Nel controricorso notificato ai ricorrenti (presso la cancelleria di questa Corte) il 21 settembre

Dimensione: px
Iniziare la visualizzazioe della pagina:

Download "Nel controricorso notificato ai ricorrenti (presso la cancelleria di questa Corte) il 21 settembre"

Transcript

1 Segnalata dall' Avv. Pierluigi Di Nunzio Svolgimento del processo Con ricorso notificato il 6 luglio 2007 all ufficio di... dell Agenzia delle Entrate e (con plico postale spedito lo stesso giorno, ricevuti il 10 luglio 2007 alla (...) («Concessionaria servizio riscossione tributi») (ricorso depositato il 25 luglio 2007), la (...) («in proprio») socio legale rappresentante con quota pari al 10% del capitale sociale») e (...) («socio con quota pari al 90%) del medesimo «capitale») premesso che avevano impugnato, con distinti ricorsi, le due cartelle notificate il 4 novembre 2002 da detta società (gli importi delle quali erano scaturiti da un presunto accertamento di maggiori ricavi per gli anni 1995 e 1996 eseguiti dall ufficio nel confronto di essa società eccependo (1) che detti accertamento (di cui si ignoravano la motivazione) non erano mai stati notificati alla società (per cui era precluso «qualsivoglia accertamento e/o richiesta» anche nei confronti di essi soci) nonché (2) la nullità assoluta delle stesse cartelle «violazione dell art. 41 bis DPR 600/73» non essendo stato notificato con particolare riferimento alla motivazione», (3) la mancanza, sempre nelle cartelle, della «benché minima motivazione tale da consentire un esaustivo esame delle ragioni della pretesa» e nel merito della pretesa fiscale, (4) che «nell anno 1995 l intero immobile ove viene svolta l attività della società è stato interessato da consistenti lavoro di ristrutturazione e ammodernamento (lavori pagati con somme prelevate da un mutuo... con il Banco...) con impedimento di «qualsivoglia attività produttiva» e (5) che i «costi non documentati» erano costituiti dalle «rate» di detto «mutuo (interessi passivi)... regolarmente annotati in bilancio», in forza di tre motivi, chiedevano di cassare la sentenza n. 110/04/06 della Commissione Tributaria Regionale della Campania (depositata il 24 maggio 2006) che aveva respinto l appello da essi proposto avverso la decisione (100/16/04) della Commissione tributaria provinciale di... la quale dichiarava inammissibili i «ricorsi riuniti» Nel controricorso notificato ai ricorrenti (presso la cancelleria di questa Corte) il 21 settembre 1 / 10

2 2007 e con plico postale spedito il 25 settembre 2007 alla spa (...) (controricorso depositato il 5 ottobre 2007), il Ministero dell economia e delle finanze e l Agenzia delle Entrate instavano per il rigetto dell avverso gravame. L Ufficio locale dell Agenzia e la spa (...) non svolge attività difensiva. Motivi della decisione 1. In via preliminare, deve rilevarsi e dichiararsi ex officio l inammissibilità del controricorso del Ministero per non aver lo stesso (dedotto di aver) preso parte a precedente grado o fase del giudizio né allegato (e provato) di essere ancora titolare di qualche rapporto giuridico che come costantemente richiesto da questa corte (Cass. II, 23 agosto 2007, n ; trib. 7 maggio 2007, n ; III, 26 gennaio 2006, n. 1692; II, 26 gennaio 2006, n. 1507; 2005 n. 965; II, 13 settembre 2004, n ; II, 29 aprile 2003, n. 6649; II, 4 febbraio 2002, n. 1468; II, 23 novembre 2001, n ) lo legittimi anche al fine di dimostrare la sussistenza del necessario ed imprescindibile interesse ( art. 100 c.p.c. ), a contraddire all impugnazione. In proposito, va ricordato che per effetto ed in conseguenza del trasferimento di funzione e di rapporti inerenti le entrate tributarie da esso ministeri alle Agenzie Fiscali (tra cui l Agenzia delle Entrate) le quali ultime sono divenute operative a partire dal primo gennaio 2001 in base all art. 1 del DM 28 dicembre disposto dal titolo quinto, capo secondo, del D.lgvo 30 luglio 1999, n. 300, ciascuna Agenzia (1) è succeduta dal Ministero stesso nei rapporti sostanziali e processuali, in corso a quel momento e (2) è divenuta titolare esclusiva (e, pertanto, unica legittimata anche processualmente) dei rapporti tributari sorti successivamente alla data della sua operatività. Nel caso, il processo ha ad oggetto l impugnazione di cartelle notificate il 4 novembre 2002, quindi dopo il trasferimento dell obbligazione fiscale all Agenzia: da tanto si deduce che il processo di merito si è svolto innanzi ai giudici tributari solo nei confronti dell Ufficio locale dell Agenzia. 2 / 10

3 Le spese processuali di questo giudizio di legittimità tra i ricorrenti ed il Ministero vanno integralmente compensate ai sensi del secondo comma dell art. 92 c.p.c. in considerazione della sostanziale inutilità (perché limitata alla sola indicazione della sua costituzione nell epigrafe del controricorso dell Agenzia) della partecipazione al presente giudizio di esso Ministero. 2. Con la sentenza impugnata la Commissione Tributaria regionale ha respinto l appello dei contribuenti osservando: - «per costante ed uniforme giurisprudenza le cartelle di pagamento possono essere impugnate solo per vizi propri trattandosi di atti prodromici all azione esecutiva»: «nella fattispecie alcun vizio delle cartelle risulta denunciato dai contribuenti per cui appare corretti l operato dell agente della riscossione»; - «nel merito», «le doglianze mosse dagli appellanti in ordine alla circostanza che le iscrizioni a ruolo non sarebbero state precedute dalle notifiche degli avvisi di accertamento» (per cui la impugnativa delle cartelle consentirebbe la riapertura dell esame del merito sulla debenza dell obbligazione tributaria») «appaiono destituite di fondamento in quanto dagli atti processuali emerge che sia gli accertamenti nei confronti della società sia gli avvisi di accertamento nei confronti dei soci risultano ritualmente notificati» (come in dettaglio precisati nella decisione dei primi giudici») - gli «altri motivi di appello» sono «assorbiti». 3. I ricorrenti censurano tale decisione con tre motivi. A. Con il primo la società ed i suoi soci - assunto che «per giurisprudenza costante, le iscrizioni a ruolo che non sono state precedute dalle notifiche degli avvisi di accertamento consentono, con l impugnazione della cartella esattoriale, la riapertura dell'esame del merito della debenza dell obbligazione tributaria» denunziano «violazione e falsa applicazione» degli artt. 145 e 140 c.p.c. [quest ultimo «richiamato dall 3 / 10

4 art. 60, 1 comma, lettera a ) DPR 600/1973») nonché degli artt. «60, 1 comma, lettera c)» del medesimo DPR e «24 Cost.» addicendo: - «l accertamento nei confronti della società..., (che ha impugnato, come primo atto e per la prima volta, le cartelle di pagamento oggetto di causa) non è stato mai notificato né agli, atti v è la prova della notifica dell'accertamento nei confronti» della stessa; - «l Ufficio (..., memoria, di primo grado) ha eccepito che "avverso detto accertamento in capo alla -società regolarmente notificato nella sede della stessa in data 15 settembre 2000 e rifiutato dal sig. (...) non è stato proposto ricorso..."» ma «..., è socio della società con quota al 90%»; - tale «procedura di notificazione non è né «valida» né «legittima» perché «la notifica degli atti tributari deve essere necessariamente effettuata nel domicilio fiscale del destinatario dell atto (a rt. 60, comma 1 lettera C ) del DPR 600/1973» («Cass. n del 23 giugno 2006») e «per i soggetti diversi dalle persone fisiche» [il domicilio fiscale dei quali «va individuato nel Comune ove essi hanno la sede legale ovvero, in mancanza ed in via graduata, la sede amministrativa, una sede secondaria, una stabile organizzazione o, infine, nel Comune dove la persona giuridica esercita prevalentemente la propria attività ( art. 58 DPR 600/2973 )») «la notificazione va eseguita nella sede della società ( art. 145 cpc ) mediante consegna di copia dell''atto al rappresentante- legale o alla persona, incaricata a ricevere le notificazioni o, in mancanza, ad altra persona addetta alla sede stessa ovvero al portiere dello stabile in cui è la sede (ipotesi quest ultima, inserita nell art. 145 per effetto delle recenti modifiche al cpc)» («quando non è possibile eseguire così la notifica, l atto va notificato al legale rappresentante a condizione che nell atto da notificare ne siano indicate le generalità e sempre che la persona fisica risieda nel Comune di domicilio fiscale della società»; «se non è ancora possibile effettuare la notifica, si può procedere a norma dell art. 140 cpc»); - «per la validità della notifica così eseguita nella relata devono essere indicate le circostanze che hanno legittimato il ricorso a tale modalità, tra le quali la Cassazione cit. richiama la inesistenza di una qualsiasi sede, ufficio o azienda della persona giuridica nel Comune del 4 / 10

