Foglio informativo n NOVA + Finanziamento per la Ricerca e l innovazione

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1 Foglio informativo n NOVA + Finanziamento per la Ricerca e l innovazione Informazioni sulla banca. Denominazione : MEDIOCREDITO ITALIANO S.P.A. Sede Legale e Amministrativa : Via Montebello,18 Milano Numero verde: Fax: 02/ Indirizzo telematico : info@mediocreditoitaliano.com Codice ABI : Numero di iscrizione all albo tenuto dalla Banca d Italia : 5489 Gruppo Bancario di appartenenza : GRUPPO INTESA SANPAOLO Numero di iscrizione al registro delle imprese, codice fiscale e partita IVA : Capitale sociale interamente versato : euro ,00 Società unipersonale, soggetto all attività di direzione e coordinamento della capogruppo Intesa Sanpaolo S.p.A. Dati e qualifica soggetto incaricato dell offerta fuori sede/ a distanza: Nome e Cognome/ Ragione Sociale Iscrizione ad Albi o Elenchi Sede (Indirizzo) Numero Delibera Iscrizione all Albo/ Elenco Telefono e Qualifica NOVA + finanziamento per la ricerca e innovazione. Caratteristiche. Funzione economica: si tratta di una linea specifica di finanziamenti a medio termine destinati alle imprese (escluso il settore degli armamenti) che intendono migliorare il proprio livello tecnologico tramite, per esempio: a) programmi di ricerca e sviluppo destinati alla realizzazione ed al miglioramento di nuovi prodotti e servizi, processi produttivi e servizi tecnologicamente innovativi; a fronte di tale tipologia di investimento, la banca può avvalersi della consulenza tecnico scientifica di Atenei ed Enti di Ricerca Pubblici e/o Privati; b) piani organici di investimento volti ad innovare organizzazione, struttura e prodotti dell impresa, da realizzare acquistando innovazione sul mercato; c) innovazione dei sistemi informativi aziendali; d) innovazione perseguita tramite affidamento a Università, a Istituti del CNR, ENEA, ecc. di commesse per studi, sviluppi e trasferimento di tecnologie innovative. Erogazione con fondi ordinari: laddove il finanziamento riguardi un investimento di cui al punto d) della precedente sezione CARATTERISTICHE l erogazione può avvenire anche in tre tranche, a fronte delle fatture ricevute dal Cliente in relazione alla commessa da lui affidata nonché, qualora si tratti dell erogazione a saldo, a fronte di opportuna documentazione circa l esecuzione della commessa stessa. Nel caso di altri finanziamenti, in funzione della tipologia di intervento finanziato e dei relativi tempi di realizzazione, l erogazione può avvenire: - in unica soluzione; Aggiornato al 09/10/2015 Pagina 1 di 13

2 - in due erogazioni di cui il 50% entro tre giorni lavorativi bancari dalla data di stipula del contratto e il restante 50% una volta realizzata almeno la metà del programma d investimento finanziato. Resta ferma la possibilità che la messa a disposizione dell importo del finanziamento sia condizionata al verificarsi di altri eventi particolari. Erogazione con fondi della BEI: ove ne ricorrano i presupposti e ne sussista la disponibilità, una quota o la totalità del finanziamento può essere erogata utilizzando fondi messi a disposizione dalla Banca Europea per gli Investimenti (BEI). In tal caso le condizioni economiche e contrattuali dell operazione devono intendersi integrate da quelle indicate nel foglio informativo della Banca Finanziamenti con Fondi BEI.doc, con la possibilità di applicare, in tutto o in parte, anche alle eventuali altre somme erogate, in luogo delle condizioni qui pubblicizzate, le corrispondenti condizioni pubblicizzate nel foglio informativo della Banca Finanziamenti con Fondi BEI.doc. Erogazioni con fondi della BCE : ove ne ricorrano i presupposti e ne sussista la disponibilità, il finanziamento può essere erogato utilizzando fondi messi a disposizione da BCE nell ambito delle operazioni straordinarie di rifinanziamento effettuate dalla stessa a dicembre 2011 e febbraio 2012, anche in combinazione con propria provvista, in relazione agli accordi, sottoscritti dall A.B.I. (Associazione Bancaria Italiana) con le Associazioni di rappresentanza delle imprese, finalizzati a supportare il sistema delle imprese di piccola e media dimensione (c.d. P.M.I. ) operanti in Italia. Salvo che la messa a disposizione dell importo del finanziamento sia condizionata al verificarsi di eventi particolari, la Banca eroga entro tre giorni lavorativi bancari dalla data di stipula del contratto con valuta pari alla data di stipula; Erogazione con fondi della CDP: ove ne ricorrano i presupposti e ne sussista la disponibilità, il finanziamento può essere erogato utilizzando fondi messi a disposizione dalla Cassa Depositi e Prestiti Spa ( C.D.P. ), in relazione agli accordi sottoscritti da quest ultima con l Associazione Bancaria Italiana (A.B.I. ), finalizzati a supportare il sistema delle imprese di piccola e media dimensione (c.d. P.M.I. ) operanti in Italia. Per la convenzione sottoscritta il 1 /3/2012 la C.D.P. prevede che la Banca ceda, alla stessa C.D.P., i crediti (e le relative garanzie) derivanti dai finanziamenti erogati a valere sui fondi forniti dalla C.D.P. alla Banca. Salvo che la messa a disposizione dell importo del finanziamento sia condizionata al verificarsi di eventi particolari, la Banca eroga entro tre giorni lavorativi bancari dalla data di stipula del contratto con valuta pari alla data di stipula; Modalità di calcolo degli interessi: Gli interessi corrispettivi sono calcolati dal giorno di addebito alla Banca delle somme erogate, comprendendo il giorno di scadenza di ciascun periodo di maturazione degli stessi. Gli interessi, a qualsiasi titolo dovuti, salvo diverso accordo tra le parti, sono calcolati sulla base dell anno civile. Liquidazione degli interessi corrispettivi: : trimestrale o semestrale posticipata in caso di erogazione con fondi BEI. posticipata, solo semestrale Garanzie: possono essere richieste garanzie reali (pegno, ipoteca o privilegio) e/o personali (principalmente fideiussioni) e/o cessioni di crediti e/o altre specifiche cautele. È possibile richiedere che il finanziamento, qualora sussistano i requisiti previsti dalla normativa vigente, venga assistito dalla Garanzia Diretta del Fondo di Garanzia per le PMI ex Legge 662/96 e successive modifiche e integrazioni, il cui scopo è di facilitare l accesso al credito delle PMI attraverso l intervento di garanzia dello Stato. In tal caso, essendo la banca soggetto richiedente accreditato presso il Fondo verrà valutata l ammissibilità all intervento di garanzia. Il ricorso alla Garanzia Diretta del Fondo ex Legge 662/96 (ed anche in caso di garanzia indiretta per intervento di Confidi controgarantiti sullo stesso Fondo) comporta necessariamente il rispetto di tutti gli ulteriori requisiti e delle disposizioni previste dal Regolamento, reperibile sul sito internet Modalità di rimborso: - erogazioni con fondi ordinari e/o BCE : in quote costanti di capitale con periodicità Aggiornato al 09/10/2015 Pagina 2 di 13

3 trimestrale o semestrale, in caso particolari, potranno essere concordate con il cliente modalità di rimborso diverse erogazioni con fondi della BEI: in quote costanti o crescenti con periodicità semestrale. In casi particolari, potranno venire concordate con il Cliente modalità di rimborso diverse (ad esempio, trimestrale). - -erogazione con fondi della CDP: in quote costanti di capitale con periodicità trimestrale o semestrale, aventi scadenza rispettivamente alla fine di ogni trimestre o di ogni semestre solare; - Rischi considerato che gli interessi sono calcolati con riferimento ad un tasso variabile, tra i principali rischi a carico del Cliente, vi è l incremento del valore del tasso d interesse in relazione all andamento del mercato. Condizioni economiche. Dettaglio condizioni economiche. Descrizione condizione Importo Massimo finanziabile Durata Valore. fino al 100% del costo del progetto d investimento. fino a un massimo di 5 anni, elevabile a 7 anni a fronte di progetti particolarmente innovativi e/o impegnativi laddove il finanziamento riguardi un investimento di cui al punto a) della precedente sezione CARATTERISTICHE compreso un periodo di preammortamento correlato alla durata di realizzazione del programma d investimento e comunque non superiore a 30 mesi. In caso di erogazione con fondi della BCE: : minima di 24 mesi e sino ad un massimo di 60 mesi, compreso un eventuale periodo di preammortamento della durata massima di 6 mesi In caso di erogazioni con fondi della CDP: : minima 3 anni (36 mesi) e massima di 7 anni (84 mesi), compreso un eventuale periodo di preammortamento (pari al massimo in tre rate, compreso quella che dalla data di erogazione alla data fissa di pagamento interessi); Tassi. Aggiornato al 09/10/2015 Pagina 3 di 13

4 Descrizione condizione Tasso di interesse nominale annuo (TAN) // Valore. Erogazione con fondi ordinari: saggio variabile, pari al tasso Euribor a tre/sei mesi, rilevato come segue: - relativamente al primo periodo di interessi il secondo giorno lavorativo target antecedente la stipula - per i periodi successivi il secondo giorno lavorativo target antecedente la scadenza del precedente periodo di interessi in entrambi i casi aumentato di uno spread massimo di 8,75 punti (per operazioni senza garanzia ipotecaria) e di punti ( per operazioni con garanzia ipotecaria)i e arrotondato allo 0,05 superiore, (il valore del tasso Euribor a tre mesi, rilevato il 28 settembre 2015 è pari al %. e pari al % a sei mesi). Erogazione con fondi della BEI: salvo diversi accordi con il Cliente, tasso