CRITERI PER LA CONCESSIONE DEI FINANZIAMENTI "FONCOOPER"
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- Lino Ferrante
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1 CRITERI PER LA CONCESSIONE DEI FINANZIAMENTI "FONCOOPER" Presentazione ed assunzione in carico delle domande 1. Le domande di finanziamento, redatte su apposito modulo e corredate dei documenti previsti nel relativo elenco, dovranno essere inviate al Gestore a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento al seguente indirizzo: UniCredit Spa Ufficio Soft Loans Via Cassa di Risparmio n TRIESTE 2. Il Gestore, UniCredit Spa, assume in carico le domande secondo numero di protocollo in ordine cronologico di arrivo; entro 45 giorni dalla data di ricezione della domanda, dopo averne riscontrato la regolarità formale e documentale, assume in carico le domande assegnando un numero d ordine cronologico secondo il protocollo di arrivo, dandone comunicazione alle cooperative. Nel caso di domande incomplete il Gestore provvede, nel termine sopra indicato, a richiedere mediante raccomandata a. r. o Posta Elettronica Certificata le integrazioni. Entro 120 giorni dalla data di ricezione della richiesta di integrazioni le imprese interessate devono fornire i documenti mancanti a mezzo raccomandata a r. 3. Alle domande inizialmente incomplete è attribuito dal Gestore l'ordine cronologico corrispondente alla data di acquisizione dell'ultima documentazione richiesta. 4. Le domande di finanziamento il cui esame in fase istruttoria richieda che vengano forniti chiarimenti, ovvero altri elementi necessari al completamento della stessa, verranno ritenute decadute qualora questi non pervengano al Gestore entro 120 giorni dalla ricezione della richiesta medesima. 5. Nel caso di motivata richiesta il Comitato di gestione potrà concedere deroghe ai termini di cui sopra. 6. Il Gestore provvede a vincolare, sulle disponibilità del "Fondo", le somme necessarie al perfezionamento dei finanziamenti richiesti seguendo il numero d ordine cronologico e nell ambito di tale ordine dando la precedenza alle pratiche già deliberate. Nel caso in cui le disponibilità del Fondo siano esaurite, le domande verranno tenute in "lista di attesa" senza che questo sospenda l iter istruttorio, che verrà quindi portato a compimento, mentre sarà sospesa la successiva fase di perfezionamento ed erogazione dei finanziamenti. Superata detta problematica verrà autorizzato l'avvio della fase di perfezionamento ed erogazione. Della messa in lista d attesa e dell eventuale riapertura dell iter, ne verrà data comunicazione alla cooperativa da parte del Gestore con eventuale richiesta di conferma del programma originario e aggiornamento documentale. Istruttoria delle domande 7. La Banca, istruisce le domande verificando la validità degli investimenti programmati, finalizzati alla promozione e allo sviluppo della cooperazione, e la capacità di
2 rimborso dei finanziamenti richiesti previa verifica dell esistenza dei requisiti di seguito indicati: siano iscritte nell albo delle società cooperative; a mutualità prevalente ai sensi della vigente normativa (articoli 2511 e seguenti del codice civile); a mutualità non prevalente, purché risultino in possesso dei requisiti mutualistici di cui all art del c.c. previsti per le cooperative a mutualità prevalente: divieto di distribuire dividendi in misura superiore all interesse massimo dei buoni postali fruttiferi, aumentato di due punti e mezzo rispetto al capitale effettivamente versato; divieto di remunerare gli strumenti finanziari offerti in sottoscrizione ai soci cooperatori in misura superiore a due punti rispetto al limite massimo previsto per i dividenti; divieto di distribuire le riserve fra i soci cooperatori; obbligo di devoluzione, in caso di scioglimento della società, dell intero patrimonio sociale, dedotto soltanto il capitale sociale e i dividendi eventualmente maturati, ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione; possono essere ammesse le cooperative rientranti nella definizione di "piccola e media impresa" ed in possesso del requisito di autonomia previsti dal Decreto Ministeriale 18 aprile 2005 pubblicato sulla G.U. n. 238 del 12 ottobre 2005; Per la verifica dei parametri di cui sopra si prendono a riferimento i dati desunti dall ultimo esercizio contabile chiuso ed approvato precedentemente alla data di sottoscrizione della domanda di agevolazione. La verifica del rispetto dei predetti requisiti è effettuata con riferimento alla data di presentazione delle domande di finanziamento. Sono inoltre sottoposti a divieti e limitazioni gli interventi riconducibili ai settori sensibili, così come stabilito dalla normativa comunitaria in materia (Trattasi delle condizioni e delle limitazioni di cui all allegato I e II agli