CAPITOLATO D ONERI RELATIVO ALLA CONCESSIONE IN GESTIONE DEGLI IMPIANTI SPORTIVI SITUATI IN LOCALITA ANCHETTA

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1 CAPITOLATO D ONERI RELATIVO ALLA CONCESSIONE IN GESTIONE DEGLI IMPIANTI SPORTIVI SITUATI IN LOCALITA ANCHETTA ART. 1 - OGGETTO Il Comune di Fiesole tramite la presente procedura selettiva sulla base dell offerta economicamente più vantaggiosa, intende affidare a terzi, ai sensi della L.R. n. 7 del 10/02/2015 e del vigente Regolamento comunale per l affidamento in gestione degli impianti sportivi comunali, approvato con delibera C.C. n. 6 del 29/01/15, la concessione degli impianti sportivi situati in località Anchetta. ART. 2 - DESCRIZIONE DELL IMPIANTO Gli impianti sportivi oggetto del presente capitolato sono situati in località Anchetta, Fiesole, in via Aretina 42. Si tratta dell immobile individuato al N.C.T. al Foglio di mappa n. 43 del Comune di Fiesole particelle nn. 49, 156 di proprietà comunale con sovrastanti impianti sportivi annessi. Quanto sopra come da planimetria catastale e da planimetria descrittiva allegate al presente capitolato. ART. 3 - SOGGETTI AMMESSI A PARTECIPARE Ai sensi della L.R. n. 7 del 10/02/2015 e del Regolamento per la gestione e l uso degli impianti sportivi di cui alla Delibera del C.C. n. 6 del 29/01/15, sono ammessi a partecipare alla procedura in oggetto i seguenti soggetti: Società o associazioni sportive dilettantistiche; Enti di promozione sportiva; Associazioni di discipline sportive associate; Federazioni sportive nazionali; Associazioni senza scopo di lucro che abbiano nel loro statuto lo svolgimento di un attività sportiva che rientri tra quelle individuate all articolo 4 del regolamento per la gestione degli impianti sportivi comunali approvato con Delibera di C. C. n. 6 del 29/1/15. Sono altresì ammessi alla gara, i soggetti costituiti da associazioni riunite, ovvero da associazioni che intendono riunirsi costituendo un comitato di gestione il quale in caso di aggiudicazione della gara, dovrà essere formalizzato mediante apposito atto notarile. In tali casi al concorrente sarà attribuito punteggio di merito pari alla media tra i punteggi assegnati alle singole associazioni per gli elementi di valutazione indicati per il progetto tecnico organizzativo di cui all art. 4, lettera A, punti 2, 3 e 4 del Bando. E fatto, inoltre, divieto al concorrente di partecipare singolarmente qualora faccia parte del raggruppamento sopra indicato. La selezione si baserà sulle indicazioni di cui al suddetto Bando. Verrà stipulata con il soggetto risultato affidatario apposita convenzione concernente l uso e la concessione dell impianto, in conformità a quanto indicato nel presente capitolato. ART. 4 - DESCRIZIONE DELLA GESTIONE La concessione comporta l uso, la manutenzione, l apertura, la chiusura, la pulizia e la custodia degli immobili che costituiscono l impianto, ivi comprese le strutture di pertinenza.

