Corte di Cassazione - copia non ufficiale
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- Elvira Gattini
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1 Penale Sent. Sez. 3 Num Anno 2014 Presidente: MANNINO SAVERIO FELICE Relatore: DI NICOLA VITO Data Udienza: 18/06/2014 SENTENZA sul ricorso proposto dal Procuratore Generale presso la Corte di appello di Roma nei confronti di Sanitate Emiliano, nato a Roma il 14/01/1974 avverso la sentenza del 11/03/2013 del Tribunale di Roma - sezione distaccata di Ostia visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere Vito Di Nicola; udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Giulio Romano, che ha concluso per la conversione del ricorso in appello; udito per gli imputati l'avv. Nicola Neri che ha concluso per il rigetto del ricorso.
2 RITENUTO IN FATTO 1. E' impugnata per saltum la sentenza emessa in data 11 marzo 2013 dal Tribunale di Roma - sezione distaccata di Ostia - con la quale Emiliano Sanitate è stato condannato per il reato previsto dall'art. 44 lett. b) d.p.r. 6 giugno 2001, n. 380, così derubricata l'originaria imputazione ex art. 44 lett. c) di cui al capo a) e per i reati satelliti di cui al capo c), e assolto, unitamente a Vanessa Sanitate, dal reato previsto dall'art. 181 d.lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 (capo b) perché il fatto non sussiste, mentre Vanessa Sanitate è stata altresì assolta dai reati di cui al capo a) e c) per non aver commesso il fatto. Ai predetti si contestava (artt. 110 cod. pen. e 44 lett. c) D.P.R. n. 380 del 2001), di avere, in concorso tra loro, abusivamente realizzato in assenza del prescritto permesso di costruire, in zona sottoposta a vincolo paesistico ambientale, una sopraelevazione consistente nell'edificazione di n. 12 pilastri in c.a. di altezza variabile da m. 1,70 a m. 2,70 circa, su cui poggiava una struttura lignea con sovrastante tavolato ligneo, con guaina impermeabilizzanti e tegole a copertura dell'intero lastrico di una parte di un preesistente balcone sottostante per un aggetto di ml. 3,50 x 1,50 (capo a) nonché (artt. 110 cod. pen., 134 e 181 D. L.vo n , di avere, in concorso tra loro, realizzato le opere di cui al capo a) in zona sottoposta a vincolo paesistico - ambientale ai sensi del medesimo decreto senza la prescritta autorizzazione (capo b) ed infine (artt.110 cod. pen. 64, 65, 71 e 72 D.P.R. n. 380 del 2001 di avere, in concorso tra loro, eseguito le opere di cui al capo a) senza il progetto esecutivo e la direzione di un professionista abilitato e senza la prescritta denuncia di inizio lavori allo sportello unico del comune e comunque al competente ufficio tecnico regionale (capo c), accertati in Roma, Via Ragoli, fino all'8 febbraio Nel pervenire a tali conclusioni il Tribunale, per quanto qui interessa, riconosceva che l'area era gravata da vincolo paesaggistico per essere stata dichiarata di notevole interesse pubblico dal D.M. 21 ottobre 1954 ma osservava che tale dichiarazione non era operativa perché il d.lgs. n. 42 del 2004 e succ. mod. riconosceva l'operatività dei provvedimenti dichiarativi di notevole interesse pubblico emessi, come il citato D.M. 21 ottobre 1954, ai sensi dell'allora vigente legge n del 1939 solo a condizione, nella specie mancante, che essi fossero stati notificati ai proprietari delle unità immobiliari interessate, con la conseguenza che l'area su cui insisteva il manufatto abusivo non poteva neppure essere qualificata bene paesaggistico sicché il reato ex art. 44 lett. c) TUE doveva essere derubricato in quello ex art. 44 lett. b) ed il reato ex art. 181 d.lgs. n. 42 del 2004 doveva ritenersi con configurabile. 2
