SLIDES Edizione I pubblicato il 23 novembre 2012 Gianluca Spolverato

Dimensione: px
Iniziare la visualizzazioe della pagina:

Download "SLIDES Edizione I pubblicato il 23 novembre 2012 Gianluca Spolverato"

Transcript

1 SLIDES Edizione I pubblicato il 23 novembre 2012 Gianluca Spolverato LA SOLIDARIETÀ NEGLI APPALTI E NEI CONTRATTI DI FORNITURA le ultime novità su asseverazione e controlli

2

3 DI COSA PARLIAMO 1. LA SOLIDARIETA PER IL PAGAMENTO DELL IVA E DELLE RITENUTE FISCALI: COSA SI RISCHIA. 2. LA SANZIONE AMMINISTRATIVA DA A : COSA BISOGNA FARE PER EVITARLA. 3. L AMBITO DI APPLICAZIONE DELLA NUOVA DISCIPLINA: APPALTI, FORNITURE E ALTRI SERVIZI. 4. LA SOLIDARIETA PER IL PAGAMENTO DEI CONTRIBUTI PREVIDENZIALI: COSA SI RISCHIA. 5. LA SOLIDARIETA PER IL PAGAMENTO DELLE RETRIBUZIONI DEI LAVORATORI IMPIEGATI NELL APPALTO. 6. I SISTEMI DI CONTROLLO SUI FORNITORI: COSA SCRIVERE NEI CONTRATTI. 7. LA SOLIDARIETA NEL CASO DI INFORTUNIO SUL LAVORO: QUALI SONO I DANNI COPERTI. 8. LA SOLIDARIETA NELL AMBITO DEGLI APPALTI PUBBLICI: QUALI SONO LE REGOLE CON LA P.A. 9. DURC: QUALI SONO I LIMITI DEL DOCUMENTO AI FINI DEL CONTROLLO. 10. DELEGAZIONE DI PAGAMENTO, SURROGAZIONE E ADEMPIMENTI: COSA BISOGNA FARE. pagina 3

4 APPALTO: LE NORME DI RIFERIMENTO RIFORMA BIAGI (d.lgs. 276/2003) MANOVRA STRAORDINARIA (d.l. 138/2011, convertito in l. 148/2011) DECRETO SEMPLIFICAZIONI (d.l. 5/2012, convertito in l. 35/2012) DECRETO FISCALE (d.l. 16/2012, convertito in l. 44/2012) RIFORMA DEL LAVORO (d.d.l. 3249/2012, convertito in l. 92/2012) DECRETO SVILUPPO (d.l. 83/2012, convertito in l. 134/2012) pagina 4

5 SOLIDARIETA PER VERSAMENTO IVA (1) La legge 7 agosto 2012, n. 134, di conversione in legge, con modificazioni, del decreto legge 22 giugno 2012, n. 83, recante misure urgenti per la crescita del Paese, è stata pubblicata sul Supplemento Ordinario n. 171 alla Gazzetta Ufficiale n. 187 dell 11 agosto 2012, ed è entrata in vigore il 12 agosto La l. 134/2012 ha modificato il comma 28 dell art. 35 d.l. 223/2006, già precedentemente modificato dalla l. 44/2012, di conversione del d.l. 16/2012 (c.d. DECRETO FISCALE), entrata in vigore il 29 aprile Il comma 28 dell art. 35 d.l. 223/2006, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, è sostituito dai seguenti: 28. In caso di appalto di opere o di servizi, l'appaltatore risponde in solido con il subappaltatore, nei limiti dell'ammontare del corrispettivo dovuto, del versamento all'erario delle ritenute fiscali sui redditi di lavoro dipendente e del versamento dell'imposta sul valore aggiunto dovuta dal subappaltatore all'erario in relazione alle prestazioni effettuate nell'ambito del rapporto di subappalto. La responsabilità solidale viene meno se l'appaltatore verifica, acquisendo la documentazione prima del versamento del corrispettivo, che gli adempimenti di cui al periodo precedente, scaduti alla data del versamento, sono stati correttamente eseguiti dal subappaltatore. L'attestazione dell'avvenuto adempimento degli obblighi di cui al primo periodo può essere rilasciata anche attraverso un'asseverazione dei soggetti di cui all art. 35, comma 1, d.lgs. 241/1997, e all art. art. 3, comma 3, lett. a), del regolamento di cui al d.p.r. 322/1998. L'appaltatore può sospendere il pagamento del corrispettivo fino all'esibizione della predetta documentazione da parte del subappaltatore. Gli atti che devono essere notificati entro un termine di decadenza al subappaltatore sono notificati entro lo stesso termine anche al responsabile in solido. pagina 5

6 SOLIDARIETA PER VERSAMENTO IVA (2) 28 bis. Il committente provvede al pagamento del corrispettivo dovuto all'appaltatore previa esibizione da parte di quest'ultimo della documentazione attestante che gli adempimenti di cui al comma 28, scaduti alla data del pagamento del corrispettivo, sono stati correttamente eseguiti dall'appaltatore e dagli eventuali subappaltatori. Il committente può sospendere il pagamento del corrispettivo fino all'esibizione della predetta documentazione da parte dell'appaltatore. L'inosservanza delle modalità di pagamento previste a carico del committente è punita con la SANZIONE AMMINISTRATIVA PECUNIARIA da euro a euro se gli adempimenti di cui al comma 28 non sono stati correttamente eseguiti dall'appaltatore e dal subappaltatore. Ai fini della predetta sanzione si applicano le disposizioni previste per la violazione commessa dall'appaltatore. 28 ter. Le disposizioni di cui ai commi 28 e 28 bis si applicano in relazione ai contratti di appalto e subappalto di opere, forniture e servizi conclusi da soggetti che stipulano i predetti contratti nell'ambito di attività rilevanti ai fini dell'imposta sul valore aggiunto e, in ogni caso, dai soggetti di cui agli art. 73 e 74 del Testo Unico delle imposte sui redditi, di cui al d.p.r. 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni. Sono escluse dall'applicazione delle predette disposizioni le stazioni appaltanti di cui all art. 3, comma 33, del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al d.lgs. 163/2006. pagina 6

7 LE NOVITA DELL ART. 13 TER D.L. 83/2012 (1) Il comma 28 l. 248/2006 (c.d. Visco-Bersani) è stato sostituito da tre nuovi commi: il primo riguarda i rapporti tra appaltatore e subappaltatore; il secondo riguarda il committente che si avvale di appaltatori ed eventualmente di subappaltatori; il terzo definisce l ambito di applicazione delle nuove norme, ampliandoli rispetto al passato. Il primo comma stabilisce che in caso di appalto l appaltatore risponde in solido con il subappaltatore del versamento delle ritenute fiscali sui redditi di lavoro dei dipendenti impiegati nell esecuzione dell appalto e del versamento dell Iva dovuta in relazione alle prestazioni effettuate nell ambito del subappalto. Detta responsabilità solidale: è prevista nei limiti dell ammontare del corrispettivo dovuto dall appaltatore; viene meno se l appaltatore, prima di versare il corrispettivo, verifica che il subappaltatore ha correttamente adempiuto al versamento dell Iva e delle ritenute. COSA SIGNIFICA IN CONCRETO? Che la solidarietà è prevista solo nel caso di rapporti di durata (continuativi): lo si capisce dal secondo periodo del comma che prevede l obbligo di acquisire la documentazione con riferimento al periodo precedente; che la solidarietà scatta anche se il corrispettivo per le prestazioni per cui vanno versate le ritenute e l Iva è stato corrisposto, ma è limitata in ragione del corrispettivo dovuto: ciò significa che l obbligo solidale non può comportare oneri maggiori di quanto l appaltatore ha pagato o avrebbe dovuto pagare per le prestazioni effettuate per suo conto; che l appaltatore prima di pagare ciascuna fattura dovrebbe verificare che l Iva e le ritenute fiscali riguardanti le prestazioni già fatturate siano state correttamente pagate: com è chiaro, questo comporterebbe un appesantimento del procedimento di riscossione. pagina 7

8 LE NOVITA DELL ART. 13 TER D.L. 83/2012 (2) COME FA L APPALTATORE A VERIFICARE CHE IL SUBAPPALTATORE HA CORRETTAMENTE ADEMPIUTO AI SUOI OBBLIGHI? L attestazione dell avvenuto adempimento può (e ciò significa che questo non costituisce l unico modo, ma la legge non ne prevede altri) essere rilasciata attraverso un asseverazione da parte dei soggetti che sono abilitati ad effettuare i versamenti dell Iva e delle ritenute fiscali ovvero del legale rappresentante (Circ. Agenzia delle Entrate 40E/2012). L appaltatore, quindi, prima di pagare la fatture di un fornitore dovrebbe chiedere al fornitore di esibire la documentazione attestante il regolare versamento dell Iva e delle ritenute riferite alle fatture precedenti, e il subappaltatore dovrebbe esibire all appaltatore un asseverazione rilasciata, ad esempio, dal proprio commercialista. Il commercialista, ovviamente, nel rilasciare l asseverazione assume su di sé una responsabilità e, nel caso di falsa attestazione, può incorrere in sanzioni anche penali. CHE COSA SUCCEDE NEL CASO IN CUI NON VENGA ACQUISITA LA DOCUMENTAZIONE CHE ATTESTA IL REGOLARE VERSAMENTO E CHE COSA SUCCEDE SE L ATTESTAZIONE E FALSA? L appaltatore può sospendere il pagamento della fattura fino all esibizione della attestazione; l appaltatore non è esonerato dalla responsabilità solidale e quindi potrà essere chiamato a pagare le ritenute e l Iva non versate; il committente potrà incorrere in una sanzione amministrativa, gravosa, se i versamenti non sono stati correttamente effettuati (comma 28 bis, ultimo periodo). pagina 8

9 LE NOVITA DELL ART. 13 TER D.L. 83/2012 (3) PRIMA CONCLUSIONE. In caso di catena lunga, il committente rischia di pagare una sanzione amministrativa se paga senza verificare che siano stati correttamente adempiuti gli obblighi di versamento, mentre l appaltatore risponde in solido col subappaltatore per il versamento dell Iva e delle ritenute. Il committente, invece, non è responsabile in solido. La disciplina che riguarda il committente è contenuta nel comma 28 bis, il quale prevede che: il committente deve pagare l appaltatore solo dopo avere verificato che l appaltatore e gli eventuali subappaltatori hanno correttamente pagato quanto dovuto a titolo di ritenute fiscali e Iva sulle prestazioni effettuate; il committente può sospendere il pagamento se non viene fornita la documentazione richiesta; il committente può essere sanzionato con una sanzione amministrativa (da a euro) se ha pagato senza acquisire la documentazione e in concreto i versamenti non sono stati effettuati. SECONDA CONCLUSIONE. Se la catena è corta, il committente non è obbligato in solido con l appaltatore, ma rischia il pagamento di una sanzione amministrativa se paga l appaltatore senza acquisire la documentazione che attesta il corretto pagamento dell Iva e delle ritenute (sempre che l appaltatore non abbia di fatto pagato quanto dovuto). L appaltatore, invece, non rischia nulla, perché non vi è obbligazione solidale (prevista solo in caso di subappalto) e non è prevista per l appaltatore la sanzione amministrativa, in quanto il comma 28 bis parla solo di committente. CHIARIMENTO. I commi 28 e 28 bis non prevedono alcun termine di decadenza della solidarietà e non vi è più il termine biennale dalla scadenza prima previsto. pagina 9

10 LE NOVITA DELL ART. 13 TER D.L. 83/2012 (4) L ultimo comma (28 ter) prevede che le disposizioni dei commi 28 e 28 bis si applicano: ai contratti di appalto e subappalto; ai contratti di fornitura; ai contratti di servizi. Il legislatore richiama una previsione contenuta nel codice degli appalti pubblici, e che è stata intesa dai commentatori come riferita anche ai contratti di trasporto ovvero alla fornitura di servizi di trasporto ovvero alla fornitura di servizi di trasporto. Rispetto alla precedente previsione, che di fatto era inapplicabile, questa introduce oneri maggiori sul piano burocratico e rischi più concreti sul piano sanzionatorio. CONSIDERAZIONE Una sanzione amministrativa non può essere comminata per inadempimenti di un terzo (si pensi al caso del committente che chiede la documentazione ma questa non viene fornita in modo incompleto o la documentazione è falsa), in quanto in materia di sanzioni amministrative vige il principio per cui la violazione deve essere ascrivibile a dolo o colpa di chi commette l infrazione (art. 3 l. 689/1981). Si ritiene, quindi, che vi potrebbero essere buone possibilità che sia dichiarata incostituzionale la norma nella parte in cui prevede una responsabilità del committente anche solo per fatti imputabili a un terzo. pagina 10

