L Evoluzione della figura dell Amministratore Immobiliare
|
|
- Martina Marchetti
- 8 anni fa
- Visualizzazioni
Transcript
1 Convegno condominio 2005 Associazione Liberi Amministratori Condominiali Sede di Bologna - alac@ascom.bo.it c/o ASCOM BOLOGNA Strada Maggiore Bologna Tel 051/ Fax 051/ * * * RACCOLTA ATTI del Convegno IL CONDOMINIO 2005 tenutosi il 26 febbraio 2005 presso la CCIAA di Bologna Associazione Liberi Amministratori Condominiali Sede di Bologna - alac@ascom.bo.it c/o ASCOM BOLOGNA Strada Maggiore Bologna Tel 051/ Fax 051/ * * * Convegno IL CONDOMINIO 2005 del 26 febbraio 2005 Bologna CCIAA di Bologna L Evoluzione della figura dell Amministratore Immobiliare a cura di ANDREA TOLOMELLI Il Codificatore del 1942, nel nuovo Istituto del Condominio degli edifici, disegna la figura
2 dell Amministratore principalmente agli articoli 1129, 1130 e 1131 c.c., che vanno però necessariamente integrati con gli altri specifici disposti contenuti nel Capo II. Tutta la disciplina del Condominio è caratterizzata da un ampia flessibilità che, ha consentito un facile adattamento al mutare delle esigenze del vivere in comune ed al conseguente variare degli immobili. Come si evince chiaramente dalla formulazione letterale della normativa, il Legislatore identifica l Amministratore del Condominio, anzitutto come un soggetto esecutore del deliberato assembleare e curatore dei diritti ed interessi della collettività, sia per quanto riguarda il recupero del credito, sia generalmente per la tutela dei beni comuni. L articolo 1130 c.c., al primo comma, sancisce infatti espressamente che, l Amministratore deve, nell ordine, eseguire le delibere assembleari, curare l osservanza del Regolamento di Condominio, disciplinare l uso delle cose comuni, riscuotere i contributi ed erogare le spese per l ordinaria manutenzione e per i servizi in comune e compiere gli atti conservativi dei diritti inerenti alle parti comuni dell edificio. All articolo 63 delle disposizioni di attuazione al codice civile si prevede poi la possibilità per l Amministratore di riscuotere i crediti condominiali, richiedendo all Autorità Giudiziaria competente decreto ingiuntivo immediatamente esecutivo. La formulazione così ampia del disposto di cui all articolo 1130 c.c., ha dato così la possibilità di identificare anzitutto l Amministratore come un soggetto responsabile del recupero del credito, rispondendo ai condomini per il mancato e tempestivo ricorso all Autorità Giudiziaria, infatti al tempo in cui nacque la normativa questa si presentava come la funzione principale dell Amministratore, per poi potergli attribuire una responsabilità fiscale in relazione ai nuovi adempimenti ai quali il Condominio è stato sottoposto con l identificazione di quest ultimo come Sostituto d imposta, ed ancora una responsabilità in ordine alla sicurezza delle e nelle parti comuni e per tutti quegli interventi di manutenzione ordinaria, ma anche d urgenza, come disposto dall ultimo comma dell articolo 1135 c.c.: l Amministratore non può ordinare lavori di manutenzione straordinaria, salvo che, rivestano carattere d urgenza, ma in questo caso deve riferirne alla prima Assemblea. Dal combinato disposto dell articolo 1130 con l articolo 1135 c.c., possimo evincere chiaramente, come il nostro Legislatore abbia inteso vincolare il mandato d amministrazione al rispetto della volontà dei condomini, contenuta nel Regolamento di Condominio e nei deliberati assembleari, riconoscendogli un autonomia dispositiva al fine di disciplinare al meglio l uso delle cose comuni, se ed in quanto, non preventivamente regolamentato dai condomini, come pure una capacità amministrativa per l ordinaria amministrazione, vincolata comunque dagli impegni di cui al bilancio preventivo, ed infine, la facoltà e di conseguenza la responsabilità per i casi di manutenzioni urgenti o ove, più in generale, occorra prontamente salvaguardare i diritti dei condomini inerenti le parti comuni. Il punto quarto dell articolo 1130 c.c. è da intersecare poi con l articolo 1122 c.c., a mente del quale ciascun condomino, nel piano o porzione di piano di sua proprietà, non può eseguire opere che rechino danno alle parti comuni. Dal combinato disposto delle citate norme si può pertanto evincere un generale obbligo di vigilanza dell Amministratore anche sulle opere che il singolo fa o mantine nella proprietà esclusiva. Si pensi, ad esempio, agli effetti devastanti dell esplosione causata dal mal funzionamento di una caldaia individuale ed all inevitabile travolgimento delle parti comuni dell edificio; l Amministratore è pertanto pienamente legittimato a richiedere e ottenere rassicurazioni e certificazioni a garanzia del corretto funzionamento degli impianti esclusivi. Come viceversa, dal punto secondo dell articolo 1130 c.c., gli deriva un dovere di vigilanza sul corretto funzionamento dei beni comuni, affinché sia mantenuta integra la parità di godimento degli stessi da parte di tutti i condomini. La Suprema Corte di Cassazione civile nella Sentenza N del 19 novembre 1996, ha in tal senso affermato che: tra le incombenze spettanti all Amministratore del Condominio ai sensi dell articolo 1130 N 2 c.c., rientra la vigilanza sulla regolarità dei servizi comuni anche per quanto attiene alle interferenze con i singoli appartamenti, nonché il dovere di impartire ed eseguire le necessarie provvidenze intese a mantenere integra la parità del godimento dei beni comuni da parte di tutti i condomini. L articolo 1134 del codice civile, a conferma dell autonomia dell Amministratore nella gestione ordinaria, esclude poi, il singolo condomino dall operare sulle parti comuni, stabilendo espressamente che: il condomino
3 che ha fatto spese per le cose comuni seza autorizzazione dell Amministratore o dell Assemblea non ha diritto al rimborso, salvo che si tratti di spese urgenti. L Amministratore assume pertanto, rispetto ai condomini suoi mandanti, una responsabilità di natura contrattuale, per quanto attiene alla corretta esecuzione delle delibere assembleari, alla gestione ordinaria, intesa come riscossione e disposizione di quegli interventi continuativamente necessari a mantenere in efficienza i beni comuni, di vigilanza su quest ultimi affinché non provochino danno, e di generale tutela dell interesse della collettività dei condomini; rimanendo comunque ogni rapporto all interno del Condominio, come confermato dalla Suprema Corte di Cassazione alla sentenza N 850 del 11 febbraio I condomini rimangono pertanto, rispetto ai terzi, responsabili solidalmente, ai sensi dell articolo 1292 c.c., per il fatto illecito commesso dall Amministratore nell esercizio delle proprie funzioni, ex articolo 2049 c.c. ( I padroni e i committenti sono responsabili per i danni arrecati dal fatto illecito dei loro domestici e commessi nell esercizio delle incombenze a cui sono adibiti ). Come pure, si ritiene che, ai condomini spetti direttamente la custodia e la vigilanza sui beni comuni e di conseguenza la responsabilità ex articolo 2051 c.c. ( Ciascuno è responsabile del danno cagionato dalle cose che ha in custodia, salvo che provi il caso fortuito ), salva comunque la facoltà di rivalsa sull Amministratore, qualora il danno derivi da un inadempimento di quest ultimo. Il nesso di vigilanza o dipendenza è determinato ogni qualvolta il committente abbia la facoltà di dare ordini ed istruzioni, ovvero di esercitare una propria sorveglianza. Infatti, i condomini preservano