CHIARAProtezione Prestiti

Dimensione: px
Iniziare la visualizzazioe della pagina:

Download "CHIARAProtezione Prestiti"

Transcript

1 CONTRATTO DI ASSICURAZIONE CONNESSO A UN PRESTITO CHIARAProtezione Prestiti Il presente Fascicolo informativo, contenente: a) Nota Informativa b) Condizioni di Assicurazione c) Glossario d) Modulo di adesione deve essere consegnato all Aderente prima della sottoscrizione del contratto. AVVERTENZA: Prima della sottoscrizione leggere attentamente la Nota informativa. Helvetia Vita S.p.A. - Compagnia Italo Svizzera di Assicurazioni sulla Vita S.p.A. - Sede Legale e Operativa Via G. B. Cassinis, Milano - Tel (20 linee) Fax PEC: helvetiavita@actaliscertymail.it Capitale Sociale i.v. - Num. Iscriz. del Reg. delle Imprese di Milano, C.F. e P.I R.E.A. n Iscriz. Albo Imprese di Ass. n Iscrizione Albo Gruppi Assicurativi. n. d'ordine Società soggetta alla Direzione ed al Coordinamento della Helvetia Compagnia Svizzera d Assicurazioni SA, Rappresentanza Generale e Direzione per l'italia - Società con unico Socio - Imp. Autor. all'eser. delle ass. sulla Vita con Provv. ISVAP n del 4 dicembre 2001 (G.U. del 12/12/2001 n. 288) Chiara Assicurazioni S.p.A. - Via G. B.Cassinis, MILANO - chiaraassicurazionipec@postacert.cedacri.it - Cap. Soc. Euro ,00 i.v. - CF. P.IVA e Reg. Imprese Milano , Numero REA della CCIAA di Milano , Iscritta alla Sez. I dell Albo Imprese di Assicurazione al n Impresa autorizzata all esercizio delle Assicurazioni sui Danni con Provvedimento ISVAP N del 26 Ottobre G.U. N. 256 del 3 novembre Iscrizione Albo Gruppi Assicurativi n. d ordine 031. Società soggetta alla Direzione ed al Coordinamento di Helvetia Compagnia Svizzera d Assicurazioni SA - Rappresentanza Generale e Direzione per l'italia Una Società del Gruppo

2 La tua Assicurazione svizzera. INFORMATIVA PER L ACCESSO ALL HOME INSURANCE: ART. 38 DEL PROVVEDIMENTO IVASS N.7/2013 Gentile Cliente, la informazione che, ai sensi del Regolamento ISVAP n. 35/2010 come modificato dal Provvedimento IVASS n. 7/2013, potrà consultare la Sua posizione assicurativa con Helvetia Vita S.p.A., per i contratti stipulati dal 01 Settembre 2013, accedendo via web ad un apposita area riservata. Per poter accedere alla suddetta area, denominata My Helvetia, sarà sufficiente connettersi alla home page del sito internet della Compagnia all indirizzo e selezionare il link denominato My Helvetia Accedi alle informazioni sulle tue polizze. Le informazioni contenute in My Helvetia sono aggiornate e la relativa data è riportata nell area stessa. L'accesso è consentito gratuitamente ad ogni Cliente mediante l utilizzo delle credenziali identificative personali richieste sulla base delle istruzioni presenti all interno dell area medesima in fase di registrazione. Per qualunque chiarimento potrà contattare Helvetia Vita S.p.A. al numero HELVETIA VITA S.p.A. Mod. V/52 Ed. 06/2015 Helvetia Vita S.p.A. - Compagnia Italo Svizzera di Assicurazioni sulla Vita S.p.A. Sede Legale e Operativa Via G. B. Cassinis, Milano Tel Fax PEC: helvetiavita@actaliscertymail.it Capitale Sociale i.v. Num. Iscriz. del Reg. delle Imprese di Milano, C.F. e P.I R.E.A. n Iscriz. Albo Imprese di Ass. n Iscrizione Albo Gruppi Assicurativi. n. d'ordine 031 Società soggetta alla Direzione ed al Coordinamento della Helvetia Compagnia Svizzera d Assicurazioni SA, Rappresentanza Generale e Direzione per l'italia Società con unico Socio Imp. Autor. all'eser. delle ass. sulla Vita con Provv. ISVAP n del 4 dicembre 2001 (G.U. del 12/12/2001 n. 288)

3 INFORMATIVA PER L ACCESSO ALL AREA CLIENTI: ART. 38 DEL PROVVEDIMENTO IVASS N.7/2013 Gentile Cliente, la informiamo che, come previsto dal Provvedimento IVASS n. 7/2013, potrà consultare la Sua posizione assicurativa con Chiara Assicurazioni S.p.A., per i contratti stipulati dal 01 settembre 2013, accedendo via web ad un apposita area riservata, c.d. Area Clienti. Per poter accedere alla suddetta Area Clienti occorre che richieda preventivamente credenziali identificative personali di accesso seguendo i seguenti veloci passaggi: le sue 1. Acceda al sito selezioni il link Area Clienti e clicchi sulla voce Registrazione Nuovo Utente ; 2. Inserisca i dati anagrafici che le vengono richiesti; 3. Inserisca il numero identificativo di una polizza che ha sottoscritto con Chiara Assicurazioni; 4. Inserisca un suo indirizzo di posta elettronica (presti molta attenzione all inserimento di questa informazione perché a quell indirizzo sarà inviata la password che le permetterà di accedere all Area Clienti ); 5. Stampi e custodisca la user-id o codice utente che il sistema le assegnerà; 6. Acceda alla casella di posta elettronica precedentemente indicata, prenda nota e custodisca la password di accesso che le è stata comunicata via dalla Compagnia; 7. Entri nuovamente nell Area Clienti del sito inserendo negli appositi campi le proprie credenziali, ovvero user-id e password, per avere accesso immediato alla consultazione della propria posizione assicurativa. Dal secondo accesso in poi le sarà sufficiente inserire user-id e password. Le informazioni contenute nell Area Clienti sono aggiornate e la relativa data di aggiornamento è riportata nell Area stessa. Il servizio è totalmente gratuito e l accesso all Area Clienti è possibile da qualsiasi postazione connessa ad internet tramite le proprie credenziali di accesso rilasciate dalla Compagnia, seguendo le istruzioni sopra riportate. Per qualunque chiarimento, potrà contattare Chiara Assicurazioni S.p.A. al seguente numero verde: CHIARA ASSICURAZIONI S.P.A. Una Società del Gruppo Chiara Assicurazioni S.p.A. - Via G. B.Cassinis, MILANO chiaraassicurazionipec@postacert.cedacri.it; Cap. Soc. Euro ,00 i.v. CF. P.IVA e Reg. Imprese Milano , REA n Imp. Autor. all eser. delle Ass. sui Danni con Provv. ISVAP N del 26/10/2006 G.U. N. 256 del 3/11/2006 Società soggetta alla Direzione ed al Coordinamento di Helvetia Compagnia Svizzera d Assicurazioni SA - Rappresentanza Generale e Direzione per l'italia Iscr. Albo Imprese di Ass. n Iscr. Albo Gruppi Ass. n. d ordine 031

4 CHIARAProtezione Prestiti NI_APPR002_25 CHIARAProtezione Prestiti NOTA INFORMATIVA (La presente Nota Informativa è aggiornata alla data del 01/06/2015) La presente copertura assicurativa prevede l offerta congiunta e inscindibile delle seguenti garanzie: Garanzia assicurativa Compagnia d assicurazione Assicurazione temporanea in caso di Decesso Assicurazione per Invalidità Totale Permanente da Infortunio o Malattia Assicurazione per Inabilità temporanea totale da Infortunio o Malattia Assicurazione per la Disoccupazione Assicurazione per Ricovero Ospedaliero NOTA INFORMATIVA GARANZIA IN CASO DI DECESSO Pagina 1 di 12 Helvetia Vita S.p.A. Chiara Assicurazioni S.p.A. La presente Nota Informativa è redatta secondo lo schema predisposto dall ISVAP (oggi IVASS), ma il suo contenuto non è soggetto alla preventiva approvazione dell IVASS. L aderente deve prendere visione delle condizioni di Assicurazione prima della sottoscrizione della polizza La Nota Informativa si articola nelle seguenti sezioni: A. INFORMAZIONI SULL IMPRESA DI ASSICURAZIONE B. INFORMAZIONI SULLE PRESTAZIONI ASSICURATIVE E SULLE GARANZIE OFFERTE C. INFORMAZIONI SU COSTI, SCONTI E REGIME FISCALE D. ALTRE INFORMAZIONI SUL CONTRATTO A. INFORMAZIONI SULL IMPRESA DI ASSICURAZIONE 1. Informazioni generali Premesso che non è prevista la possibilità di aderire soltanto alla garanzia a copertura del rischio di decesso quale descritta nella presente Nota Informativa, tale garanzia è prestata da Helvetia Vita S.p.A. (di seguito Helvetia Vita), appartenente al Gruppo Assicurativo Helvetia, con sede legale e operativa a Milano in Via G. B. Cassinis, 21. Helvetia Vita è stata autorizzata all esercizio assicurativa delle assicurazioni sulla vita con provvedimento dell ISVAP n del 4 Dicembre 2001 ed è iscritta all Albo delle Imprese di Assicurazione n , mentre il Gruppo Assicurativo Helvetia è iscritto all Albo dei Gruppi di imprese di assicurazione al n Altre informazioni relative a Helvetia Vita: - Recapito telefonico: Numero di fax: Sito internet: - Indirizzo di posta elettronica: operationbanche@helvetia.it - Indirizzo posta elettronica certificata (PEC): helvetiavita@actaliscertymail.it 2. Informazioni sulla situazione patrimoniale dell impresa In considerazione del fatto che a far data dal 01/06/ in seguito all'operazione di fusione per incorporazione della Compagnia Helvetia Vita S.p.A. in Chiara Vita S.p.A. e conseguente cambio di denominazione in Helvetia Vita S.p.A. - di seguito si riportano le informazioni sulla situazione patrimoniale della nuova Compagnia, determinate sulla base dei dati risultanti dall'ultimo bilancio approvato delle singole Compagnie. Il patrimonio netto della Società è pari ad Euro , di cui Euro costituiscono la parte relativa al capitale sociale ed Euro si riferiscono alle riserve patrimoniali. L indice di solvibilità della gestione vita è pari a 125,96% ed è stato calcolato come rapporto tra l ammontare del margine di solvibilità disponibile (Euro ) e l ammontare del margine di solvibilità richiesto dalla normativa vigente (Euro ). B. INFORMAZIONI SULLE PRESTAZIONI ASSICURATIVE E SULLE GARANZIE OFFERTE 3. Prestazioni assicurative e garanzie offerte Il contratto è stipulato per l intera durata del Contratto di Finanziamento (di seguito Finanziamento ), da un minimo di 6 mesi ad un massimo di 72 mesi, senza possibilità di rinnovo.

5 CHIARAProtezione Prestiti NI_APPR002_25 Il contratto prevede una prestazione assicurativa in caso di decesso dell'assicurato. Per maggiori informazioni si rinvia all'art. 22 delle Condizioni di Assicurazione. Si segnala che il contratto, in alcuni specifici casi, prevede esclusioni e limitazioni della presente garanzia, secondo le modalità e nei limiti previsti dagli artt. 22, 23 e 24 delle Condizioni di Assicurazione. Si evidenzia la necessità di leggere le raccomandazioni e le avvertenze contenute nel Modulo di Adesione relative alla sottoscrizione della Dichiarazione di buono stato di salute e si raccomanda la necessità di rispondere in maniera precisa e veritiera alle domande in esso previste. In caso di sopravvivenza dell'assicurato alla scadenza contrattuale, nessuna prestazione è prevista a carico di Helvetia Vita e i premi pagati restano acquisiti dalla Compagnia stessa. 4. Premi La presente garanzia assicurata viene prestata a fronte del pagamento di un premio unico, il cui ammontare viene determinato in funzione del capitale assicurato iniziale, pari all importo del Finanziamento richiesto maggiorato del premio di assicurazione e dello stato di salute e le attività professionali svolte dall Assicurato. Nel caso in cui l Assicurato non potesse sottoscrivere la Dichiarazione di buono stato di salute, Helvetia Vita si riserva la facoltà di rifiutare l assunzione del rischio. Il pagamento del premio avviene presso l Intermediario a cui è assegnato il contratto tramite addebito sul conto corrente dell Assicurato stesso, fermo restando che le relative spese gravano direttamente sull Assicurato stesso. L Assicurato alla data di sottoscrizione del Modulo di Adesione si impegna a corrispondere il premio, che viene addebitato sul conto corrente dell Assicurato stesso e, per il tramite dell Intermediario/Contraente, viene quindi accreditato sul conto corrente della Compagnia. È escluso il pagamento del premio in contanti o con modalità diverse da quelle sopra indicate. Il presente contratto non prevede valori di riduzione né di riscatto. Di seguito si riportano i costi applicati al premio unitamente all indicazione della relativa quota parte percepita in media dall Intermediario/Contraente, espressa sia in valore assoluto che in percentuale. QUOTA PARTE DEL COSTO PERCEPITA COSTO IN MEDIA DALL INTERMEDIARIO/CONTRAENTE % DEL PREMIO % DEL COSTO EURO (*) 63,2 63,3 50,13 (*) Tale valore è stato calcolato sulla base di un premio medio (cioè rappresentativo del portafoglio di polizze della Compagnia, acquisite per il tramite dell intermediario-contraente) pari ad Euro 125,32. In caso di estinzione anticipata o di trasferimento del Finanziamento rispetto la data di scadenza, l Assicurato, con un espressa richiesta a Helvetia Vita, ha la facoltà, alternativamente: di mantenere la garanzia assicurativa fino alla data di scadenza originaria del Finanziamento. di far terminare la garanzia assicurativa: in tal caso il contratto si risolverà a decorrere dalla data di comunicazione dell avvenuta estinzione e Helvetia Vita rimborserà all Aderente la quota parte di premio corrispondente al periodo di garanzia non goduto. In caso di rinegoziazione (ivi comprese le estinzioni parziali anticipate) del Finanziamento, non si procederà ad alcuna restituzione di premio e il contratto resterà in vigore fino alla data di scadenza originaria del Finanziamento e la prestazione assicurata continuerà ad essere operante secondo il piano di ammortamento originale. Per maggiori dettagli sui criteri e le modalità di rimborso si rinvia agli artt. 4 e 23 delle Condizioni di Assicurazione. C. INFORMAZIONI SUI COSTI, SCONTI E SUL REGIME FISCALE 5. Costi gravanti direttamente sull Assicurato Costi gravanti sul premio Spese di emissione Non previste Caricamento 63,2% Quota parte della voce di costo percepita in media dall intermediario/contraente 63,3% L'Assicurato ha la facoltà di chiedere di essere sottoposto a visita medica per certificare l'effettivo stato di salute al fine dell eliminazione del periodo di carenza. Pagina 2 di 12

