Quotidiano d'informazione giuridica - n.3121 del Direttore Alessandro Buralli - Note legali - Pubblicità - Aiuto

Dimensione: px
Iniziare la visualizzazioe della pagina:

Download "Quotidiano d'informazione giuridica - n.3121 del Direttore Alessandro Buralli - Note legali - Pubblicità - Aiuto"

Transcript

1 1 di 5 29/01/ Quotidiano d'informazione giuridica - n.3121 del Direttore Alessandro Buralli - Note legali - Pubblicità - Aiuto L accesso ai documenti amministrativi: in particolare, ai pareri legali Consiglio di Stato, sez. VI, decisione n 7237 (Aurelio Schiavone) Commenta Stampa Segnala Condividi Giova chiarire, preliminarmente e in via generale, che nell impianto normativo della l. 7 agosto 1990, n Capo V (art. 22 e ss.) - il diritto di accesso ai documenti amministrativi costituisce un principio generale dell attività amministrativa volto a favorire la partecipazione e ad assicurarne l imparzialità e la trasparenza, in puntuale applicazione dei principi di legalità, imparzialità e buona amministrazione (ex art. 97 Cost.), che si inserisce, peraltro, a livello comunitario nel più generale diritto all informazione dei cittadini rispetto all organizzazione e alla attività amministrativa. L accesso ai documenti amministrativi attiene ai livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale. Sicchè, in via generale, tutti i documenti amministrativi sono accessibili: le eccezioni a tale principio sono così fissate tassativamente dal successivo art. 24, commi 1, 2, 3, 5 e 6, l. n. 241/1990, nonché con normativa di fonte secondaria (cd. limiti eventuali all accesso, ex art. 22, comma 6, l. cit.). L articolo 22 della legge n. 241/1990 individua, poi, un concetto ampio di documento amministrativo, comprensivo anche degli atti provenienti da soggetti diversi dalla stessa amministrazione. L Adunanza Plenaria, con le decisioni n. 4 e 5 del 1999, ha chiarito che la disciplina dell accesso si estende anche agli atti di diritto privato, purché correlati al perseguimento degli interessi pubblici affidati alla cura dell amministrazione[1]. Tuttavia, nell ambito del cd. accesso endoprocedimentale (o partecipativo) l interesse conoscitivo dell istante viene in rilevo ex sé. Infatti, a mente dell art. 10, l. n. 241/1990, coloro nei confronti dei quali il provvedimento finale è destinato a produrre effetti diretti o che per legge debbono intervenirvi (cfr., art. 7, 1 comma, l. n. 241) e qualunque soggetto cui possa derivare un pregiudizio dal provvedimento (cfr., art. 9, l. n. 241) hanno diritto di accedere ai documenti amministrativi. Pertanto, il soggetto partecipante al procedimento amministrativo null altro deve dimostrare - per legittimare l istanza ostensiva nei confronti dei relativi atti e documenti - se non la veste di parte dello stesso procedimento. Diversamente, la più generale tutela di cui all art. 22 e ss., l. n. 241/1990 (cd. accesso esoprocedimentale), riconosciuta al soggetto estraneo al procedimento amministrativo esige che il richiedente l accesso dimostri la titolarità di un interesse giuridicamente rilevante collegato agli atti di cui chieda l esibizione[2]. Invero, l ostensione ai documenti amministrativi è concessa a tutti coloro che abbiano un interesse diretto, concreto ed attuale, corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento al quale è chiesto l accesso (cfr., art. 22, 1 comma, l. n. 241/1990 e art. 2, d.p.r. 12 aprile 2006, n. 184, recante Regolamento recante disciplina in materia di accesso ai documenti amministrativi). La prevalente giurisprudenza è concorde nel ritenere che l aggettivo tutelata non indica l esigenza che la situazione soggettiva debba essere suscettibile di immediata tutela giurisdizionale, dalla quale discenderebbe una sua identificazione nelle sole posizioni di diritto soggettivo e interesse legittimo, ma l esigenza che essa sia qualificata (e/o differenziata) dall ordinamento giuridico. E ciò in ragione del fatto che il diritto d accesso, oltre alla rilevanza costituzionale, trova la sua collocazione nei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali. Sicchè, a legittimare l accesso è sufficiente qualsiasi

2 2 di 5 29/01/ interesse differenziato e protetto dall ordinamento, purché serio e non emulativo, anche se non immediatamente azionabile in giudizio[3]. Ne consegue che per l esercizio del diritto di accesso non è necessario che l istante sia titolare di una situazione giuridica di diritto soggettivo o di interesse legittimo (ossia posizioni giuridiche soggettive piene e fondate), essendo sufficiente che l istante versi in una posizione giuridica soggettiva, allo stato, anche meramente potenziale[4]. Non deve, tuttavia, trattarsi di un mero interesse di fatto. Tanto è vero che l accesso ai documenti della pubblica amministrazione non è uno strumento preordinato ad un controllo generalizzato dell operato delle pubbliche amministrazioni (cfr., art. 24, 3 comma, l. n. 241/1990)[5]. Di talchè, è sempre necessaria la motivazione della richiesta di accesso ai documenti amministrativi (cfr., art. 25, 2 comma, l. n. 241/1990). Invero, il 2 comma dell art. 5 del regolamento di cui al d.p.r. 12 aprile 2006, n. 184 stabilisce espressamente che il richiedente deve indicare gli estremi del documento oggetto della richiesta ovvero gli elementi che ne consentano l individuazione, specificare e, ove occorra, comprovare l interesse connesso all oggetto della richiesta, dimostrare la propria identità e, ove occorra, i propri poteri di rappresentanza del soggetto interessato [6]. In buona sostanza, i principi posti in tema di interesse ad agire per l accesso devono intendersi come utilità del documento alla concreta protezione della situazione giuridicamente rilevante[7]. Ne consegue che, oltre ad un interesse giuridicamente rilevante (inteso nella più ampia accezione, ovvero anche solo potenziale), costituisce presupposto necessario all esercizio del diritto di accesso un rapporto di strumentalità tra la situazione giuridica e la documentazione di cui si chiede l ostensione, quale mezzo utile per la difesa dell interesse giuridicamente rilevante, e non strumento di prova diretta della lesione di tale interesse[8]. In proposito, si è di recente osservato in giurisprudenza che l accertamento dell interesse all accesso alla documentazione amministrativa va effettuato con riferimento alle finalità che il richiedente dichiara di perseguire e postula un nesso logico-funzionale tra il fine dichiarato dal ricorrente medesimo e la documentazione da lui richiesta, con la conseguenza che il titolare del preteso diritto di accesso deve esporre non soltanto le ragioni per cui intende accedere alla documentazione anzidetta ma comprovare - ove necessario, anche giudizialmente - la coerenza di tali ragioni con gli scopi alla cui realizzazione il diritto di accesso è preordinato[9]. La giurisprudenza ha, altresì, chiarito che l interesse conoscitivo (sotteso al diritto di accesso) non coincide (né si sovrappone) con la situazione giuridicamente tutelata[10]. Quest ultima è il presupposto legittimante l esercizio del diritto d accesso ai documenti amministrativi, distinta (sebbene correlata e/o collegata) dall interesse all accesso. Ciò significando che l attualità (di cui all art. 22, 1 comma, lett. b), l. n. 241/1990) è una caratteristica dell interesse conoscitivo dell istante, piuttosto che della situazione giuridica tutelata (legittimante l accesso). La giurisprudenza si è, infatti, attestata sul principio per il quale il diritto di accesso può essere connesso anche ad un interesse di carattere esclusivamente potenziale, correlato ad eventi e situazioni non ancora concretizzatisi. Da qui anche la netta distinzione rispetto all interesse ad agire in giudizio, che presuppone invece l attualità della lesione della situazione giuridica rilevante, ben potendo l accesso essere finalizzato alle valutazioni preliminari in ordine al se proporre tale azione, e quindi a evitare iniziative giurisdizionali al buio[11]; sotto tale profilo, è sufficiente che l istante fornisca elementi idonei a dimostrare in maniera sufficientemente chiara e concreta la sussistenza di un tale astratto interesse[12]. Tanto chiarito in via generale, si rileva che i limiti principali al diritto di accesso sono rappresentati dalla segretezza e dalla riservatezza. La prima risponde all esigenza di tutelare interessi pubblici e generali; la seconda, invece, attribuisce rilievo all interesse privatistico di mantenere il riserbo in ordine a vicende che coinvolgono la sfera personale o economico-patrimoniale di singoli soggetti, siano essi singoli cittadini o persone giuridiche[13]. In particolare, l art. 24, comma 1, della legge 7 agosto 1990, n. 241, stabilisce che il diritto di accesso è escluso per i documenti coperti da segreto di Stato ai sensi dell articolo 12 della legge 24 ottobre 1977, n. 801, nonché nei casi di segreto o di divieto di divulgazione altrimenti previsti dall ordinamento.

