SPUNTI DI RIFLESSIONE TRA NUOVA E VECCHIA NORMATIVA
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- Giacinta Corti
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1 SPUNTI DI RIFLESSIONE TRA NUOVA E VECCHIA NORMATIVA Torino, 25 novembre 2014 Avv. Giorgia Andreis Studio Avvocato Andreis e Associati Torino Milano 1
2 MISURE TRANSITORIE Applicazione del regolamento: 13 dicembre 2014 Gli alimenti immessi sul mercato o etichettati prima del possono essere commercializzati fino a esaurimento scorte: v. i prodotti già confezionati prima del 13 dicembre e stoccati nei magazzini o presenti sugli scaffali della distribuzione. Le bobine stampate ma non utilizzate non godono della misura transitoria. Dal è obbligatorio mettere in opera nuovi incarti conformi al regolamento. 2
3 CAMPO di APPLICAZIONE del REGOLAMENTO Il regolamento si applica agli operatori del settore alimentare in tutte le fasi della catena alimentare. Si applica a tutti gli alimenti destinati al consumatore finale, compresi quelli forniti dalle collettività e a quelli forniti alle collettività. 3
4 LE PRINCIPALI NOVITA 1. Disposizioni specifiche sulla responsabilità degli operatori (art. 8); 2. Criteri misurabili sulla leggibilità delle etichette: si rende oggettivo il concetto generico di chiaramente leggibile (art. 13); 3. Disciplina della vendita a distanza (art. 14); 4. Indicazione di origine o provenienza: carne suina, ovina, caprina volatili (art. 26); 5. Indicazione degli ALLERGENI: obbligo per i prodotti preimballati (evidenziazione degli allergeni) e per quelli non preimballati (= obbligo per i prodotti venduti nei ristoranti, esercizi di ristorazione) (art. 21); 6. Indicazione presenza dei nano ingredienti (art. 18); 4
5 segue 7. Prodotti alimentari di imitazione (Allegato VI); 8. Indicazione per gli oli e grassi dell origine vegetale e del trattamento (allegato VII); 9. Obbligatorietà della dichiarazione nutrizionale, tranne che per alimenti non trasformati, e bevande alcoliche (art. 30); 10. Indicazione dei valori per 100g/ml, e in via facoltativa anche per porzione, e nel caso come % delle assunzioni di riferimento (art ); 11. Possibilità di usare in aggiunta sistemi grafici (art. 35); 12. Non è più consentito utilizzare la sigla GDA. 5
6 LINEE GUIDA COMMISSIONE EUROPEA 1. Domande e risposte sull applicazione del Reg.UE 1169/2011 di gennaio E in fase di lavorazione il nuovo testo delle linee guida. 2. Guida destinata alle autorità di controllo per quanto concerne la fissazione delle tolleranze per i valori nutrizionali indicati in etichetta, di dicembre
7 ITALIA 1. Nota del Ministero dello Sviluppo economico del : di raffronto tra Reg.UE 1169/2011 e D.Lgs. 109/ Nota del Ministero dello Sviluppo economico del : con particolare riguardo all art. 8 sulla Responsabilità. 3. Linee Guida sul Reg.UE 1169/2011 di Federalimentare di settembre
8 A decorrere dal 13 dicembre 2014 le disposizioni nazionali in materia di etichetta dovranno conformarsi ai principi del regolamento. Occhio in particolare agli allergeni e alla responsabilità ex art Il Ministero sta lavorando alla stesura del testo di decreto contenente anche la disciplina sanzionatoria. 8
9 ALIMENTI PREIMBALLATI Elenco delle indicazioni come da art. 9 del 1169/2011 che assorbe l art. 3 del 109/1992; continuano ad avere efficacia le disposizioni sul lotto e sulla lingua italiana, obbligatoria per i prodotti destinati ai consumatori italiani. L art. 4 del 109/1992 è assorbito dal 17 del 1169/2011 (si attendono conferme sul ricorso al nome generico dell ingrediente); in particolare la Denominazione dell alimento riferita sia al prodotto finito che all ingrediente. 9
10 Indicazione degli allergeni Evidenziazione chiara Se l elenco degli ingredienti non è fornito, la sostanza o il prodotto che provoca allergie o intolleranze deve essere indicata attraverso la dicitura Contiene: Quando il nome del prodotto alimentare si riferisce chiaramente alla sostanza o al prodotto che provoca allergie o intolleranze, non è necessario riportare la sostanza in etichetta 10
11 Linee Guida Federalimentare L indicazione «Può contenere» deve essere utilizzata solo previa valutazione dei rischi approfondita che dimostri la sussistenza del rischio di presenza di una quantità significativa ma inevitabile di allergene nel prodotto consumato a causa di presenza accidentale dovuta al sistema di approvvigionamento o alle fasi di lavorazione. Sebbene l approccio basato sul rischio possa comunque causare reazioni minime a singoli individui, la stessa è in grado di massimizzare la scelta possibile per la maggioranza degli individui. 11
12 Responsabile della commercializzazione e sede dello stabilimento. Non più obbligatoria ma ammessa come informazione volontaria aggiuntiva (non può essere sostitutiva): attenzione alla necessaria chiarezza delle informazioni. Il Ministero contempla anche la possibilità di inserire il marchio per identificare il responsabile ex art. 8 Indirizzo : via, civico e località (non sono accettati posta elettronica, web, caselle postali, etc. ). 12
