Autorizzazione integrata ambientale (AIA) avv. Luciano Butti B&P avvocati

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1 Autorizzazione integrata ambientale (AIA) avv. Luciano Butti B&P avvocati

2 Un nuovo (?) approccio: riduzione e prevenzione integrata dell inquinamento (c.d. IPPC) gli effetti perversi della legislazione ambientale settoriale: rimozione dell inquinamento da un fattore ambientale all altro e shopping autorizzatorio il nuovo (?) approccio integrato del legislatore comunitario del 1996 analogie e rapporti fra AIA, VIA e VAS

3 IPPC Normativa di riferimento Direttiva 96/61/CE D.Lgs. 372/99 D.M. 24/7/02 (scadenze impianti statali) D.M. 23/11/01 (comunicazione ex art. 10) L. 39/02 (com. 2001) L. 289/02 (fin. 2003) D.L. 355/03 (proroga al 30/4/05) L. 306/03 (com. 2003) Circolare 13/7/04 (interpretazione all. I) L. 308/04 (delega testi unici ambientali) D.Lgs. 59/05 (in S.O. n. 72 alla G.U. n. 93 del 22/4/05) D.Lgs. 152/06 (c.d. testo unico ambientale ) D.M. 19/04/06 (termini per la presentazione delle domande di autorizzazione integrata ambientale per gli impianti di competenza statale) D.M. 29/01/07 (D.Lgs.( 18 febbraio 2005, n Linee guida per l'individuazione e l'utilizzazione delle migliori tecniche disponibili) D.M. 7/02/07 (Formato( e modalità per la presentazione della domanda di autorizzazione zazione ambientale integrata di competenza statale - ex. D.Lgs. 59/2005 Ippc) D.M. 15/02/07 (Istituzione( Commissione ex D.Lgs 59/ Ippc/Aia - per individuazione e uso delle migliori tecniche disponibili) D.P.R. 90/2007 (Regolamento per il riordino degli organismi operanti presso il MinisteroM dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare ( ) A disciplina la composizione e il funzionamento della Commissione istruttoria per l AIA IPPC)

4 Il primo recepimento della direttiva: D. Lgs.. 372/99 Novità del D. Lgs. 372: l invenzione della autorizzazione integrata ambientale (AIA) Difetti del D. Lgs e ragioni del suo fallimento : dubbi sull autorità competente dubbi sulle autorizzazioni ambientali assorbite dall AIA mancata individuazione delle BAT e del calendario per gli impianti esistenti

5 Impianti soggetti ad AIA D. Lgs. 372/99 Impianti IPPC: unità tecniche permanenti in cui sono svolte una o più attività elencate nell all. I al decreto e attività accessorie (come definite dalla circolare 13/7/04) attività energetiche, produzione e trasformazione dei metalli, industria dei prodotti minerari, industria chimica, gestione dei rifiuti, altre attività Impianti IPPC espressamente soggetti ad AIA: non più solo gli impianti esistenti ai sensi del previgente D.Lgs. 372/99, ma anche gli impianti nuovi o sostanzialmente modificati TUTTI GLI IMPIANTI TUTTI GLI IMPIANTI, NON SOLO QUELLI CHE SUPERANO I VALORI DI SOGLIA E CHE DEVONO PRESENTARE LA COMUNICAZIONE ANNUALE DELLE EMISSIONI (art. 10 D.lgs. 372/99; art. 12 D.Lgs. 59/05)

6 Impianti soggetti ad AIA Il D.Lgs. 372/99 assoggettava espressamente ad AIA solo gli impianti esistenti Peraltro, l art. 15 del decreto stabiliva che anche agli impianti IPPC non compresi nella definizione di impianti esistenti, per quanto non disciplinato dalla normativa sulla VIA, si applicassero le disposizioni del D.Lgs. 372/99 La L. comunitaria 2001 (art. 41) e, successivamente, la L. comunitaria 2003 (art. 22) hanno delegato il Governo a modificare il decreto prevedendo la «estensione anche ai nuovi impianti e a quelli sostanzialmente modificati» dell obbligo di ottenere l AIA. La medesima previsione è stata riproposta nella L. 308/04 (T.U. leggi ambientali) L art. 77 della L. fin ha stabilito che «sono soggetti ad autorizzazione integrata ambientale statale tutti gli impianti esistenti, nonché quelli di nuova realizzazione» relativi alle attività industriali di cui art. 1, c. 1 del DPCM 377/88, rientranti nelle categorie dell all. I della direttiva 96/61/CE Alcune Regioni hanno anticipato i tempi, prevedendo che la domanda di AIA sia presentata anche dai gestori di impianti nuovi o sostanzialmente modificati e che i gestori di impianti NON IPPC possano volontariamente aderire (es. L.R. Emilia Romagna n. 21/04) Il nuovo D.Lgs. 59/05 ha definitivamente assoggettato anche gli impianti nuovi e quelli soggetti a modifiche sostanziali all obbligo di ottenere l AIA