6 CHIARAProtezione Prestiti NI_APPR002_25 In tal caso, il costo degli accertamenti sanitari è a totale carico dell Assicurato e non è quantificabile a priori in quanto dipende dalla tariffa applicata dalla struttura medica liberamente prescelta da parte dell Assicurato. 6. Sconti In relazione al presente contratto non sono previsti sconti. 7. Regime Fiscale Imposta sui premi I premi delle assicurazioni sulla vita non sono soggetti ad imposta sulle assicurazioni. Detraibilità fiscale dei premi Sul premio unico corrisposto per le assicurazioni sulla vita di puro rischio viene annualmente riconosciuta una detrazione dall imposta sul reddito delle persone fisiche alle condizioni e nei limiti del plafond di detraibilità fissati dalla legge. Tassazione delle somme assicurate Le somme liquidate in caso di decesso dell'assicurato, non sono soggette ad alcuna imposizione fiscale. ***** Laddove nel corso della durata contrattuale l Aderente trasferisca la propria residenza in un altro Stato membro dell Unione Europea, l Aderente stesso è tenuto a darne comunicazione a Helvetia Vita S.p.A. tempestivamente e comunque entro il termine di 30 giorni dall avvenuto trasferimento. Quanto sopra al fine di consentire alla Compagnia di effettuare gli adempimenti relativi all applicazione delle imposte indirette e degli oneri parafiscali gravanti sui premi eventualmente previsti in altri stati dell Unione Europea. Resta inteso che, nel caso in cui l Aderente non effettui la suddetta comunicazione nei termini sopra riportati, sarà tenuto a rimborsare alla Compagnia quanto la stessa sia stata eventualmente chiamata a pagare in conseguenza della mancata comunicazione (ad esempio rimborsi dovuti per effetto di contestazioni mosse dall'amministrazione finanziaria dello Stato membro di nuova residenza). Laddove nel corso della durata contrattuale si verifichino modifiche alle circostanze che determinano la classificazione FATCA dell'aderente (cittadino statunitense o fiscalmente residente negli Stati Uniti), lo stesso è tenuto a darne tempestiva informativa alla Compagnia. In ogni caso, l'aderente è tenuto ad avvisare tempestivamente la Compagnia in relazione ad ogni eventuale cambio della propria residenza. L'Aderente dovrà inoltre dichiarare alla Compagnia, per ogni singola operazione posta in essere sul contratto successiva al versamento di sottoscrizione, se la stessa sia effettuata per conto di titolari effettivi diversi da quelli indicati all'atto della sottoscrizione del modulo di adesione e fornire tutti i dati necessari per la loro identificazione. ************* Il regime fiscale sopra descritto si riferisce alle norme in vigore e all interpretazione prevalente delle medesime alla data di redazione del presente Fascicolo Informativo e non intende fornire alcuna garanzia circa ogni diverso e/o ulteriore modifica normativa di carattere fiscale che potrebbe rilevare, direttamente o indirettamente, in relazione alla sottoscrizione del presente contratto. E' opportuno verificare, in ogni caso, la normativa vigente al momento della dichiarazione dei redditi. D. ALTRE INFORMAZIONI SUL CONTRATTO 8. Modalità di perfezionamento del contratto La modalità di perfezionamento del contratto e la decorrenza della garanzia assicurativa per il caso di decesso sono disciplinate all'articolo 4 delle Condizioni di Assicurazione. 9. Risoluzione del contratto per sospensione del pagamento dei premi In ragione del fatto che il presente contratto prevede il pagamento del premio in un unica soluzione, non è configurabile un ipotesi di risoluzione per sospensione del pagamento dei premi. 10. Riscatto e riduzione La presente forma assicurativa non ammette la possibilità di riscatto dall Assicurazione e non riconosce un valore di riduzione. 11. Revoca della proposta Non prevista in quanto la sottoscrizione del Modulo di Adesione da parte dell Aderente comporta la conclusione contestuale del contratto, a condizione che l Aderente provvede contestualmente al pagamento del premio pattuito. Pagina 3 di 12

7 CHIARAProtezione Prestiti NI_APPR002_ Diritto di recesso L Assicurato può recedere dall Assicurazione entro 30 giorni dalla sottoscrizione del Modulo di Adesione dandone comunicazione alle Compagnie tramite raccomandata A/R. In tal caso, entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione, Helvetia Vita rimborsa all Assicurato il premio corrisposto perla presente garanzia, quantificato nel Modulo di Adesione. L esercizio del diritto di recesso libera l Assicurato e Helvetia Vita da qualsiasi obbligazione futura derivante dal contratto dalle ore 24 del giorno di invio della comunicazione di recesso. 13. Documentazione da consegnare all impresa per la liquidazione delle prestazioni e termini di prescrizione In caso di decesso dell Assicurato, gli aventi diritto devono dare avviso scritto a Helvetia Vita a mezzo lettera raccomandata A/R, allegando la documentazione descritta all Art. 26 delle Condizioni di Assicurazione. A tal fine, è possibile utilizzare il Modulo di Denuncia Sinistro allegato alle Condizioni Contrattuali. Helvetia Vita esegue i pagamenti derivanti dai propri obblighi contrattuali entro 30 giorni dalla data di ricevimento della richiesta completa di tutta la documentazione necessaria (ovvero dalla data di ricevimento presso lo sportello bancario, se anteriore). Decorso tale termine sono dovuti gli interessi moratori a favore dei Beneficiari. Gli interessi sono calcolati a partire dal giorno in cui la Helvetia Vita è entrata in possesso della documentazione completa. Si ricorda che il Codice Civile (Art. 2952) dispone che i diritti derivanti dal presente contratto di assicurazione si estinguono dopo dieci anni da quando si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda (prescrizione). Qualora gli aventi diritto omettano di richiedere gli importi dovuti entro il suddetto termine di prescrizione, questi ultimi sono devoluti al Fondo per le vittime delle frodi finanziarie, istituito presso il Ministero dell'economia e delle Finanze, come previsto in materia di rapporti dormienti dalla Legge n. 266/2005 e successive modifiche ed integrazioni. 14. Legge applicabile al contratto Al contratto si applica la legge italiana. Le parti possono tuttavia pattuire l applicazione di una diversa legislazione; al verificarsi dell esigenza la Compagnia proporrà quella d applicare, fermo restando che su tale designazione prevalgono comune le norme imperative di diritto italiano. 15. Lingua in cui è redatto il contratto Il contratto, ogni documento ad esso allegato e le comunicazioni in corso di contratto sono redatti in lingua italiana, salvo che le parti non ne concordino la redazione in un altra lingua. 16. Reclami Ai sensi del Regolamento ISVAP (oggi IVASS) n. 24/2008 e s.m.i., per reclamo si intende una dichiarazione di insoddisfazione nei confronti di un'impresa di assicurazione relativa ad un contratto o ad un servizio assicurativo; non sono considerati reclami le richieste di informazioni o di chiarimenti. Eventuali reclami riguardanti il rapporto contrattuale o la gestione della liquidazione della prestazione assicurativa devono essere inoltrati per iscritto a: Helvetia Vita S.p.A. Ufficio Reclami, Via G.B. Cassinis Milano; Fax: Indirizzo di posta elettronica: reclami@helvetia.it. La Società invia la relativa risposta entro 45 giorni dal ricevimento del reclamo. In caso di mancato o parziale accoglimento del reclamo da parte della Società, il reclamante potrà rivolgersi all'ivass ed ai sistemi alternativi di risoluzione delle controversie. In particolare: 1. Possono essere presentati all IVASS per iscritto (Via del Quirinale Roma Italia, oppure ai fax / ): i reclami per l accertamento dell osservanza delle disposizioni del D. Lgs. n. 209/2005 (Codice delle Assicurazioni Private) e delle relative norme di attuazione, nonché delle disposizioni del D. Lgs. n. 206/2005 Parte III, Titolo III, Capo I, Sezione IV-bis relativi alla commercializzazione a distanza di servizi finanziari al consumatore da parte delle compagnie di assicurazione e di riassicurazione, degli intermediari e dei periti assicurativi; i reclami già presentati direttamente alle compagnie di assicurazione e che non hanno ricevuto risposta entro il termine di quarantacinque giorni dal ricevimento da parte delle compagnie stesse o che hanno ricevuto una risposta totale o parziale, ma in ogni caso ritenuta non soddisfacente. I reclami indirizzati all IVASS devono contenere: nome, cognome e domicilio del reclamante, con eventuale recapito telefonico; individuazione del soggetto o dei soggetti di cui si lamenta l operato; breve ed esaustiva descrizione del motivo della lamentela; copia del reclamo eventualmente presentato alla Società e dell eventuale riscontro fornito dalla stessa; Pagina 4 di 12

8 CHIARAProtezione Prestiti NI_APPR002_25 ogni documento utile per descrivere più compiutamente le relative circostanze. Per reperire il modello da utilizzare per la presentazione dei reclami all'ivass, si rinvia alla Sezione Reclami del sito della Società Si precisa che in caso di liti transfrontaliere è possibile presentare reclamo all IVASS o direttamente al sistema estero competente chiedendo l attivazione della procedura FIN-NET (il sistema competente è individuabile accedendo al sito internet: 2. Per la risoluzione delle controversie relative al contratto tramite sistemi alternativi il reclamante ha: la facoltà in prima istanza di avvalersi della negoziazione assistita prevista ai sensi del D.L. 132/2014, convertito con modifiche dalla L. 162/2014, mediante invio, inoltrato tramite il proprio legale, all'altra parte a stipulare una convenzione; l'obbligo qualora non intendesse avvalersi della negoziazione assistita o il ricorso alla negoziazione stessa non lo abbia pienamente soddisfatto di attivare, ai sensi del D.Lgs. n. 28/2010 e s.m.i., il procedimento di mediazione innanzi ad un Organismo di Mediazione, iscritto in apposito Registro, istituito presso il Ministero della Giustizia, che abbia sede nel luogo del Giudice territorialmente competente per la vertenza; la facoltà solo in seguito alla definitiva conclusione del procedimento di mediazione secondo le modalità di cui al sopra citato D. Lgs. n. 28/2010 e s.m.i. di adire l'autorità Giudiziaria competente, la quale viene individuata in quella del luogo di residenza o di domicilio del Contraente o dei soggetti che intendono far valere i diritti derivanti dal contratto. Si ricorda che in relazione alle controversie inerenti la quantificazione delle prestazioni e l'attribuzione delle responsabilità permane la competenza esclusiva dell'autorità Giudiziaria. 17. Informativa in corso di contratto Per la consultazione degli aggiornamenti del presente Fascicolo Informativo non derivanti da innovazioni normative Helvetia Vita rimanda altresì al proprio sito internet Comunicazioni del Contraente all impresa Helvetia Vita non richiede all Aderente alcuna forma di comunicazione in merito a circostanze rilevanti (cambio di professione, di attività sportiva svolta, stile di vita dell Assicurato, ecc) che in corso di contratto determinano la modificazione del rischio. Laddove nel corso della durata contrattuale l Aderente trasferisca la propria residenza in un altro Stato membro dell Unione Europea, l Aderente stesso è tenuto a darne comunicazione a Helvetia Vita S.p.A. tempestivamente e comunque entro il termine di 30 giorni dall avvenuto trasferimento, ai sensi dell Art. 19 delle Condizioni contrattuali. 19. Conflitto di interessi Alla data di redazione della presente Nota informativa non sono state rilevate situazioni di conflitto di interessi derivanti da rapporti di Gruppo o da rapporti di affari propri o di altre Compagnie del Gruppo. In ogni caso, qualora in futuro dovessero presentarsi situazioni di conflitto di interessi, Helvetia Vita si impegna ad operare in modo da non recare alcun pregiudizio agli Assicurati ed ottenere il migliore risultato possibile per gli stessi, indipendentemente da tali conflitti con riferimento al momento, alla dimensione e alla natura delle operazioni poste in essere. In particolare, si segnala che Helvetia Vita è dotata di procedure interne che prevedono il monitoraggio e la gestione di potenziali situazioni di conflitti di interesse che potrebbero insorgere con l Assicurato. *** Helvetia Vita S.p.A. è responsabile della veridicità e della completezza dei dati e delle notizie contenuti nella presente Nota Informativa. L Amministratore Delegato Michelangelo Avello Pagina 5 di 12

9 CHIARAProtezione Prestiti NI_APPR002_25 NOTA INFORMATIVA GARANZIE INVALIDITÀ TOTALE PERMANENTE DA INFORTUNIO O MALATTIA, INABILITÀ TEMPORANEA TOTALE DA INFORTUNIO O MALATTIA, DISOCCUPAZIONE E RICOVERO OSPEDALIERO La presente Nota Informativa è redatta secondo lo schema predisposto dall ISVAP, ma il suo contenuto non è soggetto alla preventiva approvazione dell IVASS (già ISVAP). L aderente deve prendere visione delle condizioni di assicurazione prima della sottoscrizione della polizza A. INFORMAZIONI SULL IMPRESA DI ASSICURAZIONE 1. Informazioni generali Premesso che non è prevista la possibilità di aderire soltanto alle garanzie descritte nella presente Nota Informativa, tali garanzie sono prestate da Chiara Assicurazioni S.p.A. (di seguito Chiara Assicurazioni), Compagnia di assicurazioni che fa parte del Gruppo Helvetia, iscritto all Albo dei Gruppi di imprese di assicurazione al n Sede legale in Via G. B. Cassinis, Milano. Iscritta alla Sez. I dell Albo Imprese di assicurazione al n Numero di telefono: numero di fax: sito internet: Indirizzo di posta elettronica: infochiaraassicurazioni@chiaraassicurazioni.it Indirizzo posta elettronica certificata (PEC): chiaraassicurazionipec@postacert.cedacri.it Chiara Assicurazioni S.p.A. è autorizzata all'esercizio dell'attività assicurativa con provvedimento ISVAP n 2470 del 26 ottobre 2006, pubblicato su Gazzetta Ufficiale n 256 del 3 novembre Informazioni sulla situazione patrimoniale dell impresa Il Patrimonio Netto dell Impresa ammonta a 19,474 milioni di euro; la parte di questo importo attribuibile al capitale sociale ammonta a 12,411 milioni di euro, mentre quella relativa alle riserve patrimoniali ammonta a 4,149 milioni di euro. L indice di solvibilità dell Impresa, che rappresenta il rapporto tra l ammontare del margine di solvibilità disponibile e l ammontare del margine di solvibilità richiesto dalla normativa vigente, è pari 1,82. B. INFORMAZIONI SUL CONTRATTO Il contratto non prevede il tacito rinnovo ed ha durata pari alla durata prevista dal Contratto di Finanziamento (di seguito Finanziamento ), compresa tra un minimo di 6 mesi ed un massimo di 72 mesi. AVVERTENZA: l assicurazione cessa alla scadenza contrattuale stabilita senza obbligo di preventiva disdetta. Ai sensi dell art del Codice Civile la copertura, se di durata poliennale, è proposta in alternativa ad analoga copertura di durata annuale, a fronte di una riduzione di premio nella misura indicata in polizza rispetto a quello previsto per la stessa copertura di durata annuale. Per aspetti di maggior dettaglio si rinvia all art. 4 delle Condizioni di Assicurazione. 3. Coperture assicurative offerte - Limitazioni ed esclusioni In conseguenza del Finanziamento stipulato tra l Assicurato e il Contraente, il contratto prevede le seguenti prestazioni assicurative: a) Invalidità Totale Permanente da Infortunio o da Malattia b) Inabilità temporanea totale da Infortunio o da Malattia (solo qualora l Assicurato al momento del sinistro sia Lavoratore Autonomo o Lavoratore Dipendente di Ente Pubblico) c) Perdita d impiego o disoccupazione (solo qualora l Assicurato al momento del sinistro sia Lavoratore Dipendente di Ente Privato) d) Ricovero Ospedaliero (solo qualora l Assicurato al momento del sinistro sia Non Lavoratore) La finalità della Polizza è quella di garantire all Assicurato nei limiti previsti dalla stessa Polizza: - in caso di Invalidità Totale Permanente da Infortunio o da Malattia dell Assicurato: la liquidazione di un indennizzo pari al debito residuo in linea capitale del Finanziamento al momento del Sinistro, esclusi eventuali Pagina 6 di 12