3 3 di 5 29/01/ L art. 2 del D.P.C.M. 26 gennaio 1996, n. 200[14], (rubricato categorie di documenti inaccessibili nei casi di segreto o di divieto di divulgazione previsti dall ordinamento), prevede poi che a ai sensi dell art. 24, comma 1, della Legge 7 agosto 1990, n. 241, in virtù del segreto professionale già previsto dall ordinamento, al fine di salvaguardare la riservatezza nei rapporti tra difensore e difeso, sono sottratti all accesso i seguenti documenti: a) pareri resi in relazione a lite in potenza o in atto e la inerente corrispondenza; b) atti defensionali; c) corrispondenza inerente agli affari di cui ai punti a) e b). I pareri legali sono inoltre sottoposti al segreto professionale di cui all art. 622 c.p. e art. 200 c.p.p. Pertanto, in ordine all accesso ai pareri legali resi all amministrazione procedente, si è posto il problema di contemperare il principio di trasparenza e pubblicità dell attività amministrativa ed il diritto della pubblica amministrazione alla riservatezza e segretezza di atti che contengono impostazioni difensive relativi a contenziosi attuali o futuri, contrapposizione in relazione alla quale l ordinamento, a livello statale, è intervenuto approvando la specifica disciplina contenuta nel DPCM 26 gennaio 1996, n In via generale, la giurisprudenza e la dottrina - che maggiormente si sono occupati della questione - hanno ritenuto che i pareri legali si considerano soggetti all accesso ove siano riferiti all iter procedimentale e vengano pertanto ad innestarsi nel provvedimento finale, mentre sono coperti dal segreto professionale (artt. 622 c.p. e 200 c.p.p.) quando attengano alle tesi difensive in un procedimento giurisdizionale[15]: conclusione confermata anche dagli artt. 2 e 5 del DPCM , n In particolare, con la pronuncia in esame, il Consiglio di Stato ha affermato che nell ambito dei documenti sottratti all accesso rientrano gli atti redatti dai legali e dai professionisti in relazione a specifici rapporti di consulenza con l amministrazione, trattandosi di un segreto che gode di una tutela qualificata, dimostrata dalla specifica previsione degli articoli 622 del codice penale e 200 del codice di procedura penale. Più specificamente, si è precisato che la previsione contenuta nell art. 2 del DPCM 26 gennaio 1996, n. 200, mira proprio a definire con chiarezza il rapporto tra accesso e segreto professionale, fissando una regola che appare sostanzialmente ricognitiva dei principi applicabili in questa materia, anche al di fuori dell ambito della difesa erariale. Infatti, l art. 2 cit. ha una portata generale, codificando il principio - valevole per tutti gli avvocati, siano essi del libero foro o appartenenti ad uffici legali di enti pubblici - secondo cui, essendo il segreto professionale specificamente tutelato dall ordinamento, sono sottratti all accesso gli scritti defensionali[16]. Il principio di diritto risponde ad elementari considerazioni di salvaguardia della strategia processuale della parte, che non è tenuta a rivelare ad alcun soggetto e, tanto meno, al proprio contraddittore, attuale o potenziale, gli argomenti in base ai quali intende confutare le pretese avversarie. È pacifico in dottrina come in giurisprudenza che in ordine alle consulenze legali esterne, a cui l Amministrazione può ricorrere in diverse forme ed in diversi momenti dell attività di sua competenza, la medesima consulenza legale, pur traendo origine da un rapporto privatistico, normalmente caratterizzato dalla riservatezza della relazione tra professionista e cliente, è soggetto all accesso, quando oggettivamente correlato ad un procedimento amministrativo. Invero, in tali ipotesi, il ricorso alla consulenza legale esterna si inserisce nell ambito di un apposita istruttoria procedimentale, nel senso che il parere è richiesto al professionista con l espressa indicazione della sua funzione endoprocedimentale ed è poi richiamato nella motivazione dell atto finale. Diversamente, quando la consulenza legale viene resa dopo l avvio di un procedimento contenzioso oppure dopo l inizio di tipiche attività pre-contenziose e l amministrazione si rivolge ad un professionista di fiducia, al fine di definire la propria strategia difensiva, il parere del legale non è affatto destinato a sfociare in una determinazione amministrativa finale, ma mira a fornire all ente pubblico tutti gli elementi tecnico giuridici utili per tutelare i propri interessi. In tal caso le consulenze legali restano caratterizzate dalla riservatezza, che mira a tutelare non soltanto l opera intellettuale del legale, ma anche la stessa posizione dell amministrazione, la quale, esercitando il proprio diritto di difesa (art. 24 Cost.), deve poter fruire di una tutela non inferiore a quella di qualsiasi altro soggetto dell ordinamento. Il Consiglio di Stato ha inoltre chiarito che vi è anche una fase intermedia, in cui si manifesta il principio

4 4 di 5 29/01/ della riservatezza della consulenza legale, successiva alla definizione del rapporto amministrativo all esito del procedimento, ma precedente l instaurazione di un giudizio o l avvio dell eventuale procedimento pre-contenzioso. Invero, in tali casi, il ricorso alla consulenza legale persegue lo scopo di consentire all amministrazione di articolare le proprie strategie difensive, in ordine ad un lite che, pur non essendo ancora in atto, può considerarsi quanto meno potenziale. Ciò avviene, precisa il Collegio, quando il soggetto interessato chiede all amministrazione l adempimento di una obbligazione, o quando, in linea più generale, la parte interessata domanda all amministrazione l adozione di comportamenti materiali, giuridici o provvedimentali, intesi a porre rimedio ad una situazione che si assume illegittima od illecita. Dunque, volendo schematizzare, il diritto di accesso deve essere riconosciuto con riferimento ai pareri legali richiesti nell ambito dell attività istruttoria prodromica all adozione del provvedimento amministrativo. Il diritto di accesso è, invece, escluso, oltre che ovviamente per gli atti defensionali, anche per i pareri legali: dopo l avvio di un procedimento contenzioso; dopo l avvio di un eventuale procedimento pre-contenzioso; nella fase intermedia successiva alla definizione del rapporto amministrativo all esito del procedimento, ma precedente l instaurazione di un giudizio o l avvio di un eventuale procedimento pre-contenzioso. (Altalex, 13 gennaio Nota di Aurelio Schiavone) [1] Cfr., Cons. St., Sez. V, 2 aprile 2001, n [2] Si vedano, in merito, T.A.R. Puglia, Lecce, sez. II, 6 maggio 2008, n. 1278; Id., 28 maggio 2008, n. 1609; Id., 9 luglio 2008, n. 2087; T.A.R. Puglia, Bari, sez. III, 7 maggio 2007, n. 1263; già: Cons. St., sez. VI, 13 aprile 2006, n [3] In tal senso, Cons. St., sez. VI, 18 dicembre 2007, n. 6545; T.A.R. Toscana, Firenze, sez. II, 9 febbraio 2007, n. 152; T.A.R. Puglia, Bari, sez. III, 7 maggio 2007, n. 1263; T.A.R. Lazio, Roma, sez. II, 28 dicembre 2005, n [4] (già, in tal senso, prima della novella del 2005, Cons. St., sez. V, 7 settembre 2004, n. 5873; successivamente alla novella, Cons. St., sez. VI, 27 ottobre 2006, n. 6440). [5] Per come costantemente affermato dalla giurisprudenza: si veda, in proposito, ante riforma, Cons. St., sez. V, 7 settembre 2004, n. 5873, secondo cui il diritto di accesso ai documenti della Pubblica amministrazione non può essere trasformato in uno strumento di ispezione popolare, esplorativo e di vigilanza utilizzabile al solo scopo di sottoporre a verifica generalizzata l operato dell Amministrazione. [6] Si vedano, in proposito, T.A.R. Campania, Napoli, sez. V, 7 giugno 2007 n. 6021, che ha ritenuto legittimo il diniego di accesso in considerazione della genericità della relativa domanda; T.A.R. Abruzzo, L Aquila, sez. I, 20 marzo 2007, n. 81, che ha evidenziato la necessità di chiarire i presupposti di fatto per rendere percepibile l interesse concreto, diretto ed attuale alla conoscenza del documento. [7] Cfr., Cons. St., sez. VI, 20 febbraio 2008, n [8] Cfr., Cons. St., sez. V, 7 settembre 2004, n. 5873; conforme: Cons. St., sez. VI, 22 ottobre 2002, n [9] Così T.A.R. Lazio, Roma, sez. I-ter, 28 gennaio 2008, n [10] Cfr., T.A.R. Puglia, Bari, sez. III, 7 maggio 2007, n [11] T.A.R. Campania, Napoli, sez. V, 3 maggio 2007, n. 4702; T.A.R. Puglia, Lecce, sez. II, 30 agosto 2006, n [12] T.A.R. Puglia, Bari, sez. I, 10 gennaio 2008, n. 11. [13] Cfr., ex pluribus R. Garofali, G. Ferrari, Manuale di diritto amministrativo, Neldiritto 2010.