orientamenti comunitari sugli aiuti di stato a finalità regionale GUCE 2006/C 54/08) ed ai settori non disciplinati dal Regolamento UE n. 651/2014. Il finanziamento non è concesso alle imprese in difficoltà ai sensi dell articolo 2 par. 1 punto 18 del Regolamento 651/2014/UE. Il finanziamento può essere concesso ad imprese con sede legale o unità operativa nel territorio della regione Emilia Romagna e alle imprese che si impegnano a costituire una sede operativa nel territorio della regione Emilia Romagna entro 30 giorni dalla data di comunicazione di ammissione a finanziamento. In quest ultimo caso l effettiva costituzione è condizione necessaria per la concessione del finanziamento. La data di cessazione dell attività delle cooperative, prevista statutariamente, deve essere posteriore alla data di scadenza dei finanziamenti. 8. Sono ammissibili i finanziamenti destinati a : 1. a) aumento della produttività e/o dell occupazione mediante incremento e/o
3 ammodernamento dei mezzi di produzione e/o dei servizi tecnici, commerciali e amministrativi dell impresa; b) valorizzazione dei prodotti anche mediante il miglioramento della qualità ai fini di una maggiore competitività sul mercato; c) favorire la razionalizzazione del settore distributivo; d)sostituzione di passività contratte, successivamente alla presentazione della domanda, per l esecuzione dei progetti di cui alla lettera a) nel limite del 50% dell ammontare complessivo delle spese comprese nei progetti medesimi; 2. - realizzazione e acquisto di impianti nei settori della produzione, della distribuzione, del turismo e dei servizi; - ammodernamento, potenziamento e ampliamento dei progetti di cui alla lettera a) 3. ristrutturazione e riconversione degli impianti. Ai fini dell ammissione a finanziamento è necessario che al momento della presentazione della domanda i lavori non fossero già stati avviati. Per avvio dei lavori si intende la data di inizio dei lavori di costruzione relativi all investimento oppure la data del primo impegno giuridicamente vincolante ad ordinare attrezzature o di qualsiasi altro impegno che renda irreversibile l investimento, a seconda di quale condizione si verifichi prima. L acquisto di terreno e i lavori preparatori quali la richiesta di permessi o la realizzazione di studi di fattibilità non sono considerati come avvio dei lavori. I costi ammissibili, con riferimento all art. 17 del Regolamento (UE) 651/2014, consistono: a )in un investimento in attivi materiali per installare un nuovo stabilimento, ampliare uno stabilimento esistente, diversificare la produzione di uno stabilimento mediante prodotti nuovi aggiuntivi o trasformare radicalmente il processo produttivo complessivo di uno stabilimento esistente. I terreni sono ammissibili solo in misura non superiore al 10% dei costi ammissibili totali dell'intervento in questione; e/o b) nell'acquisizione di attivi di uno stabilimento, se sono soddisfatte le seguenti condizioni: - lo stabilimento è stato chiuso o sarebbe stato chiuso se non fosse stato acquistato, - gli attivi vengono acquistati da terzi che non hanno relazioni con l'acquirente, - l'operazione avviene a condizioni di mercato. c) costi generali collegati alle spese di cui alle lettere a) e b), come onorari di architetti, ingegneri e consulenti, onorari per consulenze sulla sostenibilità ambientale ed economica, compresi studi di fattibilità. Se un membro della famiglia del proprietario originario, o un dipendente, rileva una piccola impresa, non si applica la condizione che prevede che gli attivi vengano acquistati da terzi che non hanno relazioni con l'acquirente. La semplice acquisizione di quote di un'impresa non è considerata un investimento. Per i finanziamenti che si qualificano come aiuti a finalità regionale, investimenti realizzati
4 esclusivamente nei Comuni di Ferrara ( limitatamente alle sezioni censuarie indicate nella Decisione C(2014) 6424 final del 16 settembre 2014), Masi Torello, Ostellato, Comacchio, Piacenza (limitatamente alle sezioni censuarie indicate nella Decisione C(2014) 6424 final del 16 settembre 2014), Monticelli D Ongina e Caorso, le spese ammissibili, con riferimento all articolo 14 del Regolamento (UE) 651/2014, consistono in: a) costruzione, acquisizione o miglioramento di beni immobili; i terreni sono ammissibili solo in misura non superiore al 10 % dei costi ammissibili totali dell'intervento in questione; b) acquisto di macchinari e attrezzature, al massimo fino al loro valore di mercato; c) costi generali collegati alle spese di cui alle lettere a) e b), come onorari di architetti, ingegneri e consulenti, onorari per consulenze sulla sostenibilità ambientale ed economica, compresi studi di fattibilità. Una volta completato, il beneficiario del finanziamento è tenuto a mantenerlo per almeno tre