LA TUTELA DEI MARCHI, DOGANA. Camera di Commercio di Venezia Rovigo Delta Lagunare 16 Giugno Avv. Andrea Piai Dott.ssa Margherita Cera

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1 LA TUTELA DEI MARCHI, DESIGN E BREVETTI IN DOGANA Camera di Commercio di Venezia Rovigo Delta Lagunare 16 Giugno 2016 Avv. Andrea Piai Dott.ssa Margherita Cera

2 Presupposti della tutela doganale Convenzione di Parigi per la Protezione della Proprietà Industriale (1883) Da 11 a 173 Paesi Diritto d Autore Convenzione di Berna (1886) Marchi Accordo di Madrid (1891) Protocollo di Madrid (1989) Disegni Accordo dell Aja (1925) Brevetti Convenzione di Strasburgo (1963) Patent Cooperation Treaty (1970) Convenzione di Monaco (1973) Varietà vegetali UPOV (1991)

3 Presupposti della tutela doganale Accordi TRIPs - The Agreement on Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights (WTO Marrakech, 15 aprile 1994): l'applicazione dei principi base per la protezione della proprietà intellettuale, anche sulla base dei precedenti accordi internazionali; come dare protezione adeguata ai diritti sulla proprietà intellettuale; come gli Stati dovrebbero applicare tali diritti in modo adeguato sui loro territori; come risolvere le dispute in materia di proprietà intellettuale tra i membri del WTO. Chi non ratifica gli Accordi TRIPs non può entrare a far parte del WTO

4 Attività doganale e controlli in tema di proprietà intellettuale - Fonti 1. Artt , TRIPS Agreement (Trade Related Aspects in Intellectual Property, Marrakech, 15 aprile 1994): Disposizioni speciali in materia di misure alla frontiera; 2. Regolamento (CEE) n. 2913/1992 del Consiglio d Europa, del 12 ottobre 1992, che istituisce un codice doganale comunitario considerando che la Comunità si fonda sull'unione doganale; che, nell'interesse sia degli operatori economici della Comunità sia delle amministrazioni delle dogane, occorre riunire in un codice le disposizioni del diritto doganale attualmente disperse in un gran numero di regolamenti e direttive comunitarie; che questo compito è particolarmente importante in vista del mercato interno 3. Regolamento (UE) n. 608/2013 del parlamento europeo e del Consiglio, del 12 giugno 2013, relativo alla tutela dei diritti di proprietà intellettuale da parte delle autorità doganali (in abrgazione del precedente Reg. n. 1383/2003); 4. Regolamento (UE) n. 2424/15, in materia di marchi dell Unione europea (denominazione che sostituisce quella di marchi comunitari)

5 Perché la tutela doganale? Considerando n. 4 del Regolamento n. 608/13 «Se lo svincolo delle merci è sospeso o le merci sono bloccate dalle autorità doganali alla frontiera dovrebbe essere avviato un solo procedimento legale, mentre dovrebbero essere necessari diversi procedimenti distinti per ottenere lo stesso livello di tutela per merci immesse sul mercato che siano state ripartite e consegnate ai dettaglianti»

6 Una tutela complementare Considerando n. 12 del Regolamento n. 608/13 «è opportuno che il presente regolamento non pregiudichi le disposizioni relative alla competenza dei Tribunali, in particolare quelle stabilite dal Regolamento (UE) n. 1215/12 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2012, concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale»

7 Regolamento (UE) n. 608/2013 Intervento - d ufficio - violazioni più evidenti (prima facie), soprattutto in tema di marchi e design; - non per le merci deperibili. - su istanza di parte - per i casi meno evidenti, soprattutto in tema di brevetti Tutela "gratuita"

8 Regolamento (UE) n. 608/ Presentazione di una domanda di intervento doganale 1. Domanda nazionale - si chiede alle autorità doganali di uno Stato membro di intervenire in tale Stato membro; - se accolta, ha effetto dal giorno successivo a quello della sua adozione; 2. Domanda unionale : - presentata in uno Stato membro in cui si chiede alle autorità doganali di detto Stato membro e di uno o più altri Stati membri di intervenire nei rispettivi Stati membri; - diritti di proprietà intellettuale basati sulla legislazione unionale che producono effetti in tutta l Unione; - Se accolta, ha effetto dal giorno successivo a quello della sua adozione nello Stato in cui è stata presentata; dal giorno successivo a quello della sua notifica (con relative traduzioni) alle autorità doganali degli altri Stati membri.