11 I CHIARIMENTI DELL AGENZIA DELLE ENTRATE (1) RESPONSABILITA SOLIDALE DELL APPALTATORE. CHIARIMENTI (Circ. Agenzia delle Entrate 40E/2012) L Agenzia delle Entrate, con circolare 40E/2012, in considerazione dell entrata in vigore dell art. 13 ter d.l. 83/2012 (c.d. decreto sviluppo) convertito, con modificazioni in l. 134/2012, che, sostituendo integralmente il comma 28 dell art. 35 d.l. 223/2006, ha modificato la disciplina in materia di responsabilità fiscale nell ambito dei contratti di appalto e subappalto di opere e servizi, ha fornito alcuni chiarimenti in merito agli aspetti maggiormente critici della disposizione, individuati nella decorrenza dei relativi effetti e nella certificazione idonea ad attestare la regolarità dei versamenti delle ritenute e dell Iva. DECORRENZA Le disposizioni contenute nell articolo 13 ter d.l. 83/2012 trovano applicazione solo per i contratti di appalto/subappalto stipulati a decorrere dalla data di entrata in vigore della norma, ossia dal 12 agosto La norma introduce, sia a carico dell appaltatore che del subappaltatore, un adempimento di natura tributaria. In base all art. 3, comma 2, l. 212/2000 (Statuto del contribuente), tali adempimenti sono esigibili a partire dal sessantesimo giorno successivo a quello di entrata in vigore della norma (12 agosto 2012), con la conseguenza che la certificazione deve essere richiesta solamente in relazione ai pagamenti effettuati a partire dall 11 ottobre 2012, in relazione ai contratti stipulati a partire dal 12 agosto pagina 11

12 I CHIARIMENTI DELL AGENZIA DELLE ENTRATE (2) Con riferimento alla DOCUMENTAZIONE che l appaltatore/subappaltatore deve produrre per dimostrare il regolare versamento dell Iva e delle ritenute, scaduti alla data del pagamento del corrispettivo, al fine di superare il vincolo di responsabilità solidale del committente/appaltatore, poiché l attestazione dell avvenuto adempimento degli obblighi fiscali può essere rilasciata anche attraverso l asseverazione di un responsabile del centro di assistenza fiscale o di un soggetto abilitato, può essere ammesso il ricorso a ulteriori forme di documentazione idonee a tale fine. In particolare, viene ritenuta valida, in alternativa alle asseverazioni prestate dai CAF Imprese e dai professionisti abilitati, una dichiarazione sostitutiva del legale rappresentante dell appaltatore/subappaltatore che attesti l avvenuto adempimento degli obblighi. Nello specifico, la dichiarazione sostitutiva deve: indicare il periodo nel quale l Iva relativa alle fatture concernenti i lavori eseguiti è stata liquidata, specificando se dalla suddetta liquidazione è scaturito un versamento di imposta, ovvero se in relazione alle fatture oggetto del contratto è stato applicato il regime dell Iva per cassa oppure la disciplina del reverse charge; indicare il periodo nel quale le ritenute sui redditi di lavoro dipendente sono state versate, mediante scomputo totale o parziale; riportare gli estremi del modello F24 con il quale i versamenti dell Iva e delle ritenute non scomputate, totalmente o parzialmente, sono stati effettuati; contenere l affermazione che l Iva e le ritenute versate includono quelle riferibili al contratto di appalto/subappalto per il quale la dichiarazione viene resa. pagina 12

13 CIRCOLARE: QUESTIONI INTERPRETATIVE (1) I CONTRATTI STIPULATI NEL VIGORE DELLA L. 44/2012 QUALE REGIME SEGUONO? CHE ADEMPIMENTI DEVONO ESSERE POSTI IN ESSERE IN RELAZIONE AGLI STESSI? La circolare dell Agenzia delle Entrate 40/2012 non risponde espressamente a questa questione. Alla luce dei principi fatti propri dall Agenzia delle Entrate, si può affermare che la precedente disciplina trova applicazione ai soli contratti sottoscritti dopo il 29 aprile 2012, in relazione ai pagamenti effettuati o da effettuarsi successivamente al 29 giugno 2012 (60 giorni successivi all entrata in vigore della l. 44/2012, in applicazione dello Statuto del contribuente). In relazione a questi contratti, la sanzione in caso di mancata assunzione delle precauzioni previste dalla legge sarà sia per il committente, che per l appaltatore la solidarietà per il versamento dell Iva riferita alle prestazioni rese fino all entrata in vigore della nuova disciplina (12 agosto 2012). Si ritiene tuttavia che, in relazione a questo periodo temporale, si potrà sostenere l inesistenza di chiarimenti utili all applicazione della norma quale giustificazione per la sua mancata applicazione. Si ritiene anche che si possa sostenere che non sia applicabile la solidarietà prevista dalla legge 44, considerato che: a) in applicazione dello Statuto del contribuente la disciplina introdotta dalla legge 44 si dovrebbe applicare in relazione ai pagamenti effettuati a partire dal 29 giugno 2012; b) il d.l. 83/2012, poi convertito in l. 134/2012, è stato pubblicato in data 22 giugno e le disposizioni entrate in vigore il 12 agosto, dopo la conversione del decreto, hanno efficacia retroattiva e quindi hanno effetto dal 22 giugno. pagina 13

14 CIRCOLARE: QUESTIONI INTERPRETATIVE (2) UN CONTRATTO DI APPALTO SOTTOSCRITTO ANTECEDENTEMENTE AL 12 AGOSTO CON PREVISIONE DI TACITO RINNOVO, RIMANE ESTRANEO ALLA LEGGE 134 A VITA OVVERO RIENTRA NEL SUO CAMPO DI APPLICAZIONE A DECORRERE DAL PRIMO RINNOVO SUCCESSIVO IL 12 AGOSTO? Dalla circolare sembrerebbe potersi dedurre che il contratto stipulato precedentemente al 12 agosto rimanga sempre estraneo all ambito di applicazione della norma. Si ritiene comunque prudente adottare un unica prassi aziendale per tutti i pagamenti che verranno effettuati per appalti/subappalti di opere, forniture, servizi, senza distinguere sulla base della data di stipulazione del contratto. Ciò, da un lato, permetterà di uniformare la prassi aziendale ad un modello unico, dall altro, consente di superare le obiezioni che potessero essere in futuro sollevate sulla eccessiva generosità della circolare. Si ricorda, comunque, che, sotto il profilo contributivo, fino a quando non scade il contratto non comincia a decorrere il termine biennale di decadenza. ESCLUDENDO L ASSEVERAZIONE DI FATTO È IMPOSSIBILE CONTROLLARE GLI ADEMPIMENTI RELATIVI AL PROPRIO APPALTO: DAL PUNTO DI VISTA IVA IL VERSAMENTO È LA RISULTANZA DI VARIE OPERAZIONI: CHE DOCUMENTAZIONE DEVO ACQUISIRE? DAL PUNTO DI VISTA DELLE RITENUTE FISCALI, AMMESSO E NON CONCESSO CHE CONOSCA LE PERSONE CHE LAVORANO NELL APPALTO, SICURAMENTE NON CONOSCO LA LORO SITUAZIONE FISCALE PERSONALE (DETRAZIONI, CREDITI, ETC.), COME CONTROLLO I VERSAMENTI? Questa era la questione più problematica, risolta espressamente dalla circolare n. 40/E: è sufficiente una dichiarazione sostitutiva, resa ai sensi del d.p.r. 445/2000, dall appaltatore/subappaltatore. Tale dichiarazione, secondo l Agenzia delle Entrate, non è libera nel contenuto, ma deve contenere determinati dati. Si osserva che anche se l appaltatore/subappaltatore dichiarerà il falso nell attestazione, la dichiarazione dovrà comunque essere considerata liberatoria per il committente/appaltatore. Inoltre, dal punto di vista del diritto penale, l appaltatore/subappaltatore non sembra rischiare nulla a titolo di falsità ideologico, dal momento che nessuna norma penale punisce il falso ideologico tra privati. pagina 14

15 CIRCOLARE: QUESTIONI INTERPRETATIVE (3) NEL CASO IN CUI L APPALTATORE ABBIA PIÙ APPALTI CON SOGGETTI DIVERSI, L EVENTUALE MANCATO VERSAMENTO DELL IVA O DELLE RITENUTE COMPORTA LA SOLIDARIETÀ PRO QUOTA DEI SOGGETTI APPALTANTI O RENDE LA NORMA INAPPLICABILE PER L IMPOSSIBILITÀ DI DETERMINARE CON CERTEZZA IL SOGGETTO SOLIDALE? Si ritiene che tra i presupposti della norma vi sia quello dell accertamento del mancato pagamento di un debito, mancato pagamento che deve essere dimostrato dall ente accertatore e non può essere addebitato in via presuntiva o pro quota. In caso contrario, si avrà un serio motivo di ricorso. LA SOLIDARIETÀ SI PRESCRIVE NEGLI STESSI TEMPI DI PRESCRIZIONE DELLE RELATIVE IMPOSTE IN CAPO AL SOGGETTO CHE NON HA ADEMPIUTO AI VERSAMENTI? IN CASO DI RADDOPPIO DEI TERMINI DELL ACCERTAMENTO SCATTA ANCHE IL RADDOPPIO DEI TERMINI DI PRESCRIZIONE DELLA RESPONSABILITÀ SOLIDALE? Si tratta di decadenza, non di prescrizione. La precisazione è importante, perché alla domanda risponde espressamente l art. 13 ter: Gli atti che devono essere notificati entro un termine di decadenza al subappaltatore sono notificati entro lo stesso termine anche al responsabile in solido. Quindi, i termini decadenziali per subappaltatore e appaltatore sono esattamente gli stessi e se vi è proroga dei termini (ad esempio, in caso di reato), la medesima proroga vale anche per il responsabile in solido. GLI STESSI TERMINI DI PRESCRIZIONE DELLA SOLIDARIETÀ VALGONO ANCHE PER LE SANZIONI AMMINISTRATIVE? La questione non è chiara. Si ritiene comunque preferibile l interpretazione secondo cui la sanzione amministrativa deve essere comminata entro il termine di cinque anni dalla data del pagamento indebitamente effettuato senza verifica. pagina 15

16 CIRCOLARE: QUESTIONI INTERPRETATIVE (4) PER CORRISPETTIVO DOVUTO SI INTENDE L INTERO VALORE DELL APPALTO O SOLO QUELLO ANCORA DA PAGARE? Il riferimento è al corrispettivo corrispondente per l Iva non pagata o per le ritenute non versate. Quindi, se ad esempio, per un contratto di durata di tre anni, sono fatti vari versamenti a titolo di corrispettivo, ma nulla è stato pagato a titolo di Iva, si ritiene che l Agenzia delle Entrate possa avanzare pretese sull intero corrispettivo dovuto, indipendentemente dal fatto che lo stesso sia stato versato o meno all appaltatore/subappaltatore. IL DIVIETO DI SUBAPPALTO CONTRATTUALMENTE PREVISTO ESONERA IL COMMITTENTE DALLA SOLIDARIETÀ FISCALE E DALLE SANZIONI NEL CASO IN CUI L APPALTATORE RICORRA COMUNQUE A UNO O PIÙ SUBAPPALTATORI ANCHE A CATENA? No, la previsione di una simile clausola non esclude la responsabilità del committente. IN CASO DI CATENA LUNGA, (COMMITTENTE APPALTATORE SUBAPPALTATORE), IN CASO DI INADEMPIMENTO DEL SUBAPPALTATORE, LA SANZIONI AMMINISTRATIVE POSSONO ESSERE COMMINATE SIA AL COMMITTENTE CHE ALL APPALTATORE? In caso di catena lunga, le sanzioni del committente (sanzione amministrativa) e quelle dell appaltatore (solidarietà) sono da considerarsi cumulative. Cioè, a fronte di un unico fatto (mancato pagamento del debito nei confronti dell Agenzia delle Entrate da parte del subappaltatore), risponderanno sia l appaltatore (che potrà rispondere del debito in solido), che il committente (che potrà trovarsi a versare la sanzione amministrativa). È invece da escludersi che uno stesso soggetto sia tenuto a pagare sia la sanzione amministrativa che l obbligazione in solido. NELLA CATENA LUNGA PER L APPLICAZIONE DELLA SANZIONE AL COMMITTENTE DEVONO ESSERE INADEMPIENTI (MANCATI VERSAMENTI) CONTEMPORANEAMENTE L APPALTATORE E IL SUBAPPALTATORE? È sufficiente che sia inadempiente o l appaltatore o il subappaltatore perché scatti la responsabilità per il committente. pagina 16

