Polizza Convenzione Multirischio nr Riply Fly
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- Fiora Innocenti
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1 INFORMATIVA AI SENSI DELL ART. 13 DEL D.LGS 196/2003 Ai sensi del D. LGS 196/2003 Codice in materia di protezione dei dati personali che reca disposizioni sulla tutela della persona e di altri soggetti rispetto al trattamento di dati personali (d'ora innanzi "il Decreto Legislativo ), La/Vi informiamo di quanto segue: a) NATURA DEI DATI PERSONALI I dati personali che La/Vi riguardano possono eventualmente includere anche quei dati che il Decreto Legislativo definisce 'sensi bili'. b)finalita DEL TRATTAMENTO DEI DATI 1) I dati personali sono trattati nell ambito della normale attività di Europ Assistance Italia S.p.A. e Carige Assicurazioni S.p.A., per poter garantire l'erogazione delle prestazioni a favore degli aventi diritto e per adempiere agli obblighi previsti da leggi e regolamenti. 2) II trattamento può anche essere diretto all'espletamento da parte delle Società delle finalità di informazione e promozione commerciale dei prodotti e servizi delle Società medesime. c) MODALITA DEL TRATTAMENTO DATI In relazione alle indicate finalità, il trattamento dei Suoi dati personali è effettuato a mezzo di strumenti informatici, telematici e/o manuali, con logiche strettamente correlate alle finalità sopra indicate e con l'adozione delle misure necessarie ed adeguate per garantirne la sicurezza e la riservatezza. d)comunicazione A TERZI DEI SUOI DATI PERSONALI In relazione alle attività svolte da Europ Assistance Italia S.p.A. e Carige Assicurazioni S.p.A., i Suoi dati potranno essere comunicati a soggetti terzi nei seguenti casi: 1) per comunicazioni obbligatorie 2) per lo svolgimento degli obblighi strettamente connessi al rapporto intercorrente. Inoltre, i dati personali potranno essere comunicati, per le finalità di cui al punto b) comma 2 a società del gruppo di appartenenza (società controllanti, controllate e collegate, anche indirettamente, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge). e) DIFFUSIONE DEI DATI I dati personali acquisti non sono oggetto di diffusione. f)trasferimento DEI DATI ALL ESTERO I dati personali possono essere trasferiti nel mondo intero. g)diritti DI CUI ALL ART.7 DEL D.LGS 196/2003 (DIRITTI DELL INTERESSATO) La informiamo che l'art. 7 del Codice conferisce ad ogni Interessato taluni specifici diritti, e in particolare: - di ottenere dal Titolare la conferma dell'esistenza dei Suoi dati personali e la comunicazione in forma intelligibile dei dati stessi; - di conoscere l'origine dei dati, nonché la logica e le finalità su cui si basa il trattamento; - di ottenere la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge nonché l'aggiornamento, la rettifica o, se vi è interesse, l'integrazione dei dati; - di opporsi, per motivi legittimi, al trattamento dei dati personali che lo riguardano ancorché pertinenti allo scopo della raccolta; - di opporsi al trattamento di dati personali che lo riguardano a fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale. h)titolare E RESPONSABILE DEL TRATTAMENTO Titolari del trattamento sono: Europ Assistance Italia S.p.A.. con sede in Piazza Trento, Milano; Carige Assicurazioni S.p.A. con sede in Viale Certosa, Milano nelle persone dei rispettivi Legali Rappresentanti pro tempore. DEFINIZIONI Alle seguenti espressioni le Parti attribuiscono convenzionalmente i significati qui precisati: ASSICURATO/CONTRAENTE: il soggetto il cui interesse è protetto dall assicurazione e più precisamente gli acquirenti di pacchetti viaggio che facciano richiesta e sottoscrivano con l Agenzia di Viaggio la copertura assicurativa prestata con la presente polizza. ASSICURAZIONE: il contratto di assicurazione. AVARIA : il danno subito dal bagaglio per rottura, collisione, urto contro oggetti fissi o mobili. BAGAGLIO : gli oggetti d uso personale che l Assicurato porta con sè in viaggio e le relative valigie, sacche e simili. CONTRAENTE DELLA POLIZZA: ITAL BROKERS CONSULTING S.R.L.. CENTRALE OPERATIVA: E la struttura di Europ Assistance Italia S.p.A. Piazza Trento, Milano, costituita da: medici, tecnici, operatori, che in funzione 24 ore su 24, tutti i giorni dell anno, che in virtù di specifica convenzione sottoscritta con la Società provvede, per incarico di quest ultima, al contatto telefonico con l assicurato ed organizza ed eroga, con costi a carico della Società stessa, le prestazioni di assistenza previste in polizza. EUROPA: tutti gli Stati Europei e inoltre: Algeria, Cipro, Egitto, Isole Canarie, Israele, Libano, Libia, Madera, Marocco, Siria, Tunisia, Turchia. EVENTO: l accadimento che ha generato, direttamente od indirettamente, uno o più sinistri FAMILIARI: il coniuge/convivente, genitori, fratelli, fratellastri, ex coniugi, figli, suoceri, generi, nuore, cognati, nonni, zii e nipoti sino al terzo grado di parentela ed inoltre baby sitter. FRANCHIGIA : parte del danno indennizzabile, espresso in cifra fissa, che rimane sempre a carico dell Assicurato. FURTO: il reato, previsto all art. 624 del codice penale, perpetrato da chiunque si impossessi della cosa mobile altrui, sottraendola a chi la detiene, al fine di trarne profitto per sé o per gli altri. INDENNIZZO: la somma dovuta dalla Società in caso di sinistro. Pagina 1 di 7
2 INFORTUNIO : l evento, dovuto a causa fortuita, violenta ed esterna, che produca lesioni corporali obiettivamente constatabili. E considerato infortunio anche: - l asfissia, l avvelenamento, la folgorazione, l annegamento; - la conseguenza di morsi di animali e rettile; - la conseguenza di punture di insetti escluse la malaria e le malattie tropicali o aracnidi; - il contatto, l ingestione, l assorbimento accidentale di sostanze dannose per loro natura, i colpi di sole e di calore, l assideramento e il congelamento; - quello sofferto in conseguenza di malore, incoscienza, vertigini; - lo strappo muscolare e di tendine provocato da sforzo, l ernia traumatica o da sforzo; - quello subito sotto l effetto di medicinali o stupefacenti assunti con prescrizione medica; - quello causato da imperizia, imprudenza, negligenza, anche gravi; colpa grave. INVALIDITA PERMANENTE: perdita o diminuzione definitiva ed irrimediabile della capacità ad un qualsiasi lavoro proficuo, indipendentemente dalla professione svolta. ITALIA : il territorio della Repubblica Italiana, la Città del Vaticano e la Repubblica di San Marino. MALATTIA : l alterazione dello stato di salute non dovuta ad infortunio. MONDO: tutti i Paesi non compresi nelle definizioni Italia ed Europa, esclusi U.S.A. - Canada - Australia. PATOLOGIA PREESISTENTE: malattia che sia l espressione o la conseguenza diretta di situazioni patologiche croniche o preesistenti. NUCLEO FAMILIARE: il coniuge/convivente ed i figli conviventi con l Assicurato. PREMIO: la somma dovuta dall Assicurato alla Società. RICOVERO: degenza in Istituto di cura che comporti almeno un pernottamento. SCOPERTO: l importo che, per ciascun sinistro, è a carico dell Assicurato, in misura percentuale sul danno risarcibile a termini contrattuali. SINISTRO: il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata la garanzia assicurativa. SIRCUS S.r.l.: La struttura incaricata dalla Società della gestione dei sinistri, esclusi quelli riguardanti l Assistenza. SOCIETA : CARIGE ASSICURAZIONI S.p.A. TERZI: qualunque persona ad esclusione del coniuge/convivente, degli ascendenti e discendenti legittimi, naturali o adottivi dell Assicurato nonché degli altri parenti od affini con lui conviventi. VIAGGIO : il viaggio, il soggiorno o la locazione risultante dal relativo contratto o documento di viaggio. VEICOLO: auto o moto di proprietà dell Assicurato. NORME CHE REGOLANO L ASSICURAZIONE IN GENERALE Art. 1 DICHIARAZIONI RELATIVE ALLE CIRCOSTANZE DEL RISCHIO Le dichiarazioni inesatte o le reticenze del Contraente relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all indennizzo, nonché la stessa cessazione dell assicurazione, ai sensi degli articoli 1892, 1893 e 1894 del Codice Civile. Art. 2 ALTRE ASSICURAZIONI L Assicurato deve comunicare per iscritto alla Società l esistenza e la successiva stipulazione di altre