Circolare Inps n. 6 del

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1 Circolare Inps n. 6 del

2 Il principio di competenza e il principio di cassa 2

3 Il momento della obbligazione contributiva Con il termine momento dell obbligazione contributiva si intende l individuazione del periodo temporale nel quale si deve procedere alla determinazione (quantificazione) dei contributi previdenziali afferenti agli emolumenti dovuti al lavoratore a titolo di remunerazione dell attività lavorativa prestata. 3

4 Il sistema dell obbligazione contributiva previgente alla ListaPosPa Il sistema adottato dall Istituto Previdenziale, fino alla emanazione della circolare Inps 105 del , era basato su una interpretazione delle norme in materia di contribuzione contenute nella legge 335/95. 4

5 L art. 9, comma 2, della legge 335/95 ha esteso all ex Inpdap la disciplina, in materia di contribuzione pensionistica, già operante presso l Ago-Inps, costituita dell art. 12 della legge 153/69. L art. 12 della legge 153/69 è stato successivamente sostituito, a decorrere dal , dall art. 6 del Dlgs 314/97. 5

6 L interpretazione fornita dall Istituto Previdenziale si basava sul disposto dell art. 6, comma 1, del Dlgs 314/97 che prevede che costituiscono redditi di lavoro dipendente ai fini contributivi quelli di cui all art. 49, comma 1, del Tuir, maturati nel periodo di riferimento. 6

7 Il momento dell obbligazione contributiva viene, quindi, a coincidere con il momento di maturazione della retribuzione. La contribuzione, pertanto, deve avvenire rispettando il principio di competenza: assoggettamento contributivo della retribuzione con riferimento alla aliquota contributiva in vigore nel periodo di maturazione della retribuzione stessa. 7

8 Il successivo comma 9, dell art. 6 del Dlgs 314/97, prevede una eccezione alla regola generale sopra descritta, stabilendo che le seguenti tipologie di retribuzione sono, in ogni caso, assoggettate a contribuzione nel mese di corresponsione: - gratificazioni annuali e periodiche (13 e 14 mensilità) - conguagli di retribuzione spettanti a seguito di norma di legge o di contratto aventi effetto retroattivo (arretrati derivanti da rinnovi contrattuali e arretrati derivanti da sentenze a seguito di ricorsi); - Premi di produzione. 8

9 Il disposto contenuto nel comma 9 viene indicato come principio di cassa poiché determina l insorgenza dell obbligazione contributiva al momento della corresponsione della retribuzione su cui i contributi gravano. Quindi l aliquota contributiva da utilizzare è quella in vigore al momento della corresponsione della retribuzione. 9

10 Infatti, fermo restando il principio che i contributi previdenziali vanno sempre riferiti al periodo di competenza, cioè al momento dell insorgenza del diritto agli emolumenti su cui gravano, il citato comma 9, per alcune ben determinate tipologie di emolumenti, differisce l obbligazione contributiva al momento della loro corresponsione, non potendo, gli stessi emolumenti, essere determinati al momento dell insorgenza del diritto ma solo successivamente. 10

11 Una deroga all adempimento dell obbligazione contributiva viene prevista anche per il versamento dei contributi afferenti alla retribuzione accessoria. Questi emolumenti, che per loro natura sono non ricorrenti ed incerti nell ammontare, possono essere quantificati solo successivamente al periodo di maturazione; l obbligazione contributiva, quindi, deve essere necessariamente differita al momento in cui è possibile procedere alla loro quantificazione. In questo caso, trattandosi solo di una deroga al versamento, l aliquota contributiva di riferimento è quella del periodo di competenza. 11

12 Il sistema dell obbligazione contributiva introdotto con la ListaPosPa Con la circolare Inps 105 del viene modificata l interpretazione, precedentemente data, delle disposizioni contenute nell art. 6 del Dlgs 314/97. Infatti, il momento dell obbligazione contributiva non viene più individuato in base al disposto del primo comma dell art. 6 del Dlgs 314/97 ma, del secondo comma del medesimo articolo. Nella circolare, in realtà, viene richiamato l art. 27 del DPR 797/55 che è stato successivamente sostituito con l art. 12 della legge 153/69, a sua volta sostituito con l art. 6 del Dlgs 314/97. 12

13 L art. 6 del Dlgs 314/97, prevede, al comma 2, che per il calcolo dei contributi di previdenza ed assistenza sociale si applicano le disposizioni contenute nell art. 51, comma 1, del TUIR. 13

14 L art. 51, comma 1, del TUIR dispone che: - Il reddito di lavoro dipendente è costituito da tutte le somme ed i valori in genere, a qualunque titolo percepiti nel periodo di imposta, anche sottoforma di erogazioni liberali, in relazione al rapporto di lavoro; - Si considerano percepiti nel periodo di imposta anche le somme ed i valori in genere, corrisposti dai datori di lavoro entro il 12 del mese di gennaio del periodo d imposta successivo a quello a cui si riferiscono. 14

15 Il momento dell obbligazione contributiva viene, quindi, a coincidere con il momento di percezione della retribuzione, che è quello in cui il provento esce dalla sfera di disponibilità del datore di lavoro erogante per entrare nel compendio patrimoniale del percettore. La contribuzione, pertanto, deve avvenire rispettando il principio di cassa: assoggettamento contributivo della retribuzione con riferimento alla aliquota contributiva in vigore al momento della corresponsione della retribuzione stessa. 15

16 Il nesso tra retribuzione e prestazione lavorativa 16

17 Una prima importante modifica, introdotta dalla circolare 6, al sistema di determinazione dell imponibile contributivo, è costituita dal superamento del concetto di nesso sinallagmatico tra retribuzione e prestazione di lavoro. La modifica è la diretta conseguenza della avvenuta sostituzione dell art. 12, legge 153/69, con l art 6 del Dlgs 314/97. 17

18 La versione dell art. 12, legge 153/69, richiamata dall art. 2, comma 9, legge 335/95, considerava retribuzione imponibile tutto ciò che il lavoratore riceve dal datore di lavoro, in denaro o in natura, al lordo di qualsiasi ritenuta, in dipendenza del rapporto di lavoro. L art. 6, comma 2, del Dlgs 314/97, con il richiamo all art 51, comma 1, del TUIR, considera retribuzione imponibile tutte le somme e i valori in genere, a qualunque titolo percepiti nel periodo di imposta, anche sottoforma di erogazioni liberali, in relazione al rapporto di lavoro. 18

19 Pertanto, come specificato dalla circolare Inps 6/14, a decorrere dal (data di entrata in vigore del Dlgs 314/97): non è più necessario, ai fini dell assoggettamento a contribuzione di un emolumento, individuare la sussistenza o meno del nesso sinallagmatico tra retribuzione e prestazione di lavoro, in quanto risulta contributivamente imponibile tutto ciò che il dipendente riceve in relazione al rapporto di lavoro indipendentemente dalla effettiva prestazione di lavoro, e che costituisce reddito di lavoro dipendente. 19

