ETICHETTATURA DEGLI ALIMENTI E RESPONSABILITA DELL IMPRESA: L IMPORTANZA DI UN ADEGUATO MODELLO EX D. LGS. 231/2001
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1 LA CONTRAFFAZIONE ALIMENTARE: UN DANNO PER LE IMPRESE, UN PERICOLO PER LA SALUTE Centro Congressi Torino Incontra, 9 ottobre 2012 ETICHETTATURA DEGLI ALIMENTI E RESPONSABILITA DELL IMPRESA: L IMPORTANZA DI UN ADEGUATO MODELLO EX D. LGS. 231/2001 Dott.ssa Annamaria RONCARI Gruppo 231/2001 ODCEC TORINO
2 Tutela del consumatore Autotutela dell imprenditore 2 DELL IMPRESA: L IMPORTANZA DI UN ADEGUATO MODELLO EX D. LGS. 231/2001
3 Etichettatura alimentare con riflessi interdisciplinari di carattere scientifico scientifico tecnologico economico giuridico 3
4 COMPLIANCE AZIENDALE INFORMATO Conoscenza Applicazione Legge ORGANIZZATO Mappatura aree a rischio Valutazione del sistema di controllo interno Analisi e verifica TUTELATO Redazione del MOG 231/2001 Formazione ed informazione 4
5 INFORMAZIONE Conoscenza della Legge e delle successive modifiche o integrazioni (Lex ignorantia negat) per la corretta applicazione Carattere preventivo: presidio dei rischi di carattere legale, per evitare di incorrere in sanzioni giudiziare/amministrative 5
6 INFORMAZIONE Campo di applicazione del Regolamento UE n. 1169/2011 (artt. 1,8,14) tutti i prodotti destinati al consumatore finale (compresi quelli forniti da o destinati alle collettività); servizi di ristorazione forniti da imprese di trasporto; alimenti preimballati destinati al consumatore finale e forniti da operatore commerciale ad operatore commerciale; alimenti preimballati destinati ad una collettività per essere preparati, trasformati, frazionati o tagliati; vendite a distanza. NO alimenti sfusi e preincartati (Disciplina rimessa agli Stati Membri) 6
7 INFORMAZIONE Entrata in vigore del Regolamento UE n. 1169/2011 (art. 55) Il provvedimento si applica a decorrere dal 13 dicembre 2014, ad eccezione di: art. 9, par. 1, lett. l) (obbligo di dichiarazione nutrizionale) che si applica a decorrere dal 13 dicembre 2016; Allegato VI, parte B (requisiti specifici relativi alla designazione di carni macinate ) che si applica a decorrere dal 1 gennaio
8 INFORMAZIONE Requisiti (pratiche leali) delle informazioni (art. 7) non ingannevolezza: sulle caratteristiche dell alimento (natura, identità, proprietà, composizione, quantità, durata di conservazione, paese d origine o luogo di provenienza, metodo di fabbricazione o di produzione); attribuendo all alimento effetti o proprietà inesistenti vantando l esistenza di caratteristiche particolari in realtà comuni ad alimenti analoghi asserendo l esistenza (tramite l aspetto, la descrizione o le illustrazioni) di un particolare componente in realtà sostituito con uno diverso precisione, chiarezza e comprensibilità: esattezza evidenza di lettura intelleggibilità da parte del consumatore medio N.B. Applicabile anche alla pubblicità ed alla presentazione degli alimenti (forma, aspetto, imballaggio, modalità o contesto) 8
9 INFORMAZIONE Responsabilità (art. 8) L operatore con il cui nome o con la cui ragione sociale è commercializzato il prodotto oppure l importatore per i prodotti provenienti da Paesi extra UE: è responsabile delle informazioni sugli alimenti; deve assicurare la presenza e l esattezza delle informazioni sugli alimenti, conformemente alla normativa applicabile; non può fornire alimenti di cui conosce o presume in base alle informazioni in suo possesso in qualità di professionista la non conformità alla normativa; risponde delle eventuali modifiche apportate alle informazioni sugli alimenti.1 non può apportare modifiche se queste possono indurre in errore il consumatore finale o ridurre il suo livello di protezione/scelta consapevole 9
