FONDO DI PREVIDENZA "GINO CACCIANIGA" a favore del Personale della Cassamarca S.p.A. Treviso Eretto in Ente Morale con R.D n.

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1 FONDO DI PREVIDENZA "GINO CACCIANIGA" a favore del Personale della Cassamarca S.p.A. Treviso Eretto in Ente Morale con R.D n STATUTO (Approvato dalla Commissione Amministratrice il 28 aprile 2016)

2 PREMESSO CHE dal 15 agosto 1924 è operante il Fondo di Previdenza Gino Caccianiga a favore del Personale della CASSAMARCA S.p.A., Cassa di Risparmio della Marca Trivigiana, Ente Morale con personalità giuridica di diritto privato, costituito con R.D , n. 1378; il Fondo suddetto è una forma pensionistica complementare rientrante nelle fattispecie disciplinate dall art. 20 del D. Lgs. 5 dicembre 2005, n.252 e successive modificazioni; in data 1/7/2002, nell ambito del processo di riorganizzazione societaria del Gruppo UniCredito Italiano denominato Progetto S3, con l autorizzazione della Banca d Italia, la CASSAMARCA S.p.A. Cassa di Risparmio della Marca Trivigiana S.p.A., in sigla anche CASSAMARCA S.p.A. - unitamente alla Banca Cassa di Risparmio di Torino S.p.A, alla Cassa di Risparmio di Verona, Vicenza, Belluno e Ancona Banca S.p.A., alla Cassa di Risparmio di Trento e Rovereto S.p.A., alla Cassa di Risparmio di Trieste Banca S.p.A. ed alla Rolo Banca 1473 S.p.A., è stata fusa per incorporazione nell UniCredito Italiano S.p.A. (atto di fusione in data 19 giugno 2002 rogito Notaio Rosa Voiello di Genova n /17110 di repertorio); in relazione a quanto previsto in materia dalle vigenti norme di legge e contrattuali, per disciplinare le ricadute dei processi di riorganizzazione aziendale predetti sul Personale dipendente, fra l UniCredito Italiano S.p.A., le Aziende del Gruppo da una parte e le Organizzazioni Sindacali dei Lavoratori dall'altra sono stati sottoscritti in data 18 giugno 2002 il Protocollo per la realizzazione del Progetto S3 ed in data 13 dicembre 2002 altro Verbale di Accordo, i quali, in materia di previdenza aziendale prevedono, fra l altro, la conferma delle previsioni delle fonti istitutive in essere alla data del 30/6/2002 ed il mantenimento delle forme pensionistiche complementari esistenti a tale data nel Gruppo UniCredito Italiano; in data 18 dicembre 2006, con particolare riferimento alle innovazioni del quadro normativo di riferimento in materia di previdenza complementare recate dal D.Lgs nr. 252 e successive modificazioni, fra le Aziende del Gruppo UniCredito Italiano e le Organizzazioni Sindacali dei Lavoratori, è stato sottoscritto il "Protocollo di Gruppo per l'applicazione della riforma previdenziale ed il conferimento del TFR maturando (D.Lgs , nr. 252 e successive modificazioni)" col quale, pur a fronte di un percorso legislativo al momento non ancora completato, ma in applicazione altresì degli ulteriori provvedimenti intanto emanati, si prevede, fra l'altro, che i lavoratori iscritti al Fondo di Previdenza "Gino Caccianiga" a favore del personale della ex Cassamarca S.p.A. possano conferire a quest'ultimo il TFR maturando su una propria posizione individuale accesa nella Gestione Speciale a contribuzione definita; in data 1 gennaio 2007 è entrato in vigore il D. Lgs , n. 252 e successive modificazioni, che ha profondamente innovato la disciplina delle forme pensionistiche complementari, prevedendo che anche le forme preesistenti alla legge 23 ottobre 1992, n. 421, devono adeguarsi alle disposizioni contenute nel D. Lgs. predetto, secondo le modalità ed i tempi stabiliti, anche in relazione alle loro specifiche caratteristiche, dal Decreto 10 maggio 2007, n. 62; 2

3 in data 11 dicembre 2007, tra le Aziende del Gruppo Unicredit S.p.A. e le Organizzazioni Sindacali dei Lavoratori è stato sottoscritto il verbale di Integrazione al Protocollo di Gestione del processo di Integrazione del nuovo Gruppo Unicredit Modifica degli Statuti del Fondi Pensione con cui è stato previsto il mantenimento dell iscrizione al Fondo nonché i connessi obblighi contributivi per tutti gli iscritti a forme pensionistiche che aderiscono al Fondo di Solidarietà in forza del Protocollo del 3 agosto 2007 e successivi accordi; in data 2 dicembre 2011, tra le Aziende del Gruppo Unicredit S.p.A. e le Organizzazioni Sindacali dei Lavoratori è stato sottoscritto l accordo aziendale con cui le parti hanno convenuto la modifica degli articoli dello Statuto nella parte relativa all elenco nominativo delle Organizzazioni sindacali sostituendolo con la dicitura Organizzazioni Sindacali dei Lavoratori del Gruppo. Tutto ciò premesso, viene adottato il seguente STATUTO Le premesse di cui sopra costituiscono ad ogni effetto parte integrante del presente statuto. Art. 1 DENOMINAZIONE E SEDE Il Fondo di Previdenza Gino Caccianiga" a favore del Personale delle Aziende del Gruppo UniCredit S.p.A., di seguito denominato Fondo, è un ente morale con personalità giuridica di diritto privato, costituito con R.D n. 1378, ha sede in Treviso. Il Fondo ha durata illimitata fatte salve le ipotesi di scioglimento di cui al successivo art. 36 ter. Il Fondo, in seguito denominato anche Ente, ha gestione autonoma ed è regolato dal presente Statuto. Il Fondo è in regime di prestazione definita e di contribuzione definita ed è iscritto all Albo tenuto dalla Covip con il numero