20 Le tipologie di reddito di lavoro dipendente soggette a contribuzione 20

21 Viene preliminarmente ricordato che l art. 6, comma 2, del Dlgs 314/97 ha stabilito in linea generale il principio della unificazione delle basi imponibili (fiscale e previdenziale), pur senza addivenire ad una immedesimazione assoluta del profilo previdenziale con quello fiscale, tanto che in deroga a tale principio sono previste alcune eccezioni dovute alla diversa natura del prelievo (indicate nei commi 3 e 4 dello stesso articolo 6). 21

22 Viene, poi, effettuata una disamina delle tipologie di reddito soggette a contribuzione distinguendo tra: 1) Redditi di lavoro dipendente totalmente soggetti: art. 51, c. 1, Tuir; 2) Redditi di lavoro dipendente parzialmente soggetti: art. 51, commi da 3 a 9, Tuir; 3) Redditi di lavoro dipendente esclusi: art. 51, c. 2, Tuir; 4) Redditi assimilati a lavoro dipendente esclusi ma con eccezioni: art. 50 Tuir; 5) Ulteriori redditi di lavoro dipendente inclusi ed esclusi: art. 6, commi 3 e 4, Dlgs 314/97. 22

23 1) Redditi di lavoro dipendente totalmente soggetti (art. 51, c. 1, Tuir) Relativamente al comparto Enti Locali vengono ricordate, a titolo esemplificativo, le seguenti voci retributive: - Stipendio, salario. Sono da ricomprendere in questa dizione di carattere generale: Stipendio tabellare di posizione economica; Retribuzione Individuale di Anzianità; Retribuzione di posizione; Tredicesima mensilità; Indennità contrattuali (di vigilanza; personale area educativa; di qualifica ex 3 e 4 q.f.; di direzione e coordinamento (ex 8 q.f.); Indennità di comparto). 23

24 - Assegno ad personam (riassorbibile e non), attribuito al fine di rispettare il divieto di reformazio in peius del trattamento economico acquisito. Si tratta di assegni personali a carattere continuativo, posseduti dal lavoratore per: differenza di IIS; per progressione verticale; per trasferimento da altri comparti contrattuali della Pubblica Amministrazione; per reinquadramento a seguito di inidoneità fisica. - I trattamenti accessori quali: straordinario, mensilità aggiuntive, gratifiche e comunque tutti quei compensi che adempiano a tali funzioni. Si tratta del cd salario accessorio. 24

25 - Gli onorari spettanti agli avvocati delle avvocature di Enti pubblici. - I premi una tantum e periodici, i compensi incentivanti, i compensi in natura, le erogazioni liberali in denaro e natura. - I compensi che un amministrazione pubblica corrisponde ai propri dipendenti per la partecipazione a commissioni o comitati costituiti con provvedimenti degli organi di governo o dell Amministrazione medesima ovvero per l affidamento di incarichi o funzioni comportanti particolari responsabilità. - Le indennità previste per i segretari comunali (es. diritti di segreteria, indennità di supplenza e reggenza, indennità di direzione). 25

26 Come elemento di novità rispetto a quanto già precisato, con precedenti circolari dall ex Inpdap, viene in ultimo segnalato che: lo sciopero, comportando una riduzione della retribuzione erogata commisurata alla mancata prestazione lavorativa, riduce l imponibile previdenziale ai fini pensionistici e ai fini del fondo credito. Questa disposizione annulla e sostituisce quella contenuta nella nota ex Inpdap n del che, invece, prevedeva l assoggettamento contributivo dello sciopero. 26

27 Pertanto, a decorrere dalle retribuzioni corrisposte dal mese di ottobre 2012 (termine dal quale hanno effetto le disposizioni contenute nella circolare Inps 6/2014), gli importi trattenuti in busta paga a titolo di sciopero vanno a diminuire la retribuzione mensile del lavoratore soggetta a contribuzione ai fini pensionistici e ai fini del fondo credito. Si sottolinea che tale disposizione avendo carattere generale si riferisce sia alla trattenuta effettuata per sciopero ad ore che per sciopero riguardante l intera giornata lavorativa. 27

28 La disposizione, che ha una valenza contributiva, nulla dice sul riflesso che la stessa potrebbe avere ai fini del diritto a pensione. Infatti: - risulta chiaro (come da disposizioni relative ad altre casistiche, quali l assoggettamento contributivo Inadel, oppure la penalizzazione dell importo della pensione anticipata) che lo sciopero ad ore non ha riflesso sul diritto a pensione. Si tratta di una mancata prestazione lavorativa, con mancata contribuzione, che riguarda solo una parte della giornata e, quindi, la giornata è comunque coperta da contribuzione. 28

29 - non appare chiaro, invece, se lo sciopero a giornata sia da considerarsi utile o meno ai fini del diritto a pensione. In questo caso siano in presenza di una mancata prestazione lavorativa e mancata contribuzione, riferita all intera giornata e, quindi, la stessa risulta totalmente scoperta da contribuzione. 29

30 La problematica legata allo sciopero a giornata, oltre ad avere conseguenze ai fini pensionistici, comporta anche un effetto relativo modalità di compilazione del quadro E0, della denuncia mensile contributiva, del mese a cui si riferisce lo sciopero. Infatti, poiché, le informazioni contenute nel quadro E0 vanno ad implementare la posizione assicurativa del lavoratore, che sarà utilizzata per la definizione del diritto a pensione e del relativo calcolo della prestazione, è necessario che le stesse siano fornite in maniera corretta ed inequivocabile. 30

31 Pertanto: - sciopero a giornata utile a pensione viene compilato un unico quadro E0 relativo al mese di competenza; - sciopero a giornata non utile a pensione vengono compilati due quadri E0 relativi al mese di competenza. Il primo riferito al periodo che va dal giorno dell inizio del mese al giorno precedente lo sciopero; il secondo riferito al periodo che va dal giorno successivo allo sciopero all ultimo giorno del mese. 31

32 A complicare il quadro di riferimento ci sono, anche, i riflessi che lo sciopero ha ai fini previdenziali. Si ricorda, infatti, che ai fini previdenziali lo sciopero comporta una diversa modalità di assoggettamento contributivo a seconda che sia stato effettuato ad ore oppure per l intera giornata e che sia riferito a lavoratori soggetti a Tfs oppure a Tfr. Per completezza di esposizione si riepilogano le varie casistiche: 32

33 Sciopero ad ore Ai fini pensionistici e fondo credito: riduzione dell imponibile contributivo; Ai fini previdenziali (circolare Inpdap 12 del ): Tfr: non riduce l imponibile contributivo; Tfs: non riduce l imponibile contributivo; 33