10 INFORMAZIONE Indicazioni obbligatorie (art. 9) 1. Denominazione dell alimento 2. Elenco degli ingredienti 3. Elenco delle sostanze allergeniche 4. Quantità di taluni ingredienti o categorie di ingredienti 5. Quantità netta dell alimento 6. Termine minimo di conservazione o data di scadenza 7. Condizioni particolari di conservazione od impiego 8. Nome o ragione sociale ed indirizzo dell operatore responsabile 9. Paese d origine o luogo di provenienza (ove previsto) 10. Istruzioni per l uso (quando indispensabili per l uso adeguato) 11. Titolo alcolometrico volumico effettivo (con bevande con > 1.2 di alcool) 12. Dichiarazione nutrizionale 13. Eventuali indicazioni complementari per tipo o categorie speciali di alimenti 10
11 INFORMAZIONE Disponibilità e posizionamento delle indicazioni obbligatorie (art. 12) disponibili e facilmente accessibili; obbligatorie su alimenti preimballati (devono apparire direttamente sull imballaggio o su un etichetta apposta ad esso). 11
12 INFORMAZIONE Presentazione delle indicazioni obbligatorie (art. 13) devono essere apposte in un punto evidente (visibili, chiaramente leggibili ed eventualmente indelebili); non possono essere nascoste, oscurate, limitate o separate da altre indicazioni; Deve esserne assicurata la chiara leggibilità attraverso la stampa in caratteri la cui parte mediana è > 1,2 mm. Le indicazioni relative a denominazione, quantità netta e titolo alcoolmetrico devono apparire nello stesso campo visivo. 12
13 INFORMAZIONE Vendita a distanza (art. 14) PRIMA DELLA CONCLUSIONE DELL ACQUISTO Le informazioni obbligatorie (eccetto data di scadenza): devono essere disponibili devono apparire sul supporto della vendita a distanza (od altro mezzo individuato dall operatore senza costi supplementari) AL MOMENTO DELLA CONSEGNA Le informazioni obbligatorie: devono essere tutte disponibili NB: non si applica agli alimenti messi in vendita tramite distributori automatici o locali commerciali automatizzati 13
14 INFORMAZIONE Denominazione (art. 17) La denominazione dell alimento è la sua denominazione legale; in mancanza la sua denominazione usuale; in mancanza la sua denominazione descrittiva; non può mai essere sostituita con una denominazione protetta come proprietà intellettuale, marchio di fabbrica o denominazione di fantasia. deve indicare lo stato specifico in cui si trova il prodotto o lo specifico trattamento che ha subìto (in polvere, liofilizzato, affumicato, ecc.) quando l omissione di tale indicazione possa indurre in errore l acquirente. 14
15 INFORMAZIONE Elenco degli ingredienti (art. 18) Deve recare un intestazione o è preceduto da un adeguata indicazione che consiste nella parola ingredienti o la precede Comprende tutti gli ingredienti: in ordine decrescente di peso; così come sono registrati al momento della fabbricazione; designati con la loro denominazione specifica; compresi in nanomateriali ingegnerizzati (ENM). NB. Alimenti esenti art
16 INFORMAZIONE Indicazione delle sostanze allergeniche (art. 21) Le sostanze allergeniche devono essere sempre indicate anche nella vendita di alimenti sfusi o pre-incartati e anche quando la presenza dell alimento sia residuale; L elenco delle sostanze allergeniche è tassativo (All.II); Le modalità di elencazione devono prevedere: Un riferimento chiaro alla denominazione delle sostanze indicate nell All. II; La loro evidenziazione attraverso un tipo di carattere distintivo rispetto agli altri ingredienti L uso del termine contiene in mancanza dell elenco degli ingredienti La ripetizione della loro presenza se più ingredienti o coadiuvanti la contengono. Non è richiesta solo quando la denominazione dell alimento fa chiaramente riferimento alla sostanza o al prodotto considerato allergenico (latte, farina, ecc.). 16
