******** AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE DI REGGIO CALABRIA. ******** Allegato B

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1 Repertorio nr. CIG nr. ******** AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE DI REGGIO CALABRIA ******** Allegato B Contratto per l affidamento in appalto della realizzazione e gestione del Centro Dialisi Decentrato ad assistenza continuativa - CAD - di Scilla Il giorno... del mese dell anno 2015, sono convenuti: -, in qualità di Direttore Generale dell'azienda Sanitaria Provinciale di Reggio Calabria, giusta D.G.R. n. 441 del 14 giugno 2010, P.I./C.F , con sede in Reggio Calabria alla via S. Anna II Tronco nr. 18, di seguito denominata Azienda Sanitaria oppure Amministrazione appaltante ; e - il sig., in qualità di legale rappresentante del raggruppamento temporaneo d imprese tra la a responsabilità limitata (mandataria) sede legale in alla via nr., codice fiscale e partita IVA e la (mandante) sede legale in alla via nr., codice fiscale e partita IVA, giusta poteri conferiti con l atto di costituzione e mandato collettivo speciale di rappresentanza in data febbraio 2012, repertorio n. raccolta n. per notar dr., registrato a Reggio Calabria il _ febbraio 2012 al n. serie, di seguito più brevemente denominato Appaltatore oppure Impresa, premesso che - con delibera n. del / /2012 l Azienda Sanitaria ha indetto una procedura aperta per l affidamento in appalto della realizzazione e gestione del Centro Dialisi Decentrato ad assistenza continuativa - CAD - di Scilla; - a seguito dello svolgimento delle operazioni di gara, con deliberazione n. del..2014, l Azienda Sanitaria ha aggiudicato in via definitiva all operatore il suindicato servizio;

2 - con nota prot. del, l Azienda Sanitaria ha comunicato l aggiudicazione definitiva all operatore aggiudicatario in parola ed ha proceduto alla sua immissione nel servizio a far data dal ; - l Impresa, risultata aggiudicataria della suddetta gara a tal fine indetta dall Azienda Sanitaria, ha presentato la documentazione richiesta ai fini della stipula del presente contratto, nonché ha prestato la polizza assicurativa, secondo le modalità e condizioni indicate negli artt. 13 e 23 del Capitolato tecnico di gara, valevole per tuttala durata del contratto, esclusiva per i servizi oggetto del presente capitolato, ed ha soddisfatto gli obblighi assicurativi richiesti, documentazione che, anche se non materialmente allegata al presente contratto, ne forma parte integrante e sostanziale; - l'impresa dichiara che quanto risulta dal presente contratto e dai suoi allegati - Allegato I Dichiarazione d offerta, (allegati D del disciplinare di gara), Allegato II Capitolato Tecnico (allegato F del disciplinare di gara), Allegato III Chiarimenti pubblicati sul sito e messi a disposizione dall Azienda Sanitaria nel corso della procedura di gara - definisce in modo adeguato e completo l'oggetto delle prestazioni e consente di acquisire tutti gli elementi per una idonea valutazione tecnica ed economica delle stesse. Il predetto operatore ha trasmesso altresì tutta la documentazione richiesta dal disciplinare di gara, propedeutica alla stipula del presente contratto. Tutto ciò premesso, tra le parti come in epigrafe rappresentate e domiciliate: - Art. 1 - Valore delle premesse, degli allegati e norme regolatrici 1. Le premesse di cui sopra, gli atti e i documenti ivi richiamati, ancorché non materialmente allegati, costituiscono parte integrante e sostanziale del presente contratto così come l Allegato I Dichiarazione d offerta, (allegato D del disciplinare di gara), l Allegato II Capitolato Tecnico (allegato F del

