SERVIZIO DI PULIZIA DEGLI IMMOBILI COMUNALI ED EVENTUALE SERVIZIO DI FACCHINAGGIO PER MESI 12

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1 CITTA DI MELEGNANO Provincia di Milano SERVIZIO DI PULIZIA DEGLI IMMOBILI COMUNALI ED EVENTUALE SERVIZIO DI FACCHINAGGIO PER MESI 12 CAPITOLATO SPECIALE D APPALTO Melegnano lì, gennaio 2012

2 TITOLO I OGGETTO DELL APPALTO - DESCRIZIONE DEL SERVIZIO DURATA VALORE PRESUNTO DELL APPALTO E MODALITÀ DI AGGIUDICAZIONE Art. 1 Oggetto dell appalto Art. 2 Durata dell appalto Art. 3 Importo dell appalto Art. 4 - Revisione prezzi Art. 5 - Procedura di aggiudicazione dell'appalto Art. 6 Elenco degli immobili Art. 7 Modalità di esecuzione del servizio Art. 8 Personale da impiegare nel servizio e relativo trattamento Art. 9 - Orario di esecuzione del servizio Art. 10 Interventi a chiamata - Pulizie straordinarie Art. 11 Materiali occorrenti per l espletamento del servizio Art Interruzione del servizio Art. 13 Sciopero TITOLO II OBBLIGHI DELL IMPRESA AGGIUDICATARIA E DELL ENTE APPALTANTE Art. 14 Oneri a carico dell appaltatore Art. 15 Responsabilità e obblighi assicurativi Art Riservatezza Art. 17 Obblighi dell appaltatore nei confronti dei propri dipendenti Art. 18 Prescrizioni minime di sicurezza Art. 19 Rispetto accordo in materia di salvaguardia occupazionale Art 20 - Subappalto del servizio Art. 21 Oneri e facoltà dell Amministrazione Comunale Art. 22 Pagamento del corrispettivo Art. 23 Estensione del contratto TITOLO III RESPONSABILITÀ DELL APPALTATORE INADEMPIMENTO PENALITÀ RISOLUZIONE DEL CONTRATTO Art. 24 Inadempimento e penalità Art Risoluzione del Contratto TITOLO IV CAUZIONE STIPULAZIONE DEL CONTRATTO CONTROVERSIE NORME FINALI Art Cauzione definitiva Art. 27 Stipulazione del contratto e spese contrattuali Art Controversie Art Rinvio ad altre norme Art. 30 Documenti da presentarsi per la stipula del contratto

3 Art. 1 Oggetto dell appalto 1. Oggetto del presente appalto è l esecuzione del servizio di pulizia giornaliera e periodica degli uffici comunali e degli altri edifici e locali adibiti a servizi comunali, con relative pertinenze, meglio individuati al successivo art. 6, da effettuarsi con materiali, attrezzature e personale dell Appaltatore. 2. La pulizia riguarda tutte le superfici orizzontali (pavimenti, soffitti, davanzali, terrazzi, ecc.), tutte le superfici verticali (finestre, vetrate, porte, ringhiere, ecc.), gli arredi e le attrezzature. 3. Il servizio dovrà svolgersi secondo le modalità e con la frequenza indicate nell Allegato 1 del presente capitolato quale parte integrante e sostanziale. 4. Il servizio di facchinaggio sarà eseguito a richiesta, in funzione delle esigenze dell Ente Art. 2 Durata dell appalto 1. L appalto avrà la durata di mesi 12 (dodici) a partire dal primo giorno del mese successivo all aggiudicazione definitiva dell appalto. 2. L Amministrazione Comunale si riserva di chiedere, intervenuta l aggiudicazione ed in attesa della stipula del contratto di appalto, l attivazione del servizio mediante congruo preavviso all impresa aggiudicataria ai sensi dell art. 11, comma 12, del D. Lgs. 163/2006; in tal caso l impresa si impegna a rispettare tutte le norme previste dal capitolato. 3. L Ente si riserva, in caso di inadempienze, di cui al successivo art.21.3, di procedere alla revoca del presente appalto, dandone comunicazione scritta, con un preavviso di almeno 30 gg. Art. 3 Importo dell appalto 1. L importo a base dell appalto è fissato in ,54=, oltre oneri per la sicurezza calcolati in 3.113,92, per una somma di ,46 oltre IVA prevista per legge, per totali ,05= (importo annuo). 2. Tale importo è stato calcolato sulla base dei costi indicati dalle convenzioni Consip. 