IL GIUDICE: MONOCRATICO E COLLEGIALE

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1 IL GIUDICE E IL PUBBLICO MINISTERO PROF. ROMANO CICCONE

2 Indice 1 IL GIUDICE: MONOCRATICO E COLLEGIALE LA RESPONSABILITÀ DEL GIUDICE I POTERI DEL GIUDICE IL PUBBLICO MINISTERO Per il proficuo studio dell'insegnamento è assolutamente consigliata la consultazione del vigente codice di procedura civile (anche e soprattutto se "annotato" e/o "commentato" e/o "operativo) 2 di 13

3 1 Il Giudice: monocratico e collegiale Il Giudice, o meglio, l'organo giudicante può essere un organo monocratico o collegiale; monocratico quando é formato da una sola persona, collegiale quando é composto da più persone. Nell'area civile sono giudici monocratici, il Giudice di Pace e il Tribunale in composizione monocratica. Giudici collegiali sono, invece, il Tribunale, composto da tre giudici, la Corte di Appello, formata da tre giudici e la Corte di Cassazione, formata da cinque o sette giudici, a seconda se giudichi a sezioni semplici o a sezioni unite. 3 di 13

4 Il giudice: indipendenza e imparzialità La funzione particolarmente delicata esercitata dal giudice, impone che lo stesso sia un organo indipendente, ovvero, un organo svincolato da qualsiasi potere o forma di potere. Tale indipendenza viene riconosciuta e garantita innanzitutto dalla nostra Costituzione che, in più articoli, statuisce l'indipendenza della magistratura sancendo che: a) art. 101 comma 2 I giudici sono soggetti soltanto alla legge ; b) art. 104 comma 1 La magistratura costituisce un organo autonomo ed indipendente da ogni altro potere ; c) art. 107 I magistrati sono inamovibili. Non possono essere dispensati o sospesi dal servizio né destinati ad altre sedi o funzioni se non in seguito a decisione del Consiglio Superiore della Magistratura, adottata o con i motivi e le garanzie di difesa stabilite dall'ordinamento giudiziario o con il loro consenso. Il Ministro della Giustizia ha facoltà di promuovere l'azione disciplinare. I magistrati si distinguono fra loro soltanto per diversità di funzioni. Il pubblico ministero gode delle garanzie stabilite nei suoi riguardi dalle norme sull'ordinamento giudiziario. d) art. 108 comma 2 La legge assicura l'indipendenza dei giudici delle giurisdizioni speciali, del pubblico ministero presso di esse, e degli estranei che partecipano all'amministrazione della giustizia. Se risulta indispensabile assicurare al giudice un'effettiva indipendenza dalle diverse forme di potere, é altrettanto importante garantire a tutti i cittadini l'imparzialità del giudice nei confronti delle parti del giudizio. Per garantire ciò, il nostro legislatore ha predisposto due strumenti principali: l'astensione e la ricusazione. L'astensione è un istituto che non coinvolge le parti del giudizio ma esclusivamente il giudice; l'art. 51 c.p.c. individua in modo tassativo i casi in cui il giudice deve obbligatoriamente astenersi, ovvero: se ha un interesse nella causa o in altra vertente su identica questione di diritto; se egli stesso o la moglie é parente fino al quarto grado o legato da vincoli di affiliazione, o é convivente o commensale abituale di una delle parti o di alcuno dei difensori; 4 di 13

