SEZIONE I LEGGI E REGOLAMENTI REGIONALI BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE TOSCANA - N. 35

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1 SEZIONE I BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE TOSCANA - N. 35 LEGGI E REGOLAMENTI REGIONALI Vista la legge regionale 13 luglio 2007, n. 38 (Norme in materia di contratti pubblici e relative disposizioni sulla sicurezza e regolarità del lavoro) e in particolare l articolo 66; 3 DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 18 luglio 2011, n. 29/R Modifiche al regolamento emanato con decreto del Presidente Giunta Regionale 27 maggio 2008, n. 30/R (Regolamento di attuazione del Capo VII della legge regionale 13 luglio 2007, n. 38 Norme in materia di contratti pubblici e relative disposizioni sulla sicurezza e regolarità del lavoro ). La Giunta regionale ha approvato Il Presidente della Giunta emana il seguente regolamento: PREAMBOLO SOMMARIO Art. 1 - Modifiche all articolo 3 del d.p.g.r. 30/R/2008 Art. 2 - Sostituzione dell articolo 5 del d.p.g.r. 30/R/2008 Art. 3 - Abrogazione dell articolo 6 del d.p.g.r. 30/R/2008 Art. 4 - Sostituzione dell articolo 7 del d.p.g.r. 30/R/2008 Art. 5 - Modifiche all articolo 8 del d.p.g.r. 30/R/2008 Art. 6 - Modifiche all articolo 9 del d.p.g.r. 30/R/2008 Art. 7 - Modifiche all articolo 11 del d.p.g.r. 30/R/2008 Art. 8 - Modifiche all articolo 13 del d.p.g.r. 30/R/2008 Art. 9 - Modifiche all articolo 15 del d.p.g.r. 30/R/2008 Art Sostituzione dell articolo 19 del d.p.g.r. 30/R/2008 Art Modifiche all articolo 20 del d.p.g.r. 30/R/2008 Art Sostituzione dell articolo 21 ter del d.p.g.r. 30/R/ Art Inserimento dell articolo 21 quater nel d.p.g.r. 30/R/ 2008 Art Modifiche all articolo 26 del d.p.g.r. 30/R/2008 Art Modifiche all articolo 27 del d.p.g.r. 30/R/2008 Art Modifiche all articolo 30 del d.p.g.r. 30/R/2008 Art Abrogazione dell articolo 31 del d.p.g.r. 30/R/2008 Art Sostituzione dell articolo 34 del d.p.g.r. 30/R/2008 Art Modifiche all articolo 35 del d.p.g.r. 30/R/2008 Art Abrogazione dell articolo 36 del d.p.g.r. 30/R/2008 Art Abrogazione dell articolo 50 del d.p.g.r. 30/R/2008 PREAMBOLO La Giunta regionale Visto l articolo 117, comma sesto, della Costituzione; Visto l articolo 42 dello Statuto; Visto il regolamento emanato con decreto del Presidente della Giunta 27 maggio 2008 n. 30/R, (Regolamento di attuazione del Capo VII della legge regionale 13 luglio 2007, n. 38 Norme in materia di contratti pubblici e relative disposizioni sulla sicurezza e regolarità del lavoro ); Visto il parere del Comitato tecnico di direzione espresso nella seduta del 26 maggio 2011; Visto il parere di cui all articolo 16, comma 4 del regolamento interno della Giunta regionale 15 novembre 2010, n. 2; Vista la preliminare deliberazione della Giunta regionale di adozione dello schema di regolamento del 6 giugno 2011; Visto il parere favorevole della prima commissione consiliare, espresso nella seduta del 28 giugno 2011; Visto l ulteriore parere di cui all articolo 16, comma 4 del regolamento interno della Giunta regionale 15 novembre 2010, n. 2; Vista la deliberazione della Giunta regionale 11 luglio 2011, n. 564; Considerato quanto segue: 1. Con il decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207 (Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/ CE e 2004/18/CE ) si è completato il quadro normativo nazionale in materia di appalti pubblici, con la definizione in particolare della disciplina per le procedure relative a servizi e forniture; inoltre con il decreto-legge 1 luglio 2009, n. 78 (Provvedimenti anticrisi, nonché proroga di termini), convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009 n. 102, sono state modificate alcune disposizioni del Codice stesso; 2. l articolo 1, comma 4 del d.p.r. 207/2010 individua tra le norme cedevoli le disposizioni di cui alla parte II, titolo I, ovvero quelle relative agli organi del procedimento ed alla programmazione. Le suddette disposizioni, infatti, trovano applicazione fino a quando le regioni non avranno adeguato la propria legislazione; 3. l articolo 21 della legge regionale 29 dicembre 2010, n. 65 (Legge finanziaria per l anno 2011) ha soppresso l Agenzia regionale per lo sviluppo e l innovazio-

2 BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE TOSCANA - N. 35 ne nel settore agricolo-forestale (ARSIA), assegnando alla Regione le funzioni attribuite all Agenzia stessa; 4. pertanto è necessario procedere ad adeguare le disposizioni del d.p.g.r. 30/R/2008 alle disposizioni nazionali nonché ad introdurre modifiche circoscritte all ambito regionale; Approva il presente regolamento Art. 1 Modifiche all articolo 3 del d.p.g.r. 30/R/ Al comma 1 dell articolo 3 del regolamento emanato con decreto del Presidente della Giunta regionale 27 maggio 2008, n. 30/R (Regolamento di attuazione del Capo VII della legge regionale 13 luglio 2007, n. 38 Norme in materia di contratti pubblici e relative disposizioni sulla sicurezza e regolarità del lavoro ) dopo le parole procedure negoziate, sono inserite le seguenti parole: fatta eccezione per gli incarichi di cui all articolo 91, comma 2 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 (Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/ CE e 2004/18/CE),. 2. Dopo il comma 2 dell articolo 3 del d.p.g.r. 30/R/ è inserito il seguente: 2 bis. In caso di assenza di manifestazioni di interesse entro il termine assegnato, il dirigente responsabile del contratto può procedere alla consultazione, mediante l invito di almeno cinque operatori economici, se sussistono soggetti idonei in tale numero. d) coordina e cura l attività istruttoria per la predisposizione della documentazione di gara; e) coordina e cura le attività necessarie ad un efficiente e razionale svolgimento della procedura di gara; f) coordina e cura in collaborazione con il direttore dell esecuzione, ove nominato, l esecuzione del contratto e segnala agli organi competenti eventuali inadempienze ai fini dell applicazione delle penali, della risoluzione del contratto o della risoluzione delle controversie; g) coordina lo svolgimento della attività di verifica di conformità della prestazione e fornisce ai titolari tutte le informazioni utili per l espletamento di tali attività e, nel caso in cui si proceda all attestazione di regolare esecuzione, conferma l attestazione emessa dal direttore dell esecuzione; h) compie, su delega del datore di lavoro committente e in coordinamento con il direttore dell esecuzione, ove nominato, azioni dirette a verificare, anche attraverso la richiesta di documentazione, attestazioni e dichiarazioni, il rispetto, da parte dell esecutore, delle norme sulla sicurezza e sulla salute dei lavoratori sui luoghi di lavoro; i) svolge, su delega del datore di lavoro committente, i compiti previsti dall articolo 26, comma 3 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 (Attuazione dell articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro); l) cura la trasmissione all Osservatorio regionale delle informazioni relative alle procedure contrattuali di sua competenza.. Art. 3 Abrogazione dell articolo 6 del d.p.g.r. 30/R/ Il comma 3 dell articolo 3 del d.p.g.r. 30/R/2008 è sostituito dal seguente: 3. Per gli affidamenti di lavori pubblici si applica l articolo 34, commi 3, 4, e 5. Art. 2 Sostituzione dell articolo 5 del d.p.g.r. 30/R/ L articolo 5 del d.p.g.r. 30/R/2008 è sostituito dal seguente: Art. 5 Funzioni del responsabile unico del procedimento. 1. Nello svolgimento delle attività di propria competenza in ordine al singolo procedimento contrattuale, il responsabile unico del procedimento: a) predispone oppure coordina la progettazione, curando la promozione, ove possibile, degli accertamenti ed indagini preliminari idonei a consentire la progettazione stessa; b) predispone gli atti necessari per l inserimento dell appalto nel programma dei contratti di cui all articolo 51 della legge; c) propone la procedura di scelta del contraente; 1. L articolo 6 del d.p.g.r. 30/R/2008 è abrogato. Art. 4 Sostituzione dell articolo 7 del d.p.g.r. 30/R/ L articolo 7 del d.p.g.r. 30/R/2008 è sostituito dal seguente: Art. 7 Direttore dell esecuzione del contratto. 1. Il direttore dell esecuzione deve avere adeguata preparazione e competenza professionale in relazione alla natura dell oggetto dell appalto. 2. Ove, ai sensi della normativa statale oppure in caso di motivate difficoltà, il responsabile del procedimento non possa svolgere le funzioni di direttore dell esecuzione, lo stesso è nominato dal dirigente responsabile del contratto tra i dipendenti di categoria non inferiore alla D appartenenti alla propria struttura o, in mancanza, tra i funzionari assegnati ad altre strutture previa intesa con il dirigente responsabile della struttura interessata. 3. Nel caso in cui la Regione proceda alla stipula di

