REGOLAMENTO DELL ASSEMBLEA DI ZONA
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- Cesare Costanzo
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1 REGOLAMENTO DELL ASSEMBLEA DI ZONA Art. 1 - Composizione dell'assemblea** (vedere note alla fine) L'Assemblea dei Capi AGESCI della Zona degli Ulivi si svolge a partecipazione diretta ed è composta secondo quanto stabilito dallo Statuto e dal Regolamento AGESCI da: Tutti i capi, gli AA.EE. e i Soci Adulti censiti nella Zona degli Ulivi. Con diritto di voto, purché censiti nella Zona: i Capi, gli adulti in formazione, i Capi temporaneamente non in servizio, gli Assistenti Ecclesiastici. Possono essere eletti tutti i Capi censiti nella Zona degli Ulivi. Art. 2 - Registro dell'assemblea Un apposito registro dei componenti l'assemblea è compilato a cura del Comitato di Zona. Esso è tenuto costantemente aggiornato, sulla base dei censimenti associativi e delle comunicazioni che i Capi Gruppo faranno pervenire nel corso dell'anno (ma non oltre la settimana precedente la data dello svolgimento dell'assemblea). Il registro dell'assemblea è pubblico. Qualsiasi componente l'assemblea può prenderne visione e chiederne copia integrale o estratti. Art. 3 - Ospiti e Osservatori Possono presenziare all'assemblea, in qualità di ospiti ed osservatori: Capi non rientranti nelle categorie di cui all'art. 1 del Regolamento dell'assemblea. Persone non censite in AGESCI, in rappresentanza di altre Associazioni-Gruppi-Movimenti o a titolo personale, solo su invito motivato del Comitato di Zona, di Comunità Capi della Zona o di singoli componenti l'assemblea. Possono, inoltre, intervenire al dibattito assembleare, fatta eccezione per i casi in cui questo diritto sia sospeso da mozione d'ordine o dalla presidenza dell'assemblea. Art. 4 - Sessioni Ordinarie dell'assemblea L'Assemblea di Zona, convocata dai Responsabili di Zona si riunisce in sessione ordinaria almeno una volta l'anno; in autunno per: Approvare il Progetto di Zona e verificare quello giunto a scadenza. Verificare e deliberare in merito al Programma di Zona per l'anno precedente e futuro. Stabilire la composizione del Comitato di Zona.
2 Eleggere per un quadriennio i Responsabili di Zona e i membri del Comitato di Zona. Deliberare in merito al bilancio consuntivo e preventivo. Approvare la relazione del Comitato di Zona. Deliberare in merito a quant'altro inserito all'ordine del giorno e a questioni sopravvenute urgenti. Art. 5 - Sessioni Straordinarie dell'assemblea L'Assemblea può inoltre essere convocata in sessione straordinaria: Per deliberazione unanime e motivata del Comitato di Zona. Per deliberazione motivata di 2/3 (due terzi) del Consiglio di Zona. Su richiesta motivata di almeno 1/3 (un terzo) dei componenti l'assemblea. Art. 6 - Convocazione dell'assemblea L'Assemblea è convocata congiuntamente dai Responsabili di Zona con preavviso di almeno un mese, a mezzo circolare zonale inviata ai Capi Gruppo che a loro volta si impegnano a darne comunicazione a tutti i componenti la propria Comunità Capi. La convocazione recherà l'indicazione dei punti all'ordine del Giorno ed eventuali primi allegati relativi ai lavori assembleari. Successive comunicazioni, recanti note illustrative, allegati supplementari, altri documenti, saranno inviate ai soli Capi Gruppo, che avranno cura di darne notizia a tutta la propria Comunità Capi. Art. 7 - Ordine del Giorno L'Ordine del Giorno è predisposto a cura del Comitato