9 Regolamento (UE) n. 608/2013 Facoltà di presentare una domanda a) Una domanda nazionale o unionale 1. I titolari dei diritti 2. Gli organi di gestione dei diritti di proprietà intellettuale collettivi regolarmente riconosciuti come aventi la facoltà di rappresentare i titolari dei diritti (a es. la SIAE); 3. Gli organi di difesa professionali regolarmente riconosciuti come aventi la facoltà di rappresentare i titolari dei diritti; 4. Le associazioni di produttori o trasformatori di merci; associazioni di produttori di prodotti con indicazione geografica, previsti dalla legislazione dell UE oppure dalle legislazioni nazionali; b) Una domanda nazionale 1. Le persone o entità autorizzate ad utilizzare diritti di proprietà intellettuale che sono state formalmente autorizzate dal titolare del diritto a proporre un azione per determinare se un diritto di proprietà intellettuale è stato violato (es. licenziatari o esclusivisti, se abilitati contrattualmente); 2. Le associazioni di produttori previste nella legislazione degli Stati membri che disciplinano le indicazioni geografiche rappresentanti i produttori di prodotti con indicazioni geografiche o i rappresentanti di tali associazioni e gli operatori autorizzati ad utilizzare un indicazione geografica, nonché gli organismi o autorità di ispezione competenti per tale indicazione geografica; c) Una domanda unionale 1. I titolari di licenze esclusive che coprono l intero territorio di due o più Stati membri, qualora tali titolari di licenze siano stati formalmente autorizzati in tali Stati membri dai titolari dei diritti a proporre un azione per determinare se un diritto di proprietà intellettuale è stato violato.

10 Regolamento (UE) n. 608/2013 Oggetto e ambito di applicazione Merci sospettate di violare un diritto di proprietà intellettuale, quando sono soggette a vigilanza o controllo doganale conformemente al Regolamento (CEE) n. 2913/92, che istituisce il Codice doganale comunitario: - merci dichiarate per l immissione in libera pratica, l esportazione o la riesportazione; - merci in entrata o in uscita dal territorio doganale dell unione; - merci vincolate ad un regime sospensivo o poste in zona franca o in un deposito franco

11 Regolamento (UE) n. 608/2013 Esclusioni Merci immesse in libera pratica nell ambito del regime della destinazione particolare : merci originarie dei Paesi terzi che possono essere ammesse al beneficio di un trattamento tariffario favorevole a motivo della destinazione particolare, subordinatamente all osservanza di determinate condizioni; Merci prive di carattere commerciale contenute nei bagagli dei viaggiatori, purché destinate all uso personale; Merci del cosiddetto commercio parallelo illegale : merci fabbricate con il consenso del titolare del diritto, ma commercializzate per la prima volta nello spazio economico europeo senza la sua approvazione; Merci cosiddette oggetto di supermento dei quantitativi : merci la cui fabbricazione è stata autorizzata dal titolare entro certi limiti quantitativi, ma che sono prodotte in quantità superiore

12 Intellectual Property WIPO - WTO TRIPS agreements Industrial Property Intellectual Property Innovation Distinction Creation Patents Utility Models Trademarks Designs Copyright Protezione di un insegnamento tecnico Protezione di un carattere distintivo Protezione di un espressione indipendente

13 Regolamento (UE) n. 608/2013 Definizione diritto di proprietà intellettuale Marchio Nazionale Comunitario (ora, dell Unione Europea) Internazionale Disegno o modello Nazionale Comunitario Diritto d autore o diritto connesso Brevetto Nazionale Comunitario (Unitario)

14 Regolamento (UE) n. 608/2013 Definizione diritto di proprietà intellettuale Certificato protettivo complementare per i medicinali Certificato protettivo complementare per i prodotti fitosanitari Ritrovati (nuove varietà) vegetali Topografia di prodotto a semiconduttori Modello di utilità Denominazione commerciale Indicazione geografica

