COMITATO ESECUTIVO DELIBERAZIONE N. 65 SEDUTA DEL 24/07/14

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1 Ente di Gestione per i Parchi e la Biodiversità Delta del Po COMACCHIO C.so G. Mazzini n. 200 Tel 0533/ Fax 0533/ c.f P.IVA parcodeltapo@parcodeltapo.it COMITATO ESECUTIVO DELIBERAZIONE N. 65 SEDUTA DEL 24/07/14 L anno duemilaquattordici addì giovedì 24 del mese di luglio alle ore si è riunito, regolarmente convocato presso la sede del Ente di Gestione per i Parchi e la Biodiversità Delta del Po, C.so G. Mazzini n. 200 in Comacchio, il Comitato Esecutivo. Assiste il Dirigente, Dott.ssa Maria Pia Pagliarusco, la quale provvede alla redazione del presente verbale. Sig. Massimo Medri Sig. Alberto Lealini Sig. Francesco Paesanti Sig.ra Mara Roncuzzi Sig.ra Marcella Zappaterra Presenti Assenti X X X X X Essendo presenti n. 3 componenti del Comitato Esecutivo, la seduta è dichiarata valida e il Comitato Esecutivo procede ad approvare il seguente OGGETTO: Regolamento stralcio per la conservazione della biodiversità relativo ai territori dei Siti Rete Natura 2000 inclusi interamente e/o parzialmente nel Parco Regionale del Delta del Po Emilia-Romagna

2 IL COMITATO ESECUTIVO Visti: - La L.R. 23 dicembre 2011, n. 24 Riorganizzazione del sistema regionale delle Aree Protette e dei Siti della Rete Natura 2000 e istituzione del Parco Regionale dello Stirone e del Piacenziano e ss.mm. e ii.; - Lo Statuto dell Ente di Gestione per i Parchi e la Biodiversità Delta del Po, approvato con Deliberazione del Comitato Esecutivo n. 27 del 26/08/2013 in particolare gli Artt. 10), 14) e 22) circa le competenze, rispettivamente della Comunità, del Comitato Esecutivo e della Consulta dei Parchi; Premesso che. - Natura 2000 è la rete di zone naturali protette dell'ue istituita nel quadro della Direttiva Habitat 92/43/CEE, il cui obiettivo è la tutela delle principali aree naturali e faunistiche europee. Comprende zone speciali di conservazione (ZSC), designate dagli Stati membri ai sensi della direttiva Habitat, e zone di protezione speciale (ZPS) designate dagli Stati membri ai sensi della Direttiva Uccelli 9/409/CEE come sostituita della Direttiva 2009/147/CE concernente la conservazione degli uccelli selvatici. - La direttiva Habitat protegge oltre specie e all incirca 230 preziosi tipi di habitat d importanza europea; si sviluppa su i siti designati (fino ad oggi) e su una superficie di km². La Rete Natura 2000 è infatti la rete coordinata di aree protette più estesa al mondo. - Il valore della Rete Natura 2000 non mira solo a proteggere la biodiversità europea ma fornisce alla società molti importanti servizi ecosistemici. Secondo le recenti comunicazioni della Commissione Europea complessivamente, il valore dei servizi ecosistemici forniti dalla rete Natura 2000 si aggira intorno ai miliardi di euro. - Nel maggio 2011 la Commissione europea ha adottato una nuova strategia che definisce il quadro per l azione dell UE nel prossimo decennio al fine di conseguire l obiettivo chiave per il 2020 in materia di biodiversità. La strategia si articola attorno a sei obiettivi complementari e sinergici incentrati sulle cause primarie della perdita di biodiversità e volti a ridurre le principali pressioni esercitate sulla natura e sui servizi ecosistemici nell UE. Ogni obiettivo si traduce in una serie di azioni legate a scadenze temporali e di altre misure di accompagnamento. Il primo obiettivo mira a dare piena attuazione alle direttive Habitat e Uccelli, affinché lo stato di conservazione di habitat e specie risulti soddisfacente o migliorato. - Per raggiungere tale obiettivo la stessa Direttiva Habitat dispone che, in base alle esigenze ecologiche dei tipi di habitat naturali e delle specie di interesse comunitario presenti nei siti, siano definite le Misure di Conservazione necessarie a garantire il loro mantenimento in uno stato di conservazione soddisfacente. - In Emilia-Romagna in base alla Delibera di Giunta Regionale n. 1191/2007, le Misure di Conservazione si articolano in: 1. Misure Generali di Conservazione, valide per tutti i siti della Rete Natura 2000, di competenza della Regione Emilia-Romagna; 2. Misure Specifiche di Conservazione, articolate per ogni singolo sito Natura 2000, di competenza degli Enti Gestori dei siti (Province e Parchi). - Il documento che si rende necessario approvare contiene, nell ambito delle Misure Specifiche di Conservazione dei siti che ricadono nel Parco Regionale Delta del Po Emilia-

