Gestione della Sicurezza: le Commissioni Locali Valanghe e le relative linee guida AINEVA
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1 Gestione della Sicurezza: le Commissioni Locali Valanghe e le relative linee guida AINEVA Marco CORDOLA Regione Piemonte Settore Protezione Civile
2 Argomenti 1. Panoramica sulla normativa di settore 2. Il ruolo delle Commissioni Locali Valanghe 3. Il sistema d allertamento per scopi di protezione civile 4. Linee guida AINEVA per le strutture di protezione civile in campo valanghivo 5. Un esempio di applicazione: interazione con la gestione della sicurezza da valanghe nei comprensori innevati 6. Conclusioni
3 CONVENZIONE TRA LA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI DIPARTIMENTO PER LA PROTEZIONE CIVILE E AINEVA DOCUMENTO D : INDIRIZZI METODOLOGICI PER LE STRUTTURE DI PROTEZIONE CIVILE DEPUTATE ALLA PREVISIONE, AL MONITORAGGIO E ALLA SORVEGLIANZA IN CAMPO VALANGHIVO NELL AMBITO DEL SISTEMA NAZIONALE DEI CENTRI FUNZIONALI Settembre 2007 (Guide alpine, Dir. Piste, CFS) (2 A AINEVA)
4 Normativa di settore nazionale: Legge 24 febbraio 1992, n. 225 Istituzione del Servizio nazionale della protezione civile. Art. 15 Competenze del comune ed attribuzioni del sindaco 1. Il sindaco è autorità comunale di protezione civile. Al verificarsi dell'emergenza nell'ambito del territorio comunale, il sindaco assume la direzione e il coordinamento dei servizi di soccorso e di assistenza alle popolazioni colpite e provvede agli interventi necessari dandone immediata comunicazione al prefetto e al presidente della giunta regionale. 2. Quando la calamità naturale o l'evento non possono essere fronteggiati con i mezzi a disposizione del comune, il sindaco chiede l'intervento di altre forze e strutture al prefetto, che adotta i provvedimenti di competenza, coordinando i propri interventi con quelli dell autorità comunale di protezione civile.
5 LE COMMISSIONI LOCALI VALANGHE CONVENZIONE TRA LA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI DIPARTIMENTO PER LA PROTEZIONE CIVILE E AINEVA DOCUMENTO D : INDIRIZZI METODOLOGICI PER LE STRUTTURE DI PROTEZIONE CIVILE DEPUTATE ALLA PREVISIONE, AL MONITORAGGIO E ALLA SORVEGLIANZA IN CAMPO VALANGHIVO NELL AMBITO DEL SISTEMA NAZIONALE DEI CENTRI FUNZIONALI Settembre Qualifica: organi tecnici collegiali consultivi - Funzioni: supportare sotto il profilo tecnico le scelte del Sindaco in materia di prevenzione del pericolo di valanghe sul territorio di competenza, attraverso l emissione di pareri obbligatori e non vincolanti segnalare il pericolo valanghe insistente su: Centri o nuclei abitati Opere pubbliche Impianti o infrastrutture di interesse pubblico
6 Normativa di settore a livello regionale: Istituzione e funzionamento CLV Regione Autonoma Valle d Aosta L.R. 4/8/2010, n. 29 Disposizioni in materia di Commissioni Locali Valanghe DGR n del 15/10/2010 Modalità di funzionamento delle Commissioni Locali Valanghe Regione Piemonte Regolamento regionale n. 4/R del 7/6/2002, attuativo della legge regionale 2 luglio 1999, n. 16, art. 40 (Testo unico delle leggi sulla montagna). Modalità costitutive e di funzionamento delle Commissioni locali valanghe.