3. Con tale corrispettivo, o quel minor importo che risulterà dal contratto, l appaltatore si intende compensato di qualsiasi suo avere o pretesa per l appalto di che trattasi, senza alcun diritto a nuovi o maggiori compensi fatto salvo quanto disposto al successivo art Tutte le prestazioni aggiuntive di pulizia o facchinaggio saranno computate in base all elenco prezzi allegato al presene capitolato, al netto dello sconto offerto. Art. 4 - Revisione prezzi 1. Non è ammessa la revisione prezzi. I prezzi rimangono invariati per tutto la durata dell appalto Art. 5 - Procedura di aggiudicazione dell'appalto si procede mediante stipula di specifica convenzione con cooperativa sociale di cui all articolo 1, comma 1, lettera B della legge n. 381/1991 iscritta alla sezione B) dell apposito Albo regionale per l area di intervento di cui al servizio oggetto dell appalto, stabilendo di procedere alla selezione della stessa mediante procedura ristretta ai sensi dell articolo 55, comma 6, del del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i. applicando il criterio dell offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell articolo 83 del medesimo decreto legislativo; Art. 6 Elenco degli immobili Palazzo Comunale Spazi Polizia Locale/Ufficio Tecnico

4 Biblioteca Comunale Castello Mediceo Centro Anziani (Castello Mediceo Piano Terra) Centro Aggregazione Giovanile Spazi Vari (Archivi, cavedio, autorimessa) Art. 7 Modalità di esecuzione del servizio Il servizio di pulizia comprende i servizi da effettuarsi presso gli immobili di cui all art.1 per come specificati nelle schede dell Allegato 1 al presente CSA, quale parte integrante e sostanziale. Il servizio di facchinaggio seguirà le modalità che di volta in volta saranno definite in funzione delle necessità. Art. 8 Personale da impiegare nel servizio e relativo trattamento La cooperativa aggiudicataria si obbliga ad inserire nell ambito del servizio oggetto del presente appalto persone svantaggiate secondo le modalità previste dalla L. 381/1991 e dal C.C.N.L. (categorie previste dall art. 4 Legge 381/91) indicati dal settore Servizi Sociali del Comune. La cooperativa aggiudicataria si obbliga ad applicare nei confronti dei lavoratori dipendenti e nei confronti dei soci lavoratori, condizioni contrattuali, normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi nazionali di lavoro e dagli accordi integrativi territoriali sottoscritti dalle organizzazioni imprenditoriali e dei lavoratori maggiormente rappresentative, nonché a rispettarne le norme e le procedure previste dalla legge, alla data dell offerta e per tutta la durata dell appalto. L obbligo permane anche dopo la scadenza dei suindicati contratti collettivi fino alla loro sostituzione. La società aggiudicataria è tenuta inoltre all osservanza ed all applicazione di tutte le norme relative alle assicurazioni obbligatorie ed antinfortunistiche, previdenziali ed assistenziali, nei confronti del proprio personale e dei soci lavoratori. L Amministrazione Comunale potrà richiedere alla ditta aggiudicataria in qualsiasi momento l esibizione del libro matricola e foglio paga, al fine di verificare la corretta attuazione degli obblighi inerenti l applicazione del CCNL di riferimento e delle leggi in materia previdenziale, assistenziale e assicurativa.. La cooperativa si rende disponibile ad accogliere in tirocinio lavorativo o borsa lavoro altre persone svantaggiate Tali inserimenti avranno il carattere della temporaneità, non saranno finalizzati all assunzione e verranno concordati compatibilmente con le esigenze organizzative e gestionali della cooperativa. L assuntrice dovrà comunicare, entro 15 giorni dall inizio dell attività, l elenco del personale adibito al servizio. Il personale dovrà essere, a cura dell assuntrice, fornito di cartellino di riconoscimento, riportante il nome della cooperativa e quello del dipendente (nome e cognome), corredato di fotografia. L impresa dovrà consentire l ingresso negli edifici oggetto dell appalto esclusivamente ai propri dipendenti regolarmente assunti. L appaltatrice dovrà provvedere all immediata sostituzione del personale per qualsiasi motivo assente nonché di quello che non dovesse risultare idoneo allo svolgimento del servizio stesso, a giudizio motivato dell Amministrazione Comunale. Eventuali sostituzioni o variazioni dovranno essere comunicate all Ente entro sei giorni lavorativi. L assuntrice si obbliga ad addestrare adeguatamente il personale circa le modalità di espletamento del servizio, le prestazioni da effettuare presso i diversi locali e a far osservare scrupolosamente le norme antinfortunistiche ed a dotarlo di tutto quanto necessario per la prevenzione degli infortuni, in conformità alle vigenti norme di legge in materia (D. Lgs. 09/04/2008 n.81).