7 Modifica sostanziale E definita sostanziale (art. 2, c. 1, l. n) la modifica dell impianto che, secondo un parere motivato dell autorità competente, potrebbe avere effetti negativi e significativi per gli esseri umani o per l ambiente. In particolare, per ciascuna attività per la quale l allegato I indica valori di soglia, è sostanziale una modifica che dia luogo ad un incremento del valore di una delle grandezze, oggetto della soglia, pari o superiore al valore della soglia stessa (incremento 100%) cfr normativa sulla V.I.A. (in particolare, procedimento di verifica o screening di cui all art. 10 del DPR 12/6/96)

8 Semplificazione amministrativa L AIA attua una significativa semplificazione amministrativa, poiché «sostituisce ad ogni effetto ogni altro visto, nulla osta, parere o autorizzazione in materia ambientale previsti dalle disposizioni di legge e dalle relative norme di attuazione», fatte salve le disposizioni di cui al D.lgs. 334/99 (Seveso bis) e le autorizzazioni previste dalla normativa di recepimento della direttiva n. 2003/87/CE (ET) ( art. 5, c. 14 D.Lgs. 59/05) L AIA sostituisce in ogni caso le autorizzazioni elencate nell ALLEGATO II: -Emissioni in atmosfera (DPR 203/88) -Scarichi di acque reflue (D.Lgs. 152/99) -Realizzazione o modifica di impianti di smaltimento o recupero rifiuti (Art. 27 D.Lgs. 22/97) -Esercizio di impianti di smaltimento o recupero rifiuti (Art. 28 D.Lgs. 22/97) -Smaltimento di apparecchi contenenti PCB-PCT (D.Lgs. 209/99) -Raccolta ed eliminazione di oli usati (D.Lgs. 95/92) -Utilizzo agronomico dei fanghi di depurazione (D.Lgs. 99/92), qualora l attività di spandimento sia connessa con un attività IPPC -Comunicazione ex art. 33 del D.lgs. 22/97 per gli impianti non ricadenti nella categoria 5 dell allegato I, ferma restando la possibilità di utilizzare successivamente le procedure semplificate L elenco contenuto nell allegato II deve ritenersi non esaustivo. Del resto, la L. delega prevedeva la «indicazione esemplificativa delle autorizzazioni già in atto, da considerare assorbite nell autorizzazione integrata»

9 Semplificazione amministrativa L AIA tiene luogo delle autorizzazioni uniche previste dalla normativa in materia di centrali per la produzione di energia elettrica di potenzialità superiore a 300 MW termici e dalla normativa in materia di produzione di energia da fonti rinnovabili T.A.R. Campania, Salerno, Sez. I, 1-12/01/07, n. 12: Anche dopo l entrata in vigore del d. lgs. n. 59/2005, non è prescritto alcun obbligo di acquisizione dell autorizzazione integrata ambientale a carico di quelle opere già autorizzate ai sensi della Direttiva 96/61/CE o mediante autorizzazione unica. Solo nel caso in cui le ottimizzazioni progettuali siano riconducibili alla natura di modifica sostanziale ( ), sarà necessario non solo riaprire il procedimento autorizzatorio di cui alla l. n. 55/02, ma anche ottenere una nuova autorizzazione ambientale integrata secondo quanto disposto dall art comma d. lgs. n.59/2005 ( ). Per i nuovi impianti e per quelli soggetti a modifica sostanziale, il procedimento di AIA garantisce anche l osservanza del D. lgs. 152/06, parte V (variante al PRG, dichiarazione di pubblica utilità, urgenza ed indifferibilità dei lavori, aree vincolate)