variabile trimestralmente o semestralmente ovvero tasso fisso pari a quelli in vigore presso la BEI, per operazioni aventi caratteristiche finanziarie analoghe a quelle che formano oggetto del contratto di prestito in forza del quale la BEI ha messo a disposizione propri fondi, aumentati di uno spread massimo di 6,75 punti e arrotondato allo 0,05 superiore, fermo restando che, qualora si tratti di un tasso variabile, lo stesso potrà essere pari al tasso Euribor a sei mesi, rilevato come segue: -relativamente al primo periodo di interessi il secondo giorno lavorativo target antecedente la data di messa a disposizione dei fondi da parte della BEI, -per i periodi successivi il secondo giorno lavorativo target antecedente la scadenza del precedente periodo di interessi in entrambi i casi aumentato sempre di uno spread massimo di 6,75 punti e arrotondato allo 0,05 superiore. In caso di rimborso anticipato da parte della Banca delle somme assegnate dalla BEI, a seguito della revoca del suo intervento, sempre che la Banca non risolva il contratto, in luogo dello spread pattuito con il Cliente, si applicherà lo spread massimo pubblicizzato in quel momento dalla Banca, ai sensi della normativa in materia di trasparenza, per i finanziamenti in euro a tasso indicizzato. Aggiornato al 09/10/2015 Pagina 4 di 13

5 Descrizione condizione Valore. Erogazione con fondi della BCE Tasso di interesse nominale annuo per durata fino a 36 mesi, pari alla somma (arrotondata allo 0,05 superiore) di: o parametro di indicizzazione tasso fissato periodicamente dal Consiglio Direttivo della Banca Centrale Europea, applicata alle operazioni di rifinanziamento principali dell Eurosistema (anche definito MRO Main Refinancing Operations) rilevato come segue : - relativamente al primo periodo di interessi il secondo giorno lavorativo target antecedente la stipula - per i periodi successivi il secondo giorno lavorativo target antecedente la scadenza del precedente periodo di interessi il valore del tasso MRO (il valore del parametro di indicizzazione in questione è al momento pari al 0,05%); maggiorazione su parametro MRO, che corrisponde ai costi accessori sostenuti dalla Banca per le operazioni straordinarie di rifinanziamento alle banche effettuate dalla BCE il 21/12/2011 ed il 29/02/2012 (c.d. Long Term Refinancing Operation LTRO pari allo 0,85%). o spread massimo di 6,50 punti. per durata superiore a 36 mesi e fino a 60 mesi, pari alla somma (arrotondata allo 0,05 superiore) di: o parametro di indicizzazione Euribor base 360 a uno/tre/sei mesi (in funzione della periodicità della rata)rilevato come segue: relativamente al primo periodo di interessi il secondo giorno lavorativo target antecedente la stipula, per i periodi successivi il secondo giorno lavorativo target antecedente la scadenza del precedente periodo di interessi; il valore dell Euribor a un mese, a tre mesi ed a sei mesi, rilevati il 28 settembre 2015, è pari rispettivamente al %, % e al 0.029%; ovvero rilevato il secondo giorno lavorativo target antecedente la stipula, relativamente al primo periodo di interessi, e, quindi, in ogni mese/trimestre/semestre successivo, media aritmetica, dei dati giornalieri del tasso Euribor, rilevato con valuta nei giorni del mese precedente il mese di inizio del periodo di applicazione, il valore di tale parametro di indicizzazione, calcolato con riferimento al mese di settembre 2015, è pari al 0.104% se si ha riguardo all Euribor a un mese, al % se si ha riguardo all Euribor a tre mesi, ed al % se si ha riguardo all Euribor a sei mesi); maggiorazione sul predetto parametro Euribor, che sarebbe praticata alla banca dalla CDP su provvista di pari durata, rilevata alla data di stipula del contratto. La CDP aggiorna la maggiorazione su Euribor praticata alle banche intorno al 5 ed al 20 di ogni mese tramite pubblicazione sul proprio sito Il valore che rileva per il presente finanziamento è contenuto nella tabella corrispondente al Tier 1 protempore della Banca, sezione Senza Ponderazione Pagina 5 Zero, di 13 Aggiornato al 09/10/2015 durata 5 anni con preammortamento breve (pari al 05/10/2015 al 0,60%, con Tier 1 > 9);

