COPERTURA ASSICURATIVA RESPONSABILITA CIVILE VERSO TERZI E DIPENDENTI

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1 Allegato n. 4.1 Provincia di Milano Sede Municipale Via Roma n. 25 C.A.P Codice Fiscale e Partita I.V.A Capitolato di Polizza COPERTURA ASSICURATIVA RESPONSABILITA CIVILE VERSO TERZI E DIPENDENTI PREMESSA La Società sulla base delle condizioni di assicurazione della presente polizza garantisce l'ente assicurato per tutte le attività e competenze istituzionalmente previste ed allo stesso attribuite ope legis con esclusione di quelle esercitate dalle USL, dalle Aziende Municipalizzate, Aziende Speciali, Consorzi Intercomunali. A titolo esemplificativo, e non limitativo vengono qui di seguito riportate alcune delle principali attività e competenze dell'ente Assicurato: esercizio e funzionamento dei servizi di vigilanza, igiene sanitaria, consultori, farmacie, opere assistenziali quali Comitati, Patronati, Assistenza Sociale, Enti Sportivi e/o culturali e simili, Annonari, Mortuari, Proprietà delle piante, alberi, giardini, parchi pubblici, pubblici mercati, uffici comunali; proprietà e/o conduzione di fabbricati ed impianti fissi destinati ai pubblici servizi e non, nonché tutto quanto inerente alla attività comunale, comprese tutte le iniziative intraprese dai Consigli di Quartiere, esercizio di scuole ed asili, proprietà e conduzione di colonie, soggiorni palestre e campi polisportivi, parcheggi. Si intendono comprese tutte le attività e/o competenze esplicate a nuovo, la cui gravosità non è stata computata al momento della stipula dei contratto. A questo proposito, alla scadenza di ogni annualità assicurativa l'amministrazione comunicherà alla Società le attività e/o competenze esercitate a nuovo; la Società concorderà con l'amministrazione le eventuali modificazioni alle condizioni contrattuali e di conseguenza al premio convenuto. Contestualmente alla emissione dell'atto di variazione delle condizioni contrattuali, l'amministrazione è tenuta a regolare il conguaglio dei premio relativo all'inclusione dei nuovi rischi dall'entrata in vigore della norma che modifica le competenze dell'assicurato alle condizioni concordate di premio. 1

2 DEFINIZIONI Alle seguenti denominazioni le parti attribuiscono il significato qui precisato: Assicurazione: il contratto di assicurazione Polizza: il documento che prova e regolamenta l'assicurazione Contraente: il soggetto, persona fisica o giuridica, che stipula l assicurazione Assicurato: il soggetto, persona fisica o giuridica, il cui interesse è protetto dall assicurazione Amministrazione o Ente: il Comune di BRESSO, Assicurato e Contraente della polizza Società: la Compagnia assicuratrice e le eventuali mandanti nonché, laddove presenti, le Agenzie delle stesse (in gestione diretta o in economia) alle quali viene assegnato il contratto Premio: la somma dovuta dal Contraente alla Società Sinistro: l evento dannoso per il quale è prestata l'assicurazione Risarcimento: la somma dovuta dalla Società in caso di sinistro Liquidazione del danno: la determinazione della somma rimborsabile a titolo di risarcimento Franchigia: la parte di danno che l Assicurato tiene a suo carico e che per ciascun sinistro viene dedotto dal risarcimento o dall indennizzo Scoperto: il trasferimento all Assicurato di una percentuale del sinistro risarcibile Massimale di garanzia: la massima esposizione della Società per ogni sinistro, qualunque sia il numero delle persone decedute o lese o che abbiano sofferto danno materiale Attività dell Amministrazione: l esercizio delle attività e competenze previste e/o consentite e/o delegate da leggi, regolamenti o altri atti amministrativi, e le attività accessorie, complementari, connesse e collegate, preliminari e conseguenti alle principali, nessuna esclusa e comunque svolte, anche avvalendosi di strutture di terzi, e/o affidando a terzi l utilizzo di proprie strutture Annualità assicurativa o periodo assicurativo: il periodo compreso tra la data di effetto e la data di prima scadenza annuale, o tra due date di scadenza annuale tra loro successive, o tra l ultima data di scadenza annuale e la data di cessazione della assicurazione Danno corporale: la morte, la lesione personale e il pregiudizio economico che ne deriva, compresi il danno alla salute o biologico nonché il danno morale Danno materiale: la distruzione, il deterioramento, la alterazione, il danneggiamento totale o parziale di cose Cose: sia gli oggetti materiali che gli animali Atto di terrorismo: l uso di violenza minacciato o applicato, per scopi o motivi politici, religiosi, ideologici o etnici, esercitato da una persona o un gruppo di persone che agisce per conto proprio, su incarico o di intesa con un organizzazione o organizzazioni, un governo o governi con l intenzione di esercitare influenza su un governo e/o intimorire l opinione pubblica o parte di essa Contaminazione: l avvelenamento che causi il mancato o limitato uso di beni o risorse, dovuto a presenza di sostanze chimiche e/o biologiche Inquinamento: ogni modificazione della normale composizione o stato fisico dell acqua, dell aria, del suolo, congiuntamente o disgiuntamente, dovute alla presenza di sostanze di qualunque natura emesse, scaricate, disperse o comunque fuoriuscite da beni o impianti di proprietà o in uso all Assicurato; Retribuzioni erogate: le retribuzioni annue lorde, al netto delle ritenute per oneri previdenziali, erogate al personale dipendente. 2