3 disciplinare di gara), l Allegato III Chiarimenti pubblicati sul sito e messi a disposizione dall Azienda Sanitaria nel corso della procedura di gara, nonché ogni altra dichiarazione dell Impresa posta in calce al presente atto. 2. L esecuzione del presente contratto è regolata, oltre che da quanto disposto nel medesimo e nei suoi allegati: a) dal Decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE; b) dal Decreto Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163; c) dalle norme applicabili ai contratti della pubblica amministrazione; d) dal codice civile e dalle altre disposizioni normative già emanate o che verranno emanate in materia di contratti di diritto privato, per quanto non regolato dalle disposizioni sopra richiamate. 3. In caso di discordanza o contrasto, gli atti e documenti prodotti dall Azienda Sanitaria prevarranno sugli atti e documenti prodotti dall Impresa, ad eccezione di eventuali proposte migliorative formulate dall Impresa ed accettate dall Azienda Sanitaria. - Art. 2 Oggetto e durata L'Azienda Sanitaria Provinciale di Reggio Calabria affida all Impresa, che accetta, la realizzazione e gestione del Centro Dialisi Decentrato ad assistenza continuativa - CAD - di Scilla, da eseguirsi conformemente alle prescrizioni contenute nel Capitolato Tecnico e nell Offerta Tecnica, nonché in base alle condizioni e ai termini previsti nel presente contratto. L oggetto della fornitura, di cui al precedente comma, dovrà essere conforme, salva espressa autorizzazione dell Azienda Sanitaria alla variazione, alle caratteristiche tecniche ed alle specifiche indicate nel Capitolato Tecnico, nell Offerta tecnica e nella relativa documentazione tecnica e d uso. Il servizio è svolto a decorrere dal, in conformità ai patti stipulati con la presente convenzione,ed avrà termine in data 20,.

4 Articolo 3 Obblighi ed adempimenti a carico dell Impresa 1. Sono a carico dell Impresa, intendendosi remunerati con il corrispettivo contrattuale di cui oltre, tutti gli oneri e rischi relativi alle attività e agli adempimenti occorrenti all integrale espletamento dell oggetto contrattuale, ivi compresi gli oneri, se applicabili in relazione alla particolarità della fornitura: 2. L Impresa si obbliga ad eseguire le prestazioni tutte oggetto del presente contratto a perfetta regola d arte, nel rispetto delle norme vigenti e secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nel Capitolato Tecnico, nonché nel presente contratto e nei suoi allegati -fermi restando, ove compatibili e/o migliorativi per l Azienda Sanitaria gli impegni assunti dall Impresa in fase di gara e indicati nell offerta tecnico-economica formulata- oltre che a fornire le relative certificazioni di legge. 3. I servizi di cui all art. 2, dovranno essere conformi, salva espressa autorizzazione dell Azienda Sanitaria alla variazione, alle caratteristiche tecniche ed alle specifiche indicate nel Capitolato Tecnico, nella offerta Tecnica e nella relativa documentazione tecnica e d uso. 4. L Impresa si obbliga ad osservare, nell esecuzione delle prestazioni contrattuali, tutte le norme e tutte le prescrizioni tecniche e di sicurezza in vigore, nonché quelle che dovessero essere emanate nel corso di durata del presente contratto. Resta espressamente convenuto che gli eventuali maggiori oneri, derivanti dall osservanza delle predette norme e prescrizioni, resteranno ad esclusivo carico dell Impresa, intendendosi in ogni caso remunerati con il corrispettivo contrattuale di cui oltre. L Impresa non potrà, pertanto, avanzare pretesa di compensi, a tal titolo, nei confronti dell Azienda Sanitaria. 5. L Impresa si impegna espressamente a manlevare e tenere indenne l Azienda Sanitaria da tutte le conseguenze derivanti dalla eventuale

