OGGETTO: RICORSO AVVERSO AVVISO DI LIQUIDAZIONE IMPOSTA EMESSO. DALL'AGENZIA ENTRATE NAPOLI. IL del NOTIFICATO
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1 ALLA COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE DI NAPOLI ALL'AGENZIA DELLE ENTRATE UFFICIO DI NAPOLI. OGGETTO: RICORSO AVVERSO AVVISO DI LIQUIDAZIONE IMPOSTA EMESSO DALL'AGENZIA ENTRATE NAPOLI. IL del NOTIFICATO IL RELATIVO AL RECUPERO DEL PAGAMENTO DELLE IMPOSTE DOVUTE IN RELAZIONE ALL'ATTO STIPULATO IL.. DAL NOTAIO REPERTORIO n.., REGISTRATO TELEMATICAMENTE il. AL N.. SERIE 1T. Il sottoscritto dott, nato a.. il.,domiciliato in. alla via., codice fiscale., Notaio in, rappresentato e difeso come da procura a margine dal dott./avv.., elettivamente domiciliato presso il suo studio in.. alla Via., fax n, PEC.. PREMESSO - che in data il Tribunale di Napoli ha omologato il ricorso presentato dai signori coniugi nato a il e nata a il, con decreto Cron.n ; - che gli accordi relativi alla separazione prevedevano, tra l'altro, previa autorizzazione del Giudice Tutelare, il trasferimento da parte del predetto, senza corrispettivo, del diritto di nuda proprietà dei cespiti immobiliari già destinati a residenza familiare e relative pertinenze ai propri figli minori nato a
2 il e nato a il, "quale contributo al mantenimento dei figli minori medesimi", con atto notarile a perfezionarsi; - che tali accordi sono pertanto "formalizzati" nel procedimento di separazione e omologati dal Tribunale di Napoli giusto il citato decreto di omologazione cron.n. ; - che i detti accordi sono stati eseguiti con l'atto in oggetto per Notar.repertorio n., che è, appunto, TRASFERIMENTO DI DIRITTI IMMOBILIARI IN ESECUZIONE DI ACCORDI PRESI IN SEDE DI SEPARAZIONE PERSONALE CONSENSUALE in adempimento delle obbligazioni assunte in sede ed a causa della separazione, ed è stato registrato telematicamente dall'istante Notaio rogante il n. in esenzione dalle imposte di bollo, registro, ipotecarie, catastali e da ogni altra imposta o tassa ai sensi dell'art.19 della Legge 6 marzo 1987 n.74, - che in data l'agenzia Entrate Ufficio Napoli.. ha notificato all'istante l'avviso in oggetto di liquidazione dell'imposta-irrogazione di sanzioni prot. del, codice atto n., con il quale richiedeva (per il suddetto atto) il pagamento di complessivi euro per recupero delle imposte di bollo, ipotecarie e catastali fondando il recupero sull'assunto in motivazione che "il regime di esenzione
3 non si applica agli atti posti in essere nei confronti di soggetti diversi dai coniugi, seppur nell'ambito di un procedimento finalizzato allo scioglimento del matrimonio. Risoluzione n.372 del 14 dicembre 2007"; tanto premesso con il presente RICORRE avverso all'avviso di liquidazione-irrogazione di sanzioni prot. del, Codice atto n., emesso dall'agenzia Entrate Ufficio Napoli.., per i motivi che seguono: FATTO - Con l'atto in oggetto a rogito dell'istante Notaio.. repertorio n. del il sig..in esecuzione degli accordi di separazione personale contenuti nell'atto omologato dal Tribunale di Napoli in data, riservandosi il diritto di usufrutto vita sua natural durante, trasferiva a titolo gratuito, quale contributo al loro mantenimento, ai figli minori..e., il diritto di nuda proprietà sull unità immobiliare già adibita a casa coniugale (e relative pertinenze), facente parte del fabbricato sito in. alla via., come in detto atto compiutamente descritta; - tale atto, come detto, fu registrato dall'istante Notaio rogante in esenzione da qualsiasi imposta e/o tassa ai sensi dell'art.19 Legge 6 marzo 1987 n.74 (Legge divorzio), come stabilito anche dalla sentenza Corte Cost. n.154 depositata il 10 maggio 1999, ed esteso ai