34 Sciopero a giornata Ai fini pensionistici e fondo credito: riduzione dell imponibile contributivo; Ai fini previdenziali (circolare Inpdap 12 del ): Tfr: riduce l imponibile contributivo; Tfs: non riduce l imponibile contributivo; 34

35 Quindi, se lo sciopero a giornata non fosse utile ai fini del diritto a pensione ed è riferito ad un lavoratore soggetto a Tfs, nella denuncia mensile relativa al mese interessato si dovrebbero compilare tre quadri E0: - Il primo quadro E0 riferito al periodo che va dal giorno dell inizio del mese al giorno precedente lo sciopero. L elemento <CodGestione> dovrà essere valorizzato con i codici 2 (Cpdel), 6 (Inadel), 9 (Fondo credito). L elemento <RegimeFineServizio> dovrà essere valorizzato con il codice 3 (Tfs); 35

36 - Il secondo quadro E0 riferito al giorno dello sciopero. L elemento <CodGestione> dovrà essere valorizzato con il solo codice 6 (Inadel). L elemento <RegimeFineServizio> dovrà essere valorizzato con il codice 3 (Tfs). Da una verifica effettuata, salvo eventuale correzione intervenuta, si è constatato che il programma di controllo segnala errore bloccante, con l indicazione che essendo indicato il codice 6, nell elemento <CodGestione>, deve essere obbligatoriamente indicato anche il codice 9 (Fondo credito); 36

37 - Il terzo quadro E0 riferito al periodo che va dal giorno successivo allo sciopero all ultimo giorno del mese. L elemento <CodGestione> dovrà essere valorizzato con i codici 2 (Cpdel), 6 (Inadel), 9 (Fondo credito). L elemento <RegimeFineServizio> dovrà essere valorizzato con il codice 3 (Tfs). 37

38 2) Redditi di lavoro dip. parzialmente soggetti (art. 51, commi da 3 a 9, Tuir) Nulla viene innovato rispetto a quanto già, a suo tempo, indicato dall ex Inpdap (nota del ; circolare 29 del ). Per il comparto Enti Locali si ricorda, a titolo esemplificativo, che: 38

39 - per i compensi cd in natura, percepiti in relazione al rapporto di lavoro e, quindi, ricompresi tra i redditi di lavoro dipendenti, la determinazione in denaro va fatta riconducendoli al valore normale disciplinato dall art. 9 del Tuir e stabilendo i valori convenzionali forfettari, nei limiti dei quali è prevista l inclusione o esclusione dall imponibile contributivo per tutta una serie di componenti; (commi 3 4) - le indennità percepite per trasferte o missioni fuori dal territorio comunale, concorrono a formare il reddito se superiori ad 46,48 giornalieri ed 77,47 per le trasferte all estero, al netto delle spese di viaggio e di trasporto; (comma 5) 39

40 - in caso di rimborso analitico delle spese per trasferte o missioni fuori dal territorio comunale, non concorrono a formare il reddito i rimborsi delle spese documentate relative al vitto, all alloggio, al viaggio e al trasporto, nonché i rimborsi di altre spese anche non documentabili eventualmente sostenute dal dipendente sempre in occasione di dette trasferte o missioni, se non superano l importo giornaliero di 15,49, elevati ad 25,82 per le trasferte all estero; (comma 5) 40

41 - concorrono a formare il reddito le indennità di trasferimento, quelle di prima sistemazione e quelle equipollenti per il 50% del loro ammontare per un importo complessivo annuo non superiore ad 1.549,37 per i trasferimenti all interno ed a 4.648,11 per quelli fuori dal territorio nazionale o a destinazione in quest ultimo. (comma 7) 41

42 3) Redditi di lavoro dipendente esclusi (art. 51, c. 2, Tuir) Nulla viene innovato rispetto a quanto già, a suo tempo, indicato dall ex Inpdap (nota del ; circolare 29 del ). Per il comparto Enti Locali si ricorda, a titolo esemplificativo: 42

43 - i contributi previdenziali ed assistenziali versati dal datore di lavoro o dal lavoratore in ottemperanza a disposizioni di legge. (comma 1, lett. a) ) Si ricorda che: a) rientrano in tale voce anche i contributi versati dal datore di lavoro alle forme pensionistiche complementari di cui al Dlgs 124/93 (Fondo Pensione PerseoSirio), ai sensi dell art. 6, c. 4, Dlgs 314/97; b) i contributi versati dal lavoratore alle forme pensionistiche complementari di cui al Dlgs 124/93 sono invece soggetti a contribuzione previdenziale ai sensi dell art. 6, c. 4, Dlgs 314/97. 43

44 - le somministrazioni di vitto da parte del datore nonché quelle in mense organizzate direttamente dal datore di lavoro o gestite da terzi o, fino all importo complessivo giornaliero di 5,29, le prestazioni e le indennità sostitutive (cd buoni pasto). (comma 1, lett. c) ) - le prestazioni di servizi di trasporto collettivo offerto alla generalità o a categorie di dipendenti, anche se affidate a terzi. (comma 1, lett. d) ) 44

45 - le somme trattenute al dipendente per gli oneri di cui all art. 10 dello stesso Tuir e alle condizioni ivi previste. (comma 1, lett. h) ) Si precisa che, ai sensi dell art. 6, comma 3, Dlgs 314/97, le somme di cui sopra sono, invece, soggette a contribuzione previdenziale. 45

46 4) Redditi assimilati a lavoro dipendente esclusi ma con eccezioni (art. 50 Tuir) Si tratta di particolari tipologie di reddito che in assenza di specifica previsione di legge sarebbero stati di incerta qualificazione, in quanto non facilmente inquadrabili né tra i redditi di lavoro dipendente ne tra quelli di lavoro autonomo. Sono esclusi dalla contribuzione in quanto non qualificati come redditi di lavoro dipendente e quindi non richiamati dalla normativa previdenziale. 46

47 Tuttavia, al verificarsi di determinate circostanze, gli stessi possono essere ricondotti nell alveo dei redditi di lavoro dipendente e quindi diventare soggetti a contribuzione. Per quanto riguarda i dipendenti pubblici si ricordano le seguenti circostanze: 47

48 Art. 50, comma 1, lettera b) Indennità e compensi percepiti a carico di terzi dai prestatori di lavoro dipendente per incarichi svolti in relazione a tale qualità, con esclusione di quelli che per clausola contrattuale devono essere riversati al datore di lavoro e di quelli che per legge devono essere riversati allo Stato. Ai fini di una corretta individuazione del significato da attribuire al termine terzo per un pubblico dipendente occorre richiamare la circolare del Ministero delle Finanze n. 326/E/97 che ha precisato che deve trattarsi di un soggetto diverso dallo Stato. 48