7 Normativa di settore a livello regionale: Istituzione e funzionamento CLV Provincia Autonoma di Trento Provincia Autonoma di Bolzano Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia L.P. 27/8/82, n. 21 Piani di ricostruzione e modifiche della L.P. 29/8/77, n. 19 capo II Interventi di protezione per le valanghe L.P. 18/1976, Istituzione dell Ufficio Idrografico, art.7: Costituzione di commissioni comunali per la prevenzione dalle valanghe L.R. 34/88: Norme per la prevenzione dei rischi da valanga. Art. 9: Funzionamento della Commissione Comunale per la prevenzione dei rischi da valanga
8 Normativa di settore a livello regionale: Finalità e composizione CLV Regione Autonoma Valle d Aosta Art. 2 (Compiti e funzioni) 1. Le CLV sono organi consultivi di supporto alla Regione, ai Comuni e ai gestori delle piste da sci per le attività di previsione e valutazione delle condizioni nivo - meteorologiche e dello stato di stabilità delle masse nevose, di vigilanza, di allerta e di intervento nelle situazioni di rischio e di gestione dell emergenza, al fine di assicurare a livello locale il controllo delle situazioni di pericolo sul territorio di competenza. 2. Nell ambito delle attività di supporto di cui al comma 1, le CLV, in particolare: a) predispongono il Piano delle attività in materia valanghiva (PAV), nel quale sono individuate le misure di valutazione del pericolo e del rischio valanghivo sul territorio di competenza; b) acquisiscono dati e informazioni relativi al pericolo valanghivo sul territorio di competenza e alla probabile evoluzione del medesimo; L.R. 4/8/2010, n. 29 Disposizioni in materia di Commissioni Locali Valanghe c) esprimono, su richiesta, pareri tecnici in merito al pericolo valanghivo sul territorio di competenza e alla probabile evoluzione del medesimo; d) supportano l attività del Sindaco ai fini dell adozione di eventuali provvedimenti di competenza e di iniziative da assumere in relazione allo stato di criticità in atto; e) trasmettono alle strutture regionali individuate con la deliberazione di cui al comma 3 i dati raccolti e i pareri espressi; f) collaborano nella gestione delle emergenze con il Centro operativo comunale e misto e con il Centro di coordinamento dei soccorsi di cui all articolo 5 della l.r. 5/ Le CLV possono, altresì, svolgere attività di supporto a enti pubblici e privati, agenzie, aziende o altri soggetti quali, in particolare, l ANAS S.p.A. e le Ferrovie dello Stato S.p.A., secondo le modalità definite da apposita convenzione
9 Normativa di settore a livello regionale: Finalità e composizione CLV Regione Autonoma Valle d Aosta Art. 4 (Composizione delle CLV) 1. Le CLV sono composte: a) da una a tre guide alpine; b) dai direttori delle piste da sci, in possesso dei requisiti di cui all articolo 3 della legge regionale 15 gennaio 1997, n. 2 (Disciplina del servizio di soccorso sulle piste di sci della Regione), nel caso in cui sul territorio di competenza della Commissione sia presente un comprensorio sciistico o piste di sci di fondo; L.R. 4/8/2010, n. 29 Disposizioni in materia di Commissioni Locali Valanghe 4. Il Sindaco, o un suo delegato, può partecipare, senza diritto di voto, alle sedute della Commissione locale valanghe. 5. I componenti delle CLV devono essere in possesso del titolo di osservatore nivologico rilasciato dall Associazione Interregionale Neve e Valanghe (AINEVA) o di altro titolo equiparabile. 6. I Comuni trasmettono alle strutture regionali competenti in materia di neve e valanghe e di protezione civile i nominativi dei componenti delle rispettive CLV. c) dal Comandante della stazione forestale competente per territorio.
10 Normativa di settore a livello regionale: Finalità e costituzione CLV Regione Autonoma Valle d Aosta DGR n del 15/10/2010 Modalità di funzionamento delle Commissioni Locali Valanghe Attività propedeutiche delle Commissioni Locali Valanghe (p.2): a) individuazione, nell ambito del territorio di competenza, delle aree critiche esposte a valanghe in scala 1: , come riportate nella Cartografia degli Ambiti Inedificabili (L.R. n. 11/98) e/o sulla base della più recente edizione del Catasto Regionale Valanghe; b) individuazione di siti rappresentativi per quota, esposizione, pendenza e morfologia delle aree di distacco dei fenomeni più ricorrenti e/o pericolosi, al fine di monitorarne l innevamento tramite la posa di aste nivometriche; c) individuazione di siti di rilevamento idonei per l'esecuzione, in condizioni di sicurezza, di profili nivologici e test di stabilità al fine di valutare, a scala locale, le caratteristiche del manto nevoso e la loro probabile evoluzione; d) eventuali ulteriori misure ritenute idonee per la valutazione del pericolo a scala locale; e) definizione degli scenari di rischio associati a eventi nivo-meteorologici critici sulla base dell'esperienza pregressa, delle consuetudini locali e della memoria storica.
11 Normativa di settore a livello regionale: Finalità e costituzione CLV Regione Autonoma Valle d Aosta DGR n del 15/10/2010 Modalità di funzionamento delle Commissioni Locali Valanghe Compiti delle Commissioni Locali Valanghe (p.4): 2) La CLV dovrà dotarsi di un Registro Stagionale delle Attività che deve contenere i verbali della CLV in ordine temporale e documentare l attività svolta durante la stagione, con particolare attenzione alle descrizioni dei procedimenti presi in caso di criticità e creare una sorta di storico delle attività e delle scelte operate che sarà assai utile nel tempo sia per trasmettere conoscenza alle nuove CLV che verranno sia per migliorare i procedimenti decisionali. 3) Le funzioni di cui art. 2 della legge vengono sostenute anche da sopralluoghi mirati, prove di stabilità ed analisi stratigrafiche del manto nevoso da effettuarsi prevalentemente nei periodi di criticità o ritenuti più utili per l attività di previsione locale. L Ufficio neve e valanghe della Regione fornisce il supporto tecnico e scientifico necessario inerente l analisi e la lettura del Bollettino Nivometeorologico Regionale e dei dati rilevati sul territorio di competenza mettendo a disposizione, su esplicita richiesta delle CLV, le informazioni in suo possesso relative alle condizioni del manto nevoso e all attività valanghiva.