17 TABELLA RIEPILOGATIVA (1) I soggetti interessati le diverse conseguenze Ambito applicativo Oggetto della responsabilità RESPONSABILITA DI COMMITTENTE E APPALTATORE IN MATERIA DI IVA E RITENUTE FISCALI Sia gli appaltatori che i committenti devono pagare solo dopo aver verificato l avvenuto adempimento degli obblighi inerenti Iva e ritenute. Cambiano solo le conseguenze in caso di mancato rispetto dell obbligo di verifica: per l appaltatore la responsabilità in solido con il subappaltatore delle imposte non pagate, nei limiti del corrispettivo dovuto (da intendersi non come corrispettivo ancora dovuto, ma come corrispettivo pattuito), per il committente, non la solidarietà, ma una sanzione da a euro La legge parla di contratti di appalto e subappalto di opere, forniture e servizi. L espressione (che è presa dalla materia dei contratti pubblici) finisce per ricomprendere ogni genere di contratto: compravendita, noleggio, trasporto, manutenzione, costruzione/ristrutturazione di immobile. Anche sul punto, saranno necessari dei chiarimenti, perché l ambito è troppo esteso. Conviene comunque fin d ora applicare la disciplina a tutti i contratti di durata (contratti di manutenzione, trasporto, fornitura continuativa di beni mobili), lasciando fuori solo quelli di compravendita (es. un unica autovettura) Gli adempimenti relativi al versamento: delle ritenute erariali sui redditi di lavoro dipendente dell imposta sul valore aggiunto da parte dell appaltatore e dei subappaltatori pagina 17

18 TABELLA RIEPILOGATIVA (2) Cosa fare per andare esenti da responsabilità Diritto potestativo di appaltatore e committente Per quali contratti, sotto il profilo temporale? Chiedere dichiarazione sostitutiva al legale rappresentante dell appaltatore/ subappaltatore in cui lo stesso dichiari, in modo specifico, che gli adempimenti, scaduti alla data del versamento del corrispettivo pattuito, sono stati correttamente adempiuti. Ovviamente, quando possibile, l asseverazione da parte del professionista è preferibile Indipendentemente da una previsione nel contratto, appaltatore e committente possono sospendere il pagamento del corrispettivo fino al ricevimento della dichiarazione. Quindi, ad esempio, anche se abbiamo contratti di noleggio in cui non è prevista questa clausola di sospensione del pagamento, oggi possiamo sospendere il pagamento fino alla produzione della certificazione Solo per i contratti sottoscritti successivamente al 12 agosto 2012 e nell ambito di questi, solo per i pagamenti da effettuarsi a partire dall 11 ottobre Per i contratti stipulati successivamente al 12 agosto, prima di procedere al pagamento di qualsiasi contratto di durata (fornitura, servizi, trasporto), bisognerà chiedere la compilazione di un modello al fornitore/appaltatore. Sarebbe forse opportuno anche predisporre una lettera a tutti i fornitori per avvisarli di questa novità e magari allegando il modello previsto dalla procedura aziendale. N.B. Per i contratti stipulati prima dell agosto 2012, ma che durano nel tempo (e che quindi potrebbero essere anche a tempo indeterminato), sembrerebbe non trovare applicazione la nuova disciplina. Si ritiene comunque conveniente richiedere a tutti i fornitori continuativi la compilazione della certificazione prima dell effettuazione del pagamento pagina 18

19 TABELLA RIEPILOGATIVA (3) Regime di decadenza / prescrizione Altre osservazioni in risposta alle domande poste Conclusioni Bisogna distinguere due casi: il caso in cui il subappaltatore/appaltatore abbia presentato la dichiarazione e quello in cui il subappaltatore/appaltatore non abbia presentato la dichiarazione. A) Per le imposte sui redditi e per l Iva, gli avvisi di accertamento devono essere notificati entro il 31 dicembre del quarto anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione. Quindi, ad esempio, salvo cause di proroga, entro il 31 dicembre 2016 devono essere notificati gli atti di accertamento concernenti il periodo d imposta B) In caso di omessa dichiarazione, il termine per l accertamento coincide con il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione avrebbe dovuto essere presentata. Quindi, ad esempio, entro il 31 dicembre 2017 devono essere notificati, a pena di decadenza, gli accertamenti eseguiti sul periodo d imposta 2011 per il quale non è stata presentata la dichiarazione nel N.B.1. Il termine è raddoppiato nel caso in cui sia configurabile un reato. N.B.2. Una volta evitata la decadenza, l Agenzia delle Entrate dovrà rispettare il termine di prescrizione quinquennale. Gli stessi termini valgono anche per appaltatore e committente Il divieto di subappalto previsto contrattualmente non esonera il committente da responsabilità. In caso di catena lunga, le sanzioni del committente (sanzione amministrativa) e quelle dell appaltatore (solidarietà) sono da considerarsi cumulative La circolare 40/E dell 8 ottobre 2012 dell Agenzia delle Entrate ha notevolmente ridimensionato la portata delle disposizioni in commento. È oggi di fatto sufficiente riuscire ad ottenere, prima del pagamento, la dichiarazione del legale rappresentante di regolare effettuazione degli adempimenti fiscali per andare esenti da responsabilità. Ciò vale sia per il committente che per l appaltatore pagina 19

20 SOLIDARIETA : L ART. 29 DOPO IL D.L. 5/2012 Il decreto semplificazioni, fermo restando quanto già previsto dall art. 35, comma 28, d.l. 223/2006 in ordine alla responsabilità solidale tra appaltatore e subappaltatore per le ritenute fiscali sui redditi di lavoro dipendente e i contributi previdenziali e assicurativi obbligatori per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei dipendenti a cui è tenuto il subappaltatore, ha chiarito l ambito della responsabilità solidale tra committente, appaltatore e subappaltatore prevista dall art. 29 d.lgs. 276/2003. ART. 21 D.L. 5/2012 (c.d. DECRETO SEMPLIFICAZIONI) In caso di appalto di opere o di servizi, il committente imprenditore o datore di lavoro è obbligato in solido con l'appaltatore, nonchè con ciascuno degli eventuali subappaltatori entro il limite di due anni dalla cessazione dell'appalto, a corrispondere ai lavoratori i trattamenti retributivi, comprese le quote di trattamento di fine rapporto, nonchè i contributi previdenziali e i premi assicurativi dovuti in relazione al periodo di esecuzione del contratto di appalto, restando escluso qualsiasi obbligo per le sanzioni civili di cui risponde solo il responsabile dell'inadempimento. NOTA INAIL 21 FEBBRAIO 2012, N. 1275: CHIARIMENTI Nella nuova formulazione dell art. 29 d.lgs. 276/2003, la responsabilità solidale tra committente imprenditore o datore di lavoro, appaltatore e subappaltatore, oltre ai contributi previdenziali è espressamente estesa anche ai premi assicurativi Inail. Diversamente, la responsabilità solidale, dal 10 febbraio 2012 (data di entrata in vigore del d.l. 5/2012), è esclusa per le sanzioni civili, per le quali risponde solo il responsabile dell inadempimento. pagina 20

21 SOLIDARIETA : COSA CAMBIA CON LA RIFORMA L art. 4, comma 31, l. 92/2012 modifica ancora una volta l art. 29, comma 2, d.lgs. 276/2003 in tema di RESPONSABILITA SOLIDALE. Si afferma che quanto previsto dal d.lgs. 276/2003 in materia di responsabilità solidale si applica salvo diversa disposizione dei contratti collettivi nazionali sottoscritti da associazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative del settore che possono individuare metodi e procedure di controllo e di verifica della regolarità complessiva degli appalti. Inoltre, in sostituzione dei periodi dal secondo al quinto, del comma 2 dell art. 29 d.lgs. 276/2003, si prevede che: il committente imprenditore o datore di lavoro è convenuto in giudizio per il pagamento unitamente all appaltatore e con gli eventuali ulteriori subappaltatori; il committente imprenditore o datore di lavoro può eccepire, nella prima difesa, il beneficio della preventiva escussione del patrimonio dell appaltatore medesimo e degli eventuali subappaltatori. In tal caso il giudice accerta la responsabilità solidale di tutti gli obbligati, ma l azione esecutiva può essere intentata nei confronti del committente imprenditore o datore di lavoro solo dopo l infruttuosa escussione del patrimonio dell appaltatore e degli eventuali subappaltatori; il committente che ha eseguito il pagamento può esercitare l azione di regresso nei confronti del coobbligato secondo le regole generali. pagina 21

22 IL CONTENUTO DELL ART. 8 D.L. 138/2011 Il d.l. 138/2011 (c.d. Manovra straordinaria) (l. 14 settembre 2011, n. 148, pubblicata in GU il 16 settembre), individua uno dei principali fattori di crescita e sviluppo nella contrattazione collettiva di livello aziendale, definita dal decreto come CONTRATTAZIONE DI PROSSIMITÀ. MATERIE CHE POSSONO ESSERE REGOLATE DAGLI ACCORDI AZIENDALI organizzazione del lavoro e della produzione; impianti audiovisivi e introduzione di nuove di nuove tecnologie; mansioni del lavoratore, classificazione e inquadramento del personale; contratti a termine; contratti a orario ridotto, modulato o flessibile; regime della solidarietà negli appalti; casi di ricorso alla somministrazione di lavoro; disciplina dell orario di lavoro; modalità di assunzione e disciplina del rapporto di lavoro; collaborazioni coordinate e continuative a progetto; partite Iva CONTRATTI AZIENDALI E RECESSO DAL RAPPORTO DI LAVORO I contratti aziendali possono disciplinare: i casi di trasformazione e conversione dei contratti di lavoro; le conseguenze del licenziamento (fanno eccezione il licenziamento discriminatorio e quello in concomitanza del matrimonio, il licenziamento della lavoratrice dall inizio del periodo di gravidanza fino al termine dei periodi di interdizione al lavoro, nonché fino ad un anno di età del bambino, il licenziamento causato dalla domanda o dalla fruizione del congedo parentale e per la malattia del bambino da parte della lavoratrice o del lavoratore e il licenziamento in caso di adozione o affidamento) pagina 22

23 CONTRATTI AZIENDALI O TERRITORIALI Art. 8 d.l. 138/ I contratti collettivi sottoscritti a livello aziendale o territoriale da associazioni dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale ovvero dalle rappresentanze sindacali operanti in azienda possono realizzare specifiche intese finalizzate alla maggiore occupazione, alla qualità dei contratti di lavoro, alla emersione del lavoro irregolare, agli incrementi di competitività e di salario, alla gestione delle crisi aziendali e occupazionali, agli investimenti e all avvio di nuove attività. Art. 8 d.l. 138/2011, con le modifiche del Senato approvate dalla Camera in via definitiva 1. I contratti collettivi sottoscritti a livello aziendale o territoriale da associazioni dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale ovvero dalle rappresentanze sindacali operanti in azienda o territoriale ovvero dalle loro rappresentanze sindacali operanti in azienda ai sensi della normativa di legge e degli accordi interconfederali vigenti, compreso l accordo interconfederale del 28 giugno 2011 possono realizzare specifiche intese con efficacia nei confronti di tutti i lavoratori interessati a condizione di essere sottoscritte sulla base di un criterio maggioritario relativo alle predette rappresentanze sindacali, finalizzate alla maggiore occupazione, alla qualità dei contratti di lavoro, all adozione di forme di partecipazione dei lavoratori, alla emersione del lavoro irregolare, agli incrementi di competitività e di salario, alla gestione delle crisi aziendali e occupazionali, agli investimenti e all avvio di nuove attività. pagina 23