2 La concessione dell impianto sportivo comprenderà in particolare: 1. la conduzione del suddetto impianto sportivo con le modalità indicate nel presente capitolato; 2. il supporto logistico per lo svolgimento di tutte le attività conformi al genere ed al livello di prestazioni per le quali l impianto sportivo di cui sopra è destinato secondo le vigenti normative ART. 5 - PROCEDURE DI CONSEGNA / RICONSEGNA La consegna dell impianto avverrà previa redazione, in contraddittorio con il concessionario, di relativo verbale con indicazione dello stato di conservazione degli immobili. Al suddetto verbale dovrà essere allegato l inventario dei beni mobili (attrezzature sportive, attrezzature tecniche, arredi etc.), che dovrà essere tenuto aggiornato a cura del concessionario nel caso in cui vengano effettuati lavori e/o modifiche. Alla scadenza della convenzione per la concessione, sarà redatto, in contraddittorio con il concessionario e secondo le modalità di cui al comma precedente, apposito verbale nel quale le parti constateranno lo stato di conservazione dei beni immobili e mobili, comprensivo anche di quelli eventualmente assegnati in dotazione all impianto nel periodo di validità della suddetta convenzione. Qualora si ravvisassero danni arrecati a strutture, impianti, attrezzature dovuti ad imperizia, incuria, mancata manutenzione, questi saranno stimati ed addebitati al Concessionario con detrazione dal Deposito Cauzionale di cui all art. 19. Il Concessionario è comunque tenuto nel corso della gestione all immediato reintegro delle attrezzature e dei beni mobili, in modo tale da garantire il pieno e costante svolgimento dell attività sportiva. ART. 6 - DURATA DELLA CONCESSIONE 1. La durata della Concessione dell impianto sportivo è stabilita in anni 5 (cinque), decorrenti dalla consegna dell impianto fino al 31 agosto In applicazione dell art. 9 comma 2 del Regolamento, nel caso di investimenti sull impianto da parte della società concessionaria, regolarmente autorizzati dall Amministrazione Comunale, la presente concessione potrà essere prorogata. Il periodo di concessione complessivamente non potrà superare i 10 (dieci) anni. 3. La convenzione cesserà di diritto alla scadenza sopra specificata senza che sia necessaria preventiva disdetta. Alla scadenza i locali torneranno nella piena disponibilità del Comune, nello stato di fatto e di diritto in cui si troveranno al momento, ivi comprese le eventuali migliorie e/o addizioni. ART. 7 - RAPPORTI 1. In relazione agli impegni assunti con la presente concessione, il Concessionario individua un soggetto referente, il cui nominativo viene comunicato all ufficio Servizi Educativi e sociali. ART. 8 - OBBLIGHI DEL CONCESSIONARIO 1. Il Concessionario è obbligato ad osservare la massima diligenza nell uso dell impianto e, più in generale, di tutto ciò che gli viene affidato, utilizzo che deve avvenire in conformità del presente atto, ed a restituire le cose al termine del rapporto nel medesimo stato in cui le ha ricevute, salvo il deterioramento o il consumo risultante dall uso. 2. Il Concessionario è tenuto a svolgere tutte le attività necessarie al corretto funzionamento delle strutture assegnate e ad assumere gli oneri, anche economici, derivanti dalla gestione, dalla manutenzione, dalla sorveglianza e sicurezza dell impianto ed in particolare: a. delle manutenzioni secondo quanto previsto dal successivo art. 9, dal Bando e quelle eventualmente proposte, in sede di assegnazione, dal Concessionario; b. delle pulizie dell'impianto, sia per le attività ordinarie e continuative, sia per le gare o manifestazioni sportive; c. della manutenzione e pulizia delle aree verdi di pertinenza;

3 d. dell esposizione del tariffario in modo visibile all utenza. Gli incassi dovranno essere contabilizzati nel rispetto della normativa vigente in materia fiscale; e. dell apertura, chiusura e custodia dell'impianto nel suo complesso nel rispetto delle assegnazioni d uso rilasciate; f. degli adempimenti di tutti gli obblighi verso i propri dipendenti e/o collaboratori ottemperando alle disposizioni in materia di collocamento e assicurazioni obbligatorie, di assicurazioni sociali e previdenziali e di sicurezza sul lavoro e nel rispetto del vigente CCNL di categoria. Il Concessionario risponde in, ogni caso, dell operato sia del personale assunto, sia di quello volontario. L Amministrazione resta estranea ai rapporti intercorrenti tra il Concessionario ed i suoi dipendenti e/o collaboratori a qualsiasi titolo. g. del farsi carico dei consumi dell'utenze e provvedere alla volturazione di tutte le utenze; h. del rimborso sui consumi delle utenze non volturabili, nei tempi richiesti dall amministrazione; i. degli obblighi relativi al pagamento delle tasse e tariffe comunali, tra cui il tributo sulla gestione dei rifiuti; l. della gestione dell impianto tecnico e dell impianto elettrico, comprese tutte le attività di manutenzione ordinaria e gli adempimenti amministrativi e di legge; m. di munirsi, ove