Panoramica della prassi applicata da Billag. Versione 2.2. Data 1 giugno 2015

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1 Schweizerische Erhebungsstelle für Radio- und Fernsehempfangsgebühren Organe suisse de perception des redevances de réception des programmes de radio et de télévision Ufficio svizzero di riscossione dei canoni radiotelevisivi Documento d interpretazione della legislazione sulla radiotelevisione per quanto concerne l obbligo d annuncio e di pagamento dei canoni per la ricezione dei programmi radiotelevisivi a titolo privato, professionale e Panoramica della prassi applicata da Billag Versione 2.2 Autore Billag SA Data 1 giugno 2015 Il presente documento rimpiazza il documento d interpretazione del 1 dicembre 2014

2 2 Indice Documento d interpretazione della legislazione sulla radiotelevisione per quanto concerne l obbligo d annuncio e di pagamento dei canoni per la ricezione dei programmi radiotelevisivi a titolo privato, professionale e. 1. Prospettiva generale Principi di base Definizione degli apparecchi ed altri aspetti tecnici Principi generali Apparecchi multifunzionali Obbligo d annuncio Ricezione a titolo professionale o Eccezioni in merito all obbligo di annuncio Persone domiciliate all estero Persone residenti in case di cura Autorità federali Rappresentanze diplomatiche o consolari (ambasciate) e organizzazioni intergovernative Personale delle missioni diplomatiche e delle organizzazioni intergovernative Inizio / fine dell obbligo di pagare i canoni Impiego temporaneo di apparecchi Ricezione a titolo privato Ricezione di programmi a fini privati Definizione degli apparecchi ed altri aspetti tecnici Principi generali Apparecchi multifunzionali Eccezioni dall obbligo d annunciare la ricezione Persone domiciliate all estero Persone domiciliate in case di cura... 20

3 Personale delle missioni diplomatiche e delle organizzazioni intergovernative Obbligo d annuncio: casi particolari Obbligo d annuncio per i residenti settimanali Utilizzo privato di case / d appartamenti di vacanza Persone residenti per un lungo periodo in albergo Alloggi destinati al personale / Centri di accoglienza / Alloggi per asilanti Esenzione dall obbligo di pagamento dei canoni Inizio / fine dell obbligo di pagare i canoni Impiego temporaneo d apparecchi Ricezione a titolo professionale e Ricezione di programmi a titolo professionale e / o Principi generali Distinzione della categoria da I a III, applicabili alle imprese Determinazione della categoria della ricezione di programmi radiotelevisivi Indennità per i diritti d autore Definizione degli apparecchi ed altri aspetti tecnici Principi generali Apparecchi multifunzionali Eccezioni dall obbligo di annuncio dei propri apparecchi Autorità federali Rappresentanze diplomatiche e consolari (ambasciate) e organizzazioni intergovernative Obbligo d annuncio: casi particolari Apparecchi installati nei veicoli Attività professionale esercitata al proprio domicilio Locazione a scopi commerciali di appartamenti o case di vacanza e veicoli Alloggi destinati al personale / Centri di accoglienza / Alloggi per asilanti Grandi e collettive economie domestiche... 33

4 Comunità abitative a scopo d integrazione Regola per le superfici Principio Casi particolari Esempi Inizio / fine dell obbligo di pagare i canoni Impiego temporaneo d apparecchi Tabella riassuntiva della pratica riguardante le imprese... 37

5 5 Documento d interpretazione dell obbligo d annuncio della ricezione e del pagamento dei canoni 1. Prospettiva generale 1.1 Principi di base Introduzione Chi desidera ricevere i programmi radiotelevisivi in Svizzera è tenuto ad annunciarsi in anticipo. Chi è soggetto all obbligo di annuncio deve pagare i canoni. Sono questi i due principi enunciati nella legge federale sulla radiotelevisione. Nell ordinanza sulla radiotelevisione si precisa inoltre che l obbligo di annuncio e di pagamento dei canoni dipende dalla disponibilità presso l utente di apparecchi di ricezione tenuti pronti all uso o messi in funzione, ovvero apparecchi che mediante poche manipolazioni consentono di ricevere i programmi. Per i due obblighi summenzionati esistono comunque limitazioni, regole speciali ed eccezioni che sono menzionate nell ordinanza sulla radiotelevisione. Basi legali Il testo che segue spiega l applicazione pratica degli articoli della legge e dell ordinanza che si riferiscono all obbligo di annuncio e di pagamento dei canoni per la ricezione dei programmi radiotelevisivi. Gli articoli in questione sono i seguenti: LRTV: legge federale del 24 marzo 2006 sulla radiotelevisione (RS ) art e101 ORTV: ordinanza del 9 marzo 2007 sulla radiotelevisione (RS ) art. 57 seg. e 82 Riassumendo la pratica consolidata e costante di Billag quale ufficio di riscossione mandatario della Confederazione, il presente documento d interpretazione ha come scopo, da una parte, di garantire l applicazione corretta delle disposizioni legali, e dall altra, d assicurare l eguaglianza di trattamento di tutti i suoi clienti. Nel caso in cui abbia fatto oggetto di un ricorso, la pratica descritta nel presente documento è stata approvata dalle istanze superiori. Estratto della legge federale sulla radiotelevisione Art. 68 LRTV: Obbligo di pagare il canone e obbligo di annuncio 1 Chi tiene pronto all uso o mette in funzione un apparecchio atto a ricevere programmi radiofonici o televisivi (apparecchi di ricezione) deve pagare un canone. Il Consiglio federale disciplina quali categorie d apparecchi si ritengono atte alla ricezione e determina in particolare quali condizioni apparecchi atti anche ad altre applicazioni (apparecchi multifunzionali) sottostanno al pagamento del canone e