4 trasferimenti anche patrimoniali ai figli dalla sentenza Corte Cost. n.202 del 3-11 giugno 2003, recepita dalla sentenza della Cassazione n depositata il 30 maggio 2005; - L'Ufficio, richiamandosi alla citata Risoluzione dell'agenzia delle Entrate n.372 del 14/12/2007, sostiene: - che il regime di esenzione non si applica agli atti posti in essere nei confronti di soggetti diversi dai coniugi, seppur nell'ambito di un procedimento finalizzato allo scioglimento del matrimonio. DIRITTO La pretesa dell'amministrazione finanziaria non ha fondamento alcuno in quanto: 1) L'atto in oggetto è trasferimento immobiliare - senza corrispettivo - in esecuzione degli accordi (obbligazioni) che i coniugi hanno assunto in sede di separazione, regolanti i loro rapporti patrimoniali, "formalizzati" all'interno del procedimento e sostanzialmente (nel merito) giudicati rispondenti all'interesse della famiglia e della prole dal Tribunale di Napoli attraverso il controllo omologatorio positivamente conclusosi con l'emanazione del citato decreto cron.n.. La causa tipica del negozio è la definizione dei rapporti economico/patrimoniali della famiglia nella crisi coniugale.(ex pluris Cass n.11342, Cass n.23801). In sostanza l'esenzione ex art.19 Legge n.74/1987 spetta purchè dall'atto emerga la sua connessione causale
5 col procedimento di separazione (la dottrina più recente inquadra l'atto di trasferimento in oggetto, nell'ambito dei cosiddetti "negozi a causa esterna" in quanto la giustificazione causale dell'operazione è costituita dagli accordi o dai provvedimenti resi dal giudice in sede di separazione: il successivo negozio attributivo non è altro che l'adempimento di quell'accordo o quel provvedimento). 2) Il trasferimento a favore dei figli in esecuzione di obblighi assunti dal coniuge trasferente in sede di separazione, pur essendo a titolo gratuito, non sostanzia una donazione (manca l'animus donandi) nè un atto di liberalità, (manca lo "spirito di liberalità"), ma è manifestazione della volontà dei coniugi di ridefinire gli assetti economico/patrimoniali conseguenti alla crisi del matrimonio. L'art.19 Legge n.74/1987 (Legge divorzio) dispone " Tutti gli atti, i documenti ed i provvedimenti relativi al procedimento di scioglimento del matrimonio o di cessazione degli effetti civili del matrimonio nonchè ai procedimenti anche esecutivi e cautelari diretti ad ottenere la corresponsione o la revisione degli assegni di cui agli artt. 5 e 6 L n.898, sono esenti dalle imposte di bollo, di registro e da ogni altra tassa." (Disposizione dichiarata costituzionalmente illegittima per violazione dell'art.3 cost., sia sotto il profilo del principio di uguaglianza, sia sotto il profilo di ragionevolezza, nonchè degli artt.29, 31 e 53 cost., nella parte in cui non estende l'esenzione in esso prevista a tutti gli atti, i
6 documenti e i provvedimenti relativi al procedimento di separazione personale dei coniugi - Corte Costituzionale 10 maggio 1999 n.154). Fiscalmente l'ufficio, richiamando la citata Risoluzione dell'agenzia delle Entrate n.372/2007 ed omologandosi a prassi dell'amministrazione, sostiene: che l'esenzione ex art 19 L.74/87 riguarda soltanto gli oneri relativi al procedimento giudiziale in senso stretto e non anche gli accordi di natura economico - patrimoniale che le parti adottano in tale contesto... non trovando tali accordi la loro causa essenziale nello scioglimento della comunione tra coniugi conseguente alla separazione ma essendo solo occasionalmente generati dalla separazione stessa (citata Risoluzione n.372/e del 14 dicembre 2007). 3) L'esenzione da qualsiasi imposta e tassa ex art.19 L. 74/1987 per l'atto in oggetto, anche relativamente al trasferimento ai figli, è stata stabilita: ****dalla sentenza della Corte Costituzionale n.154 depositata il 10/05/1999 che già esprime ovviamente tale principio facendo riferimento sia all'art.53 Costituzione (capacità contributiva) sia agli artt Costituzione (tutela famiglia e figli); nonché: ****dalla sentenza della Corte Costituzionale n.202 del 3-11/06/2003, che ha sancito l'applicabilità dell'esenzione ai trasferimenti ai figli, dichiarando l'illegittimità costituzionale... della mancata esenzione ai trasferimenti patrimoniali anche ai figli poichè la