4 Art. 2 FINALITA' Il Fondo ha lo scopo di assicurare agli Iscritti di cui all'art. 3 un trattamento previdenziale complementare rispetto a quello previsto dalla assicurazione generale obbligatoria, in conformità alle disposizioni del Decreto Legislativo 5/12/2005, n. 252 e successive modificazioni ed integrazioni, nei limiti e con le modalità stabilite dal presente Statuto. Nel seguito del presente Statuto il Decreto Legislativo 5/12/2005, n. 252, è denominato Decreto. Le prestazioni riconosciute dal Fondo agli iscritti della Sezione Ordinaria hanno la stessa decorrenza della pensione INPS. Art. 3 ISCRIZIONE Il Fondo è chiuso a nuove adesioni. Sono di diritto iscritti all'ente: a) i già Dipendenti della Cassamarca S.p.A. in pianta stabile alla data del e in servizio alla data del inclusi gli aderenti al Fondo di Solidarietà di cui al D.M. n. 158/2000 in forza di accordi sindacali del Gruppo UniCredit; b) i già Dipendenti della Cassamarca S.p.A. assunti dal , che hanno aderito alla Gestione Speciale di cui all'art. 26 del presente Statuto e in servizio alla data del inclusi gli aderenti al Fondo di Solidarietà di cui al D.M. n. 158/2000 in forza di accordi sindacali del Gruppo UniCredit; c) i Pensionati del Fondo titolari di un trattamento pensionistico a prestazione definita diretto, indiretto e di reversibilità; d) i Pensionati del Fondo titolari di un trattamento pensionistico diretto, indiretto e di reversibilità a carico della Gestione Speciale. Negli articoli successivi, gli iscritti di cui alla lettera a) sono denominati Dipendenti ante, mentre gli iscritti di cui alla lettera c) sono denominati Pensionati ante ed entrambi sono denominati Vecchi iscritti. Gli iscritti di cui alla lettera b) sono denominati Dipendenti post, mentre gli iscritti di cui alla lettera d) sono denominati Pensionati post ed entrambi sono denominati Nuovi iscritti. I Vecchi iscritti ed i Nuovi iscritti sono ricompresi nella denominazione Iscritti. 4

5 Art. 4 MODIFICHE Le proposte di modifica dello Statuto dovranno essere definite di comune accordo fra Unicredit S.p.A., le Organizzazioni Sindacali dei Lavoratori del Gruppo, l'associazione Pensionati Cassamarca e la Commissione Amministratrice di cui al successivo art. 6 e dovranno essere approvate, mediante referendum, dalla maggioranza assoluta degli iscritti. Non è richiesta l'approvazione degli iscritti per le modifiche finalizzate alle variazioni delle prestazioni previste dal 3 comma dell'art. 14. Tali modifiche devono essere sottoposte all approvazione della Commissione di Vigilanza sui Fondi pensione. La Commissione Amministratrice provvede ad apportare allo Statuto le modifiche che si rendano necessarie a seguito della sopravvenienza di disposizioni normative o della fonte istitutiva, nonché di disposizioni, istruzioni o indicazioni della Covip. Le modifiche di cui al comma precedente sono portate a conoscenza degli Iscritti. Art. 5 PATRIMONIO Il patrimonio del Fondo é costituito da ogni bene o credito di cui, a qualsiasi titolo, il Fondo divenga proprietario o titolare. Fermo quanto previsto dall'art comma dello Statuto in merito alla separatezza ed autonomia della quota riferibile alla Gestione Speciale, il patrimonio del Fondo, con le limitazioni previste dalle norme di legge tempo per tempo vigenti, può essere investito in: a) titoli del mercato mobiliare emessi dallo Stato o da altre Istituzioni (in primis le Banche del Gruppo Creditizio di appartenenza) che abbiano caratteristiche di limitato rischio e sicuro rendimento; b) beni immobili (anche sotto forma di partecipazioni azionarie o di quote sociali) che per loro natura, destinazione ed ubicazione possano garantire una redditività equa e durevole, nei limiti previsti dalle leggi, tempo per tempo, vigenti; c) deposito fruttifero presso UniCredit S.pA., regolato ad un tasso di interesse il cui minimo non può essere inferiore a quello tempo per tempo in vigore per i depositi del Personale della Banca medesima; d) qualsiasi altra attività prevista dalla disciplina delle forme pensionistiche complementari. 5

6 Art. 6 COMMISSIONE AMMINISTRATRICE di cui: L'Ente é amministrato da una Commissione paritetica composta da dieci membri, a) cinque in rappresentanza di UniCredit S.p.A., nominati dal Consiglio di Amministrazione della stessa, scelti anche fra delegati non necessariamente membri del Consiglio di Amministrazione di UniCredit S.p.A., purché non iscritti al Fondo; b) quattro in rappresentanza dei Dipendenti iscritti ante e post, eletti nell'ambito di una lista di almeno otto nominativi designati dai Dipendenti predetti fra gli iscritti indicati all art. 3 punti a) e b); c) uno in rappresentanza dei Pensionati ante e post, eletto nell'ambito di una lista di almeno tre nominativi designati dai Pensionati predetti fra gli appartenenti alla categoria; Le modalità di effettuazione delle votazioni per l'elezione dei quattro rappresentanti dei Dipendenti di cui al punto b) devono essere articolate in modo di garantire l'elezione di almeno un Dipendente ante e di almeno un Dipendente post, purchè presenti tra le candidature. Tutti i componenti la Commissione devono possedere i requisiti di onorabilità e professionalità e trovarsi in assenza di cause di ineleggibilità e incompatibilità, come definiti dalla normativa vigente. La perdita dei requisiti di onorabilità o il sopravvenire di situazioni di incompatibilità comportano la decadenza dalla Commissione Amministratrice. Per le nomine dei rappresentanti dei Dipendenti di cui al punto b) si considerano eletti coloro che, in unica votazione a scrutinio segreto, riportino il maggior numero di voti. I Dipendenti ante e post esprimeranno 2 preferenze. Il Rappresentante della categoria Pensionati viene eletto a scrutinio segreto e a maggioranza di voti dai Pensionati ante e post che esprimeranno una sola preferenza. In caso di parità di voti si considera eletto colui che è iscritto al Fondo da maggior tempo e in caso di ulteriore parità quello con maggiore età. Il Presidente e il Vice Presidente del Fondo sono eletti dalla Commissione Amministratrice rispettivamente e a turno tra i propri componenti rappresentanti le Aziende e quelli rappresentanti gli Iscritti. Le votazioni per l'elezione del Presidente e del Vice Presidente avvengono in forma segreta e separata. Le convocazioni sono effettuate dal Presidente, con indicazione della data, del luogo e dell ordine del giorno dell adunanza. 6