5 domicilio fiscale nonché, sempre se sussistevano le condizioni per procedere alla notifica al legale rappresentante di una abitazione, ufficio o azienda della persona fisica che rappresenta la società». «Nel caso», secondo i contribuenti, «tale rigorosa procedura non è stata eseguita ove sì consideri che il notificatore si è limitato a trascrivere il rifiuto del socio (...) (non incaricato a ricevere gli atti della srl) a riceversi l atto» per cui la notifica dell'accertamento nei confronti della società è nulla e/o inesistente (Cass del 5 dicembre 1986)». A conclusione i ricorrenti formulano i seguenti "quesiti di diritto : (1) "se la sentenza... sia censurabile per avere ritenuto che le cartelle di pagamento possono essere impugnate solo per vizi propri trattandosi di atti prodronomici all azione esecutiva, senza distinguere il caso, come nella fattispecie, di omessa notifica dell accertamento nei confronti della società che legittima la impugnazione della cartella da parte dei soci anche da parte della società par motivi - per la validità della notifica così eseguita, nella relata devono essere indicate le circostanze che hanno legittimato il ricorso a tale modalità, tra le quali la Cassazione cit. richiama la inesistenza di una qualsiasi sede, ufficio o azienda della persona giuridica nel Comune del domicilio fiscale nonché, sempre se sussistevano le condizioni per procedere alla notifica al legale rappresentante di una abitazione, ufficio o azienda della persona fisica che rappresenta la società. Nel caso, secondo i contribuenti, tale rigorosa procedura non è stata eseguita ove si consideri che il notificatore si è limitato a trascrivere il rifiuto del socio (...) (non incaricato a ricevere gli atti della srl) a riceversi l atto per cui la notifica dell accertamento nei confronti della società è nulla e/o inesistente (... Cass del 5 dicembre 1986). (2) se con il rifiuto a riceversi l atto di accertamento di maggiori ricavi non dichiarati in danno di una società di capitali da parte del socio che non è il legale rappresentante della società né è incaricato a riceversi gli atti, è da intendersi regolarmente eseguita nei confronti della società srl oppure è da ritenersi violata la normativa sulla notificazione degli atti alle persone giuridiche, in particolare l art. 145 cpc, l art. 140 cpc richiamato dall art comma, lettera E) DPR 600/1973 e lettera C) dpr cit. ; 5 / 10

6 (3) se la mancata notifica dell accertamento di maggior reddito nei confronti della società di capitali è causa di illegittimità e/o nullità e/o inesistenza di tutti gli atti successivi e/o derivati ivi compreso gli accertamenti di maggior reddito da partecipazione nei confronti dei cosi, la cartella di pagamento, l esecuzione esattoriale ; (4) se allorquando manca l accertamento nei confronti della società (di capitali) il socio può in ogni tempo far valere la illegittimità dell accertamento nei suoi confronti con particolare riferimento al caso in cui, come nella fattispecie, al socio non è mai stato offerto in comunicazione e/o notificato l accertamento nei confronti della società srl. B. Con il successivo motivo i contribuenti - esposto che nel caso... l atto di accertamento nei confronti della società, e la motivazione posta a base, non è stato mai notificato ai soci e mai i soci ne hanno avuto conoscenza (per cui i soci sono stati anche messi nella impossibilità di impugnare l accertamento.. nei loro confronti in quanto... detto accertamento elenca solo dati numerici senza alcun richiamo in punto di fatto così da impedirgli di interloquire nel merito dell accertamento principale e, quindi, di interloquire nel merito del loro accertamento ): in sostanza gli appellanti non conoscendo le ragioni che hanno indotto l Ufficio ad accertare il maggior reddito della società, non hanno né potuto impugnare detto accertamento né difendersi adeguatamente in ordine alla richiesta loro fatte - denunziano omessa motivazione e falsa applicazione degli art. 41 bis dpr 600/1973, 7 comma 1 legge 212/2000 e 24 cost. per avere la sentenza impugnata... completamento omesso la pronuncia sulla eccepita nullità assoluta delle cartelle impugnate per la violazione della prima di tali norme ( secondo cui: se la motivazione fa riferimento ad un altro atto non conosciuto né ricevuto dal contribuente, questo deve essere allegato all atto che lo richiama salvo che quest ultimo non ne riproduca il contenuto essenziale ). I ricorrenti, quindi, formulano questo quesito : se nel caso di accertamento di maggiori redditi da partecipazione ad una società di capitali, la mancata notifica e/o comunicazione dell accertamento eseguito nei confronti della persona giuridica (accertamento solo richiamato, senza la parte motiva, nell accertamento nei confronti dei soci) renda illegittimo l accertamento nei confronti dei cosi e se i soci sono comunque onerati ad impugnare un siffatto atto di accertamento nei loro confronti pena la definitività dello stesso. C. Con il terzo (ultimo) motivo i ricorrenti ribadiscono le ragioni di infondatezza della pretesa 6 / 10

7 fiscale non esaminate dal giudice di appello perché ritenute assorbite. 4. il ricorso deve essere respinto perché infondato. A. in primo luogo va rilevato che l affermazione della sentenza impugnata - contro la quale i ricorrenti hanno formulato il primo quesito ( se la sentenza... sia censurabile per avere ritenuto che solo per vizi propri trattandosi di atti prodromici all azione esecutiva, senza distinguere il caso, come nella fattispecie, di omessa notifica dell accertamento nei confronti della società che legittima la impugnazione della cartella da parte dei cosi, e anche da parte della società, per motivi attinenti al merito della pretesa posta a base della medesima cartella e non solo per vizi propri di questa ) - secondo cui le cartelle di pagamento possono essere impugnate solo per vizi propri non contiene alcuna pronuncia contraria al principio di diritto che si invoca con il quesito atteso che la stessa, nel complessivo argomentare del giudice di appello, in via logica, vale unicamente a motivare il successivo giudizio (peraltro non impugnato dai ricorrenti) di correttezza ( appare corretto ) dell operato dell agente della riscossione racchiuso nelle cartelle da esso emesse, espresso dal medesimo giudice: dal rilievo di detta correttezza, infatti, la Commissione Tributaria Regionale non ha fatto discendere (come altrimenti necessario) l inammissibilità delle doglianze dei contribuenti in ordine al merito della pretesa fiscale, esaminato in prosieguo. Il giudizio espresso su tal merito, infatti, univocamente, suppone quello di ammissibilità di dette impugnazioni perché (come assunto anche dai contribuenti) proposte solo formalmente contro le cartelle di pagamento (non censurate per vizi propri ) ma dirette, nella sostanza, contro la pretesa fiscale in esse contenuta. B. Le ulteriori doglianze sintetizzate negli ultimi tre quesiti del primo motivo, poi, si fondano tutte sul presupposto (propriamente fattuale) dell assunta inesistenza e/o nullità della notifica dell atto di accertamento nei confronti della società. Sul punto la sentenza impugnata, come riportato, ha affermato emerge(re) dagli atti processuali che sia gli accertamenti nei confronti della società sia gli avvisi di accertamento nei confronti sei soci risultano ritualmente notificati, peraltro come in dettaglio precisato nella decisione dei primo giuridici. 7 / 10