di Zona. Non oltre il quindicesimo giorno immediatamente precedente la data di svolgimento dell'assemblea, è facoltà delle Comunità Capi della Zona o di singoli componenti l'assemblea far pervenire ai Responsabili di Zona proposte motivate (ed eventualmente provviste di note illustrative) di nuovi punti all'ordine del Giorno. L'Ordine del Giorno, eventualmente integrato, sarà portato tempestivamente a conoscenza dei Capi Gruppo, che ne cureranno l'informazione presso le rispettive Comunità Capi. Art. 8 - Presidenza e Organi dell'assemblea La Presidenza dell'assemblea è assunta congiuntamente dai Responsabili di Zona o da due componenti l'assemblea a ciò delegati. I Presidenti dirigono i lavori, garantendone il regolare svolgimento e proclamano i risultati delle votazioni. Le decisioni procedurali della Presidenza sono definitive. La Presidenza nomina in apertura un segretario dell'assemblea, che ne redige il verbale prendendo nota dell'andamento dei lavori, dei diversi interventi al dibattito, delle deliberazioni dell'assemblea e di ogni altro fatto rilevante. Egli cura la raccolta di ogni documento eventuale presentato o distribuito nel corso dell'assemblea. Dietro segnalazione della Presidenza, l'assemblea nomina due scrutatori, il Presidente e due membri del Comitato Mozioni. Gli scrutatori curano le operazioni di voto e ne comunicano gli esiti alla Presidenza.
3 Il Comitato Mozioni raccoglie le mozioni e le raccomandazioni, ne valuta la proponibilità e le sottopone alla Presidenza per poi essere messe al voto. Art. 9 - Dibattito sui punti all'ordine del Giorno Nel corso del dibattito dell'assemblea, tutti i partecipanti hanno comunque diritto di parola, dopo averla ottenuta dalla presidenza. Gli interventi hanno luogo secondo l'ordine di iscrizione. La Presidenza ha facoltà di: Revocare la facoltà di parlare qualora l'intervento non sia pertinente all'argomento in discussione. Sospendere o revocare il diritto di intervento secondo quanto previsto dall'art. 3 del Regolamento dell'assemblea. Determinare la durata massima di ogni intervento e la durata complessiva della discussione su ogni singolo punto all'ordine del Giorno, salvo diverso avviso espresso dall'assemblea mediante l'approvazione di una mozione d'ordine. Art Mozioni d'ordine I promotori di mozioni d'ordine, finalizzate a modificare l'ordine dei lavori o aggiungendo o eliminando questioni da dibattere, devono presentare una mozione d'ordine che deve essere votata con precedenza sulle altre deliberazioni. Il dibattito sulla singola mozione d'ordine è limitato ad un intervento di presentazione, ad un intervento contrario ed ad uno favorevole. È facoltà della Presidenza disporre un supplemento di dibattito. Dopo di che la mozione è posta immediatamente ai voti. Art Comitato Mozioni e Mozioni Il Comitato Mozioni, raccoglie le mozioni, che devono essere presentate in forma scritta e firmate da almeno un componente l'assemblea. Esse vengono depositate presso il Comitato Mozioni non oltre il termine orario prestabilito dalla Presidenza. D'intesa con i promotori, il Comitato Mozioni può apportare modifiche formali che chiariscano il senso della mozione, nonché coordinare mozioni che abbiano contenuto analogo. Sono improponibili le mozioni che non siano attinenti ad un punto posto all'ordine del Giorno. Il Comitato Mozioni può anche rilevare l'improponibilità di mozioni che siano in contrasto con lo Statuto o i Regolamenti AGESCI, dandone motivazioni