ORGANISMO UNITARIO DELL AVVOCATURA ITALIANA. Rassegna Stampa. 9 febbraio Responsabile: Claudio Rao (tel. 06/ claudio.rao@oua.

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1 Ufficio stampa Rassegna Stampa 9 febbraio 2015 Responsabile: Claudio Rao (tel. 06/ claudio.rao@oua.it) 1

2 SOMMARIO PAG. 4 GIUSTIZIA CIVILE: Incidenti e liti fino a 50 mila euro. Da domani basta l avvocato (La Stampa) PAG. 6 GIUSTIZIA CIVILE: Al via la negoziazione assistita (Il Sole 24 Ore) PAG. 8 GIUSTIZIA CIVILE: Spese del legale senza copertura (Il Sole 24 Ore) PAG.10 MEDIAZIONE: Strada spianata ma con qualche paletto (Italia Oggi Sette) PAG.13 MEDIAZIONE: Formazione ad hoc per gli avvocati (Italia Oggi Sette) PAG.15 MEDIAZIONE: Se l'importo è piccolo è meglio (Italia Oggi Sette) PAG.16 DIFESA D UFFICIO: La difesa non è per i novellini (Italia Oggi Sette) PAG.19 DIFESA D UFFICIO: Due anni di permanenza garantiti (Italia Oggi Sette) PAG.20 RIFORMA GIUSTIZIA: Separazione delle carriere, Orlando frena (Il Fatto Quotidiano) PAG.21 RIFORMA GIUSTIZIA: Reati lievi, nel mirino la discrezionalità dei pm (Il Messaggero) PAG.23 ANTICORRUZIONE: Orlando: l intesa sull anticorruzione non è frutto del quadro politico (La Stampa) PAG.24 ANTICORRUZIONE: Anticorruzione, mercoledì si parte. Orlando: avanti sul falso in bilancio (Il Corriere della Sera) PAG.26 ANTICORRUZIONE: Orlando: sì a una soglia per le piccole infrazioni (Il Sole 24 Ore) PAG.28 GOVERNO: Si riparte da delega fiscale, partite Iva e liberalizzazioni (Il Sole 24 Ore) PAG.30 STALKING: Stretta sugli stalker, arriva anche il divieto di sguardo (Il Messaggero) PAG.32 UFFICI GIUDIZIARI: La «memoria» della giustizia custodita a 370 chilometri da Napoli (Il Mattino - Napoli) PAG.34 UFFICI GIUDIZIARI: Catania si riorganizza (Italia Oggi Sette) PAG.36 CRIMINALITA : Giro di vite sui mafiosi carcere fino a 30 anni, processi più veloci, bavaglio sulle intercettazioni (La Repubblica) PAG.38 L INTERVISTA/1: Anm: no a pene più alte per la corruzione (Cronache del garantista) PAG.42 L INTERVISTA/2: Nardella: «Col nuovo falso in bilancio ci trattano da delinquenti» (Il Giornale) PAG.44 L INTERVENTO/1: Falso in bilancio e false fatture. Così il governo si contraddice di Davide Giacalone (Libero) PAG.46 L INTERVENTO/2: Anno giudiziario: buone intenzioni e numeri parziali di Lionello Mancini - (Il Sole 24 Ore) PAG.48 PROFESSIONI: Stp ferme in rampa di lancio (Italia Oggi Sette) PAG.51 PROFESSIONI: Sei mosse per dar scacco alla crisi (Corriere Economia) PAG.52 PROFESSIONI: Immobili. Mattone in crisi: i notai puntano al riscatto (Corriere Economia) PAG.54 PROFESSIONI: Enti locali, più revisori con la riforma (Il Sole 24 Ore) PAG.56 FISCO: Nuovo catasto, sconto anti-errori (Il Sole 24 Ore) PAG.58 SENTENZE: Il contributo unificato è dovuto per ogni atto (Italia Oggi Sette) 2

3 PAG.60 CASSAZIONE: Autotutela negata, limiti al ricorso (Il Sole 24 Ore) PAG.62 CASSAZIONE: Senza concessione c'è l'illecito (Italia Oggi Sette) PAG.64 CASSAZIONE: Notifica a procedura blindata l'illecito (Italia Oggi Sette) 3

4 LA STAMPA Incidenti e liti fino a 50 mila euro Da domani basta l avvocato Negoziazione fra legali obbligatoria prima di andare in tribunale L`accordo avrà il valore di una sentenza. Cause di lavoro escluse dom. 8 - Due auto si scontrano, i conducenti escono dall`abitacolo che sono delle furie. Ognuno ritiene di aver ragione e non c`è verso di mettersi d`accordo. Non c`è altra soluzione dì finire davanti al giudice. Da domani questa semplice sequenza ha un passaggio in più. Debutta infatti la negoziazione obbligatoria, un percorso che ognuna delle due parti deve intraprendere assistita da un avvocato. Con tempi certi: fare il tentativo, in un periodo che va dai 30 giorni ai 3 mesi, di mettersi d`accordo prima di finire in un`aula di giustizia. L`incidente non è l`unica fattispecie prevista dalla recente riforma della giustizia civile voluta dal ministro Andrea Orlando. La negoziazione obbligatoria coprirà anche altri tipi di lite, quelle per cifre fino ai 50 mila euro. Tribunali intasati È un nuovo istituto messo in campo dal governo per risolvere un annoso problema: l`enorme numero di cause civili che intasano gli uffici dei giudici e ne rallentano il lavoro. La negoziazione non è il ricorso al giudice di pace (competente per le cause fino a 5 mila euro). E non è nemmeno la mediazione, nella quale gli avvocati delle parti sono davanti a un "giudice" terzo, che non è un magistrato ma è comunque arbitro tra le due posizioni. Nella negoziazione, i due avvocati sono l`uno di fronte all`altro, "all`americana". E, prima di far decollare la causa, devono provare a trovare un accordo che dia soddisfazione ai clienti. Solo se il tentativo va a vuoto può iniziare la causa civile. «In realtà - spiega l`avvocato Francesca Cuomo Ulloa - gli avvocati hanno sempre tentato di trovare una soluzione prima di arrivare davanti a un giudice. Ora la questione è più strutturata». Che cosa accadrà da domani? L`avvocato di chi dà il via alla lite invita l`altra parte a una negoziazione «in lealtà e buona fede». Se non arriva risposta, oppure il tentativo fallisce entro 4