5 5 di 5 29/01/ [14] Regolamento recante norme per la disciplina di categorie di documenti dell'avvocatura dello Stato sottratti al diritto di accesso. [15] Si veda, in dottrina, N. Saitta, L accesso ai pareri legali tra segreto professionale e trasparenza amministrativa, in in giurisprudenza: cfr. Cons. St., sez. V, 15 aprile 2004, n. 2163; Cons. St., sez. IV, 13 ottobre 2003, n. 6200; Cons. St., sez. V, 2 aprile 2001, n. 1893; Cons. St., sez. V, 26 settembre 2000, n. 5105; T.A.R. Lazio, sez. III del 27 agosto 2008, n. 7930; T.A.R. Sicilia, Palermo, sez. II, 6 giugno 2008, n. 757; T.A.R. Sardegna, sez. II, 26 gennaio 2007, n. 38; T.A.R. Lombardia, Milano, sez. I, 12 dicembre 2003, n. 5804; T.A.R. Lazio, sez. III, 15 ottobre 2003, n. 8466; T.A.R. Sardegna, 24 luglio 2003, n. 893; T.A.R. Trento, 27 gennaio 2003, n. 39; T.A.R. Campania, Napoli, sez. V, 23 gennaio 2003, n. 386; T.A.R. Friuli Venezia Giulia, 30 gennaio 2001, n. 13; T.A.R. Lazio, sez. III, 30 settembre 1999, n [16] La giurisprudenza amministrativa ha chiarito che la disposizione sopra citata ha portata generale ed è applicabile a tutti gli avvocati, siano essi del libero foro o appartenenti ad uffici legali di Enti pubblici: cfr. T.A.R. Puglia - Lecce, Sez. II, 14 maggio 2010, n. 1135; Cons. Stato, Sez. IV, 13 ottobre 2003 n. 6200; Cons. Stato, Sez. IV, 27 agosto 1998 n pubblica amministrazione accesso agli atti Aurelio Schiavone Consiglio di Stato Sezione VI Decisione 30 settembre 2010, n Massima e Testo Integrale Commenta Stampa Segnala Condividi (Torna su) Contatti Staff e Comitato scientifico Pubblicità Servizi Free Note legali Aiuto Altalex Copyright Tutti i diritti riservati PI

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Quinta Sezione DECISIONE

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Quinta Sezione DECISIONE REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Quinta Sezione ha pronunciato la seguente DECISIONE sul ricorso in appello n. 16/2000 proposto dalla sr.l.

Dettagli

RISOLUZIONE N. 13/E. Roma, 09 febbraio 2011

RISOLUZIONE N. 13/E. Roma, 09 febbraio 2011 RISOLUZIONE N. 13/E Roma, 09 febbraio 2011 Direzione Centrale Normativa OGGETTO: Consulenza giuridica Applicazione dell imposta di bollo alle procure speciali di cui all art. 63 del DPR 600 del 1973 e

Dettagli

RISOLUZIONE N. 64 /E

RISOLUZIONE N. 64 /E RISOLUZIONE N. 64 /E Roma, 20 giugno 2014 Direzione Centrale Normativa OGGETTO: Interpello Art. 11, legge 27 luglio 2000, n. 212 Atti di affrancazione di terre civiche: trattamento agevolato ai fini dell

Dettagli

Roma, 10 novembre 2008

Roma, 10 novembre 2008 RISOLUZIONE N. 428/E Direzione Centrale Normativa e Contenzioso Roma, 10 novembre 2008 OGGETTO: Interpello. Articolo 11, legge 27 luglio 2000, n. 212. Irap cuneo fiscale Imprese che svolgono attività regolamentata

Dettagli

Il DIRIGENTE VICARIO DEL DIRETTORE GENERALE DISPOSIZIONE N. 119 DEL

Il DIRIGENTE VICARIO DEL DIRETTORE GENERALE DISPOSIZIONE N. 119 DEL Il DIRIGENTE VICARIO DEL DIRETTORE GENERALE DISPOSIZIONE N. 119 DEL 02.07.2014 OGGETTO: STANDARD DI QUALITA DEI SERVIZI. APPROVAZIONE DELLA PRIMA REVISIONE DELLA MAPPATURA DEI SERVIZI EROGATI ALL UTENZA

Dettagli

COMUNE DI BITONTO (PROVINCIA DI BARI)

COMUNE DI BITONTO (PROVINCIA DI BARI) COMUNE DI BITONTO (PROVINCIA DI BARI) REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEL DIRITTO RICONOSCIUTO AI CITTADINI ALL INFORMAZIONE E ALLA PARTECIPAZIONE ALLA GESTIONE DELLA VITA DEMOCRATICA DELLA COMUNITA MEDIANTE

Dettagli

DIRETTIVA IN MATERIA DI MODALITA DI PUBBLICAZIONE E DI ACCESSO ALLA BANCA DATI DEGLI ATTI AMMINISTRATIVI DELL IRPET

DIRETTIVA IN MATERIA DI MODALITA DI PUBBLICAZIONE E DI ACCESSO ALLA BANCA DATI DEGLI ATTI AMMINISTRATIVI DELL IRPET Allegato alla determinazione del Direttore n. 44 del 25.8.2008 DIRETTIVA IN MATERIA DI MODALITA DI PUBBLICAZIONE E DI ACCESSO ALLA BANCA DATI DEGLI ATTI AMMINISTRATIVI DELL IRPET Art. 1 La banca dati degli

Dettagli

RISOLUZIONE N.65/E. OGGETTO: Consulenza giuridica IVA Attività agricola per connessione svolta da una società cooperativa a favore dei soci

RISOLUZIONE N.65/E. OGGETTO: Consulenza giuridica IVA Attività agricola per connessione svolta da una società cooperativa a favore dei soci RISOLUZIONE N.65/E Direzione Centrale Normativa Roma, 12 giugno 2012 OGGETTO: Consulenza giuridica IVA Attività agricola per connessione svolta da una società cooperativa a favore dei soci Con la richiesta

Dettagli

OGGETTO: Interpello ai sensi dell art. 11, legge 27 luglio 2000, n. 212. Istruzioni per la compilazione del quadro RW della dichiarazione dei redditi

OGGETTO: Interpello ai sensi dell art. 11, legge 27 luglio 2000, n. 212. Istruzioni per la compilazione del quadro RW della dichiarazione dei redditi RISOLUZIONE N. 77/E Roma 16/09/2016 Direzione Centrale Normativa OGGETTO: Interpello ai sensi dell art. 11, legge 27 luglio 2000, n. 212. Istruzioni per la compilazione del quadro RW della dichiarazione

Dettagli

L ESERCIZIO DEL DIRITTO DI ACCESSO AGLI ATTI DELLA P.A. ALLA LUCE DELLA LEGGE n. 15/2005. AUTORE Dott. G. MODESTI 1

L ESERCIZIO DEL DIRITTO DI ACCESSO AGLI ATTI DELLA P.A. ALLA LUCE DELLA LEGGE n. 15/2005. AUTORE Dott. G. MODESTI 1 L ESERCIZIO DEL DIRITTO DI ACCESSO AGLI ATTI DELLA P.A. ALLA LUCE DELLA LEGGE n. 15/2005 AUTORE Dott. G. MODESTI 1 LE ORIGINI DEL DIRITTO DI ACCESSO normativa internazionale Legislazione svedese del 1976

Dettagli

OGGETTO: Interpello Agevolazioni prima casa Art. 1, nota II bis), della Tariffa, parte prima, allegata al DPR 26 aprile 1986, n. 131.

