ORGANISMO UNITARIO DELL AVVOCATURA ITALIANA. Rassegna stampa. 5 maggio Responsabile :Claudio Rao (tel. 06/ claudio.rao@oua.

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1 Ufficio stampa Rassegna stampa 5 maggio 2011 Responsabile :Claudio Rao (tel. 06/ claudio.rao@oua.it) 1

2 SOMMARIO Pag 3 CONCILIAZIONE: L OUA mette a disposizione degli avvocati atti e documenti da esibire in tutte le procedure di mediaconciliazione e nei giudizi che riguardano le materie per le quali è fissata la obbligatorietà Pag 4 CONCILIAZIONE: Delibera OUA di richiesta sospensione procedimento Pag 5 CONCILIAZIONE: Procedimento suggerito per ridurre i riflessi negativi della mediaconciliazione obbligatoria Pag 7 CONCILIAZIONE: Mediazione obbligatoria, avvocati impugnano l'ultima circolare del Ministero (help consumatori) Pag 8 CONCILIAZIONE: Avvocati in rivolta contro la media conciliazione (calabria ora) Pag 9 CONCILIAZIONE: Mediazione, la privacy dice sì (italia oggi) Pag 11 CONCILIAZIONE: La privacy entra nella mediaconciliazione, almeno fino al 30 giugno 2012 (diritto e giustizia) Pag 13 CONCILIAZIONE: Garante per la protezione dei dati personali, deliberazione 21 aprile 2011, n. 162; G.U. 3 maggio 2011, n. 101 (diritto e giustizia) Pag 16 CONVEGNI: La mediaconciliazione dopo l ordinanza del Tar del Lazio n.3202 del 12 aprile 2011:istruzioni per l uso - Geografia giudiziaria e organizzazione Torino 11 maggio 2011 Pag 17 CONVEGNI: ERA Il recupero dei crediti in Europa Fondazione Carmignani Collesalvetti maggio 2011 Pag 21 CONVEGNI: Seminario di aggiornamento su Le obbligazioni -Vigevano 12 maggio 2011 Pag 23 PROFESSIONI: Avvocati e architetti: un giovane su due lavora gratis in studio (il corriere della sera) Pag 24 AVVOCATI: Legali a caccia di fasce. Tricolori (italia oggi) Pag 26 AVVOCATI: Praticanti al corso di formazione giudiziale (italia oggi) Pag 27 CLASS ACTION: Spazio alla class action europea ma senza soluzioni impositive (il sole 24 ore) Pag 28 SVILUPPO: Silenzio assenso per costruire (italia oggi) Pag 29 PREVIDENZA: Il contributo integrativo si avvicina all'ultimo «sì» (il sole 24 ore) Pag 30 PREVIDENZA: Casse del 103, welfare avanti tutta (italia oggi) Pag 31 PREVIDENZA: Il veloce declino delle pensioni (il sole 24 ore) Pag 32 PREVIDENZA: Per gli investimenti regole a due velocità (il sole 24 ore) Pag 33 PREVIDENZA: La giornata nazionale della previdenza: quattro lezioni valide per tutti di Elsa Fornero (il sole 24 ore) Pag 34 REATI AMBIENTALI: Imprese contro la 231 ambiente (il sole 24 ore) Pag 35 CARCERI: Bollate, la pena utile è possibile (italia oggi) Pag 37 INTERCETTAZIONI: Intercettazioni: nate male, usate peggio di Lorenzo Bertoni (italia oggi) Pag 38 AMMINISTRAZIONI: Buone prassi per legge (italia oggi) Pag 39 MATRIMONI: Sposo abbandonato all altare, chiede 500 mila euro di danni (ansa) 2

3 LA MEDIACONCILIAZIONE OBBLIGATORIA È INCOSTITUZIONALE E CONTRASTA CON L ART. 47 DELLA CARTA DEI DIRITTI FONDAMENTALI DELL UNIONE EUROPEA L OUA mette a disposizione degli avvocati atti e documenti da esibire in tutte le procedure di mediaconciliazione e nei giudizi che riguardano le materie per le quali è fissata la obbligatorietà: 1. Ordinanza TAR Lazio del 12 aprile 2011 che ha trasmesso gli atti alla Corte Costituzionale sollevando questioni di legittimità costituzionale degli articoli 5 e 16 del d.lgs. n. 28/2010, in relazione agli artt. 24 e 27 della Costituzione. 2. Documento OUA che solleva sette questioni di incostituzionalità del d.l. 28/ Parere rilasciato all OUA dal prof. avv. Aldo Angelo Dolmetta che estende le questioni di incostituzionalità agli artt. 3, comma 1, 25 e 102, comma 1, Cost. 4. Documento-delibera OUA che, facendo propria la delibera adottata dal Consiglio dell Ordine di Firenze, denuncia il contrasto della obbligatorietà della mediaconciliazione con l art. 47 della Carta dei diritti fondamentali dell Unione Europea. (I quattro documenti sono scaricabili dal sito Messaggio a tutti gli avvocati Sollevate questioni di incostituzionalità in tutte le cause che riguardano le materie obbligatorie della mediaconciliazione e, nel contempo, proponete davanti al giudice istanza di disapplicazione dell art. 5, comma secondo, del decreto legislativo 28/2010. Il Segretario (avv. Fiorella Ceriotti) Il Presidente (avv. Maurizio de Tilla) 3

4 L Assemblea dell OUA PRESO ATTO dell ordinanza emessa dal TAR Lazio del 12/4/2011, nel procedimento n /2010, promosso dall OUA, con cui vengono rimesse alla Corte Costituzionale le questioni di legittimità costituzionale della norme introdotte dal D.Lgs. 28/2010, in materia di mediazione finalizzata alla conciliazione; INVITA il Governo a sospendere in via d urgenza, fino alla pronuncia della Corte Costituzionale, l efficacia del D.Lgs. medesimo, nella parte in cui prevede l obbligatorietà del procedimento di mediazione, al fine di evitare la paralisi della giustizia civile e i notevoli costi a danno dei cittadini; RILEVATO inoltre che, con circolare dell 11/4/2011, il Ministero ha formulato un interpretazione del D.Lgs. 28/2010, nonché del regolamento di attuazione, arbitraria e vessatoria per i cittadini, finalizzata a costringere gli stessi al pagamento degli oneri della procedura di mediazione, anche in caso di mancato espletamento della medesima, comprimendo ulteriormente il diritto costituzionalmente garantito di accesso alla Giustizia; RICHIAMATO il proprio protocollo procedimentale già divulgato, INVITA gli Organismi di mediazione istituiti ed istituendi dai COA ad adottare regolamenti aderenti alle direttive indicate dall OUA e in particolare ai principi: 1) facoltà delle parti, compreso il proponente, a non aderire al procedimento senza con ciò essere obbligate al pagamento di costi ulteriori rispetto a quello iniziale di. 40,00; 2) divieto per il mediatore di formulare la proposta senza l esplicito consenso congiunto di tutte le parti; 3) rilascio da parte della Segreteria dell Organismo del certificato di conclusione della procedura anche nel caso in cui una sola delle parti non intenda aderire alla procedura. INVITA di conseguenza gli Organismi medesimi a disattendere la circolare suddetta. Roma il 13 Aprile 2011 Il Segretario Avv. Fiorella Ceriotti Il Presidente Avv. Maurizio de Tilla 4