6 Descrizione condizione // Valore. Erogazione con fondi della CDP tasso Euribor a tre/sei mesi, rilevato come segue: -relativamente al primo periodo di interessi il secondo giorno lavorativo target antecedente la stipula, -per i periodi successivi il secondo giorno lavorativo target antecedente la scadenza del precedente periodo di interessi, in entrambi i casi aumentato di uno spread massimo di 8,75 punti, arrotondato allo 0,05 superiore (il valore del tasso Euribor a tre mesi e del tasso Euribor a sei mesi, rilevati il 28 settembre 2015, è pari rispettivamente al-0.041% e al 0.029%); ovvero relativamente al primo periodo d interessi, tasso Euribor a tre/sei mesi, rilevato il secondo giorno lavorativo target antecedente la stipula, aumentato di uno spread massimo di 8,75 punti e arrotondato allo 0,05 superiore; in ogni trimestre/semestre successivo, media aritmetica, aumentata di uno spread massimo di 8,75 punti e arrotondata allo 0,05 superiore, dei dati giornalieri dell Euribor a tre/sei mesi, rilevato con valuta nei giorni del mese precedente il trimestre/semestre di applicazione (il valore di tale parametro di indicizzazione, calcolato con riferimento al mese di settembre 2015, è pari al 0.036% se si ha riguardo all Euribor a tre mesi, e al 0.036% se si ha riguardo all Euribor a sei mesi); Tasso di interesse di preammortamento Tasso di mora Uguale al tasso di ammortamento tasso variabile pari al tasso pro tempore vigente per le operazioni di rifinanziamento marginale (marginal lending facility) fissato dalla Banca Centrale Europea, maggiorato di 7 punti (il valore del parametro di indicizzazione in questione è al momento pari allo 0,30%). Ogni somma dovuta per qualsiasi titolo in dipendenza del finanziamento e non pagata produce gli interessi di mora a carico dell Impresa e a favore della Banca dal giorno successivo alla scadenza del termine per il pagamento e sino al momento del pagamento stesso. Nei casi di risoluzione del contratto, di recesso dallo stesso, di decadenza dal termine o di procedure concorsuali a carico dell'impresa (salvo diversa disposizione di legge), gli interessi di mora maturano sull importo complessivamente dovuto a decorrere dal giorno del verificarsi di uno dei suddetti eventi. Spese. Diritti forfettari di Istruttoria. Commissione accessoria Spese notarili. 2 % del finanziamento richiesto, con un minimo di 3000,00, fermo restando che tali diritti saranno dovuti anche nel caso in cui il finanziamento, per qualsiasi ragione, non venga concesso Nella misura massima del 2% del finanziamento a carico del cliente. In caso di fondi BEI a carico del cliente anche se connesse alla cessione alla BEI dei crediti derivanti dal finanziamento Aggiornato al 09/10/2015 Pagina 6 di 13

7 Descrizione condizione Spese per la stipula di qualsiasi atto (diverso dal contratto di finanziamento) - in Italia: euro 500,00; - all estero: euro 1.500,00. // Valore. Spese per accertamenti tecnici euro 1,500,00, ferma restando la possibilità che il Cliente sia chiamato a corrispondere il relativo costo (anche se di ammontare superiore ad 1.500,00) direttamente al professionista incaricato dalla Banca, quand anche il finanziamento richiesto, per qualsiasi motivo, non venga concesso. A carico del cliente Spese per consulenza ed assistenza legale Spese per ogni 5,00 sollecito di pagamento (salvo il primo) Spese per l eventuale a carico del cliente rinnovazione dell iscrizione ipotecaria Oneri fiscali imposta sostitutiva pari allo 0,25% dell'ammontare delle somme erogate, non utilizzando fondi della BEI o della CDP, da trattenersi al momento della relativa erogazione, nel caso si eserciti l opzione ai sensi del combinato disposto dagli artt. 15 e 17 del DPR n. 601/73 (come modificati dal comma 4 dell art. 12 del DL n. 145/2013), ovvero le imposte di registro, di bollo, ipotecarie e catastali e delle tasse sulle concessioni governative, nonché qualsiasi altro onere, anche futuro, per imposte, tasse, diritti e ritenute connesso al finanziamento e ad eventuali atti connessi o dipendenti. Diritti di revisione : 1,50% del debito residuo con un minimo di euro 1.500,00. Commissione per rimborso anticipato anche parziale Commissione per ogni somma non erogata nei termini pattuiti per cause non imputabili alla banca: Spese connesse all eventuale consolidamento del finanziamento al minor importo erogato : Commissioni per avvisi periodici di scadenza rate e di variazione tassi 1% del capitale rimborsato anticipatamente per ogni anno solare o frazione di anno mancante all ultima scadenza contrattuale ; nonché, in caso di erogazione con fondi BEI, gli oneri connessi al rimborso anticipato delle somme messe a disposizione dalla BEI stessa. 1% di detta somma per ogni anno solare o frazione di anno mancante all ultima scadenza contrattuale; - erogazione con fondi BEI (solo in caso di interesse nominale annuo fisso) 1% di detta somma per ogni anno solare o frazione di anno mancante all ultima scadenza contrattuale, nonché gli oneri connessi al rimborso anticipato delle somme messe a disposizione dalla BEI stessa. euro 750,00 Euro 0 (zero) Aggiornato al 09/10/2015 Pagina 7 di 13

