/o distorsioni capsulo legamentose causate da infortunio. S intendono esclusi i fissatori esterni e i mezzi di osteosintesi; Movimento tellurico : un movimento brusco e repentino della crosta terrestre dovuto a cause endogene. Le scosse registrate nelle 72 (settantadue) ore successive ad ogni evento che ha dato luogo ad un sinistro indennizzabile sono attribuite ad un medesimo episodio tellurico ed i relativi danni sono considerati pertanto singolo sinistro ; Ricovero : la degenza ininterrotta che richiede il pernottamento in Istituto di Cura; Rottura sottocutanea dei tendini : la lacerazione totale o parziale di un tendine senza che vi sia stata soluzione di continuo del tessuto cutaneo e sottocutaneo; Sforzo : il dispiego improvviso ed anomalo, al di fuori della comune gestualità, di energia muscolare a fronte di un evento eccezionale ed inaspettato; Sinistro : il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata la garanzia assicurativa; Sport aerei : gli sport effettuati con uso di velivoli a motore ed elicotteri, alianti e motoalianti, apparecchi VDS a motore, elicotteri VDS, alianti VDS, nonché apparecchi non considerati VDS quali ultraleggeri, deltaplani e parapendio. È pure considerato sport aereo la pratica del paracadutismo. Per VDS s intende il Volo Diporto Sportivo; Sport professionistico : l attività sportiva svolta in maniera continuativa, con qualsiasi tipo di remunerazione e/o di contributo di qualunque natura a carattere ricorrente che costituisca fonte di reddito. Non è considerato sport professionistico l attività sportiva a fronte della quale viene percepito il rimborso delle spese effettivamente sostenute nonché, se presente, una remunerazione in premi o in denaro purché la stessa non costituisca fonte di reddito esclusiva, né ricorrente e/o continuativa, e comunque sia da considerare del tutto marginale ad altra fonte di reddito principale e sia perciò erogata a titolo gratuito, senza obblighi contrattuali da parte di chiunque ed esclusivamente una tantum ; Ubriachezza : la condizione, conseguente all assunzione di bevande alcoliche, nella quale il livello di alcol risulta essere pari o superiore al limite di 1,5 grammi per litro. Specifiche per l assicurazione Tutela Legale: Assicurato : i nominativi assicurati in polizza; Sinistro : il verificarsi del fatto dannoso - cioè la controversia - per il quale è prevista l'assicurazione; Tutela Legale : l assicurazione Tutela Legale ai sensi del Codice delle Assicurazioni (decreto legislativo 7/9/2005 n.209), artt e correlati; Unico sinistro : il sinistro che coinvolge più Assicurati. Specifiche per l assicurazione Assistenza: Assicurato : i nominativi assicurati in polizza ed i loro familiari risultanti dallo stato di famiglia alla data del sinistro; Struttura Organizzativa : la struttura di Europ Assistance Service S.p.A. Piazza Trento, MILANO, costituita da: medici, tecnici, operatori, in funzione 24 ore su 24 tutti i giorni dell anno, che in virtù di specifica convenzione sottoscritta con la Società provvede, per incarico di quest ultima, al contatto telefonico con l Assicurato ed organizza ed eroga, con costi a carico della stessa Società, le prestazioni di assistenza previste in polizza; Prestazioni : l assistenza da erogarsi in natura e cioè l aiuto che deve essere fornito all Assicurato, nel momento del bisogno, da parte di Europ Assistance tramite la Struttura Organizzativa; Sinistro : l evento che si può verificare nel corso di validità dell assicurazione che determina la richiesta di assistenza dell Assicurato e che rientra nei termini di polizza. Fascicolo Informativo Con te & per te pag. 13 di 13 Mod. A800 - ediz. 03/2015 agg. 04/2015

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17 Condizioni Generali di Assicurazione

18 La polizza è composta da: le Condizioni Generali di Assicurazione contenute nel presente fascicolo - modello A800; le definizioni riportate nel Glossario, che integrano a tutti gli effetti la normativa contrattuale; le Schede di Polizza modelli A801I (per le polizze individuali) ovvero A801C e A802 (per le polizze cumulative) riportanti i dati amministrativi e tecnici della polizza; l Allegato - modello A106 - valido per l eventuale indicazione di condizioni speciali. Al fine di dar loro risalto, sono evidenziate in grigio, per effetto di quanto disposto dal secondo comma dell art.166 del Codice delle Assicurazioni (decreto legislativo 7/9/2005 n.209), quelle Condizioni di Assicurazione che indicano decadenze, nullità o limitazioni delle garanzie ovvero oneri a carico del Contraente o dell Assicurato. Per comodità di consultazione si riporta in sintesi il contenuto del presente documento: SOMMARIO DELLE CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE Norme che regolano l'assicurazione in generale Norme che regolano l'assicurazione Infortuni Norme che regolano l assicurazione Tutela Legale Norme che regolano l'assicurazione Assistenza Norme che regolano i sinistri Condizioni particolari Tabelle dei valori di menomazione per l assicurazione Invalidità Permanente Tabella delle attività Fascicolo Informativo Con te & per te pag. 2 di 36 Mod. A800 - ediz. 03/2015 agg. 04/2015

19 Condizioni Generali di Assicurazione NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE IN GENERALE Art Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio Le dichiarazioni inesatte o le reticenze dell'assicurato o del Contraente relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo nonché la stessa cessazione dell'assicurazione ai sensi degli artt. 1892, 1893 e 1894 Codice Civile. Art Decorrenza della garanzia e pagamento del premio L'assicurazione ha effetto dalle ore (ventiquattro) del giorno indicato in polizza se il premio o la prima rata di premio sono stati pagati; altrimenti ha effetto dalle ore (ventiquattro) del giorno del pagamento. I premi devono essere pagati all'intermediario al quale è assegnata la polizza oppure alla Società. Se il Contraente non paga i premi o le rate di premio successivi, l'assicurazione resta sospesa dalle ore (ventiquattro) del 15 (quindicesimo) giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore (ventiquattro) del giorno del pagamento, ferme le successive scadenze ed il diritto della Società al pagamento dei premi scaduti ai sensi dell'art del Codice Civile. Il premio è sempre determinato per periodi di assicurazione di un anno, salvo il caso di durata inferiore, ed è dovuto per intero anche se ne sia stato concesso il frazionamento in due o più rate. Art Modifiche dell'assicurazione Le eventuali modifiche dell'assicurazione devono essere provate per iscritto e risultare da apposito atto firmato dalla Società e dal Contraente. Art Aggravamento del rischio Il Contraente e/o l'assicurato deve dare comunicazione alla Società di ogni aggravamento del rischio. Gli aggravamenti di rischio non noti o non accettati dalla Società possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo nonché la stessa cessazione dell'assicurazione ai sensi dell'art del Codice Civile. Resta inteso che costituisce aggravamento del rischio l insorgenza nel corso dell assicurazione di diabete in terapia con insulina nonché delle seguenti infermità mentali: sindromi organiche cerebrali, disturbi schizofrenici, disturbi paranoici, forme maniaco depressive, epilessie. Art Diminuzione del rischio Nel caso di diminuzione del rischio la Società è tenuta a ridurre il premio o le rate di premio successive alla comunicazione del Contraente o dell'assicurato ai sensi dell'art del Codice Civile e rinuncia al relativo diritto di recesso. Art Recesso in caso di sinistro Dopo ogni sinistro, denunciato a termini di polizza, e fino al 60 (sessantesimo) giorno dal pagamento o rifiuto dell'indennizzo, ciascuna delle Parti può recedere dall'assicurazione, dandone comunicazione all altra Parte mediante lettera raccomandata. Il recesso ha effetto dalla scadenza del periodo di assicurazione in corso ovvero, qualora sia comunicato meno di 90 (novanta) giorni prima di tale data, dalla scadenza del periodo di assicurazione successivo. Tuttavia, se il recesso è esercitato dal Contraente, può avere effetto, a sua richiesta, dal giorno stesso della spedizione della raccomandata. In tal caso la Società, entro 15 (quindici) giorni dalla cessazione dell assicurazione, mette a disposizione la parte di premio, al netto dell imposta, già pagata e relativa al tempo che intercorre tra il momento della cessazione della polizza ed il termine del periodo di assicurazione per il quale è stato corrisposto il premio stesso. Art Anticipata risoluzione dell assicurazione Fermo quanto disposto all art.1.6 (Recesso in caso di sinistro) delle presenti norme, nei casi di risoluzione anticipata del contratto per cessazione del rischio o per le ipotesi previste dagli artt. 1.1 (Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio), 1.4 (Aggravamento del rischio) delle presenti norme e 2.9 (Persone non assicurabili) delle Norme che regolano l'assicurazione Infortuni, nonché per esclusione di singoli Assicurati, spetta alla Società, oltre alle rate di premio scadute e rimaste insoddisfatte, il premio complessivo relativo al periodo di assicurazione in corso al momento in cui si è verificata la causa che ha provocato la risoluzione del contratto, ai sensi degli artt. 1892, 1894, 1896 e 1898 del Codice Civile. Fascicolo Informativo Con te & per te pag. 3 di 36 Mod. A800 - ediz. 03/2015 agg. 04/2015

20 Art Durata e proroga dell'assicurazione L assicurazione scade alle ore (ventiquattro) dell ultimo giorno della durata indicata in polizza, salvo quanto disposto dall art.1.6 (Recesso in caso di sinistro) delle presenti norme. In mancanza di disdetta, mediante lettera raccomandata spedita almeno 30 (trenta) giorni prima della scadenza, l'assicurazione di durata non inferiore ad un anno è prorogata per un anno e così successivamente, salvo quanto disposto dall art.1.6 (Recesso in caso di sinistro) delle presenti norme. Ai sensi del primo comma dell art del Codice Civile, qualora l assicurazione abbia durata superiore ai cinque anni, al solo Contraente è riconosciuta la facoltà, trascorso il quinquennio, di recedere dal contratto. In deroga al termine di legge, il recesso potrà essere esercitato con preavviso di 30 (trenta) giorni rispetto alla scadenza della singola annualità e con effetto dalla fine dell annualità nel corso della quale tale facoltà viene esercitata. La relativa comunicazione deve essere data mediante lettera raccomandata. Art Altre assicurazioni Ai sensi dell art.1910 del Codice Civile, l'assicurato o il Contraente devono comunicare alla Società l'esistenza e la successiva stipulazione di altre assicurazioni, da chiunque stipulate, per il medesimo rischio. Vi è esonero dalla predetta comunicazione relativamente: alle altre assicurazioni stipulate dal datore di lavoro, se diverso dal Contraente, in adempimento a contratti collettivi nazionali od integrativi aziendali; alle altre assicurazioni operanti in base alla titolarità di carte di credito, di conti correnti bancari o derivanti da acquisti di beni o servizi non assicurativi. Art Forma delle comunicazioni Tutte le comunicazioni, alle quali il Contraente o l Assicurato sono tenuti nel corso del contratto, devono essere fatte con lettera raccomandata alla Direzione della Società oppure all Intermediario al quale è assegnata la polizza. Art Oneri fiscali Sono a carico del Contraente, secondo le norme di legge, gli oneri fiscali relativi all'assicurazione. Art Rinvio alle norme di legge L assicurazione è regolata dalla legge italiana. Per tutto quanto non è regolato dalla polizza, valgono le norme di legge. Art Indicizzazione (da ritenersi operativo se indicato in polizza il numero indice) Le somme assicurate e i massimali, riportati in polizza, ed il relativo premio sono soggetti ad adeguamento in proporzione alle variazioni percentuali del numero indice nazionale generale dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati (già "costo della vita"), elaborato dall'istituto Centrale di Statistica. L'adeguamento si effettua, per la prima volta, ponendo a raffronto l'indice indicato in polizza, corrispondente a quello del mese di giugno dell'anno precedente a quello di stipulazione, con quello del mese di giugno successivo. Gli aumenti e le riduzioni sono applicati a decorrere dalla prima scadenza annuale di premio successiva al 31 dicembre dell'anno in cui si è verificata la variazione. Ai successivi adeguamenti si procede analogamente, prendendo per base l'ultimo indice che ha dato luogo a variazioni di somme assicurate e di premio. Qualora, in conseguenza delle variazioni dell'indice, le somme assicurate, i massimali ed il premio vengono a superare del 50% (cinquanta per cento) gli importi inizialmente stabiliti, è facoltà delle Parti rinunciare all'adeguamento della polizza e le somme assicurate, i massimali ed il premio rimangono quelli risultanti dall'ultimo adeguamento effettuato. Le disposizioni del presente articolo non sono valide per l assicurazione Assistenza. Fascicolo Informativo Con te & per te pag. 4 di 36 Mod. A800 - ediz. 03/2015 agg. 04/2015

21 DISPOSIZIONI VALIDE ESCLUSIVAMENTE PER LE ASSICURAZIONI CUMULATIVE Art Assicurazioni per conto altrui Poiché la presente assicurazione è stipulata per conto altrui, gli obblighi derivanti dalla polizza devono essere adempiuti dal Contraente, salvo quelli che per loro natura non possono essere adempiuti che dall Assicurato, così come disposto dall art del Codice Civile. Art Variazione delle persone assicurate L assicurazione vale per le persone designate in polizza ed in quanto permanga rispetto ad esse il rapporto in considerazione del quale fu fatta l assicurazione. Le variazioni delle persone assicurate devono essere comunicate alla Società oppure all'intermediario al quale è assegnata la polizza, i quali ne prendono atto con apposita appendice. L'assicurazione rispetto alle nuove persone vale dalle ore (ventiquattro) del giorno di perfezionamento dell'appendice, con pagamento del maggior premio che risulti dovuto. La cessazione dei singoli Assicurati deve essere idoneamente documentata e accettata dalla Società e, se non seguita da sostituzione, dà luogo a corrispondente riduzione di premio a partire dalla scadenza del periodo di assicurazione successiva alla data di comunicazione. Art Variazione nella persona del Contraente Il Contraente stipula per sé e per i suoi eredi, i quali sono solidalmente obbligati a continuare l assicurazione fino alla divisione dell'eredità. Dopo la divisione l assicurazione continua con l'erede o con gli eredi cui siano state assegnate le attività alle quali sono addette le persone assicurate. Ove il Contraente sia un impresa, individuale o in forma di società, in caso di alienazione dell azienda o di alienazione di parte delle attività alle quali sono addette le persone assicurate, il Contraente, fermo l'onere del pagamento del premio per il periodo di assicurazione in corso, deve trasmettere all'acquirente l'obbligo di mantenere l assicurazione per la parte che lo riguarda, mentre, in caso di fusione della società, l assicurazione continua con la società incorporante o con la nuova società costituita. Nei casi di trasformazione, di cambiamento di denominazione o di ragione sociale, l assicurazione continua con la società nella sua nuova forma o sotto la nuova denominazione o ragione sociale. Inoltre, in caso di scioglimento della società o di sua messa in liquidazione, l assicurazione continua fino alla chiusura della liquidazione. Le variazioni sopra indicate devono essere comunicate alla Società, oppure all'intermediario al quale è assegnata la polizza, dal Contraente, i suoi eredi o aventi causa. Art Responsabilità del Contraente Poiché la presente assicurazione è stipulata dal Contraente, anche nel proprio interesse quale possibile responsabile del sinistro, si conviene che, qualora l'infortunato o, in caso di morte, i Beneficiari di cui all art.2.18 (Morte) delle Norme che regolano l'assicurazione Infortuni - o soltanto qualcuno di essi - non accettino, a completa tacitazione per l'infortunio, l'indennizzo dovuto ai sensi della presente polizza ed avanzino verso il Contraente maggiori pretese a titolo di responsabilità civile, detto indennizzo nella sua totalità viene accantonato, per essere computato nel risarcimento che il Contraente fosse tenuto a corrispondere per sentenza o transazione. Qualora l'infortunato o gli anzidetti Beneficiari recedano dall'azione di responsabilità civile, o rimangano in essa soccombenti, l'indennizzo accantonato viene agli stessi pagato sotto deduzione, a favore del Contraente, delle spese di causa da lui sostenute. Fascicolo Informativo Con te & per te pag. 5 di 36 Mod. A800 - ediz. 03/2015 agg. 04/2015

22 NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE INFORTUNI OGGETTO E DELIMITAZIONE DEL RISCHIO Art Rischio assicurato L'assicurazione vale per gli infortuni che l'assicurato subisca nello svolgimento: a) delle attività professionali principali e secondarie dichiarate; b) di ogni altra attività che non abbia carattere professionale. Sono considerati infortuni anche: 1) l'asfissia non di origine morbosa; 2) gli avvelenamenti acuti da ingestione oppure da assorbimento o inalazione di sostanze dovuti a causa fortuita e involontaria; 3) gli avvelenamenti del sangue escluso il virus H.I.V. sempreché il germe infettivo si sia introdotto nell organismo attraverso una lesione esterna traumatica contemporaneamente al verificarsi della lesione stessa; 4) la folgorazione; 5) l'annegamento; 6) l'assideramento od il congelamento; 7) i colpi di sole o di calore; 8) le conseguenze fisiche di interventi chirurgici o di trattamenti resi necessari da infortunio indennizzabile a termini di polizza; 9) le infezioni conseguenti a morsi di animali od a punture di insetti o aracnidi, con esclusione della malaria e delle malattie tropicali e di quelle di cui gli insetti siano portatori necessari, nonché delle conseguenze delle punture di zecca; 10) le ustioni provocate da animali o vegetali; 11) le lesioni muscolari determinate da sforzo; 12) le ernie addominali determinate da sforzo; 13) le rotture sottocutanee dei tendini causate da sollecitazione, limitatamente a quanto previsto all art.2.17 (Rotture sottocutanee dei tendini) delle presenti norme, con esclusione di ogni altra prestazione prevista dalla presente polizza. Sono compresi in garanzia anche gli infortuni: 14) sofferti in stato di malore o in stato di incoscienza; 15) subiti in occasione di immersioni con autorespiratore, comprese le embolie e le conseguenze della pressione dell'acqua ma escluse tutte le lesioni all organo dell'udito, purché effettuate sotto la guida dell istruttore subacqueo ed esclusivamente durante la partecipazione al corso per ottenere il brevetto di primo livello. Art Rischio volo L'assicurazione è operante per gli infortuni che l'assicurato subisca durante i viaggi aerei di turismo, di trasferimento e di trasporto pubblico effettuati, in qualità di passeggero, su velivoli od elicotteri da chiunque eserciti, salvo quanto indicato al punto 4) dell art.2.7 (Rischi esclusi) delle presenti norme. Il viaggio aereo si intende cominciato nel momento in cui l'assicurato sale a bordo dell'aeromobile e si considera concluso nel momento in cui ne è disceso. L assicurazione non è operante nel caso di polizza con durata inferiore ad un anno. Art Infortuni causati da colpa grave A parziale deroga dell art.1900 del Codice Civile, l assicurazione è operante per gli infortuni causati da colpa grave dell'assicurato, del Contraente e del Beneficiario. Art Infortuni causati da tumulti popolari, guerra e insurrezione A parziale deroga dell art.1912 del Codice Civile, l assicurazione è operante per gli infortuni causati da: 1. tumulti popolari ai quali l'assicurato non abbia partecipato in modo volontario; 2. guerra o insurrezione che l Assicurato subisca fuori dal territorio della Repubblica Italiana, della Città del Vaticano e della Repubblica di S. Marino, per un massimo di 14 (quattordici) giorni dall'insorgere di tali eventi, a condizione che l Assicurato già si trovasse nello Stato nel quale insorge la guerra o l insurrezione. Art Infortuni causati da calamità naturali A parziale deroga dell art del Codice Civile, limitatamente ai soli casi di morte ed invalidità permanente, l assicurazione è operante per gli infortuni causati da movimenti tellurici, eruzioni vulcaniche, alluvioni ed inondazioni sempre che l Assicurato sia rimasto vittima degli eventi al di fuori della regione ove si trova il comune dove è fissata la sua residenza. Fascicolo Informativo Con te & per te pag. 6 di 36 Mod. A800 - ediz. 03/2015 agg. 04/2015