3 Romagna approvate con Delibera del Comitato Esecutivo n. 56 del 18/12/2013 e delibera di Comitato Esecutivo n. 40 del 30/04/2014, le misure regolamentari necessarie per il mantenimento di uno stato di conservazione soddisfacente degli habitat e delle specie della Rete Natura 2000 del Parco Regionale Delta del Po. Tali Misure, comprendono tutte le disposizioni che disciplinano le attività consentite all interno dei Siti Natura 2000 del Parco e si integrano con gli altri livelli di tutela dei siti: le misure generali approvate dalla Regione Emilia Romagna con Delibera di Giunta Regionale n.1419 del 07/10/2013; le Norme Tecniche di Stazione dei Piani di Stazione del Parco, oltre che ad altri regolamenti vigenti e con norme specifiche, dalle normative specifiche di competenza del Corpo Forestale dello Stato nei siti che coincidono con le Riserve Naturali Statali. - Le presenti disposizioni, sia comuni a tutti i siti Natura 2000 del Parco sia specifiche solo di alcuni siti, sono finalizzate ad evitare un significativo disturbo delle specie e il degrado degli habitat per cui i siti Natura 2000 sono stati designati; devono altresì garantire l'uso sostenibile delle risorse naturali tenendo tendo conto delle esigenze socioeconomiche del territorio. - Come riconosciuto dalla Commissione europea e anche dalla strategia per la biodiversità tutti devono contribuire a garantire il successo del progetto Natura 2000: dalle autorità pubbliche ai proprietari terrieri e agli utilizzatori del suolo, dai promotori alle ONG ambientaliste, dagli esperti scientifici alle comunità locali fino ai singoli cittadini. - la Legge Regionale n. 7 del 14/04/2004 (art. 3) attribuisce agli Enti Parco l obbligo di adottare per i siti della Rete Natura 2000, ricadenti nel proprio territorio, le misure di conservazione necessarie, approvando all'occorrenza specifici piani di gestione, sentite le associazioni interessate, che prevedano vincoli, limiti e condizioni all'uso e trasformazione del territorio secondo le modalità della Legge Regionale n. 20 del 24/03/2000 [.] Qualora le misure di conservazione necessarie non comportino vincoli, limiti e condizioni all'uso e trasformazione del territorio, le stesse sono assunte con atto deliberativo dell Ente Parco. - La Regione Emilia Romagna: 1. con deliberazione di Giunta n. 685 del 12 maggio 2008, ha approvato il Programma Operativo dell Asse 3 del PSR per la prima sessione di attivazione dei procedimenti di erogazione degli aiuti (annualità ); 2. con deliberazione di Giunta n del 30 novembre 2009 ha apportato alcune modifiche al Programma Operativo dell'asse 3 approvato con la citata deliberazione n. 685/2008, con riferimento alla Misura 323; 3. con deliberazione di Giunta n del 27 dicembre 2010 ha approvato una nuova versione del Programma Operativo dell Asse 3 riferita alle annualità , con la quale sono stati, peraltro, rivisti i contenuti e la programmazione finanziaria della Misura 323 Tutela e riqualificazione del patrimonio rurale compresa la Sottomisura 2 Realizzazione delle Misure Specifiche di Conservazione e dei Piani di Gestione dei Siti Natura 2000 della Regione Emilia-Romagna. - Successivamente la Regione Emilia-Romagna, con deliberazioni di Giunta n del 28 dicembre 2009, n. 184 del 14 febbraio 2011 e n del 27 luglio 2011 ha approvato, rispettivamente, il primo, il secondo ed il terzo bando della Misura Sottomisura 2 Realizzazione delle Misure Specifiche di Conservazione e dei Piani di Gestione dei Siti Natura 2000 della Regione Emilia-Romagna, per l assegnazione di specifiche risorse finanziarie. - La Regione Emilia Romagna, con determinazione del Direttore Generale Ambiente e Difesa del Suolo e della Costa n del 22 settembre 2010, ha approvato la graduatoria delle domande presentate ai sensi della D.G.R. 2253/2009, e finanziato, per quanto riguarda le candidature presentate dall Ente di Gestione per i Parchi e la Biodiversità Delta del Po, n.

4 18 Progetti per l'elaborazione e approvazione delle Misure Specifiche di Conservazione", uno per ciascun sito di competenza. Considerato che: - Per la predisposizione delle Misure Specifiche di Conservazione l Ente di Gestione per i Parchi e la Biodiversità Delta del ha attivato, un processo di coinvolgimento delle Amministrazioni locali e con i principali portatori di interesse o stakeholders (associazioni, Enti, autorità competenti, ecc). - L Ente di Gestione per i Parchi e la Biodiversità Delta del Po, con Delibera del Comitato Esecutivo n. 56 del 18/12/2013 ha approvato le Misure Specifiche di Conservazione e dei Piani di Gestione dei Siti Rete Natura 2000 di competenza dell Ente di Gestione per i Parchi e la Biodiversità Delta del Po, in maniera integrale. - Successivamente alla delibera di Giunta Regionale n. 359 del 24/04/2014 Approvazione delle osservazioni regionali alle Misure Specifiche di Conservazione ed ai Piani di gestione adottati dagli Enti gestori dei Siti Rete Natura 2000 ai sensi dell art 3, comma 2, della Legge regionale 7/04, è stata inoltrata agli enti facenti parte della Comunità del Parco, in data 18/04/2014 prot. n una nota del Direttore dell Ente di Gestione per i Parchi e la Biodiversità Delta del Po, con la quale a seguito della sopraccitata Delibera di Giunta Regionale n. 359/2014, e dell incontro tenutosi presso il Servizio Parchi Regionale in data 15/04/2014, si chiedeva, in previsione della riapprovazione delle Misure Specifiche di Conservazione, di far pervenire all Ente le osservazioni riguardo eventuali discordanze rispetto alle realtà territoriali di contesto o problematiche relative alla loro gestione o semplici errori materiali. - Il Comitato Esecutivo dell Ente di Gestione per i Parchi e la Biodiversità Delta del Po ha deliberato la riapprovazione delle Misure Specifiche di Conservazione dei siti di competenza esclusiva dell Ente, dopo le osservazioni della Regione Emilia-Romagna, con delibera di CE n. 40 del 30/04/ Le Misure Specifiche di Conservazione sono state redatte secondo il processo di elaborazione descritto nella Relazione illustrativa e in conformità con: 1. il Decreto del Ministero dell Ambiente e della Tutela del Territorio del 3 settembre 2002 Linee guida per la gestione dei siti Natura 2000 ; 2. il Manuale per la gestione dei siti natura 2000 redatto dal Ministero dell Ambiente Direzione per la Conservazione della Natura, prodotto nell ambito del progetto LIFE denominato Verifica della rete Natura 2000 in Italia e modelli di gestione (LIFE 99 NAT/IT/006279); 3. la deliberazione della Giunta Regionale n. 1191/07, allegato A Indirizzi per la predisposizione dei Piani di gestione e delle Misure specifiche di conservazione e dei siti della Rete Natura 2000 ; 4. le misure di conservazione per le Zone Speciali di Conservazione (ZSC) di cui all art. 2 Definizione delle misure di conservazione per le Zone speciali di conservazione (ZSC) del DM , n. 184 Criteri minimi uniformi per la definizione di misure di conservazione relative a Zone speciali di conservazione (ZSC) e a Zone di protezione speciale (ZPS) ; 5. la deliberazione di Giunta regionale n del 28/12/2009 e relativi allegati e successive deliberazioni di Giunta regionale n. 184 del 14 febbraio 2011 e n. 185 del 14/02/2011; 6. la deliberazione di Giunta Regionale n.1419 del 07/10/2013 Misure Generali di Conservazione dei siti Natura 2000 (SIC e ZPS). Recepimento DM N. 184/2007 Criteri minimi uniformi per la definizione di misure di conservazione relative a Zone Speciali di Conservazione (ZSC) e a Zone di Protezione Speciale.