7 Art. 6 (segue) I Membri durano in carica per tre anni e possono ricoprire la stessa per un massimo di tre mandati consecutivi. Scaduto il mandato, rimangono in carica fino all'insediamento dei nuovi rappresentanti. Il Membro che, senza giustificato motivo non intervenga a tre sedute consecutive, verrà considerato decaduto dall'incarico. Nel caso in cui un rappresentante di UniCredit S.p.A. cessi dall'incarico per dimissioni o per qualsiasi altro motivo, il Consiglio di Amministrazione della stessa provvederà immediatamente alla sua sostituzione. Nel caso in cui per dimissioni o per qualsiasi altro motivo, un rappresentante degli Iscritti cessi dall'incarico, lo stesso sarà sostituito dal primo della lista dei non eletti, nell ambito della categoria di appartenenza, fermo restando quanto previsto dal 2 comma del presente articolo. In entrambi i casi suddetti, il subentrante rimarrà in carica fino al termine del mandato previsto per il rappresentante sostituito. I Membri della Commissione hanno diritto ad un compenso nonché ad eventuali rimborsi spese che saranno fissati annualmente dalla Commissione stessa. La Commissione si riunisce in seduta ordinaria almeno trimestralmente, e, in seduta straordinaria, ogni qualvolta il Presidente lo ritenga necessario oppure quando ne facciano richiesta scritta almeno cinque dei Membri in carica della Commissione stessa o il Collegio Sindacale. Le sedute sono valide quando sia presente la metà più uno dei Membri. Le deliberazioni sono adottate a maggioranza; in caso di parità, prevale il voto di chi presiede. In deroga a quanto sopra, le deliberazioni concernenti l'oggetto indicato alle lettere f), i), l), m), n), dell'art. 7, nonché alla lettera g) dello stesso articolo per importi superiori all' 1% del patrimonio risultante dall'ultimo bilancio approvato, sono valide soltanto con voto favorevole di almeno 8 dei Componenti la Commissione Amministratrice. Tale limitazione non riguarda gli investimenti finanziari in titoli di Stato o di UniCredit S.p.A.. Delle adunanze della Commissione Amministratrice viene redatto un verbale, su apposito libro. I componenti la Commissione Amministratrice devono adempiere i doveri ad essi imposti dalla legge e dallo Statuto con la diligenza richiesta dalla natura dell incarico e dalle loro specifiche competenze e sono solidalmente responsabili verso il Fondo per i danni derivanti dalla inosservanza di tali doveri, a meno che si tratti di funzioni in concreto attribuite ad uno o più Amministratori. Nei confronti dei componenti la Commissione Amministratrice si applicano le disposizioni di cui agli articoli 2391, 2392, 2393, 2394, 2394 bis, 2395 e 2629 bis c.c.. 7

8 Art. 7 POTERI DELLA COMMISSIONE AMMINISTRATRICE Alla Commissione Amministratrice sono attribuiti tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione per l attuazione di quanto previsto dal presente Statuto. Essa ha facoltà di compiere tutti gli atti necessari e opportuni al conseguimento degli scopi del Fondo. La Commissione Amministratrice: a) cura l'adempimento dei fini statutari; b) la Commissione Amministratrice approva il Bilancio e la relazione sulla gestione entro il 30 aprile dell'anno successivo; c) definisce gli indirizzi generali di gestione del Fondo, gli obiettivi e i criteri della politica di investimento e provvede periodicamente, con cadenza almeno triennale, alla verifica della rispondenza degli stessi con gli interessi degli Iscritti, secondo le norme di legge tempo per tempo vigenti; d) provvede annualmente, con le modalità e nei termini di cui all art. 6, comma 5 quater del Decreto e successive modificazioni, a dare agli Iscritti la prevista informativa; e) dispone, con cadenza massima triennale, l'approntamento del bilancio tecnico del Fondo per i "vecchi iscritti" a cura di un attuario e provvede all'inoltro agli Organi competenti secondo la normativa vigente; f) delibera sulle eventuali modifiche delle prestazioni del Fondo previste dall ultimo comma dell art. 14; g) delibera sulla compravendita degli immobili entro i limiti di legge tempo per tempo vigenti e delibera in genere sugli investimenti del patrimonio, anche per la quota di pertinenza della Gestione Speciale, nonché sulle operazioni finanziarie di qualsiasi natura, anche ipotecaria; h) decide sulle eventuali istanze presentate dagli iscritti; i) delibera sulle modificazioni del presente Statuto in relazione a quanto stabilito dall'art. 4, comma 3 e propone agli Organi competenti l'approvazione delle modifiche di cui all art. 4, comma 1; l) provvede ad indire i referendum e le elezioni previsti dagli artt. 4 e 6 nonché a stabilire, con apposito regolamento, le modalità per il relativo espletamento e a nominare il Comitato Elettorale; m) provvede, non oltre il trentesimo giorno antecedente la scadenza del mandato dei rappresentanti degli iscritti, alla nomina del Comitato Elettorale per il rinnovo delle cariche, formato da rappresentanti delle Organizzazioni Sindacali dei Lavoratori del Gruppo stipulanti gli accordi e l Associazione Pensionati Cassamarca. Trascorso inutilmente tale termine, dette incombenze spetteranno al Presidente, che dovrà provvedervi entro i successivi trenta giorni. Analogamente, se il Comitato Elettorale, entro trenta giorni dalla nomina, non indice le elezioni, provvede il Presidente; 8

9 Art. 7 (segue) n) nomina, con almeno otto voti favorevoli il Responsabile del Fondo ai sensi delle disposizioni di legge tempo per tempo vigenti, con le funzioni di cui al successivo art. 9, stabilendone il compenso; provvede inoltre a nominare, con le stesse modalità di cui sopra, una o più persone autorizzate a sostituire il Responsabile del Fondo, in caso di sua assenza o impedimento, per l'espletamento delle funzioni indicate nell'art. 9; o) delibera in merito all istituzione di un apposito Regolamento per disciplinare l acquisizione di contribuzioni volontarie aggiuntive (anche rivenienti da quote di T.F.R.) rispetto a quelle ordinarie (art. 14 e art. 28 dello Statuto), versate da Iscritti ante e post per alimentare posizioni individuali gestite in regime di capitalizzazione. p) adempie a tutte le altre attribuzioni che siano ad essa demandate dal presente Statuto, dalle Leggi e dai Regolamenti; q) segnala alla COVIP, in presenza di vicende in grado di incidere sull equilibrio del Fondo, i provvedimenti ritenuti necessari per la salvaguardia delle condizioni di equilibrio. Art. 8 PRESIDENTE Il Presidente ha la rappresentanza legale dell'ente di fronte ai terzi ed in giudizio. Convoca e presiede la Commissione Amministratrice. In caso di assenza o impedimento è sostituito dal Vice Presidente. Vigila sulla esecuzione delle deliberazioni della Commissione Amministratrice e cura l'adempimento delle funzioni demandate all'ente dal presente Statuto, dalle Leggi e dai Regolamenti. In caso di assoluta ed improrogabile urgenza, il Presidente, d'intesa con il Vice Presidente, può anche adottare provvedimenti di competenza della Commissione Amministratrice. In caso di assenza o impedimento di uno dei due, questi sarà sostituito dal Membro più anziano della stessa rappresentanza. Le decisioni assunte dovranno essere ratificate dalla Commissione Amministratrice alla prima riunione successiva ai provvedimenti. Il Presidente informa la COVIP di ogni variazione della fonte istitutiva, unitamente ad una nota illustrativa della stessa. 9