5 inosservanza delle norme e prescrizioni tecniche, di sicurezza e sanitarie vigenti. 6. Le prestazioni contrattuali devono essere svolte presso il territorio dell Azienda Sanitaria. 7. L Impresa si impegna ad avvalersi di personale altamente specializzato, in relazione alle diverse prestazioni contrattuali. 8. L Impresa si obbliga a consentire all Azienda Sanitaria un ampia e insindacabile facoltà di effettuare in qualsiasi momento verifiche e controlli circa la corretta osservanza di tutte le disposizioni contenute nel contratto, nel capitolato tecnico e nell offerta formulata dall Impresa. l Impresa, pertanto, si obbliga a prestare la più ampia collaborazione per consentire lo svolgimento delle suddette attività da parte dell Azienda Sanitaria. 9. L Impresa si obbliga a rispettare tutte le indicazioni relative all esecuzione contrattuale che dovessero essere impartite dall Azienda Sanitaria. 10. L Impresa si obbliga, infine, a dare immediata comunicazione all Azienda Sanitaria di ogni circostanza che abbia influenza sull esecuzione del contratto. Articolo 4 Obblighi derivanti dal rapporto di lavoro 1. L Impresa si obbliga ad ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro, previdenza e disciplina infortunistica, assumendo a proprio carico tutti gli oneri relativi. 2. L Impresa si obbliga altresì ad applicare, nei confronti dei propri dipendenti occupati nelle attività contrattuali, le condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro applicabili, alla data di stipula del presente contratto, alla categoria e nelle

6 località di svolgimento delle attività, nonché le condizioni risultanti da successive modifiche ed integrazioni. 3. L Impresa si obbliga, altresì, a continuare ad applicare i su indicati contratti collettivi anche dopo la loro scadenza e fino alla loro sostituzione. 4. Gli obblighi relativi ai contratti collettivi nazionali di lavoro di cui ai commi precedenti vincolano l Impresa anche nel caso in cui questa non aderisca alle associazioni stipulanti o receda da esse, per tutto il periodo di validità del presente contratto. 5. Nell ipotesi di inadempimento anche a uno solo degli obblighi di cui ai commi precedenti, l Azienda Sanitaria, previa comunicazione all Impresa delle inadempienze ad essa denunciate dalle Autorità competenti, si riserva di effettuare, sulle somme da versare (corrispettivo) o restituire (cauzione) alla medesima Impresa, una ritenuta forfettaria di importo pari al 5% del corrispettivo contrattuale complessivo; tale ritenuta verrà restituita, senza alcun onere aggiuntivo, quando l Autorità competente avrà dichiarato che l Impresa si sia posta in regola. 6. L Impresa deve fornire i modelli CUD (denuncia annuale delle retribuzioni soggette a contribuzione) e i modelli DM 10del personale impiegato nell esecuzione dell appalto su richiesta del direttore dell esecuzione. Articolo 5 Direttore dell esecuzione e referente aziendale 1. l Azienda Sanitaria nomina, ai sensi e per gli effetti dell art. 300 e ss. Del D.P.R. nr. 207/2010 il sig. quale Direttore dell esecuzione del contratto. 2.L Impresa nomina il sig. quale referente aziendale della stessa nei confronti dell Azienda Sanitaria.

7 Articolo 6 Obblighi di riservatezza e trattamento dei dati 1. L Impresa ha l obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni, ivi comprese quelle che transitano per le apparecchiature di elaborazione dati, di cui vengano in possesso e, comunque, a conoscenza, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all esecuzione del presente contratto. 2. L obbligo di cui al precedente comma sussiste, altresì, relativamente a tutto il materiale originario o predisposto in esecuzione del presente contratto. 3. L obbligo di cui al comma 1 non concerne i dati che siano o divengano di pubblico dominio nonché le idee, le metodologie e le esperienze tecniche che l Impresa sviluppa o realizza in esecuzione delle prestazioni contrattuali. 4. L Impresa è responsabile per l esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori, degli obblighi di segretezza anzidetti. 5. In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza, l Azienda Sanitaria ha la facoltà di dichiarare risolto di diritto il presente contratto, fermo restando il risarcimento di tutti i danni che dovessero derivare dall inadempimento in parola. 6. L Impresa potrà citare i termini essenziali del presente contratto, nei casi in ciò fosse condizione necessaria per la partecipazione dell Impresa stessa a gare e appalti. Articolo 7 Responsabilità 1. L Impresa è responsabile dei danni derivanti e/o connessi all esecuzione del presente contratto.