5 - Le Misure Specifiche di Conservazione divengono efficaci nei tempi e con le modalità prescritte dall'art.3, comma 3 della Legge Regionale 14 aprile 2004, N. 7; le stesse hanno validità a tempo indeterminato e vengono sottoposte a revisione da parte dell'ente di gestione in base all'esito delle attività di monitoraggio sullo stato di conservazione degli habitat e delle specie, nonché del monitoraggio dell'efficacia delle misure di conservazione stesse, e/o a seguito di approfondimenti conoscitivi o a esigenze derivanti dall'emergere di nuove problematiche e sensibilità o a nuovi approcci culturali e scientifici o a opportunità tecniche ed economiche di attuazione di opere, interventi, attività necessarie alla conservazione ed al ripristino delle condizioni ambientali idonee per gli habitat e le specie di interesse comunitario. - Le Misure Specifiche di Conservazione, qualora più restrittive, superano le disposizioni vigenti. Sono fatti salvi, ove più restrittivi, i regimi di tutela previsti dalla normativa vigente. - Le Misure Specifiche di Conservazione, qualora più restrittive, superano le norme contenute in provvedimenti regionali o locali, comprese, nel caso specifico, le norme di attuazione dei piani urbanistici locali. - Allo stesso modo, qualora le ZPS ed i SIC ricadano all interno di aree naturali protette, istituite ai sensi della legislazione vigente, si applicano le Misure specifiche di Conservazione, qualora più restrittive rispetto alle norme di salvaguardia ed alle previsioni normative definite dai rispettivi strumenti istitutivi e/o di pianificazione e/o di regolamentazione. - All approvazione di eventuali norme specifiche regionali o nazionali, queste prevalgono di volta in volta sui corrispondenti criteri specifici indicati nelle presenti norme solo se più restrittive o vincolanti. - In deroga alle presenti norme, qualora un piano o progetto debba essere realizzato per motivi imperativi di rilevante interesse pubblico connessi con la salute dell'uomo e la sicurezza pubblica e valutata la assenza di alternative, si applicano le disposizioni di cui al D.P.R. 357/97 e s.m.i.. - Gli Enti locali interessati sono obbligati a conformare al dettato delle presenti norme approvate i relativi strumenti di pianificazione, generali e di settore, o gli strumenti di regolamentazione vigenti. Considerato infine che l Ente ravvisa la necessità di approvare il Regolamento stralcio per la conservazione della biodiversità relativo ai territori dei Siti Rete Natura 2000 inclusi interamente e/o parzialmente nel Parco Regionale del Delta del Po Emilia-Romagna ; Dato atto che il Regolamento stesso si compone di n. 17 articoli il cui testo, allegato al presente provvedimento, è chiamato a far parte integrante e sostanziale dello stesso; Visto il parere di regolarità di cui all articolo 49 del Decreto legislativo n. 267 del ess.mm.ii., a firma del Funzionario responsabile della P.O. Tecnico Ambientale; Uditi gli interventi A voti unanimi, resi nei modi di legge D E L I B E R A Per le motivazioni descritte in premessa,

6 1. La necessità di approvare il Regolamento stralcio per la conservazione della biodiversità relativo ai territori dei Siti Rete Natura 2000 inclusi interamente e/o parzialmente nel Parco Regionale del Delta del Po Emilia-Romagna il quale si compone di n. 17 articoli ed il cui testo, allegato A) al presente provvedimento, è chiamato a far parte integrante e sostanziale dello stesso; 2. Di prendere atto di quanto riportato ai punti 3 e 4 del deliberato della D.G.R. n del 07 ottobre 2013 dal titolo MISURE GENERALI DI CONSERVAZIONE DEI SITI NATURA 2000 (SIC E ZPS). RECEPIMENTO DM N.184/07 "CRITERI MINIMI UNIFORMI PER LA DEFINIZIONE DI MISURE DI CONSERVAZIONE RELATIVE A ZONE SPECIALI DI CONSERVAZIONE (ZSC) E A ZONE DI PROTEZIONE SPECIALE e segnatamente: 3 di stabilire che la Regione, entro 1 anno dalla data di approvazione del presente atto, provvederà all individuazione ed alla definizione della cartografia puntuale degli elementi naturali e seminaturali di alta valenza ecologica caratteristici dell ambiente rurale presenti nei siti Natura 2000, con particolare riferimento alle aree di pianura, quali: stagni, maceri, pozze di abbeverata, fontanili, canneti, risorgive, fossi, muretti a secco, siepi, filari alberati e piantate. La Regione ne regolamenta la gestione promuovendo misure di conservazione di tipo contrattuale e, in alternativa, di tipo regolamentare ed amministrativo; 4. di stabilire che la Regione, entro 2 anni dalla data di approvazione del presente atto, provvederà alla definizione della regolamentazione delle materie e della attività indicate nell Allegato 3, parte integrante del presente atto; 3. pertanto ci si riserva la facoltà di operare variazioni ai contenuti del regolamento in allegato, alla luce delle suddette attività di competenza della Regione Emilia Romagna. Con separata ed unanime votazione, DELIBERA di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi art comma 4 - del D.Lgs. 267/2000.

7 Allegato A) alla Deliberazione del Comitato Esecutivo del Parco n. 65 del 24/07/14 ENTE DI GESTIONE PER I PARCHI E LA BIODIVERSITÀ DELTA DEL PO Regolamento di settore per la gestione della Rete Natura 2000 nel Parco Regionale Delta del Po dell Emilia Romagna

8 Sommario Introduzione... 9 Finalità... 9 Iter procedurale di elaborazione delle procedure Validità ed efficacia Struttura del Regolamento Parte I Disposizioni generali Articolo 1 - Oggetto Articolo 2 - Campo d applicazione Parte II Prescrizioni comuni a tutti i Siti Articolo 3- Reti tecnologiche, infrastrutture, edilizia Articolo 4- Viabilità e attività turistico-ricreative Articolo 5- Attività agricole e tutela della risorsa idrica Articolo 6 attività selvicolturali e tutela degli habitat forestali Articolo 7- Attività venatorie e gestione faunistica Articolo 8 Attività di pesca e gestione della fauna ittica Articolo 9 - Gestione Fauna selvatica Parte III Prescrizione esclusive di ogni singolo Sito Articolo 10- Reti tecnologiche, infrastrutture, edilizia Articolo 11- Viabilità e attività turistico-ricreative Articolo 12 attività selvicolturali e tutela degli habitat forestali Articolo 13 Attività di pesca e gestione della fauna ittica Articolo 14 - Gestione Fauna selvatica Art 15 Tutela Flora Parte IV Sanzioni Articolo 16 - Sorveglianza Articolo 17 - Sanzioni ALLEGATO I... Errore. Il segnalibro non è definito.

