Titolo I disposizioni generali

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1 Regolamento in materia di finanziamento annuale per progetti triennali di rilevanza regionale di manifestazioni espositive e di altre attività culturali, anche a carattere didattico e formativo, nelle discipline delle arti figurative, delle arti visive, della fotografia e della multimedialità, in attuazione dell articolo 24 della legge regionale 11 agosto 2014, n. 16 (Norme regionali in materia di attività culturali) Titolo I disposizioni generali art. 1 finalità e oggetto art. 2 definizioni art. 3 modalità di comunicazione degli atti del procedimento Titolo II requisiti per l ammissione al finanziamento art. 4 requisiti per l ammissione al finanziamento destinato a progetti triennali di rilevanza regionale di manifestazioni espositive e delle connesse attività culturali art. 5 verifica del mantenimento dei requisiti di ammissione Titolo III finanziamento annuale per progetti triennali di rilevanza regionale di manifestazioni espositive e di altre attività culturali, anche a carattere didattico e formativo, nelle discipline delle arti figurative, delle arti visive, della fotografia e della multimedialità Capo I finanziamento per la prima annualità del triennio art. 6 modalità e termini di presentazione della domanda di finanziamento art. 7 istruttoria della domanda di finanziamento e commissione di valutazione art. 8 determinazione delle quote dello stanziamento da riservare a manifestazioni espositive e ad altre attività culturali, anche a carattere didattico e formativo, nelle discipline delle arti figurative, delle arti visive, della fotografia e della multimedialità art. 9 valutazione delle domande ammissibili art. 10 Riparto delle risorse ai soggetti beneficiari art. 11 concessione e liquidazione del finanziamento e termini del procedimento Capo II finanziamento per la seconda e per la terza annualità del triennio art. 12 modalità e termini di presentazione della domanda di finanziamento art. 13 istruttoria e sistema di valutazione della domanda di finanziamento per la seconda e per la terza annualità del triennio e criteri per la determinazione del finanziamento art. 14 determinazione dell ammontare del finanziamento per la seconda e per la terza annualità del triennio, accettazione del finanziamento e riparto delle risorse ai soggetti beneficiari art. 15 concessione e liquidazione del finanziamento per la seconda e per la terza annualità del triennio e termini del procedimento Capo III rendicontazione del finanziamento art. 16 modalità e termine di presentazione e di approvazione del rendiconto art. 17 rideterminazione e revoca del finanziamento Capo IV ammissibilità della spesa

2 art. 18 principi generali per l ammissibilità delle spese art. 19 spese ammissibili art. 20 spese non ammissibili art. 21 documentazione giustificativa delle spese art. 22 documentazione comprovante la realizzazione dell attività Titolo IV disposizioni transitorie e finali art. 23 rinvio art. 24 disposizione transitoria art. 25 entrata in vigore Titolo I disposizioni generali Art. 1 finalità e oggetto 1. Il presente regolamento, in attuazione dell articolo 24, comma 4, della legge regionale 11 agosto 2014, n. 16 (Norme regionali in materia di attività culturali), di seguito denominata legge, e nel rispetto di quanto previsto dal Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014 che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dell Unione Europea L 187/1 del 26 giugno 2014, detta disposizioni in materia di concessione e di liquidazione di incentivi di spesa corrente per il finanziamento annuale per progetti triennali di rilevanza regionale relativi a manifestazioni espositive e ad altre attività culturali, anche a carattere didattico e formativo, nelle discipline delle arti figurative, delle arti visive, della fotografia e della multimedialità. 2. Le manifestazioni espositive e le altre attività culturali, anche a carattere didattico e formativo, nelle discipline delle arti figurative, delle arti visive, della fotografia e della multimedialità, finanziate con il presente Regolamento hanno rilevanza regionale e si caratterizzano per una programmazione triennale. 3. Ai sensi dell articolo 4, comma 2 bis, della legge non sono ammessi ai suddetti finanziamenti i soggetti che per la medesima iniziativa abbiano richiesto ed ottenuto incentivi ai sensi dell articolo 24, comma 2, lettera b) della legge nella stessa annualità. 4. In particolare, il presente regolamento stabilisce: a) i requisiti per l ammissione al finanziamento; b) i termini e le modalità di presentazione delle domande di finanziamento da parte degli enti ammissibili a contributo; c) le modalità di selezione dei progetti da ammettere a finanziamento e le modalità di quantificazione della quota delle risorse da assegnare per la gestione di ciascun progetto; d) la composizione e i compiti della commissione valutativa delle domande di finanziamento; e) le tipologie di spese ammissibili ai fini della rendicontazione del finanziamento e le tipologie e la percentuale di spese generali di funzionamento ammesse; f) le modalità di concessione ed erogazione del finanziamento e di eventuali anticipi; g) gli eventuali ulteriori effetti dell ammissione al finanziamento; h) i termini e le modalità di presentazione dei rendiconti relativi ai finanziamenti concessi; i) le modalità di verifiche e controlli; j) i termini del procedimento. Art. 2 definizioni 1. Ai fini del presente regolamento si intendono per:

3 a) manifestazioni espositive: la promozione, l organizzazione e la realizzazione di manifestazioni ed eventi in cui si collocano in visione al pubblico oggetti, opere o manufatti nelle discipline delle arti figurative, delle arti visive, della fotografia e della multimedialità; b) altre attività culturali: attività, anche a carattere didattico e formativo, connesse o collegate alle manifestazioni espositive; c) utile ragionevole: in applicazione di quanto disposto dagli articoli 53, paragrafo 7, e 2, paragrafo 1, n. 142), del Regolamento (UE) n. 651/2014, quello ottenuto applicando all ammontare dei costi generati dalle attività finanziate il tasso EURIRS (Euro Interest Rate Swap Tasso per gli Swap su interessi) a 10 anni, così come calcolato dalla Federazione Bancaria Europea nel giorno antecedente a quello dell approvazione del rendiconto del finanziamento, maggiorato dell 1 per cento. Il tasso di riferimento per il calcolo dell utile ragionevole può essere adeguato annualmente con decreto del Direttore centrale competente in materia di cultura da pubblicare sul Bollettino Ufficiale della Regione. Art. 3 modalità di comunicazione degli atti del procedimento 1. Le comunicazioni ai soggetti beneficiari relative al procedimento amministrativo di concessione e di liquidazione del finanziamento avvengono esclusivamente a mezzo di posta elettronica certificata (PEC). Titolo II requisiti per l ammissione al finanziamento Art. 4 requisiti per l ammissione al finanziamento destinato a progetti triennali di rilevanza regionale di manifestazioni espositive e delle connesse attività culturali 1. Possono accedere al finanziamento destinato a progetti triennali di rilevanza regionale di manifestazioni espositive e di altre attività culturali, anche a carattere didattico e formativo, i soggetti pubblici, i soggetti di diritto privato, diversi dalle persone fisiche, senza finalità di lucro o con obbligo statutario di reinvestire gli utili e gli avanzi di gestione nello svolgimento delle attività previste nell oggetto sociale, e le società cooperative che per statuto svolgono attività esclusivamente o prevalentemente culturali e artistiche, operanti nei settori delle arti figurative, delle arti visive, della fotografia e della multimedialità. 2. I soggetti di cui al comma 1 devono dimostrare che il progetto per cui richiedono il finanziamento è un iniziativa ricorrente. A tale scopo devono aver realizzato almeno tre edizioni della manifestazione in questione negli ultimi cinque anni antecedenti a quello di presentazione della domanda di finanziamento per la prima annualità del triennio di cui all articolo 6. I soggetti di cui al comma 1 devono possedere per tutta la durata del triennio i seguenti requisiti: a) assunzione di almeno 1 unità di personale amministrativo, organizzativo e tecnico con contratto a tempo indeterminato o determinato, ovvero somministrato o dipendente di soggetti con cui il soggetto di cui al comma 1 ha stipulato contratti di prestazioni di servizi (nel caso in cui il soggetto sia un ente pubblico territoriale, le unità di personale dipendenti dell ente possono anche non essere adibite in maniera esclusiva alla realizzazione del progetto, purché lo siano almeno per più della metà del loro monte orario mensile); b) presenza di entrate risultanti dal bilancio diverse dal contributo regionale; c) possesso della sede legale o operativa in Friuli Venezia Giulia alla data di presentazione della domanda di finanziamento; d) chiara attinenza delle attività proposte nel progetto triennale con le proprie finalità statutarie. 3. I soggetti di cui al comma 1 devono altresì possedere i seguenti requisiti:

4 a) non essere in situazione di difficoltà, come definita dall articolo 2, numero 18), del Regolamento (UE) n. 651/2014, ai sensi di quanto previsto dall articolo 1, comma 4, lettera c), del medesimo Regolamento (UE) n. 651/2014; b) non essere in stato di scioglimento o liquidazione volontaria e non essere sottoposti a procedure concorsuali quali fallimento, liquidazione coatta amministrativa, concordato preventivo, amministrazione controllata o straordinaria; c) non essere destinatari di sanzioni interdittive ai sensi dell articolo 9, comma 2, del decreto legislativo n. 231/ I soggetti di cui al comma 1 devono mantenere la propria sede legale o una sede operativa in Friuli Venezia Giulia per tutta la durata del progetto triennale fino al momento della liquidazione dell ultimo saldo del finanziamento concesso. Art. 5 verifica del mantenimento dei requisiti di ammissione 1. Il Servizio dell Amministrazione regionale competente in materia di attività culturali, di seguito denominato Servizio, effettua idonei controlli, anche a campione, circa la permanenza dei requisiti di ammissione al finanziamento di cui all articolo 4, con le modalità previste dall articolo 71 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa), entro il 30 settembre di ogni annualità del triennio. Analoghi controlli sono effettuati, in ogni tempo, anche in tutti i casi in cui sorgano fondati dubbi sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive di certificazione e di atto di notorietà presentate ai sensi dell articolo 6, comma 3, lettera g), numeri 1) e 2), a comprova del possesso dei medesimi requisiti di ammissione. 2. Salvo quanto previsto dall articolo 76 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000, nel caso in cui sia riscontrata la perdita di uno o più dei requisiti di ammissione richiesti, il Servizio assegna al soggetto, ove possibile, un termine perentorio di trenta giorni per il ripristino degli stessi. Decorso inutilmente tale termine o nel caso di impossibilità oggettiva di ripristino, il Servizio dispone di non concedere il finanziamento o di revocare il finanziamento già concesso, ai sensi dell articolo 17, comma 4, del presente Regolamento. Titolo III finanziamento annuale per progetti triennali di rilevanza regionale di manifestazioni espositive e di altre attività culturali, anche a carattere didattico e formativo, nelle discipline delle arti figurative, delle arti visive, della fotografia e della multimedialità Capo I finanziamento per la prima annualità del triennio Art. 6 modalità e termini di presentazione della domanda di finanziamento 1. Ai fini dell accesso ai finanziamenti i soggetti di cui all articolo 4, comma 1, in possesso dei requisiti di ammissione, presentano domanda al Servizio, esclusivamente tramite posta elettronica certificata (PEC). 2. La modulistica da utilizzare per la richiesta di finanziamento deve essere conforme a quella approvata con decreto del Direttore del Servizio, pubblicata sul sito web istituzionale della Regione. 3. La domanda di finanziamento, sottoscritta dal legale rappresentante del soggetto istante e con l osservanza delle vigenti disposizioni in materia di imposta di bollo, è corredata della seguente documentazione:

5 a) copia conforme all originale dell atto costitutivo e dello statuto dei soggetti istanti di diritto privato, in forma di atto pubblico o di scrittura privata registrata, nonché l elenco delle cariche sociali, qualora non già in possesso dell Amministrazione regionale, oppure se variata dall ultima trasmissione; b) relazione illustrativa di tre edizioni del progetto per cui richiedono il finanziamento, svoltesi nei cinque anni antecedenti alla data di presentazione della domanda; c) relazione culturale del progetto triennale che i soggetti istanti intendono realizzare e da cui emergano i fini di pubblico interesse perseguiti, funzionale alla valutazione degli indicatori di dimensione qualitativa triennale come specificati dall allegato A; d) relazione annuale che contenga, per la prima annualità di riferimento, i dati e gli elementi funzionali alla valutazione degli indicatori di dimensione qualitativa e quantitativa annuale, come specificati dagli allegati B e C. La stessa relazione deve altresì contenere il programma ed il calendario della manifestazione; e) bilancio preventivo del soggetto istante relativo all annualità cui si riferisce il finanziamento, approvato dall organo previsto dallo statuto, con il dettaglio del preventivo analitico di impiego del finanziamento, ripartito nelle voci di spesa ammissibili di cui all articolo 19 del presente Regolamento nei limiti delle percentuali massime previste dal medesimo articolo, e rispettoso dei principi generali di cui all articolo 18. Il finanziamento non può superare, oltre a un utile ragionevole, il fabbisogno finanziario stimato, pari alla differenza tra i costi previsti e le entrate complessive previste, al netto del finanziamento regionale richiesto. Nel caso in cui, al momento della presentazione della domanda, il bilancio preventivo non sia ancora stato approvato, esso è sostituito da un piano finanziario preventivo delle entrate e delle uscite relativo all annualità cui si riferisce il finanziamento. Il bilancio preventivo è trasmesso al Servizio immediatamente dopo la sua approvazione; f) ultimo bilancio consuntivo disponibile approvato del soggetto istante; g) dichiarazione sostitutiva di certificazione e dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000, comprovanti: 1) il possesso dei requisiti per l ammissione al finanziamento di cui all articolo 4, commi 2 e 3; 2) la titolarità o non titolarità della partita IVA e l eventuale natura di costo a carico del soggetto beneficiario dell imposta sul valore aggiunto (IVA), anche solo parziale, ai fini dell ammissibilità delle spese, ai sensi dell articolo 19; 3) l assoggettabilità o non assoggettabilità alla ritenuta a titolo d acconto dell imposta sul reddito delle società (IRES) pari al 4 per cento dell importo del finanziamento, ai sensi dell articolo 28 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 (Disposizioni comuni in materia di accertamento delle imposte sui redditi), con le relative motivazioni; 4) nel solo caso in cui sulla domanda inviata a mezzo di posta elettronica certificata (PEC) sia stata scansionata la marca da bollo, annullata a cura del soggetto richiedente, e che quindi l assolvimento dell imposta di bollo non sia stato effettuato attraverso altre modalità di pagamento (pagamento telematico, versamento su c/c postale, modello F23), l indicazione di aver ritualmente assolto al pagamento dell imposta di bollo e di aver provveduto all annullamento della marca da bollo, riportando tutti i dati relativi all identificativo della marca; 5) la non pendenza, nei confronti del soggetto istante, di un ordine di recupero che sia l effetto di una precedente decisione della Commissione europea che dichiara un aiuto illegale e incompatibile con il mercato interno; h) fotocopia del documento d identità in corso di validità del legale rappresentante del soggetto istante. 4. La domanda di finanziamento di cui al comma 3 è presentata entro il termine perentorio del 30 ottobre dell anno antecedente alla prima annualità di ciascun triennio. 5. La domanda è inammissibile nei casi in cui: a) sia presentata oltre il termine di scadenza; b) sia presentata da soggetti diversi da quelli indicati all articolo 4, comma 1; c) sia priva della sottoscrizione del legale rappresentante del soggetto istante.

6 6. Ove la domanda sia ritenuta irregolare o incompleta, il Servizio ne dà comunicazione al richiedente indicandone le cause e assegnando un termine non superiore a dieci giorni per provvedere alla relativa regolarizzazione o integrazione. La domanda è inammissibile qualora il termine assegnato per provvedere alla regolarizzazione o integrazione della stessa decorra inutilmente. Art. 7 istruttoria della domanda di finanziamento e commissione di valutazione 1. Il Servizio accerta l ammissibilità delle domande di finanziamento e verifica la regolarità formale e la completezza delle stesse, con particolare riferimento al possesso in capo ai richiedenti dei requisiti di cui all articolo Le domande risultate ammissibili in esito all attività istruttoria di cui al comma 1 sono valutate, secondo il sistema ed i criteri di cui all articolo 9, da una commissione di valutazione nominata con decreto del Direttore centrale competente in materia di cultura, e composta dal medesimo o da un suo delegato, con la funzione di presidente, dal Direttore del Servizio competente in materia di attività culturali o da un suo delegato, con la funzione di vice presidente, e da un dipendente della Direzione centrale competente in materia di cultura di categoria non inferiore a D. La commissione ha sede presso il Servizio, che assicura anche le funzioni di segreteria. Le funzioni di verbalizzazione sono svolte da un dipendente del Servizio. 3. Ai sensi dell articolo 6, comma 6, della Legge, della commissione di valutazione possono far parte, previa verifica da parte del Servizio dell assenza di cause di incompatibilità, uno o più dei componenti della Commissione regionale per la cultura tra quelli indicati all articolo 6, comma 2, lettera b), della Legge. Tali soggetti, come previsto dall articolo 6, comma 5, della Legge, svolgono l incarico a titolo gratuito, salvo il riconoscimento del solo rimborso delle spese nella misura prevista per i dipendenti regionali. Art. 8 determinazione delle quote dello stanziamento da riservare a manifestazioni espositive e ad altre attività culturali, anche a carattere didattico e formativo, nelle discipline delle arti figurative, delle arti visive, della fotografia e della multimedialità 1. Il finanziamento annuale per i progetti triennali di rilevanza regionale di manifestazioni espositive e di altre attività culturali, anche a carattere didattico e formativo, nelle discipline delle arti figurative, delle arti visive, della fotografia e della multimedialità è stabilito ogni anno con legge regionale di stabilità o con altra legge regionale. Art. 9 valutazione delle domande ammissibili 1. Le relazioni culturali triennali e le relazioni annuali allegate alle domande di finanziamento sono valutate attribuendo alle attività proposte un punteggio numerico, articolato secondo gli indicatori, categorie e fasce di punteggio di dimensione qualitativa triennale di cui all allegato A, gli indicatori, categorie e fasce di punteggio di dimensione qualitativa annuale di cui all allegato B, e gli indicatori, categorie e fasce di punteggio di dimensione quantitativa annuale di cui all allegato C. 2. Qualora il punteggio numerico attribuito in base agli indicatori dell allegato A, in sede di valutazione della domanda per la prima annualità del triennio, risulti inferiore a punti 30, il soggetto istante non accede ai finanziamenti per tutta la durata del triennio e non può presentare la domanda per la seconda e terza annualità del triennio ai sensi dell articolo Qualora il punteggio numerico attribuito in base agli indicatori degli allegati B e C risulti complessivamente inferiore a punti 15, il soggetto istante non accede ai finanziamenti per l annualità a cui si riferisce la domanda di finanziamento, ma può presentare la domanda per altra annualità del triennio ai sensi dell articolo 12.