24 SOLIDARIETA : LA DISCIPLINA A CONFRONTO (1) ART. 29, COMMA 2, D.LGS. 276/2003 RIFORMA BIAGI DECRETO SEMPLIFICAZIONI RIFORMA DEL LAVORO In caso di appalto di opere o di servizi il committente imprenditore o datore di lavoro è obbligato in solido con l appaltatore, nonché con ciascuno degli eventuali ulteriori subappaltatori entro il limite di due anni dalla cessazione dell appalto, a corrispondere ai lavoratori i trattamenti retributivi e i contributi previdenziali dovuti. In caso di appalto di opere o di servizi il committente imprenditore o datore di lavoro è obbligato in solido con l appaltatore, nonché con ciascuno degli eventuali subappaltatori entro il limite di due anni dalla cessazione dell appalto, a corrispondere ai lavoratori i trattamenti retributivi, comprese le quote di trattamento di fine rapporto, nonchè e i contributi previdenziali e i premi assicurativi dovuti in relazione al periodo di esecuzione del contratto di appalto, restando escluso qualsiasi obbligo per le sanzioni civili di cui risponde solo il responsabile dell inadempimento. Salvo diversa disposizione dei contratti collettivi nazionali sottoscritti da associazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori comparaticamente più rappresentative del settore che possono individuare metodi e procedure di controllo e di verifica della regolarità complessiva degli appalti, in caso di appalto di opere o di servizi, il committente imprenditore o datore di lavoro è obbligato in solido con l appaltatore, nonchè con ciascuno degli eventuali subappaltatori entro il limite di due anni dalla cessazione dell appalto, a corrispondere ai lavoratori i trattamenti retributivi, comprese le quote di trattamento di fine rapporto, nonchè i contributi previdenziali e i premi assicurativi dovuti in relazione al periodo di esecuzione del contratto di appalto, restando escluso qualsiasi obbligo per le sanzioni civili di cui risponde solo il responsabile dell inadempimento. pagina 24

25 SOLIDARIETA : LA DISCIPLINA A CONFRONTO (2) ART. 29, COMMA 2, D.LGS. 276/2003 RIFORMA BIAGI DECRETO SEMPLIFICAZIONI RIFORMA DEL LAVORO Ove convenuto in giudizio per il pagamento unitamente all appaltatore, il committente imprenditore o datore di lavoro può eccepire, nella prima difesa, il beneficio della preventiva escussione del patrimonio dell appaltatore medesimo. In tal caso il giudice accerta la responsabilità solidale di entrambi gli obbligati, ma l azione esecutiva può essere intentata nei confronti del committente imprenditore o datore di lavoro solo dopo l infruttuosa escussione del patrimonio dell appaltatore. L eccezione può essere sollevata anche se l appaltatore non è stato convenuto in giudizio, ma in tal caso il committente imprenditore o datore di lavoro deve indicare i beni del patrimonio dell appaltatore sui quali il lavoratore può agevolmente soddisfarsi. Il committente imprenditore o datore di lavoro che ha eseguito il pagamento può esercitare l azione di regresso nei confronti del coobbligato secondo le regole generali. Il committente imprenditore o datore di lavoro è convenuto in giudizio per il pagamento unitamente all appaltatore e con gli eventuali ulteriori subappaltatori. Il committente imprenditore o datore di lavoro può eccepire, nella prima difesa, il beneficio della preventiva escussione del patrimonio dell appaltatore medesimo e degli eventuali subappaltatori. In tal caso il giudice accerta la responsabilità solidale di tutti gli obbligati, ma l azione esecutiva può essere intentata nei confronti del committente imprenditore o datore di lavoro solo dopo l infruttuosa escussione del patrimonio dell appaltatore e degli eventuali subappaltatori. Il committente che ha eseguito il pagamento può esercitare l azione di regresso nei confronti del coobbligato secondo le regole generali. pagina 25

26 SOLIDARIETA CONTRIBUTIVA: CIRC. INPS 106/2012 L Inps, con circolare 106/2012, ha fornito istruzioni operative per l uniforme redazione del verbale unico di accertamento (denominato verbale ispettivo) che dovrà essere comunicato all obbligato in solido. In particolare, nei casi di accertata solidarietà nell obbligazione contributiva, l ispettore comunica all obbligato in solido il verbale di accertamento (che dovrà essere congruamente motivato) già notificato all obbligato principale che riporterà l esposizione dettagliata dei fatti presupposto dell addebito, compreso l elenco dei lavoratori e i periodo di lavoro per ciascuno di essi e i riferimenti di legge da cui deriva il vincolo solidale. Il verbale ispettivo evidenzia distintamente per ciascuno degli obbligati solidai, l importo della contribuzione dovuta e delle somme aggiuntive. Sia il verbale ispettivo indirizzato all obbligato principale sia i documenti comunicati agli obbligati solidali avranno un unico NIU, uguale a quello assegnato al verbale ispettivo dell obbligato principale, ma distinti numeri di protocollo. Tali verbali ispettivi dovranno contenere sia i dati anagrafici, fiscali e contributivi relativi all obbligato principale, sia i dati anagrafici e fiscali relativi agli obblighi solidali, questi ultimi indicati nella distinta sezione. In attesa della procedura Verbale Web il documento da trasmettere all obbligato solidale seguirà il modello di Verbale Unico rappresentato nel file predisposti dall Inps. Per monitorare costantemente le posizioni dei debitori solidali, viene disposta la redazione di una particolare scheda, che deve essere compilata dagli ispettori. pagina 26

27 CONTROLLO SUI FORNITORI: DOCUMENTAZIONE (1) Ai fini della verifica dell idoneità tecnico professionale dell appaltatrice, ai sensi e per gli effetti dell art. 26, comma 1 lett. a), d.lgs. 81/2008, nonché per la verifica dell osservanza degli obblighi di legge in materia di solidarietà, l appaltatrice fornirà alla committente, relativamente ai rapporti di lavoro oggetto dell appalto, copia della seguente documentazione. PRIMA DELL INIZIO DEI LAVORI certificato di iscrizione alla C.C.I.A.A. e/o la visura camerale aggiornata della Società; iscrizione Inps e Inail; dichiarazione di non essere oggetto di provvedimenti di sospensione o interdittivi di cui all art. 14 d.lgs. 81/2008; documento di valutazione dei rischi di cui all art. 17, comma 1, lett. a) d.lgs. 81/2008 ovvero autocertificazione di cui all art. 29, comma 5, d.lgs. 81/2008; dichiarazione con allegato elenco del personale impiegato nell appalto; fotocopia delle dichiarazioni inviate al competente Centro provinciale per l impiego; dichiarazione che i lavoratori sono retribuiti secondo il corrispondente contratto collettivo nazionale di settore; documentazione relativa ai mezzi/attrezzature antinfortunistiche inerenti la tipologia dei lavori da eseguire; eventuale documentazione relativa alla formazione professionale dei lavoratori impegnati nell esecuzione dei lavori presso la Committente pagina 27

28 CONTROLLO SUI FORNITORI: DOCUMENTAZIONE (2) documentazione inerente il regolare pagamento dei contributi previdenziali e assistenziali; documentazione inerente il regolare versamento delle ritenute fiscali sui redditi di lavoro; OGNI MESE attestazione dei lavoratori inerente il regolare pagamento delle retribuzioni; dichiarazione inerente eventuali modifiche e integrazioni all elenco del personale impiegato nell appalto (unitamente alla fotocopia delle dichiarazioni inviate al competente Centro provinciale per l impiego); documentazione inerente il regolare versamento dell IVA relativa alle prestazioni oggetto dell appalto OGNI ANNO, la documentazione attestante il regolare pagamento dei premi assicurativi Inail pagina 28

29 CASSETTO FISCALE E CASSETTO PREVIDENZIALE Utilizzatori Contenuti Servizio CASSETTO PREVIDENZIALE Consente all azienda, tramite i soggetti intermediari (consulenti e professionisti, associazioni di categoria) la consultazione della propria posizione aziendale dati anagrafici sintetici e di dettaglio DM10 trasmessi riepilogo pagamenti effettuati (F24) crediti/inadempienze presenza domande Cig (ordinaria e straordinaria) note di rettifica E-mens trasmessi riepilogo ispezioni di vigilanza iscrizione a Ruolo dilazioni su Cartella fondi Interprofessionali dati Infocamere stampa del fascicolo completo servizio on line per le aziende e i consulenti cassetto previdenziale CASSETTO FISCALE Consente ai professionisti abilitati al servizio Entratel di consultare i dati relativi ai clienti, previa presentazione all'ufficio delle Entrate delle deleghe conferite dai clienti dati anagrafici dati delle dichiarazioni fiscali partire dall'anno d'imposta 1998 dati di condono e concordati dati dei rimborsi erogati a seguito della liquidazione della dichiarazione dei redditi per gli anni di imposta dal 1994, e i dati dei rimborsi automatizzati scaturiti da dichiarazioni e istanze di tipo Iva dati dei versamenti effettuati tramite i modelli F23 e F24 dati patrimoniali relativi agli atti registrati presso gli uffici finanziari consultazioni (area riservata) cassetto fiscale pagina 29

30 FIDEIUSSIONI: MODELLO Contestualmente alla sottoscrizione del contratto di appalto, l appaltatore dovrà consegnare a favore del committente idonea fideiussione bancaria rilasciata da istituto di credito di primaria importanza a garanzia dell esatto adempimento di quanto previsto in tema di aspetti retributivi, fiscali, contributivi, assicurativi e assistenziali del personale impiegato nell appalto oggetto del presente contratto. Tale fideiussione deve essere a prima richiesta. Essa dovrà riguardare gli obblighi assunti dall appaltatore in relazione al proprio personale (soci, dipendenti o collaboratori con accordi di qualunque natura), nonché in relazione al personale delle cooperative consorziate. Tale fideiussione, il cui testo dovrà essere conforme a quello allegato al contratto di appalto, dovrà comportare obblighi del fideiussore per l importo minimo di euro = ,00 (euro duecentomila/00) ed avere efficacia, durata e validità temporale corrispondente al periodo di vigenza del presente contratto più anni due, quale limite temporale indicato dall art. 29, comma 2, d.lgs. 276/2003. L appaltatore si impegna sin da ora a consegnare a favore del committente una nuova fideiussione bancaria, qualora dovessero intervenire modifiche al suddetto disposto normativo. In caso di mancata consegna della suddetta fideiussione da parte dell appaltatore entro e non oltre il termine di 45 giorni dalla sottoscrizione del presente contratto, il committente, fatta salva la concessione di eventuali proroghe, avrà facoltà di risolvere immediatamente il contratto stesso, con semplice dichiarazione di volersi avvalere della presente clausola. In caso di rinnovazione tacita del contratto, l appaltatore si impegna espressamente a consegnare al committente, annualmente ed entro la data di decorrenza del contratto rinnovato, una fideiussione bancaria di importo, efficacia, durata e vigenza temporale come sopra indicati. pagina 30

31 SOLIDARIETA IN CASO DI INFORTUNIO INFORTUNIO SUL LAVORO, RESPONSABILITA DEL COMMITTENTE E PROFILI RISARCITORI (Circ. Min. Lav. 5/2011) Al fine di rafforzare la tutela economica dei lavoratori coinvolti nell appalto, la disposizione di cui all art. 26, comma 4, d.lgs. 81/2008 prevede una responsabilità solidale del committente, dell appaltatore e degli eventuali subappaltatori per gli eventuali danni riportati dai lavoratori in conseguenza di infortuni sul lavoro non indennizzati dall Inail. ART. 26, COMMA 4, D.LGS. 81/ Ferme restando le disposizioni di legge vigenti in materia di responsabilità solidale per il mancato pagamento delle retribuzioni e dei contributi previdenziali e assicurativi, l'imprenditore committente risponde in solido con l'appaltatore, nonchè con ciascuno degli eventuali subappaltatori, per tutti i danni per i quali il lavoratore, dipendente dall'appaltatore o dal subappaltatore, non risulti indennizzato ad opera dell'istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (Inail) o dell'istituto di previdenza per il settore marittimo (Ipsema). Le disposizioni del presente comma non si applicano ai danni conseguenza dei rischi specifici propri dell'attività delle imprese appaltatrici o subappaltatrici La disposizione è di particolare rilievo in quanto, in precedenza, in caso di inadempienza del datore di lavoro a fronte dell obbligo risarcitorio, il lavoratore non poteva avere soddisfazione del suo credito e ciò di fatto penalizzava i dipendenti delle imprese di minori dimensioni e meno strutturate. Quanto alla identificazione dei danni non indennizzabili dall Inail, questi si riferiscono per lo più a quelli che comportano una invalidità inferiore alla soglia minima indennizzabile dall istituto e all eventuale danno biologico differenziale calcolato secondo i criteri della responsabilità civile. pagina 31