12 Normativa di settore a livello regionale: Finalità e costituzione CLV Regione Autonoma Valle d Aosta DGR n del 15/10/2010 Modalità di funzionamento delle Commissioni Locali Valanghe 5. Livelli di attivazione delle strutture comunali di protezione civile Per quanto concerne le procedure di attivazione in materia di protezione civile conseguenti alle valutazioni svolte dalle CLV si rimanda alle disposizioni e procedure operative per l attuazione della direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 27 febbraio 2004, Indirizzi operativi per la gestione organizzativa e funzionale del sistema di allertamento nazionale, statale e regionale per il rischio idrogeologico ed idraulico ai fini di protezione civile, approvato con DGR n del 11 dicembre 2009.
13 2. La previsione e l allertamento per scopi di protezione civile in Piemonte IL QUADRO NORMATIVO D.G.R. del 30 Luglio 2007, n APPROVAZIONE NUOVO DISCIPLINARE PER LA GESTIONE ORGANIZZATIVA E FUNZIONALE DEL SISTEMA DI ALLERTAMENTO REGIONALE AI FINI DI PROTEZIONE CIVILE. Ai sensi della direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 27 febbraio 2004 (supp. G.U. n. 59 dell 11 marzo 2004) modificata dalla Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 25 febbraio 2005 (G.U. n. 55 dell 8 marzo 2005) Competenze: Al Centro Funzionale compete la valutazione dei livelli di criticità; all Assessore alla Protezione Civile della Regione compete la loro adozione. A tal fine il Centro Funzionale Regionale, gestito da ARPA Piemonte, per l attività di protezione civile emette in autonomia gli avvisi meteo regionali e gli avvisi di criticità regionali, ai sensi della direttiva citata
14 2. La previsione e l allertamento per scopi di protezione civile in Piemonte D.G.R. del 30 Luglio 2007, n APPROVAZIONE NUOVO DISCIPLINARE PER LA GESTIONE ORGANIZZATIVA E FUNZIONALE DEL SISTEMA DI ALLERTAMENTO REGIONALE AI FINI DI PROTEZIONE CIVILE. Procedure: Il sistema di allertamento regionale è definito da una fase previsionale e da una fase di monitoraggio e sorveglianza, che sono entrambe attuate dal Centro Funzionale Regionale. Le fasi descritte prevedono l avvio delle attività di prevenzione del rischio e di gestione delle emergenze, che sono assegnate, nel rispetto delle normative di settore, al sistema regionale di protezione civile. La Regione Piemonte adotta l insieme degli elementi tecnico-scientifici di base che concorrono a definire il Sistema di Allertamento Regionale, proposti dal Centro Funzionale Regionale, ovvero: a) la suddivisione del territorio regionale in zone di allerta; b) i livelli e gli scenari di rischio; c) il sistema di soglie;
15 2. La previsione e l allertamento per scopi di protezione civile in Piemonte D.G.R. del 30 Luglio 2007, n APPROVAZIONE NUOVO DISCIPLINARE PER LA GESTIONE ORGANIZZATIVA E FUNZIONALE DEL SISTEMA DI ALLERTAMENTO REGIONALE AI FINI DI PROTEZIONE CIVILE. Bollettini previsionali: a) Il Bollettino di Allerta Meteoidrologica contiene gli avvisi meteo regionali per i fenomeni denominati temporali, piogge, anomalie termiche, nevicate e venti; contiene inoltre, per due dei suddetti fenomeni (piogge e nevicate), gli avvisi di criticità regionali; b) Il Bollettino Nivologico per il Rischio Valanghe contiene gli avvisi di criticità per il rischio valanghe.