8 Il giudice di appello, quindi, dall esame degli «atti processuali» in suo possesso ha desunto la ritualità della notifica non solo degli «accertamenti nei confronti della società» ma anche agli «avvisi di accertamento nei confronti dei soci». Questi ultimi non hanno impugnato questa specifica statuizione che li riguarda (essendosi limitati a lamentare che «l atto di accertamento nei confronti della società, e la motivazione posta a base, non è stato mai notificato ai soci») per cui il giudizio della Commissione Tributaria Regionale è, ormai, coperto da giudicato e per l avvenuta notifica degli «avvisi di accertamento nei confronti dei soci» e per la ritualità della stessa. Il giudizio espresso dallo stesso giudice in ordine alla ritualità della notifica degli «accertamenti nei confronti della società» (unico contestato dai ricorrenti ), poi, non può ritenersi censurato con la semplice negazione («non è stato mai notificato... né agli atti v è la prova della notifica») dell avvenuta notificazione alla società dell avviso di accertamento ed essa diretto e della esistenza «agli atti» della «prova della notifica». Quest ultima doglianza, infatti: - se riferita alla esistenza materiale della «prova» detta, si risolve nella deduzione di un vizio propriamente revocatorio (art. 395 c.p.c.) in quanto si basa sull asserita inesistenza di un fatto (notificazione) che il giudice ha, invece, affermato esistente: quindi su di un errore di percezione (non di giudizio o di valutazione) astrattament eimputabile solo ad una svista di quel giudice; un vizio siffatto, come tale, è inammissibile innanzi a questa Corte perchè il suo esame è devoluto dall art. 398 c.p.c. allo stesso giudice che ha pronunciato la sentenza affetta dall errore del genere precisato, quindi alla Commissione Tributaria Regionale; - riferita, invece, alla valutazione della concreta operazione di notifica (caratterizzata, secondo i ricorrenti, dal rifiuto a riceversi l atto di accertamento... da parte del socio che non è il legale rappresentante della società né è incaricato a riceversi gli atti ) è priva di pregio atteso che per il primo comma dell art. 145 c.p.c. la notificazione alle persone giuridiche si esegue nella loro sede, mediante consegna di copia dell atto al rappresentante o alla persona incaricata di ricevere le notificazioni o, in mancanza, ad altra persona addetta alla sede stessa ; in ordine a tale disposizione, in carenza di qualsivoglia convincente argomento contrario (che non è stato neppure adombrato dia ricorrenti), vanno ribaditi i seguenti principi: 8 / 10

9 (1) il disciplinare le modalità di ricezione degli atti in maniera che essi siano stati consegnati ad una persona fisica all uopo incaricata, costituisce un onere del legale rappresentante della persona giuridica, che va adempiuto non con disposizioni meramente interne, ma in maniera tale da richiamare in modo chiaro ed immediato l attenzione dell ufficio giudiziario (Cass., trib., 20 luglio 2007, n ); (2) in caso di notifica a persone giuridiche, con consegna ad una delle persone indicate nel primo comma dell art. 145 c.p.c., la legittimazione alla ricezione si presume per il solo fatto della presenza del soggetto nella sede sociale e dell avvenuta accettazione dell atto, mentre incombe sul destinatario l onere della prova contraria ( Cass., trib., 6 agosto 2002, n , che definisce consolidato il principio richiamando Cass n. 5304; n. 7249; n ;cfr., altresì, Cass., I, 12 luglio 2002 n , la quale ricorda ex plurimis Cass.... I, 26 marzo 1983 n. 2133; Cass.... I, 9 agosto 1983 n ); ai fini della regolarità della notificazione di atti a persona giuridica presso la sezione legale o quella effettiva, quindi (Cass., III, 14 giugno 2005 n ), è sufficiente che il consegnatario sia legato alla persona giuridica stessa da una particolare rapporto che, non dovendo necessariamente essere di prestazione lavorativa, può risultare anche dall incarico, pure provvisorio o precario, di ricevere la corrispondenza di tal che qualora dalla relazione dell ufficiale giudiziario o postale risulti, in alcune delle predette sedi, la presenza di una persona che si trovava nei locali della sede stessa, è da presumere che tale persona fosse addetta alla ricezione degli atti diretti alla persona giuridica, anche se da questa non dipende, laddove la società, per vincere la presunzione in parola, ha l onere di provare che la stessa persona, oltre a non essere suo dipendente, non era addetta neppure alla sede per non averne mai ricevuto incarico alcuno. Nel caso i ricorrenti non allegano neppure l esistenza di concreti elementi, evidenziati nel giudizio di merito ma trascurati dal giudice di appello, idonei a vincere la presunzione detta (tanto più valida nel caso perché la consegna è stata fatta a socio titolare del 90% del capitale sociale) per cui (non essendo stato contestato che l adempimento sia avvenuto nella sede legale e nel domicilio fiscale della destinataria) rettamente il giudice a quo ha giudicato ritualmente effettuata la notifica nonostante il rifiuto espresso dal socio presente presso la sede sociale. Dalle esposte considerazioni discende la validità della notifica dell atto impositivo operata alla società (quindi l infondatezza del secondo quesito di diritto ) e la conseguente insussistenza 9 / 10

10 del presupposto fattuale ( mancata notifica dell accertamento di maggior reddito nei confronti della società di capitali ; allorquando manca l accertamento nei confronti della società ) sul quale si fondano il terzo ed il quarto quesito del primo motivo nonché il quesito formulato a conclusione del secondo motivo di ricorso supponendo anche questo la mancata notifica e/o comunicazione dell accertamento eseguito nei confronti della persona giuridica. C. La definitività delle statuizioni del giudice di appello concernenti l avvenuta titualità della notifica degli avvisi di accertamento sia alla società che ai suoi soci - derivante (quanto alla notifica alla società) al rigetto delle doglianze dei ricorrenti nonché (per la notifica ai soci) dalla evidenziata carenza di impugnazione del punto contrario -, come intuitivo, rende legittimo anche il giudizio della Commissione Tributaria Regionale circa l «assorbimento» degli «altri motivi di appello» e, di conseguenza, inammissibile il terzo motivo di ricorso con cui i contribuenti ripropongono proprio quegli «altri motivi». 5. Per la loro totale soccombenza i ricorrenti, giusta gli artt. 91 e 97 c.p.c., debbono essere condannati a rifondere, in solido tra loro (atteso il comune, identico interesse all esito della controversia) all Agenzia le spese processuali di questo giudizio di legittimità, liquidate (nella misura indicata in dispositivo) in base alle vigenti tariffe professionali forensi, tenuto conto della controversia nonché dell attività difensiva espletata dall ente vittorioso. PQM Dichiara inammissibile il controricorso del Ministero e compensa integralmente tra tale ente ed i ricorrenti le spese le spese di questo giudizio di legittimità; rigetta il ricorso contro l Agenzia e condanna i ricorrenti a rifondare alla medesima Agenzia, in solido tra loro, le spese giudizio di legittimità, che liquida in complessivi..,00 ( /00), di cui.,00 ( /00) per onorario, oltre spese generali ed accessori di legge. 10 / 10

In data 14/06/07 si costituiva, presso la segreteria della Commissione Tributaria Provinciale di Milano

In data 14/06/07 si costituiva, presso la segreteria della Commissione Tributaria Provinciale di Milano Commissione Tributaria Regionale di Milano, Sentenza del 15 aprile 2010 [Inesistenza giuridica della notif In data 14/06/07 si costituiva, presso la segreteria della Commissione Tributaria Provinciale

Dettagli

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SESTA SEZIONE CIVILE - T ORDINANZA. SRL, in persona del legale rappresentante, elettivamente domiciliata in ROMA, V

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SESTA SEZIONE CIVILE - T ORDINANZA. SRL, in persona del legale rappresentante, elettivamente domiciliata in ROMA, V LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SESTA SEZIONE CIVILE - T Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: 4 2 I 1 7 e.z{ Oggetto Dott. MARCELLO IACOBELLIS Dott. MAURO MOCCI - Presidente - - Consigliere - IRPEG

Dettagli

Categoria: Accertamento e riscossione Sottocategoria: Accertamento e controlli

Categoria: Accertamento e riscossione Sottocategoria: Accertamento e controlli Giustizia & Sentenze Il commento alle principali sentenze N. 23 24.03.2016 Cartella di pagamento. Irrilevante la qualifica del responsabile del procedimento Non rileva la funzione esercitata dalla persona