7 4. Salvo quanto previsto dai commi 2 e 3, nella determinazione dell entità dei contributi si applicano i seguenti criteri: a) una quota pari al 40 per cento della quota dello stanziamento determinata ai sensi dell articolo 8 è ripartita in modo proporzionale sulla base del punteggio complessivo assegnato ad ogni singolo soggetto istante in riferimento alle categorie e fasce dell indicatore dell allegato C; b) una quota pari al 60 per cento della quota dello stanziamento determinata ai sensi dell articolo 8 è ripartita in misura proporzionale sulla base dei punteggio complessivo assegnato ad ogni singolo soggetto istante in riferimento alle categorie e fasce degli indicatori degli allegati A e B. 5. In nessun caso l entità del contributo per ogni singolo beneficiario può superare il 25 per cento della quota dello stanziamento determinata ai sensi dell articolo 8. Art. 10 Riparto delle risorse ai soggetti beneficiari 1. Conclusa la valutazione di cui all articolo 9, la commissione di valutazione trasmette gli esiti della stessa, con la relativa determinazione dell entità dei finanziamenti, al Servizio. 2. Con decreto del Direttore centrale competente in materia di cultura, emanato entro novanta giorni dal termine di cui all articolo 6, comma 4, comunicato ai beneficiari a mezzo di posta elettronica certificata (PEC) e pubblicato sul sito web istituzionale della Regione, viene adottato l elenco dei soggetti beneficiari dei finanziamenti per i progetti triennali di rilevanza regionale di manifestazioni espositive e di altre attività culturali, anche a carattere didattico e formativo, nelle discipline delle arti figurative, delle arti visive, della fotografia e della multimedialità ammissibili a contributo, con la determinazione dei punteggi numerici come specificati negli allegati A, B e C, nonché l eventuale elenco dei soggetti non ammissibili a contributo, con la sintesi delle motivazioni di non ammissibilità. 3. Il soggetto beneficiario comunica al Servizio, entro dieci giorni dalla ricezione della comunicazione di cui al comma 2, l accettazione o la rinuncia al finanziamento. La mancata comunicazione nel termine previsto equivale ad accettazione del finanziamento. 4. Nel caso in cui uno o più dei soggetti beneficiari rinuncino al finanziamento, il Servizio effettua un nuovo calcolo dell esatta entità del finanziamento assegnato agli altri soggetti beneficiari, ripartendo l importo non accettato sulla base dei criteri di cui all articolo 9, comma 4, e comunicando l esito di tale nuovo calcolo ai soggetti beneficiari. 5. Il finanziamento non può essere superiore al fabbisogno finanziario di cui all articolo 6, comma 3, lettera e). Nel caso in cui il finanziamento risulti superiore a tale fabbisogno, esso viene ridotto automaticamente a tale valore; in tale ipotesi, ai sensi di quanto previsto dall articolo 32 quater della Legge, le risorse eccedenti il fabbisogno finanziario non assegnate sono ripartite a favore degli altri soggetti beneficiari, sulla base dei criteri di cui all articolo 9, comma 4, e previa comunicazione dell esito del nuovo calcolo ai soggetti beneficiari. 6. Successivamente, con decreto del Direttore centrale competente in materia di cultura, comunicato ai beneficiari a mezzo di posta elettronica certificata (PEC) e pubblicato sul sito web istituzionale della Regione, le risorse finanziarie disponibili vengono ripartite a favore dei soggetti beneficiari. Con tale atto di riparto il procedimento contributivo si conclude, anche ai sensi di quanto previsto dall articolo 6, comma 336, lettera a), della legge regionale 31 dicembre 2012, n. 27 (Disposizione per la formazione del bilancio pluriennale e annuale - Legge finanziaria 2013). Art. 11 concessione e liquidazione del finanziamento e termini del procedimento 1. Il Servizio concede il finanziamento relativo alla prima annualità del triennio e, su richiesta del soggetto beneficiario, liquida un importo corrispondente al 100 per cento dello stesso finanziamento, entro sessanta giorni dalla scadenza del termine di cui all articolo 10, comma 2, compatibilmente con i vincoli posti dal patto di stabilità e di crescita.