15 Regolamento (UE) n. 608/ Merci sospettate di violare un diritto di proprietà intellettuale 1. Merci oggetto di un azione che viola un diritto di proprietà intellettuale: - marchi e indicazioni geografiche : merci contraffatte (cfr. art. 20, c.p.i.) - diritti d autore, diritti connessi, disegni e modelli : merci usurpative 2. Dispositivi, prodotti o componenti di prodotti destinati all elusione delle cosiddette misure tecniche di protezione 3. Stampi o matrici volte alla fabbricazione di merci che violano un diritto di proprietà intellettuale

16 Merci contraffatte Merci oggetto di un atto che viola un marchio nello Stato membro in cui si trovano (perché recano un segno identico o confondibile, per identità degli aspetti essenziali, con quello registrato)

17 Merci contraffatte Merci oggetto di un atto che viola un indicazione geografica nello Stato membro in cui si trovano e su cui sia stato apposto un nome o un termine protetto rispetto a tale indicazione geografica o che sono descritte da tale nome o termine

18 Merci contraffatte Merci contraffatte anche: l imballaggio l etichetta l adesivo il prospetto il foglio informativo il documento di garanzia ogni altro elemento analogo che siano oggetto di un azione che viola un marchio o un indicazione geografica

19 Merci usurpative (pirated goods) Merci oggetto di un azione che viola un diritto di autore o un diritto connessoo un disegno o modello nello Stato membro in cui le merci sono state trovate e che costituiscono o contengono copie fabbricate senza il consenso del titolare del diritto d autore o del diritto connesso o del disegno o modello, o di una persona da questi autorizzata nel paese di produzione.

20 e i brevetti? - Le merci in violazione di brevetti apparentemente non rientrano né nell una né nell altra categoria. - L art. 2, 1 comma, lettera c), Reg. 1383/2003 (ora abrogato), dopo le merci contraffatte e usurpative menzionava espressamente le merci che, nello Stato membro in cui è presentata la domanda per l'intervento delle autorità doganali, ledono i diritti relativi ad un brevetto a norma della legislazione di tale Stato membro. - Oggi, l art. 2 dice che un brevetto ai sensi della normativa nazionale o dell Unione rientra tra i diritti di proprietà intellettuale, ma poi al contrario di marchi, disegni o modelli non ne fornisce alcuna definizione.

21 Attenzione!! Contraffatto e usurpativo non sono sinonimi, né quantomeno in àmbito doganale - il primo termine va utilizzato in senso generico Raccomandazioni Massima cura nella descrizione dell illecito che si sta denunciando, oppure utilizzo di termini in grado di comprendere entrambe le ipotesi: es. beni in violazione dell art. 2 del Regolamento o similari, ovviamente abbinati alla descrizione dei diritti che si assumono violati

22 Un po di statistiche (rapporto Taxud 2013)

23 Un po di statistiche (rapporto Taxud 2013)

24 Un po di statistiche (rapporto Taxud 2013)

25 Le novità del nuovo Regolamento (UE) in materia di marchi Considerando n. 15 «Al fine di rafforzare la protezione dei marchi e di lottare più efficacemente contro la contraffazione [ ] è opportuno che il titolare del marchio UE abbia il diritto di vietare ai terzi di introdurre prodotti, in ambito commerciale, nell unione senza la loro immissione in libera pratica, quando tali prodotti provengono da paesi terzi e recano senza autorizzazione un marchio d impresa identico o sostanzialmente identico al marchio UE registrato in relazione a tali prodotti»

26 Le novità del nuovo Regolamento (UE) in materia di marchi Considerando n. 16 «A tal fine, dovrebbe essere consentito ai titolari dei marchi d impresa UE di impedire l ingresso di prodotti contraffatti e la loro immissione in tutte le situazioni doganali, compreso il transito, il trasbordo, il deposito, le zone franche, la custodia temporanea, il perfezionamento attivo o l ammissione temporanea anche quando detti prodotti non sono destinati all immissione sul mercato dell Unione. Nell effettuare i controlli doganali, le autorità doganali dovrebbero avvalersi dei poteri e delle procedure nel regolamento (UE) n. 608/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, anche su richiesta dei titolari. In particolare, le autorità doganali dovrebbero svolgere controlli pertinenti in base a criteri di analisi del rischio.