necessario, del certificato prevenzione incendi, dei certificati di agibilità e del certificato di agibilità locali pubblico spettacolo; n. di consentire l accesso all impianto al personale del Comune addetto al controllo; o. degli interventi di disinfestazione e derattizzazione, qualora necessari; p. di provvedere alla assegnazione degli spazi nel rispetto del presente Capitolato; q. della tenuta del registro dei soci aggiornato; r. di inviare, entro il mese di settembre di ogni anno, ai Servizi Educativi e Sociali del Comune: - il nominativo del Direttore dell impianto; - la relazione della situazione dell impianto, comprendente gli interventi di ordinaria manutenzione effettuati nella stagione sportiva precedente e il programma delle attività da effettuarsi sull impianto durante l anno successivo; quest ultimo potrà essere modificato dall Amministrazione comunale nel caso in cui si riscontrino inadeguatezze nei criteri di utilizzo degli impianti; - copia del bilancio economico e del conto consuntivo nonché relazione sull attività svolta completa di dati riferiti alla gestione dell impianto. Nel caso in cui l Amministrazione Comunale riscontri eventuali irregolarità e/o inadempienze, ne fa formale contestazione al concessionario intimando l eliminazione e il ripristino di dette inadempienze in relazione alla gravità dell adempimento stesso ed applicherà, ove previsto, le relative sanzioni amministrative. Il concessionario si impegna a garantire il rispetto della normativa prevista dal D. Lgs , n. 81/2008 e successive modificazioni in materia di sicurezza e igiene del lavoro diretta all assistenza, alla previdenza, alla prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali, all igiene e prevenzione sul lavoro, nonché di tutte le altre disposizioni in vigore e quelle che potranno eventualmente essere emanate nel corso della durata contrattuale. All atto di assegnazione, il concessionario dovrà fornire all Amministrazione Comunale, il Piano delle Emergenze; lo stesso Piano dovrà essere oggetto di informazione e formazione per la totalità del personale, dandone evidenza con dichiarazione di effettuata attività. Dovrà essere garantita la presenza di personale in grado di intervenire nella gestione delle emergenze, in possesso quindi delle necessarie conoscenze attestate da dichiarazione di frequenza agli specifici corsi di formazione (incendio, primo soccorso, evacuazione). Tali attestati dovranno essere forniti dal concessionario in sede di rilascio della concessione. Il concessionario garantisce la presenza di mezzi mobili (estintori) per combattere un principio di incendio, il cui impiego deve essere riservato al personale adeguatamente formato ed istruito a cura del concessionario.

4 Eventuali gravi violazioni di tali obblighi costituiscono motivo di immediata risoluzione del rapporto contrattuale da parte dell amministrazione committente, nonché motivo di denuncia alle competenti autorità. In sede di aggiudicazione provvisoria, la stazione appaltante verificherà che vengano rispettati gli adempimenti di cui al DPR 351/2010 e al D. Lgs. 81/2008 e successive modificazioni. A tal fine, il soggetto aggiudicatario dovrà presentare: - il Documento di Valutazione Rischi redatto ai sensi del al D. Lgs. 81/2008; - la nomina del Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione; - la designazione degli addetti alla gestione delle emergenze e della relativa formazione (incendio, primo soccorso, evacuazione di cui al D.M. 10/03/1998 e D.M. 388/2003); - la nomina, eventuale, del Medico competente, o dichiarazione della non obbligatorietà; - la assolta informazione e formazione del proprio personale in materia di sicurezza e salute. ART. 9 - MANUTENZIONE ORDINARIA 1. Il Concessionario si assume la manutenzione ordinaria. Per manutenzione ordinaria si intendono tutti gli interventi programmati, oltre che quelli su guasti, necessari a garantire l ottimale conservazione del bene. 2. Per quanto riguarda il dettaglio degli interventi di competenza, essi risultano essere, a titolo esemplificativo e non esaustivo, i seguenti: - riparazione e rifacimento di parti di intonaci esterni ed interni, tinteggiature esterne ed interne, riparazione di rivestimenti e pavimenti interni, riparazione e rifacimento di parti della copertura; - riparazione e/o sostituzione di apparecchi sanitari in genere e relative rubinetterie; - disotturazione e/o riparazione degli scarichi degli apparecchi igienico-sanitari, i pozzetti di ispezione, le fosse biologiche e relative opere murarie; - manutenzione dei radiatori con sostituzione degli accessori quali manopole, valvole, ripristino del regime di funzionamento dell impianto alterato da presenza di aria o ostruzioni in genere; - manutenzione, ripristino e/o sostituzione di areatori elettrici di ventilazione e aspirazione, di asciugamani e asciugacapelli elettrici, plafoniere e lampade, prese ed interruttori elettrici ivi compreso la sostituzione dei conduttori di rete in caso di corto