ALLE AZI ENDE I NDUSTRI ALI ASSOCI ATE L ORO SEDI AREA AMBI ENTE E SI CUREZZA. L Aqui l a, 2 gi ugno 1998 Circolare n. 76/98 Pr ot. n.

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1 ALLE AZI ENDE I NDUSTRI ALI ASSOCI ATE L ORO SEDI AREA AMBI ENTE E SI CUREZZA L Aqui l a, 2 gi ugno 1998 Circolare n. 76/98 Pr ot. n. 495 OGGETTO: Pr ovvedi ment i appl i cat i vi del Dl gs 22/ 1997 sui r i f i ut i : - For mul ar i o di accompagnament o dei r i f i ut i ; - Regi st r i di car i co e scar i co dei r i f i ut i. Sono stati pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale alcuni provvedimenti attuativi, previsti dal decreto Ronchi sui rifiuti, di particolare interesse per il sistema industriale. - Decreto del Ministero dell'ambiente 1^ aprile 1998, n.145 "Regolamento recante la definizione del modello e dei contenuti del formulario di accompagnamento dei rifiuti ai sensi degli articoli 15, 18, comma 2, lettera e), e comma 4, del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22" (Gazzetta Ufficiale 13 maggio 1998, n. 109); - Decreto del Ministero dell'ambiente 1^ aprile 1998, n. 148 "Regolamento recante approvazione del modello dei registri di carico e scarico dei rifiuti ai sensi degli articoli 12, 18, comma 2, lettera m), e 18, comma 4, del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22" (Gazzetta Ufficiale 14 maggio 1998, n. 110). Su questi provvedimenti e stato predisposta una nota illustrativa con i principali adempimenti per le imprese che potrà essere richiesta alla segreteria dell Unione. Distinti saluti. Il Direttore (Dr. Antonio Cappelli)

2 Circolare CONFI NDUSTRI A n (25 maggio 1998) PROVVEDIMENTI APPLICATIVI DEL DLGS 22/1997 SUI RIFIUTI: - Formulario di accompagnamento dei rifiuti; - Registri di carico e scarico dei rifiuti. A) DECRETO MINISTERIALE 1^ APRILE 1998, N. 145 "REGOLAMENTO RECANTE LA DEFINIZIONE DEL MODELLO E DEI CONTENUTI DEL FORMULARIO DI ACCOMPAGNAMENTO DEI RIFIUTI AI SENSI DEGLI ARTICOLI 15, 18, COMMA 2, LETTERA E) E COMMA 4, DEL DECRETO LEGISLATIVO 5 FEBBRAIO 1997, N. 22" (GAZZETTA UFFI CI ALE 13 M AGGI O 1998, N. 109). Il decreto ministeriale definisce il modello del formulario che, ai sensi dell'art. 15 del DLgs 22/1997, deve accompagnare i rifiuti durante il trasporto. Il formulario non sostituisce la documentazione prevista per il trasporto di merci pericolose su strada (ADR) e per ferrovia (RID), nonche' quella per le spedizioni transfrontaliere di rifiuti disciplinate dal Regolamento CE 259/93 (art. 3 comma 1). Sostituisce, invece, tutti gli altri documenti di accompagnamento dei rifiuti. Durante il trasporto devono essere rispettate (art. 3 comma 2) le norme vigenti sull'imballaggio e sull'etichettatura dei rifiuti pericolosi, nonche' le norme tecniche sulle attivita' di trasporto dei rifiuti. Il formulario deve essere: 1) predisposto dalle tipografie autorizzate dal Ministero delle Finanze ai sensi del decreto ministeriale 29 novembre 1998 (art. 4 comma 1) in apposito bollettario a ricalco conforme al modello riportato nell'allegato A, per il frontespizio del bollettario o della prima pagina del modulo continuo e nell'allegato B, per il formulario (art. 2 comma 1); 2) numerato progressivamente, anche con l'adozione di prefissi alfabetici di serie (art. 4 comma 1); 3) vidimato dall'ufficio del Registro o dalle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, gratuitamente e senza alcun diritto o imposizione tributaria (art. 15 comma 5 bis, DLgs 22/1997). In occasione del trasporto dei rifiuti, il formulario deve essere: a) emesso dal produttore o dal detentore dei rifiuti o dal soggetto che effettua il trasporto utilizzando (art. 2 comma 1) l'apposito bollettario a ricalco; nel caso in cui siano utilizzati strumenti informatici, i formulari devono essere stampati su carta a modulo continuo a ricalco; b) datato e firmato dal produttore/detentore e controfirmato dal trasportatore (art. 15 comma 2 DLgs 22/1997); c) redatto in quattro copie (art. 15 comma 2, DLgs 22/1997), che devono essere conservate per cinque anni: - una copia del formulario deve rimanere presso il produttore/ detentore; - le altre tre - che accompagnano il rifiuto durante il trasporto - devono essere controfirmate e datate in arrivo dal destinatario, per essere successivamente acquisite: * una dal destinatario; * due dal trasportatore, che provvede a trattenerne una ed a trasmettere l'altra al produttore/detentore originario dei rifiuti (mittente). Il decreto contiene anche (Allegato C) indicazioni sulle modalita' di compilazione del formulario. Il provvedimento ministeriale prescrive la registrazione della fattura di acquisto dei formulari sul registro IVA-acquisti prima dell'utilizzo; dalla fattura devono risultare gli estremi seriali e numerici del formulario (art. 4 comma 2). Gli estremi identificativi del formulario devono essere riportati sul registro di carico e scarico (di cui costituiscono parte integrante) in corrispondenza all'annotazione dei rifiuti oggetto del trasporto. Sul formulario deve invece essere riportato il numero progressivo del registro di carico e scarico relativo alla predetta annotazione