comunque sull operato dell Amministratore un potere di vigilanza, che nell unione assembleare gli permette di ingenerare quei provvedimente nell interesse del Condominio, fino alla revoca dell incarico all Amministratore. Così il Tribunale di Ferrara con la sentenza del 28 dicembre 1999 ha ritenuto che, la custodia di una piscina privata deve espletarsi a carico di colui che abbia l effettivo potere materiale sulla cosa che, nel caso del Condominio, è il Condominio medesimo e non l Amministratore. Sotto il profilo penale si ritiene che la responsabilità dell Amministatore possa essere inquadrata nella fattispecie di cui all articolo 40 c.p., secondo comma,: Non impedire un evento che si ha l obbligo giuridico d impedire equivale a cagionarlo. L Amministratore potrebbe essere chiamato poi a rispondere del reato contravvezionale di cui all articolo 677 c.p. per l omissione di lavori che minacciano rovina ( Il proprietario di un edificio o di una costruzione che minaccia rovina, ovvero chi per lui obbligato alla conservazione o alla vigilanza dell edificio o della costruzione, il quale omette di provvedere ai lavori necessari per rimuovere il pericolo, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da lile trecentomila a un milioneottocentoimila ). La Corte di Cassazione, penale, sezione I, del 7/08/1996 N 7764 ha infatti inteso, che negli edifici in Condominio incombe sull Amministratore l obbligo di rimuovere il pericolo derivante dalla minacciata rovina di parti comuni della costruzione, la cui violazione integra il reato di cui all articolo N 677 c.p.. Secondo la Suprema Corte L Amministratore è infatti titolare ope legis salvo diverse disposizioni statutarie o regolamentari non solo del dovere di erogazione delle spese attinenti alla manutenzione ordinaria e alla conservazione delle parti comuni dell edificio, ai sensi dell articolo 1130 N 3 e 4 codice civile, ma anche del potere di ordinare lavori di manutenzione straordinaria che rivestano carattere urgente con l obbligo di riferirne nella prima Assemblea condomini, ai sensi dell articolo 1135 comma secondo c.c., di talché deve riconoscersi in capo allo stesso l obbligo giuridico di attivarsi senza indugio per la eliminazione delle situazioni potenzialmente idonee a cagionare la violazione della regola del neminem laedere. È da ritenesi che, la responsabilità penale rimanga comunque in carico ai singoli condomini, nel caso in cui questi non abbiano fornito all Amministratore i mezzi economici necessari per le riparazioni, o in caso di delibera ove gli viene negata l autorizzazione di provvedere ad una certa manutenzione, in quanto l Amministratore assume l obbligo di compiere certi atti nell interesse dei condomini, dalla cui omissione potrebbero derivare delle responsabilità penali in capo agli stessi, e
4 non è consentito ai condomini mandanti trasferire all Amministratore una loro potenziale responsabilità penale. La legislazione in materia di edilizia, salute ed infortunistica, e mi riferisco in particolare ai decreti legislativi N 494/96 e N 528/99, ha automaticamente comportato per l Amministratore, nell ambito dell appalto delle opere di ristrutturazione del fabbricato, gravosi compiti ispettivi, per conto del Condominio committente. Il Decreto Legislativo N 31 del 2 febbraio 2001, in attuazione della direttiva 98/83/CE, relativa alla qualità delle acque destinate al consumo umano, modificato dal Decreto Degislativo N 27 del successivo 2 febbraio 2002, all articolo 5, comma secondo, ha indicato che, per gli edifici e le strutture in cui l acqua viene fornita al pubblico, il gestore del servizio idrico è responsabile della qualità dell acqua fino al punto di consegna (il contatore) e pertanto per la salubrità dell acqua al rubinetto subentrano il titolare ed il responsabile della gestione dell edificio. Nel caso in cui coesistano civili abitazioni e strutture aperte al pubblico, il titolare della struttura in cui l acqua viene fornita al pubblico è il responsabile della gestione dell edificio devono garantire che, i valori di paramentro fissati nell allegato I del citato Decreto, rispettati nel punto di consegna, siano mantenuti nel punto in cui l acqua fuoriesce dal rubinetto. Il Ministero della Salute, in una recente nota, ha chiarito come le disposizioni antifumo di cui all articolo 51 legge 16 gennaio 2003, N 3, trovano applicazione anche nei locali condominiali chiusi, adroni, scale, ascensori, sale riunioni. Pertanto si ritiene spetti all Amministratore apporre la richiesta segnaletica, secondo quanto disposto dall articolo 22 dell accordo Stato-Regioni del La normativa in discussione per la riforma dell Istituto del Condominio negli edifici, e mi riferisco al testo unificato proposto dal comitato ristretto per i disegni di legge n 1708 e congiunti con gli emendamenti approvati dalla commissione giustizia del Senato della Repubblica del 20 maggio 2004, nella riformulazione degli articoli 1129, 1130 e 1122 c.c., introducendo poi l articolo 1122 bis, chiaramente ridisegna l Amministratore come un Vigilante del Condominio, garante della sicurezza dell edificio. Ma partiamo proprio da quest ultimo proposto articolo 1122 bis, che parifica espressamente le proprietà esclusive alle parti comuni per quanto attiene al divieto di fare o mantenere impianti o opere se non nelle condizioni di sicurezza prescritte dalla legge, affermando come: La mancanza delle condizioni di sicurezza si considera situazione di grave pericolo imminente rispetto all integrità delle parti comuni e delle persone che stabilmente occupano o abitualmente accedono al Condominio, anche ai fini della tutela giurisdizionale. Prevedendo poi, un potere dovere dell Amministratore di ispezionare, attraverso un tecnico abilitato, le parti esclusive, al fine di, accertare le condizioni di sicurezza delle opere e dgli impianti in quest ultimi, ed in difetto disporre un piano d intervento per la messa in sicurezza. Nella minuziosa procedura il Legislatore proponente sancisce che, nel caso di inerzia del condomino, o del detentore a qualunque titolo, si presume approvato il piano di esecuzione delle opere da porre in essere nella proprietà escluiva per la messa in sicurezza : Il condomino, dopo essere stato interpellato, può d accordo con il tecnico nominato, stabilire le modalità d accesso. In mancanza, non può impedirlo, Se dall ispezione risulta la situazione di pericolo di cui al primo comma, il condomino deve comunicare all Amministratore le modalità e il tempo di esecuzione degli indispensabili lavori di messa in sicurezza degli impianti e delle opere, nonché le modalià e il tempo dell accesso per ogni opportuna verifica. In mancanza, l Amministratore predispone senza ritardo, con la collaborazione del tecnico qualificato, il piano di intervento con l indicazione dettagliata dei lavori da eseguire e lo comunica ai condomini. L Inerzia del condomino interessato o del detentore a qualunque titolo importa approvazione del piano e delle modalità per la sua esecuzione. Tale norma va poi necessariamente integrata con il proposto sesto comma del articolo 1130, ove si