circuito; - manutenzione, riparazione e/o sostituzione di interruttori magnetotermici differenziali; - manutenzione e verifiche periodiche come per legge degli impianti elettrici, di messa a terra, quadri elettrici, lampade di emergenza, degli impianti contro le scariche atmosferiche, ecc. - sostituzione di vetri; - riparazione e/o sostituzione di infissi interni ed esterni compreso ferramenta di movimento e di chiusura; - tinteggiatura completa delle pareti e dei soffitti interni; - verniciatura e riparazione di inferriate, cancelli e recinzioni esterne ed interne strutture all aperto; - riparazione e sostituzione di mattonelle del pavimento e del rivestimento, del battiscopa, nonché ripristino di piccoli tratti di intonaco; - riparazione o sostituzione di tutte le attrezzature mobili in dotazione quali scrivanie, sedie, panche, lettini, guardaroba metallici, ecc. - tagli dell erba, piante e innaffiatura; - verifica annuale delle alberature da parte di personale qualificato che ne attesti la stabilità ed attuazione degli interventi correttivi eventualmente necessari o prescritti compreso l abbattimento ove necessario; - pulizia dei locali e delle sistemazioni esterne; - disinfezione e disinfestazione in genere; - pulizia scarpata; - interventi manutentivi relativi all impianto di approvvigionamento idrico e di irrigazione; - manutenzione ordinaria dei campi da gioco;

5 - se richiesta dalle rispettive Federazioni di appartenenza, eventuale omologazione dei campi da gioco; - riparazione e sostituzione di tutte le parti mobili ed immobili eventuale sostituzione di pompe e relativi accessori, revisione o sostituzione di idranti o prese d acqua, riparazione di tutte le parti meccaniche ed elettriche; - interventi manutentivi relativi agli impianti di illuminazione esterna, elettrici ed elettronici; - ripristino degli apparecchi di illuminazione e sostituzione dei relativi accessori quali lampade, plafoniere, riflettori, fari e simili, orologi, crepuscolari, ecc. - verifiche periodiche presidi antincendio. 3. In relazione alla realizzazione degli interventi manutentivi, il Concessionario è tenuto a munirsi delle necessarie autorizzazioni e concessioni e ad adempiere a quanto prescritto dalla normativa vigente in materia. 4. Di ogni danno arrecato, anche da terzi, a beni mobili ed immobili, nonché agli impianti dati in uso, sarà responsabile soltanto il Concessionario che dovrà provvedere, a propria cura e spese, alle riparazioni ed ai ripristini che risulteranno necessarie e dovute con il controllo dei competenti uffici comunali. L Amministrazione Comunale è sollevata in toto da ogni responsabilità civile e penale che dovesse derivare per danni eventualmente causati a persone o cose. 5. Nel caso di inadempienza da parte del Concessionario, l Amministrazione Comunale può prescrivere l attuazione di lavori manutentivi di spettanza del Concessionario ritenuti necessari ad un corretto utilizzo dell impianto. A tal fine, diffida il Concessionario ad eseguire i lavori entro un termine. In caso di inadempimento reiterato, l Amministrazione si riserva di provvedere in proprio, scomputando dalla cauzione e disporrà la revoca della concessione. ART LAVORI E MODIFICHE ALL IMPIANTO 1. Non potranno essere apportate innovazioni e modificazioni nell impianto oggetto della presente concessione, senza specifica autorizzazione formale dell Amministrazione Comunale. 2. Qualora il concessionario svolga lavori di manutenzione straordinaria senza la necessaria autorizzazione preventiva dell Amministrazione, per i suddetti lavori non potrà essere preteso nessun compenso o rimborso. L Amministrazione comunale potrà altresì richiedere la remissione in pristino o il ripristino nella situazione precedente i lavori, a cura e spese del concessionario stesso. 3. L Amministrazione Comunale si riserva, tuttavia, a proprio insindacabile giudizio, in ragione della gravità del fatto o del ripetersi di realizzazioni abusive, la facoltà di adottare provvedimenti sanzionatori, fino alla revoca della concessione. ART PUBBLICITÀ ALL INTERNO DELL IMPIANTO 1. E consentita ogni forma di pubblicità nel rispetto delle modalità previste dal Regolamento sulla pubblicità e sull applicazione del canone degli impianti pubblicitari vigente al momento della realizzazione della pubblicità stessa. 2. I contratti pubblicitari stipulati devono essere inviati, per conoscenza, al Dipartimento Servizi alla Persona del Comune. 3. L Amministrazione Comunale può riservarsi porzioni degli spazi interni ed esterni per proprie attività di sponsorizzazioni ART RESPONSABILITÀ Il concessionario assume di fronte all Amministrazione comunale la piena responsabilità di tutti i danni arrecati all immobile e/o alle attrezzature, anche da parte di terzi, e si obbliga a rispondere di detti danni e ad eseguire a proprie spese e cura i lavori conseguentemente necessari per il ripristino della situazione precedente. A tal proposito si obbliga a stipulare idonea polizza di assicurazione, con un massimale di almeno ,00.