23 L assicurazione è prestata nel limite del 50% (cinquanta per cento) della somma assicurata con il massimo di euro (centomila) per persona assicurata e con una franchigia del 10% (dieci per cento) per il caso di invalidità permanente, indipendentemente dai criteri di liquidazione operanti in polizza, ferma l applicazione dell eventuale franchigia più elevata, qualora operante. L assicurazione non è operante nel caso di polizza con durata inferiore ad un anno. Art Infortuni derivanti dalla pratica di attività sportive Fatto salvo quanto indicato ai punti 14), 15) e 16) dell art. 2.7 (Rischi esclusi) delle presenti norme, l assicurazione è operante per gli infortuni derivanti: 1) dalla pratica di sport (comprese le relative prove ed allenamenti) svolti a livello ricreativo, aziendale e/o interaziendale, e non sotto l egida di alcuna Federazione o Associazione sportiva; 2) dalla partecipazione a competizioni (comprese le relative prove ed allenamenti) effettuate sotto l egida di Federazioni o Associazioni sportive, con esclusione degli infortuni conseguenti alla pratica di sport professionistici e comunque quando l Assicurato svolga tale attività in modo tale da essere prevalente, per impegno temporale, ad ogni altra occupazione. Tuttavia, per le attività sportive di seguito indicate: a) calcio, calcetto; b) pallacanestro; c) pallavolo, beach-volley; d) sci alpino (slalom); e) ginnastica (artistica e trampolino); f) ciclismo; g) equitazione; h) sci alpino (discesa); l assicurazione è prestata limitatamente ai soli casi di invalidità permanente, morte e ricovero. In caso di invalidità permanente, a deroga dei punti a), b) e c) dell art (Calcolo dell indennizzo - franchigia assorbibile e differenziata) delle presenti norme, sulla somma assicurata fino a euro (trecentocinquantamila) non si fa luogo a indennizzo qualora l invalidità accertata sia di grado pari o inferiore al 10% (dieci per cento) della totale; se invece essa risulta di grado superiore, l indennizzo è corrisposto per la parte eccedente la suddetta percentuale, fermo restando che sarà applicata la franchigia più elevata, se operante. Qualora l invalidità permanente risulti di grado superiore al 30% (trenta per cento) ma inferiore o uguale al 50% (cinquanta per cento) della totale, l'indennizzo viene corrisposto in misura pari all invalidità accertata. Per gli infortuni verificatisi in occasione di competizioni (comprese le relative prove e allenamenti) connesse agli sport di cui alle precedenti lettere f), g), h), l indennizzo per il caso di invalidità permanente o di morte viene liquidato in misura pari alla metà di quello dovuto a termini di polizza. Art Rischi esclusi Sono esclusi dall'assicurazione gli infortuni causati: 1) dalla guida di qualsiasi veicolo o natante a motore, se l'assicurato non è abilitato alla guida a norma delle disposizioni in vigore. L assicurazione vale tuttavia per il caso di guida con patente scaduta da non più di 90 (novanta) giorni, ma a condizione che l Assicurato abbia, al momento del sinistro, i requisiti per il rinnovo e che quest ultimo avvenga prima della definizione del sinistro; l assicurazione è altresì operante se il mancato rinnovo deriva in modo diretto ed esclusivo dalle conseguenze dell infortunio stesso; 2) dalla guida di natanti a motore per uso non privato. L assicurazione vale tuttavia qualora la guida di detti natanti costituisca per l Assicurato attività professionale, principale o secondaria, dichiarata; 3) dalla guida e/o uso di mezzi subacquei; 4) dalla guida e/o uso, anche come passeggero, di: aeromobili di società/aziende di lavoro aereo per voli diversi dal trasporto pubblico passeggeri; aeromobili di aeroclubs; apparecchi per il volo da diporto o sportivi, ultraleggeri o deltaplani; 5) dalla guida di qualsiasi veicolo o natante sotto l effetto di farmaci psicotropi anche se assunti a scopo terapeutico; 6) da malori o stati di incoscienza; 7) dalla partecipazione dell'assicurato a reati dolosi da lui commessi o tentati; 8) da ebbrezza, se alla guida di natanti o di qualsiasi mezzo di locomozione, e in ogni caso da ubriachezza, da abuso di psicofarmaci e dall'uso di stupefacenti od allucinogeni o comunque da volontaria alterazione psichica da qualsiasi altra causa determinata; 9) da guerra e insurrezioni, salvo quanto disposto dall art.2.4 (Infortuni causati da tumulti popolari, guerra e insurrezione) delle presenti norme; Fascicolo Informativo Con te & per te pag. 7 di 36 Mod. A800 - ediz. 03/2015 agg. 04/2015

24 10) da movimenti tellurici, maremoti, eruzioni vulcaniche ed inondazioni, salvo quanto disposto dall art.2.5 (Infortuni causati da calamità naturali) delle presenti norme; 11) da trasformazioni od assestamenti energetici dell'atomo, naturali o provocati, e da accelerazioni di particelle atomiche (fissione e fusione nucleare, isotopi radioattivi, macchine acceleratrici, raggi X, etc.); 12) dalla partecipazione ad imprese, anche sportive, di carattere eccezionale o ad azioni temerarie, salvo gli atti compiuti per solidarietà umana o legittima difesa; 13) dalla partecipazione a operazioni e interventi militari derivanti da obblighi verso lo Stato Italiano fuori dai confini di quest ultimo. Sono altresì esclusi gli infortuni causati dalla pratica: 14) di sport costituenti per l Assicurato attività professionale, principale o secondaria, non dichiarata; 15) di sport comportanti l'uso e/o la guida di veicoli o natanti a motore (salvo si tratti di competizioni e relative prove di regolarità pura) e di sport aerei in genere; 16) dei seguenti sport: arti marziali in genere, atletica pesante (sollevamento pesi, pugilato e lotta nelle sue varie forme), slittino, bob, bob-sleigh, skeleton, bungee jumping, kayak o canoa fluviale, hockey (nelle sue varie forme), rafting, torrentismo, idrospeed, rugby, football americano, salto dal trampolino con sci o idrosci, kite-surf, alpinismo con scalate fino al 3 grado effettuate isolatamente o con scalate di grado superiore al 3 comunque effettuate (scala di Monaco), arrampicata libera (free climbing), sci acrobatico, sci alpinismo, sci estremo, snowboard estremo, skateboard, speleologia, regate veliche in alto mare comunque effettuate; immersioni con autorespiratore, salvo quanto disposto al punto 15) dell art.2.1 (Rischio assicurato) delle presenti norme. Sono infine esclusi: 17) gli infarti, da qualsiasi causa determinati; 18) le conseguenze di interventi chirurgici, accertamenti o cure mediche non resi necessari da infortunio; 19) le conseguenze dirette o indirette di contaminazioni chimiche o biologiche; 20) le ernie non traumatiche, fatta eccezione per quelle indicate al punto 12) dell art.2.1 (Rischio assicurato) delle presenti norme. Art Limiti di età Se la Società non è a conoscenza dell età dell Assicurato, per mancata indicazione della medesima in polizza o in eventuali atti di variazione successivi, l assicurazione cessa alla scadenza del periodo di assicurazione successivo al compimento del 75 (settantacinquesimo) anno di età dell Assicurato. L eventuale incasso dei premi, scaduti successivamente, da parte della Società, dà diritto al Contraente di richiederne la restituzione, con la maggiorazione degli interessi legali, in qualunque momento. Art Persone non assicurabili La Società presta l assicurazione su dichiarazione del Contraente che l Assicurato non è affetto da sieropositività al virus H.I.V., alcolismo o tossicodipendenza, indipendentemente dalla concreta valutazione dello stato di salute dell Assicurato medesimo. In caso di dichiarazioni inesatte o reticenti si applica quanto disposto dall art.1.1 (Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio) delle Norme che regolano l assicurazione in generale. Il manifestarsi nell Assicurato di una o più di tali affezioni o malattie nel corso dell assicurazione costituisce per la Società aggravamento di rischio per il quale essa non avrebbe consentito l assicurazione ai sensi dell art.1898 del Codice Civile, indipendentemente dalla concreta valutazione dello stato di salute dell Assicurato medesimo, applicandosi, in questo caso, la disciplina prevista da tale articolo di legge. Art Massimo esborso Nel caso di un unico evento che provochi l infortunio di più persone assicurate con la Società, l esborso massimo complessivo a carico di quest ultima non può comunque superare l importo di euro (duemilioni). Qualora gli indennizzi liquidabili a sensi di polizza eccedano nel loro complesso tale importo, gli stessi verranno proporzionalmente ridotti. Fascicolo Informativo Con te & per te pag. 8 di 36 Mod. A800 - ediz. 03/2015 agg. 04/2015

25 PRESTAZIONI Art Criteri di indennizzabilità La Società corrisponde l'indennizzo per le conseguenze dirette, esclusive ed obiettivamente constatabili dell'infortunio. Se, al momento dell'infortunio, l'assicurato non è fisicamente integro e sano, sono indennizzabili soltanto le conseguenze che si sarebbero comunque verificate qualora l'infortunio avesse colpito una persona fisicamente integra e sana. GARANZIA PRINCIPALE Art Invalidità permanente Se l infortunio ha come conseguenza l invalidità permanente dell Assicurato, verificatasi anche successivamente alla scadenza della polizza, la Società liquida un indennizzo calcolato in proporzione al grado di invalidità accertato facendo riferimento ai valori indicati nella Tabella dei valori di menomazione contrattualmente operante sulla somma assicurata per invalidità permanente totale, in base ai criteri di seguito indicati. A. In caso di perdita anatomica o riduzione funzionale di un organo o di un arto già minorato, le percentuali di cui alla Tabella contrattualmente operante sono diminuite tenendo conto del grado di invalidità preesistente. B. Se l infortunio ha come conseguenza una invalidità permanente definitiva parziale, non determinabile sulla base dei valori previsti nella Tabella contrattualmente operante, si fa riferimento ai criteri qui di seguito indicati: 1. nel caso di: a. minorazioni, anziché di perdita anatomica o funzionale di un arto o di un organo; b. menomazioni non elencate nella Tabella contrattualmente operante; le percentuali ivi indicate sono ridotte in proporzione alla funzionalità perduta; 2. nel caso di menomazioni di uno o più dei distretti anatomici e/o articolari di un singolo arto, si procede a singole valutazioni la cui somma non può superare il valore corrispondente alla perdita totale dell arto stesso; 3. nel caso in cui l invalidità permanente non sia determinabile sulla base dei valori elencati nella Tabella contrattualmente operante, la stessa viene determinata facendo riferimento ai criteri sopra indicati tenendo conto della complessiva diminuzione della capacità dell Assicurato allo svolgimento di un qualsiasi lavoro, indipendentemente dalla sua professione. C. La perdita anatomica o funzionale di più organi, arti o loro parti comporta l applicazione della percentuale di invalidità calcolata sulla base dei valori indicati nella Tabella contrattualmente operante e dei criteri sopra richiamati, pari alla somma delle singole percentuali calcolate per ciascuna menomazione, fino a raggiungere al massimo il valore del 100% (cento per cento). D. Per la valutazione delle menomazioni visive ed uditive si procede alla quantificazione del grado di invalidità permanente tenendo conto della eventuale applicazione di presidi correttivi. E. Per le ernie addominali da sforzo, anche se bilaterali, non risultanti operabili secondo parere medico, la percentuale di invalidità permanente accertata non può essere superiore al 10% (dieci per cento). In tal caso la garanzia decorre dal 181 (centoottantunesimo) giorno successivo a quello di decorrenza dell assicurazione; nel caso la presente polizza sia stata emessa in sostituzione, senza soluzione di continuità, di altra assicurante la medesima garanzia, il termine di 181 (centoottantuno) giorni opera dalla data di effetto: 1. della precedente polizza, per le somme da quest ultima previste; 2. della presente polizza limitatamente alle maggiori somme da quest ultima previste; per eventuali controversie circa la natura e/o l operabilità dell ernia, la decisione è demandata al Collegio medico di cui all art.2.34 (Controversie - Arbitrato irrituale) delle Norme che regolano i sinistri. Art Calcolo dell indennizzo franchigia assorbibile e differenziata La liquidazione dell indennizzo per invalidità permanente viene effettuata con le seguenti modalità: a) sulla somma assicurata fino a euro (centocinquantamila) l indennizzo per invalidità permanente di grado accertato pari o inferiore al 10% (dieci per cento) viene corrisposto secondo il seguente schema: grado di invalidità accertato % d indennizzo sulla somma assicurata 0,3 0,6 1,0 2,0 2,5 3,0 4,0 6,0 8,0 9,0 Fascicolo Informativo Con te & per te pag. 9 di 36 Mod. A800 - ediz. 03/2015 agg. 04/2015

26 se invece l invalidità permanente risulta di grado superiore al 10% (dieci per cento) ma inferiore o uguale al 50% (cinquanta per cento) della totale, l'indennizzo è corrisposto in misura pari all invalidità accertata; b) sull eventuale parte di somma assicurata compresa tra euro (centocinquantamila) ed euro (duecentocinquantamila) non si fa luogo ad alcun indennizzo quando l invalidità permanente sia di grado pari o inferiore al 5% (cinque per cento) della totale, mentre se risulta di grado superiore a tale percentuale ma inferiore o uguale al 25% (venticinque per cento) della totale l'indennizzo viene corrisposto secondo il seguente schema: grado d invalidità accertato % d indennizzo sulla somma assicurata se invece l invalidità permanente risulta di grado superiore al 25% (venticinque per cento) ma inferiore o uguale al 50% (cinquanta per cento) della totale, l'indennizzo viene corrisposto in misura pari all invalidità accertata; c) sull eventuale parte di somma assicurata compresa tra euro (duecentocinquantamila) ed euro (trecentocinquantamila) non si fa luogo ad alcun indennizzo quando l invalidità permanente sia di grado pari o inferiore al 10% (dieci per cento) della totale, mentre se risulta di grado superiore a tale percentuale ma inferiore o uguale al 30% (trenta per cento) della totale l'indennizzo viene corrisposto secondo il seguente schema: grado d invalidità accertato % d indennizzo sulla somma assicurata se invece l invalidità permanente risulta di grado superiore al 30% (trenta per cento) ma inferiore o uguale al 50% (cinquanta per cento) della totale, l'indennizzo viene corrisposto in misura pari all invalidità accertata; d) sull eventuale parte di somma assicurata compresa tra euro (trecentocinquantamila) ed euro (cinquecentomila) non si fa luogo ad alcun indennizzo quando l invalidità permanente sia di grado pari o inferiore al 15% (quindici per cento) della totale, mentre se risulta di grado superiore a tale percentuale ma inferiore o uguale al 35% (trentacinque per cento) della totale l'indennizzo viene corrisposto secondo il seguente schema: grado d invalidità accertato % d indennizzo sulla somma assicurata se invece l invalidità permanente risulta di grado superiore al 35% (trentacinque per cento) ma inferiore o uguale al 50% (cinquanta per cento) della totale, l'indennizzo viene corrisposto in misura pari all invalidità accertata; e) sull eventuale parte di somma assicurata eccedente euro (cinquecentomila) non si fa luogo ad alcun indennizzo quando l invalidità permanente sia di grado pari o inferiore al 20% (venti per cento) della totale, mentre se risulta di grado superiore a tale percentuale ma inferiore o uguale al 40% (quaranta per cento) della totale l'indennizzo viene corrisposto secondo il seguente schema: grado d invalidità accertato % d indennizzo sulla somma assicurata se invece l invalidità permanente risulta di grado superiore al 40% (quaranta per cento) ma inferiore o uguale al 50% (cinquanta per cento) della totale, l'indennizzo viene corrisposto in misura pari all invalidità accertata. A prescindere dall ammontare della somma assicurata, qualora l'invalidità permanente, valutata in base alle percentuali ed ai criteri previsti, sia di grado superiore al 50% (cinquanta per cento) l'indennizzo viene corrisposto secondo il seguente schema: grado d invalidità accertato % d indennizzo sulla somma assicurata Art Tutela dei minori (prestazione valida se non operante la condizione particolare Franchigia 66% per invalidità permanente ) Qualora in conseguenza di un infortunio indennizzabile a termini di polizza l Assicurato, purché al momento del verificarsi del sinistro sia minore di anni 18 (diciotto), riporti un invalidità permanente accertata di grado non inferiore al 66% (sessantasei per cento), la somma assicurata per invalidità permanente sulla quale viene calcolato l indennizzo viene aumentata del 100% (cento per cento) con il massimo di euro (centomila). Fascicolo Informativo Con te & per te pag. 10 di 36 Mod. A800 - ediz. 03/2015 agg. 04/2015

