LA CASSAZIONE SULL APPLICABILITÀ DEL REGIME DI FAVORE DI CUI ALL ART. 19, L

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1 Segnalazioni Novità Giurisprudenziali LA CASSAZIONE SULL APPLICABILITÀ DEL REGIME DI FAVORE DI CUI ALL ART. 19, L. 74/87 ALLE DISPOSIZIONI PATRIMONIALI IN FAVORE DEI FIGLI EFFETTUATE IN ADEMPIMENTO DI ACCORDI DI SEPARAZIONE E DIVORZIO La Corte di Cassazione, con la sentenza n del 28 giugno 2013, torna a pronunciarsi sul tema dell applicabilità del regime di favore di cui all art. 19, legge 6 marzo 1987, n.74 alle disposizioni patrimoniali in favore dei figli effettuate in adempimento di accordi di separazione e divorzio, richiamando il principio, già espresso, secondo cui la norma in questione dev'essere interpretata nel senso che l'esenzione "dall'imposta di bollo, di registro e da ogni altra tassa" di "tutti gli atti, documenti ed i provvedimenti relativi al procedimento di scioglimento del matrimonio o di cessazione degli effetti del matrimonio" si estende "a tutti gli atti, i documenti ed i provvedimenti relativi al procedimento di separazione personale dei coniugi", in modo da garantire l'adempimento delle obbligazioni che i coniugi separati hanno assunto per conferire un nuovo assetto ai loro interessi economici anche con atti i cui effetti siano favorevoli ai figli (cfr. Cass. civ. Sez. V, , n ) Nel caso di specie, la Suprema Corte, respingendo il ricorso dell'agenzia dell'entrate, ha infatti ritenuto applicabile, il beneficio in questione, all atto con cui due coniugi separati avevano ceduto la nuda proprietà di un immobile in favore dei figli, in adempimento degli accordi di separazione personale, affermando che il beneficio fiscale relativo agli atti del giudizio divorzile 1 / 5

2 e di separazione è volto a tutelare anche l'esigenza di agevolare, e promuovere, nel più breve tempo, una soluzione idonea a garantire l'adempimento delle obbligazioni che gravano, ad esempio, sul coniuge non affidatario della prole (cfr. Corte Cost. n. 202 del 2003), id est ad assolvere i doveri di mantenimento della prole, nel cui ambito si iscrivono, quali plausibili modalità solutorie, anche le attribuzioni aventi carattere reale. La pronuncia in commento confermerebbe, ancora una volta, quanto già affermato con riferimento all ambito agevolativo della disposizione in commento dal Consiglio Nazionale del Notariato (cfr. Studio n /T, est. Giunchi P.). A riguardo, si è infatti sostenuto che gli atti che i coniugi, nell ambito della sistemazione degli interessi famigliari nati dalla crisi del matrimonio, pongano in essere a favore dei figli, sono posti a tutela di questi e per essi è esclusa ogni valutazione della capacità contributiva: accedono quindi al beneficio tributario come ogni e qualsiasi altro atto che sia destinato a tal fine e, perciò stesso, relativo al procedimento. Come è noto, sul punto si è espressa anche l Agenzia delle Entrate, con la circolare 27/E, del 21 giugno 2012, la quale ha ammesso l applicabilità del beneficio di cui all art. 19 citato ai trasferimenti a favore dei figli effettuati dai coniugi in adempimento di accordi di separazione e divorzio, a condizione che il testo dell'accordo omologato dal tribunale, al fine di garantire la certezza del diritto, preveda esplicitamente che l'accordo patrimoniale a beneficio dei figli, contenuto nello stesso, sia elemento funzionale e indispensabile ai fini della risoluzione della crisi coniugale. Vittoria La Peccerella *** CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE 2 / 5

3 Cass. civ. Sez. V, Sent., , n Pres. Merone, Rel. Sambito (Omissis) Svolgimento del processo Con sentenza n. 74/29/07, depositata il , la CTR della Toscana, confermando la decisione della CTP di Pisa, annullava l'avviso di liquidazione con cui l'ufficio di Pisa aveva disconosciuto l'esenzione di cui alla L. n. 74 del 1987, art. 19, in relazione all'atto, registrato il , con cui i coniugi B.- F., avevano ceduto la nuda proprietà di un immobile in favore dei figli, G. e V., in adempimento degli accordi assunti in sede separazione personale. I giudici d'appello osservavano che l'esenzione dal tributo doveva ritenersi estesa non solo alle attribuzioni patrimoniali tra i coniugi, ma, anche, alle obbligazioni assunte per conferire un nuovo assetto patrimoniale agli interessi economici dei figli, e compensavano le spese, in considerazione dei diversi orientamenti giurisprudenziali in materia. Per la cassazione di tale sentenza, ricorre l'agenzia delle Entrate con un motivo. I contribuenti resistono con controricorso, con cui propongono ricorso incidentale. Motivi della decisione 1. Va, anzitutto, disattesa l'eccezione d'inammissibilità del ricorso, per difetto di jus postulandi: non è, infatti, necessario il rilascio in favore dell'avvocatura dello Stato di una specifica procura riferita al singolo giudizio, essendo applicabile anche all'ipotesi, qui ricorrente (per effetto del richiamo al R.D. 30 ottobre 1933, n. 1611, art. 43, contenuto nel D.lgs. 30 luglio 1999, n. 300, art. 72) di patrocinio facoltativo e non obbligatorio dell'avvocatura dello Stato, la disposizione dell'art. 1, comma 2, del R.D. cit., secondo cui gli avvocati dello Stato esercitano le loro funzioni innanzi a tutte le giurisdizioni ed in qualunque sede e non hanno bisogno di mandato (cfr. Cass. 3 / 5