3 2. Per l'annullamento della sentenza impugnata ricorre per cassazione, omisso medio, il Procuratore generale presso la Corte di appello di Roma limitatamente alla parte della sentenza in cui Emiliano Sanitate è stato dichiarato colpevole del reato di cui all'art. 44 lett. b) DPR 380 del 2001, così derubricata l'originaria imputazione ex 44 lett. c) DPR 380 del 2001 (capo a), nonché nella parte in cui lo stesso è stato assolto perché il fatto non sussiste dal reato ex artt. 134, 181 d.lgs. n. 42 del Il ricorrente lamenta inosservanza ed erronea applicazione degli artt.44 lett. b) e c) d.p.r. 6 giugno 2001, n. 380; artt. 134, , 157, 1891 d.lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 nonché manifesta illogicità della motivazione risultante dal testo della sentenza impugnata (art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen.) Osserva il ricorrente come nella sentenza si dia atto che l'area su cui insiste il manufatto abusivo è stata dichiarata di notevole interesse pubblico con il D.M. 21 ottobre 1954 ("Dichiarazione di notevole interesse pubblico della fascia costiera di ostia, Anzio e Nettuno") e che, anzi, questo è il motivo per cui essa è stata inclusa nel novero dei beni paesaggistici. L'art. 134 d.lgs. n. 42 del 2004 include infatti nel novero dei beni paesaggistici "(...) a) gli immobili e le aree di cui all'art. 136", cioè gli immobili ed aree dichiarati di notevole interesse pubblico. Erroneamente, tuttavia, il giudice ha ritenuto che la dichiarazione di notevole interesse pubblico, e quindi il vincolo paesaggistico, non fosse, nel caso di specie, "operativa", sul rilievo (inesatto) che l'art. 157 d.lgs. 42/2004 imporrebbe la notifica (nella specie non effettuata) dei provvedimenti dichiarativi di notevole interesse pubblico ai proprietari dei beni interessati, con la conseguenza che, non essendo affatto richiesta dalla normativa paesaggistica siffatta notifica per l'operatività del vincolo, il Tribunale, da un lato, ha errato nel non ritenere la configurabilità del reato paesaggistico (art. 181 d.lgs. n. 42 del 2004) e, dall'altro, avrebbe dovuto ritenere integrata, avendo espressamente riconosciuto che l'area ove insiste il manufatto abusivo è stata dichiarata di notevole interesse pubblico, la fattispecie originariamente contestata (art. 44 lett. c) e non derubricare il fatto nella fattispecie di minore gravità ex art. 44 lett. b) TUE. Peraltro, essendo stato contestato "in fatto" il vincolo ed essendosi l'imputato difeso sul punto, il Tribunale avrebbe dovuto addirittura dare l'esatta qualificazione giuridica del reato rubricato al capo c) sussumendolo nella fattispecie di cui all'art. 181, comma 1 bis, d.lgs. n. 42 del 2004 e riconducendolo quindi nell'ambito della fattispecie delittuosa anziché contravvenzionale. 3
4 3. A seguito del ricorso per cassazione, Emiliano Sanitate ha proposto appello incidentale eccependo la prescrizione dei reati. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. L'appello incidentale è inammissibile. 2. Va sul punto osservato che l'appello incidentale non è strumento autonomo di impugnazione ma ha natura accessoria rispetto a quello principale, tanto che perde efficacia in caso di inammissibilità di quest'ultimo o di rinuncia allo stesso e può essere proposto soltanto in relazione ai punti della decisione oggetto dell'appello principale, che dunque necessariamente presuppone, nonché a quelli che hanno connessione essenziale con essi (v. Sez. U, n del 17/10/2006, dep. 09/03/2007, Michaeler, Rv ). Ne consegue che il ricorso cosiddetto "per saltum" si converte in appello, (art. 569, cpv., cod. proc. pen.) solo quando la sentenza "è appellata da una delle parti", e non anche, per il principio di tassatività delle impugnazioni, nelle ipotesi in cui sia stato proposto appello incidentale (Sez. 6, n del 13/04/2010, Melpignano, Rv ). In tal caso, quindi, non trova applicazione il principio sancito dall'art. 580 cod. proc. pen. per il quale, quando contro la stessa sentenza sono proposti mezzi di