5 PROCEDIMENTO SUGGERITO PER RIDURRE I RIFLESSI NEGATIVI DELLA MEDIACONCILIAZIONE OBBLIGATORIA PER L ATTORE Trattandosi di condizione di procedibilità per l azione civile è necessario che chi intende promuovere un giudizio faccia una richiesta di mediazione presso un Organismo abilitato con il versamento di 40,00, obbligatorio ex art. 16 del D.M , n E opportuno tuttavia scegliere un organismo, preferibilmente istituito da un Consiglio dell Ordine degli Avvocati, che preveda nel regolamento il divieto del mediatore di formulare una proposta in caso di mancata adesione o partecipazione anche di una sola parte ed inoltre che preveda che il procedimento di conciliazione può ritenersi concluso nel caso di partecipazione di una sola o nessuna parte. A questo punto il proponente che non intende aderire o partecipare al procedimento di mediazione, potrà allegare alla domanda di mediazione un apposita dichiarazione con la quale comunica che, ai sensi dell art. 16 del D.M. n. 180/2010, non intende aderire al procedimento pur avendo presentato la domanda solo perché prevista come condizione di procedibilità; se vuole potrà anche dedurre l incostituzionalità dell art. 5 del D.Lgs. 28/2010 laddove prevede che l esperimento del procedimento di mediazione è condizione di procedibilità della domanda giudiziale ; o più semplicemente potrà allegare il documento OUA sull incostituzionalità della normativa sulla media conciliazione obbligatoria. Il procedimento quindi potrà ritenersi concluso e si potrà dare inizio all azione giudiziaria dopo il rilascio del verbale di conclusione per mancato accordo, osservando i termini dell art. 163 bis c.p.c., oppure anche subito dopo la presentazione della domanda di conciliazione, con la fissazione della prima udienza a quattro mesi e quindici giorni dalla data di presentazione (v. combinato disposto degli artt. 5 e 6 dlgs. N. 28/2010). Sul punto la Suprema Corte, Sez. Lav., si è pronunciata con sentenza del , n. 967, statuendo che: Premesso che le disposizioni che prevedono condizioni di procedibilità, costituendo deroga all esercizio del diritto di agire in giudizio, garantito dall art. 24 cost., non possono essere interpretate in senso estensivo, deve 5

6 ritenersi che, ai fini dell espletamento del tentativo di conciliazione, il quale ai sensi dell art. 412 c.p.c. costituisce condizione di procedibilità della domanda, sia sufficiente, in base a quanto disposto dall art. 410 bis c.p.c., la presentazione della richiesta all organo istituito presso le Direzioni provinciali del lavoro, considerandosi comunque espletato il tentativo di conciliazione decorsi sessanta giorni dalla presentazione, a prescindere dall avvenuta comunicazione della richiesta stessa alla controparte. Seguendo questo iter, in assenza di una proposta da parte del mediatore che può provocare effetti negativi sulla decisione in ordine alle spese, l unico (eventuale) riverbero negativo sul processo sarà quello previsto dal quinto comma dell art. 8 del D.Lgs 28/2010: Dalla mancata partecipazione senza giustificato motivo al procedimento di mediazione il giudice può desumere argomenti di prova nel successivo giudizio ai sensi dell art. 116, secondo comma, c.p.c.. PER IL CONVENUTO Il convenuto che non intenda aderire al procedimento di mediazione non dovrà fare altro che non presentarsi o dichiarare espressamente tale volontà, deducendo anche le questioni di illegittimità costituzionale della normativa e ove ne ricorra l ipotesi la mancanza di regole per individuare la competenza territoriale. Per il convenuto che non si presenta sussiste solo il rischio della proposta del mediatore, se nel regolamento dell Organismo scelto dell attore è previsto che la proposta di conciliazione possa essere formulata anche in assenza di una delle parti. *** *** *** Sia che si difenda l attore, sia che si difenda il convenuto, è opportuno che il difensore faccia sottoscrivere al proprio cliente una dichiarazione in cui lo stesso, dopo aver dichiarato di essere edotto dell obbligatorietà della formulazione della domanda di mediazione e delle conseguenze, comprese quelle previste dall art. 116 c.p.c., per il caso di mancata partecipazione al procedimento di mediazione, dichiari espressamente di non voler conciliare la controversia innanzi all Organismo di conciliazione. 6

7 HELP CONSUMATORI Mediazione obbligatoria, avvocati impugnano l'ultima circolare del Ministero La mediaconciliazione obbligatoria, entrata in vigore lo scorso 21 marzo, continua a far discutere il mondo dell'avvocatura. Questa volta sotto accusa è la circolare del Ministero della Giustizia su "Regolamento di procedura e requisiti dei mediatori" del 4 aprile L'Oua, Organismo Unitario dell'avvocatura Italiana, insieme a diversi Ordini, Associazioni forensi e singoli avvocati, hanno impugnato la circolare dinanzi al Tar del Lazio, poiché essa "prosegue con l'impianto del regolamento attuativo e acuisce i profili di incostituzionalità del decreto legislativo, perché non consente di individuare criteri di qualità per la formazione dei mediatori e requisiti idonei di competenze, e perché si prevede che il procedimento di mediazione sia condizione di procedibilità della domanda giudiziale". Il presidente dell'oua, Maurizio de Tilla, aggiunge: "È un assurdo: il Ministero della Giustizia si fa beffa del diritto e con una circolare prevede la mediazione unilaterale. Come si può avviare una mediaconciliazione con una sole delle parti: il conciliatore che procede da solo senza la presenza di entrambe le parti è un assurdo giuridico che contrasta con il buonsenso e la legge. Qualcuno al Ministero continua a far finta che non sia successo nulla, eppure è un fatto che il decreto legislativo sia stato rimandato alla Corte Costituzionale". L'Oua prosegue la sua protesta ed ha indetto per il 23 giugno un'ulteriore astensione dalle udienze. "Il Ministero della Giustizia - ha concluso de Tilla - si deve rendere conto che va subito eliminata la obbligatorietà della mediaconciliazione che è stata esclusa in Europa da tutti i Paesi". 7

