ALLEGATO 3 SCHEMA DI CONTRATTO

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1 ALLEGATO 3 SCHEMA DI CONTRATTO PER LA FORNITURA DI CONTENITORI DA 40 LITRI OCCORRENTI PER LA RACCOLTA DIFFERENZIATA DELLA CARTA E DELLA FRAZIONE INDIFFERENZIATA, DI N CONTENITORI DA 20 LITRI OCCORRENTI PER LA RACCOLTA DIFFERENZIATA DELLA FRAZIONE ORGANICA E DI N BIOPATTUMIERE DA 10 LITRI PER LA RACCOLTA SOTTOLAVELLO DEL RIFIUTO ORGANICO. LOTTO Allegato 3 - Schema di contratto Pag. 1 di 41

2 INDICE Articolo 1 Valore delle premesse, degli allegati, norme regolatrici e definizioni...6 Articolo 2 Oggetto...7 Articolo 3 Durata e garanzia...8 Articolo 4 Condizioni della fornitura ed obbligazioni generali del Fornitore...9 Articolo 5 Modalità e termini di esecuzione Garanzia Articolo 6 Verifiche, Controlli e Collaudi Articolo 7 Referente incaricato e Responsabile del contratto Articolo 8 Corrispettivi Articolo 9 Fatturazione e pagamenti Articolo 10 Penali Articolo 11 Cauzione Articolo 12 Riservatezza Articolo 13 Risoluzione Articolo 14 Recesso Articolo 15 Sicurezza e danni Articolo 16 Brevetti industriali e diritti d autore Articolo 17 Obblighi derivanti dal rapporto di lavoro Articolo 18 Divieto di cessione del Contratto Cessione del credito Allegato 3 - Schema di contratto Pag. 2 di 41

3 Articolo 19 Subappalto Articolo 20 Foro competente Articolo 21 Trattamento dei dati, consenso al trattamento Articolo 22 Oneri fiscali e spese contrattuali Articolo 23 Trasparenza Articolo 24 Tracciabilità dei flussi finanziari Articolo 25 Condizioni risolutive espresse Articolo 26 Misure per la prevenzione dei tentativi di infiltrazioni della criminalità organizzata Articolo 27 Codice Etico Articolo 28 Clausola finale Allegato 3 - Schema di contratto Pag. 3 di 41

4 SCHEMA DI CONTRATTO TRA AMA S.p.A., con sede in Roma e domiciliata ai fini del presente atto in Roma, via Calderon De La Barca n. 87 (00142), Italia, telefono n , telefax n , C.F.e P. IVA , in persona del Direttore Generale, Ing. Alessandro Filippi, giusti i poteri conferiti con deliberazione del Consiglio di Amministrazione di AMA S.p.A. n (nel seguito, per brevità, anche AMA ); E la, con sede legale in, Via, capitale sociale Euro, iscritta al Registro delle Imprese presso la C.C.I.A.A. di al n. e C.F., P. IVA, domiciliata ai fini del presente atto in, Via, in persona del e legale rappresentante Dott., (nel seguito per brevità anche Prestatore o Fornitore ); OPPURE -, sede legale in, Via, capitale sociale Euro =, iscritta al Registro delle Imprese di al n., P. IVA, domiciliata ai fini del presente atto in, Via, in persona del e legale rappresentante Dott., nella sua qualità di impresa mandataria capogruppo del Raggruppamento Temporaneo tra, oltre alla stessa, la mandante, sede legale in, Via, capitale sociale Euro =, iscritta al Registro delle Imprese di al n., P. IVA, domiciliata ai fini del presente atto in, via, e la mandante, sede legale in, Via, capitale sociale Euro =, iscritta al Registro delle Imprese di al n., P. IVA, domiciliata ai fini del presente atto in, via, giusta mandato collettivo speciale con rappresentanza autenticato dal notaio in, dott., repertorio n. (nel seguito per brevità anche Prestatore o Fornitore ); PREMESSO CHE a) che AMA S.p.A., Società a capitale interamente pubblico di Roma Capitale, svolge per Roma Capitale tutte le attività riconducibili ai servizi pubblici locali previsti in materia ambientale, funeraria, di servizi urbani e territoriali, di servizi industriali al territorio e delle pulizie in genere; Allegato 3 - Schema di contratto Pag. 4 di 41

5 b) che AMA, nel rispetto dei principi in materia di scelta del contraente, ha ravvisato la necessità di procedere all affidamento della fornitura di n contenitori da 40 litri occorrenti per la raccolta differenziata della carta e della frazione indifferenziata, di n contenitori da 20 litri occorrenti per la raccolta differenziata della frazione organica e di n biopattumiere da 10 litri per la raccolta sottolavello del rifiuto organico, suddivisa in 7 lotti, attraverso una procedura aperta suddivisa in sette lotti, svolta in ambito comunitario ed indetta con Bando di gara pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, foglio inserzioni, n. del e nella Gazzetta Ufficiale dell Unione Europea n. del (nel seguito, per brevità, anche solo Procedura o Gara ); c) che il Fornitore è risultato aggiudicatario del Lotto della Procedura di cui sopra e, per l effetto, il medesimo Fornitore ha espressamente manifestato la volontà di impegnarsi ad effettuare le forniture oggetto del presente Contratto, alle condizioni, modalità e termini di seguito stabiliti; d) che il Fornitore dichiara che quanto risulta dal presente Contratto e dai suoi allegati, ivi compreso il Capitolato Tecnico, nonché dal Bando di gara e dal Disciplinare di gara, definisce in modo adeguato e completo l oggetto delle prestazioni da fornire e, in ogni caso, ha potuto acquisire tutti gli elementi per una idonea valutazione tecnica ed economica delle stesse e per la formulazione dell offerta; e) che il Fornitore ha presentato la documentazione richiesta ai fini della stipula del presente Contratto che, anche se non materialmente allegata al presente atto, ne forma parte integrante e sostanziale, ivi inclusa la cauzione definitiva per un importo di Euro = ( ) a garanzia dell adempimento delle obbligazioni contrattuali; che il presente Contratto non è fonte di alcuna obbligazione per AMA nei confronti del Fornitore, salvo quelle espressamente alla stessa riferite; Ciò premesso, tra le parti come in epigrafe rappresentate e domiciliate SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE Allegato 3 - Schema di contratto Pag. 5 di 41