9 Introduzione Finalità Natura 2000 è la rete di zone naturali protette dell'ue istituita nel quadro della Direttiva Habitat 92/43/CEE, il cui obiettivo è la tutela delle principali aree naturali e faunistiche europee. Comprende zone speciali di conservazione (ZSC), designate dagli Stati membri ai sensi della direttiva Habitat, e zone di protezione speciale (ZPS) designate dagli Stati membri ai sensi della Direttiva Uccelli 9/409/CEE come sostituita della Direttiva 2009/147/CE concernente la conservazione degli uccelli selvatici. La direttiva Habitat protegge oltre specie e all incirca 230 preziosi tipi di habitat d importanza europea; si sviluppa su i siti designati (fino ad oggi) e su una superficie di km². La Rete Natura 2000 è infatti la rete coordinata di aree protette più estesa al mondo. Il valore della rete Natura 2000 non mira solo a proteggere la biodiversità europea ma fornisce alla società molti importanti servizi ecosistemici. Secondo le recenti comunicazioni della Commissione Europea complessivamente, il valore dei servizi ecosistemici forniti dalla rete Natura 2000 si aggira intorno ai miliardi di euro. Nel maggio 2011 la Commissione europea ha adottato una nuova strategia che definisce il quadro per l azione dell UE nel prossimo decennio al fine di conseguire l obiettivo chiave per il 2020 in materia di biodiversità. La strategia si articola attorno a sei obiettivi complementari e sinergici incentrati sulle cause primarie della perdita di biodiversità e volti a ridurre le principali pressioni esercitate sulla natura e sui servizi ecosistemici nell UE. Ogni obiettivo si traduce in una serie di azioni legate a scadenze temporali e di altre misure di accompagnamento. Il primo obiettivo mira a dare piena attuazione alle direttive Habitat e Uccelli, affinché lo stato di conservazione di habitat e specie risulti soddisfacente o migliorato. Per raggiungere tale obiettivo la stessa Direttiva Habitat dispone che, in base alle esigenze ecologiche dei tipi di habitat naturali e delle specie di interesse comunitario presenti nei siti, siano definite le Misure di Conservazione necessarie a garantire il loro mantenimento in uno stato di conservazione soddisfacente. In Emilia-Romagna in base alla Delibera di Giunta Regionale n. 1191/2007, le Misure di Conservazione si articolano in: - Misure Generali di Conservazione, valide per tutti i siti della Rete Natura 2000, di competenza della Regione Emilia-Romagna; - Misure Specifiche di Conservazione, articolate per ogni singolo sito Natura 2000, di competenza degli Enti Gestori dei siti (Province e Parchi). Il presente documento contiene, nell ambito delle Misure Specifiche di Conservazione dei siti che ricadono nel Parco Regionale Delta del Po Emilia-Romagna approvate con Delibera del Comitato Esecutivo n. 56 del 18/12/2013 e delibera di Comitato Esecutivo n. 40 del 30/04/2014, le misure regolamentari necessarie per il mantenimento di uno stato di conservazione soddisfacente degli habitat e delle specie della Rete Natura 2000 del Parco Regionale Delta del Po. Tali Misure, sono disposizioni che disciplinano le attività consentite all interno dei Siti Natura 2000 del Parco. Esse si integrano con gli altri livelli di tutela dei siti: le misure generali approvate dalla Regione Emilia Romagna con Delibera di Giunta Regionale n.1419 del 07/10/2013, le Norme Tecniche di Stazione dei Piani di Stazione gli altri regolamenti vigenti, norme specifiche, nonché dalle normative specifiche di competenza del Corpo Forestale dello Stato nei siti che coincidono con le Riserve Naturali Statali.

10 Le presenti disposizioni, sia comuni a tutti i siti Natura 2000 del Parco sia specifiche solo di alcuni siti, sono finalizzate ad evitare un significativo disturbo delle specie e il degrado degli habitat per cui i siti Natura 2000 sono stati designati; devono altresì garantire l'uso sostenibile delle risorse naturali tenendo tendo conto delle esigenze socioeconomiche del territorio. Come riconosciuto dalla Commissione europea e anche dalla strategia per la biodiversità tutti devono contribuire a garantire il successo del progetto Natura 2000: dalle autorità pubbliche ai proprietari terrieri e agli utilizzatori del suolo, dai promotori alle ONG ambientaliste, dagli esperti scientifici alle comunità locali fino ai singoli cittadini. Iter procedurale di elaborazione delle Misure Specifiche di Conservazione Premesso che la Legge Regionale n. 7 del 14/04/2004 (art. 3) attribuisce agli Enti Parco l obbligo di adottare per i siti della Rete Natura 2000, ricadenti nel proprio territorio, le misure di conservazione necessarie, approvando all'occorrenza specifici piani di gestione, sentite le associazioni interessate, che prevedano vincoli, limiti e condizioni all'uso e trasformazione del territorio secondo le modalità della Legge Regionale n. 20 del 24/03/2000 [.] Qualora le misure di conservazione necessarie non comportino vincoli, limiti e condizioni all'uso e trasformazione del territorio, le stesse sono assunte con atto deliberativo dell Ente Parco. La Regione Emilia Romagna: 4. con deliberazione di Giunta n. 685 del 12 maggio 2008, ha approvato il Programma Operativo dell Asse 3 del PSR per la prima sessione di attivazione dei procedimenti di erogazione degli aiuti (annualità ); 5. con deliberazione di Giunta n del 30 novembre 2009 ha apportato alcune modifiche al Programma Operativo dell'asse 3 approvato con la citata deliberazione n. 685/2008, con riferimento alla Misura 323; 6. con deliberazione di Giunta n del 27 dicembre 2010 ha approvato una nuova versione del Programma Operativo dell Asse 3 riferita alle annualità , con la quale sono stati, peraltro, rivisti i contenuti e la programmazione finanziaria della Misura 323 Tutela e riqualificazione del patrimonio rurale compresa la Sottomisura 2 Realizzazione delle Misure Specifiche di Conservazione e dei Piani di Gestione dei Siti Natura 2000 della Regione Emilia-Romagna. Successivamente la Regione Emilia-Romagna, con deliberazioni di Giunta n del 28 dicembre 2009, n. 184 del 14 febbraio 2011 e n del 27 luglio 2011 ha approvato, rispettivamente, il primo, il secondo ed il terzo bando della Misura Sottomisura 2 Realizzazione delle Misure Specifiche di Conservazione e dei Piani di Gestione dei Siti Natura 2000 della Regione Emilia-Romagna, per l assegnazione di specifiche risorse finanziarie. La Regione Emilia Romagna, con determinazione del Direttore Generale Ambiente e Difesa del Suolo e della Costa n del 22 settembre 2010, ha approvato la graduatoria delle domande presentate ai sensi della D.G.R. 2253/2009, e finanziato, per quanto riguarda le candidature presentate dall Ente di Gestione per i Parchi e la Biodiversità Delta del Po, n. 18 Progetti per l'elaborazione e approvazione delle Misure Specifiche di Conservazione", uno per ciascun sito di competenza.