8 CALABRIA ORA Avvocati in rivolta contro la media conciliazione Mar. 3 - Ha tremato ieri mattina. Il terzo piano del tribunale di Cosenza ma non a causa di una scossa tellurica. Sono stati gli avvocati, ben 850, ad aver scatenato un vero e proprio caso di protesta contro il decreto legislativo che gli piazza davanti: una figura poco gradita: quello del medio-conciliatore. I professionisti cosentini, tutti firmatari di una mozione con la quale hanno anche deliberato lo stato di agitazione si dicono pronti ad azioni eclatanti pur di ottenere l abrogazione del decreto che definiscono <<costituzionalmente legittimo>>. Al termine di un assemblea che si è protetta per tutta la mattina, gli avvocati hanno unanimemente deliberato di sollevare una questione di incompatibilità tra l esercizio dell attività di mediatore e quella di avvocato. Al pari hanno espressamente disposto di investire la Corte Costituzionale di tutti i motivi di illegittimità di cui è afflitta la legge, senza escludere eventuali class action contro un decreto che <<tutt ora tranne che tutelare concretamente il cittadino>>. Ma in cosa consiste il decreto legislativo numero 28 del 2010? Si tratta in realtà di un provvedimento che può mettere chiunque, persino un venditore di casalinghi, nella possibilità di sostituirsi alla figura dell avvocato, purchè in possesso di capacità di mediazione e non senza aver prima svolto una settimana di corso che lo abiliti a tale compito. La controversia si sposta dal piano giuridico a quello del mercato della lite, con tanto di tariffe e tabelle economiche delle somme ammesse ad essere trattate dal medio conciliatore ( senza un tetto fissato, si parla infatti di cifre comprese tra i mille euro e i 5 milioni). L attività di quest ultimo consiste nell assistere <<due o più soggetti sia nella ricerca di un accordo amichevole per la composizione di una controversia, sia nella formulazione di una proposta per la risoluzione della stessa>>. Per cui, chiunque questa mattina si fosse svegliato con il pallino di inventarsi il mestiere del mediatore, si trattasse del macellaio sotto casa oppure del fine ragioniere d imprese, dopo aver svolto le sue buone 50 ore di corso accelerato potrà proporsi per essere inserito nell elenco dei <<medi conciliatori>> e, così, dare una spallata alla schiera di avvocati che, per fare lo stesso mestiere, hanno studiato non 50 ore ma 60 mesi e più e lavorato un paio d anni a gratis, prima di ricevere un incarico da un cliente. Così in caso di incidenti, liti condominiali, questioni legate proprietà immobiliari, eredità, mutui, prestiti, affitti, compravendite, contratti assicurativi o bancari, tutto ciò che insomma riguardi il patrimonio delle persone, deve passare prima attraverso la figura del <<medio conciliatore>>e poi, forse, solo in seguito se ne occupano avvocati e giudici. I costi per l utente si vanno quindi ad aggiungere a quelli eventualmente previsti per la successiva controversia giudiziaria vera e propria. Per ciò gli avvocati di Cosenza hanno dichiarato lo stato di agitazione, quale posizione <<netta e radicale>> contro <<le palese illegittimità costituzionale>> di una norma che danneggia sia <<in termini economici>> e sia <<di imparzialità>> i cittadini. E il ruolo dell avvocato, anche. Luigi Guido 8

9 ITALIA OGGI In Gazzetta Ufficiale due provvedimenti del Garante completano il quadro normativo Mediazione, la privacy dice sì Gli organismi privati possono trattare i dati sensibili Doppia autorizzazione privacy per la mediazione: gli organismi privati di conciliazione possono trattare dati sensibili; ministero della giustizia, organismi pubblici e privati, enti di formazione dei mediatori possono trattare i dati giudiziari. Con due provvedimenti di autorizzazione generale (n.161 e 162 entrambi del 21 aprile 2011 e pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale n. 101 del 3 maggio 2011) il Garante della privacy ha integrato il quadro normativo della media-conciliazione, eliminando un possibile impedimento al trattamento di dati delicati sul conto dei mediatori e delle parti della mediazione. In materia di dati sensibili e giudiziari sono già vigenti alcune autorizzazioni generali, ma il garante ha ravvisato la non completa applicabilità delle stesse, a causa della peculiarità del trattamento dei dati nell'attività di mediazione. In attesa che sulla complessiva vicenda della conciliazione si pronuncino la Corte costituzionale e gli organi giurisdizionali comunitari, gli organismi di mediazione, gli enti di formazione e anche il ministero della giustizia non dovranno, dunque, chiedere una autorizzazione singola al Garante, potendo avvalersi di quelle generali. Naturalmente rimangono fermi gli altri adempimenti previsti dal codice della privacy (informativa, misure di sicurezza e consenso, se obbligatorio). Ma vediamo nel dettaglio i due provvedimenti. DATI SENSIBILI Per l'attività di mediazione da parte di organismi privati (associazioni o società) è possibile il trattamento di dati sensibili: si pensi, ad esempio, alla mediazione di una controversia relativa a una responsabilità medica. Mentre l'avvocato che segue le parti ha già una autorizzazione generale specifica, l'organismo di mediazione si trovava privo di copertura normativa. Nel sistema del codice della privacy, infatti, un soggetto privato può trattare dati sensibili con il consenso scritto dell'interessato e con l'autorizzazione del Garante. Questa autorizzazione può essere anche generale e cioè riguardare una categoria di soggetti (titolari del trattamento) o di dati sensibili. Il Garante ha dunque adottato una autorizzazione generale ad hoc (la n. 161) per gli organismi di mediazione, autorizzati a trattare dati sensibili. Ovviamente limitatamente a quanto necessario per lo svolgimento dell'attività tipica di mediazione: facilitare l'accordo tra le parti, formulare una proposta conciliativa, conservare i fascicoli delle pratiche ecc. Nella autorizzazione il Garante richiama al principio della indispensabilità (bisogna trattare i dati indispensabili e non quelli eccedenti), anche se le caratteristiche «facilitative» della mediazione potranno far ritenere indispensabili notizie non strettamente inerenti la controversia, ma necessari per approfondire le ragioni di conflitto personale tra le parti sottostanti alla controversia. L'autorizzazione individua un regime ristretto di comunicazione dei dati: si ricordi che il mediatore 9