6 Articolo 1 Valore delle premesse, degli allegati, norme regolatrici e definizioni 1. Le premesse del presente Contratto e gli atti e i documenti ivi richiamati, ancorché non materialmente allegati, costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Contratto. 2. Costituiscono, altresì, parte integrante e sostanziale del presente Contratto: a) l Allegato A (Capitolato Tecnico), l Allegato B (Offerta Economica) e l Allegato C (Protocollo di legalità); b) la dichiarazione del legale rappresentante del Fornitore posta in calce al presente atto; 3. L esecuzione del presente Contratto è regolata in via gradata: a) dalle clausole del presente atto e da quanto previsto e prescritto nei suoi Allegati; b) dalle norme applicabili in materia di contratti della pubblica amministrazione e di procedure di scelta del contraente e, comunque, dalle disposizioni, anche di natura regolamentare, in vigore per AMA. Norme e disposizioni queste di cui il Fornitore dichiara di avere esatta conoscenza e che, sebbene non siano materialmente allegate, formano parte integrante del presente Contratto; c) dal Codice Civile e dalle altre disposizioni normative in vigore in materia di contratti di diritto privato, e, in ogni caso, dalle disposizioni aventi carattere cogente contenute in leggi o regolamenti che entreranno in vigore successivamente alla stipula del presente atto. 4. In caso di discordanza o contrasto, gli atti e documenti tutti della Procedura di cui in premessa prodotti da AMA prevarranno sugli atti e documenti tutti presentati dal Fornitore ai fini della partecipazione alla medesima Procedura, ad eccezione di eventuali proposte migliorative formulate da quest ultimo ed accettate da AMA. 5. Le clausole del presente Contratto sono sostituite, modificate e/o abrogate automaticamente per effetto di norme imperative contenute in leggi o regolamenti che entreranno in vigore successivamente, fermo restando che in ogni caso, anche ove intervengano modificazioni autoritative dei prezzi migliorative per il Fornitore, Allegato 3 - Schema di contratto Pag. 6 di 41

7 quest ultimo rinuncia a promuovere azioni e ad opporre eccezioni rivolte a sospendere o a risolvere il presente Contratto. 6. Nell ambito del Contratto si intende per: a) AMA: AMA S.p.A., Società a capitale interamente pubblico di Roma Capitale; b) Capitolato Tecnico: il documento di cui all Allegato A ; c) Contratto: il presente atto compresi tutti i suoi allegati, nonché i documenti ivi richiamati; d) Fornitore: l impresa o il raggruppamento temporaneo (o il consorzio) di imprese risultato aggiudicatario di cui alle premesse e che conseguentemente sottoscrive il Contratto, obbligandosi a quanto nello stesso previsto; e) Fornitura: la fornitura di n contenitori da 40 litri occorrenti per la raccolta differenziata della carta e della frazione indifferenziata, di n contenitori da 20 litri occorrenti per la raccolta differenziata della frazione organica e di n biopattumiere da 10 litri per la raccolta sottolavello del rifiuto organico, oggetto del presente Contratto e dei suoi Allegati, meglio definita nel Capitolato Tecnico; f) Offerta Economica: il documento di cui all Allegato B ; g) Ordine o Ordinativo di Fornitura: il documento con il quale AMA richiederà di volta in volta la fornitura dei contenitori oggetto di Fornitura; h) Parte: AMA o il Fornitore/Prestatore (congiuntamente definiti anche le Parti ); i) Protocollo di legalità: il Protocollo d intesa sottoscritto in data 21 luglio 2011 tra la Prefettura U.T.G. di Roma e Roma Capitale ai fini della prevenzione dei tentativi di infiltrazione della criminalità organizzata nel settore dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture di cui all Allegato C. 7. Le espressioni riportate negli Allegati hanno il significato, per ognuna di esse, specificato nei medesimi Allegati, tranne qualora il contesto delle singole clausole del Contratto disponga diversamente. Articolo 2 Oggetto 1. AMA affida al Fornitore, che accetta, (Lotto I) la fornitura di n Allegato 3 - Schema di contratto Pag. 7 di 41

8 contenitori da litri 40 per la raccolta differenziata della carta e di n contenitori da litri 40 per la raccolta indifferenziata, rispondenti alle specifiche tecniche indicate nell Allegato A (Lotto II) la fornitura di n contenitori da litri 40 per la raccolta differenziata della carta e di n contenitori da litri 40 per la raccolta indifferenziata, rispondenti alle specifiche tecniche A (Lotto III) la fornitura di n contenitori da litri 10 per la raccolta della frazione organica, rispondenti alle specifiche tecniche indicate nell Allegato A (Lotto IV) la fornitura di n bio-pattumiere da litri 10 per la raccolta differenziata sotto-lavello della frazione organica, rispondenti alle specifiche tecniche indicate nell Allegato A (Lotto V) la fornitura di n bio-pattumiere da litri 10 per la raccolta differenziata sottolavello della frazione organica, rispondenti alle specifiche tecniche indicate nell Allegato A (Lotto VI) la fornitura di n bio-pattumiere da litri 10 per la raccolta differenziata sotto-lavello della frazione organica, rispondenti alle specifiche tecniche indicate nell Allegato A (Lotto VII) la fornitura di n bio-pattumiere da litri 10 per la raccolta differenziata sotto-lavello della frazione organica, rispondenti alle specifiche tecniche indicate nell Allegato A. 2. Con la stipula del presente Contratto il Fornitore si obbliga irrevocabilmente nei confronti di AMA a fornire i beni sopra indicati e meglio descritti nell Allegato A, nella misura di volta in volta richiesta da AMA, il tutto nei limiti dell importo complessivo massimo di spesa pari a Euro,00 ( ), IVA esclusa. 3. La Fornitura deve essere eseguita secondo condizioni, modalità, tempistiche, specifiche tecniche e livelli di servizio contenuti nel presente Contratto e nel Capitolato Tecnico (Allegato A ) e, comunque, nel rispetto di ogni modalità determinata nel presente atto e relativi Allegati. 4. La Fornitura oggetto del presente Contratto non è affidata al Fornitore in via esclusiva, pertanto AMA si riserva la facoltà di affidare la stessa Fornitura anche a soggetti terzi, diversi dal medesimo Fornitore. Articolo 3 Durata 1. Il presente Contratto ha una durata di 16 (sedici) mesi a decorrere dalla data della sua sottoscrizione e/o entro il limite temporale determinato dall esaurimento Allegato 3 - Schema di contratto Pag. 8 di 41