16 2. La previsione e l allertamento per scopi di protezione civile in Piemonte NEVICATE Fenomeno assente Nevicata debole Nevicata abbondante: Avviso di criticità Previsioni riferite a: 5 aree alpine: A-E (quota neve di riferimento: < 1500 m s.l.m.) 3 aree appenniniche: F-H (quota neve di riferimento: < 1000 m s.l.m.) 3 aree di pianura o collinari: I M (quota neve di riferimento: < 700 m s.l.m.) DELIMITAZIONE DELLE 11 AREE DI ALLERTAMENTO IN PIEMONTE
17 BOLLETTINO DI VIGILANZA CON AVVISO METEO PER NEVICATE ALLERTA METEOIDROLOGICA BOLLETT. N DATA EMISSIONE VALIDITÀ AGGIORNAMENTO SERVIZIO A CURA DI Regione Piemonte Settore Protezione Civile AMBITO TERRITORIALE 248/06 15/10/2006 ore 13:00 36 ore 16/10/2006 ore 13:00 ARPA - Centro Funzionale REGIONE PIEMONTE SITUAZIONE ED EVOLUZIONE Un area di bassa pressione di origine nord atlantica, centrata a largo del golfo di Biscaglia, convoglia sul Piemonte correnti umide sudoccidentali che comportano precipitazioni diffuse, localmente anche molto intense e venti localmente anche forti. Questa situazione permane fino alla giornata di sabato, quando si avrà un lento ma graduale miglioramento. VIGILANZA METEOROLOGICA RISCHIO IDROGEOLOGICO ED IDRAULICO / NEVICATE CRITERI DI DEFINIZIONE DELLE SOGLIE DI CRITICITA PER NEVICATE: I quantitativi di neve e la quota neve previsti sono il risultato diretto delle valutazioni effettuate nel bollettino di previsione numerica. Dai valori di precipitazione media per zona di allerta previsti nel bollettino di previsione numerica viene dedotta l intensità delle nevicate, con riferimento a dei valori di soglia variabili per ciascuna zona d allertamento in relazione alla loro altimetria. Zone di Allerta A Toce (NO-VB) AVVISO METEO Chiusella, Cervo e Val AVVISO B Sesia (BI-NO- METEO TO-VC) Valli Orco, C Lanzo e Sangone (TO) Valli Susa, Chisone, D Pellice e Po (CN-TO) Livelli di vigilanza per le prossime 36 ore Fenomeni rilevanti per le prossime 36 ore descrizione (solo in caso di avviso) Piogge forti e alta probabilità di temporali forti nella notte di lunedi Piogge forti nella notte di lunedi Quota successivi alle neve m 36 ore slm 2500 pioggia moderata 2000 fenomeni rilevanti 2 alta probabilità temporali forti 3 Livelli di criticità per le prossime 36 ore SITUAZIONE ORDINARIA - - SITUAZIONE ORDINARIA - - Valli Varaita, SITUAZIONE E Maira e Stura ORDINARIA - - (CN) Valle Tanaro F (CN) AVVISO METEO Belbo e AVVISO G Bormida (AL- METEO AT-CN) H Scrivia (AL) Pianura settentrionale SITUAZIONE I (AL-AT-BI-NO- TO-VC) Pianura Torinese e SITUAZIONE L colline (AL-AT- CN-TO) Pianura AVVISO M Cuneese (AL- METEO AT-CN-TO) Nevicate abbondanti nella notte Nevicate abbondanti nelle prossime 24 ore Tipo di criticità MODERATA Localizzata per piogge ELEVATA Diffusa per piogge Effetti sul territorio Limitati fenomei di frane ed esondazioni Numerosi fenomeni franosi e di esondazione Ordinaria Criticità nevicate moderate 1 ORDINARIA conseguente a nevicate abbondanti nevicate moderate SITUAZIONE ORDINARIA - - ORDINARIA - - ORDINARIA - - Piogge forti nella notte di lunedi 2 MODERATA Diffusa per nevicate Problemi alla viabilità, alla fornitura dei servizi, alle coperture degli edifici 2100 pioggia forte 1 ORDINARIA Ordinaria Criticità conseguente a piogge forti NOTE L'avviso meteo per temporali si riferisce a fenomeni che interesserano solo porzioni limitate di territorio; data la loro difficile localizzazione in fase previsionale, non è possibile specificare quale porzione di territorio sarà interessata dal fenomeno all'interno delle zone avvisate. Attenzione: per una corretta interpretazione consultare sempre il disciplinare Diffusione: con password di accesso
18 SCENARI ATTESI Avviso Meteo per nevicate abbondanti: Ordinaria criticita : problemi di mobilità causata dai rallentamenti della circolazione e dallo svolgimento delle operazioni di sgombero neve Avviso di criticità per nevicate abbondanti Moderata criticità: per il rischio nevicate: Generalizzato rallentamento e possibile interruzione del traffico veicolare; Interruzione della fornitura di servizi (energia elettrica, telefonia, ecc.); Isolamento di borgate e case sparse con conseguente temporanea difficoltà di approvvigionamento; Possibile crollo di tettoie e coperture provvisorie. Elevata criticità: per il rischio nevicate: Interruzione del traffico veicolare anche sulla viabilità urbana o di bassa quota; Generalizzata interruzione della fornitura di servizi (energia elettrica, telefonia, ecc.); Isolamento di borgate e centri minori con conseguente difficoltà prolungata di approvvigionamento; Possibile crollo delle coperture di edifici e capannoni.