17 INFORMAZIONE Quantità di taluni ingredienti o categorie di ingredienti (art. 22) Regola del QU.I.D. La quantità di un ingrediente al momento della sua utilizzazione deve essere indicata quando tale ingrediente: figura nella denominazione dell alimento o è dal consumatore ad esso associato (es. tortellini al prosciutto); è evidenziato nell etichetta mediante l utilizzo di parole, immagini o rappresentazione grafica (es. yogurt alla pesca); è essenziale per caratterizzare quel tipo di alimento (es. pasta all uovo). Salvo alcune eccezioni, la quantità dell ingrediente deve essere riportata in percentuale e deve figurare nella denominazione dell alimento o immediatamente accanto o nella lista degli ingredienti. 17
18 INFORMAZIONE Termine minimo di conservazione (art. 24) da consumarsi preferibilmente il gg/mm/aa da consumarsi preferibilmente entro la fine mm/aa - aaaa Data di scadenza (art. 24) preceduta dall espressione da consumarsi entro il gg/mm/aa è ammesso il richiamo un punto diverso dell etichetta dove è riportata deve essere indicata su ogni singola porzione preconfezionata Data di congelamento (art. 24) carne/preparazioni a base di carne/ prodotti non trasformati a base di pesce congelato preceduta dall espressione da consumarsi entro il gg/mm/aa è ammesso il richiamo un punto diverso dell etichetta dove è riportata 18
19 INFORMAZIONE Nome, ragione sociale, indirizzo dell operatore responsabile (art. 9 lett. h) art. 8) non è più possibile identificare l operatore commerciale con il solo marchio di fabbrica in sostituzione del nome o della ragione sociale; non è più obbligatorio indicare la sede dello stabilimento di produzione espressamente prevista dalla normativa nazionale (obbligo in vigore sino all abrogazione del D. Lgs. 109/1992). N.B. Il responsabile deve assicurare la presenza e l esattezza delle informazioni sugli alimenti anche nella fase intermedia di commercio o di trasformazione per dare la possibilità agli altri operatori di redigere correttamente l etichetta del prodotto finito. Il responsabile risponde delle eventuali modifiche da lui apportate alle informazioni. 19
20 INFORMAZIONE Paese di origine e luogo di provenienza (art. 26 all. XI) L indicazione del Paese di origine e del luogo di provenienza è obbligatoria: nel caso in cui l omissione di tale indicazione possa indurre in errore il consumatore in merito al paese d origine o al luogo di provenienza reali dell alimento, in particolare se le informazioni che accompagnano l alimento o contenute nell etichetta nel loro insieme potrebbero altrimenti far pensare che l alimento abbia un differente paese d origine o luogo di provenienza (es. italian sounding); per le carni dei codici della nomenclatura combinata (NC) elencati all allegato XI. N.B. Sono fatti salvi i requisiti di etichettatura stabiliti da specifiche disposizioni della UE come ad esempio: carni bovine, ortofrutticoli freschi, prodotti ittici freschi, miele, oli vergini ed extravergini di oliva, DOP, IGP, STG. 20
21 INFORMAZIONE Origine e luogo di provenienza del prodotto diversa da quella dell ingrediente primario (art. 26) (ingrediente > 50% alimento o associato alla sua denominazione) deve essere indicato anche il paese d origine o il luogo di provenienza di tale ingrediente primario; oppure il paese d origine o il luogo di provenienza dell ingrediente primario deve essere indicato come diverso da quello dell alimento. 21