5 prevede per l Amministratore l obbligo di tenuta di un registro di anagrafe condominiale formato dai nominativi dei singoli proprietari e dai dati catastali di ogni unità immobiliare, nonché dagli atti concerneti l attuazione delle normative di sicurezza. Pertanto dal combinato disposto di tali norme ne discende che, nel caso in cui il condomino non fornisca la documentazione circa l attuazione delle norme di sicurezza, l Amministratore dovrà avviare la procedura poch anzi menzionata al fine di accertare la presenza o meno delle condizione di sicurezza previste dalla legge, con il rischio però di vedersi opporre l esenzione dalle spese, qualora non vengano accertate situazioni di pericolo. Viene così introdotto per i Condominii un Fascicolo Fabbricati con onere di redazione a carico dell Amministratore. Per quanto attiene alle parti comuni, il nuovo secondo comma del proposto articolo 1120, sancisce che: per le opere e gli interventi connessi alla sicurezza ed alla salubrità degli edifici e degli impianti sono valide le deliberazioni approvate con la maggioranza prevista dal secondo comma dell articolo 1136 c.c.. Pertanto, il Legislatore proponente pur rimarcando la responsabilità dell Amministratore di vigilare ed accertarsi sul corretto funzionamento dei beni comuni, conformemente alle normative di sicurezza, continua nel lasciare la possibilità di disporre le opere di adeguamento nella signoria della sola Assemblea dei condomini. E singolare poi, come il Legislatore proponente inquadri le opere connesse alla sicurezza nell ambito delle innovazioni, discostandosi così dalle diverse interpretazioni giurisprudenziali sino ad oggi date, che le consideravano come opere manutentive deliberabili a maggioranza semplice, per poi sancire che, queste si possano deliberare con la medesima maggioranza dell articolo 1136, secondo comma c.c.. La funzione dell Amministratore nel recupero crediti, viene ribadita esplicando una responsabilità di quest ultimo, tra l altro già chiaramente attribuibigli nell articolo 1130, terzo comma c.c., con l inserimento all articolo 1129 c.c. delle seguenti disposizioni: L Amministratore è sempre tenuto a mettere in mora gli obbligati inadempienti decorsi trenta giorni da quando il credito è divenuto esigibile. L Amministratore è obbligato a intraprendere iniziative giudiziarie per la riscossione forzosa delle somme dovute da ciascun obbligato, incluse quelle di cui all articolo 63, comma 1 delle disposizioni per l attuazione del codice civile entro tre mesi dal giorno in cui il credito è divenuto esigibile, a meno che non sia stato espressamente dispensato dall Assemblea. In mancanza scaduto tale termine, gli obbligati in regola con i pagamenti sono liberati dal vincolo di solidarietà. In tal caso l Amministratore risponde nei confronti dei terzi nei limiti delle somme non riscosse per le quali non abbia attivato le iniziative di cui al primo periodo del presente comma. L Amministratore diviene quindi responsabile nei confronti dei terzi per le somme per le quali non abbia intrapreso le azioni giudiziarie nel breve termine di novanta giorni. Nella riforma dell articolo 63 delle disposizioni d attuazione leggiamo poi che : Gli obbligati in regola con i pagamenti hanno il beneficio della preventiva escussione. Il ricorso a strumenti coattivi di riscossione della somme dovute da ciascun obbligato entro tre mesi dal giorno in cui il credito è divenuto esigibile deve essere comunicato dall Amministratore ai creditori del Condominio ancora insoddisfatti L Amministratore non solo dovrà quindi dar corso alle azioni giudiziarie contro il condomino inadempiente, entro tre mesi dal momento in cui il credito è divenuto esigibile, ma anche procedere, non si sa esattamente con quali termini, nel dare comunicazione ai creditori del Condominio ancora insoddisfatti. S ingesserà così inviolabilmente l andamento della vita condominiale, in quanto i fornitori del Condominio, non appena ricevuta comunicazione dall Amministratore dell avvio di una procedura giudiziale nei confronti di un condomino moroso, sospenderanno le lavorazioni o le forniture in attesa di essere anticipatamente saldati o garantiti per la quota del condomino moroso; pertanto all Amministratore non rimarrà che convocare l Assemblea dei condomini affinché questa deliberi l anticipazione della quota oggetto di
6 procedura giudiziale. Va poi aggiunto che, l individuazione del fornitore nei casi di lavorazioni straordinarie è abbastanza facile, ma nei casi ordinari i fornitori del Condominio dovranno intendersi tutti coloro che alla data di avvio del procedimento giudiziario risulteranno creditori del Condominio, anche per somme di modestissima entità (ente di erogazione della luce, gas, acqua. Assicurazione.. Amministratore.. manutentori). Dovrà intendersi poi che, diverrà così legittima la trasmissione ai fornitori dello stato di morosità dei condomini, oggi vietato dalla normativa sulla privacy? Il Legislatore proponente prevedere poi, nell ambito del nuovo articolo 1129 c.c., la possibilità per l Assemblea di richiedere che, l Amministratore all atto dell accettazione dell incarico presti idonea garanzia per le responsabilità e gli obblighi derivanti dal suo mandato, anche mediante prestazione di fideiussione. Situazione tra l altro già oggi nelle disponibilità dell Assemblea, che ben potrebbe delineare all interno del Regolamento di Condominio le particolari qualità che l Amministratore dovrebbe possedere, stante il riferimento dell articolo 1138 c.c. alle norme circa l amministrazione. Sempre nel proposto unovo articolo 1129, leggiamo Il compenso dell Amministratore comprende le operazioni necessarie alla successione del suo incarico. Nell ipotesi di revoca prima della scadenza, è dovuto all Amministratore un compenso determinato dall Assemblea in funzione del tempo necessario, non superiore a venti giorni per le operazioni di presentazione del rendiconto e di successione dall incarico. Non si comprende anzitutto perché il legislatore voglia disciplinare il compenso dovuto a fronte di un incarico privatistico, che si differenzia secondo la natura del complesso immobiliare da amministrare e del lavoro da svolgere; perché allora non disciplinare i rapporti con i manutentori terzi responsabili? In secondo luogo sembra che, il Legislatore proponente interpreti l incarico come un lavoro a tempo, e non come un insieme di diversi atti che l Amministratore si impegna a compiere per i condomini, che ben possono essere divisi in ordinari e straordinari e l assunzione di gravose responsabilità. Non sarebbe stato più conso prevedere l obbligatorietà per l Amministratore di presentare all Assemblea dei condomini annualmente le proprie dettagliate condizioni generali di mandato! Stante comunque l inderogabilità dell articolo 1129, ai sensi dell articolo 1138 c.c., non rimarrà altro agli Amministratori che, aumentare notevolmente il proprio compenso annuo, in maniera tale che, si ricomprendano così le operazioni di passaggio delle consegne e si tenga in considerazione del vertiginoso aumentare di lavoro per la compilazione e tenuta dell anagrafe Condominiale e responsabilità connesse. Con l intruzione della normativa testè richiamata un Amministratore potrà gestire coscienziosamente non più di 600 unità immobiliari (una trentina di condomini). Per quanto alle gravi responsabilità in ordine alla sicurezza e riscossione del credito, sarà inevitabile la costituzione in ogni condominio di fondi straordinari, per il ricorso ai legali ed ai tecnici del caso, pari quantomeno a duecento euro ad unità immobiliare. Senza presunzione di esaustività, rilasciata in Bologna il 18 febbraio 2005.
3. Quali sono le principali attività dell amministratore in merito alla gestione delle spese per la manutenzione delle parti comuni?