10 CHIARAProtezione Prestiti NI_APPR002_25 importi dovuti a rate insolute, e determinato in base al piano di rimborso del Finanziamento. Conseguentemente, l indennizzo previsti rispettivamente per il caso di Invalidità Totale Permanente da Infortunio o da Malattia saranno via via decrescenti in funzione delle caratteristiche del piano di ammortamento del Finanziamento concesso dal Contraente all Assicurato; - in caso di Inabilità Temporanea Totale, Disoccupazione e Ricovero Ospedaliero: il rimborso di rate mensili di pagamento del debito inerente al Finanziamento. Si rinvia agli artt. 1, 27, 31, 36 e 41 delle Condizioni di Assicurazione per gli aspetti di dettaglio delle singole prestazioni. AVVERTENZA: Il contratto prevede limitazioni ed esclusioni alle garanzie che possono dar luogo alla riduzione o al mancato pagamento dell indennizzo; si rinvia agli artt. 28, 29, 32, 33, 37, 38 e 43 delle Condizioni di Assicurazione per aspetti di maggior dettaglio. AVVERTENZA: il contratto prevede la presenza di franchigie e massimali; per aspetti di maggior dettaglio si rimanda agli artt. 28, 32, 37 e 42 delle Condizioni di Assicurazione. Per franchigia assoluta si intende quella parte di danno che resta sempre a carico dell'assicurato; può essere espressa in importo fisso o in percentuale sulla somma assicurata, si distingue dalla franchigia relativa che rappresenta un limite, superato il quale il danno è risarcito per intero. Il massimale è l'importo massimo entro il quale la Compagnia di assicurazione è impegnata ad offrire la prestazione di indennizzo/in caso di decesso. A titolo esemplificativo: Franchigia assoluta In merito alla garanzia Inabilità Temporanea Totale al lavoro da malattia o da infortunio, è prevista ad esempio una franchigia assoluta di 60 gg. Il primo indennizzo, pari a una rata mensile, sarà liquidato solo se saranno trascorsi 30 giorni consecutivi di Inabilità Temporanea Totale dal termine del Periodo di Franchigia assoluta pari a 30 giorni. Gli indennizzi successivi saranno liquidati al termine di ogni ulteriore periodo di 30 giorni consecutivi di Inabilità Temporanea Totale. GIORNI DI INABILITÀ TEMPORANEA TOTALE AL LAVORO (1) FRANCHIGIA (2) Franchigia relativa In merito alla garanzia Ricovero Ospedaliero, è prevista ad esempio una franchigia relativa di 7 giorni consecutivi, superati i quali la Compagnia provvederà al pagamento del primo indennizzo, consistente in una rata mensile. Gli indennizzi successivi saranno liquidati al termine di ogni ulteriore periodo di 30 giorni consecutivi di Ricovero Ospedaliero. GIORNI CONSECUTIVI DI RICOVERO OSPEDALIERO (1) SURPLUS GIORNI DI INABILITÀ RISPETTO ALLA FRANCHIGIA 3= (1)-(2) FRANCHIGIA RELATIVA (2) SURPLUS GIORNI ESPRESSO IN MESI INTERI PRESTAZIONE EROGABILE 5 7 giorni giorni 1 rata mensile 38 7 giorni 2 rate mensili PRESTAZIONE EROGABILE 20 giorni 60 giorni giorni 60 giorni giorni 60 giorni rata mensile Massimale Con riferimento alla garanzia Disoccupazione, il numero massimo di pagamenti mensili è di 6 indennizzi per ciascun sinistro e di 18 indennizzi nel corso della durata dell Assicurazione Pagina 7 di 12

11 CHIARAProtezione Prestiti NI_APPR002_25 Per singolo sinistro GIORNATE DI DISOCCUPAZIONE PRESTAZIONE EROGATA rate mensili rate mensili Per durata di assicurazione TOTALE SINISTRI 5 PREST.NE SINISTRO N.1 6 rate mensili PREST.NE SINISTRO N.2 6 rate mensili PREST.NE SINISTRO N.3 3 rate mensili PREST.NE SINISTRO N.4 1 rata mensile PREST.NE MASSIMA EROGABILE SINISTRO N.5 2 rate mensili TOTALE RATE MENSILI EROGATE 18 rate mensili L indennizzo in caso di Inabilità Temporanea Totale, Disoccupazione e Ricovero Ospedaliero non potrà superare, per ogni Assicurato, la somma di euro 2.000,00 mensili RATA MENSILE PRESTAZIONE MUTUO EROGATA AVVERTENZA: è previsto un limite massimo di età assicurabile. Più precisamente l età dell Assicurato alla data di decorrenza del contratto deve essere almeno pari a 18 anni e comunque non superiore a 69 anni. L età a scadenza del contratto non può essere pari o superiore a 75 anni Per aspetti di maggior dettaglio si rinvia all art. 3 delle Condizioni di Assicurazione. 4. Periodi di carenza contrattuali AVVERTENZA: il contratto prevede, con riferimento ad alcune coperture assicurative, periodi di carenza. PRESTAZIONE ASSICURATIVA Invalidità Totale Permanente Inabilità temporanea totale Disoccupazione Ricovero Ospedaliero PERIODO DI CARENZA 30 giorni 60 giorni 90 giorni 30 giorni Si rinvia per maggiori dettagli alle Condizioni di Assicurazione, e più precisamente: - all art. 27 con riferimento alla Garanzia Invalidità Permanente Totale da Infortunio o Malattia; - all art. 31 con riferimento alla Garanzia Inabilità Temporanea Totale da Infortunio o Malattia; - all art. 36 con riferimento alla Garanzia Disoccupazione; - all art. 41 con riferimento alla Garanzia Ricovero Ospedaliero. 5. Dichiarazioni dell assicurato in ordine alle circostanze del rischio Nullità AVVERTENZA: Le dichiarazioni inesatte o le reticenze dell'assicurato relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo, nonché la stessa cessazione della Copertura, ai sensi degli art. 1892, 1893 e 1894 c.c. Si rinvia all art. 13 delle Condizioni di Assicurazione per maggiori dettagli. AVVERTENZA: si raccomanda l Assicurato di leggere le raccomandazioni e le avvertenze contenute nel Modulo di Adesione relativamente alla sottoscrizione della Dichiarazione di buono stato di salute. 6. Aggravamento e diminuzione del rischio e variazioni nella professione Con riferimento alle coperture previste dal contratto, Chiara Assicurazioni non richiede all Aderente alcuna forma di comunicazione in merito a circostanze rilevanti che in corso di contratto determinano la modificazione del rischio. Pagina 8 di 12

12 CHIARAProtezione Prestiti NI_APPR002_25 Chiara Assicurazioni per la determinazione dell eventuale prestazione assicurata terrà esclusivamente conto della professione esercitata dall Assicurato al momento del sinistro. Si rinvia all art. 6 delle Condizioni di Assicurazione per maggiori dettagli. 7. Premi L Assicurato paga il premio in unica soluzione al momento del perfezionamento del Finanziamento e per il tramite del Contraente. L Assicurato, infatti, alla data di sottoscrizione del Modulo di Adesione si impegna a corrispondere l importo del premio che viene addebitato sul conto corrente dell Assicurato stesso e, per il tramite del Contraente, viene quindi accreditato sul conto corrente della Compagnia. Di seguito si riportano i costi applicati da Chiara Assicurazioni alla componente di premio relativa alle garanzie Invalidità Totale Permanente da Infortunio o Malattia, Inabilità temporanea totale da Infortunio o Malattia, Disoccupazione e Ricovero Ospedaliero fornite da Chiara Assicurazioni S.p.A, unitamente all indicazione della quota parte di premio percepita dall intermediario-contraente, espressa in valore percentuale del premio (imponibile) di tariffa. VOCE Spese di emissione ALIQUOTA DEL PREMIO (IMPONIBILE) DI TARIFFA Non previste Caricamento 74,67% Quota percepita dall intermediariocontraente 59,67% ESEMPLIFICAZIONE - CHIARA ASSICURAZIONI Esempio di commissione percepita dall Intermediario/Contraente: PREMIO IMPONIBILE COMMISSIONE = 59,67% 300,00 179,01 AVVERTENZA: In caso di estinzione anticipata o di trasferimento del Finanziamento Chiara Assicurazioni restituisce all Aderente la parte di premio pagato relativo al periodo residuo rispetto alla scadenza originaria. In alternativa la Compagnia, su richiesta dell Assicurato, fornisce la copertura assicurativa fino alla scadenza contrattuale. In caso di rinegoziazione (ivi comprese le estinzioni parziali anticipate) del contratto, l assicurazione resterà in vigore fino alla scadenza originaria del Finanziamento e le prestazioni continueranno ad essere operanti secondo il piano di ammortamento originale. Per aspetti di maggior dettaglio si rimanda agli artt. 4 e 5 delle Condizioni di Assicurazione. 8. Adeguamento del premio e delle somme assicurate Il presente contratto non prevede alcun meccanismo di adeguamento del premio o delle somme assicurate. 9. Rivalse La polizza non prevede in nessun caso la presenza di rivalse. 10. Diritto di recesso L Assicurato può recedere dall Assicurazione entro 30 giorni dalla sottoscrizione del Modulo di Adesione dandone comunicazione alla Compagnia tramite raccomandata A/R. In tal caso, la Compagnia rimborsa all Assicurato il Premio pagato al netto dell eventuale imposta. La Compagnia è tenuta al rimborso del premio entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione. L esercizio del diritto di recesso libera l Assicurato e la Compagnia da qualsiasi obbligazione futura derivante dal contratto dalle ore 24 del giorno di invio della comunicazione di recesso. Pagina 9 di 12

13 CHIARAProtezione Prestiti NI_APPR002_25 Se il contratto supera i cinque anni, l Aderente/Assicurato trascorso il quinquennio, può esercitare annualmente la facoltà di recesso a partire dal quinto anno, senza oneri, con preavviso di sessanta giorni e con effetto dalla fine dell annualità nel corso della quale la facoltà di recesso è stata esercitata, ai sensi dell art Codice Civile. Per aspetti di maggior dettaglio si rinvia all art. 17 delle Condizioni Generali di Assicurazione. 11. Prescrizione e decadenza dei diritti derivanti dal contratto I diritti derivanti dall Assicurazione si prescrivono nel termine di due anni dalla data in cui possono essere fatti valere ai sensi e per gli effetti di cui all Art c.c., secondo comma. 12. Legge applicabile al contratto In base all art.180 del Codice delle Assicurazioni, al contratto che sarà stipulato si applicherà la legge italiana. Le Parti possono tuttavia convenire di assoggettare il contratto ad una legislazione diversa da quella italiana, salvi i limiti derivanti dall applicazione di norme imperative nazionali e fatta salva in ogni caso la prevalenza delle disposizioni specifiche relative alle assicurazioni obbligatorie previste dall ordinamento italiano. 13. Regime fiscale Imposta sui premi I premi relativi alle prestazioni assicurative danni (invalidità permanente totale da infortunio o malattia, inabilità temporanea totale da infortunio o malattia, Perdita Impiego o disoccupazione, Ricovero Ospedaliero), al momento della stipulazione del presente contratto, sono soggetti ad una aliquota d imposta pari al 2,5% del premio imponibile. Detraibilità fiscale dei premi I premi per assicurazioni aventi per oggetto il rischio di invalidità permanente non inferiore al 5% da infortunio o malattia, il rischio di morte da qualsiasi causa derivante o di non autosufficienza nel compimento degli atti della vita quotidiana, se la Compagnia non ha facoltà di recesso dal contratto, ai sensi dell art. 15 bis comma 1) lett f) del D.P.R. n. 917/86, così come modificato dal D.Lgs. n. 344/03 c.d. Nuovo T.U.I.R., danno diritto annualmente ad una detrazione dall Imposta sul Reddito delle Persone Fisiche (IRPEF) dichiarato dall Assicurato alle condizioni e nei limiti del plafond di detraibilità fissati dalla legge. Tassazione delle somme assicurate Le somme erogate dalla Compagnia al verificarsi del sinistro dell Assicurato sono esenti da imposizione fiscale. È opportuno verificare comunque la normativa vigente al momento della dichiarazione dei redditi. C. INFORMAZIONI SULLE PROCEDURE LIQUIDATIVE E SUI RECLAMI 14. Sinistri - Liquidazione dell indennizzo AVVERTENZA: l insorgenza del sinistro coincide con il momento in cui si verifica il fatto dannoso per il quale è prestata la copertura assicurativa. La presente polizza prevede determinate modalità e termini per la denuncia dei sinistri. L inadempimento di uno di tali obblighi può comportare la perdita totale o parziale del diritto all indennizzo ai sensi dell art c.c. Si rinvia agli artt. 7, 8, 30, 34, 35, 39, 40, 44 e 45 delle Condizioni di Assicurazione per conoscere le modalità ed i termini per la denuncia del sinistro nonché tutta l ulteriore documentazione che l Assicurato o i suoi aventi causa sono tenuti a presentare con riferimento alle diverse coperture assicurative. Si specifica che, in casi eccezionali e di particolare difficoltà valutativa, la Compagnia potrà richiedere quegli ulteriori documenti strettamente necessari ai fini dell espletamento della richiesta di liquidazione. 15. Reclami Ai sensi del Regolamento IVASS n. 24/2008, per Reclamo si intende "una dichiarazione di insoddisfazione nei confronti di un'impresa di assicurazione relativa a un contratto o a un servizio assicurativo; non sono considerati reclami le richieste di informazioni o di chiarimenti, le richieste di risarcimento danni o di esecuzione del contratto". Eventuali reclami riguardanti il rapporto contrattuale o la gestione dei sinistri, anche qualora riguardino Pagina 10 di 12