27 Le novità del nuovo Regolamento (UE) in materia di marchi Art. 9, paragrafo 4, Reg /15 Fatti salvi i diritti dei titolari acquisiti prima della data di deposito o della data di priorità del marchio UE, il titolare del marchio UE ha inoltre il diritto di impedire a tutti i terzi di introdurre nell'unione, in ambito commerciale, prodotti che non siano stati immessi in libera pratica, quando detti prodotti, compreso l'imballaggio, provengono da paesi terzi e recano senza autorizzazione un marchio identico al marchio UE registrato per tali prodotti o che non può essere distinto nei suoi aspetti essenziali da detto marchio. La titolarità del marchio UE ai sensi del primo comma cessa qualora, durante il procedimento per determinare l'eventuale violazione del marchio UE, avviato conformemente al regolamento (UE) n. 608/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (**) relativo alla tutela dei diritti di proprietà intellettuale, il dichiarante o il detentore dei prodotti fornisca prova che il titolare del marchio UE non ha il diritto di vietare l'immissione in commercio dei prodotti nel paese di destinazione finale.

28 Le novità del nuovo Regolamento (UE) in materia di marchi Inversione dell onere della prova: sta al dichiarante o al detentore dimostrare la legittimità della propria condotta, nel corso del procedimento per determinare se un diritto di proprietà intellettuale è stato violato. La merce, quindi, resta bloccata fino a quando la prova non viene raggiunta.

29 Regolamento (UE) n. 608/2013 A chi presentare una domanda di intervento - Servizio doganale competente a ricevere e trattare le domande, designato da ciascuno Stato membro - Per l Italia: AGENZIA DELLE DOGANE E DEI MONOPOLI DIREZIONE CENTRALE LEGISLAZIONE E PROCEDURE DOGANALI Ufficio AEO, altre semplificazioni e rapporto con l utenza Via Mario Carucci, ROMA - n.b.: solo una domanda nazionale e una unionale per stato membro può essere presentata per lo stesso diritto di proprietà intellettuale

30 Come presentare le istanze di tutela -Esclusivamente in via elettronica, unitamente alla documentazione tramite il servizio per la compilazione e trasmissione online delle istanze di tutela; - la procedura consente l acquisizione, la trasmissione, l aggiornamento, il rinnovo e la consultazione di istanze nazionali e unionali; - i dati forniti dalle aziende a corredo delle istanze di tutela vengono ricevuti da FALSTAFF che li rende disponibili, in tempo reale, ai funzionari doganali per riconoscere i prodotti contraffatti e per individuare i prodotti non conformi agli standard di qualità e di sicurezza previsti dalla normativa comunitaria.

31 Il progetto F.A.L.S.T.A.F.F.

32 Il progetto F.A.L.S.T.A.F.F. - implementazione del sistema informativo AIDA (Automazione Integrata Dogane e Accise) dell Agenzia; - costituzione progressiva di una banca dati di prodotti autentici da tutelare; - banca dati alimentata dalle informazioni rese disponibili dai titolari di diritti di proprietà intellettuale; - mira a promuovere la circolazione di merci originali, conformi per qualità e per sicurezza, al fine di assicurare la libera concorrenza del mercato; - obbiettivi: identificare il maggior numero possibile di prodotti contraffatti, intercettare le strategie di frode, minimizzare i tempi di intervento;

33 Adempimenti preliminari - Necessaria autorizzazione all uso del Servizio Telematico Doganale e, in particolare all uso della sezione Lotta alla contraffazione ; - compilare la scheda informativa mediante la funzione Registrazione, scegliendo un ufficio doganale di riferimento; - indicare un sottoscrittore: colui che appone la propria firma digitale sui documenti inviati tramite il servizio E.D.I. e ne attesta la provenienza da parte dei soggetti che in tali documenti vengono indicati (può coincidere o meno con il richiedente tutela) - stampare la richiesta di adesione al servizio ed inviare l istanza al sistema; - al termine dell operazione di invio dell istanza di adesione al Servizio, viene generato un codice di accesso per ottenere per via telematica le password di accesso al servizio e le credenziali per la generazione della firma digitale; - entro 30 giorni dall invio elettronico, recarsi all'ufficio doganale e consegnare l'istanza di adesione sottoscritta e ritirare l'autorizzazione.

