GLI ATTI AMMINISTRATIVI
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- Serafino Marchi
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1 GLI ATTI AMMINISTRATIVI Distinzione e procedure RELAZIONE Amministrazione ordinaria Amministrazione straordinaria Gli atti amministrativi soggetti ad autorizzazione Le procedure per l autorizzazione d. Nino Gulli Arcidiocesi di Agrigento UFFICIO ECONOMATO FORMAZIONE PERMANENTE DEL CLERO Corso aggiornamento 20/22-27/29 settembre 2010 Grand Hotel Mosè-Agrigento
2 GLI ATTI AMMINISTRATIVI Come dice il Codice di Diritto canonico al can 1254 e più precisamente al can 1255 La Chiesa universale e la Sede Apostolica, le Chiese particolari e tutte le altre persone giuridiche, sia pubbliche sia private, sono soggetti capaci di acquistare, possedere, amministrare ed alienare beni temporali a norma del diritto. Tuttavia il Codice, oltre a presentare questo principio generale, al can precisa che, in funzione della natura e degli effetti, gli atti giuridici possono essere di due tipi: atti di ordinaria amministrazione atti di straordinaria amministrazione La competenza, su entrambi i tipi di atti è sempre del legale rappresentante, tuttavia, a pena di nullità, l atto di straordinaria amministrazione deve essere posto solo previa autorizzazione del Vescovo. Tutta questa attenzione è giustificata dal fatto che gli atti di straordinaria amministrazione, di solito, sono atti peggiorativi dello stato patrimoniale oppure che espongono a rischio la parrocchia o fanno sorgere obblighi o impegni non solo economici. Pertanto in un orizzonte di collaborazione e di comunione, i beni della parrocchia, pur essendo frutto della generosità locale, devono sempre essere considerati una risorsa di tutta la Chiesa. In questa prospettiva, la vigilanza esercitata dal Vescovo e dalla S. Sede per alcuni atti di maggior importanza attraverso l autorizzazione canonica, non deve essere intesa come un inutile aggravio, ma come una espressione della comunione e collaborazione ecclesiale. In sintesi sono due i criteri adottati per distinguere gli atti: la tipologia giuridica (in rapporto agli effetti che hanno sul patrimonio) il valore dei beni Il diritto non presenta in maniera esaustiva gli atti di straordinaria amministrazione, ma rinvia formalmente agli statuti o al diritto particolare la distinzione concreta tra atti di ordinaria e straordinaria amministrazione (cfr can ). Per le parrocchie si rinvia alle indicazioni della Conferenza Episcopale (delibera n. 37) e al Decreto del Vescovo diocesano (prot. CAN ) Amministrazione ordinaria Le norme stabiliscono che gli atti di ordinaria amministrazione possono essere compiuti dall amministratore ecclesiastico senza il ricorso preventivo all autorità superiore. Tuttavia in una retta amministrazione dei beni ecclesiastici non devono mai mancare alcuni semplici, ma importanti adempimenti: redazione del verbale di consegna e riconsegna dei beni, compresi quelli culturali, con relativo inventario (cfr can. 1283, 2 ); accensione di idonee garanzie contro i rischi (assicurazioni, cfr can , 1 ); tenuta delle scritture contabili (registro di contabilità, cfr can , 7 ); presentazione del preventivo 1 (cfr can ); presentazione del rendiconto annuale all ordinario del luogo (cfr cann , 8 ; ) presentazione del rendiconto ai fedeli delle offerte da loro ricevute (cfr can ); catalogazione e conservazione dei documenti (archivio) (cfr can. 1284, 2, 9 ); redazione e aggiornamento dell inventario dei beni. 1 Nel 2010 solo poche parrocchie lo hanno presentato 2
3 collette nazionali e diocesane 2 manutenzione ordinaria Queste semplici indicazioni, spesso considerate burocrazia superflua, invece possono costituire un valido strumento per rendere leggibile e trasparente l amministrazione dei beni, nonché una concreta forma di rispetto nei confronti della comunità, che ha offerto i beni amministrati. Gli stessi rendiconti, che vanno presentati entro il 31 marzo di ogni anno, sono strumenti utili per consentire al Vescovo e ai fedeli di verificare l impiego dei beni e delle contribuzioni della carità ecclesiale; correggere tempestivamente situazioni complesse o rischiose; realizzare una gestione più saggia, equilibrata e condivisa; inserire l economia delle parrocchie e degli altri enti, ove occorra, nel quadro più vasto dell economia diocesana e delle Chiese sorelle. IMPORTANTE A proposito del registro di contabilità e del rendiconto annuale, è disponibile al seguente indirizzo: è disponibile, gratuitamente, un programma di gestione di contabilità parrocchiale preparato dal sig. Michele Li