LE FUNZIONI DELL AMMINISTRATORE DI CONDOMINIO (ART. 1130 C.C.) A cura di: Avv. Alessandro Re - ASSOCOND 1.Quali sono le principali funzioni dell amministratore del condominio in merito all assemblea e
DettagliCAMERA DEI DEPUTATI PROPOSTA DI LEGGE. d iniziativa del deputato SGOBIO. Modifiche al codice civile in materia di condominio negli edifici
Atti Parlamentari 1 Camera dei Deputati CAMERA DEI DEPUTATI N. 1199 PROPOSTA DI LEGGE d iniziativa del deputato SGOBIO Modifiche al codice civile in materia di condominio negli edifici Presentata il 26
DettagliREGOLAMENTO SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
COMUNE DI VIANO PROVINCIA DI REGGIO EMILIA REGOLAMENTO SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI Approvato con deliberazione di G.C. n. 73 del 28.11.2000 INDICE TITOLO 1 ART. 1 ART. 2 ART. 3 ART. 4 ART. 5 ART.
DettagliL AMMINISTRATORE NELLA RIFORMA DEL CONDOMINIO
ANACI VERONA presenta L AMMINISTRATORE NELLA RIFORMA DEL CONDOMINIO A cura del Centro Studi Via Virgilio Zavarise n.1 37125 - Verona - Tel: 045.8303295 - email info@anaci-verona.net http://www.anaci-verona.net
Dettagli4. Essere informati sui rischi e le misure necessarie per ridurli o eliminarli;
Lezione 3 Le attribuzioni del Rappresentante dei Lavoratori per la sicurezza Il diritto alla salute Abbiamo già sottolineato che il beneficiario ultimo del testo unico è la figura del lavoratore. La cui
DettagliCONTROVERSIE IN MATERIA CONDOMINIALE. È obbligatoria la canna fumaria esterna tanto per le caldaie individuali
CONTROVERSIE IN MATERIA CONDOMINIALE Caldaie È obbligatoria la canna fumaria esterna tanto per le caldaie individuali quanto per quelle centralizzate. L obbligo dello sbocco sopra il tetto è escluso soltanto
DettagliLa Polizza Condominiale SICUREZZA E CONDOMINIO. Corso formazione
La Polizza Condominiale SICUREZZA E CONDOMINIO Corso formazione LA POLIZZA CONDOMINIALE Garanzie basi Garanzie aggiuntive Spese di Demolizione e Sgombero Maggiori costi di restauro per immobili di interesse
DettagliChi è il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza RLS
Chi è il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza RLS Definizione di RLS (Art 2, comma 1, lettera i) del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81) persona eletta o designata per rappresentare i lavoratori per
DettagliAssociazione Nazionale Amministratori Condominiali e Immobiliari. MANSIONARIO DELL AMMINISTRATORE CONDOMINIALE ANACI Provincia di Genova
Associazione Nazionale Amministratori Condominiali e Immobiliari MANSIONARIO DELL AMMINISTRATORE CONDOMINIALE ANACI Provincia di Genova Suddivisione dei compensi I compensi dovuti all amministratore si
DettagliIl condominio e le barriere architettoniche
Il condominio e le barriere architettoniche Aspetti legali e normativi Avv. Corrado Tarasconi Rimini 4 Dicembre 2007 I riferimenti normativi - Legge 9 gennaio 1989 n. 13 art. 2 - Legge 9 gennaio 1989 n.
DettagliIl/La sottoscritto/a... (indicare il. nome della persona fisica o del legale rappresentante della società)..., nato il...a..., codice fiscale...
ALL ALER DI MILANO (compilare gli spazi di pertinenza) Il/La sottoscritto/a... (indicare il nome della persona fisica o del legale rappresentante della società)..., nato il...a..., codice fiscale... con
DettagliIl Preposto nella scuola
Ministero dell Istruzione, dell Università e della Ricerca Ufficio Scolastico Regionale per la Campania DIREZIONE GENERALE Organismo Paritetico Regionale ex art. 51 D. lgs. 81/2008 Il Preposto nella scuola
DettagliOggetto: parere legale in merito alle responsabilità del progettista nel. Affido alle seguenti considerazioni il parere richiesto in ordine alle
Oggetto: parere legale in merito alle responsabilità del progettista nel caso di interventi soggetti a denuncia di inizio attività. Affido alle seguenti considerazioni il parere richiesto in ordine alle
DettagliMANDATO DI ASSISTENZA PER LA GESTIONE DELLE ANAGRAFI ZOOTECNICHE
MANDATO DI ASSISTENZA PER LA GESTIONE DELLE ANAGRAFI ZOOTECNICHE Con la presente scrittura privata, da fare valere ad ogni effetto di legge, tra le sottoscritte parti: e Paolo Ciceri in qualità di Presidente
DettagliIl/La sottoscritto/a... (indicare il. nome della persona fisica o del legale rappresentante della società)..., nato il...a..., codice fiscale...
ALL ALER DI MILANO (compilare gli spazi di pertinenza) Il/La sottoscritto/a... (indicare il nome della persona fisica o del legale rappresentante della società)..., nato il...a..., codice fiscale... con
DettagliD. LGS 81/2008. Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza
D. LGS 81/2008 I RAPPORTI CON I RAPPRESENTANTI DEI LAVORATORI Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza 1. Il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza è istituito a livello territoriale o di
DettagliIPAB ISTITUTI FEMMINILI RIUNITI PROVVIDENZA E S. MARIA DEL LUME DISCIPLINARE D INCARICO PROFESSIONALE PER LO SVOLGIMENTO DELL ATTIVITA DI
IPAB ISTITUTI FEMMINILI RIUNITI PROVVIDENZA E S. MARIA DEL LUME DISCIPLINARE D INCARICO PROFESSIONALE PER LO SVOLGIMENTO DELL ATTIVITA DI Infermiere Professionale. NELLA FORMA LIBERO-PROFESSIONALE CON
DettagliQUESITO SOLUZIONE INTERPRETATIVA PROSPETTATA DAL CONTRIBUENTE
RISOLUZIONE N. 169/E Direzione Centrale Normativa e Contenzioso Roma, 1 luglio 2009 OGGETTO: Consulenza giuridica - Trattamento IVA applicabile alla gestione del patrimonio immobiliare. Art. 4, primo comma,
DettagliRISOLUZIONE N.15/E QUESITO
RISOLUZIONE N.15/E Direzione Centrale Normativa Roma, 18 febbraio 2011 OGGETTO: Consulenza giuridica - polizze estere offerte in regime di libera prestazione dei servizi in Italia. Obblighi di monitoraggio
DettagliPiaggio & C. S.p.A. Relazione Illustrativa
Piaggio & C. S.p.A. Relazione Illustrativa Autorizzazione all acquisto e disposizione di azioni proprie, ai sensi del combinato disposto degli artt. 2357 e 2357-ter del codice civile, nonché dell art.
DettagliRegolamento sui limiti al cumulo degli incarichi ricoperti dagli Amministratori del Gruppo Banco Popolare
Regolamento sui limiti al cumulo degli incarichi ricoperti dagli Amministratori del Gruppo Banco Popolare febbraio 2013 1 1 PREMESSA... 3 1.1 Oggetto... 3 1.2 Perimetro di applicazione e modalità di recepimento...
DettagliSENATO DELLA REPUBBLICA XIV LEGISLATURA
SENATO DELLA REPUBBLICA XIV LEGISLATURA N. 1372 DISEGNO DI LEGGE d iniziativa della senatrice TOIA COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 6 MAGGIO 2002 (*) Modifica dell articolo 156 del codice civile, e norme
DettagliAllegato 3. Indice generale 1. OGGETTO DEL SERVIZIO... 3 2. SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO... 5 3. OBBLIGHI DEL BROKER... 5 4. OBBLIGHI DI ANSF...
