Commercial Paper. Definizione e presentazione dello strumento finanziario
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- Rocco Zani
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1 Commercial Paper Definizione e presentazione dello strumento finanziario L accensione di una commercial paper ( polizza di credito commerciale) consente ad un impresa di ottenere un finanziamento da un altra impresa tramite la procedura di riconoscimento del debito di cui all art del Codice Civile. Il finanziamento può essere garantito da una banca che, nel caso specifico, rende l operazione simile ad un finanziamento assistito da garanzia bancaria, con durata media normalmente compresa tra 1 e 6 mesi. Con la sottoscrizione di una commercial paper l azienda richiedente il finanziamento si impegna a versare alla scadenza del contratto l importo per cui si è riconosciuta debitrice verso l impresa concedente. L incasso da parte dell impresa concedente il finanziamento avverrà tramite la presentazione della commercial paper alla banca incaricata del pagamento, come debitamente individuata nel testo della polizza di credito commerciale, che al suo interno conterrà tutte le modalità per l incasso e per il riconoscimento del soggetto titolare del credito. Ciò è fondamentale in quanto il credito può essere oggetto di cessione, eseguita solitamente dalle sole persone giuridiche; in tal caso la banca incaricata del pagamento deve verificare che il creditore risulti ben individuato da tutti gli atti di cessione, effettuati in base ad una successione logica ed ininterrotta. La lettera di riconoscimento del debito, una volta incassata, unitamente a tutti gli atti di cessione, verrà restituita al debitore. Le caratteristiche peculiari di una lettera di credito commerciale sono le seguenti : 1. Riconoscimento del debitore : il debitore si riconosce tale nei confronti del creditore e contestualmente rinuncia in modo pieno ed irrevocabile ad opporre nei confronti degli aventi diritto, sia l impresa creditrice originaria che gli eventuali cessionari, qualsiasi eccezione non espressamente prevista nei termini del credito. 2. Cessione del credito : il creditore cede senza alcuna garanzia il credito stesso, unitamente ad ogni diritto ad esso connesso. 3. Durata del credito: il credito può essere incassato solo alla scadenza e solitamente al creditore viene riservato un numero di giorni utili per presentare presso la banca incaricata del pagamento, il testo della polizza commerciale unitamente a tutte le eventuali cessioni intercorse. Il testo può prevedere nel caso vi siano ritardi di pagamento del credito anche l applicazione di interessi di mora a carico del debitore. 4. Garanzia bancaria : nel caso in cui la polizza sia assistita da garanzia bancaria il creditore sarà garantito nei suoi diritti dalla banca garante integralmente e puntualmente, nonostante possano sorgere eventuali opposizioni o controversia da parte della società debitrice. Infatti la banca rinuncia esplicitamente, nella lettera di garanzia, ad opporre qualsiasi eccezione, in particolare quelle previste agli artt. 1939, 1955, 1956 e 1957 del Codice Civile e quelle eventualmente proponibili dal debitore non previste nel testo della lettera di riconoscimento del debito.
2 I vantaggi di un tale strumento di finanziamento risiedono, per l impresa che si finanzia, nella velocità di accensione e nella economicità dettata dal livello del tasso d interesse passivo minore di quello riscontrabile sul mercato dei finanziamenti a breve; per l impresa creditrice, in una buona differenziazione degli investimenti a breve, nel tasso attivo superiore ad investimenti simili a breve termine e non ultimo nella possibilità di smobilizzo dell investimento prima della scadenza grazie alla procedura di cessione. Rendimento Il rendimento per l investitore si calcola come differenza tra il valore di rimborso della polizza ed il finanziamento erogato tramite la seguente formula : Prezzo di negoziazione = valore facciale della polizza / ( 1+ interesse * (giorni/360)) Il tasso d interesse conoscendo il prezzo di negoziazione ed il valore facciale sarà calcolato con la seguente modalità : i = Valore facciale Prezzo di negoziazione / (Prezzo di negoziazione * (giorni/360)) Esempio : Ipotiziamo l acquisto di una polizza emessa il 1 gennaio con un valore facciale di ,00 Euro e scadente il 31 marzo, al tasso del 4,5% Pn = ,00 /( 1+0,045*(90/360)) = ,58 Euro Pertanto a fronte di un finanziamento erogato per ,58 Euro la società creditrice incasserà