10 è tenuto alla riservatezza sulle notizie che la parte non autorizza a rivelare alla controparte. Naturalmente è esclusa qualsiasi forma di diffusione dei dati sensibili. Non viene specificato il termine massimo della conservazione dei dati, che deve essere congruo con quanto strettamente necessario a gestire la mediazione ed anche (si aggiunge) a comprovare la esatta prestazione da parte del mediatore o dell'organismo in caso di contestazioni. Il garante richiama, inoltre, alla osservanza delle disposizioni che vietano la rivelazione senza giusta causa e l'impiego a proprio o altrui profitto delle notizie coperte dal segreto professionale, e gli obblighi deontologici o di buona condotta relativi alle singole figure professionali (il mediatore può essere un iscritto in albi con i conseguenti obblighi deontologici). L'autorizzazione avrà efficacia fino al 30/12/2012. DATI GIUDIZIARI Con la seconda autorizzazione (n. 162) il Garante ha dato il via al trattamento di dati giudiziari da parte di organismi di mediazione privati o pubblici, degli enti di formazione e del ministero della giustizia. Si tratta del trattamento dei dati giudiziari necessari per l'accertamento dei requisiti di onorabilità dei mediatori e dei soci, associati, amministratori e rappresentanti dei predetti enti di natura privata e dell'attività di vigilanza e controllo in merito a tali requisiti da parte del ministero della giustizia. Il controllo del requisito di onorabilità significa raccolta e verifica dei requisiti previsti dal dm n. 180/2010 (regolamento sulla mediazione) per soci, associati, amministratori e rappresentanti degli organismi di mediazione e degli enti di formazione di natura privata, e dei singoli mediatori: tutti questi soggetti non devono avere riportato condanne definitive per delitti non colposi o a pena detentiva non sospesa, non essere incorso nell'interdizione perpetua o temporanea dai pubblici uffici, non essere stato sottoposto a misure di prevenzione o di sicurezza. Il trattamento può riguardare i soli dati giudiziari e le sole operazioni che risultino indispensabili, pertinenti e non eccedenti in relazione alla specifica finalità perseguita. Il regime di comunicazione dei dati è strettamente limitato alle finalità di controllo e vigilanza. I singoli enti non devono chiedere una autorizzazione singola, potendo fruire della autorizzazione generale che sarà vigente fino al fino al 30 giugno Antonio Ciccia 10

11 DIRITTO E GIUSTIZIA La privacy entra nella mediaconciliazione, almeno fino al 30 giugno 2012 Con due diverse delibere del 21 aprile, pubblicate sulla Gazzetta Ufficiale n. 101 del 3 maggio, il Garante privacy autorizza, seppure provvisoriamente, il trattamento dei dati sensibili e dei dati giudiziari correlati all attività di mediaconcilizione nelle controversie civili e commerciali. In sintesi, si illustrano le principali novità. Trattamento dati sensibili: chi sono i soggetti autorizzati. Gli organismi privati di mediazione, che assistono due o più soggetti sia nella ricerca di un accordo amichevole per la composizione di una controversia, sia, ove tale accordo non venga raggiunto, nella formulazione di una proposta per la risoluzione della stessa, sono autorizzati, anche senza richiesta, al trattamento dei dati sensibili. Se i dati rivelano lo stato di salute e la vita sessuale, il diritto da far valere o difendere deve essere di rango pari a quello dell'interessato. In particolare, il Garante precisa che il trattamento può riguardare i soli dati sensibili attinenti ai soggetti coinvolti nella controversia oggetto di conciliazione; mentre i dati sensibili relativi a soggetti terzi possono essere trattati soltanto se ciò sia strettamente indispensabile per l'attività di mediazione. Il trattamento può, dunque, riguardare i soli dati e le sole operazioni che risultino indispensabili, pertinenti e non eccedenti in relazione all attività di mediazione e rispetto ad attività che non possano essere svolte mediante il trattamento di dati anonimi o di dati personali di natura diversa. I dati sensibili possono essere comunicati, se indispensabile, alle parti nel procedimento di mediazione, nei limiti strettamente pertinenti all'espletamento dello specifico incarico conferito. Sempre da verificare la pertinenza e la non eccedenza dei dati sensibili rispetto alla mediazione. I dati sensibili possono essere conservati, per il periodo di tempo previsto dalla normativa comunitaria, da leggi, o da regolamenti e, comunque, per un periodo non superiore a quello strettamente necessario per la gestione dell'attività di mediazione. Attenzione all'indispensabilità dei dati di soggetti terzi. Deve essere verificata, anche mediante controlli periodici, la stretta pertinenza, non eccedenza e indispensabilità dei dati rispetto agli incarichi in corso, da instaurare o cessati, anche con riferimento ai dati che l'interessato fornisce di propria iniziativa. I dati che, anche a seguito delle verifiche, risultano eccedenti o non pertinenti o non indispensabili non possono essere utilizzati, tranne che per l'eventuale conservazione, a norma di legge, dell'atto o del documento che li contiene. Specifica attenzione è prestata per l'indispensabilità dei dati riferiti a soggetti diversi da quelli cui si riferiscono direttamente le prestazioni e gli adempimenti. Trattamento dati giudiziari: chi sono i soggetti autorizzati. Sono autorizzati, anche senza richiesta, a trattare i dati giudiziari: - gli organismi di mediazione costituiti da enti privati, con riferimento ai dati dei soci, associati, amministratori e rappresentanti, nonché dei mediatori iscritti; - gli organismi di mediazione costituiti da enti pubblici, con riferimento ai dati dei mediatori iscritti; - gli enti di formazione, con riferimento ai dati dei soci, associati, amministratori e rappresentanti. Il Ministero della Giustizia vigila sull onorabilità dei mediatori. Inoltre, il Garante Privacy precisa 11