Dettagli

E nulla la cartella di pagamento recante la sola indicazione omesso o carente

E nulla la cartella di pagamento recante la sola indicazione omesso o carente E nulla la cartella di pagamento recante la sola indicazione omesso o carente versamento dell imposta Nota a Corte di Cassazione n. 20211 del 3 settembre 2013. Avv. Leonardo Leo SOMMARIO: 1. La decisione;

Dettagli

IL DIRETTORE DELL AGENZIA DELLE ENTRATE. In base alle attribuzioni conferitegli dalle norme riportate nel seguito del presente provvedimento, Dispone

IL DIRETTORE DELL AGENZIA DELLE ENTRATE. In base alle attribuzioni conferitegli dalle norme riportate nel seguito del presente provvedimento, Dispone Prot. n. 2010/130264 Approvazione delle Avvertenze relative al nuovo modello di cartella di pagamento, ai sensi dell art. 25 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602 IL DIRETTORE

Dettagli

R I C O R S O i. di COGNOME NOME, nato a Località (xx) il 00.00.0000 e residente a località in via xxxxxxxxxxx

R I C O R S O i. di COGNOME NOME, nato a Località (xx) il 00.00.0000 e residente a località in via xxxxxxxxxxx ALLA COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE DI P I S A R I C O R S O i di COGNOME NOME, nato a Località (xx) il 00.00.0000 e residente a località in via xxxxxxxxxxx n.xx, cod. fiscale XXXXXXXXXXXXXXXX, titolare

Dettagli

Giustizia & Sentenze Il commento alle principali sentenze

Giustizia & Sentenze Il commento alle principali sentenze Giustizia & Sentenze Il commento alle principali sentenze N. 71 03.11.2016 Cartella consegnata al parente vicino di casa : nulla la notifica senza raccomandata A/r Categoria: Contribuente Sottocategoria:

Dettagli

Le parti nel processo tributario

Le parti nel processo tributario IL PROCESSO TRIBUTARIO Le parti nel processo tributario Dott. Antonio Giovanni Tangorra 21 ottobre 2014 Le parti: art. 10 d.lgs. 546 2 Hanno la capacità di essere parte nel processo tributario: - il ricorrente

Dettagli

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

Corte di Cassazione - copia non ufficiale Civile Sent. Sez. 5 Num. 20055 Anno 2015 Presidente: MERONE ANTONIO Relatore: MELONI MARINA Data pubblicazione: 07/10/2015 SENTENZA sul ricorso 28590-2010 proposto da: SERIT SICILIA SPA AGENTE RISCOSSIONE

Dettagli

Nulla la cartella di pagamento non preceduta dalla comunicazione dell esito del controllo formale ex art. 36-ter d.p.r. 600/1973:

Nulla la cartella di pagamento non preceduta dalla comunicazione dell esito del controllo formale ex art. 36-ter d.p.r. 600/1973: Nulla la cartella di pagamento non preceduta dalla comunicazione dell esito del controllo formale ex art. 36-ter d.p.r. 600/1973: La Suprema Corte, dopo gli ultimi arresti in materia, prosegue sul filone

Dettagli

Motivi della decisione

Motivi della decisione Omissis Svolgimento del processo Con sentenza dell 8.3.2008 il Tribunale di Milano, pronunciando sul ricorso proposto da P.E. - volto ad ottenere l accertamento della nullità e, comunque, l annullamento

Dettagli

Giustizia & Sentenze Il commento alle principali sentenze

Giustizia & Sentenze Il commento alle principali sentenze Giustizia & Sentenze Il commento alle principali sentenze N. 50 30.06.2016 Impugnazioni: notifica attraverso operatori postali privati Categoria: Contenzioso Sottocategoria: Processo tributario In tema

Dettagli

Appello tributario. Decorrenza termine lungo

Appello tributario. Decorrenza termine lungo Giustizia & Sentenze Il commento alle principali sentenze N. 77 28.11.2013 Appello tributario. Decorrenza termine lungo Non può essere rimessa in termini la parte che, pur non avendo avuto notizia della

Dettagli

Contenzioso Autotutela Interesse legittimo Sussiste Competenza del giudice tributario sul rifiuto Sussiste.

Contenzioso Autotutela Interesse legittimo Sussiste Competenza del giudice tributario sul rifiuto Sussiste. Omnibus Italia Servizi Assicurativi www.omnibusitalia.com Diritto Civile - Tributi Contenzioso Autotutela Interesse legittimo Sussiste Competenza del giudice tributario sul rifiuto Sussiste. I contribuenti

Dettagli

Notifica diretta e relata in bianco, espressioni dello stesso male : l inesistenza della notifica della cartella di pagamento

Notifica diretta e relata in bianco, espressioni dello stesso male : l inesistenza della notifica della cartella di pagamento Notifica diretta e relata in bianco, espressioni dello stesso male : l inesistenza della notifica della cartella di pagamento di Maurizio Villani e Paola Rizzelli Con sentenza n. 436/02/10, pronunciata

Dettagli

UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE DI OTTAVIANO. Opposizione alla cartella esattoriale: modalità e termini (M.Cuomo)

UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE DI OTTAVIANO. Opposizione alla cartella esattoriale: modalità e termini (M.Cuomo) Avverso la cartella esattoriale emessa ai fini della riscossione di sanzioni amministrative pecuniarie per violazioni del codice della strada sono ammissibili: l'opposizione ai sensi della legge n. 689

Dettagli

Giustizia & Sentenze Il commento alle principali sentenze

Giustizia & Sentenze Il commento alle principali sentenze Giustizia & Sentenze Il commento alle principali sentenze N. 64 15.09.2016 Fallimento: mancata notifica della cartella ai soci È nulla l intimazione di pagamento se l atto prodromico è stato notificato

Dettagli

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. La Commissione Tributaria Provinciale di Roma, Sezione 51. Sentenza

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. La Commissione Tributaria Provinciale di Roma, Sezione 51. Sentenza REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO La Commissione Tributaria Provinciale di Roma, Sezione 51 ha emesso la seguente Sentenza Sul ricorso n. 1.../12 Depositato il 09/08/2012 - Avverso CARTELA

Dettagli

Le variazioni ai giudizi di impugnazione

Le variazioni ai giudizi di impugnazione Le variazioni ai giudizi di impugnazione In nero sono evidenziate le modifiche apportate dal Dl 83/2012 convertito dalla legge 134/2012 Articolo 342 Forma dell appello L appello si propone con citazione

Dettagli

REPUBBLICA ITALIANA. Opposizione a cartella esattoriale per mancata notifica del verbale di accertamento: competenza del Giud

REPUBBLICA ITALIANA. Opposizione a cartella esattoriale per mancata notifica del verbale di accertamento: competenza del Giud Opposizione a cartella esattoriale per mancata notifica del verbale di accertamento: competenza del Giud Opposizione a cartella esattoriale per mancata notifica del verbali sottostanti. Il Giudice di Pace

Dettagli

APPELLO: DOVE VA NOTIFICATA L IMPUGNAZIONE SE IL PROCURATORE COSTITUITOSI È TRASFERITO?