assicurazioni per lo stesso rischio; in caso di sinistro l Assicurato deve darne avviso a tutti gli assicuratori, indicando a ciascuno il nome degli altri, ai sensi dell articolo 1910 del Codice Civile. Art. 3 PAGAMENTO DEL PREMIO L Assicurazione ha effetto dalle ore 24 del giorno indicato in polizza se il premio o la prima rata di premio sono stati pagati; altrimenti ha effetto dalle ore 24 del giorno del pagamento. Se il Contraente non paga i premi o le rate di premio successive, l assicurazione resta sospesa dalle ore 24 del 15 giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore alle ore 24 del giorno del pagamento, ferme le successive scadenze ai sensi dell articolo 1901 del Codice Civile. Il pagamento del premio va eseguito presso l Agenzia cui è assegnata la polizza o presso la sede della Società. Art. 4 MODIFICHE DELL ASSICURAZIONE Le eventuali modificazioni dell assicurazione devono essere provate per iscritto. Art. 5 AGGRAVAMENTO DEL RISCHIO Il Contraente deve dare comunicazione scritta alla Società di ogni aggravamento del rischio. Gli aggravamenti di rischio non noti o non accettati dalla Società possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all indennizzo, nonché la stessa cessazione dell assicurazione, ai sensi dell articolo 1898 del Codice Civile. Art. 6 DIMINUZIONE DEL RISCHIO Nel caso di diminuzione del rischio la Società è tenuta a ridurre il premio o le rate di premio successive alla comunicazione del Contraente, ai sensi dell articolo 1897 del Codice Civile, e rinuncia al relativo diritto di recesso. Pagina 2 di 7
3 Art. 7 PROROGA DELL ASSICURAZIONE Omissis Art. 8 ONERI FISCALI Gli oneri fiscali relativi all assicurazione sono a carico dell Assicurato. Art. 9 FORO COMPETENTE Foro competente, a scelta della parte attrice, è esclusivamente quello del luogo di residenza o sede del convenuto, ovvero quello del luogo ove ha sede l agenzia cui è assegnata la polizza. Art. 10 SEGRETO PROFESSIONALE Relativamente ai sinistri formanti oggetto di questa assicurazione, l Assicurato e gli eventuali altri soggetti coinvolti liberano dal segreto professionale i medici che lo hanno visitato o curato dopo o anche prima del sinistro nei confronti della Centrale Operativa, di Sircus S.r.l., della Società e/o dei magistrati eventualmente investiti dall esame del sinistro stesso Art. 11 RINVIO ALLE NORME DI LEGGE L assicurazione è regolata dalla legge italiana. Per tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme di legge. Art. 12 RECESSO IN CASO DI SINISTRO Dopo ogni sinistro denunciato a termini di polizza e fino al 60 giorno del pagamento o rifiuto dell indennizzo, la Società può recedere dall assicurazione con preavviso di 30 giorni. In tal caso quest ultima, entro 15 giorni dalla data di efficacia del recesso corrisponderà al Contraente la parte di premio relativa al periodo di rischio non corso, al netto della relativa imposta. CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE Art. 13 OPERATIVITA E DECORRENZA DELLA GARANZIA La garanzia opererà per viaggi effettuati a scopo turistico, di studio e d affari; - dalle ore e dal giorno e per periodi, destinazioni e capitali indicati nella Richiesta di copertura e nel relativo Certificato di Assicurazione ; - se il premio è stato pagato. La Società declina ogni responsabilità per impedimenti o ritardi che possano sorgere durante l esecuzione delle prestazioni, se dovuti a causa di forza maggiore. Art. 14 VALIDITA TERRITORIALE - per le prestazioni di assistenza e spese mediche: per la destinazione prescelta ed identificata indicati nella Richiesta di copertura e nel relativo Certificato di Assicurazione ; - per le altre garanzie: Mondo intero. Art. 15 PERSONE ASSICURABILI Sono assicurabili le persone: - domiciliate o residenti in Italia, e per le prestazioni di assistenza, anche le persone: - residenti all estero ma con domicilio temporaneo in Italia, in viaggio all estero. In questo caso le prestazioni dovute alla residenza vengono prestate al domicilio in Italia; - residenti all estero ma in viaggio in Italia. Art. 16 LIMITI DI SOTTOSCRIZIONE Non è consentita la stipulazione