Apicoltura biologica ETICHETTATURA DEL MIELE NORMATIVA DI RIFERIMENTO

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1 Apicoltura biologica ETICHETTATURA DEL MIELE Con il recepimento della direttiva 2001/110/CE al miele, oltre al D.Lgs. 21 maggio 2004, n. 179, si applicano le medesime norme degli altri alimenti (D.Lgs. n. 109/1992; D.Lgs. N. 181/2003). Dati obbligatori Sull etichetta devono obbligatoriamente comparire la denominazione di vendita il Paese d'origine la quantitå netta o nominale il nome o la ragione sociale o il marchio depositato e la sede del produttore o confezionatore o venditore la sede dello stabilimento di produzione o di confezionamento (quando diverso dall'indirizzo del responsabile di commercializzazione giå indicato in etichetta) la dicitura di identificazione del lotto di produzione l'indicazione del termine minimo di consumo (TMC) NORMATIVA DI RIFERIMENTO D. Lgs. 27 gennaio 1992, n. 109 Attuazione delle direttive n. 89/395/CEE e n. 89/396/CEE concernenti l'etichettatura, la presentazione e la pubblicita' dei prodotti alimentari. D. Lgs. 23 giugno 2003, n. 181 Attuazione della direttiva 2000/13/CE concernente l'etichettatura e la presentazione dei prodotti alimentari, nonchç la relativa pubblicitå D.Lgs. 21 maggio 2004, n. 179 Attuazione della Direttiva 2001/110/CE concernente la produzione e la commercializzazione del miele. Reg. CE 834/2007 del 28 giugno 2007 relativo alla produzione biologica e all etichettatura dei prodotti biologici e che abroga il regolamento (CEE) n. 2092/91 Reg. CE 889/2008 del 5 settembre 2008, recante modalitå di applicazione del regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio relativo alla produzione biologica e all'etichettatura dei prodotti biologici DM del 27 novembre 2009 recante Disposizioni per l attuazione dei regolamenti (CE) n. 834/2007, n. 889/2008 e n. 1235/2008 e successive modifiche riguardanti la produzione biologica e l etichettatura dei prodotti biologici. DENOMINAZIONE DI VENDITA La denominazione di vendita miele Ç riservata a quanto definito nell art. 1 del D.Lgs. 179/2004: Per ÄmieleÅ si intende la sostanza dolce naturale che le api (Apis mellifera) producono dal nettare di piante o dalle secrezioni provenienti da parti vive di piante o dalle sostanze secrete da insetti succhiatori che si trovano su parti vive di piante che esse bottinano, trasformano, combinandole con sostanze specifiche proprie, depositano, disidratano, immagazzinano e lasciano maturare nei favi dell'alveare.