8 2. Il pagamento del finanziamento è subordinato alla non pendenza, nei confronti del soggetto beneficiario, di un ordine di recupero che sia l effetto di una precedente decisione della Commissione europea che dichiara un aiuto illegale e incompatibile con il mercato interno. Capo II finanziamento per la seconda e per la terza annualità del triennio Art. 12 modalità e termini di presentazione della domanda di finanziamento 1. La domanda di finanziamento per la seconda e per la terza annualità del triennio è presentata esclusivamente dai soggetti beneficiari degli incentivi per progetti di rilevanza regionale di manifestazioni espositive e di altre attività culturali, anche a carattere didattico e formativo, nelle discipline delle arti figurative, delle arti visive, della fotografia e della multimedialità, la cui domanda per la prima annualità del triennio è risultata ammissibile ai sensi dell articolo 6, entro il termine perentorio del 31 gennaio, rispettivamente del secondo e del terzo anno del triennio. 2. La domanda di cui al comma 1, da presentarsi con le modalità previste dall articolo 6, commi 1, 2 e 3, è corredata, oltre che dalla documentazione prevista dal medesimo articolo 6, comma 3, lettera g), numeri 2), 3), 4) e 5), e h), anche da: a) relazione annuale, che contenga, per la seconda e per la terza annualità del triennio, i dati e gli elementi funzionali alla valutazione degli indicatori di dimensione qualitativa e quantitativa annuale, come specificati dagli allegati B e C; b) bilancio preventivo del soggetto istante relativo all annualità cui si riferisce il finanziamento, approvato dall organo previsto dallo statuto, con il dettaglio del preventivo analitico di impiego del finanziamento, ripartito nelle voci di spesa ammissibili di cui all articolo 19 del presente Regolamento nei limiti delle percentuali massime previste dal medesimo articolo, e rispettoso dei principi generali di cui all articolo 18. Nel caso in cui, al momento della presentazione della domanda, il bilancio preventivo non sia ancora stato approvato, esso è sostituito da un piano finanziario preventivo delle entrate e delle uscite relativo all annualità cui si riferisce il finanziamento. Il bilancio preventivo è trasmesso al Servizio immediatamente dopo la sua approvazione; c) ultimo bilancio consuntivo disponibile approvato del soggetto istante; d) una relazione riepilogativa della manifestazione svolta nell annualità precedente. 3. Al soggetto beneficiario è altresì data facoltà di allegare alla domanda di cui al comma 1 una nuova versione modificata della relazione culturale triennale, che tuttavia non contenga modifiche tali da influire ex post sul punteggio numerico attribuito all indicatore dell allegato A. 4. Si applica l articolo 6, commi 5 e 6. Art. 13 istruttoria e sistema di valutazione della domanda di finanziamento per la seconda e per la terza annualità del triennio e criteri per la determinazione del finanziamento 1. La domanda è valutata dalla commissione di valutazione di cui all articolo 7, commi 2 e Le relazioni annuali di cui all articolo 12, comma 2, lettera a), sono valutate secondo gli indicatori di dimensione qualitativa e quantitativa annuale, come specificati dagli allegati B e C. 3. Le relazioni riepilogative delle manifestazioni svolte nell annualità precedente, trasmesse ai sensi dell articolo 12, comma 2, lettera d), sono valutate al fine di verificare la congruenza e la coerenza delle attività svolte con le relazioni culturali triennali e con le relazioni annuali allegate alle domande di finanziamento per tale annualità. La commissione di valutazione trasmette gli esiti di tale valutazione di congruità e di coerenza al Servizio. 4. Si applica l articolo 9, commi 3 e 4.

9 Art. 14 determinazione dell ammontare del finanziamento per la seconda e per la terza annualità del triennio, accettazione del finanziamento e riparto delle risorse ai soggetti beneficiari 1.Si applica l articolo 10, fatto salvo il decreto del Direttore centrale competente in materia di cultura, previsto dall articolo 10, comma 2, che è emanato entro novanta giorni dal termine di cui all articolo 12, comma Salvo quanto previsto al comma 3, il calcolo dei punteggi numerici da attribuire ai progetti presentati per la seconda e per la terza annualità del triennio non può comportare una determinazione dell incentivo in misura superiore a quella dell incentivo della prima annualità del triennio. 3. Qualora dal calcolo di cui al comma 2 derivi una determinazione dell incentivo in misura inferiore, le risorse residue non assegnate sono ripartite a favore degli altri soggetti beneficiari, sulla base dei criteri di cui all articolo 9, comma 4. Art. 15 concessione e liquidazione del finanziamento per la seconda e per la terza annualità del triennio e termini del procedimento 1. Il Servizio concede il finanziamento relativo alla seconda e terza annualità del triennio e, su richiesta del beneficiario, liquida un importo corrispondente al 100 per cento dello stesso finanziamento, entro sessanta giorni dalla scadenza del termine di cui all articolo 14, comma 1, compatibilmente con i vincoli posti dal patto di stabilità e di crescita. 2. Il pagamento del finanziamento è subordinato alla non pendenza, nei confronti del beneficiario, di un ordine di recupero che sia l effetto di una precedente decisione della Commissione europea che dichiara un aiuto illegale e incompatibile con il mercato interno. Capo III rendicontazione del finanziamento Art. 16 modalità e termine di presentazione e di approvazione del rendiconto 1. Entro il 30 giugno dell anno successivo ad ogni annualità del triennio, il soggetto beneficiario presenta al Servizio, esclusivamente tramite posta elettronica certificata (PEC), il rendiconto del finanziamento relativo a tale annualità. Il mancato rispetto del termine finale del 30 giugno comporta la revoca del contributo. 2. La rendicontazione è presentata ai sensi delle disposizioni di cui al titolo II, capo III, della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso). 3. Ai sensi dell articolo 32 della Legge, le spese relative ai finanziamenti di cui al presente regolamento sono rendicontate fino all ammontare del finanziamento concesso. 4. Ai sensi dell articolo 32 ter della Legge, le iniziative destinatarie dei finanziamenti possono svolgersi anche al di fuori del territorio regionale e nazionale. 5. Al rendiconto è allegato: a) il prospetto economico riepilogativo che indichi i ricavi, diversi dal finanziamento regionale, ed i costi, relativi alle attività realizzate nell annualità di riferimento dai soggetti beneficiari dei finanziamenti per progetti svolti nell annualità precedente, su modello conforme a quello approvato con decreto del Direttore del Servizio; b) una relazione riepilogativa delle attività svolte dai soggetti beneficiari nell annualità di riferimento, qualora i soggetti stessi non abbiano presentato la domanda di cui all articolo 12 ed essa non sia stata pertanto allegata ai sensi del medesimo articolo 12, comma 2, lettera d). 6. Il Servizio approva il rendiconto entro novanta giorni dalla data di presentazione.