14 CHIARAProtezione Prestiti NI_APPR002_25 soggetti coinvolti nel ciclo operativo della Società, devono essere inoltrati per iscritto alla Società presso: Chiara Assicurazioni S.p.A. - Ufficio Reclami Via G. B. Cassinis, Milano Fax reclami@chiaraassicurazioni.it La Società invia la relativa risposta entro 45 giorni dal ricevimento del reclamo. In caso di mancato o parziale accoglimento del reclamo da parte della Società, il reclamante potrà rivolgersi all'ivass ed ai sistemi alternativi di risoluzione delle controversie. In particolare: 1. possono essere presentati all IVASS per iscritto (Via del Quirinale Roma Italia, oppure ai fax / ): i reclami per l accertamento dell osservanza delle disposizioni del D.Lgs. n. 209/2005 (Codice delle Assicurazioni Private) e delle relative norme di attuazione, nonché delle disposizioni del D. Lgs. n. 206/2005 Parte III, Titolo III, Capo I, Sezione IV-bis relativi alla commercializzazione a distanza di servizi finanziari al consumatore da parte delle compagnie di assicurazione e di riassicurazione, degli intermediari e dei periti assicurativi; i reclami già presentati direttamente alle compagnie di assicurazione e che non hanno ricevuto risposta entro il termine di quarantacinque giorni dal ricevimento da parte delle compagnie stesse o che hanno ricevuto una risposta totale o parziale, ma in ogni caso ritenuta non soddisfacente. I reclami indirizzati all IVASS devono contenere: - nome, cognome e domicilio del reclamante, con eventuale recapito telefonico; - individuazione del soggetto o dei soggetti di cui si lamenta l operato; - breve ed esaustiva descrizione del motivo della lamentela; - copia del reclamo eventualmente presentato alla compagnia di assicurazione e dell eventuale riscontro fornito dalla stessa; - ogni documento utile per descrivere più compiutamente le relative circostanze. Per reperire il modello da utilizzare per la presentazione dei reclami all'ivass, si rinvia alla sezione Reclami del sito della Compagnia Si precisa che in caso di liti transfrontaliere è possibile presentare reclamo all'ivass o direttamente al sistema estero competente chiedendo l'attivazione della procedura FIN NET (il sistema competente è individuabile accedendo al sito internet : 2. per la risoluzione delle controversie relative al contratto tramite sistemi alternativi il reclamante ha: la facoltà di avvalersi della negoziazione assistita prevista ai sensi del D.L. 132/2014, convertito con modifiche dalla L. 162/2014, mediante invito, inoltrato tramite il proprio legale, all'altra parte a stipulare una convenzione; l'obbligo - qualora non intendesse avvalersi della negoziazione assistita o il ricorso alla negoziazione stessa non lo abbia pienamente soddisfatto - di attivare, ai sensi del D. Lgs. n. 28/2010 e s.m.i., il procedimento di mediazione innanzi ad un Organismo di Mediaz ione, iscritto in apposito Registro, istituito presso il Ministero della Giustizia, che abbia sede nel luogo del Giudice territorialmente competente per la vertenza; la facoltà - solo in seguito alla definitiva conclusione del procedimento di mediazione secondo le modalità di cui al sopra citato D. Lgs. n. 28/2010 e s.m.i. - di adire l'autorità Giudiziaria competente, la quale viene individuata in quella del luogo di residenza o di domicilio del Contraente o dei soggetti che intendono far valere i diritti derivanti dal contratto; è in ogni caso facoltà del reclamante ricorrere ad un arbitrato, secondo le modalità di seguito specificate. Si ricorda che, in relazione alle controversie inerenti la quantificazione delle prestazioni, permane la competenza esclusiva dell Autorità giudiziaria. 16. Arbitrato In caso di controversie tra le Parti aventi ad oggetto aspetti disciplinati dal contratto di assicurazione, ai sensi dell art. 18, la decisione della controversia può essere demandata, su richiesta dell Assicurato, ad un collegio arbitrale. Il luogo di svolgimento dell arbitrato è la città sede dell Istituto legale più vicina alla residenza dell assicurato, fatte salve eventuali norme contrattuali più favorevoli. AVVERTENZA: è possibile in ogni caso rivolgersi all Autorità Giudiziaria. Pagina 11 di 12

15 CHIARAProtezione Prestiti NI_APPR002_25 Si rinvia al sito internet della Compagnia per la consultazione degli aggiornamenti del Fascicolo Informativo non derivanti da innovazioni normative. Chiara Assicurazioni S.p.A. è responsabile della veridicità e della completezza dei dati e delle notizie contenuti nella presente Nota Informativa. CHIARA ASSICURAZIONI S.p.A. Il Rappresentante Legale Claudio Rampin Pagina 12 di 12

16 CHIARAProtezione Prestiti CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE (Le presenti Condizioni di Assicurazione sono aggiornate alla data del 01/06/2015) ART. 1 - OGGETTO DELLE COPERTURE 1.1 Con il contratto di assicurazione di cui alla presente Polizza, le Compagnie si obbligano, nei limiti ed alle condizioni stabilite negli articoli successivi, a corrispondere una prestazione all Assicurato o ai Beneficiari, in base alla garanzia, qualora si verifichi uno dei seguenti eventi assicurati: a) Decesso dell Assicurato; b) Invalidità permanente totale causata da Infortunio o da Malattia; c) Inabilità Temporanea Totale causata da Infortunio o Malattia, solo qualora l Assicurato sia Lavoratore Autonomo o Lavoratore Dipendente di Ente Pubblico; d) Disoccupazione, solo qualora l Assicurato sia Lavoratore Dipendente di Ente Privato; e) Ricovero Ospedaliero, solo qualora l Assicurato sia Non Lavoratore. 1.2 Conseguentemente, la garanzia relativa all Inabilità Temporanea Totale, di cui alla successiva Sezione C, non è disponibile per gli Assicurati che, al momento del verificarsi del Sinistro, siano Lavoratori Dipendenti di Ente Privato o Non Lavoratori. La garanzia relativa alla Disoccupazione, di cui alla successiva Sezione D, non è disponibile per gli Assicurati che, al momento del verificarsi del Sinistro, siano Lavoratori Autonomi o Lavoratori Dipendenti di Ente Pubblico o Non Lavoratori. La garanzia relativa al Ricovero Ospedaliero, di cui alla successiva sezione E, non è disponibile per gli Assicurati che, al momento del verificarsi del Sinistro, siano Lavoratori Autonomi o Lavoratori Dipendenti. 1.3 Si conviene che: a) la garanzia in caso di Decesso è sottoscritta e prestata da Helvetia Vita S.p.A.; b) le garanzie Invalidità permanente totale da Infortunio o Malattia, Inabilità Temporanea Totale da Infortunio o Malattia, Disoccupazione e Ricovero Ospedaliero sono sottoscritte e prestate da Chiara Assicurazioni S.p.A.. ART. 2 MASSIMALI ASSICURABILI 2.1 La prestazione in cado di Decesso/l indennizzo non può superare, per ogni Assicurato, la somma di: a) Euro ,00 in caso di Decesso e Invalidità permanente totale; b) Euro 2.000,00 mensili in caso di Inabilità Temporanea Totale, Disoccupazione e Ricovero Ospedaliero. Il numero massimo di indennizzi mensili liquidabili è di 6 rate per Sinistro e di 18 rate per la durata delle garanzie; e per tutti i contratti di Finanziamento che siano in essere tra l Assicurato e il Contraente alla data del verificarsi dell evento assicurato ART. 3 REQUISITI DI ASSICURABILITÀ AL MOMENTO DELL ADESIONE 3.1 È assicurabile la persona fisica che: a) abbia stipulato il contratto di Finanziamento e aderito alla Polizza sottoscrivendo il Modulo di Adesione; e b) goda di buona salute, e cioè non sia affetta da malattie o lesioni gravi che necessitano di trattamento medico regolare e continuato; e c) se Lavoratore Dipendente di Ente Privato, Lavoratore Dipendente di Ente Pubblico o Lavoratore Autonomo, non sia stato assente dalla Normale Attività Lavorativa, negli ultimi 12 mesi, per più di 60 giorni continuativi a causa di Malattia o Infortunio; e d) sia di età non inferiore a 18 anni né superiore a 69 anni, fermo restando che l età dell Assicurato alla scadenza dell assicurazione non può essere pari o superiore a 75 anni compiuti. ART. 4 DECORRENZA, DURATA E MODALITÀ ASSUNTIVE DELL ASSICURAZIONE 4.1 L assicurazione decorre, a condizione che sia stato pagato il Premio, dalla data di sottoscrizione del Modulo di Adesione, fermi restando i periodi di carenza di cui rispettivamente all Art. 22 per la garanzia in caso di Decesso, all Art. 27 per il caso di Invalidità permanente totale da Infortunio o da Malattia, all Art. 31 per il caso di Inabilità Temporanea Totale, all Art. 36 per il caso di Disoccupazione e all Art. 41 per il caso di Ricovero Ospedaliero. La durata contrattuale della Polizza coincide con la durata del contratto di Finanziamento, secondo l originale piano di ammortamento. Pagina 1 di 28

17 Per le sole garanzie danni, prestate da Chiara Assicurazioni S.p.A., ai sensi dell art del Codice Civile la copertura, di durata poliennale, è proposta in alternativa ad analoga copertura di durata annuale, a fronte di una riduzione di premio nella misura indicata in polizza rispetto a quello previsto per la stessa copertura di durata annuale. In caso di risoluzione anticipata o di trasferimento del contratto di Finanziamento, il contratto di assicurazione si risolve automaticamente a decorrere dalle ore 24 del giorno di estinzione del contratto di Finanziamento. In tal caso: CHIARA ASSICURAZIONI rimborsa la parte di premio non usufruita a decorrere dal giorno di estinzione del finanziamento al netto delle eventuali imposte governative,in proporzione agli anni e frazione di anno mancanti alla scadenza della garanzia, secondo il seguente algoritmo: R = P/N x T Dove: R = rimborso P = Premio Imponibile (comprensivo di costi e provvigioni) N = numero di rate mensili totali del piano rimborso finanziamento della polizza. T = le rate mensili residue del piano rimborso finanziamento alla scadenza della polizza Helvetia Vita rimborsa la parte di premio pagato e non goduto, che si riferisce agli anni e frazioni di anno mancanti alla scadenza contrattuale, calcolata a decorrere dal giorno di ricezione della comunicazione presso la Compagnia dell avvenuta estinzione o trasferimento del Finanziamento, secondo il seguente algoritmo: R = Frazione/Durata x Premio Dove: R = parte di premio rimborsato Frazione = tempo trascorso tra la data di ricezione della comunicazione presso la Compagnia e la scadenza contrattuale, espresso in anni e frazioni di anno Durata = durata contrattuale, espressa in anni e frazioni di anno Premio = premio corrisposto (comprensivo di costi e provvigioni). L Assicurato ha tuttavia la facoltà di proseguire l assicurazione per la durata residua ed alle condizioni originariamente pattuite, dandone comunicazione alle Compagnie al momento dell estinzione o del trasferimento del Finanziamento. In caso di rinegoziazione (ivi comprese le estinzioni parziali anticipate) del Finanziamento, l assicurazione resterà in vigore fino alla scadenza originaria dello stesso e le prestazioni continueranno ad essere operanti secondo il piano di ammortamento originale. 4.2 L Assicurazione termina alle ore del giorno in cui termina il Finanziamento ovvero alle ore del giorno in cui si verifica il primo dei seguenti eventi: a) il decesso dell Assicurato; b) scadenza del contratto. 4.3 La conclusione della polizza è subordinata alla preventiva sottoscrizione del Modulo di Adesione in tutte le sue parti. ART. 5 - PAGAMENTO DEL PREMIO 5.1 L Assicurato pagherà il premio relativo della Polizza in unica soluzione al momento del perfezionamento del contratto di Finanziamento. 5.2 Ove le Compagnie non accettassero la Dichiarazione di Adesione, le stesse rimborseranno all Assicurato, per il tramite del Contraente, la somma ricevuta a titolo di Premio. 5.3 Ai sensi dell art. 118 del Decreto Legislativo 7 settembre 2005, n. 209 (Codice delle Assicurazioni), il pagamento del premio eseguito in buona fede dall Assicurato al Contraente si considera effettuato direttamente all impresa di assicurazioni. ART. 6 - MODIFICA DELLA POSIZIONE LAVORATIVA 6.1 Qualora, nel corso dell Assicurazione, l Assicurato modifichi la propria condizione occupazionale inerente alla Normale Attività Lavorativa, l Assicurazione sarà automaticamente modificata, nel senso che, dal momento della modifica, sarà operante la garanzia corrispondente alla nuova condizione occupazionale dell Assicurato. Pagina 2 di 28