6 6 all obbligo d annuncio. 2 Un unico canone è dovuto per economia domestica o unità, indipendentemente dal numero degli apparecchi. 3 Chi tiene pronto all uso o mette in funzione un apparecchio di ricezione deve previamente annunciarlo all ufficio di riscossione dei canoni. Tutte le modifiche della fattispecie devono parimenti essere annunciate. 4 L obbligo di pagare il canone inizia il primo giorno del mese seguente la data in cui per la prima volta l apparecchio di ricezione è stato tenuto pronto all uso o è stato messo in funzione. 5 Esso termina allo scadere del mese in cui tutti gli apparecchi di ricezione non sono più in funzione o tenuti pronti all uso, tuttavia non prima dello scadere del mese in cui ciò è stato annunciato all ufficio di riscossione dei canoni. [ ] Art. 70 LRTV: Importo del canone 1 Il consiglio federale stabilisce l importo. [ ] 2 Il Consiglio federale può stabilire un canone differenziato per la ricezione privata e per quella nell ambito dell attività professionale come pure per l utilizzo della possibilità di ricezione dei programmi. Estratto dell ordinanza sulla radiotelevisione Art. 58 ORTV: Ricezione privata, nell ambito dell attività professionale e per l utilizzo 1 La ricezione è considerata privata se i programmi radiotelevisivi sono captati dalla persona che effettua l annuncio, da quelle che vivono in comunione domestica con lei e dai loro ospiti. 2 La ricezione è considerata nell ambito dell attività professionale se i programmi radiotelevisivi sono captati nell azienda a scopo di intrattenimento o di informazione del personale. 3 La ricezione è considerata per utilizzo se i programmi radiotelevisivi sono captati a scopo di intrattenimento o di informazione della clientela e terzi. Al riguardo si distinguono tre categorie: a. Categoria I: 1 10 apparecchi di ricezione; b. Categoria II: apparecchi di ricezione; c. Categoria III: 51 o più apparecchi.

7 7 Destinazione dei proventi dei canoni Buona parte dei proventi derivanti dai canoni di ricezione, dedotte le spese di gestione e sorveglianza delle frequenze, le spese di pianificazione delle reti emittenti, le spese per la riscossione dei canoni di ricezione e la quota destinata alle emittenti locali e regionali (splitting dei canoni), viene versata alla SRG SSR (art. 34 LRTV) per la produzione nazionale e regionale dei programmi nell ambito della concessione ricevuta (art. 23 seg. LRTV). Ufficio di riscossione In applicazione dell art. 55 cpv. 3 dell allora vigente legge federale sulla radio e la televisione (alrtv), alla fine del 1999 il Consiglio federale ha incaricato la riscossione dei canoni radiotelevisivi a Billag SA che ha sede a Friborgo. Oltre alle attività di riscossione, il mandato comprende pure l informazione alla popolazione in merito all obbligo di annuncio e di pagamento dei canoni, la presa di contatto con gli utenti soggetti all obbligo di annuncio che non sono ancora registrati e il controllo relativo al rispetto dell obbligo di annuncio. Il primo mandato ha preso fine nel 2007 ma nel frattempo, in seguito ad una messa a concorso, è già stato rinnovato il mandato fino alla fine del In seguito alla revisione della LRTV, il mandato per la riscossione dei canoni trova le sue fondamenta nell art. 69 LRTV. Autorità di vigilanza L ufficio federale delle comunicazioni, UFCOM, è l organo di sorveglianza preposto all ufficio di riscossione. Esso si occupa dei ricorsi di diritto amministrativo relativi alle decisioni prese da Billag. Inoltre, l UFCOM ha il compito di esaminare e valutare le informazioni che riguardano l obbligo di annuncio. L indirizzo è il seguente: Ufficio federale delle comunicazioni (UFCOM) Rue de l Avenir 44 casella postale 2501 Biel/Bienne Telespettatori e radioascoltatori che non hanno ancora annunciato la ricezione Chi prepara all esercizio apparecchi atti alla ricezione o riceve i programmi senza averlo comunicato in precedenza all ufficio di riscossione è punito con una multa fino a CHF 5'000.- (art. 101 LRTV). Se sospetta un infrazione in merito all obbligo d annuncio (art. 65 cpv. 2 lett. e ORTV), Billag ha l obbligo di sporgere denuncia del fatto all UFCOM, al quale incombe la responsabilità d intentare un eventuale procedura penale. Le informazioni comunicate dai clienti a Billag e in particolare quelle relative ad un annuncio o alla scelta della categoria di ricezione (privato, professionale, ), devono essere veritiere. Delle informazioni fasulle sono di norma denunciate all autorità competente.

8 8 Obbligo di annuncio separato per radio e TV Imposta sul valore aggiunto La ricezione dei programmi radiofonici e quella dei programmi televisivi sono soggette ad un obbligo di annuncio separato e sono riportate in modo distinto sulla fattura relativa ai canoni. L annuncio per la ricezione televisiva non comprende quindi automaticamente quello per la ricezione radiofonica e viceversa. Le indennità per i diritti d autore dovute in caso di ricezione a titolo professionale o, sono soggette all IVA a tasso ridotto del 2.5 %. I diritti affini, fatturati congiuntamente alle indennità per i diritti d autore, sono soggetti all IVA al tasso standard dell 8%. Informazioni dettagliate a tale proposito sono indicate sulle fatture della Billag. 1.2 Definizione degli apparecchi ed altri aspetti tecnici Principi generali Apparecchi di ricezione tradizionali Quando nel presente documento vengono menzionati apparecchi che potrebbero eventualmente giustificare l obbligo di annuncio e di pagamento dei canoni, si fa riferimento da un lato ad apparecchi che consentono di ricevere i programmi radiotelevisivi con mezzi tradizionali, ovvero mediante un antenna interna all abitazione o installata sul tetto, tramite satellite con eventuale equipaggiamento supplementare (antenna parabolica o tuner satellitare) oppure attraverso la rete (rete via cavo, rete telefonica). Apparecchi impiegati esclusivamente per la riproduzione di immagini e suoni Chi dispone esclusivamente di apparecchi le cui caratteristiche tecniche non consentono di ricevere i programmi, sia per il fatto che non sono concepiti a tale scopo o perché gli impianti periferici e i collegamenti non esistono o sono piombati (ad es. antenna o collegamento alla rete via cavo non disponibili, impianto hifi privo di tuner ecc.), e utilizza questi apparecchi per la riproduzione di immagini e suoni non è soggetto all obbligo di annuncio. Apparecchi pronti alla ricezione Vengono considerati apparecchi pronti alla ricezione dal momento in cui sono sufficienti piccole manipolazioni semplici per permettere la ricezione: inserimento di batterie, collegamento a presa elettrica, allacciamento ad antenna o ad un servizio di emittenti; per gli apparecchi multifunzionali, l attivazione di una funzione o di un programma o di un contatto in linea con dei fornitori di programmi in previsione di scaricare un applicazione necessaria alla ricezione di programmi. Programmi Per programma ai sensi delle presenti spiegazioni si intende qualsiasi