11 Per la predisposizione delle Misure Specifiche di Conservazione l Ente di Gestione per i Parchi e la Biodiversità Delta del ha attivato, un processo di coinvolgimento delle Amministrazioni locali e con i principali portatori di interesse o stakeholders (associazioni, Enti, autorità competenti, ecc). L Ente di Gestione per i Parchi e la Biodiversità Delta del Po, con Delibera del Comitato Esecutivo n. 56 del 18/12/2013 ha approvato le Misure Specifiche di Conservazione e dei Piani di Gestione dei Siti Rete Natura 2000 di competenza dell Ente di Gestione per i Parchi e la Biodiversità Delta del Po, in maniera integrale. Successivamente alla delibera di Giunta Regionale n. 359 del 24/04/2014 Approvazione delle osservazioni regionali alle Misure Specifiche di Conservazione ed ai Piani di gestione adottati dagli Enti gestori dei Siti Rete Natura 2000 ai sensi dell art 3, comma 2, della Legge regionale 7/04, è stata inoltrata agli enti facenti parte della Comunità del Parco, in data 18/04/2014 prot. n. 2466a una nota del Direttore dell Ente di Gestione per i Parchi e la Biodiversità Delta del Po, con la quale a seguito della sopraccitata Delibera di Giunta Regionale n. 359/2014, e dell incontro tenutosi presso il Servizio Parchi Regionale in data 15/04/2014, si chiedeva, in previsione della riapprovazione delle Misure Specifiche di Conservazione, di far pervenire all Ente le osservazioni riguardo eventuali discordanze rispetto alle realtà territoriali di contesto o problematiche relative alla loro gestione o semplici errori materiali. Il Comitato Esecutivo dell Ente di Gestione per i Parchi e la Biodiversità Delta del P ha deliberato la riapprovazione delle Misure Specifiche di Conservazione dei siti di competenza esclusiva dell Ente, dopo le osservazioni della Regione Emilia-Romagna, con delibera di CE n. 40 del 30/04/2014. Le Misure Specifiche di Conservazione sono state redatte secondo il processo di elaborazione descritto nella Relazione illustrativa e in conformità con: 7. il Decreto del Ministero dell Ambiente e della Tutela del Territorio del 3 settembre 2002 Linee guida per la gestione dei siti Natura 2000 ; 8. il Manuale per la gestione dei siti natura 2000 redatto dal Ministero dell Ambiente Direzione per la Conservazione della Natura, prodotto nell ambito del progetto LIFE denominato Verifica della rete Natura 2000 in Italia e modelli di gestione (LIFE 99 NAT/IT/006279); 9. la deliberazione della Giunta Regionale n. 1191/07, allegato A Indirizzi per la predisposizione dei Piani di gestione e delle Misure specifiche di conservazione e dei siti della Rete Natura 2000 ; 10. le misure di conservazione per le Zone Speciali di Conservazione (ZSC) di cui all art. 2 Definizione delle misure di conservazione per le Zone speciali di conservazione (ZSC) del DM , n. 184 Criteri minimi uniformi per la definizione di misure di conservazione relative a Zone speciali di conservazione (ZSC) e a Zone di protezione speciale (ZPS) ; 11. la deliberazione di Giunta regionale n del 28/12/2009 e relativi allegati e successive deliberazioni di Giunta regionale n. 184 del 14 febbraio 2011 e n. 185 del 14/02/2011; 12. la deliberazione di Giunta regionale n.1419 del 07/10/2013 Misure Generali di Conservazione dei siti Natura 2000 (SIC e ZPS). Recepimento DM N. 184/2007 Criteri minimi uniformi per la definizione di misure di conservazione relative a Zone Speciali di Conservazione (ZSC) e a Zone di Protezione Speciale. Validità ed efficacia

12 Le Misure Specifiche di Conservazione divengono efficaci nei tempi e con le modalità prescritte dall'art.3, comma 3 della Legge Regionale 14 aprile 2004, N. 7; le stesse hanno validità a tempo indeterminato e vengono sottoposte a revisione da parte dell'ente di gestione in base all'esito delle attività di monitoraggio sullo stato di conservazione degli habitat e delle specie, nonché del monitoraggio dell'efficacia delle misure di conservazione stesse, e/o a seguito di approfondimenti conoscitivi o a esigenze derivanti dall'emergere di nuove problematiche e sensibilità o a nuovi approcci culturali e scientifici o a opportunità tecniche ed economiche di attuazione di opere, interventi, attività necessarie alla conservazione ed al ripristino delle condizioni ambientali idonee per gli habitat e le specie di interesse comunitario. Le Misure Specifiche di Conservazione, qualora più restrittive, superano le disposizioni vigenti. Sono fatti salvi, ove più restrittivi, i regimi di tutela previsti dalla normativa vigente. Le Misure Specifiche di Conservazione, qualora più restrittive, superano le norme contenute in provvedimenti regionali o locali, comprese, nel caso specifico, le norme di attuazione dei piani urbanistici locali. Allo stesso modo, qualora le ZPS ed i SIC ricadano all interno di aree naturali protette, istituite ai sensi della legislazione vigente, si applicano le Misure specifiche di Conservazione, qualora più restrittive rispetto alle norme di salvaguardia ed alle previsioni normative definite dai rispettivi strumenti istitutivi e/o di pianificazione e/o di regolamentazione. All approvazione di eventuali norme specifiche regionali o nazionali, queste prevalgono di volta in volta sui corrispondenti criteri specifici indicati nelle presenti norme solo se più restrittive o vincolanti. In deroga alle presenti norme, qualora un piano o progetto debba essere realizzato per motivi imperativi di rilevante interesse pubblico connessi con la salute dell'uomo e la sicurezza pubblica e valutata la assenza di alternative, si applicano le disposizioni di cui al D.P.R. 357/97 e s.m.i.. Gli Enti locali interessati sono obbligati a conformare al dettato delle presenti norme approvate i relativi strumenti di pianificazione, generali e di settore, o gli strumenti di regolamentazione vigenti. Struttura del Regolamento. Il presente documento comprende misure specifiche di tipo regolamentare di natura cogente sotto forma di prescrizioni, contenenti le disposizioni che pongono obblighi e/o divieti alle attività antropiche che si svolgono all interno dei Siti Natura 2000 del Parco Regionale del Delta del Po Emilia - Romagna. Le prescrizioni sono state organizzate in norme comuni a tutti i siti Natura 2000 del Parco Regionale Delta del Po Emilia-Romagna e in norme esclusive di ogni singolo Sito Natura 2000, suddivise per settore di riferimento e raggruppate secondo corrispondenza con le misure generali di conservazione di cui alla Del. G.R. n. 1419/2013 "Misure generali di conservazione dei Siti Natura 2000 (SIC e ZPS)" (B.U.R. n. 303 del ).