34 Adempimenti preliminari

35 Adempimenti preliminari

36 Adempimenti preliminari

37 Registrazione per l abilitazione all invio di istanze di tutela on-line - informazioni anagrafiche relative al soggetto che richiede la registrazione, lo stesso che in seguito presenterà l istanza in qualità di rappresentante del titolare dei diritti di cui si sospetta la violazione (n.b. anche diverso dal sottoscrittore persona fisica); - informazioni relative al titolare dei diritti che si intendono tutelare all indirizzo; - dogane.tecnologie.gestione@agenziadogane.it

38 Registrazione per l abilitazione all invio di istanze di tutela on-line

39 Caso di Titolare Nazionale del diritto di proprietà intellettuale

40 Accesso - accesso attraverso il portale AIDA - Servizi per l Interoperabilità inserendo le credenziali del sottoscrittore persona fisica in proprio possesso e selezionando la voce Istanze di tutela ; - da qualunque postazione ci si colleghi, le istanze devono - da qualunque postazione ci si colleghi, le istanze devono recare la firma digitale del sottoscrittore persona fisica, che viene generata inserendo un PIN che viene consegnato al primo accesso;

41 Accesso

42 Presentazione dell istanza di tutela on-line

43 Presentazione dell istanza di tutela on-line

44 Presentazione dell istanza di tutela on-line

45 Presentazione dell istanza di tutela on-line

46 Presentazione dell istanza di tutela on-line

47 Inviare: Dopo la presentazione dell istanza - procura; - stampa completa dell istanza telematica, sottoscritta dal firmatario della domanda di intervento A dogane.legislazionedogane.dpi@pce.agenziadogane.it

48 Procura deve specificare che il rappresentante ha il potere di: - presentare la domanda (anche per via telematica) per conto del titolare; - sottoscrivere (anche digitalmente), in nome e per conto del titolare del diritto, la domanda di tutela la quale include l assunzione delle responsabilità, degli impegni e dei costi previsti dal Reg. (UE) 608/2013, riepilogativamente richiamati, nella casella 29 del formulario di cui all Allegato I del Reg.(UE) 1352/2013 (notificare all agenzia delle dogane la modifica delle informazioni comunicate contestualmente all istanze e pagamento dei relativi costi).

49

50 Accoglimento dell istanza

51 Ipotesi di cui all art. 18, comma 3 Reg. n. 608/2013

52 Un po di statistiche

53 Un po di statistiche

54 Un po di statistiche

55 In caso di accoglimento Comunicazione: la decisione viene comunicata subito dopo la sua adozione al richiedente dal Servizio doganale entro 30 giorni lavorativi dalla presentazione della domanda (completa) Timeline: con la decisione, il Servizio doganale stabilisce il periodo nel corso del quale le autorità doganali devono intervenire: può essere al massimo di un anno (art. 11), ma è prorogabile - solo su richiesta, e a discrezione del servizio - per un ulteriore anno (art. 12) Trasmissione: il servizio doganale trasmette immediatamente la decisione di accoglimento agli uffici doganali del proprio Stato (se la domanda è nazionale), nonché agli uffici doganali degli altri Stati membri indicati nella domanda (se questa è unionale)

56 Effetti dell accoglimento Sospensione dello svincolo o blocco delle merci (art. 17 1, Reg. 608/13) «Se le autorità doganali individuano merci sospettate di violare un diritto di proprietà intellettuale coperto da una decisione di accoglimento di una domanda, esse sospendono lo svincolo o procedono al blocco delle merci» La decisione va comunicata entro un giorno lavorativo dalla sua adozione al dichiarante o al detentore e contestualmente o immediatamente dopo al soggetto che aveva richiesto l intervento

57 Effetti dell accoglimento Trasmissione delle informazioni (art. 174, Reg. 608/13) «Le autorità doganali informano il destinatario della decisione e il dichiarante o il detentore delle merci in merito alla quantità effettiva o stimata e alla natura effettiva o presunta delle merci il cui svincolo è stato sospeso o che sono state bloccate, fornendo se del caso le immagini disponibili delle stesse. Le autorità doganali, su richiesta e se loro disponibili, informano altresì il destinatario della decisione del nome e dell indirizzo del destinatario, del mittente e del dichiarante o del detentore delle merci nonché del regime doganale, dell origine, della provenienza e della destinazione delle merci il cui svincolo è stato sospeso o che sono state bloccate» Importante ai fini dell azione giudiziaria ordinaria (art. 21, Reg. 608/13, che regola l uso consentito delle informazioni acquisite)