di più polizze Multirischio Riply a garanzia del medesimo rischio. Art. 17 OBBLIGHI DELL ASSICURATO IN CASO DI SINISTRO L'Assicurato o chi per esso deve: a) darne avviso: - a Sircus S.r.l. oppure alla Società, così come previsto nelle Condizioni Assicurative. L'inadempimento di tale obbligo può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo (art Cod.Civ.), - a tutti gli Assicuratori, in caso di più polizze sullo stesso rischio stipulate con altre Società, indicando a ciascuno il nome degli altri (art Cod. Civ.); b) mettere a disposizione di Sircus S.r.l.oppure alla Società tutta la documentazione necessaria per l espletamento delle indagini. La Società si impegna a rimborsare quanto dovuto: c) entro 30 giorni dalla completa messa a disposizione di tutti i documenti richiesti; superato tale termine e solo per ragioni imputabili alla Società, sarà riconosciuto all Assicurato l interesse legale (composto) calcolato sull importo dovuto; d) le spese sostenute al di fuori dei paesi aderenti all euro sono convertite al cambio ufficiale del giorno in cui sono state sostenute. GARANZIE PRESTATE Pagina 3 di 7
4 A - INFORTUNI MORTE/INVALIDITA PERMANENTE E RISCHIO VOLO Art. 18 Oggetto della garanzia La Società corrisponderà l indennizzo per le conseguenze dirette, esclusive ed oggettivamente constatabili dell infortunio che l Assicurato subisca : durante tutta la durata del viaggio; in qualità di passeggero durante i viaggi aerei su velivoli od elicotteri da chiunque eserciti, esclusi quelli effettuati: - su aeromobili di Società di lavoro aereo per voli diversi dal Trasporto Pubblico Passeggeri; - su aeromobili di Aeroclub; - su apparecchi per il volo da diporto o sportivo (deltaplani, ultraleggeri, parapendio). La somma delle garanzie di cui alla presente applicazione e eventuali altre assicurazioni stipulate dall Assicurato o da altri in suo favore per il rischio volo in abbinamento a polizze infortuni comuni, non potrà superare il capitale di Euro ,00 per il caso di morte, Euro ,00 per il caso di invalidità permanente. Complessivamente per aeromobili Euro ,00 per il caso di morte Euro ,00 per il caso di invalidità permanente. Nell eventualità che i capitali complessivamente assicurati accedessero gli importi sopra indicati, le indennità spettanti in caso di sinistro saranno adeguate con riduzione ed imputazione proporzionale sui singoli contratti. Art. 19 Somme assicurate La somma assicurata per casi di Morte ed invalidità Permanente è di pari importo ed è riferita alle seguenti combinazioni: 1. Combinazione A : Caso Morte ,00.= Caso Invalidità Permanente ,00.= 2. Combinazione B : Caso Morte ,00.= Caso Invalidità Permanente ,00.= 3. Combinazione C : Caso Morte ,00.= Caso Invalidità Permanete ,00.= e viene scelta dall Assicurato esercitando opzione così come previsto nella Richiesta di Copertura e nel relativo Certificato di Assicurazione. I due indennizzi non sono cumulabili; in particolare, qualora dopo il pagamento di un indennizzo per invalidità permanente, interviene la morte dell Assicurato, entro 2 anni in conseguenza del medesimo infortunio, la Società corrisponde ai beneficiari soltanto la differenza tra l indennizzo per morte se superiore e quello già pagato per invalidità permanente. Art. 20 Limiti di età Per età superiore ai 75 anni il massimale è ridotto a ,00. Art. 21 Esclusioni Sono sempre escluse le conseguenze sofferte a causa di: delitti dolosi dell Assicurato, partecipazione attiva a tumulti popolari, sommosse, delitti violenti in genere; guerra dichiarata e non dichiarata, insurrezione generale, occupazione militare, invasione (salvo quanto previsto al paragrafo eventi particolari); trasformazioni o assestamenti energetici dell atomo, naturali o provocati e di accelerazioni di particelle atomiche (fissione e fusione nucleare, isotopi radioattivi, macchine acceleraci, raggi x, ecc.). Sono altresì esclusi: le conseguenze dell abuso di alcolici o dell uso non terapeutico di psicofarmaci o stupefacenti; gli infortuni derivanti dallo svolgimento delle attività specifiche del servizio militare durante l arruolamento per mobilitazione