9 9 genere di diffusione destinata al pubblico e caratterizzata dalla continuità, che viene stabilita dalla stazione emittente e che non può essere immediatamente modificata dall ascoltatore / ascoltatrice o dal telespettatore / dalla telespettatrice. Il programma costituisce un unità: di conseguenza, la ricezione di programmi radiofonici integrati in un programma televisivo (programmi SSR del mattino) non viene considerata come ricezione radiofonica a sé stante e non è pertanto soggetta all obbligo di annuncio separato. Programmi settoriali ed emittenti Pay-TV La ricezione dei cosiddetti programmi settoriali come Music-Choice o dei programmi Pay-TV (ad. es. Teleclub) è soggetta all obbligo di annuncio e di pagamento dei canoni, per quanto, a tale scopo, vengono utilizzati apparecchi che per principio consentono anche la ricezione di trasmissioni non codificate. Ricezione di programmi nazionali ed esteri Se (in base alla tecnica impiegata) i programmi vengono ricevuti contemporaneamente alla loro diffusione, sussiste, per la loro ricezione, di principio l obbligo di annuncio. Il mezzo di ricezione (antenna, satellite, rete via cavo, rete telefonica e/o rete per la trasmissione di dati), la frequenza e la qualità della ricezione, nonché la provenienza dei programmi (nazionali o internazionali, programmi della SRG SSR o di altre emittenti) non sono rilevanti a tal fine. Questa interpretazione è stata confermata espressamente dal Tribunale federale mediante una sentenza che costituisce oggetto di riferimento (DTF 121 II 183). Rete via cavo Gran parte delle economie domestiche della Svizzera sono allacciate, soprattutto nei centri abitati, ad una rete via cavo che consente di ricevere dei programmi radiotelevisivi. I servizi offerti dagli operatori delle reti via cavo sono messi in conto separatamente. Le relative fatture non comprendono i canoni di ricezione, che vengono fatturati separatamente da Billag. Se in un contratto di locazione vengono menzionati dei canoni per la ricezione televisiva alla voce costi accessori, si tratta normalmente delle spese che riguardano la rete via cavo. Sat Access / lacune di copertura Tutti i casi in cui esistono lacune topografiche di ricezione vengono oggigiorno compensati, per quanto riguarda i programmi della SSR con una totale copertura, tramite l utilizzo del satellite. La trasmissione dei programmi ha luogo per mezzo di Eutelsat. Per ragioni legate ai diritti d autore i programmi TV sono tuttavia codificati. Per poterli ricevere, oltre ad un antenna parabolica è necessario un ricevitore Sat con Viaccess, ottenibile nei negozi specializzati. Per la decodificazione occorre pure una Set Access Card, che può essere acquistata presso la SRG SSR dietro versamento di importo unico. Per ulteriori informazioni si può selezionare il numero (Hotline) o consultare il

10 10 sito Apparecchi multifunzionali Apparecchi multifunzionali Gli apparecchi multifunzionali sono anch essi sottoposti all obbligo previsto dagli art. 68 cpv. 1 LRTV e 57 lett. b ORTV. Anche se la loro funzione principale non è la ricezione dei programmi radiofonici e televisivi, la loro caratteristica tecnica permette ai loro utilizzatori di captare dei programmi così che possono essere utilizzati al posto degli apparecchi di ricezione tradizionali. E per esempio il caso per i computer, gli i-phone, i BlackBerrys e i Netbook. Telefono portatile Se su un telefono cellulare (i-phone, smartphone, ecc.) si possono captare programmi radiofonici occorre annunciarsi per la ricezione radiofonica. E soggetta all obbligo di annuncio anche la ricezione di programmi televisivi via telefono cellulare: sia la televisione digitale secondo lo standard DVB-T, sia la modalità streaming (EDGE/UMTS/HSDPA), come ad esempio Swisscom TV air o Sunrise Mobile TV. In entrambi i casi (DVB-T o streaming) la qualità di ricezione del suono e dell immagine è oggi paragonabile a quella offerta dai tradizionali apparecchi di ricezione. Inoltre, malgrado la piccola taglia dello schermo, lo spettatore non ha nessuna difficoltà a seguire i programmi diffusi. Menzioniamo inoltre che per il secondo sistema (streaming), l utente deve di principio dichiarare espressamente di voler captare dei programmi televisivi. Deve, a questo scopo, concludere un abbonamento a pagamento o pagare un importo unico prima di essere atto a ricevere dei programmi televisivi. L utente di un tale servizio deve installare un applicazione o un browser-plug-in sul suo telefonino. La ricezione di programmi televisivi sul cellulare mediante DVB-H (prima: Swisscom TV mobile ) non è per il momento più possibile in Svizzera. Swisscom ha rimpiazzato il precedente servizio TV-Mobile con Swisscom TV air (streaming). Ricezione di programmi radiofonici a titolo privato via Internet Condizioni per la ricezione di programmi radiofonici a titolo privato via Internet: Collegamento ISDN o a banda larga (p.es. W-LAN, ADSL, rete via cavo, ecc.) e Ricezione mediante un software specifico (p.es. Media Player, RealPlayer) Se tali condizioni sono riempite scatta l obbligo di annuncio della ricezione di programmi radiofonici via Internet per l economia domestica