9 dell importo aggiudicato. 2. Nel caso in cui allo scadere del termine di cui al precedente comma 1 non sia stato esaurito l importo complessivo massimo di spesa di cui al precedente articolo 2, comma 2, AMA si riserva di prorogare la durata del presente Contratto fino a concorrenza del menzionato importo complessivo massimo di spesa. 3. AMA S.p.A., nel corso della durata del contratto, si riserva di richiedere all aggiudicatario di incrementare o di diminuire le attività dettagliate sopra ai sensi dell art. 11 del R.D. 18 novembre 1923, n. 2440, fino alla concorrenza di un quinto dell importo contrattuale, alle medesime condizioni e termini contrattuali. 4. E vietato il rinnovo tacito del Contratto. Articolo 4 Condizioni della fornitura ed obbligazioni generali del Fornitore 1. Il Fornitore è tenuto ad eseguire la fornittura oggetto del presente Contratto a perfetta regola d arte, nel rispetto delle norme nazionali e comunitarie vigenti e secondo le condizioni, le modalità, i termini, i requisiti e le ulteriori prescrizioni contenute nel presente Contratto e nell Allegato A (Capitolato Tecnico). Pertanto, in difetto anche di uno soltanto di dette condizioni, modalità, termini, requisiti e prescrizioni, AMA potrà dichiarare risolto di diritto il presente Contratto. 2. Le prestazioni contrattuali dovranno necessariamente essere conformi, salva espressa deroga, alle caratteristiche tecniche ed alle specifiche indicate nel Capitolato Tecnico (Allegato A ). 3. Sono a carico del Fornitore, intendendosi remunerati con i corrispettivi contrattuali di cui al successivo articolo 8 ed all Allegato B (Offerta economica), tutti gli oneri e rischi relativi all esecuzione della Fornitura oggetto del Contratto, nonché ad ogni altra attività che si rendesse necessaria per la prestazione della stessa o, comunque, opportuna per un corretto e completo adempimento delle obbligazioni previste, ivi compresi quelli relativi ad eventuali spese di trasporto, di viaggio e di missione per il personale addetto alla esecuzione del Contratto. 4. In ogni caso, il Fornitore si obbliga ad osservare nell esecuzione della fornitura tutte le norme e tutte le prescrizioni tecniche e di sicurezza in vigore, nonché quelle che dovessero essere successivamente emanate ed a manlevare e tenere indenne AMA Allegato 3 - Schema di contratto Pag. 9 di 41

10 da tutte le conseguenze derivanti dalla eventuale inosservanza delle norme e prescrizioni tecniche, di sicurezza, di igiene e sanitarie vigenti. 5. Gli eventuali maggiori oneri derivanti dalla necessità di osservare le norme e le prescrizioni di cui sopra, anche se entrate in vigore successivamente alla stipula del Contratto, resteranno ad esclusivo carico del Fornitore, intendendosi in ogni caso remunerati con i corrispettivi contrattuali di cui al successivo articolo 8 ed all Allegato B (Offerta economica) del presente Contratto, ed il Fornitore non potrà, pertanto, avanzare pretesa di compensi, a tal titolo, nei confronti di AMA, assumendosene ogni relativa alea. 6. Le attività contrattuali da svolgersi presso le sedi e le aree di pertinenza di AMA dovranno essere eseguite senza interferire nel normale lavoro dei menzionati uffici e/o aree; modalità e tempi dovranno comunque essere concordati con AMA. Peraltro, il Fornitore prende atto che, nel corso dell esecuzione della fornitura, gli uffici e le aree di pertinenza di AMA continueranno ad essere utilizzati per la loro destinazione istituzionale dal personale di AMA stessa e/o da terzi autorizzati. 7. Il Fornitore si impegna ad eseguire le predette prestazioni salvaguardando le esigenze di AMA e/o di terzi autorizzati, senza recare intralci, disturbi o interruzioni alla attività lavorativa in atto. 8. Il Fornitore rinuncia espressamente, ora per allora, a qualsiasi pretesa o richiesta di compenso nel caso in cui l esecuzione delle prestazioni contrattuali dovesse essere ostacolata o resa più onerosa dalle attività svolte da AMA e/o da terzi autorizzati. 9. Il Fornitore si impegna a fornire tutte le attrezzature ed i prodotti necessari per l espletamento delle attività contrattuali. 10. Il Fornitore si obbliga a consentire ad AMA di procedere, in qualsiasi momento e anche senza preavviso, alle verifiche sulla piena e corretta esecuzione del presente Contratto ed a prestare la propria collaborazione per consentire lo svolgimento di tali verifiche. 11. Il Fornitore si obbliga a rispettare tutte le indicazioni relative all esecuzione contrattuale che dovessero essere impartite da AMA. Allegato 3 - Schema di contratto Pag. 10 di 41

11 12. Il Fornitore si obbliga, inoltre, a dare immediata comunicazione ad AMA di ogni circostanza che abbia influenza sull esecuzione delle attività oggetto del presente Contratto. 13. Il Fornitore si impegna, oltre a quanto previsto in altre parti del presente Contratto, a: a) fornire quanto oggetto del Lotto aggiudicato, rispondente alle specifiche tecniche indicate nell Allegato A, impiegando, a sua cura e spese, tutte le strutture ed il personale necessario per l esecuzione delle prestazioni contrattuali, secondo quanto stabilito nel Contratto e nei suoi Allegati, oltre che negli ulteriori atti della Procedura; b) manlevare AMA dalle pretese che i terzi dovessero avanzare in relazione ai danni derivanti dall utilizzo dei beni in oggetto, forniti in esecuzione del Contratto ovvero in relazione a diritti di privativa vantati da terzi; c) predisporre tutti gli strumenti e le metodologie, comprensivi della relativa documentazione, atti a consentire ad AMA di monitorare la conformità della Fornitura alle norme previste nel Contratto e a garantire elevati livelli di servizio, ivi compresi quelli relativi alla sicurezza e alla riservatezza; d) nell adempimento delle proprie prestazioni ed obbligazioni osservare tutte le indicazioni operative, di indirizzo e di controllo che a tale scopo saranno predisposte e comunicate da AMA. e) comunicare tempestivamente ad AMA le eventuali variazioni della propria struttura organizzativa coinvolta nella (dedicata alla) esecuzione del Contratto, indicando analiticamente le eventuali variazioni intervenute ed i nominativi dei sostituti, ciò anche con riferimento al Responsabile del contratto; f) a manlevare e tenere indenne AMA da tutte le conseguenze derivanti dalla eventuale inosservanza delle norme e prescrizioni tecniche, di sicurezza, di igiene e sanitarie vigenti. 14. Il Fornitore si impegna inoltre ad eseguire la fornitura oggetto del presente Contratto in tutti i luoghi che verranno indicati negli Ordini di Fornitura, nel rispetto di quanto previsto nel presente Contratto e fermo restando che la Fornitura dovrà essere Allegato 3 - Schema di contratto Pag. 11 di 41