22 INFORMAZIONE Contenuto della dichiarazione nutrizionale (art. 30) Sono obbligatorie le seguenti indicazioni: Valore energetico Quantità di grassi, acidi grassi saturi, carboidrati, zuccheri, proteine e sale Eccezioni contiene quantità trascurabili di - sodio naturalmente presente Sono facoltative le seguenti indicazioni integrative: Acidi grassi monoinsaturi Acidi grassi polinsaturi Polioli Amido Fibre Sali minerali o vitamine (in quantità significative All. XII) 22
23 INFORMAZIONE Informazioni volontarie sugli alimenti (art. 36) Non inducono in errore il consumatore Non sono ambigue né confuse per il consumatore Sono, se del caso, basate su dati scientifici pertinenti Non possono occupare lo spazio disponibile per le informazioni obbligatorie sugli alimenti 23
24 RISCHI SPECIFICI IN TEMA DI ETICHETTATURA ALIMENTARE OBBLIGHI RELATIVI ALL ETICHETTATURA Elenco degli ingredienti Allergeni Quantità di taluni ingredienti o categorie di ingredienti Data di scadenza e di congelamento Nome/ragione sociale e indirizzo operatore settore alimentare Paese di origine o luogo di provenienza DELITTI CONTRO L INDUSTRIA E IL COMMERCIO Art. 515: Frode nell esercizio del commercio Art. 517: Vendita di prodotti industriali (anche alimentari se soggetti a trasformazione) con segni mendaci Art. 517-quater. - Contraffazione di indicazioni geografiche o denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari. 24
25 RESPONSABILITA DELL ENTE D. Lgs. 231/2001 ELEMENTI 1. Il soggetto coinvolto è individuato tra quelli indicati nell art. 1 del D.Lgs. 231 (enti forniti di personalita giuridica e alle societa' e associazioni anche prive di personalita' giuridica); 2. il reato-presupposto viene commesso nell interesse o a vantaggio dell ente; 3. l autore del reato-presupposto ha una relazione qualificata con l ente. 25
26 ESCLUSIONE DELLA RESPONSABILITA DELL ENTE In caso di commissione del reato-presupposto da parte di soggetti apicali, l Ente non risponde se: 1. prima della commissione del reato, è stato adottato ed efficacemente attuato un Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo (MOG) idoneo a prevenire il reato; 2. ha affidato ad un Organismo (dotato di autonomi poteri di iniziativa e controllo) il compito di vigilare sul funzionamento e sull osservanza del MOG; 3. l autore del reato ha agito eludendo fraudolentemente il MOG; 4. non vi sia stata omessa od insufficiente vigilanza da parte dell OdV. 26
27 ORGANIZZAZIONE Gli adeguati assetti organizzativi, amministrativi e contabili Doveri e responsabilità dell organo amministrativo previsti dal Codice Civile (art terzo comma) Assetto adeguato = precisa individuazione delle linee di responsabilità : Assetto adeguato organizzativo: dettagliato organigramma con indicazione di poteri e funzioni Adeguato assetto amministrativo: procedure formalizzate per assicurare il corretto ed ordinato svolgimento dell attività aziendale nelle varie fasi Adeguato assetto contabile: efficiente sistema di rilevazione contabile 27
28 ORGANIZZAZIONE Valutazione del sistema di controllo interno valutazione della presenza di controlli aziendali e del loro grado di prevenzione del rischio reato organigramma funzionigramma sistema delle procure e delle deleghe regolamenti interni tracciabilità 28
