Corte d appello di Roma Sezione III penale Sentenza 25 gennaio 2017 n. 495
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1 Corte d appello di Roma Sezione III penale Sentenza 25 gennaio 2017 n. 495 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il giorno 23/01/2017 LA CORTE DI APPELLO DI ROMA SEZIONE TERZA PENALE così composta Dott. ENRICA MAZZACANE Presidente Dott. CECILIA DEMMA Consigliere Dott. GALILEO D AGOSTINO Consigliere Ha pronunciato in Camera di Cons. la seguente SENTENZA nel procedimento penale di secondo grado nei confronti di: 1) AS.IV. ARRESTI DOMICILIARI nato a ( ) IMPUTATO del reato p. e p. dagli artt. 110 c.p., 73 e 80 (aggravante dell ingente quantitativo) D.P.R. 309/90 per avere in concorso con Cl. e Al.CH. coltivato e detenuto per la coltivazione piante di sostanza stupefacente del tipo marijuana, produzione di marijuana con numero di piante 198 altezza cm 70, numero di piante 25 di altezza varia in due diversi filari e numero di piante canapa indiana 90 alte tra i 50 e i 100 cm, dislocate nel terreno rinvenuti in locali e pertinenze nella disponibilità dei prevenuti unitamente a tutto il materiale utile per la coltivazione, anche un tubo collegato a immobili occupati dai prevenuti Ch. e presenza anche dell AS. e terreno dell As.Iv. nella disponibilità dei prevenuti, sistema di irrigazione collegato a Via ( ) pari a 21,058 dosi THC puro, pari a 842 dosi media singole, nonché pari a 396 singole dosi, nonché pari a 73 singole dosi di marijuana. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO II Difensore dell imputato ha proposto appello avverso la sentenza pronunciata il 9 marzo 2016 con la quale il Gip del Tribunale di Velletri, all esito del giudizio abbreviato, ha affermato la penale responsabilità di As.Iv. del reato a lui ascritto in rubrica, previa riqualificazione del fatto nell ipotesi cui all art. 73, comma 4 D.P.R. 309/90 ed esclusa la sussistenza della circostanza aggravante dell ingente quantità come contestata, concesse le attenuanti generiche, operata la riduzione per la scelta del rito, lo ha condannato alla pena di anni due e mesi due di reclusione e Euro 4.000,00 di multa, oltre al pagamento delle spese processuali e di mantenimento durante la custodia cautelare. Con confisca e distruzione della sostanza stupefacente e del materiale sequestrati e restituzione dell area ove erano site le piantagioni all avente diritto.
2 Con la medesima sentenza i coimputati Al. e Cl.CH. sono stati assolti dai reati loro ascritti per non aver commesso il fatto. Il giudice di primo grado è pervenuto al riconoscimento della penale responsabilità dell imputato sulla base di quanto contenuto nel verbale di arresto, nei verbali di perquisizione domiciliare e di sequestro dello stupefacente e del materiale per la sua coltivazione, degli esiti della espletata perizia tossicologica, nonché dell interrogatorio dei tre arrestati. Da tali risultanze, in estrema sintesi, è emerso che i Carabinieri della Stazione di Ariccia, il giorno 25 giugno 2016, avevano individuato in una zona collinare dei Comune di Lanuvio una piantagione di 198 piante di cannabis con altezza tra i 50 e 100 cm, distribuite su quattro filiari. La piantagione aveva un sistema di irrigazione a tempo, collegato a tre cisterne che venivano riempite con un tubo la cui origine si trovava nel terreno della famiglia As. I militari si appostavano nella zona e verso le ore 20,00 del 26 giugno notavano sopraggiungere un uomo, che si dava alla fuga non appena notati gli operanti; questi decidevano quindi di effettuare dei controlli nei casolari vicini e rinvenivano, in corrispondenza di un casolare situato in Via ( ) piante di canapa indiana disposte su due filari, annaffiate di recente. Nel casolare erano presenti Al. e Cl.Ch., poco dopo sopraggiungeva l odierno imputato, che si assumeva l esclusiva responsabilità della coltivazione e indicava agli operanti altre piante di canapa indiana dislocate sul suo terreno. I militari rinvenivano inoltre nel ripostiglio di pertinenza del casolare del fertilizzante e del materiale per irrigazione, che venivano sottoposti a sequestro unitamente alle cisterne, all impianto di irrigazione e all area interessata dalla coltivazione. Nel corso dell interrogatorio, AS. confermava di essere l unico responsabile della coltivazione, scagionando gli Ch. La consulenza tossicologica eseguita da un tecnico incaricato dal PM accertava la natura delle piante sequestrate ma poiché effettuata su campioni non omogenei e su quantità non rappresentative non consentiva una determinazione affidabile del principio attivo THC ricavabile. Sulla scorta della consulenza di parte redatta dalla Prof.ssa Lo. e delle sue dichiarazioni rese in udienza, il giudice disponeva perizia tossicologica, nominando il dott. Ro. Il perito concludeva rappresentando che il cattivo stato del materiale vegetale sequestrato non aveva consentito alcuna operazione finalizzata alla determinazione de quantitativo di principio attivo presente, neppure in via approssimativa. Il giudice rilevava che il mancato accertamento del THC ricavabile dalle piante in sequestro non consentiva la configurabilità della circostanza aggravante dell art. 80 del D.P.R. 309/90, ma riteneva sussistere il reato contestato, trattandosi di una piantagione, con piante già
