Le Imprese Innovative ( Startup ): la normativa di riferimento
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1 S.A.F. SCUOLA DI ALTA FORMAZIONE LUIGI MARTINO Il Business Plan strumento di analisi e organizzazione dell attività aziendale Le Imprese Innovative ( Startup ): la normativa di riferimento Francesco Aldo De Luca Segretario Commissione Finanza e Controllo di Gestione ODCEC Milano 5 Dicembre Auditorium San Fedele
2 Sommario Le c.d. Startup Innovative Normativa di riferimento Criticità Ecosistema 2
3 S.A.F. SCUOLA DI ALTA FORMAZIONE LUIGI MARTINO Normativa di riferimento
4 Normativa fondante LEGGE n. 221/2012, del 19 Dicembre 2012 di conversione del DECRETO LEGGE 179/2012 c.d. CRESCITA 2.0. Crea una NUOVA TIPOLOGIA IMPRESE: le STARTUP INNOVATIVE 4
5 Normativa fondante 5
6 Definizione di STARTUP INNOVATIVA 6
7 Finalità delle STARTUP INNOVATIVE 7
8 Dettaglio della Definizione DEFINIZIONE Le start up sono società che hanno quale oggetto sociale esclusivo o prevalente lo sviluppo, la produzione e la commercializzazione di prodotti o servizi innovativi ad alto valore tecnologico. FORMA SOCIALE La start up assume la forma di società di capitali - costituita anche in forma di cooperativa - di diritto italiano, ovvero di Societas Europaea residente in Italia, purché le azioni o quote rappresentative del capitale sociale non siano quotate su un mercato regolamentato o su un sistema multilaterale di negoziazione. 8
9 VANTAGGI di un impresa STARTUP INNOVATIVA 9
10 VANTAGGI di un impresa STARTUP INNOVATIVA 10
11 Art. 4 Decreto Ministeriale 30 gennaio Agevolazioni fiscali 1. I soggetti passivi dell'imposta sul reddito delle persone fisiche possono detrarre dall'imposta lorda, un importo pari al 19 per cento dei conferimenti rilevanti effettuati, per importo non superiore a euro , in ciascun periodo d'imposta ai sensi del presente decreto. Per i soci di società in nome collettivo e in accomandita semplice l'importo per il quale spetta la detrazione è determinato in proporzione alle rispettive quote di partecipazione agli utili e il limite di cui al primo periodo si applica con riferimento al conferimento in denaro effettuato dalla società. 2. Qualora la detrazione di cui al comma 1 sia di ammontare superiore all'imposta lorda, l'eccedenza può essere portata in detrazione dall'imposta lorda sul reddito delle persone fisiche dovuta nei periodi di imposta successivi, ma non oltre il terzo, fino a concorrenza del suo ammontare. 3. I soggetti passivi dell'imposta sul reddito delle società possono dedurre dal proprio reddito complessivo un importo pari al 20 per cento dei conferimenti rilevanti effettuati, per importo non superiore a euro , per ciascun periodo d'imposta ai sensi del presente decreto. 4. Qualora la deduzione di cui al comma 3 sia di ammontare superiore al reddito complessivo dichiarato, l'eccedenza può essere computata in aumento dell'importo deducibile dal reddito complessivo dei periodi di imposta successivi, ma non oltre il terzo, fino a concorrenza del suo ammontare. 11
12 VANTAGGI di un impresa STARTUP INNOVATIVA 12
13 CHI può essere una STARTUP INNOVATIVA 13
14 CHI può essere una STARTUP INNOVATIVA In linea generale, la disciplina di favore prevista per le start up innovative puo essere fruita per quattro anni dalla data di costituzione; decorso tale termine, cessa l applicazione della disciplina in parola, ferma restando l efficacia dei contratti a tempo determinato fino alla scadenza del relativo termine (art. 31 co. 4 DL 179/2012). Per le societa gia costituite alla data di entrata in vigore della legge di conversione (L. 221/2012, in vigore dal ), tale disciplina trova applicazione per un periodo di: quattro anni dal (data di entrata in vigore del decreto), se la start up innovativa è stata costituita entro i due anni precedenti; tre anni, se essa è stata costituita entro i tre anni precedenti; due anni, se è stata costituita entro i quattro anni precedenti (art. 25 co. 3 DL 179/2012). 14