3 BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE TOSCANA - N. 35 contratti aperti di cui al capo III, per la nomina del direttore dell esecuzione viene preso a riferimento l importo destinato alle prestazioni da rendere alla Regione Toscana - Giunta regionale.. Art. 5 Modifiche all articolo 8 del d.p.g.r. 30/R/ Al comma 3 bis dell articolo 8 del d.p.g.r. 30/R/2008 le parole 86, comma 5, sono sostituite dalla parola 87 e le parole, comma 3, sono soppresse. 31 luglio di ogni anno gli uffici della Giunta regionale inviano alla struttura competente in materia di contratti i dati, individuati con decreto del ministro delle Infrastrutture, relativi ai lavori pubblici che prevedono di realizzare nel triennio successivo. 2. La struttura competente in materia di contratti della Giunta regionale redige entro il 30 settembre di ogni anno lo schema di programma triennale e di aggiornamento, nonché l elenco annuale dei lavori da avviare nell anno successivo. 5 Art. 6 Modifiche all articolo 9 del d.p.g.r. 30/R/ Al comma 7 dell articolo 9 del d.p.g.r. 30/R/2008 le parole 86, comma 5, sono sostituite dalla parola 87 e le parole, comma 3, sono soppresse. Art. 7 Modifiche all articolo 11 del d.p.g.r. 30/R/ Al comma 1 dell articolo 11 del d.p.g.r. 30/R/2008 le parole a), b), c), d) e h) sono sostituite dalle seguenti: a), b), c), d) e) ed l). 2. Nel secondo periodo del comma 2 dell articolo 11 del d.p.g.r. 30/R/2008 sono soppresse le seguenti parole: di collaudo o. Art. 8 Modifiche all articolo 13 del d.p.g.r. 30/R/ Dopo il comma 1 dell articolo 13 del d.p.g.r. 30/R/2008 è inserito il seguente: 1 bis. Qualora sia previsto nel bando di gara o nell invito alla consultazione, la cauzione definitiva può essere costituita interamente o in parte a favore della Regione-Giunta regionale, anche a garanzia degli importi di adesione degli enti dipendenti o del Consiglio. Art. 9 Modifiche all articolo 15 del d.p.g.r. 30/R/ Alla lettera c) del comma 3 dell articolo 15 del d.p.g.r. 30/R/2008 dopo le parole alla costituzione sono inserite le seguenti:, ove prevista,. Art. 10 Sostituzione dell articolo 19 del d.p.g.r. 30/R/ L articolo 19 del d.p.g.r. 30/R/2008 è sostituito dal seguente: Art. 19 Programmazione di lavori pubblici 1. Nell ambito della programmazione dei lavori pubblici di cui all articolo 128 del d.lgs. 163/2006, entro il 3. Entro il 15 ottobre la Giunta regionale adotta i documenti di cui al comma 2 e li trasmette al Consiglio regionale unitamente alla proposta di legge di bilancio annuale e pluriennale della Giunta regionale. 4. Qualora, a seguito della pubblicità di cui all articolo 128, comma 2, del d.lgs. 163/2006, si renda necessario apportare modifiche allo schema di programma triennale e di aggiornamento, nonché all elenco annuale dei lavori, la Giunta regionale procede alla nuova adozione, nonché alla trasmissione degli stessi al Consiglio regionale. Qualora, prima dell approvazione, si rendano necessarie modifiche agli schemi di programma triennale e di aggiornamento o all elenco annuale dei lavori, si procede al relativo aggiornamento degli schemi o dell elenco, provvedendo a darne adeguata pubblicità. 5. Lo schema di programma triennale e di aggiornamento, nonché l elenco annuale dei lavori da avviare nell anno successivo sono approvati con atto del Consiglio regionale contestualmente alla proposta di legge di bilancio annuale e pluriennale. 6. Il referente per la programmazione dei lavori pubblici previsto dal decreto ministeriale di cui al comma 1 è individuato dal direttore generale competente in materia di contratti fra il personale assegnato.. Art. 11 Modifiche all articolo 20 del d.p.g.r. 30/R/ Al comma 1 dell articolo 20 del d.p.g.r. 30/R/2008 è aggiunto il seguente periodo: La suddetta struttura predispone inoltre schemi tipo dei documenti che costituiscono il progetto di forniture e servizi. Art. 12 Sostituzione dell articolo 21 ter del d.p.g.r. 30/R/ L articolo 21 ter del d.p.g.r. 30/R/2008 è sostituito dal seguente: Art. 21 ter Nomina dei collaudatori e dei soggetti incaricati della verifica di conformità

4 BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE TOSCANA - N Ai fini del collaudo per i lavori pubblici e della verifica di conformità per forniture e servizi, qualora ai sensi della normativa statale sia necessario procedere alla nomina dei soggetti incaricati tra i dipendenti dell amministrazione, gli stessi sono individuati con provvedimento del dirigente responsabile del contratto in funzione della professionalità necessaria e nel rispetto dei principi di rotazione e trasparenza. 2. Gli incarichi di cui al comma 1 sono di norma conferiti a dirigenti o a dipendenti di categoria D e, in casi particolari e con adeguata motivazione, a dipendenti di categoria C. 3. Il dirigente responsabile del contratto, previa pubblicazione di apposito avviso sulla rete intranet per una durata non inferiore a dieci giorni e valutazione del curriculum, sulla base dei criteri indicati al comma 6, nomina, con decreto, assicurando nella scelta il principio di rotazione, un soggetto ovvero un apposita commissione composta da due o tre soggetti. 4. La Giunta regionale con delibera individua le tipologie di appalti di forniture e servizi per le quali è necessario procedere alla nomina dei soggetti incaricati della verifica di conformità. di conformità e dell eventuale necessità della verifica di conformità in corso d opera o per singole fasi di realizzazione delle prestazioni. 9. Nell ipotesi di carenza all interno della stazione appaltante di soggetti in possesso dei necessari requisiti, accertata e certificata dal dirigente responsabile del contratto, o nel caso in cui sia necessaria, in relazione alle prestazioni, la nomina di dipendenti di altre amministrazioni, il dirigente, al fine di verificare la possibilità di attribuire l incarico di collaudo o di verifica di conformità a dipendenti di altre amministrazioni aggiudicatrici con competenze specifiche in materia, formula apposita richiesta alle altre amministrazioni aggiudicatrici osservando, ove possibile, un criterio di rotazione fra le stesse e conferisce l incarico sulla base della specifica esperienza desunta dal curriculum. In tal caso il compenso è individuato con gli stessi criteri fissati per i dipendenti regionali. 10. Nell ambito delle intese che disciplinano i rapporti tra la Regione e altre amministrazioni nel caso di interventi finanziati da più amministrazioni aggiudicatrici, i criteri, i requisiti e i compensi previsti per i collaudatori e per i soggetti incaricati della verifica di conformità sono quelli previsti per i dipendenti regionali.. 5. Per la nomina dei collaudatori dei lavori in relazione ai requisiti si applicano le disposizioni contenute nella normativa statale di riferimento. 6. I criteri per la nomina dei collaudatori e dei soggetti incaricati della verifica di conformità sono i seguenti: a) titolo di studio ed eventuali abilitazioni necessarie in relazione al contenuto della prestazione oggetto dell attività di collaudo o verifica; b) esperienza specifica nelle materie oggetto delle prestazioni oggetto dell attività di collaudo o verifica; c) adeguatezza del curriculum in relazione alla prestazione oggetto dell attività di collaudo o verifica. 7. I compensi spettanti ai collaudatori per i contratti relativi a lavori sono individuati nel regolamento emanato con decreto del Presidente della Giunta regionale 16 marzo 2010, n. 31/R (Disciplina dei fondi regionali di incentivazione per le attività di pianificazione e progettazione svolte da personale regionale). 8. I compensi spettanti ai soggetti incaricati della verifica di conformità sono individuati dal dirigente responsabile del contratto in un valore massimo, da ripartire tra i membri incaricati, compreso tra lo 0,1 per cento e lo 0,5 per cento dell importo delle prestazioni oggetto delle attività di verifica. Il dirigente determina il compenso tenendo conto dell importo dell appalto, della complessità delle prestazioni oggetto della verifica Art. 13 Inserimento dell articolo 21 quater nel d.p.g.r. 30/R/ Dopo l articolo 21 ter del d.p.g.r. 30/R/2008 è inserito il seguente: Art. 21 quater Affidamenti con modalità telematica 1. Sono effettuati sul sistema telematico di acquisto di cui all articolo 47 della legge, secondo la disciplina contenuta nel regolamento emanato con decreto del Presidente della Giunta regionale 24 dicembre 2009, n. 79/R (Regolamento per l attuazione delle procedure telematiche per l affidamento di forniture, servizi e lavori, di cui al capo VI della legge regionale 13 luglio 2007, n. 38 Norme in materia di contratti pubblici e relative disposizioni sulla sicurezza e regolarità del lavoro ): a) gli affidamenti mediante procedura aperta o ristretta; b) gli affidamenti mediante procedura negoziata e in economia di lavori di importo stimato pari o superiore a ,00 euro; c) gli affidamenti mediante procedura negoziata e in economia di forniture e servizi di importo pari o superiore a ,00 euro. 2. Sul sistema telematico di acquisto di cui al comma

5 BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE TOSCANA - N possono essere effettuate le altre procedure per l affidamento di contratti pubblici di lavori, forniture e servizi e le procedure telematiche di acquisto previste dalla normativa in materia di appalti pubblici. 3. Nelle ipotesi di cui al comma 1, lettere b) e c), per acquisire le manifestazioni di interesse da parte degli operatori economici il dirigente responsabile del contratto procede alla pubblicazione sul sistema telematico dell avviso di cui agli articoli 3, 28 e Agli operatori economici che hanno manifestato l interesse a partecipare, tramite il sistema viene inviata la lettera di invito, che contiene le informazioni per la presentazione dell offerta in modalità telematica. La lettera d invito è conservata sul sito ed è consultabile nell area riservata di ciascun operatore. 5. Nelle ipotesi di cui al comma 1, lettera b), qualora gli operatori economici che hanno manifestato l interesse a partecipare siano in numero superiore a quello stabilito dall articolo 34, comma 4, si procede mediante sorteggio ai sensi dello stesso comma 4.. Art. 14 Modifiche all articolo 26 del d.p.g.r. 30/R/ Dopo il comma 3 dell articolo 26 del d.p.g. 30/R/2008 è aggiunto il seguente: 3 bis. Ai commissari si applicano le cause di astensione previste dall articolo 51 del codice di procedura civile.. Art. 15 Modifiche all articolo 27 del d.p.g.r. 30/R/ La lettera x) del comma 1 dell articolo 27 del d.p.g.r. 30/R/2008 è sostituita dalla seguente: x) spese per l acquisizione dei servizi di cui alle categorie 8, 9, 11, 12 e 13 dell Allegato IIA al d.lgs. 163/2006 nel limite di importo di ,00 euro, ad esclusione dei servizi di cui agli articoli 91, comma 2, del d.lgs. 163/2006 e all articolo 252 del decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207 (Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante «Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE»), di importo pari o superiore a quello previsto all articolo 267, comma 10, del d.p.r. 207/201;. 2. Dopo la lettera y) del comma 1 dell articolo 27 del d.p.g.r. 30/R/2008 sono aggiunte le seguenti: y bis) spese, nel limite di importo di ,00 euro, per: 1) l affidamento dei compiti di supporto alle attività del responsabile del procedimento di cui all articolo 261, comma 5, e all articolo 273, comma 2, del d.p.r. 207/2010; 2) l affidamento della progettazione di cui all articolo 300, comma 2, lettera b) del d.p.r. 207/2010; 3) l affidamento dell incarico di direttore dell esecuzione di cui all articolo 300, comma 4, del d.p.r. 207/2010; 4) l affidamento degli incarichi di verifica di conformità per forniture e servizi di cui all articolo 120, comma 2 bis, del d.lgs. 163/2006; 5) servizi di verifica di progetti di cui all articolo 48 del d.p.r. 207/2010; y ter) spese per acquisto di servizi tecnico-scientifici a supporto dell!attività fitosanitaria regionale; y quater) spese per acquisto o locazione di beni e servizi per la gestione del laboratorio di diagnostica fitopatologica; y quinquies) spese per acquisto di beni e servizi per l attività di monitoraggio delle fitopatie nell ambito delle colture agrarie e delle foreste e spese per la gestione dei relativi dati; y sexies) spese per la manutenzione della rete di rilevamento agrometeorologico e per la gestione dei centri di saggio per i fitofarmaci; y septies) spese per l acquisto e la manutenzione delle attrezzature e degli strumenti necessari alla conservazione di sementi e per i servizi connessi al funzionamento della Banca regionale del germoplasma; y octies) spese per acquisto di servizi, strumentazione, mezzi tecnici e materiale di consumo per lo svolgimento di attività di sperimentazione e di collaudo di carattere agronomico.. Art. 16 Modifiche all articolo 30 del d.p.g.r. 30/R/ Il comma 2 dell articolo 30 del d.p.g.r. 30/R/2008 è abrogato. Art. 17 Abrogazione dell articolo 31 del d.p.g.r. 30/R/ L articolo 31 del d.p.g.r. 30/R/2008 è abrogato. Art. 18 Sostituzione dell articolo 34 del d.p.g.r. 30/R/ L articolo 34 del d.p.g.r. 30/R/2008 è sostituito dal seguente: Art. 34 Consultazione degli operatori economici 1. Per l affidamento di lavori pubblici in economia 7