2 La denominazione miele puö quindi essere utilizzata per indicare: miele di fiori miele di nettare miele di melata miele scolato miele centrifugato miele torchiato non puö essere invece indicata come denominazione di vendita per le seguenti varietå di miele che dovranno obbligatoriamente essere accompagnati dalla metodologia di produzione o estrazione: miele filtrato : miele ottenuto eliminando sostanze organiche o inorganiche estranee in modo da avere come risultato un'eliminazione significativa dei pollini. miele in favo : miele immagazzinato dalle api negli alveoli, successivamente opercolati, di favi da esse appena costruiti o costruiti a partire da sottili fogli cerei realizzati unicamente con cera d'api, non contenenti covata e venduto in favi anche interi miele con pezzi di favo : miele che contiene uno o piü pezzi di miele in favo miele per uso industriale : miele che e' adatto all'uso industriale o come ingrediente in altri prodotti alimentari destinati ad essere successivamente lavorati e che puö: a) avere un gusto o un odore anomali; b) avere iniziato un processo di fermentazione, o essere effervescente; c) essere stato surriscaldato. Tale miele deve riportare accanto alla denominazione di vendita, la menzione: destinato solo alla preparazione di cibi cotti. Denominazione di vendita: indicazioni facoltative Ad esclusione del miele filtrato e del miele per uso industriale, le denominazioni di vendita possono essere completate da indicazioni che fanno riferimento: All origine floreale o vegetale (origine botanica): - Se il prodotto É interamente o principalmente ottenuto dalla pianta indicata e ne possiede le caratteristiche organolettiche fisico-chimiche e microscopiche - Il termine millefiori puö essere aggiunto sull etichetta se i fiori e le piante condividono la stessa origine geografica e lo stesso periodo di fioritura, ma dovrå essere inserito in una posizione diversa dalla denominazione di vendita miele - á consentita la denominazione miele di bosco quando il prodotto consiste essenzialmente in miele di melata (Circolare 12 luglio 2007 n. 3) - Qualora si intenda indicare un miele di bosco essenzialmente di origine floreale Ç opportuno riferirsi a miele di fiori di bosco - Il miele di melata di origine vegetale proveniente non da essenze boschive ma da piante erbacee, deve esclusivamente essere denominato come miele di melata - á consentita una doppia indicazione floreale e/o vegetale a condizione che i fiori e/o i vegetali indicati abbiano lo stesso periodo di produzione di nettare e/o melata e siano della stessa origine geografica (esempio miele di fruttiferi e di tarassaco). Ciascuna delle origini botaniche indicate deve essere significativa e il miele deve provenire interamente o principalmente dalle due origini indicate. Come nel caso dell indicazione monofloreale, il miele deve avere caratteristiche organolettiche, fisico-chimiche e microscopiche della duplice origine da cui proviene.

3 All origine territoriale o topografica: - non Ç essenziale che le origini indicate sull etichetta siano aree amministrative. Relativamente all origine territoriale o topografica, Ç per esempio possibile che un miele di bosco e un miele di montagna vengano commercializzati purchâ provengano da aree interamente e rispettivamente a bosco o di montagna. Un miele prodotto in una zona a parco di un contesto urbanizzato non potrå essere denominato miele di bosco. Nel caso di denominazioni topografiche, non Ç obbligatorio indicare il bosco o la montagna da cui il miele proviene. Se si rivendica, comunque, un origine territoriale, bisogna indicare il nome del bosco o della catena montuosa. A criteri di qualitñ specifici previsti dalla norma comunitaria: - Questi specifici criteri di qualitå non sono pertanto esclusivamente riservati a mieli commercializzati con le denominazioni di qualitå ufficiali (tipo DOP, IGP). - Queste indicazioni aggiuntive non devono in alcun modo essere di natura tale da indurre in errore l acquirente, in particolare sull identitå, le proprietå, la composizione, la quantitå, la durata, l origine o provenienza, metodo di lavorazione o produzione o attribuendo all alimento effetti o proprietå che non possiede e suggerendo che l alimento possiede caratteristiche speciali, quando in realtå tutti gli alimenti analoghi possiedono le stesse caratteristiche. Per esempio indicazioni come miele al 100% e miele di api non sarebbero accettabili in quanto tutto il miele possiede tali caratteristiche. - Le menzioni complementari utilizzate devono egualmente essere verificabili. Possono essere utilizzate, per esempio, menzioni relative alla consistenza, al periodo di raccolta ( miele estivo, miele primaverile ), al metodo di preparazione ( miele non pastorizzato, miele non scaldato, e altri precisi criteri analitici), o delle caratteristiche fisico-chimiche, organolettiche (sapore e aroma) e caratteristiche microscopiche. PAESE DI ORIGINE Sull etichetta devono essere indicati il Paese o i Paesi di origine, tuttavia se il miele Ç originario di piü Stati membri o Paesi Terzi l indicazione puö essere seguita a seconda dei casi da una delle seguenti: Miscela di mieli originari della CE Miscela di mieli non originari della CE Miscela di mieli originari e non originari della CE Si considera come Paese di origine il luogo originario di raccolta. La dicitura, molto utilizzata, miele italiano, in base a un parere espresso dalla repressione frodi, viene ritenuta atta ad ottemperare a quest'obbligo.