15 REQUISITI NECESSARI 15
16 REQUISITI NECESSARI 16
17 REQUISITI NECESSARI 17
18 REQUISITI NECESSARI 18
19 REQUISITI NECESSARI 19
20 REQUISITI NECESSARI 20
21 REQUISITI NECESSARI 21
22 REQUISITI NECESSARI 22
23 REQUISITI NECESSARI 23
24 Passi suggeriti per la nascita di una Startup Innovativa 24
25 S.A.F. SCUOLA DI ALTA FORMAZIONE LUIGI MARTINO Criticità
26 Esempio di una Startup accettata al Registro Imprese di Firenze J 63 ATTIVITA' DEI SERVIZI D'INFORMAZIONE E ALTRI SERVIZI INFORMA 26
27 Esempio di una Startup accettata al Registro Imprese di Milano M 72 RICERCA SCIENTIFICA E SVILUPPO 27
28 Esempio di una Startup accettata al Registro Imprese di Ferrara M 70 ATTIVITA' DI DIREZIONE AZIENDALE E DI CONSULENZA GESTIONALE 28
29 ESEMPIO di SWOT Analisys per la Creazione di Una Startup Innovativa S Strengths W Weaknesses Opportunità per il Cliente di Specializzare una parte rilevante della propria a4vità senza diluirla con l a4vità corrente. Ulteriore GesFone AmministraFva Ricerca Personale Qualificato O Opportunities T Threats Vantaggi Fiscali e Previdenziali Notevoli Disciplina del Fallimento Ordinario NON APPLICABILE Assenza di Spese di Registrazione e Bolli in Camera di Commercio RegolamenF AGuaFvi non ancora emanaf Difficoltà di definizione dell OggeGo Sociale che qualifichi la Startup InnovaFva 29
30 Primi intriganti quesiti 30
31 Primi intriganti quesiti Il quesito che si intende porre è il seguente: PRIMO: risponde a verità che per entrambe le società è necessaria la SCIA rilasciata dall Amministrazione comunale pur trattandosi di una iniziale attività di sperimentazione (ricerca e sviluppo)? SECONDO: essendo stata rilasciata dichiarazione del possesso dei requisiti per le start-up innovative da entrambi gli amministratori, a nostro avviso non può non riconoscersi la qualità di start-up innovativa 31
32 Prime convolute risposte La risposta alla prima domanda è pertanto, in sintesi: non è possibile denunciare, in sede di richiesta di iscrizione nell apposita sezione speciale di cui all art. 25, c. 8, del DL 179 /2012, la sola attività di ricerca e sviluppo (ed infatti nessuna delle società assistite da codesto Professionista ha denunciato il solo avvio di tale attività), ma il complessivo avvio delle attività (c.2, lett. f, cit.) di sviluppo...produzione e...commercializzazione di prodotti o servizi innovativi ad alto valore tecnologico, con specificazione della natura dei prodotti o servizi in parola. Se per lo svolgimento di tali attività le norme vigenti prevedono prevede l attivazione di procedimenti autorizzatóri o para-autorizzatóri, dovrà darsi prova della corretta esecuzione degli stessi (ad esempio, mediante allegazione della SCIA presentata) nel momento in cui si richiede l iscrizione nella ripetuta sezione speciale. La CCIAA dovrebbe quanto meno meglio evidenziare quali siano, fra quelle dichiarate, le specifiche attività che prevedano gli adempimenti in questione e quale sia la fonte normativa da cui deriva tale obbligo. 32