18 ART. 7 - ONERI DELL ASSICURATO IN CASO DI SINISTRO E IN CASO DI DECESSO 7.1 Qualora si verifica l evento assicurato, l'assicurato (o i suoi aventi causa) o i Beneficiari devono darne avviso scritto alle Compagnie. 7.2 Ai fini del suddetto avviso scritto, l Assicurato o Beneficiari devono compilare debitamente l apposito modulo, reperibile presso il Contraente, e inviare lo stesso a: Helvetia Vita S.p.A. - Operation Banche - Via G. B. Cassinis, 21, Milano, per l Assicurazione in caso di Morte; Chiara Assicurazioni S.p.A., Via G.B. Cassinis, 21, Milano, per tutte le altre garanzie (entro il sessantesimo giorno dalla data di accadimento del Sinistro), con lettera raccomandata A/R unitamente alla documentazione di cui rispettivamente al successivo Art. 26 per il caso di Decesso dell Assicurato, al successivo Art. 30 per il caso di Invalidità permanente totale, al successivo Art. 34 per il caso di Inabilità Temporanea Totale da Infortunio o Malattia, al successivo Art. 39 per il caso di Disoccupazione e al successivo Art. 44 per il caso di Ricovero Ospedaliero. Si specifica che, in casi eccezionali e di particolare difficoltà valutativa, le Compagnie potranno richiedere quegli ulteriori documenti strettamente necessari ai fini dell espletamento della pratica di liquidazione. 7.3 Una volta avvenuto il pagamento di un indennizzo per Inabilità Temporanea Totale o per Disoccupazione e qualora il Sinistro si protragga per ulteriori 30 giorni consecutivi, e così per ogni successivo periodo di 30 giorni consecutivi di durata del Sinistro, l Assicurato o i suoi aventi causa sono tenuti a compilare ed inviare alla Società il modulo di continuazione del Sinistro, reperibile presso il Contraente, con le stesse modalità di cui al precedente punto ed entro 60 giorni dalla fine di ciascun periodo di 30 giorni consecutivi di durata del Sinistro. 7.4 Le Compagnie potranno, in ogni momento, richiedere all Assicurato (o agli aventi causa) e ai Beneficiari di fornire le prove documentali in ordine al perdurante diritto alle prestazioni di cui alla presente Polizza. ART. 8 MODALITÀ DI LIQUIDAZIONE DEI SINISTRI E DELLA PRESTAZIONE IN CASO DI DECESSO 8.1 Per le garanzie Invalidità permanente totale, Inabilità Temporanea totale, Disoccupazione e Ricovero Ospedaliero, Beneficiario dell indennizzo dovuto ai sensi dell assicurazione è l Assicurato 8.2 Con riferimento alla garanzia in caso di Decesso i Beneficiari della prestazione dovuta ai sensi dell assicurazione sono gli eredi legittimi o, in mancanza, gli eredi testamentari dell Assicurato. 8.3 La Compagnia che presta la specifica garanzia esegue il pagamento dell Indennizzo/prestazione entro 30 giorni dal ricevimento della documentazione completa di tutto quanto necessario per la valutazione della richiesta di liquidazione. Decorso tale termine sono dovuti gli interessi moratori (al tasso di interesse legale vigente in quel momento) a favore dell Assicurato o dei Beneficiari. ART. 9 - ONERI FISCALI 9.1 Le imposte e le tasse relative o discendenti dal presente contratto di assicurazione sono esclusivamente a carico dell'assicurato. ART MODIFICHE DELLA POLIZZA 10.1 Le eventuali modifiche alla presente Polizza o a ciascuna delle garanzie devono essere provate per iscritto e avranno effetto solo per le garanzie aventi data iniziale successiva alla data delle modifiche. ART RINVIO ALLE NORME DI LEGGE 11.1 Per tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme di legge della Repubblica Italiana. ART LIMITI TERRITORIALI 12.1 Le garanzie in caso di Decesso e Invalidità permanente totale hanno validità in tutto il mondo, fatto salvo quando indicato nelle esclusioni (art. 24 e art. 29). Le garanzie per Inabilità temporanea totale, per Disoccupazione e per Ricovero Ospedaliero hanno validità nell ambito dell Unione Europea. ART DICHIARAZIONI RELATIVE ALLE CIRCOSTANZE DEL RISCHIO 13.1 Le dichiarazioni inesatte o le reticenze dell'assicurato relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio possono comportare la perdita totale o parziale del diritto alle prestazioni assicurate, nonché la stessa cessazione dell Assicurazione, ai sensi degli artt. 1892, 1893 e 1894 del Codice Civile. In particolare, in questi casi le Compagnie si riservano: Pagina 3 di 28

19 di contestare la validità della garanzia, ai sensi dell articolo 1892 del Codice Civile, quando esiste dolo o colpa grave; di recedere dal contratto e, se è già avvenuto l evento assicurato, di ridurre le somme da liquidare, ai sensi dell articolo 1893 del Codice Civile, quando non esiste dolo o colpa grave. L inesatta indicazione dei dati anagrafici dell Assicurato comporta in ogni caso la rettifica, in base ai dati corretti, delle somme dovute. ART ALTRE ASSICURAZIONI 14.1 Resta convenuto che la copertura può cumularsi con altre coperture assicurative senza che l Assicurato sia tenuto a dare avviso alle Compagnie dell esistenza di queste ultime. ART COLPA GRAVE, TUMULTI 15.1 A parziale deroga all art c.c., le coperture si estendono ai Sinistri cagionati da colpa grave dell Assicurato. In deroga all art c.c. le coperture si estendono ai Sinistri determinati da tumulti popolari, a condizione che l Assicurato non vi abbia preso parte attiva. ART DIRITTO DI SURROGA 16.1 Le Compagnie rinunciano al diritto di surroga ex art c.c., salvo il caso di dolo o colpa grave, verso tutti i conviventi dell Assicurato. ART DIRITTO DI RECESSO 17.1 L Assicurato può recedere dall Assicurazione entro 30 giorni dalla sottoscrizione del Modulo di Adesione dandone comunicazione alle Compagnie tramite raccomandata A/R. In tal caso, le Compagnie rimborsano all Assicurato il rispettivo premio pagato al netto dell eventuale imposta. Le Compagnie sono tenute al rimborso del premio entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione. L esercizio del diritto di recesso libera l Assicurato e le Compagnie da qualsiasi obbligazione futura derivante dal contratto dalle ore 24 del giorno di invio della comunicazione di recesso Per le sole garanzie danni, prestate da Chiara Assicurazioni S.p.A., ai sensi dell art del Codice Civile, se il contratto supera i cinque anni, l Aderente/Assicurato trascorso il quinquennio, può esercitare annualmente la facoltà di recesso a partire dal quinto anno, senza oneri, con preavviso di sessanta giorni e con effetto dalla fine dell annualità nel corso della quale la facoltà di recesso è stata esercitata. ART. 18 CONTROVERSIE 18.1 Qualora tra l Assicurato e Chiara Assicurazioni insorgano eventuali controversie di natura medica sull indennizzabilità del Sinistro dovuto a Infortunio o Malattia e sulla misura dell indennizzabilità dell Infortunio o della Malattia, la decisione della controversia può essere demandata, su richiesta dell Assicurato, ad un collegio di tre medici. L incarico deve essere conferito per iscritto indicando i termini controversi. I medici del Collegio sono nominati uno per parte ed il terzo, che deve essere scelto tra i consulenti medici legali, di comune accordo o, in caso contrario, dal Presidente del Consiglio dell Ordine dei Medici della città ove ha sede l istituto di medicina legale più vicina alla residenza dell Assicurato, luogo dove si riunirà il Collegio stesso. Ciascuna delle parti sostiene le proprie spese e remunera il medico da essa designato, contribuendo per la metà delle spese e competenze per il terzo medico. Le decisioni del Collegio Medico sono prese a maggioranza di voti, con dispensa da ogni formalità di legge, e sono vincolanti per le parti, anche se uno dei medici rifiuta di firmare il relativo verbale Per la risoluzione delle controversie relative al contratto tramite sistemi alternativi il reclamante ha: la facoltà in prima istanza di avvalersi della negoziazione assistita prevista ai sensi del D.L. 132/2014, convertito con modifiche dalla L. 162/2014, mediante invio, inoltrato tramite il proprio legale, all'altra parte a stipulare una convenzione; l'obbligo qualora non intendesse avvalersi della negoziazione assistita o il ricorso alla negoziazione stessa non lo abbia pienamente soddisfatto di attivare, ai sensi del D.Lgs. n. 28/2010 e s.m.i., il procedimento di mediazione innanzi ad un Organismo di Mediazione, iscritto in apposito Registro, istituito presso il Ministero della Giustizia, che abbia sede nel luogo del Giudice territorialmente competente per la vertenza; la facoltà solo in seguito alla definitiva conclusione del procedimento di mediazione secondo le modalità di cui al sopra citato D. Lgs. n. 28/2010 e s.m.i. di adire l'autorità Giudiziaria competente, la quale viene individuata in quella del luogo di residenza o di domicilio del Contraente o dei soggetti che intendono far valere i diritti derivanti dal contratto. Pagina 4 di 28

20 Si ricorda che in relazione alle controversie inerenti la quantificazione delle prestazioni e l'attribuzione delle responsabilità permane la competenza esclusiva dell'autorità Giudiziaria. ART COMUNICAZIONI 19.1 Tutte le comunicazioni da parte delle Contraenti o dell Assicurato alle Compagnie, con riferimento alla presente Polizza, dovranno essere fatte per mezzo di raccomandata A.R., telegramma o telefax. Eventuali comunicazioni da parte delle Compagnie all Assicurato saranno indirizzate all ultimo domicilio conosciuto dell Assicurato stesso Laddove nel corso della durata contrattuale l Aderente trasferisca la propria residenza in un altro Stato membro dell Unione Europea, l Aderente stesso è tenuto a darne comunicazione a Helvetia Vita S.p.A. tempestivamente e comunque entro il termine di 30 giorni dall avvenuto trasferimento. Quanto sopra al fine di consentire alla Compagnia di effettuare gli adempimenti relativi all applicazione delle imposte indirette e degli oneri parafiscali gravanti sui premi eventualmente previsti in altri stati dell Unione Europea. Resta inteso che, nel caso in cui l Aderente non effettui la suddetta comunicazione nei termini sopra riportati, sarà tenuto a rimborsare a Helvetia Vita S.p.A. quanto la stessa sia stata eventualmente chiamata a pagare in conseguenza della mancata comunicazione (ad esempio rimborsi dovuti per effetto di contestazioni mosse dall'amministrazione finanziaria dello Stato membro di nuova residenza) Laddove nel corso della durata contrattuale si verifichino modifiche alle circostanze che determinano la classificazione FATCA dell'aderente (cittadino statunitense o fiscalmente residente negli Stati Uniti), lo stesso è tenuto a darne tempestiva informativa alla Compagnia In ogni caso, l'aderente è tenuto ad avvisare tempestivamente la Compagnia in relazione ad ogni eventuale cambio della propria residenza L'Aderente dovrà inoltre dichiarare alla Compagnia, per ogni singola operazione posta in essere sul contratto successiva al versamento di sottoscrizione, se la stessa sia effettuata per conto di titolari effettivi diversi da quelli indicati all'atto della sottoscrizione del modulo di adesione e fornire tutti i dati necessari per la loro identificazione. ART CESSIONE DEI DIRITTI 20.1 L Assicurato non potrà in alcun modo cedere, o trasferire a terzi, o vincolare a favore di terzi, i diritti derivanti dalle garanzie di cui alla presente Polizza, salvo quanto previsto al secondo comma dell art ART PRESCRIZIONE 21.1 Con riferimento alla copertura in caso di Decesso, si ricorda che il Codice Civile (Art. 2952) dispone che i diritti derivanti dal presente contratto si estinguono dopo dieci anni da quando si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda (prescrizione). Qualora gli aventi diritto omettano di richiedere gli importi dovuti entro il suddetto termine di prescrizione, questi ultimi sono devoluti al Fondo per le vittime delle frodi finanziarie, istituito presso il Ministero dell'economia e delle Finanze, come previsto in materia di rapporti dormienti dalla Legge n. 266/2005 e successive modifiche ed integrazioni. I diritti derivati dalle altre garanzie si prescrivono nel termine di due anni dalla data in cui possono essere fatti valere ai sensi e per gli effetti di cui all Art. 2952, secondo comma, c.c.. Pagina 5 di 28

ARISCOM COMPAGNIA DI ASSICURAZIONI S.p.A. CONTRATTO DI ASSICURAZIONE Resp. Civile Professionale Patrocinatore Stragiudiziale Accordo ANEIS

ARISCOM COMPAGNIA DI ASSICURAZIONI S.p.A. CONTRATTO DI ASSICURAZIONE Resp. Civile Professionale Patrocinatore Stragiudiziale Accordo ANEIS ARISCOM COMPAGNIA DI ASSICURAZIONI S.p.A. CONTRATTO DI ASSICURAZIONE Resp. Civile Professionale Patrocinatore Stragiudiziale Accordo ANEIS Il presente Fascicolo Informativo contenente la Nota Informativa,

Dettagli

Avvertenza: Prima della sottoscrizione leggere attentamente la Nota informativa.

Avvertenza: Prima della sottoscrizione leggere attentamente la Nota informativa. ARISCOM COMPAGNIA DI ASSICURAZIONI S.p.A. CONTRATTO DI ASSICURAZIONE Responsabilità Civile Terzi e Dipendenti Enti Pubblici Il presente Fascicolo Informativo contenente la Nota Informativa, comprensiva

Dettagli

NOTA INFORMATIVA. Contratto di Assicurazione malattia/invalidità permanente da malattia

NOTA INFORMATIVA. Contratto di Assicurazione malattia/invalidità permanente da malattia Contratto di Assicurazione malattia/invalidità permanente da malattia Invalidità permanente da malattia/mod. X0420.0 Edizione 11/2007 Assicurazione malattia/ipm La presente Nota Informativa è redatta secondo

Dettagli

CONTRATTO DI ASSICURAZIONE RESPONSABILITÀ CIVILE

CONTRATTO DI ASSICURAZIONE RESPONSABILITÀ CIVILE CONTRATTO DI ASSICURAZIONE RESPONSABILITÀ CIVILE PRODOTTO RC Vita Privata in convenzione con la BANCA VERONESE CREDITO COOPERATIVO DI CONCAMARISE Società Cooperativa Il presente fascicolo informativo contenente

Dettagli

CONTRATTO DI ASSICURAZIONE CONNESSO A UN MUTUO. Protezione Mutuo BD_CPM01

CONTRATTO DI ASSICURAZIONE CONNESSO A UN MUTUO. Protezione Mutuo BD_CPM01 CONTRATTO DI ASSICURAZIONE CONNESSO A UN MUTUO Protezione Mutuo BD_CPM01 Il presente Fascicolo informativo, contenente: a) Nota Informativa b) Condizioni di Assicurazione c) Glossario d) Modulo di Adesione

Dettagli

DL liberalizzazioni: da luglio polizze collegate ai mutui con doppio preventivo

DL liberalizzazioni: da luglio polizze collegate ai mutui con doppio preventivo CIRCOLARE A.F. N. 73 del 17 Maggio 2012 Ai gentili clienti Loro sedi DL liberalizzazioni: da luglio polizze collegate ai mutui con doppio preventivo Premessa L articolo 28, comma 1, del decreto legge 24

Dettagli

Protezione Prestiti Finalizzati

Protezione Prestiti Finalizzati CONTRATTO DI ASSICURAZIONE CONNESSO A UN PRESTITO Protezione Prestiti Finalizzati Il presente Fascicolo informativo, contenente: a) Nota Informativa b) Condizioni di Assicurazione c) Glossario d) Modulo

Dettagli

Fascicolo Informativo (ai sensi art. 30 del Regolamento n 35 del 26/05/2010)

Fascicolo Informativo (ai sensi art. 30 del Regolamento n 35 del 26/05/2010) Fascicolo Informativo (ai sensi art. 30 del Regolamento n 35 del 26/05/2010) Contratto : Decennale Postuma Il presente Fascicolo Informativo contenente la Nota Informativa e le Condizioni Generali di Assicurazione

Dettagli

OGGETTO: Il contratto di assicurazione sulla vita connesso alle erogazioni di mutui immobiliari e al credito al consumo

OGGETTO: Il contratto di assicurazione sulla vita connesso alle erogazioni di mutui immobiliari e al credito al consumo Informativa per la clientela di studio N. 81 del 23.05.2012 Ai gentili Clienti Loro sedi OGGETTO: Il contratto di assicurazione sulla vita connesso alle erogazioni di mutui immobiliari e al credito al

Dettagli

NOTA INFORMATIVA AL CONTRAENTE. La presente Nota Informativa è redatta secondo lo schema predisposto dall ISVAP ma

NOTA INFORMATIVA AL CONTRAENTE. La presente Nota Informativa è redatta secondo lo schema predisposto dall ISVAP ma UFFICIO REGISTRO BOLLO RADIO ASSICURAZIONI ROMA - Copertina Fascicolo Informativo Sig... Date viaggio... Destinazione... CERTIFICATO DI ASSICURAZIONE 509945135 INTER PARTNER ASSISTANCE Interassistance