19 2. La previsione e l allertamento per scopi di protezione civile in Piemonte Il bollettino Valanghe Bollettino valanghe: standard AINEVA Emesso trisettimanalmente Previsione a livello regionale Documento di riferimento per la produzione del Bollettino Nivologico
20 RISCHIO VALANGHE: BOLLETTINO NIVOLOGICO Il rischio valanghe corrisponde agli effetti indotti sul territorio da fenomeni d instabilità del manto nevoso, che si verificano in particolari condizioni nivometeorologiche, e che possono giungere ad interessare infrastrutture o centri abitati. Non è oggetto del sistema d allertamento la segnalazione di situazioni di criticità che possono interessare piste da sci, impianti di risalita o tratti di viabilità in alta quota. Le aree alpine d allertamento sono: 1 Alpi Lepontine 2 Alpi Pennine 3 Alpi Graie 4 Alpi Cozie Centro-Nord 5 Alpi Cozie Sud 6 Alpi Marittime 7 Alpi Liguri
21 RISCHIO VALANGHE: BOLLETTINO NIVOLOGICO MODERATA LIVELLI DI CRITICITA CONDIZIONI: debole consolidamento o di instabilità del manto nevoso previste o monitorate, generalmente riferibili ad un quadro di riferimento rappresentato dal grado di pericolo 4 (forte) della scala di pericolo valanghe unificata europea. In particolari situazioni anche un quadro riferibile al grado di pericolo 3 (marcato) può determinare il verificarsi di un livello di moderata criticità, qualora tale situazione di pericolo sia riferibile diffusamente a contesti territoriali caratterizzati da forme significative di antropizzazione (insediamenti o infrastrutture di rilievo) SCENARI ATTESI: - VIE DI COMUNICAZIONE: possibile interruzione di strade, anche a media o bassa quota, da parte di singole valanghe, anche di grandi dimensioni, in aree periodicamente esposte al rischio, legate a contesti particolarmente critici; - CENTRI ABITATI: i nuclei abitati montani non sono generalmente esposti a valanghe; tuttavia singole abitazioni isolate o settori di nuclei abitati in settori particolarmente critici possono risultare coinvolti da fenomeni valanghivi. L evoluzione di tali fenomeni può determinare l isolamento di alcuni tratti di viabilità delle valli alpine più interne e l interruzione sporadica di alcuni servizi (telecomunicazioni, energia elettrica, ecc.)
22 RISCHIO VALANGHE: BOLLETTINO NIVOLOGICO ELEVATA LIVELLI DI CRITICITA CONDIZIONI: situazioni nivometeorologiche straordinarie e di instabilità generalizzata del manto nevoso previste o monitorate, generalmente riferibili ad un quadro di riferimento rappresentato dal grado di pericolo 5 (molto forte) della scala di pericolo valanghe unificata europea. In particolari situazioni anche un quadro riferibile al grado di pericolo 4 (forte) può determinare il verificarsi di un livello di elevata criticità, qualora tale situazione di pericolo sia riferibile diffusamente a contesti territoriali caratterizzati da forme significative di antropizzazione (insediamenti o infrastrutture di rilievo). SCENARI ATTESI: - VIE DI COMUNICAZIONE: probabile interruzione di strade, anche a bassa quota, da parte di numerose valanghe, anche di grandi dimensioni e con carattere di eccezionalità. - CENTRI ABITATI: molti nuclei abitati montani sono potenzialmente esposti a valanghe, anche di grandi dimensioni e in aree non frequentemente esposte a valanghe; L evoluzione di tali fenomeni può determinare il totale isolamento di alcune vallate alpine e l interruzione dei principali servizi (telecomunicazioni, energia elettrica, ecc.)
23 Regolamento regionale 7 giugno 2002, n. 4/R. Regolamento attuativo della legge regionale 2 luglio 1999, n. 16 (Testo unico delle leggi sulla montagna). Modalita' costitutive e di funzionamento delle Commissioni locali valanghe Art. 1 (Costituzione delle Commissioni locali valanghe) 1. In attuazione dell' articolo 40 della legge regionale 2 luglio 1999, n. 16 (Testo unico delle leggi sulla montagna), le Comunità montane sul cui territorio si renda necessario l'esercizio delle attività di controllo dei fenomeni nivologici e la segnalazione, ai fini della tutela della pubblica incolumità, del pericolo di valanghe su centri o nuclei abitati, opere pubbliche e impianti o infrastrutture di interesse pubblico, costituiscono, ai sensi dell' articolo 33 della l.r. 16/1999, Commissioni locali valanghe (CLV). 2. Qualora si renda opportuno in relazione alle specificità territoriali, ottimizzare e razionalizzare funzioni e compiti delle CLV, più Comunità montane possono costituire un'unica Commissione, con competenza territoriale estesa a tutti i comuni facenti parte delle Comunità montane operanti in forma associata.