alla Presidenza. L'improponibilità può anche essere rilevata d'ufficio dalla Presidenza che può invitare i promotori a ritirare la mozione od anche, ove ne ricorrano i presupposti, proporre la trasformazione, totale o parziale della mozione in raccomandazione di cui all'art. 12 del Regolamento dell'assemblea. In caso di presentazione di uno o più emendamenti, la mozione è votata dapprima nella formula emendata, iniziando dall'emendamento che a giudizio della Presidenza appare di contenuto più radicale. Se tutti gli emendamenti proposti sono respinti dall'assemblea, la mozione è votata nel testo originale. La mozione di approvazione della relazione del Comitato di Zona è votata per prima. Art. 12 Raccomandazioni Le raccomandazioni sono presentate secondo le stesse modalità delle mozioni. Esse possono riguardare
4 anche argomenti non scritti nell'ordine del Giorno. Le raccomandazioni sono lette all'assemblea a cura della Presidenza. Esse diventano vincolanti per il Comitato di Zona solo se poste ai voti per esplicita richiesta dei promotori ed approvate a maggioranza. Qualora il testo od il contenuto della raccomandazione non siano sufficientemente chiari, la Presidenza può disporre un intervento esplicativo da parte dei promotori, nonché un intervento contrario ed uno favorevole. Art Punti non all'ordine del Giorno Ciascun componente dell'assemblea, a titolo personale o a nome della Comunità Capi di cui fa parte, può interpellare i Responsabili di Zona, o il Comitato di Zona nel suo complesso, per ottenere nel corso dell'assemblea chiarimenti, informazioni, dati, valutazioni su una singola questione non iscritta all'ordine del Giorno. La richiesta dovrà essere presentata in forma scritta e depositata direttamente presso i Responsabili di Zona nel corso dell'assemblea e comunque non oltre il termine orario prestabilito a tale scopo. Le risposte saranno rese direttamente di fronte all'assemblea in un periodo prestabilito, o question time. Ad esse non è ammessa replica, fatta eccezione per una breve dichiarazione di accettazione o contestazione della risposta da parte del promotore. Gli interpellati possono riservarsi la facoltà di non rispondere qualora la risposta comporti valutazioni su persone, o richieda il ricorso a dati o informazioni non in possesso del Comitato di Zona. In tale ultimo caso, la risposta verrà successivamente in forma scritta e diffusa tramite circolare di Zona. Art Quorum L'Assemblea è costituita se è inizialmente presente 1/3 (un terzo) dei suoi componenti, oltre alla presenza della metà più uno delle Comunità Capi della Zona. I Responsabili, entro un'ora dell'orario di inizio indicato nella convocazione: Verificano le condizioni di validità dell'assemblea. Dichiarano se l'assemblea è validamente costituita. Danno inizio ai lavori. A partire a tale dichiarazione, l'assemblea rimarrà comunque pienamente valida fino al termine dei lavori. Art Modalità di voto Le votazioni dell'assemblea si esprimono per alzata di mano, in caso di deliberazioni concernenti persone a scrutinio segreto. Art Voto individuale e Delega Ciascun componente l'assemblea (vedi art. 1) ha diritto ad un solo voto. Egli non può raccogliere più di una delega da parte di un altro componente assente. Il componente già presente non può farsi sostituire nel voto in caso di sopravvenuta assenza dall'assemblea in corso. Art. 17 Elezioni Per l'elezione del/della Responsabile di Zona è possibile esprimere una sola preferenza.