10 Art. 17 rideterminazione e revoca del finanziamento 1. Anche ai sensi di quanto previsto dall articolo 33 della Legge, qualora, dall esame del prospetto riepilogativo di cui all articolo 16, comma 5, lettera a), emerga che l importo del finanziamento ha superato quanto necessario per coprire il fabbisogno finanziario, il finanziamento è conseguentemente rideterminato, applicando allo stesso una riduzione pari all importo che eccede tale fabbisogno. 2. Qualora venga rendicontata una spesa inferiore al finanziamento concesso, il finanziamento è conseguentemente ridotto fino all ammontare della spesa rendicontata. 3. Qualora, a seguito dell esame della relazione riepilogativa di cui all articolo 16, comma 5, lettera b), vengano riscontrate modifiche sostanziali alle attività che si erano programmate nelle relazioni annuali trasmesse ai sensi degli articoli 6, comma 3, lettera d), e 12, comma 2, lettera a), idonee ad influire ex post in senso peggiorativo sulle fasce di punteggio numerico attribuite, ovvero, a seguito dell esame delle relazioni riepilogative stesse, venga riscontrato il mancato raggiungimento delle finalità di pubblico interesse, il finanziamento è revocato. 4. Il finanziamento è revocato anche nell ipotesi prevista dall articolo 5, comma 2, e nel caso in cui non vengano rispettate le condizioni previste dagli articoli 11, comma 2, e 15, comma 2. Capo IV ammissibilità della spesa Art. 18 principi generali per l ammissibilità delle spese 1. Le spese per essere ammissibili rispettano i seguenti principi generali: a) sono chiaramente relative e riferibili ai progetti di iniziative e attività finanziati; b) sono generate durante il periodo di svolgimento dei progetti di iniziative e attività finanziati, sono chiaramente riferibili a tale periodo, e sono pagate entro il termine di presentazione del rendiconto; c) sono pagate dal soggetto che riceve il finanziamento. Art. 19 spese ammissibili 1. Sono ammissibili le seguenti tipologie di spese: a) spese direttamente collegabili al progetto oggetto di finanziamento, quali spese di viaggio 8titoli di trasporto pubblico, rimborsi chilometrici, pedaggi autostradali, di vitto (esclusivamente pranzo e cena) e di alloggio sostenute dal beneficiario per soggetti determinati quali, ad esempio, relatori, studiosi ed artisti in genere; retribuzione lorda del personale del soggetto beneficiario impiegato in mansioni relative al progetto oggetto di finanziamento e relativi oneri sociali a carico del soggetto beneficiario; spese per l acquisto di beni strumentali non ammortizzabili, se necessari alla realizzazione del progetto; spese per il noleggio o per la locazione finanziaria di beni strumentali anche ammortizzabili, necessari alla realizzazione del progetto, esclusa la spesa per il riscatto dei beni; spese per l acquisto, l abbonamento e la manutenzione di materiale audiovisivo, cinematografico e librario; spese per l allestimento di strutture architettoniche mobili utilizzate per il progetto; spese per l accesso a opere protette dal diritto d autore e ad altri contenuti protetti da diritti di proprietà intellettuale; canoni di locazione di spazi per le manifestazioni espositive, spese di assicurazione, spese per la manutenzione, per le utenze e per la pulizia di spazi per le manifestazioni espositive; spese per il trasporto o la spedizione di opere d arte, di strumenti e di altre attrezzature e connesse spese assicurative; spese per coppe e premi per concorsi; spese per migliorare l accesso del pubblico alla manifestazione, compresi i costi di digitalizzazione e di utilizzo delle nuove tecnologie; b) spese di rappresentanza, costituite esclusivamente da spese per rinfreschi, catering o allestimenti ornamentali, per un importo complessivo non superiore al 5 per cento dell importo del finanziamento;

