LA NUOVA DISCIPLINA SULL'ETICHETTATURA DEGLI ALIMENTI: NOVITA E CRITERI APPLICATIVI. a cura di A.F. Ragone
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1 LA NUOVA DISCIPLINA SULL'ETICHETTATURA DEGLI ALIMENTI: NOVITA E CRITERI APPLICATIVI a cura di A.F. Ragone a.ragone@mpaaf.gov.it Pistoia, 30 maggio 2013
2 Rapporto alla Commissione UE del 2004 I consumatori chiedono: etichette più semplici e comprensibili separazione di informazioni utili da inutili più visibilità della scadenza adozione di uno standard grafico europeo controllo sui veicoli di informazione alternativi possibilità di scelta per vegetariani, allergici, ortodossia religiosa maggiori informazioni su alimenti serviti nei ristoranti e mense
3 La proposta della Commissione 2008 Riordino in un unico strumento delle disposizioni orizzontali sull'etichettatura generale e nutrizionale Semplificare l attribuzione della responsabilità fissare criteri di leggibilità delle etichette Indicazione del paese d'origine o il luogo di provenienza; introdurre indicazioni nutrizionali obbligatorie
4 Il 6 luglio 2011 il Parlamento UE ha approvato il testo della proposta di nuovo Regolamento relativo alla fornitura di informazioni alimentari ai consumatori Il 22 novembre 2011 è stato pubblicato sulla Gazzetta UE il Regolamento 1169/11 relativo alla fornitura di informazioni sugli alimenti ai consumatori
5 abrogazioni e.. riorganizzazione Riorganizzazione materia di: delle norme orizzontali in Etichettatura (Dir 2000/13, 87/250, 1999/10, 2002/67, 2008/5, 608/2004) Etichettatura nutrizionale (Dir 90/496, Reg 1924/06 e 1925/06)
6 relativo alla fornitura di informazioni sugli alimenti ai consumatori Il presente regolamento gioverà sia agli interessi del mercato interno, semplificando la normativa, garantendo la certezza giuridica e riducendo gli oneri amministrativi, sia al cittadino imponendo un etichettatura dei prodotti alimentari chiara, comprensibile e leggibile Considerando n 9
7 Obiettivi Protezione consumatori dei Assicurare la libera circolazione dei prodotti Art 1 comma 1
8 novità più = significative introdotte dal Regolamento
9 Requisito di base Qualunque alimento destinato al consumatore finale o alle collettività è accompagnato dalle informazioni previste dal Regolamento 1169/11 Art 6
10 a cosa si applica: a tutti gli operatori del settore alimentare in tutte le fasi della catena alimentare a tutti gli alimenti destinati al consumatore anche agli alimenti forniti dalle collettività NB: Non modifica obblighi derivanti da specifiche norme comunitarie e nazionali! Art 1 comma 3
11 definizioni Collettività: qualunque struttura (compreso un veicolo o un banco di vendita fisso o mobile), come ristoranti, mense, scuole e ospedali e imprese di ristorazione, in cui, nel quadro di un'attività imprenditoriale, vengono preparati alimenti destinati al consumo immediato. Art 2 comma 2 lett d)
12 requisiti generali delle informazioni Art 7 Le informazioni non devono indurre in errore il consumatore circa: a) le caratteristiche degli alimenti (natura, identità, proprietà, composizione, origine o provenienza, metodo di fabbricazione) b) attribuire al prodotto effetti o proprietà che non possiede; c) suggerire che il prodotto possiede caratteristiche particolari, quando tutti gli analoghi prodotti possiedono le stesse caratteristiche; d) suggerire, tramite l aspetto, la descrizione o le illustrazioni, che il prodotto possiede un particolare ingrediente, quando questo è stato sostituito
13 requisiti generali delle informazioni Le informazioni date non devono: attribuire agli alimenti la proprietà di prevenire, curare o guarire malattie, né fare riferimento a queste proprietà, (deroghe per le acque minerali e i prodotti destinati ad un particolare utilizzo) Art 7
14 requisiti generali delle informazioni Le regole si applicano anche a pubblicità forma, aspetto, imballaggio, modalità di esposizione per la vendita.
15 requisiti generali delle informazioni le informazioni devono essere precise, chiare, comprensibili per il consumatore (art 7) visibili, chiaramente leggibili, indelebili (art 13) disponibili ai consumatori (art 12)
16 requisiti generali delle informazioni Chiare e Comprensibili? Se si utilizzano termini tecnici, magari accompagnarli da termini più facilmente comprensibili. Lingua comprensibile ai cittadini del paese dove sarà acquistato
17 requisiti generali delle informazioni Visibili e Leggibili? - in un punto evidente (anche se non c è un obbligo di posizionamento) ma chiaramente visibili - attenzione alla impostazione grafica (contrasto colori, riquadri etc) - le indicazioni obbligatorie non sono oscurate o limitate da altre indicazioni suscettibili di interferire Art 13
18 requisiti generali delle informazioni Visibili e leggibili? dimensione minima dei caratteri per le informazioni obbligatorie sui prodotti preconfezionati : 1,2 mm 0,9 mm se la sup. < 80 cm ² e indelebili! Art 13
19 disponibilità delle informazioni Disponibili? alimenti confezionati = su etichetta o direttamente sull imballaggio mezzi diversi (da definire) a condizione che assicurino lo stesso livello di informazione alimenti sfusi = con modalità da definire (cartello?) allergeni + altre da definire (TMC?) art 12 e art 44
20 Responsabilità di chi mette l etichetta Il soggetto che figura in etichetta: è responsabile delle informazioni in etichettatura (anche se non è produttore o confezionatore) deve garantire la presenza e l esattezza delle indicazioni che devono essere conformi alle norme
21 Responsabilità di chi vende Chi vende il prodotto etichettato da altri si astiene dal fornire ai consumatori un prodotto di cui conosce la non conformità alla normativa vigente. Chi vende il prodotto e modifica le etichette, diventa responsabile della informazione modificata, se questa risulta ingannevole per il consumatore.