5 se egli stesso o la moglie ha causa pendente o grave inimicizia o rapporti di credito o debito con una delle parti o alcuno dei suoi difensori; se ha dato consiglio o prestato patrocinio nella causa, o ha deposto in essa come testimone, oppure ne ha conosciuto come magistrato in altro grado del processo o come arbitro o vi ha prestato assistenza come consulente tecnico; se é tutore, curatore, amministratore di sostegno, procuratore, agente o datore di lavoro di una delle parti; se, inoltre, é amministratore o gerente di un ente, di un'associazione anche non riconosciuta, di un comitato, di una società o stabilimento che interesse nella causa. In ogni altro caso in cui esistono gravi ragioni di convenienza, il giudice può richiedere al capo dell'ufficio l'autorizzazione ad astenersi (in queste ultime ipotesi si parla di astensione cd. facoltativa); quando l'astensione riguardo il capo dell'ufficio l'autorizzazione deve essere richiesta al capo dell'ufficio superiore. L'istituto della ricusazione, disciplinato dall'art. 52 c.p.c., coinvolge direttamente le parti del giudizio le quali, nei casi in cui é obbligatoria l'astensione del giudice, possono proporre a mezzo ricorso la ricusazione del giudice o di un giudice facente parte del collegio giudicante. Se al ricusante é noto il nome del giudice o dei giudici che sono chiamati a trattare o decidere la causa, il ricorso deve essere depositato in cancelleria due giorni prima dell'udienza; in caso contrario il deposito deve avvenire prima dell'inizio della trattazione o discussione di questa. La ricusazione sospende il processo, ed il giudice ricusato non può compiere alcun atto. Sulla ricusazione decide il Presidente del Tribunale se é ricusato un giudice di pace; il collegio se é ricusato uno dei componenti del tribunale o della corte. La decisione sul ricorso viene presa con ordinanza non impugnabile, udito il giudice ricusato e, quando occorre, assunte le prove offerte. L'ordinanza di accoglimento della proposta ricusazione, designerà anche il nuovo giudicante che andrà a sostituire quello ricusato; dell'ordinanza é data notizia dalla cancelleria al giudice e alle parti, le quali dovranno provvedere alla riassunzione della causa nel termine perentorio. L'ordinanza con la quale viene rigettata l'istanza di ricusazione o con la quale viene dichiarata l'inammissibilità della stessa provvederà alle spese e potrà sancire la condanna della parte o del difensore che l'ha proposta al pagamento di una pena pecuniaria. 5 di 13

6 2 La responsabilità del giudice Particolarmente interessanti sono le novità introdotte nella disciplina afferente la responsabilità dei giudici per gli atti compiuti nell'esercizio delle loro funzioni. In passato tale responsabilità era prevista esclusivamente in caso di dolo, frode e concussione, e nel caso in cui il giudicante avesse ingiustificatamente omesso, rifiutato o ritardato di provvedere sulle domande presentate dalle parti; l'eventuale azione promossa per il risarcimento del danno doveva essere preventivamente autorizzata dal Ministro della Giustizia. Tale disciplina, totalmente abrogata, ha lasciato spazio ad altra normativa, Legge 117 del 13/04/1988, in base alla quale la responsabilità del giudice e l'azione risarcitoria ad essa connessa é prevista nei casi di: 1. provvedimenti o atti commessi con dolo o colpa grave; 2. diniego di giustizia. La colpa grave viene riconosciuta nei casi in cui vi sia violazione di legge determinata da negligenza inescusabile, sempre per negligenza inescusabile via sia l'affermazione di un fatto la cui esistenza é incontestabilmente esclusa dagli atti del procedimento, la negazione di un fatto la cui esistenza risulta in modo incontestabile, l'emissione di un provvedimento in materia di libertà personale senza motivazioni o fuori dai casi previsti dalla legge. Il diniego di giustizia, invece, è previsto qualora sia trascorso il termine di legge per il compimento di un atto di ufficio, nel caso in cui una parte abbia presentato istanza per l'emissione di un provvedimento e il giudicante, senza giustificato motivo, ometta, ritardi o rifiuti di compierlo entro trenta giorni dal deposito dell'istanza in cancelleria. L'azione per il risarcimento può essere avanzata soltanto dopo l'esperimento dei mezzi ordinari di impugnazione o, in caso di mancanza degli stessi, al termine del grado di procedimento nel quale é stato emesso il provvedimento. Il termine di decadenza per la proposizione della domanda é di due anni; l'azione va avanzata nei confronti del Presidente del Consiglio dei Ministri. Il procedimento avverso il giudice è composto in due fasi: una prima, in cui si valuta l'ammissibilità della domanda, vagliata dal tribunale, sentite le parti, in camera di consiglio; ed una seconda che, svolgendosi soltanto in caso di ammissibilità della domanda, rappresenta un vero e proprio giudizio di cognizione, in cui é ritualmente ammessa la presenza del magistrato. 6 di 13