27 Art Infortuni subiti a seguito di rapina, estorsione o sequestro (prestazione valida se non operante la condizione particolare Franchigia 66% per invalidità permanente ) Qualora in conseguenza di infortunio indennizzabile a termini di polizza conseguente a rapina o tentata rapina, estorsione, sequestro o tentativo di sequestro messi in atto nei confronti dell Assicurato, quest ultimo riporti un invalidità permanente di grado superiore al 10% (dieci per cento), la Società corrisponde l indennizzo, dovuto a termini di polizza, maggiorato del 50% (cinquanta per cento), con il massimo di euro (centomila). L assicurazione non è cumulabile con quella prevista all art.2.14 (Tutela dei minori) delle presenti norme. ALTRE PRESTAZIONI COLLEGATE ALLA GARANZIA PRINCIPALE Art Sfregi e deturpazioni al viso di carattere estetico (prestazione valida se non operante la condizione particolare Franchigia 66% per invalidità permanente ) In caso di infortunio indennizzato a termini di polizza che abbia per conseguenza sfregi o deturpazioni al viso di carattere estetico, la Società rimborsa, fino ad un massimo di euro (tremila), le spese documentate sostenute dall Assicurato per cure ed applicazioni effettuate allo scopo di eliminare o ridurre il danno estetico nonché per interventi di chirurgia plastica od estetica. Art Rotture sottocutanee dei tendini In caso di rotture sottocutanee dei tendini non dovute ad eventi traumatici e causate da sollecitazione, indipendentemente dal trattamento e dal quadro clinico obiettivato, la Società liquida i relativi esiti con un indennizzo calcolato sulla somma assicurata per invalidità permanente in base alle seguenti percentuali di invalidità accertata, ferme le franchigie previste in polizza: tendini del bicipite brachiale 4% tendine del quadricipite femorale 4% tendine d Achille 4% ogni altro tendine 2% L assicurazione decorre dal 181 (centoottantunesimo) giorno successivo a quello di decorrenza; nel caso la presente polizza sia stata emessa in sostituzione, senza soluzione di continuità, di altra assicurante questa stessa garanzia, il termine di 181 (centoottantuno) giorni opera dalla data di effetto: della precedente polizza, per le somme da quest ultima previste; della presente polizza limitatamente alle maggiori somme da quest ultima previste. GARANZIE AGGIUNTIVE (valide se in polizza è indicata la relativa somma assicurata o il relativo massimale) Art Morte Oggetto della garanzia Se l infortunio ha come conseguenza la morte dell Assicurato, la Società corrisponde la somma assicurata ai Beneficiari designati o, in difetto di designazione, agli eredi dell Assicurato in parti uguali. L'indennizzo per il caso di morte non è cumulabile con quello di invalidità permanente. Tuttavia, se dopo il pagamento di un indennizzo per invalidità permanente, l Assicurato muore in conseguenza del medesimo infortunio, la Società corrisponde ai beneficiati soltanto la differenza tra l indennizzo per morte, se superiore, e quello già pagato per invalidità permanente. Morte presunta Qualora l Assicurato sia scomparso a seguito di infortunio indennizzabile a termini di polizza e, in applicazione dell art.60, comma 3) del Codice Civile o dell art.211 del Codice della Navigazione, l autorità giudiziaria ne abbia dichiarato la morte presunta e di tale evento sia stata fatta registrazione negli atti dello stato civile, la Società corrisponde ai Beneficiari designati o, in difetto di designazione, agli eredi dell Assicurato in parti uguali, la somma assicurata per il caso di morte. Se dopo il pagamento dell indennizzo è provata l esistenza in vita dell Assicurato, la Società ha diritto di agire nei confronti sia dei Beneficiari sia dell Assicurato per la restituzione della somma corrisposta. Commorienza dei genitori Qualora in seguito ad infortunio indennizzabile a termini di polizza e determinato dal medesimo evento consegua la morte, anche non contestuale, dell Assicurato e dell altro genitore assicurato o meno per Fascicolo Informativo Con te & per te pag. 11 di 36 Mod. A800 - ediz. 03/2015 agg. 04/2015

28 il caso di morte lasciando figli minori di anni 18 (diciotto), la somma per il caso di morte spettante a questi ultimi, se ed in quanto Beneficiari della polizza, viene aumentata del: 1) 50% (cinquanta per cento) con il massimo di euro (centocinquantamila) per persona deceduta, se entrambi i genitori erano assicurati per il caso di morte con la presente polizza; 2) 100% (cento per cento) con il massimo di euro (centocinquantamila), se soltanto uno dei genitori era assicurato per il caso di morte con la presente polizza. In questo caso il genitore non assicurato per il caso di morte è equiparato, ai fini dell indennizzabilità del sinistro, all altro genitore. L assicurazione non è operante per il rischio volo di cui all art. 2.2 delle presenti norme. Infortuni subiti a seguito di rapina, estorsione o sequestro Qualora in seguito ad infortunio indennizzabile a termini di polizza conseguente a rapina o tentata rapina, estorsione, sequestro o tentativo di sequestro messi in atto nei confronti dell Assicurato derivi la morte di quest ultimo, la somma per il caso di morte viene aumentata del 50% (cinquanta per cento) con il massimo di euro (centocinquantamila). Tale maggiorazione non è cumulabile con quella prevista al precedente paragrafo Commorienza dei genitori. Art Indennità giornaliera per inabilità temporanea Oggetto della garanzia Se l infortunio ha come conseguenza una inabilità temporanea, la Società corrisponde, dedotto il numero dei giorni di franchigia stabiliti, la somma assicurata: a) integralmente, per ogni giorno in cui l'assicurato si è trovato nella totale incapacità fisica di attendere alle sue occupazioni; b) al 50% (cinquanta per cento) per ogni giorno in cui l'assicurato non ha potuto attendere che in parte alle sue occupazioni. Premesso che con l espressione giorno di riferimento si intende: 1) per l infortunio regolarmente denunciato nei termini di cui all art.2.30 (Denuncia del sinistro e obblighi dell Assicurato e/o del Contraente) delle Norme che regolano i sinistri, il giorno in cui l Assicurato ha subito l infortunio; 2) per l infortunio denunciato con ingiustificato ritardo oltre i termini di cui sopra, il giorno della ritardata denuncia; l indennità per inabilità temporanea viene corrisposta in base ai criteri indicati al paragrafo successivo. La durata dell inabilità temporanea indennizzabile a termini di polizza non può superare i 365 (trecentosessantacinque) giorni per infortunio. Qualora l inabilità sia causata da ernie addominali da sforzo, a condizione che le stesse risultino operabili, la durata massima dell inabilità è stabilita in 30 (trenta) giorni per infortunio. La presente indennità è cumulabile con quella dovuta in caso di morte o di invalidità permanente. Criteri di corresponsione - Franchigia L indennità per il caso di inabilità temporanea decorre dall 8 (ottavo) giorno di riferimento. L indennità decorre tuttavia: 1. dal 4 (quarto) giorno di riferimento quando le prime cure siano prestate da un medico del Pronto Soccorso dipendente da un presidio ospedaliero o, in caso di ricovero, da un medico ospedaliero dell Istituto di cura dove era degente l Assicurato; 2. dal 2 (secondo) giorno di riferimento qualora l infortunio comporti: a. un periodo di ricovero pari o superiore a 3 (tre) giorni; oppure b. un immobilizzazione con mezzi di contenzione, anche senza ricovero, di almeno 20 (venti) giorni; purché non siano operanti le assicurazioni di cui agli artt.2.20 (Indennità giornaliera per ricovero, day hospital e convalescenza) e 2.21 (Indennità giornaliera per immobilizzazione) delle presenti norme. Art Indennità giornaliera per ricovero, day hospital e convalescenza Ricovero In caso di ricovero a seguito di infortunio indennizzabile a termini di polizza, la Società corrisponde l indennità giornaliera assicurata per ciascun giorno di degenza, con il limite massimo di 365 (trecentosessantacinque) giorni per ricovero. L indennità pattuita viene corrisposta a partire dal primo giorno di ricovero; la giornata di entrata e quella di uscita dall'istituto di cura sono considerate una sola giornata qualunque sia l'ora del ricovero e della dimissione. L indennità giornaliera per ricovero è cumulabile con quella prevista per inabilità temporanea. Fascicolo Informativo Con te & per te pag. 12 di 36 Mod. A800 - ediz. 03/2015 agg. 04/2015

29 Day hospital Qualora l Istituto di cura eroghi le proprie prestazioni a favore dell Assicurato in regime di day hospital, la Società corrisponde l indennità assicurata per il caso di ricovero ridotta del 50% (cinquanta per cento) a partire dal primo giorno di day hospital. Detta indennità viene corrisposta unicamente a condizione che il trattamento sia di durata superiore a 3 (tre) giorni consecutivi (fatta eccezione per i giorni festivi), come risultante dalla documentazione prodotta dall Istituto di cura stesso. L indennità giornaliera per day hospital è cumulabile con quella prevista per inabilità temporanea. Degenza per ricoveri importanti In caso di degenza conseguente ad un ricovero importante, l indennità assicurata per il caso di ricovero viene aumentata del 50% (cinquanta per cento) con il massimo di euro 100 (cento). I ricoveri importanti, purché conseguenti a infortunio indennizzabile a termini di polizza, sono quelli determinati da: 1) interventi per l asportazione o trapianto di organi; 2) inserimenti di artro-protesi dei grandi segmenti articolari, intendendosi per tali gli arti superiori (braccio e avambraccio con le relative articolazioni: spalla, gomito e polso) e gli arti inferiori (coscia e gamba con le relative articolazioni: coxo-femorale, ginocchio e tibio-tarsica). Contemporaneo ricovero dei coniugi Qualora, a seguito di un infortunio indennizzabile a termini di polizza causato dal medesimo evento, risultino ricoverati l Assicurato e il coniuge (o il convivente more uxorio), a condizione che quest ultimo non sia assicurato per il caso di ricovero, l indennità giornaliera dovuta all Assicurato in base al disposto del primo paragrafo si intende maggiorata del 100% (cento per cento), con il massimo di euro 100 (cento), per i giorni di contemporaneo ricovero. Tale maggiorazione non è cumulabile con quella prevista nel precedente paragrafo Degenza per ricoveri importanti. Convalescenza In caso di ricovero o day hospital, indennizzabili a termini di polizza, la Società corrisponde, per la successiva convalescenza, un indennità giornaliera d importo pari al 50% (cinquanta per cento) di quella assicurata per ricovero e per un numero di giorni pari a quello indicato nella prognosi rilasciata dall Istituto di cura al momento della dimissione dell Assicurato. Qualora all Assicurato venga prognosticato un ulteriore periodo di convalescenza, la Società corrisponde l indennità nella stessa misura e per ciascun giorno di degenza domiciliare prescritta. La durata massima di questo ulteriore periodo non può superare il 50% (cinquanta per cento) del numero di giorni prognosticati all Assicurato al momento della dimissione dall Istituto di cura. In ogni caso, il numero di giorni complessivo di riconoscimento dell indennità stessa non può essere superiore al triplo dei giorni della degenza ospedaliera o del day hospital con il limite massimo di 60 (sessanta) giorni per infortunio e per anno assicurativo. L indennità giornaliera per convalescenza è cumulabile con l indennità di cui all art.2.19 (Indennità giornaliera per inabilità temporanea) delle presenti norme; non è invece cumulabile con l indennità di cui all art (Indennità giornaliera per immobilizzazione) delle presenti norme. Art Indennità giornaliera per immobilizzazione Oggetto della garanzia La Società corrisponde l indennità giornaliera assicurata se, a seguito di infortunio indennizzabile a termini di polizza, all Assicurato sia stato applicato, anche in assenza di ricovero, un mezzo di contenzione. Con riferimento alle applicazioni di mezzi di contenzione che riguardano le singole dita della mano, le stesse sono indennizzabili purché comportino l immobilizzazione totale del corrispondente segmento articolare; in caso contrario, l indennità viene corrisposta in misura pari al 50% (cinquanta per cento) di quella assicurata. Risulta in ogni caso escluso il riconoscimento dell indennità in caso di posizionamento di collare cervicale, se non in presenza di accertata frattura di una vertebra cervicale. L indennità decorre dal giorno dell applicazione del mezzo di contenzione e viene corrisposta fino al giorno della rimozione dello stesso con il limite massimo di 60 (sessanta) giorni per evento e per anno assicurativo. La giornata di applicazione e quella di rimozione sono considerate un unica giornata. In presenza di prescrizione di riposo a letto (senza applicazione di mezzi di contenzione) certificata dal medico curante, l indennità viene altresì corrisposta, con il massimo di 30 (trenta) giorni per evento e per anno assicurativo, durante il periodo di immobilità dovuto a frattura accertata: 1) di almeno 6 (sei) coste; 2) di vertebre; 3) delle ossa del bacino. Fascicolo Informativo Con te & per te pag. 13 di 36 Mod. A800 - ediz. 03/2015 agg. 04/2015

30 Per gli infortuni, indennizzabili a termini di polizza, avvenuti durante lo svolgimento di attività sportive, la Società corrisponde l indennità giornaliera assicurata con una franchigia di 5 (cinque) giorni. L indennità giornaliera per immobilizzazione è cumulabile con: a) l indennità di cui all art.2.19 (Indennità giornaliera per inabilità temporanea) delle presenti norme; b) l indennità di cui all art.2.20 (Indennità giornaliera per ricovero, day hospital e convalescenza) delle presenti norme fino a concorrenza dell importo complessivo di euro 200 (duecento), salvo il diritto dell Assicurato di percepire quella più elevata, se superiore a tale limite; peraltro, qualora l infortunio abbia determinato anche il ricovero dell Assicurato, l indennità giornaliera per immobilizzazione viene riconosciuta in misura intera per l eventuale periodo successivo alla giornata di dimissione dell Assicurato dall Istituto di cura. Convalescenza Qualora a seguito della rimozione del mezzo di contenzione sia prescritto un periodo di convalescenza, la Società corrisponde un ulteriore indennità in misura pari alla metà di quella assicurata per immobilizzazione per un numero di giorni pari a quello indicato nella prognosi rilasciata dall Istituto di cura, con il massimo di 10 (dieci) giorni per evento e per anno assicurativo. Art Rimborso spese di cura La Società rimborsa, entro un anno dal verificarsi dell infortunio indennizzabile a termini di polizza, fino a concorrenza del massimale assicurato, le spese sostenute dall Assicurato per: a) gli accertamenti diagnostici; b) le prestazioni mediche specialistiche (con esclusione della sostituzione di protesi di ogni genere); c) fino a concorrenza del 15% (quindici per cento) del massimale assicurato: i medicinali; i trattamenti fisioterapici e rieducativi nonché le cure termali (escluse in ogni caso le spese di natura alberghiera), purché prescritti dal medico specialista (con specializzazione relativa al tipo di infortunio denunciato) o dal Pronto Soccorso ed effettuati entro la data di stabilizzazione dei postumi dell infortunio stesso; d) il trasferimento, effettuato con idoneo mezzo di trasporto sanitario, all'istituto di Cura o ambulatorio, o da un Istituto di cura o ambulatorio all altro e, successivamente, al domicilio dell Assicurato fino a concorrenza del 5% (cinque per cento) del massimale assicurato; nonché, in caso di ricovero, day hospital e/o di intervento chirurgico ambulatoriale, le spese per: e) le rette di degenza; f) gli onorari dei medici curanti e dell équipe chirurgica; g) i diritti di sala operatoria; h) i materiali d intervento (compresi gli apparecchi protesici e terapeutici applicati durante l intervento con esclusione della sostituzione di protesi posizionate anteriormente al sinistro); i) l acquisto o il noleggio di carrozzelle ortopediche, per un periodo massimo di 365 (trecentosessantacinque) giorni e fino a concorrenza del 5% (cinque per cento) del massimale assicurato. Art Rimborso spese di adeguamento abitazione per invalidità permanente grave In caso di infortunio, indennizzabile a termini di polizza, che comporti una invalidità permanente pari o superiore al 66% (sessantasei per cento), accertata secondo i criteri stabiliti nell art.2.12 (Invalidità permanente) delle presenti norme, la Società rimborsa, fino a concorrenza del massimale assicurato, le spese sostenute dall Assicurato per l adeguamento dell abitazione ove quest ultimo ha il proprio domicilio: 1) per eliminare le barriere architettoniche in essa presenti; 2) per acquistare: strumentazioni tecnologiche e informatiche per il controllo dell ambiente domestico e lo svolgimento delle attività quotidiane; ausili, attrezzature e arredi personalizzati per migliorare la fruibilità della propria abitazione; attrezzature tecnologiche per svolgere attività di lavoro, studio e riabilitazione nella propria abitazione quando non sia possibile svolgerle all esterno e per tutto ciò che risulti necessario a risolvere problemi di comunicazione, mobilità e autonomia (incluse soluzioni di domotica) dell Assicurato, divenuto disabile. Art Fondo istruzione In caso di infortunio indennizzabili a termini di polizza, che comporti una invalidità permanente pari o superiore al 66% (sessantasei per cento) oppure la morte dell Assicurato, la Società corrisponde la somma indicata in polizza, qualora l Assicurato stesso abbia figli conviventi a carico che non abbiano ancora iniziato la scuola dell obbligo oppure, essendo studenti, non abbiano ancora terminato la frequenza di scuole italiane di istruzione primaria e secondaria. Fascicolo Informativo Con te & per te pag. 14 di 36 Mod. A800 - ediz. 03/2015 agg. 04/2015

31 Art Perdita anno scolastico La Società corrisponde la somma indicata in polizza in favore degli studenti assicurati che frequentano scuole italiane di istruzione primaria e secondaria, in caso di infortunio indennizzabile a termini di polizza che, a motivo della entità delle lesioni, dovesse comportare l impossibilità alla frequenza delle lezioni per un periodo che, a norma delle disposizioni ministeriali vigenti, determini la perdita dell anno scolastico. Art Accompagnatore In caso di ricovero di un Assicurato minore di anni 15 (quindici), a seguito di infortunio indennizzabile a termini di polizza, la Società corrisponde, contestualmente e in aggiunta a quanto dovuto ai sensi dell art.2.20 (Indennità giornaliera per ricovero, day hospital e convalescenza) delle presenti norme, l indennità giornaliera indicata in polizza, per le rette di vitto e pernottamento dell accompagnatore nel medesimo Istituto di cura e nello stesso periodo, fino a un massimo di 30 (trenta) giorni per ricovero e di 90 (novanta) giorni per anno assicurativo. Art Validità territoriale dell assicurazione L'assicurazione vale per il mondo intero. OPERATIVITÀ DELLE GARANZIE PRESTATE Art Rinuncia al diritto di surrogazione La Società rinuncia, a favore dell'assicurato e dei suoi aventi diritto, al diritto di surrogazione di cui all'art.1916 del Codice Civile verso i terzi responsabili dell'infortunio, fatta eccezione per il caso di rimborso delle spese sostenute dall Assicurato stesso in base al disposto degli artt (Rimborso spese di cura) e 2.23 (Rimborso spese di adeguamento abitazione per invalidità permanente grave) delle presenti norme, se operanti. Art Attività diverse da quelle dichiarate Fermo il disposto degli artt. 1.1 (Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio), 1.4 (Aggravamento del rischio), 1.5 (Diminuzione del rischio) delle Norme che regolano l'assicurazione in generale e dell art.2.7 (Rischi esclusi) delle presenti norme, se nel corso di validità dell assicurazione si verifica un cambiamento dell attività professionale dell Assicurato dichiarata in polizza, senza che l Assicurato o il Contraente ne abbia dato comunicazione alla Società, in caso di sinistro l indennizzo viene corrisposto: 1) integralmente, se la diversa attività non aggrava il rischio; 2) in misura ridotta, se la diversa attività aggrava il rischio. In tal caso, facendo riferimento alla classificazione dei rischi prevista dalla Tabella delle attività ove sono indicate le varie attività e le corrispondenti classi di rischio, l indennizzo viene corrisp3osto con l applicazione delle seguenti riduzioni: attività professionale svolta al momento dell infortunio classe attività professionale dichiarata A B C A B -20% 0 0 C -60% -50% 0 Per la classificazione di attività eventualmente non specificate nella citata Tabella saranno utilizzati criteri di equivalenza e/o analogia ad una attività elencata. 3) Non viene corrisposto alcun indennizzo qualora l attività professionale svolta al momento dell infortunio sia annoverabile fra quelle classificate come non assicurabili dalla sopra citata Tabella. Con esclusivo riferimento alle garanzie di cui agli artt.2.22 (Rimborso spese di cura) e 2.23 (Rimborso spese di adeguamento abitazione per invalidità permanente grave) delle presenti norme, il cambiamento dell'attività professionale dell'assicurato dichiarata in polizza, senza che l'assicurato o il Contraente ne abbia dato comunicazione alla Società, comporta in caso di sinistro l applicazione delle riduzioni indicate nella Tabella di cui sopra, al rimborso delle spese sostenute dall Assicurato. Fascicolo Informativo Con te & per te pag. 15 di 36 Mod. A800 - ediz. 03/2015 agg. 04/2015