49 Da ciò ne discende che nell ipotesi in cui detti compensi vengano corrisposti al pubblico dipendente da una Amministrazione Pubblica diversa da quella di appartenenza, gli stessi assumono natura di redditi di lavoro dipendente. 49

50 Rientrano nella categoria sopra detta, a titolo esemplificativo: - compensi per la partecipazione a comitati tecnici, organi collegiali, commissioni di esami, organi consultivi di datori di lavoro privati e pubblici, ivi compresi quelli percepiti da dipendenti dello Stato e degli altri enti pubblici per prestazioni comunque rese in connessione con la carica o in rappresentanza degli enti di appartenenza; - compensi percepiti da magistrati o dipendenti di pubbliche amministrazioni in genere, chiamati a svolgere funzioni arbitrali. 50

51 Art. 50, comma 1, lettere f) e g) Indennità, gettoni di presenza e gli altri compensi corrisposti dallo Stato, dalle Regioni e dai Comuni per l esercizio di funzioni pubbliche,.. Si precisa che per funzione pubblica è da intendersi anche la partecipazione alle commissioni di concorso, per cui il compenso da corrispondere al dipendente di altro ente pubblico ha natura del tutto equivalente ai gettoni di presenza spettanti ai componenti di organismi collegiali di enti di diritto pubblico, e, quindi, avendo carattere risarcitorio non rientra nella tipologia di reddito di lavoro dipendente (nota del del Ministero del Lavoro). 51

52 5) Ulteriori redditi di lavoro dipendente inclusi ed esclusi (art. 6, commi 3 e 4, Dlgs 314/97) Il comma 2, dell art 6, del Dlgs 314/97 introduce, come già ricordato, il principio dell armonizzazione delle basi imponibili contributive e fiscali prevedendo l applicazione anche alla base contributiva previdenziale del disposto dell art. 51 del Tuir sui criteri di determinazione del reddito di lavoro dipendente. Vengono, pertanto, esclusi, in tutto od in parte, dalla base contributiva le somme ed i valori già esclusi dalla base fiscale. 52

53 Il comma 3 dell art. 6, amplia la base contributiva specificando che le somme e i valori, che costituiscono la retribuzione soggetta a contribuzione previdenziale, si intendono al lordo di qualsiasi contributo e trattenuta, comprese le somme per oneri deducibili di cui all art. 10 del Tuir, che invece sono escluse dalla base fiscale ai sensi dell art. 51 del Tuir. Si tratta, in particolare, dei contributi previdenziali versati facoltativamente dal lavoratore alla gestione previdenziale obbligatoria di appartenenza tramite trattenuta effettuata in busta paga, come i riscatti e le ricongiunzioni Cpdel ed i riscatti Inadel. 53

54 Il successivo comma 4 dell art. 6, amplia ulteriormente la platea delle somme e valori già esclusi dalla base contributiva dettando nel merito specifiche disposizioni. A titolo esemplificativo si ricordano: 54

55 - le somme corrisposte a titolo di trattamento di fine servizio (lett. a) ); - le somme corrisposte in occasione della cessazione del rapporto di lavoro al fine di incentivare l esodo dei lavoratori (lett. b) ). Fa eccezione l indennità sostitutiva del preavviso che continua ad essere assoggettata a contributo previdenziale ai sensi della circolare Inpdap n del ; - i proventi e le indennità conseguite, anche in forma assicurativa, a titolo di risarcimento danni (lett. c) ); 55

56 - le somme poste a carico di gestioni assistenziali e previdenziali obbligatorie per legge; (lett. d) ); - le somme e le provvidenze erogate da casse, fondi e e gestioni pensionistiche complementari (lett. d) ); - i proventi derivanti da polizze assicurative (lett. d) ); - i compensi erogati per conto di terzi non aventi attinenza con la prestazione lavorativa (lett. d) ); 56

57 - le erogazioni previste dai contratti collettivi aziendali, ovvero di secondo livello, delle quali sono incerti la corresponsione o l ammontare e la cui struttura sia correlata ad incrementi di produttività, qualità ed altri elementi di competitività assunti come indicatori dell andamento economico dell impresa e dei suoi risultati, nei limiti ed alle condizioni stabilite dall art. 2 DL 67/97 convertito dalla legge 135/97 (lett. e) ); 57

58 - i contributi e le somme a carico del datore di lavoro, versate o accantonate, sotto qualsiasi forma, a finanziamento delle forme pensionistiche complementari di cui al Dlgs 124/93 (Fondo Pensione PerseoSirio) e a casse, fondi, gestioni previste da contratti, accordi o regolamenti aziendali, al fine di erogare prestazioni integrative previdenziali o assistenziali a favore del lavoratore e dei suoi familiari nel corso del rapporto o dopo la sua cessazione. 58

59 I contributi e le somme predette sono assoggettati a un contributo di solidarietà del 10% - di cui all art. 9 bis della legge 166/91 e al Dlgs 124/93 - a carico del datore di lavoro e devoluto alle gestioni pensionistiche cui sono iscritti i lavoratori. Resta fermo l assoggettamento a contribuzione ordinaria, nel regime obbligatorio di appartenenza, delle quote ed elementi retributivi a carico del lavoratore destinati al finanziamento delle Fpc e alle casse, fondi e gestioni predette (lett. f) ); - I trattamenti di famiglia di cui all art. 3, comma 3, lett. d) del Tuir ( il cd. assegno per nucleo familiare) (lett. e) ). 59

60 Le indennità aventi natura risarcitoria 60

61 L esclusione dalla base contributiva dei proventi e delle indennità conseguite, anche in forma assicurativa, a titolo di risarcimento danni, prevista dall art. 6, comma 4, lett. c), del Dlgs 314/97, non può essere considerata in senso assoluto. La stessa va, infatti, raccordata con l art. 6, comma 2, del Tuir: I proventi conseguiti in sostituzione di redditi. e le indennità conseguite, anche in forma assicurativa, a titolo di risarcimento di danni consistenti nella perdita di redditi, esclusi quelli dipendenti da invalidità permanente o morte, costituiscono redditi della stessa categoria di quelli sostituiti o perduti. 61

62 L art. 6, comma 2, del Tuir fa espresso riferimento al principio generale del risarcimento del danno, disciplinato dall art del codice civile: Il risarcimento del danno per inadempimento o per ritardo deve comprendere così la perdita subita dal creditore come il mancato guadagno, in quanto ne siano conseguenza immediata e diretta. Il legislatore ha inteso, così, distinguere due diverse categorie di danno oggetto di risarcimento: - La perdita subita: diventata nel linguaggio giuridico il danno emergente ; - Il mancato guadagno: diventato nel linguaggio giuridico il lucro cessante. 62