24 Regolamento regionale 7 giugno 2002, n. 4/R. Regolamento attuativo della legge regionale 2 luglio 1999, n. 16 Art. 2 (Compiti) 1. La Commissione svolge i seguenti compiti: a) esercita nel rispetto della metodologia operativa di cui all'articolo 4, attivita' di controllo e monitoraggio dei fenomeni nivometeorologici segnatamente connessi al potenziale verificarsi di fenomeni valanghivi; b) formula nell'ambito della funzione consultiva svolta a favore della Comunita montana, pareri tecnici per i successivi provvedimenti e iniziative di competenza delle singole amministrazioni comunali interessate da assumere in relazione allo stato di pericolosita' in atto; c) accerta le incipienti condizioni di pericolo valanghe su centri o nuclei abitati, opere pubbliche, impianti o infrastrutture di interesse pubblico; segnala tempestivamente ogni informazione all'autorita' locale per l'adozione degli opportuni atti da porre in essere ai fini della tutela della pubblica incolumita'; d) accerta la cessazione dello stato di pericolo e ne fornisce comunicazione all'autorita' locale per i conseguenti provvedimenti di competenza.
25 5. Regolamento regionale 7 giugno 2002, n. 4/R. Regolamento attuativo della legge regionale 2 luglio 1999, n. 16 Art. 4. (Metodologia operativa) 1. La CLV predispone e adotta uno specifico Piano d'attivita', in cui sono evidenziati gli ambiti d'azione e le modalita' operative; copia del Piano d'attivita' viene trasmessa alla Direzione regionale Economia montana e foreste ed alla Direzione regionale Servizi tecnici di prevenzione. 2. Il Piano d'attivita' deve analizzare e documentare i seguenti aspetti: a) individuazione delle aree critiche del territorio di competenza esposte a valanga, indicate su cartografia in scala adeguata, e dei possibili scenari di rischio legati a situazioni di pericolo di caduta valanghe; b) individuazione di siti, ritenuti sicuri e significativi delle condizioni d'innevamento del territorio da monitorare, per il rilevamento di dati relativi alla stratigrafia e al grado di consolidamento del manto nevoso, e per l'esecuzione di test di stabilita'.
26 5. Regolamento regionale 7 giugno 2002, n. 4/R. Regolamento attuativo della legge regionale 2 luglio 1999, n. 16 Art. 4. (Metodologia operativa) ARPA Piemonte (ex Settore meteoidrografico e reti di monitoraggio della Direzione regionale servizi tecnici di prevenzione) rende disponibili alle CLV i dati nivometeorologici di base per lo svolgimento delle attivita' tecniche di previsione del pericolo di valanghe e fornisce il supporto tecnico-scientifico per l'adozione di metodologie operative comuni sul territorio regionale in particolare per i seguenti aspetti: a) la definizione delle modalita' di creazione di un archivio delle informazioni note relative agli eventi valanghivi del passato e di quelli che dovessero verificarsi in futuro nelle aree di competenza della CLV, utilizzando come base di riferimento per la raccolta dei dati il Modello 7 A.I.NE.VA.; b) la definizione delle modalita' di acquisizione e di archiviazione delle informazioni di base necessarie a formulare valutazioni sul pericolo locale di valanghe (Carte di localizzazione probabile delle valanghe, dati meteorologici e nivologici, bollettini di previsione nivometeorologica, dati stratigrafici e di stabilita' del manto nevoso);
27 5. Regolamento regionale 7 giugno 2002, n. 4/R. Regolamento attuativo della legge regionale 2 luglio 1999, n. 16 Art. 4. (Metodologia operativa) c) la definizione della modalita' di gestione delle informazioni storico-statistiche caratterizzanti gli eventi valanghivi del passato e dei relativi dati nivometeorologici per la stima probabilistica del distacco di valanghe; d) l'individuazione dei criteri per la definizione di soglie di riferimento relative ai principali parametri nivometeorologici rilevati o previsti, al fine di stabilire procedure per la convocazione tempestiva della Commissione in condizioni di criticita'.
28 Deliberazione della Giunta Regionale 30 novembre 2009, n Istituzione di un gruppo tecnico di coordinamento per la gestione di situazioni di emergenza valanghe sul territorio regionale. Art. 1 Finalità Il Gruppo Tecnico di Coordinamento (G.T.C.) è istituito per raccordare ed indirizzare le operazioni di competenza della Regione, in situazioni straordinarie di criticità per rischio valanghe nei territori montani della Regione. Art. 2 Composizione e funzionamento del G.T.C. Il gruppo tecnico di coordinamento è composto: dal dirigente del Settore Idraulica Forestale e Tutela del Territorio o suo delegato; dal dirigente del Settore Protezione Civile o suo delegato, con compiti anche di presidenza e segreteria del Gruppo; dal dirigente del Centro Funzionale regionale dell Arpa Piemonte, o suo delegato; Il G.T.C., in relazione a specifiche esigenze e per l approfondimento di materie di particolare rilevanza, potrà avvalersi della collaborazione di esperti e soggetti esterni.