33 Prime convolute risposte Circa la seconda questione sottoposta, si ritiene, invece, che quanto argomentato da codesto Professionista sia condivisibile. Non appare rimessa, dalla disciplina in esame, alla competenza dell ufficio del registro delle imprese, infatti, la valutazione del merito delle dichiarazioni presentate dalle aspiranti start-up innovative (ad esempio, se i prodotti o servizi di cui si avvia lo sviluppo, produzione e commercializzazione siano effettivamente caratterizzati dall innovatività o dall alto valore tecnologico) ma solo la verifica della regolarità formale della documentazione presentata: se, cioè, la stessa sia stata sottoscritta dal soggetto legittimato; se la modulistica sia stata compilata correttamente; se siano state rese tutte le dichiarazioni previste; Va evidenziato, infine, che la procedura in questione non contempla la presentazione alla camera di commercio di una esaustiva documentazione tecnica circa il prodotto o servizio innovativo che si intendete produrre e commercializzare; per cui la camera non avrebbe a propria disposizione, in ogni caso, compiuti elementi istruttori su cui basare una propria eventuale valutazione di merito. Ovviamente, ciò non esclude che tale valutazione di merito sia svolta, successivamente, da altri soggetti. 33
34 Prime convolute risposte Pare appena il caso, a tale proposito e a titolo di esempio, di richiamare qui quanto recato dall art. 31,. c. 5, del DL 179 cit.: <<Allo scopo di vigilare sul corretto utilizzo delle agevolazioni e sul rispetto della disciplina di cui alla presente sezione, il Ministero dello sviluppo economico può avvalersi del Nucleo speciale spesa pubblica e repressione frodi comunitarie della Guardia di finanza, secondo le modalità previste dall art. 25 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134>>. In sintesi, pertanto, la risposta alla seconda questione posta da codesto Professionista è: non compete all ufficio del registro delle imprese presso la camera di commercio valutare il merito delle dichiarazioni rese in sede di richiesta di iscrizione nella sezione speciale di cui all art. 25, c. 8, cit. Compito dell ufficio del registro delle imprese è, ai fini in parola, verificare la corretta compilazione ed allegazione di tutti i documenti e moduli previsti dalla disciplina in esame. 34
35 S.A.F. SCUOLA DI ALTA FORMAZIONE LUIGI MARTINO ECOSISTEMA
36 QUANTE SONO LE STARTUP INNOVATIVE? 36
37 ECOSISTEMA ITALIANO delle STARTUP 37
38 I Protagonisti dell ECOSISTEMA 38
39 I Protagonisti dell ECOSISTEMA 39
40 Distribuzione Geografica 40
41 Distribuzione Geografica 41
42 Distribuzione Geografica 42
43 L ECOSISTEMA STARTUP IN LOMBARDIA 43
44 L ECOSISTEMA STARTUP IN LOMBARDIA 44
45 TREND INVESTIMENTI IN STARTUP HI-TECH 45
46 INVESTIMENTI PER SETTORE 46
47 DISTRIBUZIONE GEOGRAFICA INVESTIMENTI 47
48 S.A.F. SCUOLA DI ALTA FORMAZIONE LUIGI MARTINO.ed infine alcune interessanti evidenze..
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53 Gli indicatori di redditività ROI e ROE delle startup innovative registrano valori negativi, ma se ci si riferisce soltanto alle imprese in utile, gli indici sono molto migliori di quelli delle altre società di capitale. La struttura finanziaria delle startup innovative è relativamente migliore di quella delle società di capitale. Situazione inversa per le startup in utile che hanno una situazione finanziaria peggiore della media delle società di capitale. Per ogni euro di produzione le startup innovative generano in media 13 centesimi di valore aggiunto, un dato più basso di quello delle società di capitali (20 centesimi). Limitatamente alle imprese in utile, le startup generano invece più valore aggiunto delle società di capitali (33 centesimi contro 22). 53
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