10 Semplificazione amministrativa Ai sensi dell art. 5, c. 11, nell ambito della conferenza di servizi per il rilascio dell AIA sono acquisite le prescrizioni del Sindaco di cui agli artt. 216 e 217 TU leggi sanitarie (industrie insalubri ex DM 5/9/94) Ai sensi dell art. 7, c. 8, per gli impianti assoggettati al D. Lgs. 334/99 (Seveso bis), l autorità competente ai sensi di tale decreto trasmette all autorità competente ai sensi del decreto IPPC i provvedimenti adottati, le cui prescrizioni ai fini della sicurezza e della prevenzione dei rischi di incidenti rilevanti sono riportate nell AIA Ai sensi dell art. 17, c. 1, i gestori di impianti IPPC soggetti al D. Lgs. 152/06, parte V, in materia di emissioni in atmosfera contenenti COV presentano il piano di adeguamento e la relazione di cui all art. 6, c. 3 del decreto ministeriale contestualmente alla domanda di AIA. Nel caso in cui (come dovrebbe) tali documenti siano già stati presentati alla data di entrata in vigore del nuovo decreto IPPC, la loro valutazione dovrà essere effettuata nell ambito del procedimento integrato per il rilascio dell AIA

11 AIA e certificazione ambientale Ai fini della presentazione della domanda possono essere utilizzati i documenti del SGA a norma ISO o EMAS (art. 5, c. 5) Sono previsti ulteriori benefici a favore degli impianti registrati EMAS o certificati ISO (durata maggiore AIA: conseguenze sulle fideiussioni) I principi generali stabiliti dall art. 3, cui le condizioni dell AIA dovranno conformarsi, attengono ad aspetti generalmente disciplinati da un SGA (miglioramento continuo BAT, efficienza del consumo energetico, procedure di emergenza, autocontrollo, limitazione della produzione di rifiuti, sempre recupero se tecnicamente possibile (art. 41 Cost.?)

12 Finalità dell AIA e BAT L AIA tende a prevenire e ridurre l impatto ambientale delle attività IPPC promuovendo l utilizzo delle migliori tecniche disponibili (BAT), come definite dall art. 2 lettera o) Un decreto dovrà emanare le linee guida per l individuazione e l utilizzazione delle BAT per le attività IPPC (art. 4). Per particolari situazioni locali, l Autorità competente potrà peraltro imporre nell AIA misure più rigorose di quelle ottenibili con le BAT (art. 8) L utilizzo delle BAT è un obbligo generale che deve comunque ritenersi già operante nel nostro ordinamento e che è imposto da provvedimenti normativi di settore (ad es. vedi D.M. 367/03, all. B)

13 La definizione di BAT migliori tecniche disponibili: la più efficiente e avanzata fase di sviluppo di attività e relativi metodi di esercizio indicanti l'idoneità pratica di determinate tecniche a costituire, in linea di massima, la base dei valori limite di emissione intesi ad evitare oppure, ove ciò si riveli impossibile, a ridurre in modo generale le emissioni e l'impatto sull'ambiente nel suo complesso. Nel determinare le BAT, occorre tenere conto in particolare degli elementi di cui all allegato IV (miglioramento continuo; data; diluizione; CO2) tecniche: sia le tecniche impiegate sia le modalità di progettazione, costruzione, manutenzione, esercizio e chiusura dell'impianto disponibili: le tecniche sviluppate su una scala che ne consenta l'applicazione in condizioni economicamente e tecnicamente valide nell'ambito del pertinente comparto industriale, prendendo in considerazione i costi e i vantaggi, indipendentemente dal fatto che siano o meno applicate o prodotte in ambito nazionale, purché il gestore possa avervi accesso a condizioni ragionevoli (Corte cost. 127/90) migliori: le tecniche più efficaci per ottenere un elevato livello di protezione dell'ambiente nel suo complesso

14 Le migliori tecniche disponibili Il DM 29/01/07 prevede le linee guidag per l'individuazione e l'utilizzazione delle migliori tecniche disponibili per le attività IPPC, in materia di: gestione dei rifiuti raffinerie allevamenti, macelli e trattamento di carcasse fabbricazione di vetro, fritte vetrose e prodotti ceramici Il DM 15/02/07 ha istituito Commissione ex D. Lgs 59/ Ippc/Aia - per individuazione e uso delle migliori tecniche disponibili L art. 7, c. 5, del D. Lgs. 59/05 stabilisce che, pur in mancanza delle linee guida, per gli impianti nuovi l autorità competente rilascia comunque l AIA tenendo conto dell all. IV L art. 4, c. 4, del D. Lgs. 59/05 prevede che, per le discariche, i requisiti tecnici si considerano soddisfatti, anche ai fini della normativa IPPC, quando siano soddisfatti i requisiti tecnici di cui al D. Lgs. 36/03 (migliorativi rispetto a UE)