Dettagli

L ISTITUTO PER LA VIGILANZA SULLE ASSICURAZIONI PRIVATE E DI INTERESSE COLLETTIVO

L ISTITUTO PER LA VIGILANZA SULLE ASSICURAZIONI PRIVATE E DI INTERESSE COLLETTIVO REGOLAMENTO N. 40 DEL 3 MAGGIO 2012 REGOLAMENTO CONCERNENTE LA DEFINIZIONE DEI CONTENUTI MINIMI DEL CONTRATTO DI ASSICURAZIONE SULLA VITA DI CUI ALL ARTICOLO 28, COMMA 1, DEL DECRETO LEGGE 24 GENNAIO 2012

Dettagli

Circolare N.73 del 17 Maggio 2012. DL liberalizzazioni. Da Luglio polizze collegate ai mutui con doppio preventivo

Circolare N.73 del 17 Maggio 2012. DL liberalizzazioni. Da Luglio polizze collegate ai mutui con doppio preventivo Circolare N.73 17 Maggio 2012 DL liberalizzazioni. Da Luglio polizze collegate ai mutui con doppio preventivo DL liberalizzazioni: da luglio polizze collegate ai mutui con doppio preventivo Gentile cliente,

Dettagli

Protezione Prestito Personale

Protezione Prestito Personale CONTRATTO DI ASSICURAZIONE CONNESSO A UN PRESTITO Protezione Prestito Personale Il presente Fascicolo informativo, contenente: a) Nota Informativa b) Condizioni di Assicurazione c) Glossario d) Modulo

Dettagli

Nota Informativa. Distribuito da

Nota Informativa. Distribuito da Nota Informativa Distribuito da Premessa e Presentazione della Società Definizioni Nota Informativa Informazioni relative al contratto Informazioni in corso di contratto pag.3 pag.4 pag.6 pag.6 pag.9 UFFICIO

Dettagli

NOTA INFORMATIVA CONVENZIONE ASSICURATIVA F.I.A.I.P / ITAS ASSICURAZIONI SPA

NOTA INFORMATIVA CONVENZIONE ASSICURATIVA F.I.A.I.P / ITAS ASSICURAZIONI SPA CONVENZIONE ASSICURATIVA F.I.A.I.P / ITAS ASSICURAZIONI SPA Polizza/Responsabilità Civile Professionale Agenti di Affari in Mediazione e Agenti di Affari in Mediazione Creditizia NOTA INFORMATIVA Polizza

Dettagli

Polizza Protezione Mutuo a premio annuo

Polizza Protezione Mutuo a premio annuo CONTRATTO DI ASSICURAZIONE CONNESSO AD UN MUTUO Polizza Protezione Mutuo a premio annuo Il presente Fascicolo informativo, contenente: a) Nota Informativa b) Condizioni di Assicurazione c) Glossario d)

Dettagli

A. INFORMAZIONI RELATIVE ALL IMPRESA DI ASSICURAZIONE

A. INFORMAZIONI RELATIVE ALL IMPRESA DI ASSICURAZIONE La presente Nota Informativa è redatta secondo lo schema predisposto dall ISVAP, ma il suo contenuto non è soggetto alla preventiva approvazione dell ISVAP. Il Contraente e l Assicurato devono prendere

Dettagli

INFORMAZIONI PUBBLICITARIE. Prestito Personale AVVERA

INFORMAZIONI PUBBLICITARIE. Prestito Personale AVVERA IDENTITA E CONTATTI DEL FINANZIATORE INFORMAZIONI PUBBLICITARIE Prestito Personale AVVERA Finanziatore Credito Emiliano SpA Iscrizione in albi e/o registri Iscritta all Albo delle Banche (n.5350) e all

Dettagli

Polizza Protezione Mutuo a premio annuo

Polizza Protezione Mutuo a premio annuo CONTRATTO DI ASSICURAZIONE CONNESSO AD UN MUTUO Polizza Protezione Mutuo a premio annuo Il presente Fascicolo informativo, contenente: a) Nota Informativa b) Condizioni di Assicurazione c) Glossario d)

Dettagli

Polizza Protezione Mutuo

Polizza Protezione Mutuo CONTRATTO DI ASSICURAZIONE CONNESSO AD UN MUTUO Polizza Protezione Mutuo Il presente Fascicolo informativo, contenente: a) Nota Informativa b) Condizioni di Assicurazione c) Glossario d) Modulo di proposta

Dettagli

CONTRATTO DI ASSICURAZIONE DI RESPONSABILITÀ CIVILE

CONTRATTO DI ASSICURAZIONE DI RESPONSABILITÀ CIVILE CONTRATTO DI ASSICURAZIONE DI RESPONSABILITÀ CIVILE LIGURIA PROTEGGE Il presente Fascicolo Informativo contenente a) Nota Informativa b) Condizioni di assicurazione deve essere consegnato al contraente

Dettagli

POLIZZA COLLETTIVA INFORTUNI e MALATTIA

POLIZZA COLLETTIVA INFORTUNI e MALATTIA POLIZZA COLLETTIVA INFORTUNI e MALATTIA NOTA INFORMATIVA PER I CONTRATTI DI ASSICURAZIONE INFORTUNI E MALATTIA Nota Informativa Mod. 5002002140/S ed. 2011-03 Ultimo aggiornamento 01/03/2011 Ai sensi dell

Dettagli

Via Paracelso, 14-20864 Agrate Brianza (MB) Tel. 039.6056804 - Fax 039.6899940

Via Paracelso, 14-20864 Agrate Brianza (MB) Tel. 039.6056804 - Fax 039.6899940 Via Paracelso, 14-20864 Agrate Brianza (MB) Tel. 039.6056804 - Fax 039.6899940 Filo diretto Assicurazioni S.p.A. - Via Paracelso, 14-20864 Agrate Brianza (MB) - Tel. 039.6056804 - Fax 039.6899940 - www.filodiretto.it

Dettagli

SCHEDA PRODOTTO Protezione Mutuo New

SCHEDA PRODOTTO Protezione Mutuo New SCHEDA PRODOTTO Protezione Mutuo New NOME PRODOTTO PROTEZIONE MUTUI - New Revisione prodotto come da Lettera Ivass-Banca d Italia del 26/08/2015: Polizze abbinate a finanziamenti (PPI Payment Protection

Dettagli

A. INFORMAZIONI SULL'IMPRESA DI ASSICURAZIONE.

A. INFORMAZIONI SULL'IMPRESA DI ASSICURAZIONE. NOTA INFORMATIVA POLIZZA CONVENZIONE FIDI XXX La presente Nota Informativa è redatta secondo lo schema predisposto dall ISVAP, ma il suo contenuto non è soggetto alla preventiva approvazione dell ISVAP.

Dettagli

Data ultimo aggiornamento: 07/2014

Data ultimo aggiornamento: 07/2014 TECNICA DESCRIZIONE POLIZZA CONTRATTUALE LIMITI ASSUNTIVI E PERIODI DI CDARENZA ESCLUSIONI Assicurazione a termine fisso a capitale rivalutabile a premio annuo costante. È un prodotto rivolto ad una clientela

Dettagli

CPI STANDARD CREDIT PROTECTION A PREMIO UNICO ABBINATA AI PRESTITI PERSONALI TARIFFA CPA1

CPI STANDARD CREDIT PROTECTION A PREMIO UNICO ABBINATA AI PRESTITI PERSONALI TARIFFA CPA1 CPI STANDARD CREDIT PROTECTION A PREMIO UNICO ABBINATA AI PRESTITI PERSONALI TARIFFA CPA1 CONTRATTO DI ASSICURAZIONE IN FORMA COLLETTIVA AD ADESIONE FACOLTATIVA per i casi di Decesso Invalidità Totale

Dettagli

NOTA INFORMATIVA. Rischi Vari - Polizza di Assicurazione Responsabilità Civile

NOTA INFORMATIVA. Rischi Vari - Polizza di Assicurazione Responsabilità Civile NOTA INFORMATIVA Rischi Vari - Polizza di Assicurazione Responsabilità Civile ( ai sensi dell articolo 185 del Decreto Legislativo n. 209 del 7 settembre 2005 e del Regolamento ISVAP n. 35 del 26 maggio

Dettagli

CPI STANDARD CREDIT PROTECTION A PREMIO UNICO ABBINATA AI PRESTITI PERSONALI TARIFFA CPA3

CPI STANDARD CREDIT PROTECTION A PREMIO UNICO ABBINATA AI PRESTITI PERSONALI TARIFFA CPA3 CPI STANDARD CREDIT PROTECTION A PREMIO UNICO ABBINATA AI PRESTITI PERSONALI TARIFFA CPA3 CONTRATTO DI ASSICURAZIONE IN FORMA COLLETTIVA AD ADESIONE FACOLTATIVA per i casi di Decesso Invalidità Totale

Dettagli

CONTRATTO DI CONSULENZA PROFESSIONALE

CONTRATTO DI CONSULENZA PROFESSIONALE CONTRATTO DI CONSULENZA PROFESSIONALE Il/La nato a il.., residente in alla via.., C.F.., (se società) nella qualità di..della., con sede in via.. n., part. I.V.A. n., PEC. (committente) E Il Dott./Dott.ssa..,

Dettagli

Modulo di Adesione alla copertura assicurativa per Mutuo BancoPosta POSTEPROTEZIONE MUTUO

Modulo di Adesione alla copertura assicurativa per Mutuo BancoPosta POSTEPROTEZIONE MUTUO Modulo di Adesione alla copertura assicurativa per Mutuo BancoPosta POSTEPROTEZIONE MUTUO Ufficio Postale/Frazionario...Filiale......... Numero telefono/fax... Dati dei Richiedenti (compilare in stampatello)

Dettagli

Credit Airbag. Polizza Collettiva

Credit Airbag. Polizza Collettiva Polizza Collettiva Credit Airbag Contratto di assicurazione temporanea ad adesione facoltativa per il caso di morte a capitale decrescente, per inabilità temporanea totale da infortunio o malattia, per

Dettagli

IL PRESENTE FASCICOLO INFORMATIVO CONTENENTE:

IL PRESENTE FASCICOLO INFORMATIVO CONTENENTE: CREDIT PROTECTION PICCOLE E MEDIE IMPRESE A PREMIO UNICO ABBINATA AI MUTUI NUOVI E STOCK CHIROGRAFARI/IPOTECARI ED ALLE APERTURE DI CREDITO IN CONTO CORRENTE CON PIANO DI RIMBORSO PROGRAMMATO FINANZIATA

Dettagli

Essenziale. Nota Informativa. Aviva Italia S.p.A. Gruppo Aviva

Essenziale. Nota Informativa. Aviva Italia S.p.A. Gruppo Aviva Essenziale Nota Informativa Aviva Italia S.p.A. Gruppo Aviva NOTA INFORMATIVA La presente Nota Informativa è redatta secondo lo schema predisposto dall ISVAP ma il suo contenuto non è soggetto alla preventiva

Dettagli

INFORMATIVA ALL'ASSICURATO ( allegati per l'assicurato )

INFORMATIVA ALL'ASSICURATO ( allegati per l'assicurato ) INFORMATIVA ALL'ASSICURATO ( allegati per l'assicurato ) Il presente fascicolo contiene: Contratto Assicurativo o Tutela Legale NB: Assolve funzione di Contratto Assicurativo e Ricevuta Fiscale (eventualmente

Dettagli

Prestiti Personali Extrabanca

Prestiti Personali Extrabanca CONTRATTO DI ASSICURAZIONE CONNESSO AD UN FINANZIAMENTO Prestiti Personali Extrabanca Il presente Fascicolo informativo, contenente: a) Nota Informativa b) Condizioni di Assicurazione c) Glossario d) Modulo

Dettagli

COMUNICAZIONE INFORMATIVA SUGLI OBBLIGHI DI COMPORTAMENTO CUI GLI INTERMEDIARI SONO TENUTI NEI CONFRONTI DEI CONTRAENTI

COMUNICAZIONE INFORMATIVA SUGLI OBBLIGHI DI COMPORTAMENTO CUI GLI INTERMEDIARI SONO TENUTI NEI CONFRONTI DEI CONTRAENTI COMUNICAZIONE INFORMATIVA SUGLI OBBLIGHI DI COMPORTAMENTO CUI GLI INTERMEDIARI SONO TENUTI NEI CONFRONTI DEI CONTRAENTI Ai sensi delle disposizioni del d. lgs. n. 209/2005 del reg. ISVAP n. 5/2006 in tema

Dettagli

CONTRATTO DI ASSICURAZIONE DI RESPONSABILITÀ CILIVE PROFESSIONALE

CONTRATTO DI ASSICURAZIONE DI RESPONSABILITÀ CILIVE PROFESSIONALE CONTRATTO DI ASSICURAZIONE DI RESPONSABILITÀ CILIVE PROFESSIONALE Responsabilità Civile Professionale Il presente Fascicolo Informativo contenente a) Nota Informativa b) Condizioni di assicurazione deve

Dettagli

CREDIT PROTECTION A PREMIO UNICO ABBINATA AI PRESTITI PERSONALI TARIFFA CPA2

CREDIT PROTECTION A PREMIO UNICO ABBINATA AI PRESTITI PERSONALI TARIFFA CPA2 CREDIT PROTECTION A PREMIO UNICO ABBINATA AI PRESTITI PERSONALI TARIFFA CPA2 CONTRATTO DI ASSICURAZIONE IN FORMA COLLETTIVA AD ADESIONE FACOLTATIVA per i casi di Decesso Invalidità Totale Permanente da

Dettagli

MODELLO UNICO DI INFORMATIVA PRECONTRATTUALE EX ART.49 REGOLAMENTO ISVAP 5/2006

MODELLO UNICO DI INFORMATIVA PRECONTRATTUALE EX ART.49 REGOLAMENTO ISVAP 5/2006 MODELLO UNICO DI INFORMATIVA PRECONTRATTUALE EX ART.49 REGOLAMENTO ISVAP 5/2006 SEZIONE A (ex modello 7A) COMUNICAZIONE INFORMATIVA SUGLI OBBLIGHI DI COMPORTAMENTO CUI GLI INTERMEDIARI SONO TENUTI NEI

Dettagli

INFORMAZIONI DA RENDERE AL CONTRAENTE PRIMA DELLA SOTTOSCRIZIONE DELLA PROPOSTA O, QUALORA NON PREVISTA, DEL CONTRATTO SI DICHIARA QUANTO SEGUE

INFORMAZIONI DA RENDERE AL CONTRAENTE PRIMA DELLA SOTTOSCRIZIONE DELLA PROPOSTA O, QUALORA NON PREVISTA, DEL CONTRATTO SI DICHIARA QUANTO SEGUE ALLEGATO 7B INFORMAZIONI DA RENDERE AL CONTRAENTE PRIMA DELLA SOTTOSCRIZIONE DELLA PROPOSTA O, QUALORA NON PREVISTA, DEL CONTRATTO PREMESSO che ai sensi della vigente normativa, l intermediario assicurativo