63 DANNO EMERGENTE: è la perdita economica subita. Si quantifica secondo la perdita che ha subito il patrimonio del creditore (danneggiato) dalla mancata, inesatta o ritardata prestazione del debitore (danneggiante); 63

64 LUCRO CESSANTE: è il mancato guadagno che consegue all illegittimo comportamento altrui. Si fa riferimento ad una situazione futura, e non ad una presente come nel danno emergente. In questo caso si guarda cioè alla ricchezza che il creditore (danneggiato) non ha conseguito in seguito al mancato utilizzo della prestazione dovuta dal debitore (danneggiante) oppure, al di fuori di un rapporto contrattuale, alla perdita della possibilità (chance) di guadagno che il fatto illecito provoca. Trattandosi di un evento futuro e solo prevedibile, per ottenere il risarcimento sarà necessaria una ragionevole certezza circa il suo accadimento. 64

65 Tutto questo premesso, occorre, quindi, ai fini previdenziali, distinguere tre diverse casistiche: - somme conseguite in sostituzione di redditi: costituiscono redditi di lavoro dipendente e, quindi, sono soggette a contribuzione previdenziale; - somme conseguite a titolo di risarcimento per perdita di redditi (lucro cessante): costituiscono redditi di lavoro dipendente e, quindi, sono soggette a contribuzione previdenziale; - somme conseguite a titolo di risarcimento per perdita subita dal patrimonio (danno emergente): non costituiscono redditi di lavoro dipendente e, quindi, non sono soggette a contribuzione previdenziale. 65

66 Sulla base del principio illustrato, vediamo alcune particolari casistiche: - Indennità di mancato preavviso: si tratta di somme percepite in sostituzione del reddito di lavoro dipendente. Costituiscono redditi di lavoro dipendente e, quindi, sono soggette a contribuzione; 66

67 - Indennità di maternità, paternità e parentali: sono somme percepite in sostituzione del reddito di lavoro dipendente. Costituiscono redditi di lavoro dipendente e, quindi, sono soggette a contribuzione; Tali indennità, ai sensi dell art. 2, comma 2, del Dlgs 151/01, per le Pubbliche Amministrazioni, tenute ad erogarle direttamente, corrispondono ai trattamenti economici previsti da disposizioni normative e contrattuali. 67

68 Le fattispecie, contemplate dal Dlgs 151/01, sono: il trattamento economico, corrisposto dal datore di lavoro pubblico, per i congedi di maternità, paternità e parentali usufruiti, durante il rapporto di lavoro; il trattamento economico, corrisposto dal datore di lavoro pubblico, nei casi di risoluzione del rapporto di lavoro, previsti dall art. 24, comma 1, del citato Dlgs 151/01, che si verifichino durante i periodi di congedo per maternità; 68

69 il trattamento economico, corrisposto dal datore di lavoro pubblico in essere o presso cui si è svolto l ultimo rapporto di lavoro, nei casi di ammissione al godimento dell indennità giornaliera di maternità previsti dall art. 24, comma 2, del citato Dlgs 151/01. 69

70 - Indennità risarcitorie destinate al reintegro del patrimonio a seguito di perdite o spese sostenute (danno emergente): si tratta di somme che non costituiscono redditi di lavoro dipendente e, quindi, non sono soggette a contribuzione. Si ricordano a titolo esemplificativo: a) somme percepite a titolo di risarcimento di danni esistenziali, alla salute, sofferti a causa di infortuni sul lavoro o demansionamento, etc..; 70

71 b) indennizzi risarcitori percepiti per danni biologici (fisici), quali ad esempio, le somme corrisposte a titolo di equo indennizzo, somme a titolo di risarcimento di danni invalidanti o per morte; c) somme erogate dal datore di lavoro e dirette ad integrare perdite patrimoniali del lavoratore derivanti dallo svolgimento dell attività lavorativa, come quelle corrisposte al dirigente al fine di mantenerlo indenne dalla responsabilità nei confronti di terzi per atti e fatti compiuti nello svolgimento delle mansioni affidategli. (??) 71

72 - Assegno alimentare: Si tratta di somme corrisposte ai dipendenti sospesi in via cautelare dal servizio e per i quali pende giudizio innanzi all autorità giudiziaria. Come chiarito con la circolare del Ministero delle Finanze n. 326/E/97 l assegno alimentare costituisce reddito di lavoro dipendente, ai sensi dell art. 6, comma 2, del Tuir (somma percepita in sostituzione del reddito di lavoro dipendente??) e, come tale, è soggetto a contribuzione. 72

73 Quindi, salvo quanto successivamente disposto a conclusione del procedimento giudiziario, i periodi predetti sono da considerarsi utili a pensione. Si ricorda, infatti, che l art. 6, comma 10, del Dlgs 314/97 dispone che la retribuzione imponibile è presa a riferimento per il calcolo delle prestazioni a carico delle gestioni di previdenza e di assistenza sociale interessate. 73

74 Il regime sanzionatorio per le inadempienze contributive 74

75 La materia è disciplinata dall art. 116, commi da 8 a 19, della legge 388/2000, che ha modificato, dal , il sistema sanzionatorio regolato dall art. 1, commi 217 e seguenti, della legge 662/96, da applicare ai soggetti che non provvedono, entro il termine stabilito, al pagamento dei contributi dovuti alle gestioni previdenziali ed assistenziali, ovvero vi provvedono in misura inferiore a quella dovuta. 75

76 Il comma 8 distingue: a) Caso del mancato o ritardato pagamento dei contributi, il cui ammontare è rilevabile dalle denunce obbligatorie e/o registrazioni obbligatorie. (omissione contributiva) In tale ipotesi è imposto il pagamento di una sanzione civile, in ragione d anno, pari al tasso ufficiale di riferimento maggiorato di 5,5 punti, fino ad un massimo del 40% dell importo dei contributi non corrisposti entro la scadenza di legge. 76

77 b) Caso di evasione connessa a registrazioni o denunce obbligatorie omesse o non conformi al vero. (evasione contributiva) Si versa in tale ipotesi quando il datore di lavoro, con l intenzione specifica di non versare contributi o premi, occulta rapporti di lavoro in essere ovvero retribuzioni erogate. In tale ipotesi è imposto il pagamento di una sanzione civile, in ragione d anno, pari al 30%, fino ad un massimo del 60% dell importo dei contributi non corrisposti entro la scadenza di legge. 77

78 Nel caso di spontanea regolarizzazione da parte dell amministrazione iscritta (prima cioè di contestazioni o richieste dall ente previdenziale), che avvenga entro il termine di 12 mesi stabilito per il pagamento dei contributi e semprechè il relativo pagamento avvenga entro 30 giorni dall autodenuncia, le sanzioni civili scendono alla misura prevista per la lettera a). 78