12 che il Ministero della giustizia è autorizzato a trattare i dati giudiziari per la gestione del registro degli organismi di mediazione e dell'elenco degli enti di formazione e per la verifica dei requisiti di onorabilità di soci, associati, amministratori e rappresentanti degli organismi di mediazione e degli enti di formazione di natura privata, nonché dei singoli mediatori. Ne deriva che il trattamento può riguardare i soli dati giudiziari relativi ai requisiti di onorabilità previsti per soci, associati, amministratori e rappresentanti degli organismi di mediazione e degli enti di formazione di natura privata, nonché dei singoli mediatori. A chi comunicare i dati giudiziari. Il Ministero della giustizia, nell'ambito dei poteri di vigilanza e controllo attribuitigli dalla normativa di settore può comunicare i dati giudiziari: - agli organismi di mediazione e agli enti di formazione di natura privata in relazione ai requisiti di onorabilità previsti per i propri soci, associati, amministratori e rappresentanti; - agli organismi di mediazione di natura pubblica e privata, sempre in relazione ai requisiti di onorabilità previsti per i mediatori individuati nei propri elenchi. I soggetti autorizzati verificano periodicamente l'esattezza e l'aggiornamento dei dati. Al fine di assicurare che i dati siano strettamente pertinenti, non eccedenti e indispensabili rispetto alle finalità medesime, i soggetti autorizzati valutano specificamente il rapporto tra i dati e i singoli obblighi e compiti. I dati che, anche a seguito delle verifiche, risultino eccedenti o non pertinenti o non indispensabili non possono essere utilizzati, salvo che per l'eventuale conservazione, a norma di legge, dell'atto o del documento che li contiene. Sempre vietato rivelare notizie coperte dal segreto professionale. Restano fermi sia gli obblighi previsti da norme di legge o di regolamento o dalla normativa comunitaria che stabiliscono divieti o limiti più restrittivi in materia di trattamento di dati personali, sia gli obblighi di legge che vietano la rivelazione senza giusta causa e l'impiego a proprio o altrui profitto delle notizie coperte dal segreto professionale, nonché gli obblighi deontologici o di buona condotta relativi alle singole figure professionali. Autorizzazioni valide fino al 30 giugno Entrambe le autorizzazioni hanno efficacia fino al 30 giugno 2012, salvo eventuali modifiche che il Garante ritenga di dover apportare in conseguenza di novità normative rilevanti in materia. 12

13 DIRITTO E GIUSTIZIA Garante per la protezione dei dati personali, deliberazione 21 aprile 2011, n. 162; G.U. 3 maggio 2011, n. 101 Autorizzazione al trattamento dei dati a carattere giudiziario correlato all'attività di mediazione finalizzata alla conciliazione delle controversie civili e commerciali. IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI In data odierna, con la partecipazione del prof. Francesco Pizzetti, presidente, del dott. Giuseppe Chiaravalloti, vicepresidente, del dott. Mauro Paissan e del dott. Giuseppe Fortunato, componenti, e del dott. Daniele De Paoli, segretario generale; Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante il Codice in materia di protezione dei dati personali; Visto, in particolare, l'art. 4, comma 1, lett. e), del Codice, il quale individua i dati giudiziari; Visti gli articoli 21, comma 1, e 27 del Codice, che consentono il trattamento di dati giudiziari, rispettivamente, da parte di soggetti pubblici e di privati o di enti pubblici economici, soltanto se autorizzato da espressa disposizione di legge o provvedimento del Garante che specifichino le finalità di rilevante interesse pubblico del trattamento, i tipi di dati trattati e le operazioni eseguibili; Visti gli articoli 20, commi 2 e 4, e le disposizioni relative a specifici settori di cui alla Parte II del Codice e, in particolare, il Capo IV del Titolo IV nel quale sono indicate finalità di rilevante interesse pubblico che rendono ammissibile il trattamento di dati giudiziari da parte di soggetti pubblici; Visto l'art. 22 del Codice, che enuncia i principi applicabili, in particolare, al trattamento di dati giudiziari da parte di soggetti pubblici; Considerato che il trattamento dei dati in questione può essere autorizzato dal Garante anche d'ufficio con provvedimenti di carattere generale, relativi a determinate categorie di titolari o di trattamenti (art. 40 del Codice); Considerato che le autorizzazioni di carattere generale sinora rilasciate sono risultate uno strumento idoneo per prescrivere misure uniformi a garanzia degli interessati, rendendo altresì superflua la richiesta di singoli provvedimenti di autorizzazione da parte di numerosi titolari del trattamento; Visto il decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28 di attuazione dell'art. 60 della legge 18 giugno 2009, n. 69 in materia di mediazione finalizzata alla conciliazione delle controversie civili e commerciali e il d.m. del 18 ottobre 2010, n. 180 emanato ai sensi dell'art. 16 del predetto decreto legislativo; Considerato che il decreto legislativo n. 28/2010 e il d.m. n. 180/2010, prevedono che gli organismi di mediazione, gli enti di formazione e il Ministero della giustizia trattino i dati giudiziari per l'accertamento dei requisiti di onorabilità dei mediatori nonché dei soci, associati, amministratori e rappresentanti dei predetti enti di natura privata e attribuiscono al Ministero della giustizia l'esercizio di poteri di vigilanza e controllo in merito a tali requisiti; Vista l'autorizzazione generale n. 7/2009 al trattamento dei dati a carattere giudiziario da parte di privati, di enti pubblici economici e di soggetti pubblici che non contempla il predetto trattamento correlato all'attività di mediazione finalizzata alla conciliazione delle controversie civili e commerciali; Ritenuto necessario, pertanto, prevedere una nuova autorizzazione al fine di consentirne il relativo trattamento; Considerato opportuno che anche tale nuova autorizzazione sia provvisoria e a tempo determinato, ai sensi dell'art. 41, comma 5, del Codice; ritenuto congruo, in particolare, statuirne l'efficacia, nella fase di prima applicazione della disciplina normativa di cui al menzionato decreto legislativo n. 28/2010, fino al 30 giugno 2012, ciò in quanto entro tale periodo di tempo dovrebbero essere ultimati gli adempimenti necessari per 13