32 SOLIDARIETA NEGLI APPALTI PUBBLICI Il regime della responsabilità solidale nell ambito degli APPALTI PUBBLICI trova le proprie fonti, anzitutto nell art c.c. e nell art. 35, comma 28, d.l. 223/2006. A questi meccanismi di solidarietà si aggiunge la previsione dell art. 118, comma 6, d.lgs. 163/2006 secondo cui l affidatario è tenuto ad osservare integralmente il trattamento economico e normativo stabilito dai contratti collettivi nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni; è altresì responsabile in solido dell osservanza delle norme anzidette da parte dei subappaltatori nei confronti dei loro dipendenti per le prestazioni rese nell ambito del subappalto. ART. 118, COMMA 6, D.LGS. 163/ L'affidatario è tenuto ad osservare integralmente il trattamento economico e normativo stabilito dai contratti collettivi nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni; è, altresì, responsabile in solido dell'osservanza delle norme anzidette da parte dei subappaltatori nei confronti dei loro dipendenti per le prestazioni rese nell'ambito del subappalto. L'affidatario e, per suo tramite, i subappaltatori, trasmettono alla stazione appaltante prima dell'inizio dei lavori la documentazione di avvenuta denunzia agli enti previdenziali, inclusa la Cassa edile, assicurativi e antinfortunistici, nonché copia del piano di cui al comma 7. Ai fini del pagamento degli stati di avanzamento dei lavori o dello stato finale dei lavori, l'affidatario e, suo tramite, i subappaltatori trasmettono all'amministrazione o ente committente il documento unico di regolarità contributiva pagina 32

33 IL DURC L Inps, l Inail e la Cassa Edile sono tenuti a verificare la regolarità dell'impresa nei pagamenti e negli adempimenti previdenziali, assistenziali e assicurativi nonché in tutti gli altri obblighi previsti dalla rispettiva normativa di riferimento rilevati alla data indicata nella richiesta e, ove questa manchi, alla data di redazione del certificato. La regolarità contributiva deve essere attestata: per tutti gli appalti pubblici nelle fasi di partecipazione, aggiudicazione dell'appalto, stipula del contratto, pagamento degli stati di avanzamento lavori e delle fatture, collaudo e il pagamento del saldo finale; per la gestione di servizi e attività pubbliche in convenzione o concessione; per i lavori privati in edilizia soggetti al rilascio di concessione ovvero a denuncia inizio attività (DIA), prima dell'inizio dei lavori; per il rilascio dell attestazione SOA; per l'iscrizione all'albo dei Fornitori; per l'assegnazione di agevolazioni, finanziamenti e sovvenzioni. Per i lavori privati la validità del documento è di 3 MESI dalla data del rilascio (per gli appalti pubblici di lavoro nonché nel caso di servizi/attività in convenzione o in concessione la validità è relativa all'appalto specifico, limitatamente alla fase per la quale è stato richiesto), in tutti gli altri casi (agevolazioni/finanziamenti/sovvenzioni e iscrizione albo fornitori, SOA) la validità è legata allo specifico motivo della richiesta. pagina 33

RESPONSABILITÀ SOLIDALE NEI CONTRATTI DI APPALTO DI OPERE E SERVIZI

RESPONSABILITÀ SOLIDALE NEI CONTRATTI DI APPALTO DI OPERE E SERVIZI RESPONSABILITÀ SOLIDALE NEI CONTRATTI DI APPALTO DI OPERE E SERVIZI Campo di applicazione Aspetti oggettivi Circolare 2/E/2013 La normativa si applica in relazione in relazione alle prestazioni di servizi

Dettagli

Oggetto: NOVITÀ IN TEMA RESPONSABILITÀ SOLIDALE NEGLI APPALTI PUBBLICI E PRIVATI: ARRIVANO I PRIMI CHIARIMENTI DALL AGENZIA

Oggetto: NOVITÀ IN TEMA RESPONSABILITÀ SOLIDALE NEGLI APPALTI PUBBLICI E PRIVATI: ARRIVANO I PRIMI CHIARIMENTI DALL AGENZIA Informative e news Oggetto: NOVITÀ IN TEMA RESPONSABILITÀ SOLIDALE NEGLI APPALTI PUBBLICI E PRIVATI: ARRIVANO I PRIMI CHIARIMENTI DALL AGENZIA Il panorama legislativo attinente alla responsabilità solidale

Dettagli

RESPONSABILITA DEL COMMITTENTE E

RESPONSABILITA DEL COMMITTENTE E Tax Newsletter RESPONSABILITA DEL COMMITTENTE E DELL APPALTATORE PER I DEBITI FISCALI In questa edizione: o Ambito di applicazione. o Decorrenza. o Responsabilità solidale o Obblighi e responsabilità o

Dettagli

LA RESPONSABILITA SOLIDALE NEI CONTRATTI DI APPALTO

LA RESPONSABILITA SOLIDALE NEI CONTRATTI DI APPALTO LA RESPONSABILITA SOLIDALE NEI CONTRATTI DI APPALTO In questa Circolare 1. Premessa 2. La responsabilità solidale fiscale 3. La responsabilità solidale retributiva / contributiva 1. PREMESSA Come noto

Dettagli

CIRCOLARE N. 40/E. OGGETTO: Articolo 13-ter del DL n. 83 del 2012 - Disposizioni in materia di responsabilità solidale dell appaltatore - Chiarimenti

CIRCOLARE N. 40/E. OGGETTO: Articolo 13-ter del DL n. 83 del 2012 - Disposizioni in materia di responsabilità solidale dell appaltatore - Chiarimenti CIRCOLARE N. 40/E Direzione Centrale Normativa Roma, 8 ottobre 2012 OGGETTO: Articolo 13-ter del DL n. 83 del 2012 - Disposizioni in materia di responsabilità solidale dell appaltatore - Chiarimenti Premessa

Dettagli

STUDIO LAMBERTO RAG. DANIELA T.F. 011/7490099 E-MAIL segreteria@studiolamberto.it. Informativa per la clientela di studio

STUDIO LAMBERTO RAG. DANIELA T.F. 011/7490099 E-MAIL segreteria@studiolamberto.it. Informativa per la clientela di studio Informativa per la clientela di studio N. 44 del 13.03.2013 Ai gentili Clienti Loro sedi OGGETTO: Appalti: la responsabilità solidale per il pagamento dell Iva e delle ritenute L amministrazione finanziaria

Dettagli

1)RESPONSABILITÀ SOLIDALE NEGLI APPALTI PUBBLICI E PRIVATI AMBITO FISCALE (Articolo 13-ter, D.L. n. 83/2012 - Circolare n. 40/E dell 8 ottobre 2012 )

1)RESPONSABILITÀ SOLIDALE NEGLI APPALTI PUBBLICI E PRIVATI AMBITO FISCALE (Articolo 13-ter, D.L. n. 83/2012 - Circolare n. 40/E dell 8 ottobre 2012 ) Dott. Mario Conte Ragioniere Commercialista Dott. Dario Cervi Ragioniere Commercialista Dott. Giovanni Orso Rag. Pierluigi Martin Consulente aziendale Dott.ssa Arianna Bazzacco Dott. Oscar Sartor Circolare

Dettagli

PROFESSIONISTI AZIENDALI ASSOCIATI I PROFESSIONISTI PER L AZIENDA

PROFESSIONISTI AZIENDALI ASSOCIATI I PROFESSIONISTI PER L AZIENDA Settimanale di Aggiornamento Fiscale del 8 Novembre 2012 Gentile cliente, con la presente desideriamo informarla delle novità di maggior rilievo che hanno caratterizzato la settimana appena trascorsa.

Dettagli

Fiscal News La circolare di aggiornamento professionale

Fiscal News La circolare di aggiornamento professionale Fiscal News La circolare di aggiornamento professionale N. 322 07.11.2014 Abrogazione della solidarietà fiscale tra appaltatore e subappaltatore Rimane la responsabilità fiscale del committente. Categoria:

Dettagli

Circolare N.148 del 24 Ottobre 2012

Circolare N.148 del 24 Ottobre 2012 Circolare N.148 del 24 Ottobre 2012 Responsabilità negli appalti. Ammessa l autocertificazione dell avvenuto adempimento degli obblighi fiscali Responsabilità negli appalti: ammessa l autocertificazione

Dettagli

News per i Clienti dello studio

News per i Clienti dello studio News per i Clienti dello studio N. 64 del 29 Aprile 2015 Ai gentili clienti Loro sedi Responsabilità solidale negli appalti e deroghe della contrattazione collettiva: quale disciplina applicare? Gentile

Dettagli

News di approfondimento

News di approfondimento News di approfondimento N. 11 8 maggio Ai gentili 13Clienti Loro sedi Ai gentili Clienti Loro sedi OGGETTO: Appalti - autocertificazione di regolarità semplificata Gentile Cliente, la presente per ricordarle

Dettagli

CIRCOLARE N. 2/E. Roma, 1 marzo 2013. Prot. n.

CIRCOLARE N. 2/E. Roma, 1 marzo 2013. Prot. n. CIRCOLARE N. 2/E Direzione Centrale Normativa Roma, 1 marzo 2013 Prot. n. OGGETTO: Articolo 13-ter del DL n. 83 del 2012 - Disposizioni in materia di responsabilità solidale dell appaltatore - Circolare

Dettagli

Cos è il Durc. Ambito di applicazione del Durc

Cos è il Durc. Ambito di applicazione del Durc Cos è il Durc E il certificato che, sulla base di un unica richiesta, attesta contestualmente la regolarità di una impresa per quanto concerne gli adempimenti INPS, INAIL e Cassa Edile, verificati sulla

Dettagli

Novità in materia di Rimborsi IVA

Novità in materia di Rimborsi IVA Circolare 4 del 2 febbraio 2015 Novità in materia di Rimborsi IVA INDICE 1 Premessa...2 2 Ambito applicativo...2 3 Rimborsi di importo fino a 15.000,00 euro...3 4 Rimborsi di importo superiore a 15.000,00

Dettagli

RESPONSABILITÀ SOLIDALE SUGLI APPALTI

RESPONSABILITÀ SOLIDALE SUGLI APPALTI RESPONSABILITÀ SOLIDALE SUGLI APPALTI Per rispondere ai dubbi avanzati durante il seminario breve sulle novità fiscali tenuto lo scorso 18 febbraio in materia di responsabilità solidale tra committente

Dettagli

CONVENZIONE D'INSERIMENTO LAVORATIVO TEMPORANEO CON FINALITÀ FORMATIVE ex art. 12 LEGGE n. 68/99

CONVENZIONE D'INSERIMENTO LAVORATIVO TEMPORANEO CON FINALITÀ FORMATIVE ex art. 12 LEGGE n. 68/99 CONVENZIONE D'INSERIMENTO LAVORATIVO TEMPORANEO CON FINALITÀ FORMATIVE ex art. 12 LEGGE n. 68/99 Il giorno Tra la PROVINCIA DI ROVIGO con sede legale in Rovigo, via Celio, 10, C.F. 93006330299 rappresentata

Dettagli

SCHEMA TIPO DI CONVENZIONE DI INSERIMENTO LAVORATIVO ex ART. 12, L. 68/99

SCHEMA TIPO DI CONVENZIONE DI INSERIMENTO LAVORATIVO ex ART. 12, L. 68/99 SCHEMA TIPO DI CONVENZIONE DI INSERIMENTO LAVORATIVO ex ART. 12, L. 68/99 Il giorno I Servizi per l Impiego della Provincia di rappresentati da Il Datore di lavoro rappresentato da.. La Cooperativa Sociale/il