5 i 3 mesi, si va dal giudice. Se l`accordo viene stretto «ha lo stesso valore di una sentenza». Le controversie escluse Una serie di controversie sono sottratte però alla negoziazione. Tutte quelle relative al lavoro. Poi quelle che riguardano le obbligazioni contrattuali nei contratti conclusi tra professionisti e consumatori. Se poi si parla del recupero di un credito, la negoziazione non è indispensabile se il creditore intende procedere con un decreto ingiuntivo. In realtà il ventaglio delle ipotesi è molto frastagliato e non è facile capire quando vada usata la mediazione obbligatoria e quando la negoziazione. «Anche in questo caso - spiega Cuomo Ulloa - è l`avvocato che deve guidare il cliente». Le due critiche Due obiezioni si sono subito abbattute sulla negoziazione. La prima: è un modo per dar più lavoro agli avvocati. La risposta: «Non è così: chi vuol dare il via a una causa civile deve comunque rivolgersi a un legale. E se arriva l`accordo, si risparmiano parcelle e spese del processo». E se il cliente ha diritto al gratuito patrocinio? «Pare proprio che dobbiamo lavorare gratis, non è previsto il pagamento da parte dello Stato». Altra contestazione: è un regalo alle compagnie assicurative, perché se l`accordo tra le parti non arriva sono di fatto tre mesi di tempo "regalati" sul momento del risarcimento. «Come ogni meccanismo - conclude - può funzionare alla perfezione o meno. È una sfida anche per noi». 5

6 IL SOLE 24 ORE Giustizia civile. Da domani entra in vigore la nuova procedura stragiudiziale sul risarcimento danni necessaria prima del giudizio Al via la negoziazione assistita L obbligo scatta per importi fino a 50mila euro e in caso di incidenti stradali Dom. 8 - Entra in vigore domani, 9 febbraio, la negoziazione assistita. Si tratta di una nuova condizione di procedibilità sia per chi vuole esercitare un azione in giudizio in materia di risarcimento del danno da circolazione di veicoli e natanti (senza limiti d importo) sia per chi intenda proporre una domanda per il pagamento a qualsiasi titolo di somme fino a 50mila euro (sono esclusi i casi in cui è prevista la mediazione come condizione di procedibilità). In base alla nuova normativa, il danneggiato, tramite il suo avvocato, deve invitare l altra parte a stipulare una convenzione di negoziazione assistita. Se l altra parte non aderisce all invito o lo rifiuta entro 30 giorni dalla sua ricezione, la condizione di procedibilità si considera avverata e si può iniziare o proseguire il processo. Invece se l invito viene accettato, le parti, con i loro avvocati, redigono la convenzione di negoziazione assistita in forma scritta. Gli avvocati certificano l autografia delle sottoscrizioni apposte alla convenzione sotto la propria responsabilità professionale. Se le parti non raggiungono un accordo entro il termine concordato nella convenzione di negoziazione assistita (si veda la scheda accanto), si redige la dichiarazione di mancato accordo, certificata dagli avvocati. La condizione di procedibilità si considera avverata e si può quindi iniziare o proseguire il processo. In caso di accordo, invece, lo stesso costituisce titolo esecutivo e per l iscrizione di ipoteca giudiziale. Occorre tuttavia ricordare che il Codice delle assicurazioni private (Dlgs 209/2005) dispone sia nel caso di risarcimento diretto sia in quello di azione contro l assicurazione del responsabile l improponibilità della domanda giudiziale nello spatium deliberandi concesso dalla legge alla compagnia assicuratrice. E lo stesso Codice subordina l esercizio dell azione risarcitoria alla preventiva richiesta del danno all assicuratore e al decorso del termine di 60 giorni (o 90 in caso di danni alla persona) dalla medesima, 6

7 ponendo una condizione di proponibilità dell azione stessa (Cassazione 10371/2008). Appare evidente dunque come le due procedure, la negoziazione assistita e quella prevista dal Codice delle assicurazioni, siano diverse ma siano entrambe obbligatorie pur con effetti processuali non coincidenti (improcedibilità/improponibilità) sovrapponendosi e creando problemi di coordinamento che occorre risolvere senza creare eccessivi ritardi ed aggravi nell accesso alla tutela giudiziale che condurrebbero a possibili rilievi di costituzionalità. In tale prospettiva, poste le differenze sostanziali tra le due procedure in quanto ad esempio la negoziazione assistita necessita della presenza dell avvocato mentre quella assicurativa no, soccorre la norma che prevede che i termini previsti per la negoziazione assistita obbligatoria per materie soggette ad altri termini di procedibilità (da intendersi estensivamente) decorrono unitamente ai medesimi. Ciò può consentire di ritenere - seguendo un interpretazione facilitativa dei percorsi stragiudiziali finalizzati alla composizione delle liti che i termini delle due procedure possano decorrere contestualmente e che, quindi, le stesse possano essere attiviate anche contemporaneamente e/o contestualmente. E, invero, ben si potrebbero coniugare i due procedimenti integrando i requisiti di entrambi al fine di ottimizzare ogni attività di negoziazione preventiva al cui esito negativo accedere senza ulteriore ritardo alla tutela giurisdizionale. L auspicio è che la giurisprudenza che si occuperà delle problematiche applicative di una normativa non sempre facilmente intelligibile possa adottare soluzioni che agevolino l utilizzo di questi strumenti stragiudiziali in un equilibrato rapporto con il processo il cui accesso non può essere reso irragionevolmente gravoso. Marco Marinaro 7