14 dare attuazione all'art. 16 del decreto legislativo n. 28/2010 secondo i criteri indicati dall'art. 4 del d.m. n. 180/2010 con conseguente completamento del quadro normativo di riferimento; Considerata la necessità di garantire il rispetto di alcuni principi volti a ridurre al minimo i rischi di danno o di pericolo che i trattamenti potrebbero comportare per i diritti e le libertà fondamentali, nonché per la dignità delle persone, e in particolare, per il diritto alla protezione dei dati personali sancito dall'art. 1 del Codice; Visto l'art. 167 del Codice; Visto l'art. 11, comma 2, del Codice, il quale stabilisce che i dati trattati in violazione della disciplina rilevante in materia di trattamento di dati personali non possono essere utilizzati; Visti gli articoli 31 e seguenti del Codice e il disciplinare tecnico di cui all'allegato B) al medesimo Codice, recanti norme e regole sulle misure di sicurezza; Visto l'art. 41 del Codice; Visti gli articoli 42 e seguenti del Codice in materia di trasferimento di dati personali all'estero; Visti gli atti d'ufficio; Viste le osservazioni dell'ufficio formulate dal segretario generale ai sensi dell'art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000; Relatore il prof. Francesco Pizzetti; Autorizza i trattamenti di dati giudiziari per le finalità di rilevante interesse pubblico di seguito specificate ai sensi degli artt. 21 e 27 del Codice, secondo le prescrizioni di seguito indicate. 1) Soggetti ai quali è rilasciata l'autorizzazione e finalità del trattamento. a) Per il perseguimento della finalità di rilevante interesse pubblico individuata dall'art. 69 (Onorificenze, ricompense e riconoscimenti) sono autorizzati, anche senza richiesta, a trattare i dati giudiziari di cui all'art. 4, comma 1, lett. e), del Codice per adempiere ad obblighi previsti da disposizioni di legge e regolamento in materia di mediazione finalizzata alla conciliazione delle controversie civili e commerciali: 1. gli organismi di mediazione costituiti da enti privati di cui all'art. 1, comma 1, lett. d), del decreto legislativo n. 28/2010 e successive modificazioni e integrazioni, con riferimento ai dati dei soci, associati, amministratori e rappresentanti, nonchè dei mediatori iscritti; 2. gli organismi di mediazione costituiti da enti pubblici di cui all'art. 1, comma 1, lett. d), del decreto legislativo n. 28/2010 e successive modificazioni e integrazioni, con riferimento ai dati dei mediatori iscritti; 3. gli enti di formazione di cui all'art. 16, comma 5, del decreto legislativo n. 28/2010 e successive modificazioni e integrazioni, e art. 1, comma 1, lett. n) del d.m. n. 180/2010 con riferimento ai dati dei soci, associati, amministratori e rappresentanti; b) Per il perseguimento delle finalità di rilevante interesse pubblico individuate dall'art. 69 (Onorificenze, ricompense e riconoscimenti), nonché dall'art. 67 (Attività di controllo e ispettive) il Ministero della giustizia è autorizzato a trattare i dati giudiziari di cui all'art. 4, comma 1, lett. e), del Codice ai sensi dell'art. 16 del decreto legislativo n. 28/2010 e successive modificazioni e integrazioni, nonché relative disposizioni attuative, per la gestione del registro degli organismi di mediazione e dell'elenco degli enti di formazione e per la verifica dei requisiti di onorabilità di cui al d.m. n. 180/2010 di soci, associati, amministratori e rappresentanti degli organismi di mediazione e degli enti di formazione di natura privata, nonché dei singoli mediatori. 2) Interessati ai quali i dati si riferiscono e categorie di dati oggetto di trattamento. Il trattamento può riguardare i soli dati giudiziari relativi ai requisiti di onorabilità previsti dal d.m. n. 180/2010 previsti per soci, associati, amministratori e rappresentanti degli organismi di mediazione e degli enti di formazione di natura privata, nonché dei singoli mediatori («non avere riportato condanne definitive 14

15 per delitti non colposi o a pena detentiva non sospesa; non essere incorso nell'interdizione perpetua o temporanea dai pubblici uffici; non essere stato sottoposto a misure di prevenzione o di sicurezza»). 3) Categorie di dati e operazioni di trattamento. Il trattamento può riguardare i soli dati giudiziari e le sole operazioni che risultino indispensabili, pertinenti e non eccedenti in relazione alla specifica finalità perseguita, nei limiti stabiliti dalle norme di legge e regolamento. 4) Comunicazione dei dati. Il Ministero della giustizia, nell'ambito dei poteri di vigilanza e controllo attribuitigli dalla normativa di settore può comunicare i dati giudiziari di cui all'art. 4, comma 1, lett. e) del Codice: agli organismi di mediazione e agli enti di formazione di natura privata in relazione ai requisiti di onorabilità previsti dagli artt. 4, comma 2, lett. c) e 18, comma 2, lett. b), del d.m. n. 180/2010 per i propri soci, associati, amministratori e rappresentanti; agli organismi di mediazione di natura pubblica e privata in relazione ai requisiti di onorabilità previsti dall'art. 4, comma 3, lett. c), del d.m. n. 180/2010 per i mediatori individuati nei propri elenchi. 5) Conservazione dei dati. Nel quadro del rispetto dell'obbligo previsto dall'art. 11, comma 1, lett. e), del Codice, i dati giudiziari possono essere conservati per il periodo di tempo previsto dalla normativa comunitaria, da leggi, o da regolamenti e, comunque, per un periodo non superiore a quello strettamente necessario. I soggetti autorizzati verificano periodicamente l'esattezza e l'aggiornamento dei dati, nonché la loro pertinenza, completezza, non eccedenza e necessità rispetto alle finalità perseguite nei singoli casi. Al fine di assicurare che i dati siano strettamente pertinenti, non eccedenti e indispensabili rispetto alle finalità medesime, i soggetti autorizzati valutano specificamente il rapporto tra i dati e i singoli obblighi e compiti. I dati che, anche a seguito delle verifiche, risultino eccedenti o non pertinenti o non indispensabili non possono essere utilizzati, salvo che per l'eventuale conservazione, a norma di legge, dell'atto o del documento che li contiene. 6) Richieste di autorizzazione. I titolari dei trattamenti che rientrano nell'ambito di applicazione della presente autorizzazione non sono tenuti a presentare una richiesta di autorizzazione a questa Autorità, qualora il trattamento che si intende effettuare sia conforme alle prescrizioni suddette. Le richieste di autorizzazione pervenute o che perverranno anche successivamente alla data di adozione del presente provvedimento, devono intendersi accolte nei termini di cui al provvedimento medesimo. Il Garante non prenderà in considerazione richieste di autorizzazione per trattamenti da effettuarsi in difformità alle prescrizioni del presente provvedimento, salvo che, ai sensi dell'art. 41 del Codice, il loro accoglimento sia giustificato da circostanze del tutto particolari o da situazioni eccezionali non considerate nella presente autorizzazione. 7) Norme finali. Restano fermi gli obblighi previsti da norme di legge o di regolamento o dalla normativa comunitaria che stabiliscono divieti o limiti più restrittivi in materia di trattamento di dati personali. Restano fermi, altresì, gli obblighi di legge che vietano la rivelazione senza giusta causa e l'impiego a proprio o altrui profitto delle notizie coperte dal segreto professionale, nonchè gli obblighi deontologici o di buona condotta relativi alle singole figure professionali. 8) Efficacia temporale. La presente autorizzazione ha efficacia fino al 30 giugno 2012, salve eventuali modifiche che il Garante ritenga di dover apportare in conseguenza di eventuali novità normative rilevanti in materia. La presente autorizzazione sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. 15