3 CONDIZIONI GENERALI Art. 1 - Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio Le dichiarazioni inesatte e le reticenze dell'assicurato relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo, nonché la stessa cessazione dell'assicurazione (artt. 1892, 1893 e 1894 C.C.). Tuttavia si conviene che l'omissione della dichiarazione da parte dell'assicurato e/o del Contraente di una circostanza aggravante del rischio, come le incomplete ed inesatte dichiarazioni all'atto della stipulazione della polizza e durante il corso della medesima, non pregiudicano il diritto al risarcimento dei danni, sempre che tali omissioni o inesatte dichiarazioni siano avvenute in buona fede. Art. 2 - Buona fede INAIL Si conviene fra le parti che non costituisce motivo di decadenza della garanzia la mancata assicurazione presso l'inail del personale dell'assicurato, in quanto ciò derivi da inesatta interpretazione delle norme di legge vigenti al riguardo. Art. 3 - Comunicazioni dell Assicurato Si prende atto che le eventuali comunicazioni del Contraente e dell Assicurato possono essere fatte a mezzo raccomandata, raccomandata a mano, pec, telex, telegramma, telefax o altro idoneo atto a comprovare la data ed il contenuto. Art. 4 - Altre assicurazioni L'Assicurato deve comunicare per iscritto alla Società l'esistenza e la successiva stipulazione di altre assicurazioni per lo stesso rischio; in caso di sinistro, l'assicurato deve darne avviso a tutti gli assicuratori, indicando a ciascuno il nome degli altri (art C.C.). Il Contraente è però esonerato dall'obbligo di denunciare le altre eventuali assicurazioni che i singoli Assicurati avessero in corso o stipulassero in proprio con altre Società. Art. 5 - Modifiche dell'assicurazione Le eventuali modificazioni dell'assicurazione devono essere provate per iscritto. Art. 6 - Aggravamento del rischio L'Assicurato deve dare comunicazione scritta alla Società di ogni aggravamento del rischio. Gli aggravamenti di rischio non noti o non accettati dalla Società possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo, nonché la stessa cessazione dell'assicurazione (art C.C.). Art. 7 - Diminuzione del rischio Nel caso di diminuzione del rischio la Società è tenuta a ridurre il premio o le rate di premio successivi alla comunicazione dell'assicurato (art C.C.) e rinuncia al relativo diritto di recesso. Art. 8 - Oneri fiscali Gli oneri fiscali relativi all'assicurazione sono a carico dell'assicurato. 3

4 CONDIZIONI DI GARANZIA Art. 9 - Oggetto dell assicurazione (RCT) La Società si obbliga a tenere indenne il Comune di Bresso - di seguito denominato Amministrazione - nei limiti dei massimali di seguito fissati, di quanto questo, in conseguenza del fatto accidentale accaduto durante il tempo dell assicurazione, debba pagare a terzi quale civilmente responsabile ai sensi di legge, a titolo di risarcimento (capitale, interessi, spese) per danni involontariamente cagionati a terzi per morte, lesioni personali e per danneggiamenti a cose o animali in dipendenza della responsabilità derivante dall esercizio di attività o competenze istituzionalmente previste o consentite o delegate alla Amministrazione stessa da leggi, regolamenti o altri atti amministrativi, e dallo Statuto Comunale. L'assicurazione vale anche per la responsabilità civile che possa derivare all'assicurato da fatto doloso di persone delle quali debba rispondere compresi corsisti, stagisti, borsisti, volontari e di tutti i soggetti di cui si avvalga l A.C. L Amministrazione non è considerata terza. Art Responsabilità civile verso prestatori di lavoro (RCO) La Società risponde delle somme che l'ente contraente sia tenuto a pagare (capitale, interessi e spese) quale civilmente responsabile: 1. ai sensi degli artt. 10 e 11 del D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124, nonché del D. Lgs. n.38 del , per gli infortuni sofferti da prestatori di lavoro da lui dipendenti addetti alle attività per le quali è prestata l'assicurazione, intendendosi inclusi fra costoro i soggetti di cui l'assicurato si avvalga ai sensi della Legge 14 febbraio 2003 n 30 ("legge Biagi") e del successivo Decreto Legislativo 10 settembre 2003 n 276; 2. ai sensi del Codice Civile a titolo di risarcimento di danni non rientranti nella disciplina del D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124,, nonché del D. Lgs. n.38 del , cagionati ai prestatori di lavoro di cui al precedente punto 1) per morte e per lesioni personali dalle quali sia derivata un'invalidità permanente non inferiore al 6% calcolata sulla base delle tabelle delle menomazioni di cui all art. 13 comma 2 lett. a) del D. Lgs. n.38/2000, debitamente approvata. L'assicurazione di cui al presente punto è efficace alla condizione che, al momento del sinistro, l'ente Contraente sia in regola con gli obblighi della assicurazione di legge. Qualora, tuttavia, l irregolarità derivi da comprovate, inesatte o erronee interpretazioni delle norme di legge vigenti in materia l assicurazione conserva la propria validità. Tanto l assicurazione RCT quanto l assicurazione RCO valgono anche per le azioni di rivalsa esperite dall'inps ai sensi dell'art. 14 della L. 12 giugno n 222. Art Malattie Professionali L'assicurazione della Responsabilità Civile verso i prestatori di lavoro (RCO) è estesa al rischio delle malattie professionali