10 Art. 9 RESPONSABILE DEL FONDO Il Responsabile del Fondo: a) ha l'obbligo di partecipare a tutte le riunioni della Commissione Amministratrice e delle altre Commissioni o Sottocommissioni costituite; b) istruisce le pratiche da sottoporre all'esame della Commissione Amministratrice e provvede a dare esecuzione alle deliberazioni della Commissione stessa; c) redige i verbali delle riunioni della Commissione Amministratrice e delle altre Commissioni o Sottocommissioni, che sottoscrive unitamente al Presidente degli organi anzidetti, e cura la regolare tenuta dei libri del Fondo; d) entro il 31 marzo di ciascun anno provvede affinché sia predisposto il bilancio del Fondo relativo all anno precedente, in conformità alle disposizioni di legge e regolamentari vigenti in materia e secondo le indicazioni della Commissione Amministratrice. Provvede inoltre a sottoporlo a quest ultima per l approvazione. e) cura i rapporti con gli iscritti all'ente, coordina le funzioni che vengono svolte per conto dell'ente dai vari Servizi della Cassamarca S.p.A. e vigila sulla regolarità degli adempimenti; f) firma la corrispondenza ordinaria, gli atti e i documenti in genere che non implicano la rappresentanza legale dell'ente; g) compie tutti gli atti per i quali abbia avuto delega dalla Commissione Amministratrice, alla quale deve successivamente riferire in ordine ai provvedimenti adottati; h) tiene i rapporti con la Commissione di Vigilanza sui Fondi Pensione, provvedendo a tutti gli adempimenti all'uopo previsti dalla normativa in vigore. i) svolge ogni altro compito previsto dalle norme di cui all art. 5 comma 3 del Decreto e successive modificazioni ed integrazioni. Il Responsabile del Fondo deve essere in possesso dei requisiti di onorabilità e professionalità previsti dalle disposizioni di legge tempo per tempo vigenti e, salvo cessazione o revoca, termina il suo incarico alla scadenza del mandato della Commissione Amministratrice che ha provveduto alla sua nomina. Rimane comunque in carica fino all insediamento della Commissione Amministratrice subentrante. Il venir meno dei predetti requisiti comporta la decadenza dall incarico. Le disposizioni di cui al comma precedente si applicano anche agli eventuali sostituti. 10

11 Art. 9 (segue) La Commissione Amministratrice provvede all accertamento del possesso dei citati requisiti, nonché dell assenza di cause di incompatibilità previste dalla normativa vigente. Il Responsabile del Fondo svolge la propria attività in maniera autonoma e indipendente e riferisce direttamente alla Commissione Amministratrice sui risultati della propria attività. Nei suoi confronti si applicano le disposizioni di cui all art del Codice Civile. Art. 10 COLLEGIO SINDACALE Il Collegio Sindacale è composto da quattro Membri effettivi e due supplenti. Due Sindaci effettivi ed uno supplente sono designati dal Consiglio di Amministrazione di UniCredit S.p.A.; due Sindaci effettivi ed uno supplente sono eletti dagli Iscritti. Per la nomina dei Sindaci in rappresentanza degli Iscritti, si considerano eletti coloro che, nell'ambito di una lista di almeno cinque nominativi in possesso dei requisiti di cui all'ultimo comma del presente articolo, in un'unica votazione a scrutinio segreto, riportino il maggior numero di voti. Gli aventi diritto al voto possono esprimere un massimo di tre preferenze. I primi due nominativi risultanti dalla graduatoria stilata sulla base delle preferenze ottenute assumono la carica di Sindaco effettivo ed il terzo quella di supplente. Qualora, nel corso del mandato, il Sindaco supplente assuma, per qualsiasi motivo, la carica di Sindaco effettivo, il primo dei non eletti della citata graduatoria subentra nella carica di Sindaco supplente. Il Collegio nomina nel suo seno il Presidente, in caso di parità di voti il più anziano di età assumerà la carica di Presidente. Il Collegio assiste alle riunioni della Commissione Amministratrice, esercita il controllo sulla gestione economica e finanziaria del Fondo ed esplica le funzioni di cui agli articoli 2403 e seguenti del C.C., in quanto applicabili. Redige, al termine di ogni anno, una relazione sulla situazione patrimoniale e sul rendiconto economico per la Commissione Amministratrice alla quale deve essere notificata almeno 15 giorni prima della riunione convocata per deliberare in ordine a quanto previsto dall'art. 7, lettera b). I Membri del Collegio Sindacale durano in carica per tre anni e possono ricoprire la stessa per un massimo di tre mandati consecutivi. Ai componenti del Collegio Sindacale spetta un compenso annuo fissato dalla Commissione Amministratrice all'inizio di ogni mandato triennale nel limite minimo previsto dalla tariffa dei Revisori contabili. 11

12 Art. 10 (segue) Tutti i componenti il Collegio dei Sindaci devono possedere i requisiti di onorabilità e professionalità, e trovarsi in assenza di cause di ineleggibilità e incompatibilità, come definiti dalla normativa vigente. La perdita dei predetti requisiti o il sopravvenire delle cause di incompatibilità comportano la decadenza dall incarico. I Sindaci che non assistono senza giustificato motivo, durante un esercizio sociale, a due riunioni del Collegio Sindacale o a due adunanze consecutive della Commissione Amministratrice, decadono. I Sindaci devono adempiere i loro doveri con la professionalità e la diligenza richieste dalla natura dell incarico; sono responsabili della verità delle loro attestazioni e devono conservare il segreto sui fatti e sui documenti di cui hanno conoscenza per ragione del loro ufficio. Essi sono responsabili in solido con gli Amministratori per i fatti o le omissioni di questi che abbiano causato un danno al Fondo, quando il danno non si sarebbe prodotto qualora avessero vigilato in conformità agli obblighi della loro carica. L azione di responsabilità nei confronti dei Sindaci è disciplinata dall art del Codice Civile. Art. 11 PERSONALE AMMINISTRATIVO La Cassamarca S.p.A. mette a disposizione del Fondo il personale necessario per il suo funzionamento. I costi relativi rimangono a carico della Banca predetta, degli Enti e delle Aziende del Gruppo bancario di appartenenza che hanno propri dipendenti iscritti al Fondo, nei limiti stabiliti dall'art. 15 lett. c) e dall'art. 30 lett. c), fermo quant'altro previsto in materia di spese dalle citate norme statutarie. La Cassamarca S.p.A., per quanto attiene alle spese in parola sostenute direttamente, provvede a rivalersi "proquota" nei riguardi degli Enti e delle Aziende predette, in ragione del rispettivo numero di dipendenti iscritti al Fondo, alla fine di ciascun esercizio. 12