8 Descrizione condizione Commissione in caso di decadenza dal termine, di risoluzione del contratto, di recesso dallo stesso o di procedure concorsuali Spese di acquisizione della garanzia del Fondo di Garanzia ex legge 662/96 // Valore. 3% del capitale non ancora scaduto alla data di tali eventi; nonché, in caso di erogazione con fondi BEI, ogni onere che dovesse essere addebitato alla Banca a seguito del rimborso anticipato delle somme messe a disposizione dalla BEI. Nel caso di Finanziamento assistito dal Fondo di Garanzia per le PMI ex Legge 662/96 è prevista, nei casi stabiliti dal Regolamento del Fondo, l applicazione da parte del Fondo medesimo di una commissione una tantum diversificata in funzione dell ubicazione territoriale dell impresa e delle dimensioni (piccola o media), calcolata sulla base dell importo garantito ed in funzione delle categorie di finanziamento previste dal Fondo, con un minimo dello 0,25% ed un massimo del 3% dell importo garantito. Per maggiori dettagli consultare il Regolamento reperibile sul sito internet Tasso Annuo Effettivo Globale (TAEG). Il tasso è calcolato in via esemplificativa tenendo conto delle seguenti componenti: finanziamento (con fondi ordinari) di euro ,00, durata: 5 anni (comprensiva di un periodo di preammortamento di un anno- con e senza garanzia ipotecaria), Sono state considerate le spese di istruttoria (i), imposta sostitutiva (ii). In caso di finanziamento con garanzia ipotecaria/privilegio è stato considerato anche il premio della polizza (iii) contro i danni causati da incendio, scoppio, fulmine sull immobile oggetto della garanzia ipotecaria o sui beni oggetto di privilegi. Tale tipologia di polizza non è distribuita dalla Banca. (i)pari a ,00 comprensivo degli eventuali costi di perizia (ii)l imposta sostitutiva è calcolata sulla base dell aliquota pro-tempore prevista dalla vigentelegislazione (attualmente pari al 0,25%). (iii)importo stimato sulla base dei valori medi di mercato in 2.250,00 in quanto tale tipologia di polizza non è distribuita dalla Banca. Rata trimestrale Rata semestrale Tasso variabile (i) Ammortamento italiano TAN TAEG TAN TAEG Con garanzia ipotecaria Senza garanzia ipotecaria Tasso variabile (i) Ammortamento francese TAN TAEG TAN TAEG Con garanzia ipotecaria Senza garanzia ipotecaria Aggiornato al 09/10/2015 Pagina 8 di 13

9 (i)il TAEG è calcolato sulla scorta del tasso variabile conposto dal tasso Euribor 3/6 mesi rilevato il 28/09/2015 Oltre al TAEG vanno considerati altri costi quali le spese e le imposte per la stipula del contratto e, in caso di finanziamento con garanzia ipotecaria/privilegio, l iscrizione dell ipoteca/privilegio. Trattandosi di finanziamenti a tasso variabile o con una componente variabile nella determinazione del tasso, il TAEG sopra riportato è meramente indicativo in quanto il valore del tasso iniziale viene ipotizzato costante per tutta la durata del finanziamento. Tasso effettivo globale medio corrispondente all operazione pubblicizzata nel presente foglio informativo, quale risultante dall ultimo decreto ministeriale in materia di rilevazione dei tassi effettivi globali medi: Il Tasso Effettivo Globale Medio (TEGM) previsto dall art. 2 della Legge sull Usura ( l.n. 108/1996), relativo all operazione pubblicizzata può essere consultato presso la sede della Banca, sul sito Internet, il cui indirizzo è indicato nella sezione Informazioni sulla banca del presente Foglio Informativo, nella sezione dedicata alla Trasparenza e ogni sua struttura periferica dove si svolge l attività con il Cliente Servizi accessori offerti unitamente all operazione pubblicizzata. A) Certificazioni B) Elaborazione di conteggi C) Liberazione di beni e/o diritti dalle garanzie date, a seguito dell estinzione dell operazione Condizioni economiche relative ai servizi accessori offerti unitamente all operazione pubblicizzata. Commissione di certificazione: euro 150,00 per ogni finanziamento, con un massimo di euro 500,00. Commissione per elaborazione di conteggi: euro 100,00 per ogni finanziamento. Commissioni e spese per la liberazione di beni e/o diritti dalle garanzie date a seguito dell estinzione del finanziamento, laddove la legge non vieti di addebitare alcun onere: 300,00 per ogni tipo di garanzia oltre alle spese connesse ai relativi atti, nonché eventuali spese notarili. a fronte di espressa richiesta del cliente di liberare la garanzia a mezzo di atto notarile. Estinzione anticipata, portabilità e reclami. Estinzione anticipata. Il Cliente ha diritto, alle condizioni concordate con la Banca, di rimborsare in anticipo il finanziamento, totalmente o parzialmente, purché ne faccia richiesta scritta - anche mezzo telefax - con un preavviso di almeno 10 giorni e che sia decorso il periodo di tempo concordato con la Banca, ferme restando le diverse e ulteriori condizioni altrove pubblicizzate laddove il rimborso riguardi anche somme erogate con fondi messi a disposizione dalla BEI. Portabilità del finanziamento. Nel caso in cui, per rimborsare il finanziamento, ottenga un nuovo finanziamento da altra banca/intermediario, il cliente non deve sostenere, laddove previsto dalla legge, neanche indirettamente, alcun costo (ad esempio commissioni, spese, oneri o penali). Il nuovo contratto mantiene i diritti e le garanzie del vecchio. Aggiornato al 09/10/2015 Pagina 9 di 13