13 Parte I Disposizioni generali Articolo 1 - Oggetto Il presente regolamento stabilisce le prescrizioni cogenti da applicarsi a tutti i Siti Natura 2000 inclusi all interno del territorio di competenza del Parco Regionale Delta del Po Emilia-Romagna, siano esse norme comuni a tutti i Siti del Parco siano esse esclusive di ogni singolo sito. Nei Siti Rete Natura del Parco Delta del Po Emilia-Romagna si applicano comunque le Misure Generali di Conservazione (MGC) dei Siti Rete Natura 2000 (SIC e ZPS) di cui alla D.G.R. n.1419/13 Articolo 2 - Campo d applicazione Il presente regolamento si applica a tutti i siti della Rete Natura 2000 del Parco Regionale Delta del Po Emilia-Romagna di seguito elencati. SIC ZPS IT Sacca di Goro, Po di Goro, Valle Dindona, Foce del Po di Volano, SIC ZPS IT Vene di Bellocchio, Sacca di Bellocchio, Foce del Fiume Reno, Pineta di Bellocchio, SIC ZPS IT Valli di Argenta, SIC ZPS IT Pialasse Baiona, Risega e Pontazzo, SIC ZPS IT Paialassa dei Piomboni, Pineta di Punta Marina, SIC ZPS IT Dune di San Giuseppe, SIC ZPS IT Bosco della Mesola, Bosco Panfilia, Bosco di Santa Giustina, Valle Falce, la Goara, SIC ZPS IT Bosco di Volano, SIC ZPS IT Pineta di Casalborsetti, Pinete Stagioni, Duna di Porto Corsini, SIC ZPS IT Pineta di Cervia, SIC ZPS IT Pineta di Classe, SIC ZPS IT Punte Alberete, Valle Mandriole, SIC ZPS IT Valli di Comacchio, SIC ZPS IT Valle Bertuzzi, Valle Porticino-Canneviè, SIC ZPS IT Ortazzo, Ortazzino, Foce del Torrente Bevano, SIC ZPS IT Bardello,

14 SIC ZPS IT Salina di Cervia, SIC ZPS IT Pineta di San Vitale, Bassa del Pirottolo, I seguenti siti risultano essere condivisi con la Provincia di Bologna: SIC ZPS IT Valli di Argenta I seguenti siti risultano invece essere condivisi con al Provincia di Ferrara: SIC ZPS IT Dune di San Giuseppe, SIC ZPS IT Vene di Bellocchio, Sacca di Bellocchio, Foce del Fiume Reno, Pineta di Bellocchio SIC ZPS IT Valli di Comacchio SIC ZPS IT Valli di Argenta I seguenti siti risultano invece essere condivisi con la Provincia di Ravenna: SIC ZPS IT Vene di Bellocchio, Sacca di Bellocchio, Foce del Fiume Reno, Pineta di Bellocchio SIC ZPS IT Valli di Comacchio SIC ZPS IT Valli di Argenta SIC ZPS IT Punte Alberete, Valle Mandriole SIC ZPS IT Pineta di Classe ; SIC ZPS IT Ortazzo, Ortazzino, Foce del Torrente Bevano SIC ZPS IT Paialassa dei Piomboni, Pineta di Punta Marina SIC ZPS IT Pineta di Casalborsetti, Pinete Stagioni, Duna di Porto Corsini Si mette in evidenza come i Siti Rete Natura 2000 coincidenti con Riserve Naturali dello Stato siano assoggettati ai disposti dei decreti istituti delle Riserve stesse, emanati dal Ministero dell Ambiente e gestiti/di competenza del Corpo Forestale dello Stato Ufficio Territoriale per la Biodiversità di Punta Marina, pertanto le disposizioni regolamentari di seguito riportate, dovranno essere correlate nei casi sopraccitati con le norme riportate nei Decreti istitutivi di ciascuna Riserva e con eventuali Ordinanze e/o Regolamenti emanate dall UTB di Punta Marina. Il Corpo Forestale dello Stato, allo scopo di mantenere in buono stato di conservazione gli habitat rilevati nelle Riserve, esegue ordinariamente attività selvicolturali e manutentive attraverso proprio personale all interno delle medesime, tali attività sono da considerarsi esenti dalla necessità di effettuare le procedure di Valutazione di incidenza ambientale. Gli interventi straordinari verranno esaminati/valutati in collaborazione tra UTB Punta Marina ed Ente di gestione

15 Parte II Prescrizioni comuni a tutti i Siti Sono riportate nella Parte II le norme comuni a tutti i Siti Natura 2000 del Parco Regionale Delta del Po Emilia-Romagna, suddivise per settore di riferimento e raggruppate secondo corrispondenza con le misure generali di conservazione di cui alla Del. G.R. n. 1419/2013 "Misure generali di conservazione dei Siti Natura 2000 (SIC e ZPS)" (B.U.R. n. 303 del ). Articolo 3- Reti tecnologiche, infrastrutture, edilizia 3.1 In tutti i Siti Natura 2000 ricadenti nel territorio del Parco Regionale Delta del Po Emilia- Romagna, così come elencati nell art 2 del presente Regolamento, è vietato: a) l esecuzione delle manutenzioni di linee di trasporto aeree e interrate (cavidotti, elettrodotti, oleodotti ecc.) nel periodo compreso tra il 1 marzo ed il 31 luglio, ad esclusione degli interventi indifferibili e urgenti per la sicurezza di cose e persone, che potranno essere realizzati previa comunicazione all Ente di gestione per i Parchi e la Biodiversità Delta del Po. Articolo 4- Viabilità e attività turistico-ricreative 4.1 In tutti i siti Natura 2000 ricadenti nel territorio del Parco Regionale Delta del Po Emilia- Romagna, così come elencati nell art 2 del presente Regolamento, è vietato: a) l addestramento di cani da caccia, con o senza sparo, dal 1 febbraio al 1 settembre; sono fatte salve le zone di cui all'art. 10, comma 8, lettera e) della L. 157/92 purché sottoposte a procedura di Valutazione di Incidenza positiva ai sensi dell'art. 5 del DPR 357/97, e successive modificazioni, entro due mesi dalla data di entrata in vigore delle Misure Specifiche di Conservazione dei singoli siti; le gare cinofile possono essere autorizzate previa Valutazione di Incidenza positiva da parte dell'ente gestore del sito. b) l accesso all interno dei prati umidi per attività di fruizione del sito, fatto salvo sentieristica autorizzata dall Ente Gestore ed esigenze specifiche per le quali l Ente Gestore provvede a concedere specifico permesso. c) la realizzazione di nuova viabilità carrabile, quando ciò non sia funzionale allo svolgimento di attività agrosilvopastorali, al miglioramento gestionale degli habitat di interesse, alla creazione di fasce tagliafuoco, ad esigenze di pubblica sicurezza e qualora la stessa non sia prevista da strumenti pianificatori con valutazione di incidenza positiva. d) il transito per biciclette e cavalli al di fuori dei percorsi segnalati con apposita segnaletica. e) la realizzazione di spettacoli pirotecnici in tutto il sito. f) il campeggio al di fuori delle aree appositamente attrezzate. g) effettuare interventi di asfaltatura di strade e carrarecce attualmente bianche o in terra, così come la rimozione mediante diserbo chimico o piro-diserbo della vegetazione delle scarpate stradali durante il periodo di nidificazione dei piccoli Passeriformi che nidificano a terra.