5 Il personale in servizio dovrà mantenere un contegno riguardoso e corretto, non dovrà aprire cassette e armadi, non dovrà muovere eventuali documenti presenti su tavoli e scrivanie, e l appaltatore, nel caso, si impegna a sostituire immediatamente gli addetti che non osservassero una condotta irreprensibile. Per i soggetti in condizioni di svantaggio sociale inseriti nel servizio l aggiudicataria dovrà inviare trimestralmente all Ufficio Servizio Sociali e per conoscenza all Ufficio Tecnico una relazione che illustri l andamento degli inserimenti lavorativi. Art. 9 - Orario di esecuzione del servizio 1. La pulizia dei locali deve essere effettuata durante orari che non si sovrappongano a quelli delle attività / servizi che si svolgono all interno degli immobili di cui all art.5 e nel DUVRI, in modo da non arrecare incomodo ai dipendenti comunali, agli utenti e al pubblico. 2. Il servizio giornaliero, in ogni caso, deve essere effettuato o al mattino prima dell inizio delle attività comunali e/o alla sera dopo la fine delle attività che vengono svolte nei locali. 3. Anche il servizio di facchinaggio dovrà essere eseguito al di fuori degli orari di lavoro del personale dipendente dell ente Art. 10 Interventi a chiamata - Pulizie straordinarie 1. L impresa aggiudicataria si impegna a fornire, a richiesta dell Amministrazione Comunale, il servizio a chiamata. 2. Per interventi a chiamata si intendono gli interventi di pulizia, a carattere non continuativo, ulteriori rispetto a quelli indicati nel presente capitolato, che l impresa deve eseguire sia nei luoghi previsti, sia in quelli non previsti dal presente capitolato, su richiesta scritta del Responsabile del Servizio, da effettuarsi, anche via fax, almeno n. 1 giorno prima dell intervento stesso, previa presentazione di specifico preventivo di spesa, da redigersi sulla base dell elenco prezzi allegato al presente capitolato. 3. In detti casi troverà applicazione il prezzo offerto in sede di gara, al netto dello sconto offerto. 4. Al termine dell esecuzione degli interventi a chiamata, il Responsabile Coordinatore della Ditta dovrà sottoporre alla firma del Responsabile del Servizio un attestato di regolare esecuzione del servizio, indicante il numero delle ore di lavoro svolto, che l impresa dovrà allegare alle relative fatture. Art. 11 Materiali occorrenti per l espletamento del servizio 1. Sono a carico della ditta appaltatrice tutti i prodotti per la pulizia (detergenti, disinfettanti, detersivi, cere, sacchi per la raccolta della spazzatura e della carta, ecc.), tutte le attrezzature necessarie all esecuzione dei lavori quali scope, stracci, aspirapolvere, macchina lavapavimenti, scale, ecc. nonché tutto il materiale di consumo per i servizi igienici, a titolo esemplificativo: sapone liquido, asciugamani in carta, carta igienica, deodorante, sacchetti igienici ecc., che saranno posti nei bagni a cura del personale addetto alle pulizie. 2. Le pulizie devono essere effettuate con l'impiego di sostanze compatibili con la presenza del personale all'interno degli ambienti. È vietato l utilizzo di sostanze infiammabili, tossiche, nocive, corrosive e comunque dannose alla salute delle persone e alle cose. I prodotti usati nell'espletamento del servizio devono essere di buona qualità, rispondere ai requisiti di legge, rispettare la normativa vigente in campo tecnico e sanitario. Prima dell inizio dell appalto, dovranno essere consegnate alla Stazione appaltante copia di tutte le schede di sicurezza dei prodotti utilizzati.