7 Nel caso di condanna del giudice lo Stato, a seguito del risarcimento del danno, può rivalersi sul giudice entro un anno. Sia ben inteso che il risarcimento previsto dalla nuova normativa ha ad oggetto soltanto il danno patrimoniale; il danno non patrimoniale é risarcibile esclusivamente nei casi di provvedimenti che implicano la restrizione della libertà personale, e resta pertanto escluso nei giudizi civili. Qualora il comportamento del giudice costituisca anche reato, lo stesso é soggetto anche alle norme ordinarie in materia penale (es. corruzione). La nuova normativa prevede, altresì, la responsabilità disciplinare del magistrato per l'inosservanza dei suoi doveri ed in caso di condotta che comprometta il prestigio dell'ordine giudiziario. L'azione disciplinare é obbligatoria nei casi che hanno portato alla richiesta di risarcimento. 7 di 13

8 3 I poteri del giudice I poteri e le attribuzioni riconosciute al giudice sono di diversa natura e tipologia: accanto a quella principale, la funzione giurisdizionale, ve ne sono invero altre egualmente importanti come, ad esempio, la funzione amministrativa che viene riconosciuta al giudice nell'ambito della volontaria giurisdizione. E' opportuno, in proposito, analizzare singolarmente le funzioni riconosciute ai differenti organi giudicanti. Iniziamo con il giudice di pace, al quale è attribuita una funzione conciliativa e contenziosa di primo grado, con precisi liti di materia e di valore, già precedentemente enunciati. Il tribunale, invece, rappresenta l'unico giudice togato di primo grado, decide generalmente in composizione monocratica, eccezion fatta per i casi previsti esplicitamente dall'art. 50 bis c.p.c. in base al quale il tribunale giudica in composizione collegiale nelle cause in cui é obbligatoria l'intervento del P.M. (salvo che sia diversamente disposto); nelle cause di opposizione, impugnazione, revocazione e in quelle conseguenti a dichiarazioni tardive di credito di cui al regio decreto 16/03/42 n. 267 e alle altre leggi speciali disciplinanti la liquidazione coatta amministrativa; nelle cause devolute alle sezioni specializzate; nelle cause di omologazione del concordato fallimentare e del concordato preventivo; nelle cause di impugnazione delle deliberazioni dell'assemblea e del consiglio di amministrazione, nonché nelle cause di responsabilità da chiunque promosse contro gli organi amministrativi e di controllo, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari e liquidatori delle società delle mutue assicuratrici e società cooperative, delle associazioni in partecipazione e dei consorzi; nelle cause di impugnazione dei testamenti e di riduzione per lesione di legittima; nelle cause di cui alle legge 13/04/1988 n Il tribunale decide, altresì, in composizione collegiale nei procedimenti in camera di consiglio disciplinati dagli artt. 737 e ss., salvo che sia diversamente disposto. Il tribunale svolge anche funzione di appello per le sentenze emesse dal giudice di pace, e ha ampia competenza nell'ambito della volontaria giurisdizione. 8 di 13

9 La Corte di appello, ha funzione di appello per le sentenze emesse in primo grado; in alcuni casi delibera in camera di Consiglio. La Corte di Cassazione ha come principale compito quello di assicurare e garantire l'osservanza e l'uniforme interpretazione delle norme di legge; regola, altresì, i conflitti di competenza, giurisdizione e attribuzione. Accanto alle summenzionate funzioni, ai giudici vengono riconosciuti, sempre nell'ambito delle proprie competenze giurisdizionali, anche dei poteri; tra questi, ricordiamo il potere di direzione e governo del processo, necessario per garantire un rapido e corretto svolgimento del giudizio; il potere conciliativo, a mezzo del quale il giudicante, su richiesta congiunta delle parti, può fissare altra udienza nella quale esperire il tentativo di conciliazione (resta ferma, comunque, la possibilità del giudice di esperire più volte nel corso del procedimento ulteriori tentativi di conciliazione); poteri ordinatori ed istruttori, necessari per la raccolta di prove ed elementi di fatto da porre alla base della decisione finale e, comunque, indispensabili per il corretto svolgimento del processo; potere decisorio, ovvero di decidere la causa, su eventuali questioni sorte durante la fase istruttoria, e di valutare liberamente le prove (salvo che la legge disposta diversamente). 9 di 13