32 NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE TUTELA LEGALE Premessa La Società si avvale per la gestione e liquidazione dei sinistri Tutela Legale di ARAG SE - Rappresentanza Generale e Direzione per l Italia con sede in Verona Viale del Commercio 59, in seguito denominata ARAG, alla quale l Assicurato può rivolgersi direttamente. Art Oggetto dell assicurazione La Società assume a proprio carico, nei limiti del massimale indicato in polizza, l onere delle spese legali necessarie agli Assicurati per la difesa dei loro diritti sia in sede extragiudiziale che giudiziale nei casi indicati al successivo art.3.2 (Delimitazione dell assicurazione). Per spese legali s intendono gli onorari, i diritti e le spese, compresi gli oneri non ripetibili dalla controparte in caso di soccombenza di quest ultima, calcolati secondo il tariffario forense per l intervento: del Legale incaricato della gestione del sinistro; del Legale di controparte, nel caso di soccombenza dell Assicurato, o di transazione autorizzata da ARAG; del Consulente Tecnico purché concordate con ARAG ai sensi dell art.3.9 (Gestione del sinistro) delle Norme che regolano i sinistri. È compreso il pagamento del contributo unificato, restando escluso ogni altro onere fiscale. È garantito l intervento di un unico Legale per ogni grado di giudizio, territorialmente competente ai sensi dell art.3.7 (Denuncia del sinistro e libera scelta del Legale) delle Norme che regolano i sinistri. Art Delimitazione dell assicurazione L assicurazione è operante per i sinistri che derivino dallo svolgimento delle attività assicurate in polizza e vale: 1. in caso di intervento chirurgico, a seguito di infortunio indennizzabile a termini di polizza, per sostenere: o l'esercizio di pretese al risarcimento dei danni derivati all'assicurato; o l'esercizio dell'azione di risarcimento del danno anche a mezzo di costituzione di parte civile in sede di procedimento penale già instaurato a carico della controparte; o controversie nascenti da presunte responsabilità contrattuali, proprie o di controparte, con valore in lite superiore ad euro (mille); 2. per fatti illeciti di terzi che abbiano provocato l infortunio, per sostenere: o l'esercizio di pretese al risarcimento dei danni derivati all'assicurato; o l'esercizio dell'azione di risarcimento del danno anche a mezzo di costituzione di parte civile in sede di procedimento penale già instaurato a carico della controparte. Art Esclusioni L assicurazione non vale per: a) fatti conseguenti a tumulti popolari, eventi bellici, atti di terrorismo, atti di vandalismo, terremoto, sciopero e serrate, nonché da detenzione od impiego di sostanze radioattive; b) qualsiasi spesa originata dalla costituzione di parte civile quando l'assicurato è perseguito in sede penale; c) gli infortuni causati dalla guida di qualsiasi veicolo o natante a motore se il conducente non è abilitato alla guida a norma delle disposizioni in vigore; d) gli infortuni causati dalla guida di veicolo: 1. usato in difformità da immatricolazione, per una destinazione o un uso diversi da quelli indicati sulla carta di circolazione ai sensi dell art.82 (Destinazione ed uso dei veicoli) del Nuovo Codice della Strada; 2. non coperto da regolare assicurazione obbligatoria RCA, salvo che l'assicurato, occupato alle altrui dipendenze in qualità di autista ed alla guida del veicolo in tale veste, dimostri di non essere a conoscenza dell'omissione degli obblighi di cui alla legge n.990 e successive modificazioni; 3. in violazione degli artt. 186 (Guida sotto l'influenza dell'alcool), 187 (Guida sotto l'influenza di sostanze stupefacenti) e 189, comma 1 (Comportamento in caso d'incidente) del Nuovo Codice della Strada; e) le controversie di natura contrattuale nei confronti della Società. Art Decorrenza dell assicurazione L assicurazione viene prestata per i sinistri che siano insorti: a) durante il periodo di validità della polizza, se si tratta di esercizio di pretese al risarcimento di danni extracontrattuali e di procedimento penale; b) trascorsi 3 (tre) mesi dalla decorrenza della polizza, in tutte le restanti ipotesi. Fascicolo Informativo Con te & per te pag. 16 di 36 Mod. A800 - ediz. 03/2015 agg. 04/2015

33 L assicurazione si estende ai sinistri che siano insorti durante il periodo di validità della polizza e che siano stati denunciati ad ARAG, nei modi e nei termini dell art. 3.7 (Denuncia del sinistro e libera scelta del Legale) delle Norme che regolano i sinistri, entro 12 (dodici) mesi dalla cessazione della polizza stessa. L assicurazione non ha luogo nei casi insorgenti da contratti che nel momento della stipulazione della polizza fossero stati già disdetti da una delle Parti o la cui rescissione, risoluzione o modificazione fosse già stata chiesta da una delle Parti. Per insorgenza del sinistro si intende: 1) per l esercizio di pretese al risarcimento di danni extracontrattuali: il momento del verificarsi del primo evento che ha originato il diritto al risarcimento; 2) per tutte le restanti ipotesi: il momento in cui l'assicurato, la controparte o un terzo abbia o avrebbe cominciato a violare norme di legge o di contratto. In presenza di più violazioni della stessa natura, per il momento di insorgenza del sinistro si fa riferimento alla data della prima violazione. Si considerano a tutti gli effetti come unico sinistro: 3) vertenze promosse da o contro più persone e aventi per oggetto domande identiche o connesse; 4) indagini o rinvii a giudizio a carico di una o più persone assicurate e dovuti al medesimo evento o fatto. In tali ipotesi, l assicurazione viene prestata a favore di tutti gli Assicurati coinvolti, ma il relativo massimale resta unico e viene ripartito tra loro, a prescindere dal numero e dagli oneri da ciascuno di essi sopportati. Art Estensione territoriale L assicurazione ha efficacia per il mondo intero. Art Sostituzione ARAG Premesso che la Società presta la presente assicurazione tramite ARAG, la Società medesima, alla scadenza di ogni periodo di assicurazione, si riserva la facoltà di sostituire ARAG, dandone comunicazione al Contraente mediante lettera raccomandata spedita almeno 60 (sessanta) giorni prima della scadenza stessa e garantendo le medesime prestazioni previste in polizza. Fascicolo Informativo Con te & per te pag. 17 di 36 Mod. A800 - ediz. 03/2015 agg. 04/2015

34 NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE ASSISTENZA PRESTAZIONI Viene prestata assistenza all Assicurato nei modi ed entro i limiti sotto indicati, nel caso in cui questi si trovi in difficoltà a seguito di un sinistro oggetto di una delle seguenti prestazioni. Art Consulenza medica Qualora a seguito di infortunio l Assicurato necessiti di una consulenza medica, può mettersi in contatto direttamente o tramite il proprio medico curante con i medici della Struttura Organizzativa che valuteranno quale sia la prestazione più opportuna da effettuare in suo favore. Art Invio di un medico generico in casi d urgenza Qualora a seguito di infortunio l Assicurato, in Italia, necessiti di un medico dalle ore alle ore 8.00 o nei giorni festivi e non riesca e reperirlo, la Struttura Organizzativa, accertata la necessità della prestazione, provvede, a spese della Società, ad inviare uno dei medici convenzionati. In caso di impossibilità da parte di uno dei medici convenzionati ad intervenire personalmente, la Struttura Organizzativa organizza, in via sostitutiva, il trasferimento dell Assicurato nel centro medico idoneo più vicino mediante autoambulanza. Art Trasporto in autoambulanza in Italia Qualora, successivamente al ricovero di primo soccorso per infortunio, l Assicurato necessiti di un trasporto in autoambulanza per raggiungere la più vicina e idonea struttura ospedaliera a giudizio dei medici della Struttura Organizzativa, la stessa invia un autoambulanza, tenendo la Società a proprio carico la relativa spesa. Art Rientro sanitario Qualora a seguito di infortunio le condizioni dell Assicurato, accertate tramite contatti diretti e/o con altri mezzi di telecomunicazione tra i medici della Struttura Organizzativa ed il medico curante sul posto, rendano necessario il suo trasporto in ospedale attrezzato in Italia o alla sua residenza, la Struttura Organizzativa provvede ad effettuare il trasporto con il mezzo che i medici della stessa ritengono più idoneo alle condizioni del paziente: aereo sanitario; aereo di linea, classe economica, eventualmente in barella; treno, prima classe, e occorrendo, il vagone letto; autoambulanza. Il trasporto è interamente organizzato dalla Struttura Organizzativa ed effettuato a spese della Società, inclusa l assistenza medica od infermieristica durante il viaggio, se ritenuta necessaria dai medici della stessa. La Struttura Organizzativa utilizza l aereo sanitario solo nel caso in cui il sinistro avvenga in Paesi europei; il trasferimento da Paesi extraeuropei ove si è verificato il sinistro si effettua esclusivamente su aerei di linea. La Struttura Organizzativa, qualora abbia provveduto al rientro dell Assicurato, ha diritto a richiedere all Assicurato stesso, se ne fosse in possesso, il biglietto aereo, ferroviario, o altro titolo di trasporto, non utilizzato. Non danno luogo alla prestazione: le infermità o lesioni che a giudizio dei medici possono essere curate sul posto o che non impediscono all Assicurato di proseguire il viaggio; le malattie infettive, anche se conseguenti all infortunio stesso, nel caso in cui il trasporto implichi violazione di norme sanitarie nazionali o internazionali. Art Trasferimento in un centro ospedaliero attrezzato Qualora l Assicurato, a seguito di infortunio, sia colpito da lesioni che vengono ritenute non curabili nell ambito dell organizzazione ospedaliera della Regione di residenza, per caratteristiche obiettive accertate dai medici della Struttura Organizzativa, previa analisi del quadro clinico e d intesa con il medico curante, la Struttura Organizzativa provvede: ad individuare e a prenotare, tenuto conto delle disponibilità esistenti, l Istituto di cura italiano o estero ritenuto più attrezzato per il trattamento specifico delle lesioni dell Assicurato; ad organizzare, a spese della Società, il trasporto dell Assicurato con il mezzo più idoneo alle sue condizioni, fermo restando che la Struttura Organizzativa utilizza l aereo sanitario solo nel caso in cui il sinistro avvenga in Paesi europei, mentre il trasferimento da Paesi extraeuropei ove si è verificato il sinistro viene effettuato esclusivamente su aerei di linea: Fascicolo Informativo Con te & per te pag. 18 di 36 Mod. A800 - ediz. 03/2015 agg. 04/2015

35 aereo sanitario; aereo di linea, classe economica, eventualmente barellato; treno, prima classe, e occorrendo, il vagone letto; autoambulanza; ad assistere l Assicurato durante il trasporto con personale medico o paramedico se ritenuto necessario dai medici della Struttura Organizzativa. Non danno luogo alla prestazione le lesioni che a giudizio dei medici possono essere curate presso l unità ospedaliera della Regione di residenza dell Assicurato, nonché le terapie riabilitative. Art Rientro dal centro ospedaliero attrezzato Quando l Assicurato, in conseguenza della prestazione di cui all art. 4.5 (Trasferimento in un centro ospedaliero attrezzato) delle presenti norme, venga dimesso dal centro ospedaliero dopo la degenza, la Struttura Organizzativa provvede al suo rientro con il mezzo di trasporto, tra quelli indicati al predetto articolo, che i medici della Struttura Organizzativa stessa ritengono più idoneo alle condizioni dell Assicurato. Il trasporto è interamente organizzato dalla Struttura Organizzativa ed effettuato a spese della Società, inclusa l assistenza medica e infermieristica durante il viaggio, se ritenuta necessaria dai medici della stessa. L Assicurato deve comunicare alla Struttura Organizzativa l ospedale presso cui è ricoverato, unitamente al nome e recapito telefonico del medico che lo ha in cura, affinché la Struttura Organizzativa possa stabilire i necessari contatti. Art Segnalazione di medicinali corrispondenti all estero Qualora l Assicurato, a seguito di infortunio occorso mentre si trova all estero, necessiti la segnalazione di medicinali equivalenti a specialità medicinali regolarmente registrate in Italia, la Struttura Organizzativa segnala i medicinali corrispondenti, se esistenti, reperibili sul posto. Art Invio di un infermiere al domicilio Qualora l Assicurato, nella settimana successiva al rientro da un ricovero a seguito di infortunio, abbia bisogno di essere assistito da un infermiere, la Struttura Organizzativa procura direttamente all Assicurato un infermiere convenzionato, assumendone la Società l onorario per il periodo massimo di 10 (dieci) ore usufruibili in non più di 10 (dieci) giorni dal giorno delle dimissioni dall ospedale. Art Invio di un fisioterapista al domicilio Qualora l Assicurato, in conseguenza di infortunio, abbia bisogno di sottoporsi a terapie riabilitative, la Struttura Organizzativa, accertata la necessità di effettuare tali cure, procura direttamente all Assicurato un fisioterapista, assumendone la Società l onorario per il periodo massimo di 10 (dieci) ore usufruibili in non più di 15 (quindici) giorni dal giorno dell infortunio o dalle dimissioni dall Istituto di cura, in caso di precedente ricovero. Art Anticipo spese mediche Qualora l Assicurato debba sostenere delle spese mediche impreviste in conseguenza di infortunio e non gli sia possibile provvedere direttamente e immediatamente, la Struttura Organizzativa provvede, a titolo di anticipo, al pagamento per conto dell Assicurato delle fatture fino a un importo massimo di euro 250 (duecentocinquanta) per sinistro. Qualora l ammontare delle fatture superasse il predetto importo, la prestazione diventa operante nel momento in cui in Italia la Struttura Organizzativa avrà ricevuto garanzie di restituzione ritenute da essa adeguate. L importo delle fatture pagate dalla Struttura Organizzativa non può mai comunque superare la somma di euro (tremila). Tale prestazione viene corrisposta compatibilmente con le disposizioni in materia di trasferimento di valuta vigenti in Italia e nel Paese dove momentaneamente si trova l Assicurato. In ogni caso, non è operante nei Paesi in cui non esistono filiali o corrispondenti della Struttura Organizzativa. Al rientro l Assicurato dovrà rimborsare la somma anticipata entro un mese dalla data dell anticipo stesso. Trascorso tale termine dovrà restituire, oltre la somma anticipata, l ammontare degli interessi al tasso bancario corrente. Art Rimpatrio della salma Qualora a seguito di infortunio l Assicurato sia deceduto, la Struttura Organizzativa organizza ed effettua il trasporto della salma fino al luogo di sepoltura in Italia, tenendo la Società a proprio carico le relative spese fino ad un massimo di euro (tremila) per sinistro, ancorché siano coinvolti più Assicurati. Se tale prestazione comportasse un esborso maggiore di tale importo, la prestazione diventerà operante dal momento nel quale in Italia la Struttura Organizzativa avrà ricevuto garanzie bancarie o di altro tipo ritenute da essa adeguate. Sono escluse le spese relative alla cerimonia funebre e l eventuale recupero della salma. Fascicolo Informativo Con te & per te pag. 19 di 36 Mod. A800 - ediz. 03/2015 agg. 04/2015

36 Art Accompagnamento di minori Se in seguito alla prestazione di una o più assistenze di cui agli artt. 4.3 (Trasporto in autoambulanza in Italia), 4.4 (Rientro sanitario) e 4.11 (Rimpatrio della salma) delle presenti norme, nessuno sia in grado di prendersi cura dei figli dell Assicurato, minori di anni 15 (quindici) e rimasti sul posto, la Struttura Organizzativa organizza il loro ritorno fino al loro domicilio o a quello di un familiare dell Assicurato. L Assicurato deve comunicare nome, indirizzo e recapito telefonico del familiare affinché la Struttura Organizzativa possa contattarlo e organizzare il viaggio. La Struttura Organizzativa provvede a fornire, a spese della Società, un biglietto ferroviario (in prima classe) o aereo (in classe economica) di andata e ritorno per permettere ad un familiare convivente residente in Italia di raggiungere i minori, prendersene cura e ricondurli alla loro residenza. Sono escluse le eventuali spese di soggiorno del familiare stesso. Art Rientro anticipato Qualora l Assicurato debba rientrare alla residenza prima della data che aveva programmato, con un mezzo diverso da quello inizialmente previsto, a causa di avvenuto decesso di un familiare in Italia (coniuge, figlio/a, fratello, sorella, genitore, suocero/a, genero, nuora), come da data risultante su certificato di morte rilasciato dall anagrafe, la Struttura Organizzativa organizza, a spese della Società, il viaggio in treno (prima classe) o in aereo (classe economica), fino al luogo dove è deceduto in Italia il familiare o al luogo ove il familiare deceduto viene inumato. Se l Assicurato dovesse trovarsi in viaggio con un figlio minore di anni 15 (quindici), verrà organizzato il rientro anticipato per entrambi. Art Recupero del veicolo Qualora l Assicurato, per rientrare anticipatamente ai sensi dell art (Rientro anticipato) delle presenti norme, sia costretto ad abbandonare il proprio veicolo, la Struttura Organizzativa organizza, a spese della Società, il viaggio in treno (prima classe) o in aereo (classe economica), per il successivo recupero del medesimo veicolo. L Assicurato dovrà fornire alla Società adeguata documentazione relativa alle cause del rientro anticipato. Art Viaggio di un familiare Qualora, a seguito di infortunio, l Assicurato necessiti di un ricovero in istituto di cura situato fuori dal comune di residenza dell Assicurato stesso per un periodo superiore a 10 (dieci) giorni, la Struttura Organizzativa, a spese della Società, mette a disposizione di un familiare convivente e residente in Italia un biglietto aereo (classe economica) o ferroviario (prima classe) di andata e ritorno. Sono escluse le eventuali spese di soggiorno del familiare stesso. Art Prolungamento del soggiorno Qualora, a seguito di infortunio, l Assicurato non risulti in grado, su prescrizione medica, di intraprendere il viaggio di rientro al suo domicilio per la data prestabilita, la Struttura Organizzativa, ricevutane comunicazione, organizza, con spese a carico della Società, il prolungamento del soggiorno in albergo (pernottamento e prima colazione). La prestazione vale fino ad un massimo di 3 (tre) giorni successivi alla data stabilita per il rientro dal viaggio e con un massimo indennizzo giornaliero di euro 75 (settantacinque). L Assicurato al suo rientro dovrà fornire alla Società tutta la documentazione necessaria a giustificare il prolungamento del soggiorno. ESCLUSIONI ED EFFETTI GIURIDICI RELATIVI A TUTTE LE PRESTAZIONI Art Validità delle prestazioni Le prestazioni di cui agli artt. 4.4 (Rientro sanitario), 4.7 (Segnalazione di medicinali corrispondenti all estero), 4.10 (Anticipo spese mediche), 4.11 (Rimpatrio della salma), 4.13 (Rientro anticipato), 4.14 (Recupero del veicolo), 4.15 (Viaggio di un familiare) e 4.16 (Prolungamento del soggiorno) delle presenti norme sono operanti quando, in conseguenza di un sinistro verificatosi in un luogo ad oltre km 50 (cinquanta) dal Comune di residenza dell Assicurato, determinano la richiesta di assistenza da parte di quest ultimo dalla stessa località ove si è determinato il sinistro. Art Limite delle prestazioni Ciascuna prestazione di assistenza fatta eccezione per quella di cui all art.4.1 (Consulenza medica) delle presenti norme non è fornibile più di 3 (tre) volte per anno assicurativo. Fascicolo Informativo Con te & per te pag. 20 di 36 Mod. A800 - ediz. 03/2015 agg. 04/2015