impugnazione diversi, il ricorso per cassazione si converte in appello, pervenendosi alla conseguente riunione, davanti al giudice dell'appello, delle impugnazioni frammentariamente proposte e ciò si spiega ove si consideri che il richiamato principio di tassatività deve trovare più rigorosa applicazione proprio per i gravami incidentali, dal momento che questi, per definizione, sono ammessi in deroga al principio secondo cui i termini per proporre i mezzi di impugnazione sono stabiliti a pena di decadenza. Neppure è possibile sostenere che la cognizione del gravame incidentale spetti alla Corte di cassazione, investita del ricorso per saltum, perché alcuna norma consente, qualora sia stato proposto ricorso immediato per cassazione, di azionare una impugnazione incidentale, avendo il codice di rito previsto la figura dell'appello incidentale e non anche quella del ricorso incidentale. Ne deriva l'inammissibilità dell'appello incidentale sicché, in forza del disposto di cui all'art. 616 cod. proc. pen., l'appellante va condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di mille euro in favore della Cassa delle ammende non ravvisandosi ragioni di esonero per assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità. 3. Il ricorso del Procuratore generale è invece fondato. 4
5 3.1. Correttamente è stato sostenuto nel ricorso come l'art. 134 d.lgs. n. 42 del 2004 includa nel novero dei beni paesaggistici "(...) a) gli immobili e le aree di cui all'art. 136", ossia gli immobili e le aree dichiarate di notevole interesse pubblico. Conseguentemente è erroneo il convincimento espresso dal Tribunale circa la mancanza di operatività della dichiarazione di notevole interesse pubblico, e quindi del vincolo paesaggistico, per difetto di notifica agli interessati, ai sensi dell'ex art. 157 d.lgs. n. 42 del 2004, dei provvedimenti dichiarativi di notevole interesse pubblico. Il richiamo all'art. 157 d.lgs. n. 42 del 2004 è improprio perché la disposizione non disciplina le forme di pubblicità o di comunicazione dei provvedimenti dichiarativi di notevole interesse pubblico, le quali sono, invece, contemplate nelle precedenti disposizioni (in particolare art. 140 d.lgs. n. 43 del 2004) Perciò l'esecuzione di lavori edilizi di qualsiasi genere in variazione essenziale e in totale difformità o in assenza dal permesso di costruire su beni paesaggistici ricadenti su immobili o aree che siano stati dichiarati di notevole interesse pubblico nelle zone sottoposte a vincolo storico, artistico, archeologico, paesistico, ambientale, configura sia il urbanistico (art. 44 lett. c) d.p.r. n. 380 del 2001), che implica la pura e semplice esistenza di un valido vincolo e l'esecuzione di un intervento edilizio nella zona vincolata, sia il reato paesaggistico. Quanto all'integrazione di tale ultima fattispecie, questa Corte ha affermato che la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del decreto ministeriale impositivo di un vincolo paesaggistico per un'intera zona è condizione sufficiente di operatività del vincolo stesso, essendo necessaria la notifica del decreto ai proprietari unicamente con riguardo al vincolo imposto su singoli beni (Sez. 3, n del 16/03/2010, Ciarnò ed altro, Rv ). La zona in cui è stato realizzato l'immobile è sottoposta a vincolo paesaggistico ai sensi della L. n del Con D.M. 21 ottobre 1954 ("Dichiarazione di notevole interesse pubblico della fascia costiera di Ostia, Anzio e Nettuno") la zona costiera di Ostia è stata infatti dichiarata di notevole interesse pubblico, essendo questo il motivo per cui essa è stata inclusa nel novero dei beni paesaggistici. Investendo il vincolo un'intera zona, a norma della L. n del 1939 (art. 1, nn. 3 e 4), è sufficiente l'imposizione del vincolo medesimo con decreto ministeriale e relativa pubblicazione sulla G.U. con la conseguenza che la notifica ai proprietari, cui si fa riferimento nella sentenza impugnata, riguarda invece l'imposizione del vincolo su singoli beni (art. 1, nn. 1 e 2). 5