OGGETTO: Interpello Agevolazioni prima casa Art. 1, nota II bis), della Tariffa, parte prima, allegata al DPR 26 aprile 1986, n. 131. RISOLUZIONE N. 86/E Roma, 20 agosto 2010 Direzione Centrale Normativa OGGETTO: Interpello Agevolazioni prima casa Art. 1, nota II bis), della Tariffa, parte prima, allegata al DPR 26 aprile 1986, n. 131

Dettagli

PROTOCOLLO DI INTESA

PROTOCOLLO DI INTESA PROTOCOLLO DI INTESA per l assistenza tecnica e amministrativa fornita dalla Regione ai comuni nell ambito di quanto previsto dalla legge regionale 27 luglio 2004, n. 38 (Norme per la disciplina della

Dettagli

OGGETTO: Consulenza giuridica Art. 182-ter, secondo comma della legge fallimentare Termini per la presentazione della proposta di transazione fiscale

OGGETTO: Consulenza giuridica Art. 182-ter, secondo comma della legge fallimentare Termini per la presentazione della proposta di transazione fiscale RISOLUZIONE N. 3/E Direzione Centrale Normativa e Contenzioso Roma, 5 gennaio 2009 OGGETTO: Consulenza giuridica Art. 182-ter, secondo comma della legge fallimentare Termini per la presentazione della

Dettagli

Attività di consulenza giuridica e interpello. Indirizzi operativi.

Attività di consulenza giuridica e interpello. Indirizzi operativi. Direzione Regionale dell'emilia Romagna Ufficio Fiscalità generale Attività di consulenza giuridica e interpello. Indirizzi operativi. Prot.21745 del 28 aprile 2005 Riferimenti normativi e di prassi Legge

Dettagli

RISOLUZIONE N. 112/E. Ro Roma, 29 NOVEMBRE 2011

RISOLUZIONE N. 112/E. Ro Roma, 29 NOVEMBRE 2011 RISOLUZIONE N. 112/E Direzione Centrale Normativa Ro Roma, 29 NOVEMBRE 2011 OGGETTO: Interpello - interpello ordinario - Art. 11, legge 27 luglio 2000, n. 212 - Esenzione dal pagamento delle tasse automobilistiche

Dettagli

RISOLUZIONE N. 366/E. Sia l istanza che il relativo atto di concessione sono soggetti all imposta di bollo nella misura di euro 14,62.

RISOLUZIONE N. 366/E. Sia l istanza che il relativo atto di concessione sono soggetti all imposta di bollo nella misura di euro 14,62. RISOLUZIONE N. 366/E Direzione Centrale Normativa e Contenzioso Roma, 03 ottobre 2008 OGGETTO: Interpello ai sensi dell articolo 11 della legge n. 212 del 2000 Imposta di bollo su atti e documenti relativi

Dettagli

contro nei confronti di per l'annullamento

contro nei confronti di per l'annullamento N. 09036/2013 REG.PROV.COLL. N. 06925/2013 REG.RIC. R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza) ha pronunciato la

Dettagli

BREVI NOTE IN TEMA DI DOMANDA DI FISSAZIONE DI UDIENZA di Licia Grassucci, Dirigente del Consiglio di Stato

BREVI NOTE IN TEMA DI DOMANDA DI FISSAZIONE DI UDIENZA di Licia Grassucci, Dirigente del Consiglio di Stato BREVI NOTE IN TEMA DI DOMANDA DI FISSAZIONE DI UDIENZA di Licia Grassucci, Dirigente del Consiglio di Stato L udienza di discussione del ricorso, com è noto, è fissata su domanda di parte. Eccezionali

Dettagli

REGOLAMENTO CONTENENTE DISPOSIZIONI IN MERITO ALLA PUBBLICAZIONE DELLE DELIBERAZIONI E DELLE DETERMINAZIONI DIRIGENZIALI ALL ALBO AZIENDALE

REGOLAMENTO CONTENENTE DISPOSIZIONI IN MERITO ALLA PUBBLICAZIONE DELLE DELIBERAZIONI E DELLE DETERMINAZIONI DIRIGENZIALI ALL ALBO AZIENDALE REGOLAMENTO CONTENENTE DISPOSIZIONI IN MERITO ALLA PUBBLICAZIONE DELLE DELIBERAZIONI E DELLE DETERMINAZIONI DIRIGENZIALI ALL ALBO AZIENDALE Art. 1 OGGETTO Art. 2 NORMATIVA E PRINCIPI DI RIFERIMENTO Art.

Dettagli

Piano triennale della Trasparenza e Integrità (P.T.T.I.)

Piano triennale della Trasparenza e Integrità (P.T.T.I.) MANTOVA ORDINE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI CONTABILI Piano triennale della Trasparenza e Integrità (P.T.T.I.) Anni 2015-2017 Predisposto dal Responsabile per la trasparenza Dott. Andrea

Dettagli

OGGETTO: Istanza di interpello Disciplina del contributo unificato per le spese di giustizia Non applicabilità dell imposta di bollo

OGGETTO: Istanza di interpello Disciplina del contributo unificato per le spese di giustizia Non applicabilità dell imposta di bollo RISOLUZIONE N. 436/E Roma, 12 novembre 2008 Direzione Centrale Normativa e Contenzioso OGGETTO: Istanza di interpello Disciplina del contributo unificato per le spese di giustizia Non applicabilità dell

Dettagli

INDICE CRONOLOGICO INDICE CRONOLOGICO 1

INDICE CRONOLOGICO INDICE CRONOLOGICO 1 INDICE CRONOLOGICO 1 INDICE CRONOLOGICO CORTE COSTITUZIONALE - sent. 19 gen. 2007, n. 1... 819 - sent. 19 gen. 2007, n. 2...898 - ord. 19 gen. 2007, n. 5...896 - sent. 26 gen. 2007, n. 11...240 - sent.

Dettagli

Roma, 26 settembre 2005

Roma, 26 settembre 2005 RISOLUZIONE n. 129/E Direzione Centrale Normativa e Contenzioso Roma, 26 settembre 2005 OGGETTO: Sottoscrizione della dichiarazione dei redditi da parte dell organo di controllo della società ai sensi

Dettagli

CORTE DI CASSAZIONE PENALE, SEZIONE III, SENTENZA DELL 8 SETTEMBRE 2010, N.