6 BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE TOSCANA - N. 35 di importo stimato pari o superiore a ,00 euro, ai sensi dell articolo 125, comma 8, del d.lgs. 163/2006, il dirigente responsabile del contratto predispone, ai fini dell indagine di mercato, un avviso per acquisire le manifestazioni d interesse. 2. L avviso è pubblicato sul profilo di committente della Regione Toscana - Giunta regionale, sul sito dell Osservatorio regionale e prevede un termine per la ricezione delle manifestazioni di interesse non inferiore a dieci giorni dalla data della sua pubblicazione sul profilo di committente. 3. L avviso contiene la descrizione dei lavori da eseguire, dell importo stimato, il criterio di aggiudicazione, la durata o il tempo di esecuzione dei lavori, i requisiti generali e di idoneità professionale previsti dagli articoli 38 e 39 del d.lgs. 163/2006, i requisiti di qualificazione per eseguire lavori pubblici di cui all articolo 40 del d.lgs. 163/2006, che deve possedere l affidatario del contratto, nonché la previsione dell eventuale ricorso al sorteggio di cui al comma Nell avviso il dirigente responsabile del contratto indica, inoltre, se procede ad invitare alla consultazione tutti gli operatori economici che hanno manifestato l interesse oppure se procede, mediante sorteggio, alla consultazione di un numero di operatori economici non inferiore a dieci. 5. Qualora l avviso preveda il ricorso al sorteggio e le manifestazioni d interesse degli operatori economici risultino in numero inferiore a quello di cui al comma 4, il dirigente responsabile del contratto procede a invitare alla consultazione tutti gli operatori economici che hanno manifestato l interesse.. Art. 19 Modifiche all articolo 35 del d.p.g.r. 30/R/ Il comma 2 dell articolo 35 del d.p.g.r. 30/R/2008 è abrogato. Art. 20 Abrogazione dell articolo 36 del d.p.g.r. 30/R/ L articolo 36 del d.p.g.r. n. 30/R/2008 è abrogato. Art. 21 Abrogazione dell articolo 50 del d.p.g.r. 30/R/ L articolo 50 del d.p.g.r. n. 30/R/2008 è abrogato. Il presente regolamento è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Toscana. E fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come regolamento della Regione Toscana. Firenze, 18 luglio 2011 AVVERTENZA ROSSI Si pubblica di seguito il testo coordinato del regolamento emanato con decreto del Presidente della Giunta regionale 27 maggio 2008, n. 30/R Regolamento di attuazione del Capo VII della legge regionale 13 Luglio 2007, n. 38 (Norme in materia di contratti pubblici e relative disposizioni sulla sicurezza e regolarità del lavoro), coordinato con: - decreto del Presidente della Giunta regionale 25 giugno 2009, n. 33/R Modifiche al regolamento emanato con decreto del Presidente della Giunta regionale 27 maggio 2008, n.30/r (Regolamento di attuazione del Capo VII della legge regionale 13 luglio 2007, n. 38 Norme in materia di contratti pubblici e relative disposizioni sulla sicurezza e regolarità del lavoro ) ; - decreto del Presidente della Giunta regionale 18 luglio 2011, n. 29/R sopra riportato. Il testo coordinato qui pubblicato è stato redatto a cura degli uffici della Giunta regionale, ai sensi dell articolo 10 della legge regionale 23 aprile 2007, n. 23 (Nuovo ordinamento del Bollettino Ufficiale della Regione Toscana e norme per la pubblicazione degli atti. Modifiche alla legge regionale 20 gennaio 1995, n. 9 Disposizioni in materia di procedimento amministrativo e di accesso agli atti ), al solo fine di facilitare la lettura. Restano invariati il valore e l efficacia degli atti normativi qui richiamati. Le modifiche sono stampate con caratteri corsivi. Testo coordinato del regolamento emanato con decreto del Presidente della Giunta regionale 27 maggio 2008, n. 30/R Regolamento di attuazione del Capo VII della legge regionale 13 Luglio 2007, n. 38 (Norme in materia di contratti pubblici e relative disposizioni sulla sicurezza e regolarità del lavoro). Parte I Disposizioni comuni alla Regione ed agli Enti dipendenti Capo I Disposizioni comuni Art. 1 - Ambito e oggetto Art. 2 - Pubblicità degli atti di gara Art. 3 - Indagini di mercato Art. 3 bis - Termini di conclusione dei procedimenti

7 BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE TOSCANA - N. 35 Capo II Disposizioni relative ai contratti pubblici di forniture e di servizi Art. 4 - Nomina e requisiti del Responsabile unico del procedimento Art. 5 - Funzioni del Responsabile unico del procedimento Art. 6 - Capitolato Speciale d Appalto Art. 7 - Direttore dell esecuzione del contratto Art. 8 - Aggiudicazione con il criterio del prezzo più basso Art. 9 - Aggiudicazione con il criterio dell offerta eco - no micamente più vantaggiosa Capo III Contratti aperti per l acquisizione di forniture e servizi Art Ricorso a contratti aperti Art Responsabile unico del procedimento nei con tra t ti aperti Art Disposizioni procedurali Art Cauzione definitiva Art Stipula del contratto aperto Art Adesione Art Gestione del rapporto contrattuale e monitorag gio del contratto Art Inadempimento del contratto Parte II Disposizioni per l attivita contrattuale della regione Capo I Disposizioni relative ai contratti pubblici di forniture, servizi e lavori Capo III Acquisizioni in economia di forniture e servizi Art Tipologie di spesa eseguibili in economia Art Consultazione degli operatori economici Art Ordinazione di fabbisogno presunto Art Atto di affidamento e stipula del contratto Art Affidamenti in economia con modalità telema tica Art Controlli Capo IV Acquisizioni in economia di lavori Art Tipologie di spesa eseguibili in economia Art Consultazione degli operatori economici Art Atto di affidamento e stipula del contratto Art. 36 -Affidamenti in economia con modalità telematica Capo V Ufficiale rogante Sezione I Attribuzioni Art Funzioni dell ufficiale rogante Art Competenza territoriale e rogiti nell interesse del Consiglio regionale e degli enti dipendenti Art Limiti al ricevimento degli atti Art Raccolta Art Repertorio e registrazione degli atti Art Sigillo Art Spese contrattuali e rilascio di copie conformi all originale 9 Art Programmazione di forniture e servizi Art Programmazione di lavori pubblici Art Modulistica relativa alle procedure di affidamento Art. 20 bis - Acquisizioni mediante adesione a convenzione e sul mercato elettronico Art Controlli nelle procedure negoziate Art. 21 bis - Controlli nei procedimenti contrattuali Art. 21 ter - Nomina dei collaudatori Art. 21 quater - Affidamenti con modalità telematica Capo II Contratti esclusi Art Disposizioni generali Art Avviso e pubblicità Art Invito a gara Art Garanzie Art Aggiudicazione e affidamento Sezione II Disciplina dell incarico Art Requisiti e nomina Art Cessazione dall incarico Art Requisiti e nomina del sostituto ufficiale ro gante Art Compiti e funzioni del sostituto ufficiale rogante Art Assicurazioni a copertura dei rischi derivanti dall esercizio della funzione Parte III Disposizioni transitorie e finali Art Disposizioni di indirizzo e coordinamento Art Disposizione transitoria Art Abrogazioni Art Entrata in vigore

8 BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE TOSCANA - N. 35 Parte I Disposizioni comuni alla Regione ed agli Enti dipendenti del contratto può procedere alla consultazione, mediante l invito di almeno cinque operatori economici, se sussistono soggetti idonei in tale numero. Capo I Disposizioni comuni Art. 1 Ambito e oggetto 1. Il presente regolamento disciplina l attività contrattuale della Regione, in attuazione dell articolo 66, comma 1, lettera f), della legge regionale 13 luglio 2007, n. 38 (Norme in materia di contratti pubblici e relative disposizioni sulla sicurezza e regolarità del lavoro), di seguito denominata legge. 2. I soggetti di cui all articolo 50, comma 1, lettera b), di seguito unitariamente denominati enti dipendenti, applicano le disposizioni di cui alle Parti I e III del presente regolamento. Art. 2 1 Pubblicità degli atti di gara 1. Nei casi in cui si proceda a procedura aperta, ristretta e negoziata previa pubblicazione di un bando di gara, l avviso di preinformazione, il bando e l avviso sui risultati della procedura di affidamento sono pubblicati con le modalità previste dalla normativa nazionale e regionale, nonché sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana (BURT). Tutta la documentazione di gara è resa disponibile sul profilo di committente di cui all articolo 31 della legge, indicando nel bando il relativo indirizzo. Art. 3 Indagini di mercato 1. Nei casi in cui la normativa nazionale prevede l effettuazione di indagini di mercato finalizzate all individuazione di operatori economici da invitare alle procedure negoziate, fatta eccezione per gli incarichi di cui all articolo 91, comma 2 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 (Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE), 2 il dirigente responsabile del contratto predispone e pubblica sul profilo di committente e sul sito dell Osservatorio regionale un avviso, assegnando un termine non inferiore a dieci giorni per acquisire le manifestazioni d interesse. 2. Alla consultazione sono invitati i soggetti che hanno manifestato l interesse. 2 bis. 3 In caso di assenza di manifestazioni di interesse entro il termine assegnato, il dirigente responsabile 3. 4 Per gli affidamenti di lavori pubblici si applica l articolo 34, commi 3, 4, e 5. Art. 3 bis 5 Termini di conclusione dei procedimenti 1. I termini di conclusione dei procedimenti amministrativi relativi ai contratti da affidare con le seguenti procedure di cui al d.lgs. 163/2006 sono così stabiliti: a) duecento giorni dalla pubblicazione del bando, per la procedura aperta; b) duecentotrenta giorni dalla pubblicazione del bando, per la procedura ristretta; c) centoquaranta giorni dalla pubblicazione del bando, per la procedura negoziata previa pubblicazione di un bando di gara; d) sessanta giorni dalla richiesta, per la procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gar a; e) cento giorni dalla pubblicazione dell avviso, per le procedure negoziate e le acquisizioni in economia precedute dalla pubblicazione di avviso; f) cento giorni dalla pubblicazione dell avviso, per gli incarichi di cui agli articoli 90 e 91, comma 2; g) cento giorni dalla pubblicazione dell avviso, per l affidamento dei contratti esclusi. Capo II Disposizioni relative ai contratti pubblici di forniture e di servizi Art. 4 Nomina e requisiti del Responsabile unico del procedimento 1. Il dirigente responsabile del contratto, ove ritenga di non assumere la qualifica di responsabile unico del procedimento, attribuisce l incarico ad un funzionario assegnato alla propria struttura organizzativa, con competenza professionale adeguata all oggetto dell appalto. 2. Il dirigente individua il responsabile unico del procedimento nella fase di programmazione di cui all articolo 51 della legge, oppure, nella fase di avvio della procedura, con il provvedimento di indizione della gara o con la lettera di invito. Art. 5 6 Funzioni del responsabile unico del procedimento 1. Nello svolgimento delle attività di propria competen-