15 UN ESEMPIO DI BAT: IL DM 29 GENNAIO 2007 Settori interessati: Trattamento PCB e rifiuti contenenti PCB; Incenerimento; Rigenerazione oli usati; Trattamento chimico-fisico di rifiuti solidi; Trattamento meccanico-biologico; Selezione e produzione di CDR; Trattamento apparecchiature elettriche ed elettroniche dismesse; Trattamento chimico-fisico e biologico dei rifiuti liquidi

16 Partecipazione del pubblico Il nuovo decreto accentua le forme di partecipazione del pubblico al processo decisionale di rilascio dell AIA, al contempo dettando nuove regole a garanzia della posizione del gestore, soprattutto ai fini della tutela del segreto industriale (ad es. art. 5, c. 2 prevede il deposito di una domanda di AIA priva delle informazioni ad avviso del gestore riservate, da poter consegnare agli eventuali richiedenti; art. 5, c. 16 disciplina i casi in cui l autorità può negare l accesso) Le definizioni di pubblico e pubblico interessato sono contenute nell art. 2 lettere q) e r)

17 Procedimento di AIA Calendari locali Domanda 15 gg 30 gg Comunicazione di avvio del procedimento Pubblicazione dell annuncio su un quotidiano 30 gg Osservazioni sulla domanda Convocazione della conferenza di servizi + 30 gg Eventuale richiesta di integrazioni 150 gg Rilascio della AIA Intervento sostitutivo Termine ultimo 30/10/07

18 Autorità competente Per gli impianti di competenza statale (all. V) è il Ministro dell Ambiente Per gli altri impianti, è individuata dalle normative regionali di attuazione (generalmente è la Provincia, già competente per il rilascio delle autorizzazioni ambientali di settore ) In Lombardia, la legge regionale 12 luglio 2007 n. 12 ha stabilito che in materia di rifiuti l autorità competente al rilascio di AIA è la Regione.

19 AIA Individua le misure da porre in essere (condizioni/prescrizioni) al fine di prevenire il verificarsi di situazioni di inquinamento, inibire o comunque diminuire la produzione di rifiuti, utilizzare in modo efficiente l energia, prevenire gli incidenti e limitarne le conseguenze (attenzione in sede di predisposizione del documento: si tratta di prescrizioni vincolanti) Stabilisce valori limite di emissione per le sostanze inquinanti di cui all all. III, nonché valori di emissione/immissione sonora, in base alle migliori tecniche disponibili (BAT) e tenendo conto dell ubicazione geografica dell impianto e delle condizioni ambientali locali. I limiti non possono essere meno restrittivi di quelli fissati dalle norme statali o dalle Regioni (più restrittivi con motivazione) Indica i requisiti di controllo delle emissioni, specificando la metodologia, la frequenza di misurazione e la procedura di valutazione e prevede l obbligo di comunicazione dei dati all Autorità competente (autocontrolli) Detta prescrizioni relativamente alle eventuali condizioni anormali di esercizio (avvio e arresto impianto, emissioni fuggitive, malfunzionamenti, arresto definitivo) (trasparenza)

20 Durata dell AIA L AIA ha validità per cinque anni (se l impianto è registrato EMAS, per otto; se l impianto è certificato ISO 14001, per sei) Sei mesi prima della scadenza deve essere richiesto il rinnovo Il rinnovo è rilasciato entro 150 giorni. In ogni caso, l attività produttiva può proseguire (le imprese registrate EMAS non possono più ottenere il rinnovo con il semplice invio di una autocertificazione, perché il nuovo decreto abroga la lettera d) dell art. 18 della L. 93/01) L AIA può essere assoggettata a riesame se: L inquinamento prodotto rende necessaria la definizione di nuovi limiti Le BAT hanno subito modifiche sostanziali che permettono una riduzione delle emissioni a costi sostenibili La sicurezza del processo o dell attività richiede l impiego di altre tecniche Lo esigono nuove disposizioni legislative

21 Attuazione dell AIA da parte del gestore Prima di dare attuazione alle prescrizioni dell AIA, il gestore ne informa l Autorità competente Il gestore trasmette i dati relativi ai controlli delle emissioni secondo le scadenze fissate dall AIA e comunica tempestivamente gli inconvenienti/incidenti che possano influire sulla qualità dell ambiente. Effettua inoltre, entro il 30/4 di ogni anno, la comunicazione prevista dall art. 12 (ex art. 10 D.lgs. 372/99) ai fini della costituzione di specifici inventari se supera i valori di soglia di cui al DM 23/11/01 Il gestore fornisce all Autorità di controllo tutta l assistenza necessaria durante le ispezioni Il gestore attua le prescrizioni dell AIA entro i termini fissati dall Autorità competente e comunque non oltre il 30/10/07 Il gestore comunica all Autorità l eventuale progettazione di modifiche dell impianto (caratteristiche, funzionamento, potenziamento), che possano produrre conseguenze sull ambiente Nel caso in cui intervengano variazioni nella titolarità della gestione dell impianto, il vecchio gestore e il nuovo gestore ne danno comunicazione entro trenta giorni all autorità competente, anche nelle forme dell autocertificazione (volturazione)