CORTE DI CASSAZIONE PENALE, SEZIONE III, SENTENZA DELL 8 SETTEMBRE 2010, N. CORTE DI CASSAZIONE PENALE, SEZIONE III, SENTENZA DELL 8 SETTEMBRE 2010, N. 32941. Fattispecie relativa ad attività di modifica e deviazione degli argini di fontanili, di copertura dei corsi d acqua e

Dettagli

RISOLUZIONE N.24/E. Quesito

RISOLUZIONE N.24/E. Quesito RISOLUZIONE N.24/E Direzione Centrale Normativa Roma, 8 aprile 2013 OGGETTO: Imposta di bollo - segnalazione certificata inizio attività e altri atti previsti per l esercizio di attività soggette alle

Dettagli

RISOLUZIONE N. 110/E

RISOLUZIONE N. 110/E RISOLUZIONE N. 110/E Direzione Centrale Normativa Roma, 12 dicembre 2012 OGGETTO: Chiarimenti in merito all applicabilità dell istituto della remissione in bonis Sono pervenute alla scrivente, da parte

Dettagli

CITTA DI MARTINA FRANCA Provincia di Taranto SETTORE AFFARI GENERALI

CITTA DI MARTINA FRANCA Provincia di Taranto SETTORE AFFARI GENERALI CITTA DI MARTINA FRANCA Provincia di Taranto SETTORE AFFARI GENERALI Copia Determina 232 del 23/07/2015 Reg. Gen. N. 1900 oggetto: DELIBERA C.C.N.85 DEL 21/07/2015. IMPEGNO DI SPESA PER LIQUIDAZIONE SOMMA

Dettagli

COMUNE DI MONTELONGO

COMUNE DI MONTELONGO COMUNE DI MONTELONGO Provincia di Campobasso REGOLAMENTO IN MATERIA DI TERMINE E DI RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO IN ATTUAZIONE DELLA L. N. 241/90 Approvato con delibera del Consiglio Comunale

Dettagli

CIRCOLARE N. 5/E. Prot.: 2011/15649 Alle Direzioni regionali e provinciali

CIRCOLARE N. 5/E. Prot.: 2011/15649 Alle Direzioni regionali e provinciali CIRCOLARE N. 5/E Direzione Centrale Normativa Settore Imposte Indirette Ufficio IVA Roma, 17 febbraio 2011 Prot.: 2011/15649 Alle Direzioni regionali e provinciali Agli Uffici territoriali e, p.c. Al Ministero

Dettagli

STATUTO DELL AZIENDA SPECIALE STAZIONE SPERIMENTALE PER L INDUSTRIA DELLE CONSERVE ALIMENTARI

STATUTO DELL AZIENDA SPECIALE STAZIONE SPERIMENTALE PER L INDUSTRIA DELLE CONSERVE ALIMENTARI STATUTO DELL AZIENDA SPECIALE STAZIONE SPERIMENTALE PER L INDUSTRIA DELLE CONSERVE ALIMENTARI Articolo 1 Denominazione e sede E costituita dalla Camera di Commercio Industria Artigianato ed Agricoltura

Dettagli

INDICE. Capitolo 1 Il molteplice mondo del silenzio della Pubblica Amministrazione

INDICE. Capitolo 1 Il molteplice mondo del silenzio della Pubblica Amministrazione INDICE Capitolo 1 Il molteplice mondo del silenzio della Pubblica Amministrazione 1. I silenzi amministrativi significativi e non significativi...1 1.1. Posizione giuridica del privato dinanzi al silenzio.

Dettagli

INDICE. Schemi. Prefazione... p. XV

INDICE. Schemi. Prefazione... p. XV Prefazione... Schemi p. XV 1 La nozione di procedimento amministrativo... 3 2A I principi generali del procedimento amministrativo (art. 1)... 4 2B I principi sovranazionali... 5 2C I principi della C.E.D.U....

Dettagli

Provincia di Ravenna Piazza dei Caduti per la Libertà, 2

Provincia di Ravenna Piazza dei Caduti per la Libertà, 2 Provincia di Ravenna Piazza dei Caduti per la Libertà, 2 Provvedimento n. 11 Proponente: Segreteria Classificazione: 01-24 2013/3 del 24/02/2014 Oggetto: IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA PRESO atto che: -

Dettagli

Programma triennale per la trasparenza e l integrità (P.T.T.I.)

Programma triennale per la trasparenza e l integrità (P.T.T.I.) Lido di Riva del Garda Immobiliare S.p.A Programma triennale per la trasparenza e l integrità (P.T.T.I.) 2015 2017 Predisposto dal responsabile per la trasparenza AGGIORNAMENTO Adottato in data 13.01.2016

Dettagli

OGGETTO: Istanza di interpello Permuta immobiliare Art. 11 del d.p.r. n. 633 del 1972.

OGGETTO: Istanza di interpello Permuta immobiliare Art. 11 del d.p.r. n. 633 del 1972. RISOLUZIONE N. 373/E Roma, 14 dicembre 2007 Direzione Centrale Normativa e Contenzioso OGGETTO: Istanza di interpello Permuta immobiliare Art. 11 del d.p.r. n. 633 del 1972. Con l istanza di interpello

Dettagli

Oggetto: Istanza di Interpello - Art. 19-bis1, lett. i), del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633.

Oggetto: Istanza di Interpello - Art. 19-bis1, lett. i), del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633. RISOLUZIONE N.119/E Direzione Centrale Roma, 12 agosto 2005 Normativa e Contenzioso Oggetto: Istanza di Interpello - Art. 19-bis1, lett. i), del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633. Con istanza d interpello,

Dettagli

INDICE SOMMARIO. Parte prima ASPETTI SOSTANZIALI CAPITOLO PRIMO TUTELA GIURISDIZIONALE CAUTELARE E ART. 700 C.P.C.

INDICE SOMMARIO. Parte prima ASPETTI SOSTANZIALI CAPITOLO PRIMO TUTELA GIURISDIZIONALE CAUTELARE E ART. 700 C.P.C. INDICE SOMMARIO Elenco delle principali abbreviazioni... Presentazione seconda edizione... pag. XIII XV Parte prima ASPETTI SOSTANZIALI CAPITOLO PRIMO TUTELA GIURISDIZIONALE CAUTELARE E ART. 700 C.P.C.

Dettagli

Quadro normativo e stato della giurisprudenza in tema di giustizia digitale

Quadro normativo e stato della giurisprudenza in tema di giustizia digitale Quadro normativo e stato della giurisprudenza in tema di giustizia digitale INCONTRO CON I REFERENTI DISTRETTUALI PER L INFORMATICA Roma 26 maggio 2015 Ileana Fedele Rinvio a relazione scritta incentrata

Dettagli

O S S E R V A T O R I O D I D I R I T T O S A N I T A R I O 1 6 M A R Z O 2016

O S S E R V A T O R I O D I D I R I T T O S A N I T A R I O 1 6 M A R Z O 2016 O S S E R V A T O R I O D I D I R I T T O S A N I T A R I O 1 6 M A R Z O 2016 Competenza del Consiglio Comunale alla pianificazione delle sedi farmaceutiche e omessa precisa delimitazione della porzione

Dettagli

11533 17/10/2008 DIREZIONE GENERALE ISTRUZIONE, FORMAZIONE E LAVORO. Identificativo Atto n. 1311

11533 17/10/2008 DIREZIONE GENERALE ISTRUZIONE, FORMAZIONE E LAVORO. Identificativo Atto n. 1311 11533 17/10/2008 Identificativo Atto n. 1311 DIREZIONE GENERALE ISTRUZIONE, FORMAZIONE E LAVORO DETERMINAZIONI IN MERITO AL PERCORSO FORMATIVO DI MASSAGGIATORE OPERATORE DELLA SALUTE E IL DIRIGENTE DELL

Dettagli

TABELLA DI CONCORDANZA. per il recepimento della direttiva 2014/33/UE

TABELLA DI CONCORDANZA. per il recepimento della direttiva 2014/33/UE TABELLA DI CONCORDANZA per il recepimento della direttiva 2014/33/UE Schema di decreto del Presidente della Repubblica recante regolamento concernente modifiche al decreto del Presidente della Repubblica

Dettagli

CIRCOLARE N. 49/T. Roma, 28 dicembre 2012. OGGETTO: Mediazione tributaria Atti emessi dagli Uffici Provinciali - Territorio dell Agenzia

CIRCOLARE N. 49/T. Roma, 28 dicembre 2012. OGGETTO: Mediazione tributaria Atti emessi dagli Uffici Provinciali - Territorio dell Agenzia CIRCOLARE N. 49/T Roma, 28 dicembre 2012 Direzione Centrale Pubblicità Immobiliare e Affari Legali OGGETTO: Mediazione tributaria Atti emessi dagli Uffici Provinciali - Territorio dell Agenzia 2 Premessa

Dettagli

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ DELIBERAZIONE 20 aprile 2010. COMMISSIONE NAZIONALE PER LE SOCIETÀ E LA BORSA ModiÞ che al Regolamento recante l individuazione dei tipi di dati sensibili e giudiziari

Dettagli

RISOLUZIONE N. 61/E QUESITO

RISOLUZIONE N. 61/E QUESITO RISOLUZIONE N. 61/E Direzione Centrale Normativa e Contenzioso Roma, 11 marzo 2009 OGGETTO: Interpello - ART. 11, legge 27 luglio 2000, n. 212 - IVA - DPR 26 ottobre 1972, n. 633 Assoggettabilità ad imposta