37 Art Estensione territoriale L assicurazione vale per i sinistri che insorgano in tutto il mondo, con esclusione dei seguenti Paesi/aree geografiche: Afghanistan, Cocos, Georgia del Sud, Heard e Mc Donald, Isola Bouvet, Isola Christmas, Isola Pitcairn, Isole Chagos, Isole Falkland, Isole Marshall, Isole Minori, Isole Salomone, Isole Wallis e Futuna, Kiribati, Micronesia, Nauru, Niue, Palau, Sahara Occidentale, Samoa, Sant Elena, Somalia, Terre Australi Francesi, Timor Occidentale, Timor Orientale, Tokelau, Tonga, Tuvalu, Vanuatu. Art Limite massimo di copertura per permanenza continuata all estero La durata massima della copertura per ciascun periodo di permanenza continuata all estero nel corso di ciascun anno di validità dell assicurazione è di 60 (sessanta) giorni. Art Esclusioni L assicurazione non è operante per gli infortuni: a) causati da: delitti dolosi compiuti o tentati dall Assicurato; abuso di psicofarmaci e uso di stupefacenti e allucinogeni; atti di temerarietà, corse e gare automobilistiche e motociclistiche (comprese le relative prove ed allenamenti); b) occorsi in occasione di: trasformazioni o assestamenti energetici dell atomo, naturali o provocati, e da accelerazioni di particelle atomiche (fissione e fusione nucleare, isotopi radioattivi, macchine acceleratrici, raggi X, ecc.); terremoti, eruzioni vulcaniche, alluvioni, inondazioni; guerra, insurrezioni, occupazione militare, invasione, scioperi, rivoluzioni, sommosse e movimenti popolari, saccheggi, atti di terrorismo e vandalismo. Sono altresì escluse: c) le spese di ricerca in mare o nei deserti; d) le prestazioni in quei Paesi che si trovassero in stato di belligeranza e/o nei casi in cui le autorità locali impongano un divieto o rendano impossibile l intervento di assistenza. Art Altre assicurazioni Se il Contraente o l Assicurato, titolare di altra copertura Assistenza, si rivolgesse per le medesime prestazioni di cui alla presente polizza ad altra società, le suddette prestazioni saranno operanti, nei limiti ed alle condizioni previste, esclusivamente quale rimborso al Contraente o all Assicurato degli eventuali maggiori costi a lui addebitati dalla società che ha erogato per prima la prestazione. Art Sostituzione Struttura Organizzativa Premesso che la Società presta la presente assicurazione tramite la Struttura Organizzativa di Europ Assistance Service S.p.A., la Società medesima, alla scadenza di ogni periodo di assicurazione, si riserva la facoltà di sostituire la Struttura Organizzativa, dandone comunicazione al Contraente mediante lettera raccomandata spedita almeno 60 (sessanta) giorni prima della scadenza stessa e garantendo le medesime prestazioni previste in polizza. Fascicolo Informativo Con te & per te pag. 21 di 36 Mod. A800 - ediz. 03/2015 agg. 04/2015

38 NORME CHE REGOLANO I SINISTRI DISPOSIZIONI RELATIVE ALL ASSICURAZIONE INFORTUNI Art Denuncia del sinistro e obblighi dell Assicurato e/o del Contraente In caso di sinistro, l'assicurato, il Contraente o altro soggetto per conto dei medesimi deve darne avviso scritto all'intermediario al quale è assegnata la polizza oppure alla Società entro 5 (cinque) giorni da quando ne ha avuto la possibilità. La denuncia del sinistro deve: 1. precisare se vi è stato intervento dell Autorità giudiziaria; 2. essere corredata da certificato medico; 3. contenere indicazione del luogo, giorno ed ora dell evento, nonché una dettagliata descrizione delle sue modalità di accadimento. Il Contraente, l'assicurato o, in caso di morte, i Beneficiari o altro soggetto per conto dei medesimi devono consentire alla Società le indagini e gli accertamenti necessari. L Assicurato deve in particolare sottoporsi ai controlli medici richiesti dalla Società e fornire alla stessa ogni altra informazione, a tal fine sciogliendo dal segreto professionale i medici che lo hanno visitato e curato. Le valutazioni sull indennizzabilità dell infortunio - che non abbia come conseguenza la morte dell Assicurato - e sulla misura dell indennizzo e/o dei rimborsi sono da eseguirsi in ogni caso in Italia. L'inadempimento degli obblighi relativi alla denuncia del sinistro può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo, ai sensi dell'art.1915 del Codice Civile. Le spese per le visite mediche e quelle relative ai certificati medici sono a carico dell Assicurato, salvo che siano espressamente comprese nell assicurazione. Qualora la morte dell Assicurato sopravvenga durante il periodo di cura, il Contraente - se diverso dall Assicurato - i Beneficiari designati in polizza o altro soggetto per conto dei medesimi devono dare immediato avviso alla Società. Relativamente alle garanzie sotto riportate valgono le seguenti disposizioni, fermo restando che la Società si riserva la facoltà di chiedere ogni ulteriore documentazione ritenuta necessaria per la definizione del sinistro. Invalidità permanente In caso di invalidità permanente il decorso delle lesioni deve essere documentato da ulteriori certificati medici, compreso quello definitivo attestante i postumi di invalidità residuata. In caso di ricovero, deve essere altresì prodotta copia della cartella clinica dell Assicurato. Sfregi e deturpazioni al viso di carattere estetico La Società effettua il pagamento di quanto dovuto all'assicurato a cura ultimata e previa presentazione, in originale, delle relative notule, distinte e ricevute, fiscalmente valide e debitamente quietanzate. Morte In caso di morte, la Società può richiedere al Contraente, agli eredi dell Assicurato o ai Beneficiari designati la seguente documentazione, tutta o in parte, in base agli elementi e alle circostanze relative all infortunio: 1. certificato di morte in originale; 2. certificato autoptico, quando disponibile; 3. copia del verbale dell Autorità giudiziaria che ha condotto gli accertamenti (se vi fu intervento); 4. atto di notorietà comprovante gli aventi diritto (eredi legittimi o testamentari) sul quale viene indicato se l Assicurato ha lasciato o meno testamento; in caso di esistenza di testamento, deve esserne inviata copia autenticata e l atto di notorietà deve indicare altresì che detto testamento è l ultimo da ritenersi valido ed evidenziando quali sono gli eredi testamentari, loro età e capacità di agire; 5. in presenza di indennizzi spettanti ai minori di anni 18 (diciotto), decreto del Giudice tutelare che autorizzi la riscossione della somma loro spettante, con espresso esonero da ogni responsabilità della Società in ordine al pagamento nonché all eventuale reimpiego della somma stessa. Indennità giornaliera per inabilità temporanea In caso di inabilità temporanea, i certificati medici devono essere rinnovati alle rispettive scadenze; qualora l Assicurato non abbia inviato i successivi certificati medici nel termine prescritto, la liquidazione dell indennità viene fatta considerando quale data di guarigione quella risultante nell ultimo certificato regolarmente inviato, salvo che la Società possa stabilire una data anteriore. La Società effettua il pagamento di quanto dovuto al termine del periodo prognosticato nel certificato medico. Fascicolo Informativo Con te & per te pag. 22 di 36 Mod. A800 - ediz. 03/2015 agg. 04/2015

39 Qualora si verifichino le condizioni in base alle quali viene corrisposta l indennità senza applicazione della franchigia di 7 (sette) giorni prevista al primo comma del paragrafo Criteri di corresponsione - Franchigia dell art.2.19 (Indennità giornaliera per inabilità temporanea) delle Norme che regolano l assicurazione Infortuni, deve essere altresì prodotto alla Società: 1. il certificato medico attestante la prognosi rilasciata dal Pronto Soccorso o dal medico ospedaliero dell Istituto di cura presso il quale è stato ricoverato l Assicurato; 2. copia della cartella clinica dell Assicurato in caso di ricovero oppure il certificato medico attestante la natura, l entità e la sede delle lesioni, la data di applicazione e di rimozione del mezzo di contenzione in caso di immobilizzazione. Indennità giornaliera per ricovero o day hospital Accompagnatore La Società effettua il pagamento di quanto dovuto a cura ultimata previa presentazione di copia della cartella clinica relativa al ricovero o al day hospital. In caso di contemporaneo ricovero dell Assicurato e del coniuge (o convivente more uxorio), dovrà esser prodotta anche copia della cartella clinica di quest ultimo. Indennità giornaliera per convalescenza La Società effettua il pagamento di quanto dovuto al termine della convalescenza previa presentazione della documentazione medica necessaria alla liquidazione. In particolare, deve essere prodotta alla Società copia del certificato medico attestante la prognosi rilasciata dall Istituto di cura presso il quale è stato ricoverato l Assicurato, nonché qualora a quest ultimo siano stati prescritti ulteriori giorni di convalescenza copia dei successivi certificati medici. Indennità giornaliera per immobilizzazione La Società effettua il pagamento di quanto dovuto a cura ultimata, previa presentazione di certificati medici attestanti la natura, l entità e la sede delle lesioni (clinicamente diagnosticate e documentate mediante qualsiasi mezzo messo a disposizione dalla moderna diagnostica radiologica), la data di applicazione e di rimozione del mezzo di contenzione nonché il periodo di effettiva immobilizzazione nei casi diversi dall applicazione di mezzi di contenzione. Fondo istruzione La Società corrisponde la somma assicurata previa presentazione del certificato di frequenza scolastica dei figli a carico. Il certificato di frequenza scolastica non deve essere presentato per i figli che non abbiano compiuto il 6 (sesto) anno di età. Perdita anno scolastico La Società corrisponde la somma assicurata previa presentazione di idonea documentazione rilasciata dalla autorità scolastica da cui risulta che la perdita dell anno scolastico è avvenuta per le assenze conseguenti all infortunio. Rimborso spese di cura La Società effettua il pagamento di quanto dovuto all'assicurato o ai suoi eredi a cura ultimata e previa presentazione in originale delle relative notule, distinte e ricevute, fiscalmente valide e debitamente quietanzate. Rimborso spese di adeguamento abitazione per invalidità permanente grave La Società effettua il pagamento di quanto dovuto previa presentazione, in originale, di idonea documentazione, quali fatture, distinte e ricevute degli interventi effettuati (corredate dal progetto di un architetto o di un ingegnere e della relativa notula), fiscalmente valide e debitamente quietanzate. Gestione documentale per le assicurazioni di Rimborso spese Gli originali presentati dall'assicurato per ottenere il rimborso delle spese sostenute sono acquisiti dalla Società. Peraltro, se il rimborso delle spese documentate è liquidato dalla Società soltanto parzialmente, la Società stessa restituisce i predetti originali, se richiesti per iscritto, previa apposizione della data di liquidazione e dell'importo liquidato. Qualora l'assicurato abbia presentato a terzi l'originale di fatture notule, distinte e ricevute per ottenerne il rimborso, la Società effettua il pagamento di quanto dovuto a termini della presente polizza su dimostrazione delle spese effettivamente sostenute al netto di quanto a carico dei predetti terzi. Nel caso di spese sostenute in Paesi non aderenti al sistema monetario dell euro, i rimborsi sono calcolati al cambio rilevato dalla Banca Centrale Europea relativo al giorno in cui sono state sostenute le spese. Art Assicurazione presso diversi assicuratori In caso di sinistro, il Contraente, l'assicurato o altro soggetto per conto dei medesimi deve darne avviso a tutti gli assicuratori, indicando a ciascuno il nome degli altri. Fascicolo Informativo Con te & per te pag. 23 di 36 Mod. A800 - ediz. 03/2015 agg. 04/2015

40 Art Spese di prima necessità A seguito di infortunio indennizzabile a termini di polizza che abbia comportato il ricovero dell Assicurato e a condizione che la somma assicurata per il caso di invalidità permanente sia non inferiore a euro (cinquantamila), il Contraente o l Assicurato può richiedere alla Società il rimborso, quale anticipo sullo indennizzo, delle spese imposte dall evento fino a concorrenza di euro (tremila). La Società concede l anticipo richiesto purché si verifichino le seguenti condizioni: 1) la richiesta deve pervenire alla Società entro 15 (quindici) giorni dalla data dell infortunio; 2) le lesioni subite devono essere documentate e accertate dal foglio di dimissione oppure, in caso di persistente degenza, da dichiarazione della Direzione Sanitaria o da personale medico del reparto di ricovero da cui si rilevi il tipo di lesione e la causale dell infortunio; 3) dalla documentazione sanitaria inviata, la lesione deve comportare a giudizio del medico della Società una presunta percentuale di invalidità permanente superiore al 10% (dieci per cento) accertata secondo i criteri stabiliti negli artt (Criteri di indennizzabilità) e 2.12 (Invalidità permanente) delle Norme che regolano l assicurazione Infortuni. La Società comunica all Assicurato l esito della richiesta ed in caso di positivo accoglimento, provvede a corrispondere l anticipo entro 15 (quindici) giorni. Detto importo si intende corrisposto a titolo di acconto sull indennizzo totale dovuto per invalidità permanente e come tale viene scomputato all atto della liquidazione definitiva dello stesso. La liquidazione dell anticipo non pregiudica alcuna ragione di successiva contestazione totale o parziale del diritto all indennizzo da parte della Società e la conseguente ripetizione della somma anticipata ove risultasse in tutto o in parte contrattualmente non dovuta. La richiesta dell anticipo equivale a tutti gli effetti, ove non già presentata in precedenza, a denuncia di sinistro a sensi delle Condizioni Generali di Assicurazione. Art Anticipo sull indennizzo per il caso di invalidità permanente Il Contraente o l Assicurato, trascorsi 120 (centoventi) giorni dalla data di presentazione della denuncia di sinistro, può richiedere alla Società il pagamento di un acconto sino al massimo del 50% (cinquanta per cento) del presumibile indennizzo, con il massimo di euro (cinquantamila), a condizione che non siano sorte contestazioni sull operatività della garanzia e che la presunta percentuale di invalidità permanente stimata dalla Società in base alla documentazione acquisita sia superiore al 50% (cinquanta per cento). Il pagamento viene effettuato dalla Società entro 60 (sessanta) giorni dalla richiesta dell anticipo. Tale acconto verrà conguagliato in sede di liquidazione definitiva, salvo recupero di quanto anticipato dalla Società nei casi di eventuale inoperatività della garanzia o di eventuali eccedenze pagate. Art Controversie Arbitrato irrituale L ammontare del danno è concordato direttamente dalla Società con l Assicurato o persona da lui designata e il relativo indennizzo è determinato in base a quanto stabilito in polizza. Le eventuali controversie di natura medica sul grado di invalidità permanente o sul grado e/o durata dell'inabilità temporanea o sulla durata della convalescenza, nonché sull'applicazione dei criteri di indennizzabilità previsti dall'art.2.11 (Criteri di indennizzabilità) delle Norme che regolano l assicura-zione Infortuni, possono essere demandate per iscritto ad un Collegio di tre medici, nominati uno per parte ed il terzo di comune accordo o, in caso contrario, dal Presidente del Consiglio dell'ordine dei medici avente sede nel luogo ove deve riunirsi il Collegio dei medici. Il Collegio medico risiede nel comune, sede di Istituto di medicina legale, più vicino al luogo di residenza dell'assicurato. Ciascuna delle Parti sostiene le proprie spese e remunera il medico da essa designato, contribuendo per la metà delle spese e competenze per il terzo medico. E' data facoltà al Collegio medico di rinviare, ove ne riscontri l'opportunità, l'accertamento definitivo dell'invalidità permanente ad epoca da definirsi dal Collegio stesso, nel qual caso il Collegio può intanto concedere una provvisionale sull'indennizzo. Le decisioni del Collegio medico sono prese a maggioranza di voti, con dispensa da ogni formalità di legge, e sono vincolanti per le Parti, le quali rinunciano fin d'ora a qualsiasi impugnativa salvo i casi di violenza, dolo, errore o violazione dei patti contrattuali. I risultati delle operazioni arbitrali devono essere raccolti in apposito verbale, da redigersi in doppio esemplare, uno per ognuna delle Parti. Le decisioni del Collegio medico sono vincolanti per le Parti anche se uno dei medici rifiuti di firmare il relativo verbale; tale rifiuto deve essere attestato dagli altri arbitri nel verbale definitivo. Art Modalità di pagamento Diritto all indennizzo Il diritto all indennizzo per invalidità permanente e per inabilità temporanea è di carattere personale e quindi non è trasmissibile agli eredi. Tuttavia, se l Assicurato muore dopo che l indennizzo sia stato ufficialmente offerto o liquidato, la Società paga agli eredi dell Assicurato il relativo importo. In ogni caso, il pagamento viene effettuato in Italia e in euro. Fascicolo Informativo Con te & per te pag. 24 di 36 Mod. A800 - ediz. 03/2015 agg. 04/2015

41 DISPOSIZIONI RELATIVE ALL ASSICURAZIONE TUTELA LEGALE Art Denuncia del sinistro e libera scelta del Legale In caso di sinistro l Assicurato o il Contraente deve: 1. darne immediato avviso ad ARAG nel momento in cui si è verificato e/o ne abbia avuto conoscenza, indicando il numero di polizza; 2. in ogni caso fare pervenire ad ARAG notizia di ogni atto a lui notificato, entro 5 (cinque) giorni dalla data della notifica stessa. L'Assicurato o il Contraente ha il diritto di scegliere liberamente il Legale cui affidare la tutela dei propri interessi, iscritto presso il foro ove ha sede l'ufficio Giudiziario competente per la controversia, indicandolo contemporaneamente alla denuncia del sinistro. Se l Assicurato non fornisce tale indicazione, ARAG lo invita a scegliere il proprio Legale e, nel caso in cui l Assicurato non vi provveda, può nominare direttamente il Legale, al quale l Assicurato deve conferire mandato. L Assicurato ha comunque il diritto di scegliere liberamente il proprio Legale nel caso di conflitto di interessi con la Società o con ARAG. Art Fornitura dei mezzi di prova e dei documenti occorrenti alla prestazione assicurativa L'Assicurato o il Contraente in caso di sinistro è tenuto a: informare immediatamente ARAG in modo completo e veritiero di tutti i particolari del sinistro nonché indicare i mezzi di prova e documenti e, su richiesta, metterli a disposizione; conferire mandato al Legale incaricato della tutela dei suoi interessi, nonché informarlo in modo completo e veritiero su tutti i fatti, indicare i mezzi di prova, fornire ogni possibile informazione e procurare i documenti necessari. L Assicurato è tenuto inoltre a: regolarizzare a proprie spese, secondo le vigenti norme relative alla registrazione degli atti giudiziari e non, i documenti necessari per la gestione del sinistro; assumere a proprio carico ogni altro onere fiscale che dovesse presentarsi nel corso o alla fine della causa. Art Gestione del sinistro Ricevuta la denuncia del sinistro: 1. ARAG si adopera per realizzare un bonario componimento della controversia; 2. ove ciò non riesca, se le pretese dell'assicurato presentino possibilità di successo e in ogni caso quando sia necessaria la difesa in sede penale, la pratica viene trasmessa al Legale scelto nei termini dell art.3.7 (Denuncia del sinistro e libera scelta del Legale) delle presenti norme; 3. l assicurazione viene prestata anche per ogni grado superiore di procedimento sia civile che penale se l impugnazione presenta possibilità di successo; 4. l'assicurato non può addivenire direttamente con la controparte ad alcuna transazione della vertenza, sia in sede extragiudiziaria che giudiziaria, senza preventiva autorizzazione di ARAG; 5. l eventuale nomina di Consulenti Tecnici di Parte è concordata con ARAG. La Società o ARAG non è responsabile dell'operato di Legali e Consulenti Tecnici; 6. in caso di conflitto di interessi o di disaccordo in merito alla gestione dei sinistri tra l'assicurato e ARAG, la decisione può venire demandata, con facoltà di adire le vie giudiziarie, a un arbitro che decide secondo equità, designato di comune accordo dalle Parti o, in mancanza di accordo, dal Presidente del Tribunale competente a norma del Codice di Procedura Civile; ciascuna delle Parti contribuisce alla metà delle spese arbitrali, quale che sia l'esito dell'arbitrato. ARAG avverte l'assicurato del suo diritto di avvalersi di tale procedura. Art Recupero di somme Spettano integralmente all Assicurato i risarcimenti ottenuti ed in genere le somme recuperate o comunque corrisposte dalla controparte a titolo di capitale ed interessi. Spettano invece ad ARAG, che li ha sostenuti o anticipati, gli onorari, le competenze e le spese liquidate in sede giudiziaria o concordate transattivamente e/o stragiudizialmente. PRINCIPALI RIFERIMENTI ARAG telefono centralino: fax per invio nuove denunce di sinistro: fax per invio documentazione relativa alla gestione del sinistro: Fascicolo Informativo Con te & per te pag. 25 di 36 Mod. A800 - ediz. 03/2015 agg. 04/2015