8 2. L Impresa è responsabile dei danni di qualsiasi natura, materiali e immateriali, diretti e indiretti, che dovessero essere cagionati da parte dell Impresa stessa all Azienda Sanitaria e/o Terzi, ai loro personale, consulenti, ai loro beni mobili e immobili, anche condotti in locazione, nonché a terzi. Articolo 8 Consegna statistiche 1. L esecuzione delle attività e la consegna dei relativi elaborati dovranno essere effettuati dall Impresa secondo le modalità e i tempi indicati nel Capitolato Tecnico, nell Offerta Tecnica e, in ogni caso, tutte le prestazioni previste dal disciplinare. Articolo 9 Garanzie 1. L Impresa garantisce la corretta esecuzione delle attività, a tal fine deve acquisire dai propri fornitori, e rendere disponibili all Azienda Sanitaria, idonee certificazioni di qualità o dichiarazione di conformità delle attrezzature utilizzate per l esecuzione dell appalto, acquisendo la documentazione tecnica probatoria della tracciabilità di ciascun prodotto. Articolo 10 Penalità 1. La realizzazione dei servizi richiesti deve essere completata nei tempi indicati nel capitolato tecnico e/o in quelli indicati dal concorrente nella propria offerta tecnica. 2. Fermo rimane quanto indicato, nel Capitolato tecnico e nella documentazione di gara, relativamente alla qualità delle prestazioni dei servizi realizzati e all accettazione/collaudo dei prodotti consegnati, alle modalità di verifica, ai livelli di servizio minimi richiesti, alla determinazione delle penali associate.

9 3. L importo della penale verrà trattenuto dall Azienda Sanitaria con decurtazione dell importo nella prima fattura utile. 4. L applicazione delle penalità sarà preceduta da regolare contestazione scritta. E fatta salva, in ogni caso, l applicazione di quanto previsto dall art. 26 del Capitolato tecnico relativamente alla risoluzione del contratto. Articolo 11 Corrispettivo 1. Il corrispettivo contrattuale annuo per l esecuzione dell oggetto contrattuale è pari a complessivi Euro,00 ( /00), IVA esclusa, quale risultante dello sconto pari a applicata sulle tariffe previste nel Nomenclatore Tariffario Regionale per ogni singola prestazione indicata nell allegato D1. 2. Il predetto corrispettivo contrattuale globale si riferisce all esecuzione della fornitura e dei servizi connessi a perfetta regola d arte, per l intero periodo contrattuale e nel pieno adempimento delle modalità e delle prescrizioni contrattuali e nelle quantità attese ed indicate nell allegato A del disciplinare di gara. 3. Tutti gli obblighi ed oneri derivanti all Impresa dall esecuzione del contratto e dall osservanza di leggi, capitolati e regolamenti, nonché dalle disposizioni emanate o che venissero emanate dalle competenti autorità, sono compresi dal corrispettivo contrattuale. 4. Il corrispettivo contrattuale è accettato dall Impresa in base ai propri calcoli alle proprie indagini, alle proprie stime, a tutto suo rischio, ed è pertanto invariabile ed indipendente da qualsiasi imprevisto o eventualità. 5. L Azienda Sanitaria si riserva espressamente la facoltà di richiedere l estensione del contratto per far fronte al fabbisogno d ulteriori strutture aziendali, alle medesime condizioni contrattuali. 6. L Impresa non potrà vantare diritto ad altri compensi ovvero ad