Dettagli

RISOLUZIONE N. 69/E QUESITO

RISOLUZIONE N. 69/E QUESITO RISOLUZIONE N. 69/E Roma 21 Marzo 2003 Direzione Centrale Normativa e Contenzioso Oggetto: Istanza d interpello - Art. 25 DPR n. 600 del 1973 Ritenute subite dai non residenti - Istituto Nazionale di Alta

Dettagli

L ORGANISMO DI VIGILANZA EX D. LGS. 231/2001

L ORGANISMO DI VIGILANZA EX D. LGS. 231/2001 L ORGANISMO DI VIGILANZA EX D. LGS. 231/2001 A cura di Sonia Mazzucco Dottore Commercialista, Revisore Legale e Componente del CdA della Fondazione Centro Studi UNGDCEC Il D. Lgs. 231/2001, recante la

Dettagli

LA RIFORMA DEI POTERI DI CUI AGLI ARTT. 32 DPR N. 600/1973 E 51 DEL D.P.R. N. 633/1972. I POTERI DEGLI UFFICI E LO STATUTO DEL CONTRIBUENTE

LA RIFORMA DEI POTERI DI CUI AGLI ARTT. 32 DPR N. 600/1973 E 51 DEL D.P.R. N. 633/1972. I POTERI DEGLI UFFICI E LO STATUTO DEL CONTRIBUENTE Seminario di formazione LE INDAGINI FINANZIARIE Milano, 1 luglio 2008 LA RIFORMA DEI POTERI DI CUI AGLI ARTT. 32 DPR N. 600/1973 E 51 DEL D.P.R. N. 633/1972. I POTERI DEGLI UFFICI E LO STATUTO DEL CONTRIBUENTE

Dettagli

Il Ministro dell Industria, del Commercio e dell Artigianato

Il Ministro dell Industria, del Commercio e dell Artigianato Il Ministro dell Industria, del Commercio e dell Artigianato Vista la legge 25 febbraio 1992, n. 215, recante Azioni positive per l'imprenditoria femminile ; Visto il Decreto del Presidente della Repubblica

Dettagli

R E G I O N E L A Z I O

R E G I O N E L A Z I O X LEGISLATURA R E G I O N E L A Z I O CONSIGLIO REGIONALE Si attesta che il Consiglio regionale l 11 maggio 2016 ha approvato la deliberazione legislativa concernente: ISTITUZIONE DEL COMITATO PER IL MONITORAGGIO

Dettagli

R E P U B B L I C A I T A L I A N A. Consiglio di Stato. Sezione Consultiva per gli Atti Normativi Adunanza di Sezione del 27 settembre 2012

R E P U B B L I C A I T A L I A N A. Consiglio di Stato. Sezione Consultiva per gli Atti Normativi Adunanza di Sezione del 27 settembre 2012 Numero 04180/2012 e data 04/10/2012 R E P U B B L I C A I T A L I A N A Consiglio di Stato Sezione Consultiva per gli Atti Normativi Adunanza di Sezione del 27 settembre 2012 NUMERO AFFARE 07658/2012 OGGETTO:

Dettagli

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta) ha pronunciato la presente SENTENZA

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta) ha pronunciato la presente SENTENZA REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta) ha pronunciato la presente SENTENZA sul ricorso numero di registro generale 8139 del 2015,

Dettagli

RISOLUZIONE N. 78/E. Roma, 6 marzo 2008. Direzione Centrale Normativa e Contenzioso

RISOLUZIONE N. 78/E. Roma, 6 marzo 2008. Direzione Centrale Normativa e Contenzioso RISOLUZIONE N. 78/E Direzione Centrale Normativa e Contenzioso Roma, 6 marzo 2008 OGGETTO: IVA. Aliquota ridotta - N. 127-quinquies, Tab. A, p. III; allegata al DPR n. 633 del 1972 e art. 3-bis del DL

Dettagli

PROTOCOLLO D INTESA. Roma, 9 febbraio 2009 IL MINISTERO PER LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE E L INNOVAZIONE LA CORTE DEI CONTI TRA

PROTOCOLLO D INTESA. Roma, 9 febbraio 2009 IL MINISTERO PER LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE E L INNOVAZIONE LA CORTE DEI CONTI TRA PROTOCOLLO D INTESA TRA IL MINISTERO PER LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE E L INNOVAZIONE E LA CORTE DEI CONTI Roma, 9 febbraio 2009 IL MINISTERO PER LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE E L INNOVAZIONE E LA CORTE DEI

Dettagli

CITTÀ di SAVONA REGOLAMENTO DI ORGANIZZAZIONE E DI FUNZIONAMENTO DELLO SPORTELLO UNICO PER L EDILIZIA

CITTÀ di SAVONA REGOLAMENTO DI ORGANIZZAZIONE E DI FUNZIONAMENTO DELLO SPORTELLO UNICO PER L EDILIZIA CITTÀ di SAVONA REGOLAMENTO DI ORGANIZZAZIONE E DI FUNZIONAMENTO DELLO SPORTELLO UNICO PER L EDILIZIA ADOTTATO DALLA GIUNTA COMUNALE CON DELIBERAZIONE N. 255 DEL 26 AGOSTO 2003 I N D I C E Art. 1 Oggetto

Dettagli

CIRCOLARE N. 36/E. Roma, 24 settembre Direzione Centrale Normativa

CIRCOLARE N. 36/E. Roma, 24 settembre Direzione Centrale Normativa CIRCOLARE N. 36/E Direzione Centrale Normativa Roma, 24 settembre 2012 OGGETTO: Beni concessi in godimento a soci o familiari, ai sensi dell articolo 2, commi da 36 terdecies a 36- duodevicies, del decreto

Dettagli

Sentenze interessanti N.27/2012 IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia. (Sezione Quarta) SENTENZA.

Sentenze interessanti N.27/2012 IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia. (Sezione Quarta) SENTENZA. N. 02623/2012 REG.PROV.COLL. N. 00111/2012 REG.RIC. R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Quarta) ha pronunciato

Dettagli

PROVVEDIMENTO N. PROT ROMA 16/09/2016

PROVVEDIMENTO N. PROT ROMA 16/09/2016 PROVVEDIMENTO N. PROT. 143239 ROMA 16/09/2016 Disposizioni in materia di imprese estere controllate. Criteri per determinare con modalità semplificata l effettivo livello di tassazione di cui al comma

Dettagli

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL ATTO DI NOTORIETA

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL ATTO DI NOTORIETA DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL ATTO DI NOTORIETA Io sottoscritto/a... nato/a a... (prov. ) il... C.F.... dipendente dell Azienda... oppure non dipendente di alcuna struttura sanitaria in qualità di componente

Dettagli

Domicilio legale e residenza dei minori.

Domicilio legale e residenza dei minori. ISSN 1127-8579 Pubblicato dal 26/11/2015 All'indirizzo http://www.diritto.it/docs/37582-domicilio-legale-e-residenza-dei-minori Autore: Richter Paolo Domicilio legale e residenza dei minori. Dott. Paolo

Dettagli

Regolamento recante statuto dell Ispettorato nazionale del lavoro

Regolamento recante statuto dell Ispettorato nazionale del lavoro Regolamento recante statuto dell Ispettorato nazionale del lavoro (Schema di decreto del Presidente della Repubblica n. 280) N. 355 23 marzo 2016 CAMERA DEI DEPUTATI XVII LEGISLATURA Verifica delle quantificazioni

Dettagli

ex art. 60 cod. proc. amm.; sul ricorso numero di registro generale 1884 del 2014, proposto da:

ex art. 60 cod. proc. amm.; sul ricorso numero di registro generale 1884 del 2014, proposto da: Tribunale amministrativo regionale della Puglia Sentenza n. 1884 del 25 settembre 2014 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia - Lecce - Sezione

Dettagli

REPUBBLICA ITALIANA. Corte dei conti. Sezione regionale di controllo per la Lombardia. nell adunanza del 7 novembre 2006 * * * * *

REPUBBLICA ITALIANA. Corte dei conti. Sezione regionale di controllo per la Lombardia. nell adunanza del 7 novembre 2006 * * * * * Deliberazione n. 226/2006/P REPUBBLICA ITALIANA La Corte dei conti Sezione regionale di controllo per la Lombardia nell adunanza del 7 novembre 2006 * * * * * Visto il Decreto del Ministero per i Beni

Dettagli

RISOLUZIONE N. 103/E DEL 17/11/2016

RISOLUZIONE N. 103/E DEL 17/11/2016 RISOLUZIONE N. 103/E DEL 17/11/2016 < Direzione Centrale Normativa OGGETTO: Consulenza giuridica d.p.r. 26 ottobre 1972, n. 633 Tabella A, parte III, n. 121) Somministrazione di alimenti o bevande tramite

Dettagli

L AMMINISTRAZIONE DI SOSTEGNO. PROFILI NORMATIVI E GIURISPRUDENZIALI.