5 È richiesta la maggioranza assoluta dei voti sulla base del numero dei votanti. Per l'elezione a membro del Comitato di Zona è possibile esprimere un numero di preferenze non superiore ai 2/3 (due terzi) del numero dei membri da eleggere, arrotondato per eccesso; è necessario ottenere almeno 1/3 (un terzo) dei voti sulla base del numero dei votanti; in caso di più candidati che abbiano raggiunto il quorum previsto, risultano eletti in ordine di preferenza nel numero dei posti eleggibili. Per garantire l'adeguata rappresentanza di entrambi i sessi si applicano le norme dello Statuto. Art Deliberazioni assembleari Le deliberazioni approvate dall'assemblea entrano in vigore dalla data di pubblicazione di una nota delle deliberazioni assembleari, che è redatta a cura del Comitato e diffusa a tutti i componenti l'assemblea, per mezzo di una circolare di Zona, entro trenta giorni dallo svolgimento dell'assemblea. Il resoconto e gli atti dell'assemblea sono redatti a cura del Comitato di Zona e diffusi presso i Capi Gruppo entro tre mesi dallo svolgimento dell'assemblea. Art Impugnazioni e casi non previsti Ogni deliberazione dell'assemblea può essere invalidata se adottata in contrasto con lo Statuto ed i Regolamenti AGESCI. Ogni singolo componente l'assemblea può impugnare la deliberazione mediante ricorso scritto e motivato ai Responsabili di Zona entro quindici giorni dalla pubblicazione della nota delle deliberazioni. La presentazione del ricorso non sospende l'esecuzione delle deliberazioni assembleari, finché i Responsabili di Zona, in concerto con il Comitato di Zona, non avranno deciso in merito (non oltre TRENTA giorni dalla presentazione del ricorso). Per casi o situazioni non espressi dal presente regolamento fanno testo lo Statuto, il Regolamento del Consiglio Generale ed il Regolamento AGESCI. Art Varie L'Assemblea non prevede cassa di compensazione. I documenti e tutti gli atti assembleari nella loro formulazione integrale sono pubblici. Qualsiasi componente l'assemblea può prenderne visione e richiederne copia integrale o estratti. Art Modifiche al Regolamento dell'assemblea Il Regolamento dell'assemblea di Zona può essere modificato a maggioranza qualificata di 2/3 (due terzi) dei votanti, sulla base di una proposta di modifica preventivamente inserita all'ordine del Giorno secondo le modalità di cui all'art. 7 del Regolamento dell'assemblea. La modifica approvata dall'assemblea entra in vigore con decorrenza immediata. Ogni variazione dello Statuto, Regolamenti Nazionali e Regionali che influenzino questo Regolamento viene automaticamente recepita. Sarà cura dei Responsabili di Zona darne comunicazione nella prima assemblea utile.
6 (**) modifiche sul diritto di voto come da Statuto Agesci approvato al Consiglio generale 2011 e pubblicato in data 20/07/2011) (1) Statuto Agesci Art. 6 Soci adulti I soci adulti sono: i Capi, gli Adulti in formazione, i Capi temporaneamente non in servizio, gli Assistenti ecclesiastici. L Associazione riconosce i soci adulti sulla base: dell appartenenza ad una Comunità capi o ad una struttura associativa; dell adesione al Patto associativo. Il servizio dei soci adulti è svolto a titolo gratuito. (2) Statuto Agesci Art. 7 Capi e Adulti in formazione L associazione riconosce inoltre i Capi sulla base: del conseguimento della Nomina a Capo dello svolgimento di un servizio come specificato dal Regolamento. Esso può essere: il servizio educativo rivolto ai soci giovani, attività fondante e prioritaria dell associazione; ogni altro servizio associativo a sostegno dell azione educativa. Gli Adulti in formazione sono coloro che svolgono un servizio e stanno compiendo il proprio percorso formativo. (3) Regolamento Agesci Art. 1 Membri dell Associazione [ ] I soci adulti sono distinti in: Capi che svolgono: Servizio rivolto direttamente ai soci giovani; Servizio nelle strutture previste dallo Statuto; Servizio di formatore; Servizio di supporto all azione educativa; Servizio di supporto al gruppo svolto in coerenza con il Progetto Educativo; Servizio di supporto alla Zona, alla Regione e al livello nazionale, secondo il progetto del relativo livello. Adulti in formazione che svolgono: Servizio rivolto direttamente ai soci giovani; Servizio nel ruolo di Capo Gruppo in via transitoria ai sensi dell art. 12 del Regolamento; Servizio di supporto al gruppo svolto in coerenza con il Progetto Educativo; Servizio di supporto alla Zona, alla Regione e al livello nazionale, secondo il progetto del relativo livello. Capi temporaneamente non in servizio per un periodo massimo di due anni; Assistenti Ecclesiastici. I Capi e gli Adulti in formazione possono svolgere più servizi contemporaneamente.[ ]
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