6 Il concessionario esonera l Amministrazione comunale da ogni e qualsiasi responsabilità per danni a persone, animali o cose che possano derivare a terzi dalla attività svolta nell'ambito dell impianto. In particolare si impegna a dotarsi di apposita polizza, contratta con primaria compagnia assicurativa, per la copertura della responsabilità civile derivante per danni che possano essere arrecati a persone o a cose e animali appartenenti a terzi, con un massimale di almeno ,00. Resta inteso che l Amministrazione comunale è ritenuta indenne da ogni responsabilità derivante da comportamenti tenuti dal concessionario (o dal suo personale) e/o dai frequentatori, che possano risultare nocivi per sé medesimi o per altri soggetti. Il concessionario si impegna a sollevare l Amministrazione comunale da ogni responsabilità anche per i danni derivanti da rischi non coperti dalle polizze assicurative di cui sopra. Resta convenuto che, in caso di chiusura temporanea degli impianti sportivi derivante da cause di forza maggiore, d ordine dell'autorità o necessità di riparazioni urgenti, nessun compenso a titolo di indennità o risarcimento per danni sarà dovuto dal Comune al concessionario. ART. 13 POLIZZA ASSICURATIVA Il Concessionario, prima della firma del contratto, deve presentare copia della polizza assicurativa con i massimali di cui all art. 12, essa contiene l obbligo per la Compagnia Assicuratrice di notificare all Amministrazione Comunale, entro quindici giorni dalla scadenza, l avvenuto rinnovo, ovvero il mancato pagamento dei premi da parte del Concessionario. Il mancato rinnovo della suddetta assicurazione comporterà l immediata sospensione della presente concessione e provocherà l automatica inibizione ad usare tutti gli impianti e i campi per qualsiasi attività, senza necessità di avvisi o diffide da parte dell Amministrazione ART CONTROLLI E VERIFICA DELL EFFICIENZA GESTIONALE 1. Il Comune di Fiesole, tramite gli Uffici competenti, si riserva di effettuare controlli al fine di verificare la buona conduzione e gestione dell Impianto Sportivo nel rispetto degli impegni assunti con la presente convenzione. A tal fine: a) potranno essere eseguite ispezioni dei documenti contabili; b) potrà essere eseguito ogni tipo di controllo circa la regolarità e il buon andamento della gestione, l osservanza delle prescrizioni legislative, regolamentari e delle disposizioni contenute nella presente convenzione; c) potranno essere eseguite indagini e verifiche relativamente al grado di soddisfazione degli utenti. 2. I dipendenti incaricati al controllo avranno accesso agli impianti in qualsiasi momento, anche senza preavviso. 3. Il Concessionario ha facoltà di chiedere al Comune eventuali ulteriori verifiche e controlli inerenti la gestione dell Impianto Sportivo. 4. Al termine del controllo l incaricato redigerà una relazione relativa alle operazioni compiute e a quanto riscontrato. L Amministrazione si riserva di impartire al Concessionario disposizioni cui lo stesso dovrà uniformarsi nei tempi indicati con applicazione, se inottemperante alla diffida ad adempiere, delle relative sanzioni. ART ONERI A CARICO DEL COMUNE DI FIESOLE E a carico del Comune, compatibilmente con le risorse a disposizione e nei termini e con le norme previste dal vigente Regolamento Comunale, assicurare la manutenzione straordinaria dell impianto, purché non derivante da una mancata o inadeguata attuazione degli interventi manutentivi ordinari da parte del concessionario: il Concessionario ha l obbligo di segnalare la necessità di interventi di manutenzione straordinaria al Comune. Rimane a carico del