16 h) il transito e passaggio a piedi, con biciclette, cavalli ed autoveicoli, limitatamente all habitat 2130* Dune costiere fisse a vegetazione erbacea (dune grigie). i) l ampliamento e la realizzazione di nuove strutture e infrastrutture di servizio ad attività e stabilimenti balneari, limitatamente agli habitat 1210 Vegetazione annua delle linee di deposito marine, 2110 Dune mobili embrionali, 2120 Dune mobili del cordone litorale con presenza di Ammophila arenaria (dune bianche), 2130* Dune costiere fisse a vegetazione erbacea (dune grigie), 2160 Dune con presenza di Hippophaë rhamnoides, 2230 Dune con prati dei Malcolmietalia. 4.2 Gli accessi ai siti della Rete Natura 2000 coincidenti con le aree riconosciute quali Riserve Naturali Statali, sono consentiti in osservanza a quanto stabilito dal Corpo Forestale dello Stato attraverso i decreti istitutivi delle Riserve e le Ordinanze e le prescrizioni dell Ufficio Territoriale per la Biodiversità di Punta Marina 4.3 In caso di attività organizzate, legate alla fruizione turistica o agonistica che implicano l uso di mezzi motorizzati o afflusso ingente di persone (superiore a 100), è fatto obbligo di effettuare la valutazione di incidenza. Articolo 5- Attività agricole e tutela della risorsa idrica 5.1 In tutti i Siti Natura 2000 ricadenti nel territorio del Parco Regionale Delta del Po Emilia- Romagna, così come elencati nell art 2 del presente Regolamento, è vietato: a) lo scarico nei bacini vallivi e nei corsi d acqua ad essi afferenti di acque non depurate a norma di legge e/o non debitamente autorizzato. b) l'uso di sostanze chimiche in agricoltura (quali fitosanitari, fertilizzanti, pesticidi e diserbanti) in una fascia di 5 m da tutti i corpi idrici (pozzi, stagni, fossi) ad alta valenza ecologica, con esclusione di scoline e fossi collettori (fossi situati lungo i campi coltivati per la raccolta temporanea dell acqua in eccesso), così come individuati nell ambito del censimento degli elementi naturali e seminaturali ad alta valenza ecologica caratteristici dell ambiente rurale, promosso dalla Regione Emilia-Romagna. c) l utilizzo di barre falcianti per potatura di alberi e arbusti. 5.2 Le nuove concessioni idrauliche riferite alle derivazioni da Reno sono da rilasciarsi all Ente Gestore del sito - a titolo gratuito per scopi ambientali - da parte dell STB competente; all Ente Gestore spetta il compito di disciplinarne le modalità di utilizzo nell ambito del Piano di Gestione e nel rapporto con i privati utilizzatori che ne facciano richiesta. Articolo 6 attività selvicolturali e tutela degli habitat forestali 6.1 In tutti i siti Natura 2000 ricadenti nel territorio del Parco Regionale Delta del Po Emilia- Romagna, così come elencati nell art 2 del presente Regolamento, è vietato: 1) la realizzazione imboschimenti e nuovi impianti selvicolturali, limitatamente agli habitat 1410 Pascoli inondati mediterranei (Juncetalia maritimi), 1420 Praterie e fruticeti alofili

17 mediterranei e termo-atlantici (Sarcocornetea fruticosi), 2130* Dune costiere fisse a vegetazione erbacea (dune grigie), 6420 Praterie umide mediterranee con piante erbacee alte del Molinio-Holoschoenion, 7210* Paludi calcaree con Cladium mariscus e specie del Caricion davallianae. 2) la rinnovazione artificiale, se non per specifiche esigenze di ricostituzione/rinaturalizzazione/perpetuazione della compagine arborea da attuare con specie autoctone e coerenti con la composizione dell habitat, limitatamene agli habitat 2270* Dune con foreste di Pinus pinea e/o Pinus pinaster, 9340 Foreste di Quercus ilex e Quercus rotundifolia, 91E0 * Foreste alluvionali di Alnus glutinosa e Fraxinus excelsior (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae), 91F0 Foreste miste riparie di grandi fiumi a Quercus robur, Ulmus laevis e Ulmus minor, Fraxinus excelsior o Fraxinus angustifolia (Ulmenion minoris), 92A0 Foreste a galleria di Salix alba e Populus alba. 3) eseguire interventi selvicolturali non favorevoli o che non garantiscano la rinnovazione e la permanenza dell habitat, fatte salve le esigenze di protezione fitosanitaria, gli interventi a seguito di calamità naturali e quelli necessari alle esigenze di protezione civile, limitatamente agli habitat 2270* Dune con foreste di Pinus pinea e/o Pinus pinaster, 9340 Foreste di Quercus ilex e Quercus rotundifolia, 91E0 * Foreste alluvionali di Alnus glutinosa e Fraxinus excelsior (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae), 91F0 Foreste miste riparie di grandi fiumi a Quercus robur, Ulmus laevis e Ulmus minor, Fraxinus excelsior o Fraxinus angustifolia (Ulmenion minoris), 92A0 Foreste a galleria di Salix alba e Populus alba. 4) l asportazione del muschio, limitatamente all habitat 2130* Dune costiere fisse a vegetazione erbacea (dune grigie). 6.2 All interno degli habitat 2270* Dune con foreste di Pinus pinea e/o Pinus pinaster, 91E0 * Foreste alluvionali di Alnus glutinosa e Fraxinus excelsior (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae), 91F0 Foreste miste riparie di grandi fiumi a Quercus robur, Ulmus laevis e Ulmus minor, Fraxinus excelsior o Fraxinus angustifolia (Ulmenion minoris), 92A0 Foreste a galleria di Salix alba e Populus alba, 9340 Foreste di Quercus ilex e Quercus rotundifolia, gli alberi con particolare valenza ambientale e monumentale devono essere tutelati. 6.3 All interno degli habitat 1310 Vegetazione annua pioniera di Salicornia e altre delle zone fangose e sabbiose, 1410 Pascoli inondati mediterranei (Juncetalia maritimi), 1420 Praterie e fruticeti alofili mediterranei e termo-atlantici (Sarcocornetea fruticosi), 6420 Praterie umide mediterranee con piante erbacee alte del Molinio-Holoschoenion, gli interventi di modifica dell assetto morfologico devono essere dimensionalmente limitati e devono garantire il rispetto degli obiettivi di conservazione delle caratteristiche naturalistiche delle aree. 6.4 Negli ambiti boschivi procedure di sfalcio dei prati stabili, ad esclusione dei medicai deve avvenire con taglio a partire dal centro degli appezzamenti con direzione centrifuga a velocità ridotta. Gli organi falcianti dovranno essere posizionati a 10 cm da terra.