4 QUANTITA NETTA O NOMINALE Per esprimere il peso (quantitå netta o nominale) del prodotto si devono utilizzare caratteri di stampa alti almeno 4mm per le confezioni da 200 grammi a 1 chilogrammo. La dizione peso netto o peso puö essere omessa mentre Ç assolutamente necessario rispettare la posizione e il simbolo dell unitå di misura utilizzata: ESEMPI NOME O RAGIONE SOCIALE O MARCHIO E SEDE DEL PRODUTTORE O CONFEZIONATORE O VENDITORE In etichetta deve obbligatoriamente figurare il nome (o la ragione sociale presente nel certificato di Partita IVA o il marchio depositato) e la sede di almeno uno dei tre operatori sotto indicati: produttore; confezionatore; venditore (purchâ la sede sia all interno di Paese comunitario). SEDE DELLO STABILIMENTO DI PRODUZIONE O DI CONFEZIONAMENTO (QUANDO DIVERSO DALL'INDIRIZZO DEL RESPONSABILE DI COMMERCIALIZZAZIONE GIã INDICATO IN ETICHETTA) Lo stabilimento då indicare Ç quello dove sono avvenute le ultime operazioni (confezionamento). La sede dello stabilimento va menzionata con l indirizzo quando manca il nome e la sede del produttore/confezionatore ma figura solo quella del venditore. Esenzioni all inserimento della sede di stabilimento: a) Sede della ditta e sede dello stabilimento coincidono; b) prodotti preconfezionati destinati ad altri Paesi LA DICITURA DI IDENTIFICAZIONE DEL LOTTO DI PRODUZIONE LOTTO, definizione: insieme di unitå di vendita prodotte, fabbricate o confezionate in circostanze praticamente identiche. Il lotto Ç determinato dal produttore, dal confezionatore o dal primo venditore UE ed Ç apposto sotto la sua responsabilitå. Esclusioni: prodotti etichettati con la data di scadenza o TMC con almeno indicato gg/mm;

5 prodotti agricoli destinati non al commercio ma alla manipolazione; prodotti preincartati o venduti nei luoghi di produzione o di vendita al consumatore finale e per la loro vendita immediata; prodotti confezionati in recipienti il cui lato piü grande abbia una superficie inferiore a 10 cm quadrati; A tutela merceologica e sanitaria, si esprime con Numeri Lettere Numeri + lettere puö essere sostituito da una data espressa con giorno/mese/anno (es. TMC). La lettera L si puö omettere solo se il lotto Ç ben distinto dalle altre indicazioni in etichetta L'INDICAZIONE DEL TERMINE MINIMO DI CONSUMO (TMC) Il termine minimo di conservazione (Tmc) Ç la data fino alla quale il prodotto alimentare conserva le sue proprietå specifiche in adeguate condizioni di conservazione. Il TMC Ç determinato dal produttore o dal confezionatore o, nel caso di prodotti importati, dal primo venditore stabilito nella UE, ed Ç apposto sotto la sua responsabilitå. M O D A L ITÄ D I IND ICAZIO N E D EL TM C P rodotti conservabili p er M odalitå d i indicazione Esempio d i d icitura M eno d i 3 m esi G G /MM D a consum arsi preferibilmente entro il 10 g ennaio D ai 3 ai 18 m esi M M /AA D a consum arsi preferibilmente entro fine gennaio 2008 O ltre 18 m esi A A A A D a consum arsi preferibilmente entro la fine d el 2008 E ammessa la dicitura da consumarsi preferibilmente entro il: vedi lato della confezione riportando poi il Tmc nel punto indicato. Il Tmc deve essere riportato in modo chiaro e facilmente leggibile, e rispettando sempre il seguente ordine di informazioni: giorno/mese/anno. L ORGANIZZAZIONE DEI DATI IN ETICHETTA Denominazione di vendita Peso netto Termine minimo di conservazione Devono essere presenti nel medesimo campo visivo

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