Dettagli

Circolare Informativa n 21/2013

Circolare Informativa n 21/2013 Circolare Informativa n 21/2013 DURC negativo ed intervento sostitutivo della stazione appaltante e-mail: info@cafassoefigli.it - www.cafassoefigli.it Pagina 1 di 6 INDICE Premessa pag.3 1) Intervento

Dettagli

RESPONSABILITA SOLIDALE NEGLI APPALTI

RESPONSABILITA SOLIDALE NEGLI APPALTI RESPONSABILITA SOLIDALE NEGLI APPALTI 1 Decreto Sviluppo (D.L. 83/2012) modifica della responsabilità solidale negli appalti ex art. 35 comma 28 D.L. 223/06 Responsabilità solidale tra Appaltatore e Subappaltatore

Dettagli

Circolare n. 10. Oggetto: Decreto fare, novità in tema di responsabilità solidale negli appalti per le ritenute dei

Circolare n. 10. Oggetto: Decreto fare, novità in tema di responsabilità solidale negli appalti per le ritenute dei Milano, 4 settembre 2013 Circolare n. 10 Oggetto: Decreto fare, novità in tema di responsabilità solidale negli appalti per le ritenute dei dipendenti e per i versamenti IVA. La conversione del D.L. 21

Dettagli

Responsabilità del committente e dell appaltatore per i debiti fiscali - Novità del DL 21.6.2013 n. 69 conv. L. 9.8.2013 n. 98

Responsabilità del committente e dell appaltatore per i debiti fiscali - Novità del DL 21.6.2013 n. 69 conv. L. 9.8.2013 n. 98 Circolare n. 26 del 13 settembre 2013 Responsabilità del committente e dell appaltatore per i debiti fiscali - Novità del DL 21.6.2013 n. 69 conv. L. 9.8.2013 n. 98 INDICE 1 Responsabilità ai fini fiscali

Dettagli

Circolare N.122 del 24 Luglio 2013

Circolare N.122 del 24 Luglio 2013 Circolare N.122 del 24 Luglio 2013 Semplificazioni in materia di DURC. Novità del decreto Fare Gentile cliente, con la presente desideriamo informarla che, il decreto fare è intervenuto in materia di DURC,

Dettagli

Studio Associato Franchin e Ronchiato

Studio Associato Franchin e Ronchiato News per i Clienti dello studio Ai gentili clienti Loro sedi DURC in edilizia privata: ripristinata la validità temporale a 90 giorni Gentile cliente, con la presente desideriamo informarla che, con la

Dettagli

REGOLAMENTO ALBO FORNITORI

REGOLAMENTO ALBO FORNITORI ALL. TO 3 REGOLAMENTO ALBO FORNITORI 1 Art. 1 ISCRIZIONE. L iscrizione: a) è riservata alle imprese individuali o collettive legalmente costituite; b) viene effettuata per categorie merceologiche o per

Dettagli

Circolari per la Clientela

Circolari per la Clientela Circolari per la Clientela Nuovi obblighi di presentazione telematica dei modelli F24 dall 1.10.2014 1 PREMESSA Con l art. 11 co. 2 del DL 24.4.2014 n. 66, conv. L. 23.6.2014 n. 89, sono stati previsti

Dettagli

Novità in materia di responsabilità solidale committente appaltatore subappaltatore in ambito fiscale (D.l. 83/2012)

Novità in materia di responsabilità solidale committente appaltatore subappaltatore in ambito fiscale (D.l. 83/2012) Novità in materia di responsabilità solidale committente appaltatore subappaltatore in ambito fiscale (D.l. 83/2012) Avv. Lucia Secchiaroli lucia.secchiaroli@studiopirola.com Novità normative Art. 13 ter

Dettagli

ASSUNZIONI AGEVOLATE 2015: sgravi contributivi per chi assume a tempo indeterminato (Legge n. 190 del 23.12.2014)

ASSUNZIONI AGEVOLATE 2015: sgravi contributivi per chi assume a tempo indeterminato (Legge n. 190 del 23.12.2014) CIRCOLARE INFORMATIVA N. 2 FEBBRAIO 2015 ASSUNZIONI AGEVOLATE 2015: sgravi contributivi per chi assume a tempo indeterminato (Legge n. 190 del 23.12.2014) Gentile Cliente, con la presente desideriamo informarla

Dettagli

DETERMINAZIONE NR. 441 DEL 21/07/2008 OGGETTO: AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE IN MATERIA PENSIONISTICA. IMPEGNO DI SPESA.

DETERMINAZIONE NR. 441 DEL 21/07/2008 OGGETTO: AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE IN MATERIA PENSIONISTICA. IMPEGNO DI SPESA. DETERMINAZIONE NR. 441 DEL 21/07/2008 OGGETTO: AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE IN MATERIA PENSIONISTICA. IMPEGNO DI SPESA. IL DIRETTORE Visto e richiamato il Regolamento sull Ordinamento degli Uffici

Dettagli

Nuovi obblighi di presentazione telematica. dall 1.10.2014. Circolare n. 18. del 19 settembre 2014 INDICE

Nuovi obblighi di presentazione telematica. dall 1.10.2014. Circolare n. 18. del 19 settembre 2014 INDICE Circolare n. 18 del 19 settembre 2014 Nuovi obblighi di presentazione telematica dei modelli F24 dall 1.10.2014 INDICE 1 Premessa...2 2 Decorrenza...3 3 Finalità...3 4 Ambito soggettivo...3 5 Ambito oggettivo...4

Dettagli

Questioni interpretative prospettate dal Coordinamento Nazionale dei Centri di Assistenza Fiscale

Questioni interpretative prospettate dal Coordinamento Nazionale dei Centri di Assistenza Fiscale CIRCOLARE N. 34 /E Direzione Centrale Normativa Roma, 22/10/2015 OGGETTO: Questioni interpretative prospettate dal Coordinamento Nazionale dei Centri di Assistenza Fiscale 2 INDICE 1. PREMESSA 3 2. SANZIONE

Dettagli

Associazione professionale Petracci Marin - www.petraccimarin.it

Associazione professionale Petracci Marin - www.petraccimarin.it ARTICOLO 7 DLGS 626/94 versione orginaria. Articolo 7 Contratto di appalto o contratto d'opera. 1. Il datore di lavoro, in caso di affidamento dei lavori all'interno dell'azienda, ovvero dell'unità produttiva,

Dettagli

Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali

Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali CIRCOLARE N. 36/2013 Roma, 6 settembre 2013 Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali Direzione generale per l Attività Ispettiva Prot. 37/0015563 Agli indirizzi in allegato Oggetto: art. 31 del D.L.

Dettagli

Responsabilità fiscale negli appalti e subappalti: il punto dopo i chiarimenti ministeriali

Responsabilità fiscale negli appalti e subappalti: il punto dopo i chiarimenti ministeriali N. 283 del 12.10.2012 Le Daily News A cura di Mauro Muraca Responsabilità fiscale negli appalti e subappalti: il punto dopo i chiarimenti ministeriali Come noto, il regime di responsabilità fiscale nell

Dettagli

DIVIETO DI COMPENSAZIONE DEI CREDITI IN PRESENZA DI RUOLI SCADUTI

DIVIETO DI COMPENSAZIONE DEI CREDITI IN PRESENZA DI RUOLI SCADUTI CIRCOLARE INFORMATIVA N. 2 FEBBRAIO 2011 DIVIETO DI COMPENSAZIONE DEI CREDITI IN PRESENZA DI RUOLI SCADUTI A decorrere dal 1 Gennaio 2011 sono entrate in vig ore nuove limitazioni per le compensazioni

Dettagli

II SETTORE AREA TECNICA AVVISO

II SETTORE AREA TECNICA AVVISO UNIONE DEI COMUNI PLATANI-QUISQUINA-MAGAZZOLO (Alessandria della Rocca-Bivona-Cianciana-San Biagio Platani-Santo Stefano Quisquina) Sede Legale Amministrativa: Cianciana, Via Ariosto, n. 2 Cap. 92012 Tel.

Dettagli

OGGETTO: Responsabilità appalti: novità della L. 98/2013 (conv. Decreto fare)

OGGETTO: Responsabilità appalti: novità della L. 98/2013 (conv. Decreto fare) Informativa per la clientela di studio N. 123 del 18.09.2013 Ai gentili Clienti Loro sedi OGGETTO: Responsabilità appalti: novità della L. 98/2013 (conv. Decreto fare) Con L. n.98 del 9 agosto 2013, pubblicata

Dettagli

DOCUMENTO UNICO di REGOLARITA CONTRIBUTIVA D.U.R.C. COMPENDIO DELLE NORME E CRITERI DI UTILIZZO

DOCUMENTO UNICO di REGOLARITA CONTRIBUTIVA D.U.R.C. COMPENDIO DELLE NORME E CRITERI DI UTILIZZO DOCUMENTO UNICO di REGOLARITA CONTRIBUTIVA D.U.R.C. COMPENDIO DELLE NORME E CRITERI DI UTILIZZO OBBLIGATORIETA DEL DURC Circolare del Ministero del Lavoro n. 35 del 08/10/2010 DM 24/10/2007 e Circolari

Dettagli

Circolare N.57 del 16 Aprile 2014

Circolare N.57 del 16 Aprile 2014 Circolare N.57 del 16 Aprile 2014 Contratti a termine e assunzioni agevolate per sostituzione maternità. Rimane la causale. Gentile cliente, con la presente desideriamo informarla che con il DL n. 34 del

Dettagli

Circolare N. 113 del 3 Agosto 2015

Circolare N. 113 del 3 Agosto 2015 Circolare N. 113 del 3 Agosto 2015 Presunzioni, riqualificazioni ed abrogazioni: come vanno gestiti i contratti a progetto e le partite IVA? Gentile cliente, con la presente desideriamo informarla che

Dettagli

CREDITO IVA Il nuovo modello di garanzia per il rimborso

CREDITO IVA Il nuovo modello di garanzia per il rimborso CREDITO IVA Il nuovo modello di garanzia per il rimborso Con un apposito provvedimento il Direttore dell Agenzia delle Entrate ha approvato un nuovo modello di garanzia per la richiesta di rimborso dell

Dettagli

Sede: via Alessandria, 215 00198 Roma Tel: 06852614 - Fax: 0685261500 www.cnce.it e-mail: info@cnce.it

Sede: via Alessandria, 215 00198 Roma Tel: 06852614 - Fax: 0685261500 www.cnce.it e-mail: info@cnce.it Prot. n 4162 /p/cv Roma, 18 novembre 2009 Comunicazione n 408 Oggetto: obbligo iscrizione Cassa Edile A tutte le Casse Edili e p.c. ai componenti il Consiglio di Amministrazione della CNCE Loro sedi Si

Dettagli

730, Unico 2013 e Studi di settore Pillole di aggiornamento

730, Unico 2013 e Studi di settore Pillole di aggiornamento 730, Unico 2013 e Studi di settore Pillole di aggiornamento N. 30 05.07.2013 Liquidazione di srl e presentazione di Unico Categoria: Sottocategoria: Scadenze Nelle società di capitali la fase di è un procedimento

Dettagli

NOVITA IN TEMA DI IVA E DI CRITERI DI TERRITORIALITA

NOVITA IN TEMA DI IVA E DI CRITERI DI TERRITORIALITA ADC ASSOCIAZIONE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI CONTABILI SINDACATO NAZIONALE UNITARIO SEZIONE DI ROMA NOVITA IN TEMA DI IVA E DI CRITERI DI TERRITORIALITA Roma, 11 febbraio 2010 Le nuove regole

Dettagli

INPS - Messaggio 21 luglio 2014, n. 6182

INPS - Messaggio 21 luglio 2014, n. 6182 INPS - Messaggio 21 luglio 2014, n. 6182 Adempimenti contributivi/previdenziali su compensi liquidati a medici esterni, convenzionati con l Istituto ovvero di categoria. Si comunica che, a seguito di approfondimenti

Dettagli

LA SICUREZZA SUL LAVORO Sicurezza significa svolgimento dell attività lavorativa in condizioni tali che la vita, l incolumità fisica e la salute non siano esposte a pericolo. Oggetto di tutela non è esclusivamente