11 11 anche se nessun tipo di altro apparecchio radiofonico è installato. Ricezioni di programmi televisivi a titolo privato via Internet Condizioni di ricezioni di programmi televisivi a titolo privato via Internet: Collegamento ISDN o a banda larga (p.es. W-LAN, ADSL, rete via cavo, ecc.) e Ricezione mediante un software specifico (p.es. Media Player, RealPlayer); e Sottoscrizione di un abbonamento a pagamento per la ricezione di programmi televisivi via Internet oppure l iscrizione presso un fornitore per l accesso gratuito agli stessi Se tali condizioni sono riempite scatta l obbligo di annuncio della ricezione di programmi televisivi via Internet per l economia domestica anche se nessun tipo di altro apparecchio televisivo è installato. Ricezione di programmi radiofonici a titolo professionale / via Internet Condizioni per la ricezione di programmi radiofonici a titolo professionale o via Internet: Collegamento ISDN o a banda larga (p.es. W-LAN, ADSL, rete via cavo, ecc.) e Ricezione mediante un software specifico (p.es. Media Player, RealPlayer) Se tali condizioni sono riempite scatta l obbligo di annuncio della ricezione di programmi radiofonici via Internet per l impresa anche se nessun tipo di altro apparecchio radiofonico è installato. Per non essere sottomessi all obbligo di pagamento dei canoni a titolo professionale è sufficiente che nell impresa venga redatta una direttiva interna che vieta ai propri collaboratori di ricevere programmi radiofonici via Internet sul loro posto di lavoro. Ricezione di programmi televisivi a titolo professionale/ via Internet Condizioni di ricezioni di programmi televisivi a titolo professionale o via Internet: Collegamento ISDN o a banda larga (p.es. W-LAN, ADSL, rete via cavo, ecc.) e Ricezione mediante un software specifico (p.es. Media Player, RealPlayer); e Sottoscrizione di un abbonamento a pagamento per la ricezione di programmi televisivi via Internet oppure l iscrizione presso un fornitore per l accesso gratuito agli stessi. Se tali condizioni sono riempite scatta l obbligo di annuncio della ricezione di programmi televisivi via Internet per l impresa anche se nessun tipo di altro apparecchio televisivo è installato. Per non essere sottomessi all obbligo di pagamento dei canoni a titolo

12 12 professionale è sufficiente che nell impresa venga redatta una direttiva interna che vieta ai propri collaboratori di ricevere programmi radiofonici via Internet sul loro posto di lavoro. 1.3 Obbligo d annuncio Obbligo d annuncio della ricezione Chiunque (persone fisiche o morali) tiene pronto all uso o mette in funzione un apparecchio atto a ricevere programmi radiofonici o televisivi, o mette in servizio apparecchiature simili, è sottomesso all obbligo di annunciarlo (art. 68 cpv. 1 LRTV). Il numero di cliente è personale e, di norma, non può essere attribuito a terzi. Obbligo di collaborare La responsabilità di rispettare l obbligo di annuncio è tuttavia per principio a qualsiasi persona che dispone di apparecchi atti alla ricezione. Ciò non concerne soltanto l annuncio della presenza di apparecchi atti alla ricezione, rispettivamente della ricezione dei programmi, ma in particolare anche l annuncio tempestivo della sospensione dell esercizio, dato che l obbligo di pagare i canoni viene sospeso soltanto alla fine del mese in cui ha luogo la relativa comunicazione. Una cessazione retroattiva d esercizio degli apparecchi, in principio, non è possibile (art. 68 cpv. 5 LRTV). Comunicazione delle modifiche Le modifiche delle situazioni personali che hanno ripercussioni sull obbligo di annuncio in particolare i cambiamenti d indirizzo e la sospensione d esercizio di apparecchi di ricezione devono essere comunicati a Billag per iscritto (art. 68 cpv. 3 LRTV coordinato dall art. 60 ORTV). Il momento in cui vengono comunicate tali informazioni può influire sulla durata dell obbligo di pagare i canoni. In caso di annuncio della sospensione dell esercizio in seguito al trasferimento in un economia domestica nella quale una persona è già annunciata per la ricezione dei programmi, si consiglia di trasmettere immediatamente i relativi dati a Billag (se possibile con indicazione del numero di cliente). Così facendo il dossier può essere elaborato senza dover prendere contatto con il cliente ed evitando di continuare a fatturare i canoni di ricezione a due o più persone che vivono nella medesima economia domestica. Ricezione di programmi a titolo privato L elemento determinante per la definizione di ricezione privata ai sensi dell art. 58 cpv. 1 ORTV è l economia domestica. L annuncio vale per tutti gli apparecchi di ricezione presenti nell economia domestica della persona che lo ha effettuato e per l impiego di tali apparecchi da parte di questa persona, dei suoi famigliari (che vivono in comunione domestica) e dei suoi ospiti (durante il loro soggiorno). L annuncio comprende anche gli apparecchi mobili e fissi disponibili in veicoli, camper, imbarcazioni, ecc., nonché gli apparecchi usati a scopo per-

13 13 sonale sul luogo di lavoro, a condizione che la ricezione non sia destinata all informazione o all intrattenimento di collaboratori e/o clienti. L età della persona che effettua l annuncio è irrilevante; per principio anche i minorenni sono soggetti all obbligo d annuncio Ricezione a titolo professionale o Ricezione di programmi a titolo professionale o Dal momento in cui dei programmi sono ricevuti al di fuori della sfera privata / dall economia domestica (per esempio nelle imprese, alberghi, ristoranti, foyer, scuole, studi medici, studi d avvocatura, imprese di trasporti, ecc.) allo scopo d intrattenimento o informazione del personale e/o della clientela, la ricezione è considerata a titolo professionale o (art. 68 cpv. 2 LRTV, art. 58 cpv. 2 e 3 ORTV). L obbligo di pagare i canoni sussiste anche nei seguenti casi: ricezione di programmi a scopi di test o di dimostrazioni di apparecchi, o anche a dei fini d insegnamento scolastico. Gli apparecchi fissi o mobili, installati nei veicoli, negli uffici, ecc. sono anche coperti dall annuncio della ricezione a titolo professionale o. Dal momento in cui si ricevono dei programmi, le imprese individuali (iscritte o meno al registro di commercio), le imprese familiari e le persone morali (SA, Sagl, ecc.) devono pagare i canoni di ricezione a titolo professionale e/o. 1.4 Eccezioni in merito all obbligo di annuncio Chi non è in obbligo d annunciare i propri apparecchi, di norma, non è soggetto all obbligo di pagare i canoni Persone domiciliate all estero Domicilio all estero Indipendentemente dal fatto che siano di nazionalità svizzera o estera, le persone domiciliate all estero non sono soggette all obbligo di annuncio o di pagamento dei canoni se soggiornano in Svizzera per al massimo 90 giorni durante un anno civile o 90 giorni senza interruzione. (Art. 63 lett. a ORTV) Persone residenti in case di cura Casa di cura / casa anziani Le persone residenti nelle case di cura sono esenti dall obbligo di annuncio se il loro bisogno di cure è tale da non permettergli più di vivere in modo indipendente nella propria economia domestica. Gradi di cura In conformità all ORTV, è il caso quando i gradi di cura è quello descritto dall art. 7a cpv. 3 lett. e dell ordinanza del DFI sulle prestazioni dell assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie (OPre, RS