12 eseguita con continuità anche in caso di eventuali variazioni della consistenza e della dislocazione delle sedi e degli uffici di AMA. 15. In caso di inadempimento da parte del Fornitore anche ad uno solo degli impegni e degli obblighi di cui al presente articolo, AMA può dichiarare la risoluzione di diritto del presente Contratto ai sensi dell articolo 1456 del Codice Civile e, fermo restando il diritto al risarcimento di ogni danno subito, effettuare - previa comunicazione al Fornitore delle inadempienze ad essa denunciate dalle Autorità competenti - sulle somme da versare (corrispettivo) al Fornitore, una ritenuta forfetaria pari al 10% (dieci per cento) del corrispettivo contrattuale complessivo; tale ritenuta verrà restituita al Fornitore, senza alcun onere aggiuntivo, soltanto dopo che l Autorità competente avrà dichiarato che il Fornitore si è posto in regola. Articolo 5 Modalità e termini di esecuzione 1. La Fornitura verrà eseguita a fronte dei singoli ordini, che verranno trasmessi da AMA via fax, nei quali verranno indicati quantità, tipologie dei beni da fornire ed i tempi di consegna, secondo quanto dettagliato dall articolo 4 del Capitolato Tecnico (Allegato A ). 2. In particolare, la consegna completa della fornitura dovrà avvenire entro i termini essenziali e con le cadenze riportate nell articolo 4 del Capitolato Tecnico (Allegato A ). 3. Fermo restando il rispetto dei predetti termini, il piano delle consegne sarà concordato tra AMA e il Fornitore, restando inteso che AMA potrà, secondo sue insindacabili necessità di stoccaggio e di servizio, richiedere di ritardare di un massimo di 20 (venti) giorni il termine o i termini di consegna previsti nel piano concordato con il Fornitore. 4. Entro i termini indicati per la fornitura completa dovranno essere consegnati tutti i beni ed eseguiti tutti i servizi con i relativi accessori rientranti nella Fornitura oggetto del presente Contratto, come meglio dettagliati nel Capitolato Tecnico (Allegato A ). Allegato 3 - Schema di contratto Pag. 12 di 41

13 5. Il Fornitore dovrà provvedere a sua cura e spese, con propri mezzi e personale, alla consegna dei beni presso i magazzini AMA dislocati nell ambito del territorio di Roma Capitale. 6. L AMA effettuerà la sola operazione di scarico dei contenitori, dal bordo del mezzo a terra, con carrelli elevatori dotati di forche. Il Fornitore dovrà effettuare tutte le altre operazioni per lo scarico dei contenitori e per rendere pronti all uso i contenitori stessi con propri mezzi e personale nel rispetto delle norme di sicurezza sui luoghi di lavoro. 7. All atto della consegna i beni dovranno essere completi, messi a punto e impilati per la successiva consegna presso le utenze domestiche. 8. L AMA rifiuterà i beni che non soddisfino tutti i requisiti sopra detti. 9. Previa autorizzazione da parte dei tecnici AMA, l impresa partecipante potrà effettuare, presso lo stabilimento dell AMA ed entro le 48 ore dalla consegna, il montaggio delle targhette di identificazione. 10. L accettazione delle consegne avverrà rigorosamente ed esclusivamente dalle ore 8.00 alle ore dei giorni feriali (escluso il sabato, a meno di specifiche richieste di AMA). 11. Il documento di trasporto deve obbligatoriamente indicare: numero di riferimento dell Ordinativo di Fornitura, data, luogo di consegna ed elenco dettagliato della merce consegnata. 12. La firma all atto del ricevimento della merce indica la mera corrispondenza del materiale inviato rispetto a quello richiesto. La quantità può essere accertata da AMA solo in un secondo momento. Eventuali eccedenze di prodotto non autorizzate verranno restituite al Fornitore. 13. L accettazione della merce non solleva il Fornitore dalle responsabilità delle proprie obbligazioni relativamente ai vizi palesi od occulti della merce stessa non rilevati all atto della consegna, né lo esime dall obbligo di rispondere ad eventuali contestazioni che potessero insorgere a seguito dell utilizzo della merce consegnata. Allegato 3 - Schema di contratto Pag. 13 di 41

14 14. Il Fornitore si impegna, inoltre, a garantire la Fornitura nel suo complesso per un periodo di 12 mesi a partire dalla data dell ultima consegna effettuata, assumendo direttamente tutti gli oneri derivanti dalla predetta garanzia. 15. In particolare, durante il periodo di garanzia il Fornitore dovrà eseguire gratuitamente tutti gli interventi occorrenti (incluso la sostituzione del materiale difettoso e la movimentazione del bene da e per la sede AMA) per riparare guasti e difetti che nel frattempo si fossero manifestati a causa di cattiva lavorazione o scadente qualità dei materiali impiegati entro il termine di volta in volta concordato in giorni lavorativi consecutivi dalla data del giorno della richiesta fatta tramite telefax dai tecnici dell AMA. 16. Per l esecuzione degli interventi in garanzia ci si atterrà alla seguente procedura: a) l AMA redigerà per ogni intervento una specifica tecnica con l indicazione delle anomalie o guasti manifestatisi e dei termini di consegna; b) il Fornitore dovrà provvedere con i propri mezzi e personale al ritiro del bene da riparare e dovrà garantire l esecuzione dei lavori ed il rispetto tassativo dei termini di consegna, indicati nella specifica tecnica, per tutto il periodo di durata della garanzia; c) il lavoro dovrà essere eseguito a perfetta regola d arte. 17. In caso di inadempimento da parte del Fornitore anche ad uno solo degli impegni e degli obblighi di cui al presente articolo, AMA può dichiarare la risoluzione di diritto del presente Contratto ai sensi dell articolo 1456 del Codice Civile e, fermo restando il diritto al risarcimento di ogni danno subito, effettuare - previa comunicazione al Fornitore delle inadempienze ad essa denunciate dalle Autorità competenti - sulle somme da versare (corrispettivo) al Fornitore, una ritenuta forfetaria pari al 10% (dieci per cento) del corrispettivo contrattuale complessivo; tale ritenuta verrà restituita al Fornitore, senza alcun onere aggiuntivo, soltanto dopo che l Autorità competente avrà dichiarato che il Fornitore si è posto in regola. Allegato 3 - Schema di contratto Pag. 14 di 41