58 Effetti dell accoglimento Ispezione delle merci e prelevamento campioni (art. 19, Reg. 608/13) - Ispezione delle merci: la Dogana deve concederla; - Prelevamento di campioni: atto facoltativo su richiesta del detentore ed esclusivamente a fini di analisi. I campioni sono prelevati dal personale delle dogane e per quanto possibile vanno restituiti una volta ultimate le analisi da parte del richiedente l intervento (specifica ipotesi di responsabilità: art. 20, Reg. 608/13).

59 Effetti dell accoglimento: perizia sulle merci Atto non codificato, ma conseguente alla possibilità d ispezionare le merci. Consigliabile un soggetto terzo, o comunque non Consigliabile un soggetto terzo, o comunque non incapace di testimoniare (i.e., non il soggetto che ha inoltrato la richiesta personalmente o il legale rappresentante)

60 Effetti dell accoglimento dieci giorni per prendere posizione Il destinatario della decisione (= il richiedente l intervento doganale) ha dieci giorni dalla notifica della sospensione dello svincolo o del blocco delle merci per: - confermare per iscritto di essere convinto che un diritto di proprietà intellettuale è stato violato ; - dichiarare per iscritto il proprio eventuale consenso alla distruzione delle merci; - avviare un procedimento giudiziario per determinare se un diritto di proprietà intellettuale è stato violato dandone contestuale comunicazione alle autorità doganali. Il termine è perentorio; è prevista la possibilità di ottenere una proroga di ulteriori dieci giorni esclusivamente per avviare il procedimento giudiziario. Se il richiedente l intervento non procede alle comunicazioni (o all eventuale richiesta di proroga) entro i termini, le autorità doganali concedono lo svincolo delle merci o pongono fine al loro blocco subito dopo l espletamento di tutte le formalità doganali (art. 23, commi 1 e 5, Reg. 608/13).

61 Conseguenze: - distruzione dei beni sotto il controllo doganale (art. 23, Reg. 608/13) Possibile quando: a) il richiedente abbia comunicato di rimanere convinto della sussistenza della violazione nonché di approvare la distruzione b) anche il dichiarante o il detentore delle merci si siano detti d accordo (in caso di loro inerzia il consenso potrebbe essere presunto, ma la cosa non è automatica) (Procedura autonoma per le piccole spedizioni: art. 26, Reg. 608/13) - Mantenimento della sospensione dello svincolo o del blocco Quando manchi il concorde consenso alla distruzione, ma vi sia l informativa in merito all inizio di un procedimento giudiziario volto all accertamento della violazione - Immagazzinaggio delle merci non svincolate o bloccate L Autorità doganale ne decide le condizioni (art. 20, Reg. 608/13)

62 Importazioni parallele e overruns Come reagire alle importazioni parallele o all illecita sovrapproduzione dell impresa a cui abbiamo commissionato delle lavorazioni? Combinando assieme tutela doganale (pur sapendo che sarà una tutela effimera) e tutela giurisdizionale ordinaria.

63 Doveri del richiedente 1. Informare la Dogana di variazioni sopravvenute della situazione di diritto (la privativa potrebbe aver perso efficacia, oppure essere cessata la legittimazione attiva del richiedente): c.d. dovere di notifica 2. Non abusare delle informazioni ottenute a séguito dell intervento 3. Cooperazione (dovere generalissimo, non codificato ma desumibile dal sistema che prevede singoli obblighi: pagamento delle traduzioni, restituzione dei campioni; inizio dei procedimenti giudiziari; accordo sull ammontare della garanzia, etc.)