8 IL SOLE 24 ORE Rc auto. Il costo dell assistenza Spese del legale senza copertura Dom. 8 - La parte del leone la fa la Rc auto: le uniche controversie per le quali il passaggio dalla negoziazione assistita è obbligatorio a prescindere dal loro valore sono proprio quelle legate al «danno da circolazione di veicoli e natanti». Quindi, la nuova procedura va applicata anche nei casi in cui sono in gioco somme considerevoli. Ma proprio questo aumenta le spese che potrebbero restare a carico del danneggiato. Colpa del mancato coordinamento tra la normativa sulla negoziazione assistita (Dl 132/2014, articolo 3) e quella sul risarcimento diretto nella Rc auto. Il problema appare analogo a quello che si pose tre anni fa, al debutto della mediazione obbligatoria (si veda Il Sole 24 Ore del 21 marzo 2012): nel caso in cui la negoziazione abbia successo, non è chiaro se l'assicurazione ne debba coprire le spese. Infatti, l'articolo 9, comma 2 del Dpr 254/2006 (il regolamento attuativo del risarcimento diretto) esclude che vengano liquidati «compensi per la consulenza o assistenza professionale di cui si sia avvalso il danneggiato diversa da quella medico-legale per i danni alla persona», quando «la somma offerta dall'impresa di assicurazione sia accettata dal danneggiato». In origine, lo scopo della norma era chiaro: chi si rivolge a un avvocato, un perito o un altro professionista poteva farsi riconoscere il relativo costo solo se poi instaura un contenzioso legale (l'unica eccezione è prevista quando il professionista è un medico (ovviamente in caso di incidenti con feriti). Infatti, la norma è stata scritta ben prima di quelle che hanno introdotto l'obbligo della mediazione e, ora, della negoziazione assistita. Rispetto alla realtà attuale, quindi, il Dpr 254/2006 considera soltanto due ipotesi possibili, nettamente distinte: la liquidazione senza problemi (l'assicurazione paga e il danneggiato è soddisfatto) e il contenzioso (il danneggiato non viene pagato o riceve una somma inferiore a quella che ritiene giusta). In quest'ottica, rifiutare l'offerta equivale ad avviare il contenzioso. La negoziazione, invece, è una sorta di ibrido tra accettazione e contenzioso: non si può dire che il danneggiato sia soddisfatto (altrimenti avrebbe 8

9 accettato l'offerta formulata in prima battuta, chiudendo definitivamente la questione senza rivolgersi ad alcun professionista), ma nemmeno che abbia instaurato un contenzioso (lo farà solo se la negoziazione non sarà andata a buon fine). Se l'accettazione avviene in fase di negoziazione, non è chiaro se possa far rientrare nel divieto di includere nel risarcimento anche le spese per il professionista. Sarebbe opportuna almeno una circolare ministeriale interpretativa, se non una modifica al Dpr 254. Ma l'esperienza insegna a non sperare troppo in interventi dei ministeri o del legislatore. Così, di fatto, si può sperare che viga la prassi tacitamente instaurata in molti casi, secondo la quale la compagnia assicurativa paga anche le spese sostenute per i professionisti (cosa che gonfia i costi dei risarcimenti e quindi le tariffe). L'alternativa è che il danneggiato si accontenti di farsi pagare solo il danno che non comprende quelle spese. Ma in quest'ultimo caso tenderà a pagare il meno possibile l'avvocato, che quindi non avrà interesse a chiudere positivamente la negoziazione e potrebbe ostacolarla. A quel punto, esito della vicenda dipenderà dall'incrocio tra la strategia del legale e quella della compagnia, verosimilmente pressata dal fatto che, col Dl 132, se la negoziazione non va in porto e si passa al contenzioso vero e proprio, gli interessi da pagare al danneggiato non saranno più calcolati al tasso legale ma a quello commerciale, più alto. Oggi come oggi, l'unica certezza è il rischio di finire comunque in contenzioso. Cioè di tornare a intasare proprio quella strada che il legislatore vuole decongestionare introducendo la negoziazione assistita. Maurizio Caprino 9

10 ITALIA OGGI SETTE Via libera del Tar Lazio alla procedura obbligatoria di soluzione delle controversie alternative Mediazione, strada spianata ma con qualche paletto Pagine a cura di Antonio Ciccia Lun. 9 - Mediazione obbligatoria sdoganata. Il Tar Lazio (sentenze n del 23 gennaio 2015 e n del 26 gennaio 2015) promuove la procedura che vede protagonisti gli organismi di mediazione e che funziona bene per le cause di importo medio-basso. Via libera, dunque, dei giudici amministrativi, anche se con alcuni ritocchi: la seduta iniziale è senza spese, se si registra l'impossibilità di proseguire; gli avvocati sono mediatori di diritto, esentati dai percorsi formativi tipici del mediatore. Gli aggiustamenti potrebbero non essere gli ultimi, considerato che la normativa non è formulata in maniera chiara anche quanto a obbligo di assistenza con avvocato. La scelta di fondo del legislatore è stata però convalidata dai giudici amministrativi, che di fatto hanno consolidato l'impianto scelto dal legislatore. D'altra parte la mediazione, disciplinata dal decreto legislativo 28/2010, è un pezzo della «degiurisdizionalizzazione», perno degli ultimi interventi di riforma nel settore civile. Alla mediazione si sono affiancati l'arbitrato forense e la negoziazione assistita dagli avvocati (obbligatoria e non): tutti istituti che punta su soluzione delle controversie alternative alla giustizia ordinaria. Ma facciamo il punto sulla mediazione civile. Introdotta dal dlgs 28/2010, ha subito una battuta d'arresto proprio con riferimento alla mediazione obbligatoria, e cioè a quella forma di mediazione da attivare necessariamente, perché altrimenti non si può iniziare la causa (si dice che la mediazione è condizione di procedibilità). La Corte costituzionale (sentenza 272/2012) ha imposto il blocco, cui il legislatore ha rimediato con il decreto legge 69/2013, 10

11 ridisegnando il profilo della mediazione obbligatoria. Il risultato è stato ritenuto valido dal Tar Lazio, secondo cui il disegno legislativo non ostacola il diritto di difesa (la restrizione di tale diritto era una delle principali censure). Vediamo le novità della mediazione, che ha passato (quasi) indenne il vaglio del Tar Lazio. Passiamo in rassegna i punti salienti della nuova mediazione, come sintetizzati dalle sentenze del Tar Lazio. Innanzi tutto le materie per cui la mediazione è obbligatoria e costituisce condizione di procedibilità della domanda giudiziale sono diminuite di numero, non essendovi più tra le stesse il risarcimento del danno derivante dalla circolazione di veicoli e natanti. Queste controversie sono soggette alla negoziazione assistita obbligatoria (dl 132/2014) e, quindi, a una procedura conciliativa affidata agli avvocati. La condizione di procedibilità è assolta, senza che sia necessario esperire un vero e proprio tentativo di conciliazione: basta la mera partecipazione a un primo incontro. Nel caso di mancato accordo all'esito del primo incontro, da svolgersi non oltre trenta giorni dalla domanda di mediazione, nessun compenso è dovuto per l'organismo di mediazione. Si prevede l'assistenza dell'avvocato per promuovere la conciliazione obbligatoria. Si prevede l'assistenza dell'avvocato fino al termine della procedura. La proposta del mediatore interviene soltanto all'avverarsi delle relative condizioni, dopo il primo incontro, nell'ambito del quale il mediatore chiarisce alle parti la funzione e le modalità di svolgimento della mediazione e invita poi le parti e i loro avvocati a esprimersi sulla possibilità di iniziare la procedura di mediazione, procedendo nel caso positivo. Solo se tutte le parti aderenti alla mediazione siano assistite da un avvocato, l'accordo che sia stato sottoscritto dalle parti e dagli stessi avvocati costituisce titolo esecutivo per l'espropriazione forzata, l'esecuzione per consegna e rilascio, l'esecuzione degli obblighi di fare e non fare, nonché per l'iscrizione di ipoteca giudiziale. Al fine di sottrarsi alle conseguenze pregiudizievoli, in tema di argomenti di 11