o motivi di carattere eccezionale; gli infortuni avvenuti su apparecchi utilizzati per il volo da diporto o sportivo; gli infortuni avvenuti su apparecchi o aeromobili di proprietà, od in uso ad aeroclubs; gli infortuni avvenuti su apparecchi o aeromobili che operano in violazione alle disposizioni di legge, regolamenti, norme di aeronavigabilità od esercizio e/o il cui equipaggio non sia in possesso delle licenze o abilitazioni in corso di validità prescritte; gli infortuni avvenuti per tentativi di primato, gare e competizioni di ogni genere e relative prove. Art. 22 Criteri di indennizzabilità La Società corrisponde l indennizzo per le conseguenze dirette, esclusive e oggettivamente constatabili dell infortunio. Se al momento dell infortunio l Assicurato non è fisicamente integro e sano, sono indennizzabili soltanto le conseguenze che si sarebbero comunque verificate qualora l infortunio avesse colpito una persona fisicamente integra o sana. In caso di perdita anatomica o riduzione funzionale di un organo o di un arto già minorato le percentuali all allegato DPR n e successive modificazioni intervenute fino alla data di stipulazione della presente polizza, sono diminuite tenendo conto del grado di invalidità preesistente. Pagina 4 di 7
5 Art. 23 Franchigia La Società liquiderà l indennità prevista per il caso di invalidità permanente dedotta una franchigia assoluta per sinistro pari al 5% del grado d invalidità permanente accertato. Art. 24 Beneficiari La Società riconosce l indennizzo sulla base di quanto stabilito dal presente libretto ai beneficiari identificati sulla scheda di applicazione oppure, se non designati, in parti uguali agli eredi legittimi o testamentari. Art. 25 Morte Presunta La Società liquida la somma assicurata anche quando il corpo dell Assicurato, trascorso un anno dalla sua scomparsa, non venga ritrovato purché la morte sia presumibilmente riconducibile a infortunio indennizzabile a termini di Polizza/Applicazione. Se successivamente è provata l esistenza in vita dell Assicurato, la Società ha diritto alla restituzione della somma pagata. Art. 26 Cumulabilità L indennizzo per il caso di morte non è cumulabile con quello per invalidità permanente. Tuttavia, se dopo il pagamento di un indennizzo per invalidità permanente, entro due anni dal giorno dell infortunio ed in conseguenza di questo, l Assicurato muore, la Società paga la differenza tra l indennità pagata e quella assicurata per il caso di morte, nel caso questa sia superiore, e non chiede il rimborso nel caso contrario. Art. 27 Eventi particolari La garanzia opera anche: - per conseguenza di tumulti popolari, sommosse, altri atti violenti in guerra, purché l Assicurato non vi abbia partecipato attivamente; - per conseguenza di guerra o eventi insurrezionali, occupazione militare, invasione, purché tali eventi si siano verificati in paesi diversi dall Italia, Repubblica di San Marino, Città del Vaticano, e vi abbiano sorpreso l Assicurato che è stato colpito da infortunio durante i primi 14 giorni dalla data del primo avvenimento riconosciuto, di fatto, come inizio dello stato guerra o di insurrezione. Art. 28 Sport ad alto rischio Sono compresi nelle garanzie prestate le immersioni subacquee con uso di autorespiratore. Art. 29 Anticipo indennizzi Qualora trascorsi 120 giorni dal sinistro, sia prevedibile che l Assicurato infortunato, residui una invalidità permanente di grado superiore al 20%, la Società corrisponderà all Assicurato un anticipo pari alla metà di quello che spetterebbe in base alla previsione, da conguagliarsi in sede di liquidazione definitiva. Art. 30 Rinuncia al diritto di rivalsa La Società rinuncia al diritto di surrogazione che le compete ai sensi dell art del Codice Civile verso i terzi responsabili dell infortunio. B - BAGAGLIO SOSTITUTIVO BENI DI PRIMA NECESSITA Art. 31 Oggetto La Società garantisce il bagaglio dell Assicurato per i danni materiali indiretti antecedente la partenza, contro i rischi d incendio, furto, scippo, rapina e mette a disposizione l importo di Euro 200,00 per la sostituzione degli indumenti e gli effetti