6 3. Le attrezzature utilizzate devono essere conformi alle prescrizioni vigenti in materia di protezione, prevenzione e sicurezza nei luoghi di lavoro. Prodotti ed attrezzature usate devono riportare il marchio CE.. 4. A carico dell amministrazione rimane la sola spesa per il consumo dell energia elettrica e dell acqua. 5. Ai fini di cui al precedente comma, il Comune si riserverà di mettere a disposizione della ditta appaltatrice, compatibilmente con le proprie disponibilità, un locale per il deposito di tutte le attrezzature utilizzate per il servizio. Art. 12 -Interruzione del servizio 1. Tutti i servizi previsti nel presente capitolato speciale hanno ad ogni effetto carattere di interesse pubblico nei riflessi dell igiene, e non potranno pertanto essere sospesi o abbandonati, anche parzialmente, nelle varie fasi. Per gli stessi motivi l appaltatore è tenuto anche in caso di risoluzione, recesso, sospensione o qualsivoglia cessazione del contratto a garantire il servizio fino al subentro del nuovo appaltatore. 2. Qualora si verifichi abbandono o sospensione, anche parziale, del servizio, l Amministrazione Comunale provvede all esecuzione d ufficio, ponendo a carico dell impresa appaltatrice ogni onere derivante, senza pregiudizio per l applicazione delle penalità previste nel presente capitolato speciale. Art Sciopero 1. In caso di proclamata agitazione del personale della ditta aggiudicataria, sarà onere della stessa darne comunicazione all Amministrazione con preavviso di almeno 48 (quarantotto) ore. 2. L appaltatore è in ogni caso obbligato a far rispettare dai propri dipendenti le disposizioni di cui alla legge 12 giugno 1990, n. 146 e successive integrazioni e modificazioni sull esercizio dei diritto di sciopero nei servizi pubblici essenziali, nonché le determinazioni di cui alle deliberazioni della Commissione di Garanzia per l attuazione della predetta legge. TITOLO II OBBLIGHI DELL IMPRESA AGGIUDICATARIA E DELL ENTE APPALTANTE Art. 14 Oneri a carico dell appaltatore Si intendono a totale carico della ditta appaltatrice i seguenti oneri: a) provvedere alla fornitura di tutte le attrezzature e prodotti necessari per il regolare svolgimento del servizio e alla loro manutenzione; b) assicurare la presenza del necessario materiale per i servizi igienici, messo a disposizione dall Ente; a titolo esemplificativo: carta igienica, asciugamani di carta, sapone liquido, sacchetti igienici, deodoranti ecc. c) esercitare, nelle forme opportune, il controllo e la vigilanza sul corretto svolgimento del servizio da parte del personale impiegato che dovrà mantenere un contegno corretto sia verso i dipendenti comunali, sia verso i cittadini; d) assicurare il servizio con proprio personale, in numero adeguato e sufficiente a garantire un servizio efficiente, fornendo agli stessi apposita divisa di lavoro e tesserino di riconoscimento che dovrà essere indossato in modo visibile; e) provvedere a propria cura e spese al ripristino delle opere danneggiate dal personale; f) organizzare la raccolta e lo smaltimento dei rifiuti con il criterio della raccolta differenziata secondo le disposizioni vigenti sul territorio comunale; g) dimostrazione di essere assicurata nei confronti di terzi agli effetti della R.C. e dei danni