Dettagli

COMUNICAZIONE IVA 2010 E CHIARIMENTI UFFICIALI PER COMPENSAZIONI IVA

COMUNICAZIONE IVA 2010 E CHIARIMENTI UFFICIALI PER COMPENSAZIONI IVA CIRCOLARE n. 03/2010 Pesaro, 25 gennaio 2010 Spett.li Clienti Loro SEDI COMUNICAZIONE IVA 2010 E CHIARIMENTI UFFICIALI PER COMPENSAZIONI IVA 1 Chiarimenti compensazioni iva: 1.1 Compensazione verticale

Dettagli

La legge 78/2014 (c.d. Jobs Act ): il contratto di lavoro a tempo determinato due

La legge 78/2014 (c.d. Jobs Act ): il contratto di lavoro a tempo determinato due La legge 78/2014 (c.d. Jobs Act ): il contratto di lavoro a tempo determinato due anni dopo la Riforma Fornero. a cura di Stefano Petri E stata pubblicata in G. U., n. 114 del 19 maggio 2014, la Legge

Dettagli

CIRCOLARE N.22/E. Roma, 11 luglio 2014

CIRCOLARE N.22/E. Roma, 11 luglio 2014 CIRCOLARE N.22/E Direzione Centrale Normativa Direzione Centrale Servizi ai contribuenti Roma, 11 luglio 2014 OGGETTO: Art. 1 del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66 - Riduzione del cuneo fiscale per lavoratori

Dettagli

La riforma del lavoro

La riforma del lavoro La riforma del lavoro Cosa cambia per le imprese LAVORO A CHIAMATA Contratto di lavoro con cui il lavoratore si mette a disposizione del datore di lavoro che ne può utilizzare la prestazione in modo discontinuo

Dettagli

OPERATIVA LA COMPENSAZIONE DEI DEBITI ERARIALI ISCRITTI A RUOLO

OPERATIVA LA COMPENSAZIONE DEI DEBITI ERARIALI ISCRITTI A RUOLO Numero circolare 3 Data 16/03/2011 Abstract: OPERATIVA LA COMPENSAZIONE DEI DEBITI ERARIALI ISCRITTI A RUOLO Entrano a regime le modalità per la compensazione delle somme iscritte a ruolo per debiti erariali,

Dettagli

Contratto di Apprendistato: nuova disciplina

Contratto di Apprendistato: nuova disciplina Contratto di Apprendistato: nuova disciplina Contratto di apprendistato: nuova disciplina Il 25 giugno 2015 è entrato in vigore uno dei decreti attuativi del c.d. Jobs Act (D.Lgs. 81/2015, di seguito Decreto

Dettagli

RISOLUZIONE N. 110/E

RISOLUZIONE N. 110/E RISOLUZIONE N. 110/E Direzione Centrale Normativa e Contenzioso Roma, 15 maggio 2003 Oggetto: Istanza di interpello. IVA. Lavori di costruzione, rifacimento o completamento di campi di calcio. Comune di.

Dettagli

Decreto Ministeriale 30 ottobre 2007

Decreto Ministeriale 30 ottobre 2007 Decreto Ministeriale 30 ottobre 2007 Comunicazioni obbligatorie telematiche dovute dai datori di lavoro pubblici e privati ai servizi competenti Pubbicato nella Gazzetta Ufficiale n. 299 del 27 Dicembre

Dettagli

Circolare n. 32. del 10 ottobre 2013

Circolare n. 32. del 10 ottobre 2013 Circolare n. 32 del 10 ottobre 2013 Responsabilità solidale tra committente, appaltatore e subappaltatore per i debiti retributivi e contributivi - Novità del DL 28.6.2013 n. 76 conv. L. 9.8.2013 n. 99

Dettagli

DL Milleproroghe Principali novità per le aziende

DL Milleproroghe Principali novità per le aziende DL Milleproroghe Principali novità per le aziende 11.2015 Marzo Sommario 1. PREMESSA... 2 2. PROROGA PER IL 2015 DEL REGIME DI VANTAGGIO PER L IMPRENDITORIA GIOVANILE... 2 2.1 Limite temporale della proroga...

Dettagli

STUDIO ASSOCIATO IBERATI

STUDIO ASSOCIATO IBERATI Nicola Iberati Dottore Commercialista R.C. Piazza Castello, 9 Antonino Foti Dottore Commercialista R.C. 20121 MILANO Emanuela Civardi Dottore Commercialista R.C. Tel. +39 02 36504599 Fax. +39 02 8055678

Dettagli

RISOLUZIONE N.15/E QUESITO

RISOLUZIONE N.15/E QUESITO RISOLUZIONE N.15/E Direzione Centrale Normativa Roma, 18 febbraio 2011 OGGETTO: Consulenza giuridica - polizze estere offerte in regime di libera prestazione dei servizi in Italia. Obblighi di monitoraggio

Dettagli

INDICE. ai versamenti; alle compensazioni effettuate.

INDICE. ai versamenti; alle compensazioni effettuate. INDICE 1 Premessa 2 Decorrenza 3 Finalità 4 Ambito soggettivo 5 Ambito oggettivo 6 Presentazione dei modelli F24 a saldo zero per effetto delle compensazioni 6.1 Sistemi telematici utilizzabili 6.2 Compensazioni

Dettagli

Quadro AC COMUNICAZIONE DELL AMMINISTRATORE DI CONDOMINIO

Quadro AC COMUNICAZIONE DELL AMMINISTRATORE DI CONDOMINIO Quadro AC COMUNICAZIONE DELL AMMINISTRATORE DI CONDOMINIO ADEMPIMENTO NOVITÀ 2015 SOGGETTI INTERESSATI COME SI COMPILA CASI PARTICOLARI Il Quadro AC deve essere utilizzato per comunicare i dati identificativi

Dettagli

2 aprile 2010 Sicurezza: Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza

2 aprile 2010 Sicurezza: Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza Chiarimenti 2 aprile 2010 Sicurezza: Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza Il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza (R.L.S.) nel D.Lgs. 81/2008 e s.m.i. Questo soggetto della prevenzione

Dettagli

CIRCOLARE n. 18 del 17/09/2014 MODELLI F24: DAL 1 OTTOBRE NUOVI OBBLIGHI DI PRESENTAZIONE TELEMATICA

CIRCOLARE n. 18 del 17/09/2014 MODELLI F24: DAL 1 OTTOBRE NUOVI OBBLIGHI DI PRESENTAZIONE TELEMATICA CIRCOLARE n. 18 del 17/09/2014 MODELLI F24: DAL 1 OTTOBRE NUOVI OBBLIGHI DI PRESENTAZIONE TELEMATICA INDICE 1. PREMESSA 2. DECORRENZA 3. AMBITO OGGETTIVO 4. AMBITO SOGGETTIVO 5. FINALITÀ 6. NOVITÀ IN MATERIA

Dettagli

f e r d i n a n d o b o c c i a

f e r d i n a n d o b o c c i a Circ. n. 10 del 22 gennaio 2013 A TUTTI I CLIENTI L O R O S E D I Oggetto: COMPENSAZIONE E CESSIONE DEI CREDITI NEI CONFRONTI DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE. Procedura di certificazione degli stessi 1.

Dettagli

CONTROLLO FORMALE Gruppo di Lavoro Contenzioso Tributario - 29/01/2014 1

CONTROLLO FORMALE Gruppo di Lavoro Contenzioso Tributario - 29/01/2014 1 CONTROLLO FORMALE 1 Il controllo formale delle dichiarazioni Art. 36 bis Liquidazione delle imposte sulla base dei dati emergenti dalla dichiarazione dei redditi. Eseguita su tutte le dichiarazioni presentate.

Dettagli

SOMMINISTRAZIONE DI LAVORO

SOMMINISTRAZIONE DI LAVORO ARTT. 30 40 D.LGS 81/2015 IL CONTRATTO DI È IL CONTRATTO, A TEMPO INDETERMINATO O DETERMINATO, CON IL QUALE UN AGENZIA DI AUTORIZZATA METTE A DISPOSIZIONE DI UN UTILIZZATORE UNO O PIÙ LAVORATORI SUOI DIPENDENTI,

Dettagli

LE NUOVE DICHIARAZIONI D INTENTO: I CHIARIMENTI DELL AGENZIA DELLE ENTRATE E LA COMPILAZIONE DEL MOD. DI

LE NUOVE DICHIARAZIONI D INTENTO: I CHIARIMENTI DELL AGENZIA DELLE ENTRATE E LA COMPILAZIONE DEL MOD. DI CIRCOLARE N. 08 DEL 05/03/2015 SOMMARIO Nella presente circolare tratteremo i seguenti argomenti: LE NUOVE DICHIARAZIONI D INTENTO: I CHIARIMENTI DELL AGENZIA DELLE ENTRATE E LA COMPILAZIONE DEL MOD. DI

Dettagli

Aldrovandi. Oggetto: I recenti provvedimenti che interessano i soggetti colpiti dal

Aldrovandi. Oggetto: I recenti provvedimenti che interessano i soggetti colpiti dal Circolare n. 24 Marzo 2013 Oggetto: I recenti provvedimenti che interessano i soggetti colpiti dal sisma del maggio 2012 Con precedenti informative, alle quali si rinvia, avevamo dato conto della possibilità,

Dettagli

JOBS ACT : I CHIARIMENTI SULL APPRENDISTATO

JOBS ACT : I CHIARIMENTI SULL APPRENDISTATO Lavoro Modena, 02 agosto 2014 JOBS ACT : I CHIARIMENTI SULL APPRENDISTATO Legge n. 78 del 16 maggio 2014 di conversione, con modificazioni, del DL n. 34/2014 Ministero del Lavoro, Circolare n. 18 del 30

Dettagli

Fatturazione elettronica e trasmissione telematica dei corrispettivi - Novità del DLgs. 5.8.2015 n. 127

Fatturazione elettronica e trasmissione telematica dei corrispettivi - Novità del DLgs. 5.8.2015 n. 127 Circolare 23 del 28 settembre 2015 Fatturazione elettronica e trasmissione telematica dei corrispettivi - Novità del DLgs. 5.8.2015 n. 127 INDICE 1 Premessa... 2 2 Regime opzionale per la trasmissione

Dettagli

S E A V. OGGETTO: Adempimenti e clausole di salvaguardia nei contratti di appalto e subappalto.

S E A V. OGGETTO: Adempimenti e clausole di salvaguardia nei contratti di appalto e subappalto. Bergamo, settembre 2015 CIRCOLARE N. 21/Consulenza aziendale OGGETTO: Adempimenti e clausole di salvaguardia nei contratti di appalto e subappalto. Con l uscita di scena (a partire dal 2015) della responsabilità

Dettagli

CITTÀ DI MINERBIO PROVINCIA DI BOLOGNA REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI IN CONTO CAPITALE PER L INSTALLAZIONE DI PANNELLI SOLARI TERMICI

CITTÀ DI MINERBIO PROVINCIA DI BOLOGNA REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI IN CONTO CAPITALE PER L INSTALLAZIONE DI PANNELLI SOLARI TERMICI CITTÀ DI MINERBIO PROVINCIA DI BOLOGNA REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI IN CONTO CAPITALE PER L INSTALLAZIONE DI PANNELLI SOLARI TERMICI Approvato con deliberazione di C.C. n. 52 del 29/09/2008

Dettagli

Informative e news per la clientela di studio

Informative e news per la clientela di studio Informative e news per la clientela di studio Ai gentili Clienti Loro sedi Oggetto: NOVITÀ IN TEMA RESPONSABILITÀ SOLIDALE NEGLI APPALTI PUBBLICI E PRIVATI: ARRIVANO I PRIMI CHIARIMENTI DALL AGENZIA Il

Dettagli

* al Comitato introdotto con delibera del Comitato Agevolazioni dell 11.10.2011.