29 ORGANIZZAZIONE Mappatura delle aree a rischio di reato mappatura delle attività aziendali mappatura delle funzioni aziendali mappatura dei processi aziendali individuazione delle potenziali modalità di commissione dei reati individuazione del grado di rischio e delle misure di prevenzione poste in atto coinvolgimento delle competenze multidisciplinari interne ed esterne - a disposizione (area aziendale, legale, amministrativa) analisi dei rischi per area con distinzione tra reati trasversali (es. societari, informatici, riciclaggio, ecc.) e reati specifici (es. delitti contro l industria ed il commercio) 29
30 AREE A RISCHIO AREA COMMERCIALE PROVENIENZA ORIGINE QUALITA AREA DELLA PRODUZIONE SELEZIONE DELLE MATERIE PRIME TECNOLOGIA DELLA PRODUZIONE CONTROLLO QUALITA ADOZIONE DISCIPLINARI CONTRATTI C/TERZISTI APPROVVIGIONAMENTO MERCI TECNICHE COMMERCIALI TUTELA DEI DIRITTI INDUSTRIALI - MARCHI BREVETTI CONDIZIONI MAGAZZINI DI STOCCAGGIO DOCUMENTAZIONE CONTABILE E DOGANALE CONTROLLO E-COMMERCE 30
31 ORGANIZZAZIONE Analisi e verifica Confronto del sistema di controllo interno con gli standards richiesti per rendere i rischi accettabili Analisi della probabilità di accadimento dell evento e dell impatto dell evento stesso Individuazione delle azioni di mitigazione Il rischio è ritenuto accettabile quando i controlli aggiuntivi costano meno della risorsa da proteggere 31
32 ORGANIZZAZIONE Sistema di controllo dei rischi Verifica dell adeguatezza delle soluzioni adottate Verifica del funzionamento del presidio dei rischi Distinzione dei ruoli per i controlli della gestione operativa Vigilanza per la prevenzione dei rischi Adozione di specifiche metodologie per fronteggiare i rischi Tracciabilità delle soluzioni adottate e degli interventi richiesti 32
33 TUTELA ADOZIONE DELLE MISURE ATTE A PREVENIRE LA RESPONSABILITÀ DELLE IMPRESE E L APPLICAZIONE DI GRAVOSE SANZIONI. REDAZIONE DEL MODELLO DI ORGANIZZAZIONE E GESTIONE EX D. LGS. 231/
34 ESENZIONE DELLA RESPONSABILITA DELL ENTE (IN CASO DI REATO COMMESSO DA UNO DEI SOGGETTI APICALI) ADOZIONE ED EFFICACE ATTUAZIONE DI UN MODELLO DI ORGANIZZAZIONE GESTIONE E CONTROLLO NOMINA ORGANISMO DI VIGILANZA COMMISSIONE DEL REATO CON FRAUDOLENTA ELUSIONE DEL MOG NON VI SIA STATA OMESSA O INSUFFICIENTE VIGILANZA DELL ODV 34
35 FORMAZIONE ED INFORMAZIONE FORMAZIONE FORMAZIONE INTERNA AZIENDALE AL RISPETTO DEI PRINCIPI ETICI DELL AZIENDA E PER LA CORRETTA ATTUAZIONE DEL MODELLO INFORMAZIONE AZIONE DI SENSIBILIZZAZIONE INTERNA ED ESTERNA ALL AZIENDA CIRCA L ESISTENZA DEL MODELLO E DEI PRINCIPI APPLICATIVI 35
36 SISTEMA DISCIPLINARE Sistema interno all Azienda distinto ed autonomo rispetto al sistema sanzionatorio penale conseguente alla commissione dei reati. Il provvedimento disciplinare trova la sua attuazione nel momento in cui i soggetti interni all Azienda non si attengono alle disposizioni di organizzazione e controllo previste dal MOG. Nei confronti dei soggetti esterni, in relazione ai rapporti contrattuali intrattenuti con l'ente, il potere d intervento è limitato al rapporto contrattuale (previsione di clausole espresse). 36
37 SISTEMA DISCIPLINARE Le condotte censurabili devono essere esattamente previste dal Modello e non necessariamente costituiscono fatti penalmente rilevanti; è infatti sufficiente che siano idonee a ledere od indebolire l'efficienza organizzativa e di controllo del Modello, compromettendo la prevenzione alla realizzazione di reati presupposto. L'obbligo di sorveglianza è affidato all'organismo di Vigilanza, al quale spetta la rilevazione e la documentazione dei fatti aziendali, anche in seguito a segnalazioni su eventuali infrazioni al Modello. 37
38 38
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