13 Si chiarisce il coordinamento tra art. 8 e art. 9 lett. h). PRIMA: individuazione del soggetto responsabile delle informazioni ex art. 8. L operatore con il cui nome o ragione sociale è commercializzato il prodotto = è il nome con il quale il prodotto si presenta al consumatore nel campo visivo principale. DOPO: le modalità di indicazione di tale ex art. 9 tramite il nome o ragione sociale e indirizzo fisico. Es. private label: il soggetto responsabile è il distributore (se il marchio contiene il suo nome) oppure il titolare del marchio (se il nome è diverso). Rimane una facoltà quella di aggiungere il nome e/o l indirizzo del produttore: non è obbligatorio e non deve confondersi con l indicazione di cui all art. 8. Non si può più usare una indicazione come: ragione sociale + indirizzo del fornitore per nome del distributore 13
14 ALIMENTI NON PREIMBALLATI ART. 44 Indicazione solo degli allergeni; le altre indicazioni rientrano della discrezionalità degli Stati membri; la dichiarazione nutrizionale, che è facoltativa, se è presente può limitarsi solo al valore energetico, o al valore energetico, ai grassi, acidi grassi saturi, zuccheri e sale. 14
15 Quindi: non preconfezionati in quanto offerti in vendita al consumatore finale o alle collettività senza confezione; imballati/confezionati sui luoghi di vendita su richiesta del consumatore o generalmente venduti previo frazionamento, anche se originariamente preconfezionati; preconfezionati sui luoghi di vendita ai fini della vendita a libero servizio (cd. preincartati). Il Ministero precisa che i prodotti alimentari non avvolti da un involucro e i prodotti di grossa pezzatura anche se posti in involucro protettivo, generalmente venduti previo frazionamento destinati alla vendita al consumatore finale rientrano nelle disposizioni ex art
16 Modalità di presentazione, a seconda del tipo di non preimballato: Cartello o altro sistema equivalente, applicato ai recipienti oppure applicato nei comparti di esposizione, da tenere bene in vista (per gli ingredienti, registro o libro); Etichetta o preincarto. Dichiarazione degli allergeni su tutti. 16
17 In particolare: Legame tra tutela della salute e informazione ai consumatori. Il rischio per allergeni non segnalati rientra anche nell elenco dei gravi rischi che possono far scattare una allerta ex art. 178/2002. Nelle Linee Guida CE: indicazione generale delle modalità che possono essere usate. Non possono essere segnalati solo a richiesta del consumatore, sono ammessi tutti i mezzi anche tecnologici e pure la comunicazione verbale (intesa come comunicazione orale verificabile). 17
18 VENDITA A DISTANZA - ART. 14 «TECNICA DI COMUNICAZIONE A DISTANZA»: qualunque mezzo che, senza la presenza fisica e simultanea del fornitore e del consumatore, possa impiegarsi per la conclusione del contratto tra dette parti (art. 2, lett. u). - Per gli alimenti preimballati: le informazioni obbligatorie sugli alimenti, a eccezione delle indicazioni di cui all art. 9, par. 1, lett. f) [il TMC o la data di scadenza] sono disponibili prima della conclusione dell acquisto. Devono apparire sul supporto della vendita a distanza o sono fornite mediante qualunque altro mezzo adeguato chiaramente individuato dall operatore del settore alimentare. - Per gli alimenti non preimballati: bisogna comunicare le informazioni sugli allergeni, a meno che le misure nazionali non richiedano ulteriori informazioni, prima della conclusione dell acquisto. Anche in questo caso devono apparire sul supporto della vendita. 18
19 - Tutte le indicazioni obbligatorie sono disponibili al momento della consegna, comprese la data di congelamento per le carni, preparazioni a base di carne e prodotti non trasformati a base di pesce congelati, e anche il lotto. La nozione di informazioni obbligatorie sugli alimenti comprende tutte le informazioni che la legislazione dell UE in generale, e non solo il regolamento FIC, impone di fornire al consumatore finale. - I supporti alla vendita sono ad es. la pagina web, i cataloghi dove è possibile effettuare l ordine o acquisto. Non è supporto, in questo senso, il catalogo con mera finalità promozionale e pubblicitaria. - Non si applica agli alimenti messi in vendita tramite distributori automatici o locali commerciali automatizzati. - Non si applica al B2B. 19
20 ETICHETTA VOLONTARIA - ARTT. 36 e 37 Possibilità di fornire su base volontaria, le informazioni di cui all articolo 9 e all articolo 10, sempre che si rispettino i requisiti previsti. Le informazioni sugli alimenti fornite su base volontaria non devono: indurre in errore il consumatore; essere ambigue né confuse per il consumatore; e devono essere basate sui dati scientifici pertinenti. Inoltre, le informazioni volontarie sugli alimenti non possono occupare lo spazio disponibile per le informazioni obbligatorie sugli alimenti. 20
21 CLAIMS FACOLTATIVI Bisogna rispettare i principi generali e i vincoli specifici, come ad esempio: Reg.UE 1169/2011 sull uso delle informazioni volontarie; Reg.UE 1169/2011: art. 7 riprende l art. 2 lett. c) D.Lgs. 109/1992; Reg.CE 1924/2006 sui claims nutrizionali e salutistici; Reg.UE 828/2014 sulle informazioni sul glutine; 21
22 I PRIMI ATTI DI ESECUZIONE SUL REGOLAMENTO Reg.UE 828/2014 relativo alle prescrizioni riguardanti l informazione dei consumatori sull assenza di glutine o sulla sua presenza in misura ridotta negli alimenti. Reg.UE 78/2014 che modifica l allegato II e III per quanto riguarda determinati cereali che provocano allergie. Reg.UE 1337/2013 sull indicazione del paese di origine o del luogo di provenienza delle carni suine, ovine, caprine e di volatili. Reg.UE 1155/2013 sulle indicazioni riguardanti l assenza di glutine. 22
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