dopo 90 giorni la somma di ,00 Euro. Il rendimento è pari a 5.562,42 Euro. Nel caso in cui l emissione della polizza sia assistita da garanzia bancaria il valore di quest ultima sarà calcolata nel seguente modo : Commissioni bancarie per garanzia = Valore facciale * giorni * commissione / Aspetti Legali La polizza di credito commerciale non è un titolo di credito, ma una promessa di pagamento conseguente al riconoscimento di un debito. Pertanto non può essere trasferita tramite girata come avviene per la cambiale, ma tramite una lettera di cessione che attesti l avvenuto trasferimento. L ultimo cessionario per poter far valere il proprio diritto dovrà presentare tutte le lettere di cessione eventualmente intervenute, unitamente alla polizza di credito. Aspetti Fiscali Il regime fiscale applicabile varia in relazione alla tipologia del soggetto creditore. Nel caso in cui tale soggetto sia :
3 a. persona fisica non esercente attività d impresa commerciale o ente non commerciale, tali proventi saranno tassati come redditi di capitale ( art. 44 D.P.R. 917/86 ) e quindi sono assoggettati ad una ritenuta del 12.5% a titolo di acconto, con obbligo di rivalsa ai sensi dell art. 26 comma 5. del D.P.R. 600/73; b. persona fisica esercente attività d impresa commerciale, società in accomandita semplice o in mone collettivo, società di capitali o enti commerciali, enti non commerciali, esclusivamente nel caso in cui conseguano tali proventi nell esercizio di attività commerciali non istituzionali, tali proventi sono componenti positivi di reddito d impresa e pertanto non sono assoggettati ad alcuna ritenuta alla fonte ; c. soggetti non residenti o stabili organizzazioni di soggetti non residenti, a tali soggetti viene applicata una ritenuta a titolo d imposta del 12,5% se residenti in paesi non definiti come paradisi fiscali. Nel caso di soggetti residenti in Stati o territori a regime fiscale privilegiato la ritenuta viene elevata al 27%. Ai fini IVA sia l operazione di emissione della lettera di riconoscimento del debito, sia le eventuali cessioni successive, non rientrano nell ambito di applicazione dell imposta, in quanto non trattasi né di prestazione di servizi né di cessione di beni, mentre la presentazione della polizza di credito all incasso rientra tra le operazioni esenti. L imposta di bollo e l imposta di registro sono dovute solo in caso d uso. Si riporta di seguito un esempio di testo di commercial paper. Carta intestata società debitrice Spett.le Società creditrice Via Città Prato, Con riferimento ed a conferma degli accordi verbali intercorsi, la sottoscritta, si riconosce ai sensi e per gli effetti di cui all art del Codice Civile, debitrice verso codesta spettabile Società per l importo di Euro ( /00 euro). A decorrere dal giorno tale importo potrà essere riscosso presso la, che incarichiamo per il pagamento, mediante consegna anche in data precedente a quella di scadenza della presente lettera effettuata da codesta Società o da chi risultasse cessionario del credito di cui alla presente, per essere stato designato da Voi direttamente o attraverso una serie continua di designazioni successive, alla espressa condizione che tali designazioni siano state effettuate tutte per iscritto e, che la firma di ogni cedente sia stata certificata autentica da un funzionario della predetta, incaricato per il pagamento. Nessuna spesa Vi sarà addebitata per l incasso del credito di cui alla presente.
4 Per espresso accordo intervenuto tra le nostre società il credito di cui alla presente è cedibile soltanto ad imprenditori. La sottoscritta società dichiara fin d ora di rinunciare irrevocabilmente e nel modo più pieno ad opporre eccezioni non previste espressamente nella presente lettera sia nei confronti di colui che si legittimerà cessionario del credito di cui a questa lettera, sia nei confronti di precedenti aventi diritto. Trascorsi 60 ( sessanta ) giorni dalla data a partire dalla quale il debito riconosciuto con la presente lettera diventa riscuotibile, senza che la stessa, insieme alle cessioni eventualmente intervenute, sia stata consegnata al soggetto incaricato per il pagamento, codesta spettabile Società e gli eventuali cessionari del credito di cui alla presente saranno decaduti dal diritto di esigerne il pagamento. In caso di ritardato pagamento alla scadenza saranno da noi dovuti interessi moratori in misura pari al tasso Euribor ad 1 (uno) mese, quotato alla data di scadenza del credito, aumentato di 1% ( unopercento). Con i migliori saluti.