7 Concessionario la manutenzione straordinaria degli interventi di innovazione e miglioramento da esso eseguiti nel corso della convenzione. ART GIORNATE RISERVATE 1. La struttura sportiva deve essere messa a disposizione dell Amministrazione Comunale gratuitamente qualora vi siano proprie manifestazioni. Il gestore dovrà garantire la piena libertà delle strutture e delle attrezzature, assumere a proprio carico tutte le spese per il loro funzionamento, compreso le pulizie, porre in essere tutte le azioni indispensabili per la funzionalità dei locali e delle attrezzature necessarie per la realizzazione delle manifestazioni e adoperarsi per il mantenimento delle condizioni di sicurezza. 2. Il gestore dovrà concedere, con le modalità previste dall ente proprietario, l impianto all istituto scolastico che ne farà richiesta previa autorizzazione dell Amministrazione Comunale. 3. L Amministrazione Comunale potrà a suo insindacabile giudizio, far utilizzare quanto dato in concessione a soggetti terzi diversi dal gestore, in possesso dei requisiti previsti dal Regolamento Comunale. Le modalità di utilizzazione dell impianto saranno concordate con l Amministrazione, sentito il gestore. 4. Il gestore dovrà garantire, provvedendo ad apertura, pulizia, e quant altro, senza richiedere nessun compenso aggiuntivo, l utilizzo in orario scolastico degli impianti per le scuole che hanno sede nel comune di Fiesole, in particolare quelle situate nella valle dell Arno. L orario di utilizzo da parte dell istituto scolastico sarà determinato di anno in anno dal Dirigente scolastico. ART TARIFFE 1. Gli introiti relativi all uso degli impianti saranno incamerati dal Concessionario con l obbligo di riportarli nel rendiconto di gestione. 2. Le tariffe d uso che un eventuale terzo soggetto, di cui all art 15, dovrà corrispondere al gestore per la sua utilizzazione, saranno proposte dal gestore all Amministrazione Comunale che provvederà, previa valutazione di congruità e coerenza ed eventuale proposta di rettifica, all approvazione con apposito atto. ART RAPPORTI ECONOMICI Il Concessionario dovrà versare all Amministrazione Comunale, un canone annuo che non potrà essere inferiore a 8.000,00 quale corrispettivo per l utilizzo dell impianto, stabilito sulla valutazione della tipologia e delle caratteristiche strutturali, oltre ad IVA ai sensi di legge, (per l anno 2015 e 2020 in proporzione ai mesi di concessione). ART DEPOSITO CAUZIONALE L aggiudicatario, prima della stipula della convenzione, a garanzia degli obblighi contrattuali è obbligato a versare un deposito cauzionale o costituire una garanzia fideiussoria del 10 per cento dell importo contrattuale. Detta cauzione rimane vincolata fino al termine degli effetti della concessione e potrà essere svincolata solo con comunicazione da parte del servizio competente dell Amministrazione comunale. ART OBBLIGO DI TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI 1. Il Concessionario assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari conseguenti alla sottoscrizione della presente concessione nelle forme e con le modalità previste dall art. 3 della legge 13 agosto 2010, n Il Concessionario, in particolare, si impegna a trasmettere al Comune di Fiesole, entro 7 giorni dall accensione del conto (o dei conti) dedicato/i alla concessione in oggetto, gli estremi del/i conto/i, nonché le generalità e il codice fiscale delle persone delegate alle operazioni sullo/gli stesso/i. Il Concessionario si impegna, inoltre, a comunicare alla stazione appaltante ogni vicenda modificativa che riguardi il conto in questione, entro 7 giorni dal verificarsi della stessa.