79 Il comma 9 prevede che: dopo il raggiungimento del tetto massimo delle sanzioni civili, nelle misure previste alle lettere a) e b) del comma 8, senza che si sia provveduto all integrale pagamento del dovuto, sul debito contributivo si maturano gli interessi di mora di cui all art. 30 del DPR 602/73 (Disposizioni sulla riscossione delle imposte sul credito), come sostituito dall art. 14 del Dlgs 46/99. 79

80 Il comma 10 dispone che: nei casi di mancato o ritardato pagamento di contributi derivanti da oggettive incertezze connesse a contrastanti orientamenti giurisprudenziali o amministrativi sulla ricorrenza dell obbligo contributivo, successivamente riconosciuto in sede giudiziale o amministrativa, semprechè il versamento dei contributi sia effettuato entro il termine fissato dall ente previdenziale, si applica una sanzione civile, in ragione d anno, pari al tasso ufficiale di riferimento maggiorato di 5,5 punti, fino ad un massimo del 40% dell importo dei contributi non corrisposti entro la scadenza di legge. 80

81 Interessi di mora per ritardato pagamento di somme iscritte a ruolo Art. 30 DPR 602/73 Periodo Interesse di mora % 01/10/ /09/2009 8, /10/ /09/2010 6, /10/ /09/2011 5, /10/ /09/2012 5, /10/ /04/2013 4, /05/ /04/2014 5, /05/2014 5,

82 Obbligazioni contributive discendenti da sentenze 82

83 Nel caso di sentenza passata in giudicato che riconosca al lavoratore crediti monetari collegati al rapporto di lavoro dipendente: 1) il danno risarcibile, nella misura da ricondursi al lucro cessante, avendo natura retributiva, è assoggettabile a contribuzione previdenziale; 2) le somme oggetto di contribuzione, in sede di regolarizzazione, sono quelle riferite al concetto di retribuzione virtuale, ovvero l insieme delle voci stipendiali a carattere fisso e continuativo, con esclusione del cd. salario accessorio ; 83

84 3) I contributi dovuti sono soggetti alle disposizioni sanzionatorie di cui all art 116, comma 8 e seguenti, della legge 388/2000. In tal senso si è pronunciata la Corte di Cassazione civile, sez. lavoro, con sentenza n del : 84

85 Le sanzioni civili, quali le somme aggiuntive o gli interessi compensativi, previste per l omesso o tardivo versamento dei contributi previdenziali, costituiscono una conseguenza automatica dell inadempimento, in funzione di rafforzamento dell obbligazione contributiva e di predeterminazione legale della misura del danno subito dall istituto previdenziale, prescindendo da qualsiasi indagine circa l imputabilità e la colpa dell inadempimento. 85

86 Quindi, nel caso in cui la sentenza abbia efficacia retroattiva, statuendo la debenza ora per allora di somme dovute al lavoratore aventi natura retributiva, anche l obbligazione al versamento della contribuzione sorge contestualmente alla ricorrenza dell obbligazione contributiva, con la maggiorazione delle somme aggiuntive in base ai criteri previsti dalle vigenti disposizioni per le diverse tipologie di inadempimento contributivo, nell ambito delle quali si colloca la fattispecie concreta. 86

87 Si precisa che l indennità sostitutiva della reintegrazione è esente da contribuzione previdenziale in quanto non ha natura retributiva, essendosi il rapporto di lavoro risolto con la percezione della stessa. Sono invece dovuti i contributi previdenziali sulle somme corrisposte al lavoratore fino al momento dell effettivo pagamento dell indennità suddetta. 87

88 Iter procedurale per regolarizzazione contributiva da sentenza La circolare in esame, ha premessa delle disposizioni sulla procedura da seguire per la regolarizzazione contributiva, precisa che prima di procedere alla stessa deve, comunque, essere valutata la specificità delle singole controversie, l eventuale decorso dei termini prescrizionali e le concrete statuizioni contemplate nelle pronunce giudiziali. 88

89 La regolarizzazione viene effettuata utilizzando la procedura informatica Lista PosPa nell ambito del flusso UniEmens: - per ciascun periodo pregresso di riferimento va compilato un quadro V1, causale 7; - il periodo di riferimento del quadro V1 non può essere superiore al mese; - l elemento <codice motivo utilizzo> va valorizzato con il codice 3 (regolarizzazione da sentenza); 89

90 - l elemento <descrizione motivo utilizzo> va valorizzato con i riferimenti specifici della sentenza; - l elemento <Ente versante> va valorizzato indicando il codice fiscale del dichiarante, ed indicando come anno e mese di erogazione quelli relativi alla data di deposito o di notifica della sentenza. a) Termini per l invio Le denunce devono essere inviate entro il 3 mese successivo alla data di deposito (se il datore di lavoro si è costituito in giudizio) o alla data di notifica (se il datore di lavoro è contumace). 90

91 b) Sanzioni: criteri temporali per il calcolo Le sanzioni, di cui all art. 116, commi 8 e seguenti, legge 388/2000, devono essere calcolate: - dalla data di scadenza dell obbligazione contributiva riferita ai singoli ratei (dies a quo). Per ogni singolo mese di riferimento, si tratta del giorno 17 del mese successivo. - alla data di deposito della sentenza o alla data di notifica (dies ad quem), se il datore di lavoro provvede al versamento (o presenti istanza di rateizzazione) entro il giorno 16 del mese successivo al termine indicato per l invio della denuncia. 91

92 Esempio: Sentenza, depositata il , che riconosce ad un lavoratore il diritto alla percezione della retribuzione dei mesi di maggio, giugno e luglio dell anno 2011, non godute perché in sospensione dal servizio per sanzione disciplinare. 92

93 - Termine per l invio della Lista PosPa: ; - Termine per il versamento (oneri e sanzioni): ; - Periodo temporale da considerare per il calcolo delle sanzioni: periodo di riferimento maggio 2011: dal al ; periodo di riferimento giugno 2011: dal al ; periodo di riferimento luglio 2011: dal al

94 c) Tipologia della sanzione Le sanzioni applicabili sono quelle connesse alla fattispecie dell evasione contributiva di cui all art. 116, comma 8, lett. b), legge 388/2000. Quindi: 1) sanzione civile del 30% (dell ammontare dei contributi) in ragione annua, fino al massimo del 60%; 2) interessi di mora, di cui all art. 30 DPR 602/73, dopo il raggiungimento del tetto massimo della sanzione civile. 94

95 Resta ferma la possibilità di una rimodulazione delle sanzioni nell ipotesi in cui le fattispecie concrete siano riconducibili ad inadempimenti contributivi di minore gravità (ad esempio nell ipotesi prevista dal comma 10, dell art. 116, che prevede le oggettive incertezze connesse a contrastanti orientamenti.), previa istanza da parte del datore di lavoro da inoltrare all area Gestione Dipendenti Pubblici della sede territorialmente competente. 95