18 , 91E0, 91F0, 92A0, 9340: divieto di rimozione totale di alberi morti o deperienti, comprese le piante stroncate da fenomeni naturali, compatibilmente con le esigenze di ordine fitopatologico. Obbligo di mantenere una quota di legno morto inteso come alberi in piedi, a terra e ceppaie - per ettaro. La letteratura riporta una quota ottimale di necromassa di m3 ha-1 o di 5-10 alberi habitat per ettaro (Pignatti et al., 2009). Articolo 7- Attività venatorie e gestione faunistica 7.1 In tutti i siti Natura 2000 ricadenti nel territorio del Parco Regionale Delta del Po Emilia- Romagna, così come elencati nell art 2 del presente Regolamento, è vietato: a) l utilizzo di munizionamento a pallini di piombo o contenenti piombo per l attività venatoria all interno delle zone umide naturali ed artificiali, quali laghi, stagni, paludi, acquitrini, lanche e lagune d acqua dolce, salata e salmastra, compresi i prati allagati, nonché nel raggio di 150 m dalle rive più esterne. Per l attività venatoria da appostamento nelle suddette zone umide è fatto divieto anche di detenzione di munizionamento a pallini di piombo o contenenti piombo. Articolo 8 Attività di pesca e gestione della fauna ittica 8.1 In tutti i siti Natura 2000 ricadenti nel territorio del Parco Regionale Delta del Po Emilia- Romagna, così come elencati nell art 2 del presente Regolamento, è vietato: a) l immissione di ciprinidi. Sono esclusi da tale obbligo gli interventi di reintroduzione con soggetti appartenenti a specie autoctone provenienti da cattura eseguite all interno del medesimo bacino idrografico di destinazione. b) la pesca del novellame nelle aree a mare è vietata, l eventuale delocalizzazione per motivi eccezionali deve essere preventivamente soggetta a valutazione d incidenza ambientale. 8.2 In caso di realizzazione di progetti che prevedono l interruzione della continuità ecologica di fossi, canali e corsi d acqua, parallelamente dovrà essere avviata la costruzione di strutture idonee a consentire la risalita della fauna ittica di interesse comunitario tali da garantire il ripristino della continuità ecologica. La realizzazione dei passaggi per pesci deve essere effettuata solo a seguito di valutazione della possibilità di utilizzo degli stessi da parte di specie alloctone al fine di non favorirne la diffusione all interno dei siti Natura Al fine del mantenimento della continuità ecologica di fossi canali e corsi d acqua, in occasione di interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria dei manufatti in essi installati gli stessi dovranno essere adeguati in maniera da consentire i naturali spostamenti della fauna ittica di interesse comunitario. Articolo 9 - Gestione Fauna selvatica 9.1 Nei Siti Rete Natura 2000 di cui all Art. 2, è vietato:

19 a) l avvicinamento a meno di 150m e il sorvolo ad una quota inferiore ai 1000 piedi nei siti di nidificazione nel periodo compreso tra il 1 marzo ed il 31 luglio, fatto salvo permessi specifici rilasciati dall Ente Gestore del sito. b) lo sfalcio delle sponde, aree umide e prati, nel periodo compreso tra il 1 marzo ed il 31 luglio fatto salvo per le aree coltivate, le strade esistenti, le sommità arginali. Ciò comporta la conseguente modifica della DGR 667/2009 al punto C.1. Qualora nell applicazione della misura di conservazione si dovesse configurare un danno economico per le zone in concessione è corrisposto un indennizzo, la regolamentazione diviene attiva solo a seguito dell effettiva disponibilità delle risorse finanziarie per il corrispondente indennizzo. c) la copertura o il tombinamento dei corsi d acqua ai sensi dell art. 115 del D.lgs 152/2006. d) apportare modifiche agli alvei e alle sponde dei corsi d acqua, senza la necessaria autorizzazione da parte dell Ente preposto alla Valutazione di Incidenza Ambientale ad eccezione di interventi inerenti la sicurezza idraulica e gli interventi indifferibili e urgenti per la sicurezza di cose e persone, che potranno essere realizzati previa comunicazione al Parco Regionale Delta del Po Emilia-Romagna e) Il sorvolo a bassa quota, inferiore a 500 metri AGL (Above Ground Level), in qualunque periodo dell'anno con qualunque tipo di velivolo a motore, fatti salvi i mezzi impiegati nelle operazioni a tutela dell incolumità di persone e cose, soccorso, vigilanza ed antincendio; per esigenze delle Pubbliche Amministrazioni, per attività di studio e monitoraggio, per lavori e interventi di gestione straordinaria all interno del Sito purché espressamente autorizzati dall Ente Gestore. f) l uso di metodi non selettivi di controllo del ratto o altri roditori indesiderati. 9.2 I lavori da svolgere nei bacini vallivi sono da realizzarsi preferibilmente nel periodo compreso tra il 1 agosto e l ultimo giorno del mese di febbraio, fatto salvo esigenze specifiche per le quali l Ente Gestore provvede a concedere specifico permesso. Parte III Prescrizione esclusive di ogni singolo Sito Sono riportate nella Parte III le norme esclusive di ogni singolo sito Natura 2000 del Parco Regionale Delta del Po Emilia-Romagna, in aggiunta alle norme comuni elencate nella Parte II suddivise per settore di riferimento e raggruppate secondo corrispondenza con le misure generali di conservazione di cui alla Del. G.R. n. 1419/2013 "Misure generali di conservazione dei Siti Natura 2000 (SIC e ZPS)" (B.U.R. n. 303 del ). Articolo 10- Reti tecnologiche, infrastrutture, edilizia

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