riconosciute dall'inail. L'estensione spiega i suoi effetti a condizione che le malattie si manifestino in data posteriore a quella della stipulazione della polizza e siano conseguenza di fatti colposi commessi e verificatisi per la prima volta durante il tempo dell'assicurazione. Il massimale indicato in polizza per sinistro rappresenta comunque la massima esposizione della Società: a) per più danni, anche se manifestatisi in tempi diversi durante il periodo di validità della garanzia, originati dal medesimo tipo di malattia professionale manifestatasi; b) per più danni verificatisi in uno stesso periodo annuo di assicurazione. La garanzia non vale: 1) per quei prestatori di lavoro dipendenti per i quali si sia manifestata ricaduta di malattia professionale precedentemente indennizzata o indennizzabile; 2) per le malattie professionali che si manifestino dopo 18 mesi dalla data di cessazione della garanzia o dalla data di cessazione del rapporto di lavoro. Art Persone considerate terze Si conviene fra le parti che tutti i soggetti, sia persone fisiche, che giuridiche, agli effetti della presente polizza vengono considerati terzi rispetto all'assicurato, con esclusione del legale rappresentante (tranne che per le lesioni corporali). Non sono considerati terzi i dipendenti dell'assicurato quando subiscano il danno in occasione di servizio, operando nei loro confronti l'assicurazione RCO. Si precisa comunque che detti dipendenti e il legale rappresentante sono considerati terzi quando, quali cittadini, fruiscono delle prestazioni e dei servizi erogati dall'assicurato. 4

5 Sono considerati terzi, anche per gli infortuni subiti in occasione di lavoro, anche i dipendenti non soggetti all assicurazione obbligatoria di legge per le lesioni corporali da esso subiti in occasione di lavoro o di servizio. Resta altresì convenuto che tutti i soggetti che partecipano a qualsiasi titolo alle attività garantite in polizza devono intendersi terzi fra loro. Art Rischi esclusi dall assicurazione La Società, sia in ambito RCT che in ambito RCO, non risarcisce i danni: per i quali, in conformità alle norme della legge 24 dicembre 1969 n. 990 e relativo regolamento di esecuzione, è obbligatoria l assicurazione; conseguenti a perdita, distruzione e deterioramento di atti, documenti, denaro o titoli derivanti da furto, rapina, estorsione, incendio; da circolazione su strade di uso pubblico o su aree ad esse equiparate di veicoli a motore, nonché da navigazione di natanti a motore e da impiego di aeromobili; derivanti da spargimento di acqua, salvo che siano conseguenti a rotture accidentali di tubazioni o condutture, nonché quelli derivanti unicamente da umidità stillicidio ed in genere da insalubrità dei locali; da detenzione o impiego di esplosivi; alle opere in costruzione e a quelle sulle quali si eseguono i lavori; conseguenti ad inquinamento dell aria, dell acqua o del suolo non dovuto a cause accidentali; sono comunque compresi i danni da erogazione di acqua alterata; conseguenti ad interruzione, impoverimento o deviazione di sorgenti e corsi d acqua, alterazioni od impoverimento di falde acquifere, di giacimenti minerari ed in genere di quanto trovasi nel sottosuolo suscettibile di sfruttamento; connessi a dati o software e in particolare per qualsiasi modifica che causi deterioramento di dati, software o programmi per computer a seguito di cancellazione, manipolazione o sconvolgimento della struttura originaria e conseguenti danni da interruzione d esercizio; malfunzionamento, indisponibilità, impossibilità di usare o accedere a dati, software o programmi per computer ed i conseguenti danni da interruzione di esercizio; organismi geneticamente modificati; detenzione o impiego di esplosivi; sono comunque compresi gli eventi riconducibili alle armi da fuoco in uso alla Polizia Locale; fuochi d artificio; cagionati da prodotti e cose in genere dopo la consegna a terzi; la garanzia rimane comunque operante per i danni connessi alla erogazione di acqua, come anche per quelli da difetto originario del prodotto galenico somministrato o venduto nelle strutture ambulatoriali o farmaceutiche gestite dalla Amministrazione; derivanti da fatto doloso (resta compresa la responsabilità civile che possa derivare all'assicurato da fatto doloso di persone delle quali debba rispondere); determinati da detenzione o impiego di sostanze radioattive e, comunque, da eventi connessi a fenomeni di trasmutazione del nucleo dell'atomo o a radiazioni prodotte dalla accelerazione artificiale di particelle atomiche; i danni di qualunque natura e comunque occasionati direttamente o indirettamente derivanti, seppure in parte, dall amianto o da qualsiasi altra sostanza contenente in qualunque forma o natura l amianto; i danni derivanti da campi elettromagnetici; i danni derivanti da atti di terrorismo e sabotaggio, nonché i danni verificatisi in occasione di atti di guerra, atti vandalici, insurrezione, tumulti popolari, scioperi, sommosse, occupazione militare ed invasione; Fermo quanto sopra, sono operanti anche le specifiche esclusioni indicate laddove presenti nella scheda di riepilogo delle limitazioni di garanzia, scoperti, franchigie e/o sottolimiti. Art Condizioni Particolari e limitazioni di garanzia Fermo che la copertura assicurativa non ha limiti territoriali ed è operante anche per fatto commesso dagli amministratori, dirigenti e dipendenti di ogni livello dell Ente e comunque dalle persone delle quali o con le quali la Amministrazione debba rispondere, a solo titolo esemplificativo e non limitativo, anche a parziale deroga dell art.13 Esclusioni, si precisa che essa comprende la responsabilità derivante alla Amministrazione per: a) l'erogazione di tutti i servizi effettuati sia direttamente che tramite: - persone a rapporto convenzionale, incarichi occasionali vari, guardie ecologiche; - convenzioni con Associazioni Volontaristiche; - obiettori di coscienza in servizio sostitutivo civile e volontari del servizio civile; 5