* al Comitato introdotto con delibera del Comitato Agevolazioni dell 11.10.2011. Comitato Agevolazioni istituito presso la SIMEST in base alla Convenzione stipulata il 16.10.1998 tra il Ministero del Commercio con l Estero (ora Ministero dello Sviluppo Economico) e la SIMEST CIRCOLARE

Dettagli

prof. avv. Paola ROSSI

prof. avv. Paola ROSSI NUOVI LIMITI ALLA COMPENSAZIONE IN PRESENZA DI DEBITI PER RUOLI SCADUTI prof. avv. Paola ROSSI Professore associato Università del Sannio Ricercatore area fiscale IRDCEC Diretta 15 novembre 2010 Diretta,

Dettagli

F.I.M.I.A.V. REGOLAMENTO PER L EROGAZIONE DELLE PRESTAZIONI

F.I.M.I.A.V. REGOLAMENTO PER L EROGAZIONE DELLE PRESTAZIONI F.I.M.I.A.V. REGOLAMENTO PER L EROGAZIONE DELLE PRESTAZIONI ART. 1 - LE PRESTAZIONI In base a quanto previsto dall art. 30 e dagli allegati 3 e 4 del CPL operai agricoli e florovivaisti della provincia

Dettagli

MODULO DI ISCRIZIONE ALL ALBO FORNITORI E/O PRESTATORI DI SERVIZI

MODULO DI ISCRIZIONE ALL ALBO FORNITORI E/O PRESTATORI DI SERVIZI MODULO DI ISCRIZIONE ALL ALBO FORNITORI DICHIARAZIONE SOSTITU TIVA DI CERTIFICAZIO NE IL SOTTOSCRITTO/A IN QUALITÀ DI TITOLARE/LEGALE RAPPRESENTANTE DELLA DITTA.... CON SEDE LEGALE IN PROVINCIA. VIA....

Dettagli

REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI IN CONTO CAPITALE PER L INSTALLAZIONE DI PANNELLI SOLARI FOTOVOLTAICI

REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI IN CONTO CAPITALE PER L INSTALLAZIONE DI PANNELLI SOLARI FOTOVOLTAICI CITTÀ DI MINERBIO PROVINCIA DI BOLOGNA REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI IN CONTO CAPITALE PER L INSTALLAZIONE DI PANNELLI SOLARI FOTOVOLTAICI Approvato con deliberazione di C.C. n. 51 del 29/09/2008

Dettagli

Roma, 25/07/2013. e, per conoscenza, Circolare n. 113

Roma, 25/07/2013. e, per conoscenza, Circolare n. 113 Direzione Centrale Prestazioni a Sostegno del Reddito Direzione Centrale Organizzazione Direzione Centrale Sistemi Informativi e Tecnologici Coordinamento Generale Medico Legale Roma, 25/07/2013 Circolare

Dettagli

Semplificazione fiscale La nuova disciplina dei rimborsi tributari

Semplificazione fiscale La nuova disciplina dei rimborsi tributari Semplificazione fiscale La nuova disciplina dei rimborsi tributari Artt. 13, 14 e 15, d.lgs. 21 novembre 2014, n. 175 Semplificazione fiscale e dichiarazione dei redditi precompilata di Leda Rita Corrado

Dettagli

Oggetto: Informativa n. 7. Novità legislative d immediato interesse ed applicazione.

Oggetto: Informativa n. 7. Novità legislative d immediato interesse ed applicazione. Alle ditte Clienti Loro sedi Collecchio, 15/06/2015 Oggetto: Informativa n. 7. Novità legislative d immediato interesse ed applicazione. La presente per informarvi in merito a:. Regimi agevolati utilizzabili

Dettagli

STUDIO GAMBINO Studio Legale ed Economico Aziendale

STUDIO GAMBINO Studio Legale ed Economico Aziendale OGGETTO: Semplificazioni fiscali Premessa Con il Consiglio dei Ministri che si è riunito venerdì 20 giugno sono state introdotte moltissime novità: è stato infatti esaminato, in via preliminare, il decreto

Dettagli

Lavori privati soggetti al rilascio di titolo abilitativo / denuncia inizio attività (DIA)

Lavori privati soggetti al rilascio di titolo abilitativo / denuncia inizio attività (DIA) DURC SINTESI DELLE LEGGI E NORMATIVE AGGIORNATO A OTTOBRE 2013 Entrato in vigore il 2 gennaio 2006, il DURC (Documento Unico di Regolarità Contributiva) è un certificato che, sulla base di un'unica richiesta,

Dettagli

Circolare N.123 del 25 Luglio 2013

Circolare N.123 del 25 Luglio 2013 Circolare N.123 del 25 Luglio 2013 Modello 770-2013 e ravvedimento ritenute 2012. Il 31 luglio 2013 è il termine per l invio ed il versamento salvo proroga dell ultimo momento Gentile cliente con la presente

Dettagli

Fatturazione elettronica e trasmissione telematica dei corrispettivi: novità a decorrere dal 01.01.2017

Fatturazione elettronica e trasmissione telematica dei corrispettivi: novità a decorrere dal 01.01.2017 del 6 Novembre 2015 Fatturazione elettronica e trasmissione telematica dei corrispettivi: novità a decorrere dal 01.01.2017 Secondo quanto previsto dal DLgs. 127/2015, tutti i soggetti passivi IVA possono

Dettagli

Modello di contratto. Apprendistato per la qualifica e il diploma professionale

Modello di contratto. Apprendistato per la qualifica e il diploma professionale Modello di contratto Apprendistato per la qualifica e il diploma professionale MODELLO DI CONTRATTO DI APPRENDISTATO PER LA QUALIFICA E IL DIPLOMA PROFESSIONALE ex art. 3, d.lgs. n. 167/2011... [Datore

Dettagli

PRESTAZIONE DI LAVORO AUTONOMO OCCASIONALE ART. 2222 del codice civile

PRESTAZIONE DI LAVORO AUTONOMO OCCASIONALE ART. 2222 del codice civile PRESTAZIONE DI LAVORO AUTONOMO OCCASIONALE ART. 2222 del codice civile Tra L Università di, Dipartimento di con sede in alla Via, codice fiscale, in persona del rappresentante legale sig., di seguito denominata

Dettagli

Il contratto d appalto e la Responsabilità solidale tra committente e appaltatore dispensa informativa agg.04/03/2014

Il contratto d appalto e la Responsabilità solidale tra committente e appaltatore dispensa informativa agg.04/03/2014 Il contratto d appalto e la Responsabilità solidale tra committente e appaltatore dispensa informativa agg.04/03/2014 Il regolare contratto d appalto L'appalto è il contratto col quale una parte (appaltatore)

Dettagli

ADEMPIMENTI DEGLI INTERMEDIARI NEI CONFRONTI DEI CONTRIBUENTI; IL REGIME SANZIONATORIO PER PROFESSIONISTI(E NON)ABILITATI ALLA TRASMISSIONE TELEMATICA

ADEMPIMENTI DEGLI INTERMEDIARI NEI CONFRONTI DEI CONTRIBUENTI; IL REGIME SANZIONATORIO PER PROFESSIONISTI(E NON)ABILITATI ALLA TRASMISSIONE TELEMATICA Seminario di formazione LE INDAGINI FINANZIARIE Milano, 1 luglio 2008 ADEMPIMENTI DEGLI INTERMEDIARI NEI CONFRONTI DEI CONTRIBUENTI; IL REGIME SANZIONATORIO PER PROFESSIONISTI(E NON)ABILITATI ALLA TRASMISSIONE

Dettagli

VISTO l articolo 38 della legge regionale 18/2005;

VISTO l articolo 38 della legge regionale 18/2005; Oggetto: LEGGE 12.03.1999 N. 68 - APPROVAZIONE CONVENZIONE PROGRAMMATICA PER L ASSUNZIONE DI 1 UNITÀ DI PERSONALE APPARTENENTE ALLE LISTE EX ART. 8 L. 68/1999. ASSICURAZIONI GENERALI SPA. VISTA la legge

Dettagli

News per i Clienti dello studio

News per i Clienti dello studio Settembre 2014 News per i Clienti dello studio Ai gentili clienti Loro sedi Modello F24: dal 1 ottobre in vigore nuove regole (DL n. 66 del 24.04.2014, convertito con legge n. 89 del 23.06.2014) Gentile

Dettagli

RISOLUZIONE N.80/E QUESITO

RISOLUZIONE N.80/E QUESITO RISOLUZIONE N.80/E Direzione Centrale Normativa Roma, 24 luglio 2012 OGGETTO: Interpello - Art. 11, legge 27 luglio 2000, n. 212. Fatture di importo inferiore a 300,00 euro - Annotazione cumulativa anche

Dettagli

Termini di pagamento di 30-60 giorni anche per i lavori pubblici

Termini di pagamento di 30-60 giorni anche per i lavori pubblici Termini di pagamento di 30-60 giorni anche per i lavori pubblici Con il D.Lgs. 192/212 il governo ha anticipato l adozione delle disposizioni contenute nella direttiva 2011/7/UE (la cui attuazione era

Dettagli

LAVORO INCENDI QUALITA' LEGGE DI CONVERSIONE DEL DECRETO BERSANI (LEGGE N. 248 DEL 4

LAVORO INCENDI QUALITA' LEGGE DI CONVERSIONE DEL DECRETO BERSANI (LEGGE N. 248 DEL 4 LEGGE DI CONVERSIONE DEL DECRETO BERSANI (LEGGE N. 248 DEL 4 AGOSTO 2006) Art. 36 bis ( pacchetto-sicurezza ) (Misure urgenti per il contrasto del lavoro nero e per la promozione della sicurezza nei luoghi

Dettagli

D. LGS 81/2008. Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza

D. LGS 81/2008. Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza D. LGS 81/2008 I RAPPORTI CON I RAPPRESENTANTI DEI LAVORATORI Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza 1. Il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza è istituito a livello territoriale o di

Dettagli

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l articolo 93, vista la proposta della Commissione,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l articolo 93, vista la proposta della Commissione, IL CONSIGLIO DELL UNIONE EUROPEA, visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l articolo 93, vista la proposta della Commissione, (2) Per assicurare la corretta applicazione dell

Dettagli

Novità in materia di rateazione del pagamento delle somme iscritte a ruolo

Novità in materia di rateazione del pagamento delle somme iscritte a ruolo CIRCOLARE A.F. N. 82 del 17 Maggio 2013 Ai gentili clienti Loro sedi Novità in materia di rateazione del pagamento delle somme iscritte a ruolo Gentile cliente, con la presente desideriamo informarla che,

Dettagli

COMUNE DI SAN GIORGIO DI PIANO PROVINCIA DI BOLOGNA

COMUNE DI SAN GIORGIO DI PIANO PROVINCIA DI BOLOGNA COMUNE DI SAN GIORGIO DI PIANO PROVINCIA DI BOLOGNA AREA PROGRAMMAZIONE E GESTIONE TERRITORIO COPIA DETERMINAZIONE N. 289 del 31/12/2009 OGGETTO APPROVAZIONE DISCIPLINARE D'INCARICO PER LA REDAZIONE DI

Dettagli

Prot. n 6818/p/cv Roma, 18 giugno 2015. e, p.c. ai componenti il Consiglio di Amministrazione della CNCE. Loro sedi

Prot. n 6818/p/cv Roma, 18 giugno 2015. e, p.c. ai componenti il Consiglio di Amministrazione della CNCE. Loro sedi Prot. n 6818/p/cv Roma, 18 giugno 2015 A tutte le Casse Edili e, p.c. ai componenti il Consiglio di Amministrazione della CNCE Loro sedi Comunicazione n. 570 Oggetto: Procedure DURC on line Si forniscono

Dettagli

RESPONSABILITA TRIBUTARIE NEI CONTRATTI DI APPALTO 4. RESPONSABILITA SOLIDALE NEI CONTRATTI DI TRASPORTO

RESPONSABILITA TRIBUTARIE NEI CONTRATTI DI APPALTO 4. RESPONSABILITA SOLIDALE NEI CONTRATTI DI TRASPORTO NEWSLETTER n.19 13 febbraio 2015 RESPONSABILITA TRIBUTARIE NEI CONTRATTI DI APPALTO E RESPONSABILITA SOLIDALE NEI CONTRATTI DI TRASPORTO ALLA LUCE DELLE NOVITA DEL DECRETO SEMPLIFICAZIONI E DELLA LEGGE

Dettagli

Progetto Pro.Di.Gio. AUTOCERTIFICAZIONI AZIENDA E PROFESSIONISTA

Progetto Pro.Di.Gio. AUTOCERTIFICAZIONI AZIENDA E PROFESSIONISTA Progetto Pro.Di.Gio. AUTOCERTIFICAZIONI AZIENDA E PROFESSIONISTA Premessa e Istruzioni La valutazione delle domande presentate dalle aziende alla Regione Lazio e relative all Avviso Prodigio si basa su

Dettagli