8 2. Nel caso in cui il Concessionario non adempia agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui al punto precedente, il Comune di Fiesole ha facoltà di risolvere immediatamente la presente concessione mediante semplice comunicazione scritta da inviare a mezzo di raccomandata AR o Pec salvo, in ogni caso, il diritto al risarcimento dei danni prodotti da tale inadempimento. ART RISOLUZIONE DELLA CONVENZIONE Nei casi di estinzione del rapporto convenzionale, come indicati, l Amministrazione comunale può disporre che il concessionario prosegua la gestione per il tempo strettamente necessario ad assumere i provvedimenti occorrenti per il nuovo affidamento della concessione. ART CAUSE RISOLUTIVE Nel caso di gravi motivi di inadempienza il Comune avrà la facoltà di procedere alla risoluzione anticipata della convenzione. Costituiscono gravi motivi di inadempienza le sotto indicate ipotesi: - insolvenza, mancato pagamento del canone o fallimento del concessionario o suoi aventi causa; - gravi inadempienze tali da compromettere la funzionalità e la sicurezza degli impianti; - ripetute violazioni o disservizi; - sospensione o abbandono della gestione senza causa e senza la preventiva comunicazione all Amministrazione comunale. - altre ipotesi previste espressamente nel presente capitolato. La convenzione può essere risolta dall Amministrazione comunale per i motivi suddetti senza che il concessionario abbia diritto ad alcun risarcimento ed è pronunciata nei modi e nei termini di seguito indicati: si procederà alla formalizzazione mediante l invio di una contestazione degli addebiti, indicando espressamente che tale procedimento può portare alla risoluzione della convenzione e fissando contestualmente un termine congruo (non inferiore a dieci giorni e non superiore a venti), entro il quale il concessionario può presentare le proprie deduzioni. Qualora le giustificazioni del concessionario vengano ritenute insoddisfacenti, il Comune dispone motivatamente la risoluzione del rapporto, facendo salvo in ogni caso il diritto ad ulteriori azioni. In caso di risoluzione della convenzione per fatti imputabili al concessionario si procederà all incameramento della cauzione di cui all art. 19. ART REVOCA L Amministrazione potrà revocare la convenzione per sopravvenute ragioni di pubblico interesse, debitamente motivate e salvo l eventuale diritto del concessionario al rimborso, secondo le vigenti disposizioni di legge. ART CLAUSOLE E CONDIZIONI La partecipazione alla gara comporta la piena ed incondizionata accettazione ed osservanza di tutte le clausole e condizioni contenute nel presente capitolato. Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente Capitolato speciale si fa richiamo al vigente "Regolamento comunale per l affidamento in gestione degli impianti sportivi comunali adottato dal Comune, al Codice Civile e Procedura Civile ed alla normativa vigente. ART RISOLUZIONE DEL CONTRATTO AI SENSI DEL CODICE DI COMPORTAMENTO DEI PUBBLICI DIPENDENTI La presente convenzione è risolta di diritto in caso di accertata inosservanza delle disposizioni di cui al Codice di comportamento del Comune di Fiesole approvato con delibera GC n. 93 del 30/12/2014 ed il Codice dei pubblici dipendenti, approvato con D.P.R. n. 62/2013. Copia degli stessi viene consegnata, anche attraverso supporto informatico al contraente, contestualmente alla sottoscrizione del Contratto.

9 ART ACCETTAZIONE DEL CAPITOLATO A titolo di piena ed incondizionata accettazione, il presente capitolato deve, a pena di esclusione dalla gara di appalto, essere firmato in ogni sua pagina dal titolare della impresa individuale o dal legale rappresentante dell impresa partecipante alla gara con la dicitura Firma per accettazione ed allegato ai documenti di gara nella Busta 1. ART DUVRI Per quanto attiene alla materia dell igiene e sicurezza dei lavoratori, di cui al D.Lgs. 81/2008 e ss.mm. e ii., si evidenzia che non si individuano rischi da interferenza, non venendo svolte attività in orari o condizioni che prevedano la co-presenza di personale in forza all Amministrazione ed in forza al Proponente. Non si considerano compresi nelle condizioni di rischi da interferenza gli utenti delle strutture sportive date in concessione. Non si considerano rischi interferenziali la conduzione e l uso degli impianti affidati. Pertanto non si ritiene di dover redigere il DUVRI come previsto dal comma 3 del D.Lgs. 81/08 s.m.i. ART CONTROVERSIE E FORO COMPETENTE 1. La partecipazione alla gara comporta la piena e ed incondizionata accettazione di tutte le clausole, oneri e condizioni contenuti nel presente capitolato. Non sono ammesse dichiarazioni contenenti riserve o limitazioni di impegno rispetto alle condizioni o prescrizioni stabilite nel presente capitolato. L Amministrazione Comunale si riserva di procedere all affidamento del servizio nelle more della stipula del contratto. 2. Il foro competente per qualsiasi controversia che dovesse insorgere tra le Parti è quello di Firenze.

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