42 DISPOSIZIONI RELATIVE ALL ASSICURAZIONE ASSISTENZA Art Segreto professionale L Assicurato libera dal segreto professionale, relativamente ai sinistri formanti oggetto della prestazione, i medici che lo hanno visitato o curato dopo o anche prima del sinistro. Art Prestazioni alternative per mancata fruizione di prestazioni Qualora l Assicurato non usufruisca di una o più prestazioni, la Società non è tenuta a fornire indennizzi o prestazioni alternative di alcun genere a titolo di compensazione. Art Diritto alle assistenze Il diritto alle assistenze fornite dalla Società decade qualora l Assicurato non abbia preso contatto con la Struttura Organizzativa al verificarsi del sinistro. Art Integrazione documentazione di denuncia del sinistro L Assicurato prende atto e concede espressamente alla Struttura Organizzativa la facoltà di richiedere ogni ulteriore documentazione rispetto a quella indicata nella singola prestazione, impegnandosi ora per allora al suo tempestivo ed integrale invio. In ogni caso è necessario inviare gli originali (non le fotocopie) dei relativi giustificativi, fatture e ricevute delle spese. ISTRUZIONI PER LA RICHIESTA DI ASSISTENZA L Assicurato, dovunque si trovi e in qualsiasi momento, può telefonare alla Struttura Organizzativa, in funzione 24 ore su 24, al seguente numero verde (valido soltanto in Italia): oppure (anche per chiamate dall estero) al numero di Milano: oppure, se non è possibile telefonare, può inviare oppure un telegramma a: EUROP ASSISTANCE SERVICE S.p.A. Piazza Trento, MILANO In ogni caso deve comunicare con precisione: 1. il tipo di assistenza di cui necessita; 2. nome e cognome; 3. numero di polizza preceduto dalla sigla NAIN; 4. indirizzo del luogo in cui si trova; 5. il recapito telefonico dove la Struttura Organizzativa provvederà a richiamarlo nel corso dell assistenza. Le spese telefoniche successive alla prima chiamata sono a carico della Struttura Organizzativa. Fascicolo Informativo Con te & per te pag. 26 di 36 Mod. A800 - ediz. 03/2015 agg. 04/2015

43 CONDIZIONI PARTICOLARI 1) Deroga al patto di tacita proroga A deroga dell'art.1.8 (Durata e proroga dell assicurazione) delle Norme che regolano l assicurazione in generale la polizza cesserà alla sua scadenza convenuta senza obbligo di disdetta. 2) Rescindibilità annuale Sebbene la presente polizza sia emessa con durata poliennale, è in facoltà delle Parti di rescinderla allo spirare di ogni anno assicurativo mediante preavviso da darsi con lettera raccomandata spedita almeno tre mesi prima della scadenza del periodo di assicurazione. a) Limitazione dell'assicurazione agli infortuni extra professionali A parziale deroga dell'art.2.1 (Rischio assicurato) delle Norme che regolano l assicurazione Infortuni, l assicurazione vale esclusivamente per gli infortuni che l'assicurato subisca nello svolgimento di ogni attività che non abbia carattere professionale. Sono pertanto esclusi gli infortuni che l'assicurato subisca: durante le prestazioni di opere comunque retribuite alle dipendenze di terzi; in proprio a carattere professionale; per compiere il tragitto dall'abitazione al luogo di lavoro e viceversa (rischio in itinere). L'art.2.29 (Attività diverse da quelle dichiarate) delle Norme che regolano l assicurazione Infortuni si intende privo di qualsiasi effetto. b) Limitazione dell'assicurazione agli infortuni professionali A parziale deroga dell'art.2.1 (Rischio assicurato) delle Norme che regolano l assicurazione Infortuni, l assicurazione vale esclusivamente per gli infortuni che l'assicurato subisca nello svolgimento delle attività professionali principali e secondarie dichiarate in polizza. L assicurazione vale anche per gli infortuni che l Assicurato subisca durante il tempo strettamente necessario a compiere il tragitto dall'abitazione al luogo di lavoro e viceversa, anche con l'uso dei mezzi di locomozione previsti al predetto articolo. c) Esclusione infortuni per cause di servizio Dalle garanzie prestate sono esclusi gli infortuni subiti in occasione di servizio, comunque e ovunque esplicato, nonché gli infortuni conseguenza di conflitti a fuoco e aggressioni subite dall Assicurato a motivo dell attività professionale dichiarata in polizza. d1) Sovrarischi sportivi immersioni A parziale deroga dell art.2.7 (Rischi esclusi) delle Norme che regolano l assicurazione Infortuni, l assicurazione, nei limiti delle somme assicurate in polizza, s intende estesa limitatamente al caso di invalidità permanente e ai casi di morte e ricovero, se prestati agli infortuni che derivino dalla pratica della seguente attività sportiva, anche se svolta sotto l egida di Federazioni o Associazioni sportive, con esclusione degli infortuni conseguenti alla pratica di questo sport in forma professionistica o comunque quando l Assicurato svolga tale attività in modo tale da essere prevalente, per impegno temporale, ad ogni altra occupazione: immersioni con autorespiratore, comprese le embolie e le conseguenze della pressione dell acqua ma escluse tutte le lesioni all organo dell'udito, a condizione l Assicurato abbia il brevetto di attività subacquea rilasciato dalle competenti Autorità sportive. Inoltre, in deroga al disposto dei punti a) e b) dell art.2.13 (Calcolo dell indennizzo - franchigia assorbibile e differenziata) delle Norme che regolano l assicurazione Infortuni e ferma l applicazione dell eventuale franchigia più elevata, se operante, qualora l infortunio derivi dallo svolgimento di una delle attività sportive sopra indicate, sulla somma assicurata fino a euro (duecentocinquantamila) non si farà luogo ad indennizzo qualora l invalidità permanente sia di grado pari o inferiore al 5% (cinque per cento) della totale, mentre se risulta di grado superiore alla suddetta percentuale ma inferiore o uguale al 25% (venticinque per cento), l in-dennizzo viene corrisposto per la parte eccedente; nel caso in cui, invece, l invalidità permanente risulti di grado superiore al 25% (venticinque per cento) ma inferiore o uguale al 50% (cinquanta per cento) della totale, l'indennizzo viene corrisposto in misura pari all invalidità accertata. d2) Sovrarischi sportivi scalate A parziale deroga dell art.2.7 (Rischi esclusi) delle Norme che regolano l assicurazione Infortuni, l assicurazione, nei limiti delle somme assicurate in polizza, s intende estesa limitatamente al caso di invalidità permanente e ai casi di morte e ricovero, se prestati agli infortuni che derivino dalla pratica delle seguenti attività sportive, anche se svolte sotto l egida di Federazioni o Associazioni sportive, con esclusione degli infortuni conseguenti alla pratica di questo sport in forma professionistica o comunque quando l Assicurato svolga tale attività in modo tale da essere prevalente, per impegno temporale, ad ogni altra occupazione: Fascicolo Informativo Con te & per te pag. 27 di 36 Mod. A800 - ediz. 03/2015 agg. 04/2015

44 scalate fino al 3 grado comunque effettuate ed oltre il 3 grado (scala di Monaco), purché effettuate con accompagnamento di guida regolarmente patentata. Inoltre, in deroga al disposto dei punti a) e b) dell art.2.13 (Calcolo dell indennizzo - franchigia assorbibile e differenziata) delle Norme che regolano l assicurazione Infortuni e ferma l applicazione dell eventuale franchigia più elevata, se operante, qualora l infortunio derivi dallo svolgimento di una delle attività sportive sopra indicate, sulla somma assicurata fino a euro (duecentocinquantamila) non si farà luogo ad indennizzo qualora l invalidità permanente sia di grado pari o inferiore al 5% (cinque per cento) della totale, mentre se risulta di grado superiore alla suddetta percentuale ma inferiore o uguale al 25% (venticinque per cento), l indennizzo viene corrisposto per la parte eccedente; nel caso in cui, invece, l invalidità permanente risulti di grado superiore al 25% (venticinque per cento) ma inferiore o uguale al 50% (cinquanta per cento) della totale, l'indennizzo viene corrisposto in misura pari all invalidità accertata. d3) Sovrarischi sportivi arti marziali, sollevamento pesi e rafting A parziale deroga dell art.2.7 (Rischi esclusi) delle Norme che regolano l assicurazione Infortuni, l assicurazione, nei limiti delle somme assicurate in polizza, s intende estesa limitatamente al caso di invalidità permanente e ai casi di morte e ricovero, se prestati agli infortuni che derivino dalla pratica delle seguenti attività sportive, anche se svolte sotto l egida di Federazioni o Associazioni sportive, con esclusione di quelle che l Assicurato pratichi in forma professionistica o comunque quando lo stesso svolga tale attività in modo tale da essere prevalente, per impegno temporale, a ogni altra occupazione: o arti marziali (ad eccezione di kick-boxing, savate e thai boxe) e lotta nelle sue varie forme, esclusi i danni conseguenti a sfregi e deturpazioni del viso nonché alla perdita di denti; o sollevamento pesi; o rafting. Inoltre, in deroga al disposto dei punti a) e b) dell art.2.13 (Calcolo dell indennizzo - franchigia assorbibile e differenziata) delle Norme che regolano l assicurazione Infortuni e ferma l applicazione dell eventuale franchigia più elevata, se operante, qualora l infortunio derivi dallo svolgimento di una delle attività sportive sopra indicate, sulla somma assicurata fino a euro (duecentocinquantamila) non si farà luogo ad indennizzo qualora l invalidità permanente sia di grado pari o inferiore al 5% (cinque per cento) della totale, mentre se risulta di grado superiore alla suddetta percentuale ma inferiore o uguale al 25% (venticinque per cento), l indennizzo viene corrisposto per la parte eccedente; nel caso in cui, invece, l invalidità permanente risulti di grado superiore al 25% (venticinque per cento) ma inferiore o uguale al 50% (cinquanta per cento) della totale, l'indennizzo viene corrisposto in misura pari all invalidità accertata. d4) Sovrarischi sportivi rugby, bob, hockey, kayak e sci alpinismo A parziale deroga dell art.2.7 (Rischi esclusi) delle Norme che regolano l assicurazione Infortuni, l assicurazione, nei limiti delle somme assicurate in polizza, s intende estesa limitatamente al caso di invalidità permanente e ai casi di morte e ricovero, se prestati agli infortuni che derivino dalla pratica delle seguenti attività sportive, anche se svolte sotto l egida di Federazioni o Associazioni sportive, con esclusione di quelle che l Assicurato pratichi in forma professionistica o comunque quando lo stesso svolga tale attività in modo tale da essere prevalente, per impegno temporale, a ogni altra occupazione: o rugby e football americano; o bob, bob-sleigh, slittino e skeleton; o hockey (nelle sue varie forme); o kayak e canoa fluviale; o sci alpinismo. Inoltre, in deroga al disposto dei punti a) e b) dell art.2.13 (Calcolo dell indennizzo - franchigia assorbibile e differenziata) delle Norme che regolano l assicurazione Infortuni e ferma l applicazione dell eventuale franchigia più elevata, se operante, qualora l infortunio derivi dallo svolgimento di una delle attività sportive sopra indicate, sulla somma assicurata fino a euro (duecentocinquantamila) non si farà luogo ad indennizzo qualora l invalidità permanente sia di grado pari o inferiore al 5% (cinque per cento) della totale, mentre se risulta di grado superiore alla suddetta percentuale ma inferiore o uguale al 25% (venticinque per cento), l indennizzo viene corrisposto per la parte eccedente; nel caso in cui, invece, l invalidità permanente risulti di grado superiore al 25% (venticinque per cento) ma inferiore o uguale al 50% (cinquanta per cento) della totale, l'indennizzo viene corrisposto in misura pari all invalidità accertata. d5) Infortuni derivanti dalla pratica di attività sportive modifica franchigia A parziale deroga del punto 2) dell art.2.6 (Infortuni derivanti dalla pratica di attività sportive) delle Norme che regolano l assicurazione Infortuni, per gli infortuni, indennizzabili a termini di polizza, che derivino dalla pratica delle attività sportive ivi espressamente indicate, in deroga al disposto dei punti a), b) e c) dell art.2.13 (Calcolo dell indennizzo - franchigia assorbibile e differenziata) delle Norme che regolano l assicurazione Infortuni : Fascicolo Informativo Con te & per te pag. 28 di 36 Mod. A800 - ediz. 03/2015 agg. 04/2015

45 a) sulla somma assicurata fino a euro (duecentocinquantamila) non si farà luogo ad indennizzo qualora l invalidità permanente sia di grado pari o inferiore al 5% (cinque per cento) della totale, mentre se risulta di grado superiore alla suddetta percentuale ma inferiore o uguale al 25% (venticinque per cento), l indennizzo viene corrisposto per la parte eccedente; nel caso in cui, invece, l invalidità permanente risulti di grado superiore al 25% (venticinque per cento) ma inferiore o uguale al 50% (cinquanta per cento) della totale, l'indennizzo viene corrisposto in misura pari all invalidità accertata; b) sull eventuale parte di somma assicurata compresa tra euro (duecentocinquantamila) ed euro (trecentocinquantamila) non si fa luogo ad alcun indennizzo quando l invalidità permanente sia di grado pari o inferiore al 10% (dieci per cento) della totale, mentre se risulta di grado superiore a tale percentuale ma inferiore o uguale al 30% (trenta per cento) della totale l'indennizzo viene corrisposto secondo il seguente schema: grado d invalidità accertato % d indennizzo sulla somma assicurata se invece l invalidità permanente risulta di grado superiore al 30% (trenta per cento) ma inferiore o uguale al 50% (cinquanta per cento) della totale, l'indennizzo viene corrisposto in misura pari all invalidità accertata. e1) Franchigia assorbibile 3% per invalidità permanente sulla parte di somma assicurata fino ad euro A deroga del punto a) dell art.2.13 (Calcolo dell indennizzo - franchigia assorbibile e differenziata) delle Norme che regolano l assicurazione Infortuni, sulla parte della somma assicurata fino a euro (centocinquantamila) non si fa luogo ad alcun indennizzo quando l invalidità permanente sia di grado pari o inferiore al 3% (tre per cento) della totale, mentre se risulta di grado superiore a tale percentuale ma inferiore o uguale al 15% (quindici per cento) della totale l'indennizzo viene corrisposto secondo il seguente schema: grado d invalidità accertato % d indennizzo sulla somma assicurata se invece l invalidità permanente risulta di grado superiore al 15% (quindici per cento) ma inferiore o uguale al 50% (cinquanta per cento) della totale, l'indennizzo viene corrisposto in misura pari all invalidità accertata. e2) Franchigia assorbibile 5% per invalidità permanente sulla parte di somma assicurata fino ad euro A deroga del punto a) dell art.2.13 (Calcolo dell indennizzo - franchigia assorbibile e differenziata) delle Norme che regolano l assicurazione Infortuni, sulla parte della somma assicurata fino a euro (centocinquantamila) non si fa luogo ad alcun indennizzo quando l invalidità permanente sia di grado pari o inferiore al 5% (cinque per cento) della totale, mentre se risulta di grado superiore a tale percentuale ma inferiore o uguale al 25% (venticinque per cento) della totale l'indennizzo viene corrisposto secondo il seguente schema: grado d invalidità accertato % d indennizzo sulla somma assicurata se invece l invalidità permanente risulta di grado superiore al 25% (venticinque per cento) ma inferiore o uguale al 50% (cinquanta per cento) della totale, l'indennizzo viene corrisposto in misura pari all invalidità accertata. e3) Franchigia assorbibile 10% per invalidità permanente sulla parte di somma assicurata fino ad euro A deroga dei punti a) e b) dell art.2.13 (Calcolo dell indennizzo - franchigia assorbibile e differenziata) delle Norme che regolano l assicurazione Infortuni, sulla parte della somma assicurata fino a euro (duecentocinquantamila) non si fa luogo ad alcun indennizzo quando l invalidità permanente sia di grado pari o inferiore al 10% (dieci per cento) della totale, mentre se risulta di grado superiore a tale percentuale ma inferiore o uguale al 30% (trenta per cento) della totale l'indennizzo viene corrisposto secondo il seguente schema: grado d invalidità accertato % d indennizzo sulla somma assicurata se invece l invalidità permanente risulta di grado superiore al 30% (trenta per cento) ma inferiore o uguale al 50% (cinquanta per cento) della totale, l'indennizzo viene corrisposto in misura pari all invalidità accertata. Fascicolo Informativo Con te & per te pag. 29 di 36 Mod. A800 - ediz. 03/2015 agg. 04/2015