14 ), il che significa che si abbisogna almeno di 81 minuti al giorno (art. 63 lett. b ORTV). La comunicazione dei gradi di cura richiesta deve essere effettuata per iscritto e confermata da un autorità o dalla cassa malati della persona concernente Autorità federali Autorità federali In virtù dell art. 63 lett. c ORTV, le autorità federali sono esentate dall obbligo d annunciare le ricezioni e di pagare i canoni. Con autorità federali s intendono tutte le autorità amministrative centralizzate come quelle decentrate (art. 1 cpv. 1 e 2 PA; art. 2 LOGA). L elemento determinante è che l autorità in questione deliberi nell ambito dei compiti di diritto pubblico a lei attribuiti dalla Confederazione e che un ricorso diretto contro le sue decisioni sia ammissibile davanti ad un autorità federale (art. 1 cpv. 2 lett. e, in relazione con l art. 3 lett. a PA) Rappresentanze diplomatiche o consolari (ambasciate) e organizzazioni intergovernative Rappresentanze diplomatiche e organizzazioni intergovernative Sono esonerati dall obbligo di annuncio le rappresentanze diplomatiche, le missioni permanenti e i posti consolari, nonché le organizzazioni intergovernative che hanno concluso un accordo in sede con la Confederazione (art. 63 lett. d ORTV). L esenzione ha luogo in base all accordo di sede e agli accordi di Vienna concernenti l immunità diplomatica Personale delle missioni diplomatiche e delle organizzazioni intergovernative Personale delle missioni diplomatiche È esente dall obbligo di annuncio il personale diplomatico, amministrativo, tecnico e di servizio delle rappresentanze diplomatiche, delle missioni permanenti e dei posti consolari, sempre che non si tratti di cittadini svizzeri (art. 63 lett. e ORTV). Questa regola si applica ai detentori delle carte di legittimazione B, C, D, E, K rosso, K blu, K viola o O emessi dal Dipartimento federale degli affari esteri. Personale delle organizzazioni intergovernative Il personale delle organizzazioni intergovernative non è esente dall obbligo di annuncio anche qualora la rispettiva organizzazione abbia stipulato un accordo di sede con la Svizzera. Cittadini svizzeri I cittadini svizzeri e le cittadine svizzere non sono esenti dall obbligo di annuncio anche qualora facciano parte del personale diplomatico.

15 Inizio / fine dell obbligo di pagare i canoni Obbligo di pagare i canoni La presenza di apparecchi atti alla ricezione rispettivamente la loro preparazione all esercizio giustifica l obbligo di pagare i canoni. Per poterlo accertare, la legge prescrive l obbligo di annunciarsi in anticipo (art. 68 cpv. 3 LRTV). In altre parole, chi è soggetto all obbligo di annuncio di norma è anche soggetto all obbligo di pagare i canoni. Inizio e fine dell obbligo di pagare i canoni In base all art. 68 cpv. 4 LRTV, l obbligo di pagare i canoni inizia il primo giorno del mese seguente alla data in cui per la prima volta l apparecchio di ricezione è stato tenuto pronto all uso o è stato messo in funzione. Tale obbligo termina l ultimo giorno del mese in cui viene comunicata per iscritto la sospensione dell esercizio (art. 68 cpv. 5 LRTV), a condizione che la sospensione sia effettivamente avvenuta. Soggiorno temporaneo all estero Per le persone che soggiornano temporaneamente all estero (ad es. per trascorrere le vacanze) e continuano ad avere una propria economia domestica in Svizzera, l obbligo di annuncio e di pagamento dei canoni non subisce alcuna sospensione. Conformemente alla legislazione federale, i canoni di ricezione non corrispondono ad una tassa di consumo. Un assenza temporanea non giustifica pertanto la sospensione dell obbligo di pagare i canoni che continua a sussistere fintanto che esiste l economia domestica nella quale sono disponibili apparecchi atti alla ricezione di programmi grazie a piccole manipolazioni Impiego temporaneo di apparecchi Impiego temporaneo Nel caso di utilizzo temporaneo degli apparecchi, per esempio durante un avvenimento sportivo importante di una durata limitata e che non superi la fine del mese, la ricezione deve essere annunciata, ma non comporta nessuna tariffa e pertanto non sussiste l obbligo di pagamento dei canoni. Un annuncio è comunque obbligatorio come previsto dall art. 68 cpv. 1 e 3-5 LRTV. Se l utilizzo degli apparecchi si prolunga più della fine del mese, la ricezione di programmi deve essere annunciata e i canoni devono essere pagati.