3 sviluppate, per cui l offensività della condotta non veniva esclusa dal mancato accertamento del principio attivo ricavabile nell immediatezza, considerato che le piante erano conformi al tipo botanico previsto e avevano attitudine a giungere a maturazione e a produrre la sostanza stupefacente. Il Tribunale escludeva l invocata ipotesi attenuata prevista al quinto comma dell art. 73 e fissava la pena in anni quattro e mesi nove di reclusione ed Euro di multa, ridotta per le generiche e per la scelta del rito alla pena finale di anni due e mesi due di reclusione e Euro di multa. Nei motivi di appello la Difesa ha chiesto l assoluzione dell imputato perché il fatto non sussiste, dal momento che il mancato accertamento del principio attivo non consente di verificare in concreto l offensività della condotta; in via subordinata, il difensore ritiene che non si sia consumato il reato di coltivazione, poiché l imputato ha soltanto posto in essere atti diretti alla coltivazione, senza che si sia realizzato l evento, costituito dalla produzione del THC e chiede, pertanto, che venga riconosciuta l ipotesi del tentativo. In via ulteriormente subordinata, l appellante ha invocato la concessione dell attenuante del quinto comma e la riduzione della pena inflitta. MOTIVI DELLA DECISIONE In primo luogo si rileva che l appellante non contesta la dinamica dei fatti, né la propria esclusiva responsabilità della coltivazione delle piante rinvenute e sequestrate. L imputato lamenta invece che il Tribunale abbia ritenuto la sua colpevolezza, malgrado la perizia tossicologica espletata non abbia consentito di accertare la presenza di THC estraibile dalle piantine, a causa del loro cattivo stato di conservazione e del ridotto campionamento in esame. Al riguardo si osserva che, secondo la non contestata ricostruzione storico fattuale, l AS. aveva allestito una vera e propria coltivazione di piante di marijuana, disponendo dello spazio, delle apparecchiature e del sistema d irrigazione necessari per la coltura dei vegetali; le piante erano vitali e munite di radici. Per tali ragioni, deve ritenersi sussistente la condotta del reato di coltivazione di piante dalle quali possono ricavarsi sostanze stupefacenti. Si tratta di delitto consumato e non tentato, poiché il reato si consuma con la coltivazione non autorizzata e non con la produzione del THC. La Suprema Corte ha di recente ribadito con la sentenza della 6 Sezione n /2016 che ai fitti della punibilità della coltivatone non autorizzata di piante delle quali sono estraibili sostante stupefacenti, l offensività della condotta non è esclusa dal mancato compimento del processo di maturatone dei vegetali, neppure quando risulti l assenza di principio attivo ricavabile nell immediatezza gli arbusti
4 sono prevedibilmente in grado di rendere, all esito del fisiologico sviluppo, quantità significative di prodotto dotato di effetti droganti, in quanto il coltivare è attività che si riferisce all intero ciclo evolutivo dell organismo biologico. In sostanza, al fine di ritenere integrata l offensività della coltivazione, rileva la conformità della pianta al tipo botanico previsto e la sua attitudine, anche per le modalità di coltivazione, a giungere a maturazione e produrre la sostanza stupefacente. L inoffensività va, dunque, stimata in ragione dell intervenuto processo di sviluppo delle piante e dell apprezzabile consistenza dello stesso, anche ove questo non si sia tradotto nel completamento del ciclo di maturazione. La pronuncia citata e i consolidati principi espressi dalla giurisprudenza di legittimità trovano puntuale applicazione nel caso che qui occupa, ove risulta accertata la natura delle piante (si vedano la perizia e le dichiarazioni rese del dott. Ro. in udienza) e la loro vitalità, intesa come attitudine a crescere e a rendere, alla compiuta maturazione, quantità di sostanza stupefacente. Inoltre, il rilevante quantitativo di piante rinvenute in diversa fase di crescita palesa che, ove queste non fossero state scoperte dagli operanti, avrebbero prodotto la sostanza drogante, in quantità certamente non modesta. Ne consegue la sussistenza del reato contestato all AS., nella forma consumata. L imputato ha chiesto la qualificazione del fatto nell ipotesi attenuata di cui al quinto comma dell art. 73 D.P.R. 309/90. La questione era già stata sottoposta all esame del primo giudice, che aveva ritenuto non sussistere tale ipotesi, in ragione del numero significativo di piante rinvenute, collocate su più filari e ben irrigate. Tali considerazioni appaiono pienamente condivisibili, dovendosi prendere in considerazione, ai fini del riconoscimento dell ipotesi invocata, non solo caratteristiche qualitative e quantitative dello stupefacente, ma anche i mezzi, le circostanze e le modalità dell azione. Nel caso di specie, l imputato aveva realizzato una vera e propria piantagione, costituita da circa 300 piante, perfettamente organizzata e controllata, circostanza questa che non consente di ravvisare il fatto come di lieve entità. Infine, la pena inflitta appare congrua, considerato che la piantagione realizzata nei terreni dell imputato era in grado di produrre significative quantità di prodotto con effetti stupefacenti.
5 Per le ragioni qui addotte, l appello deve essere rigettato, con conseguente conferma della sentenza impugnata. Il rigetto dell appello e la conferma della sentenza di primo grado comportano, ai sensi dell art. 592 c.p.p., la condanna dell appellante al pagamento delle spese di giustizia attinenti al giudizio di impugnazione. P.Q.M. Visti gli artt. 605 e 592 c.p.p., CONFERMA la sentenza del Gip del Tribunale di Velletri in data 9 marzo 2016 appellata da As.Iv., che condanna al pagamento delle spese del grado; fissa in giorni trenta il termine per deposito della motivazione. Così deciso in Roma il 23 gennaio Depositata in Cancelleria il 25 gennaio 2017.
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