Calzi a partire dai nostri modelli di registro e di rendiconto e che contiene, già caricate, le causali con la numerazione dei nostri modelli. È di semplice utilizzo Vi segnalo anche il seguente link dal quale si può scaricare il manuale d uso. Amministrazione straordinaria Alla luce del Diritto, delle su citate indicazioni della Cei e del Decreto Vescovile, sono atti di straordinaria amministrazione per le persone giuridiche soggette al vescovo: 1. Alienazione beni immobili (vendita, permuta, donazione) e atti pregiudizievoli del patrimonio immobiliare (cessione o costituzione di diritti reali, ipoteca, ecc.) 2. Acquisto di beni immobili a titolo oneroso 3. Alienazione (vendita, permuta, donazione) beni mobili (esclusi i beni di valore storico artistico) il cui valore supera ,00 2 CEI, Istruzione in materia amministrativa, n. 32. L ordinario del luogo può disporre che si facciano collette finalizzate in particolari giornate sia nelle chiese che negli oratori, anche se appartenenti ai religiosi, che di fatto siano abitualmente aperti ai fedeli (cfr can. 1266).Tali offerte devono essere consegnate sollecitamente dal parroco o dal rettore della chiesa alla curia della diocesi, che le trasmetterà (nel caso di giornate nazionali o universali) o le assegnerà per le finalità stabilite (nel caso di giornate diocesane). Quando la colletta è a carattere nazionale, si può trattenere, purché se ne dia avviso ai fedeli, una somma pari, di norma, alla raccolta effettuata in una domenica ordinaria. Quando la colletta è a carattere diocesano, spetta al Vescovo determinare la parte delle offerte raccolte da destinarsi alle necessità della parrocchia o della chiesa (cfr delibera CEI n. 59). Le offerte raccolte in occasione di collette indette dalla CEI o dalla Caritas Italiana per fare fronte a eventi calamitosi devono essere inviate integralmente all ente collettore. Ferme restando le collette stabilite dalla Santa Sede per le necessità della Chiesa universale (per la carità del Papa; per le missioni; per le opere della Terra Santa), la CEI, ai sensi del can. 1262, ha stabilito che siano obbligatorie in Italia le collette per l Università Cattolica e per le migrazioni. 3
4 4. Impiego di somme superiori a 5.000,00 per manutenzione ordinaria (con copertura finanziaria) 5. Impiego di somme superiori a 5.000,00 per acquisto di beni mobili (con copertura finanziaria) 6. Impiego di somme per manutenzione ordinaria e acquisti superiori a 2.000,00 (senza copertura finanziaria) 7. Locazioni di immobili (a valore catastale) 8. Comodato (e altre concessioni anche parziali a terzi) di immobili 9. Aperture di credito (con Istituti di credito, enti o persone) 10. Alienazioni di ex voto e oggetti preziosi per il loro valore artistico o storico 11. Accettazioni di donazioni, eredità o legati senza oneri o condizioni 12. Accettazioni di donazioni, eredità o legati con particolari oneri o condizioni 13. Rinunce a donazioni, eredità, legati, diritti, crediti, ecc. 14. Transazioni (anche in corso di giudizio) 15. Stare in giudizio e instaurazione di arbitrati 16. Assunzione di personale 17. L'ospitalità permanente di qualsiasi persona non facente parte del clero parrocchiale 18. L inizio, il subentro o la cessione di attività imprenditoriali o commerciali; la costituzione o la partecipazione in società di qualunque tipo e la costituzione di un ramo di attività ONLUS 19. Costruzione di una nuova chiesa 20. Nuove costruzioni, manutenzioni straordinarie, ampliamenti, rifacimenti, interventi strutturali agli stabili (impiantistica, serramenti, ecc ) e abbattimento delle barriere architettoniche 21. Demolizioni 22. Opere di abbellimento artistico e interventi di restauro relativi a beni mobili storici, artistici, culturali, ivi compreso il restauro e la collocazione di nuove statue o la variazione dell'impianto iconografico; acquisti e prestiti di beni culturali e riproduzioni 23. Opere di abbellimento artistico e interventi di restauro relativi a beni immobili storici, artistici, culturali 24. Realizzazione di impiantistiche varie all'interno e all'esterno degli edifici e l'installazione di apparecchiature radio et similia sulle torri campanarie o altri beni immobili 25. Mutazione di destinazione d uso di immobili 26. Il conferimento di incarico a professionisti per progettazioni 27. La presentazione di progetti o richieste di finanziamenti a Enti pubblici 28. Interventi su beni archivistici (di data anteriore agli ultimi settanta anni) nonché fondi librari di interesse storico, ivi compreso la consultazione, la movimentazione e il trasferimento 29. Attività di valorizzazione dei BBCC mobili (mostre, musei parrocchiali, pubblicazioni) e concerti nelle chiese, nonché l'utilizzo delle stesse per finalità diverse dal culto. Riprese e foto di beni mobili e immobili; prestito di beni culturali. 30. L'atterramento di piante di alto fusto e modifiche paesaggistiche Per ognuno di questi punti l ufficio ha predisposto un modulo con la richiesta e i documenti necessari da allegare. I moduli saranno disponibili sul sito della diocesi ( 4