16 16 2 Ricezione a titolo privato 2.1 Ricezione di programmi a fini privati Ricezione di programmi a fini privati L elemento determinante per la definizione di ricezione privata ai sensi dell art. 58 cpv. 1 ORTV è l economia domestica. L annuncio vale per tutti gli apparecchi di ricezione presenti nell economia domestica della persona che lo ha effettuato e per l impiego di tali apparecchi di questa persona, dei suoi famigliari (se vivono in comunione domestica) e dai suoi ospiti (durante il loro soggiorno). L annuncio comprende anche gli apparecchi mobili e fissi disponibili in veicoli, camper, imbarcazioni, ecc., nonché gli apparecchi usati a scopo personale sul luogo di lavoro, a condizione che la ricezione non sia destinata all informazione o all intrattenimento dei collaboratori e/o clienti. L età della persona che effettua l annuncio è irrilevante; per principio anche i minorenni sono soggetti all obbligo di annuncio. Economia domestica e convivenza Per economia domestica s intende uno spazio ben definito in cui si trascorre una normale vita quotidiana in modo relativamente indipendente. In tale senso non è sempre richiesta la disponibilità di un proprio bagno o di un proprio locale per cucinare e mangiare. In singoli casi è determinante sapere in che misura, in base alle condizioni quadro, è possibile vivere in modo sufficientemente indipendente. L unità economia domestica come tale è soggetta una sola volta all obbligo di annuncio e di pagamento dei canoni per la ricezione privata. In questo gruppo rientrano anche le persone che abitano assieme, a condizione che non costituiscano una comunità abitativa come indicato al paragrafo successivo. Comunità abitativa Per comunità abitativa si intendono edifici (o gruppi di edifici) con numerose unità abitative più o meno indipendenti, in cui le persone residenti utilizzano determinati locali in comune, ma hanno comunque la possibilità di proteggere la propria sfera privata. In questo gruppo rientrano normalmente le case per il personale degli ospedali, le case degli studenti e i conventi, nonché gli edifici con diversi appartamenti che dispongono di una cucina o di altri locali che vengono utilizzati in comune. In queste comunità abitative i residenti sono soggetti all obbligo di annuncio separato soltanto per la ricezione privata nei locali che sono esclusivamente a loro disposizione. Un eventuale esenzione dall obbligo di annuncio e di pagamento dei canoni è prevista dall art. 63 e 64 ORTV (cfr. cifra 2.5). Se viene utilizzato un apparecchio di ricezione nei locali utilizzati in

17 17 comune, l obbligo di annuncio spetta alla comunità abitativa (annuncio per la ricezione professionale e/o, se la comunità abitativa ha carattere istituzionale: cfr. cifra 3.4.5). 2.2 Definizione degli apparecchi ed altri aspetti tecnici Principi generali Apparecchi di ricezione tradizionali Quando nel presente documento vengono menzionati apparecchi che potrebbero eventualmente giustificare l obbligo di annuncio e di pagamento dei canoni, si fa riferimento da un lato ad apparecchi che consentono di ricevere i programmi radiotelevisivi con mezzi tradizionali, ovvero mediante antenna interna all abitazione o installata sul tetto, tramite satellite con eventuale equipaggiamento supplementare (antenna parabolica o tuner satellitare) oppure attraverso la rete (rete via cavo, rete telefonica). Apparecchi impiegati esclusivamente per la riproduzione di immagini e suoni Chi dispone esclusivamente di apparecchi le cui caratteristiche tecniche non consentono di ricevere programmi, sia per il fatto che non sono concepiti a tale scopo o perché gli impianti periferici e i collegamenti non esistono o sono piombati (ad. es. antenna o collegamento alla rete via cavo non disponibili, impianto hifi privo di tuner, ecc.), e utilizza questi apparecchi per la riproduzione di immagini e suoni non è soggetta all obbligo di annuncio. Apparecchi pronti alla ricezione Vengono considerati apparecchi pronti alla ricezione dal momento in cui sono sufficienti piccole manipolazioni semplici per permettere la ricezione: inserimento di batterie, collegamento a presa elettrica, allacciamento ad antenna o ad un servizio di emittenti; per gli apparecchi multifunzionali, l attivazione di una funzione o di un programma o di un contatto in linea con dei fornitori di programmi in previsione di scaricare un applicazione necessaria alla ricezione di programmi. Programmi Per programma ai sensi delle presenti spiegazioni si intende qualsiasi genere di diffusione destinata al pubblico e caratterizzata alla continuità, che viene stabilita dalla stazione emittente e che non può essere immediatamente modificata dall ascoltatore / dall ascoltatrice o dal telespettatore / dalla telespettatrice. Il programma costituisce un unità: di conseguenza, la ricezione di programmi radiofonici integrati in un programma televisivo (programmi SSR del mattino) non viene considerata come ricezione radiofonica a sé stante e non è pertanto soggetta all obbligo di annuncio separato.

18 18 Programmi settoriali ed emittenti Pay-TV La ricezione dei cosiddetti programmi settoriali come Music-Choice o dei programmi Pay-TV (ad es. Teleclub) è soggetta all obbligo di annuncio e di pagamento dei canoni, per quanto, a tale scopo, vengono utilizzati apparecchi che per principio consentono anche la ricezione di trasmissioni non codificate. Ricezioni di programmi nazionali ed esteri In base alla tecnica applicata, se i programmi vengono ricevuti contemporaneamente alla loro diffusione, sussiste, per la loro ricezione, di principio l obbligo di annuncio. Il mezzo di ricezione (antenna, satellite, rete via cavo, rete telefonica e/o rete di trasmissione di dati), la frequenza e la qualità della ricezione, non la provenienza dei programmi (nazionali o internazionali, programmi della SRG SSR o di altre emittenti) non sono rilevanti a tal fine. Questa interpretazione è stata confermata espressamente dal tribunale federale mediante una sentenza che costituisce oggetto di riferimento (DTF 121 II 183). Rete via cavo Gran parte delle economie domestiche della Svizzera sono allacciate, soprattutto nei centri abitati, a una rete via cavo che consente di ricevere i programmi radiotelevisivi. I servizi offerti dagli operatori delle reti via cavo sono messi in conto separatamente. Le relative fatture non comprendono i canoni di ricezione, che vengono fatturati separatamente da Billag. Se in un contratto di locazione vengono menzionati dei canoni per la ricezione televisiva alla voce costi accessori, si tratta normalmente delle tasse che riguardano la rete via cavo. Sat Access /lacune di copertura Tutti i casi in cui esistono lacune topografiche di ricezione vengono oggigiorno compensati, per quanto riguarda i programmi della SSR con una totale copertura, tramite l utilizzo del satellite. La trasmissione dei programmi ha luogo per mezzo di Eutelsat. Per poterli ricevere, oltre ad un antenna parabolica è necessario un ricevitore Sat con Viaccess, ottenibile nei negozi specializzati. Per la decodificazione occorre pure una Set Access Card, che può essere acquistata presso la SRG SSR dietro versamento di importo unico. Per ulteriori informazioni si può selezionare il numero (Hotline) o consultare il sito Apparecchi multifunzionali Apparecchi multifunzionali Gli apparecchi multifunzionali sono anch essi sottoposti all obbligo previsto dagli art. 68 cpv. 1 LRTV e 57 lett. b ORTV. Anche se la loro funzione principale non è la ricezione dei programmi radiofonici e televisivi, la loro caratteristica tecnica permette ai loro utilizzatori di captare dei programmi così che possono essere utilizzati al posto degli apparecchi di ricezione tradizionali. E per esempio il caso per i computer, gli i-phone, i BlackBerrys e i Netbook.