11 c) spese per compensi a relatori, studiosi ed artisti in genere, inclusi oneri fiscali, previdenziali, assicurativi qualora siano obbligatori per legge e nella misura in cui rimangono effettivamente a carico del beneficiario; d) spese per compensi ad altri soggetti che operano per conto dell ente finanziato, per prestazioni di consulenza e di sostegno forniti da consulenti esterni e da fornitori di servizi, direttamente imputabili all attività finanziata, che risultano indispensabili e correlate al programma proposto e realizzato; e) spese di pubblicità e di promozione: spese per servizi di ufficio stampa; spese per stampe, distribuzione e affissione di locandine e manifesti; spese per prestazioni professionali di ripresa video, registrazione audio, servizi fotografici; spese di pubblicità; spese postali per spedizione di inviti, spese per la gestione e la manutenzione del sito web; spese per la pubblicazione di quotidiani e periodici, sia cartacei che elettronici; altre spese di promozione. Tale tipologia di spese sono ammissibili nella misura massima del 20 per cento dell importo dell incentivo; f) spese generali di funzionamento: spese per la fornitura di elettricità, gas ed acqua; canoni di locazione, spese condominiali e spese di assicurazione per immobili destinati alla sede legale e alle sedi operative; spese per l acquisto di beni strumentali non ammortizzabili destinati alla sede legale o alle sedi operative; spese per il noleggio o per la locazione finanziaria di beni strumentali destinati alla sede legale o alle sedi operative, escluse le spese per il riscatto dei beni; spese di pulizia e di manutenzione dei locali delle sedi; spese telefoniche; spese per assistenza e manutenzione tecnica della rete e delle apparecchiature informatiche e multimediali; spese postali; spese di cancelleria; spese bancarie; spese del personale impiegato nell amministrazione e nella segreteria del soggetto beneficiario. 2. Le spese generali di funzionamento di cui alla lettera f) del comma 1 sono ammissibili nella misura massima del 30 per cento dell importo del finanziamento. 3. Le spese sostenute per l acquisto di beni strumentali di cui alle lettere a) ed f) del comma 1 sono ammissibili nella misura massima del 20 per cento dell importo del finanziamento. Art. 20 spese non ammissibili 1. Non sono ammissibili le seguenti spese: a) imposta sul valore aggiunto (IVA), salvo che costituisca un costo a carico del soggetto beneficiario; b) contributi in natura; c) spese per l acquisto di beni immobili e mobili registrati; d) ammende, sanzioni, penali ed interessi; e) altre spese prive di una specifica destinazione; f) liberalità, necrologi, doni e omaggi; g) spese per oneri finanziari; h) spese di tesseramento, quali, a titolo esemplificativo, quote di iscrizione a federazioni, associazioni internazionali, nazionali e regionali, e spese di iscrizione ad albi. Art. 21 documentazione giustificativa delle spese 1. La documentazione giustificativa delle spese è intestata al soggetto beneficiario ed è annullata in originale dallo stesso, con l indicazione che la spesa è stata sostenuta, anche solo parzialmente, con finanziamento regionale e riportando gli estremi del decreto di concessione. 2. La documentazione giustificativa delle spese è costituita dalla fattura o documento equivalente, corredati del documento attestante l avvenuto pagamento, quale l estratto conto. Ai fini della prova dell avvenuto pagamento, non è ammessa la dichiarazione di quietanza del soggetto che ha emesso il documento fiscale, salvo i casi in cui è consentito il pagamento in contanti.

12 3. E ammesso il pagamento di spese in contanti entro il limite di legge. In tali casi la fattura è quietanzata e sottoscritta dal fornitore e reca la data di pagamento, ovvero il fornitore rilascia dichiarazione liberatoria che riporta i medesimi dati. 4. Gli scontrini fiscali sono ammessi quale documento giustificativo della spesa solo se provano che i costi sostenuti sono riferibili al soggetto beneficiario e permettono di conoscere la natura del bene o servizio acquistato. 5. I rimborsi di spese sono comprovati da una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, ai sensi dell articolo 47 del decreto del presidente della Repubblica n 445/2000, attestante i dati relativi al soggetto rimborsato e la causa e la data del viaggio cui si riferisce il rimborso. Il soggetto beneficiario tiene a disposizione per eventuali controlli fatture o altri documenti contabili aventi valore probatorio equivalente che comprovano la spesa sostenuta del soggetto rimborsato. 6. Il pagamento delle retribuzioni di lavoro dipendente è comprovato dalle busta paga, e, quanto agli oneri fiscali, previdenziali, assicurativi, dal modulo F24 o dalla Certificazione Unica relativa al lavoratore. 7. Nel caso di F24 cumulativi, un prospetto analitico redatto dal soggetto beneficiario dettaglia la composizione del pagamento. 8. Le spese di ospitalità sono comprovate da documentazione recante le generalità dei soggetti ospitati, la durata ed il luogo di svolgimento dell iniziativa per la quale i soggetti sono stati ospitati, la natura dei costi sostenuti. 9. Le spese telefoniche sono documentate con abbonamento intestato al soggetto beneficiario e, nel caso di ricariche telefoniche, dal pagamento risulta il numero di telefono ricaricato, che deve essere intestato al soggetto beneficiario. Art. 22 documentazione comprovante la realizzazione dell attività 1. Il soggetto beneficiario tiene a disposizione del Servizio, presso la propria sede, la documentazione comprovante la realizzazione dell attività per cui è stato concesso il finanziamento e, in particolare, rassegne stampa, pubblicazioni, video, inviti, newsletter, comunicazioni digitali e via web e social media, e da cui emerga l evidenza data al finanziamento regionale. Titolo IV disposizioni transitorie e finali Art. 23 rinvio 1. Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento, si applica la legge regionale n 7/2000 d.d. 20 marzo 2000 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso). Art. 24 disposizione transitoria 1. La domanda di finanziamento per la prima annualità del triennio è presentata entro il termine perentorio di 60 giorni dalla data di entrata in vigore del presente Regolamento. 2. Solo per la prima annualità del triennio , qualora dall applicazione dei criteri di cui all articolo 9 venga determinata, a favore dei soggetti beneficiari dei finanziamenti per progetti triennali di rilevanza regionale di manifestazioni espositive e di altre attività culturali, anche a carattere didattico e formativo, nelle discipline delle arti figurative, delle arti visive, della fotografia e della multimedialità, un entità di finanziamento inferiore del 12,5 per cento del finanziamento stanziato a favore dei medesimi soggetti per le medesime finalità nell anno 2016, l entità del finanziamento stesso viene rideterminata fino a concorrenza di tale limite percentuale. In tale ipotesi, al fine di assicurare tale integrazione di finanziamento, viene anche ridotta l entità dei finanziamenti calcolati a favore degli altri