Dettagli

Prestiti Personali Extrabanca

Prestiti Personali Extrabanca CONTRATTO DI ASSICURAZIONE CONNESSO AD UN FINANZIAMENTO Prestiti Personali Extrabanca Il presente Fascicolo informativo, contenente: a) Nota Informativa b) Condizioni di Assicurazione c) Glossario d) Modulo

Dettagli

COMUNICAZIONE INFORMATIVA SUGLI OBBLIGHI DI COMPORTAMENTO CUI GLI INTERMEDIARI SONO TENUTI NEI CONFRONTI DEI CONTRAENTI

COMUNICAZIONE INFORMATIVA SUGLI OBBLIGHI DI COMPORTAMENTO CUI GLI INTERMEDIARI SONO TENUTI NEI CONFRONTI DEI CONTRAENTI Soggetta all'attività di direzione e coordinamento della Sella Holding Banca SpA (timbro dell intermediario) COMUNICAZIONE INFORMATIVA SUGLI OBBLIGHI DI COMPORTAMENTO CUI GLI INTERMEDIARI SONO TENUTI NEI

Dettagli

CREDIT PROTECTION A PREMIO UNICO ABBINATA AI PRESTITI - FINANZIATA TARIFFA CP28

CREDIT PROTECTION A PREMIO UNICO ABBINATA AI PRESTITI - FINANZIATA TARIFFA CP28 CREDIT PROTECTION A PREMIO UNICO ABBINATA AI PRESTITI - FINANZIATA TARIFFA CP28 CONTRATTO DI ASSICURAZIONE IN FORMA COLLETTIVA AD ADESIONE FACOLTATIVA per i casi di Decesso Invalidità Totale Permanente

Dettagli

CREDIT PROTECTION A PREMIO UNICO ABBINATA AI PRESTITI PERSONALI

CREDIT PROTECTION A PREMIO UNICO ABBINATA AI PRESTITI PERSONALI CREDIT PROTECTION A PREMIO UNICO ABBINATA AI PRESTITI PERSONALI CONTRATTO DI ASSICURAZIONE IN FORMA COLLETTIVA E FACOLTATIVA per i casi di Decesso Invalidità Totale Permanente da Infortunio o Malattia

Dettagli

CREDIT PROTECTION A PREMIO MENSILE ABBINATA ALLA LINEA DI CREDITO REVOLVING (DI SEGUITO CONTO REVOLVING) E/O CARTA DI CREDITO TARIFFA CPA6

CREDIT PROTECTION A PREMIO MENSILE ABBINATA ALLA LINEA DI CREDITO REVOLVING (DI SEGUITO CONTO REVOLVING) E/O CARTA DI CREDITO TARIFFA CPA6 CREDIT PROTECTION A PREMIO MENSILE ABBINATA ALLA LINEA DI CREDITO REVOLVING (DI SEGUITO CONTO REVOLVING) E/O CARTA DI CREDITO TARIFFA CPA6 CONTRATTO DI ASSICURAZIONE IN FORMA COLLETTIVA AD ADESIONE FACOLTATIVA

Dettagli

DELEGAZIONE DI PAGAMENTO

DELEGAZIONE DI PAGAMENTO Copia originale per UNICREDIT INFORMAZIONI EUROPEE DI BASE SUL CREDITO AI CONSUMATORI DELEGAZIONE DI PAGAMENTO 1. identità e contatti del finanziatore/intermediario DEL CREDITO Finanziatore UniCredit S.p.A.

Dettagli

CREDIT PROTECTION A PREMIO UNICO ABBINATA AI MUTUI NUOVI E STOCK - FINANZIATA TARIFFE CP29-CP30

CREDIT PROTECTION A PREMIO UNICO ABBINATA AI MUTUI NUOVI E STOCK - FINANZIATA TARIFFE CP29-CP30 CREDIT PROTECTION A PREMIO UNICO ABBINATA AI MUTUI NUOVI E STOCK - FINANZIATA TARIFFE CP29-CP30 CONTRATTO DI ASSICURAZIONE IN FORMA COLLETTIVA AD ADESIONE FACOLTATIVA per i casi di Decesso - Invalidità

Dettagli

MODELLO STANDARD CESSIONE DEL QUINTO DELLA PENSIONE

MODELLO STANDARD CESSIONE DEL QUINTO DELLA PENSIONE INFORMAZIONI EUROPEE DI BASE SUL CREDITO AI CONSUMATORI 1. Identità e contatti del finanziatore/ intermediario del credito Finanziatore Mandataria Telefono Email Fax Sito web Conafi Prestitò S.p.A. Via

Dettagli

INFORMAZIONI EUROPEE DI BASE SUL CREDITO AI CONSUMATORI

INFORMAZIONI EUROPEE DI BASE SUL CREDITO AI CONSUMATORI INFORMAZIONI EUROPEE DI BASE SUL CREDITO AI CONSUMATORI IDENTITA E CONTATTI DEL FINANZIATORE - INTERMEDIARIO DEL CREDITO Finanziatore Indirizzo Telefono Fax Sito web BANCA NAZIONALE DEL LAVORO Società

Dettagli

MODELLO UNICO DI INFORMATIVA PRECONTRATTUALE EX ART. 49 REGOLAMENTO IVASS/ISVAP 5/2006 SEZIONE A

MODELLO UNICO DI INFORMATIVA PRECONTRATTUALE EX ART. 49 REGOLAMENTO IVASS/ISVAP 5/2006 SEZIONE A MODELLO UNICO DI INFORMATIVA PRECONTRATTUALE EX ART. 49 REGOLAMENTO IVASS/ISVAP 5/2006 SEZIONE A COMUNICAZIONE INFORMATIVA SUGLI OBBLIGHI DI COMPORTAMENTO CUI GLI INTERMEDIARI SONO TENUTI NEI CONFRONTI

Dettagli

ANNUNCIO PUBBLICITARIO PRESTITO PERSONALE SOLE INCASA

ANNUNCIO PUBBLICITARIO PRESTITO PERSONALE SOLE INCASA Il presente documento pubblicizza le condizioni applicabili alla generalità dei Clienti Consumatori INFORMAZIONI SULLA BANCA Banca: Banca del Fucino S.p.A. Indirizzo: Via Tomacelli 107-00186 Roma Telefono:

Dettagli

Il presente documento pubblicizza le condizioni applicabili alla generalità dei Clienti Consumatori

Il presente documento pubblicizza le condizioni applicabili alla generalità dei Clienti Consumatori Il presente documento pubblicizza le condizioni applicabili alla generalità dei Clienti Consumatori INFORMAZIONI SULLA BANCA Banca: Banca del Fucino S.p.A. Indirizzo: Via Tomacelli 107-00186 Roma Telefono:

Dettagli

CREDIT PROTECTION A PREMIO MENSILE ABBINATA ALLA LINEA DI CREDITO REVOLVING (DI SEGUITO CONTO REVOLVING) E/O CARTA DI CREDITO

CREDIT PROTECTION A PREMIO MENSILE ABBINATA ALLA LINEA DI CREDITO REVOLVING (DI SEGUITO CONTO REVOLVING) E/O CARTA DI CREDITO CREDIT PROTECTION A PREMIO MENSILE ABBINATA ALLA LINEA DI CREDITO REVOLVING (DI SEGUITO CONTO REVOLVING) E/O CARTA DI CREDITO CONTRATTO DI ASSICURAZIONE IN FORMA COLLETTIVA E FACOLTATIVA per i casi di

Dettagli

Modulo di Adesione alla copertura assicurativa per prestiti personali BancoPosta POSTAPROTEZIONE PRESTITO

Modulo di Adesione alla copertura assicurativa per prestiti personali BancoPosta POSTAPROTEZIONE PRESTITO Modulo di Adesione alla copertura assicurativa per prestiti personali BancoPosta POSTAPROTEZIONE PRESTITO Ufficio Postale/Frazionario...Filiale...Numero telefono/fax... Dati del Richiedente (compilare

Dettagli

ANNUNCIO PUBBLICITARIO PRESTITO PERSONALE PENSIONIAMO

ANNUNCIO PUBBLICITARIO PRESTITO PERSONALE PENSIONIAMO Il presente documento pubblicizza le condizioni applicabili alla generalità dei Clienti Consumatori INFORMAZIONI SULLA BANCA Banca: Banca del Fucino S.p.A. Indirizzo: Via Tomacelli 107-00186 Roma Telefono:

Dettagli

CREDIT PROTECTION A PREMIO UNICO ABBINATA AI PRESTITI PERSONALI TARIFFA CPA2

CREDIT PROTECTION A PREMIO UNICO ABBINATA AI PRESTITI PERSONALI TARIFFA CPA2 CREDIT PROTECTION A PREMIO UNICO ABBINATA AI PRESTITI PERSONALI TARIFFA CPA2 CONTRATTO DI ASSICURAZIONE IN FORMA COLLETTIVA AD ADESIONE FACOLTATIVA per i casi di Decesso Invalidità Totale Permanente da

Dettagli

CREDIT PROTECTION A PREMIO MENSILE ABBINATA ALLA LINEA DI CREDITO REVOLVING (DI SEGUITO CONTO REVOLVING) E/O CARTA DI CREDITO

CREDIT PROTECTION A PREMIO MENSILE ABBINATA ALLA LINEA DI CREDITO REVOLVING (DI SEGUITO CONTO REVOLVING) E/O CARTA DI CREDITO CREDIT PROTECTION A PREMIO MENSILE ABBINATA ALLA LINEA DI CREDITO REVOLVING (DI SEGUITO CONTO REVOLVING) E/O CARTA DI CREDITO CONTRATTO DI ASSICURAZIONE IN FORMA COLLETTIVA E FACOLTATIVA per i casi di

Dettagli

NOTA INFORMATIVA. Contratto di Assicurazione infortuni e malattia/quadrifoglio

NOTA INFORMATIVA. Contratto di Assicurazione infortuni e malattia/quadrifoglio Contratto di Assicurazione infortuni e malattia/quadrifoglio Quadrifoglio/Mod. X0442.0 Edizione 2/2008 Assicurazione infortuni e malattia/quadrifoglio La presente Nota Informativa è redatta secondo lo

Dettagli

Spett.le ISVAP Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni Private e Interesse Collettivo 00184 ROMA regolamentotrasparenza@isvap.

Spett.le ISVAP Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni Private e Interesse Collettivo 00184 ROMA regolamentotrasparenza@isvap. Spett.le ISVAP Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni Private e Interesse Collettivo 00184 ROMA regolamentotrasparenza@isvap.it Milano, 09 luglio 2009 OGGETTO: Osservazioni Altroconsumo su: documento

Dettagli

Contratto di Infortuni

Contratto di Infortuni Contratto di Infortuni Edizione 2012 NOTA INFORMATIVA POLIZZA INFORTUNI ISCRITTI AL SI. R. BO (Sindacato Ragionieri Commercialisti di Bologna) appartenenti alle categorie commercialisti e praticanti. La

Dettagli

CREDIT PROTECTION A PREMIO ANNUO COSTANTE ABBINATA AI MUTUI STOCK NON FINANZIATA TARIFFA CP05

CREDIT PROTECTION A PREMIO ANNUO COSTANTE ABBINATA AI MUTUI STOCK NON FINANZIATA TARIFFA CP05 CREDIT PROTECTION A PREMIO ANNUO COSTANTE ABBINATA AI MUTUI STOCK NON FINANZIATA TARIFFA CP05 CONTRATTO DI ASSICURAZIONE IN FORMA COLLETTIVA AD ADESIONE FACOLTATIVA per i casi di Decesso Invalidità Totale

Dettagli

CREDIT PROTECTION A PREMIO MENSILE ABBINATA ALLA LINEA DI CREDITO REVOLVING (DI SEGUITO CONTO REVOLVING) E/O CARTA DI CREDITO TARIFFA CPD2

CREDIT PROTECTION A PREMIO MENSILE ABBINATA ALLA LINEA DI CREDITO REVOLVING (DI SEGUITO CONTO REVOLVING) E/O CARTA DI CREDITO TARIFFA CPD2 CREDIT PROTECTION A PREMIO MENSILE ABBINATA ALLA LINEA DI CREDITO REVOLVING (DI SEGUITO CONTO REVOLVING) E/O CARTA DI CREDITO TARIFFA CPD2 CONTRATTO DI ASSICURAZIONE IN FORMA COLLETTIVA AD ADESIONE FACOLTATIVA

Dettagli

CREDIT PROTECTION A PREMIO UNICO ABBINATA AI PRESTITI PERSONALI TARIFFA CPA8

CREDIT PROTECTION A PREMIO UNICO ABBINATA AI PRESTITI PERSONALI TARIFFA CPA8 CREDIT PROTECTION A PREMIO UNICO ABBINATA AI PRESTITI PERSONALI TARIFFA CPA8 CONTRATTO DI ASSICURAZIONE IN FORMA COLLETTIVA AD ADESIONE FACOLTATIVA per i casi di Decesso Invalidità Totale Permanente da

Dettagli

POLIZZA FIDEIUSSORIA

POLIZZA FIDEIUSSORIA POLIZZA FIDEIUSSORIA a garanzia degli obblighi ed oneri di cui alle Concessioni Edilizie rilasciate ai sensi di legge Fascicolo Informativo (Ed. 08/2013) Il presente Fascicolo Informativo contenente a)

Dettagli

CREDIT PROTECTION A PREMIO UNICO ABBINATA AI PRESTITI - FINANZIATA TARIFFA CP28

CREDIT PROTECTION A PREMIO UNICO ABBINATA AI PRESTITI - FINANZIATA TARIFFA CP28 CREDIT PROTECTION A PREMIO UNICO ABBINATA AI PRESTITI - FINANZIATA TARIFFA CP28 CONTRATTO DI ASSICURAZIONE IN FORMA COLLETTIVA AD ADESIONE FACOLTATIVA per i casi di Decesso Invalidità Totale Permanente

Dettagli

Assicurazione abbinata a prestiti personali rimborsabili tramite:

Assicurazione abbinata a prestiti personali rimborsabili tramite: POLIZZA COLLETTIVA N. Modello MACD aggiornato al 26/05/2014 MODULO DI ADESIONE Assicurazione abbinata a prestiti personali rimborsabili tramite: CESSIONE DI QUOTE DELLO STIPENDIO DELEGAZIONE DI PAGAMENTO

Dettagli

SCHEDA INFORMATIVA CESSIONE DEL QUINTO DELLO STIPENDIO

SCHEDA INFORMATIVA CESSIONE DEL QUINTO DELLO STIPENDIO CHE COS È LA La Cessione del Quinto dello Stipendio è una particolare forma di prestito personale che viene rimborsata dal soggetto finanziato (Cliente) mediante la cessione pro solvendo alla Banca di