5 Cambiali finanziarie Definizione e presentazione dello strumento finanziario Come definito nella legge 13 gennaio 1994 n. 43, che ha emanato le disposizioni che disciplinano le cambiali finanziarie, esse sono titoli di credito emessi in serie ed aventi una scadenza non inferiore a tre mesi e non superiore a dodici dalla data di emissione. Le cambiali finanziarie sono equiparate alle cambiali ordinarie. Esse sono girabili esclusivamente con la clausola senza garanzia, il che implica l impossibilità di effettuare l azione di regresso tra i successivi giratari in quanto nessuno di essi assume la veste di obbligato cambiario, essendo tale solo l emittente. Al loro interno contengono, oltre alla denominazione di cambiale finanziaria inserita nel contesto del titolo, anche gli altri elementi specificati dall art. 100 delle disposizioni approvate con regio decreto 14 dicembre 1933, n. 1669, nonché l indicazione dei proventi in qualunque forma pattuiti. Esse non possono essere emesse per un valore unitario inferiore ad Euro ,69. L emissione di cambiali finanziarie costituisce raccolta del risparmio ai sensi dell art. 11 del Decreto Legislativo 1 settembre 1993, n. 385, ed è disciplinata dalle disposizioni del medesimo articolo. In particolare, è considerata raccolta del risparmio tra il pubblico l acquisizione di fondi con obbligo di rimborso, sia sotto forma di depositi sia sotto altra forma. Tale articolo, nel ribadire il principio in virtù del quale la raccolta del risparmio verso il pubblico è vietata, in generale, ai soggetti diversi dalle banche, riconosce comunque a tali soggetti talune possibilità di raccolta. In particolare, per come emerge dalle istruzioni emanate dalla Banca d Italia, la raccolta del risparmio tra il pubblico viene consentita entro il limite del capitale versato e delle riserve, e può essere effettuata sia dalle società ed enti con titoli negoziati in un mercato regolamentato sia dalle altre imprese. Per queste ultime viene richiesto un risultato di bilancio in utile negli ultimi tre esercizi e la sussistenza, per ciascuna emissione di titoli, di una garanzia rilasciata da un intermediario vigilato, siano esse banche autorizzate in Italia o banche comunitarie, società finanziarie iscritte nell elenco speciale di cui all art. 107 Testo Unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, o ancora società ed enti di assicurazione. I titoli devono essere assistiti da garanzia, in misura non inferiore al 50 per cento del loro valore di sottoscrizione, rilasciata dai citati soggetti vigilati. L identità del garante e l ammontare della garanzia prestata devono essere chiaramente indicati sui titoli. Inoltre, si evidenzia che ai sensi del disposto di cui all art. 4 della sopra citata legge 13 gennaio 1994 n. 43, le cambiali finanziarie sono considerate valori mobiliari per qualsiasi finalità prevista dall ordinamento. Così le cambiali finanziarie possono essere offerte da tutti gli intermediari abilitati, con l obbligo di rispettare la disciplina prevista dal Testo Unico della Finanza in relazione alla sollecitazione all investimento. In particolare, ai sensi dell art. 94, decreto legislativo 24 febbraio 1998 n. 58, coloro che intendono effettuare una sollecitazione all investimento presso il pubblico dei risparmiatori, devono darne preventiva comunicazione alla CONSOB, allegando il
6 prospetto informativo destinato alla pubblicazione, contenente le informazioni che, a seconda delle caratteristiche dei prodotti finanziari e degli emittenti, sono necessarie affinché gli investitori possano pervenire ad un fondato giudizio sulla situazione patrimoniale, economica e finanziaria e sull evoluzione dell attività dell emittente, nonché sui prodotti finanziari e sui relativi diritti. Inoltre come disposto dall art. 129 del Testo Unico delle leggi in materia Bancaria e Creditizia, le relative emissioni devono essere comunicate alla Banca d Italia, a cura degli interessati, se sono di un ammontare eccedente i ,91 Euro. La comunicazione alla Banca d Italia deve riportare le quantità e le caratteristiche dei valori mobiliari nonché le modalità e i tempi di svolgimento dell operazione. Entro 15 giorni dal ricevimento della comunicazione, la Banca d Italia può chiedere informazioni integrative. L operazione può essere effettuata decorsi 20 giorni dal ricevimento della comunicazione ovvero, se richieste, delle informazioni integrative. A tale obbligo di comunicazione sono del pari assoggettate le operazioni