13 soggetti beneficiari, proporzionalmente al punteggio numerico ad essi attribuito sulla base dei criteri di cui all articolo 9, comma 4. Art. 25 entrata in vigore 1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione. Allegato A riferito all articolo 9 Indicatore di dimensione qualitativa triennale PUNTEGGIO MASSIMO 90/ CATEGORIA VALUTAZIONE PUNTEGGIO Fascia E - insufficiente Punti 0-3 Qualità artistica, valore culturale, innovatività Fascia D - sufficiente Punti 4-7 ed originalità del progetto triennale Fascia C - discreta Punti 8-11 Fascia B - buona Punti da 0 a 30 punti Fascia A - ottima Punti Capacità dell iniziativa di valorizzare e promuovere il territorio, di creare indotto in termini economici, di attrarre un pubblico ampio anche al di fuori dell area di riferimento (con messa a disposizione dell utenza delle opere via web o attraverso catalogo) Fascia E - insufficiente Punti 0-3 Fascia D - sufficiente Punti 4-7 Fascia C - discreta Punti 8-11 Fascia B - buona Punti Fascia A - ottima Punti da 0 a 30 punti Qualità artistica complessiva di tre edizioni della medesima iniziativa nel quinquennio precedente (es. direzione artistica, durata, numero di visitatori, etc.) da 0 a 30 punti Fascia E - insufficiente Punti 0-3 Fascia D - sufficiente Punti 4-7 Fascia C - discreta Punti 8-11 Fascia B - buona Punti Fascia A - ottima Punti Allegato B riferito all articolo 9 Indicatore di dimensione qualitativa annuale PUNTEGGIO MASSIMO 60/60 1 CRITERI QUALITATIVI CATEGORIA VALUTAZIONE PUNTEGGIO Qualità artistica, valore culturale, innovatività Fascia D - insufficiente Punti 0-2 ed originalità del progetto annuale Fascia C - sufficiente Punti 3-4 da 0 a 10 punti Fascia B - buona Punti 5-7 Fascia A - ottima Punti 8-10

14 2 3 Congruenza delle risorse umane e finanziarie, organizzative e strumentali in rapporto agli obiettivi ed alle attività previste nell annualità di riferimento da 0 a 10 punti Capacità dell iniziativa annuale di valorizzare e promuovere il territorio, di creare indotto in termini economici, di attrarre un pubblico ampio anche al di fuori dell area di riferimento ( con messa a disposizione dell utenza delle opere via web o attraverso catalogo) Fascia D - insufficiente Punti 0-2 Fascia C - sufficiente Punti 3-4 Fascia B - buona Punti 5-7 Fascia A - ottima Punti 8-10 Fascia D - insufficiente Punti 0-2 Fascia C - sufficiente Punti 3-4 Fascia B - buona Punti 5-7 Fascia A - ottima Punti da 0 a 10 punti Valutazione del CV del direttore artistico/curatore della mostra da 0 a 5 punti 5 Valutazione della struttura organizzativa che gestisce il progetto (professionalità coinvolte, numero di persone assunte/volontari/giovani con progetti di stage/altro) da 0 a 5 punti 6 Qualità del partenariato da 0 a 5 punti 7 Piano di comunicazione e promozione dell iniziativa (con particolare riferimento a forme di promozione innovative e multilingua) da 0 a 5 punti Presenza di un piano strutturato di didattica a favore degli allievi delle scuole di ogni ordine e 8 grado (inclusi università degli studi, enti di formazione, università della terza età) Da 0 a 5 punti Azioni per favorire l integrazione sociale e culturale, e la fruibilità dell iniziativa da parte 9 di persone con disabilità (motorie, sensoriali o psichiche) Da 0 a 5 punti Fascia C - insufficiente Punti 0-1 Fascia B - buono Punti 2-3 Fascia A - ottimo Punti 4-5 Fascia C - insufficiente Punti 0-1 Fascia B - buono Punti 2-3 Fascia A - ottimo Punti 4-5 Fascia C - insufficiente Punti 0-1 Fascia B - buono Punti 2-3 Fascia A - ottimo Punti 4-5 Fascia C - insufficiente Punti 0-1 Fascia B - buono Punti 2-3 Fascia A - ottimo Punti 4-5 Fascia C - insufficiente Punti 0-1 Fascia B - buono Punti 2-3 Fascia A - ottimo Punti 4-5 Fascia C - insufficiente Punti 0-1 Fascia B - buono Punti 2-3 Fascia A - ottimo Punti 4-5 Allegato C riferito all articolo 9 Indicatore di dimensione quantitativa annuale PUNTEGGIO MASSIMO 40/40

15 CRITERI QUANTITATIVI CATEGORIA VALUTAZIONE PUNTEGGIO Nessun finanziamento Punti 0 1 Capacità del soggetto proponente di attrarre finanziamenti per progetti culturali e artistici (finanziamenti ottenuti nell ultimo triennio) da 0 a 10 punti Finanziamenti privati (es. aziende, fondazioni bancarie) Finanziamenti pubblici locali Punti 2 Punti 3 Finanziamenti pubblici nazionali e/o internazionali Punti Apporto di fondi al progetto annuale diversi dal contributo regionale (fondi propri, fondi dei partner, donazioni, sponsorizzazioni, altri contributi pubblici, entrate generate dalla realizzazione dell evento, etc.) da 0 a 10 punti Storicità dell iniziativa progettuale per cui si richiede il finanziamento (numero di edizioni dell evento realizzate dal medesimo soggetto proponente) da 0 a 20 punti Apporto fondi fino al 5% Punti 2 Apporto fondi superiori al Punti 5 5% sino al 20% Apporto fondi superiori al Punti 8 20% sino al 40% Apporto fondi oltre il 40% Punti anni (0 punti per 3 Punti 0-2 anni, 1 punto 4 anni, 2 punti 5 anni) 6 10 anni (3 punti per 6 Punti 3-8 anni, 1,25 punti in più per ogni anno dal settimo al decimo) anni (9 punti per 11 Punti 9-19 anni, 2,50 punti in più per ogni anno dal dodicesimo al quindicesimo) Oltre 15 anni Punti 20

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