29 CONVENZIONE TRA LA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI DIPARTIMENTO PER LA PROTEZIONE CIVILE E AINEVA DOCUMENTO D : PROPOSTE DI INDIRIZZI METODOLOGICI PER LA GESTIONE DELLE ATTIVITA DI PREVISIONE, MONITORAGGIO E SORVEGLIANZA IN CAMPO VALANGHIVO Settembre 2007
30 Deliberazione della Giunta Regionale 30 novembre 2009, n Istituzione di un gruppo tecnico di coordinamento per la gestione di situazioni di emergenza valanghe sul territorio regionale. Le C.L.V. sono tenute a svolgere, in conformità con quanto previsto dagli articoli 2 e 4 del Regolamento Regionale del 07/06/2002, n. 4/R, e in relazione ai diversi livelli di criticità riportati nel Bollettino Nivologico per rischio valanghe regionali le seguenti attività: a) In situazione ordinaria e per tutto il periodo d innevamento stagionale la C.L.V. espleta le seguenti attività, che costituiscono il grado operativo 1: presa d atto delle comunicazioni e dei bollettini provenienti dal Centro Funzionale (avvisi di criticità o altri messaggi informativi), analisi del bollettino delle valanghe e del bollettino meteorologico; controllo della situazione nivometeorologica locale (quantitativi di neve fresca, accumuli da vento nelle zone di distacco, attività valanghiva, ecc); valutazione della stabilità del manto nevoso nei siti di interesse (effettuazione e interpretazione dei profili e dei test di stabilità nei siti individuati di concerto con il Centro Funzionale); valutazione del quadro nivologico-valanghivo; informazione alle autorità locali interessate.
31 Grado operativo 1. Linee guida AINEVA - DPC
32 Deliberazione della Giunta Regionale 30 novembre 2009, n Istituzione di un gruppo tecnico di coordinamento per la gestione di situazioni di emergenza valanghe sul territorio regionale. b) In situazioni di criticità moderata, la C.L.V. espleta le attività di cui al punto a) e quelle integrative seguenti che caratterizzano il grado operativo 2: garantire la costante reperibilità dei membri della C.L.V e la rinuncia (salvo cause di forza maggiore, da segnalare immediatamente al Presidente) agli spostamenti al di fuori del territorio di competenza della Commissione; qualora previsto da specifiche procedure, effettuazione del monitoraggio relativo al superamento di eventuali soglie d evento fissate da piani, studi o altri strumenti adottati dalla C.L.V.; controllo di specifiche situazioni di rischio per la sicurezza delle persone e per l integrità dei beni esposti; eventuale proposta di provvedimenti di salvaguardia da adottare da parte delle autorità di protezione civile; supporto tecnico a procedure di distacco artificiale delle valanghe, secondo quanto previsto dai PIDAV; assistenza tecnica alle attività di soccorso in caso di eventi valanghivi che coinvolgano il territorio antropizzato; valutazione delle condizioni di cessato pericolo per la rimozione dei provvedimenti finalizzati alla sicurezza di persone e beni esposti; invio di comunicazioni o rapporti informativi alle autorità locali, al Settore Protezione Civile regionale e al Centro Funzionale regionale.
33 Grado operativo 2. Linee guida AINEVA - DPC
34 Deliberazione della Giunta Regionale 30 novembre 2009, n Istituzione di un gruppo tecnico di coordinamento per la gestione di situazioni di emergenza valanghe sul territorio regionale. c) In situazione di elevata criticità (grado operativo 3) la C.L.V. espleta le attività di cui ai punti a) e b) con continuità e la comunicazione alle autorità e agli enti interessati viene intensificata. A tale scopo è da prevedersi l'attivazione di forme di convocazione permanente della C.L.V. e di presidio "h 24". II Presidente della C.L.V. avvalendosi dei Commissari o, se necessario, del personale dell'ente presso cui è insediata la C.L.V., cura la gestione dei flussi informativi durante le situazioni di moderata o elevata criticità. A conclusione della fase di emergenza, entro le 48 ore successive, la C.L.V. trasmette al Centro Funzionale Regionale il resoconto dell'attività valanghiva di rilievo verificatasi nel corso dell'evento con particolare riguardo ai danni alla viabilità ed ai centri abitati, compilando il modello 7 AINEVA.
35 Grado operativo 3. Linee guida AINEVA - DPC
36 Interazione tra Commissioni Locali Valanghe e gestori della sicurezza valanghe. Il caso di Macugnaga Esposizione di piste e impianti a grandi valanghe, spesso con componente nubiforme (comprensorio del Belvedere) Alcune valanghe interessano anche aree del capoluogo e tratti di viabilità (comprensorio di Passo del Moro).