9 BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE TOSCANA - N. 35 za in ordine al singolo procedimento contrattuale, il re - spon sabile unico del procedimento: a) predispone oppure coordina la progettazione, curando la promozione, ove possibile, degli accertamenti ed indagini preliminari idonei a consentire la progettazione stessa; b) predispone gli atti necessari per l inserimento dell appalto nel programma dei contratti di cui all articolo 51 della legge; c) propone la procedura di scelta del contraente; d) coordina e cura l attività istruttoria per la predisposizione della documentazione di gara; e) coordina e cura le attività necessarie ad un efficiente e razionale svolgimento della procedura di gara; f) coordina e cura in collaborazione con il direttore dell esecuzione, ove nominato, l esecuzione del contratto e segnala agli organi competenti eventuali inadempienze ai fini dell applicazione delle penali, della risoluzione del contratto o della risoluzione delle controversie; g) coordina lo svolgimento della attività di verifica di conformità della prestazione e fornisce ai titolari tutte le informazioni utili per l espletamento di tali attività e, nel caso in cui si proceda all attestazione di regolare esecuzione, conferma l attestazione emessa dal direttore dell esecuzione; h) compie, su delega del datore di lavoro committente e in coordinamento con il direttore dell esecuzione, ove nominato, azioni dirette a verificare, anche attraverso la richiesta di documentazione, attestazioni e dichiarazioni, il rispetto, da parte dell esecutore, delle norme sulla sicurezza e sulla salute dei lavoratori sui luoghi di lavoro; i) svolge, su delega del datore di lavoro committente, i compiti previsti dall articolo 26, comma 3 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 (Attuazione dell articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro); l) cura la trasmissione all Osservatorio regionale delle informazioni relative alle procedure contrattuali di sua competenza. (Abrogato) Art. 6 7 Capitolato Speciale d Appalto 11 dell esecuzione, lo stesso è nominato dal dirigente responsabile del contratto tra i dipendenti di categoria non inferiore alla D appartenenti alla propria struttura o, in mancanza, tra i funzionari assegnati ad altre strutture previa intesa con il dirigente responsabile della struttura interessata. 3. Nel caso in cui la Regione proceda alla stipula di contratti aperti di cui al capo III, per la nomina del direttore dell esecuzione viene preso a riferimento l importo destinato alle prestazioni da rendere alla Regione Toscana - Giunta regionale. Art. 8 Aggiudicazione con il criterio del prezzo più basso 1. Quando la gara è aggiudicata con il criterio del prezzo più basso, l offerta può essere formulata in termini di ribasso sull importo a base di gara, di minor prezzo complessivo oppure di offerta a prezzi unitari. 2. Quando l offerta è a prezzi unitari, la stessa è formulata su un modulo, predisposto dall Amministrazione, contenente le voci relative alle varie categorie oggetto dell appalto e le relative quantità, sul quale l impresa deve indicare i singoli prezzi unitari, il prezzo complessivo e il conseguente ribasso percentuale. 3. Il presidente di gara, in seduta pubblica, letto ad alta voce il prezzo complessivo offerto da ciascun concorrente ed il conseguente ribasso, procede all aggiudicazione provvisoria in base al ribasso percentuale indicato in lettere, che rimane fisso ed invariabile. 3 bis 9 Qualora si renda necessario procedere, ai sensi dell articolo 86, comma 1, del d.lgs. 163/2006, alla verifica di congruità dell offerta il presidente di gara sospende la seduta pubblica e ne dà comunicazione al dirigente responsabile del contratto, che procede alla verifica delle giustificazioni presentate dai concorrenti ai sensi dell articolo del d.lgs. 163/2006 avvalendosi del responsabile unico del procedimento o degli uffici o organismi tecnici dell amministrazione ovvero di una apposita commissione nominata ai sensi dell articolo 88 (parole soppresse) 11 del d.lgs. 163/2006. Art. 7 8 Direttore dell esecuzione del contratto. 1. Il direttore dell esecuzione deve avere adeguata preparazione e competenza professionale in relazione alla natura dell oggetto dell appalto. 2. Ove, ai sensi della normativa statale oppure in caso di motivate difficoltà, il responsabile del procedimento non possa svolgere le funzioni di direttore 3 ter 12 Il dirigente responsabile del contratto procede ai sensi di quanto previsto al comma 3 bis qualora ritenga di procedere alla verifica di congruità ai sensi dell articolo 86, comma 3, del d.lgs. 163/ L Amministrazione, prima dell aggiudicazione definitiva, procede alla verifica dei conteggi presentati dall aggiudicatario, tenendo per validi ed immutabili i prezzi unitari e alla correzione del prezzo complessivo ove si riscontrino errori di calcolo.

10 BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE TOSCANA - N In caso di discordanza fra il prezzo complessivo risultante dalla verifica e quello dipendente dal ribasso percentuale offerto, tutti i prezzi unitari sono corretti in modo costante in base alla percentuale di discordanza. I prezzi unitari offerti, eventualmente corretti, costituiscono l elenco prezzi unitari contrattuali. 6. In caso di discordanza fra il prezzo o il ribasso percentuale indicato in lettere e quello indicato in cifre prevale l indicazione in lettere. 7. In presenza di offerte identiche si procede al sorteggio. sos pende la seduta pubblica e ne dà comunicazione al dirigente responsabile del contratto, che procede alla verifica delle giustificazioni presentate dai concorrenti ai sensi dell articolo del d.lgs. 163/2006 avvalendosi del responsabile unico del procedimento, della commissione giudicatrice o degli uffici o organismi tecnici dell amministrazione ovvero di una apposita commissione nominata ai sensi dell articolo 88 (parole soppresse) 15 del d.lgs. 163/ Il dirigente responsabile del contratto procede ai sensi di quanto previsto al comma precedente qualora ritenga di procedere alla verifica di congruità ai sensi dell articolo 86, comma 3, del d.lgs. 163/2006. Art Aggiudicazione con il criterio dell offerta economicamente più vantaggiosa 1. Quando l aggiudicazione avviene con il criterio dell offerta economicamente più vantaggiosa, fermo restando per l offerta economica quanto previsto nel precedente articolo 8, comma 1, alla valutazione ed all aggiudicazione della gara provvedono rispettivamente la commissione giudicatrice ed il presidente di gara. 2. La commissione giudicatrice è presieduta da un dirigente designato ai sensi dell articolo 57 della legge. 3. Il presidente di gara, designato ai sensi dell articolo 57 della legge, in seduta pubblica, procede all ammissione delle imprese ed alla trasmissione della documentazione tecnica alla commissione giudicatrice. 4. La commissione giudicatrice, in una o più sedute riservate, procede alla valutazione delle offerte tecniche sulla base dei criteri stabiliti nel capitolato speciale d appalto. 5. Il presidente di gara, in seduta pubblica, data lettura dei punteggi attribuiti dalla commissione giudicatrice alle offerte per la valutazione tecnica, procede all apertura delle offerte economiche, dà lettura del prezzo complessivo offerto che resta fisso ed immutabile, determina sulla base dello stesso l offerta economicamente più vantaggiosa applicando i criteri indicati nel capitolato speciale d appalto ed aggiudica provvisoriamente la gara. 6. In presenza di offerte con identico punteggio complessivo, l aggiudicazione è disposta a favore dell offerta che ha ottenuto il maggior punteggio sotto il profilo tecnico. 7. Qualora si renda necessario procedere, ai sensi dell articolo 86, comma 2, del d.lgs. 163/2006, alla veri fica di congruità dell offerta il presidente di gara 9. L amministrazione nel caso di offerta a prezzi unitari, prima dell aggiudicazione definitiva, procede alla verifica dei conteggi presentati dall aggiudicatario sulla base dei prezzi unitari offerti ed alla correzione del prezzo complessivo ove si riscontrino errori di calcolo. In caso di discordanza tra il prezzo complessivo risultante dalla verifica e quello indicato nell offerta, tutti i prezzi unitari sono corretti in modo costante in base alla percentuale di discordanza. I prezzi unitari eventualmente corretti costituiscono l elenco prezzi unitari contrattuali. Capo III Contratti aperti per l acquisizione di forniture e servizi Art. 10 Ricorso a contratti aperti 1. La Regione Toscana Giunta regionale ricorre ai contratti aperti di cui all articolo 53 della legge per l acquisizione di forniture e servizi aventi ad oggetto una prestazione da eseguirsi a favore della Regione medesima, degli enti dipendenti e del Consiglio regionale. 2. La Giunta regionale, in accordo con gli enti dipendenti ed il Consiglio regionale, con apposita deliberazione individua le categorie di forniture e servizi di interesse comune che possono essere oggetto di un contratto aperto. 3. La struttura della Giunta regionale competente all affidamento della fornitura e del servizio procede, ove necessario, prima dell avvio della procedura di gara, alla ricognizione del fabbisogno delle amministrazioni, anche mediante apposita procedura informatica. Art. 11 Responsabile unico del procedimento nei contratti aperti 1. La Regione, quando procede all affidamento di un contratto aperto ai sensi dell articolo 53 della legge,