7 causati agli effetti della R.C.O. h) l invio di comunicazioni scritte, da inviarsi al Responsabile comunale del Servizio entro le successive 24 ore, inerenti la mancata esecuzione del servizio per cause non imputabili all appaltatore (es: uffici occupati per riunioni, uffici trovati chiusi, scrivanie ingombre di carte e tutto quanto possa creare impedimento alla regolare esecuzione del servizio, etc), in difetto la non esecuzione del servizio verrà considerata inadempienza e pertanto verranno applicate le relative penali Art. 15 Responsabilità e obblighi assicurativi 1. La ditta appaltatrice è responsabile dei danni arrecati ai terzi (dipendenti comunali e utenti) o alle cose, imputabili a colpa dei propri operatori o a gravi irregolarità o carenze nelle prestazioni. A tal fine la ditta appaltatrice deve stipulare apposita polizza contro i danni a persone e cose con un massimale adeguato, il cui valore minimo non sia inferiore ad ,00, rispetto all attività svolta, con decorrenza dalla data di inizio del servizio. Il massimale previsto non è da ritenersi in alcun modo limitativo della responsabilità assunta dall impresa aggiudicataria. L esistenza della polizza assicurativa non libera l appaltatore dalle proprie responsabilità, avendo la stessa esclusivamente lo scopo di ulteriore garanzia. 2. In caso di danni arrecati a terzi o a cose l impresa sarà comunque obbligata a darne immediata notizia al Comune. Art Riservatezza 1. Il personale della ditta appaltatrice è tenuto ad osservare la massima riservatezza nei confronti delle notizie di qualsiasi natura, comunque acquisite nello svolgimento del servizio, in conformità a quanto previsto dal Dlgs. 196/2003 e smi.. Art. 17 Obblighi dell appaltatore nei confronti dei propri dipendenti 1. Il Comune di Melegnano è assolutamente estraneo al rapporto di lavoro costituito tra la ditta appaltatrice e gli addetti al servizio, non acquisendo gli stessi alcun rapporto di dipendenza con il Comune medesimo. 2. La ditta appaltatrice è tenuta ad attuare nei confronti dei propri dipendenti / soci occupati nelle prestazioni del presente appalto, condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi nazionali di lavoro applicabili alla categoria. 3. Tutti gli obblighi e gli oneri assicurativi, antinfortunistici, assistenziali e previdenziali sono a carico della ditta appaltatrice, la quale ne è la sola responsabile, anche in deroga alle norme che disponessero l obbligo del pagamento e l onere a carico del Comune o in solido con il Comune, con esclusione di ogni diritto di rivalsa nei confronti del Comune medesimo e di ogni indennizzo. Art. 18 Prescrizioni minime di sicurezza 1. La ditta appaltatrice è tenuta all osservanza delle disposizioni del D.Lgs. n. 81 del 09/04/2008 e s.m.i. 2. L appaltatore è tenuto ad adottare tutte le misure minime per garantire l igiene e la sicurezza dei lavoratori, fornendo loro anche tutti i dispositivi di protezione individuale e curandone accuratamente la formazione in merito ai rischi specifici, e relative contromisure, dell attività svolta. Deve, altresì, provvedere a sua cura e spese e senza diritto di compenso alcuno alla fornitura nei locali ove si svolge il servizio di tutto quanto occorra per l'ordine e la sicurezza, come: cartelli di avviso, segnali di pericolo, protezione e quant'altro venisse particolarmente indicato dal Comune a scopi di sicurezza. 3. L appaltatore è tenuto ad utilizzare attrezzature, macchinari ed utensili conformi alle vigenti disposizioni in materia di sicurezza e ad adottare le opportune cautele e