AGENZIA NAZIONALE PER LA SICUREZZA DELLE FERROVIE CAPITOLATO SPECIALE Procedura aperta per l affidamento del servizio di brokeraggio assicurativo per le esigenze dell Agenzia Nazionale per la Sicurezza
DettagliREGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE DEI CONTRIBUTI PER L ABBATTIMENTO DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
SERVIZIO AMBIENTE REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE DEI CONTRIBUTI PER L ABBATTIMENTO DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE Approvato con Delibera di Consiglio Comunale n.63 del 09.08.2012 1 Sommario ART. 1 - Finalità
DettagliEgr. Via. Mod Delega Delega delle funzioni. Oggetto: Delega delle funzioni (art 16 - D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.)
Egr. Via Oggetto: Delega delle funzioni (art 16 - D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.) Il sottoscritto C.F. in qualità di Datore di Lavoro della Ditta con sede in al fine di provvedere agli incombenti posti dalla
DettagliOBBLIGHI DEL PREPOSTO ART. 19 D.LGS. 81/08
PREPOSTO Il PREPOSTO è la persona che, in ragione delle competenze professionali e nei limiti di poteri gerarchici e funzionali adeguati alla natura dell incarico conferitogli, sovrintende alla attività
DettagliCOMUNE DI CATTOLICA AZIENDA CASA EMILIA ROMAGNA DELLA PROVINCIA DI RIMINI CONVENZIONE PER LA GESTIONE DI IMMOBILI AD USO
COMUNE DI CATTOLICA AZIENDA CASA EMILIA ROMAGNA DELLA PROVINCIA DI RIMINI CONVENZIONE PER LA GESTIONE DI IMMOBILI AD USO ABITATIVO NON COMPRESI NELL E.R.P. Il giorno. del mese di dell anno 2013 TRA Il
DettagliConsiglio regionale della Toscana
Consiglio regionale della Toscana ESTRATTO DAL PROCESSO VERBALE DELLA SEDUTA DEL 22 DICEMBRE 2004. Presidenza del Vice Presidente del Consiglio regionale Enrico Cecchetti. Regolamento n. 19 (a.c.) del
DettagliSCHEMA CONTRATTO DI APPALTO SERVIZI ASSISTENZIALI SANITARI E ALTRI SERVIZI AUSILIARI
1 SCHEMA CONTRATTO DI APPALTO SERVIZI ASSISTENZIALI SANITARI E ALTRI SERVIZI AUSILIARI Codice CIG L anno duemila, il giorno del mese di nella sede della Casa per Anziani Umberto I - Piazza della Motta
DettagliCOMUNE DI TOIRANO. Provincia di Savona REGOLAMENTO DEL SERVIZIO ECONOMATO
COMUNE DI TOIRANO Provincia di Savona REGOLAMENTO DEL SERVIZIO ECONOMATO TITOLO I Disposizioni generali Art. 1 Oggetto e scopo del regolamento 1. Il presente regolamento disciplina le procedure di acquisto,
DettagliCOMUNE DI SAN LAZZARO DI SAVENA
COMUNE DI SAN LAZZARO DI SAVENA (Provincia di Bologna) DISPOSIZIONI IN ORDINE ALLA GESTIONE, ALL UTILIZZO E ALLA GUIDA DELLE AUTO DI PROPRIETÀ COMUNALE Approvato con delibera di Giunta Comunale n. 109
Dettagli4 Punto. Assemblea ordinaria e straordinaria degli Azionisti Unica convocazione: 11 giugno 2014 ore 11,00. Parte ordinaria
Assemblea ordinaria e straordinaria degli Azionisti Unica convocazione: 11 giugno 2014 ore 11,00 Parte ordinaria 4 Punto Autorizzazione all acquisto e disposizione di azioni proprie, ai sensi del combinato
DettagliRISOLUZIONE N. 119 /E
RISOLUZIONE N. 119 /E Direzione Centrale Normativa Roma, 31 dicembre 2014 OGGETTO: Interpello ordinario, art. 11, legge 27 luglio 2000, n. 212. Tassazione decreto ingiuntivo con enunciazione di fideiussione
Dettagli1 - OGGETTO DELL ASSICURAZIONE
OGGETTO E DELIMITAZIONE DELL' ASSICURAZIONE PROFESSIONAL Amministratore di stabili condominiali SCHEDA DI COPERTURA 005 Le condizioni che seguono integrano le Condizioni di Assicurazione previste dal mod.
DettagliREGOLAMENTO SUGLI INTERVENTI DI VOLONTARIATO
REGOLAMENTO SUGLI INTERVENTI DI VOLONTARIATO Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 126 del 22.11.1999 www.comune.genova.it Regolamento sugli interventi di volontariato ART. 1 Finalità In
DettagliPiaggio & C. S.p.A. Relazione Illustrativa
Piaggio & C. S.p.A. Relazione Illustrativa Autorizzazione all acquisto e disposizione di azioni proprie, ai sensi del combinato disposto degli artt. 2357 e 2357-ter del codice civile, nonché dell art.
DettagliINCONTRO SUL TEMA: D. LGS. N. 81/2008, ART. 300
INCONTRO SUL TEMA: D. LGS. N. 81/2008, ART. 300 La norma applica a tutti i casi di omicidio colposo o lesioni colpose gravi o gravissime, commessi con violazione delle norme sulla salute e sicurezza sul
DettagliCOMUNE DI SPOTORNO Provincia di Savona
REGOLAMENTO PER L ISTITUZIONE DI FORME DI PREVIDENZA E ASSISTENZA COMPLEMENTARE PER IL PERSONALE DELLA POLIZIA MUNICIPALE DEL COMUNE DI SPOTORNO APPROVATO CON DELIBERAZIONE CONSIGLIO COMUNALE N. 10 DEL
DettagliSTATUTO. Art. 1 DENOMINAZIONE E SEDE
Associazione Amici di BAMBI ONLUS via Pieve, 1 33080 Porcia (PN) C.F. 91036160934 STATUTO Art. 1 DENOMINAZIONE E SEDE 1. E costituita l Associazione di volontariato (Organizzazione Non Lucrativa di Utilità
DettagliLA GIUNTA REGIONALE. - su proposta dell Assessore al Territorio, Ambiente e Opere Pubbliche, Sig. Alberto Cerise; D E L I B E R A
LA GIUNTA REGIONALE - Visto il decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152 Norme in materia ambientale che, all art. 242, comma 7, stabilisce che il provvedimento di approvazione del progetto operativo di
DettagliCOMUNE DI CAVERNAGO REGOLAMENTO PER L UTILIZZO DEGLI IMPIANTI DI VIDEOSORVEGLIANZA
REGOLAMENTO PER L UTILIZZO DEGLI IMPIANTI DI VIDEOSORVEGLIANZA Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale il 24 febbraio 2015 Pagina 1 di 7 ARTICOLO 1 OGGETTO Il presente Regolamento disciplina
DettagliAMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI SIENA REGOLAMENTO RECANTE NORME SUGLI INCARICHI AI DIPENDENTI PROVINCIALI
AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI SIENA REGOLAMENTO RECANTE NORME SUGLI INCARICHI AI DIPENDENTI PROVINCIALI approvato con deliberazione G.P. n. 188 del 25.7.2001 modificato con deliberazione G.P. n. 83 del
DettagliOGGETTO: Istanza d interpello - Imposta di registro Decadenza dell agevolazione c.d. prima casa per trasferimento nel quinquennio.