APPELLO: DOVE VA NOTIFICATA L IMPUGNAZIONE SE IL PROCURATORE COSTITUITOSI È TRASFERITO? APPELLO: DOVE VA NOTIFICATA L IMPUGNAZIONE SE IL PROCURATORE COSTITUITOSI È TRASFERITO? Cassazione, sez. VI Civile 3, 5 luglio 2012, n. 11294 Lo spostamento del procuratore costituito non impedisce automaticamente

Dettagli

La notifica dell avviso di rettifica di cartella esattoriale al vicino di casa

La notifica dell avviso di rettifica di cartella esattoriale al vicino di casa La notifica dell avviso di rettifica di cartella esattoriale al vicino di casa Corte di Cassazione, 15 luglio 2009 n. 16444 La massima E invalida la notificazione dell avviso di rettifica della dichiarazione

Dettagli

Sentenze interessanti N.29/2012 IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia. (Sezione Seconda) SENTENZA

Sentenze interessanti N.29/2012 IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia. (Sezione Seconda) SENTENZA N. 02867/2012 REG.PROV.COLL. N. 03024/2011 REG.RIC. R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Seconda) ha pronunciato

Dettagli

COMPETENZA DEL GIUDICE. Avv. Alfio Cissello

COMPETENZA DEL GIUDICE. Avv. Alfio Cissello COMPETENZA DEL GIUDICE Avv. Alfio Cissello COMPETENZA DEL GIUDICE RADICAMENTO DELLA COMPETENZA La competenza si radica in base alla sede dell ente che ha emanato l atto impugnato. Non ha rilevanza l eventuale

Dettagli

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE DI APPELLO DI ANCONA, seconda sezione civile, composta dai seguenti Magistrati: dott. Bruno Castagnoli PRESIDENTE rel. dott. Stefano Formiconi CONSIGLIERE

Dettagli

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO SEZINE N 27 REPUBBLICA ITALIANA IN NME DEL PPL ITALIAN LA CMMISSINE TRIBUTARIA REGINALE DI MILAN SEZINE 27 REG.GENERALE N 5740/2015 UDIENZA DEL 19/0212016 ore 15:00 riunita con l'intervento dei Signori:

Dettagli

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LIVIO MICHELE ANTONIO

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LIVIO MICHELE ANTONIO SEZIONE N 5 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE DI MILANO riunita con l'intervento dei Signori: SEZIONE 5 REG.GENERALE N 211/2016 UDIENZA DEL 19/05/2016

Dettagli

ha pronunciato la presente

ha pronunciato la presente Pagina 1 di 5 N. 00235/2012 REG.PROV.COLL. N. 01866/2011 REG.RIC. R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto (Sezione Terza) ha

Dettagli

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

Corte di Cassazione - copia non ufficiale Civile Sent. Sez. 2 Num. 5898 Anno 2015 Presidente: BUCCIANTE ETTORE Relatore: NUZZO LAURENZA Data pubblicazione: 24/03/2015 SENTENZA sul ricorso 19056-2009 proposto da: EQUITALIA SARDEGNA S.p.A. (nuova

Dettagli

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI REGGIO EMILIA

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI REGGIO EMILIA Sent. / REPUBBLICA ITALIANA Cont. / Cron. IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI REGGIO EMILIA Rep. Il Giudice, dott. Gianluigi MORLINI, in funzione di Giudice monocratico, ha pronunciato la seguente:

Dettagli

INDICE SOMMARIO PREMESSA. ... Pag. 1

INDICE SOMMARIO PREMESSA. ... Pag. 1 INDICE SOMMARIO PREMESSA... Pag. 1 Parte Generale LA TUTELA GIUDIZIARIA AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI FERMO AMMINISTRATIVO DI CUI ALL ART. 86, D.P.R. 602/1973 1. Introduzione... Pag. 9 Capitolo I LA NATURA

Dettagli

I datori di lavoro devono conservare gli attestati della avvenuta formazione

I datori di lavoro devono conservare gli attestati della avvenuta formazione I datori di lavoro devono conservare gli attestati della avvenuta formazione Con la Sentenza 9 settembre 2014 n. 37312, la Quarta Sezione Penale della Suprema Corte ha affermato che i datori di lavoro

Dettagli

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

Corte di Cassazione - copia non ufficiale Civile Ord. Sez. 6 Num. 20213 Anno 2015 Presidente: IACOBELLIS MARCELLO Relatore: CARACCIOLO GIUSEPPE Data pubblicazione: 08/10/2015 ORDINANZA sul ricorso 9962-2013 proposto da: EQUITALIA SUD SPA, società

Dettagli

Cartella esattoriale. Tasse automobilistiche: competenza delle Commissioni Tributarie Provinciali (M. Cuo

Cartella esattoriale. Tasse automobilistiche: competenza delle Commissioni Tributarie Provinciali (M. Cuo Cartella esattoriale. Tasse automobilistiche: competenza delle Commissioni Tributarie Provinciali (M. Cuo Solo avverso la cartella esattoriale emessa ai fini della riscossione di sanzioni amministrative

Dettagli

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

Corte di Cassazione - copia non ufficiale Civile Sent. Sez. 3 Num. 12895 Anno 2014 Presidente: BERRUTI GIUSEPPE MARIA Relatore: SESTINI DANILO Data pubblicazione: 09/06/2014 SENTENZA sul ricorso 23438-2008 proposto da: CONSIGLIO GIUSEPPE CNSGPP44R19F299H,

Dettagli

CORTE DI CASSAZIONE ORDINANZA N 330. Imposte e tasse repressione delle violazioni delle leggi finanziarie sanzioni - prescrizione

CORTE DI CASSAZIONE ORDINANZA N 330. Imposte e tasse repressione delle violazioni delle leggi finanziarie sanzioni - prescrizione CORTE DI CASSAZIONE ORDINANZA 09 01 2014 N 330 Imposte e tasse repressione delle violazioni delle leggi finanziarie sanzioni - prescrizione ha pronunciato la seguente: ORDINANZA REPUBBLICA ITALIANA IN

Dettagli

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

Corte di Cassazione - copia non ufficiale Civile Sent. Sez. U Num. 24739 Anno 2016 Presidente: AMOROSO GIOVANNI Relatore: NAPPI ANIELLO Data pubblicazione: 05/12/2016 sul ricorso proposto da SENTENZA Marco Mazzi, domiciliato in Roma, via Ugo de

Dettagli

QUADRI SINOTTICI RISCOSSIONE TRIBUTI LOCALI

QUADRI SINOTTICI RISCOSSIONE TRIBUTI LOCALI QUADRI SINOTTICI RISCOSSIONE TRIBUTI LOCALI AVV. MAURIZIO VILLANI Avvocato Tributarista in Lecce Patrocinante in Cassazione www.studiotributariovillani.it - e-mail avvocato@studiotributariovillani.it ANNI

Dettagli

Commissione tributaria provinciale roma, sez. xxvi, 04 aprile 2008, n. 52

Commissione tributaria provinciale roma, sez. xxvi, 04 aprile 2008, n. 52 Processo tributario e danno da lite temeraria - Commissione tributaria provinciale roma, sez. xxvi, 04 apri PROCESSO TRIBUTARIO E DANNO DA LITE TEMERARIA Commissione tributaria provinciale roma, sez. xxvi,

Dettagli

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

Corte di Cassazione - copia non ufficiale Civile Ord. Sez. 6 Num. 22093 Anno 2016 Presidente: CIRILLO ETTORE Relatore: FEDERICO GUIDO Data pubblicazione: 31/10/2016 ORDINANZA sul ricorso 20852-2015 proposto da: RICUCCI STEFANO, elettivamente domiciliato

Dettagli

Ingiunzione fiscale. Processo

Ingiunzione fiscale. Processo Ingiunzione fiscale. Processo Comune di Torino Torino, 28 novembre 2016 Relatore: Avv. Luciano Marcon 29/11/2016 1 Normativa L'ingiunzione fiscale è un ordine di pagamento emesso da un Ente Locale. Si

Dettagli

Prova notifica titolo esecutivo il debitore deve provare la mancata notifica -

Prova notifica titolo esecutivo il debitore deve provare la mancata notifica - Prova notifica titolo esecutivo il debitore deve provare la mancata notifica - La prova che il titolo esecutivo non sia stato notificato unitamente al precetto spetta all opponente, soprattutto se la presenza

Dettagli

CASSAZIONE CIVILE, SEZIONI UNITE

CASSAZIONE CIVILE, SEZIONI UNITE Data 06/09/2012 Ente giudicante CASSAZIONE CIVILE, SEZIONI UNITE Numero 14934 La Corte di cassazione a Sezioni Unite, con sentenza n. 14934 del 06/09/2012 ha espresso il principio di diritto a norma del

Dettagli

I METODI DELLA RISCOSSIONE. In materia di II.DD., per lungo tempo si è fatto ricorso al servizio di riscossione c.d. esattoriale.