64 Doveri del richiedente Uso consentito di alcune informazioni da parte del destinatario della decisione Art. 21, Reg. 608/13 Il destinatario della decisione che ha ricevuto le informazioni di cui all articolo 17, paragrafo 4, all articolo 18, paragrafo 5, all articolo 19 o all articolo 26, paragrafo 8, può divulgare o utilizzare dette informazioni esclusivamente per i seguenti fini: a) avviare un procedimento [civile] per determinare se un diritto di proprietà intellettuale è stato violato e utilizzarle nel corso di tale procedimento; b) in relazione a indagini penali connesse alla violazione di un diritto di proprietà intellettuale e avviate da autorità pubbliche nello Stato membro in cui si trovano le merci [a esempio, per costituirsi parte civile]; c) avviare un procedimento penal e utilizzarle nel corso di tale procedimento; d) chiedere un risarcimento all autore della violazione o ad altre persone; e) convenire con il dichiarante o il detentore delle merci la distruzione delle merci a norma dell articolo 23, paragrafo 1; f) convenire con il dichiarante o il detentore delle merci l ammontare della garanzia di cui all articolo 24, paragrafo 2, lettera a).

65 Sanzioni (art. 28, Reg. 608/13) - revoca delle decisioni di accoglimento (per abuso nell utilizzo delle informazioni); - rifiuto di prorogare il periodo prestabilito; - sospensione delle decisioni (scorrettezza nell utilizzo delle informazioni); - sospensione degli interventi delle autorità doganali.

66 Responsabilità del destinatario della decisione (art. 28, Reg. 608/13) «Se un procedimento debitamente avviato a norma del presente regolamento è interrotto a seguito di un atto o di un omissione del destinatario della decisione, se i campioni prelevati a norma dell articolo 19, paragrafo 2, non sono restituiti o sono danneggiati e resi inutilizzabili a seguito di un atto o di un omissione del destinatario della decisione, o se emerge in seguito che le merci in questione non violano un diritto di proprietà intellettuale, il destinatario della decisione è responsabile nei confronti di ogni detentore delle merci o dichiarante che abbiano subito un danno a tal riguardo, in conformità alla legislazione specifica applicabile» Presupposti: dolo o colpa del richiedente, verificarsi di un danno in capo al dichiarante o al destinatario (artt e 2051 cod. civ.)

67 Quanto mi costerà chiedere un intervento? - Non vi è alcun onere di natura tributaria per la presentazione della richiesta d intervento (né per l eventuale richiesta di proroga: art. 12, c. 6) Art. 8, Reg. 608/13: Al richiedente non è chiesto alcun contributo per coprire le spese amministrative risultanti dal trattamento della domanda - Eventuali costi di traduzione se la domanda è unionale (art. 29, 3 comma, Reg. 608/13) - Eventuali costi di perizia sulle merci - Costi sostenuti dalle autorità doganali, inclusi magazzinaggio, manipolazione e distruzione Art. 29, 1 comma, Reg. 608/2013 «Se richiesto dalle autorità doganali, il destinatario della decisione rimborsa i costi sostenuti da dette autorità, o da altri soggetti che agiscono per conto di esse, dal momento del blocco o della sospensione dello svincolo delle merci, magazzinaggio e manipolazione inclusi [ ], e quando ricorrono a misure correttive quali la distruzione delle merci [ ]»

68 Nel caso sia io a subire la sospensione delle svincolo o il blocco dei beni. Rinuncia alle merci (il consenso alla loro distruzione deve essere manifestato entro dieci giorni dalla comunicazione della sospensione dello svincolo o del blocco, ma in caso di silenzio potrebbe anche essere presunto) Richiesta di svincolo anticipato in cambio della prestazione di una garanzia (art. 24, Reg. 608/13)

69 La richiesta di svincolo anticipato Novità rispetto al precedente Regolamento 1383/2003: lo svincolo anticipato può essere richiesto solo dopo che è iniziato un procedimento per determinare se un diritto di proprietà intellettuale è stato violato (comma 1) potrà essere chiesta non prima di dieci giorni dal blocco (procedimento ex art. 700 c.p.c. in caso d inerzia) Non può essere chiesto nel caso di violazione di diritto d autore (ibidem, arg. a contrariis) Non può essere ottenuto se non sono stati assolti gli oneri e le formalità doganali Non può essere ottenuto se vi sono misure cautelari che colpiscono le merci La garanzia offerta deve essere congrua, ovvero tale da proteggere gli interessi del destinatario della decisione (impregiudicato l eventuale maggior danno)

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