13 Art. 11 bis GESTIONE AMMINISTRATIVA Al Fondo spetta curare ogni attività inerente alla gestione amministrativa; in particolare al Fondo compete: a) la tenuta dei rapporti con i soggetti gestori e con la banca depositaria; b) la tenuta della contabilità; c) la raccolta e gestione delle adesioni; d) la verifica delle posizioni contributive individuali degli aderenti; e) la gestione delle prestazioni; f) la predisposizione della documentazione da inviare alle autorità di controllo; g) la predisposizione della modulistica e delle note informative, della rendicontazione e delle comunicazioni periodiche agli aderenti; h) gli adempimenti fiscali e civilistici. Le attività inerenti alla gestione amministrativa possono essere affidate, in tutto o in parte, mediante apposita convenzione per la fornitura di servizi amministrativi, a soggetti terzi scelti dalla Commissione Amministratrice sulla base di criteri di affidabilità, esperienza e professionalità. Nell ambito delle convenzioni stipulate per la fornitura dei servizi amministrativi, il Fondo adotta misure finalizzate a tutelare la riservatezza dei dati personali nel rispetto della normativa vigente. Il Gestore amministrativo è responsabile nei confronti del Fondo e degli aderenti per ogni pregiudizio arrecato in conseguenza del mancato adempimento degli obblighi assunti con la convenzione. Art. 12 ESERCIZIO FINANZIARIO anno. L'esercizio finanziario comincia il 1 gennaio e termina il 31 dicembre di ogni In sede di compilazione del Bilancio del Fondo (situazione patrimoniale e rendiconto economico), secondo le previsioni del vigente statuto, vengono predisposte apposite evidenze per la Gestione Speciale. 13

14 Art. 12 (segue) Sempre per quanto concerne la Gestione Speciale, la Commissione Amministratrice provvede a determinare il tasso percentuale di rendimento netto conseguito dall impiego delle risorse nell esercizio. Un esemplare del bilancio, accompagnato dalla relazione della Commissione Amministratrice, contenente anche notizie sintetiche sulle strategie di investimento adottate e sui rendimenti ottenuti e corredato dalla relazione del Collegio Sindacale, viene consegnato agli Iscritti al Fondo. Ai Dipendenti post iscritti nella Gestione Speciale viene altresì consegnato, entro il mese di giugno di ciascun anno, un estratto conto della posizione individuale maturata al 31 dicembre dell'anno precedente, con indicati in dettaglio gli accrediti effettuati, anche a titolo di rendimento netto, nell'anno stesso. Art. 13 TRATTAMENTI PENSIONISTICI A PRESTAZIONE DEFINITA Il Fondo prevede in favore dei "Vecchi iscritti" i trattamenti pensionistici a prestazione definita in appresso indicati: a) pensioni complementari integrative delle pensioni INPS determinate secondo le norme contenute nello Statuto approvato con D.P.R , n 40, salvo le modifiche tempo per tempo introdotte dalla legislazione che disciplina le forme pensionistiche complementari, incluse le disposizioni relative alla perequazione delle pensioni; b) pensioni complementari determinate su base retributiva come indicato negli articoli da 16 a 23 del presente Statuto, con le modifiche introdotte dalle disposizioni di legge menzionate nella precedente lettera a). Le prestazioni pensionistiche di cui alla lettera b) del presente articolo sono ad ogni effetto "aggiuntive" rispetto ai trattamenti pensionistici obbligatori erogati dall'inps. In relazione a quanto stabilito dall'art. 59, comma 4, secondo periodo, della Legge 27/12/1997 n. 449 ricorrendone i presupposti, ai trattamenti pensionistici diretti di cui al presente articolo, liquidati a far tempo dal 1 gennaio 1998, si applicano le disposizioni in materia di cumulo tra prestazioni pensionistiche e redditi da lavoro dipendente o autonomo previste dalla disciplina dell'assicurazione generale obbligatoria. Per consentire l'applicazione delle predette disposizioni, i titolari dei trattamenti in parola sono tenuti a comunicare al Fondo l'eventuale svolgimento di attività lavorativa dipendente o autonoma, nonché i redditi percepiti per l'attività stessa. Della situazione 14

15 Art. 13 (segue) segnalata dovrà poi essere data notizia al Fondo di ogni variazione, entro sessanta giorni dal suo verificarsi. Le somme trattenute a norma dei commi precedenti andranno contabilizzate fra i proventi straordinari della Gestione dei trattamenti pensionistici a prestazione definita del Fondo. Art. 14 PROVENTI DELLA GESTIONE DEI TRATTAMENTI PENSIONISTICI A PRESTAZIONE DEFINITA Per finanziare la gestione sopraindicata all'ente affluiscono: 1) un contributo così ripartito: a) a carico della Cassamarca S.p.A.: - il 15,40% delle retribuzioni pensionabili di cui all'art. 16 corrisposte ai Dipendenti appartenenti alle categorie Quadri, Impiegati, Subalterni ed Ausiliari; - il 14,90% delle retribuzioni pensionabili di cui all'art. 16 corrisposte ai Dipendenti appartenenti alla categoria Funzionari; - il 13,90% delle retribuzioni pensionabili di cui all'art. 16 corrisposte ai Dipendenti appartenenti alla categoria Dirigenti; b) a carico dei Dipendenti: - lo 0,50% delle retribuzioni pensionabili di cui all' art. 16 corrisposte ai Dipendenti appartenenti alle categorie Quadri, Impiegati, Subalterni ed Ausiliari; - l' 1% delle retribuzioni pensionabili di cui all'art. 16 corrisposte ai Dipendenti appartenenti alla categoria Funzionari; - il 2% delle retribuzioni pensionabili di cui all'art. 16 corrisposte ai Dipendenti appartenenti alla categoria Dirigenti; 2) gli interessi, dividendi, utili e rendite provenienti dagli investimenti di cui all'art. 5; 3) eventuali erogazioni straordinarie, con indicazione della relativa finalità, effettuate dalla Cassamarca S.p.A.; 4) qualsiasi altro provento di carattere ordinario e straordinario. La contribuzione di cui al punto 1) è dovuta per tutto il periodo lavorativo fino alla data di risoluzione del rapporto di lavoro e potrà proseguire per l'eventuale 15