personali. Con il limite di 200,00 a persona la Società garantisce, inoltre, il rimborso delle spese per rifacimento/duplicazione del passaporto, della carta d identità e della patente di guida di autoveicoli e/o patente nautica in conseguenza degli eventi sopradescritti; entro il predetto limite, la Società garantisce anche il rimborso delle spese documentate per l acquisto di beni di prima necessità, sostenute dall Assicurato a seguito di furto totale del bagaglio o di consegna da parte del vettore dopo più di 12 ore dall arrivo a destinazione dell Assicurato stesso. Art. 32 Esclusioni Sono esclusi dalla garanzia: a) dolo, colpa, incuria, negligenza dell Assicurato, nonché dimenticanza, smarrimento o perdita; b) colaggio di liquidi, insufficiente o inadeguato imballaggio, normale usura, difetti di fabbricazione ed eventi atmosferici; c) rottura (a meno che tali danni si siano verificati a seguito di incidenti al mezzo di trasporto), da normale usura; d) furto a bordo di motoveicoli, di veicoli lasciati incustoditi o su portapacchi esterni. Sono anche esclusi dalla garanzia: e) denaro, carte di credito, assegni, documenti, titoli e collezioni; f) i gioielli, pietre preziose, pellicce ed ogni altro oggetto prezioso lasciati a bordo dei veicoli, anche se custoditi e gli accessori fissi o di servizio dei veicoli stessi, intendendosi come tale anche l eventuale autoradio/registratore estraibile/tv /navigatore satellitare, ecc.; g) i beni acquistati durante il viaggio senza regolare giustificativi di spesa (fattura, scontrino, ecc.); h) I beni che, diversi da capi di abbigliamento, siano stati consegnati insieme ai capi stessi ad impresa di trasporto, incluso il vettore aereo; i) i danni al bagaglio verificatesi quando il veicolo non sia stato parcheggiato, dalle ore 20,00 alle ore 07,00 in una autorimessa pubblica a pagamento e custodita; l) non sono rimborsabili gli acquisti effettuati dopo il rientro. Art. 33 Criteri di risarcimento Il rimborso avverrà al valore a nuovo per i beni comprovatamente (fattura o ricevuta fiscale) acquistati nuovi nei tre mesi precedenti al danno, diversamente il rimborso terrà conto del degrado e stato d uso. Pagina 5 di 7
6 Per i beni acquistati nel corso del viaggio l eventuale risarcimento verrà corrisposto solo se l Assicurato sarà in grado di presentare regolare giustificativo di spesa. In ogni caso resterà a carico dell Assicurato, per ciascun sinistro, una franchigia assoluta di 52,00. Art. 34 Obblighi dell Assicurato in caso di sinistro Pena la perdita del diritto all indennizzo, l Assicurato ha l obbligo di presentare denuncia alla competente Autorità facendosi rilasciare copia autentica. Per i danni avvenuti in occasione di trasporto aereo, la denuncia va effettuata all apposito ufficio aeroportuale (P.I.R. PROPERTY IRREGULARITY REPORT). COME DEVE COMPORTARSI L ASSICURATO IN CASO DI NECESSITA E DOCUMENTAZIONE NECESSARIA PER OTTENERE IL RIMBORSO A INFORTUNI - BAGAGLIO L assicurato deve indirizzare la richiesta di rimborso a: SIRCUS S.r.l. Via Gallarate, Milano Telefono: (+39) Fax: (+39) sinistri_turismo@sircus.it IMPORTANTE L Assicurato, al momento della denuncia deve comunicare gli estremi del contratto di viaggio rilasciato dalla propria Agenzia di Viaggi. DOCUMENTAZIONE DA INVIARE A) INFORTUNI : Dare avviso scritto a Sircus S.r.L. oppure alla Società entro 30 giorni dall accadimento dell infortunio con accurata descrizione dell accaduto contenente luogo, giorno ed ora e fornire la seguente documentazione: 1) dati anagrafici dell Assicurato; 2) codice fiscale del danneggiato/percipiente 3) recapito dell assicurato; 4) copia della applicazione; 5) il numero di telefono o telex dove poter essere contattato 6) documentazione medica in originale dell avvenuto infortunio e successivo decorso; 7) documentazione medica in originale attestante l eventuale grado di invalidità permanente; 8) in caso di infortunio sull Aeromobile, documentazione ufficiale attestante la presenza dell Assicurato. In caso di morte dell Assicurato deve essere immediatamente informata la Società. B) BAGAGLIO: 1) dati anagrafici dell Assicurato; 