96 d) Sanzioni nel caso in cui l invio della denuncia per i periodi pregressi effettuato nei termini non è seguito dal versamento Nel caso in cui la denuncia (V1, causale 7) sia stata inviata nei termini (entro il terzo mese successivo alla data di deposito/notifica) ma non si sia provveduto al versamento (o richiesta la rateizzazione) entro il 16 del mese successivo alla scadenza fissata: le sanzioni riprendono a maturare dalla data di deposito/notifica fino alla data di effettivo saldo. 96

97 In questo caso le sanzioni applicabili sono quelle connesse alla fattispecie dell omissione contributiva di cui all art. 116, comma 8, lett. a), legge 388/2000. Quindi: 1) sanzione civile, in ragione annua, pari al tasso ufficiale di riferimento, maggiorato di 5,5 punti, fino al massimo del 40% (dell ammontare dei contributi); 2) interessi di mora, di cui all art. 30 DPR 602/73, dopo il raggiungimento del tetto massimo della sanzione civile. 97

98 e) Sanzioni nel caso in cui ne l invio della denuncia per i periodi pregressi ne il versamento vengono effettuati nei termini Nel caso in cui non sia provveduto ne all invio della denuncia nei termini ne al versamento (o richiesta la rateizzazione) entro il 16 del mese successivo alla scadenza fissata: le sanzioni riprendono a maturare dalla data di deposito/notifica fino alla data di effettivo saldo, nella misura prevista dalla fattispecie di cui all art. 116, comma 8, lett. b), legge 388/2000 (evasione contributiva). 98

99 f) Modalità di calcolo delle sanzioni e versamento Per la quantificazione dell importo delle sanzioni è possibile rivolgersi all area Gestione Dipendenti Pubblici della sede territorialmente competente. Il pagamento di quanto dovuto va effettuato con modello F24, utilizzando: - le causali relative alla contribuzione obbligatoria per la quota capitale; - la causale 25 sulla gestione obbligatoria prevalente per le sanzioni. 99

100 Obbligazioni contributive discendenti da transazioni 100

101 Nel caso di transazione di controversia di lavoro che riconosca al lavoratore crediti monetari collegati al rapporto di lavoro dipendente: 1) il danno risarcibile, nella misura da ricondursi al lucro cessante, avendo natura retributiva, è assoggettabile a contribuzione previdenziale; 2) le somme oggetto di contribuzione, in sede di regolarizzazione, sono quelle riferite al concetto di retribuzione virtuale, cioè riferite alla retribuzione cui il lavoratore avrebbe avuto diritto, se non fosse intervenuto l accordo transattivo, per il periodo contributivo oggetto dell atto transattivo. 101

102 In altre parole, le somme oggetto di regolarizzazione contributiva non sono quelle concordate tra le parti nel negozio transattivo ma, quelle spettanti per legge o contratto individuale o collettivo di lavoro. In tal senso si è pronunciata la Corte di Cassazione civile, sez. lavoro, con sentenza n del : 102

103 L obbligazione contributiva è completamente insensibile agli effetti della transazione; la totale estraneità ed inefficacia della transazione eventualmente intervenuta tra datore di lavoro e lavoratore nei riguardi del rapporto contributivo discende dal principio che, alla base del calcolo dei contributi previdenziali, deve essere posta la retribuzione dovuta per legge o per contratto individuale o collettivo e non quella di fatto corrisposta; pertanto la sussistenza dei crediti di lavoro azionati dal dipendente deve essere accertata indipendentemente dall accordo concluso tra le parti, al solo fine dell assoggettamento dei relativi importi all obbligo contributivo. 103

104 A completamento di quanto detto, va ricordato anche quanto previsto dall art. 2115, terzo comma, del codice civile: è nullo qualsiasi patto diretto ad eludere gli obblighi relativi alla previdenza ed alla assistenza. Pertanto, una reciproca concessione tra datore di lavoro e lavoratore, consistente nella rinuncia anche parziale al versamento di quanto dovuto a titolo di contribuzione, rientrerebbe nella previsione di nullità di cui all art del codice civile. 104

105 3) I contributi dovuti, analogamente a quanto gia detto nella parte relativa alle obbligazioni discendenti da sentenze, sono soggetti alle disposizioni sanzionatorie di cui all art 116, comma 8 e seguenti, della legge 388/

106 Iter procedurale per regolarizzazione contributiva da transazione La regolarizzazione viene effettuata utilizzando la procedura informatica Lista PosPa nell ambito del flusso UniEmens: - per ciascun periodo pregresso di riferimento va compilato un quadro V1, causale 7; - il periodo di riferimento del quadro V1 non può essere superiore al mese; - l elemento <codice motivo utilizzo> va valorizzato con il codice 4 (regolarizzazione da transazione); 106

107 - l elemento <descrizione motivo utilizzo> va valorizzato con i riferimenti specifici della transazione; - l elemento <Ente versante> va valorizzato indicando il codice fiscale del dichiarante, ed indicando come anno e mese di erogazione quelli relativi alla data di sottoscrizione della transazione. a) Termini per l invio Le denunce devono essere inviate entro il 3 mese successivo alla data di sottoscrizione della transazione. 107

108 b) Sanzioni: criteri temporali per il calcolo Le sanzioni, di cui all art. 116, commi 8 e seguenti, legge 388/2000, devono essere calcolate: - dalla data di scadenza dell obbligazione contributiva riferita ai singoli ratei (dies a quo). Per ogni singolo mese di riferimento, si tratta del giorno 17 del mese successivo. - alla data di sottoscrizione della transazione (dies ad quem), se il datore di lavoro provvede al versamento (o presenti istanza di rateizzazione) entro il giorno 16 del mese successivo al termine indicato per l invio della denuncia. 108

109 c) Tipologia della sanzione Le sanzioni applicabili sono quelle connesse alla fattispecie dell evasione contributiva di cui all art. 116, comma 8, lett. b), legge 388/2000. Quindi: 1) sanzione civile del 30% (dell ammontare dei contributi) in ragione annua, fino al massimo del 60%; 2) interessi di mora, di cui all art. 30 DPR 602/73, dopo il raggiungimento del tetto massimo della sanzione civile. 109

110 Resta ferma la possibilità di una rimodulazione delle sanzioni nell ipotesi in cui le fattispecie concrete siano riconducibili ad inadempimenti contributivi di minore gravità (ad esempio nell ipotesi prevista dal comma 10, dell art. 116, che prevede le oggettive incertezze connesse a contrastanti orientamenti.), previa istanza da parte del datore di lavoro da inoltrare all area Gestione Dipendenti Pubblici della sede territorialmente competente. 110