6 - borsisti e tirocinanti ammessi a frequentare le strutture a titolo volontaristico e di perfezionamento professionale; - appartenenti ad associazioni di volontariato comprese prestazioni medico-sanitarie. Si precisa che tale elenco ha carattere esemplificativo e non esaustivo. b) poiché l'assicurato appalta e/o subappalta parte dei lavori, si conviene che: - è assicurata la responsabilità che, a qualunque titolo, ricada sull'assicurato per danni cagionati a terzi dalle ditte appaltatrici e/o subappaltatrici mentre eseguono i lavori; - sono considerati terzi, per gli infortuni subiti in occasione di lavoro, gli appaltatori e/o subappaltatori ed i loro dipendenti sempre che dall'evento, derivi responsabilità a carico dell'assicurato. c) i danni conseguenti alla contaminazione dell'acqua, dell'aria o del suolo, congiuntamente o disgiuntamente provocati da sostanze di qualunque natura emesse o comunque fuoriuscite esclusivamente a seguito di rottura accidentale di impianti e condutture; d) i danni a cose di terzi derivanti da incendio, esplosione o scoppio di cose dell'assicurato o da lui detenute. Tale garanzia opera in eccesso ai massimali previsti da eventuali altre polizze esistenti per lo stesso rischio; e) la responsabilità civile derivante all'assicurato ai sensi dell'art del Codice Civile per danni cagionati a terzi dai suoi dipendenti e commessi, in relazione alla guida di autovetture, ciclomotori, motocicli purché i medesimi non siano di proprietà o in usufrutto dell'assicurato o allo stesso intestati al P.R.A. ovvero a lui locati. La garanzia vale anche per i danni corporali cagionati alle persone trasportate. La garanzia è operante dopo l esaurimento di ogni altra copertura assicurativa già in essere per i medesimi rischi; f) la responsabilità civile derivante dalla proprietà e/o custodia e/o uso dei fabbricati a qualunque titolo e destinazione siano adibiti, degli impianti fissi destinati alla loro conduzione, compresi ascensori, montacarichi e cancelli servocomandati. L'assicurazione comprende i rischi attinenti alle antenne radiotelevisive, gli spazi adiacenti di pertinenza del fabbricato, anche tenuti a giardino, alberi di alto fusto,attrezzature sportive e per giochi, strade private e recinzioni in muratura. L'assicurazione comprende i lavori di ordinaria e straordinaria manutenzione eseguiti in economia dall'assicurato restando inteso che, qualora gli stessi fossero affidati a terzi, la garanzia opera per quanto imputabile all'assicurato nella sua qualità di committente; La garanzia non comprende i danni derivanti : - da attività esercitate nei fabbricati, all'infuori di quelle per le quali è stata stipulata l'assicurazione; - da stillicidio; La garanzia è estesa ai danni da spargimento di acqua, derivanti unicamente da rottura accidentale di tubazioni e condutture; g) i danni arrecati alle cose che l'assicurato/contraente abbia in consegna, custodia o detenga a qualsiasi titolo, esclusi beni strumentali del Comune nello svolgimento delle attività istituzionali, ed esclusi i danni causati da furto e incendio; l) i danni a mezzi di trasporto sotto carico e scarico ovvero in sosta nell ambito di esecuzione delle anzidette operazioni, escluso i danni alle cose trasportate sui mezzi stessi e i danni da furto; m) i danni alle condutture ed agli impianti sotterranei; n) i danni a cose dovute a cedimento o franamento del terreno, alla condizione che tali danni non derivino da lavori che implichino sottomurature o altre tecniche sostitutive; o) per quanto riguarda i lavori di scavo, la garanzia vale anche dopo il reinterro degli scavi fino a trenta giorni dall'avvenuta consegna dei lavori al committente, restando compresi, entro tale periodo, gli eventuali danni in superficie imputati ad improvviso cedimento del terreno; p) i danni da mancato avvio, interruzione o sospensione, totali o parziali, di attività industriali, commerciali, artigianali, agricole o di servizi purché conseguenti a sinistro indennizzabile a termini di polizza; q) i danni conseguenti ad attività complementari quali: partecipazione ad esposizioni, fiere, mostre e mercati, compreso il rischio derivante dall'allestimento e dallo smontaggio degli stand; proprietà e manutenzione di cartelli pubblicitari, insegne e striscioni, ovunque installati sul territorio nazionale, con l'intesa che, qualora la manutenzione sia affidata a terzi, la garanzia opera a favore dell'assicurato nella sua qualità di committente, dei lavori. L'assicurazione non comprende i danni alle opere ed alle cose sulle quali sono installate; 6