11 BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE TOSCANA - N. 35 nomina un responsabile unico del procedimento il quale svolge, oltre ai compiti previsti all articolo 5 lettere a), b), c), d) e) ed l) 16, la verifica della sussistenza delle condizioni per l adesione di cui all articolo Gli enti dipendenti ed il Consiglio regionale che aderiscono al contratto aperto, comunicano, prima dell adesione o contestualmente alla stessa, il nominativo del responsabile del procedimento, oltre dell eventuale direttore dell esecuzione. Il responsabile del procedimento, in coordinamento con il direttore dell esecuzione ove nominato, assume in ordine alla singola adesione i compiti di cura, controllo e vigilanza nella fase di esecuzione contrattuale e nella fase (parole soppresse) 18 di verifica di conformità delle prestazioni. Fornisce inoltre al responsabile del procedimento della Regione dati, informazioni e documentazione rilevanti in ordine alla fase di esecuzione e cura la trasmissione all Osservatorio regionale delle informazioni relative al contratto. Art. 12 Disposizioni procedurali 1. I contratti aperti di forniture e di servizi possono essere affidati attraverso procedure aperte, ristrette e negoziate. 2. Il bando o la lettera d invito a gara e il capitolato speciale d appalto indicano, oltre agli altri elementi, l impegno che l aggiudicatario deve assumere ai sensi dell articolo 14 e l importo massimo messo a disposizione per l adesione da parte degli enti dipendenti e del Consiglio regionale. Art. 13 Cauzione definitiva 1. L aggiudicatario provvede, prima della stipula del contratto aperto con la Regione, alla costituzione della cauzione definitiva di cui all articolo 113 del d.lgs.163/2006 a garanzia delle prestazioni da rendere alla Regione medesima, obbligandosi nel contempo a costituire, prima dell adesione, la cauzione a favore degli enti dipendenti e del Consiglio regionale, per il relativo importo contrattuale. 1 bis. 19 Qualora sia previsto nel bando di gara o nell invito alla consultazione, la cauzione definitiva può essere costituita interamente o in parte a favore della Regione-Giunta regionale, anche a garanzia degli importi di adesione degli enti dipendenti o del Consiglio. Art. 14 Stipula del contratto aperto Dopo l aggiudicazione, la Regione Toscana - Giunta regionale, stipula un contratto aperto con il quale l impresa aggiudicataria assume, per la durata contrattuale e fino a concorrenza di un importo massimo prestabilito, l impegno ad applicare gli stessi prezzi, patti e condizioni del contratto stipulato con la Regione anche nei confronti degli enti dipendenti e del Consiglio regionale. Art. 15 Adesione 1. Successivamente alla stipula del contratto aperto, gli enti dipendenti aderiscono al contratto, anche mediante l utilizzo di un apposita procedura telematica, indicando l importo contrattuale di adesione. 2. Il Consiglio regionale può aderire al contratto con le stesse modalità di cui al comma L adesione è subordinata: a) alla verifica da parte del responsabile unico del procedimento della capienza economica del contratto, ai sensi dell articolo 11; b) al rispetto da parte dell aggiudicatario degli obblighi previsti a suo carico dal contratto; c) alla costituzione, ove prevista, 20 da parte del soggetto aggiudicatario della cauzione definitiva di cui all articolo 13 nonché delle ulteriori garanzie eventualmente previste. 4. In caso di esito negativo delle verifiche il dirigente responsabile del contratto non autorizza l adesione. Art. 16 Gestione del rapporto contrattuale e monitoraggio del contratto 1. Alla gestione ed all esecuzione del contratto provvedono, per la parte oggetto di adesione, i soggetti aderenti. 2. I soggetti aderenti, al fine di consentire alla Regione di monitorare l esecuzione del contratto, comunicano alla stessa le informazioni relative al comportamento dell aggiudicatario. La comunicazione è effettuata al termine dell esecuzione del contratto, nonché in corso di esecuzione relativamente alle eventuali contestazioni formulate ai sensi dell articolo 17. Art. 17 Inadempimento del contratto 1. In caso di inadempimento degli obblighi contrattuali da parte dell aggiudicatario nei confronti del singolo soggetto aderente, il soggetto interessato provvede autonomamente all applicazione delle penali, e, ove ne ricorrano i presupposti, alla risoluzione del contratto, per

12 BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE TOSCANA - N. 35 la parte di relativa competenza, assumendo altresì ogni ulteriore iniziativa che ritenga necessaria. regionale unitamente alla proposta di legge di bilancio annuale e pluriennale della Giunta regionale. 2. I provvedimenti di cui al comma 1 hanno effetto esclusivamente nei confronti del soggetto aderente che li ha adottati. Parte II Disposizioni per l attività contrattuale della regione Capo I Disposizioni relative ai contratti pubblici di forniture, servizi e lavori Art. 18 Programmazione di forniture e servizi 1. Nell ambito della programmazione annuale dei contratti di cui all articolo 51 della legge, i dirigenti degli uffici della Giunta regionale individuano le forniture ed i servizi che prevedono di affidare nell anno di programmazione. 2. Il programma annuale, oltre a quanto previsto dai commi 2 e 2 bis dell articolo 51 della legge, indica il responsabile unico del procedimento ed evidenzia in apposite sezioni gli appalti di interesse generale e i contratti aperti di cui agli articoli 42 e 53 della legge Il programma annuale dei contratti di cui all articolo 51 della legge è aggiornato entro il 31 luglio. Nell anno di programmazione i procedimenti contrattuali programmati possono essere avviati unicamente con risorse finanziarie indicate nel programma o nell aggiornamento, fatti salvi i procedimenti contrattuali di cui all articolo 51, comma 4, della legge. Art Programmazione di lavori pubblici 1. Nell ambito della programmazione dei lavori pubblici di cui all articolo 128 del d.lgs. 163/2006, entro il 31 luglio di ogni anno gli uffici della Giunta regionale inviano alla struttura competente in materia di contratti i dati, individuati con decreto del ministro delle Infrastrutture, relativi ai lavori pubblici che prevedono di realizzare nel triennio successivo. 2. La struttura competente in materia di contratti della Giunta regionale redige entro il 30 settembre di ogni anno lo schema di programma triennale e di aggiornamento, nonché l elenco annuale dei lavori da avviare nell anno successivo. 3. Entro il 15 ottobre la Giunta regionale adotta i documenti di cui al comma 2 e li trasmette al Consiglio 4. Qualora, a seguito della pubblicità di cui al l articolo 128, comma 2, del d.lgs. 163/2006, si renda necessario apportare modifiche allo schema di pro gramma triennale e di aggiornamento, nonché al l elenco annuale dei lavori, la Giunta regionale procede alla nuova adozione, nonché alla trasmissione degli stessi al Consiglio regionale. Qualora, prima dell approvazione, si rendano necessarie modifiche agli schemi di programma triennale e di aggiornamento o all elenco annuale dei lavori, si procede al relativo aggiornamento degli schemi o dell elenco, provvedendo a darne adeguata pubblicità. 5. Lo schema di programma triennale e di aggiorna mento, nonché l elenco annuale dei lavori da avviare nell anno successivo sono approvati con atto del Consiglio regionale contestualmente alla proposta di leg ge di bilancio annuale e pluriennale. 6. Il referente per la programmazione dei lavori pubblici previsto dal decreto ministeriale di cui al comma 1 è individuato dal direttore generale competente in materia di contratti fra il personale assegnato. Art. 20 Modulistica relativa alle procedure di affidamento 1. La struttura organizzativa competente in materia di contratti predispone la modulistica generale relativa alle procedure di affidamento di un contratto pubblico, ivi compresa quella contenente le dichiarazioni sostitutive che i soggetti partecipanti devono rendere in sede di gara in ordine al possesso dei requisiti di ordine generale, tecnico-organizzativo ed economico-finanziario. La suddetta struttura predispone inoltre schemi tipo dei documenti che costituiscono il progetto di forniture e servizi Nell ambito della modulistica generale, il dirigente responsabile del contratto approva la modulistica relativa alla singola procedura di affidamento. Art. 20 bis 24 Acquisizioni mediante adesione a convenzione e sul mercato elettronico 1. Le acquisizioni di forniture e servizi possono essere effettuate mediante adesione a convenzioni stipulate da centrali di committenza o, per importi inferiori alla soglia comunitaria, mediante ricorso al mercato elettronico. 2. Gli acquisti di cui al comma 1 di importo stimato inferiore a ,00 euro possono essere affidati con ordinativo diretto del dirigente responsabile del

13 BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE TOSCANA - N. 35 contratto. Gli acquisti di importo stimato pari o superiore a ,00 euro sono affidati con decreto del dirigente responsabile del contratto. Art Controlli nelle procedure negoziate e nei contratti esclusi 1. Nelle procedure negoziate di lavori, forniture e servizi, comprese le acquisizioni in economia, e nei contratti esclusi, i controlli sui requisiti di ordine generale e sui requisiti di capacità tecnico-organizzativa ed economico-finanziaria richiesti sono svolti nei confronti del solo affidatario. 2. Nelle acquisizioni in economia di forniture e servizi e nei contratti esclusi, di importo inferiore a ,00 euro, i controlli sui requisiti di ordine generale si effettuano con le modalità di cui all articolo Nel caso in cui, a seguito di un evento imprevisto, non imputabile all amministrazione, si renda necessario procedere, nella misura strettamente necessaria, all immediata acquisizione di una fornitura o di un servizio, i controlli sono effettuati secondo quanto previsto dall articolo 32 e l affidamento è condizionato risolutivamente all esito degli stessi Ai fini del collaudo per i lavori pubblici e della verifica di conformità per forniture e servizi, qualora ai sensi della normativa statale sia necessario procedere alla nomina dei soggetti incaricati tra i dipendenti dell amministrazione, gli stessi sono individuati con provvedimento del dirigente responsabile del contratto in funzione della professionalità necessaria e nel rispetto dei principi di rotazione e trasparenza. 2. Gli incarichi di cui al comma 1 sono di norma conferiti a dirigenti o a dipendenti di categoria D e, in casi particolari e con adeguata motivazione, a dipendenti di categoria C. 3. Il dirigente responsabile del contratto, previa pubblicazione di apposito avviso sulla rete intranet per una durata non inferiore a dieci giorni e valutazione del curriculum, sulla base dei criteri indicati al comma 6, nomina, con decreto, assicurando nella scelta il principio di rotazione, un soggetto ovvero un apposita commissione composta da due o tre soggetti. 4. La Giunta regionale con delibera individua le tipologie di appalti di forniture e servizi per le quali è necessario procedere alla nomina dei soggetti incaricati della verifica di conformità. 5. Per la nomina dei collaudatori dei lavori in relazione ai requisiti si applicano le disposizioni contenute nella normativa statale di riferimento. 4. Negli affidamenti di cui agli articoli 30, comma 3, e 35, comma 3, non si effettua alcun tipo di controllo. Art. 21 bis 26 Controlli nei procedimenti contrattuali 1. A fini di razionalizzazione e semplificazione dell attività, i controlli previsti dagli articoli 38 e 48 del d.lgs. 163/2006 e dall articolo 38 della legge, possono essere effettuati dalla Giunta regionale, dagli enti dipendenti e dal Consiglio regionale mediante la consultazione di una banca dati appositamente costituita dall amministrazione regionale. 2. La banca dati contiene la denominazione o ragione sociale dei soggetti controllati, la tipologia dei controlli effettuati con il loro esito e periodo di validità, l indicazione dei certificati acquisiti, l indicazione del soggetto che li detiene e presso il quale si può richiedere l accesso ad essi ove necessario. Art. 21 ter 27 Nomina dei collaudatori e dei soggetti incaricati della verifica di conformità 6. I criteri per la nomina dei collaudatori e dei sog - getti incaricati della verifica di conformità sono i se - guenti: a) titolo di studio ed eventuali abilitazioni necessarie in relazione al contenuto della prestazione oggetto dell attività di collaudo o verifica; b) esperienza specifica nelle materie oggetto delle prestazioni oggetto dell attività di collaudo o verifica; c) adeguatezza del curriculum in relazione alla prestazione oggetto dell attività di collaudo o verifica. 7. I compensi spettanti ai collaudatori per i contratti relativi a lavori sono individuati nel regolamento emanato con decreto del Presidente della Giunta regionale 16 marzo 2010, n. 31/R (Disciplina dei fondi regionali di incentivazione per le attività di pianificazione e progettazione svolte da personale regionale). 8. I compensi spettanti ai soggetti incaricati della verifica di conformità sono individuati dal dirigente responsabile del contratto in un valore massimo, da ripartire tra i membri incaricati, compreso tra lo 0,1 per cento e lo 0,5 per cento dell importo delle prestazioni oggetto delle attività di verifica. Il dirigente determina il compenso tenendo conto dell importo dell appalto, della complessità delle prestazioni oggetto della verifica di conformità e dell eventuale necessità della verifica di