Dettagli

Avipop Vita S.p.A. Avipop Assicurazioni S.p.A. Gruppo Aviva

Avipop Vita S.p.A. Avipop Assicurazioni S.p.A. Gruppo Aviva Avipop Vita S.p.A. Avipop Assicurazioni S.p.A. Gruppo Aviva INFORMAZIONE DA RENDERE ALL ASSICURATO PRIMA DELLA SOTTOSCRIZIONE DELLA PROPOSTA O, QUALORA NON PREVISTA, DEL CONTRATTO (Art. 49 Regolamento

Dettagli

INFORMAZIONI EUROPEE DI BASE SUL CREDITO AI CONSUMATORI

INFORMAZIONI EUROPEE DI BASE SUL CREDITO AI CONSUMATORI INFORMAZIONI EUROPEE DI BASE SUL CREDITO AI CONSUMATORI IDENTITA E CONTATTI DEL FINANZIATORE - INTERMEDIARIO DEL CREDITO Finanziatore Indirizzo Telefono Contatti Sito web BANCA NAZIONALE DEL LAVORO Società

Dettagli

REGOLAMENTO PER LA RACCOLTA DEL PRESTITO SOCIALE. Art. 1) Il presente Regolamento disciplina la raccolta di prestiti dai soci (sia persone fisiche

REGOLAMENTO PER LA RACCOLTA DEL PRESTITO SOCIALE. Art. 1) Il presente Regolamento disciplina la raccolta di prestiti dai soci (sia persone fisiche REGOLAMENTO PER LA RACCOLTA DEL PRESTITO SOCIALE Art. 1) Il presente Regolamento disciplina la raccolta di prestiti dai soci (sia persone fisiche che giuridiche) in conformità all'art. 18 lettera 4 dello

Dettagli

DUAL Commercialisti visto di conformità

DUAL Commercialisti visto di conformità P.I. LINE - "Visto di Conformità" DUAL Commercialisti visto di conformità Proposta di assicurazione R.C. professionale il Visto di Conformità (Ed. 02.2014) Questa Proposta si applica a professionisti e

Dettagli

G E N E R A L B R O K E R S S R L G E S T I O N I A S S I C U R A T I V E www.generalbrokers.it info@generalbrokers.it

G E N E R A L B R O K E R S S R L G E S T I O N I A S S I C U R A T I V E www.generalbrokers.it info@generalbrokers.it G E N E R A L B R O K E R S S R L G E S T I O N I A S S I C U R A T I V E www.generalbrokers.it info@generalbrokers.it Regolamento ISVAP n 5/2006 ALLEGATO 7B Ai sensi della vigente normativa, l intermediario

Dettagli

Infortuni Viaggiare. Nota Informativa. Aviva Italia S.p.A. Gruppo Aviva

Infortuni Viaggiare. Nota Informativa. Aviva Italia S.p.A. Gruppo Aviva Infortuni Viaggiare Nota Informativa Aviva Italia S.p.A. Gruppo Aviva NOTA INFORMATIVA La presente Nota Informativa è redatta secondo lo schema predisposto dall IVASS ma il suo contenuto non è soggetto

Dettagli

COMUNICAZIONE INFORMATIVA SUGLI OBBLIGHI DI COMPORTAMENTO CUI GLI INTERMEDIARI SONO TENUTI NEI CONFRONTI DEI CONTRAENTI

COMUNICAZIONE INFORMATIVA SUGLI OBBLIGHI DI COMPORTAMENTO CUI GLI INTERMEDIARI SONO TENUTI NEI CONFRONTI DEI CONTRAENTI ALLEGATO N. 7A Prima di far sottoscrivere una proposta o, qualora non prevista, un contratto di assicurazione gli intermediari consegnano al contraente copia della presente comunicazione informativa 1

Dettagli

Definizione dello schema di adesione al modello di Risparmio Casa e delle modalità gestionali da adottare da parte dei fondi pensione, ai sensi della

Definizione dello schema di adesione al modello di Risparmio Casa e delle modalità gestionali da adottare da parte dei fondi pensione, ai sensi della Definizione dello schema di adesione al modello di Risparmio Casa e delle modalità gestionali da adottare da parte dei fondi pensione, ai sensi della legge provinciale 17 dicembre 1998, n. 13 e relative

Dettagli

REGOLAMENTO PER LA RACCOLTA DEL PRESTITO SOCIALE

REGOLAMENTO PER LA RACCOLTA DEL PRESTITO SOCIALE REGOLAMENTO PER LA RACCOLTA DEL PRESTITO SOCIALE Art. 1 Il presente Regolamento disciplina la raccolta di prestiti dai soci (sia persone fisiche che giuridiche) in conformità all'art. 37 dello Statuto

Dettagli

INDICE NOTA INFORMATIVA COPERTURA VITA

INDICE NOTA INFORMATIVA COPERTURA VITA Mutui Airbag Contratto di assicurazione in forma collettiva ad adesione facoltativa temporanea per il caso di morte a capitale decrescente, per invalidità permanente totale da infortunio o malattia, per

Dettagli

DEVE ESSERE CONSEGNATO ALL ASSICURATO PRIMA DELLA SOTTOSCRIZIONE DEL MODULO DI ADESIONE

DEVE ESSERE CONSEGNATO ALL ASSICURATO PRIMA DELLA SOTTOSCRIZIONE DEL MODULO DI ADESIONE CREDITOR PROTECTION A PREMIO MENSILE ABBINATA AI MUTUI RECALL CONTRATTO DI ASSICURAZIONE IN FORMA COLLETTIVA AD ADESIONE FACOLTATIVA (Tariffa CPI7) per i casi di Decesso Invalidità Totale Permanente da

Dettagli

Regolamento per il riscatto degli anni di laurea ex art. 22 Regolamento dell Ente

Regolamento per il riscatto degli anni di laurea ex art. 22 Regolamento dell Ente E.P.A.P. Ente di Previdenza ed Assistenza Pluricategoriale Via Vicenza, 7-00185 Roma Tel: 06 69.64.51 - Fax: 06 69.64.555 E-mail: info@epap.it - Sito web: www.epap.it Codice fiscale: 97149120582 Regolamento

Dettagli

Allegato: Contratto di fornitura di servizi

Allegato: Contratto di fornitura di servizi All. n. 2. Allegato: Contratto di fornitura di servizi Premesso che: - Commerfin S.C.P.A., con sede legale in Roma, Via Nazionale, 60 (la Società o Commerfin ), iscrizione al Registro delle Imprese di

Dettagli

Regolamento Isvap n. 24 del 19 maggio 2008

Regolamento Isvap n. 24 del 19 maggio 2008 Regolamento Isvap n. 24 del 19 maggio 2008 1 Oggetto - 1 Il Regolamento disciplina: a) la proposizione e la gestione dei reclami presentati all ISVAP dalle persone fisiche e giuridiche dalle associazioni

Dettagli

per i casi di decesso, Invalidità Totale Permanente da Infortunio o Malattia, Inabilità Temporanea Totale da Infortunio o Malattia, Malattia Grave

per i casi di decesso, Invalidità Totale Permanente da Infortunio o Malattia, Inabilità Temporanea Totale da Infortunio o Malattia, Malattia Grave CREDITOR PROTECTION INSURANCE IMPRESE RECALL A PREMIO UNICO ABBINATE AI MUTUI IPOTECARI ED APERTURE DI CREDITO IPOTECARIE (TARIFFA CPI9) ED AI MUTUI CHIROGRAFARI ED APERTURE DI CREDITO CHIROGRAFARIE (TARIFFA

Dettagli

Il presente fascicolo informativo, contenente:

Il presente fascicolo informativo, contenente: Contratto per l Assicurazione dei rischi di morte dovuta a infortunio, invalidità permanente totale, inabilità temporanea totale, ricovero ospedaliero dovuti a infortunio o malattia CPI Creditor Protection

Dettagli

Prestiti Personali POLIZZA ASSICURATIVA FACOLTATIVA CREDIT PROTECTION

Prestiti Personali POLIZZA ASSICURATIVA FACOLTATIVA CREDIT PROTECTION Prestiti Personali POLIZZA ASSICURATIVA FACOLTATIVA CREDIT PROTECTION Il presente Fascicolo informativo, contenente Nota Informativa, Condizioni di Assicurazione, Glossario e Fac-simile Dichiarazione di

Dettagli

NOTA INFORMATIVA. Contratto di Assicurazione infortuni e malattia/ad Personam

NOTA INFORMATIVA. Contratto di Assicurazione infortuni e malattia/ad Personam Contratto di Assicurazione infortuni e malattia/ad Personam Ad Personam/Mod. X0403.0 Edizione 2/2009 Assicurazione infortuni e malattia/ad Personam La presente Nota Informativa è redatta secondo lo schema

Dettagli

postaprotezione prestito

postaprotezione prestito postaprotezione prestito Contratto di assicurazione vita e danni Il presente Fascicolo Informativo contenente la Nota Informativa comprensiva di Glossario e le Condizioni di Assicurazione deve essere consegnato

Dettagli

La Nota Informativa non sostituisce quanto regolamentato dalle Condizioni di Assicurazione

La Nota Informativa non sostituisce quanto regolamentato dalle Condizioni di Assicurazione Pag. 1 di 5 NOTA INFORMATIVA CONTRATTO DI ASSICURAZIONE DEL RAMO CREDITO (predisposta in conformità dell art. 185 del D.Lgs. 7 settembre 2005, n. 209 - Codice delle assicurazioni private) Avvertenza La

Dettagli

UD7 I prestiti garantiti

UD7 I prestiti garantiti UD7 UD7 I prestiti garantiti La cessione del quinto e la polizza obbligatoria La struttura: una polizza obbligatoria con caratteristiche fissate dalla legge; prestazioni: morte o perdita di impiego del

Dettagli

Libero Domani. Documento sul regime fiscale

Libero Domani. Documento sul regime fiscale Società del Gruppo Sara Libero Domani Piano individuale pensionistico di tipo assicurativo - Fondo Pensione Iscritto all Albo tenuto dalla COVIP con il n. 5092 (art. 13 del decreto legislativo n. 252 del

Dettagli

COPERTURE ASSICURATIVE COLLETTIVE E FACOLTATIVE

COPERTURE ASSICURATIVE COLLETTIVE E FACOLTATIVE CREDITOR PROTECTION PICCOLE IMPRESE A PREMIO UNICO ABBINATE AI MUTUI CHIROGRAFARI/IPOTECARI (Tariffe CPI2-CPI5) ED ALLE APERTURE DI CREDITO CHIROGRAFARIE/IPOTECARIE (Tariffe CPI1-CPI4) COPERTURE ASSICURATIVE

Dettagli

DUAL Professionisti Edizione 032013 Proposta di assicurazione R.C. professionale dei Periti Assicurativi

DUAL Professionisti Edizione 032013 Proposta di assicurazione R.C. professionale dei Periti Assicurativi DUAL Professionisti Edizione 032013 Proposta di assicurazione R.C. professionale dei Periti Assicurativi La seguente Proposta di assicurazione è in relazione ad un polizza claims made. Essa copre esclusivamente

Dettagli

PRESTITO PERSONALE Il presente documento non è personalizzato ed ha la funzione di render note le condizioni dell offerta alla potenziale Clientela

PRESTITO PERSONALE Il presente documento non è personalizzato ed ha la funzione di render note le condizioni dell offerta alla potenziale Clientela PRESTITO PERSONALE Il presente documento non è personalizzato ed ha la funzione di render note le condizioni dell offerta alla potenziale Clientela 1. IDENTITA E CONTATTI DEL FINANZIATORE/INTERMEDIARIO

Dettagli

CONVENZIONE. per la gestione delle risorse conferite ai sensi della Delibera di Giunta n... del e ripartita ai sensi del relativo bando in forma di

CONVENZIONE. per la gestione delle risorse conferite ai sensi della Delibera di Giunta n... del e ripartita ai sensi del relativo bando in forma di CONVENZIONE per la gestione delle risorse conferite ai sensi della Delibera di Giunta n... del e ripartita ai sensi del relativo bando in forma di STRUMENTO IBRIDO DI PATRIMONIALIZZAZIONE TRA la Camera

Dettagli

CONVENZIONE PER L ASSICURAZIONE DELLA RESPONSABILITA CIVILE. Fra ASSOCIAZIONE LOGOPEDISTI MARCHE. Italiana Assicurazioni S.p.A.

CONVENZIONE PER L ASSICURAZIONE DELLA RESPONSABILITA CIVILE. Fra ASSOCIAZIONE LOGOPEDISTI MARCHE. Italiana Assicurazioni S.p.A. CONVENZIONE PER L ASSICURAZIONE DELLA RESPONSABILITA CIVILE Fra ASSOCIAZIONE LOGOPEDISTI MARCHE e Italiana Assicurazioni S.p.A. La Convenzione Contiene la previsione degli obblighi delle Parti in relazione

Dettagli

FIDO PROTETTO (Tariffa CP12) CONTRATTO DI ASSICURAZIONE A PREMIO MENSILE IN FORMA COLLETTIVA AD ADESIONE FACOLTATIVA

FIDO PROTETTO (Tariffa CP12) CONTRATTO DI ASSICURAZIONE A PREMIO MENSILE IN FORMA COLLETTIVA AD ADESIONE FACOLTATIVA FIDO PROTETTO (Tariffa CP12) CONTRATTO DI ASSICURAZIONE A PREMIO MENSILE IN FORMA COLLETTIVA AD ADESIONE FACOLTATIVA per i casi di Decesso e Invalidità Totale Permanente da Infortunio o Malattia Polizza

Dettagli

Polizza collettiva Temporanea Caso Morte

Polizza collettiva Temporanea Caso Morte Polizza collettiva Temporanea Caso Morte Tariffa 1144 Ed. Maggio 2011 Il presente fascicolo informativo - contenente nota informativa, condizioni di assicurazione, glossario e polizza - deve essere consegnato

Dettagli

REGOLAMENTO N. 23 DEL 9 MAGGIO 2008 L ISVAP. (Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo)

REGOLAMENTO N. 23 DEL 9 MAGGIO 2008 L ISVAP. (Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo) REGOLAMENTO N. 23 DEL 9 MAGGIO 2008 REGOLAMENTO CONCERNENTE LA DISCIPLINA DELLA TRASPARENZA DEI PREMI E DELLE CONDIZIONI DI CONTRATTO NELL ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA PER I VEICOLI A MOTORE E NATANTI, DI

Dettagli

Polizza Protezione Prestito Personale

Polizza Protezione Prestito Personale Polizza Protezione Prestito Personale Mod. CPP01_053 - Edizione 09/09 Il presente Fascicolo informativo contenente Nota Informativa, Condizioni di Assicurazione, Glossario, Informativa sul trattamento

Dettagli

CONDIZIONI CONTRATTUALI

CONDIZIONI CONTRATTUALI CONDIZIONI CONTRATTUALI Contratto di capitalizzazione a premio unico e premi integrativi, con rivalutazione annuale del capitale assicurato (tariffa n 357) PARTE I - OGGETTO DEL CONTRATTO Articolo 1 -

Dettagli