7 proprietà e/o gestione della mensa e del bar aziendali. È altresì compresa la responsabilità per i danni corporali anche se subiti da dipendenti, in conseguenza della somministrazione di cibi e bevande. Qualora la gestione sia affidata a terzi, è compresa la sola responsabilità che possa far carico all'assicurato nella sua qualità di committente dei servizi; servizio di vigilanza, anche effettuato con guardiani armati e con cani; proprietà e gestione, nell'ambito dell'azienda, di distributori automatici di bevande e simili; effettuazione di trasporto e consegna prelievo e rifornimento di merci e materiali comprese le operazioni di carico e scarico; attività delle squadre antincendio organizzate e composte da Dipendenti dell'assicurato ove si verifica l'esistenza del servizio; esercizio di magazzini, uffici e depositi, purché inerente all'attività descritta in polizza; organizzazione e partecipazione a convegni, congressi, visite e corsi di istruzione che si svolgono all'interno dei locali dell'ente, nonché corsi di formazione e simili, attività ricreative, feste, cerimonie, gite, sagre e simili effettuati in luoghi all'aperto ed al coperto. Resta comunque esclusa la RC per danni provocati da fuochi d'artificio. Sono altresì esclusi i danni agli arredi. Per quanto riguarda i danni ai locali, la garanzia opera con uno scoperto del 10% per sinistro col minimo di 516,46, e con il massimo risarcimento di ,85 per anno assicurativo; gestione di strutture ambulatoriali o farmaceutiche; esistenza di servizi medici ed infermieristici attivati dall Amministrazione (rimane esclusa la responsabilità del personale sanitario); o) i danni alle cose trovantisi nell'ambito di esecuzione dei lavori; p) la responsabilità civile verso i dipendenti non iscritti all INAIL. A tal fine sono considerati terzi, anche per gli infortuni subiti in occasione di lavoro, i dipendenti dell'assicurato non soggetti all'obbligo di assicurazione ai sensi del D.P.R. 30 giugno 1965 n per lesioni corporali (escluse le malattie professionali) da essi subite in occasione di lavoro o di servizio; q) la responsabilità civile derivante all'assicurato per i danni conseguenti a mancato od insufficiente servizio di vigilanza o di intervento sulla segnaletica, sui ripari e sulle recinzioni poste a protezione dell'incolumità dei terzi, a condizione che la vigilanza e l'intervento siano funzionalmente connessi con i lavori formanti oggetto dell'assicurazione; r) la responsabilità civile per i danni provocati alle autovetture o motoveicoli di proprietà di terzi, di Dipendenti e/o Amministratori in sosta nelle aree di pertinenza dell'assicurato, con esclusione comunque dei danni da furto o da incendio, e di quelli alle cose in essi contenute; s) la responsabilità civile per danni ai veicoli in consegna o custodia all'assicurato con esclusione comunque dei danni da furto o da incendio e di quelli alle cose in essi contenute; t) ai sensi dei disposti del D.Lgs. n. 626/1994, del D.Lgs. n. 494/1996, del D.Lgs. n. 195/2003 e del D.Lgs. n. 196/2003, e loro successive modifiche ed integrazioni, nei testi vigenti; u) circolazione, anche su aree non soggette alla disciplina della normativa vigente in tema di veicoli e natanti (Codice delle Assicurazioni Private e successive modificazioni ed integrazioni), di veicoli e natanti di proprietà o in uso alla Amministrazione non soggetti a tale normativa; v) furto sofferto da terzi laddove l autore del reato si è avvalso di impalcature, ponteggi e/o altro assimilabile eretti, dall Amministrazione direttamente o da terzi appaltatori, per eseguire lavori a beni immobili, strutture o impianti di sua proprietà o a essa in uso; w) la proprietà, conduzione e/o gestione di acquedotti, impianti e reti fognarie, limitatamente ai danni conseguenti a rottura di tubazioni e/o condutture. Art Responsabilità personale La garanzia assicurativa è estesa alla responsabilità personale per danni corporali e/o danni materiali: a) dei Dipendenti, degli Amministratori e dei Rappresentanti dell Ente per danni conseguenti a fatti colposi verificatisi durante l'adempimento delle proprie mansioni. Si precisa che tale estensione di garanzia comprende anche la Responsabilità Civile personale derivante ai dipendenti cui sono attribuiti gli incarichi e le mansioni definiti dal D. Lgs. 626/94 e successive modifiche ed integrazioni; 7

8 b) dei soggetti del cui operato, a qualunque titolo, l Amministrazione si avvale per il proprio funzionamento, svolgimento delle attività istituzionali, erogazione dei pubblici servizi e quant'altro ad essa riconducibili, quali a titolo esemplificativo e non limitativo: studenti, tirocinanti, stagisti, volontari anche non appartenenti ad associazioni di volontariato, obiettori di coscienza, lavoratori socialmente utili, personale assegnato a lavori di pubblica utili;. c) dei soggetti impiegati presso l Amministrazione in lavori socialmente utili e dei soggetti utenti dei servizi di socializzazione e inserimento lavorativo, per danni cagionati a terzi nello svolgimento delle attività riconducibili all Ente; essi sono anche considerati terzi tra loro, limitatamente alle lesioni personali; c) in capo ai soggetti di cui al punto a) che precede ai quali sono attribuiti gli incarichi e le mansioni definiti dal D. Lgs. n. 626/1994, dal D. Lgs. n. 494/1996, dal D. Lgs. n. 195/2003 e dal D. Lgs. n. 196/2003, e loro successive modifiche ed integrazioni, nei testi ora vigenti; d) delle famiglie affidatarie a cui l Amministrazione, direttamente o nell ambito di iniziative coordinate con altre strutture pubbliche o di assistenza e/o a esse assimilabili, ha affidato minori o soggetti