RISOLUZIONE N. 192/E Direzione Centrale Normativa e Contenzioso Roma, 6 ottobre 2003 OGGETTO: Istanza d interpello - Imposta di registro Decadenza dell agevolazione c.d. prima casa per trasferimento nel
DettagliEmanato con D.R. n. 170 del 26 marzo 2009
Regolamento per l'utilizzazione dei fondi destinati alle iniziative e alle attività culturali e sociali degli studenti dell Università degli Studi della Basilicata Emanato con D.R. n. 170 del 26 marzo
DettagliREGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI AI FINI DELLA ELIMIAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE.
REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI AI FINI DELLA ELIMIAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE. (Approvato con atto di Consiglio comunale n. 81 del 11/11/2005) indice ART. 1 ART. 2 ART. 3 ART. 4
DettagliCOMUNE DI LIMONE PIEMONTE REGOLAMENTO RELATIVO ALLA
COMUNE DI LIMONE PIEMONTE REGOLAMENTO RELATIVO ALLA VALUTAZIONE DEL PERSONALE E FUNZIONAMENTO DEL NUCLEO DI VALUTAZIONE Approvato con deliberazione G.C. n. 45 del 27-02-2007 Modificato con deliberazione
DettagliCOMUNE DI AZZANO SAN PAOLO REGOLAMENTO COMUNALE PER L UTILIZZAZIONE DI VOLONTARI NELLE STRUTTURE E NEI SERVIZI DEL COMUNE
COMUNE DI AZZANO SAN PAOLO REGOLAMENTO COMUNALE PER L UTILIZZAZIONE DI VOLONTARI NELLE STRUTTURE E NEI SERVIZI DEL COMUNE Approvato dal Consiglio Comunale nella seduta del 24/05/2005 con deliberazione
DettagliORDINE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI CONTABILI circoscrizione del Tribunale di Catania CATANIA
REGOLAMENTO PER LA RISCOSSIONE DEI CONTRIBUTI ANNUALI DI ISCRIZIONE ALL ORDINE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI CONTABILI DI CATANIA PREMESSA Il presente Regolamento si propone di normare la
DettagliIl Ministro del Lavoro e della Previdenza Sociale
Visto l articolo 2120 del codice civile; Visto il decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, ed, in particolare, gli articoli 8, concernente l espressione della volontà del lavoratore circa la destinazione
DettagliAl Presidente del Collegio Geometri e Geometri laureati della Provincia di xxx. Al Responsabile dell Area Governo del Territorio del Comune di xxx
DIREZIONE GENERALE PROGRAMMAZIONE TERRITORIALE E NEGOZIATA, INTESE. RELAZIONI EUROPEE E RELAZIONI SERVIZIO AFFARI GENERALI, GIURIDICI E PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA INTERNAZIONALI IL RESPONSABILE GIOVANNI
DettagliLa figura del RAPPRESENTANTE DEI LAVORATORI PER LA SICUREZZA (RLS) IN AZIENDA quali prospettive di collaborazione
La figura del RAPPRESENTANTE DEI LAVORATORI PER LA SICUREZZA (RLS) IN AZIENDA quali prospettive di collaborazione Riferimenti normativi Decreto Legislativo 9 Aprile 2008 n. 81: cd TESTO UNICO SULLA SALUTE
DettagliContratto di servizio per utenze raggruppate
PGQ -7-02-70 Contratto di servizio per utenze raggruppate Art. 1 Oggetto e finalità Il presente contratto disciplina, in attuazione dell art. 50 del Regolamento del Servizio Idrico Integrato e della Direttiva
DettagliREGOLAMENTO PER L ORGANIZZAZIONE DELL ATTIVITA DI REPERIBILITA DEI SERVIZI VIABILITA ed EDILIZIA DELLA PROVINCIA DI CHIETI
REGOLAMENTO PER L ORGANIZZAZIONE DELL ATTIVITA DI REPERIBILITA DEI SERVIZI VIABILITA ed EDILIZIA DELLA PROVINCIA DI CHIETI ARTICOLO N.1 DEFINIZIONE La reperibilità è l obbligo del lavoratore di porsi in
DettagliFiscal News N. 324. Normativa antiriciclaggio per il collegio sindacale. La circolare di aggiornamento professionale 26.11.2013
Fiscal News La circolare di aggiornamento professionale N. 324 26.11.2013 Normativa antiriciclaggio per il collegio sindacale Gli adempimenti previsti per gli organi di controllo Categoria: Antiriciclaggio
DettagliCOMUNE DI MERLINO PROVINCIA DI LODI REGOLAMENTO DEL SERVIZIO COMUNALE DI DIFESA AMBIENTALE
COMUNE DI MERLINO PROVINCIA DI LODI REGOLAMENTO DEL SERVIZIO COMUNALE DI DIFESA AMBIENTALE Approvato con Delibera Consiglio comunale n 24 del 25-06-2013 INDICE Art. 1 Art. 2 Art. 3 Art. 4 Art. 5 Art. 6
DettagliNUOVO REGOLAMENTO DI ORGANIZZAZIONE E FUNZIONAMENTO DELLA CASSA CONGUAGLIO PER IL SETTORE ELETTRICO
NUOVO REGOLAMENTO DI ORGANIZZAZIONE E FUNZIONAMENTO DELLA CASSA CONGUAGLIO PER IL SETTORE ELETTRICO TITOLO I - FUNZIONI E ORGANI Articolo 1 (Funzioni) 1.1 La Cassa conguaglio per il settore elettrico,
DettagliREGOLAMENTO INTERNO PER LA GESTIONE E LA COMUNICAZIONE ALL ESTERNO DI INFORMAZIONI RISERVATE E PRIVILEGIATE
REGOLAMENTO INTERNO PER LA GESTIONE E LA COMUNICAZIONE ALL ESTERNO DI INFORMAZIONI RISERVATE E PRIVILEGIATE GIUGNO 2015 Articolo 1 - Ambito di applicazione 1.1 Il presente regolamento interno (di seguito
DettagliIF COMMISSIONE INGEGNERIA FORENSE LA GESTIONE DELLE RISERVE NELLE OO.PP. Seminario. Milano, 9 giugno 2011. Ing. Luciano Brusaferro
Seminario IF COMMISSIONE INGEGNERIA FORENSE LA GESTIONE DELLE RISERVE NELLE OO.PP. Milano, 9 giugno 2011 Ing. Luciano Brusaferro 1 RIFERIMENTI LEGISLATIVI Codice Contratti Pubblici D. Lgs. 12 Aprile 2006
DettagliREGOLAMENTO SUL DIVIETO DI FUMO NEI LOCALI DELL UNIVERSITA TELEMATICA e-campus
REGOLAMENTO SUL DIVIETO DI FUMO NEI LOCALI DELL UNIVERSITA TELEMATICA e-campus Art. 1 - Finalità e riferimenti normativi 1. Il presente Regolamento viene emanato al fine di disciplinare il divieto di fumo
DettagliRISOLUZIONE N. 90 /E
RISOLUZIONE N. 90 /E Direzione Centrale Normativa Roma, 17 ottobre 2014 OGGETTO: Interpello Acquisto per usucapione di beni immobili Applicabilità delle agevolazioni prima casa. Con l interpello in esame,