anni. Ciò non osta alla sostituzione di impianti o attrezzature obsoleti o guasti entro tale periodo, a condizione che l'attività economica venga mantenuta nella regione interessata per il pertinente periodo minimo. Nel caso dell'acquisizione di attivi di uno stabilimento, vengono presi in considerazione esclusivamente i costi di acquisto di attivi da terzi che non hanno relazioni con l impresa richiedente il finanziamento di Foncooper. La transazione avviene a condizioni di mercato. Se è già stato concesso un aiuto per l'acquisizione di attivi prima di tale acquisto, i costi di detti attivi sono dedotti dai costi ammissibili relativi all'acquisizione dello stabilimento. Se un membro della famiglia del proprietario originario, o un dipendente, rileva una piccola impresa, non si applica la condizione che prevede che gli attivi vengano acquistati da terzi che non hanno relazioni con l'acquirente. Per quanto riguarda gli aiuti concessi per un cambiamento fondamentale del processo di produzione, i costi ammissibili sono costituiti dalla quota eccedente l'ammortamento degli attivi relativi all'attività da modernizzare durante i tre esercizi finanziari precedenti. Per gli aiuti concessi a favore della diversificazione di uno stabilimento esistente, i costi ammissibili devono superare almeno del 200 % il valore contabile degli attivi che vengono riutilizzati, registrato nell'esercizio finanziario precedente l'avvio dei lavori. Gli investimenti iniziali avviati dallo stesso beneficiario (a livello di gruppo) entro un periodo di tre anni dalla data di avvio dei lavori relativi a un altro investimento sovvenzionato nella in una o più delle zone (Comuni interi o sezione censuarie) facenti parte della carta degli aiuti a finalità regionale per l Regione Emilia Romagna sono considerati parte di un unico progetto di investimento. Se tale progetto d'investimento unico è un grande progetto di investimento, l'importo totale di aiuto che riceve non supera l'importo di aiuto corretto per i grandi progetti di investimento. Il beneficiario dell'aiuto deve apportare un contributo finanziario pari almeno al 25 % dei costi ammissibili, o attraverso risorse proprie o mediante finanziamento esterno, in una forma priva di qualsiasi sostegno pubblico.
5 9. L'istruttoria delle domande di finanziamento è quindi finalizzata ad accertare, anche con l ausilio di tecnici fiduciari: a) la capacità di autofinanziamento della cooperativa richiedente, in modo da determinare l'ammontare di ciascuna operazione, che non potrà comunque superare il 70% dell' ammontare del piano di investimenti ed i limiti di importo fissati dalla normativa; b) la natura dei beni che formano oggetto dell' investimento, in modo da fissare la durata del finanziamento in dipendenza della loro prevedibile obsolescenza tecnica, nonché i tempi necessari alla loro costruzione o installazione e alla successiva utilizzazione a regime", al fine di commisurare ad essi il periodo di preammortamento; c) la capacità di rimborso del finanziamento da parte della richiedente che sarà valutata anche sulla base: - dell'idoneità tecnica e la convenienza economica dell'investimento, anche in relazione all'andamento dello specifico settore di attività; - delle potenzialità produttive derivanti dall'investimento in rapporto alla situazione di mercato; - della capacità finanziaria della cooperativa di fronteggiare i fabbisogni aziendali di esercizio oltre che di investimento. Perfezionamento, erogazione ed amministrazione dei finanziamenti 10. Il Comitato di gestione assume la delibera in ordine alla domanda di finanziamento. 11. La Banca ne dà comunicazione alla richiedente con raccomandata a.r. o Posta Elettronica Certificata. 12. Il perfezionamento delle operazioni, l erogazione delle somme, l'incasso delle rate, le eventuali procedure esecutive in caso di mancato rimborso, sono curate dal Gestore secondo le proprie norme statutarie e prassi operative. 13. I finanziamenti concessi sono soggetti a decadenza qualora non siano utilizzati, anche parzialmente, entro 12 dodici mesi dalla data di ricezione della comunicazione della delibera di concessione, fatta eccezione per i finanziamenti relativi ai programmi di spesa comportanti l acquisizione di immobili e/o mezzi tecnici da procedure concorsuali. Qualora, per giustificati motivi, venga richiesto di utilizzare il finanziamento nonostante siano trascorsi più di 12 mesi dalla predetta data di ricezione della comunicazione della delibera di concessione, dovrà essere sottoposto al Comitato un aggiornamento istruttorio che consenta di confermare la validità della delibera originaria. La decadenza della facilitazione accordata, conseguente al mancato utilizzo nel suddetto termine, comporta il disimpegno delle relative somme che diventano nuovamente disponibili.