14 BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE TOSCANA - N. 35 conformità in corso d opera o per singole fasi di realizzazione delle prestazioni. contratto procede alla pubblicazione sul sistema tele matico dell avviso di cui agli articoli 3, 28 e Nell ipotesi di carenza all interno della stazione appaltante di soggetti in possesso dei necessari requisiti, accertata e certificata dal dirigente responsabile del contratto, o nel caso in cui sia necessaria, in relazione alle prestazioni, la nomina di dipendenti di altre amministrazioni, il dirigente, al fine 1di verificare la possibilità di attribuire l incarico di collaudo o di verifica di conformità a dipendenti di altre amministrazioni aggiudicatrici con competenze specifiche in materia, formula apposita richiesta alle altre amministrazioni aggiudicatrici osservando, ove possibile, un criterio di rotazione fra le stesse e conferisce l incarico sulla base della specifica esperienza desunta dal curriculum. In tal caso il compenso è individuato con gli stessi criteri fissati per i dipendenti regionali. 10. Nell ambito delle intese che disciplinano i rapporti tra la Regione e altre amministrazioni nel caso di interventi finanziati da più amministrazioni aggiudicatrici, i criteri, i requisiti e i compensi previsti per i collaudatori e per i soggetti incaricati della verifica di conformità sono quelli previsti per i dipendenti regionali. Art. 21 quater 28 Affidamenti con modalità telematica 1. Sono effettuati sul sistema telematico di acquisto di cui all articolo 47 della legge, secondo la disciplina contenuta nel regolamento emanato con decreto del Presidente della Giunta regionale 24 dicembre 2009, n. 79/R (Regolamento per l attuazione delle procedure telematiche per l affidamento di forniture, servizi e lavori, di cui al capo VI della legge regionale 13 luglio 2007, n. 38 Norme in materia di contratti pubblici e relative disposizioni sulla sicurezza e regolarità del lavoro ): a) gli affidamenti mediante procedura aperta o ri stretta; b) gli affidamenti mediante procedura negoziata e in economia di lavori di importo stimato pari o superiore a ,00 euro; c) gli affidamenti mediante procedura negoziata e in economia di forniture e servizi di importo pari o superiore a ,00 euro. 2. Sul sistema telematico di acquisto di cui al comma 1 possono essere effettuate le altre procedure per l affidamento di contratti pubblici di lavori, forniture e servizi e le procedure telematiche di acquisto previste dalla normativa in materia di appalti pubblici. 3. Nelle ipotesi di cui al comma 1, lettere b) e c), per acquisire le manifestazioni di interesse da parte degli operatori economici il dirigente responsabile del 4. Agli operatori economici che hanno manifestato l interesse a partecipare, tramite il sistema viene inviata la lettera di invito, che contiene le informazioni per la presentazione dell offerta in modalità telematica. La lettera d invito è conservata sul sito ed è consultabile nell area riservata di ciascun operatore. 5. Nelle ipotesi di cui al comma 1, lettera b), qualora gli operatori economici che hanno manifestato l interesse a partecipare siano in numero superiore a quello stabilito dall articolo 34, comma 4, si procede mediante sorteggio ai sensi dello stesso comma 4. Capo II Contratti esclusi Art. 22 Disposizioni generali 1. I contratti esclusi sono disciplinati dal d.lgs.163/2006, dall articolo 3 della legge e da quanto contenuto nel presente Capo, fatta salva la possibilità, nel caso di ser vizi rientranti nelle categorie dell Allegato II B al d.lgs.163/2006, di affidare il contratto mediante procedura aperta o ristretta ai sensi dell articolo 55 del medesimo decreto legislativo. 2. Il presente regolamento non si applica ai servizi finanziari rientranti tra i contratti esclusi di cui all articolo 19 del d.lgs. 163/2006, i quali sono disciplinati dal d.lgs.163/2006, dall articolo 3 della legge e dalla normativa regionale in materia di ordinamento contabile. Art. 23 Avviso e pubblicità 1. Per l affidamento di un contratto escluso, il dirigente responsabile del contratto predispone un avviso per acquisire da parte degli operatori economici le manifestazioni d interesse ad essere invitati alla procedura. 2. L avviso indica l oggetto e l importo stimato del contratto, il criterio di aggiudicazione, la durata o il termine di esecuzione del contratto, i requisiti generali e di idoneità professionale previsti dagli articoli 38 e 39 del d.lgs.163/2006, nonché gli eventuali requisiti di capacità tecnico-professionale ed economico-finanziaria richiesti all affidatario del contratto ed il nominativo del responsabile unico del procedimento L avviso è pubblicato sul profilo di committente, sul sito dell Osservatorio regionale e sul BURT e prevede un termine per la ricezione delle manifestazioni di

15 BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE TOSCANA - N. 35 interesse non inferiore a quindici giorni dalla data della sua pubblicazione sul profilo di committente. 3 bis. 30 L avviso sui risultati della procedura di affidamento è pubblicato con le modalità previste dal comma 3 e dal d.lgs. 163/ In relazione alla natura e all importo del contratto, il dirigente responsabile può prevedere ulteriori forme di pubblicità. 5. Per gli affidamenti di importo inferiore a euro il dirigente può procedere ad affidamento diretto. 17 economicamente più vantaggiosa, in relazione alla particolare complessità tecnica della prestazione, ritenga di procedere alla costituzione di apposita commissione giudicatrice. 2. La commissione è composta unicamente da dipendenti dell Amministrazione ed è di norma costituita da un numero di membri non superiore a tre. 3. I componenti diversi dal presidente non devono avere svolto né possono svolgere, con riferimento al contratto, alcuna funzione o incarico, tecnico o amministrativo. Art. 24 Invito a gara 1. I soggetti che hanno manifestato l interesse sono invitati dall Amministrazione a presentare l offerta. 2. L invito a gara contiene in particolare: a) l oggetto e l importo stimato del contratto; b) le modalità e le condizioni di partecipazione alla gara; c) il termine di presentazione dell offerta non inferiore a 10 giorni dalla data dell invito; d) il criterio di aggiudicazione scelto fra quello del prezzo più basso ovvero dell offerta economicamente più vantaggiosa; e) i motivi di non ammissione o di esclusione; f) l indicazione del responsabile unico del procedimento. Art. 25 Garanzie 1. Il dirigente responsabile del contratto può richiedere in relazione alla natura della prestazione la costituzione della garanzia a corredo dell offerta, di cui all articolo 75 del d.lgs.163/ Nei contratti esclusi che hanno per oggetto forniture o servizi di importo pari o superiore alla soglia di applicazione della normativa comunitaria, il dirigente responsabile richiede all esecutore del contratto la costituzione della cauzione definitiva di cui all articolo 113 del d.lgs.163/2006. Art. 26 Aggiudicazione, atto di affidamento e stipula del contratto La valutazione dell aggiudicazione è effettuata dal dirigente responsabile del contratto, salvo che lo stesso, nel caso di aggiudicazione col criterio dell offerta 3 bis. 32 Ai commissari si applicano le cause di astensione previste dall articolo 51 del codice di procedura civile I contratti di importo stimato inferiore a ,00 euro possono essere affidati con ordinativo diretto del dirigente responsabile del contratto. I contratti di importo stimato pari o superiore a ,00 euro sono affidati con decreto del dirigente responsabile del contratto. 4 bis. 34 Il contratto è stipulato mediante scrittura privata o mediante sottoscrizione del capitolato - contratto. In caso di sottoscrizione del capitolato, il contratto decorre dalla data di comunicazione dell ordinativo diretto o del decreto dirigenziale. Capo III Acquisizioni in economia di forniture e servizi Art. 27 Tipologie di spesa eseguibili in economia 1. Le spese di forniture e di servizi che possono essere acquisite in economia, in ragione delle specifiche esigenze della Giunta regionale, sono le seguenti: a) spese per la manutenzione di locali ed aree in uso all Amministrazione che non configurino contratti di lavori, compreso l acquisto o la locazione di beni e materiali; spese per segnaletica, cartellonistica e simili; b) servizi di pulizia, derattizzazione, disinfestazione dei locali in uso all Amministrazione compreso l acquisto dei materiali occorrenti; spese per l acquisto di materiale igienico-sanitario e di pronto soccorso; c) spese per l acquisto di generi di cancelleria, di materiale per disegno; spese per l acquisto di carta, modulistica e stampati; d) spese di gestione d ufficio compreso quelle di interpretariato, di traduzione, trascrizione e riproduzione di atti, documenti, manifesti, registri e simili; e) spese per l acquisto, rilegatura di libri, riviste, giornali e pubblicazioni di vario genere ed abbonamenti a periodici e ad agenzie di informazione nonché per la