16 LA MEDIACONCILIAZIONE DOPO L ORDINANZA del TAR n.3202 del 12 APRILE 2011: ISTRUZIONI PER L USO - GEOGRAFIA GIUDIZIARIA E ORGANIZZAZIONE Mercoledì 11 MAGGIO 2011 ore 14,30 AULA MAGNA DEL PALAZZO DI GIUSTIZIA Corso Vittorio Emanuele II, 130 Torino Ore 14,30 17,30 Intervengono: Avv. Maurizio DE TILLA Presidente Organismo Unitario dell Avvocatura Dott. Paolo PRAT Presidente Vicario della Corte d Appello di Torino Avv. Mario NAPOLI Presidente Consiglio dell Ordine Avvocati di Torino Avv. Paolo GIUGGIOLI Presidente Consiglio dell Ordine degli Avvocati di Milano Avv. Gaetano VICICONTE Consigliere dell Ordine degli Avvocati di Firenze Avv. Roberto POZZOBON Organismo Unitario dell Avvocatura Avv. Domenico PALMAS Organismo Unitario dell Avvocatura Modera: Avv. Giuseppe GARRONE Organismo Unitario dell Avvocatura Sono stati invitati i Presidenti di tutti gli Ordini Forensi del Piemonte e Valle d Aosta Iscrizione direttamente sul programma Riconosco per gli appartenenti al Foro di Torino; per gli appartenenti ad altri Fori è possibile iscriversi inviando una mail all indirizzo prenotacorsi@ordineavvocatitorino.it La partecipazione all evento è gratuita sono stati attribuiti tre crediti formativi in materia di deontologia 16

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21 GIORNATA DI STUDIO ore 9,00-13,30-15,00-18,00 presso il CASTELLO SFORZESCO DI VIGEVANO "SALA CAVALLERIZZA" DAL TEMA " LE OBBLIGAZIONI" - "IL CREDITO, LE SUE TUTELE E LE SUE GARANZIE". CON IL PATROCINIO DEL COMUNE DI VIGEVANO E CON IL PATROCINIO E IN COLLABORAZIONE CON IL COLLEGIO NOTARILE DI PAVIA. programma: ore 9.00 Registrazione dei partecipanti ore 9.30 Introduzione e saluti Avv. Giuseppe A. Madeo Presidente Ordine degli Avvocati di Vigevano Dott. Paolo Sedino Presidente Collegio Notarile di Pavia MODERATORE Prof. Giovanni Iudica Pro Rettore Università Bocconi di Milano RELAZIONI ore "Gli obblighi e le obbligaazioni tra familiari" Prof. Giovanni Basini Università di Parma ore "Gli atti ricognitivi del debito" Prof. Carlo Granelli Università di Pavia ore "Nuove tutele del credito" Prof. Attilio Guarneri Università Bocconi di Milano ore "L'azione revocatoria" Prof. Emanuele Lucchini Guastalla 21

22 Università Bocconi di Milano ore Interruzioni lavori per pausa pranzo a cura dell'ordine degli Avvocati di Vigevano nel "Giardino della Cavallerizza" ore "La responsabilità solidale nelle parti soggettivamente complesse" Prof. Giuseppe Roccioletti Università Bocconi di Milano ore "Obbligazioni di mezzi e obbligazioni di risultato e responsabilità del professionista" Prof. Andrea Mora Università di Modena ore "Garanzie autonome e polizze fideiussorie" Prof. Giovanni Stella Università di Pavia ore "Le obbligazioni naturali" Prof. Flavio Rocchio Università Cattolica di Milano Ai fini della formazione professionale continua, la GIORNATA DI STUDIO è stata accreditata dall ORDINE DEGLI AVVOCATI DI VIGEVANO per n. 8 CREDITI FORMATIVI. - Iscrizioni sino al 10 maggio Costo 50,00. La quota può essere versata presso la Segreteria dell'ordine o tramite bonifico bancario (allegare copia della ricevuto alla domanda di iscrizione) i cui dati sono riportati qui di seguito: CARIPARMA CREDIT AGRICOLE - P.zza Ducale, Vigevano (Pv) Cod. Iban: IT 39 Q

23 IL CORRIERE DELLA SERA Avvocati e architetti: un giovane su due lavora gratis in studio MILANO Sono i liberi professionisti di domani. Ma oggi praticanti e stagisti di libero hanno davvero poco. Almeno questo è quanto emerge da un indagine condotta dall Ires per Filcams Cgil sul mondo delle professioni. I1 dato più impressionante è rappresentato dalla natura del rapporto:i giovani che si accostano al mondo professionale vengono utilizzati come dei dipendenti con orari fissi e carichi di lavoro che impediscono di svolgere attività in proprio. Basti pensare che quasi la totalità (84,5%) deve garantire una presenza quotidiana, il 76,8% oltre alla presenza deve anche rispettare un orario di lavoro e la media di ore lavorate è quella di un impiego in full-time: 38 ore Inoltre l utilizzo dei praticanti e dei tirocinanti, in tutte le aree professionali, avviene in maniera intensa e a orario pieno: il 77,2% ha delle scadenze rigide, il 41,7 ha «spesso» un ritmo di lavoro elevato, il 27,8% non ha abbastanza tempo per ultimare il lavoro. Impegno molto alto ma ben retribuito? Per niente. Proprio l aspetto economico è la tonte del maggior disagio degli aspiranti professionisti: dall indagine emerge che il 91,6% del campione è insoddisfatto della retribuzione. Ma essere insoddisfatti della paga è già un privilegio perché quasi la metà dei praticanti uno stipendio nonio riceve proprio: solo poco più della metà del campione (il 54,1%) riceve un compenso mensile per l attività di tirocinio, con una percentuale un po più alta per i praticanti dell area economica (68,3%). Una situazione a dir poco imbarazzante che costringe due tirocinanti su tre (65,5%) a ricorrere spesso agli aiuti della propria famiglia di origine per fare fronte alle difficoltà economiche e il 26,4% ti ricorre solo «qualche volta», mentre solo 1 8,1% non ci ricorre mai. E non si tratta di un dettaglio dl poco conto considerato che l età media dei praticanti sfiora i trent anni, epoca in cui bisognerebbe essere in grado di far a meno degli aiuti della famiglia d origine. Del resto, basta tare un giro tra i forum di stagisti, tirocinanti e praticanti per capire che la paga è davvero il primo problema: il livello retributivo cambia da città a citta e da un settore all altro ma raramente un praticante riceve più di mille euro netti al mese. Per questo non sorprende che solo il 35% dei giovani vive la pratica come un esperienza utile per inserirsi nel mondo del lavoro, mentre il 18,3% la considera una perdita di tempo e il 46,7% la giudica un obbligo (o un fastidio necessario). possibili soluzioni? Oggi il consig1io dei ministri dovrebbe valutare la proposta del ministro Sacconi di applicare anche ai praticanti un tipo di contratto come quello dell apprendistato che possa garantire maggiori tutele. Ma l obiettivo non è semplice da raggiungere visto che le varie aree professionali hanno caratteristiche molto diverse. «Si va dai sei mesi ai tre anni spiega Marina Calderone, presidente del Comitato unitario delle professioni -senza considerare quelle che non prevedono periodo di praticantato. E per questo che risulta difficile trovare un intesa sul terreno retributivo. Invece ci trova concordi l ipotesi di un tirocinio da svolgere in Università, sotto il controllo degli ordini professionali». Isidoro Trovato 23