3 (art. 4 comma 3). - Responsabilita' del detentore/produttore Ricordiamo che la responsabilita' del detentore/produttore (art. 10, DLgs 22/1997) per il corretto recupero o smaltimento dei rifiuti e' esclusa in caso di conferimento dei rifiuti stessi: - al servizio pubblico di raccolta; - a soggetti autorizzati alle attivita' di recupero o di smaltimento, a condizione che: * il detentore/produttore abbia ricevuto la quarta copia del formulario di accompagnamento controfirmato e datato in arrivo dal destinatario entro tre mesi dalla data di conferimento dei rifiuti al trasportatore; * ovvero, alla scadenza del predetto termine, abbia provveduto a dare comunicazione alla Provincia della mancata ricezione del formulario. Per le spedizioni transfrontaliere di rifiuti tale termine e' elevato a sei mesi e la comunicazione deve essere effettuata alla Regione. B) DECRETO MINISTERIALE 1^ APRILE 1998, N.148 "REGOLAMENTO RECANTE APPROVAZIONE DEL MODELLO DEI REGISTRI DI CARICO E SCARICO DEI RIFIUTI AI SENSI DEGLI ARTICOLI 12, 18, COMMA 2, LETTERA M), E 18, COMMA 4, DEL DECRETO LEGI SLATIVO 5 FEBBRAI O 1997, N. 22" (GAZZETTA UFFI CI ALE 14 M AGGI O 1998, N. 110). Il decreto definisce i modelli di registro di carico e scarico dei rifiuti che devono essere tenuti (art. 12 comma 1, DLgs 22/1997) da chiunque effettua a titolo professionale attivita' di raccolta e di trasporto di rifiuti, compresi i commercianti e gli intermediari di rifiuti, ovvero svolge le operazioni di recupero e di smaltimento dei rifiuti, nonche' le imprese e gli enti che producono rifiuti pericolosi e le imprese e gli enti che producono rifiuti non pericolosi derivanti da lavorazioni industriali ed artigianali nonche' rifiuti provenienti dall'attivita' di recupero e smaltimento di rifiuti, i fanghi prodotti dalla potabilizzazione, e da altri trattamenti delle acque e dalla depurazione delle acque reflue e da abbattimento di fumi. Non vi e' obbligo di registrazione per i rifiuti non pericolosi provenienti da attivita' agricole ed agroindustriali, da attivita' di demolizione e di costruzione, da attivita' commerciali, di servizio o sanitarie. In ogni caso, sono esonerati dall'obbligo di registrazione: - gli imprenditori agricoli - di cui all'art del Codice Civile - con un volume di affari annuo non superiore a lire quindicimilioni; - i piccoli imprenditori artigiani - di cui all'art del Codice Civile - che non hanno piu' di tre dipendenti, limitatamente alla produzione di rifiuti non pericolosi. Sono altresi' esclusi dall'obbligo di registrazione i rifiuti che, ai sensi dell'art. 8 del DLgs 22/1997, risultano esclusi dal campo di applicazione del provvedimento stesso (rifiuti radioattivi, dalle lavorazioni di cava, alcuni rifiuti agricoli, le acque di scarico e i materiali esplosivi). I soggetti, la cui produzione annua di rifiuti non eccede le cinque tonnellate di rifiuti non pericolosi ed una tonnellata di rifiuti pericolosi, possono adempiere all'obbligo della tenuta dei registri anche tramite le organizzazioni di categoria interessate o loro societa' di servizi che provvedono ad annotare i dati previsti con cadenza mensile, mantenendo presso la sede dell'impresa copia dei dati trasmessi (art. 12, comma 4, DLgs 22/1997). Ricordiamo che le informazioni contenute nel registro devono essere rese, in qualunque momento, all'autorita' di controllo che ne fa richiesta (art. 12, comma 5, del DLgs 22/1997). I modelli dei registri di carico e scarico, definiti dal decreto, sono di due tipi (art. 1 comma 1): - per i produttori, recuperatori, smaltitori, trasportatori, per gli intermediari e commercianti detentori, il modello da utilizzare e' riportato nell'allegato A; - per gli intermediari e commercianti non detentori, il modello e' riportato nell'allegato B. I registri di carico e scarico: 1. sono composti da fogli numerati e vidimati dall'ufficio del Registro (art. 1 comma 2): se i registri