16 Art. 14 (segue) successivo periodo di percezione delle prestazioni del Fondo di Solidarietà (D.M , n. 158), salvo quanto previsto dall'art. 21, quinto comma, lett. a). Sulla base delle risultanze delle valutazioni attuariali connesse alla redazione del bilancio tecnico, la Commissione Amministratrice, previo accordo fra UniCredit S.p.A., le Organizzazioni Sindacali dei Lavoratori del Gruppo, l'associazione Pensionati Cassamarca, ha facoltà di variare, per i periodi successivi alla data cui è riferito il bilancio tecnico, i trattamenti pensionistici indicati nell'art. 13 del presente Statuto (pensioni integrative ed aggiuntive) in essere e futuri. Art. 15 ONERI DELLA GESTIONE DEI TRATTAMENTI PENSIONISTICI A PRESTAZIONE DEFINITA Alla presente gestione fanno carico: a) tutte le prestazioni pensionistiche previste dall'art. 13 del presente Statuto; b) le somme di cui all'art. 21 del presente Statuto; c) tutte le spese inerenti la gestione stessa, escluse solo quelle relative all'amministrazione delle posizioni pensionistiche, alla contabilità generale e alla compilazione dei bilanci, che vengono invece assunte dalla Cassamarca S.p.A.. Art. 16 BASE DI CALCOLO DELLE PRESTAZIONI PENSIONISTICHE AGGIUNTIVE Agli effetti del presente Statuto, per base di calcolo o retribuzione pensionabile si intende il complesso di tutte le voci che non abbiano natura di rimborso spese, ricorrenti in tutte le mensilità contrattuali e per le quali Cassamarca S.p.A. provvede al versamento del relativo contributo previsto dall'art. 14. A dette voci va aggiunto il premio di rendimento calcolato nella misura di 1/17 per i Dirigenti, 1/16 per i Funzionari e 1/15 per il rimanente Personale della retribuzione annua, determinata ragguagliando ad anno le voci retributive utili ai fini del calcolo del premio stesso e relative all'ultimo mese di servizio. 16

17 In caso di modifica dell'attuale struttura delle retribuzioni, saranno considerate pensionabili tutte le nuove voci a carattere mensile continuativo e di ammontare determinato che non abbiano natura di rimborso spese. Art. 16 (segue) Sono inoltre considerate pensionabili le indennità "una tantum" o a stralcio esclusivamente se erogate a sanatoria in sede di rinnovi contrattuali. Per gli iscritti aderenti al Fondo di Solidarietà di cui al D.M. n. 158/2000 la base di calcolo o retribuzione pensionabile indicata ai commi precedenti si intende riferita al mese precedente all'accesso al Fondo di Solidarietà stesso. Art. 17 PRESTAZIONI PENSIONISTICHE AGGIUNTIVE Le prestazioni pensionistiche aggiuntive consistono: 1) nella pensione aggiuntiva diretta a favore del Dipendente ante, previa risoluzione del rapporto di lavoro, secondo quanto previsto dagli artt. 18 e 19; 2) nella pensione aggiuntiva indiretta ai Superstiti del Dipendente ante, in caso di morte di quest'ultimo, secondo quanto previsto dall'art. 20; 3) nella pensione aggiuntiva di reversibilità ai Superstiti del Pensionato ante, in caso di morte di quest'ultimo, secondo quanto previsto dall'art. 20. Art. 18 PENSIONE AGGIUNTIVA DIRETTA La pensione aggiuntiva diretta spetta ai Dipendenti ante che non abbiano optato per il mantenimento della pensione integrativa di cui all'art. 13, primo comma, lett. a) del presente Statuto, i quali, al momento della cessazione del rapporto di lavoro, abbiano raggiunto un minimo di 5 anni di anzianità di servizio utile per il Fondo nonché il diritto alla liquidazione della pensione anticipata, vecchiaia o inabilità da parte dell'inps. Il raggiungimento dei requisiti predetti può aver luogo anche in momenti diversi, come previsto dal successivo art. 25, fermo tuttavia restando che la pensione aggiuntiva a carico del Fondo non può avere decorrenza di corresponsione diversa da quella della pensione INPS. Mancando il requisito della contestuale percezione della pensione INPS al Dipendente ante è data facoltà di chiedere il differimento della pensione aggiuntiva 17

18 diretta a carico del Fondo fino al conseguimento della pensione INPS medesima, secondo le modalità indicate nell art. 25. Art. 18 (segue) La pensione aggiuntiva diretta sarà determinata sulla base dello 0,35% della retribuzione pensionabile riferita all'ultimo mese di servizio e ragguagliata ad anno, per ogni anno di servizio utile agli effetti della pensione. La pensione verrà corrisposta in base agli anni di servizio utile, senza alcun limite, indipendentemente da quanto erogato dall'inps. Il pagamento verrà effettuato in 13 rate, 12 mensilità posticipate e la 13^ nel mese di dicembre. Se alla data di cessazione del rapporto di lavoro l'anzianità nel grado è inferiore a 12 mesi, la retribuzione pensionabile sarà riferita al grado precedentemente coperto. Sono previsti dei minimi mensili: L (pari a Euro 258,23) con almeno 35 anni di servizio utile; L (pari a Euro 206,58) con 25 anni di servizio utile. Tra i 25 ed i 35 anni le variazioni dell'importo saranno pari a L (Euro 5,16) per ogni anno di servizio utile. In sede di verifica triennale, demandata alla Commissione Amministratrice, compatibilmente con le disponibilità finanziarie, si terrà presente il principio di solidarietà per remunerare maggiormente gli iscritti che percepiscono un trattamento pensionistico complessivo più modesto. Ai lavoratori non vedenti vengono riconosciuti i benefici di cui art. 9 comma 2 della Legge 29 marzo 1985 n. 113, conformemente a quanto previsto dalla normativa nazionale in materia pensionistica e contributiva a favore dei "privi della vista" Legge 28 marzo 1991, n. 120, art. 2. A questi lavoratori, di conseguenza, viene riconosciuto, per ogni anno di servizio svolto, il beneficio di 4 mesi di contribuzione figurativa, utile ai fini del diritto alla pensione e della anzianità contributiva. Tale beneficio inoltre, sarà considerato lavorativo a tutti gli effetti per il calcolo degli anni relativi alle prestazioni aggiuntive. Il servizio utile per il calcolo della pensione decorre dalla data di assunzione in via ordinaria. Il periodo trascorso in aspettativa accordata per comprovate necessità di famiglia o per altro motivo di indole privata non è computabile agli effetti del trattamento di pensione. Sono considerati utili ai fini dell'anzianità di servizio anche i periodi di malattia, infortunio, astensione obbligatoria per gravidanza-puerperio, astensione facoltativa "post partum" e servizio militare di leva effettuato in servizio. Sono altresì computabili come servizio utile alla pensione i periodi riconosciuti come servizio effettivo da disposizioni di legge o da Contratti collettivi nazionali di lavoro ed il periodo in cui l'iscritto ha usufruito delle prestazioni del Fondo di Solidarietà di cui al D.M. n. 158/2000 con la contribuzione prevista dall'art