22 Responsabilità lungo la filiera Ogni OSA assicura e verifica la conformità alla normativa vigente dei prodotti, nell ambito della propria impresa (art 8 c. 5) Ogni OSA assicura, nell ambito della propria impresa, che tutte le informazioni sui prodotti siano trasmesse all operatore acquirente, per arrivare correttamente al consumatore finale (art 8 c. 8)
23 ETICHETTA di un prodotto alimentare INDICAZIONI VOLONTARIE INDICAZIONI FACOLTATIVE REGOLAMENTATE BIO / DOP INDICAZIONI OBBLIGATORIE speciali (olio, miele,carne,..) OBBLIGATORIE COMPLEMENTARI INDICAZIONI OBBLIGATORIE
24 le indicazioni obbligatorie a) denominazione alimento b) c) allergeni /elenco ingredienti d) quantità taluni ingredienti e) quantità netta alimento f) TMC/scadenza g) modalità conservazione h) nome o la ragione sociale (no marchio)+ indirizzo i) Paese origine e provenienza j) Istruzioni d uso k) % alcool se > 1,2 % vol l) dichiarazione nutrizionale
25 campo visivo Reg 1169/11 Denominazione di vendita Quantità % alcool D Lgs 109/92 (DIR 2000/13) Denominazione di vendita Quantità % alcool + TMC/scadenza Art 12 comma 5
26 Origine / Provenienza Origine: le merci interamente ottenute in un unico paese sono considerate originarie di tale paese; se è prodotto in più paesi vale quello dove è avvenuta l ultima trasformazione sostanziale (art 36 Reg 450/08 Codice Doganale ) Provenienza: è il luogo da dove proviene il prodotto NB: l indirizzo dell operatore non costituisce indicazione di origine o di provenienza
27 Origine / Provenienza L indicazione del Paese d origine o provenienza è obbligatoria se: l omissione può indurre in errore il consumatore in merito ad origine o provenienza reali dell alimento nel caso in cui le informazioni riportate in etichetta, nel loro insieme, potrebbero far pensare che l alimento abbia un origine diversa. Art 26
28 Origine / Provenienza Se il Paese di origine/provenienza è indicato, e non è lo stesso dell ingrediente primario, è richiesta l indicazione anche del Paese dell ingrediente primario. Pasta Italiana Ingredienti: Farina di grano duro (origine Francia) quello che rappresenta più del 50% dell alimento art 26
29 dichiarazione nutrizionale obbligatoria Indicazioni minime: Valore energetico Grassi Acidi grassi saturi Carboidrati Zuccheri Proteine sale Indicazioni facoltative: Acidi grassi monoinsaturi, Acidi grassi polinsaturi, Polioli, Amido, Fibre, Sali minerali e Vitamine (allegato XIII)
30 dichiarazione nutrizionale obbligatoria Sono esentati dall obbligo delle informazioni nutrizionali: Prodotti non trasformati mono-ingrediente Acque Spezie, aromi,sale Caffè,Tè, infusi Aceti Additivi, coadiuvanti, enzimi, gelatina, lieviti, Ciuìngam (!) allegato V
31 le indicazioni obbligatorie complementari Esempi di alcune indicazioni (in Allegato III) : Confezionato in atmosfera protettiva Con edulcorante/i Contiene liquirizia - evitare consumo eccessivo in caso di ipertensione Addizionato di steroli vegetali Elevato tenore di caffeina non raccomandato per i bambini e durante gravidanza e allattamento
32 le indicazioni obbligatorie complementari Carne, prodotti a base di carne, pesce: Congelato il gg/mm/aa Se è stato congelato più volte: Primo congelamento. gg/mm/aa Allegato III e Allegato X:
33 le indicazioni obbligatorie complementari gli Stati membri possono adottare ulteriori indicazioni obbligatorie per almeno uno dei seguenti motivi: a) protezione della salute pubblica; b) protezione dei consumatori; c) prevenzione delle frodi; d) protezione dei diritti di proprietà industriale e commerciale, delle indicazioni di provenienza, delle denominazioni d origine controllata e repressione della concorrenza sleale. Art. 39
34 e-commerce TUTTE le informazioni obbligatorie sono fornite al consumatore (*) prima dell'acquisto, sul sito o in qualche altro modo al momento della consegna (*) Nelle lingue dei paesi UE dove sarà commercializzato Art 14-15
35 informazioni volontarie Non inducono in errore Non sono né ambigue né confuse Sono basate su dati scientifici NB: Le indicazioni volontarie NON possono occupare lo spazio disponibile per le informazioni obbligatorie.
36 entrata in vigore 13 dicembre 2014: Gli alimenti immessi sul mercato o etichettati prima possono essere commercializzati fino a esaurimento scorte SOLO l etichettatura nutrizionale 13 dicembre 2016
37 entrata in vigore ma. la storica 109/92 che fine farà?
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