15 Articolo 6 Verifiche, Controlli e Collaudi 1. La Fornitura oggetto del Contratto e tutte le attività ad esso connesse o relative sono sottoposte a controlli e collaudi da parte di AMA, ai fini dell accertamento della corrispondenza della stessa a quanto richiesto dal presente Contratto e suoi Allegati. A tal fine verrà effettuato sia un controllo quantitativo (numero dei beni, teorico ed effettivo), che un controllo qualitativo. 2. In particolare, AMA, entro 5 (cinque) giorni naturali e consecutivi dalla consegna dei beni, effettua un collaudo di accettazione degli stessi. I tecnici AMA, sulla base dei risultati delle prove ed accertamenti effettuati, possono accettare o contestare i beni consegnati. Saranno contestati i beni che risultino difettosi o in qualsiasi modo non rispondenti alle prescrizioni tecniche richieste, e per essi saranno applicate le penali di cui oltre. 3. Il Fornitore ha l obbligo di ritirare, ripristinare e riconsegnare, a sua cura e spese, i beni non accettati al collaudo, restando inteso che AMA non risponderà dei furti e dei danni durante la permanenza dei beni rifiutati presso i propri magazzini e/o uffici, né dell eventuale incendio. 4. L AMA si riserva ad ogni consegna la facoltà di prelevare a cura di proprio incaricato, in modo casuale, campioni di contenitori, e di inviare detti campioni presso un laboratorio specializzato per lo svolgimento di prove e la verifica di rispondenza dei contenitori consegnati alle normative UNI BN e alle prescrizioni del Capitolato Tecnico (Allegato A ). 5. Nel caso in cui la verifica dia risultati negativi AMA addebiterà al Fornitore tutti i costi ad essa relativi e potrà, a suo insindacabile giudizio, far eseguire le prove su ulteriori campioni o risolvere il contratto. 6. Il collaudo definitivo dei contenitori consegnati sarà effettuato entro 60 (sessanta) giorni naturali e consecutivi dalla data di consegna dell ultimo contenitore riferito ad ogni tipologia. 7. Il collaudo positivo non esonera comunque l impresa per eventuali difetti, manchevolezze ed imperfezioni che non siano emersi al momento del collaudo ma vengano in seguito accertate. Allegato 3 - Schema di contratto Pag. 15 di 41

16 8. In caso di mancata rispondenza dei prodotti forniti ai requisiti qualitativi prescritti di cui alla Procedura, la merce viene restituita al Fornitore che è tenuto a ritirarla a sue spese e a sostituirla, pena l applicazione delle penali di cui oltre, entro 7 (sette) giorni dal ricevimento della relativa comunicazione da parte di AMA - che conterrà, per ciascun Ordine, l indicazione del numero di prodotti che vengono restituiti. La merce non accettata resta a disposizione del Fornitore che dovrà ritirarla a sua spese. AMA non risponde dei danni e/o del deterioramento eventualmente subiti dai prodotti non accettati per il tempo intercorrente tra la comunicazione di mancata accettazione e l effettivo ritiro da parte del Fornitore. La merce non ritirata dal Fornitore entro 15 (quindici) giorni dalla data della comunicazione di mancata accettazione potrà essere inviata da AMA al Fornitore addebitando a quest ultimo ogni spesa sostenuta. La mancata sostituzione della merce sarà considerata mancata consegna. 9. Nel caso in cui il Fornitore non consegni, in tutto o in parte, i beni oggetto dei singoli Ordini, AMA può procedere direttamente all acquisto sul libero mercato della quantità di merce non consegnata dal Fornitore, addebitando l eventuale differenza di prezzo al Fornitore, oltre ad agire per il risarcimento di ogni ulteriore danno e dichiarare la risoluzione di diritto del presente Contratto, fatta comunque salva l applicazione delle penali di cui al successivo articolo 10. Articolo 7 Referente incaricato e Responsabile del contratto 1. Il Fornitore nomina quale Referente incaricato il proprio dipendente/dirigente Sig., che rivestirà il ruolo di interfaccia ufficiale del Fornitore verso AMA per la gestione del Contratto. Al Referente incaricato verranno inviate tutte le comunicazioni da parte di AMA. Il Referente incaricato è figura dotata di adeguate competenze professionali e di idoneo livello di responsabilità e potere decisionale per la gestione di tutti gli aspetti del presente Contratto. 2. I recapiti del Referente incaricato sono i seguenti: indirizzo sede, numero telefono cellulare, numero telefono fisso, numero fax ed indirizzo ; 3. Nel caso in cui il Fornitore abbia la necessità, nel corso della durata del presente Allegato 3 - Schema di contratto Pag. 16 di 41

17 Contratto, di sostituire il Referente incaricato, dovrà inoltrare ad AMA, almeno a mezzo telefax e con un preavviso minimo di 7 (sette) giorni solari, apposita comunicazione scritta nella quale deve essere indicato il nominativo del sostituto che deve essere dotato di tutti i requisiti ed i poteri di cui al precedente comma AMA, da parte sua, nomina quale Responsabile del contratto il proprio dipendente/dirigente Sig., che rivestirà il ruolo di interfaccia operativa ufficiale di AMA verso il Fornitore per la gestione del Contratto. In particolare, al Responsabile del contratto devono essere inoltrate da parte del Fornitore tutte le comunicazioni inerenti l esecuzione degli Ordini di cui al precedente articolo 6 ed al Capitolato Tecnico. 5. I recapiti del Responsabile del contratto sono i seguenti: indirizzo sede, numero telefono cellulare, numero telefono fisso numero fax ed indirizzo mail:. Articolo 8 Corrispettivi 1. I corrispettivi dovuti da AMA al Fornitore, a fronte della corretta esecuzione della delle prestazioni contrattuali, sono determinati moltiplicando i prezzi unitari risultanti dal ribasso unico offerto di cui all Offerta economica (Allegato B ) per il numero di beni effettivamente e correttamente forniti. I prezzi contenuti nell Offerta economica (Allegato B ) devono intendersi di seguito integralmente trascritti. 2. Il corrispettivo di cui al precedente comma 1 è omnicomprensivo e, pertanto, nel medesimo deve intendersi ricompreso tutto quanto necessario all espletamento del Servizio oggetto di Contratto e, comunque, di ogni attività prevista dal presente Contratto e dal Capitolato tecnico. 3. I predetti corrispettivi si riferiscono alla Fornitura prestata a perfetta regola d arte e nel pieno rispetto di condizioni, modalità, requisiti, termini, specifiche e prescrizioni di cui al presente Contratto e al Capitolato Tecnico; resta inteso, pertanto, che tali corrispettivi sono remunerativi di ogni prestazione contrattuale. 4. Tutti gli obblighi ed oneri derivanti al Fornitore dall esecuzione del Contratto e dall osservanza di leggi e regolamenti, nonché dalle disposizioni emanate o che Allegato 3 - Schema di contratto Pag. 17 di 41