DettagliDICHIARAZIONE DI CONFORMITA e DICHIARAZIONE DI RISPONDENZA
DICHIARAZIONE DI CONFORMITA e DICHIARAZIONE DI RISPONDENZA GROSSETO, 21 ottobre 2011 Al termine dei lavori, previa effettuazione delle verifiche previste dalle norme vigenti, comprese quelle di funzionalità,
DettagliREGOLAMENTO PER L USO DEI LOCALI COMUNALI PER LO SVOLGIMENTO E L ORGANIZZAZIONE DELLE ATTIVITA SPORTIVE, RICREATIVE E CULTURALI
COMUNE DI ROCCAVIONE Provincia di Cuneo REGOLAMENTO PER L USO DEI LOCALI COMUNALI PER LO SVOLGIMENTO E L ORGANIZZAZIONE DELLE ATTIVITA SPORTIVE, RICREATIVE E CULTURALI VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO
DettagliIl Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza R.L.S. nel Decreto Legislativo 81/08 e 106/09 Articoli 48 e 50
Il Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza R.L.S. nel Decreto Legislativo 81/08 e 106/09 Articoli 48 e 50 Beppe Baffert USR CISL Piemonte . Nelle aziende con più di 15 lavoratori il RLS è eletto,
DettagliCOSTITUZIONE DI ASSOCIAZIONE TEMPORANEA DI IMPRESE MEDIANTE CONFERIMENTO DI MANDATO COLLETTIVO SPECIALE CON RAPPRESENTANZA
COSTITUZIONE DI ASSOCIAZIONE TEMPORANEA DI IMPRESE MEDIANTE CONFERIMENTO DI MANDATO COLLETTIVO SPECIALE CON RAPPRESENTANZA I sottoscritti: a) (Capofila). nato a il. nella sua qualità di.. e legale rappresentante
DettagliCONTRATTO DI GESTIONE TEMPORANEA STAGIONALE. Oggi, in Recoaro Terme, fra le parti:
CONTRATTO DI GESTIONE TEMPORANEA STAGIONALE DELL ATTIVITA DEL BAR FONTI Oggi, in Recoaro Terme, fra le parti: Terme di Recoaro S.p.A., in persona del legale rappresentante pro-tempore Sig. Arrigo Abalti,
DettagliRegolamento interno per l accreditamento di eventi formativi organizzati da soggetti terzi
Regolamento interno per l accreditamento di eventi formativi organizzati da soggetti terzi PREMESSA L articolo 6 del Regolamento per la formazione professionale continua dell Ordine territoriale di Catania,
DettagliREGOLAMENTO PER L ISTITUZIONE DI FORME DI PREVIDENZA COMPLEMENTARE PER IL PERSONALE DELLA POLIZIA MUNICIPALE DEL COMUNE DI FINALE LIGURE
REGOLAMENTO PER L ISTITUZIONE DI FORME DI PREVIDENZA COMPLEMENTARE PER IL PERSONALE DELLA POLIZIA MUNICIPALE DEL COMUNE DI FINALE LIGURE ALLEGATO SUB A) alla deliberazione di C.C. N. 41 del 20.04.2009
DettagliIL MINISTRO DELLA SALUTE
Testo aggiornato al 20 settembre 2013 Decreto ministeriale 26 marzo 2013 Gazzetta Ufficiale 8 agosto 2013, n. 185 Contributo alle spese dovuto dai soggetti pubblici e privati e dalle società scientifiche
Dettaglivisto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l articolo 93, vista la proposta della Commissione,
IL CONSIGLIO DELL UNIONE EUROPEA, visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l articolo 93, vista la proposta della Commissione, (2) Per assicurare la corretta applicazione dell
DettagliPROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO
PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO SERVIZIO LIBRO FONDIARIO CIRCOLARE N.. 7 /2009 Trrentto,, 29 dicembrre 2009 Oggetto: Legge 18 giugno 2009, n. 69. Disposizioni per lo sviluppo economico, la semplificazione,
Dettagliprof. avv. Paola ROSSI
NUOVI LIMITI ALLA COMPENSAZIONE IN PRESENZA DI DEBITI PER RUOLI SCADUTI prof. avv. Paola ROSSI Professore associato Università del Sannio Ricercatore area fiscale IRDCEC Diretta 15 novembre 2010 Diretta,
DettagliREGOLAMENTO IN MATERIA DI TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI MEDIANTE SISTEMI DI VIDEOSORVEGLIANZA
I REGOLAMENTI PROVINCIALI: N. 72 PROVINCIA DI PADOVA REGOLAMENTO IN MATERIA DI TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI MEDIANTE SISTEMI DI VIDEOSORVEGLIANZA Approvato con D.G.P. in data 17.10.2005 n. 610 reg. SOMMARIO
DettagliRISOLUZIONE N. 8/E. Con l interpello specificato in oggetto, concernente la rettifica di una dichiarazione di successione, è stato esposto il seguente
RISOLUZIONE N. 8/E. Direzione Centrale Normativa Roma, 13 gennaio 2012 OGGETTO: Interpello ai sensi dell articolo 11 della legge n. 212 del 2000 - Rettifica di valore degli immobili inseriti nella dichiarazione
DettagliRegolamento per l'erogazione Errore. Il segnalibro non è definito. di contributi a titolo di prestito d'onore Errore. Il segnalibro non è definito.
Regolamento per l'erogazione Errore. Il segnalibro non è definito. di contributi a titolo di prestito d'onore Errore. Il segnalibro non è definito. APPROVATO CON DELIBERAZIONE COMUNALE N 46 DEL 11-05-2009
DettagliComune di Montagnareale Provincia di Messina
REGOLAMENTO PER LA NOMINA ED IL FUNZIONAMENTO DELLA COMMISSIONE CONSILIARE PERMANENTE PER L ESAME DELLE NORME REGOLAMENTARI DELL ENTE INDICE Art. 1 - Oggetto del regolamento- definizioni. Art. 2 - Composizione,
DettagliRoma, 11 agosto 2009
RISOLUZIONE N. 214/E Direzione Centrale Normativa e Contenzioso Roma, 11 agosto 2009 OGGETTO: Istanza di interpello, articolo 11 della legge n. 212 del 2000 Eredità devolute ai minori e agli interdetti
DettagliCOMUNE DI SAN GIORGIO DI PIANO Provincia di Bologna
COMUNE DI SAN GIORGIO DI PIANO Provincia di Bologna REGOLAMENTO PER L UTILIZZO DI LOCALI E SALE COMUNALI Approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 110 del 23/12/2003. Modificato con Deliberazione
DettagliSTUDIO BD e ASSOCIATI Associazione Professionale Cod. Fisc. e Partita Iva 01727930354 web: www.bdassociati.it e-mail: info@bdassociati.