che, deliberate o da effettuarsi in più riprese, superino complessivamente il predetto limite nell arco di dodici mesi. Rendimento Per l investitore il rendimento è dato dalla differenza tra il prezzo pagato per l acquisto di una cambiale finanziaria ed il valore di rimborso della stessa. Quanto appena detto può essere rappresentato dalla seguente formula, che risulta essere identica a quella utilizzata per il calcolo del rendimento di una commercial paper : Prezzo di negoziazione = valore facciale della cambiale finanziaria / ( 1+ interesse * (giorni/360)) Da cui il tasso d interesse sarà paria a : i = Valore facciale Prezzo di negoziazione / (Prezzo di negoziazione * (giorni/360)) Aspetti Fiscali Ai sensi del art. 26 comma 1 del D.P.R. 29 settembre 1973 n. 600, i soggetti che hanno emesso cambiali finanziarie devono operare una ritenuta di acconto del 12,5%, con obbligo di rivalsa, sugli interessi e altri proventi corrisposti ai possessori del titolo. Tuttavia, recita l articolo, se i titoli, sono emessi da società o enti, diversi dalle banche, il cui capitale è rappresentato da azioni non negoziate in mercati regolamentati italiani ovvero da quote, l aliquota del 12,5% si applica a condizione che, al momento dell emissione del titolo, il tasso di rendimento effettivo non sia superiore al doppio del tasso ufficiale di sconto, per le obbligazioni ed i titoli similari, negoziati in mercati regolamentati di paesi aderenti all Unione Europea o collocati mediante offerta al pubblico ai sensi della disciplina vigente al momento dell emissione, ovvero al tasso ufficiale di sconto aumentato di due terzi, per le obbligazioni ed i titoli similari diversi dai precedenti. Per i casi non rientranti nelle specifiche sopra individuate la ritenuta applicata è quella del 27%. La ritenuta è a titolo di acconto per le persone fisiche esercenti attività d impresa commerciale, per le società in accomandita semplice o in nome collettivo, per le
7 società di capitali o enti commerciali, per gli enti non commerciali, esclusivamente nel caso in cui conseguano tali proventi nell esercizio di attività commerciali non istituzionali ; è invece a titolo d imposta per le persone fisiche non esercenti attività d impresa commerciale o per gli enti non commerciali. Nel caso in cui la cambiale finanziaria sia data in garanzia a seguito di concessione di finanziamento si applica il disposto dell art. 7 primo comma della Legge 8 agosto 1996, n. 425 che ha convertito il decreto legge 20 giugno 1996, n. 323, recante disposizioni urgenti per il risanamento della finanza pubblica, che così riporta : " Sui proventi derivanti da depositi di denaro, di valori mobiliari e di altri titoli diversi dalle azioni e da titoli similari, a garanzia di finanziamenti concessi ad imprese residenti, effettuati fuori dall'esercizio di attività produttive di reddito d'impresa da parte di persone fisiche, nonché da parte di società semplici ed equiparate di cui all'articolo 5 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, di enti non commerciali o di soggetti non residenti senza stabile organizzazione nel territorio dello Stato, indipendentemente da ogni altro tipo di prelievo previsto per i proventi medesimi, e' dovuta una somma pari al 20 per cento degli importi maturati nel periodo d'imposta. I soggetti indicati nel primo comma dell'articolo 23 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1972, n. 600, che hanno ricevuto i predetti depositi, provvedono entro il giorno 15 del mese successivo a quello in cui i proventi sono erogati, al versamento diretto della somma al concessionario della riscossione, competente in ragione del loro domicilio fiscale, trattenendone l'importo sui proventi corrisposti. In caso di estinzione del deposito prima della corresponsione dei proventi, l'avente diritto e' tenuto a fornire ai predetti soggetti la provvista nella misura del 20 per cento degli importi maturati e non corrisposti nel periodo di durata del deposito. Le cambiali finanziarie sono assoggettate all imposta di bollo nella misura dello 0,1 per mille sul valore dell emissione ed a carico del soggetto traente. Le cambiali finanziarie non sono soggette all imposta di registro, essendo titoli di massa, e la loro emissione risulta esclusa dall ambito di applicazione dell IVA. La loro cessione fruisce dell esenzione IVA così come le prestazioni di mandato, mediazione ed intermediazione relative al titolo trattato.
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