18 venissero emanate dalle competenti autorità, sono ricompresi nell importo complessivo massimo di spesa di cui al precedente articolo 2, comma 2 e, quindi, nei prezzi unitari contenuti nell Allegato B. L importo complessivo massimo di spesa, gli importi complessivi per ogni Lotto ed i singoli prezzi unitari per ogni Lotto di cui all Allegato B devono intendersi così come effettivamente sono omnicomprensivi di ogni e qualsiasi onere, spesa e/o costo che risultasse necessario per l esecuzione della Fornitura. 5. I corrispettivi contrattuali sono stati determinati a proprio rischio dal Fornitore in base ai propri calcoli, alle proprie indagini, alle proprie stime, e sono, pertanto, fissi ed invariabili, per tutta la durata del Contratto, indipendentemente da qualsiasi imprevisto o eventualità, facendosi carico il Fornitore di ogni relativo rischio e/o alea. 6. AMA riconoscerà semestralmente al Fornitore l aggiornamento dei corrispettivi (i) secondo le modalità previste dall art. 115 del D.Lgs. n. 163/2006 e successive modifiche ed integrazioni, ove applicabili alla data di effettuazione dell aggiornamento, ovvero (ii) in misura pari al 100% della variazione, accertata dall ISTAT, dell indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati (nella versione che esclude il calcolo dei tabacchi), verificatesi nel verificatesi nell anno precedente a partire dal secondo anno di contratto. Articolo 9 Fatturazione e pagamenti 1. Il pagamento dei corrispettivi di cui al precedente articolo 8 sarà effettuato da AMA in favore del Fornitore, con cadenza mensile posticipata, sulla base delle fatture emesse da quest ultimo, conformemente alle modalità previste dalla normativa, anche secondaria, vigente in materia, nonché nel presente atto e nelle Schede Tecniche. 2. Il Fornitore, pertanto, nel corso della durata del presente Contratto, con cadenza mensile, entro il giorno 15 del mese successivo a quello di riferimento, provvederà ad emettere la fattura relativa ai beni effettivamente forniti nel mese precedente. A ciascuna fattura devono essere allegati, quale condizione necessaria per il pagamento, tutti i verbali di consegna relativi al periodo di Allegato 3 - Schema di contratto Pag. 18 di 41

19 riferimento della fattura medesima. 3. Ciascuna fattura emessa dal Fornitore dovrà contenere il riferimento al presente Contratto, all Ordinativo di fornitura e al CIG (Codice identificativo Gara), e dovrà essere intestata e spedita ad AMA. 4. L importo di ciascuna delle fatture verrà corrisposto da AMA secondo la normativa vigente in materia in materia e previa verifica per accettazione della documentazione alla medesima allegata, a 30 (trenta) giorni dalla data di ricevimento della fattura al protocollo AMA, mediante bonifico sul conto corrente n., intestato al Fornitore presso Fil. di, IBAN:. Le spese del bonifico sono a carico di AMA, che pertanto non le potrà decurtare dall importo a favore del Fornitore oggetto del bonifico. 5. Il Fornitore dichiara e garantisce che il conto di cui al precedente comma 4 è conto dedicato ed opera in conformità e nel rispetto delle prescrizioni della Legge 136/ (Clausola eventuale da inserire solo se è stato prestato il consenso/autorizzazione alla pubblicazione da parte del Fornitore) Il/I soggetto/i delegato/i ad operare sul predetto conto corrente è/sono: a) Sig.,, Cod.Fisc. operante in qualità di (specificare ruolo e poteri); b) Sig., nato a -, residente a, cod.fisc. operante in qualità di (specificare ruolo e poteri); 7. (Clausola eventuale ed alternativa alla precedente, da inserire solo se non è stato prestato il consenso/autorizzazione alla pubblicazione da parte del Fornitore) Il Fornitore si obbliga a comunicare ad AMA le generalità ed il codice fiscale del/i soggetto/i delegato/i ad operare sul conto di cui al precedente comma 4, nel rispetto di quanto previsto e prescritto all articolo 3, comma 7, della legge n. 136/ Le spese del bonifico sono a carico di AMA, che pertanto non le potrà decurtare dall importo a favore del Fornitore oggetto del bonifico. Allegato 3 - Schema di contratto Pag. 19 di 41

20 9. AMA, in ottemperanza alle disposizioni previste dall art. 48-bis del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, con le modalità di cui al Decreto del Ministero dell Economia e delle Finanze del 18 gennaio 2008 n. 40, per ogni pagamento di importo superiore ad Euro ,00, procederà a verificare se il Fornitore è adempiente all obbligo di versamento derivante dalla notifica di una o più cartelle di pagamento per un ammontare complessivo pari almeno a tale importo. Nel caso in cui la società Equitalia S.p.A. comunichi che risulta un inadempimento a carico del Fornitore, AMA applicherà quanto disposto dall articolo 3 del Decreto Ministeriale di cui sopra. Nessun interesse sarà dovuto per le somme che non verranno corrisposte ai sensi di quanto previsto dal menzionato Decreto Ministeriale. 10. È facoltà di AMA richiedere, ai fini del pagamento del corrispettivo, la produzione da parte del Fornitore del documento unico di regolarità contributiva (D.U.R.C.), attestante la propria regolarità in ordine al versamento dei contributi previdenziali e dei contributi assicurativi obbligatori per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei dipendenti. 11. In caso di ritardo nei pagamenti dei corrispettivi effettivamente maturati dal Fornitore, questo avrà diritto agli interessi di mora al tasso BCE stabilito semestralmente e pubblicato con comunicazione del Ministero dell Economia e delle Finanze sulla G.U.R.I., aumentato d sette punti percentuali, secondo quanto previsto dall articolo 5 del D.Lgs. 9 ottobre 2002, n Il Fornitore, sotto la propria esclusiva responsabilità, renderà tempestivamente note ad AMA le variazioni che si verificassero circa le modalità di accredito di cui sopra; in difetto di tale comunicazione, anche se le variazioni venissero pubblicate nei modi di legge, il Fornitore non potrà sollevare eccezioni in ordine ad eventuali ritardi dei pagamenti, né in ordine ai pagamenti già effettuati. 13. Resta tuttavia espressamente inteso che in nessun caso il Fornitore potrà sospendere la Fornitura e la prestazione delle attività previste nel Contratto. Qualora il Fornitore si rendesse inadempiente a tale obbligo, AMA potrà risolvere il Contratto di diritto mediante semplice ed unilaterale dichiarazione da comunicarsi con lettera raccomandata a.r. inviata al Fornitore. Allegato 3 - Schema di contratto Pag. 20 di 41