10 Recesso Il Cliente ha facoltà di recedere dal contratto mediante la richiesta di estinzione anticipata dello stesso. E convenuta espressamente la facoltà della Banca di risolvere o di recedere dal contratto, al verificarsi di uno degli eventi riportati nel contratto di finanziamento e in particolare: - il Cliente o i garanti non rispettino gli obblighi assunti verso la Banca a titolo diverso dal contratto; - la documentazione prodotta o le dichiarazioni fatte dal Cliente o dai garanti risultino non veritiere; - il Cliente o i garanti non adempiano anche ad uno solo dei seguenti obblighi di informativa:: (i) di ogni richiesta di procedura concorsuale propria o di altra società del gruppo di cui faccia parte; (ii) di ogni deliberazione relativa al suo scioglimento ovvero che decida una fusione o una scissione cui essa partecipi (la documentazione dovrà comprendere anche il relativo progetto) o la costituzione di uno o più patrimoni destinati ad uno specifico affare; (iii) di qualsiasi deliberazione od evento da cui possa sorgere un diritto di recesso da parte dei soci; (iv) dell esercizio del diritto di recesso da parte di uno o più soci e di tutte le conseguenti relative vicende; (v) di ogni deliberazione di riduzione del capitale sociale; (vi) dell eventuale cessazione della propria attività o della sua sostanziale modificazione, così come dell eventuale perfezionamento di qualsiasi atto che abbia per oggetto il trasferimento della proprietà o il godimento dell azienda o di un ramo d azienda da essa esercitato; (vii) dell eventuale perfezionamento di qualsiasi atto in forza del quale un terzo si assuma, in tutto o in parte, il debito derivante dal finanziamento; - il Cliente o i garanti non adempiano anche ad uno solo degli obblighi contrattualmente previsti; - gli impegni assunti da terzi in relazione al finanziamento non venissero rispettati o i fatti dagli stessi promessi non si realizzassero; - la Banca abbia comunque notizia di pignoramenti, sequestri, ipoteche giudiziali o espropriazioni per pubblico interesse aventi per oggetto beni di proprietà del Cliente o dei garanti; - quando le garanzie prestate siano diminuite o venute meno e quando non sia fornito supplemento di garanzia; - quando la Banca abbia notizia dell inadempimento di obbligazioni di natura creditizia, finanziaria o di garanzia assunte dal Cliente o dai garanti nei confronti di altre banche del gruppo a cui appartiene la Banca o di qualsiasi altro soggetto; - i dati del bilancio della Cliente e dei garanti consolidato relativo a qualsiasi esercizio rivelino situazioni anomale; - la Banca abbia avuto notizia, anche a mezzo stampa, di fatti suscettibili, a suo giudizio, di compromettere, ritardare o sospendere la realizzazione dell investimento; - non si verifichino le condizioni previste in contratto per l erogazione del finanziamento; - qualora, per operazioni di credito fondiario, si verifichi l ipotesi prevista dall art. 40, secondo comma, del D.lgs. 1 settembre 1993, n. 385; - qualora muti la compagine sociale del Cliente. Reclami ricorsi e conciliazione. Il Cliente può presentare un reclamo alla Banca con lettera indirizzata per posta ordinaria a Ufficio Reclami di Mediocredito Italiano presso la Capogruppo Intesa Sanpaolo Piazza San Carlo, TORINO, o inviata per posta elettronica alla casella MCI.RECLAMI@mediocreditoitaliano.com, o a mezzo fax al numero 011/ , o consegnata ai competenti incaricati commerciali di Mediocredito Italiano sul territorio. La Banca deve rispondere entro 30 giorni dal ricevimento del reclamo. Se il Cliente non è soddisfatto della risposta ricevuta o non ha ricevuto risposta entro 30 giorni, prima di ricorrere al giudice può rivolgersi all Arbitro Bancario Finanziario (ABF); per sapere come rivolgersi all Arbitro e l ambito della sua competenza si può consultare il sito chiedere presso le Filiali della Banca d Italia, oppure chiedere alla Banca. Il ricorso all ABF esonera il Cliente dall esperire il procedimento di mediazione di cui al comma successivo, nel caso in cui intenda sottoporre la controversia all autorità giudiziaria. Aggiornato al 09/10/2015 Pagina 10 di 13