I METODI DELLA RISCOSSIONE. In materia di II.DD., per lungo tempo si è fatto ricorso al servizio di riscossione c.d. esattoriale. I METODI DELLA RISCOSSIONE In materia di II.DD., per lungo tempo si è fatto ricorso al servizio di riscossione c.d. esattoriale. 1 LA RISCOSSIONE ESATTORIALE Il sistema era strutturato in tal modo: iscrizione

Dettagli

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE. Cass /2014. Raccomandata inviata a mezzo ufficio postale: effetti

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE. Cass /2014. Raccomandata inviata a mezzo ufficio postale: effetti Con la sentenza di seguito riportata, la Corte di Cassazione ha confermato il principio secondo il quale l'atto di costituzione in mora del debitore, per produrre i suoi effetti ed, in particolare, l'effetto

Dettagli

«Art. 17-bis (Il reclamo e la mediazione) 1. Per le controversie di valore non superiore a ventimila euro,relative ad atti emessi dall Agenzia delle

«Art. 17-bis (Il reclamo e la mediazione) 1. Per le controversie di valore non superiore a ventimila euro,relative ad atti emessi dall Agenzia delle Libretto Viola Prima edizione dicembre 2011 Dall avviso di accertamento al ricorso passando per il reclamo e la mediazione 1 NORMATIVA L art. 39, comma 9, del D.L. n. 98/2011 convertito nella L. n. 111/2011

Dettagli

Ricorso ex artt. 22 e 23 Legge 689/1981

Ricorso ex artt. 22 e 23 Legge 689/1981 AL SIGNOR GIUDICE DI PACE DI.. ******************** Ricorso ex artt. 22 e 23 Legge 689/1981 Nell interesse della XXXS.r.l. in persona del proprio Legale Rappresentante pro-tempore, Sig..., con sede a.

Dettagli

Cass. civ. Sez. V, Sent., , n REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE TRIBUTARIA

Cass. civ. Sez. V, Sent., , n REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE TRIBUTARIA Cass. civ. Sez. V, Sent., 12-11-2014, n. 24097 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE TRIBUTARIA Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. DI BLASI

Dettagli

Fatto. Diritto. 1. Con il primo motivo di ricorso, dal contribuente enumerato col due, la sentenza veniva censurata, in rubrica, nel modo che segue:

Fatto. Diritto. 1. Con il primo motivo di ricorso, dal contribuente enumerato col due, la sentenza veniva censurata, in rubrica, nel modo che segue: Sentenza n. 10082 del 9 maggio 2014 (ud 19 marzo 2014) - della Cassazione Civile, Sez. V - Pres. MERONE Antonio - Est. BRUSCHETTA Ernestino Luigi - Pm. SORRENTINO Federico Fatto Con l impugnata sentenza

Dettagli

A NOTIFICA CON IRREGOLARITÀ DI FORMA RENDE NULLO L AVVISO DI ACCERTAMENTO

A NOTIFICA CON IRREGOLARITÀ DI FORMA RENDE NULLO L AVVISO DI ACCERTAMENTO martedì 30 novembre 2010 CONTENZIOSO A NOTIFICA CON IRREGOLARITÀ DI FORMA RENDE NULLO L AVVISO DI ACCERTAMENTO Di Alessandro Sacrestano La notifica è un procedimento fondamentale ai fini della regolarità

Dettagli

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Giudice della seconda sezione civile del Tribunale di Udine, dott. Francesco

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Giudice della seconda sezione civile del Tribunale di Udine, dott. Francesco REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Giudice della seconda sezione civile del Tribunale di Udine, dott. Francesco Venier, ha pronunciato, ai sensi dell art. 281 sexies c.p.c., la seguente

Dettagli

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. La Corte di Appello di Trento Sezione per le CONTROVRSIE DI

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. La Corte di Appello di Trento Sezione per le CONTROVRSIE DI REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO La Corte di Appello di Trento Sezione per le CONTROVRSIE DI LAVORO riunita in Camera di Consiglio nelle persone dei Signori Magistrati: 1. DOTT. FABIO MAIONE

Dettagli

Actio quanti minoris: quali criteri applicare? Cassazione, sez. VI, 25 gennaio 2012, n. 1066 (L. D Apollo)

Actio quanti minoris: quali criteri applicare? Cassazione, sez. VI, 25 gennaio 2012, n. 1066 (L. D Apollo) ACTIO QUANTI MINORIS: QUALI CRITERI APPLICARE? Cassazione, sez. VI, 25 gennaio 2012, n. 1066 Luca D Apollo La Cassazione affronta un ipotesi di inadempimento contrattuale relativo ad una vendita immobiliare

Dettagli

Regolamento sulle sanzioni amministrative pecuniarie per la violazione dei regolamenti e delle ordinanze

Regolamento sulle sanzioni amministrative pecuniarie per la violazione dei regolamenti e delle ordinanze Comune di Bagnolo Mella Provincia di Brescia Regolamento sulle sanzioni amministrative pecuniarie per la violazione dei regolamenti e delle ordinanze approvato con deliberazione del Consiglio Comunale

Dettagli

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

Corte di Cassazione - copia non ufficiale Civile Sent. Sez. 1 Num. 8456 Anno 2014 Presidente: SALME' GIUSEPPE Relatore: BISOGNI GIACINTO Data pubblicazione: 10/04/2014 ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: Mario Landi e

Dettagli

In particolare, l art. 395, n. 4, c.p.c. prevede che la sentenza possa essere revocata quando la stessa sia l effetto di un errore di fatto

In particolare, l art. 395, n. 4, c.p.c. prevede che la sentenza possa essere revocata quando la stessa sia l effetto di un errore di fatto 1) LA REVOCAZIONE Ai sensi dell art. 64, co.1, del D.Lgs 546/92, contro le sentenze delle commissioni tributarie che involgono accertamenti di fatto e che sul punto non sono ulteriormente impugnabili o

Dettagli

IL PROCESSO TRIBUTARIO. Gli atti impugnabili. Prof. Avv. Francesco Tesauro

IL PROCESSO TRIBUTARIO. Gli atti impugnabili. Prof. Avv. Francesco Tesauro IL PROCESSO TRIBUTARIO Gli atti impugnabili Prof. Avv. Francesco Tesauro 1) Cass. civ., sez. trib., 08-10-2007, n. 21045 L elencazione degli «atti impugnabili», pur dovendosi considerare tassativa, va

Dettagli

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

Corte di Cassazione - copia non ufficiale Civile Sent. Sez. 5 Num. 11965 Anno 2016 Presidente: CHINDEMI DOMENICO Relatore: MELONI MARINA Data pubblicazione: 10/06/2016 SENTENZA sul ricorso 8067-2014 proposto da: COMUNE DI CEFALU' in persona del

Dettagli

Art. 25. (Impiego della posta elettronica certificata nel processo civile) 1. Al codice di procedura civile sono apportate le seguenti modificazioni:

Art. 25. (Impiego della posta elettronica certificata nel processo civile) 1. Al codice di procedura civile sono apportate le seguenti modificazioni: Art. 25. (Impiego della posta elettronica certificata nel processo civile) 1. Al codice di procedura civile sono apportate le seguenti modificazioni: a) all articolo 125, primo comma, le parole: «il proprio

Dettagli

ACCERTAMENTO, RISCOSSIONE, SANZIONI E CONTENZIOSO 3 MODULO - IL CONTENZIOSO TRIBUTARIO

ACCERTAMENTO, RISCOSSIONE, SANZIONI E CONTENZIOSO 3 MODULO - IL CONTENZIOSO TRIBUTARIO ACCERTAMENTO, RISCOSSIONE, SANZIONI E CONTENZIOSO 3 MODULO - IL CONTENZIOSO TRIBUTARIO SEDE UNIVERSITÀ DEGLI STUDI ROMA 3, VIA SILVIO D'AMICO 77, 00145 ROMA, Venerdì: 14.00-19.00 Sabato: 9.00 14.00 1 1

Dettagli

Il litisconsorzio nel processo tributario Il ricorso

Il litisconsorzio nel processo tributario Il ricorso Il litisconsorzio nel processo tributario Il ricorso Ricorso collettivo: il ricorso è proposto da più soggetti contro il medesimo atto Esempio: ricorso proposto da una società di persone e dai soci contro

Dettagli

COMUNE DI BRESCIA REGOLAMENTO PER L APPLICAZIONE DELL ISTITUTO DELL ACCERTAMENTO CON ADESIONE ALLE ENTRATE TRIBUTARIE COMUNALI