6 L'erogazione dei finanziamenti avviene, una volta acquisite le garanzie previste, gradualmente in funzione dello stato di avanzamento dei lavori, accertato anche con l ausilio di tecnici fiduciari. Controlli 14. Il Gestore provvederà ad accertare, sia direttamente sia tramite tecnici esterni incaricati, in possesso di adeguate capacità professionali, la consistenza ed il valore delle garanzie acquisibili, l'idoneità tecnica ed economica delle strutture produttive e la preparazione del management aziendale, la validità tecnica ed economica dell'investimento programmato, l'effettiva realizzazione dell'investimento stesso ed il sostenimento delle relative spese. Le spese per gli accertamenti suddetti (sia nella fase di delibera che di erogazione) saranno a carico delle cooperative. In caso di richieste di finanziamento di importo contenuto - di norma non superiore al 20% dell'importo massimo ammesso dalla normativa - gli accertamenti potranno essere effettuati esclusivamente su base documentale. 15. Il Gestore, nella fase di perfezionamento e di erogazione dei finanziamenti, provvederà a verificare il permanere dei requisiti di mutualità anche mediante acquisizione di dichiarazione sostitutiva di atto notorio da parte del legale rappresentante della Cooperativa, da acquisire nuovamente qualora la precedente sia stata rilasciata da oltre sei mesi ed alla acquisizione del certificato antimafia 16. Il Gestore eserciterà controlli anche successivamente all'erogazione dei finanziamenti al fine di verificare il mantenimento in azienda dei beni oggetto di investimento e la regolare attività aziendale nell arco dei tre anni (ex Reg. CE 651/2014) successivi all anno in cui è avvenuta l erogazione a saldo. Allo scopo di verificare il rispetto dei vincoli di cui sopra, la Cooperativa è tenuta a trasmettere al Gestore, entro il 30 marzo di ogni anno, apposita dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà compilata su apposito modulo. Revoche 17. Il finanziamento del Fondo può essere revocato dal Comitato, in tutto o in parte, su proposta del Gestore nel caso in cui questa accerti: a) inesattezza o incompletezza dei dati, delle dichiarazioni o delle notizie forniti dalle richiedenti in merito ai requisiti previsti per l accesso al fondo; b) alienazione, cessione o distrazione dalla loro destinazione dei beni oggetto del finanziamento, prima che siano trascorsi cinque anni dall erogazione a saldo dello stesso, senza preventivo assenso da parte del Comitato, che potrà essere ottenuto per comprovate esigenze di carattere straordinario; c) ottenimento per il medesimo programma di investimento, o parte dello stesso, di agevolazioni di qualsiasi natura previste da norme statali, regionali o comunitarie o comunque assegnate da enti o istituzioni pubbliche; d) mancata ultimazione dei progetti entro i termini di preammortamento previsti nella
7 delibera di finanziamento, a meno che quanto realizzato non abbia una sua autonoma validità tecnica ed economica, ovvero le cooperative non abbiano provveduto a concludere i progetti con fonti autonome di finanziamento; e) trasferimento dei beni oggetto di finanziamento fuori dalla regione o in altra zona per la quale sia prevista una minore intensità di agevolazione; f) modifica dell indirizzo produttivo degli investimenti, prima che siano trascorsi cinque anni dall erogazione a saldo del finanziamento, che comporti una diversa classificazione dell attività economica in settori sottoposti a limiti e divieti; g) mancato rispetto delle condizioni prescritte nella delibera del finanziamento per il riequilibrio patrimoniale, finanziario ed economico delle cooperative richiedenti. 18. Il Gestore, sulla base della delibera di revoca totale o parziale da parte del Comitato provvede a richiedere la restituzione totale o parziale del finanziamento. Sul debito capitale che la cooperativa dovrà restituire, vi verrà applicato un interesse pari al tasso ufficiale di riferimento, fissato dalla Banca Centrale Europea, vigente al momento della prima erogazione, per tutto il periodo decorrente da tale momento e fino alla data della delibera di revoca del Comitato, ovvero, nei casi di revoca di cui ai punti a) e b) del precedente punto di un tasso pari al tasso ufficiale di cui sopra maggiorato di cinque punti percentuali.
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