16 BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE TOSCANA - N. 35 realizzazione, l acquisizione o collegamento a banche dati o reti di pubbliche amministrazioni; f) spese di tipografia, legatoria, litografia e stampa in genere compreso l acquisto, locazione, manutenzione e riparazione dei macchinari e delle attrezzature occorrenti; spese per produzione e realizzazione di materiale grafico e editoriale; g) 35 spese per servizi aerofotogrammetrici, cartografici, topografici e simili, nel limite di importo di ,00 euro; h) spese per rilevazioni ed elaborazioni statistiche; i) spese per l acquisto, locazione, manutenzione e riparazione di mobili e arredi vari, fotoriproduttori, strumenti vari, macchine e attrezzature diverse d ufficio; j) spese per l acquisto o locazione di strumenti informatici nonché per l acquisto e lo sviluppo di programmi informatici, e del relativo materiale accessorio, ivi comprese le spese di manutenzione e riparazione degli strumenti e dei sistemi stessi; k) spese per acquisto, locazione, produzione e realizzazione di mezzi e materiali audiovisivi e fotografici, ovvero di materiale divulgativo; l) spese per trasporti, traslochi, noli, spedizioni, imballaggi, magazzinaggio e facchinaggio; m) spese postali, telefoniche, telegrafiche, telefax, di trasmissione dati ed altre inerenti il servizio di comunicazione; n) spese per l acquisto, riparazione, manutenzione, locazione, noleggio ed esercizio di mezzi di trasporto per gli uffici regionali, compreso l acquisto di carburanti, lubrificanti, materiale di consumo, di ricambio ed accessori; o) spese per le attrezzature, di proprietà dell Amministrazione, occorrenti per il funzionamento di bar e mensa interni ai locali dell Amministrazione regionale; o bis) 36 spese per lo smaltimento di beni mobili regionali dichiarati fuori uso; p) spese per la divulgazione dei bandi di gara, di concorso o altre pubblicazioni o comunicazioni che devono essere rese per legge o regolamento a mezzo stampa o altri mezzi d informazione; q) spese per le attività di promozione, diffusione e informazione di piani, programmi, progetti e iniziative dell Amministrazione regionale, nonché di strumenti di incentivazione e di sostegno, nonché per acquisto di spazi pubblicitari; r) spese di rappresentanza e di cerimoniale compreso quelle per l acquisto di coppe, medaglie, diplomi, bandiere e altri oggetti per premi e benemerenze; s) spese connesse con l organizzazione e la partecipazione, lo svolgimento di corsi di formazione del personale regionale, di concorsi, convegni, congressi, conferenze, riunioni, cerimonie, mostre, altre manifestazioni e iniziative comunque nell interesse dell amministrazione regionale, ivi compreso la locazione per breve periodo di locali, anche con idonee attrezzature; t) spese per l acquisto, l addestramento, la cura e il sostentamento di animali, allevati per l assolvimento di compiti istituzionali dell Amministrazione regionale; u) spese per la prevenzione e sicurezza sul lavoro e per la protezione civile; v) spese assicurative obbligatorie per legge; w) spese per la fornitura di divise ed effetti di vestiario al personale avente diritto; x) 37 spese per l acquisizione dei servizi di cui alle categorie 8, 9, 11, 12 e 13 dell Allegato IIA al d.lgs. 163/2006 nel limite di importo di ,00 euro, ad esclusione dei servizi di cui agli articoli 91, comma 2, del d.lgs. 163/2006 e all articolo 252 del decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207 (Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante «Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE»), di importo pari o superiore a quello previsto all articolo 267, comma 10, del d.p.r. 207/201; y) 38 (Abrogata) y bis) 39 spese, nel limite di importo di ,00 euro, per: 1) l affidamento dei compiti di supporto alle attività del responsabile del procedimento di cui all articolo 261, comma 5, e all articolo 273, comma 2, del d.p.r. 207/2010; 2) l affidamento della progettazione di cui all articolo 300, comma 2, lettera b) del d.p.r. 207/2010; 3) l affidamento dell incarico di direttore dell esecuzione di cui all articolo 300, comma 4, del d.p.r. 207/2010; 4) l affidamento degli incarichi di verifica di conformità per forniture e servizi di cui all articolo 120, comma 2 bis, del d.lgs. 163/2006; 5) servizi di verifica di progetti di cui all articolo 48 del d.p.r. 207/2010; y ter) spese per acquisto di servizi tecnico-scientifici a supporto dell"attività fitosanitaria regionale; y quater) spese per acquisto o locazione di beni e servizi per la gestione del laboratorio di diagnostica fitopatologica; y quinquies) spese per acquisto di beni e servizi per l attività di monitoraggio delle fitopatie nell ambito delle colture agrarie e delle foreste e spese per la gestione dei relativi dati; y sexies) spese per la manutenzione della rete di rilevamento agrometeorologico e per la gestione dei centri di saggio per i fitofarmaci; y septies) spese per l acquisto e la manutenzione delle attrezzature e degli strumenti necessari alla conservazione di sementi e per i servizi connessi al funzionamento della Banca regionale del germoplasma; y octies) spese per acquisto di servizi, strumentazione, mezzi tecnici e materiale di consumo per lo svol-

17 BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE TOSCANA - N. 35 gimento di attività di sperimentazione e di collaudo di carattere agronomico. 2. Il ricorso all acquisizione in economia è ammesso nel limite di importo di cui all articolo 28 comma 1 lettera b) del d.lgs.163/2006 ovvero nel limite di importo indicato al comma 1 per la specifica tipologia. 3. Il ricorso all acquisizione in economia è altresì consentito, nelle ipotesi di cui all articolo 125 comma 10 secondo capoverso del d.lgs. 163/2006, per qualsiasi tipologia di spesa, nel limite di importo di cui all articolo 28 comma 1 lettera b) del d.lgs.163/ Qualora non sia possibile predeterminare con suf ficiente approssimazione la quantità dei beni o dei ser vizi da ordinare nel corso di un determinato periodo di tempo, di norma non superiore all anno finanziario, possono essere richieste offerte valide per il periodo di tempo previsto. In tal caso si procede a singole ordinazioni al soggetto affidatario via via che il fabbisogno si verifica, sempre che l importo globale della spesa, per il periodo di tempo considerato, non superi la soglia prevista dall articolo 27 per la specifica tipologia. Art Atto di affidamento e stipula del contratto Art. 28 Consultazione degli operatori economici 1. Per l affidamento di forniture e servizi in economia di importo stimato pari o superiore a euro ai sensi dell articolo 125 comma 11 del d.lgs 163/2006, il dirigente responsabile del contratto predispone, ai fini dell indagine di mercato, un avviso per acquisire le manifestazioni d interesse degli operatori economici da invitare alla consultazione. 2. Alla consultazione sono invitati i soggetti che hanno manifestato l interesse. 3. L avviso è pubblicato sul profilo di committente, sul sito dell Osservatorio regionale e prevede un termine per la ricezione delle manifestazioni di interesse non inferiore a 10 giorni dalla data della sua pubblicazione sul profilo di committente. 4. L avviso contiene una descrizione sintetica dell oggetto del contratto, l importo stimato, il criterio di aggiudicazione, la durata o il termine di esecuzione, nonché i requisiti generali e di idoneità professionale previsti dagli articoli 38 e 39 del d.lgs. 163/2006 e gli eventuali requisiti di capacità tecnico-professionale ed economicofinanziaria. 1. Le forniture e servizi in economia di importo stimato inferiore a ,00 euro possono essere affidati con ordinativo diretto del dirigente responsabile del contratto. Nei contratti di importo stimato pari o superiore a ,00 euro la fornitura o il servizio sono affidati con decreto del dirigente responsabile del contratto (Abrogato) 3. Per le prestazioni di importo non superiore a 5.000,00 euro, il dirigente responsabile del contratto può affidare la fornitura o il servizio con apposito scambio di lettere contenente almeno l indicazione dell oggetto e dell importo della spesa. 4. Qualora per spese eseguibili in economia di cui all articolo 27, ricadenti nelle materie di propria competenza, da acquisire nell anno finanziario, il dirigente responsabile del contratto abbia disposto un apertura di credito, ai sensi delle vigenti norme contabili, nell ambito di ciascuna voce di spesa indicata nel decreto di apertura di credito possono essere affidati anche più contratti, fermo restando il divieto di suddivisione artificiosa delle prestazioni. Art Affidamenti in economia con modalità telematica 5. Sul profilo di committente è reso disponibile unitamente all avviso il capitolato speciale d appalto ovvero il documento contenente le condizioni contrattuali della prestazione. (Abrogato) Art. 32 Controlli (Abrogato) 7. Nel caso di affidamento diretto ai sensi dell articolo 125, comma 11, del d.lgs. 163/2006 il dirigente prima di procedere all affidamento valuta la congruità dell offerta in relazione ai prezzi di mercato. Art. 29 Ordinazione di fabbisogno presunto 1. Per gli affidamenti di forniture e di servizi per i quali non è previsto l utilizzo di manodopera, di importo inferiore a euro, i controlli sui requisiti di ordine generale sono svolti nei confronti del solo affidatario ed effettuati unicamente tramite l acquisizione della visura camerale. Per le forniture con posa in opera e per i servizi che richiedono l impiego di manodopera presso l Amministrazione, viene acquisito prima della liquidazione della spesa anche il DURC. Nel caso in