12 prova e di sanzioni, derivanti nel successivo giudizio dalla mancata partecipazione al procedimento di mediazione laddove obbligatorio, possono essere presentati giustificati motivi. Gli avvocati iscritti all'albo sono di diritto mediatori. Accanto alle modifiche normative si devono considerare i ritocchi al regolamento sulla mediazione (dm 180/2010). Sono state riformulate le disposizioni regolamentari su formazione, aggiornamento e tirocinio dei mediatori; si è aggiunta la prescrizione che il regolamento dell'organismo di mediazione contenga criteri inderogabili per l'assegnazione degli affari di mediazione predeterminati e rispettosi della specifica competenza professionale del mediatore designato, desunta anche dalla tipologia di laurea universitaria posseduta. Il complesso della disciplina ha portato il Tar Lazio a escludere che dal sistema possa derivare il pericolo di una indebita restrizione dell'accesso alla giustizia. 12

13 ITALIA OGGI SETTE Formazione ad hoc per gli avvocati Lun. 9 - Formazione ad hoc per gli avvocati mediatori. La sentenza del Tar Lazio n del 23 gennaio 2015 riserva ai legali un percorso formativo autonomo dagli altri mediatori. L'articolo 16, comma 4-bis, del dlgs 28/2010 prevede che «gli avvocati iscritti all'albo sono di diritto mediatori. Gli avvocati iscritti a organismi di mediazione devono essere adeguatamente formati in materia di mediazione e mantenere la propria preparazione con percorsi di aggiornamento teoricopratici a ciò finalizzati, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 55-bis del codice deontologico forense». L'articolo 4, comma 3, lett. b) del regolamento (dm 180/2010) prevede «il possesso, da parte dei mediatori, di una specifica formazione e di uno specifico aggiornamento almeno biennale, acquisiti presso gli enti di formazione in base all'articolo 18, nonché la partecipazione, da parte dei mediatori, nel biennio di aggiornamento e in forma di tirocinio assistito, ad almeno venti casi di mediazione svolti presso organismi iscritti». Secondo la sentenza del Tar Lazio, anche questa norma è in contrasto con le nuove disposizioni, nella misura in cui è suscettibile di essere applicata in via generale, e quindi anche nei confronti degli avvocati iscritti all'albo, che la legge dichiara mediatori di diritto, e la cui formazione in materia di mediazione viene regolata con specifiche disposizioni. In sostanza le prescrizioni sulla formazione dei mediatori non valgono per gli avvocati. Sempre sugli avvocati la sentenza del Tar Lazio 1421 del 26 gennaio 2015 evidenzia una discrepanza a riguardo della assistenza del legale nella procedura di mediazione. Secondo il Tar l'assistenza del professionista va ritenuta senz'altro obbligatoria ai sensi del comma 1 dell'articolo 8, del dlgs 28/2010: al primo incontro e quelli successivi le parti devono partecipare con l'assistenza di un avvocato. Il tenore dell'articolo 8 non coincide perfettamente né con l'articolo 13

14 5, comma 1-bis, che riferisce l'assistenza dell'avvocato al mero atto di impulso della conciliazione obbligatoria, né con l'articolo 12, comma 1, che prevede che solo quando tutte le parti aderenti alla mediazione siano assistite da un avvocato, l'accordo che sia stato sottoscritto dalle parti e dagli stessi avvocati costituisce titolo esecutivo per l'espropriazione forzata, l'esecuzione per consegna e rilascio, l'esecuzione degli obblighi di fare e non fare, nonché per l'iscrizione di ipoteca giudiziale. Si tratta di imperfezioni che non possono azzerare la norma dell'articolo 8 e che potranno essere rimediate in sede di rivisitazione del testo del decreto delegato 28/

15 ITALIA OGGI SETTE Se l'importo è piccolo è meglio Lun. 9 - La mediazione funziona di più per le cause di piccolo importo, mentre il tasso di successo è basso per le controversie di alto valore. Le rilevazioni del ministero della giustizia mettono in evidenza che gli accordi si raggiungono in misura maggiore per le liti di valore trai mille e i 5 mila euro (48,4%), mentre si concilia solo il 3,4% delle liti di valore tra i 2,5 milioni e i 5 milioni di euro. Buona la performance anche delle controversie fino a 10 mila euro, per cui si arriva alla conciliazione nel 40,3% dei casi. Circostanza singolare è quella per cui sia le liti di valore bassissimo (fino a mille euro) sia quelle di valore più alto (oltre 5 milioni di euro) registrano il successo in un quarto delle situazioni. Il grosso della conciliazione passa dagli organismi privati e dagli ordini degli avvocati. Terzo posto per le camere di commercio, mentre gli altri ordini professionali sono il fanalino di coda. Sulla durata delle procedure il confronto tra tribunali e mediazione è chiaro: in tribunale la media è di 1132 giorni, davanti agli organismi di mediazione ci vogliono due mesi per raggiungere l'accordo. 15

16 ITALIA OGGI SETTE I punti principali del decreto di riforma, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 5/2 La difesa non è per i novellini Requisiti stringenti per l'elenco dei legali d'ufficio Lun. 9 - Avvocati super per la difesa penale d'ufficio riservata. Solo il legale con cinque anni d'esperienza o specializzato o che ha seguito un corso e superato un esame può aspirare a entrare nell'elenco nazionale dei difensori d'ufficio. Il decreto legislativo n. 6 del 30 gennaio 2015 (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 29 del 5 febbraio 2015) cambia i connotati del difensore d'ufficio e la gestione della difesa d'ufficio. Il livello di preparazione deve essere testato continuamente e, quindi, solo chi risponde ad alti standard professionali può entrare nell'elenco. Elenco da cui si esce con un preavviso di due anni o se si è cancellati perché non si dimostra il mantenimento dei requisiti. La difesa d'ufficio non è, quindi, appannaggio dei neoavvocati alle prime armi e senza clienti, ma diventa una prerogativa di chi ha superato criteri di competenza tecnica pratica e teorica. Il provvedimento, dunque, restringe sia la porta d'entrata sia quella di uscita e detta condizioni per restare nell'elenco a pena di decadenza. Sono salvi, però, gli avvocati che sono entrati negli elenchi con i vecchi requisiti e che saranno trasposti automaticamente nel nuovo elenco. Per i nuovi ingressi i requisiti diventano più stringenti: per esempio, come anticipato, ci vorranno cinque anni di esperienza professionale, anziché due. Per tutti, poi restare iscritti è possibile solo se si fa un numero minimo di cause all'anno. Il decreto risponde alla necessità, anche per evitare condanne in sede europea, di garantire l'assistenza da parte di un difensore d'ufficio munito di adeguata qualificazione professionale. In sintesi, spiega la relazione di accompagnamento, si vara una lista unica dei 16