5 GLI ATTI AMMINISTRATIVI SOGGETTI AD AUTORIZZAZIONE E LA PROCEDURA PER OTTENERE L AUTORIZZAZIONE Vengono presi in considerazione gli atti amministrativi, posti dalle persone giuridiche amministrate soggette al Vescovo diocesano, dagli Istituti religiosi e Società di vita apostolica di diritto diocesano e dai monasteri sui iuris di cui al can. 615, per i quali è necessaria l autorizzazione in forza del Diritto, delle norme della CEI delle disposizioni diocesane (prot. CAN ) e sono meglio presentati nella tabella allegata. 1. Presentazione della domanda La domanda (i cui formulari sono disponibili sul sito della diocesi) per ottenere l autorizzazione deve essere sottoscritta dal legale rappresentante dell ente ed essere presentata esclusivamente all Ufficio Amministrativo (per i nn. 1-18) e all Ufficio BB.CC.EE. (per i nn ). Alla domanda vanno allegati i documenti necessari: relazione che descriva, con completezza e precisione, l atto da autorizzare evidenziandone le motivazioni di carattere pastorale e amministrativo; copia del Verbale del Consiglio Parrocchiale per gli Affari Economici e del Consiglio Pastorale (quando si tratta di affari di maggiore importanza); eventuale relazione di tecnici o professionisti; eventuali altri documenti richiesti 2. Elencazione degli atti e relativa procedura L Ufficio amministrativo, dopo la presentazione della domanda, procederà a istruire la pratica e a predisporre l autorizzazione seguendo l iter indicato nell annessa TABELLA, in particolare ottenendo il prescritto parere degli organismi ivi indicati. Resta in facoltà del predetto Ufficio richiedere il parere di altri Uffici o del Consiglio per gli affari economici della Diocesi (CAED) e del Collegio dei Consultori (Co.Co), anche quando ciò non sia espressamente previsto nella TABELLA. 3. Esito della pratica Una volta che la pratica ha compiuto l iter previsto: nel caso di accoglimento della richiesta, l Ufficio predispone il nulla-osta o il decreto autorizzativo e, una volta firmato, lo consegna ai Responsabili degli Enti. A seconda della fattispecie verrà rilasciato: decreto = provvedimento con firma dell Arcivescovo e del Cancelliere arcivescovile; nulla osta Amministrativo = provvedimento sottoscritto dal Vicario per l Amministrazione in qualità di delegato dell Ordinario diocesano e dal Cancelliere arcivescovile; nulla osta Beni Culturali = provvedimento sottoscritto dal Responsabile dell Ufficio per i BB.CC.EE. in qualità di delegato dell Ordinario diocesano; consenso scritto Ordinario diocesano = per i Monasteri sui iuris e gli Istituti religiosi di diritto diocesano. nel caso di mancata autorizzazione, l Ufficio provvederà a darne comunicazione motivata ai Responsabili degli Enti, fornendo eventualmente suggerimenti per una modifica o un integrazione dell atto, per una eventuale una ripresentazione della domanda di autorizzazione. 5
6 4. Rilevanza civile della autorizzazione canonica Si ricorda che, in forza dell art. 7, comma 5 dell Accordo di Revisione del Concordato Lateranense e dell art. 18 della Legge 20 maggio 1985, n. 222, i controlli canonici hanno rilevanza anche per la validità e l efficacia degli atti nell ordinamento civile. Pertanto, la mancanza dell autorizzazione può comportare l invalidità dell atto, oltre che per l ordinamento canonico, anche per quello civile, con le conseguenze del caso a carico dell Ente e dei suoi amministratori. A tal proposito si sta provvedendo a depositare presso il registro delle persone giuridiche, alla Prefettura di Agrigento, una copia del Decreto con cui vengono individuati gli atti di straordinaria amministrazione. Ciò facendo, ogni atto di straordinaria amministrazione compiuto senza licenza, sarà dichiarato nullo e la responsabilità ricadrà esclusivamente sull amministratore che lo perfeziona. Inoltre è doveroso precisare che l autorizzazione canonica non comporta alcun assunzione di responsabilità da parte del Vescovo sull atto posto. 6
Tenuto conto dell esperienza di quest ultimo decennio e visti i Cann. 492, 493 e 494 del Codice di Diritto Canonico.
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