L AMMINISTRAZIONE DI SOSTEGNO. PROFILI NORMATIVI E GIURISPRUDENZIALI. L AMMINISTRAZIONE DI SOSTEGNO. PROFILI NORMATIVI E GIURISPRUDENZIALI. www.booksprintedizioni.it Copyright 2012 Alberto Lorenzi Liliana Rullo Tutti i diritti riservati Alberto Lorenzi Liliana Rullo L AMMINISTRAZIONE

Dettagli

Deliberazione n. 20/SEZAUT/2009/QMIG

Deliberazione n. 20/SEZAUT/2009/QMIG Deliberazione n. 20/SEZAUT/2009/QMIG LA CORTE DEI CONTI In Sezione delle Autonomie nell adunanza del 9 novembre 2009 Visto il Testo Unico delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con R.D. 12 luglio

Dettagli

Organismo per la gestione degli elenchi degli agenti in attività finanziaria e dei mediatori creditizi

Organismo per la gestione degli elenchi degli agenti in attività finanziaria e dei mediatori creditizi Organismo per la gestione degli elenchi degli agenti in attività finanziaria e dei mediatori creditizi Circolare n. 27/16 recante l individuazione dei termini e delle unità organizzative responsabili dei

Dettagli

Ammissione/esclusione dei concorrenti dalla gara, fra le mobili frontiere dei termini per proporre ricorso giurisdizionale e l interesse ad agire 1

Ammissione/esclusione dei concorrenti dalla gara, fra le mobili frontiere dei termini per proporre ricorso giurisdizionale e l interesse ad agire 1 Ammissione/esclusione dei concorrenti dalla gara, fra le mobili frontiere dei termini per proporre ricorso giurisdizionale e l interesse ad agire 1 Dell avv. Arrigo Varlaro Sinisi 1. La notifica del ricorso

Dettagli

contro nei confronti di per la riforma

contro nei confronti di per la riforma N. 06478/2012REG.PROV.COLL. N. 03404/2007 REG.RIC. R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta) ha pronunciato la presente

Dettagli

Ministero della Salute. Direzione generale delle professioni sanitarie e. delle risorse umane del Servizio sanitario nazionale. c.a Dr.

Ministero della Salute. Direzione generale delle professioni sanitarie e. delle risorse umane del Servizio sanitario nazionale. c.a Dr. Ministero della Salute Direzione generale delle professioni sanitarie e delle risorse umane del Servizio sanitario nazionale c.a Dr. Rossana Ugenti Direttore generale Oggetto: Gruppo di lavoro sezione

Dettagli

N /2015 REG.PROV.COLL. N /2014 REG.RIC. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

N /2015 REG.PROV.COLL. N /2014 REG.RIC. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO N. 00427/2015 REG.PROV.COLL. N. 00809/2014 REG.RIC. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Quarta) ha pronunciato la presente SENTENZA

Dettagli

AZIENDA U.L.SS "Alto Vicentino"

AZIENDA U.L.SS Alto Vicentino AZIENDA U.L.SS SS. n. 4 "Alto Vicentino" Via Rasa, 9-36016 Thiene (VI) N. 408/2013 di reg. DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE Con l'assistenza dei signori: In data: 09/05/2013 Direttore Amministrativo

Dettagli

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA VISTI gli articoli 76 e 87, quinto comma, della Costituzione; VISTO l articolo 5 della legge 7 agosto 2015, n. 124, recante delega al Governo per la precisa individuazione

Dettagli

contro nei confronti di per la riforma

contro nei confronti di per la riforma N. 02966/2010 REG.DEC. N. 09551/2009 REG.RIC. R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta) ha pronunciato la presente DECISIONE

Dettagli

d iniziativa dei deputati BUSINAROLO, AGOSTINELLI, FERRARESI e SARTI (V. Stampato Camera n. 3365)

d iniziativa dei deputati BUSINAROLO, AGOSTINELLI, FERRARESI e SARTI (V. Stampato Camera n. 3365) Senato della Repubblica XVII LEGISLATURA N. 2208 DISEGNO DI LEGGE d iniziativa dei deputati BUSINAROLO, AGOSTINELLI, FERRARESI e SARTI (V. Stampato Camera n. 3365) approvato dalla Camera dei deputati il

Dettagli

Pareri tecnici. Diritto di accesso e riservatezza. Orientamenti giurisprudenziali (Commento a T.A.R. Liguria di Genova, Sez.

Pareri tecnici. Diritto di accesso e riservatezza. Orientamenti giurisprudenziali (Commento a T.A.R. Liguria di Genova, Sez. Maria Teresa ORESTE, Pareri tecnici. Diritto di accesso e riservatezza. Orientamenti giurisprudenziali (Commento a T.A.R. Liguria di Genova, Sez. II, 17 dicembre 2009, n. 3782). La Sez..II del T.A.R. Liguria

Dettagli

REGOLAMENTO PER IL DIRITTO DI ACCESSO AD ATTI E DOCUMENTI AMMINISTRATIVI

REGOLAMENTO PER IL DIRITTO DI ACCESSO AD ATTI E DOCUMENTI AMMINISTRATIVI REGOLAMENTO PER IL DIRITTO DI ACCESSO AD ATTI E DOCUMENTI AMMINISTRATIVI Approvato con deliberazioni del C.d.A. n. 58 del 10.04.2012 e n. 148 del 7.12.2012 PREMESSA L Ente Foreste della Sardegna esercita

Dettagli

R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio. (Sezione Terza Ter) SENTENZA

R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio. (Sezione Terza Ter) SENTENZA 1 di 5 11/03/2016 09:37 N. 01669/2016 REG.PROV.COLL. N. 09622/2015 REG.RIC. R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza

Dettagli

PROGRAMMA TRIENNALE PER LA TRASPARENZA E L INTEGRITA PER GLI ANNI 2014-2016 (P.T.T.I.)

PROGRAMMA TRIENNALE PER LA TRASPARENZA E L INTEGRITA PER GLI ANNI 2014-2016 (P.T.T.I.) PROGRAMMA TRIENNALE PER LA TRASPARENZA E L INTEGRITA PER GLI ANNI 2014-2016 (P.T.T.I.) DELLA SOCIETA ACSEL S.p.A. Predisposto dal Responsabile per la Trasparenza Adottato dal Consiglio di Amministrazione

Dettagli

Sapienza Università di Roma

Sapienza Università di Roma Sapienza Università di Roma Il potere di indirizzo dell Amministrazione finanziaria. L interpello tributario. Accertamento e processo Prof.ssa Rossella Miceli a cura di Roberta Corriere Indice PARTE 1

Dettagli

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta) ha pronunciato DECISIONE

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta) ha pronunciato DECISIONE REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta) ha pronunciato la seguente N.6545/2007 Reg.Dec. N. 4711 Reg.Ric. ANNO 2007 DECISIONE sul ricorso

Dettagli

Circolare numero 145 del 17/11/2010

Circolare numero 145 del 17/11/2010 1 di 5 18/11/2010 10:30 Versione Testuale Circolare numero 145 del 17/11/2010 Direzione centrale Entrate Dirigenti centrali e periferici Direttori delle Agenzie Coordinatori generali, centrali e Roma,

Dettagli

REPUBBLICA ITALIANA LA CORTE DEI CONTI. Sezione Regionale di Controllo per la Liguria