19 Art. 19 PENSIONE AGGIUNTIVA DIRETTA IN CASO DI INABILITA' Si considera inabile il Dipendente ante il cui rapporto di lavoro si risolva per esonero dal servizio in seguito a malattia o infortunio, a norma dei Contratti collettivi nazionali di lavoro e sempre che gli venga riconosciuto analogo trattamento da parte dell'inps. All'inabile compete il trattamento pensionistico aggiuntivo di cui al presente Statuto quando abbia compiuto almeno 5 anni di servizio utile agli effetti della pensione. La pensione aggiuntiva viene calcolata per periodi di servizio effettivo dal 5 al 14 anno, come se l'inabile avesse effettuato 20 anni di servizio utile ai fini della pensione. Analogamente, dal 15 al 19 anno la pensione aggiuntiva viene calcolata per 25 anni di servizio e dal 20 al 29 anno per 30 anni di servizio. Se l'inabilita è determinata da causa di servizio, la pensione aggiuntiva viene liquidata sulla base del servizio massimo utile conseguibile dall'inabile al compimento dei limiti minimi di età stabiliti dal Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per il collocamento a riposo, nel grado da lui coperto alla data della risoluzione del rapporto di lavoro. Per le prestazioni previste nel presente articolo si terrà conto dei minimi stabiliti nel precedente art. 18. La pensione aggiuntiva di cui sopra avrà in ogni caso la stessa decorrenza della pensione di inabilità erogata dall INPS. Art. 20 PENSIONE AGGIUNTIVA INDIRETTA E DI REVERSIBILITA' In caso di morte del Dipendente ante o del Pensionato ante, sempre che per il primo il decesso avvenga dopo 5 anni di servizio utile, ovvero il decesso avvenga per cause di servizio, spetta la pensione aggiuntiva indiretta o la pensione aggiuntiva di reversibilità ai Superstiti. Le aliquote percentuali della pensione aggiuntiva diretta applicabili ai Superstiti, le esclusioni e le cessazioni, sono quelle previste tempo per tempo dalle norme che disciplinano le pensioni dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti. 19

20 Quando la morte del Dipendente ante avviene dopo almeno 5 anni e prima di 30 anni di servizio utile agli effetti della pensione, si applicano le stesse maggiorazioni previste al 3 comma dell'art. 19. Art. 20 (segue) Se la morte è determinata da cause di servizio, la pensione ai Superstiti viene liquidata sulla base del servizio utile massimo conseguibile dal Dipendente ante al compimento dei limiti minimi di età stabiliti dal Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per il collocamento a riposo, nel grado da lui coperto alla data di risoluzione del rapporto di lavoro. Per le prestazioni previste dal presente articolo si terrà conto dei minimi stabiliti nel precedente art. 18, ridotti in base alle aliquote percentuali utili per il calcolo della pensione di cui al comma 2. La pensione aggiuntiva indiretta o di reversibilità avrà la stessa decorrenza dell'analoga pensione INPS. Art. 21 TRATTAMENTO PER I DIPENDENTI ANTE CHE NON HANNO DIRITTO, OVVERO CHE RINUNCINO, ALLA PENSIONE AGGIUNTIVA DEL FONDO E/O IN CASO DI PASSAGGIO AD ALTRA SOCIETA' DEL GRUPPO BANCARIO In caso di risoluzione del rapporto di lavoro senza che sussista per qualsiasi motivo, a norma degli articoli precedenti, il diritto alla pensione aggiuntiva, l'ente liquida al Dipendente ante interessato o agli eredi, nei termini di cui all'art. 10 comma 3 -ter del D.Lgs. 124/1993, la somma corrispondente ai contributi versati dallo stesso all'ente, maggiorati degli interessi composti al tasso legale tempo per tempo in vigore. In alternativa alla liquidazione, al Dipendente ante in parola è consentito il trasferimento della medesima somma presso altro Fondo Pensione o forme pensionistiche individuali. Anche al Dipendente ante che alla data di cessazione dal servizio abbia diritto alla pensione diretta, immediata o differita, prevista dal presente statuto è riconosciuta la facoltà di richiedere, in alternativa alle prestazioni pensionistiche, la liquidazione degli importi indicati nel primo comma del presente articolo. Al Dipendente ante è consentito anche il trasferimento della somma, determinata come sopra, presso altro Fondo Pensione, pur conservando il rapporto di lavoro con Cassamarca S.p.A.. In tal caso verrà a cessare la qualifica di iscritto all'ente, con la perdita dei relativi diritti. 20

21 Qualora, a qualsiasi titolo, vi sia il passaggio da Cassamarca S.p.A. alla Fondazione Cassamarca e sue Società controllate o presso la Capogruppo o altra Azienda del Gruppo bancario di appartenenza, l'iscritto può optare, con decorrenza dalla data del passaggio stesso e impregiudicato il diritto previsto dall'art. 10 del D.Lgs. 124/1993, per: a) il mantenimento dell'iscrizione all'ente, con versamento periodico della contribuzione complessiva prevista dall'art. 14, 1 comma, lettere a) e b); Art. 21 (segue) b) il mantenimento dell'iscrizione all'ente, sospendendo però la contribuzione e fruendo delle prestazioni previste dal presente Statuto al conseguimento della pensione INPS, sulla base della retribuzione pensionabile, dell'anzianità maturata e del grado coperto al momento della cessazione del rapporto di lavoro con Cassamarca S.p.A.; c) la liquidazione immediata oltre che dei contributi dallo stesso versati (maggiorati degli interessi composti al tasso legale tempo per tempo in vigore), di una percentuale dei contributi versati da Cassamarca S.p.A. in base alla sua retribuzione pensionabile fissata nella seguente misura: 6% con anzianità di contribuzione dai 5 fino ai 10 anni; 12% con anzianità di contribuzione oltre 10 fino ai 15 anni; 18% con anzianità di contribuzione oltre 15 fino ai 20 anni; 25% con anzianità di contribuzione di oltre 20 anni. L opzione di cui al comma che precede deve essere esercitata entro tre mesi dalla data del passaggio. I primi tre commi del presente articolo non si applicano agli aderenti al Fondo di Solidarietà di cui al D.M. n. 158/2000. Art. 22 CALCOLO DEGLI ANNI DI SERVIZIO UTILE Nel calcolo degli anni di servizio utile agli effetti della pensione aggiuntiva, per la parte eccedente gli anni interi si computa per un anno intero un semestre compiuto e si trascurano le frazioni minori di un semestre. 21