21 14. Restano fermi tutti gli obblighi e gli adempimenti previsti dall articolo 35 della Legge 4 agosto 2006, n. 248, di conversione, con modificazioni, del D.L. 4 luglio 2006, n Nel caso in cui risulti aggiudicatario del presente Contratto un R.T.I., fermo restando quanto espressamente previsto dalle norme sulla Contabilità Generale dello Stato per i contratti passivi in materia di pagamento del corrispettivo, nonché quanto espressamente stabilito nei commi precedenti, con riguardo all obbligatorietà del pagamento da effettuarsi esclusivamente in favore della società mandataria del Raggruppamento, le singole Società costituenti il Raggruppamento, salva ed impregiudicata la responsabilità solidale delle società raggruppate nei confronti di AMA, dovranno provvedere ciascuna alla fatturazione pro quota delle attività effettivamente prestate. Le Società componenti il Raggruppamento potranno fatturare solo le attività effettivamente svolte, corrispondenti alle attività dichiarate in fase di Gara risultanti nell atto costitutivo del Raggruppamento Temporaneo di Imprese. In tal caso, la società mandataria del Raggruppamento medesimo è obbligata a trasmettere, in maniera unitaria e previa predisposizione di apposito prospetto riepilogativo delle attività e delle competenze maturate, le fatture relative all attività svolta da tutte le imprese raggruppate. Ogni singola fattura dovrà contenere, oltre a quanto indicato al precedente comma 3 del presente articolo, la descrizione delle attività cui si riferisce. 16. AMA si riserva di richiedere al Fornitore, in corso di esecuzione del Contratto, l invio di fatture in formato elettronico secondo le modalità che verranno congiuntamente concordate. 17. Sulle somme dovute da AMA al Fornitore saranno operate nel rispetto della normativa fiscale le detrazioni per gli importi eventualmente dovuti a titolo di penale ovvero per ogni altro indennizzo o rimborso contrattualmente previsto. Articolo 10 Penali 1. In riferimento a ciascun Ordinativo di Fornitura, in caso di ritardo da parte del Fornitore, non imputabile ad AMA ovvero a forza maggiore o caso fortuito, nella Allegato 3 - Schema di contratto Pag. 21 di 41

22 consegna di tutti o parte dei beni ordinati, rispetto al termine di consegna prescritto nel medesimo Ordinativo di Fornitura, AMA potrà applicare al Fornitore, per ogni giorno solare di ritardo, una penale di importo pari all 1% (uno per cento) del corrispettivo complessivo dell Ordinativo di Fornitura. 2. In riferimento a ciascun Ordinativo di Fornitura, nel caso in cui il Fornitore esegua le prestazioni contrattuali in modo solo parzialmente difforme dalle prescrizioni contenute nel presente Contratto e nel Capitolato Tecnico tali da non pregiudicare l utilizzo del materiale fornito, AMA applicherà al Fornitore delle penali, variabili dal 5 al 10% del corrispettivo complessivo dell Ordinativo di Fornitura in base al difetto riscontrato in sede di collaudo. 3. In riferimento a ciascun Ordinativo di Fornitura, in caso di ritardo da parte del Fornitore, non imputabile ad AMA ovvero a forza maggiore o caso fortuito, nella sostituzione dei beni non risultati corrispondenti ai requisiti ed alle caratteristiche di cui al presente Contratto ed al Capitolato Tecnico rispetto al termine di cui al precedente articolo 6, comma 8, AMA potrà applicare al Fornitore, per ogni giorno solare di ritardo, una penale di importo pari ad Euro 200,00 (duecento/00). 4. In riferimento a ciascun Ordinativo di Fornitura, in caso di ritardo da parte del Fornitore, non imputabile ad AMA ovvero a forza maggiore o caso fortuito, nella riconsegna dei beni soggetti ad interventi in garanzia rispetto al termine indicato da AMA ai sensi del precedente articolo 5, comma 18, lett. b), AMA potrà applicare al Fornitore, per ogni giorno solare di ritardo, una penale di importo pari ad Euro 200,00 (duecento/00). 5. Gli eventuali inadempimenti contrattuali che daranno luogo all applicazione delle penali di cui al presente articolo, verranno contestati per iscritto da AMA al Fornitore; a fronte delle menzionate contestazioni, il Fornitore dovrà comunicare in ogni caso per iscritto le proprie deduzioni ad AMA nel termine massimo di 5 (cinque) giorni solari dalla stessa contestazione. Qualora dette deduzioni non siano accoglibili a giudizio insindacabile di AMA, ovvero non siano state presentate o presentate entro il menzionato termine, saranno applicate al Fornitore le penali come sopra indicate a decorrere dall inizio dell inadempimento. Allegato 3 - Schema di contratto Pag. 22 di 41

23 6. AMA potrà compensare i crediti derivanti dall applicazione delle penali di cui al presente articolo con quanto dovuto al Fornitore a qualsiasi titolo, anche per i corrispettivi dovuti al Fornitore medesimo, ovvero, in difetto, avvalersi della cauzione di cui alle premesse ed al successivo articolo od alle eventuali altre garanzie rilasciate dal Fornitore, senza bisogno di diffida, ulteriore accertamento o procedimento giudiziario. 7. La richiesta e/o il pagamento delle penali di cui al presente articolo non esonera in nessun caso il Fornitore dall adempimento dell obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l obbligo di pagamento della medesima penale. 8. AMA potrà applicare al Fornitore penali sino a concorrenza della misura massima pari al 10% (dieci per cento) dell importo complessivo massimo di spesa di cui al precedente articolo 2, comma 2. Qualora venisse raggiunto tale limite, AMA potrà risolvere di diritto il presente Contratto ed agire per il risarcimento del maggior danno. 9. Il Fornitore prende atto, in ogni caso, che l applicazione delle penali previste dal presente articolo non preclude il diritto di AMA di richiedere il risarcimento degli eventuali maggiori danni ovvero di risolvere di diritto il presente Contratto ai sensi del successivo articolo 13. Articolo 11 Cauzione 1. A garanzia del pieno e corretto adempimento delle obbligazioni assunte dal Fornitore con la stipula del presente atto, il Fornitore ha prestato la cauzione definitiva in favore di AMA per un importo di Euro ( / ), costituita con polizza n. emessa dalla secondo modalità e condizioni di cui al Bando di gara ed al Disciplinare di gara. 2. Tale cauzione è rilasciata a prima e semplice richiesta, incondizionata, irrevocabile, con rinuncia alla preventiva escussione, estesa a tutti gli accessori del debito principale, in favore di AMA a garanzia dell esatto e corretto adempimento di tutte le obbligazioni, anche future ai sensi e per gli effetti dell art del Codice Civile, nascenti dal presente Contratto. Allegato 3 - Schema di contratto Pag. 23 di 41