COMUNE DI BRESCIA REGOLAMENTO PER L APPLICAZIONE DELL ISTITUTO DELL ACCERTAMENTO CON ADESIONE ALLE ENTRATE TRIBUTARIE COMUNALI COMUNE DI BRESCIA REGOLAMENTO PER L APPLICAZIONE DELL ISTITUTO DELL ACCERTAMENTO CON ADESIONE ALLE ENTRATE TRIBUTARIE COMUNALI Adottato dal Consiglio comunale nella seduta del 28.9.2000 con provvedimento

Dettagli

I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O. La Corte d Appello di Brescia, Sezione Lavoro, composta dai S E N T E N Z A

I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O. La Corte d Appello di Brescia, Sezione Lavoro, composta dai S E N T E N Z A R E P U B B L I C A I T A L I A N A I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O La Corte d Appello di Brescia, Sezione Lavoro, composta dai Sigg.: Dott. Antonella NUOVO Presidente rel. Dott. Antonio

Dettagli

CIRCOLARE N. 49/T. Roma, 28 dicembre 2012. OGGETTO: Mediazione tributaria Atti emessi dagli Uffici Provinciali - Territorio dell Agenzia

CIRCOLARE N. 49/T. Roma, 28 dicembre 2012. OGGETTO: Mediazione tributaria Atti emessi dagli Uffici Provinciali - Territorio dell Agenzia CIRCOLARE N. 49/T Roma, 28 dicembre 2012 Direzione Centrale Pubblicità Immobiliare e Affari Legali OGGETTO: Mediazione tributaria Atti emessi dagli Uffici Provinciali - Territorio dell Agenzia 2 Premessa

Dettagli

Costituirsi in giudizio, nel predetto giudizio per resistere alle pretese del ricorrente, ai sensi dell art. 82 del vigente C.P.C.

Costituirsi in giudizio, nel predetto giudizio per resistere alle pretese del ricorrente, ai sensi dell art. 82 del vigente C.P.C. Comune di Palma di Montechiaro Comando Polizia Municipale Determinazione del Sindaco N. 02 del Registro Data 08 gennaio 2013 OGGETTO: Costituzione in giudizio a seguito di ricorso avanti al Giudice di

Dettagli

R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia. (Sezione Terza) SENTENZA

R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia. (Sezione Terza) SENTENZA N. 02501/2014 REG.PROV.COLL. N. 02190/2013 REG.RIC. R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Terza) ha pronunciato

Dettagli

riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei seguenti Magistrati: nella causa di opposizione allo stato passivo ex art. 98 L.F. iscritta al n.

riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei seguenti Magistrati: nella causa di opposizione allo stato passivo ex art. 98 L.F. iscritta al n. TRIBUNALE DI REGGIO EMILIA SEZIONE PRIMA CIVILE riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei seguenti Magistrati: - Dr.ssa Rosaria SavastanoPRESIDENTE - Dr.ssa Annamaria CasadonteGIUDICE - Dr. Giovanni

Dettagli

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

Corte di Cassazione - copia non ufficiale Civile Sent. Sez. 6 Num. 18174 Anno 2016 Presidente: PETITTI STEFANO Relatore: PICARONI ELISA Data pubblicazione: 16/09/2016 SENTENZA sul ricorso 1734-2015 proposto da: ZAMBANO TULLIO DOMENICO, elettivamente

Dettagli

REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEI PROCEDIMENTI DI APPLICAZIONE DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE TRIBUTARIE IN MATERIA DI DIRITTO ANNUALE

REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEI PROCEDIMENTI DI APPLICAZIONE DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE TRIBUTARIE IN MATERIA DI DIRITTO ANNUALE Allegato alla Delibera Giunta Camerale n. 165 del 14-10-2011 REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEI PROCEDIMENTI DI APPLICAZIONE DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE TRIBUTARIE IN MATERIA DI DIRITTO ANNUALE ARTICOLO

Dettagli

OGGETTO: Il termine del per gli accertamenti

OGGETTO: Il termine del per gli accertamenti Informativa per la clientela di studio N. 165 del 11.12.2013 Ai gentili Clienti Loro sedi OGGETTO: Il termine del 31.12 per gli accertamenti Gentile Cliente, con la stesura del presente documento informativo,

Dettagli

Sgravio provvisorio: il giudizio prosegue

Sgravio provvisorio: il giudizio prosegue Giustizia & Sentenze Il commento alle principali sentenze N. 14 19.02.2015 Sgravio provvisorio: il giudizio prosegue La provvisoria ottemperanza alla sentenza della CTP non giustifica la declaratoria di

Dettagli

Sommario SOMMARIO. IPSOA Wolters Kluwer Italia S.r.l. IX

Sommario SOMMARIO. IPSOA Wolters Kluwer Italia S.r.l. IX SOMMARIO Capitolo I IRRAGIONEVOLE LA PRESUNZIONE DI IMPONIBILITÀ DEI PRELEVAMENTI BANCARI EFFETTUATI DA PROFESSIONISTI Commissione tributaria regionale Lazio, Sez. IX, Sent. 18 giugno 2014, n. 4064 La

Dettagli

CORTE DI CASSAZIONE PENALE, SEZIONE III, SENTENZA DEL 24 OTTOBRE 2012, N.

CORTE DI CASSAZIONE PENALE, SEZIONE III, SENTENZA DEL 24 OTTOBRE 2012, N. CORTE DI CASSAZIONE PENALE, SEZIONE III, SENTENZA DEL 24 OTTOBRE 2012, N. 41484: titolare del potere di ordinare lo sgombero dell immobile sequestrato è il pubblico ministero. «questa Corte Suprema (Cass.

Dettagli

N. 01921/2013REG.PROV.COLL. N. 05297/2012 REG.RIC. R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta) ha pronunciato la presente

Dettagli

REGOLAMENTO COMUNALE PER LA DISCIPLINA DELL AUTOTUTELA (D.M. N. 37 DEL 11/02/97)

REGOLAMENTO COMUNALE PER LA DISCIPLINA DELL AUTOTUTELA (D.M. N. 37 DEL 11/02/97) Approvato con deliberazione di C.C. n. 16 del 30.03.1999. REGOLAMENTO COMUNALE PER LA DISCIPLINA DELL AUTOTUTELA (D.M. N. 37 DEL 11/02/97) ART. 1 AMBITO DI APPLICAZIONE ART. 2 ESERCIZIO DEL POTERE DI AUTOTUTELA

Dettagli

LA SOSPENSIONE CAUTELARE NEI GIUDIZI D IMPUGNAZIONE

LA SOSPENSIONE CAUTELARE NEI GIUDIZI D IMPUGNAZIONE MASTER IN DIFESA TRIBUTARIA E ASSISTENZA AL CONTRIBUENTE LA SOSPENSIONE CAUTELARE NEI GIUDIZI D IMPUGNAZIONE (Corte Cost. n. 110/2010 e n. 109/2012; Cass. n. 2845/2012) ANTONIO SIMONE (già Presidente della

Dettagli

Gli aspetti essenziali e le novità nel processo tributario. Quarrata 23 ottobre 2013

Gli aspetti essenziali e le novità nel processo tributario. Quarrata 23 ottobre 2013 Gli aspetti essenziali e le novità nel processo tributario Quarrata 23 ottobre 2013 Il processo tributario: aspetti generali e ultime novità legislative Il processo tributario Aspetti generali del processo

Dettagli

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

Corte di Cassazione - copia non ufficiale Civile Sent. Sez. 6 Num. 21318 Anno 2015 Presidente: FINOCCHIARO MARIO Relatore: CARLUCCIO GIUSEPPA Data pubblicazione: 21/10/2015 SENTENZA sul ricorso 1130-2014 proposto da: CALVINO MAURIZIO CLVMRZ72L23F839V,

Dettagli

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

Corte di Cassazione - copia non ufficiale Civile Ord. Sez. 6 Num. 26708 Anno 2013 Presidente: PICCIALLI LUIGI Relatore: PETITTI STEFANO Data pubblicazione: 28/11/2013 condominio ORDINANZA sul ricorso proposto da: ZANKOVA Nikolina Hristova (ZNK

Dettagli

OGGETTO: Consulenza giuridica Art. 182-ter, secondo comma della legge fallimentare Termini per la presentazione della proposta di transazione fiscale