17 difensori di ufficio, si indicano i requisiti tali da assicurare stabilità e competenza dei professionisti. L'elenco dei difensori d'ufficio, prima tenuto presso ciascun consiglio dell'ordine, verrà unificato su base nazionale: sarà il Consiglio nazionale forense la competenza a curare le iscrizioni e il periodico aggiornamento. Ai fini di assicurare la qualificazione professionale, sono previsti tre criteri alternativi (ne basta uno). Una prima possibilità è quella del corso professionale, biennale e con un esame finale; l'esperienza pregressa è considerata, ma è elevata a cinque anni (da due); in ulteriore alternativa, si trova il requisito del conseguimento del titolo di specialista in diritto penale (in riferimento all'articolo 9 della legge n. 247 del 2012 e alla relativa regolamentazione attuativa, in via di predisposizione). Il testo, destinato ad andare in soffitta, del decreto legislativo 271/1989 prevedeva due requisiti alternativi per diventare difensore di ufficio: la frequenza di corsi, al termine dei quali si consegue l'attestazione di idoneità, oppure l'avere fatto l'avvocato penalista per due anni. In dettaglio nel nuovo decreto legislativo i requisiti, sempre alternativi tra loro, passano a tre: il corso di formazione, l'esperienza professionale, il titolo di specializzazione. Il corso di formazione viene specificato nella sua struttura: corso biennale di formazione e aggiornamento professionale in materia penale della durata complessiva di almeno 90 ore e con superamento di esame finale. Si dettaglia il numero di ore e si inserisce una valutazione finale. Il titolo di specialista è una novità della nuova legge professionale forense (articolo 9 della legge 247/2012). Il requisito di anzianità professionale è portato a cinque anni. È lontano ormai il tempo in cui ci si poteva iscrivere nelle liste dei difensori di ufficio appena conseguita l'abilitazione alla professione di avvocato: la difesa d'ufficio era anche un modo per iniziare a lavorare. Nella configurazione attuale la difesa di ufficio prevede una buona esperienza pluriennale oppure un percorso formativo ad hoc. L'impostazione si spiega con la necessità di garantire l'effettività e la 17

18 professionalità della difesa. Il Consiglio nazionale forense provvederà sulla richiesta di iscrizione, previo parere del locale Consiglio dell'ordine, cui la domanda va presentata. Ai fini del mantenimento dell'iscrizione, sarà necessario presentare periodica documentazione idonea a dimostrare l'effettiva e persistente esperienza nel settore penale. Sempre ai fini di assicurare idonea stabilità nell'esercizio della funzione, spiega la relazione al dlgs, è stabilito che il professionista non possa chiedere la cancellazione dall'elenco prima di due anni dall'iscrizione. In via transitoria, i professionisti attualmente iscritti agli elenchi tenuti dai consigli dell'ordine sono iscritti automaticamente all'elenco nazionale: questi legali hanno, però, con onere di dimostrare, alla scadenza del periodo di un anno dalla data di entrata in vigore del decreto (20 febbraio 2015), la presenza dei requisiti richiesti dalla nuova disciplina per il relativo mantenimento dell'iscrizione. In concreto, poi, nei singoli procedimenti, il nominativo del difensore d'ufficio sarà fornito all'autorità procedente dai locali Consigli dell'ordine, che devono provvedere a predisporre un elenco dei professionisti iscritti all'albo che facciano parte dell'elenco nazionale. I criteri per la designazione del difensore saranno dettati dal Consiglio nazionale forense (e non più dagli stessi Consigli dell'ordine) sulla base della prossimità alla sede del procedimento e della reperibilità. Antonio Ciccia 18

19 ITALIA OGGI SETTE Due anni di permanenza garantiti Lun. 9 L'avvocato iscritto all'elenco deve garantire due anni di permanenza: non potrà uscirne quando vuole. Certo potrà chiedere di essere cancellato dall'elenco, ma l'uscita diventerà operativa solo dopo due anni. Il vincolo è previsto dal decreto legislativo che riordina la difesa d'ufficio. Ma anche per rimanere iscritto le condizioni sono rigorose. Una volta inserito in elenco, l'avvocato dovrà premurarsi di non perdere il diritto di rimanerci: non dovrà subire una sanzione disciplinare definitiva superiore all'ammonimento e dovrà anche dimostrare l'esercizio continuativo di attività nel settore penale. Quest'ultima condizione si rispetta se il legale avrà partecipato ad almeno dieci udienze dibattimentali o in camera di consiglio per anno, escluse quelli di mero rinvio. Anno per anno l'avvocato deve inviare la documentazione sulla persistenza dei requisiti e se non lo fa sarà cancellato d'ufficio dall'elenco. Gli accorgimenti mirano a evitare ulteriori condanne da parte della Corte europea per i diritti dell'uomo e ad assicurare in tutte le fasi del processo l'assistenza da parte di un difensore d'ufficio munito di adeguata qualificazione professionale. Invece, per uscire volontariamente dall'elenco, bisogna considerare che chi sceglie la difesa d'ufficio deve mettere in conto almeno due anni di permanenza nella funzione. Il vincolo in uscita garantisce la effettività della funzione e la stabilità degli elenchi. Infine si rileva che deve considerarsi elusiva la condotta dell'avvocato, il quale, anziché chiedere la cancellazione dall'elenco (con il vincolo biennale), si limiti a non produrre la documentazione necessaria alla permanenza (cancellazione senza previsione del vincolo biennale). 19