11 Ai fini della risoluzione stragiudiziale delle controversie che possano sorgere dal rapporto instaurato con la Banca, e in relazione all obbligo di esperire il procedimento di mediazione prima di adire l autorità giudiziaria, il Cliente anche in assenza di preventivo reclamo - e la Banca, assistiti, ai sensi di legge, da avvocato, possono ricorrere:: al Conciliatore Bancario Finanziario Associazione per la soluzione delle controversie bancarie, finanziarie e societarie ADR; il Regolamento del Conciliatore Bancario Finanziario può essere consultato sul sito o chiesto alla Banca; oppure ad un altro organismo iscritto nell apposito registro tenuto dal Ministero della Giustizia e specializzato in materia bancaria e finanziaria. L elenco degli organismi di mediazione è disponibile sul sito La Guida Pratica all ABF, il Regolamento del Conciliatore Bancario Finanziario sono a disposizione del Cliente presso ogni Filiale e sul sito internet della Banca, nella sezione Trasparenza e Reclami. Legenda. ACCERTAMENTI TECNICI: accertamenti peritali previsti per erogazioni subordinate alla verifica dello stato avanzamento lavori o per la verifica dell avvenuta realizzazione del programma d investimento finanziato. AMMORTAMENTO: piano di restituzione graduale del finanziamento, mediante il pagamento periodico di rate APERTURA DI CREDITO: contratto con il quale la Banca si obbliga a tenere a disposizione del Cliente una somma di denaro per un dato periodo di tempo. BANCA EUROPEA PER GLI INVESTIMENTI (BEI): creata dal Trattato di Roma, la Banca europea per gli investimenti è l'istituzione finanziaria dell'unione europea. Dotata di personalità giuridica e di autonomia finanziaria, la BEI concede finanziamenti a lungo termine per la realizzazione di progetti concreti di cui sia garantita l'attuabilità sotto il profilo economico, tecnico, finanziario e della tutela ambientale. CAPOFILA: banca partecipante ad un pool, incaricata dalle altre banche di gestire, per conto di tutti i partecipanti al pool stesso, i rapporti derivanti dal finanziamento. CERTIFICAZIONI: comunicazioni al Cliente o ad altro soggetto da esso indicato di dati relativi alle operazioni in essere con la Banca. CESSIONE DI CREDITI: contratto in forza del quale il Cliente trasferisce alla Banca un suo diritto di credito verso un terzo, a garanzia dell adempimento degli obblighi del Cliente stesso in dipendenza del contratto di finanziamento. COMMISSIONE ACCESSORIA: costo connesso: - allo svolgimento, in sede di istruttoria del finanziamento, di analisi finanziarie e/o di accertamenti peritali, comportanti costi ed utilizzo di risorse, anche di tempo, di particolare rilievo; - al riconoscimento al Cliente di particolari opzioni (ad esempio, la possibilità di erogazioni tramite assegno, ). COMUNICAZIONI PERIODICHE: comunicazioni analitiche effettuate dalla Banca alla scadenza del contratto e, comunque, almeno una volta all anno, e volte a fornire al Cliente ed ai garanti una chiara e completa informazione sullo svolgimento del rapporto ed un aggiornato quadro delle condizioni applicate. CONSULENZA ED ASSISTENZA LEGALE: attività di consulenza e di assistenza legale resa alla Banca in occasione di operazioni con struttura particolare, che vedano coinvolti soggetti esteri o che siano assistite da garanzie estere. DECADENZA DEL TERMINE: diritto della Banca di esigere immediatamente il pagamento integrale di ogni suo credito qualora il Cliente sia divenuto insolvente o abbia diminuito, per fatto proprio, le garanzie date o non abbia dato le garanzie promesse. EURIBOR (euro Interbank Offered Rate): tasso di riferimento interbancario; viene rilevato a cura della FBE (European Banking Federation) e dell ACI (Financial Markets Association) alle ore di ogni giorno lavorativo target, diffuso sui principali circuiti telematici e pubblicato di norma su Il Sole 24 Ore del giorno successivo alla quotazione Aggiornato al 09/10/2015 Pagina 11 di 13

12 FIDEIUSSIONE: contratto con il quale un terzo, obbligandosi personalmente, garantisce l adempimento dell obbligazione del Cliente. GIORNO LAVORATIVO TARGET: giorno in cui i pagamenti o trasferimenti in euro possono essere effettuati per il tramite del sistema di regolamento Target - Trans-european Automated Real-Time Gross Express Transfer System. IMPOSTA SOSTITUTIVA: imposta dovuta dalla Banca in luogo dell imposta di registro, di bollo, ipotecaria e catastale e delle tasse sulle concessioni governative. IMPRESE DI PICCOLA E MEDIA DIMENSIONE: imprese che (i) occupano meno di 250 persone e (ii) il cui fatturato annuo non supera 50 milioni di euro o il cui totale di bilancio non supera 43 milioni di euro (per una più puntuale definizione si vedano comunque la raccomandazione della Commissione europea del 6/5/2003 n. 2003/361/CE e il D.M. 18/4/2005 del Ministero delle Attività Produttive pubblicato sulla G.U. n. 238 del 12/10/2005). IPOTECA: diritto reale di garanzia costituito dal Cliente o da un terzo su un bene immobile o su un bene mobile registrato, per assicurare alla Banca il diritto di vendere