46 e4) Abrogazione franchigia per invalidità permanente sulla parte di somma assicurata fino ad euro A deroga del punto a) dell art.2.13 (Calcolo dell indennizzo - franchigia assorbibile e differenziata) delle Norme che regolano l assicurazione Infortuni, sulla parte della somma assicurata fino a euro (centocinquantamila) l indennizzo per invalidità permanente di grado accertato pari o inferiore al 50% (cinquanta per cento) verrà corrisposto in misura pari all invalidità accertata. e5) Franchigia 66% per invalidità permanente A deroga dell art.2.13 (Calcolo dell indennizzo - franchigia assorbibile e differenziata) delle Norme che regolano l assicurazione Infortuni, sulla somma assicurata non si farà luogo ad alcun indennizzo quando l invalidità permanente sia di grado inferiore al 66% (sessantasei per cento) della totale; nel caso in cui esso risulterà uguale o superiore al 66% (sessantasei per cento) l indennizzo verrà corrisposto nella misura del 100% (cento per cento) della somma assicurata. f1) Franchigia 10 giorni per inabilità temporanea A deroga dell art.2.19 (Indennità giornaliera per inabilità temporanea) delle Norme che regolano l assicurazione Infortuni, paragrafo Criteri di corresponsione - Franchigia, l'indennizzo per il caso di inabilità temporanea decorre dall 11 (undicesimo) giorno di riferimento. f2) Franchigia 15 giorni per inabilità temporanea A deroga dell art.2.19 (Indennità giornaliera per inabilità temporanea) delle Norme che regolano l assicurazione Infortuni, paragrafo Criteri di corresponsione - Franchigia, l'indennizzo per il caso di inabilità temporanea decorre dal 16 (sedicesimo) giorno di riferimento. f3) Franchigia 20 giorni per inabilità temporanea A deroga dell art.2.19 (Indennità giornaliera per inabilità temporanea) delle Norme che regolano l assicurazione Infortuni, paragrafo Criteri di corresponsione - Franchigia, l'indennizzo per il caso di inabilità temporanea decorre dal 21 (ventunesimo) giorno di riferimento. f4) Franchigia 30 giorni per inabilità temporanea A deroga dell art.2.19 (Indennità giornaliera per inabilità temporanea) delle Norme che regolano l assicurazione Infortuni, paragrafo Criteri di corresponsione - Franchigia, l'indennizzo per il caso di inabilità temporanea decorre dal 31 (trentunesimo) giorno di riferimento. f5) Franchigia differenziata per inabilità temporanea A deroga dell art.2.19 (Indennità giornaliera per inabilità temporanea) delle Norme che regolano l assicurazione Infortuni, paragrafo Criteri di corresponsione - Franchigia, l'indennizzo per il caso di inabilità temporanea viene corrisposto: fino a euro 25 (venticinque), a decorrere dal 6 (sesto) giorno di riferimento; oltre euro 25 (venticinque), a decorrere dall 11 (undicesimo) giorno di riferimento. f6) Abrogazione parziale della franchigia per inabilità temporanea A deroga dell art.2.19 (Indennità giornaliera per inabilità temporanea) delle Norme che regolano l assicurazione Infortuni, paragrafo Criteri di corresponsione - Franchigia, l'indennizzo per il caso di inabilità temporanea per la parte di somma assicurata fino a euro 25 (venticinque) viene corrisposto senza applicazione di franchigia e decorre dal 2 (secondo) giorno di riferimento. L indennizzo per la parte di somma assicurata eccedente euro 25 (venticinque) viene corrisposto: fino a euro 50 (cinquanta), a decorrere dal 6 (sesto) giorno di riferimento; oltre euro 50 (cinquanta), a decorrere dall 11 (undicesimo) giorno di riferimento. f7) Franchigia per inabilità temporanea di lunga durata A deroga dell art.2.19 (Indennità giornaliera per inabilità temporanea) delle Norme che regolano l assicurazione Infortuni, paragrafo Criteri di corresponsione - Franchigia, l'indennizzo per il caso di inabilità temporanea decorre dal 16 (sedicesimo) giorno di riferimento; in caso di inabilità temporanea con prognosi di durata superiore ai 40 (quaranta) giorni consecutivi l'indennizzo viene corrisposto senza applicazione di franchigia e decorre dal 2 (secondo) giorno di riferimento. La predetta prognosi deve essere rilasciata esclusivamente dai sanitari del Pronto Soccorso o dal medico ospedaliero al momento della dimissione dall istituto di cura. g) Limitazione di garanzia - esclusione dell indennità giornaliera per convalescenza L assicurazione di cui all ultimo paragrafo (Convalescenza) dell art.2.20 (Indennità giornaliera per ricovero, day hospital e convalescenza) delle Norme che regolano l assicurazione Infortuni s intende non operante. Fascicolo Informativo Con te & per te pag. 30 di 36 Mod. A800 - ediz. 03/2015 agg. 04/2015

47 Tabella per accertamento del grado di Invalidità Permanente L indennizzo è calcolato ferme le franchigie operanti sulla somma assicurata per invalidità permanente in proporzione al grado di invalidità accertata facendo riferimento ai valori delle seguenti menomazioni: destro sinistro Perdita, anatomica o funzionale di: un arto superiore 70% 60% una mano o un avambraccio 60% 50% un pollice 18% 16% un indice 14% 12% un medio 8% 6% un anulare 8% 6% un mignolo 12% 10% una falange ungueale del pollice 9% 8% una falange di un altro dito della mano 1/3 del valore del dito Anchilosi: della scapolo omerale con arto in posizione favorevole, con immobilità della 25% 20% scapola del gomito in angolazione compresa fra 120 e 70 con prono-supinazione libera 20% 15% del polso in estensione rettilinea con prono-supinazione libera 10% 8% Paralisi completa: del nervo radiale 35% 30% del nervo ulnare 20% 17% Perdita anatomica o funzionale di un arto inferiore: al di sopra della metà della coscia 70% al di sotto della metà della coscia, ma al di sopra del ginocchio 60% al di sotto del ginocchio, ma al di sopra del terzo medio di gamba 50% un piede 40% ambedue i piedi 100% un alluce 5% un altro dito del piede 1% la falange ungueale dell alluce 2,5% Anchilosi: dell anca in posizione favorevole 35% del ginocchio in estensione 25% della tibio-tarsica ad angolo retto 10% della tibio-tarsica con anchilosi della sotto astragalica 15% Paralisi completa del nervo: sciatico popliteo esterno 15% Esiti di frattura scomposta di una costa 1% Esiti di frattura amielica somatica con deformazione a cuneo di: una vertebra cervicale 12% una vertebra dorsale 5% 12 dorsale 10% una vertebra lombare 10% Postumi di trauma distorsivo cervicale con contrattura muscolare e limitazione dei movimenti del capo e del collo 2% Esiti di frattura del sacro 3% Esiti di frattura del coccige con callo deforme 5% Fascicolo Informativo Con te & per te pag. 31 di 36 Mod. A800 - ediz. 03/2015 agg. 04/2015

48 Perdita totale, anatomica o funzionale di: un occhio 25% ambedue gli occhi 100% Sordità completa di: un orecchio 10% ambedue gli orecchi 40% Stenosi nasale assoluta: monolaterale 4% bilaterale 10% Perdita anatomica: di un rene 15% della milza senza compromissioni significative della crasi ematica 8% Per le menomazioni degli arti superiori, in caso di mancinismo, le percentuali di invalidità previste per il lato destro varranno per il lato sinistro e viceversa. Fascicolo Informativo Con te & per te pag. 32 di 36 Mod. A800 - ediz. 03/2015 agg. 04/2015

49 Tabella maggiorata per accertamento del grado di Invalidità Permanente L indennizzo è calcolato ferme le franchigie operanti sulla somma assicurata per invalidità permanente in proporzione al grado di invalidità accertata in base ai valori previsti dalla tabella INAIL di cui all Allegato n.1 del Regolamento per l esecuzione del D.P.R. 30 giugno 1965, n (qui di seguito riportata), con rinuncia da parte della Società all'applicazione della franchigia relativa prevista dalla precitata legge. destro sinistro Sordità completa di un orecchio 15% Sordità completa bilaterale 60% Perdita totale della facoltà visiva di un occhio 35% Perdita anatomica o atrofia del globo oculare senza possibilità di applicazioni 40% di protesi Altre menomazioni della facoltà visiva (vedere relativa tabella) Stenosi nasale assoluta unilaterale 8% Stenosi nasale assoluta bilaterale 18% Perdita di molti denti in modo che risulti gravemente compromessa la funzione masticatoria: a) con possibilità di applicazione di protesi efficace 11% b) senza possibilità di applicazione di protesi efficace 30% Perdita di un rene con integrità del rene superstite 25% Perdita della milza senza alterazioni della crasi ematica 15% Per la perdita di un testicolo non si corrisponde indennità = Esiti della frattura della clavicola bene consolidata, senza limitazione dei movimenti del braccio 5% Anchilosi completa dell articolazione scapolo-omerale con arto in posizione favorevole quando coesista immobilità della scapola 50% 40% Anchilosi completa dell articolazione scapolo-omerale con arto in posizione favorevole con normale mobilità della scapola 40% 30% Perdita del braccio: a) per disarticolazione scapolo-omerale 85% 75% b) per amputazione al terzo superiore 80% 70% Perdita: - del braccio al terzo medio o totale dell avambraccio 75% 65% - dell avambraccio al terzo medio o perdita della mano 70% 60% - di tutte le dita della mano 65% 55% - del pollice e del primo metacarpo 35% 30% - totale del pollice 28% 23% - totale dell indice 15% 13% - totale del medio 12% - totale dell anulare 8% - totale del mignolo 12% - della falange ungueale del pollice 15% 12% - della falange ungueale dell indice 7% 6% - della falange ungueale del medio 5% - della falange ungueale dell anulare 3% - della falange ungueale del mignolo 5% - delle due ultime falangi dell indice 11% 9% - delle due ultime falangi del medio 8% - delle due ultime falangi dell anulare 6% - delle due ultime falangi del mignolo 8% Anchilosi totale dell articolazione del gomito con angolazione tra 110 e 75 : a) in semipronazione 30% 25% b) in pronazione 35% 30% c) in supinazione 45% 40% d) quando l anchilosi sia tale da permettere i movimenti di pronosupinazione 25% 20% Anchilosi totale dell articolazione del gomito in flessione massima o quasi 55% 50% Anchilosi totale dell articolazione del gomito in estensione completa o quasi: a) in semipronazione 40% 35% b) in pronazione 45% 40% c) in supinazione 55% 50% d) quando l anchilosi sia tale da permettere i movimenti di pronosupinazione 35% 30% Fascicolo Informativo Con te & per te pag. 33 di 36 Mod. A800 - ediz. 03/2015 agg. 04/2015

50 Anchilosi completa dell articolazione radio-carpica in estensione rettilinea 18% 15% Se vi è contemporaneamente abolizione dei movimenti di pronosupinazione: a) in semipronazione 22% 18% b) in pronazione 25% 22% c) in supinazione 35% 30% Anchilosi completa coxo-femorale con arto in estensione e in posizione favorevole 45% Perdita totale di una coscia per disarticolazione coxo-femorale o amputazione alta, che non renda possibile l applicazione di un apparecchio di protesi 80% Perdita di una coscia in qualsiasi altro punto 70% Perdita totale di una gamba o amputazione di essa al terzo superiore quando non sia possibile l applicazione di un apparecchio articolato 65% Perdita di una gamba al terzo superiore quando sia possibile l applicazione di un apparecchio articolato 55% Perdita di una gamba al terzo inferiore o di un piede 50% Perdita dell avampiede alla linea tarso-metatarso 30% Perdita dell alluce e corrispondente metatarso 16% Perdita totale del solo alluce 7% Per la perdita di ogni altro dito di un piede non si dà luogo ad alcuna indennità, ma ove concorra perdita di più dita ogni altro dito perduto è valutato il 3% Anchilosi completa rettilinea del ginocchio 35% Anchilosi tibio-tarsica ad angolo retto 20% Semplice accorciamento di un arto inferiore che superi i tre centimetri e non oltrepassi i cinque centimetri 11% Per le menomazioni degli arti superiori, in caso di mancinismo, le percentuali d invalidità previste per il lato destro varranno per il lato sinistro e viceversa. Tabella di valutazione delle menomazioni dell acutezza visiva Visus perduto Visus residuo Indennizzo dell occhio con acutezza visiva minore Indennizzo dell occhio con acutezza visiva maggiore (occhio migliore) (occhio peggiore) 1/10 9/10 1% 2% 2/10 8/10 3% 6% 3/10 7/10 6% 12% 4/10 6/10 10% 19% 5/10 5/10 14% 26% 6/10 4/10 18% 34% 7/10 3/10 23% 42% 8/10 2/10 27% 50% 9/10 1/10 31% 58% 10/ % 65% 1) In caso di menomazione binoculare si procede a conglobamento delle valutazioni effettuate in ciascun occhio. 2) La valutazione è riferita all acutezza visiva quale risulta dopo la correzione ottica, sempre che la correzione stessa sia tollerata; in caso diverso la valutazione è riferita al visus naturale. 3) Nei casi in cui la valutazione è riferita all acutezza visiva raggiunta con correzione, il grado di invalidità permanente, calcolato secondo le norme che precedono, viene aumentato in misura variabile da 2 a 10 punti a seconda dell entità del vizio di refrazione. 4) La perdita di 5/10 di visus in un occhio, essendo l altro normale, è valutata il 16% se si tratta di infortunio agricolo. 5) In caso di afachia monolaterale con visus corretto: di 10/10, 9/10, 8/10 15% di 7/10 18% di 6/10 21% di 5/10 24% di 4/10 28% di 3/10 32% inferiore a 3/10 35% 6) In caso di afachia bilaterale, dato che la correzione ottica è pressoché uguale e pertanto tollerata, si applica la tabella di valutazione delle menomazioni dell acutezza visiva, aggiungendo il 15% per la correzione ottica e per la mancanza del potere accomodativo. Fascicolo Informativo Con te & per te pag. 34 di 36 Mod. A800 - ediz. 03/2015 agg. 04/2015

51 TABELLA DELLE ATTIVITÀ CLASSE A Agente di borsa Agente di cambio Agente di commercio Agente di viaggio Agente immobiliare Agente pubblicitario Agronomo senza accesso a cantieri, ponteggi ed impalcature Albergatore senza lavoro manuale Amministratore di beni Amministratore di società Amministratore di stabili Analista chimico Annunciatore televisivo Antiquario senza restauro Archeologo senza accesso agli scavi Architetto senza accesso a cantieri, ponteggi ed impalcature Assistente di volo a terra Assistente sanitario Assistente sociale Attuario Avvocato Baby sitter Bambino Barbiere Barista Benestante senza svolgimento di lavori particolari Benzinaio Bibliotecario Bidello Bigliettaio non su mezzi di trasporto Biologo Botanico Cameriere Cancelliere Cassiere Commerciante di merci varie (escluse carni, gioielli, orologi) senza attività di installazione Commesso/addetto in negozio di merci varie (escluse carni, gioielli, orologi) senza attività di installazione Commissionario di veicoli in genere Concessionario di veicoli in genere Consulente del lavoro Consulente finanziario Critico d arte Cuoco Custode Dirigente senza accesso a cantieri, ponteggi ed impalcature Disegnatore Distillatore Docente universitario Dottore commercialista Droghiere Ecclesiastico (escluse missioni in Paesi extra-europei) Enologo Enotecnico Estetista Farmacista Fattorino Fiorista Fisioterapista Fotografo in studio Fruttivendolo Gelataio Geometra senza accesso a cantieri, ponteggi ed impalcature Gestore di autorimessa (senza autoriparazione) Gestore di stazione di servizio e rifornimento di carburante (senza autoriparazione) Giornalaio Grafico Guardarobiere Impiegato/quadro senza accesso a cantieri, officine, ponteggi e impalcature Imprenditore (escluso agricoltore, artigiano e commerciante) che non presta lavoro manuale Infante Informatore scientifico Ingegnere senza accesso a cantieri, ponteggi ed impalcature Insegnante (escluse discipline sportive) Interprete Istruttore di scuola guida (solo teoria) Lavandaio Libraio Maestro Magistrato Manicure/pedi-cure Massaggiatore Medico Medico allergologo Medico andrologo Medico anestesista Medico chirurgo Medico dentista Medico dermatologo Medico generico Medico geriatra Medico ginecologo Medico oculista Medico oncologo Medico ortopedico Medico otorinolaringoiatra Medico pediatra Medico psichiatra Medico psicologo Medico radiologo Medico urologo Messo comunale Necroforo Notaio Operatore di call center Optometrista Orchestrale Oste Ostetrica Ottico Parrucchiere Pasticciere Pensionato Perito commerciale Pescivendolo Piazzista Pittore (artista) Pizzaiolo Portiere di albergo Portinaio Posteggiatore Postino Precettore Procuratore legale Professore Programmatore Pubblicitario Ragioniere Ragioniere commercialista Rappresentante Religioso (escluse missioni in Paesi extra-europei) Ristoratore Rosticciere Sacrestano Salumiere Sarto Scrittore Segretario comunale Sociologo Stilista Stiratore Studente Tabaccaio Ufficiale giudiziario Usciere Vetrinista CLASSE B Addetto di impresa di sorveglianza antitaccheggio Addetto in impresa di pulizie Agricoltore senza uso di macchine agricole Agronomo con accesso a cantieri, ponteggi ed impalcature Albergatore con lavoro manuale Allenatore sportivo Animatore turistico Antiquario con restauro Apicoltore Architetto con accesso a cantieri, ponteggi ed impalcature Artista (di spettacolo) in genere Attore Autista di veicoli, esclusi autocarri di portata superiore a 40 quintali a pieno carico ed autobus, comprese operazioni di carico e scarico Avicoltore Badante Bagnino Bigliettaio su mezzi di trasporto Calzolaio Cantante Capo stazione Cardatore Casalinga Casaro Cementista Ceramista Chiromante Collaboratore familiare Commerciante di merci varie (escluse carni) con attività di installazione (escluse antenne) Commesso/ad-detto in negozio di gioielleria Commesso/addetto in negozio di merci varie (escluse carni) con attività di installazione (escluse antenne) Commesso/addetto in negozio di oreficeria Commesso/addetto in negozio di orologeria Conciatore Corniciaio Dirigente con accesso a cantieri, officine, ponteggi ed impalcature Disc jockey Domestico Floricoltore Fornaio Fotografo in studio e all esterno Funghicoltore Geologo Geometra con accesso a cantieri, ponteggi ed impalcature Gessista Giardiniere (esclusa potatura e abbattimento di alberi d alto fusto) Gioielliere Giornalista Guida turistica Hostess a terra Impiegato/quadro con accesso a cantieri, officine, ponteggi ed impalcature Indossatore Infermiere Ingegnere con accesso a cantieri, ponteggi ed impalcature Insegnante di discipline sportive Lavoratore dipendente senza uso di macchine e senza accesso a cantieri, ponteggi ed impalcature Litografo Liutaio Macchinista di treni Magazziniere Magliaio Mago prestigiatore Materassaio Mediatore Medico del lavoro Medico legale Musicista Nichelatore Odontotecnico Orefice Orologiaio Pastore Pellettiere Pellicciaio Perito libero professionista Personale di bordo senza lavoro manuale (navigazione su fiumi, laghi e marittima costiera) Piscicoltore Pittore (solo a terra) Portavalori Presentatore Prestinaio Procacciatore di affari Regista Restauratore Riparatore di radio-tv ed elettrodomestici in genere senza accesso ai tetti Riparatore di strumenti musicali Scenografo Scultore Silvicoltore Smaltatore Spedizioniere Steward a terra Tappezziere Tassista Tecnico di laboratorio Tessitore Tintore Tipografo Tranviere Venditore ambulante Veterinario Vivaista (esclusa potatura e abbattimento di alberi d alto fusto) Fascicolo Informativo Con te & per te pag. 35 di 36 Mod. 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52 CLASSE C Abbattitore di piante Accalappiacani Addestratore di cani Addetti agli zoo Agricoltore Allevatore di animali Antennista Armaiolo Arrotino Ascensorista Autista di veicoli, comprese operazioni di carico e scarico Autoriparatore Autotrasportatore Ballerino Boscaiolo Carpentiere Carrozziere Catramista Commerciante di merci varie (escluse carni) con attività di installazione comprese antenne Commesso viaggiatore Commesso/addetto in negozio di macelleria Commesso/addetto in negozio di merci varie (escluse carni) con attività di installazione comprese antenne Contadino Decoratore Demolitore Ecclesiastico (comprese missioni in Paesi extra-europei) Elettrauto Elettricista Fabbro Facchino Falegname Fonditore Fuochista Gestore di autorimessa (con autoriparazione) Gestore di stazione di servizio e rifornimento di carburante (con autoriparazione) Giardiniere (compresa potatura e abbattimento di alberi d alto fusto) Gommista Gruista Guardia caccia Guardia campestre Guardia carceraria Guardia giurata Guardia notturna Guardia pesca Idraulico Imbianchino Impiallacciatore Impiantista condizionamento/refrigerazione/riscaldamento Imprenditore che presta lavoro manuale Intonacatore Istruttore di scuola guida (anche pratica) Laccatore Lattoniere Lavoratore dipendente con uso di macchine ed accesso ad officine, cantieri, ponteggi ed impalcature Levigatore Macellaio Maniscalco Marmista Meccanico Mugnaio Muratore Netturbino Operaio (escluso attività con uso di mine) Operatore ecologico Pavimentatore Personale di bordo con lavoro manuale (navigazione su fiumi, laghi e marittima costiera) Personale di bordo senza lavoro manuale (navigazione in alto mare) Pescatore (pesca marittima costiera) Pescatore non in mare Piastrellista Pittore (con uso di impalcature) Portabagagli Posatore apparecchi illuminanti Posatore coibentazioni/controsoffitti Posatore impermeabilizzazioni Posatore infissi Potatore Religioso (comprese missioni in Paesi extra-europei) Riparatore di radio-tv ed elettrodomestici in genere con accesso ai tetti Rottamaio Saldatore Scalpellino Serramentista Spazzacamino Spazzino Tornitore Verniciatore Vetraio Vigile del fuoco Vivaista (compresa potatura e abbattimento di alberi d alto fusto) Zincatore NON ASSICURABILI Acrobata/trapezista Addestratore di animali diversi dai cani Agente di assicurazioni Ambasciatore Archeologo con accesso agli scavi Atleta/sportivo professionista Broker di assicurazioni Carabiniere Cavatore Console Disoccupato Guardia costiera guardia del corpo Guardia di finanza Insegnante di alpinismo, guida alpina Investigatore Militare Minatore Moto tassista Operaio con uso di mine Palombaro Paracadutista Personale addetto a lavorazione, trasporto ed uso professionale di materiale pirotecnico, esplosivi, infiammabili e sostanze a rischio chimico, biologico, radiologico e nucleare Personale di bordo con lavoro manuale (navigazione in alto mare) Personale viaggiante dell'aviazione civile Pescatore (pesca in alto mare) Pilota/collaudatore Poliziotto in genere Produttore di assicurazioni Saltimbanco Sommozzatore Speleologo Stuntman Fascicolo Informativo Con te & per te pag. 36 di 36 Mod. A800 - ediz. 03/2015 agg. 04/2015