24 3. In particolare, la cauzione rilasciata garantisce tutti gli obblighi specifici assunti dal Fornitore, nonché quelli a fronte dei quali è prevista l applicazione di penali e, pertanto, resta espressamente inteso che AMA, fermo restando quanto previsto nel precedente articolo 10, ha diritto di rivalersi direttamente sulla cauzione per l applicazione delle penali. 4. La garanzia opera nei confronti di AMA a far data dalla sottoscrizione del presente Contratto e per tutta la durata dello stesso e, comunque, sino alla completa ed esatta esecuzione delle obbligazioni dallo stesso nascenti; pertanto, la garanzia sarà svincolata, secondo le modalità ed alle condizioni di seguito indicate previa deduzione di eventuali crediti di AMA verso il Fornitore a seguito della piena ed esatta esecuzione delle obbligazioni contrattuali e decorsi detti termini. In particolare, la garanzia è progressivamente svincolata in ragione e a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo del 75% (settantacinque per cento) dell iniziale importo garantito secondo quanto stabilito dall articolo 113, comma 3, del D.Lgs. n. 163/2006, subordinatamente alla preventiva consegna, da parte del Fornitore all istituto garante, di un documento attestante l avvenuta esecuzione delle prestazioni contrattuali. Tale documento è emesso con periodicità semestrale da AMA in caso di completa ed esatta esecuzione delle prestazioni contrattuali e sempre che non via sia contestazione nel pagamento delle fatture relative al corrispettivo e alla documentazione a supporto delle fatture medesime. 5. In ogni caso, il garante sarà liberato dalla garanzia prestata solo previo consenso espresso in forma scritta da AMA. 6. Qualora l ammontare della garanzia prestata dovesse ridursi per effetto dell applicazione di penali, o per qualsiasi altra causa, il Fornitore dovrà provvedere al reintegro entro il termine di 10 (dieci) giorni dal ricevimento della relativa richiesta di AMA. 7. In caso di inadempimento anche ad una soltanto delle obbligazioni previste nel presente articolo, AMA ha facoltà di dichiarare risolto di diritto il presente Contratto. 8. Il mancato pagamento dei supplementi di premio non potrà essere opposto, in nessun caso, al beneficiario della garanzia. Allegato 3 - Schema di contratto Pag. 24 di 41

25 Articolo 12 Riservatezza 1. Le informazioni, i concetti, le idee, i procedimenti, i metodi e/o i dati, anche tecnici, relativi all esecuzione del presente Contratto sono considerati riservati e coperti da segreto, pertanto il Fornitore assume l obbligo di mantenere riservati tali dati e/o informazioni, ivi compresi quelle che transitano per le apparecchiature di elaborazione dati, di cui venga in possesso e, comunque, a conoscenza, nell esecuzione del presente Contratto, e di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all esecuzione del Contratto. 2. L obbligo di cui al precedente comma sussiste, altresì, relativamente a tutto il materiale originario o predisposto in esecuzione del presente Contratto, tale obbligo, tuttavia, non sussiste per i dati: a) che siano o divengano di pubblico dominio, senza che il Fornitore sia venuto meno al suo obbligo di riservatezza e sempre che il Fornitore abbia dimostrato di aver posto in essere tempestivamente tutte le cautele necessarie a garantire la riservatezza dei propri dipendenti e collaboratori; b) che AMA abbia espressamente autorizzato il Fornitore a divulgare a specifici soggetti. 3. Il Fornitore è responsabile per l esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori, nonché dei propri eventuali subappaltatori e dei dipendenti, consulenti e collaboratori di questi ultimi, degli obblighi di segretezza anzidetti; pertanto, il Fornitore dovrà imporre l obbligo di riservatezza a tutte le persone che per ragioni del loro ufficio verranno a conoscenza delle informazioni riservate, tale obbligo di riservatezza permarrà per un periodo di cinque anni successivi alla scadenza del Contratto o alla sua eventuale risoluzione anticipata. 4. È fatto espresso divieto al Fornitore di procedere, nell interesse proprio o di terzi, a pubblicità di qualsiasi natura che faccia riferimento all incarico oggetto del presente Contratto e/o alle prestazioni effettuate nell ambito contrattuale, salvo espressa autorizzazione di AMA, ciò anche nel caso in cui il Fornitore dovrà citare i termini essenziali del presente Contratto per la partecipazione a gare e appalti. Allegato 3 - Schema di contratto Pag. 25 di 41

26 5. In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza, AMA ha la facoltà di dichiarare risolto di diritto il presente Contratto, fermo restando che il Fornitore sarà tenuto a risarcire tutti i danni che dovessero derivare ad AMA. 6. Il Fornitore si impegna, altresì, a rispettare quanto previsto dal D.Lgs. n. 196/2003 in materia di riservatezza. Articolo 13 Risoluzione 1. In caso di inadempimento da parte del Fornitore anche ad uno solo degli obblighi assunti con la stipula del presente Contratto che si protragga oltre il termine, non inferiore comunque a 15 (quindici) giorni solari, che verrà assegnato a mezzo di raccomandata a.r. da parte di AMA per porre fine all inadempimento, AMA ha facoltà di considerare risolto di diritto, in tutto o in parte, il presente Contratto, anche ai sensi dell articolo 1454 del Codice Civile, e di ritenere definitivamente la cauzione, ove essa non sia stata ancora restituita, e/o di applicare una penale equivalente, nonché di procedere nei confronti del Fornitore per il risarcimento dell ulteriore danno e all esecuzione in danno. 2. In ogni caso, si conviene che AMA potrà, previa dichiarazione da comunicarsi al Fornitore con raccomandata a.r., risolvere di diritto il presente Contratto, ai sensi e per gli effetti dell articolo 1456 del Codice Civile, nei casi di cui agli articoli 4 (Condizioni della fornitura ed obbligazioni specifiche del Fornitore), 5 (Modalità e termini di esecuzione), 6 (Verifiche, Controlli e Collaudi), 9 (Fatturazione e pagamenti), 10 (Penali), 11 (Cauzione), 12 (Riservatezza), 15 (Sicurezza, danni e responsabilità civile), 16 (Brevetti industriali e diritti di autore), 17 (Obblighi derivanti dal rapporto di lavoro), 18 (Divieto di cessione del Contratto Cessione del credito), 19 (Subappalto), 23 (Trasparenza), 24 (Tracciabilità dei flussi finanziari), 26 (Obblighi legati al Protocollo di legalità del Gruppo Roma Capitale), 27 (Codice etico); articolo 4 (Verifiche, Controlli e Collaudi della Fornitura) del Capitolato tecnico (Allegato A ).. 3. In tutti i casi di risoluzione del presente Contratto, AMA ha diritto di escutere la cauzione prestata ovvero, ove non sia possibile escutere la cauzione, di applicare una penale di equivalente importo, nonché di agire nei confronti del Fornitore per il Allegato 3 - Schema di contratto Pag. 26 di 41

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