8 segnalazioni di pericolo tutte le volte che lo svolgimento delle pulizie avviene in luoghi frequentati da altre persone. 4. L appaltatore dovrà comunicare, al momento della stipula del contratto il nominativo del Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione. Art. 19 Rispetto accordo in materia di salvaguardia occupazionale 1. L appaltatore è obbligato al rispetto di tutte le norme riguardanti la cessazione d appalto e la salvaguardia occupazionale previste dall art. 4 CCNL Imprese di pulizie e smi. Art 20 - Subappalto del servizio 1. E espressamente vietato il subappalto totale e parziale del servizio, pena l immediata risoluzione del contratto, la perdita della cauzione e refusione de danni causati al Comune. Art. 21 Oneri e facoltà dell Amministrazione Comunale 1. L Amministrazione comunale è tenuta a : a) comunicare ogni esigenza di pulizie straordinarie per scritto, anche a mezzo fax; b) mettere a disposizione acqua ed energia elettrica per lo svolgimento del servizio; 2. L Amministrazione comunale può: a) effettuare verifiche e controlli a mezzo di visite, ispezioni, richieste documentali ecc. al fine di accertare sia la regolare esecuzione del servizio, sia il rispetto degli orari di svolgimento; b) effettuare tutti i controlli che ritiene opportuni sul corretto adempimento degli obblighi relativi al rapporto di lavoro con i dipendenti e soci lavoratori; c) segnalare comportamenti del personale inadeguati; d) richiedere la sostituzione del personale che, pur essendo già stato segnalato, non ha provveduto a modificare il proprio comportamento; e) richiedere la sostituzione dei prodotti igienizzanti che abbiano arrecato danni alle superfici e/o creato problemi di esalazioni nei locali, salvo il diritto a chiedere il risarcimento di eventuali danni arrecati dalla ditta. f) apportare variazioni agli spazi, orari e giorni del servizio di pulizia dandone semplice preavviso di giorni 5 (cinque) all appaltatore, il quale rinuncia a ogni eccezione e pretesa a riguardo. 3. In casi di inadempienze / contestazioni per i punti a), b), c) e d), in numero superiore ai 5 richiami formulati per iscritto, l Amministrazione Comunale potrà procedere alla revoca del contratto come da art L Amministrazione Comunale si riserva di adottare procedure interne atte a verificare la qualità del servizio e la soddisfazione degli utenti (Costumer Satisfaction) Art. 22 Pagamento del corrispettivo Il corrispettivo dell appalto è stato calcolato in base ai costi espressi da Consip, la ditta aggiudicataria dovrà esprimere il proprio sconto. Tutte le prestazioni aggiuntive, siano esse di pulizia o facchinaggio, saranno computate secondo l elenco prezzi allegato e soggette al ribasso offerto. Alla ditta aggiudicataria verrà liquidato il compenso stabilito per l esecuzione dei servizi, in n. 3 Stati di Avanzamento posticipati, dietro presentazione di regolari fatture (rate quadrimestrali di eguale importo). Il pagamento avverrà entro 30 giorni dalla data di presentazione delle fatture all ufficio Protocollo del Comune, previa verifica della regolarità del servizio prestato ed a seguito acquisizione del D.U.R.C. (Documento Unico di Regolarità Contributiva) attestante la regolarità da parte della ditta rispetto al versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali.

9 Le fatture dovranno essere presentate alla scadenza del quadrimestre per il quale si effettua il servizio. Tale corrispettivo non potrà essere variato in aumento per tutta la durata del contratto. I pagamenti saranno effettuati nel rispetto dell art. 3 della Legge 136/2010 (Tracciabilità dei flussi finanziari). Art. 23 Estensione o riduzione del contratto L Amministrazione si riserva la facoltà di estendere il servizio, del presente Capitolato, o di ridurre la prestazione conformemente all art. 161 del D.P.R. n. 207/2010. La ditta appaltatrice, in tal caso, dovrà provvedere, su specifica richiesta dell Amministrazione Comunale, ad assicurare l aumento o la riduzione dei servizi agli stessi patti e condizioni del contratto. La presente ipotesi sarà, comunque, attuabile entro i limiti del 20% dell importo contrattuale.