coattivamente il bene stesso e di essere soddisfatta con preferenza sul prezzo ricavato. ISTRUTTORIA: analisi svolta dalla Banca a seguito della presentazione della domanda di finanziamento al fine di valutare la concedibilità del credito richiesto. LIBERAZIONE DI BENI E/O DIRITTI DALLE GARANZIE DATE : attività svolta dalla Banca (contatti con studi notarili, redazione di bozze, ) per la cancellazione delle garanzie che assistono l operazione, a seguito dell estinzione della stessa. OPERAZIONI DI RIFINANZIAMENTO A LUNGO TERMINE (L.T.R.O. Long Term Refinancing Operations): tasso di rifinanziamento delle operazioni a tre anni stabilito dalla B.C.E. (Banca Centrale Europea). OPERAZIONI DI RIFINANZIAMENTO PRINCIPALE (M.R.O. Main Refinancing Operations): operazioni che le controparti finanziarie, nell ambito di un regolare mercato, possono richiedere alla BCE per ottenere liquidità. Tali operazioni vengono solitamente effettuate mediante aste settimanali con scadenza normalmente ad una settimana. OPERAZIONI DI RIFINANZIAMENTO MARGINALE (Marginal Lending Facility)operazioni dell Eurosistema che le controparti, di loro iniziativa, possono utilizzare per ottenere, dietro prestazione di garanzie, credito a brevissimo termine a un tasso di interesse prestabilito (normalmente pubblicato sul sito sul circuito Reuters alla pagina ECB01 e su Il Sole 24 ORE ). PARAMETRO DI INDICIZZAZIONE DEL TASSO: indicatore fluttuante di mercato, utilizzato per determinare un tasso PEGNO: diritto reale di garanzia costituito dal Cliente o da un terzo su un bene mobile, per assicurare alla Banca il diritto di vendere coattivamente il bene stesso e di essere soddisfatta con preferenza sul prezzo ricavato. POOL: (in inglese, unione) l insieme delle banche partecipanti al finanziamento. PREAMMORTAMENTO: periodo in cui è previsto il pagamento solo degli interessi. PRIVILEGIO: diritto reale di garanzia costituito dal Cliente o da un terzo sui beni mobili destinati all esercizio dell impresa finanziata, per assicurare alla Banca il diritto di vendere coattivamente i beni stessi e di essere soddisfatta con preferenza sul prezzo ricavato. PROCEDURE CONCORSUALI: fallimento, concordato preventivo, liquidazione coatta amministrativa e amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi. REVISIONE: analisi svolta dalla Banca, a seguito della proposta del Cliente, di variazione delle condizioni contrattuali, e/o di liberazione, totale o parziale, di beni e diritti dalle eventuali garanzie date non conseguente all estinzione del finanziamento, ai fini di valutarne l accettabilità RIMBORSO ANTICIPATO: restituzione anticipata, rispetto ai termini concordati con la Banca, di tutto o parte del finanziamento. R DELL ISCRIZIONE IPOTECARIA:formalità necessarie per assicurare che l iscrizione dell ipoteca conservi la sua efficacia oltre venti anni dalla sua data RISOLUZIONE DEL CONTRATTO/RECESSO DAL CONTRATTO: diritto della Banca, al verificarsi delle condizioni previste dalla legge o contrattualmente pattuite con il Cliente, di sospendere le erogazioni e di esigere immediatamente il pagamento integrale di ogni suo credito. SPREAD: incremento sommato algebricamente ad un indicatore fluttuante di mercato, utilizzato per determinare un tasso. TASSI EFFETTIVI GLOBALI MEDI: media aritmetica, rilevata trimestralmente dal Ministero dell Economia e delle Finanze, del tasso, comprensivo di commissioni, di remunerazioni a qualsiasi titolo e spese, escluse quelle per imposte e tasse, riferito ad anno (corretta per l eventuale variazione del valore medio del tasso applicato alle operazioni di rifinanziamento principale dell Eurosistema), degli interessi praticati dalle banche e dagli altri Aggiornato al 09/10/2015 Pagina 12 di 13

13 intermediari finanziari, nel corso del trimestre precedente per operazioni della stessa natura. Non sono incluse nella rilevazione alcune fattispecie di operazioni con tassi che non riflettono le condizioni del mercato (ad es. operazioni a tasso agevolato in virtù di provvedimenti legislativi), così come le operazioni in valuta estera. Un apposito avviso contenente la classificazione delle operazioni e la rilevazione dei predetti tassi è affisso nella sede della Banca e in ciascuna delle sue dipendenze aperte al pubblico. TASSO ANNUO EFFETTIVO GLOBALE (TAEG): costo totale del credito a carico del Cliente espresso in percentuale annua del credito concesso. TASSO DI INTERESSE NOMINALE ANNUO: rapporto percentuale, calcolato su base annua, tra l interesse (quale compenso del capitale prestato) e il capitale prestato TASSO DI MORA: tasso degli interessi dovuti in caso di ritardo o di inadempimento nel pagamento delle somme dovute. Aggiornato al 09/10/2015 Pagina 13 di 13

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