20 IL FATTO QUOTIDIANO Separazione delle carriere, Orlando frena sab. 7 - LA SEPARAZIONE delle carriere dei magistrati? "In questo momento, non ci sono le condizioni politiche per un intervento sul Titolo quarto della Costituzione, per una serie di ragioni". Lo ha detto il ministro della Giustizia Andrea Orlando intervenendo all`inaugurazione dell`anno giudiziario delle Camere penali a Palermo. "Io non sono convinto che si possa intervenire senza una modifica di carattere costituzionale - dice ancora i Guardasigilli Andrea Orlando - Userei una massima di Churchill a proposito della democrazia, ovvero che il sistema ha dei limiti ma le alternative mi convincono assai poco. Non mi convince, ad esempio, l`idea di un pm assoggettato all`esecutivo". 20

21 IL MESSAGGERO Reati lievi, nel mirino la discrezionalità dei pm IL PROVVEDIMENTO lun. 9 - ROMA La partita sulla riforma del Codice di procedura penale che introduce la possibilità di archiviare alcuni reati sulla base della «lieve entità del fatto» è ancora aperta. Ma dopo l`approvazione dei pareri delle commissioni giustizia di Camera e Senato al decreto legislativo, il governo si prepara a correggere il tiro e a delimitare il campo d`azione della riforma. Nel tentativo di spegnere le polemiche che si sono irradiate da numerosi ambienti, economici e non soltanto. LA POLEMICA Negli ultimi mesi, in particolare l`ania (l`associazione nazionale che raggruppa delle imprese assicuratrici), la Confindustria cultura, l`enpa e la Lav-Lega antivivisezione hanno sollevato diverse obiezioni alla struttura del testo. L`Ania, più di altri, sostiene che il decreto legislativo «arrecherebbe un pesante vulnus al principio costituzionale di legalità e certezza del diritto in quanto renderebbe di fatto discrezionale l`esercizio dell`azione penale». Va però detto che, nel corso della recente inaugurazione dell`anno giudiziario, il primo presidente della Cassazione Giorgio Santacroce si è espresso a favore del mutamento sottolineando che «il potenziamento delle misure deflative» tra le quali «la rilevanza della lieve entità ai fini della punibilità del reato» si muovono «nella direzione auspicata, tra gli altri, anche dal Consiglio superiore della magistratura». LE CORREZIONI Il governo ha sempre respinto le obiezioni, sostenendo che i casi di non punibilità saranno limitati a casi specifici e davvero minori. E i pareri appena approvati dalle Commissioni giustizia di Camera e Senato hanno specificato meglio come sarà corretto il testo, chiarendo che l`archiviazione per «lieve entità del fatto» sarà solo per i reati davvero "bagatellari" (il furto della mela al supermercato, ad esempio) e - per quanto possa far rizzare i capelli in testa alle associazioni contro la violenza per i maltrattamenti occasionali, come il 21

22 calcio al gatto o lo schiaffo al minorenne. Per le truffe assicurative, la situazione è più complessa visto che il reato previsto dall`articolo 642 ha come pena massima 4 anni di detenzione e il decreto legislativo interviene su tutti i reati con pena massima di 5 anni. Ma viene assicurato che le tutele alla difesa delle parti offese saranno rafforzate più di quanto previsto oggi. I PUNTI CRUCIALI Tre le correzioni principali proposte finora: prima di tutto sarà chiarito che la legge esclude la punibilità di «offese» tenui e non di «fatti» tenui, escludendo dall`ambito di applicazione della legge «le condotte che determinano la distruzione del bene protetto (ad esempio uccisione degli animali maltrattati), ovvero comportano una compromissione parziale anche non grave di tale bene». Quindi, saranno delimitate le modalità della condotta collegandolo ai criteri specificati dall`articolo 133 del codice penale, escludendo, scrive la Camera, l`«aver agito per motivi abietti o futili, aver adoperato sevizie o aver agito con crudeltà o in violazione del sentimento di pietà per gli animali o in condizioni di minorata difesa della persona offesa anche in riferimento all`età». Infine, una modifica che potrebbe incontrare il favore delle assicurazioni è la previsione che alla parte offesa sia sempre data notizia dell`archiviazione. Una tutela rafforzata rispetto a oggi, visto che il querelante attualmente deve precisare di voler essere avvisato, ma che comunque non basta all`ania. Sara Menafra 22

23 LA STAMPA Orlando: l intesa sull anticorruzione non è frutto del quadro politico dom. 8 - Per quanto riguarda l`accordo nella maggioranza sul ddl anticorruzione «dobbiamo dire grazie al calen-dario, escludo connessioni con il quadro politico attua-le». Lo ha detto il ministro della giustizia, Andrea Orlan-do (Pd), rispondendo ai giornalisti che gli chiedevano se il ddl era frutto più del nuovo presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, o più della rottura del patto del Nazareno. «Abbiamo fatto una riunione dettata dal problema di coordinare testi presenti in Parlamento, te-sti del governo e alcune valutazioni su diverse norme ha aggiunto il ministro -: la riunione era un passaggio che avevamo previsto da tempo, che abbiamo reso pub-blico quando ha avuto buon esito». 23

24 IL CORRIERE DELLA SERA Anticorruzione, mercoledì si parte Orlando: avanti sul falso in bilancio L`avvio al Senato. li ministro: la prescrizione è un problema non un`emergenza Sab. 7 - ROMA. Andrea Orlando, ministro della Giustizia, è pacato ma molto deciso: «Sul falso in bilancio non siamo in affanno. Anzi. Stiamo lavorando per martedì, quando chiuderemo gli emendamenti». Gli fa eco il suo vice, Enrico Costa: «Mercoledì entreremo nel vivo del ddl anticorruzione, in commissione Giustizia di Palazzo Madama». Il ministro Orlando ha anche spiegato: «Abbiamo previsto che il reato di falso in bilancio non sia più una contravvenzione ma un delitto vero e proprio. Da questo scaturiscono tempi di prescrizione più lunghi e pene più aspre». Il giorno dopo l`accordo raggiunto dalla maggioranza sul ddl anticorruzione, è proprio il Guardasigilli Orlando a dare la chiave di lettura di quella decisione: «Stiamo dando la risposta più chiara al capo dello Stato, Sergio Mattarella, e condivido in pieno la sua indicazione sulla lotta a mafia e corruzione». Un accordo che si è sviluppato in una decina di punti salienti di interventi sulla corruzione, una scaletta che ha convinto anche Raffaele Cantone, presidente dell`autorità anticorruzione: «Gran parte delle nostre richieste sono state accolte dalla maggioranza, anche se si poteva fare qualche cosa in più su intercettazioni e prescrizioni». Infatti l`accordo che la maggioranza ha raggiunto giovedì al ministero di via Arenula inasprisce le pene per i reati di corruzione (e concussione e peculato oltre a reinserire la procedibilità d`ufficio per i reati di falso in bilancio). Lascia tuttavia fuori il tema della prescrizione in materia di corruzione, rinviando la questione al ddl in discussione a Montecitorio. «La prescrizione è certamente un problema ma non è un`emergenza», ha detto il ministro Orlando. E ha spiegato: «Non lo è per i reati della Pubblica amministrazione: nel 2012 quelli non perseguiti a causa della prescrizione sono stati il 3,5 per cento, una percentuale minima». 24