10 4 Il Pubblico Ministero Il Pubblico Ministero è un soggetto che ha poteri analoghi a quelli delle parti di un giudizio, ma che li esercita nell'esclusivo interesse pubblico; la sua azione, invero, é volta alla promozione ed al controllo della tutela giurisdizionale laddove vengono in evidenza interessi pubblici. Il codice di procedura civile disciplina compiutamente questa figura, dettagliandone azioni, attività e poteri. In base all'art. 69 c.p.c. Il pubblico ministero esercita l'azione civile nei casi stabiliti dalla legge ; analizzando i casi tassativamente previsti dal legislatore, si può notare come l'attività del pubblico ministero in alcuni casi miri ad ottenere dall'autorità giudicante provvedimenti in favore di determinati soggetti ed, in altri, si pone come limite alla volontà negoziale delle parti. L'art. 70 c.p.c. disciplina, invece, i casi in cui l'intervento del pubblico ministero é obbligatorio, a pena di nullità rilevabile di ufficio, ovvero, così come previsto al comma 1: nelle cause che egli stesso potrebbe proporre; nella cause matrimoniali, comprese quelle di separazione personale dei coniugi; nelle cause riguardanti lo stato e la capacità delle persone; negli altri casi previsti dalla legge. Il comma 2 dello stesso articolo prevede l'obbligatorietà della presenza del P.M. anche per le cause innanzi alla Corte di Cassazione. Il pubblico ministero può, infine, intervenire in ogni altra causa in cui ravvisi un pubblico interesse (comma 3 art. 70 c.p.c.). In merito al summenzionato articolo si è pronunciata anche la Corte Costituzionale che, con sentenza n. 214/1996, ne ha dichiarato l'illegittimità nella parte in cui non prescrive l'intervento obbligatorio del P.M. nei giudizi tra genitori naturali, che comportino provvedimenti relativi ai figli. Il successivo art. 71 disciplina i casi in cui é il giudice ad attivare l'intervento del pubblico ministero; più precisamente il giudice innanzi al quale é proposta una delle cause indicate al primo comma dell'art. 70 c.p.c., ordina la comunicazione degli atti al pubblico ministero affinché possa intervenire. Ordine che l'autorità giudicante può dare ogni qual volta ravvisi uno dei casi previsti dal terzo comma dell'art. 70 c.p.c. Analizziamo, in conclusione, quelli che sono i poteri riconosciuti al pubblico ministero; quest'ultimo, così come sancito dall'art. 72 c.p.c., nel caso in cui intervenga nelle cause che avrebbe 10 di 13

11 potuto proporre, ex art. 70 comma 1 c.p.c., ha gli stessi poteri che competono alle parti e li esercita nella forme che la legge stabilisce per queste ultime. Negli altri casi di intervento previsti nell'art. 70 c.p.c., tranne che nelle cause innanzi alla corte di cassazione, il pubblico ministero può produrre documenti, dedurre prove, prendere conclusioni nei limiti delle domande proposte dalle parti. Il pubblico ministero può proporre impugnazioni contro le sentenze relative a cause matrimoniali, salvo che per quelle di separazione personale dei coniugi. Eguale potere spetta al pubblico ministero contro le sentenze che dichiarano l'efficacia o l'inefficacia di sentenze straniere relative a cause matrimoniali, salvo che per quelle di separazione personale dei coniugi. In queste ultime ipotesi la facoltà di impugnazione spetta tanto al pubblico ministero presso il giudice che ha pronunciato la sentenza, quanto a quello presso il giudice competente a decidere sull'impugnazione. 11 di 13