111 d) Sanzioni nel caso in cui l invio della denuncia per i periodi pregressi effettuato nei termini non è seguito dal versamento Nel caso in cui la denuncia (V1, causale 7) sia stata inviata nei termini (entro il terzo mese successivo alla data di sottoscrizione della transazione) ma non si sia provveduto al versamento (o richiesta la rateizzazione) entro il 16 del mese successivo alla scadenza fissata: le sanzioni riprendono a maturare dalla data di sottoscrizione della transazione fino alla data di effettivo saldo. 111

112 In questo caso le sanzioni applicabili sono quelle connesse alla fattispecie dell omissione contributiva di cui all art. 116, comma 8, lett. a), legge 388/2000. Quindi: 1) sanzione civile, in ragione annua, pari al tasso ufficiale di riferimento, maggiorato di 5,5 punti, fino al massimo del 40% (dell ammontare dei contributi); 2) interessi di mora, di cui all art. 30 DPR 602/73, dopo il raggiungimento del tetto massimo della sanzione civile. 112

113 e) Sanzioni nel caso in cui ne l invio della denuncia per i periodi pregressi ne il versamento vengono effettuati nei termini Nel caso in cui non sia provveduto ne all invio della denuncia nei termini ne al versamento (o richiesta la rateizzazione) entro il 16 del mese successivo alla scadenza fissata: le sanzioni riprendono a maturare dalla data di sottoscrizione della transazione fino alla data di effettivo saldo, nella misura prevista dalla fattispecie di cui all art. 116, comma 8, lett. b), legge 388/2000 (evasione contributiva). 113

114 f) Modalità di calcolo delle sanzioni e versamento Per la quantificazione dell importo delle sanzioni è possibile rivolgersi all area Gestione Dipendenti Pubblici della sede territorialmente competente. Il pagamento di quanto dovuto va effettuato con modello F24, utilizzando: - le causali relative alla contribuzione obbligatoria per la quota capitale; - la causale 25 sulla gestione obbligatoria prevalente per le sanzioni. 114

115 Contribuzione Gestione Unitaria delle prestazioni creditizie e sociali 115

116 L art 1, comma 242, della legge 662/96 ha introdotto, ha decorrere dal 1 dicembre 1996, per i lavoratori iscritti alla Gestione Dipendenti Pubblici dell Inps, l obbligo del versamento di un contributo a favore della Gestione Unitaria Autonoma delle prestazioni creditizie e sociali, di cui al comma 245 della medesima legge. 116

117 La misura del contributo, a totale carico del lavoratore, è pari allo 0,35% della retribuzione contributiva, determinata ai sensi dell art. 2, commi 9 e 10, della legge 335/95. La retribuzione contributiva coincide con la retribuzione imponibile ai fini pensionistici ed è quindi costituita dalle voci retributive fisse ed accessorie soggette a contributo Cpdel. 117

118 La contribuzione è di natura obbligatoria per tutti i lavoratori, con rapporto di lavoro sia a tempo indeterminato che determinato. L obbligo di iscrizione, per esplicita previsione normativa (decreto ministeriale n. 463 del ), permane fino alla data di cessazione del rapporto di lavoro. 118

119 Le disposizioni dell Istituto di Previdenza prima della introduzione della Lista PosPa 119

120 L obbligo della contribuzione alla Gestione Credito sussisteva sia nel caso di prestazione lavorativa che nel caso di astensione dalla attività lavorativa, utile o non ai fini pensionistici. In tutti i casi di astensione dalla attività lavorativa, utile e non utile ai fini pensionistici, con retribuzione ridotta o assente il contributo era posto a carico del lavoratore per la parte di retribuzione eventualmente percepita ed era integrato dal datore di lavoro per la parte differenziale mancante alla retribuzione fissa virtuale che il lavoratore avrebbe percepito se fosse stato in servizio attivo, oppure per l intera retribuzione fissa mancante, con diritto di rivalsa sul lavoratore. 120

121 Pertanto, nei casi di astensione dalla attività lavorativa, utile e non utile ai fini pensionistici, con retribuzione ridotta o assente, il datore di lavoro era tenuto, comunque, alla compilazione della denuncia mensile DMA ed al versamento della contribuzione calcolata sulla retribuzione virtuale. 121

122 Le modifiche introdotte dalla Lista PosPa 122

123 E stata variata la modalità di compilazione della denuncia mensile e del versamento dei contributi nei casi di astensione dall attività lavorativa: - interessati dalla contribuzione figurativa e, quindi, utili a pensione (Dlgs 564/96: congedo parentale e congedo per malattia figli; aspettativa per mandato politico; aspettativa sindacale senza retribuzione); - non utili ai fini pensionistici. 123

124 - nel caso di periodo figurativo l imponibile della Gestione Credito è riferito alla quota parte di retribuzione effettivamente erogata; per la parte di contribuzione coperta figurativamente ai fini pensionistici il contributo viene quantificato in sede di definizione dell accredito figurativo a carico dell Istituto Previdenziale; - nel caso di periodo non utile a pensione non viene indicato nessun imponibile, in quanto non viene presentata la denuncia per il periodo. Non viene, però, data nessuna disposizione sulla modalità di calcolo e versamento del contributo. 124

125 Le precisazioni della circolare Inps 6/

126 La contribuzione, alla Gestione Credito, deve essere calcolata sulla base dell imponibile contributivo pensionistico e deve essere versata, da parte del datore di lavoro, con le stesse modalità previste per la contribuzione pensionistica, fermo restando il diritto di rivalsa sulla retribuzione mensilmente erogata ai lavoratori. 126

127 La contribuzione è dovuta anche durante i periodi di aspettativa senza assegni utili ai fini pensionistici: - nell ipotesi in cui il datore di lavoro (o in sua sostituzione altro ente individuato dalla legge) è tenuto al versamento dei contributi (pensionistici). Si tratta dei casi di: aspettativa per incarico di Direttore Generale, Sanitario, Amministrativo; aspettativa per cooperazione nei paesi in via di sviluppo; congedo straordinario per dottorato di ricerca, congedo per assistenza handicap; - nell ipotesi in cui sia prevista una contribuzione figurativa (ai fini pensionistici) a carico dell Ente previdenziale. 127

128 Quanto da ultimo precisato trova applicazione anche in assenza totale del rapporto di provvista tra datore di lavoro e lavoratore, che può in tali casi effettuare autonomamente il versamento con F24 ordinario, con causale P909 (????). Per quanto concerne i profili di operatività dell imponibile virtuale da considerare quale base di calcolo per la quantificazione del contributo da versare nonché dei relativi controlli, viene fatto rinvio ad apposito messaggio. 128

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