22 Art. 23 VARIAZIONI DELL'AMMONTARE DELLE PENSIONI Le pensioni aggiuntive subiscono, tempo per tempo, le variazioni percentuali fissate per la retribuzione pensionabile che il Pensionato percepirebbe da Cassamarca S.p.A. se fosse in servizio, con il grado e l'anzianità riconosciuti ai fini della determinazione delle prestazioni pensionistiche dell'ente al momento della cessazione del rapporto di lavoro, tenuto conto di quanto previsto dall'art comma. Art. 23 (segue) Il premio di rendimento pensionabile, determinato con il criterio di cui al comma 2 dell'art. 16, viene adeguato tempo per tempo sulla base della retribuzione del pari grado in servizio. In caso di introduzione nella retribuzione pensionabile di altre voci di trattamento economico a carattere mensile continuativo, queste saranno estese ai Pensionati, in base a quanto previsto al primo comma, escluso il caso in cui siano collegate all'esercizio di determinate mansioni, ovvero all'effettività della prestazione lavorativa. Le norme di cui al presente articolo trovano applicazione compatibilmente con le disposizioni di legge tempo per tempo in vigore in materia di perequazione delle pensioni complementari ed in particolare con quanto disposto dall'art. 59, comma 4, della legge n 449/1997 e dall'art. 34 della legge n 448/1998. Art. 24 PRESTAZIONI PENSIONISTICHE INTEGRATIVE Ai Pensionati ante titolari della pensione integrativa del Fondo determinata secondo le norme previste dallo Statuto approvato con D.P.R , n 40, continuano ad applicarsi le norme statutarie anzidette nonché quanto stabilito dal precedente art. 16. Si applicano inoltre le modifiche introdotte dalla legislazione che disciplina le forme pensionistiche complementari ed in particolare dall'art. 59, 4 comma della legge n 449/1997, e dall'art. 34 della legge n 448/1998. Anche nei riguardi dei Dipendenti ante che abbiano optato per la pensione integrativa anzidetta, continuano ad applicarsi le norme previste dallo Statuto approvato con D.P.R n. 40, come precisato nel comma precedente. 22

23 Per quanto concerne i trattamenti pensionistici integrativi indiretti e di reversibilità, si applicano le norme, tempo per tempo in vigore nell'ambito dell'assicurazione generale obbligatoria in materia di esclusioni e di cessazioni del diritto per i Superstiti, di aliquote percentuali di commisurazione e di decorrenze, fatta eccezione per le disposizioni concernenti la cumulabilità con altri redditi di cui all'art. 1 comma 41, della legge 8 agosto 1995, n Resta peraltro fermo che, ai fini del calcolo della pensione integrativa indiretta e/o di reversibilità, a carico del Fondo, l'analoga pensione a carico dell'assicurazione generale obbligatoria viene computata al lordo di eventuali decurtazioni apportate ai sensi delle disposizioni di legge richiamate nel comma precedente. Art. 25 DIFFERIMENTO DEI TRATTAMENTI PENSIONISTICI A PRESTAZIONE DEFINITA I Dipendenti ante che risolvano il rapporto di lavoro essendo in possesso di tutti i requisiti previsti per il diritto alla pensione a carico del Fondo, escluso quello della contestuale percezione della pensione INPS, hanno la facoltà di chiedere, in alternativa a quanto stabilito dalle norme statutarie loro applicabili, il differimento delle prestazioni del Fondo al conseguimento della predetta pensione INPS, dandone comunicazione scritta al Fondo medesimo entro 3 mesi dalla cessazione dal servizio. In tal caso, l'importo della pensione a carico del Fondo calcolato all'atto della cessazione dal servizio secondo i criteri indicati nell'art. 17 (pensione aggiuntiva), ovvero nell'art. 24 (pensione integrativa) al momento dell erogazione verrà maggiorato per l'intero periodo del differimento in misura percentuale annua pari al tasso legale vigente tempo per tempo. L'importo come sopra determinato, viene posto in pagamento dal Fondo con la stessa decorrenza di erogazione della pensione INPS, applicando da tale data le norme in vigore per la perequazione dei trattamenti pensionistici a prestazione definita a carico del Fondo medesimo. Le disposizioni contenute nel presente articolo si applicano per le cessazioni dal servizio intervenute con decorrenza successiva al 31 dicembre GESTIONE SPECIALE (DIPENDENTI E PENSIONATI POST, NONCHE', DAL 1/1/2007, DIPENDENTI E PENSIONATI ANTE PER CONFERIMENTI EX DECRETO) Recepimento con modifiche e integrazioni, del Verbale di Accordo 5 novembre 1997 e relativo Regolamento, nonché, a far tempo dal 1 gennaio 2007, delle disposizioni di cui 23

24 al Protocollo di Gruppo 18/12/2006 per l'applicazione della Riforma previdenziale ed il conferimento del TFR maturando a norma del Decreto. Art. 26 COSTITUZIONE DELLA GESTIONE SPECIALE In relazione agli Accordi stipulati fra la Cassamarca S.p.A. e le Organizzazioni Sindacali FALCRI, FIBA/CISL, FISAC/CGIL, UILCA/UIL E FEDERDIRIGENTI in data , e , nonché a quanto previsto dal Regolamento Art. 26 (segue) approvato con l Accordo e nel punto III delle norme di attuazione e transitorie contenute nello Statuto del Fondo approvato il 25 giugno 1997, con decorrenza è istituita a favore del Personale della Cassamarca S.p.A. assunto in pianta stabile dal , un apposita Gestione Speciale finalizzata all erogazione di trattamenti pensionistici complementari a contribuzione definita, in conformità alle disposizioni di cui al D.Lgs , n. 124 e sue successive modifiche o integrazioni. Con decorrenza 1 gennaio 2007, in relazione a quanto previsto dal Protocollo per l'applicazione della riforma previdenziale ed il conferimento del TFR maturando stipulato in data 18 dicembre 2006 fra le Aziende del Gruppo UniCredito Italiano S.p.A. e la Delegazione Sindacale di Gruppo, è stata data facoltà anche ai Dipendenti ante di accedere alla Gestione Speciale di cui al presente articolo, per consentire il conferimento del TFR maturando, il versamento di contributi volontari ed il versamento di eventuali contribuzioni a carico del datore di lavoro deliberate con specifica destinazione previdenziale in aggiunta alle contribuzioni di cui all'art. 14 dello Statuto. Detta Gestione Speciale è costituita all interno del patrimonio dell'ente come patrimonio separato ed autonomo, distinto da quello riferito al personale in servizio e in quiescenza della Cassamarca S.p.A. che, alla data del 27 aprile 1993, risultava già destinatario dei trattamenti pensionistici a prestazione definita previsti dagli articoli da 13 a 25 del presente Statuto. Art. 27 ISCRITTI ALLA GESTIONE SPECIALE Sono iscritti alla Gestione Speciale del Fondo: 24

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