REPUBBLICA ITALIANA LA CORTE DEI CONTI. Sezione Regionale di Controllo per la Liguria Deliberazione n. 5 /2014 REPUBBLICA ITALIANA LA CORTE DEI CONTI Sezione Regionale di Controllo per la Liguria composta dai seguenti magistrati: Ennio COLASANTI Luisa D'EVOLI Alessandro BENIGNI Francesco

Dettagli

IL TEMPO DELL AZIONE AMMINISTRATIVA DOPO LE ULTIME RIFORME

IL TEMPO DELL AZIONE AMMINISTRATIVA DOPO LE ULTIME RIFORME SOMMARIO CAPITOLO 1 IL TEMPO DELL AZIONE AMMINISTRATIVA DOPO LE ULTIME RIFORME 1. Il tempo dell azione amministrativa... 1 2. L inerzia della P.A. dopo la legge n. 80/2005: la generalizzazione del silenzio-assenso

Dettagli

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio. (Sezione Seconda Quater)

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio. (Sezione Seconda Quater) N. 00026/2016 REG.PROV.COLL. N. 10892/2014 REG.RIC. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda Quater) ha pronunciato la presente

Dettagli

ordinamento processuale (verifica contraddittorio e tentativo di conciliazione)

ordinamento processuale (verifica contraddittorio e tentativo di conciliazione) La prima udienza ex art 183 cpc nel nuovo ordinamento processuale (verifica contraddittorio e tentativo di conciliazione) Prof. Riccardo Demontis Premessa La lezione, che ha affrontato l udienza di prima

Dettagli

Regolamento per la nomina e la disciplina dei compiti del Responsabile del Procedimento e per la composizione e il funzionamento della commissione di

Regolamento per la nomina e la disciplina dei compiti del Responsabile del Procedimento e per la composizione e il funzionamento della commissione di Regolamento per la nomina e la disciplina dei compiti del Responsabile del Procedimento e per la composizione e il funzionamento della commissione di gara per le procedure di affidamento di beni e servizi

Dettagli

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta) ha pronunciato DECISIONE

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta) ha pronunciato DECISIONE REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta) ha pronunciato la seguente N.5378/04 Reg.Dec. N. 5970 Reg.Ric. ANNO 2003 DECISIONE sul ricorso

Dettagli

VISTA la legge 23 agosto 1988, n. 400, concernente Disciplina dell attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri ;

VISTA la legge 23 agosto 1988, n. 400, concernente Disciplina dell attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri ; VISTA la legge 23 agosto 1988, n. 400, concernente Disciplina dell attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri ; VISTO il R.D. 23 maggio 1924, n. 827, concernente il regolamento

Dettagli

PROGRAMMA PER LA TRASPARENZA E L INTEGRITA

PROGRAMMA PER LA TRASPARENZA E L INTEGRITA PROGRAMMA PER LA TRASPARENZA E L INTEGRITA 1 INDICE PREMESSA... 3 1. LE PRINCIPALI NOVITA... 4 2. PROCEDIMENTO DI ELABORAZIONE E ADOZIONE DEL PROGRAMMA... 6 3. INIZIATIVE DI COMUNICAZIONE DELLA TRASPARENZA...

Dettagli

Ministero dell Istruzione, dell Università e della Ricerca

Ministero dell Istruzione, dell Università e della Ricerca MIUR.AOODPFSR.REGISTRO DECRETI.0004535.16-12-2014 DECRETO DIRETTORIALE RECANTE L ANNULLAMENTO DEI LAVORI DELLA TORNATA 2013 DELLA COMMISSIONE PER IL SETTORE CONCORSUALE 12/A1 DIRITTO PRIVATO E IL RINNOVO

Dettagli

RISOLUZIONE N. 404/E

RISOLUZIONE N. 404/E RISOLUZIONE N. 404/E Direzione Centrale Normativa e Contenzioso Roma,29 ottobre 2008 OGGETTO: Istanza di interpello Tassa sulle concessioni governative per il rilascio di documenti di viaggio a stranieri

Dettagli

RISOLUZIONE N. 175/E QUESITO

RISOLUZIONE N. 175/E QUESITO RISOLUZIONE N. 175/E Roma, 22 dicembre 2005 Direzione Centrale Normativa e Contenzioso Prot. 2005/191105 OGGETTO: Istanza di interpello articolo 33, comma 3, della legge 23 dicembre 2000, n. 388 imposte

Dettagli

TRASPARENZA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

TRASPARENZA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE TRASPARENZA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE ACCESSO AGLI ATTI, ACCESSO CIVICO DECRETO LEGISLATIVO 25 maggio 2016, n. 97 In vigore dal 23 giugno 2016 (15 giugno 2016) Settore 42/Bis «Ufficio studi e documentazione»

Dettagli

IL DIRITTO D ACCESSO Principali innovazioni: 1. Definizioni

IL DIRITTO D ACCESSO Principali innovazioni: 1. Definizioni Principali innovazioni: 1. Definizioni SOGGETTI INTERESSATI: Soggetti privati, compresi quelli portatori di interessi pubblici o diffusi, che abbiano un interesse diretto, concreto e attuale, corrispondente

Dettagli

CIRCOLARE N. 18/E. Roma, 14 aprile 2010

CIRCOLARE N. 18/E. Roma, 14 aprile 2010 CIRCOLARE N. 18/E Direzione Centrale Affari Legali e Contenzioso Roma, 14 aprile 2010 OGGETTO: Accertamenti sulle vendite immobiliari Legge Comunitaria 2008 Modifiche all articolo 54 del DPR 26 ottobre

Dettagli

Circolare dell Agenzia delle Entrate n. 60 del 19/06/2001 e Risoluzione n. 212/E del 17/12/2001. Chiarimenti in materia di stock option.

Circolare dell Agenzia delle Entrate n. 60 del 19/06/2001 e Risoluzione n. 212/E del 17/12/2001. Chiarimenti in materia di stock option. Circolare n. 52 del 14 Marzo 2002 OGGETTO: Circolare dell Agenzia delle Entrate n. 60 del 19/06/2001 e Risoluzione n. 212/E del 17/12/2001. Chiarimenti in materia di stock option. SOMMARIO: L Agenzia delle

Dettagli

Consorzi stabili e divieto di partecipazione alla medesima gara di una consorziata,

Consorzi stabili e divieto di partecipazione alla medesima gara di una consorziata, Consorzi stabili e divieto di partecipazione alla medesima gara di una consorziata, anche se non designata all esecuzione. Secondo l Autorità di vigilanza, dal combinato disposto di cui all art. 13, comma

Dettagli

RISOLUZIONE N.42/E. Oggetto: Istanza di interpello IVA Contributi erogati dal Ministero dell Università e della Ricerca Scientifica e Tecnologica.

RISOLUZIONE N.42/E. Oggetto: Istanza di interpello IVA Contributi erogati dal Ministero dell Università e della Ricerca Scientifica e Tecnologica. RISOLUZIONE N.42/E Roma,16 marzo 2004 Direzione Centrale Normativa e Contenzioso Oggetto: Istanza di interpello IVA Contributi erogati dal Ministero dell Università e della Ricerca Scientifica e Tecnologica.

Dettagli

Legge 231/2005 art.1-ter, comma 2, lettera a) approvazione elenco di pagamento n. 1 del 01/06/2016 per contributi flavescenza dorata anno 2009.

Legge 231/2005 art.1-ter, comma 2, lettera a) approvazione elenco di pagamento n. 1 del 01/06/2016 per contributi flavescenza dorata anno 2009. REGIONE PIEMONTE BU32 11/08/2016 Codice A1704A D.D. 6 giugno 2016, n. 417 Legge 231/2005 art.1-ter, comma 2, lettera a) approvazione elenco di pagamento n. 1 del 01/06/2016 per contributi flavescenza dorata

Dettagli

76 Bollettino Ufficiale. Serie Ordinaria n Mercoledì 09 luglio Visto l allegato B al presente decreto, parte integrante e sostanziale

76 Bollettino Ufficiale. Serie Ordinaria n Mercoledì 09 luglio Visto l allegato B al presente decreto, parte integrante e sostanziale 76 Bollettino Ufficiale D.G. Commercio, turismo e terziario D.d.g. 2 luglio 2014 - n. 6398 Informatizzazione delle comunicazioni di azioni e modifiche non soggette ad autorizzazione concernenti gli impianti

Dettagli