22 AIA e VIA Molti impianti IPPC sono soggetti anche alla normativa sulla VIA La legge delega ambientale 308/04 prevedeva l inserimento nel medesimo Testo Unico della disciplina della VIA, della VAS e dell AIA, con l individuazione di misure di coordinamento tra le varie procedure Il d. lgs.. 152/2006, Parte II, non disciplina l AIA

23 AIA e VIA Il D.lgs. 59/05 contiene diverse disposizioni di coordinamento fra AIA e VIA : - art. 5, c. 12: : in caso di impianti sottoposti a VIA, il termine per il rilascio io dell AIA (150 gg) ) è sospeso fino alla conclusione della procedura. In ogni caso, l AIA non può essere rilasciata prima della conclusione della VIA - art. 7, c. 2: le informazioni o conclusioni emerse nel corso del procedimento di VIA devono essere prese in considerazione per il rilascio dell AIA - art. 18, c. 3: l allegato V può essere modificato con DM anche per assicurare il coordinamento tra le procedure di rilascio dell AIA statale e quelle in materia di VIA Inoltre, molte previsioni del D.lgs. 59/05 presentano analogie sostanziali con la disciplina della VIA (es. partecipazione del pubblico, obbligo di esporre le principali alternative prese in esame dal gestore nell ambito della relazione tecnica allegata alla domanda di AIA, obbligo di pubblicazione dell annunciod riguardante la localizzazione dell impianto, commissione istruttoria tecnica statale)

24 AIA E VIA La l.r. Emilia Romagna 21/2004 (Disciplina della prevenzione e riduzione integrate dell inquinamento) ha per prima stabilito che, nel caso in cui un nuovo impianto sia assoggettato alla procedura di VIA, quest ultima comprenda e sostituisca l autorizzazione integrata ambientale (art. 6, l. r. Emilia Romagna 21/2004). Lo schema di decreto correttivo del D.Lgs. 152/2006, approvato, in prima lettura, dal Consiglio dei Ministri il 13 settembre 2007, prevede l inserimento nel T.U. di una disposizione analoga: li provvedimento di valutazione dell'impatto ambientale sostituisce o coordina tutte le autorizzazioni, intese, concessioni, licenze, pareri, nulla osta e assensi comunque denominati in materia ambientale, necessari per la realizzazione e l'esercizio dell'opera o intervento inclusa, nel caso di impianti che ricadono nel campo di applicazione del decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59, l'autorizzazione integrata ambientale di cui al medesimo decreto. (art. 26, n. 4, dello schema del correttivo)

25 REGIME TRANSITORIO Art. 17, D.Lgs. n. 59/2005 prevede un regime transitorio speciale per i procedimenti iniziati al momento della sua entrata in vigore; secondo la giurisprudenza, esso ha il significato di imporre alle autorità competenti (presso le quali i procedimenti sono già stati avviati) di concludere l iter procedurale attenendosi ai principi ed alle regole di sollecita adozione del provvedimento conclusivo fissate nello stesso art. 17, senza necessità di convocare apposita conferenza di servizi ai sensi dell art. 5 del D.Lgs. n. 59/2005 (TAR LOMBARDIA, Milano, Sez. IV, 7 settembre 2007, n. 5773)

26 Sanzioni (penali e amministrative) Esercizio dell attività senza AIA: arresto fino a 1 anno o ammenda da 2500 a (meno( gravi di analoghe fattispecie previste da leggi settoriali!; oblazionabile!) Inosservanza delle prescrizioni dell AIA: ammenda da 5000 a (oltre a diffida, sospensione e revoca dell autorizzazione) (qui( perciò l oblazione è un diritto!) Prosecuzione dell attività dopo l ordine di chiusura: arresto da 6 mesi a 2 anni o ammenda da 5000 a (oblazionabile!) Inosservanza degli obblighi di comunicazione previsti dal decreto: sanzioni amministrative pecuniarie da 2500 a (esclusione( del beneficio del pagamento in misura ridotta di cui all art. 16 L. 689/81)

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