OGGETTO: Consulenza giuridica Art. 182-ter, secondo comma della legge fallimentare Termini per la presentazione della proposta di transazione fiscale RISOLUZIONE N. 3/E Direzione Centrale Normativa e Contenzioso Roma, 5 gennaio 2009 OGGETTO: Consulenza giuridica Art. 182-ter, secondo comma della legge fallimentare Termini per la presentazione della

Dettagli

Cass /2011:Opposizione a sanzione amministrativa: è sempre competente il Giudice di Pace

Cass /2011:Opposizione a sanzione amministrativa: è sempre competente il Giudice di Pace La Cassazione ha ritenuto fondato il principio affermato dal Tribunale di Roma, secondo il quale "In tema di sanzioni amministrative, il combinato disposto dell'art. 205 d.lgs. 285/1992 e dell'art. 22-bis

Dettagli

Sent. N. 675/2013 REPVBBLICA ITALIANA

Sent. N. 675/2013 REPVBBLICA ITALIANA 1 Sent. N. 675/2013 REPVBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE DEI CONTI SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE LAZIO - GIUDICI - Ivan De Musso Enrico Torri Luigi Impeciati Presidente Consigliere

Dettagli

IL GIUDIZIO DI OTTEMPERANZA NEL PROCESSO TRIBUTARIO ASSOCIAZIONE FRA COMMERCIALISTI L U C A P A C I O L I

IL GIUDIZIO DI OTTEMPERANZA NEL PROCESSO TRIBUTARIO ASSOCIAZIONE FRA COMMERCIALISTI L U C A P A C I O L I IL GIUDIZIO DI OTTEMPERANZA NEL PROCESSO TRIBUTARIO ASSOCIAZIONE FRA COMMERCIALISTI L U C A P A C I O L I Relatore: dott. Giuseppe Paladino Frattamaggiore 20/11/2010 Al fine di garantire la posizione del

Dettagli

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI POTENZA Sezione Civile Giudice del Lavoro

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI POTENZA Sezione Civile Giudice del Lavoro REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI POTENZA Sezione Civile Giudice del Lavoro Il Tribunale di Potenza, in composizione monocratica, in persona del Giudice, dott.ssa Rosalba De

Dettagli

COMUNE DI GAETA (Provincia di Latina) REGOLAMENTO

COMUNE DI GAETA (Provincia di Latina) REGOLAMENTO COMUNE DI GAETA (Provincia di Latina) * * * * * REGOLAMENTO per l applicazione dell Imposta Unica Comunale * * * * * (Approvato con deliberazione consiliare n 52 del 04.09.2014) 1 Indice ART. 1 - OGGETTO

Dettagli

STRUMENTI DEFLATIVI DEL CONTENZIOSO

STRUMENTI DEFLATIVI DEL CONTENZIOSO STRUMENTI DEFLATIVI DEL CONTENZIOSO 1 Gli strumenti deflativi del contenzioso sono principalmente individuati nei seguenti istituti: 1. Autotutela; 2. Acquiescenza; 3. Accertamento con adesione; 4. Mediazione

Dettagli

Dentro la Notizia. 10 Aprile 2013

Dentro la Notizia. 10 Aprile 2013 Consiglio Provinciale dei Consulenti del Lavoro di Napoli A CURA DELLA COMMISSIONE COMUNICAZIONE DEL CPO DI NAPOLI Dentro la Notizia 50/2013 APRILE/6/2013 (*) 10 Aprile 2013 LA DOCUMENTAZIONE RICHIESTA

Dettagli

NOVITA IN MATERIA DI CONTENZIOSO TRIBUTARIO. dott. Giancarlo Grossi

NOVITA IN MATERIA DI CONTENZIOSO TRIBUTARIO. dott. Giancarlo Grossi NOVITA IN MATERIA DI CONTENZIOSO TRIBUTARIO dott. Giancarlo Grossi 1 D.L. 06/07/2011, n. 98, conv. in L. 15/07/2011, n. 111 ARTICOLO 39 Disposizioni in materia di riordino della giustizia tributaria Modifica

Dettagli

Sentenze interessanti N.27/2012 IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia. (Sezione Quarta) SENTENZA.

Sentenze interessanti N.27/2012 IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia. (Sezione Quarta) SENTENZA. N. 02623/2012 REG.PROV.COLL. N. 00111/2012 REG.RIC. R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Quarta) ha pronunciato

Dettagli

contro per l'annullamento ha pronunciato la presente

contro per l'annullamento ha pronunciato la presente N. 00409/2013 REG.PROV.COLL. N. 00197/2012 REG.RIC. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto (Sezione Seconda) ha pronunciato la presente SENTENZA

Dettagli

Tributi - Accertamento - Notificazioni - Residenza all'estero - Notifica a mano del coniuge - Validità del procedimento notificatorio - Sussiste

Tributi - Accertamento - Notificazioni - Residenza all'estero - Notifica a mano del coniuge - Validità del procedimento notificatorio - Sussiste Giurisprudenza - CORTE DI CASSAZIONE - Sentenza 24 settembre 2015, n. 18934 Tributi - Accertamento - Notificazioni - Residenza all'estero - Notifica a mano del coniuge - Validità del procedimento notificatorio

Dettagli

SOMMARIO. Introduzione 3

SOMMARIO. Introduzione 3 Introduzione 3 CAPITOLO PRIMO IL SISTEMA DELLA RISCOSSIONE 7 1. Brevi cenni sulla riforma della riscossione 8 2. Il ruolo 9 3. Oggetto e specie dei ruoli 11 3.1 Iscrizione nei ruoli straordinari a carico

Dettagli

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

Corte di Cassazione - copia non ufficiale Civile Sent. Sez. 5 Num. 1160 Anno 2016 Presidente: CAPPABIANCA AURELIO Relatore: CAPPABIANCA AURELIO Data pubblicazione: 22/01/2016 SENTENZA sul ricorso 6401-2010 proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE, in

Dettagli

Scritto da Ciro Tadicini Mercoledì 04 Maggio :15 - Ultimo aggiornamento Mercoledì 04 Maggio :16

Scritto da Ciro Tadicini Mercoledì 04 Maggio :15 - Ultimo aggiornamento Mercoledì 04 Maggio :16 Il verbale di contestazione per violazione del codice della strada può essere illegittimo tanto per vizi formali quanto per vizi sostanziali, e la prima ca tegoria non è più lieve della seconda, non potendosi

Dettagli

Schemi 14A 14B 14C 17A 17B

Schemi 14A 14B 14C 17A 17B INDICE Schemi 1 Le impugnazioni delle sentenze (artt. 323 e ss.)... 3 2 Cosa giudicata formale (art. 324)... 4 3 I termini delle impugnazioni (artt. 325 e ss.)... 5 4 Il termine breve (artt. 325 e ss.)...

Dettagli

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

Corte di Cassazione - copia non ufficiale Civile Sent. Sez. 5 Num. 2869 Anno 2017 Presidente: SPIRITO ANGELO Relatore: TADDEI MARGHERITA Data pubblicazione: 03/02/2017 SENTENZA sul ricorso 21517-2012 proposto da: INCARNATO FABIO, elettivamente

Dettagli

contro nei confronti di per l'annullamento

contro nei confronti di per l'annullamento N. 09036/2013 REG.PROV.COLL. N. 06925/2013 REG.RIC. R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza) ha pronunciato la

Dettagli

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Consiglio di Stato. in sede giurisdizionale (Sezione Terza) ha pronunciato la presente SENTENZA

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Consiglio di Stato. in sede giurisdizionale (Sezione Terza) ha pronunciato la presente SENTENZA N. 02035/2015REG.PROV.COLL. N. 04202/2014 REG.RIC. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza) ha pronunciato la presente SENTENZA sul

Dettagli

TRIBUNALE DI UDINE IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

TRIBUNALE DI UDINE IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Sent. N N RACC Cron. n R E P U B B L I C A I T A L I A N A Rep. n TRIBUNALE DI UDINE IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Giudice Unico del Tribunale di Udine, nella persona della dott.ssa Annamaria Antonini

Dettagli

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana, D E C I S I O N E

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana, D E C I S I O N E REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO N. 1006/07 Reg.Dec. N. 251 Reg.Ric. Il Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana, in sede giurisdizionale, ha pronunziato la seguente

Dettagli