10 adeguamenti o aumenti del corrispettivo contrattuale, ad eccezione di quelli contrattualmente pattuiti. Articolo 12 Oneri fiscali e spese contrattuali 1. Sono a carico dell'impresa tutti gli oneri tributari e le spese contrattuali. 2. L Impresa dichiara che le prestazioni di cui trattasi sono effettuate nell esercizio di Impresa e che trattasi di operazioni soggette all Imposta sul Valore Aggiunto, che l Impresa è tenuta a versare, con diritto di rivalsa, ai sensi del D.P.R. n. 633/72; conseguentemente, al presente contratto dovrà essere applicata l imposta di registro in misura fissa, ai sensi dell art. 40 del D.P.R. n. 131/86, con ogni relativo onere a carico dell Impresa. Articolo 13 Fatturazione e pagamenti 1.Ai fini del pagamento del corrispettivo di cui al precedente art. 11, comma 1, in relazione alla natura dell appalto che prevede un prezzo unitario in base alla tipologia del servizio, le fatturazioni avverranno a consuntivo mensile. 2.Al termine di ogni mese, l Impresa emetterà distinte fatture, contemporaneamente saranno presentati i titoli giustificativi (attestazioni di buon esito). 3.Le suindicate fatture che dovranno contenere il riferimento al presente contratto ed alla singola tipologia di fornitura devono essere intestate a: Azienda Sanitaria Provinciale di Reggio Calabria, P.I./C.F , con sede in Reggio Calabria alla via S. Anna II Tronco nr L importo della fattura verrà pagato dall Azienda Sanitaria in favore dell Impresa,entro 90 (novanta) giorni dalla Data di Ricevimento della fattura previa acquisizione del documento unico di regolarità contributiva (D.U.R.C.) e previa verifica ai sensi del D.M. n. 40 del 18/01/2008, sul seguente conto

11 corrente n. intestato all Impresa presso la Banca, Agenzia, Codice ABI, Codice CAB, Codice IBAN: IT. I pagamenti saranno effettuati esclusivamente al conto corrente suindicato, fermo restando che l Azienda Sanitaria rimane del tutto estranea ai rapporti intercorrenti tra i componenti il raggruppamento temporaneo d imprese. Con il pagamento del corrispettivo si intendono interamente compensati tutti i servizi, le prestazioni e le spese accessorie resesi eventualmente necessarie al fine della perfetta esecuzione dell appalto. 5. L Impresa, sotto la propria esclusiva responsabilità, renderà tempestivamente note a Azienda Sanitaria le variazioni che si verificassero circa le modalità di accredito di cui sopra. In difetto di tale comunicazione, anche se le variazioni venissero pubblicate nei modi di legge, l Impresa non potrà sollevare eccezioni in ordine ad eventuali ritardi dei pagamenti, né in ordine ai pagamenti già effettuati. 4. L Impresa, sotto la propria esclusiva responsabilità, si assume l obbligo di assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari finalizzata a prevenire infiltrazioni criminali negli appalti pubblici di lavori, servizi e forniture, cosi come previsto dall art. 3 della legge nr. 136 del 13/08/2010, e per tanto si assume l obbligo di utilizzare il seguente conto corrente attivo presso la seguente agenzia: Agenzia IBAN: IT. Tale conto corrente è dedicato ad accogliere le movimentazioni finanziarie relative al servizio in oggetto, i cui soggetti autorizzati adoperare sono: nato a ( ), il 0 CF.. L Impresa si impegna espressamente affinché i bonifici bancari o postali effettuati dal conto corrente dedicato per l esecuzione del presente servizio riporteranno nella causale, in relazione a ciascuna transazione, il codice unico di progetto (CIG) relativo al servizio, a tal fine si comunica sin da ora, ai sensi della legge

12 136/2010, i seguenti dati del conto corrente dedicato della ditta e delle persone abilitate alla relativa movimentazione, Banca Agenzia IBAN IT - Sig. nato a ( ), il 0 CF.. Articolo 14 Trasparenza dei prezzi 1. L Impresa espressamente ed irrevocabilmente: a) dichiara che non vi è stata mediazione o altra opera di terzi per la conclusione del presente contratto; b) dichiara di non aver corrisposto né promesso di corrispondere ad alcuno, direttamente o attraverso terzi, ivi comprese le imprese collegate o controllate, somme di denaro o altra utilità a titolo di intermediazione o simili, comunque volte a facilitare la conclusione del contratto stesso; c) si obbliga a non versare ad alcuno, a nessun titolo, somme di danaro o altra utilità finalizzate a facilitare e/o a rendere meno onerosa l esecuzione e/o la gestione del presente contratto rispetto agli obblighi con esse assunti, né a compiere azioni comunque volte agli stessi fini. 2. Qualora non risultasse conforme al vero anche una sola delle dichiarazioni rese ai sensi del precedente comma, ovvero l Impresa non rispettasse gli impegni e gli obblighi ivi assunti per tutta la durata del presente contratto, lo stesso si intenderà risolto di diritto ai sensi e per gli effetti dell art cod. civ., per fatto e colpa dell Impresa, che sarà conseguentemente tenuta al risarcimento di tutti i danni derivanti dalla risoluzione. Articolo 15 Cauzione 1. La cauzione di cui alle premesse, prestata dall Impresa a garanzia di