portatori di handicap; La garanzia è prestata per danni conseguenti a fatti colposi verificatisi durante lo svolgimento e/o in occasione delle mansioni loro assegnate ed arrecati: a) alle persone considerate terzi entro il limite del massimale RCT; b) ai dipendenti dell Assicurato in occasione di lavoro o di servizio, nell ambito del massimale RCO; Resta inteso che la Società non risponderà oltre il massimale convenuto anche in caso di corresponsabilità di più assicurati tra loro o con l Assicurato Contraente. Art Violazione della privacy La società si obbliga a tenere indenne l'assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile ai sensi di legge, anche per le perdite patrimoniali (intese, queste ultime, come il pregiudizio economico che non sia conseguenza di lesioni personali o morte o danneggiamento a cose) involontariamente cagionate a terzi in relazione al trattamento dei dati personali, siano essi comuni che sensibili, sempre che l Assicurato abbia adempiuto agli obblighi e alle prescrizioni minime di sicurezza disposte dalla legislazione stessa. La garanzia è operativa a condizione che il trattamento di tali dati sia strettamente strumentale allo svolgimento delle attività istituzionali del Comune. La presente estensione non vale: - per il trattamento di dati aventi finalità commerciali; - per la volontaria diffusione e il trasferimento di dati personali ad altri soggetti; - per le multe e le ammende inflitte direttamente alla Contraente o alle persone del cui operato la stessa debba rispondere. Art Massimali di Garanzia La copertura assicurativa viene prestata per i valori massimali di seguito elencati: - relativamente alle garanzie RCT di cui all art. 9: fino a ,00 per sinistro e per anno assicurativo - relativamente alle garanzie RCO di cui all art. 10: fino a ,00 per sinistro e per anno assicurativo, con il sottolimite di ,00 per ciascun infortunato In caso di sinistro risarcibile ai sensi del presente contratto che interessi contemporaneamente le garanzie RCT ed RCO di cui ai precedenti artt. 9) e 10), la Società non risarcirà somma complessivamente superiore a ,00 per sinistro e per anno assicurativo. Per ogni sinistro risarcibile rimane a carico della Amministrazione, quale franchigia fissa per sinistro, l importo indicato a tale titolo nella scheda di riepilogo. 8

9 CONDIZIONI CONTRATTUALI Art Denuncia, accertamento, gestione e liquidazione dei sinistri In caso di sinistro, l'assicurato deve darne avviso scritto all'agenzia alla quale è assegnata la polizza oppure alla Società entro 30 giorni da quando ne ha avuto conoscenza (art C.C.). L'inadempimento di tale obbligo può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo (art.1915 C.C.). L Assicurato è responsabile verso la Società di ogni pregiudizio derivante dall inosservanza dei termini e degli obblighi di cui al presente articolo. Nel caso in cui lo stesso abbia agito in connivenza con la controparte o ne abbia favorito le pretese, decade dai diritti del contratto. La denuncia dovrà contenere una descrizione dettagliata del fatto, la data e il luogo in cui si è verificato il sinistro, l indicazione delle cause e delle conseguenze se conosciute, i riferimenti (generalità e recapito) delle persone interessate e di eventuali testimoniali nonché tutte quelle indicazioni che ne consentano la più ampia comprensione unitamente alla documentazione relativa all accadimento. Nei casi di sinistro grave o di decesso, la comunicazione dovrà essere anticipata telegraficamente o tramite PEC. L'Assicurato dovrà altresì far pervenire alla Società, nel termine di 10 giorni dal ricevimento, i documenti giudiziali (citazioni, avvisi di reato, atti processuali... ), le comunicazioni di responsabilità e le richieste di risarcimento, nonché tutti gli atti e le notizie di cui sia venuto in possesso o a conoscenza successivamente alla denuncia. Nei riguardi dell'assicurazione di responsabilità civile verso i prestatori di lavoro, l'assicurato deve fare denuncia alla Società soltanto degli infortuni per i quali ha luogo l'inchiesta giudiziaria a norma di legge. Tale denuncia deve essere fatta entro 3 giorni da quello in cui l'assicurato ha ricevuto l'avviso per l'inchiesta. Inoltre, se per l'infortunio viene iniziato procedimento penale, deve darne avviso alla Società appena ne abbia notizia. Del pari deve dare comunicazione alla Società di qualunque domanda od azione proposta dall'infortunato o suoi aventi diritto nonché dall'istituto Assicuratore Infortuni per conseguire o ripetere risarcimenti, rispettivamente, ai sensi degli artt. 10 e 11 del D.P.R. 30 giugno 1965, n trasmettendo tempestivamente atti, documenti, notizie e quant'altro riguardante la vertenza. L Amministrazione dà facoltà alla Società di pagare direttamente al terzo danneggiato l indennità dovuta. La Società fornirà alla Amministrazione, con cadenza trimestrale, un elenco riepilogativo dei sinistri denunciati dall inizio del contratto assicurativo, riportante: - la numerazione attribuita - la data di accadimento - le iniziali della controparte - lo stato del sinistro - l importo stimato per la sua definizione - l importo liquidato alla controparte - eventuale importo in franchigia La Società si impegna a comunicare ordinariamente, e comunque sempre tempestivamente quando lo richieda l Assicurato, lo stato di trattazione del sinistro, sia all Assicurato che al soggetto titolato alla