25 Sul tema della prescrizione è intervenuto anche Maurizio Carbone, segretario nazionale dell`anm, l`associazione nazionale dei magistrati. Ha detto Carbone: «C`è un equivoco di fondo: noi non chiediamo processi più lunghi aumentando la prescrizione, bensì tempi certi del processo e chiediamo che la decorrenza della prescrizione si sospenda dopo l`esercizio dell`azione penale. Quando c`è la richiesta di rinvio a giudizio, lo Stato dimostra di avere interesse a punire quel reato». Ieri il ministro è andato a Palermo per l`inaugurazione dell`anno giudiziario dei penalisti e con i cronisti ha parlato a trecento sessanta gradi di giustizia, soffermando sulle questioni dei magistrati («la responsabilità civile è un tema cruciale»). Orlando è stato deciso soprattutto quando ha parlato della separazione delle carriere: «Sono sostanzialmente contrario alla separazione delle carriere dei magistrati. Non mi convince l`idea di un pm assoggettato all`esecutivo: il progetto del pubblico ministero come un corpo separato rischia di produrre una deriva che non mi lascia tranquillo». Alessandra Arachi 25

26 IL SOLE 24 ORE Orlando: sì a una soglia per le piccole infrazioni PALERMO. sab. 7 - Sulle soglie di rilevanza penale, nodo ancora da sciogliere nell intervento messo a punto da maggioranza e Governo sul fronte della criminalità economica, l importante è che rimanga un margine per trattare in maniera diversa le piccole società e le infrazioni di minore gravità. Il ministro della Giustizia Andrea Orlando, a margine dell inaugurazione dell anno giudiziario delle Camere penali a Palermo, risponde ad alcune domande del Sole 24 Ore, a ridosso dell accordo trovato per inasprire le misure non solo sul falso in bilancio ma anche su alcuni dei principali reati contro la pubblica amministrazione, mentre resta in campo la stretta sul patteggiamento e l allargamento della confisca. Per quanto riguarda la conservazione degli attuali limiti previsti dal Codice civile, al di sotto dei quali il falso in bilancio resta non perseguibile penalmente (anche nella versione sinora messa punto dallo stesso ministero) spiega che «siamo aperti a qualsiasi ipotesi di modifica. Non deve essere necessariamente riproposta la medesima soluzione del Codice. Difendo però la logica che sta alla base di quelle misure e cioè l opportunità di trattare in maniera diverse le eventuali violazioni contabili commesse dagli amministratori di piccole società e per valori assai bassi. Poi si può discutere di un esenzione totale oppure di un abbassamento delle pena che, peraltro abbiamo elevato, facendo scomparire la contravvenzione decidendo adesso di eliminare l area residua della procedibilità a querela». Mentre a Palazzo Chigi si riflette sulla soglia del 3% di esenzione per i principali reati tributari, norma improvvidamente inserita nel decreto di attuazione della delega fiscale, restano in piedi le soglie previste dal Codice che (articoli 2621 e 2622) esclude la punibilità in tutti i casi in cui la falsità o le omissioni non hanno provocato un alterazione sensibile della rappresentazione della situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società; nessuna misura penale è poi prevista quando falsità od omissioni hanno determinato una variazione del risultato economico o di esercizio, al lordo delle imposte, non superiore al 5% o una variazione del patrimonio netto non superiore all 1 per cento. Su un altro tema chiave, la prescrizione, il ministro butta acqua sul fuoco. «Se ci riferiamo ai reati commessi contro la pubblica amministrazione, dalla corruzione alla concussione, allora la rilevazione statistica che abbiamo 26

27 condotto al ministero non ha dato esiti catastrofici. Nel 2012, quando ancora la legge Severino non aveva dispiegato i suoi effetti, in questa tipologia di reati le prescrizioni sono state il 3,5 per cento. L aumento delle pene concordato per una larga parte di questi delitti poi avrà l effetto immediato di fare aumentare anche i termini di prescrizione anche a legislazione invariata». In termini più generali il ministero della Giustizia non intende venire meno all impostazione del progetto di riforma che, più che puntare a un aumento dei termini come previsto dal testo base adottato alla Camera, stabilisce un congelamento in caso di condanna che può arrivare sino a 3 anni nei vari gradi di giudizio. Il metodo potrebbe essere quello già adottato per la responsabilità civile dei magistrati: lasciar correre il dibattito parlamentare per poi presentare gli emendamenti. E su un altro tema caldo, quello dell archiviazione per tenuità del fatto, su cui ieri il ministro ha incassato l ampio consenso dei penalisti dopo quello dell Anm, Orlando apre a possibili correzioni che siano però in linea con la delega. Modifiche saranno possibili per precisare meglio i margini di discrezionalità dell autorità giudiziaria, senza arrivare però a un dettagliato elenco dei reati per i quali è possibile l archiviazione, mentre più forti sono le perplessità sull affidamento all indagato di un autonomo potere di reclamo quando intenda comunque affermare la propria innocenza all esito del procedimento penale. Giovanni Negri 27