13 tutte le obbligazioni assunte dal presente contratto, costituita mediante Polizza Fidejussoria N., emessa da in data 2011, sarà svincolata, previa deduzione di crediti dell Azienda Sanitaria verso l Impresa, a seguito della piena ed esatta esecuzione del contratto. 2. L Azienda Sanitaria ha diritto di incamerare la cauzione, in tutto o in parte, per i danni che essa affermi di aver subito,senza pregiudizio dei suoi diritti nei confronti dell Impresa, per la rifusione dell ulteriore danno eventualmente eccedente la somma incamerata. 3. L Azienda Sanitaria ha diritto di valersi direttamente della cauzione per l applicazione delle penali. 4. In ogni caso l Impresa è tenuta a reintegrare la cauzione di cui l Azienda Sanitaria si sia avvalsa, in tutto o in parte, durante l esecuzione del contratto, entro il termine di 10 (dieci) giorni dal ricevimento della richiesta dell Azienda Sanitaria. 5. In caso di inadempimento a tale obbligo l Azienda Sanitaria ha facoltà di dichiarare risolto di diritto il presente contratto. Articolo 16 Recesso 1. L'Azienda Sanitaria ha diritto, qualora l Impresa incorra in una grave violazione nell esecuzione del contratto od incorra in una delle cause d esclusione dell art. 38 del D.P.R. nr. 163/06, di recedere dal presente contratto in qualsiasi momento, con preavviso di almeno 15 (quindici) giorni solari, da comunicarsi all Impresa con lettera raccomandata a/r, rinunciando, ora per allora, alle spese sostenute ed al mancato guadagno ai sensi e per gli effetti dell art del codice civile. 2. Dalla data di efficacia del recesso, l Impresa dovrà cessare tutte le prestazioni contrattuali, assicurando che tale cessazione non comporti danno alcuno all Azienda Sanitaria.

14 3. In caso di recesso da parte dell Azienda Sanitaria, l Impresa ha diritto al pagamento di quanto correttamente eseguito a regola d arte secondo il corrispettivo e le condizioni di contratto; l Impresa rinuncia, ora per allora, a qualsiasi pretesa risarcitoria, ad ogni ulteriore compenso o indennizzo e/o rimborso delle spese. 4. Qualora taluno dei componenti l organo di amministrazione o l amministratore delegato o il direttore generale o il responsabile tecnico dell Impresa siano condannati, con sentenza passata in giudicato, per delitti contro la pubblica amministrazione, l ordine pubblico, la fede pubblica o il patrimonio, ovvero siano assoggettati alle misure previste dalla normativa antimafia, l Azienda Sanitaria ha diritto di recedere dal presente contratto in qualsiasi momento e qualunque sia il suo stato di esecuzione, senza preavviso. In tale ipotesi, l Impresa ha diritto al pagamento di quanto correttamente eseguito a regola d arte secondo i corrispettivi e le condizioni di contratto e rinuncia, ora per allora, a qualsiasi pretesa risarcitoria, ad ogni ulteriore compenso o indennizzo e/o rimborso delle spese. Articolo 17 Proroghe e sospensioni 1. L Impresa non può sospendere unilateralmente l esecuzione delle attività, nemmeno nei casi in cui siano in atto controversie con l Azienda Sanitaria.L eventuale sospensione delle attività per decisione unilaterale dell Impresa costituisce grave inadempimento contrattuale e può comportare la risoluzione di diritto del contratto, restando a carico dell Impresa tutti gli oneri e le conseguenze derivanti da tale risoluzione. Qualora durante l esecuzione delle attività affidate vengano avanzate richieste di proroghe da parte dell Impresa, queste potranno essere concesse solo dopo che l Azienda Sanitaria le abbia approvate, ovvero sia stata accertata, in contraddittorio, la reale sussistenza del caso fortuito o dei motivi di forza maggiore all origine