4 SS.UU /05, Cass. n /2007, n. 3427/2010). 2. Col proposto ricorso, l'agenzia delle Entrate deduce la violazione e falsa applicazione della L. n. 74 del 1987, art. 19, nonchè degli artt. 12 e 14 preleggi, in relazione all'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, affermando che, anche alla luce delle sentenze della Corte Costituzionale (n. 154 del 1999 e n. 176 del 1992), la norma agevolatrice, in quanto tale di stretta interpretazione, non è volta ad esentare qualsiasi contratto effettuato in occasione della crisi matrimoniale, ma solo le fattispecie che trovano causa nella sistemazione dei rapporti patrimoniali tra i coniugi, tra le quali non possono esser ricomprese le attribuzioni, quale quella in esame, che non sono funzionalmente collegate con la separazione e costituiscono atti di liberalità in favore della prole. 3. Il motivo è infondato. 4. Questa Corte ritiene di dover dare continuità al principio espresso con la sentenza n del 2005, secondo cui la L. 6 marzo 1987, n. 74, art. 19, (norma speciale rispetto a quella di cui al D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, art. 26), deve essere interpretato alla luce delle sentenze della Corte costituzionale 15 aprile 1992, n. 176, 10 maggio 1999, n. 154, ed 11 giugno 2003, n. 202, nel senso che l'esenzione "dall'imposta di bollo, di registro e da ogni altra tassa" di "tutti gli atti, i documenti ed i provvedimenti relativi al procedimento di scioglimento del matrimonio o di cessazione degli effetti civili del matrimonio" si estende "a tutti gli atti, i documenti ed i provvedimenti relativi al procedimento di separazione personale dei coniugi", in modo da garantire l'adempimento delle obbligazioni che i coniugi separati hanno assunto per conferire un nuovo assetto ai loro interessi economici, anche con atti i cui effetti siano favorevoli ai figli. 5. A torto, dunque, la ricorrente afferma che le attribuzioni patrimoniali in favore dei figli trovano mera occasione e non causa negli accordi di separazione, in quanto il beneficio fiscale relativo agli atti del giudizio divorzile e di separazione è volto a tutelare anche l'esigenza "di agevolare, e promuovere, nel più breve tempo, una soluzione idonea a garantire l'adempimento delle obbligazioni che gravano, ad esempio, sul coniuge non affidatario della prole" (cfr. Corte Cost. n. 202 del 2003), id est ad assolvere i doveri di mantenimento della prole, nel cui ambito si iscrivono, quali plausibili modalità solutorie, anche le attribuzioni aventi carattere reale. 6. Il rigetto del ricorso principale priva d'interesse l'esame dei motivi di quello incidentale condizionato, ma non di quello con cui i contribuenti lamentano che la CTR non abbia adeguatamente motivato la statuizione di compensazione delle spese di lite. 4 / 5

5 7. Il motivo è infondato: la motivazione data dai giudici del merito - che, pur senza menzionarla, hanno fatto riferimento all'esistenza di giurisprudenza contraria alla tesi dei contribuenti - si sottrae alla censura sollevata, tenuto conto del principio (Cass. SU n del 2008) secondo cui, nel regime anteriore a quello introdotto dalla L. 28 dicembre 2005, n. 263, art. 2, comma 1, lett. a), (qui ricorrente), la motivazione del provvedimento di compensazione parziale o totale delle spese, non richiede l'adozione di motivazioni specificamente riferite a detto provvedimento purchè, tuttavia, le ragioni giustificatrici dello stesso siano chiaramente e inequivocamente desumibili dal complesso della motivazione adottata a sostegno della statuizione di merito (o di rito). 8. Ne consegue che deve ritenersi assolto l'obbligo di motivazione del giudice anche quando le argomentazioni svolte per la statuizione di merito (o di rito) contengano in sè considerazioni giuridiche o di fatto idonee a giustificare la regolamentazione delle spese adottata, come, ad esempio, nel caso in cui si dia atto, proprio come nella specie, di oscillazioni giurisprudenziali in materia. 9. I ricorsi vanno, in conclusione rigettati. 10. In considerazione dell'esito della lite, le spese del presente giudizio di legittimità vanno compensate per un terzo, dovendo porsi a carico della ricorrente principale i residui due terzi, che si liquidano in complessivi Euro , di cui Euro 150,00 per spese, oltre accessori come per legge. P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso principale e quello incidentale, assorbito il ricorso incidentale condizionato; compensa per un terzo le spese del presente giudizio di legittimità, e condanna la ricorrente principale al pagamento dei due terzi, liquidati in complessivi Euro , oltre accessori come per legge. 5 / 5

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