18 BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE TOSCANA - N. 35 cui sia riscontrata una irregolarità contributiva, l Amministrazione sospende il pagamento fino alla avvenuta regolarizzazione (Abrogato) (Abrogato) Capo IV Acquisizioni in economia di lavori Art. 33 Tipologie di spesa eseguibili in economia 1. I lavori pubblici possono essere acquisiti in economia nell ambito delle categorie generali elencate all articolo 125, comma 6, del d.lgs. 163/2006 e nel limite massimo di importo di cui all articolo 125, comma 5, del medesimo d.lgs. 163/ Nell ambito delle categorie generali di cui all articolo 125, comma 6, del d.lgs. 163/2006 ed in presenza dei presupposti richiamati per ciascuna categoria, possono essere acquisite in economia le seguenti sottocategorie di lavori pubblici: a) OPERE EDILI a.1) Realizzazione di opere provvisionali e/o di protezione. a.2) 46 Consolidamento di strutture e di opere edili in genere. a.3) Scavi e movimenti di terra. a.4) Realizzazione di strutture portanti. a.5) Realizzazione di murature in genere. a.6) Realizzazione opere di finitura (controsoffitti, intonaci, pavimenti, rivestimenti, ecc.). a.7) Realizzazione e/o ripristino di coperture. a.8) Realizzazione e/o ripristino di opere stradali o di arredo urbano. a.9) Demolizione e smontaggi e smaltimento di eventuali rifiuti. a.10) Impermeabilizzazioni. a.11) Realizzazione e/o ripristino di opere di isolamento termo-acustico. b) OPERE DA FALEGNAME b.1) Realizzazione e/o ripristino/restauro di infissi esterni ed interni. b.2) Realizzazione e/o modifiche di strutture in legno. c) OPERE DA FABBRO c.1) Realizzazione e/o ripristino/restauro di infissi esterni ed interni in ferro o affini. c.2) Realizzazione e/o ripristino/restauro di carpenteria metallica. d) OPERE DA VETRAIO d.1) Realizzazione e/o ripristino/restauro di strutture in vetro. e) OPERE DI AUTOMAZIONE e.1) Realizzazione e/o ripristino di impianti di automazione (sbarre, cancelli, porte automatiche, ecc.). f) OPERE DA VERNICIATORE E DECORATORE f.1) Realizzazione e/o ripristino/restauro di coloritura per interni ed esterni. f.2) Realizzazione e/o ripristino/restauro di verniciatura da eseguirsi su qualsiasi materiale. g) OPERE DA LATTONIERE g.1) Realizzazione e/o ripristino/restauro di opere di lattoneria. h) OPERE IMPIANTI ELETTRICI, RETE DATI, TELEFONICI, AUDIOVIDEO E TELEVISIVO h.1) Realizzazione, riparazione e/o adeguamento di impianti o singoli componenti (reti, centraline, quadri, cabine elettriche, gruppi elettrogeni, gruppi statici di continuità, ecc.). i) OPERE IMPIANTI IDROTERMOSANITARI E MECCANICI i1) Realizzazione, riparazione e/o adeguamento di impianti o singoli componenti (condotte, sanitari, caldaie e generatori di calore, centrali trattamento aria, impianti di condizionamento, impianti di irrigazione, impianti di depurazione/addolcimento, impianti fotovoltaici, impianti eolici, ecc.). l) OPERE IMPIANTI DI SOLLEVAMENTO l.1) Realizzazione, riparazione e/o adeguamento di impianti o singoli componenti (ascensori, montacarichi, servoscala, piattaforme elevatrici, ecc.). m) OPERE ANTINCENDIO m.1) Realizzazione, riparazione e/o adeguamento di opere di rilevamento e spegnimento incendi. m.2) Realizzazione, riparazione e/o adeguamento di opere di prevenzione e/o protezione. n) OPERE DI SICUREZZA n.1) Realizzazione, riparazione e/o adeguamento di opere provvisionali o permanenti di sicurezza. n.2) Realizzazione, riparazione e/o adeguamento di opere antintrusione. n.3) Realizzazione, riparazione e/o adeguamento di opere per l eliminazione delle barriere architettoniche. n.4) 47 Realizzazione, riparazione e/o adeguamento di opere o impianti ai sensi del d.lgs. 81/2008. o) OPERE DI ALTA SPECIALIZZAZIONE o.1) Realizzazione, riparazione e/o adeguamento di opere a cura di figure professionali quali saldatore, frigorista, bruciatorista, ecc. 2 bis 48 I lavori pubblici in economia relativi a beni mobili, immobili e agli interventi sugli elementi architettonici e sulle superfici decorate di beni del patrimonio culturale, di cui all articolo 198, comma 1, del d.lgs. 163/2006, possono essere effettuati, con le modalità e i limiti massimi d importo previsti dall articolo 204, comma 4, del d.lgs. 163/2006, nell ambito delle sotto-

19 BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE TOSCANA - N. 35 categorie elencate al comma 2 e per la seguente sottocategoria: a) BENI MOBILI REGIONALI SOTTOPOSTI A TU TE LA a.1) Manutenzione e restauro di beni mobili regionali di interesse storico, artistico e archeologico sottoposti alle disposizioni di tutela di cui al d.lgs. 42/2004. Art Consultazione degli operatori economici ,00 euro il lavoro è affidato con decreto del dirigente responsabile del contratto (Abrogato) 3. Per le prestazioni di importo non superiore a ,00 euro, il dirigente responsabile del contratto può affidare il lavoro con apposito scambio di lettere contenente almeno l indicazione dell oggetto e dell importo della spesa. 1. Per l affidamento di lavori pubblici in economia di importo stimato pari o superiore a ,00 euro, ai sensi dell articolo 125, comma 8, del d.lgs. 163/2006, il dirigente responsabile del contratto predispone, ai fini dell indagine di mercato, un avviso per acquisire le manifestazioni d interesse. 2. L avviso è pubblicato sul profilo di committente della Regione Toscana - Giunta regionale, sul sito dell Osservatorio regionale e prevede un termine per la ricezione delle manifestazioni di interesse non inferiore a dieci giorni dalla data della sua pubblicazione sul profilo di committente. 3. L avviso contiene la descrizione dei lavori da eseguire, dell importo stimato, il criterio di aggiudicazione, la durata o il tempo di esecuzione dei lavori, i requisiti generali e di idoneità professionale previsti dagli articoli 38 e 39 del d.lgs. 163/2006, i requisiti di qualificazione per eseguire lavori pubblici di cui all articolo 40 del d.lgs. 163/2006, che deve possedere l affidatario del contratto, nonché la previsione dell eventuale ricorso al sorteggio di cui al comma Nell avviso il dirigente responsabile del contratto indica, inoltre, se procede ad invitare alla consultazione tutti gli operatori economici che hanno manifestato l interesse oppure se procede, mediante sorteggio, alla consultazione di un numero di operatori economici non inferiore a dieci. 5. Qualora l avviso preveda il ricorso al sorteggio e le manifestazioni d interesse degli operatori economici risultino in numero inferiore a quello di cui al comma 4, il dirigente responsabile del contratto procede a invitare alla consultazione tutti gli operatori economici che hanno manifestato l interesse. Art Atto di affidamento e stipula del contratto 1. I lavori pubblici in economia di importo stimato inferiore a ,00 euro possono essere affidati con ordinativo diretto del dirigente responsabile del contratto. Nei contratti di importo stimato pari o superiore a 4. Qualora per spese eseguibili in economia di cui all articolo 33, ricadenti nelle materie di propria competenza, da acquisire nell anno finanziario, il dirigente responsabile del contratto abbia disposto un apertura di credito, ai sensi delle vigenti norme contabili, nell ambito di ciascuna voce di spesa indicata nel decreto di apertura di credito possono essere affidati anche più contratti, fermo restando il divieto di suddivisione artificiosa delle prestazioni. Art Affidamenti in economia con modalità telematica (Abrogato) Capo V Ufficiale rogante Sezione I Attribuzioni Art. 37 Funzioni dell ufficiale rogante 1. Ai sensi dell articolo 58, commi 1, 3, 4 e 5 della legge, l ufficiale rogante: a) riceve, con l osservanza delle norme prescritte dalla legge notarile in quanto applicabili, i contratti ed i verbali di aggiudicazione per cui occorra pubblicità ed autenticità della forma, ne custodisce l originale, autentica le copie, le rilascia alle parti che ne fanno richiesta e tiene il repertorio di cui all articolo 41; b) cura gli adempimenti tributari connessi agli atti da lui ricevuti e ne è responsabile; c) svolge le funzioni di segretario delle commissioni giudicatrici nelle procedure aperte e ristrette; d) assiste, qualora richiesto ai sensi dell articolo 38, comma 2, il Consiglio regionale e gli enti dipendenti per l espletamento della loro attività contrattuale. 2. Inoltre, l ufficiale rogante: a) fornisce consulenza al presidente di gara ed alle commissioni giudicatrici, ove richiesto, nel corso delle sedute di gara; b) assiste il dirigente responsabile del contratto nei

20 BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE TOSCANA - N. 35 controlli previsti dalle leggi vigenti ai fini della stipula del contratto; c) fornisce consulenza alle strutture regionali nei rapporti con i notai per i negozi di diritto privato, in particolare per le alienazioni immobiliari e per tutti gli atti che comportano variazioni al patrimonio immobiliare. 3. L ufficiale rogante sottoscrive in proprio la corrispondenza posta in essere nell esercizio delle sue funzioni. Art. 38 Competenza territoriale e rogiti nell interesse del Consiglio regionale e degli enti dipendenti 1. L ufficiale rogante svolge il suo incarico con competenza territoriale limitata alla circoscrizione regionale. 2. Qualora il Consiglio regionale, gli enti, aziende, e agenzie regionali intendano avvalersi dell ufficiale rogante della Regione Toscana per la loro attività contrattuale, essi inoltrano la relativa richiesta al dirigente responsabile della struttura organizzativa regionale competente in materia di contratti e dispongono in tal senso con apposito provvedimento. 3. Il Direttore generale competente in materia di contratti determina con proprio decreto, in relazione alle diverse tipologie di procedure pubbliche, l entità delle somme che gli enti, aziende ed agenzie regionali devono versare all Amministrazione regionale a titolo di rimborso spese per l attività prestata dall ufficiale rogante. Art. 39 Limiti al ricevimento degli atti 1. L ufficiale rogante non può ricevere atti: a) se essi sono espressamente proibiti dalla legge o manifestamente contrari al buon costume o all ordine pubblico; b) se vi intervengono come parti il coniuge, i parenti o affini in linea retta, in qualunque grado, ed in linea collaterale fino al terzo grado incluso, ancorché vi intervengano come procuratori, tutori od amministratori; c) se essi contengono disposizioni che interessino lui stesso, il coniuge o alcuno dei suoi parenti o affini nei gradi di cui alla lettera b), o persone delle quali egli sia procuratore per l atto da stipularsi. 2. Le disposizioni di cui alle lettere b) e c) del comma 1 non sono applicabili nel caso di ricevimento dei verbali di gara. 1. L ufficiale rogante tiene un apposito registro, denominato Raccolta progressiva degli atti. Prima di essere po sto in uso, il registro è numerato e vidimato in ogni foglio dal dirigente responsabile della struttura competente in materia di contratti. 2. Nella raccolta progressiva degli atti sono annotati tutti i contratti ricevuti dall ufficiale rogante ed i verbali relativi alle gare pubbliche. 3. La raccolta contiene per ciascuna colonna: a) il numero progressivo; b) il riferimento al numero di repertorio, ove previsto; c) la data dell atto; d) l indicazione dell ufficiale rogante che ha ricevuto l atto; e) l indicazione dell oggetto dell atto; f) l indicazione dei contraenti; g) l annotazione degli estremi di registrazione e della tassa pagata. 4. Ogni atto ricevuto dall ufficiale rogante riporta sulla prima pagina in alto a destra il numero di raccolta attribuito. 5. L archivio degli originali degli atti ricevuti dall ufficiale rogante è organizzato sulla base del numero progressivo di raccolta. Art. 41 Repertorio e registrazione degli atti 1. Presso l ufficiale rogante è tenuto il repertorio previsto dalla legge sull imposta di registro. 2. Nel repertorio sono annotati giornalmente, senza spazi in bianco né interlinee e per ordine di numero, tutti gli atti ricevuti dall ufficiale rogante e gli atti stipulati dalle strutture regionali da registrarsi a termine fisso secondo le disposizioni vigenti. 3. Il repertorio contiene per ciascuna colonna: a) il numero progressivo; b) la data dell atto; c) la natura dell atto ricevuto; d) le generalità o denominazione delle parti con relativa residenza, domicilio o sede legale; e) l indicazione dell oggetto dell atto ed il relativo importo; f) l annotazione degli estremi di registrazione e dell im posta pagata; g) eventuali osservazioni. Art. 40 Raccolta 4. L ufficiale rogante non è tenuto a dare visione del repertorio, né copia, certificato od estratto se non a chi è

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