19 19 Telefono portatile Se su un telefono cellulare (i-phone, smartphone, ecc.) si possono captare programmi radiofonici occorre annunciarsi per la ricezione radiofonica. E soggetta all obbligo di annuncio anche la ricezione di programmi televisivi via telefono cellulare: sia la televisione digitale secondo lo standard DVB-T, sia la modalità streaming (EDGE/UMTS/HSDPA), come ad esempio Swisscom TV air o Sunrise Mobile TV. In entrambi i casi (DVB-T o streaming) la qualità di ricezione del suono e dell immagine è oggi paragonabile a quella offerta dai tradizionali apparecchi di ricezione. Inoltre, malgrado la piccola taglia dello schermo, lo spettatore non ha nessuna difficoltà a seguire i programmi diffusi. Menzioniamo inoltre che per il secondo sistema (streaming), l utente deve di principio dichiarare espressamente di voler captare dei programmi televisivi. Deve, a questo scopo, concludere un abbonamento a pagamento o pagare un importo unico prima di essere atto a ricevere dei programmi televisivi. L utente di un tale servizio deve installare un applicazione o un browser-plug-in sul suo telefonino. La ricezione di programmi televisivi sul cellulare mediante DVB-H (prima: Swisscom TV mobile ) non è per il momento più possibile in Svizzera. Swisscom ha rimpiazzato il precedente servizio TV-Mobile con Swisscom TV air (streaming). Ricezione di programmi radiofonici a titolo privato via Internet Condizioni per la ricezione di programmi radiofonici a titolo privato via Internet: Collegamento ISDN o a banda larga (p.es. W-LAN, ADSL, rete via cavo, ecc.) e Ricezione mediante un software specifico (p.es. Media Player, RealPlayer) Se tali condizioni sono riempite scatta l obbligo di annuncio della ricezione di programmi radiofonici via Internet per l economia domestica anche se nessun tipo di altro apparecchio radiofonico è installato. Ricezione di programmi televisivi a titolo privato via Internet Condizioni di ricezioni di programmi televisivi a titolo privato via Internet: Collegamento ISDN o a banda larga (p.es. W-LAN, ADSL, rete via cavo, ecc.) e Ricezione mediante un software specifico (p.es. Media Player, RealPlayer); e Sottoscrizione di un abbonamento a pagamento per la ricezione di programmi televisivi via Internet oppure iscrizione presso un

20 20 fornitore per l accesso gratuito agli stessi. Se tali condizioni sono riempite scatta l obbligo di annuncio della ricezione di programmi televisivi via Internet per l economia domestica anche se nessun tipo di altro apparecchio televisivo è installato. 2.3 Eccezioni dall obbligo d annunciare la ricezione Chi non è in obbligo d annunciare i propri apparecchi, di norma, non è soggetto all obbligo di pagare i canoni Persone domiciliate all estero Domicilio all estero Indipendentemente dal fatto che siano di nazionalità svizzera o estera, le persone domiciliate all estero non sono soggette all obbligo di annuncio e di pagamento dei canoni se soggiornano in Svizzera per al massimo 90 giorni durante un anno civile o 90 giorni senza interruzione (art. 63 lett. a ORTV; cfr. cifra 1.4.1) Persone domiciliate in case di cura Case di cura / casa anziani Le persone residenti nelle case di cura sono esentate dall obbligo di annuncio se il loro bisogno di cure è tale da non permettergli più di vivere in modo indipendente nella propria economia domestica. Gradi di cura In conformità all ORTV, è il caso quando i gradi di cura è quello descritto dall art. 7 cpv. 3 lett. e dell ordinanza del DFI sulle prestazioni dell assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie (OPre, RS ), il che significa che si abbisogna almeno di 81 minuti al giorno (art. 63 lett. b ORTV). La comunicazione dei gradi di cura richieste deve essere effettuata per iscritto e confermata da un autorità o dalla cassa malati della persona concernente Personale delle missioni diplomatiche e delle organizzazioni intergovernative Personale delle missioni diplomatiche È esente dall obbligo di annuncio il personale diplomatico, amministrativo, tecnico e di servizio delle rappresentanze diplomatiche, delle missioni permanenti e dei posti consolari, sempre che non si tratti di cittadini svizzeri (art. 63 lett. e ORTV). Questa regola si applica ai detentori delle carte di legittimazione B,C,D,E,K rosso, K blu, K viola o O emessi dal Dipartimento federale degli affari esteri. Personale delle organizzazioni intergovernative Il personale delle organizzazioni intergovernative non è esente dall obbligo di annuncio anche qualora la rispettiva organizzazione abbia stipulato un accordo di sede con la Svizzera.

21 21 Cittadini svizzeri I cittadini svizzeri e le cittadine svizzere non sono esenti dall obbligo di annuncio anche qualora facciano parte del personale diplomatico. 2.4 Obbligo d annuncio: casi particolari Obbligo d annuncio per i residenti settimanali Residenti settimanali I residenti settimanali sono soggetti all obbligo separato di annuncio e del pagamento dei canoni per una residenza settimanale se vi trascorrono tre o più notti alla settimana durante la maggior parte del periodo d utilizzo di tale abitazione (es. durata del contratto di locazione). Bisogna considerare, in questo caso, che si tratta di due economie domestiche separate. Il criterio determinante in questa situazione è il numero di giorni di presenza settimanali (sentenza del Tribunale federale 2A_528/2006 del 6 febbraio 2007) Utilizzo privato di case / d appartamenti di vacanza Case o appartamenti di vacanza ad utilizzo privato L annuncio per la ricezione privata comprende anche le case e gli appartamenti di vacanza utilizzati a scopo privato. Tuttavia, la ricezione in un appartamento o una casa di vacanza data in locazione anche in ambito privato è considerata a titolo (sentenza del Tribunale federale 2C_320/2009, del 3 febbraio 2010, cfr. cifra 1.3.1) Persone residenti per un lungo periodo in albergo Persone residenti fissi in albergo Per le persone che risiedono a lungo in albergo, la camera occupata viene paragonata ad un economia domestica ai sensi dell art. 58 cpv. 1 ORTV. Di conseguenza, per queste persone sussiste l obbligo di annuncio (per la ricezione privata). Per ospite fisso si intende una persona che alloggia in un albergo per più di tre mesi. Indipendentemente da quanto indicato sopra, l albergo è soggetto all obbligo di annuncio e di pagamento dei canoni per la ricezione, se dispone di apparecchi atti alla ricezione Alloggi destinati al personale / Centri di accoglienza / Alloggi per asilanti Alloggi per il personale con un occupazione di breve durata La ricezione dei programmi nelle case per il personale è soggetta all obbligo di annuncio e di pagamento dei canoni, esattamente come per le economie domestiche private e gli alberghi. Se gli appartamenti di un azienda vengono occupati soltanto per brevi