4 vengono tenuti dalle associazioni di categoria e se vengono utilizzati registri, scritture e documentazioni contabili sostitutivi del registro, possono essere vidimati con la procedura prevista dalla normativa vigente per le scritture contabili (art. 1 comma 6); 2. devono essere compilati per ogni operazione di carico e scarico con la cadenza prevista per le diverse categorie di operatori (art. 12, comma 1, DLgs 22/1997): - per i produttori: almeno entro una settimana dalla produzione del rifiuto e dallo scarico del medesimo; - per i raccoglitori e i trasportatori: almeno entro una settimana dall'effettuazione del trasporto; - per i commercianti e gli intermediari: almeno entro una settimana dall'effettuazione della transazione relativa; - per i recuperatori e gli smaltitori: entro ventiquattrore dalla presa in carico dei rifiuti. 3. se sono tenuti mediante strumenti informatici, la stampa deve essere effettuata su carta a modulo continuo con la cadenza sopra riportata per la compilazione e, comunque, in sede di verifica da parte degli organi di controllo (art. 1 comma 3); 4. devono essere tenuti presso ogni impianto di produzione, di stoccaggio, di recupero e di smaltimento di rifiuti nonche' presso la sede delle imprese che effettuano attivita' di raccolta e trasporto e presso la sede di commercianti e degli intermediari (art. 12 comma 3, DLgs 22/1997). 5. Per i rifiuti prodotti dalle attivita' di manutenzione delle reti e delle utenze diffuse (svolte dai soggetti pubblici e privati titolari di diritti speciali o esclusivi - ai sensi della Direttiva 93/38/CE attuata con il decreto legislativo 22 marzo 1995, n che installano e gestiscono, direttamente o mediante appaltatori, reti ed impianti per l'erogazione di forniture e servizi di interesse pubblico) i registri di carico e scarico possono essere tenuti - nell'ambito della Provincia dove l'attivita' e' svolta - presso le sedi di coordinamento organizzativo o altro centro equivalente, preventivamente comunicato alla provincia medesima (art. 12, comma 3bis, DLgs 22/1997); 6. devono essere conservati - integrati con i formulari relativi al trasporto dei rifiuti - per cinque anni dalla data dell'ultima registrazione; fanno eccezione i registri relativi alle operazioni di smaltimento dei rifiuti in discarica che devono essere conservati a tempo indeterminato e, al termine dell'attivita', devono essere consegnati all'autorita' che ha rilasciato l'autorizzazione (art. 12 comma 3, DLgs 22/1997). Il decreto ministeriale contiene anche (Allegato C) indicazioni sulle modalita' di compilazione dei registri di carico e scarico. Il decreto prevede (art. 1 comma 5) che, per i produttori di rifiuti non pericolosi, i modelli di registri di carico e scarico riportati negli Allegati A e B possono essere sostituiti dai seguenti registri, scritture e documentazioni contabili: a) registri IVA di acquisto e vendite; b) scritture ausiliarie di magazzino di cui all'art. 14 del DPR 29 settembre 1973, n. 600 e successive modifiche; c) altri registri o documentazione contabile la cui tenuta sia prevista da disposizioni di legge; a condizione che questi: - siano numerati e vidimati; - siano integrati dal formulario che accompagna i rifiuti durante il trasporto; - contengano i seguenti elementi (da annotarsi con la cadenza prevista per la compilazione per le diverse categorie di operatori e secondo le modalita' indicate nell'allegato C): * data di produzione o di presa in carico e di scarico del rifiuto, il numero progressivo della registrazione e la data in cui il movimento viene effettuato; * le caratteristiche del rifiuto; * le quantita' dei rifiuti prodotti all'interno dell'unita' locale o presi in carico; * l'eventuale ulteriore descrizione del rifiuto; * il numero del formulario che accompagna il trasporto dei rifiuti presi in carico o avviati ad operazioni di recupero o di smaltimento; * l'eventuale intermediario o commerciante di cui ci si avvale. I registri di carico e scarico - di cui al

5 DPR 10 settembre 1982, n. 915, al DL 9 settembre 1988, n. 475, convertito dalla legge 9 novembre.

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