Circolare n. 5/2013 Pagina 1 di 6 A tutti i Clienti Loro sedi Circolare n. 5/2013 del 7 marzo 2013 SICUREZZA SUL LAVORO OBBLIGHI IN VIGORE E DI PROSSIMA SCADENZA PER I DATORI DI LAVORO Come noto, il D.Lgs
DettagliProt. n...13970... pos... Firenze,..23 febbraio 2009. Allegati... Ai Presidi delle Facoltà. Ai Direttori dei Dipartimenti. Ai Direttori dei Centri
Prot. n....13970... pos.... Firenze,..23 febbraio 2009. Allegati...... CIRCOLARE n. 5 del 23 febbraio 2009 Ai Presidi delle Facoltà Ai Direttori dei Dipartimenti Ai Direttori dei Centri Ai Dirigenti Ai
DettagliNews per i Clienti dello studio
News per i Clienti dello studio N. 64 del 29 Aprile 2015 Ai gentili clienti Loro sedi Responsabilità solidale negli appalti e deroghe della contrattazione collettiva: quale disciplina applicare? Gentile
DettagliSTATUTO SOCIALE ONLUS MARIANNA. È stata costituita, con riferimento agli articoli 2 e 18 della Costituzione Italiana, agli
STATUTO SOCIALE ONLUS MARIANNA ART. 1 - DENOMINAZIONE È stata costituita, con riferimento agli articoli 2 e 18 della Costituzione Italiana, agli articoli 36, 37 e 38 del Codice Civile e alle indicazioni
DettagliAZIENDA TERRITORIALE PER L EDILIZIA RESIDENZIALE DELLA PROVINCIA DI TREVISO **** REGOLAMENTO IN MATERIA DI PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI
AZIENDA TERRITORIALE PER L EDILIZIA RESIDENZIALE DELLA PROVINCIA DI TREVISO **** REGOLAMENTO IN MATERIA DI PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI Art. 1 Ambito di applicazione. Il presente Regolamento dà applicazione
DettagliCOMUNE DI MOGORO - Provincia di Oristano. Contratto di concessione in comodato d uso di parte dei locali comunali
Rep. _ atti da registrare in caso d uso COMUNE DI MOGORO - Provincia di Oristano Contratto di concessione in comodato d uso di parte dei locali comunali denominati Casa Grussu all Associazione Università
DettagliNomina RLS Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza
Corso di formazione per RLS Corso di aggiornamento per RLS Nomina RLS Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza Circolare INAIL n. 43 del 25 agosto 2009 Comunicazione nominativo Rappresentanti dei
DettagliRISOLUZIONE N.11/E. Roma, 13 febbraio 2013
RISOLUZIONE N.11/E Direzione Centrale Normativa Roma, 13 febbraio 2013 OGGETTO: Consulenza giuridica Uffici dell Amministrazione finanziaria - Allegati alla dichiarazione di successione - art. 30 del D.Lgs.
DettagliC.C. Sentenza N. 204449 del 18/5/05. Divieto di anatocismo alle rate a scadere.
MUTUI FONDIARI: Risoluzione del contratto. C.C. Sentenza N. 204449 del 18/5/05. Divieto di anatocismo alle rate a scadere. Premessa. L anatocismo viene praticato oltre che sui conti correnti anche sui
DettagliREGOLAMENTO PER L IMPIEGO DI VOLONTARIATO IN ATTIVITA SOCIALMENTE UTILI
REGOLAMENTO PER L IMPIEGO DI VOLONTARIATO IN ATTIVITA SOCIALMENTE UTILI Approvato con D.C.C. n. 2 in data 12-02-2015 Art.1 Il Comune di Roncaro volendo garantire nell ambito del proprio territorio attività
Dettagli1. Dopo la lettera d) del comma 2 dell articolo 7 della l.r. 81/1995 è inserita la seguente lettera:
Proposta di legge Norme per l emergenza idrica e per la prevenzione della crisi idropotabile Modifiche alla legge regionale 21 luglio 1995, n. 81 (Norme di attuazione della legge 5 gennaio 1994, n. 36.
DettagliNUOVO REGOLAMENTO DI ORGANIZZAZIONE E FUNZIONAMENTO DELLA CASSA CONGUAGLIO PER IL SETTORE ELETTRICO TITOLO I - FUNZIONI E ORGANI
Allegato A NUOVO REGOLAMENTO DI ORGANIZZAZIONE E FUNZIONAMENTO DELLA CASSA CONGUAGLIO PER IL SETTORE ELETTRICO TITOLO I - FUNZIONI E ORGANI Articolo 1 (Funzioni) 1.1 La Cassa conguaglio per il settore
DettagliContribuenti obbligati alla presentazione di Unico Enc
E TEMPO DI DICHIARAZIONE DEI REDDITI ANCHE PER GLI ENTI NON COMMERCIALI (Enc) Unico Enti non commerciali ed equiparati (Unico Enc) è un modello unificato che permette di presentare la dichiarazione dei
DettagliREGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLE RISCOSSIONI
REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLE RISCOSSIONI Approvato con delibera n. 04 del 14.04.2015 ART. 1 - OGGETTO Il presente regolamento disciplina le modalità di riscossione del contributo annuale di cui
Dettagli2. La responsabilità dell amministratore è solo verso i condomini o si riverbera anche nei confronti dei terzi?
LE RESPONSABILITÀ DELL AMMINISTRATORE A cura di: Avv. Salvatore Chiacchio Unioncasa 1. In cosa si sostanzia la responsabilità dell amministratore? 2. La responsabilità dell amministratore è solo verso
DettagliParere n. 65/2010 Quesiti relativi al servizio di trasporto rifiuti gestito da Consorzio.
Parere n. 65/2010 Quesiti relativi al servizio di trasporto rifiuti gestito da Consorzio. Vengono posti alcuni quesiti in relazione al servizio di trasporto dei rifiuti. Un Consorzio di Enti Locali, costituito
DettagliREGOLAMENTO RELATIVO AL FUNZIONAMENTO DEL SERVIZIO ISPETTIVO
102 REGOLAMENTO RELATIVO AL FUNZIONAMENTO DEL SERVIZIO ISPETTIVO APPROVATO DALLA GIUNTA COMUNALE CON DELIBERAZIONE N.350 Reg./369 Prop.Del. NELLA SEDUTA DEL 19/10/2011 Art. 1 Servizio ispettivo 1. Ai sensi
DettagliDomande e risposte sulla legge 10/91
Domande e risposte sulla legge 10/91 Di cosa si occupa la legge 10/91? La legge 10/91 contiene le norme per l attuazione del piano energetico nazionale in materia di uso razionale dell energia, di risparmio
DettagliConsiglio Provinciale dei Consulenti del Lavoro di Napoli. Dentro la Notizia 60/2013 MAGGIO/1/2013 (*) 2 Maggio 2013
Consiglio Provinciale dei Consulenti del Lavoro di Napoli A CURA DELLA COMMISSIONE COMUNICAZIONE DEL CPO DI NAPOLI Dentro la Notizia 60/2013 MAGGIO/1/2013 (*) 2 Maggio 2013 L AGENZIA DELLE ENTRATE, CON
DettagliArt. 2 Modifica all articolo 4 della l.r. 34/2007. LEGGE REGIONALE 18 febbraio 2014, n. 6
7213 LEGGE REGIONALE 18 febbraio 2014, n. 6 Modifiche e integrazioni alle leggi regionali 15 novembre 2007, n. 34, 7 agosto 2013, n. 27 e 11 febbraio 1999, n. 11. IL CONSIGLIO REGIONALE HA APPROVATO Art.
DettagliCOMUNE DI CARASCO (Provincia di Genova)
COMUNE DI CARASCO (Provincia di Genova) REGOLAMENTO PER LA TENUTA DELL ALBO PRETORIO ON-LINE Approvato con deliberazione C.C. n. 28 del 3 maggio 2011 ARTICOLO 1 Ambito di applicazione Il presente regolamento
DettagliCOMI. Direzione Affari Generali e Supporto Organi
COMI Direzione Affari Generali e Supporto Organi Regolamento per la trasparenza e pubblicità della situazione personale, reddituale e patrimoniale dei titolari di cariche elettive del Comune di Venezia,
DettagliREGOLAMENTO PER IL SERVIZIO DI ILLUMINAZIONE LAMPADE VOTIVE NEI CIMITERI DEL COMUNE DI PIATEDA * * *
Approvato con deliberazione di C.C. n. 35 del 30.11.2004 COMUNE DI PIATEDA Prov. di Sondrio REGOLAMENTO PER IL SERVIZIO DI ILLUMINAZIONE LAMPADE VOTIVE NEI CIMITERI DEL COMUNE DI PIATEDA * * * APPROVATO
Dettagli