2 il codice fiscale del danneggiato/percipiente 3) recapito dell Assicurato; 4) copia della applicazione; 5) il numero di telefono o telex dove poter essere contattato 6) copia autentica della denuncia con il visto dell Autorità di polizia del luogo dove si è verificato il fatto, riportante le circostanze del sinistro e l elenco degli oggetti rubati, il loro valore e la data di acquisto oppure copia della denuncia effettuata al rientro alle autorità Italiane; 7) copia del reclamo presentato al vettore o all albergatore eventualmente responsabile; 6) nel caso di mancata consegna e/o danneggiamento dell intero bagaglio o di parte di esso consegnato al vettore aereo, originale del P.I.R. (rapporto irregolarità bagaglio) effettuato immediatamente presso l ufficio aeroportuale e originale del biglietto aereo (unitamente al Contrassegno del bagaglio); 7) copia della lettera di reclamo inviata al vettore aereo con la richiesta di risarcimento e la lettera di risposta del vettore stesso; 9) fatture, scontrini dei beni acquistati o perduti (in mancanza elenco, data, luogo d acquisto e il loro valore); 10) giustificativi delle spese di rifacimento dei documenti di identità se sostenute; 11) fatture di riparazione ovvero dichiarazione di irreparabilità dei beni danneggiati redatta su carta intestata da un concessionario o da uno specialista del settore. La mancata produzione dei documenti sopra elencati, relativi al caso specifico può comportare la decadenza totale o parziale del diritto al rimborso. Pagina 6 di 7
7 Nota Informativa per i Contratti di Assicurazione Danni Rami Elementari (predisposta ai sensi dell'art. 123 del Decreto Legislativo N. 175 ed in conformità a quanto disposto con la circolare ISVAP n. 303 del , N.347/D paragrafi 7 ed 8 del , N.420/D del , N.502D del e N.518/D del ) Informazioni relative alla Società La Società Carige Assicurazioni S.p.A. è autorizzata all esercizio dell attività assicurativa con Decreto del Ministero dell Industria, del Commercio e dell Artigianato del (G.U. del n. 93). Il contratto è concluso con la Sede Legale della Società sita in: Italia - Viale Certosa n Milano. Informazioni generali sul contratto Legge applicabile Ai sensi dell'art. 122 del Decreto Legislativo 175/95 le parti potranno convenire di assoggettare il contratto ad una legislazione diversa da quella italiana, salvi i limiti derivanti dall applicazione di norme imperative nazionali obbligatorie previste dall ordinamento italiano. La Società Carige Assicurazioni S.p.A, di seguito denominata Società, propone di applicare al contratto che verrà stipulato la legislazione italiana. Reclami in merito al contratto ai sinistri Eventuali reclami riguardanti il rapporto contrattuale o la gestione dei sinistri devono essere inoltrati a mezzo lettera, fax od alla Società presso il seguente recapito: Carige Assicurazioni S.p.A.,Ufficio Revisori Interni Viale Certosa 222, Milano fax reclami@carigeassicurazioni.it Qualora l esponente non si ritenga soddisfatto dall esito del reclamo o in caso di assenza di riscontro nel termine massimo di quarantacinque giorni, potrà rivolgersi all ISVAP Servizio Tutela degli Utenti, Via del Quirinale, Roma, corredando l esposto della documentazione relativa al reclamo trattato dalla Compagnia. In relazione alle controversie inerenti la quantificazione della prestazione e l attribuzione della responsabilità si ricorda che permane la competenza esclusiva dell Autorità Giudiziaria, oltre alla facoltà di ricorrere a sistemi conciliativi ove esistenti. Termini di prescrizione dei diritti derivanti dal contratto I diritti derivanti dal contratto di assicurazione si prescrivono entro un anno dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda, ai sensi dell'art c.c. Nell Assicurazione di Responsabilità Civile Diversi, il termine di un anno decorre dal giorno in cui il terzo ha richiesto il risarcimento all Assicurato o ha promosso contro questo l azione. Si richiama l attenzione del Contraente sulla necessità di leggere attentamente il contratto prima di sottoscriverlo.
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