10 TITOLO III RESPONSABILITÀ DELL APPALTATORE INADEMPIMENTO PENALITÀ RISOLUZIONE DEL CONTRATTO Art. 24 Inadempimento e penalità 1. Per i fatti, le inadempienze o il mancato rispetto della disciplina di cui al presente Capitolato, nonché della normativa dallo stesso richiamata che, a giudizio dell Amministrazione Comunale, non comportano la risoluzione del contratto, il competente Responsabile del Servizio può comminare una penale, a norma dell Art. 145 del D.P.R. n. 207/10, con decurtazione sull importo dello Stato di Avanzamento dei Lavori relativo, pari all 1 per mille e comunque complessivamente non superiore al 10% dell importo netto contrattuale. 2. Avverso la formale contestazione dell addebito e la relativa penalità, l aggiudicatario potrà proporre memoria difensiva entro 15 (quindici) giorni decorrenti dalla data di notifica del provvedimento. 3. Il Responsabile del Servizio adotterà quindi il provvedimento definitivo. 4. La penale applicata andrà a ridurre il corrispettivo in sede di liquidazione della prima fattura pervenuta al Comune successivamente alla comminazione della penale. 5. La recidiva delle infrazioni comporta una penale doppia rispetto a quella precedentemente applicata con possibilità di superamento del limite massimo previsto al comma 1, nonché quanto già specificato nel precedente art In ogni caso è nel diritto del Comune eseguire direttamente o tramite terzi il mancato, l incompleto o il trascurato servizio, a spese dell appaltatore inadempiente, con recupero delle somme spese in sede di liquidazione delle fatture. Art Risoluzione del Contratto 1. Oltre agli altri casi previsti dal presente capitolato, il Comune si riserva il diritto di chiedere la risoluzione del contratto, a mezzo lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, senza ricorso ad atti giudiziali, nei seguenti casi: a) prestazioni orarie giornaliere inferiori a quanto previsto nel presente capitolato; b) inadempienze gravi per prestazioni non eseguite o non esattamente eseguite riscontrate per 5 volte consecutivi e contestate in forma scritta; c) gravi e continue violazioni da parte dell appaltatore degli obblighi contrattuali, non regolate in seguito a diffida formale da parte del Comune; d) in caso di fallimento, messa in liquidazione od apertura di altra procedura concorsuale; e) per violazione degli obblighi relativi a versamenti contributivi per il personale dipendente; f) in caso di subappalto; 2. In ogni caso la risoluzione del contratto determinerà l incameramento della cauzione con riserva del risarcimento dei danni.

11 TITOLO IV CAUZIONE STIPULAZIONE DEL CONTRATTO CONTROVERSIE NORME FINALI Art. 26- Cauzione definitiva 1. La cauzione definitiva, che dovrà essere costituita con le modalità previste dall art. 113 del D.Lgs. 163/2006, è stabilita nella misura del 10% dell importo netto contrattuale del servizio assegnato. 2. In caso di aggiudicazione con ribasso d asta superiore al 10%, la garanzia fideiussoria è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10%; ove il ribasso sia superiore al 20%, l aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20%. 3. La cauzione rimane ridotta del 50% qualora l aggiudicatario risulti in possesso della certificazione del sistema di qualità conforme alla normativa europea oppure dichiarazione della presenza di elementi significativi e tra loro correlati di tale sistema. 4. La cauzione definitiva potrà essere utilizzata per risarcire il danno che la P.A. abbia patito in corso di esecuzione del contratto o per l applicazione di penali, fermo restando che in tali casi l ammontare della cauzione stessa dovrà essere ripristinato, pena la risoluzione del contratto. 5. Resta salvo, per il Comune, l esperimento di ogni altra azione nel caso in cui la cauzione risultasse insufficiente. 6. La cauzione definitiva rimarrà vincolata per tutta la durata del contratto e sarà svincolata e restituita al contraente solo dopo la conclusione del rapporto contrattuale, previo accertamento del regolare svolgimento dello stesso. Art. 27 Stipulazione del contratto e spese contrattuali 1. Il contratto verrà stipulato in forma pubblica amministrativa. 2. Sono a completo ed esclusivo carico dell impresa aggiudicataria tutte le spese, imposte e tasse relative e conseguenti alla stipulazione del contratto, nessuna esclusa od eccettuata,comprese quelle per la registrazione. Art Controversie 1. Le eventuali controversie che dovesse insorgere tra le parti in ordine all interpretazione od esecuzione dei patti contrattuali, sono da dirimersi avanti al foro di Lodi. Art Rinvio ad altre norme 1. Al presente capitolato, per quanto non specificatamente previsto o contemplato, si applicano le disposizioni normative contenute negli artt e seguenti del codice civile. 2. Per quanto non espressamente previsto nel Capitolato si fa riferimento alla normativa vigente in materia. Art. 30 Documenti da presentarsi per la stipula del contratto Dovrà essere prodotta la seguente documentazione: - attestazioni di avvenuto pagamento dei contributi di tutti lavoratori impiegati (DURC) - iscrizione albo cooperative regionali elenco Cooperative tipo B - autocertificazione del Legale rappresentante della Cooperativa con la quale si attesti che il Datore di Lavoro ha provveduto a redigere il Documento di valutazione rischi Art. 29 Disposizioni diverse Per quanto non espressamente previsto dal presente capitolato si applicano le disposizioni di cui al R.D n. 827 secondo le disposizioni di cui al D.M già richiamato al precedente art. 35.

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