12 Gli organi ausiliari del giudice Accanto agli organi giudicanti, operano una pluralità di uffici e persone essenziali per il corretto ed efficiente espletamento della funzione giurisdizionale. Il giudice, invero, nell'esercizio delle proprie funzioni, é coadiuvato dall'operato di diversi organi ai quali la legge riconosce funzioni specifiche e dettagliate. Iniziamo il nostro excursus, esaminando la figura del collaboratore principale del giudice: il cancelliere. Questi pur facendo parte dell'ordine giudiziario non ha poteri giurisdizionali, assolvendo piuttosto a compiti prettamente amministrativi e burocratici. Sua funzione principale é indubbiamente quella della documentazione dell'attività giurisdizionale; in base al dettato dell'art. 57 c.p.c., invero, egli: organi giudiziari e delle parti; documenta, nei casi e nei modi previsti dalla legge, le attività proprie e quelle degli assiste il giudice in tutti gli atti dei quali deve essere formato processo verbale; quando il giudice provvede per iscritto, salvo diversa disposizione di legge, stende la scrittura e vi appone la sua sottoscrizione dopo quella del giudice. Ulteriori funzioni del cancelliere sono dettagliate nel successivo articolo 58 c.p.c., ove viene precisato che egli attende la rilascio di copie ed estratti autentici dei documenti prodotti, all'iscrizione delle cause a ruolo, alla formazione del fascicolo di ufficio e alla conservazione di quelli delle parti, alle comunicazioni e alle notificazioni prescritte dalla legge o dal giudice, nonché alle altre incombenze che la legge gli attribuisce. Anche il cancelliere é responsabile civilmente di quanto svolto nell'esercizio delle proprie funzioni, e precisamente: quando senza giusto motivo rifiuta di compiere atti che gli sono legalmente richiesti, oppure ometta di compierli nel termine che é stato fissato dal giudice dal quale dipende o é stato delegato; nel caso di compimento di atto nullo per dolo o colpa grave. Altro importante organo ausiliare del giudice é l'ufficiale giudiziario, i cui principali compiti sono di carattere esecutivo. 12 di 13

13 L'ufficiale giudiziario può assistere il giudice in udienza, provvede all'esecuzione dei suoi ordini, esegue la notificazione degli atti ed esegue tutte le altre incombenze che la legge gli attribuisce. La responsabilità civile dell'ufficiale giudiziario è identica a quella sancita per il cancelliere. Il consulente tecnico è l'ausiliario del quale si serve il giudice laddove necessita di particolari competenze tecniche e, comunque, non strettamente giuridiche. Per tali motivi il nostro legislatore prevede espressamente la possibilità che il giudice si possa farsi assistere, per il compimento di singoli atti o per tutto il processo, da uno o più consulenti di particolare competenza tecnica. Di norma, la scelta dei consulenti dovrebbe essere operata tra le persone iscritte negli albi speciali. Ricevuto l'incarico, il consulente compie le indagini e gli accertamenti commissionati e fornisce, in udienza e in camera di consiglio, i chiarimenti che il giudice eventualmente richiede. Il consulente può essere ricusato dalle parti per gli stessi motivi indicati dall'art. 51 c.p.c. (ricusazione del giudice); su detta ricusazione decide il giudice che ha provveduto alla sua nomina. Per quel che concerne le responsabilità penali del consulente, fermo restando l'applicazione delle disposizione del codice penale previste per i periti, in ogni caso il consulente tecnico che incorra in colpa grave nell'esecuzione degli atti che gli sono richiesti, é punito con l'arresto fino ad un anno o con l'ammenda fino a euro. In ogni caso é dovuto il risarcimento del danno causato alle parti. Analizziamo infine, ma non per minor importanza, la figura del custode, persona alla quale viene affidata la conservazione e, a volte, l'amministrazione dei beni pignorati o sequestrati. Per l'attività svolta ha diritto ad un compenso che viene stabilito dal giudice con decreto. Il giudice d'ufficio o ad istanza di parte può, in ogni momento, provvedere alla sostituzione del giudice, con ordinanza non impugnabile. In tema di responsabilità nell'ambito delle proprie funzioni, ferme le disposizioni del codice penale, il custode che non esegue l'incarico assunto può essere condannato dal giudice al pagamento di una pena pecuniaria (non superiore a 10 euro). Il custode, comunque, é tenuto al risarcimento dei danni cagionati alle parti se non esercita la custodia con la diligenza del buon padre di famiglia. 13 di 13

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