15 delle richieste stesse. Articolo 18 Cessione del contratto e del credito 1. E fatto divieto assoluto all Impresa di cedere, in tutto o in parte, a qualsiasi titolo o ragione, direttamente o indirettamente, il presente contratto, a pena di nullità della cessione stessa. 2. In caso di inadempimento da parte dell Impresa degli obblighi di cui al precedente comma, l Azienda Sanitaria, fermo restando il diritto al risarcimento del danno, ha facoltà di dichiarare risolto di diritto il presente contratto. 3. La cessione del credito derivante dal contratto è regolata dalle norme di cui all art. 117 del D.Lgs. 163/2006. Articolo 19 Foro competente 1. Per tutte le questioni relative al presente atto è competente in via esclusiva il Foro di Reggio Calabria. Pertanto, a tutti gli effetti, l Impresa dovrà eleggere domicilio legale in Reggio Calabria. Articolo 20 Consenso al trattamento dei dati 1. L Impresa dichiara di consentire il trattamento dei dati personali da parte dell Azienda Sanitarai, ai sensi della Legge n. 196/2003 ( legge sulla privacy ), per le finalità connesse all esecuzione del presente contratto. Articolo 21 Condizioni particolari di risoluzione 1. Oltre a quant altro specificato nel disciplinare, l Azienda Sanitaria si riserva di risolvere il contratto ai sensi e per gli effetti dell art c.c., nei casi di mancato rispetto delle condizioni previste dalla documentazione di gara, o degli impegni ulteriori assunti dall Impresa in offerta, con

16 incameramento della cauzione provvisoria o definitiva e salva ulteriore richiesta di risarcimento del danno subito dall Azienda Sanitaria. Costituisce causa di risoluzione anche il mancato rispetto del CCNL del settore di appartenenza dell impresa, con riferimento, in particolare, ai minimi retributivi da corrispondere al personale in organico. 2. La disposizione di cui ai precedenti comma prevalgono, in ogni caso, sulle disposizioni del presente contratto e relativi allegati con esse eventualmente contrastanti. Reggio Calabria, lì... Azienda Sanitaria Provinciale Il Direttore Generale L Impresa = = = = Dichiarazione annessa al contratto Il sottoscritto Sig., in qualità di legale rappresentante dell Impresa, dichiara di avere particolareggiata e perfetta conoscenza di tutte le clausole contrattuali e dei documenti ed atti ivi richiamati. Ai sensi e per gli effetti di cui agli artt e 1342 cod. civ., l Impresa dichiara di accettare tutte le condizioni e patti ivi contenuti e di avere particolarmente considerato quanto stabilito e convenuto con le relative clausole; in particolare dichiara di approvare specificamente le clausole e condizioni di seguito elencate: Art. 1- Premesse Art. 2- Oggetto Art. 3- Obblighi e adempimenti a carico dell Impresa Art. 4- Obblighi derivanti dal rapporto di lavoro Art. 5- Direttore dell esecuzione e referente aziendale Art. 6- Obblighi di riservatezza e trattamento dei dati

17 Art. 7- Responsabilità Art. 8 Consegne statistiche Art. 9 - Garanzie Art Penalità Art. 11 Corrispettivo Art Oneri fiscali e spese contrattuali Art Fatturazione e pagamenti Art Trasparenza dei prezzi Art. 15 Cauzione Art Recesso Art. 17 Proroghe e sospensioni Art Cessione del contratto e del credito Art Foro competente Art Consenso al trattamento dei dati Art Condizioni particolari di risoluzione Reggio Calabria, li... Le spese di contratto ed accessorie inerenti e conseguenti sono a carico dell Appaltatore. Eventuali oneri fiscali (imposta di bollo e tassa di registro se occorrente) sono a carico dell Appaltatore.

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