richiesta di risarcimento. Art Gestione delle vertenze e spese legali Rinuncia alla rivalsa La Società assume a nome dell'assicurato la gestione delle vertenze, tanto in sede stragiudiziale che giudiziale, designando ove occorra legali o tecnici ed avvalendosi di tutti i diritti ed azioni spettanti all'assicurato stesso. Sono a carico della Società le spese sostenute per resistere all azione promossa contro l Assicurato, entro il limite di un importo pari al quarto del massimale stabilito in polizza per il danno cui si riferisce la domanda. Qualora la somma superi detto massimale, le spese vengono ripartite tra Società ed Assicurato in proporzione del rispettivo interesse. La scelta e la nomina di Legali e tecnici è di esclusiva competenza della Società. Le spese di difesa, nei limiti stabiliti dall art del C.C., restano a carico della Società. La Società non riconosce le spese sostenute dall assicurato per legali e/o tecnici che non siano da essa designati e non risponde di multe o ammende ne delle spese di giustizia penale. La Società dichiara di rinunciare, salvo il caso di dolo, alle eventuali azioni di surroga nei confronti dei responsabili. L assicurato deve far pervenire alla Società nel termine di dieci giorni dal ricevimento, copia degli atti giudiziari (citazioni, avvisi di reato, ecc.) mediante i quali si da inizio al procedimento nei suoi confronti. Nel caso di procedimenti comportanti domande cautelari, provvedimenti di sospensione o altri provvedimenti d urgenza la designazione deve essere effettuata nel termine di 48 ore dalla trasmissione dell atto giudiziario alla Compagnia. L assicurato, o il suo difensore, sono comunque tenuti a trasmettere alla Società copia degli atti processuali esplicitamente da essa richiesti. 9

10 Qualora l interesse della Società alla gestione della lite cessi durante lo svolgimento del processo, le anzidette spese rimangono a carico della Società fino ad esaurimento del giudizio nel grado in cui si trova. Art Costituzione del premio Il premio di polizza è costituito da: - una rata pagata anticipatamente al perfezionamento del contratto ed all inizio di ogni annualità assicurativa, la quale costituisce il premio minimo di polizza; - una regolazione calcolata moltiplicando l aliquota per mille indicata nella scheda di conteggio allegata al presente contratto per il totale delle retribuzioni lorde annue erogate al personale dipendente in eccesso al parametro indicato nella scheda stessa. L Amministrazione, pertanto, si impegna a fornire alla Società entro i 90 giorni successivi alla scadenza di ogni periodo assicurativo, ai fini della regolazione del premio dell annualità precedente, l ammontare delle retribuzioni riferite a tale periodo. La Società, sulla base dei dati consuntivi comunicati, provvederà ad emettere una appendice di regolazione premio. Si conviene che, ove l Amministrazione abbia in buona fede fornito indicazioni inesatte od incomplete, la Società riconoscerà comunque la piena validità del contratto, fatto salvo il suo diritto a richiedere l eventuale quota di premio non percepita. Art Recupero franchigia La Società sì impegna a liquidare al terzo danneggiato l'importo del danno al lordo di eventuali scoperti e/o franchigie contrattualmente previste nonché ad accertare e liquidare anche i danni non superiori per valore agli scoperti e/o franchigie. Alla scadenza di ogni annualità assicurativa o minor durata contrattuale la Società comunicherà alla Contraente gli importi anticipati per scoperti e/o franchigie e la Contraente si impegna a provvedere al pagamento di quanto dovuto a titolo di rimborso entro 90 giorni dalla relativa richiesta, in un'unica soluzione. Qualora la polizza dovesse essere disdettata per qualunque motivo prima della scadenza contrattuale, gli importi di cui sopra verranno richiesti dalla Società in data successiva alla liquidazione di ogni singolo danno e la Contraente si impegna a provvedere al pagamento entro 60 giorni dalla richiesta. Fermo quanto sopra, gli importi e/o le percentuali indicate nella scheda di riepilogo degli scoperti, franchigie e sottolimiti rappresentano, laddove presenti, le limitazioni, detrazioni e/o diverse franchigie applicate per alcune tipologie di eventi tra quelli tutelati dal presente contratto. Art Pagamento del premio - Termini di rispetto L Amministrazione, anche in deroga all art del Codice Civile, pagherà alla Società o all ufficio all uopo incaricato: a. entro 60 giorni la prima rata del premio convenuto per il primo periodo assicurativo; b. entro 60 giorni da ciascuna data di scadenza annuale, il premio riferito al periodo assicurativo in corso; c. entro 60 giorni dalla presentazione delle appendici l eventuale regolazione e/o aggiornamento premio; d. gli importi in franchigia entro 60 giorni dalla presentazione della specifica richiesta della Società; e. il conguaglio del premio entro 60 giorni da parte della Compagnia in caso di conguaglio negativo e da parte della Stazione appaltante in caso di conguaglio positivo. Trascorsi i termini sopra indicati, l assicurazione resta sospesa e riprende la sua efficacia soltanto dalle ore 24 del giorno del pagamento della emissione del mandato di pagamento (ordinativo inviato alla Tesoreria), ferme restando le scadenze contrattuali stabilite. Per i contratti scaduti, il mancato pagamento del premio di regolazione nei termini stabiliti libera la Società, fermo il suo diritto di agire giudizialmente, dall obbligo per i sinistri accaduti nel periodo al quale si riferisce la mancata regolazione. 10