37 Gestione del rischio valanghe nel comprensorio sciistico di Macugnaga 1993: studio commissionato dalla Regione Piemonte al CEMAGREF di Grenoble per una valutazione dei rischi valanghivi e per l individuazione di possibili soluzioni gestionali
38 Gestione del rischio valanghe nel comprensorio sciistico di Macugnaga Realizzazione di opere strutturali Adozione di misure gestionali di prevenzione
39 Gestione del rischio valanghe nel comprensorio sciistico di Macugnaga Adozione di misure gestionali di prevenzione, attraverso procedure (PISTE) di chiusura preventiva di piste e impiego di impianti di distacco programmato (PIDAV con Gazex ed esplosivi) Foto: R. Cresta
40 Gestione del rischio valanghe nel comprensorio sciistico di Macugnaga 2004: Studio di SLF Davos per individuare le altezze critiche per il distacco programmato (AVAL 2D)
41 Gestione del rischio valanghe nel comprensorio sciistico di Macugnaga 2004: Studio di SLF Davos per individuare le altezze critiche per il distacco programmato. Definizione delle distanze di arresto in relazione ad altezze di neve di cm
42 Gestione del rischio valanghe nel comprensorio sciistico di Macugnaga 2004: Studio di SLF Davos per individuare le altezze critiche per il distacco programmato. Problematiche di interazione valanga aree urbanizzate
43 Gestione del rischio valanghe nel comprensorio sciistico di Macugnaga 2004: Studio di SLF Davos per individuare le altezze critiche per il distacco programmato. Problematiche di interazione valanga aree urbanizzate
44 Gestione del rischio valanghe nel comprensorio sciistico di Macugnaga Comunicazione tra Responsabile della Sicurezza e sistema di Protezione Civile locale: La chiusura preventiva del comprensorio viene comunicata a: Sindaco (emette eventuale ordinanza di divieto d accesso a piste e locali pubblici sulle piste) Commissione Locale Valanghe Comunità Montana Forze dell ordine La riapertura del comprensorio è subordinata al parere favorevole di: Responsabile della sicurezza Presidente della Società esercente Sindaco (revoca dell eventuale ordinanza)
45 Interazione tra Commissioni Locali Valanghe e gestori della sicurezza valanghe : Ricerca sviluppata da AINEVA Aspetti giuridici della sicurezza da valanghe nei comprensori innevati gestiti dell arco alpino italiano di G. Poliandri (n. 54 di Neve e Valanghe)
46 Interazione tra Commissioni Locali Valanghe e gestori della sicurezza valanghe Le normative regionali e provinciali di settore presentano quasi tutte un sistema sostanzialmente misto in cui variamente si combinano e si bilanciano - per funzioni differenti - responsabilità di soggetti pubblici (compiti di intervento urgente dei Sindaci, compiti di consulenza delle Commissioni valanghe, compiti di controllo e intervento preventivo di strutture amministrative) e privati (compiti degli esercenti nella gestione attiva della sicurezza).
47 Interazione tra Commissioni Locali Valanghe e gestori della sicurezza valanghe Negli ordinamenti di settore, mediamente: 1) agli esercenti di impianti di risalita e percorsi innevati gestiti è assegnato un ruolo esclusivo, o almeno prevalente, nella gestione della prevenzione, delle condizioni ordinarie di pericolo e del ripristino pianificato delle condizioni di sicurezza all interno dei comprensori in cui operano; 2) esiste il rischio che le funzioni comunque attribuite agli esercenti possano essere confuse con quelle di autorità pubbliche chiamate ad intervenire in condizioni di pericolo imminente, straordinario ed eccezionale
48 Interazione tra Commissioni Locali Valanghe e gestori della sicurezza valanghe In una ragionevole suddivisione di ruoli e responsabilità ai soggetti gestori dei comprensori competono 1) Le attività di monitoraggio e di gestione delle misure di sicurezza gestionali pianificate; 2) La gestione degli aspetti esecutivi ed operativi previste dai piani. Ai Sindaci o ad altre autorità di protezione civile spetta un compito residuale, nei comprensori per gli sport invernali, indispensabile solo in caso di colpose mancanze dell esercente e in poche ipotesi limite di situazioni eccezionali catastrofiche.
49 Interazione tra Commissioni Locali Valanghe e gestori della sicurezza valanghe La tempestività dell azione dell esercente permette di precedere, anche di molto, l intervento eventuale del Sindaco in situazioni di criticità da valanghe. E indispensabile una comunicazione dal gestore al sindaco dei contenuti dei propri interventi, in modo da evitare preallarme della struttura comunale e duplicazioni di provvedimenti. In questo quadro anche le funzioni delle Commissioni locali valanghe devono essere rese - almeno con riferimento alle competenze per le aree sciabili - funzionali all eventuale emergenza e non alla gestione della pericolosità ordinaria.
50 grazie dell attenzione
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