53 INFORMATIVA RESA ALL INTERESSATO PER IL TRATTAMENTO DI DATI PERSONALI In applicazione della normativa sulla privacy, La/Vi informiamo sull uso dei Suoi/Vostri dati personali e sui Suoi/Vostri diritti (nota 1): 1. Trattamento dei dati personali per finalità assicurative (nota 2) Al fine di fornire i servizi e/o i prodotti assicurativi richiesti o in Suo/Vostro favore previsti, la nostra Società deve disporre di dati personali che La/Vi riguardano dati raccolti presso di Lei/Voi o presso altri soggetti (nota 3) e/o dati che devono essere forniti da Lei/Voi o da terzi per obblighi di legge (nota 4) e deve trattarli, nel quadro delle finalità assicurative, secondo le ordinarie e molteplici attività e modalità operative dell assicurazione. Le/Vi chiediamo, di conseguenza, di esprimere il consenso per il trattamento dei Suoi/Vostri dati strettamente necessari per la fornitura dei suddetti servizi e/o i prodotti assicurativi. Il consenso che richiediamo riguarda anche gli eventuali dati sensibili (nota 5) strettamente inerenti alla fornitura di servizi e/o prodotti assicurativi citati, il trattamento dei quali, come il trattamento delle altre categorie di dati oggetto di particolare tutela (nota 6), è ammesso, nei limiti in concreto strettamente necessari, dalle relative autorizzazioni di carattere generale rilasciate dal Garante per la protezione dei dati personali. Inoltre, esclusivamente per le finalità sopra indicate e sempre limitatamente a quanto di stretta competenza in relazione allo specifico rapporto intercorrente tra Lei/Voi e la nostra Società, i dati, secondo i casi, possono o debbono essere comunicati ad altri soggetti appartenenti al settore assicurativo o correlati con funzione meramente organizzativa o aventi natura pubblica che operano in Italia o all estero come autonomi titolari, soggetti così costituenti la c.d. catena assicurativa (nota 7). Il consenso che richiediamo riguarda, pertanto, oltre alle nostre comunicazioni e trasferimenti, anche gli specifici trattamenti e le comunicazioni e trasferimenti all interno della catena assicurativa effettuati dai predetti soggetti. Precisiamo inoltre che senza i Suoi/Vostri dati non potremmo fornire, in tutto o in parte, i servizi e/o i prodotti assicurativi citati. 2. Modalità di uso dei dati personali I dati sono trattati (nota 8) dalla nostra Società titolare del trattamento solo con modalità e procedure, anche informatiche e telematiche, strettamente necessarie per fornire i servizi e/o prodotti assicurativi richiesti o in Suo/Vostro favore previsti, ovvero, qualora vi si abbia acconsentito, per ricerche di mercato, indagini statistiche e attività promozionali; sono utilizzate le medesime modalità e procedure anche quando i dati vengono comunicati in Italia o all estero per i suddetti fini ai soggetti in precedenza già indicati nella presente informativa, i quali a loro volta sono impegnati a trattarli usando solo modalità e procedure strettamente necessarie per le specifiche finalità indicate nella presente informativa e conformi alla normativa. Nella nostra Società, i dati sono trattati da tutti i dipendenti e collaboratori nell ambito delle rispettive funzioni e in conformità delle istruzioni ricevute, sempre e soltanto per il conseguimento delle specifiche finalità indicate nella presente informativa; lo stesso avviene presso i soggetti già indicati nella presente informativa a cui i dati vengono comunicati. Per talune attività utilizziamo soggetti di nostra fiducia operanti anche all estero che svolgono per nostro conto compiti di natura tecnica od organizzativa (nota 9); lo stesso avviene presso i soggetti già indicati nella presente informativa cui i dati vengono comunicati. Il consenso più volte richiesto comprende ovviamente anche le modalità, procedure, comunicazioni e trasferimenti qui indicati. 3. Diritti dell interessato Lei/Voi ha/avete il diritto di conoscere, in ogni momento, quali sono i Suoi/Vostri dati presso i singoli titolari di trattamento, cioè presso la nostra Società o presso i soggetti sopra indicati cui li comunichiamo, e come vengono utilizzati; ha/avete inoltre il diritto di farli aggiornare, integrare, rettificare o cancellare, di chiederne il blocco e di opporsi al loro trattamento (nota 10). Per l esercizio dei Suoi/Vostri diritti nonché per informazioni più dettagliate circa i soggetti o le categorie di soggetti ai quali i dati sono comunicati o che ne vengono a conoscenza in qualità di responsabili o incaricati ci si può rivolgere al nostro Responsabile per il riscontro con gli interessati scrivendogli presso la nostra Sede o inviando una a privacy@nationalesuisse.it (nota 11). NOTE 1) Come previsto dall'art.13 del Codice (decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196). 2) La "finalità assicurativa" richiede necessariamente, tenuto conto anche della raccomandazione del Consiglio d'europa REC(2002), che i dati siano trattati per: predisposizione e stipulazione di polizze assicurative; raccolta dei premi; liquidazione dei sinistri o pagamento di altre prestazioni; riassicurazione; coassicurazione; prevenzione e individuazione delle frodi assicurative e relative azioni legali; costituzione, esercizio e difesa di diritti dell'assicuratore; adempimento di altri specifici obblighi di legge o contrattuali; analisi di nuovi mercati assicurativi; gestione e controllo interno; attività statistiche. 3) Ad esempio: altri soggetti inerenti al rapporto che La/Vi riguardano (contraenti di assicurazioni in cui Lei/Voi risultate assicurato, beneficiario, ecc.; coobbligati); altri operatori assicurativi (quali agenti, broker di assicurazione, imprese di assicurazione, ecc.); soggetti che, per soddisfare le Sue/Vostre richieste (quali una copertura assicurativa, la liquidazione di un sinistro, ecc.), forniscono informazioni commerciali; organismi associativi e consortili propri del settore assicurativo (v. nota 7, quarto e quinto trattino); altri soggetti pubblici (v. nota 7, sesto e settimo trattino). 4) Ad esempio, ai sensi della normativa contro il riciclaggio. 5) Cioè dati di cui all'art. 4, comma l, lett. d), del Codice, quali dati relativi allo stato di salute, alle opinioni politiche, sindacali, religiose. 6) Ad esempio: dati relativi a procedimenti giudiziari o indagini. 7) Secondo il particolare rapporto assicurativo, i dati possono essere comunicati a taluni dei seguenti soggetti: - assicuratori, coassicuratori (indicati nel contratto) e riassicuratori; agenti, subagenti, mediatori di assicurazione e di riassicurazione, produttori ed altri canali di acquisizione di contratti di assicurazione; banche, società di gestione del risparmio, sim; legali; periti (indicati nell'invito); autofficine (indicate nell'invito o scelte dall'interessato); centri di demolizione di autoveicoli; - società del Gruppo a cui appartiene la nostra Società (controllanti, controllate o collegate, anche indirettamente, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge); Fascicolo Informativo Con te & per te pag. 1 di 2 Mod. A800 - ediz. 03/2015 agg. 04/2015

54 - società di servizi per il quietanzamento; società di servizi a cui siano affidati la gestione, la liquidazione e il pagamento dei sinistri (indicate nell'invito), tra cui la Struttura Organizzativa di assistenza (indicata nel contratto), la società di consulenza per tutela giudiziaria (indicata nel contratto), la clinica convenzionata (scelta dall'interessato); società di servizi informatici e telematici o di archiviazione; società di servizi postali (per trasmissione, imbustamento, trasporto e smistamento delle comunicazioni alla clientela, indicate sul plico postale); società di revisione e di consulenza (indicata negli atti di bilancio); società d informazione commerciale per rischi finanziari; società di servizi per il controllo delle frodi; società di recupero crediti (vedi tuttavia anche nota 9); - ANIA - Associazione nazionale fra le imprese assicuratrici, per la raccolta, elaborazione e reciproco scambio con le stesse imprese, alle quali i dati possono essere comunicati, di elementi, notizie e dati strumentali all'esercizio dell'attività assicurativa e alla tutela dei diritti dell'industria assicurativa rispetto alle frodi; - organismi consortili propri del settore assicurativo - che operano in reciproco scambio con tutte le imprese di assicurazione consorziate, alle quali i dati possono essere comunicati -, quali (ripartiti secondo i rami assicurativi interessati): assicurazioni incendio: Pool Italiano per l'assicurazione dei Rischi Atomici, per la valutazione dei rischi atomici e/o assunzione e conseguente ripartizione degli stessi in riassicurazione e/o retrocessione tra le imprese assicuratrici consorziate; assicurazioni r.c. generale: Pool per l'assicurazione R.C. Inquinamento, per la valutazione dei rischi da inquinamento e/o assunzione e conseguente ripartizione degli stessi in riassicurazione tra le imprese assicuratrici consorziate; assicurazioni r.c. auto e natanti: Consorzio per la Convenzione Indennizzo Diretto - CID, per la gestione della Convenzione per l'indennizzo diretto, che impegna le imprese assicuratrici aderenti a risarcire, nell'interesse e in nome di ogni altra impresa partecipante, i propri assicurati r.c. auto per sinistri imputabili a soggetti assicurati presso ogni altra impresa aderente, ottenendone successivamente il rimborso da quest'ultima; Ufficio Centrale Italiano - UCI S.c. a r.l., il quale gestisce e liquida i sinistri provocati in Italia da veicoli immatricolati in Stati esteri alle condizioni di cui all'art. 6 della legge 24 dicembre 1969, n. 990, come modificato dalla legge 7 agosto 1990, n.242, garantisce le "carte verdi" emesse dalle imprese assicuratrici socie, garantisce il rimborso dei sinistri causati all'estero da veicoli immatricolati in Italia non assicurati o assicurati presso imprese assicuratrici poste in liquidazione coatta amministrativa; assicurazioni trasporti: o Comitato delle Compagnie di Assicurazioni Marittime in Genova, o Comitato delle Compagnie di Assicurazioni Marittime in Roma, o Comitato delle Compagnie di Assicurazioni Marittime in Trieste, per la gestione e liquidazione di sinistri, avarie e recuperi per conto e nell'interesse delle imprese assicuratrici associate e per compiti strumentali alle suddette attività; assicurazioni vita: Consorzio Italiano per l'assicurazione Vita dei Rischi Tarati - CIRT, per la valutazione dei rischi vita tarati, per l'acquisizione di dati relativi ad assicurati e assicurandi e il reciproco scambio degli stessi dati con le imprese assicuratrici consorziate, alle quali i dati possono essere comunicati, per finalità strettamente connesse con l'assunzione dei rischi vita tarati nonché per la riassicurazione in forma consortile dei medesimi rischi, per la tutela dei diritti dell'industria assicurativa nel settore delle assicurazioni vita rispetto alle frodi; Pool Italiano per la Previdenza Assicurativa degli Handicappati, per la valutazione dei rischi vita di soggetti handicappati; - CONSAP - Concessionaria Servizi Assicurativi Pubblici, la quale, in base alle specifiche normative, gestisce lo stralcio del Conto consortile r.c. auto, il Fondo di garanzia per le vittime della strada, il Fondo di garanzia per le vittime della caccia, gli aspetti amministrativi del Fondo di solidarietà per le vittime dell'estorsione e altri Consorzi costituiti o da costituire, la riassicurazione dei rischi agricoli, le quote delle cessioni legali delle assicurazioni vita; commissari liquidatori di imprese di assicurazione poste in liquidazione coatta amministrativa (provvedimenti pubblicati nella Gazzetta Ufficiale), per la gestione degli impegni precedentemente assunti e la liquidazione dei sinistri; IVASS - Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni, ai sensi del decreto legge 6 luglio 2012 n. 95 (Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini) convertito con legge 7 agosto 2012 n. 135; - nonché altri soggetti, quali: UIF Unità di Informazione Finanziaria, ai sensi del decreto legislativo n. 231 del 2007; Casellario Centrale Infortuni, ai sensi del decreto legislativo 23 febbraio 2000, n. 38; Ministero delle infrastrutture - Motorizzazione civile e dei trasporti in concessione, il quale, in base all'art. 226 cod. strad, gestisce l'archivio nazionale dei veicoli e l'anagrafe nazionale degli abilitati alla guida; CONSOB - Commissione Nazionale per le Società e la Borsa, ai sensi della legge 7 giugno 1974, n.216; COVIP - Commissione di vigilanza sui fondi pensione, ai sensi dell'art.17 del decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124; Ministero del lavoro e della previdenza sociale, ai sensi dell'art. 17 del decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124; Enti gestori di assicurazioni sociali obbligatorie, quali INPS, INPGI, ecc.; Ministero dell'economia e delle finanze - Anagrafe tributaria, ai sensi dell'art. 7 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 605; Consorzi agricoli di difesa dalla grandine e da altri eventi naturali, i quali, in base alle leggi sui rischi agricoli, possono operare come delegatarii delle imprese assicuratrici consorziate per l'assicurazione dei danni prodotti dalla grandine e dal gelo (il consorzio cui aderisce l'assicurato); Magistratura; Forze dell'ordine (Polizia di Stato; Arma dei Carabinieri; Guardia di Finanza; Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco; Polizia Municipale); altri soggetti o banche dati nei confronti dei quali la comunicazione dei dati è obbligatoria. L'elenco completo e aggiornato dei soggetti di cui ai trattini precedenti è disponibile gratuitamente chiedendolo al Servizio indicato in informativa. 8) Il trattamento può comportare le seguenti operazioni previste dall'art.4, comma 1, lett. a), del Codice: raccolta, registrazione, organizzazione, conservazione, elaborazione, modificazione, selezione, estrazione, raffronto, utilizzo, interconnessione, blocco, comunicazione, cancellazione, distruzione di dati; è invece esclusa l'operazione di diffusione di dati. 9) Questi soggetti sono società o persone fisiche nostre dirette collaboratrici e svolgono le funzioni di responsabili del nostro trattamento dei dati. Nel caso invece che operino in autonomia come distinti "titolari" di trattamento rientrano, come detto, nella c.d. "catena assicurativa" con funzione organizzativa (v. nota 7, terzo trattino). 10) Tali diritti sono previsti e disciplinati dagli articoli 7-10 del Codice. La cancellazione e il blocco riguardano i dati trattati in violazione di legge. Per l'integrazione occorre vantare un interesse. L'opposizione può essere sempre esercitata nei riguardi del materiale commerciale pubblicitario, della vendita diretta o delle ricerche di mercato; negli altri casi l'opposizione presuppone un motivo legittimo. 11) L'elenco completo e aggiornato dei soggetti ai quali i dati sono comunicati e quello dei responsabili del trattamento, nonché l'elenco delle categorie dei soggetti che vengono a conoscenza dei dati in qualità di incaricati del trattamento, sono disponibili gratuitamente richiedendoli per iscritto al Responsabile per il riscontro con gli interessati presso la nostra Sede o inviando una a privacy@nationalesuisse.it. L'elenco completo e aggiornato dei responsabili del trattamento è conoscibile in modo agevole anche nel sito internet Fascicolo Informativo Con te & per te pag. 2 di 2 Mod. A800 - ediz. 03/2015 agg. 04/2015

55

56 Sede Legale in via G.B. Cassinis, Milano Direzione Generale in via XXV Aprile, San Donato Milanese (MI) Tel Fax info@nationalesuisse.it Nationale Suisse S.p.A. - Società del Gruppo Helvetia Società con unico Socio, soggetta all attività di direzione e coordinamento da parte di Helvetia Compagnia Svizzera d'assicurazioni SA Rappresentanza Generale e Direzione per l Italia Capitale sociale euro i.v. - R.E.A. di Milano n Albo Imprese n Albo Gruppi Assicurativi n 031 Partita IVA e Codice Fiscale n Imp. aut. all esercizio Assic. con D.M (G.U n. 274) Mod. A800 - Ediz. 03/ agg. 04/2015

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