24 ITALIA OGGI Da Pisapia a Taormina, da Musy a Tibaldi, viaggio tra i professionisti candidati sindaci Legali a caccia di fasce. Tricolori Molti avvocati in lizza alle prossime elezioni amministrative In Parlamento sono in cima alla classifica delle professioni (il 14% alla Camera, il 13% al Senato), ma non disdegnano neppure di farsi avanti nell'agone delle elezioni amministrative. E, infatti, domenica 15 e lunedì 16 maggio migliaia di avvocati si sottoporranno al responso del popolo, in occasione del rinnovo di comuni e 11 province. Per Giuliano Pisapia, classe 1949, figlio di Giandomenico (autore della riforma del codice penale del 1989, ndr), la sfida al sindaco uscente di Milano, Letizia Moratti, nasce dalla voglia di avere «una città inclusiva che recuperare una dimensione di legalità e rispetto dei diritti di tutti, dal centro alle periferie». Il candidato del centrosinistra espone a ItaliaOggi i tratti distintivi della professione legale che lo accompagnano nella (tortuosa) strada verso Palazzo Marino: «Sanare le ingiustizie, la capacità di ascolto e l'attenzione alle posizioni degli altri», nel solco dell'insegnamento del padre «da cui ho ereditato l'amore per il diritto e per i diritti». Cognome svizzero (ma il bisnonno, magistrato, visse a Napoli), Alberto Musy, quarantaquattrenne aspirante alla carica di primo cittadino di Torino sostenuto dal terzo polo, si divide fra lo studio e l'università del Piemonte orientale di Novara, dove insegna Diritto privato comparato; figlio di un avvocato vicino al partito liberale, ha vissuto fra Usa e Canada, e s'impegna con entusiasmo nella competizione che vede favorito l'ex ministro della Giustizia Piero Fassino (Pd). Nella città delle streghe (Benevento), il pretendente alla carica di sindaco del centrodestra, Raffaele Tibaldi, componente del locale consiglio dell'ordine degli avvocati, vanta «un nonno e un papà predecessori nell'attività forense», nonché la capacità di comprendere «le ragioni e i bisogni delle persone, aiutandole a trovare le soluzioni ai loro problemi, come cerco di fare nel mio lavoro». Non sarà facile per questo esponente socialista del Pdl sbrogliare la matassa politica che, guarda caso, proprio un ex Guardasigilli ha contribuito a creare nel centro sannita: se, infatti, Fausto Pepe, sindaco in cerca di riconferma, è passato dall'udeur al Pd, Clemente Mastella assieme all'ex Fli Pasquale Viespoli ha lanciato un outsider, Carmine Nardone (appoggiato anche dall'udc), che rischia di danneggiare soprattutto il berlusconiano Tibaldi. Nella Campania dalle mille contraddizioni, non poteva non cercare il suo posto al sole un penalista già abituato alla luce dei riflettori, nei salotti televisivi: Carlo Taormina, romano, 71 anni, che punta a guidare la città di Napoli. In rotta di collisione con il premier, due anni fa ha fondato il movimento Lega Italia, sostenendo la necessità di riportare moralità e legalità al centro delle istituzioni; alle comunali di Cagliari, il partito di Taormina propone un candidato, il civilista Pietro Ambrosio, che in occasione dell'avvio della campagna elettorale tenne a sottolineare di essere l'unico uomo in una lista di sole donne. 24

25 Ritornando alle pendici del Vesuvio, un altro avvocato di polso («nato al Palunetto», uno dei «bassi», i quartieri più poveri, poi trasferitosi con la famiglia al Vomero) sfida Giovanni Lettieri (centrodestra), Mario Morcone (centrosinistra) e Luigi De Magistris (Idv). «Mi occupo di cause di lavoro da 29 anni, ho seguito le vertenze Fiat, Trenitalia, Alitalia, per conto di iscritti ai Cobas e alla Fiom, con un'alta percentuale di vittorie in tribunale» dice Giuseppe Marziale, espressione della sinistra antagonista, «felice di aver potuto unire la passione per il diritto a quella politica, che coltivo dal 1968». Il suo slogan? «Napoli non si piega. I nostri diritti contro i loro profitti», un messaggio chiarissimo, chiosa, «affinché gli abitanti prestino attenzione ai bassoliniani da un lato, e ai confindustriali dall'altro». In un comune di 35 mila abitanti nella provincia di Cosenza si consuma la sfida fra tre frequentatori delle aule dei tribunali: a Rende (località nota alla cronache perché nel 2004, l'allora sindaco Sandro Principe fu ferito gravemente da uno squilibrato con un colpo di pistola al volto, ndr), i candidati sono Vittorio Cavalcanti (centrosinistra), Innocenzo Palazzo (centrodestra) e Francesco Siciliano (Futuro e libertà). «È la mia prima esperienza politica, a convincermi a partecipare è stata Angela Napoli», spiega il duellante finiano, sottolineando il supporto della deputata, da anni sotto scorta per le denunce di collusioni fra politica e malavita calabrese. «Non sono legato a centri di potere, però avendo difeso molti lavoratori in difficoltà raccolgo egualmente consensi», continua Siciliano, destinato a fare l'ago della bilancia, poiché «con tutta probabilità si andrà al ballottaggio». Qualunque sia l'esito della consultazione, conclude sorridendo, Rende «rinnoverà sicuramente la tradizione di avere un'amministrazione guidata da un legale: Principe, che fortunatamente adesso sta bene, fa l'avvocato, così come il sindaco uscente del Pd, Umberto Bernaudo. E, adesso, è il turno di uno di noi». Simona D'Alessio 25

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