22 22 periodi (tre mesi al massimo), è comunque richiesto l annuncio per la ricezione professionale da parte dell azienda stessa. In tal caso, conformemente all art. 60 cpv. 2 ORTV ogni edificio deve essere annunciato separatamente. Alloggi per il personale con un occupazione a lungo termine Se gli appartamenti vengono invece occupati per lunghi periodi (più di tre mesi) dalla stessa persona, per ognuno di essi sussiste l obbligo di annuncio per la ricezione privata conformemente all art. 58 cpv. 1 ORTV. Per principio, la persona che occupa l appartamento è responsabile di adempiere l obbligo di annuncio e di pagamento dei canoni. Su richiesta dell amministrazione della casa per il personale, Billag può tuttavia inviare le fatture ad un indirizzo di fatturazione ben distinto. In questo caso, le rispettive economie domestiche vengono registrate in modo impersonale, ma risultano comunque annunciate per la ricezione privata dei programmi. Centri di accoglienza, alloggi per asilanti La regola sopra menzionata si applica per i centri di accoglienza e alloggi per asilanti (cfr. cifra 3.4.4). 2.5 Esenzione dall obbligo di pagamento dei canoni Esenzione per i beneficiari di prestazioni complementari Su richiesta scritta, i beneficiari di rendita AVS o AI che ricevono prestazioni complementari della Confederazione sono esenti dal pagamento dei canoni. La persona richiedente deve presentare all ufficio di riscossione un attestato concernente il diritto alle prestazioni complementari (art. 64 cpv. 1 ORTV). L esenzione non concerne soltanto la persona che percepisce la prestazione complementare, bensì tutta l economia domestica in cui essa vive, a condizione che l annuncio per la ricezione dei programmi sia stato fatto a nome della persona esente. L elemento determinante è l ottenimento di prestazioni complementari secondo il diritto federale. L ottenimento delle prestazioni complementari cantonali, sovvenzioni comunali o altri sostegni finanziari non costituiscono un criterio valido d esenzione. Momento in cui prende effetto l esenzione L esenzione dal pagamento dei canoni inizia al più presto il mese successivo a quello in cui è stata inoltrata la relativa richiesta (art. 64 cpv. 2 ORTV). Un esenzione con effetto retroattivo non è possibile. Quando si invia la richiesta per l ottenimento delle prestazioni complementari alla cassa di compensazione, si consiglia di inoltrare contemporaneamente una richiesta scritta a Billag per l esenzione dal pagamento dei canoni, anche se quest ultima potrà essere elaborata definitivamente dopo che sarà stata presa una decisione in merito alle prestazioni complementari. In seguito all esenzione dal pagamento dei canoni, Billag ha il compi-

23 23 to di verificare a scadenza regolari che i requisiti necessari (continuazione del diritto alle prestazioni complementari) sono adempiute (art. 64 cpv. 4 ORTV). Il fatto di non dover pagare i canoni, non esenta l utente dall obbligo di annuncio. Le modifiche importanti quali il cambiamento d indirizzo o la conclusione del diritto alle prestazioni complementari devono essere comunicate per iscritto a Billag. 2.6 Inizio / fine dell obbligo di pagare i canoni Obbligo di pagare i canoni La presenza di apparecchi atti alla ricezione rispettivamente la loro preparazione all esercizio giustifica l obbligo di pagare i canoni. Per poterlo accertare, la legge prescrive l obbligo di annunciarsi in anticipo (art. 68 cpv. 3 LRTV). In altre parole, chi è soggetto all obbligo di annuncio di norma anche soggetto all obbligo di pagare i canoni. Inizio e fine dell obbligo di pagare i canoni Conformemente all art. 68 cpv. 4 LRTV, l obbligo di pagare i canoni di ricezione comincia il primo giorno del mese seguente la data in cui per la prima volta l apparecchio di ricezione è stato tenuto pronto all uso o è stato messo in funzione. L obbligo di pagare i canoni termina alla fine del mese durante il quale la cessazione d esercizio è stata comunicata per scritto a Billag (art. 68 cpv. 5 LRTV) a condizione che la sospensione sia effettivamente avvenuta. Soggiorno temporaneo all estero Per le persone che soggiornano temporaneamente all estero (ad. es. per trascorrere le vacanze) e continuano ad avere una propria economia domestica in Svizzera, l obbligo di annuncio e di pagamento dei canoni non subisce alcuna sospensione. Conformemente alla legislazione federale, i canoni di ricezione non corrispondono ad una tassa di consumo. Un assenza temporanea non giustifica pertanto la sospensione dell obbligo di pagare i canoni che continua a sussistere fintanto che esiste l economia domestica nella quale sono disponibili apparecchi atti alla ricezione di programmi grazie a piccole manipolazioni Impiego temporaneo d apparecchi Impiego temporaneo Nel caso di utilizzo temporaneo degli apparecchi, per esempio durante un avvenimento sportivo importante di una durata limitata e che non superi la fine di un mese, la ricezione deve essere annunciata, ma non comporta nessuna tariffa e pertanto non sussiste l obbligo di pagamento dei canoni. Un annuncio è comunque obbligatorio come previsto dall art. 68 cpv. 1 e 3-5 LRTV.

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