11 Avvenuto un sinistro che abbia comportato il pagamento di un indennizzo e sino al 60 giorno dalla definizione dello stesso, ciascuna delle parti può recedere dal contratto previa comunicazione all altra mediante lettera raccomandata A.R. Art Durata del contratto Il contratto ha durata triennale con decorrenza dalle ore 24,00 del 31/12/2014 e scadenza alle ore 24,00 del , con facoltà di recesso annuo da entrambe le Parti con preavviso di 120 (centoventi) giorni. Art Facoltà di recesso Avvenuto un sinistro, e sino al 60' giorno dalla definizione dello stesso, ciascuna delle parti può recedere dal contratto previa comunicazione all'altra mediante lettera raccomandata R.R.. In tale caso la garanzia prestata avrà valore per ulteriori 120 giorni dal ricevimento dell avviso di recesso (o per una minor durata, secondo quanto verrà eventualmente richiesto dalla Amministrazione) e, dopo tale periodo, la Società rimborserà il rateo di premio non consumato entro 60 giorni, escluse le imposte nonché ogni altro onere di carattere tributario. Alla sua scadenza, l ente si riserva la facoltà di proroga per 180 giorni con l obbligo per l aggiudicatario di accettazione, con il vincolo per la Stazione Appaltante di effettuare il pagamento entro i termini previsti. Al termine del contratto, fatte salve eventuali proroghe convenute tra le parti, esso si intende automaticamente disdettato senza obbligo di comunicazioni. Resta inteso tra le parti che nel corso del periodo contrattuale possono intervenire revisioni delle condizioni normative e/o economiche, laddove emergano elementi tali da giustificare la loro variazione, secondo quanto previsto dall art. 115 del D. Lgs. n. 163/2006. Art Coassicurazione e Delega [ se operante ] L'assicurazione è ripartita in quote di partecipazione tra società Agenzia quota delegataria coassicuratrice Ciascuna Impresa è tenuta all'adempimento negoziale nella misura proporzionale alla sua partecipazione al rischio, esclusa ogni responsabilità solidale. Tutte le comunicazioni, ivi comprese quelle relative al recesso e alla disdetta, devono essere trasmesse tra le parti contraenti tramite la Società designata quale coassicuratrice delegataria. Qualsiasi comunicazione s'intende fatta o ricevuta dalla Delegataria in nome e per conto di tutte le Coassicuratrici. Ogni modificazione del contratto che richieda una nuova stipulazione scritta, impegna ciascuna Coassicuratrice solo dopo la firma dell'atto relativo. La Delegataria è incaricata dalle Coassicuratrici per l'esazione dei premi o di importi comunque dovuti dal Contraente in dipendenza del contratto, contro rilascio dei relativi atti di quietanza. La Delegataria può sostituire quietanze delle Coassicuratrici eventualmente mancanti con altre proprie rilasciate in loro nome. Art Riferimento alle norme di legge e Foro competente Per quanto non previsto dalle presenti condizioni contrattuali, valgono unicamente le norme stabilite dal Codice Civile. Si intendono pertanto operanti solo le presenti norme dattiloscritte ed abrogate tutte le condizioni a stampa eventualmente riportate. Per le controversie riguardanti l applicazione del presente contratto, è competente l Autorità Giudiziaria del luogo ove ha sede l Amministrazione. Rimane convenuto che si intendono operanti solo le presenti norme dattiloscritte. Art Interpretazione del contratto In tutti i casi dubbi resta inteso che l interpretazione del contratto sarà quello più favorevole all Assicurato. Art Rinuncia al diritto di rivalsa Salvo il caso di dolo, la Società dichiara di rinunciare a favore della Amministrazione all'azione di surroga che possa 11

12 competerle ai sensi dell'art del C.C. Art Tracciabilità dei flussi finanziari I rapporti contrattuali dovranno conformarsi alle disposizioni relative agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi della Legge 136/2010. Art Penali In caso di inadempimento contrattuale la stazione appaltante è legittimata ad applicare una sanzione pari all 1 per 1000 dell importo di contratto per ogni giorno di ritardo se entro 15 giorni, previa diffida scritta, l appaltatore non abbia dato seguito a quanto previsto da capitolato. Art Trattamento dei dati Ai sensi del D. Lgs. n. 196/2003, ciascuna delle parti (Contraente, Assicurato, Società) consente il trattamento dei dati personali rilevabili dalla polizza o che ne derivino, per le finalità strettamente connesse agli adempimenti degli obblighi contrattuali. SCOPERTI, FRANCHIGIE E/O SOTTOLIMITI DI INDENNIZZO Garanzia/Tipologia di danno Scoperto Franchigia Massimo risarcimento per sinistro e anno in % sul danno con il minimo di franchigia fissa per ogni sinistro se non diversamente previsto danni da interruzione di attività danni a condutture/impianti sotterranei cedimento, smottamento, franamento del terreno lavori di scavo inquinamento accidentale cose consegnate e non per sinistro e per anno trattamento dati personali - privacy danni a cose di terzi derivanti da incendio di cose dell assicurato danni a cose nell ambito di lavori CONTEGGIO DEL PREMIO Premio minimo annuo lordo Tasso lordo di regolazione parametrato sulle retribuzioni eccedenti euro ,00 calcolato come segue: premio annuo/retribuzioni annue 12

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