6 Ne consegue che per le aree di notevole interesse estetico e paesaggistico non è prevista dal Codice dei beni culturali e del paesaggio alcuna notificazione del provvedimento dell'amministrazione che ha imposto il vincolo ai proprietari, possessori o detentori dell'immobile, così come non era prevista tale notificazione in base alla normativa precedente. Nel caso in esame, pertanto, trattandosi di lavori eseguiti in un'area dichiarata di notevole interesse pubblico, secondo le risultanze dell'accertamento di merito, non doveva essere effettuata alcuna notificazione del vincolo ai proprietari o ad altri soggetti interessati. Né è configurabile, come pure questa Corte ha affermato, alcun profilo di illegittimità costituzionale della norma esaminata, risultando evidente che la diversa disciplina prevista per le forme di pubblicità del vincolo è conseguenza della diversa natura e caratteristiche degli immobili e aree cui la stessa si riferisce, mentre la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica e sul Bollettino Ufficiale della Regione dei provvedimenti impositivi del vincolo su complessi immobiliari o aree soddisfa in ogni caso l'esigenza di un'adeguata pubblicizzazione dei provvedimenti stessi. L'esistenza del vincolo era pertanto conoscibile e, con l'ordinaria diligenza, l'imputato avrebbe potuto effettuare i necessari accertamenti. Ne deriva l'annullamento della sentenza impugnata con rinvio per nuovo esame sui suddetti punti. 4. Quanto all'ultima questione che è stata posta con il ricorso del Procuratore generale circa la configurabilità in iure del delitto previsto dall'art. 181, comma 1 bis, d.lgs. n. 42 del 2004, osserva la Corte come il Tribunale non abbia emesso alcuna decisione sul punto per avere escluso a priori l'integrazione del reato paesaggistico, come formalmente contestato, per mancanza di notifica agli interessati del provvedimento dichiarativo del notevole interesse pubblico della zona. Ne consegue come il giudizio di rinvio non possa subire in parte qua alcun vincolo di cognizione ad opera della sentenza di annullamento. 5. Pertanto la sentenza impugnata va annullata nelle parti oggetto del gravame ed il Giudice del rinvio si atterrà ai seguenti principi di diritto: "l'esecuzione di lavori edilizi di qualsiasi genere in variazione essenziale e in totale difformità o in assenza dal permesso di costruire su beni paesaggistici ricadenti su immobili o aree che siano stati dichiarati di notevole interesse pubblico nelle zone sottoposte a vincolo storico, artistico, archeologico, paesistico, ambientale, configura sia il urbanistico (art. 44 lett. c) d.p.r. n. 380 del 2001), che implica la pura e semplice esistenza di un valido vincolo e 6
7 l'esecuzione di un intervento edilizio nella zona vincolata, sia il reato paesaggistico. Per la configurabilità del reato paesaggistico e di quello previsto dall'art. 44, lett. c), d.p.r. n. 380 del 2001, la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del decreto ministeriale impositivo del vincolo per un'intera zona è condizione sufficiente di operatività del vincolo stesso, non essendo necessaria la notifica del decreto ai proprietari che è invece unicamente richiesta con riguardo alle restrizioni imposte, ai fini della tutela dei beni giuridici oggetto delle rispettive incriminazione, su singoli beni". P.Q.M. Dichiara inammissibile l'appello incidentale di Sanitate Emiliano e condanna l'appellante al pagamento delle spese processuali e della somma di euro mille alla Cassa delle Ammende. Annulla la sentenza impugnata in accoglimento del ricorso del P.G. e rinvia al Tribunale di Roma. Così deciso il 18/06/2014
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