28 IL SOLE 24 ORE Le altre misure in Cdm. Atteso il varo del Ddl concorrenza Si riparte da delega fiscale, partite Iva e liberalizzazioni Dom. 8 Roma. Botta e risposta tra maggioranza e Governo sulle partite Iva. «È un problema aperto, lo affronteremo nel consiglio dei ministri del 20 febbraio» ha ribadito ieri a Torino il ministro del Lavoro Giuliano Poletti. Immediata la replica di Nunzia De Girolamo (Ncd), che invita il Governo a non attendere il 20 febbraio per rimediare «all errore di Renzi». Per la De Girolamo il Governo può intervenire subito approvando «l emendamento al milleproroghe presentato da Ap che permette di lasciare invariata l aliquota dei contributi al 27% e non portarla al 30». Chiesto anche un intervento immediato per far decollare il nuovo regime dei minimi che però ora penalizza i professionisti e, allo stesso tempo, scontenta tutti dagli artigiani ai commercianti. Il cantiere è in pieno fermento, ma sui tempi di intervento il Governo resta ancorato all appuntamento fissato dal Premier per il 20 febbraio prossimo. In quell occasione l Esecutivo cercherà di presentarsi, soprattutto agli occhi dell Europa, con un nutrito pacchetto di misure. Che spazieranno dalla riforma del sistema fiscale alle liberalizzazioni con il via libera al Ddl sulla concorrenza. Ci saranno poi i decreti attuativi del jobs act: in via definitiva saranno licenziati quelli sulle tutele crescenti e sul Naspi. In prima lettura, invece, arriverà il riordino dei contratti. Sempre che il Governo non decida di accelerare sul altri due tasselli della riforma del lavoro: cassa integrazione e mansioni. La soluzione alle partite Iva, dunque, arriverà con tutta probabilità con uno dei sei decreti attuativi della riforma fiscale cui stanno lavorando i consiglieri economici di Renzi, la commissione Gallo e i tecnici dell Economia. L idea di fondo è di riportare all interno della riforma dei regimi contabili anche le modifiche ai nuovi minimi con un possibile rialzo delle soglie di ricavi e compensi per l accesso al nuovo regime e, risorse permettendo, diminuendo di qualche punto percentuale l aliquota dell imposta sostitutiva del 15% introdotta con la legge di stabilità. Al nodo risorse è ancorata anche ogni possibile soluzione alla sterilizzazione dell aumento dei contributi per le partite Iva iscritti alla gestione separata 28

29 aumentati dal 27 al 30%: i tre punti percentuali di aumento, se bloccati, rischiano di pesare sui conti pubblici per non meno di 180 milioni. Con i decreti fiscali arriverà anche la più volte annunciata soluzione alla soglia di non punibilità del 3% da cui saranno escluse le frodi e le violazioni più gravi. Con lo stesso decreto, poi, arriverà anche la codificazione dell abuso del diritto e la cooperative compliance per attrarre gli investitori esteri. In questo senso va vista anche la riforma del ruling internazionale che consentirà alle imprese che entrano in Italia o operano all estero di trovare un accordo con il Fisco su temi delicati come i prezzi di trasferimento, i requisiti della stabile organizzazione o la tassazione di interessi e royalties. Sotto i riflettori anche altri due pilastri del nuovo fisco: la riforma del catasto che entrerà nel vivo con la raccolta dei dati per riscrivere le rendite catastali (si veda Il Sole 24 Ore di ieri); la fatturazione elettronica per contrastare l evasione e semplificare gli adempimenti dei contribuenti. Qualche giorno di lavoro in più richiederà invece la riforma della scuola. Il decreto con l assunzione di oltre 140mila precari, il restyling della carriera dei docenti e il potenziamento dell alternanza in azienda è atteso in Cdm dopo la convention del Pd sull istruzione fissata per domenica 22. Insieme al disegno di legge delega con le modifiche meno urgenti e più di sistema. R. R. 29

30 IL MESSAGGERO Stretta sugli stalker, arriva anche il divieto di sguardo LA SENTENZA sab. 7 - ROMA Divieto di sguardo, di attenzione, di curiosità: la Cassazione detta le regole per gli stalker e impone agli imputati di stare alla larga dalla persona offesa. Si va dal divieto assoluto di avvicinamento e comunicazione, all`«individuazione» precisa dei luoghi cui non deve farsi vedere l`indagato. Il giudice inoltre deve applicare a chi è sotto accusa per stalking il provvedimento cautelare, specificando quale sia il comportamento da adottare, questo per consentire l`effettività della misura e per meglio tutelare la vittima. La sentenza numero 5664, emessa dalla Quinta sezione penale, ha stilato una sorta di decalogo sulle misure a protezione della vittima di atti persecutori. Applicare il divieto di avvicinamento e di comunicazione - viene spiegato dai Supremi giudici - implica un «comportamento specifico»: quello «di non cercare contatti», «non avvicinarsi fisicamente», «non rivolgersi a lei con la parola o lo scritto», fino al «non guardarla (quando o sguardo assume la funzione di esprimere sentimenti e stati d`animo). Insomma, non fare tutto ciò che lo stalker è solito fare e che i soggetti appartenenti a questa categoria comprendono benissimo». LA LIBERTA` In questo modo, peraltro - viene sottolineato - «la sfera di libertà non è affatto compromessa in maniera indefinita o eccessiva, ma solo nella misura strettamente necessaria alla tutela della vittima». Cosa che a detta degli ermellini non è ben avvenuta nel caso da cui la sentenza ha avuto origine: quello di un uomo di cinquantanove anni, trevigiano, indagato per atti persecutori, lesioni personali e violazione di domicilio nei confronti di una donna. n tribunale di Venezia gli aveva comminato la misura cautelare del «divieto di avvicinamento ai luoghi abitualmente frequentati dalla vittima», oltre che in due interi paesi. Una misura, secondo la Cassazione (che l`ha annullata con rinvio per un nuovo esame),«eccessivamente generica» e quindi non corretta. 30

31 La quinta sezione ha quindi in parte accolto la richiesta dell`imputato, dettando però i limiti e le condizioni. E infatti gli ermellini hanno sottolineato che l`indicazione «generica del luogo interdetto non è funzionale alle esigenze che si vogliono tutelare», questo «sia perché l`obbligato non può sapere quali siano» i luoghi abitualmente frequentati dalla vittima, «peraltro normalmente destinati a variare a seconda delle esigenze e delle abitudini della persona, sia perché la misura assumerebbe una elasticità dipendente dalle decisioni (o anche dal capriccio) dell` offeso, a cui verrebbe rimesso, sostanzialmente di stabilire il contenuto della misura». Da qui la decisione di rinviare il processo a nuova Corte, proprio per definire con maggior precisione le giuste regole da rispettare. I LIMITI I Supremi giudici hanno voluto, poi, in questa maniera lasciare pochi spazi di azione non controllata sia alla persona offesa, ma anche chi il reato lo ha commesso. E per questo concludono che «è compito del giudice di merito stabilire, in base alle concrete connotazioni assunte dalla condotta invasiva dell`agente, se questi debba tenersi lontano da luoghi determinati, in questo caso da indicare specificamente». O ancora: «se debba tenersi lontano, puramente e semplicemente dalla persona offesa; e se una siffatta prescrizione debba essere accompagnata da divieti di comunicare, anche con mezzi tecnici con quest`ultima». Da qui la necessità di non concedere "certi" sguardi, nessuna vicinanza eccessiva, tantomeno comunicazioni. Cristiana Mangani 31

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