7 "ratio" dell'estensione è la stessa e non è atto indice di capacità contributiva; ed ancora: ****dalla sentenza di Cassazione n depositata il 30/05/2005 che ha recepito il dettato delle sentenze C.Cost. n.154/1999 e n.202/2003, di cui si riporta la massima ""Nella ipotesi di trasferimento di immobili in adempimento di obbligazioni assunte in sede di separazione personale dei coniugi, l'art. 19 della legge 6 marzo 1987, n. 74 (...), alla luce delle sentenze della Corte costituzionale 10 maggio 1999, n. 154 e 15 aprile 1992, n. 176, deve essere interpretato nel senso che l'esenzione "dall'imposta di bollo, di registro e da ogni altra tassa" di "tutti gli atti, i documenti ed i provvedimenti relativi al procedimento di scioglimento del matrimonio o di cessazione degli effetti civili del matrimonio" si estende "a tutti gli atti, i documenti ed i provvedimenti relativi al procedimento di separazione personale dei coniugi", in modo da garantire l'adempimento delle obbligazioni che i coniugi separati hanno assunto per conferire un nuovo assetto ai loro interessi economici, anche con atti i cui effetti siano favorevoli ai figli..."", e dichiarando infondate le motivazioni dell'amministrazione che si ritrovano proprio nella richiamata Risoluzione 372/E del 2007 (la quale supporta le sue argomentazioni facendo riferimento ai disposti delle sentenze Cass n.15231, n.7493 e n.2347, - tutta giurisprudenza
8 precedente alla detta sentenza Corte Cost. 202/2003, giurisprudenza la quale ovviamente non poteva tener conto del pronunciato di tale C.Cost.202/2003 ed ancora influenzata dalla limitazione del beneficio ai soli beni facenti parte della comunione fra coniugi, opportunamente soppressa dall'art.19 della legge sul divorzio) trattandosi, anche per i trasferimenti ai figli, di trasferimenti in esecuzione di accordi di separazione cui si applica la normativa speciale sugli atti esecutivi di atti di separazione/divorzio, e statuendo che dall'interpretazione della giurisprudenza costituzionale si applica l'esenzione tributaria anche agli atti di esecuzione di atti di separazione personale i cui effetti siano favorevoli ai figli. La finalità dell'esenzione è, in quest'ultimo caso, quella di tutelare i figli minori per il cui mantenimento è disposta. Per i motivi suesposti il ricorrente CHIEDE che codesta on.le Commissione Tributaria Provinciale voglia: - accogliere totalmente il ricorso dichiarando l'infondatezza, per i motivi suesposti, della pretesa sostenuta dall'agenzia Entrate Napoli. e per l'effetto annullare l'avviso di liquidazione dell'impostairrogazione di sanzioni prot. del, codice atto n. notificato al ricorrente il dall'agenzia Entrate Ufficio Napoli.;
9 - disporre con propria ordinanza la sospensione dell'atto impugnato; - condannare l'amministrazione al rimborso delle somme eventualmente versate nelle more del giudizio a favore del ricorrente con interessi legali; - condannare l'amministrazione al pagamento delle spese diritti ed onorari oltre IVA e cassa di previdenza come per legge. Il ricorrente chiede, altresì, la trattazione del ricorso in pubblica udienza. Si indica fin d'ora l'elenco degli atti e documenti (in fotocopia) che saranno depositati nel fascicolo di parte in sede di costituzione in giudizio del ricorrente: 1) avviso liquidazione Agenzia Entrate in oggetto; 2) copia atto, e copia decreto di omologazione della separazione consensuale; 3) sentenze Corte Costituzionale n.154/1999 e n.202/2003; 4) sentenza Corte di Cassazione n.11458/2005. Napoli,
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